CONVENZIONE AI SENSI DI LEGGE TRA
CONVENZIONE AI SENSI DI LEGGE TRA
L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, in persona del Magnifico Rettore legale rappresentante pro tempore prof. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Catania il 13 ottobre 1961, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università, xxx xxxx’Xxxxxxxxxx x. 00 (xxx Salita Melissari), C.F. 80006510806, con indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx;
E
PREMESSO CHE
- il Consiglio regionale della Calabria (di seguito, soltanto Consiglio regionale), coerentemente con i principi costituzionali e statutari, ispira la propria azione al raggiungimento di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità di crescita culturale, sociale e civile, realizzando un sistema integrato di interventi e servizi volto a garantire il diritto allo studio e alla cultura;
- l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (di seguito, soltanto Università Mediterranea) coerentemente con i principi costituzionali e statutari, opera sul territorio perseguendo lo sviluppo ed il progresso della cultura e delle scienze, ed assume un ruolo centrale nella crescita etica, civile, culturale, economica e nello sviluppo sostenibile della Calabria e del Paese attraverso il miglioramento delle competenze, l’integrazione dei saperi e la collaborazione con la comunità scientifica nazionale ed internazionale;
- il Consiglio regionale e l’Università Mediterranea hanno stipulato in data 11 gennaio 2019 un protocollo d’intesa pluriennale per lo svolgimento di attività volte a consolidare e sviluppare rapporti di reciproca interazione e collaborazione negli ambiti di comune interesse;
- l’art. 1 del suddetto protocollo d’intesa, rubricato “Oggetto”, individua, tra i fini del protocollo medesimo, la promozione dell’attività di diffusione della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica, anche mediante il trasferimento di know-how, per rafforzare le rispettive politiche di comunicazione verso la collettività;
- l’art. 3 del protocollo medesimo, rubricato “Impegno di reciprocità”, prevede che le parti si impegnino a consentire ai soggetti coinvolti nell’attività di collaborazione l’accesso alle relative strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività didattica e di ricerca, l’accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall’art.1 di detto protocollo d’intesa;
PRESO ATTO CHE
- con nota prot. n. 12738 del 18 ottobre 2019, il Rettore dell’Università Mediterranea, nel trasmettere al Consiglio regionale il calendario degli eventi culturali organizzati dall’Università medesima e programmati per l’anno 2020, ha ribadito l’interesse reciproco a realizzare iniziative per i giovani, per la promozione e lo sviluppo del territorio, rappresentando allo stesso tempo le difficoltà logistiche a realizzarle e rinnovarle nel tempo, connesse, tra l’altro, alle ben note pendenti limitazioni nei collegamenti esterni della Città e nella mobilità intercittadina, cui vanno incontro gli ospiti italiani e stranieri, gli studenti, i professori e i ricercatori ed il personale, come riscontrato in occasione dell’organizzazione di eventi di particolare rilievo di scala nazionale ed internazionale;
- dalle interlocuzioni tra le parti in merito alle difficoltà rappresentate nella suddetta nota rettorale prot. n. 12738 del 18 ottobre 2019, è emersa la disponibilità del Consiglio regionale al cofinanziamento di servizi di trasporto collettivo sostenibili che possano agevolare il collegamento con le sedi dell’Università Mediterranea e del Consiglio stesso con i poli universitari e culturali presenti nel territorio regionale (Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, Università della Calabria, poli di innovazione e culturali presenti nel territorio regionale), nonché con i terminali di trasporto di rilevanza nazionale e regionale (aeroporto di Reggio Calabria, aeroporto di Lamezia Terme, porto di Reggio Calabria, porto di Villa San Xxxxxxxx, stazioni ferroviarie e terminal bus presenti nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria), stante il carente assetto delle infrastrutture e dei servizi di trasporto presenti sul territorio calabrese e cittadino;
- sulla base di tale orientamento, il Consiglio regionale e l’Università Mediterranea hanno svolto uno studio di fattibilità che prevede l’attivazione di un servizio triennale di trasporto condiviso “a prenotazione” di tipo collettivo che possa rispondere alle esigenze di mobilità dei due enti, attraverso il ricorso al noleggio triennale di due veicoli per il trasporto di persone a nove posti ciascuno, da sostenere con il concorso di risorse finanziarie e umane dei due Enti, nella misura del 65% per il Consiglio regionale e del 35% per l’Università Mediterranea;
- presso l’Università Mediterranea è in servizio personale abilitato alla conduzione dei mezzi da noleggiare per il servizio di trasporto di persone con capacità non superiore a nove posti, compreso il conducente;
- il suddetto studio di fattibilità può essere attuato nell’ambito di una specifica convenzione rientrante nelle finalità del protocollo d’intesa quinquennale stipulato in data 11 gennaio 2019;
CONSIDERATO CHE
- ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. un accordo concluso esclusivamente tra le due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei codice pubblici quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinino i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedano una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale non sono in contrasto con la direttiva 24/2014/UE (art. 1, paragrafo 6);
- le norme in materia di appalti pubblici ammettono la possibilità per le pubbliche amministrazioni di svolgere compiti di servizio pubblico utilizzando le proprie risorse, quando tale possibilità non produca una distorsione della concorrenza in favore di un fornitore privato;
- la convenzione tra l’Università Mediterranea e il Consiglio regionale, di per sé, non ha ad oggetto attività deducibili in contratto d’appalto, mirando a conseguire risultati di comune interesse in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e con il comune obiettivo di fornire servizi indistintamente a favore della collettività;
- la divisione dei compiti e delle responsabilità tra l’Università Mediterranea e il Consiglio regionale non comporta movimenti finanziari che si configurino in maniera diversa dal ristoro delle spese sostenute, rimanendo escluso ogni pagamento di corrispettivo;
- la convenzione non interferisce con la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza, esitando in un procedimento ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine;
VISTE
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 68 del 27 novembre 2019 con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione, ai sensi dell’art.15 L.241/1990;
- le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2019 e del 29/11/2019 in cui rispettivamente si esprime parere favorevole e si approva la presente convenzione;
VALUTATA
la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto per la stipula della convenzione tra l’Università Mediterranea e il Consiglio regionale;
Tutto ciò premesso, quale parte integrante del presente atto, si conviene quanto segue:
Art. 1 – Oggetto
La presente convenzione regola la collaborazione tra il Consiglio regionale e l’Università Mediterranea per la realizzazione di un servizio di trasporto condiviso di tipo collettivo “a prenotazione”, nella reciproca disponibilità al fine di venire incontro per una durata triennale alle
comuni esigenze di mobilità rappresentate in premessa. Il servizio in questione ha natura giuridica di trasporto non di linea, di tipo non commerciale, ma “di cortesia”.
Art. 2 – Modalità di attuazione del servizio
2.1 Il servizio di cui all’art. 1 è attuato adottando la formula del noleggio a lungo termine di due veicoli di trasporto di persone con capacità di nove posti ciascuno, gestiti dall’Università Mediterranea ed utilizzabili anche dal Consiglio regionale nei limiti di cui ai successivi commi 2.2, 2.3 e 2.4, dagli studenti universitari e dagli ospiti che partecipano ad eventi tecnici, scientifici, formativi e culturali, nonché dal personale e rappresentanti dei due Enti.
2.2 L’Università Mediterranea potrà fruire dei veicoli di trasporto, di cui al comma 2.1, impiegando il proprio personale conducente per supportare l’organizzazione degli eventi, programmati di comune intesa per l’anno 2020 e per gli anni successivi, e fino ad un limite di impegno compatibile con l’utilizzazione da parte del Consiglio regionale quantificata al comma 2.3, fatto salvo quanto previsto al comma 2.4.
2.3 Il Consiglio regionale potrà fruire dei veicoli di trasporto, di cui al comma 2.1, impiegando il personale conducente messo a disposizione dall’Università Mediterranea per supportare l’organizzazione di ulteriori eventi di cui al comma 2.2 da programmare per l’anno 2020 e per gli anni successivi, fino ad un limite di 10 occasioni per veicolo e per anno in giorni feriali (dal lunedì al venerdì), previa programmazione tra le Parti, definita con un anticipo, di norma, di dieci giorni lavorativi, fatto salvo quanto previsto al comma 2.4; nel programmare le occasioni di utilizzo da parte del Consiglio regionale, in caso di concomitanza di date, i referenti di cui al comma 2.5 assegneranno priorità agli eventi culturali di cui al comma 2.2.
2.4 Nei giorni in cui non sono programmati eventi di cui ai commi 2.2 e 2.3, le parti possono usufruire dei veicoli di cui al comma 2.1 sostenendo i costi per il personale conducente, nonché gli ulteriori i costi gestionali ed operativi a carico dei propri bilanci.
2.5 Quali referenti organizzativi per l’attuazione del servizio sono individuati: il Mobility Manager dell’Università Mediterranea ed il Capo di gabinetto pro tempore del Consiglio regionale; i referenti curano la redazione di un documento di programmazione degli eventi di cui ai commi 2.2 e 2.3, su indirizzo di ciascuna Amministrazione secondo i rispettivi ordinamenti.
2.6 I veicoli saranno custoditi presso le sedi dell’Università Mediterranea.
Art. 3 – Risorse e impegni delle Parti
3.1 La copertura dei costi di realizzazione del servizio di cui all’art. 1, ammontanti a euro 100.000,00 (centomila/00) complessivi per il triennio, è assicurata con il concorso di risorse umane e finanziarie messe a disposizione dalle parti. Il Consiglio regionale concorre nella misura del 65%, coprendo tutti i costi connessi di noleggio. L’Università Mediterranea concorre nella misura del 35%, coprendo i costi di attivazione e gestione del servizio, nonché i costi connessi all’impiego del
personale conducente i veicoli. Le voci di costo per il triennio di erogazione del servizio sono appresso riepilogate:
Voce di costo | Risorse finanziarie necessarie (euro) nel triennio | Quota a carico del Consiglio regionale (euro) nel triennio | Quota a carico dell’Università Mediterranea (euro) nel triennio |
Noleggio a lungo termine (2 veicoli per il trasporto di persone, ciascuno da 9 posti) | 65.000,00 | 65.000,00 | |
Progettazione, selezione e contratto di appalto, gestione del servizio | 5.000,00 | 5.000,00 | |
Personale abilitato alla conduzione dei veicoli | 30.000,00 | 30.000,00 | |
Totale | 100.000,00 | 65.000,00 | 35.000,00 |
Incidenza costi complessivi | 100% | 65% | 35% |
3.2 L’Università Mediterranea si impegna a:
• individuare le caratteristiche tecniche ed economiche dei due veicoli da noleggiare (progettazione);
• avviare e concludere i procedimenti amministrativi per la selezione dell’operatore economico che noleggerà i suddetti veicoli (selezione);
• stipulare il contratto di noleggio a lungo termine con l’operatore economico selezionato (contratto);
• gestire i rapporti con l’operatore economico selezionato, secondo gli obblighi contrattuali (gestione);
• impegnare il proprio personale per la conduzione dei veicoli;
• anticipare le spese contrattuali derivanti dal noleggio a lungo termine dei due mezzi.
3.3 Il Consiglio regionale assicura il rimborso di tutte le spese sostenute dall’Università Mediterranea connesse al noleggio dei due veicoli con capacità nove posti, comprensive di eventuali spese per la gestione di imprevisti, con cadenza trimestrale, a seguito di presentazione della documentazione attestante le spese sostenute e previa verifica di regolarità della documentazione medesima da parte del settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale.
3.4 Il Consiglio regionale si impegna a programmare insieme con l’Università Mediterranea le proprie occasioni di utilizzo dei due veicoli e del personale conducente, nelle modalità e nei limiti definiti all’art. 2, comma 2.3 ed attraverso i referenti di cui al comma 2.5.
Art. 4 – Durata
La presente convenzione ha la durata di anni tre (anni) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di noleggio a lungo termine con l’operatore economico selezionato dall’Università Mediterranea.
Art. 5 – Trattamento dati
5.1 Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti, in conseguenza e nel corso delle attività connesse alla presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l’Università Mediterranea ed il Consiglio regionale.
5.2 Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e al Regolamento UE 2016/679.
Art. 6 – Norme finali
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’art.15, comma 2 bis, L.241/1990.
Xxxxx, approvata e sottoscritta.
Per l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Il Rettore Prof. Santo Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per il Consiglio regionale della Calabria
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
ZIMBONE SANTO XXXXXXXX XXXXXXXXX PROF 04.12.2019
Firmato digitalmente da
Xxxxxxxx Xxxxxx
O = Consiglio regionale della
Calabria/80001350802
C = IT
12:42:48 UTC