Contract
REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI MONZA BRIANZA COMUNE DI GIUSSANO PIANO di ZONIZZAZIONE ACUSTICA del TERRITORIO del COMUNE di GIUSSANO (MB) Ai sensi della L. 447/95 e successive modificazioni REGOLAMENTO ATTUATIVO Determinazione n. 273/2011 del 4 Febbraio 2011 | ||
Redatto da: | Firme: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx | |
Data di emissione REV.1: NOVEMBRE 2011 | ||
Dott. Agr. Xxxxx Xxxxxxx | ||
Regione Cantarana, 17 28041 Arona (NO) Tel. Fax. 0000-00000 | Dott. Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx | |
TITOLO I - FINALITA GENERALI
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 DEFINIZIONI
TITOLO II - ATTIVITA RUMOROSE PERMANENTI ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 4 - RUMORE INTERNO ART. 5 - RUMORE ESTERNO
ART. 6 - RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI ART. 7 - APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE IN PRESENZA DI PI SORGENTI DISTURBANTI
ART. 8 - MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, S PAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI
ART. 9 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI
TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE
ART. 10 - GENERALIT : SVOLGIMENTO DI ATTIVIT , SPET TACOLI, MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO
ART. 11 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA
ART. 12 - ORARI E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI ART. 13 - LIMITI DI IMMISSIONE SONORA
ART. 14 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI
TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI, MOBILI ED ASS IMILABILI ART. 15 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA
ART. 16 - ORARI E LIMITI DI IMMISSIONE SONORA
ART. 17 - CANTIERI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ART. 18 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI
TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECU TIVI, RILASCIO DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI ED ESECUZIONI OPERE PUBBLI CHE
ART. 19 - DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL INQUINAMENTO ACUSTICO
ART. 20 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUST ICO ART. 21 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTIC O
ART. 22 - VALUTAZIONE PREVISIONALE E RELAZIONE CONC LUSIVA DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
ART. 23 - MODALIT DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTA ZIONE E CONTROLLO ART. 24 - SANZIONI
TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE ART. 25 - RISANAMENTO E PIANIFICAZIONE
ART. 26 - EMISSIONI SONORE DEL TRAFFICO VEICOLARE
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI ART. 27 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI ART. 28 - ABROGAZIONI E VALIDIT
ALLEGATI
All. A Modulo per la richiesta delle autorizzazio ni in deroga All. B Autocertificazione sostitutiva di deroga
TITOLO I - FINALITA GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina la tutela dell a mbiente esterno e dell ambiente abitativo dall inquinamento acustico in attuazione della disc iplina statale e regionale in materia.
Art. 2 Definizioni Si definiscono:
a. inquinamento acustico: l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al ri poso ed alle attivit umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o t ale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
b. ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunit ed utilizzato per le diverse attivit umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivit produttive per i qua li resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quant o concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgon o le attivit produttive;
c. attivit rumorosa: attivit causa di introduzion e di rumore nell ambiente abitativo o nell ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attivit umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell ambiente abitativo, dell ambiente e sterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
x. xxxxxxx rumorosa a carattere temporaneo: qualsi asi attivit rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
e. sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degl i edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produc a emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, ind ustriali, artigianali, commerciali ed agricole; i
parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movime ntazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad at tivit sportive e ricreative;
f. sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
g. valori limite assoluti di emissione: il valore m assimo di rumore che pu essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimit del rec xxxxxx;
h. valori limite di accettabilit /immissione: il va lore massimo di rumore che pu essere immesso da una o piø sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimit dei ricettori; i valori limi te di immissione sono distinti in:
i. valori limite assoluti, determinati con riferime nto al livello equivalente di rumore ambientale;
j. valori limite differenziali o limiti differenzia li determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti)
ed il rumore residuo (misurato escludendo la specif ica sorgente disturbante);
k. classificazione o zonizzazione acustica: la sudd ivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni class e acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici mas simi consentiti;
l. impatto acustico: gli effetti indotti e le varia zioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all inse rimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attivit o manifestazioni;
m. clima acustico: le condizioni sonore esistenti i n una determinata porzione di territorio, derivanti dall insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
n. requisiti acustici degli edifici: i requisiti st abiliti dal DPCM 5/12/97 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impian ti tecnologici degli edifici;
o. tecnico competente in acustica ambientale: la fi gura professionale cui Ł stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall articolo 2, co mmi 6 e 7, della l. 447/1995.
TITOLO II - ATTIVITA RUMOROSE PERMANENTI
Art. 3 - Campo di applicazione
Sono regolamentate in questo Titolo le attivit per manenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:
a. attivit industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumen ti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
b. attivit di spedizione, depositi connessi all at tivit di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all ingrosso; attivit di no leggio e deposito automezzi privati;
c. attivit di intrattenimento, spettacolo e ritrov o svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discotech e, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similar i) e pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sono ra in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all aperto;
d. attivit di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
e. servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scar ichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli e difici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attivit scolastiche, attivit ricreative , attivit di culto, attivit commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elenca ti;
f. macchine ed impianti rumorosi per opere di manut enzione del verde e degli spazi pubblici;
g. attivit all aperto di igiene del suolo e raccol ta rifiuti.
Art. 4 - Rumore interno
1. All interno delle strutture aperte o chiuse nell e quali si svolgono le attivit definite all art. 3 , ovvero entro il loro confine di propriet , non devo no essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti da l D.Lgs. 81/2008, quando applicabile.
2. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compre si i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all art. 3, lettera c) d el presente Regolamento, in ambiente aperto
o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonor e sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16/04/99 n. 215.
Art. 5 - Rumore esterno
1. Le attivit indicate all art. 3, lettere dalla a ) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabilit i dalla zonizzazione acustica comunale e devono rispettare i limiti differenziali di cui all art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97.
2. I servizi e gli impianti indicati all’art. 0, xx xxxxx x) xxxxxx xxxxxxxxxx (x, xxx xxxx, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zoniz zazione acustica comunale. Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali d i cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97, ad esclusione del disturbo provocato all’interno del f abbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all Allegato A d el D.P.C.M. 5/12/97.
3. I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare d i clienti o avventori prodotte all interno dei locali o sulle aree adibite alle attivit in qu estione; per quanto concerne i dehors su suolo pubblico si applica quanto previsto dallo spe cifico Regolamento Comunale.
Art. 6 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici
1. Sono soggetti all osservanza dei limiti di cui a ll Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento co ntinuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisica mente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamen to, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria.
2. I limiti di cui all Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 si applicano: agli impianti installati successivamente all entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale
variazione del livello di emissione sonora dell imp ianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all entrata in vigore, laddove ne sussista le fattibilit tecnica ed economica.
3. I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 devon o essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui Ł installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga p er via interna.
4. Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del p resente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell am biente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 in corrispondenza dei ricettori esterni all edificio, indipendentemente d alla data di installazione.
5. Gli impianti tecnologici a servizio di attivit produttive o di servizio devono rispettare gli orar i di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche e sigenze tecniche.
Art. 7 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di piø sorgenti disturbanti
Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici di cui all’art. 6, comma 1, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all art. 4 del D.P.C.M. 14/11/ 97 deve essere verificato per ciascuna sorgente
in riferimento al livello di rumore residuo ottenut o al netto dei contributi degli altri impianti. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, cos come previsto al presente articolo, l Amministrazione Comunale adott a specifiche ordinanze volte ad ottenere tale rispetto.
Art. 8 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, s pazzamento strade e raccolta rifiuti
1. L uso di macchine ed impianti rumorosi per opera zioni di manutenzione delle aree verdi private Ł consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; Ł consentito nei giorni f estivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
2. L’uso di macchine ed impianti rumorosi per opera zioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell’erba, potature, ecc..) e de l suolo pubblico, in virtø della pubblica utilit nonchØ per il fatto che trattasi di attivit manutentive temporanee, sia esse condotte
da operatori dei servizi pubblici od anche da opera tori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, Ł consentito nei giorni f eriali, compreso il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi d alle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
3. Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali Ł consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00.
Le altre attivit di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.
4. Le attivit normate dal presente articolo non so no tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabilit i dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l obiettivo di un progressivo miglioramento della qualit acustica. L azienda che stipula il contratto di servizio per le attivit di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade Ł tenuta a comunicare le azioni di contenime nto intraprese.
5. Per attivit temporanee in orari diversi da quel li stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti pu essere oggetto di autori zzazione in deroga da parte del Comune secondo le modalit descritte al Titolo IV del pres ente Regolamento.
Art. 9 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi
1. La violazione delle disposizioni dettate dal pre sente Titolo, fatto salvo quanto espressamente regolamentato, Ł punita ai sensi dell art. 10, comma 3 della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una som ma da 258,00 a 10.329,00.
2. Ai sensi dell art. 10, comma 2 della L. 447/95, chiunque, nell impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limit e vigenti, Ł punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 516, 00 a 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adoz ione.
3. A seguito dell’accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 2, da parte di attivit di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interess ino il territorio dei Comuni contermini, l Amministrazione Comunale ordina la regolarizzazio ne delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorog abili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art.2) che
riporti la tipologia degli interventi di bonifica a dottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti p er le sorgenti sonore.
4. In caso di comprovata impossibilit ad attuare i l risanamento acustico entro tale termine di
30 giorni dovr essere presentato, sempre entro tal e termine, apposito piano di risanamento.
5. L inottemperanza all ordinanza di cui al precede nte comma 3 Ł punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258, 00 a 10.329,00 ai sensi dell art. 10, comma 3, della L. 447/95, nonchØ con la sospens ione dell attivit causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sono re, con la limitazione dell orario di apertura del pubblico esercizio causa del superamen to dei limiti vigenti o, per attivit non soggette a licenze comunali, con la riduzione di ap ertura al pubblico ferma restando la possibilit di apporre i sigilli alle apparecchiatu re responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.
6. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali e d urgenti necessit di tutela della salute pubblica o dell ambiente di cui all art. 9 della L. 447/95, il Sindaco pu ordinare l apposizione di sigilli alle apparecchiature respo nsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.
7. L’inottemperanza all’ordinanza adottata dal Sind aco ai sensi dell’art. 9 della L. 447/95, fatto salvo quanto previsto dall’art. 650 del codice pena le, Ł punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.03 2,00 a 10.329,00
TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE
Art. 10 Generalit : Svolgimento di attivit , spettacoli, ma nifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico
Tutte le attivit all aperto, gli spettacoli e le m anifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblic o o in pubblici esercizi, le attivit che comportano l impiego di macchinari o impianti rumorosi, aventi carattere temporaneo stagionale o provvisorio che c omportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente devono essere autorizzate in deroga.
Il piano di zonizzazione acustica individua le aree all interno delle quali Ł possibile svolgere attiv it , spettacoli e manifestazioni varie a carattere tempo raneo, che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalla no rmativa vigente.
Tutte le attivit di cui sopra devono essere apposi tamente autorizzate in deroga ai limiti, in conformit agli articoli seguenti del presente Xxxx lo.
Art. 11 Autorizzazioni in deroga
1. Le Attivit , gli spettacoli e le manifestazioni di cui al precedente articolo devono essere autorizzate previa presentazione di apposita domand a su modulo di cui all allegato A, e possono essere oggetto di apposita autorizzazione, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Le domande di autorizzazione in deroga devono pe rvenire in bollo (fatto salvo l eventuale esenzione a norma di legge) al Servizio Ambiente de l Comune almeno 10 giorni prima della data di inizio della manifestazione. L Amministrazi one Comunale ha la facolt di richiedere
ad integrazione la predisposizione di una valutazio ne previsionale di impatto acustico redatta ai sensi dell art. 5 del L.R. 13/2001.
3. L Amministrazione Comunale pu assoggettare all autorizzazione in deroga, di cui al presente articolo e nei limiti indicati nell artico lo 2 della legge 447/95 e nel D.P.C.M. 14.11.1997, anche le attivit svolte all aperto fin alizzate all igiene del suolo, spazzamento,
raccolta e compattamento dei rifiuti, per la manute nzione delle aree verdi sia pubbliche che private.
4. L Amministrazione Comunale pu , per motivate e p articolari condizioni, comunque revocare le autorizzazioni in deroga rilasciate.
5. Tutte le autorizzazioni temporanee dovranno prev edere la riduzione dei valori delle emissioni sonore dopo le ore 24.00.
6. Non necessitano di alcun tipo di autorizzazione tutti gli interventi di protezione civile, di pronto intervento e quelli eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumit .
7. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 23:00 non necessitano di autorizzazione ai sens i del presente regolamento.
Art. 12 Orari e durata delle manifestazioni
1. Lo svolgimento delle attivit di cui all art. 10 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore pu essere autorizzato dalle ore 8: 00 alle ore 24:00.
2. In ogni sito non indicato nella Zonizzazione Acu stica Comunale possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti s onore una o piø attivit per un massimo di 20 giorni complessivi nell arco dell anno solare, a nche non consecutivi.
3. Presso ogni pubblico esercizio o struttura posso no essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o piø att ivit per un massimo di 25 giorni complessivi nell arco dell anno solare, anche non c onsecutivi.
4. Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sono re per piø di 4 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse u lteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito.
5. Le attivit per le quali Ł previsto il superamen to dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per piø di 12 giorni complessivi nell arco dell anno solare devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 4 giorni ogni settimana.
6. Il superamento dei limiti vigenti per le sorgent i sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo pu essere autorizz ato previa deliberazione della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base d i documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.
7. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee indicato nella Zonizzazione Acustica Comunale possono essere autorizzate al sup eramento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o piø attivit senza vincoli su l numero di giornate derogabili durante l anno solare.
Art. 13 Limiti di immissione sonora
1. Il limite massimo di immissione sonora autorizza bile in deroga Ł di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osserva zione di 60 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore piø esposto secondo le modali t descritte nel DM 16/03/98. Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di i mmissione.
2. Per attivit di intrattenimento o spettacolo, pr omosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: conc erti, serate musicali, feste, ballo, cinema all aperto, il limite massimo di immissione pu ess ere elevato fino ad un massimo di 73 dB(A) su 60 minuti nel caso in cui l istanza di aut orizzazione in deroga sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili in corrispondenza dei ricettori esposti livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori a 65dB(A) su 60 minuti.
3. Il rispetto dei limiti vigenti non pu essere de rogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente all orario di svolgimento dell attivit didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell attivit causa del superamento.
4. I limiti di cui ai precedenti commi possono esse re elevati fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per
un massimo di 5 giorni, anche non consecutivi, per ogni sito nell arco dell anno solare, previa deliberazione della Giunta Comunale che espr ima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e so cioculturale o comunque di interesse pubblico.
5. L Amministrazione Comunale ha facolt di richied ere ai soggetti titolari delle autorizzazioni relative ad attivit nell ambito delle quali sia pr evisto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 22:00 e per piø di 3 g iorni di incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art.2) per ve rificare il reale rispetto dei limiti prescritti durante il primo giorno di manifestazione per il qu ale Ł stata concessa deroga e farne pervenire al Comune attestazione entro il terzo gio rno lavorativo utile.
Art. 14 Sanzioni e provvedimenti restrittivi
1. La violazione delle disposizioni dettate dal pre sente Titolo, fatto salvo quanto espressamente regolamentato, Ł punita ai sensi dell art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una som ma da 258,00 a 10.329,00.
2. Chiunque svolga le attivit di cui all art. 10, per le quali non sia stata richiesta l’autorizzazione in deroga e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti sar punito, in aggiunta alla sanzione precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516, 00 a 5.160,00 ai sensi dell art. 10, comma 2, della L. 447/95.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un autorizzazione in deroga sar punito, ai sensi dell art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258, 00 a 10.329,00 e con l’eventuale sospensione dell autorizzazione stessa.
4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, l Amministrazione Comunale ordina la sospensione delle attivit rumor ose fino all ottenimento dell autorizzazione in deroga o al rispetto di quan to in essa prescritto. In caso di
inottemperanza all ordinanza, l Amministrazione Com unale pu procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali con cesse per lo svolgimento della medesima attivit e se necessario anche con l’apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrat ivo delle apparecchiature.
5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali e d urgenti necessit di tutela della salute pubblica o dell ambiente di cui all art. 9 della L. 447/95, il Sindaco pu ordinare l apposizione di sigilli alle apparecchiature respo nsabili delle emissioni sonore.
TITOLO IV - CANTIERI EDILI, MOBILI, STRADALI ED ASS IMILABILI
Art. 15 Autorizzazioni in deroga
1. I cantieri edili, mobili, stradali e assimilabil i che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente devono essere autorizzate in deroga previa presentazione di apposita domanda su modulo di cui all allegato A.
2. Il possesso dell autorizzazione in deroga non so stituisce ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria allo svolgimento delle att ivit .
3. Sono esentati dall obbligo del possesso dell aut orizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 5 giorni lavorativi, operanti nella fas cia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore
19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai xxx xxxxxx esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 60 minuti secondo le modalit descritte nell Allegato D del DM 16/03/ 98. Nei suddetti casi l autorizzazione pu essere sostituita con un autocertificazione da cons egnare al Servizio Edilizia del Comune contestualmente all inizio dei lavori (Allegato B).
4. Le domande di autorizzazione in deroga di cui al l allegato A devono pervenire in bollo (fatto salvo l eventuale esenzione a norma di legge) al Se rvizio Edilizia del Comune almeno 10 giorni prima della data di inizio delle attivit di cantiere rumorose. L Amministrazione Comunale ha la facolt di richiedere ad integrazion e la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi d ell art. 5 del L.R. 13/2001.
5. La concessione delle autorizzazioni in deroga Ł sempre subordinata all adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni rela tive alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comp ortamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l emissione sonora delle macch ine e degli impianti utilizzati e
minimizzare l impatto acustico sugli ambienti di vi ta circostante. L Amministrazione Comunale pu inoltre imporre limitazioni di orario e l adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l impatto ac ustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di con trollo competenti sul cantiere avviato.
6. Le emissioni sonore di macchine e impianti opera nti nei cantieri devono essere conformi alle vigenti normative. Le macchine e gli impianti non considerate nelle suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovr essere soggetto a tutti
gli accorgimenti possibili per ridurne la rumorosit .
Art. 16 Orari e limiti di immissione sonora
I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attivit di cantiere, da verifica rsi in facciata al ricettore piø esposto secondo le mod alit descritte nell Allegato C del DM 16/03/98, sono indicati in funzione della fascia oraria nel s eguente schema:
• giorni feriali:
Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nell e fasce orarie 8.00-12.00 e 14.00-20.00; Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nell a fascia oraria 12.00-14.00;
Leq = 70 dB(A) mediato sull intera fascia oraria 8. 00 - 20.00;
Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20.00-8.00; Leq = 60 dB(A) mediato sull intera fascia oraria 20 .00 - 8.00;
non si applicano i limiti differenziali di cui all art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97
• giorni prefestivi:
Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nell a fascia oraria 8.00-12.00;
Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nell a fascia oraria 12.00-14.00; non si applicano i limiti differenziali di cui all art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97
Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamen te all orario di svolgimento dell attivit didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). L Amministrazione Comunale pu autorizzare lo svolg imento di attivit di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare
l impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. L Amministrazione Comunale pu prescrivere nell atto di autorizzazione che in occasione di det erminate lavorazioni rumorose sia dato incarico
ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire al Comune la relativa attestazion e; tale attestazione deve sempre essere prodotta, entro 3 giorni lavorativi dall inizio del le stesse, nel caso di lavorazioni in orario nottur no che si protraggano oltre due notti consecutive.
Art. 17 Cantieri non soggetti ad autorizzazione
I cantieri edili, stradali o industriali attivati p er il ripristino urgente dell erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc. ) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenu ti all osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l i ntervento d emergenza, e pertanto si intendono esenti dall autorizzazione in deroga.
Art. 18 Sanzioni e provvedimenti restrittivi
1. La violazione delle disposizioni dettate dal pre sente Titolo, fatto salvo quanto espressamente regolamentato, Ł punita ai sensi dell art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una som ma da 258,00 a 10.329,00.
2. I titolari di autorizzazioni per le attivit di cui all art. 15 per le quali non sia stata richiest a l’autorizzazione in deroga e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti
saranno puniti, in aggiunta alla sanzione precedent e, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516, 00 a 5.160,00 ai sensi dell art. 10, comma 2, della L. 447/95.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo dell autorizzazione in deroga sar punito, ai sensi dell art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,00 a 10.329,0 0 e con l’eventuale sospensione dell autorizzazione stessa.
4. A seguito di accertamento di inottemperanze l Am ministrazione Comunale pu ordinare la sospensione delle attivit rumorose fino all otteni mento dell autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di i nottemperanza all ordinanza, il Comune pu procedere alla sospensione delle altre eventuali au torizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attivit e se necessario anche con l’apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore , previo sequestro amministrativo delle medesime.
5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali e d urgenti necessit di tutela della salute pubblica o dell ambiente di cui all art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissi oni sonore.
TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECU TIVI, RILASCIO DI
PERMESSI, AUTORIZZAZIONI ED ESECUZIONI OPERE PUBBLI CHE
Art. 19 - Documentazione a verifica della normativa sull inquinamento acustico
Il presente Titolo definisce i casi per i quali l a pprovazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalent i, permessi abilitativi all uso di immobili e autorizzazioni all esercizio di attivit Ł subordin ato alla presentazione dei seguenti documenti:
a. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
b. Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
c. Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici.
Art. 20 - Valutazione Previsionale di Impatto Acust ico
1. La predisposizione di una Valutazione Previsiona le di Impatto Acustico (VPIA) Ł necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equ ivalenti, permessi abilitativi all uso di immobili, autorizzazioni all esercizio relativi all a realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attivit (ove p revista, la VPIA deve essere predisposta ai
fini della Segnalazione certificata di Inizio Attiv it Produttiva):
a. opere soggette a Valutazione di Impatto Ambienta le;
b. strade di tipo A, B, C, D, E ed F (secondo la cl assificazione del D.lgs. 285/92 e s.m.i.), aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ferrov ie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ci che concerne le strade di tipo D , E ed F si intende "modifica" la costruzione, anche in piø lotti, di un tratto strad ale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 m lineari.
c. impianti ed infrastrutture adibiti alle attivit di cui all art. 3, lettere a) e b), del presente Regolamento - si ritengono escluse dal cam po di applicazione le attivit artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione Ł effettuata con riferim ento diretto al consumatore finale (quali parrucchieri; manicure; lavanderie a secco; riparazione di calzature, beni di consumo personali o per la casa; confezione di abbi gliamento su misura; confezionamento e apprestamento occhiali, protesi d entari, ecc.) e le attivit artigiane esercitate con l utilizzo di attrezzatura minuta (quali assemblaggio rubinetti; giocattoli; valvolame; materiale per tel efonia; particolari elettrici; lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafo gioielliero , ecc.);
d. centri commerciali (con tale definizione si inte ndono esclusivamente i casi di cui all art. 4, c. 1, lettera g del D.lgs. 114/98, ovve ro dove piø esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, c on somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 mq);
e. impianti ed infrastrutture di cui all art. 3, le ttere c) e d), del presente Regolamento;
f. circoli privati e pubblici esercizi di cui all a rt. 5, comma 1, lettera c) della L. 287/91, ovvero dove la somministrazione di pasti e/o bevand e, dolciumi e prodotti di gastronomia viene effettuata congiuntamente ad altr e attivit di trattenimento e svago;
Nella realizzazione, modifica o potenziamento di op ere si intende rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valu tazione di impatto, tutto ci che comporta l introduzione di nuove sorgenti di rumore , la variazione dell emissione sonora di sorgenti gi esistenti, la modifica delle strutture edilizie all interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.
2. La predisposizione di una Valutazione Previsiona le di Impatto Acustico Ł altres necessaria per l approvazione di strumenti urbanistici esecuti vi e rispettive varianti o modifiche, fatti salvi gli strumenti gi adottati all entrata in vig ore del presente regolamento.
3. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Ł una documentazione redatta ad opera di
un Tecnico Competente in Acustica (ex L. 447/95, ar t. 2); l Amministrazione Comunale acquisisce il parere dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente sulla documentazione previsionale di impatto acustico pre sentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi dell art 5 della L.R. 13/2001.
4. Le attivit non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambien te esterno e abitativo.
Art. 21 - Valutazione Previsionale di Clima Acustic o
1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abilita tivo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipo logie sotto elencate o al mutamento di
destinazione d uso di immobili esistenti, qualora d a ci derivi l inserimento dell immobile in una delle stesse tipologie.
Le tipologie di insediamento interessate sono:
a. nuovi insediamenti residenziali
b. scuole ed asili di ogni ordine e grado;
x. xxxxxxxx, case di cura e di riposo;
d. parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora l a quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.
2. La predisposizione di una Valutazione Previsiona le di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell art. 22 del presente regolamento, Ł altres necessaria per l approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e rispettive varianti o modifiche, fatti salvi gli strumenti urbanistici gi adottati all entrata in vigore del presente regolamento.
3. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico Ł una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale; l Amm inistrazione Comunale acquisisce il
parere dell Agenzia Regionale per la Protezione del l Ambiente sulla documentazione previsionale di clima acustico presentata ai fini d el controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi dell art. 5 della L.R. 13/2001..
4. In caso la Valutazione Previsionale di Xxxxx Xxx stico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovr contener e anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all interno degli ambienti abitativi, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell art. 22 del presente regolamento, se applicabile.
Art. 22 - Valutazione Previsionale e Relazione Conc lusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici
1. La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requ isiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttur a edilizia e dei suoi impianti ed Ł necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici.
2. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisit i Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edi lizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.
3. La predisposizione della Valutazione Previsional e di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici Ł necessaria nell ambito delle procedure ed ilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attivit ricettive, os pedali cliniche e case di cura, attivit scolastiche a tutti i livelli, attivit ricreative, culto e attivit commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:
a. per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, Completamento e Ristrutturazione Urbanist ica;
b. per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento C onservativo e Manutenzione Straordinaria limitatamente per gli aspetti correla ti alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impiant i esistenti (ove non Ł richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto d ei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attivit ).
4. La Valutazione Previsionale del rispetto dei Req uisiti Acustici degli Edifici Ł una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Compe tente in Acustica Ambientale; l Amministrazione Comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticit o complessit .
5. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisit i Acustici degli Edifici Ł una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione
da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambient ale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.
Art. 23 - Modalit di presentazione della documenta zione e controllo
1. La documentazione previsionale di cui agli artt. 20,21,22 del presente Regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente a lla richiesta del Permesso di Costruire
o atto equivalente, del permesso abilitativo all us o dell immobile o dell autorizzazione all esercizio dell attivit , ovvero congiuntamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attivit Produttiva o fare parte integrante della d ocumentazione predisposta per
l approvazione degli strumenti urbanistici esecutiv i e rispettive varianti o modifiche.
2. La Relazione Conclusiva di cui all art. 22, comm a 2 deve essere allegata alla dichiarazione
di conformit dell opera ai fini del rilascio del c ertificato di agibilit di cui all art. 24 del
D.P.R. n.380/01, rispetto al progetto approvato di cui all art. 25 dello stesso D.P.R..
3. Il proponente lo strumento urbanistico esecutivo ha facolt di richiedere agli Uffici competenti l’avvio di una fase preliminare alla red azione della documentazione di cui agli artt. 20 e 21, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 Ł causa di sospensione del Permesso di Costruire per carenza d i documentazione essenziale (o di sospensione dell efficacia del titolo abilitativo e dilizio) o di diniego del permesso abilitativo
all uso dell immobile o dell autorizzazione all recsizioe dell attivit . Ai fini dell approvazione
degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al com ma 1 la mancanza di tale documentazione dovr essere adeguatamente motivata.
5. L Amministrazione Comunale si riserva di esamina re, eventualmente avvalendosi del supporto dell A.R.P.A., la documentazione di cui ag li artt. 20, 21 e 22, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territ orio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progetta zione, di opportuni interventi di mitigazione.
6. Il rilascio del permesso o dell autorizzazione p u essere subordinato all attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una re lazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successiv amente alla realizzazione dell opera o all inizio dell attivit .
7. In caso di controlli, l Amministrazione Comunale richiede, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia elet tronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli ar tt. 20, 21 e 22 del presente Regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall Amministrazione Co munale, avvalendosi del supporto
dell A.R.P.A., e potranno essere utilizzati dall Amministrazione Comunale nell ambito delle proprie attivit istituzionali.
Art. 24 - Sanzioni
La violazione delle disposizioni dettate dal presen te Titolo Ł punita ai sensi dell art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,00 a 10.329,00. In caso di reiterata inadempienza l Ammi nistrazione Comunale pu eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilit .
TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE
Art. 25 - Risanamento e pianificazione
1. Le competenze dell Amministrazione Comunale in m erito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cu i al D.M. 29/11/00 Criteri per la predisposizione, da parte delle societ e degli ent i gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli inte rventi di contenimento e abbattimento del rumore .
2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al DPR 30/03/04. Gli strumenti di attuazione del PGT devon o includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilit da essi prevista.
3. In caso di nuove realizzazioni edilizie in pross imit di strade gi esistenti, il rispetto dei limi ti vigenti di cui al decreto 30/03/04 n. 142, Ł a cari co del realizzatore dell’opera stessa. Di tale rispetto dovr essere dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all’art. 21 del presente Regolamento.
Art. 26 - Emissioni sonore dei veicoli a motore
Per ci che concerne lo stato manutentivo e la cond uzione dei veicoli a motore, il contenimento Ł attuato tramite il controllo del rispetto delle ind icazioni e prescrizioni di cui al D.lgs. 285/92 Nu ovo Codice della Strada ad opera della Polizia Locale.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27 Disciplina dei controlli
L Amministrazione Comunale si avvale per le attivit di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto all art. 15 della L.R. 13/2001, della Poli zia Locale, dell Agenzia regionale per la protezion e dell ambiente, dei tecnici del Servizio Ambiente ed eventualmente di personale appositamente incaricato.
L Amministrazione Comunale effettua precise e detta gliate richieste all Arpa privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o est erni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli.
Art. 28 - Abrogazioni e validit
Con l entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere validit le norme contenute nei regolamenti comunal i disciplinanti la medesima materia e con esso
incompatibili nonchØ tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esso incompatibili.
Per quanto non espressamente contemplato nel presen te Regolamento si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.
ALLEGATO A
Modulo per la richiesta di concessione delle autori zzazioni in deroga alla zonizzazione acustica ai sensi degli artt. 10 e 15 del Regolamen to Attuativo al Piano di Zonizzazione Acustica
Il sottoscritto
domiciliato per il presente atto a in Via n recapito (obbligatorio per le comunicazioni istituz ionali) Tel ..fax
titolare dell attivit sita in Via .
CHIEDE
l autorizzazione di cui all art. 6 comma 1 lett. h) della L. 26 Ottobre 1995, n. 447 e agli artt. 10 e 15
del relativo regolamento per lo svolgimento della s eguente attivit da svolgersi presso l area/stabile sita/o in Giussano via/piazza
fg. mapp ..
Spettacolo o manifestazione in luogo pubblico o a perto al pubblico Spettacolo o manifestazione in pubblico esercizio
Spettacolo o manifestazione in aree private
Cantiere di lavoro (rif. Pratica Edilizia n ..)
classificata come:
Stagionale
Acustico)
(per tali attivit Ł obbligatorio presentare la Valu
tazione Ambientale di Impatto
Temporanea
durata: dal al ...
..
..
..
orari: dalle ore alle ore . breve descrizione delle sorgenti sonore
breve descrizione dell attivit e del contesto urba xxxxxxx in cui viene svolta con indicazione di eventuali ricettori sensibili presenti nelle aree c ircostanti
.. .. .. | ||
breve descrizione delle eventuali misure atte a rid | urre l impatto acustico | |
.. . . |
Provvisoria
durata: dal al ...
..
..
..
orari: dalle ore alle ore . breve descrizione delle sorgenti sonore
breve descrizione dell attivit e del contesto urba xxxxxxx in cui viene svolta con indicazione di eventuali ricettori sensibili presenti nelle aree c ircostanti
..
..
..
breve descrizione delle eventuali misure atte a rid urre l impatto acustico
..
.
.
Xxx.xx (da presentarsi in duplice copia):
- planimetria generale (in scala 1:1000) riportante il luogo ove si intende svolgere l attivit oggett o di autorizzazione e le aree circostanti con relativ a destinazioni d uso e con evidenziati eventuali ricettori sensibili.
.,li
Firma
ALLEGATO B
Autocertificazione sostitutiva di deroga alla zoniz zazione acustica ai sensi dell art. 15 comma 3 del Regolamento Attuativo al Piano di Zoniz zazione Acustica
Dichiarazione Sostitutiva di certificazione
Art. 46 DPR n 445 del 28 Dicembre 2000 e art 15 Leg ge n.3 del 16 gennaio 2003 Il sottoscritto
Nato a .. il
Residente a in Via n recapito (obbligatorio per le comunicazioni istituz ionali) Tel ..fax
titolare dell attivit sita in Via . Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichi arazioni non veritiere o uso di atti falsi, cos come richiamato dall art. n. 76 del DPR n. 44 5 del 28 Dicembre e dall art 15 della Legge n. 3 del 16 Gennaio 2003
DICHIARA
Che la lavorazione a carattere temporaneo di cantie re nell area sita in Giussano via/piazza
. ..di cui al fg. ..mapp ..(rif. P ratica Edilizia n ) per cui si presenta autocertificazione sostitutiva di deroga avr durata complessiva inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi ed operer esclusivament e nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e
le ore 19.00. Dichiara inoltre che il rumore prodot to, misurato tramite Livello Equivalente (Leq) in facciata ai ricettori piø esposti per la durata di 1 ora secondo le modalit descritte dal DM 16/03/1998, non superer il valore limite pari a 70 dB(A).
.,li
Firma
..