PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Regione Sardegna Azienda Sanitaria Locale di Sassari
* * * * * *
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI INVENTARIO STRAORDINARIO PER ATS SARDEGNA DA ESPLETARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SUL SARDEGNACAT.
* * * * * *
Scrittura Privata
Indice
Sommario
INDICE 2
SOMMARIO 2
ART. 1 - DISCIPLINA APPLICABILE 3
ART. 2 - OGGETTO E VALORE 3
ART. 3 - DURATA 4
ART. 4 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO 4
ART. 5 - REFERENTE 4
ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI 4
ART. 6.1 - CONTRATTO DI LAVORO 4
ART. 6.2 - SOSTITUZIONI E SCIOPERI DEL PERSONALE 5
ART. 6.3 - OBBLIGHI ASSICURATIVI 5
ART. 6.4 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 5
ART. 7 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI 6
ART. 8 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 6
ART. 9 - TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA 7
ART. 10 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO 7
ART. 11 - NORME COMPORTAMENTALI 7
ART. 12 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO 7
ART. 13 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 7
ART. 14 - VERIFICHE E PENALITA’ 8
ART. 15 - CLAUSOLA ART. 50 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I 9
ART. 16 - TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI MORATORI 9
ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 10
ART. 18 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 10
ART. 19 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 11
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 11
ART. 21 - RECESSO DEL CONTRATTO 12
ART. 21.1 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA 12
ART. 22 - RESPONSABILITA’ CIVILE 12
ART. 23 - FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE 13
ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI 13
ART. 25 - RESPONSABILE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 13
ART. 26 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 14
ART. 27 - FORO E CLAUSOLE FINALI 14
Contratto
Tra: Azienda per la Tutela della Salute in persona della xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato ad Quiliano (SV) il 16/12/1952 - C.F: MRNFLV52T16H126Y, Commissario Straordinario della stessa ATS, con sede in Sassari xxx Xxxxxx Xxxxx, 00 - XX 00000000000 x X. XXX 00000000000, di seguito anche “ATS” o “l’Azienda” o “la Stazione Appaltante”.
e
_ _ ,
Tra: la ditta _ , in persona del legale rappresentante
anche “il Fornitore” entrambe congiuntamente definite di seguito anche “le Parti”.
Premesso che:
di seguito
_ _
- con Bando pubblicato su GUUE in data e GURI in data _è stata indetta
la “procedura aperta per l’affidamento del servizio di inventario straordinario per ATS Sardegna da espletarsi mediante piattaforma telematica sul SardegnaCAT.”;
- il Bando è stato inoltre pubblicato sui quotidiani Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Avvenire, Corriere dello Sport (ed. Sardegna), Il Giornale (ed. Sardegna) e sul profilo committente della Azienda Sanitaria;
- la procedura di gara è stata indetta con Determinazione n° 923 del 28/09/2017;
- il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di Gara ed i relativi allegati che sono stati pubblicati sul profilo committente della ATS e messi a disposizione dei partecipanti;
- con Determinazione n. _ del è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara;
- La _ è risultata aggiudicataria.
Richiamati, quale parte essenziale ed integrante del presente Contratto,
1) il Bando di Gara;
2) il Disciplinare di Gara;
3) il Capitolato Tecnico;
4) offerta del ;
5) e gli allegati;
debitamente sottoscritti per accettazione del contenuto da parte del fornitore durante la procedura di gara
si conviene e stipula quanto segue
Art. 1 - DISCIPLINA APPLICABILE
I rapporti tra l’ATS e il fornitore sono regolati, in via graduata:
a) dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
b) dalle disposizioni degli Atti di gara (Bando di Gara - Capitolato Tecnico - Disciplinare di Gara);
c) da quanto previsto nell’Offerta presentata dal fornitore in sede di gara;
d) dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.
Le Parti, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’ATS rispetto al corrispettivo offerto in sede di gara.
Art. 2 - OGGETTO E VALORE
Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura dell’affidamento del servizio di inventario straordinario per ATS Sardegna da espletarsi mediante piattaforma telematica sul SardegnaCAT come meglio definito nel Capitolato Tecnico.
Il valore del Contratto sarà pari a € _ oltre IVA di legge.
Art. 3 - DURATA
Il Contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata pari a 2 mesi, previa autorizzazione della Direzione Aziendale, come previsto nella delibera n. 318 del 15/04/2016), salvo casi previsti dal presente Contratto.
Nel caso in cui alla fine del periodo di 5 anni, ovvero del secondo rinnovo, dalla data di attivazione del servizio, il nuovo appalto non sia ancora contrattualizzato, il Fornitore è obbligato a continuare il servizio per almeno ulteriori 3 mesi, alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste in sede di gara, senza che per questo lo stesso possa sollevare eccezione alcuna.
Art. 4 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO
La fornitura del servizio avverrà secondo le condizioni previste nel Capitolato Tecnico; in caso di condizioni maggiormente favorevoli presenti nell’Offerta Tecnica depositata dal fornitore, saranno considerate valide queste ultime. Il Fornitore deve assicurare tutte le attività che garantiscono, per l’intera durata contrattuale, la corretta esecuzione del servizio di cui all’oggetto.
Art. 5 - REFERENTE
Il Responsabile di Servizio del Fornitore è il dott./sig. con il compito di rapportarsi con le strutture dell’Azienda per tutti gli aspetti giuridici, amministrativi, gestionali e operativi.
Art. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per l’esecuzione del servizio il Fornitore si impegna a svolgere il servizio con personale adeguato al fine di rendere il servizio a regola d’arte. Il personale impiegato dovrà essere inoltre munito di tutte le autorizzazioni per l’espletamento del servizio e rispettare le norme per la sicurezza attualmente in vigore.
Conformemente a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico nonché dall’offerta/progetto presentata/o è tenuto a garantire l’organizzazione delle risorse umane in termini di obblighi contrattuali verso l’Azienda e della normativa contrattuale in materia di lavoro verso i propri dipendenti, oltre al fine di garantire i più alti livelli di performance.
Tutto il personale adibito ai servizi del presente appalto lavorerà alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità del fornitore sia nei confronti della Stazione Appaltante che nei confronti di terzi.
L’Azienda Sanitaria di Sassari rimane estranea ad ogni rapporto tra l’Appaltatore ed il suo personale; essa non procederà però alla liquidazione del corrispettivo dovuto per il servizio oggetto dell’appalto se l’Aggiudicatario non comproverà l’adempimento degli obblighi assicurativi e di ogni altro obbligo in materia di rapporto di lavoro.
Per quanto non espressamente citato nel presente contratto, valgono le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico, nonché la normativa vigente.
Art. 6.1 - CONTRATTO DI LAVORO
Il Fornitore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei CCNL per il personale impiegato nell’esecuzione del servizio. Si impegna inoltre al rispetto degli accordi integrativo dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei
contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione del fornitore stesso e da ogni altra sia qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Art. 6.2 - SOSTITUZIONI E SCIOPERI DEL PERSONALE
Il fornitore dovrà impegnarsi a garantire la sostituzione del personale assente per qualsiasi causa, in modo da garantire sempre che il numero di addetti sia ottimale alla regolare esecuzione del servizio; in nessun caso è infatti ammessa la riduzione e/o l’interruzione del servizio.
Art. 6.3 - OBBLIGHI ASSICURATIVI
Il fornitore è tenuto all’esatta osservanza delle norme legislative e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazioni degli operati contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali.
Art. 6.4 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Il fornitore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 ed in generale di tutte le norme di tutela della sicurezza del lavoratore.
Il fornitore è responsabile della corretta applicazione delle normative sulla sicurezza per i propri lavoratori.
Resta a carico dell’aggiudicatario la predisposizione e la comunicazione di quegli adempimenti tipici in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D. Lgs. 81/08. In particolare:
l’Azienda dovrà redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze) e consegnarlo al fornitore, a seguito di riunione dove verrà, alla presenza del rappresentante legale della ditta, o suo delegato, e rappresentante legale ATS, o suo delegato, redatto il verbale di coordinamento.
Il fornitore, anche sulla base del DUVRI ricevuto, prima dell’inizio dell’attività, dovrà redigere e tenere aggiornato un Piano Operativo della Sicurezza (POS) riferito all’attività oggetto di appalto e delle misure di prevenzione e protezione e consegnarlo all’Azienda.
In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto ed introdotti nel ciclo lavorativo dell’ATS, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione. L’Appaltatore è ritenuto interamente responsabile dell’applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:
- a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
- a controllare e a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che l’ATS ha definito in materia;
- a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuali e collettivi previsti ed adottati dall’appaltatore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d’opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad informare immediatamente il Committente in caso di infortunio/incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- ad applicare nei confronti di eventuali subappaltatori la formazione e il trasferimento dell’informazione circa i contenuti di cui al Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze, oggetto del contratto di appalto e d’opera, e all’organizzazione e al rispetto dei conseguenti interventi compensativi di tutela.
L’Appaltatore, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell’area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.
Art. 7 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI
Il Fornitore, a sua esclusiva cura e spese, è munito di licenze, permessi e/o autorizzazioni occorrenti per l’espletamento del servizio e provvede ad ogni adempimento formale richiesto da disposizioni normative o da prescrizioni delle autorità competenti. In caso di inadempienza il fornitore sarà responsabile verso la Azienda di qualsiasi danno conseguente. Il Fornitore si impegna a conformarsi ai regolamenti relativi alla sicurezza, all’igiene ed alla disciplina in vigore.
Prima di iniziare la gestione del servizio, il Fornitore deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni richieste dalla legge.
Questi documenti ed autorizzazioni dovranno essere aggiornati ogni volta che la legge lo richieda, ed esibiti su richiesta dell’Azienda.
Ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante con tutti i documenti necessari.
Art. 8 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Il Fornitore deve garantire la completezza e l’omogeneità del servizio e deve, pertanto, farsi carico della globale efficienza dello stesso.
Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento del servizio devono intendersi a completo carico del Fornitore. In particolare, è fatto obbligo al Fornitore di rispettare le specifiche di seguito elencate:
1. Il servizio dovrà essere prestato con idonea ed efficiente organizzazione delle risorse umane e materiali dedicati, garantendo quanto previsto nel Capitolato Tecnico ed applicando puntualmente il progetto offerto sulla base delle specifiche richieste.
2. Il Fornitore sarà tenuto ad integrare le attività secondo la normativa, le disposizioni nazionali e regionali, nonché quelle aziendali vigenti che regolamentano il settore o i settori oggetto dell’appalto, nonché quelle che entreranno in vigore nel corso della durata contrattuale.
3. Il Fornitore dovrà assicurare il risultato e la conformità del servizio, assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento agli obblighi nascenti dal Capitolato Tecnico e dall’offerta, da parte di soggetti terzi esecutori dei servizi oggetto dell’affidamento.
4. Il Fornitore dovrà osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona di appartenenza degli addetti occupati e inoltre deve osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative relative all’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità, la vecchiaia e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell’affidamento.
5. Il Fornitore non potrà eccepire, durante l’erogazione dei servizi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore.
Tutti i costi relativi gli oneri ed obblighi, così come indicati nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica e nel presente documento, sono a carico del Fornitore che attesta di averne tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività in sede di offerta. Non spetterà dunque altro compenso al Fornitore se non quello derivante dai prezzi concordati.
Art. 9 - TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
Il fornitore si impegna a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione, di cui venga a conoscenza nell’espletamento dell’attività affidata.
In tal senso il fornitore sarà tenuto a porre in essere tutte le misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo delle informazioni ritenute riservate.
Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenute riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al fornitore e/o ai suoi dipendenti e collaboratori, il fornitore sarà tenuto a risarcire gli eventuali danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.
Il fornitore sarà tenuto al rispetto ed osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 196 del 30/06/2003.
Art. 10 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO
Il fornitore non potrà per alcun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio previsto fatto salvo il caso in cui siano sottoposte al vaglio e all’accettazione della Stazione Appaltante.
L’Azienda Sanitaria di Sassari si riserva la facoltà nel corso del periodo contrattuale di chiedere variazioni ritenute opportune e necessarie per cambiate esigenze della Azienda stessa.
Art. 11 - NORME COMPORTAMENTALI
Il fornitore deve garantire che i propri operatori dedicati al servizio siano di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d’ufficio, senza divulgare notizie o fatti conosciuti durante l’espletamento del servizio, nonché garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l’utente e la sua famiglia ed in generale il rispetto della normativa e delle disposizioni Aziendali in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
Qualora si dovesse rilevare un’infrazione compiuta dal personale del fornitore potrà essere richiesta l’erogazione di una delle sanzioni disciplinare previste dal CCNL di riferimento.
Il Personale impiegato dal fornitore non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell’ATS; dovrà garantire un comportamento corretto, osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente Capitolato.
Art. 12 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
I servizi di cui al presente appalto rientrano tra quelli che prevedono l’applicazione della L. 12 giugno 1990 n. 146 così come modificato dalla L. 83/2000 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. L’appaltatore è pertanto obbligato all’applicazione della disciplina de quo, in particolare per ciò che attiene alla garanzia di godimento del diritto costituzionale alla salute ed ai conseguenti oneri di informazione nei confronti degli utenti e dell’Azienda ai quali è tenuto a garantire preventiva e tempestiva comunicazione di ogni evento pregiudizievole.
Art. 13 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Successivamente alla conclusione delle FASI dalla 1 alla 3 e delle FASI dalla 4 alla 5, l’Azienda emetterà il certificato di regolare esecuzione del servizio per il periodo di riferimento, necessari per la successiva liquidazione e pagamento delle fatture
Art. 14 - VERIFICHE E PENALITA’
1) Il CSA o altro atto di gara possono prevedere una disciplina integrativa o modificativa del presente articolo, ma non possono escludere la previsione di penali o la possibilità di applicazione di penali.
2) Qualora l’appaltatore incorra in ritardo o violi o ometta altro obbligo dedotto in contratto, l’Azienda procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’appaltatore assegnando congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.
3) L’appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Azienda entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata.
4) La penale può essere applicata qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate.
5) L’applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell’Azienda di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in danno dell’appaltatore.
6) Non possono essere applicate penali per ritardi nell’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale e comunque non possono essere applicate penali, incluse quelle per ritardi, in misura complessivamente superiore al 12 per cento dell’importo contrattuale; il raggiungimento di detti limiti (10% penali per ritardi, 12% penali complessive, incluso quindi il 10% eventuale per ritardi) costituisce sempre grave negligenza contrattuale, e pertanto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, in danno dell’appaltatore.
7) Salvo diversa prescrizione di CSA o d’altro atto di gara, la singola penale può essere comminata come segue:
a) penali per forniture, servizi, appalti misti da eseguirsi in unica soluzione o ad esecuzione periodica e continuativa: la penale, per evento diverso dal ritardo nell’adempiere, è determinata dal Rup se delegato o dall’organo di amministrazione dell’Azienda tra un minimo pari allo 0,2 per cento del valore del contratto ed un massimo pari al 4 per cento del valore del contratto;
b) penali per ritardi nelle forniture, nei servizi, nei contratti misti da eseguirsi in unica soluzione: la penale è determinata dal CSA in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo netto contrattuale;
c) penali per forniture e servizi articolati contrattualmente in più parti: nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui alla precedente lettera b) si applicano ai rispettivi importi.
8) Nei casi diversi dalle penali per ritardi, per la graduazione della penale si terrà conto della gravità dell’evento; la gravità è da valutarsi: 1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione irregolarmente resa, omessa; 2) alla luce dei danni effettivi e/o dell’esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente) che l’Azienda o terzi ha subito; 3) in considerazione della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; 4) di ogni altra circostanza significativa in relazione al caso di specie. L’evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento del servizio dell’Azienda destinatario della prestazione; b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.
9) Irregolarità, ritardi ed omissioni tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o, nello stesso giorno, in strutture diverse, di irregolarità, ritardi o omissioni, anche simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali.
10) L’irrogazione della penale non esonera in alcun caso l’Aggiudicatario dall’obbligo di adempiere l’obbligazione violata, ove l’adempimento sia ancora utile.
11) L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Azienda di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.
12) Le penali saranno, a discrezione dell’Azienda, contabilizzate e portate in detrazione all’atto del pagamento o riscosse avvalendosi della cauzione definitiva che l’Aggiudicatario è obbligato, in tal caso, a reintegrare, o a mezzo emissione di fattura (in tale ultimo caso, si applicheranno condizioni di pagamento – termini e interessi – identiche a quelle di fornitura).
13) Le penali possono essere applicate anche per fatti o circostanze verificatisi dopo la consegna anticipata della fornitura o del servizio e prima della stipulazione del contratto d’appalto.
Art. 15 - CLAUSOLA ART. 50 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
Qualora per l’esecuzione dell’appalto in oggetto necessiti di nuove risorse rispetto a quelle già presenti nel proprio organico, l’aggiudicatario si impegna ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che operavano alle dipendenze
dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante” (Cons. Stato, V, 15 giugno 2009, n. 3900; in argomento cfr. anche Parere Avcp n. 44/2010 e delibera Avcp n. 97/2012). Deve pertanto indicare sul verbale di inizio attività l’applicazione di tale clausola.
Art. 16 - TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI MORATORI.
Il pagamento delle fatture, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura, con cadenza trimestrale, specificando il rispettivo Centro, intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo verbale di regolare esecuzione del servizio.
La stessa fattura dovrà riportare:
- indicazione dell’atto deliberativo di aggiudicazione;
- indicazione del mese di riferimento;
- Indicazione del relativo CIG/CUP. _
- il codice IPA: UFEY3T
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’Azienda, per stati di avanzamento di attività e sarà pari, al netto del ribasso d’asta e comprensivo degli eventuali oneri da DUVRI:
- al 55% al completamento delle fasi 1, 2 e 3 indicate nell’art.1 del presente capitolato per quanto attiene tutte le strutture aziendali comprese nel lotto;
- al 45% al completamento delle fasi 4 e 5 indicate nell’art.1 del presente capitolato;
Pertanto, il pagamento in relazione alle percentuali di avanzamento del servizio reso (come indicato sopra), avverrà in favore del fornitore, sulla base delle fatture emesse, in formato elettronico, da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto.
Ciascuna fattura emessa dal fornitore deve indicare il riferimento al contratto di fornitura e il CIG e deve essere intestata all’Azienda.
Termini di pagamento ed interessi moratori sui ritardati pagamenti sono regolati dalla legge; i termini di pagamento in particolare sono di 60 giorni data ricevimento fattura, a condizione che la fattura potesse essere emessa in base agli accordi contrattuali.
L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi (tracciabilità dei flussi finanziari), nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto viene risolto ipso jure. L'appaltatore comunicherà all'Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l'appaltatore dovrà comunicare all'Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente e alle persone incaricate ad operare su questo.
Ogni comunicazione relativa al conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi al servizio reso dovrà essere inviata entro sette giorni dalla sua accensione unitamente alle generalità e al codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sia al Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale sia al Servizio Bilancio.
La clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010) si applica anche ove l'Appaltatore si avvalga del sub-appalto ed è quindi applicabile anche ai sub-appaltatori e ai sub-fornitori.
Eventuali modificazioni delle disposizioni normative in materia di termini di pagamento e di interessi moratori che dovessero sopravvenire durante la validità del contratto, si applicheranno direttamente.
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura.
Art. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane S.p.A. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto aggiudicato, del quale comunica, in sede di sottoscrizione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, L.136/2010, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
Il Fornitore, inoltre, si impegna, in caso di variazioni sul conto corrente o sulle persone delegate ad operarvi, a comunicare alla ATS le variazioni entro 7 giorni dal loro verificarsi.
Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovrà necessariamente essere eseguito dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010, sul conto corrente dedicato.
L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o fideiussori.
Art. 18 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati il fornitore ha prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, valida per l’intera durata del Contratto, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, fino a concorrenza della somma di Euro 57.300,00 (cinquantasettemilatrecento Euro e zero centesimi) che si allega al presente atto.
L’ATS:
a) ha il diritto di valersi della cauzione per il completo adempimento e le eventuali maggiori spese sostenute per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto;
b) ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi derivanti dal Contratto;
c) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto al fornitore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
d) può richiedere al fornitore la reintegrazione della cauzione ove questo sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al fornitore. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Azienda abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.
La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi del fornitore obbligato in base all’art. 1944 del c.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
L’importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all’5% del valore del Contratto aggiudicato) qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale
beneficio, se non già evidenziato in sede di offerta, l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti (art. 93, comma 7 del D. Lgs.50/2016 e art 103, come modificati dal D. Lgs. 152/2008), unendo la certificazione in copia conforme a firma del Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000.
Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del Contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 103, del D. Lgs. 50/2016. Per ciascun anno di durata contrattuale è previsto lo svincolo del 12,5%.
Art. 19 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.
Ai sensi dell’art. 105, del D. Lgs 50/2016, il Fornitore è tenuto comunicare all’ATS le Aziende titolari di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente appalto sarà risolto a solo giudizio dell’ATS con semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore del servizio a mezzo raccomandata A/R o PEC escludendo qualsiasi pretesa d’indennizzo da parte del fornitore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:
• Sospensione del servizio imputabile al Fornitore.
• Perdita da parte del Fornitore dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici. Accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse una variazione soggettiva.
• Mancato reintegro della cauzione definitiva.
• Irregolarità del Durc nelle verifiche in corso per l’attestazione della corretta esecuzione del Contratto, di liquidazione e pagamento delle fatture.
• Violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
• Subappalto non autorizzato.
• Cessione del Contratto.
• Gravi, ripetute e comprovate inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del fornitore.
Nei suddetti casi ATS sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all’inadempimento stesso.
Con la risoluzione del Contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria l’individuazione del nuovo Fornitore. Al Fornitore inadempiente verranno addebitate le spese sostenute per l’inadempimento.
Le somme dovute a titolo di inadempimento verranno trattenute sui crediti in essere del Fornitore al momento dell’inadempimento o prelevate dal deposito cauzionale in relazione alla quota di inadempimento, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti.
Ai sensi degli artt. 1218 e 1454 cc, l’Azienda Sanitaria, a fronte di qualsiasi inadempimento del Fornitore, potrà comunicare, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, la piena e completa esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della diffida, trascorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà risolto di diritto.
Per quanto non espressamente previsto in questo articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del Contratto.
Art. 21 - RECESSO DEL CONTRATTO
L’ATS ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Fornitore con lettera raccomandata a.r. o pec.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ATS. In caso di recesso dell’ATS, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale previsto per il servizio oggetto di rinuncia e l'ammontare delle attività, relative allo stesso, già eseguite.
Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 50% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, anche in relazione all’importo del singolo servizio oggetto di rinuncia, nessun indennizzo sarà dovuto al Fornitore. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Art. 21.1 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA
Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ATS ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In ogni caso, l’ATS potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.
In caso di sopravvenienze normative interessanti l’ATS che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o pec.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art. 22 - RESPONSABILITA’ CIVILE
L’Operatore Economico Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del Contratto e della perfetta riuscita del servizio. A tal fine dovrà adottare durante l’esecuzione tutte le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico.
Pertanto è fatto obbligo all’Aggiudicatario di mantenere l’Azienda sollevata e indenne da ogni responsabilità civile derivante dall’esecuzione del Contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa Azienda.
Le controversie insorte non esimono l’Operatore Economico Aggiudicatario dall’esecuzione del Contratto: ogni arbitraria interruzione delle prestazioni è ritenuta contraria alla buona fede e l’Aggiudicatario è considerato responsabile di eventuali danni causati all’Azienda, portatrice di interessi collettivi da tutelare e garantire, in dipendenza dell’interruzione.
Il Fornitore è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale nonché dei danni cagionati a terzi, esonerando l’Azienda da ogni responsabilità conseguente, intendendo al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.
A tale riguardo, il fornitore alla stipula del contratto, con oneri a proprio carico, dovrà già essere in possesso di adeguata copertura assicurativa mediante la stipula di una polizza per le coperture
assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie e per singolo sinistro, non inferiore a €. 5.000.000,00:
• garanzia per il risarcimento di danni, diretti ed indiretti cagionati all’Azienda, connessi alla esecuzione del servizio;
• garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’Aggiudicatario e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
Inoltre il fornitore alla stipula del contratto, con oneri a proprio carico, dovrà già essere in possesso di adeguata copertura assicurativa mediante la stipula di una polizza per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie e per singolo sinistro, non inferiore a €. 2.000.000,00:
• garanzia di responsabilità verso il personale dell’Aggiudicatario, relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali, ecc.
Qualora il Fornitore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa notifica, l’Azienda si riterrà autorizzata a provvedere direttamente a danno del Fornitore, trattenendo l’importo sulle fatture in pagamento.
La copia della polizza, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’Azienda con la stipula del contratto, unitamente alla quietanza di pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata all’Azienda con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del contratto di questo servizio.
La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto o il mancato pagamento del premio costituiscono motivo di risoluzione del contratto.
L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per furto, danni, infortuni o quant’altro, che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio agli operatori e beni di proprietà dell’assuntore del servizio, nonché a terzi e/o a dipendenti ed a beni mobili ed immobili di proprietà della S.A.
Art. 23 - FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento del Fornitore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
Qualora il Fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ATS proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora il Fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’ATS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’ATS si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 24 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese conseguenti e inerenti il Contratto sono a carico del fornitore.
Art. 25 - RESPONSABILE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il sig. , con il compito di rapportarsi con il Responsabile del Procedimento, per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell’eventuale contenzioso.
Il Direttore di esecuzione potrà riservarsi nel nominare un direttore operativo nell’esercizio delle attività connesse all’esecuzione del presente servizio.
Art. 26 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa i dati personali forniti dal fornitore saranno raccolti presso l’ATS per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla gara.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Tali dati potranno essere comunicati dall’ATS a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in
materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
Art. 27 - FORO E CLAUSOLE FINALI
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l’Operatore Economico e l’Azienda per le specifiche attività e l’esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente in via esclusiva il Foro di Sassari.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa riferimento disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.
Contratto sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005.
La validità del certificato della firma digitale dell’operatore economico è stata verificata dal Rappresentante Legale dell’Amministrazione mediante utilizzo software.