ACCORDO QUADRO SUI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA
ACCORDO QUADRO SUI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA
TRA
il Comune di Ferrara nelle persone di:
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - Segretario Generale,
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Assessore all'Organizzazione e gestione Risorse Xxxxx Xxxx Xxxxxxx - Capo Settore Organizzazione e gestione Risorse Umane
E
le XX.XX dei lavoratori parasubordinati, rispettivamente:
la Nidil - CGIL nelle persone di: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx
la ALAI - CISL nelle persone di: Xxxxxx Xxxxxxx la CPO - UIL nelle persone di : Xxxxx Xxxxxxx
E
le XX.XX. dei lavoratori dipendenti, rispettivamente:
la F.P. CGIL nella persona di: Xxxxxx Xxxxxx
la FPS-CISL nella persona di: Xxxxxxxx Xxxxxxxx la FPL-UIL nella persona di: Xxxxxxx Xxxxxx
L’anno 2003, il giorno 26 settembre
si concorda quanto segue
PREMESSA
Le Parti, firmatarie del presente accordo, ritengono utile ed opportuno definire un quadro di regole di riferimento per quanti operano nel Comune di Ferrara (di seguito denominato Comune o committente) con un contratto di collaborazione coordinata continuativa (di seguito anche XX.XX.XX.), fermo restando che tali regole non modificano in alcun modo la natura del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nel senso che tale rapporto non deve mai configurarsi come appalto di servizio, né come rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, il Comune ritiene importante, anche in conseguenza delle complesse e mutevoli attività che è chiamato a svolgere, di avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, oltre che del proprio personale, dell’apporto di
forme di lavoro flessibile, utilizzando e valorizzando competenze professionali e potenzialità presenti sul proprio territorio.
In questo ambito, il Comune e le Organizzazioni sindacali (di seguito anche XX.XX.), firmatarie del presente accordo considerano necessario che venga definito un quadro normativo di tutela del lavoro atipico più ampio ed articolato, volto ad affermare il riconoscimento di tutte le forme di lavoro, che contempli il miglioramento delle condizioni generali di lavoro e la costruzione di una rete di protezione sociale per tutti i lavori atipici a cominciare dai collaboratori coordinati e continuativi.
Da questo punto di vista, le Parti convengono che, in attesa del predetto quadro normativo, sia comunque utile arrivare alla definizione, mediante il presente accordo quadro, di regole generali tali da consentire, all’interno del Comune, una corretta e condivisa gestione dei rapporti di lavoro non riconducibili al lavoro dipendente, quali quelli di collaborazione coordinata continuativa, di cui all’art. 2222 e seguenti del codice civile.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
La Premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
Il presente accordo definisce le regole generali di norma applicabili alla stipulazione di contratti di XX.XX.XX. (con o senza partita IVA) presso il Comune di Ferrara di cui all’art. 2222 e segg. e dell’art. 2229 e segg. del c.c. che non configurano rapporti di lavoro subordinato, né sono assimilabili alla fattispecie del lavoro autonomo occasionale.
Risultano, altresì, esclusi dal presente accordo gli incarichi a contratto di cui all’art. 110 del D.lgs. 267/2000.
Il Comune può conferire incarichi di XX.XX.XX. esclusivamente per esigenze cui non può far fronte con proprio personale interno e per progetti determinati, in conformità alle disposizioni comunali vigenti.
Il presente accordo si applica ai rapporti di durata superiore a trenta giorni, escludendo da tale applicazione i rapporti meramente occasionali, e le clausole in esso indicate sono riferite a rapporti di durata di 12 mesi, riproporzionabili per contratti di durata inferiore o superiore.
Il presente accordo si applica anche ai contratti in essere in rapporto al periodo residuale.
Art. 2 - DURATA DELL’ACCORDO
L’accordo avrà valenza fino al 31/12/2004.
Nel caso di disdetta, da comunicare per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza, le clausole del presente accordo restano valide sino alla stipula di un nuovo accordo.
Durante il periodo di valenza dell’accordo, le Parti si impegnano a recepire, mediante specifico atto di modifica e/o integrazione dell’accordo medesimo, ogni eventuale futuro intervento di carattere legislativo relativo a materie trattate nell’accordo stesso.
Art. 3 - NATURA E CARATTERISTICHE DELL’INCARICO
L’incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione.
Gli elementi che caratterizzano la collaborazione coordinata e continuativa sono:
- la collaborazione, intesa come accordo tra il committente ed il collaboratore per il raggiungimento di obiettivi prestabiliti, fondato su un rapporto autonomo e paritario e che implica un’autonomia professionale del collaboratore nell’ambito delle linee guida tracciate dal committente nel cui interesse viene fornita la prestazione;
- la coordinazione, intesa come programmazione funzionale tra l’attività del collaboratore (prestatore d’opera) e quella del committente, in modo tale che il risultato sia la conseguenza di tale coordinamento;
- l’unitarietà, intesa come possibilità per il committente di fornire direttive al collaboratore nei limiti della sua autonomia professionale. L’unità non esclude la possibilità di più rapporti di collaborazione coordinata continuativa con lo stesso committente o con più committenti contemporaneamente;
- la continuità, intesa come persistenza nel tempo delle prestazioni, nel senso che tali prestazioni non devono essere occasionali, sporadiche, episodiche o saltuarie;
- la prevalenza personale, intesa come requisito necessario ed essenziale del rapporto di XX.XX.XX.;
- lo svincolo della subordinazione, inteso come assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione;
- il compenso periodico stabilito, inteso come corrispettivo determinato tra le parti contraenti prima dell’inizio dell’attività;
- l’assenza di mezzi organizzativi, intesa nel senso che il collaboratore nello svolgimento della sua prestazione deve prioritariamente avvalersi non di mezzi organizzativi propri, ma di quelli messi a disposizione dal committente.
Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni contrattualmente assunti con il committente, è libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, dandone comunicazione scritta al committente per valutare che non sussista conflitto di interessi con quella fornita al committente medesimo o che non si tratti di attività che creino danno all’immagine o pregiudizio al Comune.
Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell’incarico e non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.
Le clausole di cui ai precedenti commi tre e quattro rivestono per il committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell’incarico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
Nell’ambito del contratto di collaborazione individuale è consentito l’inserimento di una clausola di esclusività dell’attività svolta dal collaboratore.
La predetta clausola è riferita essenzialmente ad attività compatibile con quella oggetto specifico della prestazione richiesta.
Nel caso in cui venga prevista detta clausola devono essere indicati nel contratto individuale i termini e gli ambiti in cui ha effetto l’esclusiva e la relativa entità dell’indennità economica aggiuntiva che, in ogni caso, non potrà essere superiore al 50% dell’importo complessivo del compenso prestabilito per l’incarico.
Il committente assicurerà a favore dei collaboratori l’applicazione delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni; nell’eventualità la sede della prestazione dovesse corrispondere con quella messa a disposizione dallo stesso committente quest’ultimo garantirà che lo svolgimento delle attività avvenga nel rispetto della predetta normativa ed individuerà procedure adeguate per l’inserimento dei collaboratori nel sistema di relazioni aziendali per la prevenzione sicurezza.
Art. 4 - FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto individuale di collaborazione deve essere stipulato dalle parti per iscritto.
Gli elementi essenziali del contratto sono:
- l’accordo delle parti, inteso come la sintesi della proposta da parte del committente e dell’accettazione da parte del collaboratore di impegnarsi ad adempiere la proposta formulata;
- la causa e cioè la ragione principale del contratto e lo scopo che i contraenti intendono raggiungere;
- l’oggetto, che consiste nel tipo di collaborazione che il collaboratore deve fornire senza vincolo di subordinazione, con l’indicazione del progetto o del programma di lavoro o di fasi del medesimo;
- la durata, determinata o determinabile, del contratto, che può essere riconducibile ad uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso;
- l’indicazione del corrispettivo, i criteri per la sua determinazione e le modalità dell’erogazione del compenso al collaboratore con riferimento alla quantità e qualità della prestazione richiesta e in relazione agli obiettivi, avuto riguardo, se del caso, al contesto organizzativo in cui detta prestazione viene svolta.
Gli elementi accessori sono:
- le modalità di svolgimento della prestazione;
- le cause di scioglimento;
- le modalità di cessazione o recesso del rapporto;
- le modalità di composizione di eventuali controversie;
- le modalità di rinnovo del contratto;
- l’eventuale clausola di esclusiva, con indicazione dell’indennità aggiuntiva correlata;
- il richiamo alle clausole del presente accordo.
Il presente accordo costituisce allegato del contratto individuale di collaborazione.
Al collaboratore, nel periodo di valenza del contratto, devono essere fornite per iscritto tutte le eventuali modifiche o integrazioni apportate al presente accordo.
Art. 5 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo sarà stabilito in funzione dell’oggetto della prestazione, della quantità e qualità dell’attività che costituisce oggetto dell’incarico,
dell’eventuale messa a disposizione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri.
Il compenso spettante al collaboratore può essere determinato facendo riferimento di norma a valori remunerativi di mercato rilevabili al momento della stipula del contratto per prestazioni professionali analoghe o simili a quelle richieste al collaboratore medesimo.
In assenza di riferimenti di mercato, il compenso può essere determinato avuto riguardo a valori di corrispettivi e/o retribuzioni corrisposti dal committente per prestazioni analoghe o simili.
Per i compensi il corrispettivo avverrà di norma con acconti mensili e saranno messi a pagamento entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stato presentato specifico prospetto da parte del collaboratore, da consegnarsi al competente Servizio comunale entro e non oltre il giorno 5 del mese di riferimento per il pagamento del compenso mensile.
Il compenso annuo onnicomprensivo s’intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 11 mesi ed in tal caso il collaboratore, previa intesa con il committente, al fine di non recare pregiudizio alla prestazione ed agli obiettivi posti alla base del contratto, nel periodo non soggetto alla prestazione, ha diritto a non essere vincolato ad alcuna attività.
Ai compensi lordi dovranno essere applicate le ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative, provvedendo ai relativi versamenti, stabilite dalla normativa vigente. Il committente s’impegna ad evidenziare le detrazioni spettanti, le trattenute fiscali, previdenziali ed assicurative, nel prospetto mensile di pagamento del compenso che viene rilasciato al collaboratore e s’impegna, altresì, a versare quanto di sua competenza e quanto stabilito dalle normative e da accordi collettivi (le ritenute previdenziali, le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del committente, l’IRAP e quanto previsto dalle altre disposizioni di legge).
Le Parti convengono di istituire un Osservatorio, formato da 3 rappresentanti sindacali firmatari del presente accordo e da 3 rappresentanti dell’Amministrazione comunale per verificare l’andamento dei corrispettivi corrisposti ai contratti di XX.XX.XX. in essere e il rispetto delle disposizioni stabilite nel presente articolo.
L’Osservatorio è presieduto dal rappresentante dell’Amministrazione comunale e si riunisce di norma due volte all’anno o quando ne facciano richiesta scritta almeno 3 dei suoi componenti.
Per le verifiche sopra indicate, all’Osservatorio deve essere inviata copia dei contratti di XX.XX.XX. di volta in volta stipulati e su di essi possono essere richiesti chiarimenti e/o informazioni inerenti esclusivamente lo scopo delle verifiche di cui al precedente comma 7.
Art. 6 - RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE
Il contratto deve prevedere il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio relativi a trasferte debitamente autorizzate dal committente, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute dal collaboratore.
Le spese non documentate non danno diritto al rimborso.
Nel caso il collaboratore per dette trasferte usi il mezzo proprio, il rimborso delle spese di viaggio viene calcolato sulla base delle tariffe ACI.
Art. 7 - DURATA DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
La durata, determinata o determinabile, del rapporto di collaborazione deve essere prevista nel contratto a tempo ovvero in funzione dell’attività, dell’opera o del servizio da eseguire.
Art. 8 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE
Il collaboratore potrà prestare la propria opera in piena autonomia e con le modalità da lui scelte, compatibilmente con gli orari e le modalità di servizio nel cui ambito si svolge la prestazione oggetto dell’incarico, nonché tenuto conto delle esigenze di coordinamento del committente.
Il collaboratore si impegna a prestare la propria attività nella sede e nel territorio indicati dal committente.
Art. 9 - EVENTI COMPORTANTI IMPOSSIBILITA’ TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE
Nei casi in cui si verifichino eventi quali la malattia, infortunio, maternità e congedi parentali, riconosciuti in termini di identificazione sociale e di diritto ad una prestazione anche in favore di collaboratori ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, non vi sarà a carico del Collaboratore nessun vincolo di prestazione.
Ove, pertanto, sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali quelli sopra indicati, la prestazione resterà sospesa:
- nel caso di infortunio fino a guarigione clinica;
- nel caso di malattia, per un periodo di 90 giorni nell’anno solare. Le Parti valuteranno la possibilità di attivare polizze assicurative a favore del collaboratore per la copertura dei periodi di malattia;
- nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva; per un periodo complessivo di cinque mesi. E’ considerata sospensione giustificata della prestazione anche l’astensione anticipata della maternità dovuta a eventi che mettono a rischio la gravidanza. Il Comune, previa stipula di apposita convenzione con la sede provinciale dell’INPS, che prevede tale possibilità, si impegna ad anticipare il pagamento dell’indennità di maternità spettante alla collaboratrice;
- nel caso di congedi parentali, per un periodo di 30 giorni nell’anno solare.
Così come consentito dagli artt. 2222 e 2225 del Codice Civile, nei casi prima indicati di sospensione temporanea di esecuzione della prestazione, il Committente garantirà, ad integrazione di quanto eventualmente corrisposto dall’Istituto competente, il 100 % del compenso pattuito per un periodo massimo di 30 giorni.
In caso di sospensione dell’esecuzione della prestazione per infortunio, malattia e maternità per un periodo superiore a trenta giorni, il contratto di collaborazione può essere prorogato per un periodo pari alla sospensione con riconoscimento del conseguente corrispettivo.
I periodi di sospensione suddetti sono riferiti a rapporti di durata di 12 mesi e vengono riproporzionati per contratti di Collaborazione di durata inferiore o superiore.
Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente (entro 48 ore) al Committente l’impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al Committente stesso di intervenire con soluzioni alternative.
Qualora la predetta impossibilità sopravvenga in conseguenza di eventi di cui al presente articolo, il Collaboratore dovrà, nel più breve tempo possibile, presentare al Committente la relativa documentazione sanitaria, pena la non corresponsione dell’integrazione prevista dal precedente comma 3.
Art. 10 - EVENTI ECCEZIONALI COMPORTANTI IMPOSSIBILITA’ TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE
Al collaboratore è riconosciuto, per gravi motivi personali e familiari debitamente documentati, la possibilità, previo consenso del committente, di interrompere la prestazione fino ad un massimo di 5 giorni nell’arco dell’anno
solare, senza che questo comporti interruzione o sospensione dell’efficacia del contratto stipulato.
Nel caso di matrimonio, previo consenso del Committente e su richiesta scritta da far pervenire almeno 30 giorni prima dell’interruzione della prestazione, può essere concessa al collaboratore una sospensione della prestazione medesima per un periodo massimo di 15 giorni continuativi di calendario, senza alcun corrispettivo.
Nel caso in cui il contratto sia di durata inferiore all’anno, i giorni suddetti sono riparametrati.
Art. 11 - OBBLIGHI ASSICURATIVI
Il committente si impegna a stipulare a favore del collaboratore idonea polizza assicurativa contro gli infortuni (polizza INAIL) secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti.
Il committente dovrà, inoltre, sollevare da ogni responsabilità civile verso terzi e verso il Comune il collaboratore per le prestazioni fornite al committente medesimo, salvo che tale responsabilità non derivi da dolo o colpa grave. A tal fine, il committente dovrà stipulare idonea polizza assicurativa.
Art. 12 - DIRITTI SINDACALI
I collaboratori possono partecipare e promuovere attività sindacali. Il Committente potrà mettere a disposizione, nei limiti delle proprie strutture, delle proprie possibilità e senza alcun pregiudizio per la prestazione contrattualmente definita, eventuali spazi per lo svolgimento delle predette attività associative.
Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare i diritti sindacali per i collaboratori che prestano la loro attività presso il Comune, le Parti concordano di stabilire quanto segue:
- i collaboratori hanno diritto di partecipare, salvo motivati impegni legati all’obiettivo oggetto del contratto, a 8 ore annue di assemblea sindacale, senza riduzione del corrispettivo, previa specifica comunicazione delle XX.XX. firmatarie del presente accordo anche congiuntamente ai predetti collaboratori;
- i collaboratori hanno diritto di avere una rappresentanza sindacale nel numero di tre rappresentanti. I rappresentanti dei collaboratori saranno eletti o nominati sulla base del “protocollo unitario per la rappresentanza del lavoro atipico” stipulato da ALAI CISL, NIdil CGIL e CPO UIL a livello nazionale il 23 settembre 2002, e i loro nominativi, unitamente a quelli dei
rappresentanti sindacali provinciali e/o regionali firmatari del presente accordo, saranno comunicati al committente a cura delle predette XX.XX.;
- il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega a favore dell’organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa all’Ente a cura del collaboratore o dell’organizzazione sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all’Amministrazione e all’organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle organizzazioni sindacali interessate;
- il committente s’impegna all’atto dell’attivazione della collaborazione a consegnare al collaboratore copia del presente accordo.
Il Comune dovrà informare preventivamente le XX.XX. firmatarie del presente accordo dell’attivazione di procedure per il ricorso a contratti di CO.CO.CO.-
Art. 13 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
I collaboratori hanno la possibilità di accedere ad iniziative di aggiornamento professionale organizzate dal Comune anche a favore dei propri dipendenti, in quanto funzionali all’attività e alle prestazioni oggetto del contratto di collaborazione.
La partecipazione a tali iniziative deve, di volta in volta, essere autorizzata dal committente.
Ai Collaboratori possono essere concessi periodi di sospensione della prestazione per un periodo massimo di 6 giorni nell’anno solare per motivi di studio, senza alcun corrispettivo.
Art. 14 - RICONOSCIMENTO DI PROFESSIONALITA’
In caso di necessità di attivare una nuova collaborazione per la medesima attività, il committente terrà conto, in via prioritaria, di precedenti incarichi.
Il Comune si impegna inoltre a riconoscere, in caso di prove selettive per assunzioni a tempo indeterminato o determinato, la professionalità e
l’esperienza acquisita dai collaboratori firmatari di contratti di XX.XX.XX., compatibilmente con le disposizioni del regolamento comunale per l’accesso.
Art. 15 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi:
- per scadenza del termine del contratto o per avvenuta realizzazione dell’opera oggetto del contratto;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto del contratto;
- per recesso del contratto di cui al successivo comma due;
- per rinuncia all’incarico del collaboratore di cui al successivo comma cinque.
Ciascuna delle parti firmatarie del contratto individuale può recedere dal contratto medesimo quando si verifichino:
- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni;
- commissione da parte del collaboratore di reati previsti dall’art. 15 della legge n. 55/90 e succ. modificazioni (legge antimafia);
- danneggiamenti a terzi o al Comune imputabili a dolo o colpa grave;
- furto di beni da parte del collaboratore;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato.
Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della scadenza contrattuale, o nel caso di recesso, le parti dovranno darne motivata comunicazione mediante raccomandata A/R.
Sia nel caso di risoluzione, che di recesso, il collaboratore ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell’interruzione, ferma restando la possibilità per le parti di agire per eventuale risarcimento danni.
Il collaboratore può risolvere anticipatamente il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 30 giorni.
Art. 16 - VERIFICHE PERIODICHE
Le Parti firmatarie del presente accordo concordano sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità annuale, salva la prima che verrà effettuata dopo 6 mesi dalla firma dell’accordo medesimo, per valutare lo stato di attuazione dello stesso e per esaminare nuove problematiche ad esso connesse.
Art. 17 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia riguardante l’applicazione del presente accordo o interpretazione delle clausole in esso contenute, si farà ricorso ad una Commissione formata da rappresentanti delle Parti firmatarie dell’accordo medesimo, ferme restando le procedure stragiudiziali e giudiziali previste dalla legge per le controversie individuali.
Per le controversie giudiziali il Foro competente per territorio sarà Ferrara.
Art. 00 - XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX
Il presente accordo non annulla, né assorbe eventuali condizioni di miglior favore concordate a qualsiasi titolo a livello individuale.
Art. 19 - CLAUSOLA ANTIDISCRIMINATORIA
Nell’attivazione dei contratti di XX.XX.XX. viene garantito dal committente il rispetto della normativa sulla tutela e la dignità dei lavoratori, nonché delle condizioni di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini, in conformità ai principi e finalità dello Statuto comunale.
p. Il COMUNE DI FERRARA p. Le ORGANIZZAZIONI SINDACALI Ferrara, lì