ACCORDO TRA IL COMUNE DI VALBREVENNA E
ACCORDO TRA IL COMUNE DI VALBREVENNA E
IL COMUNE DI SANT’OLCESE PER L’UTILIZZO DI PERSONALE DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI SANT’OLCESE AI SENSI DELL’ART. 1,
COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004
Premesso che:
✓ l’art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004 n. 311 (finanziaria per l’anno 2005), ha introdotto nel diritto positivo una nuova tipologia organizzativa di lavoro nel settore degli Enti Locali, con attenzione particolare per i Comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti, che permette a tali Comuni di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Comuni a ciò autorizzati;
✓ il rapporto di lavoro del personale utilizzato da altri Comuni resta unico ed unitario ed è gestito dall’Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’Ente utilizzatore;
✓ tramite l’accordo di collaborazione di cui all’art. 15 della Legge n. 241 del 07.08.1990 sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all’art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
Richiamate la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Valbrevenna n. del
e la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sant’Olcese n. del
, dichiarate entrambe immediatamente eseguibili, con le quali è stato approvato il presente accordo per l’utilizzo congiunto di personale di ruolo del Comune di Sant’Olcese, al fine di svolgere attività aggiuntiva ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004;
Dato atto che l’accordo di collaborazione deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;
TRA
il Sig. nato a il Sindaco del Comune di Valbrevenna, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’Ente che rappresenta e dichiara, altresì, che il C.F. del Comune è 00903710101
E
il Xxxxxxx Xxxxx, nato a Sant’Olcese il 21.11.1952, Sindaco del Comune di Sant’Olcese il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’Ente che rappresenta e dichiara, altresì, che il C.F. del Comune è 00620570101
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Finalità dell’accordo
Il presente accordo è finalizzato a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti conseguendo un’economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del personale, consentendo, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, al Comune di Valbrevenna, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, di utilizzare, a tempo parziale per periodi predeterminati, personale dipendente del Comune di Sant’Olcese.
In particolare il presente accordo intende consentire al geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di istruttore tecnico addetto al Settore Lavori Pubblici del Comune di Sant’Olcese, di svolgere le medesime funzioni presso il Comune di Valbrevenna, con la definizione della durata del periodo di utilizzazione e del tempo di lavoro.
Art. 2 - Oggetto dell’accordo
Oggetto dell’accordo è la gestione dell’utilizzo congiunto, congiunto di una unità di personale dipendente di ruolo del Comune di Sant’Olcese, il Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxx cat. C3, per svolgere orario aggiuntivo, fino ad un massimo di 12 ore settimanali e per la durata di un anno.
Art. 3 – Modalità di utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente
Il Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxx cat. C3, potrà svolgere orario aggiuntivo, fino ad un massimo di 12 ore settimanali, presso il Comune di Valbrevenna, nel rispetto del vincolo dell’orario d’obbligo settimanale presso il Comune di Sant’Olcese.
Il dipendente, presterà nel Comune di Valbrevenna un tempo di lavoro aggiuntivo dell’orario di lavoro del Comune di Sant’Olcese, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l’attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell’attività di entrambi Enti interessati.
Eventuali modifiche all’orario settimanale d’obbligo nel Comune di Sant’Olcese, dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale titolare del trattamento giuridico.
Art. 4 - Gestione del personale utilizzato
La titolarità del rapporto è conservata presso il Comune di Sant’Olcese, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, adempimenti ex - D.Lgs. n. 196/2003), con l’obbligo comunque di concertazione con il Comune di Valbrevenna, verificate le esigenze di entrambi gli Enti e sentito l’interessato.
La contrattazione decentrata del Comune di Valbrevenna può provvedere forme di incentivazione economica a favore del personale utilizzato secondo la disciplina dell’art. 17 del CCNL 01.04.1999, utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell’art. 31 del CCNL 22.01.2004. Eventuali prestazioni supplementari presso il Comune di Valbrevenna verranno richieste e retribuite direttamente al Comune medesimo, previo nulla osta del Comune di Sant’Olcese.
Art. 5 – Compensi accessori cumulabili con l’indennità di posizione organizzativa
Ciascuno degli Enti convenzionati assume in via autonoma ed esclusiva l’onere del finanziamento di tutti i compensi che, per espressa previsione contrattuale, sono cumulabili con l’indennità di posizione organizzativa ed integrano forme di trattamento economico accessorio.
Art. 6 – Attività formative
L’esercizio del diritto alla formazione ed all’aggiornamento da parte del dipendente dovrà tener conto delle esigenze di servizio e del tempo di assegnazione presso i due Enti secondo il presente accordo e, conseguentemente, le giornate di partecipazione a tali corsi e gli eventuali relativi costi dovranno essere proporzionalmente ripartiti tra gli Enti stessi.
Si dà atto che l’Amministrazione titolare del potere di organizzazione della formazione della dipendente è l’Ente titolare del rapporto di lavoro, competente all’autorizzazione alla frequenza delle attività formative nell’ambito del piano annuale della formazione del personale in servizio, da predisporre per la dipendente in collaborazione anche acquisendo le esigenze formative rilevate presso l’Ente di utilizzazione.
Art. 7 – Ripartizione degli oneri finanziari
Nessun onere sarà a carico del Comune di Sant’Olcese. Il trattamento economico ordinario e quello accessorio delle prestazioni aggiuntive, nonché l’eventuale rimborso delle spese sostenute dalla dipendente per recarsi dal Comune di Sant’Olcese al Comune di Valbrevenna, saranno poste in carico al Comune di Valbrevenna, che provvederà direttamente, alla liquidazione al dipendente.
Art. 8 - Forme di consultazione tra gli Enti
I Comuni di Sant’Olcese e di Valbrevenna attivano forme di informazione e consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l’applicazione degli istituti contrattuali.
Art. 9 – Efficacia e durata dell’accordo
Il presente accordo, decorrente dal momento della sua sottoscrizione, ha validità di un anno, e potrà essere rinnovato, previa intesa tra le Amministrazioni Comunali.
Art. 10 – Inadempimenti - Risoluzione dell’accordo
Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all’altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti, per quanto possibile:
✓ gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale assegnato;
✓ gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili al presente accordo.
Il presente accordo si intende risolto qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:
✓ quando il Comune di Valbrevenna utilizzi il personale assegnato contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute;
✓ quando il Comune di Sant’Olcese contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al personale individuato di operare effettivamente presso il Comune di Valbrevenna;
✓ quando il Comune di Valbrevenna non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
✓ quando una della Amministrazioni reiteri per lungo/rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma.
Ciascun Ente può recedere anticipatamente dal presente accordo, per decisione insindacabile, salvo preavviso di 15 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r ovvero pec.
Art. 11 – Disposizione generali e finali
Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.
Il presente accordo sarà registrato solo in caso d’uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.
Valbrevenna, . . - Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco del Comune di Valbrevenna Il Sindaco del Comune di Sant’Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Il dipendente Xxxxxxxx Xxxxxxxx