Contract
C O M U N E D I GAVOI
PROVINCIA DI NUORO
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UFFICIO AFFARI GENERALI
Allegato “A” alla Determinazione Responsabile Servizi AA. GG. n. 239 del 09/08/2022
CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNI SCOLASTICI 2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado del Comune di Gavoi, nonché il trasporto per n. 4 visite ed escursioni attinenti l’attività scolastica programmate dalla scuola o a cui la scuola intende partecipare per una distanza massima non superiore a 50 Km.
Il servizio ha lo scopo di collegare le scuole site nel Comune di Gavoi garantendo il rispetto del calendario scolastico, degli orari di ingresso e di uscita degli alunni dalle scuole, definiti dalle Autorità Scolastiche, comprese le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l’anno scolastico.
La ditta, qualora se né presenti la necessità, dovrà garantire il trasporto scolastico di studenti portatori di handicap;
Il servizio prevede, oltre l’autista, la presenza fissa di un accompagnatore di cui la ditta aggiudicataria ha la piena responsabilità circa l’operato, con il compito di sorveglianza alunni, cura delle operazioni di salita e di discesa dei bambini in condizioni di sicurezza.
Il Servizio di cui all'oggetto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, pena l'immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni subiti, fatti salvi i casi comprovati di forza maggiore o di scioperi del personale della ditta, ferma restando la non fatturazione del mancato servizio.
Secondo le indicazioni fornite dalla Corte dei conti con la delibera n. 25 della Sezione Autonomie del 7 ottobre 2019, il servizio è strutturato come servizio a domanda individuale e il comune, "nell’ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio" provvedere ad erogare il servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie.
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio di trasporto scolastico interesserà gli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025. La decorrenza avrà inizio presumibilmente, il 1 ottobre fino al 30 giugno (per 5 giorni a settimana, nei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico (compreso il periodo degli esami), secondo le descrizioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale, delle norme del codice civile, del codice della strada nonché delle disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto scolastico.
L’Amministrazione Comunale si riserva di far iniziare il servizio nelle more della stipulazione del contratto d’appalto e se il numero degli studenti che intendono usufruire del servizio non è in numero superiore a 20 si potrà disporre di non avviare il servizio.
ART. 3 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Il servizio, disciplinato nei seguenti articoli, consiste nel trasporto degli alunni dalla propria abitazione tenuto conto delle fermate predisposte da quest’Amministrazione alla scuola frequentata e viceversa. Il servizio dovrà essere svolto con mezzi e personale propri della ditta appaltatrice; il servizio dovrà essere comprensivo dei mezzi idonei e necessari al trasporto di alunni normodotati, e qualora se ne presenti la necessità di mezzi idonei al trasporto di minori portatori di handicap, oltre al personale (autista e accompagnatore).
Il servizio deve essere inoltre comprensivo dei costi di carburante, del personale per la guida e del personale per l’assistenza, della copertura assicurativa, di bolli e delle spese per la revisione annuale e di ogni altro costo utile al servizio richiesto ed ogni altro onere relativo ed aggiuntivo.
ART. 4 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L’importo complessivo è per l’intera durata dell’appalto è pari a €. 97.500,00, €. 32.500,00 per anno scolastico oltre IVA di legge,
II prezzo di aggiudicazione si intende fisso per tutta la durata dell'appalto.
Con il corrispettivo di cui sopra €. 32.500,00 annuali si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese, ecc. necessari per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e/o non espresso dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.
Non potrà essere preteso dalla ditta appaltatrice alcun onere aggiuntivo per eventuale riorganizzazione dell'orario delle lezioni da parte delle istituzioni scolastiche.
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
ART. 5 - PAGAMENTI
I pagamenti saranno disposti dal Comune, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, a presentazione di regolare fattura in nove rate, corrispondenti ad un nono dell’importo netto dell’appalto, entro il trentesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Il pagamento dei corrispettivi è, altresì subordinato all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del documento comprovante la regolarità contributiva (D.U.R.C.). La ditta potrà richiedere l’accreditamento dei corrispettivi dovuti ad un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa con spese a carico della stessa ditta.
Art. 6 - MEZZI DI TRASPORTO
Il Servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto dovrà essere espletato e garantito utilizzando le tipologie dei veicoli specificati dall'art. 1 del D.M. 31/01/1997 e rispondenti alle norme tecniche dettate dal D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle specifiche disposizioni contemplate anche dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione. I mezzi di trasporto da utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto devono essere in proprietà o nella disponibilità giuridica (nolo, leasing, ecc.) della ditta per tutta la durata dell'appalto (comprese eventuali proroghe se attivate dalla SA).
Parimenti - e sempre per tutta la durata dell'appalto nonché in occasione di eventuali proroghe attivate dalla SA - detti mezzi dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico e con caratteristiche costruttive e funzionali tali da consentire il regolare espletamento del servizio in parola. Tutti i mezzi
utilizzati dall’Appaltatore dovranno essere in regola con le disposizioni di legge in merito alla revisione dei veicoli per tutta la durata del presente appalto.
Ogni onere diretto ed indiretto per il regolare funzionamento ed utilizzo dei mezzi di trasporto, così come per il loro ricovero e custodia, nel rispetto della vigente normativa in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
I mezzi di trasporto, oltre ad essere in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, dovranno essere mantenuti puliti e igienizzati giornalmente ed in stato di decoroso utilizzo sia nelle parti interne dell'abitacolo che esternamente allo stesso.
Il veicolo deve avere capacità di trasporto adeguata al numero degli utenti da servire e a bordo di essi dovrà essere prevista la presenza obbligatoria di un accompagnatore.
Sono a carico dell’appaltatore i costi di esercizio (carburanti, lubrificanti, pneumatici etc.) nonché le
spese di pulizia del mezzo. Sono a carico dell’appaltatore anche eventuali controlli periodici. All'interno del veicolo destinato al servizio, deve essere indicato il numero massimo dei posti corrispondenti a quelli stabiliti nella carta di circolazione. In nessun caso sui veicoli deve essere tollerato un carico di viaggiatori, bagagli e merci superiore a quello massimo consentito, come desumibile dalla carta di circolazione.
ART. 7 - PERSONALE
Il servizio deve essere espletato esclusivamente da conducenti riconosciuti idonei dai competenti Organi, in possesso della patente di guida della categoria “D” e del certificato di abilitazione professionale C.A.P. tipo “CQC” rilasciato dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile.
La Ditta, inoltre, deve essere in possesso della seguente documentazione:
• Attestato rilasciato dal Ministero dei trasporti comprovante la capacità del concorrente a esercitare la professione di trasporto di viaggiatori su strada, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 20.12.1991, n. 448;
• Possesso dell’Attestazione di idoneità professionale di cui al D.lgs. n.395/2000 e dal D.M. 28/04/2005 n. 161 (già D.M. 20.12.1991 n.448) e s.m.i.;
• Autorizzazione/licenza di esercizio dell'attività di noleggio con conducente, rilasciata dall’ente
competente;
L’Appaltatore è tenuto a presentare all’Amministrazione comunale copia del casellario giudiziale per ogni autista impiegato nel presente servizio, di cui al comma 2 del D.lgs. n. 39/2014 e ad eseguire sul personale addetto alla guida degli automezzi gli accertamenti per la verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) con una frequenza che sarà stabilita preventivamente tra le Parti prima dell’inizio del servizio. Tale frequenza potrà essere modificata nel corso del rapporto contrattuale.
La ditta affidataria è obbligata a osservare le disposizioni legislative ed i patti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria.
Sullo scuolabus dovrà essere presente per tutta la durata del viaggio, un accompagnatore.
Prima della stipula del contratto per l’affidamento del servizio, la ditta affidataria trasmette all’Amministrazione Comunale l’elenco contenente i nominativi del personale impiegato per l’espletamento del servizio (autista, accompagnatore), copia fotostatica delle patenti di guida, copia fotostatica dei libretti di circolazione dei veicoli che si intendono utilizzare (con allegate le copie delle attestazioni di avvenuta positiva revisione del veicolo).
Ogni e qualsiasi variazione di quanto contenuto nei predetti documenti deve essere tempestivamente (e, comunque, entro giorni cinque lavorativi dalla data della variazione) comunicata all’Amministrazione Comunale.
Il personale deve mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autorità e verso i cittadini. La ditta affidataria s’impegna a richiamare, multare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste della stazione appaltante in questo senso sono impegnative per la ditta affidataria
La ditta affidataria è tenuta a individuare un Responsabile del Servizio, di cui dovrà essere fornito immediato recapito e nominativo all’Amministrazione Comunale, garantendone reperibilità ed accessibilità, anche tramite telefono cellulare, per un periodo corrispondente agli orari lavorativi degli uffici comunali. E’ fatto altresì obbligo alla ditta di garantire, a bordo di ciascun automezzo, la presenza di almeno un telefono cellulare (dotandone l’autista e/o l’accompagnatore), così da consentire al competente Ufficio Comunale la possibilità, in caso di situazioni imprevedibili e contingenti, di rapportarsi direttamente ai predetti operatori.
L’appaltatore si obbliga ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore dei dipendenti, delle imprese del settore nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio.
In ogni caso non sono ammesse interruzioni del servizio per mancanza di personale, e il contraente concessionario si impegna espressamente a sostituire il conducente, che per qualsiasi causa fosse assente, con altro riconosciuto idoneo abilitato al servizio.
ART. 8 - COMPITI DELL’AUTISTA E DELL’ACCOMPAGNATORE
Il conducente dell’autobus adibito al servizio di trasporto scolastico dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida. L’accompagnatore è responsabile nelle fasi di salita degli alunni sull’autobus e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l’incolumità degli utenti.
L’accompagnatore ed il conducente rispondono di tutte le situazioni pericolose per l’incolumità personale dei minori trasportati che loro stessi abbiano determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dall’autobus.
L’autista e l’accompagnatore devono lasciare i minori davanti alle scuole:
1. Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia all’interno del cortile consegnando gli stessi al personale ausiliario della scuola che né assume la responsabilità;
2. Per gli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria davanti al cancello di ingresso.
L’obbligo di vigilanza termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento della competente Autorità Scolastica.
Inoltre, l’accompagnatore e l’autista devono esercitare la vigilanza di cui sopra sino al momento del rientro a casa dei minori, in particolare sino a quando non intervenga quella effettiva o potenziale dei genitori.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni.
Si riserva inoltre la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi.
L’aggiudicatario dovrà, allo scopo, istruire e responsabilizzare il proprio personale, assicurare una formazione adeguata. Dovrà inoltre fornire all’Amministrazione comunale tempestiva segnalazione d’ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall’attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo per gli alunni trasportati.
L’Impresa s’impegna, altresì, di multare il personale che abbia commesso scorrettezze, su segnalazione del Comune.
Salvi provvedimenti stabiliti dalla Legge, i dipendenti sorpresi in stato di ubriachezza in servizio dovranno essere una prima volta sospesi dal servizio per sei mesi, e, in caso di recidiva, licenziati in tronco. La stessa norma si applica per il personale sorpreso in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di stupefacenti.
ART. 9 – EFFETTUAZIONE DI VIAGGI D’ISTRUZIONE
La ditta affidataria dovrà comunque garantire, se richiesto dalle Scuole, l’effettuazione di almeno 4 viaggi d’istruzione compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, da svolgersi con l’utilizzo dei mezzi destinati al servizio, con percorrenze verso località che distano a non più di
cinquanta chilometri. Il pagamento dei suddetti viaggi è compreso nel canone d’appalto. Per l’effettuazione dei suddetti viaggi è previsto un preavviso non inferiore alle 24 ore.
ART. 10 - ASSICURAZIONI
L'impresa aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione che verso terzi, nell'esecuzione di tutti i servizi assunti, anche per cause di forza maggiore.
A tal fine l'impresa dovrà produrre prima della stipula del contratto una polizza per responsabilità civile R.C. con massimali minimi di € 500.000,00:
− per danni e responsabilità civile verso terzi che possono derivare agli operatori od essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o strutture durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità;
− a copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati. Tale assicurazione deve intendersi come integrativa o aggiuntiva rispetto a quelle, obbligatorie per legge, relative ai singoli automezzi. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta appaltatrice sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente. La ditta aggiudicataria risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno durante il trasporto scolastico e della perdita o rottura delle cose che l'alunno porta con sé, esonerando il Comune da ogni addebito civile.
L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi possono derivare nell’esecuzione del trasporto. Tale assicurazione dovrà comprendere anche la copertura d’infortunio durante la salita e la discesa dai mezzi.
La ditta aggiudicataria dovrà quindi stipulare una polizza di assicurazione in cui sia prevista la copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, con particolare riguardo a tutte le operazioni preparatorie ed accessorie in genere, attinenti al trasporto ed alla presa in consegna e riconsegna da chi di dovere degli alunni destinatari del servizio stesso.
La ditta affidataria è tenuta, altresì, a documentare prima della stipula del contratto l'adempimento dei suindicati obblighi assicurativi ed a comunicare tempestivamente (e, comunque, entro giorni cinque lavorativi dalla data della variazione) ogni variazione in merito.
ART. 11 - RESPONSABILITA'
La ditta affidataria risponde direttamente dei danni, a persone e cose, derivanti dal servizio prestato. In particolar modo, è a completo ed esclusivo carico della ditta affidataria ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla salita e discesa degli utenti e/o fruitori del servizio.
L’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato deve avvenire, per tutta la durata dell’appalto, in conformità alle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico.
La ditta affidataria è responsabile del pieno e perfetto adempimento ed espletamento del servizio. Qualsiasi inosservanza alle disposizioni di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia nonché di quanto indicato nel presente capitolato speciale o nel contratto d’appalto esime e solleva la stazione appaltante da ogni responsabilità.
Il servizio s’intende esercitato a tutto rischio e pericolo della ditta affidataria, senza alcun diritto a sussidio o compenso di sorta, oltre al corrispettivo pattuito.
ART. 12 - TARIFFE
Le tariffe del servizio saranno determinate e riscosse direttamente dall’Ente.
Per nessuna ragione il contraente concessionario potrà richiedere agli utenti integrazioni delle tariffe. Per mettere l’Amministrazione Comunale in grado di stabilire e aggiornare le tariffe relative al servizio in oggetto, il contraente concessionario dovrà fornire tutte le informazioni che gli saranno richieste in merito alle percorrenze, modalità di espletamento e costi del servizio stesso.
ART. 13 - ISPEZIONI
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di
manutenzione dell’automezzo e di ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni che riterrà necessarie.
Il concessionario accetta di sottostare a tutte le ispezioni e i controlli dell’Ispettorato della motorizzazione civile e dei funzionari del comune e di adottare tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte.
Il concessionario si obbliga ad ottemperare a tutte le richieste dei funzionari ispettivi, per quanto
riguarda l’esame degli automezzi.
L’Impresa è obbligata all’osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione. In modo particolare l’Impresa è tenuta all’osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi sia per quanto riguarda la condotta di marcia.
ART. 14 - INTERRUZIONI - INCIDENTI
La ditta affidataria s’impegna ad osservare gli orari e percorsi e ad effettuare il numero di corse stabilito dall’Amministrazione Comunale.
Se circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni o delle interruzioni, di servizio, dovrà darsene notizia al Comune immediatamente e comunque non oltre le 24 ore. La ditta affidataria ripristinerà orari e percorsi non appena le cause che hanno determinato le interruzioni o le variazioni saranno venute meno.
Indipendentemente dall’osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative o contrattuali per essa vincolanti, la ditta affidataria dovrà dare notizia al Comune, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero capitare, quale che sia la gravità di questi e ancorché non si verifichino danni. Durante ogni anno scolastico sono tollerate un massimo di tre interruzioni di servizio, ciascuna di durata non superiore al giorno; superando tale limite possono essere applicate le penalità previste dal presente capitolato.
ART. 15 – ISCRIZIONI
Sulla scorta delle domande presentate, gli Uffici Comunali predispongono appositi elenchi e/o tesserini di riconoscimento degli utenti. Tali elenchi e/o tesserini sono costantemente aggiornati secondo le nuove richieste di fruizione del servizio. Essendo il servizio effettuato per il Comune di Gavoi, è fatto obbligo alla ditta affidataria di trasportare unicamente le persone all’uopo autorizzate. È compito del personale della ditta affidataria procedere alla verifica del possesso, in capo agli utenti, di regolare e conforme titolo di legittimazione alla fruizione del servizio (o analogo provvedimento comunale), segnalando alla stazione appaltante chi ne risultasse sprovvisto.
Gli uffici Comunali stabiliscono in collaborazione con la ditta affidataria, sentiti gli utenti, i punti di raccolta e le fermate necessaria al miglior espletamento del servizio.
La ditta affidataria è altresì tenuta a comunicare eventuali comportamenti scorretti degli utenti e/o situazioni particolari o anomale riscontrate durante il servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di eseguire, in qualunque momento, controlli sul servizio e sull'utenza.
ART. 16 - OBBLIGHI ASSICURATIVI
La ditta affidataria è responsabile degli obblighi assistenziali e previdenziali per il personale dipendente.
Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico della ditta affidataria, anche in deroga ad eventuali norme legislative che disponessero l’obbligo del pagamento in solido con il Comune e con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.
ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLI
Il Responsabile del servizio delegato in materia effettuerà la vigilanza e il controllo sul servizio mediante il proprio personale dipendente o servendosi del personale di polizia municipale.
Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente contratto sarà accertata dagli agenti municipali e comunicata al concessionario.
Entro due giorni dalla data della notifica il concessionario potrà presentare le sue deduzioni.
ART. 18 - CONTROVERSIE CON GLI UTENTI
Ogni controversia che dovesse insorgere fra utenti e concessionari o suoi dipendenti sarà deferita al giudizio del Sindaco, o suo delegato, la decisione del quale sarà accettata dalla ditta affidataria con rinuncia all’autorità giudiziaria nel caso che il giudizio del sindaco non venisse accettato dal privato utente.
ART. 19- RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA - PENALITA’
La ditta affidataria sarà responsabile verso l’Amministrazione del buon andamento del servizio, che viene svolto con l’impiego dei capitali e dei mezzi ed a completo rischio della ditta affidataria stessa.
Per le infrazioni, di lieve entità, quali ritardi negli orari, i sovraccarichi e l’imperfetta manutenzione delle macchine, le variazioni di percorso non autorizzate, e altre simili infrazioni, salvo che il fatto non costituisca reato, è stabilita una penale di €. 150.000 con la sola formalità della contestazione degli addebiti da parte del Responsabile del Servizio.
In caso di gravi inflazioni, quali l’arbitraria interruzione del servizio, l’adozione di tariffe non autorizzate, il rifiuto di presentarsi al Comune per ricevere comunicazioni; l’inosservanza anche di una sola norma dei contratti collettivi di lavoro in favore del dipendente personale, ove non si ravvisi la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva più severe misure, da deliberarsi di volta in volta dalla Giunta Comunale.
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
E’ fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio, salvo eccezionalmente per brevi periodi o previo consenso scritto dall’Amministrazione, pena l’immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causati dall’Amministrazione.
ART. 21 - ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER IL COMUNE
La responsabilità della gestione del servizio trasporto scolastico è a completo carico della ditta appaltatrice che risponde in proprio dell’esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune. La ditta risponde, direttamente dei danni e delle conseguenze, comunque, pregiudizievoli che, nell’espletamento dell’attività svolta, possano derivare al Comune, ai trasportati, agli stessi dipendenti della ditta o ai terzi in genere. La ditta malleva il Comune da qualunque protesta che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l’eventuale lite. La ditta aggiudicataria è obbligata alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa. Qualora, senza giustificati motivi, essa non adempia a tale obbligo, l’amministrazione Comunale dovrà dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione e scorrere la relativa graduatoria.
ART. 22 - SPESE DI CONTRATTO
La stipulazione del contratto di appalto avverrà decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data di comunicazione, alla ditta aggiudicataria e ai contro interessati, dell'aggiudicazione.
La ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali obbligatorie dovute ai sensi di legge e a quelle previste dal presente capitolato.
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di contratto, che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa , quali bolli, registrazione, diritti di segreteria, nessuna inclusa, e di ogni altra imposta e spesa inerente l’esecuzione del servizio.
L’inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma ed al contenuto del presente Capitolato, oltre la decadenza dell’affidamento del servizio alla ditta inadempiente, fa sorgere a favore dell’Amministrazione Comunale il diritto di affidare l’appalto del servizio ad altra ditta. Sono in ogni caso a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione Comunale.
ART. 23 - CAUZIONI
La ditta aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale al netto di IVA così come stabilito dall’art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016 mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa; nel caso in cui la
cauzione venga costituita mediante polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione bancaria, questa deve contenere le seguenti condizioni particolari:
a) Rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
b) Impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione a semplice richiesta del Comune senza alcuna riserva entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della cauzione del presente articolo determinerà la decadenza
dell’aggiudicazione.
ART. 24 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti il giudizio sarà demandato al Tribunale Civile del Foro di Nuoro con esclusione del collegio arbitrale.
ART. 25 - SPESE A CARICO DELL’IMPRESA
Sono a carico completo ed esclusivo della ditta affidataria tutte le spese relative e conseguenti al presente capitolato, nessuna eccettuata od esclusa.
La ditta affidataria assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatagli nei confronti del Comune.
ART. 26 - DOMICILIO DELL’IMPRENDITORE
Per tutti gli effetti del presente contratto la ditta affidataria elegge domicilio nel Comune di Gavoi.
Le notificazioni e le informazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera raccomandata.
ART. 27 TRACCIABILITA’ FINANZIARIA
L’appaltatore deve rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria, ex art. 3 della Legge 3 Agosto 2010 n. 136, utilizzando conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche.
ARTICOLO 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Appaltatore si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della privacy previste dal D. Lgs. n. 196/2003 aggiornato, con le modifiche apportate dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101). Gli operatori dell’Appaltatore garantiscono la riservatezza delle informazioni relative ai minori ed alle rispettive famiglie di cui verranno a conoscenza durante l’espletamento del servizio.
L’Appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle seguenti istruzioni:
• dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio
oggetto del presente Capitolato;
• l’autorizzazione al trattamento dei dati deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l’organizzazione del servizio, compresi i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l’incolumità fisica dei minori;
• non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
• non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto;
• dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
In caso di violazione o omissione delle prescrizioni sopra descritte, l’Appaltatore è responsabile per i danni provocati agli interessati.
ART. 29 CODICE DI COMPORTAMENTO
La Ditta si impegna a osservare il codice di comportamento del Comune di Gavoi, approvato con delibera G.C. n. 134 del 16.12.2013, pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione trasparenza “disposizioni generali”. La violazione degli obblighi comportamentali contenuti nel medesimo codice comporta la risoluzione (o la decadenza) del rapporto oggetto del presente contratto.
ART.30 CLAUSOLE ANTICORRUZIONE
Il legale rappresentante della Ditta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della L. 6/11/2012 e del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dichiara:
▪ Che non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, o comunque di responsabilità, per conto del Comune di Gavoi e a favore della stessa negli ultimi tre anni;
▪ Che non versa in altre condizioni di incompatibilità;
▪ Di essere nella formale conoscenza che i contratti conclusi e/o gli incarichi ricevuti in violazione della presente dichiarazione sono nulli ed è fatto divieto ai Soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con il Comune di Gavoi per i successivi tre anni;
▪ Di essere nella formale conoscenza che la violazione dell’obbligo di cui alla presente dichiarazione comporta la sanzione della restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati, e riferiti allo specifico contratto.
ART. 31 NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si farà in particolare riferimento al codice civile e al D. Lgs. 50 del 2016 (codice dei contratti) ed alle norme vigenti in materia.
Gavoi, lì 09/08/2022