ATTI del DIRETTORE GENERALE dell’anno 2020 Deliberazione n. 0000848 del 24/04/2020 - Atti U.O. AA.GG. Funzione Libera Professione
ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2020
Deliberazione n. 0000848 del 24/04/2020 - Atti U.O. XX.XX. Funzione Libera Professione
Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CON L’A.S.S.T. RHODENSE, PER PRESTAZIONI DI GUARDIA MEDICA, AL FINE DI GARANTIRE L'ASSISTENZA SANITARIA AI DETENUTI PRESSO CASA DI RECLUSIONE DI MILANO BOLLATE – DURATA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE AL 31/03/2021 - COSTO TOTALE PRESUNTO € 28.750,00=.
IL DIRETTORE S. C. AFFARI GENERALI
Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo.
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Xxxxx con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023.
Richiamata la deliberazione n. 259 del 13/02/2019, avente oggetto “Rinnovo convenzione con l’A.S.S.T. Rhodense, per prestazioni di guardia medica, al fine di garantire l'assistenza sanitaria ai detenuti presso casa di reclusione di Milano Bollate - anno 2019 - costo totale presunto € 23.000,00="
Vista la nota e-mail dell’ASST Rhodense del 21/02/2020, agli atti d’ufficio, con cui comunicava la disponibilità al rinnovo della convenzione per il periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2021;
Acquisito il parere favorevole del Coordinatore dell’Assistenza Sanitaria negli Istituti Penitenziari di Milano dell’Azienda, con nota e-mail del 16/10/2019, agli atti d’ufficio;
Dato Atto che il riconoscimento economico per le attività di consulenza medico-specialistica effettuate presso la Casa di Reclusione Milano- Bollate, sono stabilite secondo il Tariffario regionale;
Visto il testo della convenzione da stipularsi (allegato 1, parte integrante);
Verificato di poter stimare i costi, derivanti dal rinnovo della convenzione, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2021, in presunti complessivi € 28.750,00 così suddivisi:
• € 23.000,00 per l’anno 2020;
• € 5.750,00 per l’anno 2021;
Preso Atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: “ Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1”
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio- Sanitario
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. di rinnovare la convenzione con l’ A.S.S.T. Rhodense, per prestazioni di guardia medica presso la Casa di Reclusione di Milano Bollate;
2. di stabilire la durata della convenzione dalla data di sottoscrizione al 31/03/2021, con possibilità di proroga per un ulteriore anno, previo accordo scritto formalmente espresso tra le parti;
3. che nelle more del perfezionamento degli atti di rito si conviene di regolare reciproci pregressi rapporti a norma del presente atto;
4. che il costo complessivo derivante dal rinnovo della convenzione è quantificato in € 28.750,00 così suddivisi:
• € 23.000,00 da imputare al conto 3D040306 “Convenzioni sanitarie per Istituti Penitenziari”, CDC: 101031201 “Carcere di Bollate c.c.” - CDR:DMP, “in eccedenza” al bilancio d’esercizio 2020;
• € 5.750,00 da imputare al conto 3D040306 “Convenzioni sanitarie per Istituti Penitenziari”, CDC: 101031201 “Carcere di Bollate c.c.” - CDR:DMP, bilancio d’esercizio 2021;
5. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore della S.C. Affari Generali in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata al Coordinatore dell’assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari di Milano afferenti all’Azienda, ferma restando la responsabilità del Direttore della S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dallo stesso;
6. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
Imputazione dei Conti - Spese
Importo (€) | N. di conto | CDC | Autorizzazione | Anno |
€ 23.000,00 S | 3D040306 - Convenzioni Sanitarie per Ist.Penitenziari | 101031201 | 2020000793 | 2020 |
€ 5.750,00 S | 3D040306 - Convenzioni Sanitarie per Ist.Penitenziari | 101031201 | 2021000793 | 2021 |
* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione
Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Xxxxxxxxx Xxxxx, Direttore Sanitario Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Direttore Socio Sanitario Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxx ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000,
D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Xxxxxxxxx X'Xxxxxxxx Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Xxxxx Xxxxx
Dirigente/Responsabile proponente: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Il presente atto si compone di n. 9 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.
CONVENZIONE
Tra
ASST Rhodense, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxx-xxxxxxxx.xx , C.F. e Partita IVA 09323530965, in atto rappresentata dal Rappresentante Legale e Direttore Generale, Xxx Xxxxx Xxx Xxxxxxx, ( di seguito denominata “Azienda”)
e
ASST Santi Paolo e Carlo, con sede legale in Milano, via A. di Rudini 8, con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, C.F. e Partita IVA n. 09321970965, rappresentata per la firma del presente atto nella persona del xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, con la qualifica di Direttore Generale e legale rappresentante con poteri di firma (di seguito denominata “Titolare della convenzione”),
“Azienda” e “Titolare della convenzione” d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche “Parti”
PREMESSO CHE
- con riferimento alla D.G.R. n. VIII/8120 del 1 ottobre 2008, avente per oggetto “Sanità penitenziaria – prime determinazioni in origine al trasferimento al S.S.N. in attuazione al D.P.C.M. 1 aprile 2008” e successive D.G.R. n. IX/937 del 01.12.2010 di cui agli allegati n. 10 e n. 10A è stata, tra l’altro, individuata la disciolta Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano (dal 01.01.2016 ASST Santi Paolo e Xxxxx) quale referente per la Casa di Reclusione di “Milano-Bollate”;
- l’ASST Santi Xxxxx e Carlo di Milano ha la necessità di poter usufruire della professionalità dell’Asst Rhodense per il Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria e Guardia Medica presso la Casa di Reclusione “ Milano- Bollate”;
- l’ASST Rhodense è disponibile a fornire all’ASST Santi Paolo e Xxxxx di Milano le prestazioni richieste;
a) il “Titolare della convenzione”:
- è una struttura sanitaria pubblica che svolge tale attività in strutture idonee per le quali dichiara sotto la propria responsabilità il possesso di tutti i requisiti e di tutte le autorizzazioni di legge;
- presso la Casa di Reclusione di “ Milano-Bollate, intende svolgere il servizio integrativo di
ASSISTENZA SANITARIA E GUARDIA MEDICA a favore dei detenuti;
- ha manifestato alla “Azienda”, con specifica richiesta, la volontà di avvalersi del personale medico dipendente della “Azienda” con contratto di esclusività e domiciliato presso la “Azienda” per gli aspetti connessi alla presente convenzione;
b) la “Azienda”:
- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto o in conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;
- ha verificato la disponibilità dei professionisti a svolgere dette attività, a fronte di specifico compenso, al di fuori dell’orario di lavoro compatibilmente con gli impegni istituzionali a favore dell’Azienda;
- prende atto del parere dei Dirigenti responsabili delle strutture alle quali afferiscono i professionisti che hanno manifestato la disponibilità a svolgere l’attività richiesta dal Titolare della convenzione compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali;
d) le “Parti”:
- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto;
- danno atto che la copertura assicurativa per responsabilità professionale delle attività sanitarie svolte in consulenza in attuazione della presente convenzione, è a carico della “Azienda” a condizione che siano state preventivamente e formalmente autorizzate;
- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire – ognuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo ad ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:
Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI
2.1 - La “Azienda” autorizza i “Professionisti” che hanno manifestato la disponibilità ad effettuare l’ attività di cui alla presente convenzione richiesta dal “Titolare della convenzione” nell’arco di validità del contratto.
2.2 - L’attività di consulenza sarà svolta dai professionisti al di fuori dell’orario di lavoro dall’ “Azienda” garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, esigenze che mantengono titolo prioritario ad essere espletate.
2.3 L’attività è programmata presso le sedi indicate in premessa e sarà svolta dai professionisti secondo le condizioni di seguito riportate ( per un impegno presunto massimo pari all’equivalente orario di 80 giornate lavorative all’anno, pari a 608 ore)
SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA SANITARIA E GUARDIA MEDICA
PRESTAZIONI | TARIFFE (€) | |
VISITA | 25,00/ORA | |
GIORNO | DALLE ORE | ALLE ORE |
LUNEDI E MERCOLEDI | 8,00 15,00 | 12,00 20,00 |
2.4 - La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita esclusivamente tramite la disponibilità e le prestazioni dei professionisti che hanno manifestato la disponibilità a svolgere l’attività prevista dalla presente convenzione;
Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO
3.1 - Per l’attività di consulenza il “Titolare della convenzione” corrisponderà alla “Azienda” quanto previsto all’Art. 2., comma 2.3, tenuto conto che i corrispettivi ivi indicati sono comprensivi di:
a) compenso professionale di competenza del professionista;
b) quota IRAP nella misura prevista dalla normativa vigente;
c) quota percentuale a copertura dei costi generali della “Azienda” e delle imposte a carico della “Azienda” secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.
3.2 - Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni.
3.3 - Il “Titolare della convenzione” provvederà a trasmettere con cadenza mensile all’UOC Economico Finanziaria - Ufficio Fatturazione Attiva della “Azienda” il prospetto delle prestazioni, delle ore e/o degli accessi relativi all’attività prestata dal “Professionista” controfirmato dal medesimo per presa visione, contenente gli elementi utili alla verifica e al riscontro dell’attività oggetto della presente convenzione. Tale documentazione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxx-xxxxxxxx.xx
ovvero xxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxx.xx
e per conoscenza: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxx.xx
A seguito di tale nota, l’Ufficio Fatturazione Attiva dell’ASST provvederà ad emettere la fattura elettronica: La fattura dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
- Codice Univoco Ufficio di IPA: EBVSIJ
- Codice Fiscale: 09321970965
I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su apposito conto corrente di contabilità speciale dello Stato
( IBAN69T0100003245139300319716), specificando nella causale la fattura di riferimento.
Art. 4 - DURATA
4.1 - Il presente contratto ha validità dal 01.01.2020 al 31.03.2021 senza facoltà di tacito o automatico rinnovo.
Nelle more del perfezionamento degli atti di rito si conviene di regolare reciproci pregressi rapporti a norma del presente accordo.
4.2 - Le “Parti” si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 60 giorni da comunicarsi per iscritto.
Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI
5.1 - Le “Parti” dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.
5.2 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le “Parti” utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all’uso per il quale sono destinati.
5.3 – Le Parti dichiarano che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e che il Titolare della convenzione si impegna a fornire al professionista, in qualità di incaricato, le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.
5.4 – Il “Titolare della convenzione” dichiara di conoscere il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” ed i regolamenti della “Azienda” e si impegnano al completo rispetto degli stessi, le eventuali violazioni danno titolo di recesso dal contratto alla parte che ne rileva e segnala l’inadempienza.
5.5 - Le “Parti” concordano che la copertura assicurativa per responsabilità professionale delle attività sanitarie svolte nell’ambito del presente contratto è a carico della “Azienda” a condizione che l’attività sia stata preventivamente e formalmente autorizzata e salvo i casi di dolo o colpa grave, la cui responsabilità è in capo al Dirigente medico coinvolto; il “Titolare della convenzione” garantisce la copertura assicurativa per tutti gli oneri anche risarcitori derivanti da Responsabilità Civile nei confronti dei propri utenti manlevando la “Azienda” da ogni forma di responsabilità diretta o indiretta ed escludendo in ogni caso anche ogni forma di rivalsa nei confronti della stessa (a titolo esemplificativo: danni a cose o persone conseguenti a fattori organizzativi, strutturali, impiantistici, uso di strumentazione, ecc..).
5.6 - Le “Parti” concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente contratto deve essere trasmessa alle “Parti” contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle “Parti” può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.
5.7 – Il “Titolare della convenzione” garantisce l’applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nell’ambito dello svolgimento dell’attività in convenzione e, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell’ASST.
Art. 6 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO
La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti” per quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto.
Violazioni a carico di una delle “Parti” o del “Professionista”, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo della “Azienda” a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.
Resta inteso fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le “Parti” concordano sin d’ora che la “Azienda” sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e
legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle “Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto.
Art. 7 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI XXXXX
7.1 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.
7.2 - Per espresso accordo delle “Parti” esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
7.3 – La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico del “Titolare della convenzione” in ottemperanza del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e DPR 30 dicembre 1982 n. 955 e s.m.i.
7.4 – L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale autorizzazione Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano n. 16588 del 27/01/2016.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Data Data
Per la “Azienda” Per il “ Titolare della convenzione”
IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE
Xxx Xxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
Firma Firma
Le “Parti ed il “ Professionista” dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma, e dell’art. 1342 Codice civile:
premesse ( tutte), articolo 2 ( OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI) , articolo 4 ( DURATA) , articolo 5 ( OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI) articolo 6 ( INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO), articolo 7 ( FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI XXXXX ).
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Data Data
Per la “Azienda” Per il “ Titolare della convenzione”
IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE
Xxx Xxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
Firma Firma
ALLEGATO CONVENZIONE CON ASST SANTI XXXXX E CARLO DI MILANO
BRANCA SPECIALISTICA: SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA
SANITARIA E GUARDIA MEDICA
PRESTAZIONI | TARIFFE (€) | |
VISITA | 25,00/ORA | |
GIORNO | DALLE ORE | ALLE ORE |
LUNEDI E MERCOLEDI | 8,00 15,00 | 12,00 20,00 |