NORMATIVA CONTRATTUALE
NORMATIVA CONTRATTUALE
Prima Sezione – condizioni generali di contratto
Art. 1 – Documenti contrattuali e trasparenza
1. Il contratto è regolato dal presente documento nonché dalle condizioni contenute nel documento di sintesi - ed è riservato a clienti che siano stati classificati come consumatori - ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.
2. Il presente contratto e le condizioni in esso contenute, unitamente al documento di sintesi, sono da considerarsi parte integrante e sostanziale.
3. La banca osserva e applica nei rapporti con il cliente le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali ed è assoggettata alla vigilanza della Banca d’Italia.
4. Il cliente può ottenere in qualsiasi momento dalla banca copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
Art. 2 – Diligenza della banca
Nei rapporti con il proprio cliente la banca deve osservare la diligenza derivante dalla sua condizione professionale e dalla natura della propria attività, il tutto conformemente a quanto stabilito dall’art. 1176 del Codice Civile e dalle disposizioni di legge in materia bancaria.
Art. 3 – Comunicazioni tra cliente e banca
Come comunicare con la banca
1. Il cliente deve far pervenire le sue comunicazioni o disposizioni alla banca come indicato nelle singole sezioni del contratto, per l'esercito del diritto di recesso, all'indirizzo e con le modalità indicate nella richiesta di attivazione.
2. Il cliente deve verificare che le comunicazioni e i relativi documenti siano redatti in modo chiaro, completo e leggibile.
3. Sono a carico del cliente i rischi e le conseguenze derivanti da errori e ritardi nella trasmissione delle comunicazioni.
Come comunica la banca
4. La banca invia al cliente le comunicazioni, i documenti (lettere, estratti conto, etc.), le eventuali notifiche, all’indirizzo (dovendosi includere anche l'indirizzo PEC) indicato dal cliente nel documento di apertura oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione, e, su consenso espresso dello stesso, anche a mezzo e-mail.
5. Il cliente deve tempestivamente comunicare per iscritto alla banca ogni successiva modifica del predetto indirizzo.
6. Se il conto corrente bancario è intestato a più persone, la banca può inviare le comunicazioni (inclusi gli estratti conto) e le notifiche ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto. In tal caso, le comunicazioni avranno effetti nei confronti di tutti i contestatari.
7. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca rende disponibili in via telematica le comunicazioni relative ai rapporti contrattuali gestiti in home banking, le rendicontazioni periodiche (estratto conto) ed il documento di sintesi, oltre le altre comunicazioni il cui invio è previsto da disposizioni normative o contrattuali (”rendicontazione on line”).
8. Ogni comunicazione della Banca al Cliente, salva diversa espressa disposizione del Cliente, gli sarà inoltrata con pieno effetto liberatorio per la Banca in formato elettronico e sarà resa disponibile attraverso il Prodotto di Home Banking (Banca diretta) di cui alla Sesta sezione, nella quale sono stabilite le modalità e le tempistiche relative.
9. E’ onere del cliente provvedere alla tempestiva e periodica consultazione delle comunicazioni oggetto del Servizio, non costituendo il mancato invio o ricezione del messaggio di avviso causa di responsabilità per la Banca.
10. Comunicazioni tra cliente e banca mediante utilizzo di PEC (posta elettronica certificata): Il cliente può far pervenire alla filiale con cui opera le sue comunicazioni e le disposizioni (escluse le disposizioni relative a strumenti finanziari o servizi di investimento) indirizzate alla banca anche mediante utilizzo di posta elettronica certifica (PEC) e dall'indirizzo comunicato alla Banca al momento dell'apertura del singoli rapporti bancari oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione. Sono a carico del cliente i rischi e le conseguenze derivanti da errori e ritardi nella trasmissione delle comunicazioni. La banca invia al cliente le comunicazioni, i documenti, le eventuali notifiche, all’indirizzo (dovendosi includere anche l'indirizzo PEC) indicato dal cliente nel documento di apertura del singoli rapporti bancari oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione. In ogni momento il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio. Se il conto corrente bancario è intestato a più persone, la banca può inviare le comunicazioni e le notifiche ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo (dovendosi includere anche l'indirizzo PEC) da questi indicato per iscritto. In tal caso, le comunicazioni avranno effetti nei confronti di tutti i contestatari.
Art. 4 – Identificazione della clientela
1. Il cliente deve fornire alla banca, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, i propri dati e documenti di identificazione necessari per il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio, nonché quelli del Titolare Effettivo del rapporto.
2. In caso di conto corrente intestato a più persone, tutti i contestatari devono fornire i predetti dati.
3. L’accesso al Servizio è consentito solo a seguito della identificazione del Cliente che ha luogo con il riconoscimento dei codici d’accesso forniti al Cliente dopo la sottoscrizione del relativo contratto e determinati dalla Banca con procedura automatica. Per accedere al Servizio il Cliente deve essere in possesso dell’attrezzatura tecnica idonea installata presso di sé e/o di quella che in seguito si rendesse necessaria, atta a consentire al Cliente l’accesso alla rete Internet sulla base di un accordo concluso dal Cliente medesimo con un ISP (Internet Service Provider), al quale la Banca resta del tutto estranea. L’accesso al sito dovrà avvenire con le modalità stabilite tempo per tempo
Art. 5 – Potere di rappresentanza
Il contratto in oggetto non prevede la possibilità per il cliente di nominare persone autorizzate a rappresentarlo.
Art. 6 – Esecuzione degli incarichi del cliente
1. La banca deve eseguire gli incarichi ricevuti dal cliente nei termini ed alle condizioni previste nel presente contratto.
2. La banca, se vi è giustificato motivo, può rifiutare specifici incarichi del cliente. In tal caso la banca deve comunicare tempestivamente al cliente la propria decisione.
3. Il cliente ha il diritto di revocare ogni singolo incarico conferito alla banca finché quest’ultima non ha iniziato ad eseguirlo. E’ però irrevocabile l’ordine di pagamento impartito tramite carta di debito (o altri strumenti elettronici) in quanto, per sua natura tale ordine viene eseguito nello stesso istante in cui la banca riceve l’ordine stesso.
4. Se il cliente non fornisce specifiche istruzioni alla banca, quest’ultima potrà stabilire le modalità di esecuzione dell’incarico, sempre nel rispetto della diligenza alla stessa richiesta e comunque tenendo conto degli interessi del cliente e la natura degli incarichi stessi.
5. La banca può farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico ricevuto da un’altra banca ovvero da un suo corrispondente anche non bancario.
Art. 7 – Cointestazione dei rapporti on line
1. Il rapporto può essere cointestato al massimo a due persone e le disposizioni possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della banca da ogni responsabilità anche nei confronti dell'altro cointestatario. Non è prevista la possibilità di prevedere limiti operativi (es. per importi, per tipologia di operazione, a firme congiunte, ecc…)
2. L’estinzione del conto corrente bancario cointestato può essere richiesta disgiuntamente da ciascuno dei clienti cointestatari. In tal caso, il cliente cointestatario dovrà comunicare contestualmente a tutti i cointestatari la propria decisione.
3. I clienti cointestatari sono solidalmente responsabili verso la banca per tutte le obbligazioni sorte per qualsiasi titolo o ragione in pendenza del contratto o in esecuzione dello stesso (ivi incluse quelle derivanti da concessioni di fido), anche se sorte per fatto o atto imputabile ad un solo cointestatario.
4. Se uno dei clienti cointestatari muore ovvero perde la capacità di agire, ognuno degli altri cointestatari può disporre del conto corrente. Allo stesso modo, gli eredi del cointestatario defunto (seppure tenuti ad esercitarlo tutti insieme), ovvero il legale rappresentante dell’incapace di agire, potranno disporre del conto corrente salvo limitazioni o divieti di legge.
5. Nei casi di cui al precedente comma, se la banca riceve un’opposizione scritta inviata con raccomandata o consegnata direttamente da parte di uno dei cointestatari o degli eredi o del legale rappresentante dell’incapace, essa pretenderà il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace prima di dare corso all’incarico richiesto.
Art. 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della banca
1. Le condizioni e i termini contrattuali sono quelli specificati nel contratto e nei documenti allo stesso collegati ed espressamente accettati dal cliente.
2. La Banca ha però il diritto di modificare unilateralmente nei contratti a tempo indeterminato le condizioni applicate ai singoli rapporti (tassi, prezzi e altre condizioni) qualora sussista un giustificato motivo e con un preavviso di due mesi. Resta fermo quanto previsto nella Sezione Terza per le carte di pagamento.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano effettuate per giustificato motivo le variazioni, generalizzate o meno, connesse a:
i. Modifiche dei prezzi, dei tassi, dei cambi o comunque delle condizioni di mercato o altri fatti o atti (es: aumento degli oneri assicurativi e/o fiscali), suscettibili di rendere maggiormente onerosa la prestazione per la banca;
ii. a modifiche legislative o regolamentari;
iii. a disposizioni di organi amministrativi o di vigilanza, a ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza del Servizio;
iv. a mutamenti delle condizioni soggettive del cliente o della banca.
4. Se la banca modifica unilateralmente le condizioni e i termini di contratto, il cliente può recedere dal contratto, senza alcun tipo di penale o costo aggiuntivo, ed ottenere la liquidazione del rapporto alle condizioni praticate precedentemente alle modifiche apportate dalla banca.
5. Il cliente può recedere entro la data prevista per l'applicazione della modifica, indicata nella comunicazione della banca (inviata per iscritto anche tramite supporti durevoli quali la posta elettronica) contenente la descrizione delle modifiche unilaterali dalla stessa apportate.
6. In caso di variazione della normativa in materia di diritto di recesso da parte del cliente, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
7. Nei contratti a tempo determinato la Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le condizioni applicate ai singoli rapporti, esclusi i tassi di interesse, qualora sussista un giustificato motivo - come indicato esemplificativamente al precedete punto 3 - e con un preavviso di due mesi. In questo caso il cliente può recedere dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica indicata nella comunicazione della banca (inviata per iscritto anche tramite supporti durevoli quali la posta elettronica) senza alcun tipo di penale o costo aggiuntivo, ed ottenere la liquidazione del rapporto alle condizioni praticate precedentemente alle modifiche apportate dalla banca.
Art. 9 – Indicatore sintetico di costo (ISC) e condizioni economiche
1. L’indicatore sintetico di costo è indicato nel foglio informativo e nell’estratto conto di fine anno (31 dicembre) ed è calcolato secondo le modalità previste dalla Banca d’Italia.
2. Il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione economica praticata (oneri di mora, commissioni bancarie, voci di spesa, etc.) sono indicati e convenuti nel documento di sintesi.
Art. 10 – Diritto di compensazione
1. Se tra la banca ed il cliente vi sono più conti correnti ovvero più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, incluse partite o appostazioni contabili a credito e/o a debito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, ha luogo la compensazione legale.
2. Inoltre, la banca, fermo il rispetto delle previsioni di legge in tema di anatocismo, ha comunque diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ. (insolvenza del cliente ovvero diminuzione delle garanzie fornite dal cliente o mancata consegna delle garanzie promesse), o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione
patrimoniale, finanziaria o economica del cliente.
3. Nel caso di cui al paragrafo precedente, la compensazione avrà luogo in qualunque momento, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi e esigibili, senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in alcun caso eccepirsi la convenzione d’assegno – la banca darà prontamente comunicazione al cliente.
4. La banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui ai due precedenti paragrafi e di cui al successivo articolo 11 anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.
5. Il cliente – avendo ricevuto sufficienti chiarimenti, accetta consapevolmente che, in deroga a quanto previsto all’art. 3, lettera a), del Decreto Legislativo 206 del 2005 (Codice del Consumo), trovi applicazione la compensazione come sopra regolata e a tal fine sottoscrive espressamente il presente contratto.
Art. 11 – Diritto di ritenzione
1. A garanzia dei propri crediti verso il cliente, la banca è titolare del diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del cliente stesso che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente.
2. Il diritto di ritenzione garantisce qualunque credito della banca verso il cliente: credito diretto o indiretto o cambiario, anche se non liquido ed esigibile e/o assistito da altra garanzia reale e personale, già in essere o che dovesse sorgere, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, fidi (cd “aperture di credito) in conto corrente, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi, oltre accessori.
3. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati al credito vantato dalla banca e comunque non superiore a due volte il predetto credito.
4. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della banca garantiscono ogni altro credito in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido od esigibile, della banca medesima verso la stessa persona.
Art. 12 – Imputazione dei pagamenti
I pagamenti effettuati dal cliente debitore sono imputati dalla banca, a suo esclusivo giudizio, ad estinzione ovvero a decurtazione di una o più obbligazioni assunte dal cliente.
Art. 13 – Spese e oneri fiscali
Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali inerenti al (o discendenti dal) presente contratto (e dalle singole Sezioni) e alla sua esecuzione sono a carico esclusivo del cliente.
Art. 14 – Durata del contratto
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato, salva la facoltà di recesso della Banca nei casi indicati nella Seconda sezione (in relazione al rapporto di conto corrente bancario), nella Terza sezione (in relazione alla carta di debito) e nella Sesta sezione (relativa al contratto di home banking/banca diretta).
2. Fermo quanto previsto nelle singole sezioni del contratto, il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e spese di chiusura.
3. Il recesso da e/o la cessazione per qualunque motivo di uno dei servizi collegati forniti comporta anche l'automatica cessazione del rapporto.
Art. 15 - Reclami e conciliazione stragiudiziale
1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione
2 Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione e/o all’applicazione del presente contratto, il cliente può presentare reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l’esito dello stesso entro 60 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento di cui alla successiva Sezione III, la Banca darà riscontro al cliente entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.
3. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, prima di adire l’autorità giudiziaria è tenuto a rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o ad esperire un procedimento di mediazione previsto come condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ad uno degli organismi descritti nel successivo comma 4. Per saper come rivolgersi all’ABF si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.
4. In alternativa all’ABF, il cliente potrà effettuare il tentativo di mediazione, rivolgendosi:
- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, xxx. 00.000000, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., oppure;
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia.
Art. 16 – Legge applicabile e Foro competente
1. Il presente contratto e in genere tutti i rapporti tra banca e cliente sono regolati dalla legge italiana. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le part i sono redatti in lingua italiana.
2. Se il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3, lettera a), del Decreto Legislativo 206/2005 (Codice del Consumo), il Foro competente per ogni controversia sorta tra il cliente e la banca in occasione o in dipendenza del presente contratto, è quello di residenza o del domicilio elettivo del cliente consumatore.
Art. 17 – Privacy e registrazione dei dati personali
1. Il cliente autorizza la banca, anche ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e successive modifiche, ad effettuare la registrazione delle conversazioni telefoniche intervenute o delle comunicazioni a mezzo rete telematica/informatica.
2. La Banca ed i gestori dei sistemi di pagamento possono trattare dati personali se necessario a prevenire, individuare e indagare casi di frode nei pagamenti. Il trattamento avviene in conformità al Regolamento (UE) 2016/679.
Seconda sezione – il conto corrente bancario
Art. 18 – Convenzione di assegno
Il cliente non può effettuare operazioni sul conto corrente tramite assegni.
Art. 19 – Addebito di cambiali
Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul conto corrente le cambiali da lui emesse o tratte anche se tali titoli recano firme di girata illeggibili, incomplete o con conformi a quanto stabilito dalle norme in materia (art. 8 della ‘legge cambiali’).
Art. 20 – Utilizzo del conto corrente
Il cliente può eseguire operazioni di versamento di contante e assegni recandosi presso una delle Filiali della Banca e tramite l'utilizzo della carta di pagamento, nei limiti contrattualmente previsti, come disciplinato dalla successiva Terza sezione. Il cliente può eseguire operazioni di prelevamento di contante recandosi presso una delle Filiali della Banca e tramite l'utilizzo della carta di pagamento presso gli sportelli autorizzati, nei limiti contrattualmente previsti,
Il cliente può altresì eseguire operazioni di bonifico o trasferimento fondi, oltre che recandosi presso una delle Filiali della Banca, anche tramite il servizio di home banking secondo quanto previsto alla successiva Sesta sezione.
Il cliente potrà eseguire anche ulteriori operazioni in base alle funzionalità che, tempo per tempo, la Banca renderà disponibili.
Annotazioni delle movimentazioni relative al conto corrente
1. Tutti i rapporti di dare e di avere fra banca e cliente – ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del cliente medesimo
– sono regolati con annotazioni sul conto stesso, sempre che non vi siano contrarie ed espresse istruzioni ovvero che non emerga una diversa esigenza dalla natura dell’operazione.
Versamento in conto di assegni
2. L’importo degli assegni bancari e circolari consegnati alla banca è accreditato sul conto corrente con riserva di verifica e salvo buon fine. Per consentire l’acquisizione digitale dell’immagine dell’assegno al fine della sua negoziazione, è necessario che lo stesso sia correttamente e completamente compilato e non presenti correzioni, alterazioni o indicazioni erronee né alcuna forma di danneggiamento. In caso contrario la Banca sarà costretta a ricorrere alla procedura di back-up - che prevede l’applicazione dei costi indicati nel Documento di sintesi - per la gestione della materialità del titolo al di fuori del processo telematico. All’atto della presentazione dell’assegno per l’incasso, la Banca, dopo aver provveduto al controllo formale del titolo, procede a generare l’immagine dell’assegno, che, previa apposizione della propria firma digitale, viene successivamente inviato alla conservazione digitale sostitutiva a norma di legge. L’assegno cartaceo viene conservato dalla Banca negoziatrice solamente per sei mesi dallo spirare del termine di presentazione, decorsi i quali viene distrutto, fatti salvi casi particolari (qualora, ad esempio, siano presenti sul titolo richieste di sequestro o ordini di esibizione). In forza di quanto sopra disposto, con la generazione dell’immagine il titolo cartaceo perde valenza giuridica e il cliente può ottenere per una sola volta una copia analogica dell’immagine dell’assegno, con le informazioni relative al mancato pagamento su cui è apposta una dichiarazione della Banca negoziatrice attestante la sua conformità all’originale e una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente o del documento attestante la non protestabilità. A richiesta del cliente, la Banca inoltre rilascia altre copie semplici, sia analogiche che informatiche, ma prive di valenza giuridica. I costi relativi al rilascio di copie analogiche e semplici sono riportati nel Documento di sintesi.
3. La valuta applicata all’accreditamento sul conto corrente determina la decorrenza degli interessi ma non comporta la disponibilità del relativo importo.
4. L’importo è disponibile sul conto corrente appena decorsi i termini indicati nel documento di sintesi. Tali termini possono essere prorogati solo in presenza di cause di forza maggiore (ivi incluso il caso di sciopero) verificatesi presso la banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, etc.).
5. La banca può consentire al cliente, caso per caso ed a suo insindacabile giudizio, di disporre dell’importo dell’assegno anche prima dei termini indicati nel documento di sintesi. Tale concessione della banca non significa che la stessa concessione sarà ripetuta in futuro.
6. Nel caso di cui al precedente paragrafo 5, restano peraltro fermi: (i) il diritto della banca di addebitare, in qualsiasi momento prima del decorso dei termini indicati nel documento di sintesi, l’importo dei titoli già accreditati; (ii) il diritto della banca di esercitare, in caso di mancato incasso, tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 del codice civile, nonché la facoltà di effettuare l’addebito in conto corrente. In tal caso la banca è obbligata a restituire al cliente i titoli insoluti.
7. Decorsi i termini indicati nel documento di sintesi, la banca trattaria (nel caso di assegni bancari) o la banca emittente (nel caso di assegni circolari) mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del cliente per il recupero dell’importo dei titoli indebitamente pagati.
8. Le banche, per motivi di sicurezza, tagliano l’angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari versati dalla clientela. Per tale ragione il cliente si impegna a verificare l’integrità degli assegni da consegnare alla banca per l'incasso.
Accredito di disposizione di incasso (Ricevute Bancarie e RID)
9. Nel caso di disposizioni inoltrate per l’incasso dal cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti paragrafi da 2 a 7.
10. Nell’ipotesi prevista al precedente paragrafo 7, il diritto di agire direttamente nei confronti del cliente spetta alla banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l’incasso.
Versamento di altri titoli, effetti, ricevute e simili
11. L’importo degli assegni diversi da quelli indicati nel precedente paragrafo 2 (ad esempio assegni esteri, vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato sul conto corrente con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.
12. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
13. Qualora tuttavia la banca consentisse al cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
14. La banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al cliente di utilizzare anticipatamente l’importo medesimo. In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art.1829 cod. civ. nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto corrente.
Versamento di assegni sull’estero
15. Il cliente è a conoscenza del fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni bancari e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi.
16. Il cliente è dunque a conoscenza che nel caso di cui al precedente paragrafo 14, il cedente di assegni o di effetti è tenuto: (i) a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario; (ii) ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
Disposizioni di bonifico all’estero
17. Il cliente è a conoscenza che negli Stati Uniti d’America e in altri Paesi le banche danno corso alle istruzioni di esecuzione del
bonifico facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro.
18. Il cliente prende dunque atto ed accetta che qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del cliente resta ad esclusivo carico del cliente stesso.
19. È inoltre facoltà della banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del cliente; a tal fine la banca è tenuta a fornire al cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.
Utilizzo del conto corrente in valuta estera
20. Se la banca ha consentito al cliente di utilizzare il conto corrente anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto corrente previa conversione in Euro – o nella valuta pattuita – al cambio corrente pubblicizzato dalla banca alla data di esecuzione della disposizione.
21. Con le stesse modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal cliente con le modalità pattuite.
22. Il cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’art.1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del cliente ogni connesso onere e conseguenza.
Accredito della pensione
23. In caso di accredito della pensione sul conto corrente, la banca è tenuta a restituire all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito “INPS”) gli emolumenti pensionistici indebitamente percepiti dal cliente. Pertanto, il riaccredito, richiesto dall’INPS alla banca, di emolumenti pensionistici indebitamente affluiti sul conto potrà avvenire senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte del cliente, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1, comma 304.
24. Fermo restando quanto disposto nel precedente comma 23, la banca sarà tenuta a corrispondere all’INPS le somme indebitamente accreditate sul conto corrente a titolo di pensione, limitatamente alle disponibilità esistenti al momento della richiesta di riaccredito, procedendo, autonomamente, all’addebito di tale importo. La medesima facoltà è riconosciuta alla banca, inoltre, nel caso in cui quest’ultima rilevi, comunque, l’estinzione del diritto del beneficiario al trattamento pensionistico, anche in assenza di un’espressa richiesta da parte dell’INPS.
25. Nei casi di cui ai commi precedenti, i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un’operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell’INPS. La banca che rifiuta la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione per qualunque altro motivo è tenuta a comunicare all’INPS le generalità del destinatario.
Art. 21 – Conteggio e regolamento di interessi, commissioni e spese. Autorizzazione all’addebito.
1. Gli interessi creditori e debitori sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel Documento di Sintesi; i predetti interessi sono conteggiati, con periodicità annuale, il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto. Se il contratto è stipulato nel corso dell'anno il conteggio è effettuato, comunque, il 31 dicembre.
2. Gli interessi debitori maturati non producono ulteriori interessi, salvo quelli di mora, sono calcolati sulla sorte capitale e sono contabilizzati separatamente rispetto al capitale.
3. In caso di fido (cd ”apertura di credito”) regolata in conto corrente o di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorsi 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni previste ai sensi dell’art. 119 del TUB.
4. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare gli interessi debitori sul conto corrente al momento in cui questi divengono esigibili secondo quanto indicato al comma precedente; la somma così addebitata è considerata sorte capitale. Il Cliente può revocare in ogni momento l’autorizzazione all’addebito mediante comunicazione effettuata con lettera raccomandata oppure presentata a mani alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto. La revoca potrà riguardare esclusivamente gli interessi non ancora addebitati in conto; a tal fine, la stessa dovrà pervenire alla Banca almeno 5 giorni lavorativi prima della data in cui gli interessi diventano esigibili. La comunicazione deve in ogni caso contenere l'impegno del Cliente a estinguere il debito da interessi nei confronti della Banca e l'indicazione delle eventuali modalità con le quali egli intende farlo. In caso di revoca dell’autorizzazione e di mancato pagamento degli interessi debitori, inizieranno a decorrere gli interessi di mora, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, a partire dal momento di esigibilità degli interessi; inoltre, nel predetto caso, la Banca ha la facoltà di recedere dal fido (cd apertura di credito) in conto corrente o di ridurla proporzionalmente all’ammontare del debito, conformemente a quanto previsto dagli artt. 28, 29 e 30 del presente contratto.
5. Salvo il caso in cui il Cliente revochi l’autorizzazione di cui al comma precedente, la Banca potrà addebitare gli interessi debitori sul conto del Cliente anche in assenza di disponibilità di fondi sul conto stesso. Resta fermo che, indipendentemente dall’autorizzazione all’addebito, in caso di disponibilità di fondi sul conto corrente di cui al presente contratto o su altri conti o rapporti detenuti dal Cliente, la Banca utilizzerà comunque tali fondi. Il Cliente prende atto altresì che ogni versamento e/o rimessa, di qualunque natura effettuata in conto in caso di sconfinamento, anche in assenza di fido ovvero oltre il limite del fido concesso, costituisce pagamento del debito esigibile in favore della Banca.
6. Dal momento in cui gli interessi debitori diventano esigibili, qualsiasi somma da accreditare a favore del Cliente sul conto corrente di cui al presente contratto, o su altri conti o rapporti detenuti dal Cliente presso la Banca, è prioritariamente impiegata per estinguere il debito da interessi nei confronti della Banca. Il Cliente presta autorizzazione alla Banca ad impiegare i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del Cliente sul quale è regolato il finanziamento per estinguere il debito da interessi e ciò anche in caso di revoca dell’autorizzazione di cui al precedente comma 4.
7. Gli interessi debitori sono immediatamente esigibili in caso di chiusura del rapporto. Il saldo relativo alla sorte capitale produce interessi di mora, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, mentre quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.
8. Le commissioni, le spese e le trattenute fiscali di legge sono addebitate nella misura pattuita e secondo la periodicità indicate nel Documento di Sintesi.
9. In caso di sconfinamenti in assenza di fido (cd apertura di credito) in conto corrente ovvero oltre il limite del fido, la Banca applicherà una commissione di istruttoria veloce con le modalità di cui all’articolo 28 del presente contratto.
Art. 22 – Conto non movimentato
1. Se il conto corrente non subisce movimenti per più di un anno e se lo stesso presenta un saldo creditore non superiore ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento), la banca cessa:
(i) Di corrispondere gli interessi convenuti;
(ii) Di addebitare le spese di gestione del conto;
(iii) Di inviare l’estratto conto.
2. Ai fini del precedente paragrafo, non sono considerati movimenti, anche se compiuti nel corso dell’anno, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua di propria iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
Art. 23 – Approvazione dell’estratto conto
1. La banca invia al cliente gli estratti con la periodicità indicata nel documento di sintesi ed entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura del periodo.
2. Se il cliente non riceve l’estratto conto entro il periodo di cui al precedente paragrafo, deve comunicare per iscritto alla filiale presso cui è acceso il conto corrente la mancata ricezione del documento.
3. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’estratto conto, il cliente può far pervenire alla banca il proprio specifico reclamo.
4. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno approvati dal cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
5. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine decennale di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto; la rettifica o l’accreditamento sono fatti senza addebito di alcuna spesa per il cliente.
6. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell’estratto, la banca può ottenere dal cliente quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. In particolare, la banca potrà procedere, in qualunque momento e senza necessità di preventiva autorizzazione, all’addebito in conto delle eventuali somme accreditate al cliente che risultino non dovute di pertinenza di terzi, dandogli tempestiva comunicazione scritta.
7. Fatto salvo quanto convenuto nei precedenti paragrafi 3 e 4 del presente articolo (approvazione degli estratti conto), gli eventuali reclami relativi ad operazioni effettuate dalla banca per conto del cliente dovranno essere inviati dal cliente per lettera o telegramma non appena in possesso della comunicazione di esecuzione da parte della banca e comunque entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla ricezione della stessa comunicazione.
Art. 24 – Recesso dal contratto; effetti del recesso; tempi massimi di chiusura
Come recedere dal contratto
1. Il cliente e la banca possono recedere dal contratto di conto corrente in qualsiasi momento. Il cliente deve far pervenire comunicazione scritta alla banca con un preavviso cinque giorni. La banca può recedere dal contratto di conto corrente in qualsiasi momento con comunicazione scritta al cliente con un preavviso di due mesi tranne che in caso di giustificato motivo o giusta causa.
2. Il cliente, per ottenere l’estinzione del conto corrente, deve consegnare alla banca le carte di credito e/o di debito emesse o garantite dalla banca ed ogni altra documentazione relativa ad ulteriori servizi accessori (tessere telepass, viacard, etc.).
3. La comunicazione di recesso dal contratto di conto corrente si intende ovviamente estesa ad ogni rapporto inerente o collegato al conto corrente.
4. Il cliente e la banca possono recedere senza preavviso dal contratto di conto corrente solo in caso di giusta causa o giustificato motivo (a mero titolo di esempio, ricorre una giusta causa: ad es. nel caso di dichiarazioni non veritiere, utilizzo anomalo del rapporto, inadempimento, sospetta frode, versamento di assegni resi impagati per difetto di provvista o per mancanza di autorizzazione).
5. Il cliente, nell’esercitare il diritto di recesso dal contratto, può per iscritto comunicare alla banca il rapporto un termine di preavviso maggiore di quello indicato al precedente paragrafo 1, ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è diventato operante.
Effetti del recesso anche sull’esecuzione degli ordini
6. Il recesso provoca la chiusura del conto corrente.
7. Dal momento in cui il recesso è operante la banca deve eseguire esclusivamente gli ordini ricevuti con data anteriore all’efficacia del recesso (sempre nei limiti della provvista e salvo diversa disposizione).
Tempi massimi di chiusura del conto corrente
8. La chiusura del conto corrente deve perfezionarsi entro i 30 (trenta) giorni lavorativi (da intendersi come tali i giorni di apertura delle banche nella città di Bologna) decorrenti alla data di ricezione della comunicazione di recesso e/o, se non contestuale, da quella di consegna dei documenti di cui al paragrafo 2 che precede, salvo esigenze collegate al regolamento di addebiti relativi ad utenze o ad utilizzi di carte di credito o debito o alla sistemazione di ulteriori servizi collegati al conto corrente (ad esempio un conto deposito titoli).
Art. 25 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni del cliente
Gli aventi causa del cliente a qualsiasi titolo (per successione o altro titolo) sono solidalmente e indivisibilmente responsabili per le obbligazioni assunte dal cliente nei confronti della banca (in particolare per le obbligazioni derivanti da eventuali concessioni di fidi).
Art. 26 – Imputazione dei pagamenti da parte del cliente
Se il cliente è debitore della banca in diversi rapporti contrattuali e non dichiara, nel momento del pagamento, quale debito intende soddisfare (conformemente a quanto previsto all’art. 1193, primo comma, del codice civile), la banca può imputare i pagamenti effettuati dal cliente (o le somme comunque incassate da terzi) ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal cliente medesimo dandone comunicazione a quest’ultimo (in deroga a quanto previsto all’art. 1193, secondo xxxxx, del codice civile).
Terza sezione – i servizi di incasso, accettazione effetti, documenti, assegni
Art. 27 – Incasso e accettazione di effetti, documenti ed assegni sull’Italia
1. I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni vengono eseguiti dalla banca per conto del cliente cedente e ad esclusivo rischio del medesimo.
2. La banca è responsabile solo per le conseguenze derivanti da causa ad essa direttamente imputabili.
3. A mero titolo di esempio, le parti si danno atto che la banca non è responsabile per le conseguenze derivanti da:
• Presenza sugli effetti e/o documenti e/o assegni e/o distinte di pagamento di indicazioni erronee, imprecise, incomplete o di difficile lettura (in specie se relative all’importo, alla scadenza, al luogo di pagamento, ai nomi);
• Clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;
• Scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione, rallentamento o cattivo funzionamento delle comunicazioni o dei trasporti; smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge e in particolare, moratorie, sospensioni o proroghe di termini;
• Mancata presentazione o mancato protesto in tempo utile di effetti o di assegni non pervenuti entro i termini di consuetudine bancaria;
• Omesso, ritardato ed erroneo avviso di esito da darsi mediante modulo predisposto dal cedente. La clausola «incasso tramite» ed ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l’incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.
4. Se la banca deve effettuare operazioni su una piazza nella quale essa non ha una filiale, la banca è autorizzata a farsi sostituire da un proprio corrispondente, anche non bancario, non rispondendo peraltro dell’operato dello stesso.
5. La banca non invia al cliente gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli o copia analogica degli stessi non appena ne abbia la materiale disponibilità. Il cliente e i firmatari interessati hanno
rinunciato ai detti avvisi nonché alla osservanza dei termini di cui agli articoli 52 della legge sulla cambiale e 47 della legge sull’assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.
6. Per gli effetti cambiari, la banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario o all’emittente un avviso con l’invito a recarsi ai propri sportelli per l’accettazione o per il pagamento.
7. La banca non è obbligata a far levare il protesto se si tratta di effetti con clausola «senza spese», «senza protesto» o altro equivalente.
8. Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto dal cliente, la banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Se l’effetto prorogato non viene pagato alla nuova scadenza, la banca non può far elevare il protesto, stante il divieto di cui all’articolo 9 della legge 349/1973.
9. Nel caso di effetti in valuta estera pagabili mediante assegni di banca, specificata o meno, la banca si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se risultano da essa girati.
10. Quanto agli effetti, documenti ed assegni a favore dell’estero, stilati in euro o in divisa estera, la banca (o il corrispondente da essa incaricato) accetta il pagamento del soggetto che deve effettuare il pagamento soltanto se l’importo relativo può essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa. La lettera di rimessa deve contenere istruzioni specifiche circa la levata, o meno, del protesto, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento: in assenza di tali istruzioni specifiche, la banca non è responsabile qualora il protesto non venga levato.
11. Nel caso di mancato ritiro di documenti (anche se accompagnati da effetti) da parte del debitore, la banca, in mancanza di precise e tempestive istruzioni del mittente, non è obbligata a ritirare e immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti, né a provvedere ad alcunché nei riguardi della merce. In tal caso, però, la banca può curare di propria iniziativa ma senza alcuna responsabilità, il ritiro o l’immagazzinamento della merce e provvedere a tutto quanto ritenesse, a suo insindacabile giudizio e secondo le circostanze, opportuno.
12. Le operazioni relative o conseguenti alla presentazione per l’accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti, assegni, sull’Italia o sull’Estero, scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, sono eseguite dalla banca (anche tramite il proprio corrispondente) esclusivamente a carico e a rischio del cliente cedente rendendosi applicabili nei confronti dello stesso tutte le norme indicate nei paragrafi precedenti per i servizi di incasso e accettazione, fatta eccezione per quanto convenuto al paragrafo 9.
13. In conseguenza di quanto indicato nel precedente paragrafo 12, il cliente cedente deve rimborsare, dietro richiesta anche solo verbale, la banca. Il rimborso è dovuto anche per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi, compresi i corrispondenti, e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla banca: (i) la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; (ii) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; (iii) la banca non sia in grado di conoscere l’esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.
14. La banca non è obbligata ad accertare le facoltà dei soggetti incaricati dal cedente per la presentazione degli effetti, documenti ed assegni. Pertanto l’operato dei predetti incaricati deve intendersi approvato dal cedente.
Art. 28 – Incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni sull’Estero
1. I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull’estero vengono eseguiti dalla banca secondo le norme stabilite nel precedente articolo 31. Se le leggi o la prassi bancaria vigenti nel paese estero all’interno del quale deve avvenire l’accettazione o l’incasso sono diverse, si applicano le leggi o la prassi bancaria dello stesso paese estero.
2. Il cliente dà atto di essere consapevole del fatto che le banche estere incaricate della presentazione per l’accettazione non assumono di norma alcuna responsabilità circa la autenticità delle firme di accettazione e circa i poteri dei firmatari.
3. Il cliente dà atto di essere consapevole del fatto che le banche estere incaricate dell’incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o divisa estera, accettano il pagamento dal trassato solo se il relativo importo può essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento non fanno levare il protesto se non su espressa e precisa istruzione in tal senso.
4. Per gli effetti, documenti e assegni su paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile, la banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile.
5. Si richiamano i paragrafi 14 e 15 del precedente articolo 20 (in relazione alla prassi delle banche degli Stati Uniti d’America e di altri paesi in materia di assegni e effetti cambiari).
Quarta sezione –Servizi di Pagamento
Art. 1 - Ambito di applicazione e caratteristiche dei servizi di pagamento
1. Ai sensi del d.lgs. 11/2010 e successive modificazioni, la presente Sezione si applica ai servizi di pagamento prestati nell’Unione Europea, a condizione che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nel territorio dell’Unione Europea o la banca sia l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento e/o di prelevamento/versamento di denaro contante anche se la valuta in cui è denominato il pagamento sia diversa da quella ufficiale di uno Stato appartenente all’Unione Europea. La presente Sezione si applica altresì - nei limiti normativi di cui al d.lgs. 11/2010 e successive modificazioni – ai servizi di pagamento in tutte le valute, laddove uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell’Unione europea, per le parti dell’operazione di pagamento ivi effettuate. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.
2. La presente Sezione regola i seguenti servizi di pagamento, che la banca presta sia quale banca del pagatore sia quale banca del beneficiario:
a) Bonifico - SEPA (SCT Sepa Credit Transfer) / Bonifico - extra SEPA: con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, rispettivamente, verso paesi SEPA e non SEPA; l’ordinante e il beneficiario di un’operazione possono coincidere;
b) Bollettino bancario Freccia: ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore e senza importo predeterminato. Il debitore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La banca del cliente debitore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l’avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
c) Bollettino postale: pagamento offerto dalla banca di bollettini compilati dal cliente per adempiere obbligazioni pecuniarie con un creditore correntista postale;
d) RiBa: ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest’ultima trasmesso telematicamente, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliataria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore, affinché faccia pervenire a scadenza i fondi necessari per estinguere il proprio debito;
e) Mav (Pagamento mediante avviso): ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all’invio di un avviso al cliente debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello della banca (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca comunica alla banca assuntrice l’avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
f) Pagamenti diversi.
3. La presente Sezione non si applica nel caso di operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato alla banca di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller’s cheque.
4. Il cliente prende atto ed accetta che anche i bonifici regolati per cassa effettuati allo sportello in via occasionale sono regolati dalle presenti norme contrattuali.
5. Il cliente deve, contestualmente alla richiesta, pagare alla banca l’imposta di bollo relativa a bonifici regolati per cassa e di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila). La banca provvede al regolamento dell’imposta.
6. Ai sensi della L. 33/2015 e xx.xx e ii.,la banca, quale prestatore di servizi di pagamento, fornisce il servizio di trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento. Su richiesta del cliente consumatore la banca trasferisce e/o riceve le informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine; il servizio di trasferimento e' avviato dal prestatore dei servizi di pagamento ricevente a fronte di una specifica autorizzazione scritta del cliente consumatore; il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio di trasferimento entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto abbia due o piu' titolari l'autorizzazione scritta e' fornita da tutti, in deroga all’art 7 della sezione I del presente contratto. Il consumatore deve identificare specificamente i servizi di pagamento che devono essere trasferiti, indicando la data a partire dalla quale devono essere eseguiti o addebitati sul conto, data che non potrà essere inferiore ad almeno sei giorni lavorativi da quando il prestatore dei servizi di pagamento ricevente ha ottenuto i documenti necessari. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, i due prestatori di servizi di pagamento interessati consentono gratuitamente al consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento; i due prestatori di servizi di pagamento inoltre adempiono a tutti gli altri obblighi informativi necessari così come previsti dalle normative tempo per tempo vigenti, senza addebitare spese al cliente per il servizio di trasferimento.
Art. 2 - Ordine di pagamento
1. Nelle operazioni disposte dal pagatore, l’ordine di pagamento è impartito alla banca da quest’ultimo; nelle operazioni disposte dal beneficiario, è lo stesso beneficiario che invia l’ordine alla propria banca, la quale lo trasmette alla banca del pagatore, previa preautorizzazione all’addebito ad essa rilasciata dal pagatore medesimo.
2. L’ordine viene trasmesso su supporto cartaceo o altro supporto, secondo le modalità volta a volta convenute con la banca in funzione delle procedure che la stessa segue per l’esecuzione dell’ordine medesimo.
3. L’ordine di pagamento deve riportare, quando previsto, l’identificativo unico della controparte dell’operazione, secondo le tipologie di seguito indicate a titolo esemplificativo, conformemente al quale la Banca è tenuta a eseguirlo:
- Bonifico-SEPA / Bonifico – extra SEPA: IBAN;
- Ordine permanente di bonifico: IBAN;
- Bollettino bancario Freccia: IBAN;
- Riba: numero effetto;
- MAV: numero incasso.
Art. 3 – Ricezione dell’ordine di pagamento
1. Il momento di ricezione dell’ordine di pagamento è quello in cui l’ordine è ricevuto dalla banca di cui si avvale il pagatore. Prima di tale momento, il conto corrente del pagatore non può essere addebitato. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per la banca del pagatore, l’ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel documento di sintesi allegato al presente contratto è stabilito il limite (cd. cut off) oltre il quale gli ordini di pagamento pervenuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva
2. Se si tratta di ordini di pagamento ricorrenti a giorno fisso o per i quali è concordato che l’esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il cliente ha messo i fondi a disposizione della propria banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, l’ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.
Art. 4 – Rifiuto dell’ordine di pagamento
1. Laddove tutte le condizioni del presente contratto siano soddisfatte, la banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato ai sensi del successivo art. 37, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore, anche tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento, o dal beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell’Unione o nazionale.
2. Qualora la banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al cliente che abbiano causato il rifiuto sono comunicati al cliente, salvo che tali informazioni non debbano essere fornite in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
3. Il cliente ha l’onere di costituire la provvista necessaria per esercitare efficacemente ed effettivamente il proprio potere di disposizione sul conto. Non costituisce, pertanto, rifiuto l’impossibilità per la banca di eseguire l’ordine di pagamento per mancanza di provvista.
4. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l’esecuzione dell’operazione di pagamento.
5. Un ordine di pagamento che non sia stato eseguito per motivi obiettivamente giustificati, è considerato come non ricevuto. Pertanto, il pagamento potrà essere eseguito solo in presenza di un nuovo ordine dato dal cliente nel rispetto di tutte le condizioni necessarie per la sua corretta esecuzione.
6. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la banca può addebitare sul conto corrente del cliente le spese della comunicazione di cui al comma 2, così come previste nel documento di sintesi.
Art. 5 – Autorizzazione dell’operazione di pagamento, consenso e revoca
1 Nelle operazioni di pagamento disposte dal pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui quest’ultimo trasmette l’ordine di pagamento alla propria banca. Nelle operazioni di pagamento disposte dal beneficiario, il consenso si intende manifestato dal pagatore attraverso il rilascio dell’autorizzazione all’addebito in conto.
2. Il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento può essere revocato con la stessa modalità con la quale l’ordine è stato impartito e la revoca è consentita fino al momento in cui l’ordine non diviene irrevocabile ai sensi del successivo articolo. La revoca del consenso riferita all’esecuzione di una serie di operazioni impedisce l’esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate.
Art. 6 – Irrevocabilità dell’ordine di pagamento
1. Si considera irrevocabile l’ordine di pagamento impartito direttamente dal cliente e ricevuto dalla banca.
2. Se l’operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l’ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l’operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o al beneficiario.
3 Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l’esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.
4. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, l’ordine di pagamento può essere revocato dal cliente solo con il consenso della sua
banca. Nel caso di un’operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell’ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. In tal caso, la banca può addebitare le spese della revoca nella misura prevista nel documento di sintesi.
Art. 7– Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta
1. I tempi di esecuzione degli ordini di pagamento impartiti, le spese, le commissioni e le valute applicate alla clientela, nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto a seguito dell’esecuzione degli ordini medesimi, sono indicati nel documento di sintesi allegato al presente contratto.
2. Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra l’euro e la divisa di uno Stato Membro dell’Unione Europea ovvero tra le divise di due Stati Membri dell’Unione Europea, la banca del beneficiario assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione di quest’ultimo non appena tale importo accreditato sul conto della banca medesima, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell’ordine di pagamento.
Art. 8 – Modifica delle condizioni e comunicazione variazioni tasso
1. Ai sensi dell’art. 126 sexies del D. Lgs..1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni, il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo e le clausole contrattuali di cui alla presente Sezione.
2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest’ultimo ai sensi dell’art. 3 della Sezione I (Condizioni Generali), con un preavviso di due mesi dalla data indicata nella proposta per la loro applicazione.
3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente a meno che questi non comunichi alla banca, prima della data indicata nella proposta per l’applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica.
4. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al conto corrente o InBank, a tutte le modifiche si applica l’art. 118 del D. Lgs. 385/93 e successive modificazioni.
0.Xx il cliente è un consumatore, le condizioni normative ed economiche della presente Sezione possono essere modificate solo in presenza di un giustificato motivo.
Art. 9 – Registrazioni delle operazioni e richiesta documenti
1. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sull’estratto del conto corrente utilizzato come “conto di pagamento”, regolato dalle disposizioni della Sezione II (Conto Corrente Bancario).
2. Prima dell’esecuzione di un’operazione di pagamento, il cliente ha diritto di richiedere alla banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese da corrispondere. La banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo.
3. In qualsiasi momento del rapporto, il cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del documento di sintesi aggiornato.
Art. 10 – Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione
1. Con la sottoscrizione del presente contratto il cliente, sia egli pagatore o beneficiario, richiede alla banca che l’informativa periodica relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita ai sensi della presente Sezione gli sia messa a disposizione su supporto cartaceo e mensilmente. Tale stampa movimenti è gratuita.
2. Se il cliente richiede alla banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste nel comma 1 oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca il rimborso delle spese così come previste nel documento di sintesi.
Art. 11 – Recesso
1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 14 della Sezione I e dall’art 25 della Sezione II (Conto Corrente Bancario), il cliente ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla banca e con il preavviso di 15 giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per il cliente.
2. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione.
3. In caso di recesso del cliente o della banca, le spese per i servizi di pagamento addebitate periodicamente sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale al periodo precedente al recesso, se pagate anticipatamente esse sono rimborsate in misura proporzionale.
Art. 12 – Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite
1. Il cliente, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla banca entro il termine di tredici mesi, decorrente dalla data di addebito nel caso del pagatore, o di accredito nel caso del beneficiario.
2. Il termine di tredici mesi non opera se la banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizioni le informazioni relative all’operazione di pagamento secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi.
3. Un’operazione di pagamento si considera non correttamente eseguita quando l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla propria banca.
Art. 13 – Responsabilità della banca per le operazioni di pagamento non autorizzate
1.Fatto salvo l’art 12 della presente Sezione, nel caso in cui un’operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la banca rimborsa al pagatore l’importo dell’operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell’operazione o riceve una comunicazione in merito.
2. Ove per l’esecuzione dell’operazione di pagamento sia stato addebitato il conto corrente del cliente, la banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo.
0.Xx caso di motivato sospetto di frode, la banca può sospendere il rimborso di cui al comma 1, dandone immediata comunicazione scritta alla Banca d’Italia.
4. Se l’operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, la banca rimborsa al pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l’importo dell’operazione non autorizzata, non eseguita o non correttamente eseguita, riportando il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
5. La banca può comunque dimostrare – anche in un momento successivo – che l’operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, quest’ultima ha il diritto di chiedere direttamente al cliente e ottenere la restituzione dell’importo rimborsato.
Art. 14 – Mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento
1. Quando l’operazione di pagamento è disposta dal pagatore, fatti salvi gli artt. 12,15 e 18 della presente Sezione, la banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest’ultimo della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di
provare al pagatore ed eventualmente alla banca del beneficiario che quest’ultima ha ricevuto l’importo dell’operazione conformemente ai termini di esecuzione convenuti.
2. Quando la banca del pagatore è responsabile ai sensi del comma precedente, essa rimborsa senza indugio al cliente medesimo l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e ripristina la situazione del conto corrente come se l’operazione di pagamento non correttamente eseguita non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto corrente del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell’importo.
3. Qualora la banca del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, mette senza indugio l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l’importo corrispondente sul conto corrente del beneficiario medesimo. La data valuta dell’accredito sul conto corrente di quest’ultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell’operazione di pagamento.
4. Fatti salvi gli artt.12,15 e 18 della presente Sezione, quando l’operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, la banca del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio cliente della corretta trasmissione dell’ordine alla banca del pagatore ed è tenuta a trasmettere senza indugio l’ordine di pagamento in questione. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell’operazione di pagamento.
5. La banca del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio cliente del rispetto dei tempi di esecuzione e delle valute concordate ed è tenuta a mettergli a disposizione l’importo dell’operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
6. Nel caso in cui la banca del beneficiario non sia responsabile della mancata o non corretta esecuzione di un’operazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti, la banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest’ultimo ed è tenuta a rimborsargli senza indugio l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, riportando il conto corrente del cliente allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell’importo.
7. L’obbligo di cui al comma 6 non si applica se la banca del pagatore dimostra che la banca del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso la banca del beneficiario accredita l’importo al proprio cliente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
8. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un’operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la banca si adopera senza indugio e senza spese, su richiesta del cliente, per rintracciare l’operazione di pagamento e informarlo del risultato.
9. La banca è inoltre responsabile nei confronti del proprio cliente di tutte le spese ed interessi ad esso imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’operazione di pagamento.
10. Ai sensi dell’art. 2, comma 4 del d.lgs. 11/2010 e successive modificazioni, le parti convengono che il presente articolo non si applichi interamente nel caso in cui il cliente non sia un consumatore né una microimpresa.
Art. 15 – Identificativi unici inesatti
1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo unico.
2. Se l’identificativo unico fornito dal cliente è inesatto, la banca non è responsabile, ai sensi del precedente articolo, della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento. La banca del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento. La banca del beneficiario è tenuta a collaborare, anche comunicando alla banca del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, la banca del pagatore, su richiesta scritta di quest’ultimo, è tenuta a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’azione di tutela.
3. Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul proprio conto corrente le spese sostenute per il recupero dei fondi come previste nel documento di sintesi.
4. La banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con l’identificativo unico fornito dal cliente anche qualora quest’ultimo abbia fornito alla sua banca informazioni ulteriori rispetto all’identificativo unico.
Art. 16 – Rimborsi per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite
1. Nel caso in cui un’operazione di pagamento autorizzata e disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il pagatore ha diritto al rimborso dell’importo trasferito unicamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio, l’autorizzazione non specificava l’importo dell’operazione di pagamento;
b) l’importo dell’operazione supera quello che il cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presente il suo precedente modello di spesa, le condizioni della presente Sezione e le circostanze del caso.
Su richiesta della banca, il pagatore fornisce documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l’esistenza di tali condizioni. Il rimborso corrisponde all’intero importo dell’operazione di pagamento eseguita e la data valuta dell’accredito non è successiva a quella dell’addebito dell’importo.
2. Ai fini della lett. b) del precedente comma, il pagatore non può far valere ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la banca.
3. Con richiesta scritta su supporto cartaceo, il cliente può chiedere il rimborso di cui ai commi precedenti entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati sul conto corrente.
4. La banca rimborsa l’intero importo dell’operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso, comunica al cliente il suo diritto di presentare un esposto alla Banca d’Italia ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui all’art. 15 della Sezione I (Condizioni Generali), ove non accetti la giustificazione fornita.
5. Qualora il cliente rivesta la qualifica di beneficiario autorizza la banca ad addebitare il proprio conto corrente nel caso in cui a quest’ultima pervenisse richiesta di rimborso da parte della banca del pagatore, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. Ai sensi dell’art. 2, comma 4 del d.lgs. 11/2010 e successive modificazioni, salvo successivo accordo diverso, le parti convengono che i commi da 1 a 4 del presente articolo non si applichino nel caso in cui il cliente non sia un consumatore. In tal caso, la Banca è comunque tenuta a verificare ciascuna operazione di addebito diretta e ad accertare, sulla base dei dati del mandato e prima che il conto corrente del cliente sia addebitato, che l’importo e la periodicità dell’operazione presentata corrispondano a quelli concordati nel relativo mandato di cui all’art. 34, comma 4 della presente Sezione.
7. La banca e il cliente pagatore convengono che la facoltà di rimborso di cui ai commi da 1 a 4 non si applica nel caso di SDD Core finanziario o SDD Core a importo prefissato.
Art. 17 - Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo
1. Nell’ambito di un’operazione di pagamento basata su carta, se l’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per il suo tramite, senza che sia noto l’importo dell’operazione nel momento in cui il cliente stesso presta il proprio consenso, la banca del pagatore può bloccare i fondi sul conto corrente del cliente solo se lo stesso ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.
0.Xx banca del pagatore sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l’esatto importo dell’operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell’ordine di pagamento.
Art. 18– Esclusione della responsabilità
1. Le responsabilità poste dagli articoli precedenti in capo alla banca non si applicano in caso di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 19 - Sanzioni
1. Nel caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi di trasparenza previsti per l’esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal D.Lgs. 11 del 2010 e successive modificazioni, sono alla banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni e all’art. 32 D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni e irrogate secondo la procedura di cui all’art. 145 del D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni.
2. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall’art. 32 D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni in materia di servizi di pagamento, ferma l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell’attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’art. 146, comma 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni.
Art. 1 – Oggetto
Quinta sezione – Carta di debito
Disposizioni generali
1. L’uso congiunto della carta di debito, di seguito denominata Carta, e del “Codice Personale Segreto”, di seguito denominato PIN (Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare della Carta medesima, di seguito denominato cliente, ad utilizzare con modalità elettroniche i Servizi disciplinati nelle apposite Sezioni e costituisce esplicito consenso, da parte del cliente, all’esecuzione della relativa operazione di pagamento.
2. L’utilizzo della Carta deve avvenire presso le apparecchiature contrassegnate, o comunque individuate, dai Marchi indicati nelle Sezioni di questo contratto, entro i limiti d’importo, con le modalità ed alle condizioni economiche indicate nel presente contratto e nel documento di sintesi allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale; in ogni caso, l’utilizzo della Carta deve avvenire entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente, qualora inferiore al limite d’importo. Il cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la banca la modifica dei limiti d’importo previsti dal presente contratto.
3. I limiti di importo possono essere modificati dalla banca con le modalità previste dall’art. 20. Peraltro tali limiti possono essere modificati anche senza preavviso in relazione ad esigenze di sicurezza.
4. In relazione a determinate tipologie di operazioni indicate a fronte, i Servizi possono essere utilizzati mediante l’uso della sola Carta ovvero con altre specifiche modalità indicate dalla banca.
Art. 2 – Rilascio della Carta
1. La Carta resta di proprietà della banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.
2. Ad ogni Carta viene assegnato un PIN, che viene elaborato con modalità che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della banca e consegnato al cliente in un plico sigillato.
3. Soltanto dopo la sottoscrizione del presente contratto, la banca può consegnare personalmente al cliente sia la Carta che il PIN. Dietro espressa richiesta scritta del cliente, e a spese di quest’ultimo, la banca può provvedere alla spedizione della Carta e del PIN in plichi separati.
4. La banca ha facoltà di inviare la Carta al cliente a mezzo posta anche in caso di sostituzione di quella in scadenza.
Art. 3 – Obblighi a carico della banca
1. La banca ha l’obbligo di:
a) assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate (ad es. PIN) non siano accessibili a soggetti diversi dal cliente, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest’ultimo ai sensi dei successivi articoli 4 e 5;
b) astenersi dall’inviare la Carta salvo il caso in cui sia il cliente a richiederlo espressamente in forma scritta, a meno che la Carta già consegnata al cliente debba essere sostituita;
c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il cliente possa eseguire la comunicazione di cui al successivo art. 5, nonché nel caso in cui vengano meno le ragioni che hanno portato al blocco della Carta, di chiedere lo sblocco della stessa o l’emissione di una nuova ove la banca non abbia già provveduto; ove richiesto dal cliente, la banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di avere effettuato la comunicazione di cui all’articolo 5 per i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;
d) fornire al cliente la possibilità di procedere alla comunicazione di cui all’art. 5 a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione della Carta;
e) impedire qualsiasi utilizzo della Carta successivo alla comunicazione del cliente di cui all’art. 5.
2. I rischi derivanti dalla spedizione della Carta o delle relative credenziali di sicurezza personalizzate, sono a carico della banca.
Art. 4 – Obblighi a carico del cliente
1. Il cliente è tenuto ad utilizzare la Carta con l’ordinaria diligenza e nel rispetto delle regole stabilite in questo contratto. E’ inoltre tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il PIN; quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa.
2. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla banca nello stato in cui si trova.
3. Il cliente è tenuto ad apporre la propria firma nell’apposito spazio sul retro della Carta, se presente, all'atto della ricezione della stessa.
Art. 5 – Smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta e/o del PIN
1. In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta ovvero della Carta unitamente al PIN, il cliente è tenuto a comunicarlo senza indugio, non appena ne viene a conoscenza, alla banca e a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nel materiale informativo consegnato al cliente, unitamente alla Carta, all’atto della sottoscrizione del contratto, comunicando le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta stessa e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del cliente medesimo. Quest’ultimo è tenuto altresì a denunciare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
2. Nel corso della telefonata, l’operatore del Numero Verde comunicherà al cliente il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il cliente dovrà confermare l’avvenuta segnalazione di blocco alla banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di invio), telegramma o fax, fornendo, non appena possibile, copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco.
3. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l’accaduto alla banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
4. Appena ricevuta la segnalazione di cui sopra, la banca provvede al blocco della Carta senza che il cliente debba sostenere alcuna spesa per il predetto blocco.
5. In caso di distruzione, incrinatura, deformazione o smagnetizzazione della Carta, la banca, su richiesta del cliente, provvederà alla sostituzione della Carta. In tale caso, il cliente è tenuto a corrispondere l’importo indicato nel documento di sintesi, che viene addebitato
ed evidenziato nell’estratto conto. In tali casi il cliente è obbligato a restituire alla banca la Carta debitamente invalidata (tagliata a metà).
6. La segnalazione di cui al presente articolo è opponibile alla banca:
- dalla data ed ora della comunicazione del numero di blocco da parte dell’operatore del Numero Verde, alla espressa condizione che il blocco sia stato confermato alla banca dal cliente, nel caso e con le modalità prescritte dal secondo comma;
- dalle ore 9.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della segnalazione, nel caso previsto dal terzo comma, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la banca ed i suoi corrispondenti anche non bancari.
Art. 6 – Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite
1. Il cliente, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla banca entro il termine di tredici mesi, decorrente dalla data di addebito.
2. Il termine di tredici mesi non opera se la banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione le informazioni relative alle operazioni di pagamento, secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi.
3. Un’operazione di pagamento si intende non eseguita correttamente quando l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla banca.
Art. 7 – Responsabilità della banca per le operazioni di pagamento non autorizzate
1. Fatto salvo l’art. 6 della presente Sezione, nel caso in cui un’operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la banca rimborsa al cliente l’importo dell’operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell’operazione o riceve una comunicazione in merito.
2. Ove per l’esecuzione dell’operazione di pagamento sia stato addebitato il conto corrente del cliente, la banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo.
0.Xx caso di motivato sospetto di frode, la banca può sospendere il rimborso di cui al comma 1, dandone immediata comunicazione scritta alla Banca d’Italia.
4. Se l’operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, la banca rimborsa al cliente immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l’importo dell’operazione non autorizzata, riportando il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo. 0.Xx banca può comunque dimostrare – anche in un momento successivo – che l’operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, quest’ultima ha il diritto di chiedere direttamente al cliente e ottenere la restituzione dell’importo rimborsato.
Art. 8 – Responsabilità del cliente per l’utilizzo non autorizzato della Carta
1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell’art. 5.
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente quando la banca non ha adempiuto all’obbligo di cui all’art. 3 lett. c).
3. Il cliente non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, il furto o l’appropriazione indebita della Carta non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o filiali della banca.
4. Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5, con dolo o colpa grave, il cliente può sopportare, per un importo comunque non superiore a 50 euro, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall’utilizzo indebito della Carta conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita.
5. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui agli articoli 4 e 5, con dolo o colpa grave, il cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al comma 4.
Art. 9 – Addebito in conto e prova delle operazioni
1. L’addebito in conto corrente delle operazioni compiute viene eseguito dalla banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall’apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l’operazione.
2. L’ordine di pagamento impartito tramite la Carta è irrevocabile in quanto contestualmente eseguito.
3. Qualora il cliente neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della banca provare che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
4. Dell’addebito delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall’apparecchiatura al momento dell’operazione, fatto salvo il caso in cui l’apparecchiatura informi preventivamente il titolare dell’impossibilità del rilascio della stessa comunicazione ed il titolare decida di eseguire comunque l’operazione, nonché la documentazione della banca. Inoltre, può costituire elemento di prova ogni altro mezzo non documentale.
5. Nel caso di operazioni eseguite con le modalità previste al comma 4 dell’art. 1, le operazioni stesse potranno risultare anche in forma elettronica in funzione dell’apparecchiatura utilizzata.
6. La banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, qualora debba procedere alla rettifica o all’eliminazione della registrazione effettuata, è tenuta a ricostituire la posizione contabile del cliente e la disponibilità della Carta quali sarebbero risultate ove la registrazione stessa fosse stata correttamente eseguita.
7. Le modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in euro è determinata in base al circuito internazionale di riferimento su cui è stata effettuata l’operazione come indicato nel documento di sintesi.
Art. 10 – Poteri di rappresentanza
Non è possibile la nomina di persone autorizzate a rappresentare il cliente nel ritiro della Carta e del P.I.N.
Art. 11 – Limiti dell’utilizzo della Carta
1. La banca ha la facoltà di bloccare l’utilizzo della Carta al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza della Carta;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato (ivi incluso il superamento del limite di importo costituito dal saldo disponibile del conto corrente);
c) nel caso in cui la Carta preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
2. Nei casi di cui al comma 1 la banca informa il cliente anche telefonicamente del blocco della Carta motivando tale decisione. Ove possibile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
3. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco della Carta, la banca provvede a riattivarla o ad emetterne una nuova in sostituzione di quella precedentemente bloccata.
Art. 12 – Erogazione dei Servizi
1. La banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all’art. 1, comma 2, negli orari indicati nelle Sezioni o eventualmente comunicati dalla banca al cliente, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.
2. La banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione delle apparecchiature di cui all’art. 1, comma 2, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all’efficienza e/o alla sicurezza dei Servizi medesimi.
Art. 13 – Invio di corrispondenza alla banca
1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del cliente dirette alla banca vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
2. Il cliente curerà che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.
Art. 14 – Invio della corrispondenza alla clientela
1. L'invio al cliente di lettere, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della banca - anche relative alle presenti condizioni – incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi dell’art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l’opzione esercitata dal cliente nel documento di sintesi allegato. In ogni momento il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio.
Art. 15 – Registrazioni delle operazioni e richiesta documenti
1. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sull’estratto del conto corrente utilizzato come “conto di pagamento”, regolato dalle disposizioni della Sezione II del contratto di conto corrente (Conto Corrente bancario).
2. Prima dell’esecuzione di un’operazione di pagamento, il cliente ha diritto di richiedere alla banca informazioni chiare e dettagliate sulle spese e/o commissioni da corrispondere. La banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo.
3. In qualsiasi momento del rapporto, il cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del documento di sintesi aggiornato.
Art. 16 – Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione
1. Con la sottoscrizione del presente contratto il cliente richiede alla banca che l’informativa periodica relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita ai sensi della presente Sezione gli sia messa a disposizione su supporto cartaceo e mensilmente. Tale stampa movimenti è gratuita.
0.Xx il cliente richiede alla banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste nel comma 1 oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca il rimborso delle spese così come previste nel documento di sintesi.
Art. 17 – Recesso della banca
1. La banca si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto o dai singoli Servizi in qualsiasi momento con preavviso scritto di due mesi e senza alcun onere per il cliente. Quest’ultimo è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2. In presenza di giusta causa o giustificato motivo la banca ha diritto di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente.
3. Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi dal ricevimento della comunicazione scritta del recesso della banca.
Art. 18 – Recesso del cliente ed obbligo di restituzione della Carta
1. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione scritta alla banca e restituendo la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. In caso di recesso non solo del cliente, ma anche della banca, la commissione annuale relativa all’utilizzo della Carta verrà rimborsata in modo proporzionale.
2. Il Cliente è inoltre tenuto a restituire alla banca la Carta ed il materiale di cui al comma precedente:
• in caso di richiesta dovuta a motivi diversi da quelli del precedente art. 17, oppure di recesso dal presente contratto o da quello di conto corrente da parte della banca, entro il termine da questa indicato;
• alla scadenza dell’eventuale periodo di validità della Carta o del presente contratto;
• in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 10;
• contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.
3. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal suo legale rappresentante.
4. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la banca dovrà procedere al blocco della Carta.
5. L’uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 17 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d’importo comunicato dalla banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.
Art. 19 – Spese e commissioni
Le spese e le commissioni applicate alla clientela sono indicate nel documento di sintesi allegato al presente contratto e saranno addebitate sul conto corrente indicato in frontespizio.
Art. 20 – Modifica delle condizioni
1. Ai sensi dell’art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo, nonchè le clausole contrattuali di cui al presente atto.
2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest’ultimo ai sensi del precedente art. 14, con un preavviso di due mesi dalla data indicata nella proposta per la loro applicazione.
3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente a meno che questi non comunichi alla banca, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data indicata nella proposta.
4. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al conto corrente (ad es. nel caso di conti correnti cd. “a pacchetto”), a tutte le modifiche si applica l’art. 118 del D.lgs. 385/93 (T.U.B.).
5. La modifica del tasso di cambio in senso favorevole al cliente è applicata con effetto immediato e senza preavviso. La variazione del tasso di cambio in senso sfavorevole al cliente può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso solo se la modifica dipende esclusivamente dalla variazione del tasso di cambio di riferimento convenuto.
0.Xx il cliente è un consumatore, le condizioni normative ed economiche del presente contratto possono essere modificate solo in presenza di un giustificato motivo.
Art. 21 – Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela
Si applica quanto stabilito nella prima sezione del contratto.
Art. 22 – Trattamento dati personali da parte di Bancomat S.p.A.
Nell’esecuzione del presente contratto, i dati identificativi della Carta recante i Marchi BANCOMAT® e PagoBANCOMAT® saranno trasmessi anche alla società BANCOMAT S.p.A., con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxx 00, 00000, Xxxx, gestore dei Circuiti BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®, che li utilizzerà in qualità di titolare autonomo dei relativi trattamenti per garantire il monitoraggio e il controllo circa il corretto funzionamento dei Circuiti, ai fini di censimento, per finalità di tutela delle frodi, nonché per eseguire eventuali obblighi di legge o impegni assunti verso le Autorità amministrative e giudiziarie, ovvero per la gestione di eventuale contenzioso. Le stesse informazioni, aggregate e trasformate in forma anonima, potranno essere utilizzate da BANCOMAT S.p.A. anche per finalità statistiche, di monitoraggio e di controllo dei Circuiti. Sono garantiti agli interessati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, successivamente alla sua definitiva applicazione, agli artt. 15 e ss. Del Regolamento 2016/679/UE, da esercitare nelle forme di legge ai recapiti di BANCOMAT S.p.A. indicati nell’informativa, ove potrà sempre essere richiesta anche la lista aggiornata dei Responsabili. Fatti salvi i casi considerati nelle predette finalità, BANCOMAT S.p.A. non comunica a terzi i dati in questione e gli stessi non sono fatti oggetto di diffusione. In qualsiasi momento, l’interessato potrà prendere visione dell’informativa completa sul trattamento dei dati operato da BANCOMAT S.p.A. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione “Privati e Esercenti”, ovvero richiedendola al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Art. 23 – Oneri fiscali
Si applica quanto stabilito nella prima sezione del contratto.
Art. 24 – Durata del contratto
Si applica quanto stabilito nella prima sezione del contratto.
Art. 25 – Lingua adottata, legge applicabile e foro competente
Si applica quanto stabilito nella prima sezione del contratto.
Art. 26 – Sanzioni
1. Nel caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi di trasparenza previsti per l’esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal D.Lgs. 11 del 2010 e successive modificazioni, sono alla banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni e all’art. 32 D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni e irrogate secondo la procedura di cui all’art. 145 del D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni.
2. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall’art. 32 D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni in materia di servizi di pagamento, ferma l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell’attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’art. 146, comma 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni.
Art. 27 – Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione sono applicabili, in quanto compatibili, le norme generali ed a quelle contenute nel contratto di conto corrente di corrispondenza di cui alla prima e seconda Sezione.
Servizio di prelevamento ATM in Italia e all’estero Art. 28 – Servizio di prelievo di contante presso ATM
Il Servizio consente al cliente il prelievo di contante – in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i limiti d’importo e con le
modalità indicate nel documento di sintesi – presso sportelli automatici (ATM) situati in Italia e all’estero, contraddistinti dal Marchio dei circuiti riportati sulla Carta, digitando il PIN.
Art. 29 – Orari
1. Le operazioni da effettuarsi tramite gli sportelli automatici (ATM) sono consentite:
- durante l’orario di apertura al pubblico, qualora l’apparecchio sia situato all’interno di sportelli bancari o di altri locali aperti al pubblico;
- negli orari di funzionamento in circolarità del Servizio, fatte salve eventuali interruzioni temporanee di servizio imputabili al centro applicativo e/o autorizzativo delegato, per tutti gli altri sportelli automatici (ATM).
2. Il Servizio di prelievo di contante all’estero funziona di norma negli orari vigenti nei singoli paesi e con i vincoli orari del centro autorizzativo.
Art. 30 – Valuta addebito e tasso di cambio
1. L’operazione di prelievo di contante viene addebitata sul conto corrente con valuta del giorno in cui avviene l’operazione e, se l’operazione è effettuata all’estero, con il tasso di cambio previsto nel documento di sintesi.
2. La modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in euro è determinata in base al circuito di riferimento su cui è stata effettuata l’operazione così come indicato nel documento di sintesi.
Art. 31 – Blocco/sblocco della carta di debito per utilizzo estero
Il cliente ha la possibilità di richiedere, sottoscrivendo un’apposita appendice al presente contratto, l’attivazione del servizio “Blocco/sblocco della carta di debito per utilizzo estero” che gli permette di bloccare o sbloccare l’operatività della propria carta all’estero.
Art. 32 – Utilizzo errato della Carta
In caso di utilizzo errato della Carta rispetto alle istruzioni di cui all’art. 28 o comunque difforme dalle presenti disposizioni, o per motivi di sicurezza, lo sportello automatico (ATM) può trattenere la Carta ed il cliente è tenuto a contattare la sua banca.
Art. 33 – Ubicazione delle apparecchiature
L’ubicazione degli ATM è determinata dagli enti installatori, i quali si riservano la facoltà di modificare tale ubicazione, nonché di sospendere od abolire i Servizi.
Art. 34 – Moneta
Gli ATM situati all’estero consentono di effettuare le operazioni di prelievo di contante oggetto del presente Servizio nella moneta avente corso legale nel Paese in cui sono installati.
Art. 35 – Difettoso funzionamento degli sportelli automatici (ATM)
In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici (ATM), il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
Art. 36 – Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali).
Servizio di pagamento POS in Italia e all’estero Art. 37 – Servizio di pagamento POS
1. Il Servizio consente al cliente di disporre pagamenti nei confronti dei soggetti convenzionati in Italia e all’estero – in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i limiti di importo e con le modalità indicate nel documento di sintesi – a valere sul conto corrente del cliente medesimo, mediante qualunque apparecchiatura (POS) contrassegnata o comunque individuata dal Marchio dei circuiti riportati sulla Carta, digitando il PIN.
2. La Carta consente di effettuare – presso gli esercenti abilitati che espongono il marchio identificativo della funzionalità contact-less relativa ai circuiti riportati sulla Carta - operazioni di pagamento anche mediante semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta stessa. Le operazioni effettuate in tale modalità:
- se hanno importo pari o inferiore ad euro 25 possono essere effettuate senza digitazione del P.I.N. o firma della memoria di spesa;
- se hanno importo superiore ad euro 25 sono convalidate mediante la digitazione del P.I.N. o firma della memoria di spesa.
Art. 38 – Orari
1. Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico dei soggetti convenzionati, fatte salve eventuali interruzioni temporanee di servizio imputabili al centro applicativo e/o autorizzativo delegato.
2. Il Servizio POS all’estero funziona di norma negli orari vigenti nei singoli Paesi e con i vincoli orari del centro autorizzativo.
Art. 39 – Valuta addebito e tasso di cambio
1. L’operazione di pagamento viene addebitata sul conto corrente con valuta del giorno in cui avviene l’operazione e, se l’operazione è effettuata all’estero, con il tasso di cambio previsto nel documento di sintesi.
2. La modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in euro è determinata in base al circuito internazionale di riferimento su cui è stata effettuata l’operazione così come indicato nel documento di sintesi.
Art. 40 – Blocco/sblocco della carta di debito per utilizzo estero
Il cliente ha la possibilità di richiedere, sottoscrivendo un’apposita appendice al presente contratto, l’attivazione del servizio “Blocco/sblocco della carta di debito per utilizzo estero” che gli permette di bloccare o sbloccare l’operatività della propria carta all’estero.
Art. 41 – Ubicazione delle apparecchiature
L’ubicazione dei POS è determinata dagli enti installatori, i quali si riservano la facoltà di modificare tale ubicazione, nonché di sospendere o abolire i Servizi.
Art. 42 – Moneta
I POS situati all’estero consentono di effettuare le operazioni di pagamento oggetto del presente Servizio nella moneta avente corso legale nel Paese in cui sono installati.
Art. 43 – Difettoso funzionamento
In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
Art. 44 – Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente sezione sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali).
Versamento di valori - cd. Cassa continua Art. 45 – Servizio di versamento valori in cassa continua
Il Servizio consente al cliente di fare pervenire alla banca anche fuori dal normale orario di sportello, attraverso gli sportelli automatici
della cd. cassa continua della banca abilitati a tale servizio, banconote, monete, assegni bancari, postali e circolari, che saranno accreditati sul conto corrente secondo le norme che seguono e quelle che regolano il rapporto di conto corrente.
Art. 46 – Orari
Il Servizio funziona tutti i giorni a qualsiasi ora, salvo per gli sportelli automatici di cassa continua ubicati all’interno dei locali nei quali sia previsto un orario di apertura al pubblico. Gli ordini impartiti oltre il limite temporale giornaliero (cd. cut off) indicato nel documento di sintesi o in un giorno non lavorativo bancario si intendono ricevuti il primo giorno lavorativo bancario successivo.
Art. 47 – Obblighi del cliente
1. I valori devono essere inseriti nell’apposita busta, disponibile presso gli sportelli della banca, che il cliente stesso immette nella feritoia dello sportello automatico di cassa continua predisposta ad incamerare i valori versati.
2. Il cliente deve inserire nella busta, insieme ai valori, la distinta di versamento datata e firmata sulla quale devono essere chiaramente indicati il numero e l’intestazione del conto corrente, la dipendenza presso cui è intrattenuto il rapporto ed il dettaglio del contante, nonché gli estremi degli assegni versati. Il cliente è tenuto altresì a trattenere presso di sé, sino al ricevimento dell’estratto conto, la “copia per il cliente” della distinta di versamento e lo scontrino eventualmente rilasciato dall’apparecchiatura.
3. Il cliente può immettere nella busta esclusivamente banconote e assegni. Prima di immettere gli assegni nell’apparecchiatura, il cliente deve verificare l’integrità del titolo nonché la completezza e l’esattezza dei dati. I titoli formalmente irregolari non possono essere accettati.
Art. 48 – Contabilizzazione
1. L’apertura del mezzo di custodia nel quale affluiscono le buste è effettuata giornalmente, esclusi i giorni non lavorativi. I valori che sono contenuti in ogni busta vengono verificati da un cassiere insieme con un altro dipendente della banca e indicati nel verbale sottoscritto dagli incaricati di cui sopra.
2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 16, la banca dà notizia dell’accreditamento sul conto corrente tramite l’estratto conto inviato al cliente. Tale documento dà prova del versamento e del suo ammontare.
3. Sino al ritiro e alla verifica dei valori, la banca risponde verso il cliente solo dell’idoneità dell’impianto, salvo il caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 49 – Valuta accredito
1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 46, l’importo del contante versato è accreditato in conto con valuta del giorno del versamento.
2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 46, per l’accredito degli assegni versati, salvo buon fine, si fa rinvio alle norme che regolano il rapporto di conto corrente.
Art. 50 – Irregolarità delle banconote o dei titoli
La banca, qualora dovesse riscontrare irregolarità di qualsiasi genere nelle banconote o nei titoli immessi nella busta o differenze tra l’accertata consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dalle distinte di versamento, ne darà comunicazione scritta al cliente e procederà alla registrazione del versamento per il solo importo accertato.
Art. 51 – Esclusione di responsabilità della banca
La banca nell’espletamento del Servizio non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi, derivanti da cause ad essa non imputabili e comunque da impedimenti od ostacoli che non possano essere superati con l’ordinaria diligenza, con particolare riguardo ai termini di presentazione dei titoli consegnati per mezzo dello sportello automatico di cassa continua.
Art. 52– Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali) e le norme che regolano il rapporto di conto corrente.
Versamento di valori tramite ATM Art. 53 – Servizio di versamento valori tramite ATM
Il Servizio consente al cliente di fare pervenire alla banca anche fuori dal normale orario di sportello, attraverso gli sportelli automatici (ATM) abilitati a tale servizio, banconote, assegni bancari, postali e circolari, esclusivamente in Euro, che saranno accreditati sul conto corrente secondo le norme che seguono e quelle che regolano il rapporto di conto corrente.
Art. 54 – Orari
Il Servizio funziona tutti i giorni a qualsiasi ora, salvo per gli sportelli automatici ubicati all’interno di locali nei quali sia previsto un orario di apertura al pubblico. Gli ordini impartiti oltre il limite temporale giornaliero (cd. cut off) indicato nel documento di sintesi o in un giorno non lavorativo bancario si intendono ricevuti il primo giorno lavorativo bancario successivo.
Art. 55 – Obblighi del cliente
Il cliente è tenuto a verificare la regolarità, l’integrità e l’autenticità dei valori, nonché l’esattezza dei dati su di essi riportati, prima di effettuare l’operazione di versamento.
Art. 56 – Banconote sospette di falsità o di provenienza illecita
Il cliente prende atto che gli sportelli automatici (ATM) trattengono le eventuali banconote sospette di falsità o di provenienza illecita, che non saranno conteggiate nel versamento. In tal caso, la banca provvederà a trasmettere le banconote sospette alle Autorità competenti ai sensi di legge, dandone comunicazione al cliente stesso. Nel caso di versamento di banconote che presentino indici di anomalia, oppure logore o danneggiate o comunque non negoziabili (non pagabili presso la Banca d’Italia), le stesse saranno conteggiate nel versamento e sottoposte ad un’ulteriore verifica da parte della banca. In tali casi il cliente autorizza sin d’ora la banca a riaddebitare l’importo delle banconote di cui sia successivamente accertata la non autenticità.
Art. 57 – Irregolarità degli assegni
1. Per il caso di utilizzo del servizio di versamento assegni, qualora la banca riscontrasse irregolarità sugli assegni presentati o differenze tra l’importo riportato sul titolo e quello indicato all’atto del versamento, ne darà pronta comunicazione al cliente e procederà alla registrazione dell’operazione limitatamente all’importo accertato. Gli assegni irregolari saranno restituiti al cliente tramite lo sportello presso il quale è aperto il conto corrente, salvo che la restituzione non possa aver luogo per disposizione di legge o di regolamento o per provvedimento della Pubblica Autorità emanato ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
2. Nell’esecuzione dell’incarico di incasso degli assegni versati, la banca non risponde per i seguenti eventi, ove non imputabili alla stessa: cause di forza maggiore, sciopero anche del proprio personale, eventi naturali, disposizioni di legge inerenti la proroga dei termini legali e convenzionali, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento o da atti di autorità nazionali ed estere, o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria.
Art. 58 - Contabilizzazione
1. La banca, verificata l’autenticità dei valori, provvede alla contabilizzazione sul conto corrente.
2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 16, la banca dà notizia dell’accreditamento sul conto corrente tramite l’estratto conto inviato al cliente. Tale documento dà prova del versamento e del suo ammontare.
3. Sino al ritiro e alla verifica dei valori la banca risponde verso il cliente solo dell’idoneità dell’impianto, salvo il caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 59 – Valuta accredito
1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 54, l’importo delle banconote versate è accreditato in conto con valuta del giorno del versamento.
2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 54, per l’accredito degli assegni versati, salvo buon fine, si fa rinvio alle norme che regolano il rapporto di conto corrente.
Art. 60 – Errato utilizzo del Servizio
In caso di utilizzo errato da parte del cliente rispetto alle modalità indicate dalla banca o per motivi di sicurezza o per il difettoso funzionamento dello sportello automatico (ATM), la banca può annullare l’operazione restituendo la Carta senza concludere l’operazione di versamento.
Art. 61 – Esclusione di responsabilità della banca
La banca nell’espletamento del Servizio non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi, derivanti da cause ad essa non imputabili e comunque da impedimenti od ostacoli che non possano essere superati con l’ordinaria diligenza, con particolare riguardo ai termini di presentazione dei titoli consegnati per mezzo dello sportello automatico (ATM).
Art. 62 - Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali) e le norme che regolano il rapporto di conto corrente.
Servizio “Self service”
Art. 63 - Servizio “Self service”
Il Servizio “Self service” consente al cliente di effettuare, presso gli sportelli automatici (ATM) a ciò abilitati, operazioni inerenti il conto corrente, quali per esempio interrogazioni, ordini di bonifico o giroconto, ricarica cellulari, pagamento bollette, pagamento canone TV, prenotazioni di libretti, di moduli di assegni bancari, di valuta estera e di assegni circolari, disposizioni permanenti di addebito in conto, le quali ultime potranno essere effettuate anche presso terminali telematici all’uopo abilitati, installati presso società esterne.
Art. 64 – Orari
Le operazioni da effettuarsi tramite gli sportelli automatici (ATM) sono consentite:
- durante l’orario di apertura al pubblico, qualora l’apparecchio sia situato all’interno di sportelli bancari o di altri locali aperti al pubblico;
- negli orari di funzionamento in circolarità del Servizio, fatte salve eventuali interruzioni temporanee di servizio imputabili al centro applicativo e/o autorizzativo delegato, per tutti gli altri sportelli automatici (ATM).
Art. 65 – Presupposti per l’esecuzione delle operazioni
La banca darà esecuzione alle richieste di operazioni a condizione che il conto corrente sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti, e che non sussistano ragioni che ne impediscono l’utilizzazione. In caso contrario la banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla mancata esecuzione delle operazioni.
Art. 66 – Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, incluse le valute applicate e i tempi di esecuzione degli ordini di pagamento, si rinvia alle norme che regolano il rapporto di conto corrente; sono altresì applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali), Sezione II (Servizio di prelevamento ATM in Italia e all’estero) e Sezione III (Servizio di pagamento POS in Italia e all’estero).
Servizio FASTpay Art. 67 – Servizio di pagamento per pedaggi autostradali
1. Il Servizio di pagamento di pedaggi autostradali consente al cliente di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio FASTpay, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società od Enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l’addebito sul proprio conto corrente dei relativi importi, raggruppati mensilmente.
2. La contabilizzazione in conto corrente dell’importo dei pedaggi effettuati dal cliente avverrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell’addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pedaggi.
3. Il cliente prende atto che la banca è irrevocabilmente autorizzata ad accreditare alle Società od Enti di cui al primo comma, l’importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali.
Art. 68 – Modalità e limiti di utilizzo del Servizio
1. Il cliente è tenuto ad utilizzare il servizio secondo le modalità e con il limite di importo indicato nel documento di sintesi.
2. Il cliente prende altresì atto che, per l’utilizzo del Servizio, non è prevista la digitazione del PIN e che la Carta potrà essere utilizzata di volta in volta per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro veicolo, anche se a seguito del primo.
Art. 69 – Esclusione di responsabilità della banca
1. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature, sciopero anche del proprio personale, o altre cause di forza maggiore.
2. La banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra cliente e Società od Enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il Servizio.
Art. 70 – Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali).
Sezione sesta – Home Banking INBANK
Condizioni generali Art. 1 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela
Si applica quanto stabilito nella prima sezione del contratto.
Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio Reclami della clientela
Si applica quanto stabilito nella prima sezione del contratto.
Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela
Si applica quanto stabilito nella prima sezione del contratto.
Art. 4 - Invio della corrispondenza alla clientela
Si applica quanto stabilito nella prima sezione del contratto.
Art. 5 - Invio di corrispondenza alla banca
Si applica quanto stabilito nella prima sezione del contratto.
Art. 6 - Durata del contratto
1. Il presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti, è stipulato a tempo indeterminato.
Art. 7 - Lingua adottata, legge applicabile e foro competente
Si applica quanto stabilito nella prima sezione del contratto.
Art. 8 –Modifica unilaterale delle condizioni
Si applica quanto stabilito nella prima sezione del contratto.
Art. 9 – Oneri fiscali
Si applica quanto stabilito nella prima sezione del contratto.
Caratteristiche del servizio di Internet Banking - INBANK
Art. 1 - Oggetto
1. Il servizio di Internet Banking denominato INBANK™ (di seguito "servizio") permette di ricevere, a mezzo della Rete Internet o tramite apposita applicazione informatica per dispositivi mobili (c.d. “App”), informazioni sui rapporti che il cliente, in qualità di intestatario/cointestatario di conto corrente o di delegato in forza di specifica procura, intrattiene con la banca e di effettuare alcune delle operazioni svolte abitualmente agli sportelli della banca (operazioni caratteristiche del servizio), nei limiti dell’importo indicato nel documento di sintesi allegato e, comunque, entro il limite del saldo disponibile. Il servizio di Inbank consente inoltre di visualizzare la situazione di altri rapporti in essere con la banca (conto titoli, mutuo, ecc.) e di impartire le disposizioni a valere su tali rapporti così come individuate nelle precedenti Sezioni descrittive dei singoli servizi Inbank.
2. La banca potrà ampliare le funzionalità, di tipo informativo e/o dispositivo, rese disponibili tramite il servizio. Di tali funzionalità aggiuntive la banca darà tempestiva informazione al cliente, mediante avviso reso disponibile sul sito dedicato al servizio o sull'App. Il cliente prende atto e accetta sin d'ora che l'attivazione di tali funzionalità aggiuntive potrà comportare l'addebito di un canone periodico e/o di commissioni di utilizzo, che saranno riportati nel Foglio Informativo del servizio tempo per tempo vigente e sottoposti alla preventiva accettazione del cliente in fase di attivazione del servizio o dell'operazione.
Art. 2 - Attivazione del servizio
1. L’attivazione del servizio presuppone la sottoscrizione del contratto di conto corrente di corrispondenza e, limitatamente all’opzione “Trading”, del contratto per la prestazione dei servizi di investimento e per il deposito titoli a custodia e amministrazione e i documenti ad esso allegati, previsti dalla vigente normativa in materia di prestazione dei servizi di investimento.
2. La banca fornisce al cliente, prima della sottoscrizione del presente contratto, un'informativa adeguata (cd. “Scheda informativa”) circa i requisiti tecnici e operativi (es.: caratteristiche degli apparati utilizzati dal cliente, software, antivirus, procedure di autenticazione) necessari al fine di eseguire in sicurezza operazioni di pagamento tramite il servizio, nonché circa i rischi inerenti. Tali informazioni sono altresì riportate e aggiornate nella guida al servizio accessibile attraverso il sito dedicato al servizio Inbank, che contiene, inoltre, la descrizione dettagliata delle modalità di utilizzo dello stesso servizio.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Sezione e da quelle successive, si rinvia pertanto alle norme dei contratti di cui al comma 1.
Art. 3 - Modalità di sottoscrizione del contratto (NON ATTIVABILE)
1. Il cliente può sottoscrivere il contratto, oltre che con firma autografa, anche mediante le diverse modalità tempo per tempo messe a disposizione dalla banca, tra cui l’apposizione di firma elettronica qualificata (“FEQ”), ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 12, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “Regolamento eIDAS”), ovvero di firma digitale (“FD”), ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s), del D.lgs. 7.03.2005 n. 82 (il “Codice dell'Amministrazione Digitale”), basate su un certificato qualificato emesso da apposito soggetto certificatore in conformità con quanto previsto dal Regolamento eIDAS e dalle relative disposizioni europee e nazionali tempo per tempo vigenti. Inoltre, il cliente può sottoscrivere il contratto tramite l’apposizione di firma elettronica avanzata (“FEA”) e, in particolare, attraverso l’utilizzo di firma grafometrica, nonché attraverso altre diverse forme tecniche che permettano comunque di qualificare la firma apposta come FEA, conformemente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS e dalle relative disposizioni europee e nazionali tempo per tempo applicabili.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, il cliente è consapevole che il rilascio del certificato qualificato da parte del certificatore per l’utilizzo di FEQ o FED non costituisce per la banca obbligo di concludere il presente contratto o di perfezionarlo con quella determinata modalità di firma. In caso di utilizzo della FEA, il cliente deve aver preliminarmente sottoscritto un apposito modulo di adesione al relativo Servizio, accettato le condizioni presenti all’interno del documento denominato “Caratteristiche della soluzione di firma elettronica avanzata” nonché aver fornito il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all’utilizzo di tale modalità di sottoscrizione.
3. Xxxxx restando quanto previsto dai commi precedenti, il cliente ha comunque la facoltà in qualsiasi momento del rapporto di chiedere alla banca di sottoscrivere gli eventuali ulteriori documenti relativi al presente contratto mediante firma autografa su supporto cartaceo.
Art. 4 - Offerta fuori sede (NON ATTIVABILE)
1. La banca può far sottoscrivere il presente contratto ai clienti, anche al di fuori della propria sede legale e delle proprie filiali, avvalendosi di soggetti abilitati, ai sensi dell’art. 128-quater TUB, per la sola promozione dei servizi di pagamento di cui alla Sezione III del presente contratto, nonché, ai sensi dell’art. 31 TUF, per l’offerta della funzione Trading, di cui alla successiva Sezione VI.
2. Prima della sottoscrizione del contratto fuori sede, la banca è tenuta a fornire al cliente le informazioni e i documenti previsti dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigenti.
Art. 5 – Tecniche di comunicazione a distanza
1. In caso di perfezionamento del contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza, definite tempo per tempo dalla banca, prima che il cliente proceda alla sua sottoscrizione, la banca gli fornisce le informazioni e la documentazione precontrattuali previste dalla normativa primaria e secondaria in vigore.
2. Il cliente che riveste la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo ha diritto di richiedere gratuitamente, in qualsiasi momento del rapporto, copia cartacea del contratto, nonché di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato.
3. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto, il cliente consumatore, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 14, ha diritto recedere dal contratto entro 14 giorni dal perfezionamento dello stesso, inviando alla banca una raccomandata a/r all’indirizzo riportato nel frontespizio del contratto stesso oppure mediante posta elettronica certificata (pec). In tal caso, il cliente sarà tenuto a corrispondere l’importo convenuto per la parte del servizio eventualmente prestata prima del recesso. Nel caso in cui il cliente non dovesse esercitare tale diritto di recesso, il contratto proseguirà nei termini e alle condizioni convenute.
Art. 6 - Rilascio dei codici di accesso al servizio
1. La banca fornisce al cliente l'indirizzo del servizio nella rete Internet e gli consegna il codice User Id e la Password Iniziale (credenziali di sicurezza), personali e riservati. La password iniziale è utilizzabile esclusivamente per effettuare il primo collegamento al servizio; successivamente il cliente dovrà introdurre una password segreta a combinazione alfanumerica, di sua scelta, non conoscibile dalla banca.
2. La funzione di acquisto e vendita di strumenti finanziari, se attivata l’opzione Trading, avviene successivamente al primo collegamento al servizio Inbank, nel modo descritto nell’articolo precedente, tramite il medesimo codice di accesso (password iniziale), successivamente
il cliente dovrà introdurre una ulteriore password segreta per l’opzione Trading (PIN Trading), a combinazione numerica, di sua scelta, non conoscibile dalla banca.
3. La banca consegna al cliente personalmente il codice User ID e la Password Iniziale (credenziali di accesso) con la sottoscrizione del presente contratto. Dietro espressa richiesta scritta del cliente, e a spese di quest’ultimo, la banca può provvedere alla spedizione dei due codici riservati in plichi separati. I rischi derivanti dalla spedizione dei codici di accesso sono a carico della banca.
4. Dopo cinque tentativi di utilizzo con la password errata, viene inibita la possibilità di effettuare ogni ulteriore tentativo e l’utenza sarà bloccata. L’operatività sarà ripristinata su richiesta del cliente, con la riattivazione da parte della banca della password iniziale.
5. In fase di sottoscrizione del contratto o successivamente, allo scopo di innalzare i livelli di sicurezza del servizio, la banca si riserva di richiedere al cliente l’adozione di strumenti di sicurezza suppletivi (ad esempio meccanismi di "autenticazione forte", sistemi che generano password da utilizzare istantaneamente per un arco di tempo limitato o procedure di geolocalizzazione per associare univocamente al cliente le operazioni disposte) o l’attivazione di apposite applicazioni informatiche (cd. “App”). Pertanto, il cliente si impegna ad indicare nel Documento di sintesi allegato i propri riferimenti: “indirizzo e-mail” e “numero cellulare” per permettere le comunicazioni di sicurezza relative all’Utenza Inbank e quelle di cui al comma successivo. Tali riferimenti potranno essere modificati dal cliente nel corso del rapporto, non solo con comunicazione cartacea inviata alla banca, ma anche accedendo direttamente al sito Internet di quest’ultima (servizio xxx.Xxxxxx.xx) o tramite l'App.
6. Qualora il cliente richieda espressamente la consegna delle credenziali di accesso al “servizio” in modalità elettronica, riceverà il codice User ID via e-mail e la Password Iniziale via messaggio sms/App all’utenza telefonica resa nota. Il cliente potrà altresì inviare alla banca la richiesta di reset della password con apposito messaggio sms/App a valere sulla medesima utenza.
7. Il cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito, dei codici identificativi o dei generatori di password da lui eventualmente consegnati a soggetti terzi.
Art. 7 – Obblighi a carico della banca
1. La banca ha l’obbligo di:
a) assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate per accedere al servizio non siano accessibili a soggetti diversi dal titolare legittimato ad utilizzarle, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest’ultimo ai sensi dei successivi articoli 8 e 9;
b) astenersi dall’inviare i codici di accesso di cui all’art. 3 salvo il caso in cui sia il cliente a richiederlo espressamente in forma scritta;
c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati, affinché il cliente possa eseguire la comunicazione di cui al successivo articolo 9, nonché nel caso in cui vengano meno le ragioni che hanno portato al blocco del servizio, di chiedere lo sblocco dello stesso; ove richiesto dal cliente, la banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di avere effettuato la comunicazione di cui all’articolo 9 per i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;
d) fornire al cliente la possibilità di procedere alla comunicazione di cui all’art. 9 a titolo gratuito;
e) impedire qualsiasi utilizzo del servizio successivo alla comunicazione del cliente di cui all’articolo 9.
Art. 8 – Obblighi a carico del cliente
1. Il cliente è tenuto ad utilizzare il servizio con l’ordinaria diligenza e in conformità ai termini stabiliti nel presente contratto. Il cliente non appena riceve le credenziali di sicurezza personalizzate per accedere al servizio, deve adottare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggerle e a garantirne la riservatezza dell’utilizzo.
2. In particolare, al fine di minimizzare i rischi di utilizzo abusivo del servizio da parte di terzi, il cliente, nel proprio interesse, deve conservare con cura e diligenza le credenziali di sicurezza personalizzate per accedere al servizio, non deve conservarle insieme né annotarle su un unico supporto. Tali credenziali sono di esclusivo uso del cliente e non possono essere cedute/consegnate a soggetti terzi.
Art. 9 – Smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle credenziali
1. In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle credenziali di sicurezza personalizzate per accedere al servizio, il cliente deve darne senza indugio comunicazione telefonica alla banca, con successiva conferma per scritto, denunciando altresì l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. Nel caso di impossibilità a contattare la banca telefonicamente, il cliente è tenuto a bloccare l’utenza Inbank inviando un sms al numero indicato nel Documento di sintesi con la medesima dicitura ivi riportata o un messaggio attraverso applicazioni informatiche per dispositivi mobili (cd. “App”). Il cliente ha inoltre la facoltà di bloccare anche la singola operazione contattando telefonicamente la propria banca.
2. Appena ricevuta la segnalazione di cui al comma precedente la banca provvede al blocco del servizio senza che il cliente debba sostenere alcun costo.
Art. 10 - Erogazione del servizio
1. La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi di Internet Banking, negli orari indicati nel Documento di sintesi del presente contratto o eventualmente comunicati dalla stessa al cliente, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.
2. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dei servizi di Inbank per cause ad essa non imputabili. In caso di malfunzionamento dei servizi, alterazione di informazioni o disposizioni, disfunzioni della rete internet, inesattezze e incompletezze o intempestività dei dati forniti il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
3. Il cliente è tenuto a seguire rigorosamente le modalità operative illustrate dalla banca, aggiornate costantemente sul sito internet xxx.Xxxxxx.xx Il cliente si impegna ad accedere con regolarità al portale xxx.Xxxxxx.xx e ivi, in particolare, alle pagine che danno informazione e formazione permanente sui canali di comunicazione da utilizzare nell'ambito del servizio, sulle modalità attraverso cui ricevere assistenza o segnalare disservizi, sui corretti comportamenti da tenere nel tempo e sulle novità tecniche organizzative che vengono introdotte dalla banca per mantenere costantemente un adeguato livello di sicurezza del servizio.
4. Il cliente autorizza la banca a non dare corso ad alcuna operazione:
a) che venisse richiesta con modalità, in tutto o in parte, differenti rispetto a quelle indicate nel contratto;
b) che il sistema bloccasse per ragioni di sicurezza, chiedendo la conferma espressa da parte del cliente appositamente contattato con canali di comunicazione alternativi.
5. Il cliente autorizza espressamente la banca a predisporre e mantenere attivi sistemi di registrazione in via continuativa e automatica delle operazioni, delle comunicazioni e delle conversazioni fra loro intercorrenti telefonicamente (indipendentemente dai protocolli utilizzati per la trasmissione dei dati) e/o sulla rete internet nell’ambito dell’utilizzo dei servizi di Internet banking.
6. Il cliente autorizza espressamente la banca ad effettuare controlli sulla propria postazione Inbank al fine della rilevazione di eventuali malware, ferma restando la tutela della riservatezza e la protezione dei suoi dati personali.
7. Le parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura dei servizi di Internet banking, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della banca, delle registrazioni di cui al precedente comma 5 e, più in generale, delle registrazioni digitali dei dati scambiati effettuate dalla banca stessa.
Art. 11 - Sospensione del servizio
1. La banca può bloccare l’utilizzo del servizio - ed eventualmente operazioni in corso di esecuzione - per giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza del servizio;
b) il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato (ivi incluso, ad es., il superamento del limite di importo costituito dal saldo disponibile del conto corrente);
c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
2. Nei casi di cui al comma precedente, la banca informa telefonicamente il cliente del blocco del servizio, motivando tale decisione. Ove possibile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.
3. Al venir meno delle ragioni che hanno comportato il blocco del servizio, la banca provvede a riattivarlo, fermo quanto previsto ai commi successivi.
4. Nel caso in cui il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato del servizio di cui al precedente comma 1 venga confermato dal cliente, la banca provvederà ad eseguire un reset delle credenziali di accesso e a ripristinare il servizio al termine di opportuni controlli di sicurezza.
5. Nel caso in cui il motivo del blocco del servizio dipenda dalla rilevazione di un malware installatosi sulla postazione Inbank del cliente, la banca, prima di procedere alla riattivazione dello stesso, richiede al cliente di fornirle la documentazione attestante l’avvenuta “pulizia” della sua postazione Inbank, eseguita, preferibilmente, da un tecnico specializzato. In assenza di tale documentazione, la banca potrà procedere allo sblocco del servizio soltanto dietro idonea manleva sottoscritta dal cliente, nella quale quest’ultimo dichiara di assumersi la piena responsabilità relativamente ad eventuali frodi connesse alla mancata eliminazione del malware.
Art. 12 – Estinzione rapporti soggetti al servizio Inbank
1. L’utilizzo del servizio dopo l’estinzione dei rapporti bancari a cui è collegato è da considerarsi illecito, ferme restando, in capo al cliente, le obbligazioni e le responsabilità che ne scaturiscono.
Art. 13 – Recesso dal contratto
1. Il cliente ha diritto di recedere dal presente contratto in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla banca e con il preavviso di
15 giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere, dal contratto nonché da ogni singolo servizio/Funzione, in ogni momento, dandone comunicazione scritta al cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per quest’ultimo. In caso di recesso, il Cliente è tenuto alla restituzione di eventuali strumenti di sicurezza suppletivi a lui forniti dalla banca (sistemi che generano password da utilizzare istantaneamente per un arco di tempo limitato).
2. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione scritta.
3. In caso di recesso del cliente o della banca, le spese per i servizi di pagamento addebitate periodicamente sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale al periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente esse sono rimborsate in misura proporzionale.
Art. 14 - Costo dei servizi
1. Il cliente si impegna a corrispondere il prezzo dei servizi utilizzati secondo quanto previsto nelle condizioni economiche indicate nel documento di sintesi allegato al presente contratto. La banca addebiterà gli oneri relativi sul suo conto corrente indicato nel frontespizio.
Servizi di pagamento
Art. 1 – Ambito di applicazione e caratteristiche dei servizi di pagamento
1. Ai sensi del d.lgs. 11/2010 e successive modificazioni, la presente Sezione si applica ai servizi di pagamento prestati nell’Unione Europea, a condizione che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nel territorio dell’Unione Europea o la banca sia l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento e/o di prelievo/versamento di contante anche se la valuta in cui è denominato il pagamento sia diversa da quella ufficiale di uno Stato appartenente all’Unione Europea. La presente Sezione si applica altresì - nei limiti normativi di cui al d.lgs. 11/2010 e successive modificazioni – ai servizi di pagamento in tutte le valute, laddove uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell’Unione europea, per le parti dell’operazione di pagamento ivi effettuate. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.
2. La presente Sezione regola i seguenti servizi di pagamento, che la banca presta attraverso il servizio Inbank:
a) Bonifico - SEPA (SCT Sepa Credit Transfert) / Bonifico – extra SEPA: con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, rispettivamente, verso paesi SEPA e non SEPA; l’ordinante e il beneficiario di un’operazione possono coincidere;
b) Bonifico – SEPA (SCT Sepa Credit Transfer) instant: con tale bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro in euro dal conto del cliente ad un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA in tempi molto rapidi (20 secondi). Tale bonifico può essere disposto ed eseguito in qualsiasi giorno e in qualsiasi ora;
c) Bollettino bancario Freccia: ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore e senza importo predeterminato. Il debitore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La banca del debitore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l’avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
d) Bollettino postale: pagamento offerto dalla banca di bollettini compilati dal cliente per adempiere obbligazioni pecuniarie con un creditore correntista postale;
e) RiBa: ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest’ultima trasmesso telematicamente, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliataria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore, affinché faccia pervenire a scadenza i fondi necessari per estinguere il proprio debito;
f) Mav (Pagamento mediante avviso): ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all’invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l’avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
g) Pagamenti diversi (es. pagamento bollette, utenze).
Art. 2 – Ordine di pagamento
1. Nelle operazioni disposte dal pagatore, l’ordine di pagamento è impartito alla banca da quest’ultimo; nelle operazioni disposte dal beneficiario, è lo stesso beneficiario che invia l’ordine alla propria banca, la quale lo trasmette alla banca del pagatore, previa preautorizzazione all’addebito ad essa rilasciata dal pagatore medesimo.
2. L’ordine di pagamento deve riportare, quando previsto, l’identificativo unico della controparte dell’operazione, secondo le tipologie di seguito indicate a titolo esemplificativo, conformemente al quale la banca è tenuta a eseguirlo:
- Bonifico – SEPA / Bonifico – SEPA instant / Bonifico – extra SEPA: IBAN;
- Bollettino bancario Freccia: IBAN;
- Riba: numero effetto;
- MAV: numero incasso.
Art. 3 – Ricezione dell’ordine di pagamento
1. Il momento di ricezione dell’ordine di pagamento è quello in cui l’ordine è ricevuto dalla banca del cliente. Prima di tale momento, il conto corrente del cliente non può essere addebitato. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per la banca, l’ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel documento di sintesi allegato al presente contratto è stabilito il limite (cd. cut off) oltre il quale gli ordini di pagamento pervenuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.
2. Se si tratta di ordini di pagamento ricorrenti a giorno fisso o per i quali è concordato che l’esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, l’ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.
Art. 4 - Rifiuto dell’ordine di pagamento
1. Laddove tutte le condizioni del presente contratto siano soddisfatte, la banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato dal cliente, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore, anche tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento, o dal beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell’Unione o nazionale.
2. Qualora la banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al cliente che abbiano causato il rifiuto sono comunicati al cliente tramite tecniche di comunicazione a distanza, salvo che tali informazioni non debbano essere fornite in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
3. Il cliente ha l’onere di costituire la provvista necessaria per esercitare efficacemente ed effettivamente il proprio potere di disposizione sul conto. Non costituisce, pertanto, rifiuto l’impossibilità per la banca di eseguire l’ordine di pagamento per mancanza di provvista.
4. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata anche per via telefonica, al numero indicato nel documento di sintesi e con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l’esecuzione dell’operazione di pagamento.
5. Un ordine di pagamento che non sia stato eseguito per motivi obiettivamente giustificati, è considerato come non ricevuto. Pertanto, il pagamento potrà essere eseguito solo in presenza di un nuovo ordine dato dal cliente nel rispetto di tutte le condizioni necessarie per la sua corretta esecuzione.
6. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la banca può addebitare al cliente le spese della comunicazione di cui al comma 4, così come previste nel documento di sintesi del conto corrente a cui l’ordine di pagamento si riferisce.
Art. 5 – Autorizzazione dell’operazione di pagamento, consenso e revoca
1. Nelle operazioni di pagamento disposte dal pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui quest’ultimo trasmette l’ordine di pagamento alla propria banca. Nelle operazioni di pagamento disposte dal beneficiario, il consenso si intende manifestato dal pagatore attraverso il rilascio dell’autorizzazione all’addebito in conto.
2. Il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento può essere revocato con la stessa modalità con la quale l’ordine è stato impartito e la revoca è consentita fino al momento in cui l’ordine non diviene irrevocabile ai sensi del successivo articolo. La revoca del consenso riferita all’esecuzione di una serie di operazioni impedisce l’esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate.
Art. 6 - Irrevocabilità dell’ordine di pagamento
1. Si considera irrevocabile l’ordine di pagamento impartito direttamente dal cliente e ricevuto dalla banca.
2. Se l’operazione è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l’ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l’operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o al beneficiario.
0.Xx si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l’esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il cliente ha messo i fondi a disposizione della propria banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.
4. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, l’ordine di pagamento può essere revocato dal cliente solo con il consenso della sua banca. Nel caso di un’operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell’ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. In tal caso, la banca può addebitare le spese della revoca nella misura prevista nel documento di sintesi.
Art. 7 – Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta
1. I tempi di esecuzione degli ordini di pagamento impartiti, le spese, le commissioni e le valute applicate alla clientela, nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto a seguito dell’esecuzione degli ordini medesimi, sono indicati nel documento di sintesi allegato al presente contratto.
2. Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra l’euro e la divisa di uno Stato Membro dell’Unione Europea ovvero tra le divise di due Stati Membri dell’Unione Europea, la banca del beneficiario assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione di quest’ultimo non appena tale importo accreditato sul conto della banca medesima, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell’ordine di pagamento.
Art. 8 – Modifica delle condizioni e comunicazione variazioni tasso
1. Ai sensi dell’art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.) e successive modificazioni, il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo e le clausole contrattuali di cui alla presente Sezione.
2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest’ultimo ai sensi dell’art. 5 della Sezione I (Condizioni Generali), con un preavviso di due mesi dalla data indicata nella proposta per la loro applicazione.
3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente a meno che questi non comunichi alla banca, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica.
4. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al servizio Inbank, a tutte le modifiche si applica l’art. 118 del D.lgs. 385/93 (T.U.B.).
5. Se il cliente è un consumatore, le condizioni normative ed economiche della presente Sezione possono essere modificate solo in presenza di un giustificato motivo.
Art. 9 - Registrazioni delle operazioni e richiesta documenti
1. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sull’estratto del conto corrente utilizzato come “conto di pagamento”, regolato dalle disposizioni proprie del contratto di conto corrente sottoscritto dal cliente.
2. Prima dell’esecuzione di un’operazione di pagamento, il cliente ha diritto di richiedere alla banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese da corrispondere. La banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo.
3. In qualsiasi momento del rapporto, il cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente
contratto e del documento di sintesi aggiornato.
Art. 10 - Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione
1. Con la sottoscrizione del presente contratto il cliente richiede alla banca che l’informativa periodica relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita ai sensi della presente Sezione gli sia messa a disposizione su supporto cartaceo e mensilmente. Tale stampa movimenti è gratuita.
2. Se il cliente richiede alla banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste nel comma 1 oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca il rimborso delle spese così come previste nel documento di sintesi del conto corrente.
Art. 11 - Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite
1. Il cliente, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla banca entro il termine di tredici mesi, decorrente dalla data di addebito nel caso del pagatore, o di accredito nel caso del beneficiario.
2. Il termine di tredici mesi non opera se la banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all’operazione di pagamento, secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e dei requisiti informativi.
3. Un’operazione di pagamento si considera non correttamente eseguita quando l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla banca.
Art. 12 - Responsabilità della banca per le operazioni di pagamento non autorizzate
1. Fatto salvo l’art. 11 della presente Sezione, nel caso in cui un’operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la banca rimborsa al cliente l’importo dell’operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell’operazione o riceve una comunicazione in merito.
2. Ove per l’esecuzione dell’operazione di pagamento sia stato addebitato il conto corrente del cliente, la banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo.
3. In caso di motivato sospetto di frode, la banca può sospendere il rimborso di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione scritta alla Banca d’Italia.
4. Se l’operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, la banca rimborsa al pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l’importo dell’operazione non autorizzata, non eseguita o non correttamente eseguita, riportando il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
5. La banca può comunque dimostrare – anche in un momento successivo – che l’operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, quest’ultima ha il diritto di chiedere direttamente al cliente e ottenere la restituzione dell’importo rimborsato.
Art. 13 - Responsabilità del cliente per l’utilizzo non autorizzato
1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo dei propri codici cliente personali e riservati indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell’art. 9 della Sezione II.
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo indebito dei propri codici cliente personali e riservati quando la banca non ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 7 della Sezione II.
3. Salvo il caso in cui il cliente abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita conseguente all’esecuzione di operazioni non autorizzate se la banca non esige un’autenticazione forte del cliente.
4. Il cliente non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, il furto o l’appropriazione indebita dei codici cliente personali per accedere al servizio non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o filiali della banca.
5. Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 della Sezione II, con dolo o colpa grave, il cliente può sopportare, per un importo comunque non superiore a 50 euro, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall’utilizzo indebito dei propri codici identificativi personalizzati.
6. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui agli articoli 8 e 9 della Sezione II, con dolo o colpa grave, il cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al comma 5.
Art. 14 – Mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento
1. Quando l’operazione di pagamento è disposta dal pagatore, fatti salvi gli artt. 11, 15 e 20 della presente Sezione, la banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest’ultimo della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente alla banca del beneficiario che quest’ultima ha ricevuto l’importo dell’operazione conformemente ai termini di esecuzione convenuti.
2. Quando la banca del pagatore è responsabile ai sensi del comma precedente, essa rimborsa senza indugio al cliente l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e ripristina la situazione del conto corrente come se l’operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto corrente del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell’importo.
3. Qualora la banca del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, essa mette senza indugio l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l’importo corrispondente sul conto corrente del beneficiario medesimo. La data valuta dell’accredito sul conto corrente di quest’ultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell’operazione di pagamento.
4. Fatti salvi gli artt. 11, 15 e 20 della presente Sezione, quando l’operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, la banca del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio cliente della corretta trasmissione dell’ordine alla banca del pagatore ed è tenuta a trasmettere senza indugio l’ordine di pagamento in questione. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell’operazione di pagamento.
5. La banca del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio cliente del rispetto dei tempi di esecuzione e delle valute concordate ed è tenuta mettergli a disposizione l’importo dell’operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
6. Nel caso in cui la banca del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un’operazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti, la banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest’ultimo ed è tenuta a rimborsargli senza indugio l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, riportando il conto corrente del pagatore allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell’importo.
7. L’obbligo di cui al comma 6, non si applica se la banca del pagatore dimostra che la banca del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso la banca del beneficiario accredita l’importo al proprio cliente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
8. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un’operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita
in modo inesatto, la banca si adopera senza indugio, su richiesta del cliente, per rintracciare l’operazione di pagamento e informarlo del risultato.
9. La banca è inoltre responsabile nei confronti del cliente di tutte le spese e interessi ad esso imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’operazione di pagamento.
10. Ai sensi dell’art. 2, comma 4 del d.lgs. 11/2010 e successive modificazioni, le parti convengono che il presente articolo non si applichi interamente nel caso in cui il cliente non sia un consumatore né una microimpresa.
Art. 15 - Identificativi unici inesatti
1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo unico.
2. Se l’identificativo unico fornito dal cliente è inesatto, la banca non è responsabile, ai sensi del precedente comma, della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento. La banca del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento. La banca del beneficiario è tenuta a collaborare, anche comunicando alla banca del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, la banca del pagatore, su richiesta scritta di quest’ultimo, è tenuta a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’azione di tutela.
3. Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul proprio conto corrente le spese sostenute per il recupero dei fondi come previste nel documento di sintesi.
4. La banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con l’identificativo unico fornito dall’ordinante anche qualora quest’ultimo abbia fornito alla sua banca informazioni ulteriori rispetto all’identificativo unico.
Art. 16 – Servizio di informazione sui conti
1. Il cliente può prestare il consenso ad un AISP (“Prestatore di Servizi di Informazione sui Conti”) per usufruire di un servizio online che fornisca informazioni relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal cliente stesso presso uno o più prestatori di servizi di pagamento. La procedura di accesso alle informazioni relative a uno o più conti sarà possibile previo consenso esplicito prestato all’AISP e previa Autenticazione Forte del cliente stesso.
Art. 17 – Servizio di disposizione di ordine di pagamento
1. Il servizio di disposizione di ordine di pagamento è un servizio fornito dai PISP (“Prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento”) che permette l’esecuzione di operazioni di pagamento a distanza su richiesta del cliente – previa sottoscrizione del contratto di Internet Banking - a valere sul conto corrente detenuto dal cliente medesimo presso la banca.
2. All’atto di effettuare un pagamento per via telematica, il cliente può decidere di avvalersi di un PISP. Ciò consente al PISP di inviare a Internet Banking una richiesta di bonifico contenente i dati dell’importo e del beneficiario. Il cliente, attraverso l’interfaccia messa a disposizione dal PISP, verifica la correttezza dell’importo, seleziona il conto corrente di addebito fra quelli disponibili (laddove detenga più di un conto corrente presso la banca), dopodiché autentica l’operazione mediante Autenticazione Forte del cliente, inserendo le opportune credenziali di sicurezza. Da quel momento l’operazione non è né revocabile, né stornabile.
3. Su richiesta del PISP, la banca controlla in tempo reale la disponibilità di fondi sul conto di addebito, nonché il rispetto dei limiti di importo vigenti su Internet Banking, sia generali e sia specifici riferiti al conto da addebitare o alla tipologia di operazione.
3.1 In caso di esito negativo, l’operazione viene interrotta.
3.2 In caso di esito positivo, la banca fornisce al PISP le informazioni relative al buon esito della disposizione, che verrà comunicata sia al cliente e sia al beneficiario dal PISP medesimo, così come tutte le altre informazioni relative all’operazione di pagamento effettuata, previste dalla normativa.
4. Successivamente, la banca invia il bonifico alla banca del beneficiario nel rispetto delle tempistiche standard previste per le altre operazioni di pagamento provvedendo ad addebitare al cliente i costi convenuti. Possono essere applicate dal PISP al cliente eventuali commissioni relative al servizio di disposizione di ordine di pagamento fornito, che saranno interamente a carico del cliente.
5. La banca comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Immediatamente dopo aver ricevuto l’ordine di pagamento del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, la banca fornisce a quest’ultimo o mette a disposizione dello stesso, tutte le informazioni sull’ordine di pagamento nonché ogni altra informazione in merito all’esecuzione di quest’ultimo disponibile alla medesima banca. Quest’ultima assicura infine parità di trattamento agli ordini trasmessi mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento rispetto a quelli trasmessi direttamente dal pagatore, fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorità o alle spese applicabili.
Art. 18 – Limiti all’accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento
1. La banca può rifiutare l’accesso al conto corrente del cliente ad un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (PISP) o a un prestatore di servizi di informazione (AISP), qualora ricorrano giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento
o non autorizzato al conto corrente da parte di tale soggetto, ivi compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la banca, informa la Banca d’Italia del rifiuto e dei relativi motivi.
2. Nei casi previsti dal comma 1, la banca informa il pagatore, con le modalità pattuite per l’invio delle comunicazioni o anche telefonicamente, del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l’accesso sia rifiutato o al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la banca consente l’accesso al conto corrente del cliente.
3. In ogni caso la banca deve rifiutare senza indugio l’accesso al conto corrente a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di un ordine di pagamento se riceve dal cliente la revoca del consenso alla prestazione di tali servizi. La banca informa immediatamente della revoca il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di informazione sui conti.
Art. 19 - Conferma della disponibilità di fondi
1. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, la banca conferma senza indugio se sul conto del pagatore vi è la disponibilità dell’importo richiesto per l’esecuzione dell’operazione di pagamento purchè al momento della richiesta il conto del pagatore sia accessibile online. Tale conferma consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa e non può essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall’esecuzione dell’operazione di pagamento per cui è stata chiesta. La conferma non può consistere nell’estratto del saldo del conto e non può consentire alla banca di bloccare i fondi sul conto corrente del pagatore.
2. Il cliente presta pertanto, fin da ora, il proprio consenso a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico prestatore di servizi di pagamento in merito alla disponibilità sul conto di pagamento del pagatore dell’importo corrispondente ad una determinata operazione di pagamento basata su carta.
3. Il cliente può inoltre chiedere alla banca di comunicargli l’avvenuta identificazione del prestatore di servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita.
4. Il presente articolo non si applica a operazioni di pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.
Art. 20 - Esclusione della responsabilità
1. Le responsabilità poste dagli articoli precedenti in capo alla banca non si applicano in caso di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 21 - Sanzioni
1. Nel caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi di trasparenza previsti per l’esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal D.Lgs. 11 del 2010 e successive modificazioni, sono alla banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni e all’art. 32 D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni e irrogate secondo la procedura di cui all’art. 145 del D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni.
2. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall’art. 32 D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni in materia di servizi di pagamento, ferma l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell’attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’art. 146, comma 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni.
Servizio BANCOMAT Pay®
Art. 22 - Oggetto del servizio
1. Il servizio BANCOMAT Pay® è un servizio di pagamento mediante smartphone, che consente al cliente consumatore di effettuare operazioni di pagamento presso esercizi commerciali convenzionati e pagamenti su store virtuali e verso la Pubblica Amministrazione (cd. pagamenti P2B/P2G), trasferimenti di denaro ad altri utenti abilitati al suddetto servizio o non, richieste di denaro ad altri utenti abilitati (cd. trasferimenti P2P/P2C) nonché ricezione di rimborsi da parte di esercenti convenzionati (cd. rimborsi B2P).
2. Condizione necessaria per usufruire del Servizio BANCOMAT Pay® è la titolarità da parte del cliente presso la banca di almeno un contratto di conto corrente.
3. La banca potrà ampliare le funzionalità, di tipo informativo e/o dispositivo, del Servizio BANCOMAT Pay® attraverso l’utilizzo della relativa Applicazione informatica (cd. App BANCOMAT Pay®), dandone tempestiva informazione al cliente, mediante avviso reso disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx.xx e/o sull’App BANCOMAT Pay®.
Art. 23 - Applicazione tecnologica necessaria all'uso del Servizio BANCOMAT Pay®
1. Ai fini della fruizione del servizio, il cliente deve possedere uno smartphone con sistema operativo compatibile (es. Android, iOS) e provvedere a scaricare sullo stesso l’App BANCOMAT Pay®, dopo aver completato l’attivazione del servizio accedendo all’apposita area riservata sul sito internet xxx.xxxxxx.xx. Il cliente prende atto che per scaricare l'App BANCOMAT Pay® e per utilizzarla potrebbe essere tenuto alla corresponsione dei costi di connessione per il traffico di navigazione, secondo le tariffe concordate con il suo operatore telefonico, rispetto alle quali la banca resta estranea.
2. L'App BANCOMAT Pay® sarà concessa dal titolare al cliente in licenza d'uso gratuita. Il cliente si impegna ad utilizzarla nel pieno rispetto del diritto di proprietà intellettuale, industriale e degli altri diritti di protezione, secondo quanto previsto dalla licenza concessa dal titolare dell'applicazione e accettata dal cliente, nonché dalle istruzioni comunicategli tempo per tempo.
3. In assenza di consenso scritto, fatti salvi i casi inderogabili di legge, il cliente si impegna, inoltre a non eseguire e a non consentire a terzi di copiare, distribuire, vendere, trasferire, modificare, adattare, tradurre, predisporre materiale correlato, decompilare, decodificare, disassemblare o comunque tentare di estrarre il codice sorgente dell'applicazione.
4. La banca non è responsabile per qualsiasi utilizzo abusivo o per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni tramite l'App BANCOMAT Pay® conseguenti a cause ad essa non imputabili.
Il cliente prende atto del fatto che:
- l'applicazione informatica per funzionare necessita del collegamento dello smartphone alla rete internet, per cui non può essere assicurato il funzionamento della stessa ininterrottamente ed in ogni condizione, in relazione ad eventuali mancanze e/o interruzioni del predetto collegamento e/o del collegamento telefonico;
- l'applicazione informatica è specificamente volta a consentire la fruizione del servizio, potendo risultare inidonea a soddisfare ulteriori particolari esigenze del cliente.
5. Mediante l’App BANCOMAT Pay® il cliente potrebbe accedere a siti di terzi attraverso i link in essa contenuti. Il cliente prende atto del fatto che la banca è del tutto estranea rispetto alla gestione dei siti internet a cui conducono i predetti link e che nessuna responsabilità può esserle attribuita per le informazioni rese accessibili dagli stessi, nonché per la completezza, accuratezza, affidabilità delle medesime informazioni, o per i prodotti e/o i servizi offerti da terzi mediante i medesimi siti internet a cui rimandano i link.
Art. 24 - Configurazione e attivazione del Servizio BANCOMAT Pay®
1. Il Servizio BANCOMAT Pay® consente di effettuare le operazioni di pagamento con altri soggetti titolari dell'App BANCOMAT Pay®, anche presso altre banche, ovvero con titolari di analoghi servizi forniti da altri prestatori di servizi di pagamento, operanti sempre sul circuito Servizio BANCOMAT Pay®.
2. Per poter trasferire fondi mediante il Servizio BANCOMAT Pay®, il cliente deve necessariamente:
- comunicare alla banca il numero di telefono di cui all’art. 7, comma 5 della Sezione II del presente contratto, a cui verrà associato il Servizio BANCOMAT Pay®;
- scaricare sul proprio smartphone l'App BANCOMAT Pay®;
- accedere alla propria area riservata sul sito internet xxx.xxxxxx.xx e completare l’attivazione del Servizio BANCOMAT Pay®;
- procedere alla configurazione e all'attivazione operativa del Servizio BANCOMAT Pay®, selezionando l'IBAN del rapporto di conto corrente che intende associare allo stesso.
3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, per poter ricevere fondi mediante il Servizio BANCOMAT Pay® è sufficiente la sottoscrizione del presente contratto. In ogni momento il cliente ha la possibilità di disattivare il servizio, accedendo alla propria area riservata sul sito internet xxx.xxxxxx.xx.
4. Al Servizio BANCOMAT Pay® può essere associato l'IBAN di uno solo tra i rapporti di conto corrente di cui il cliente risulti titolare. Con la sottoscrizione del presente contratto, la banca sceglie autonomamente il conto corrente da associare al Servizio BANCOMAT Pay®, ferma restando la facoltà per il cliente di cambiarlo in qualsiasi momento attraverso l’App BANCOMAT Pay®.
5. A seguito dell'adesione e attivazione del Servizio BANCOMAT Pay®, sull’App BANCOMAT Pay® del cliente verranno evidenziati i numeri di telefono di coloro che siano utilizzatori e abbiano attivato il relativo servizio, fermo l'impegno del cliente di informare di ciò tutti i soggetti il cui numero di telefono è riportato nella sua rubrica. Nel contempo, il cliente è informato e accetta che necessariamente ai fini della configurazione del servizio il suo nominativo venga indicato nell’App BANCOMAT Pay® degli smartphone degli altri utilizzatori, quale aderente al Servizio BANCOMAT Pay®.
Art. 25 - Trasferimento e ricezione di fondi e operazioni di pagamento mediante il servizio BANCOMAT Pay®
1. Il cliente abilitato al servizio BANCOMAT Pay® può trasferire e ricevere in via istantanea fondi (trasferimenti P2P/P2C) a valere sul rapporto di conto corrente associato. Tali operazioni sono regolate tramite bonifici SEPA SCT.
Con il servizio BANCOMAT Pay®, il cliente dispone il trasferimento di fondi (trasferimento P2P/P2C) utilizzando l'App BANCOMAT Pay® e indicando, quale identificativo unico del conto di pagamento del beneficiario, il numero di telefono cellulare di quest'ultimo, a cui il circuito servizio BANCOMAT Pay® associa l'IBAN di un conto di pagamento del beneficiario e dallo stesso collegato a tale numero di telefono cellulare. Nel caso in cui il beneficiario non sia abilitato al servizio BANCOMAT Pay®, verrà avvisato mediante sms della possibilità di riscuotere il denaro accedendo al link ivi riportato e indicando l’IBAN del conto sul quale far accreditare le relative somme (c.d. “one shot”).
2. Tramite App BANCOMAT Pay® il cliente può richiedere denaro (trasferimenti P2/P2C) ad altri utenti aderenti al Servizio che potranno eventualmente confermare la richiesta di trasferimento fondi tramite il loro smartphone. Tali operazioni sono regolate tramite bonifici SEPA SCT
3. Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2, con il servizio BANCOMAT Pay®, il cliente può disporre, inoltre, operazioni di pagamento a favore di esercenti commerciali (pagamenti P2B/P2G) con le seguenti modalità (formalmente i pagamenti vengono effettuati tramite una carta BANCOMAT Pay® dematerializzata associata al cliente):
• selezionando (anche tramite geolocalizzazione) nell’App BANCOMAT Pay® l’esercente tra quelli convenzionati al servizio BANCOMAT Pay® ed imputando i dati relativi alla transazione;
• identificando l’esercente tramite il QR Code Generator dal medesimo esposto che veicola anche l’importo della transazione oppure tramite un QR Code statico che identifica meramente l’esercente convenzionato. In quest’ultimo caso il pagatore dovrà anche digitare i dati relativi alla transazione, tra i quali l’importo;
• confermando, nell’App BANCOMAT Pay®, la notifica generata dall’esercente durante la fase del pagamento. La richiesta di autorizzazione con notifica potrebbe configurarsi come preautorizzazione, nel caso in cui intercorra un intervallo temporale tra il momento della prestazione del consenso all’operazione e l’effettiva contabilizzazione degli importi spesi
La richiesta di autorizzazione con notifica potrebbe riguardare sia operazioni di pagamento una tantum che operazioni di pagamento ricorrenti; in tale ultimo caso, a fronte della conferma di una notifica per l’autorizzazione iniziale (in forza della quale l’esercente è autorizzato a procedere), per ogni addebito successivo avviato in base al contratto intercorrente tra esercente e pagatore abilitato al servizio BANCOMAT Pay®, a quest’ultimo verrà inviata una notifica informativa circa l’avvenuto addebito. In una sezione dedicata dell'App BANCOMAT Pay® sarà possibile consultare in ogni momento la lista delle autorizzazioni concesse ed il relativo dettaglio. Eventuali richieste di rimborsi e revoche dovranno essere fatte pervenire dal pagatore direttamente all’esercente interessato, restando la banca estranea a tale rapporto.
• con le diverse funzionalità tempo per tempo rese note sul sito internet xxx.xxxxxx.xx e/o sull’App BANCOMAT Pay®.
Per talune metodologie di pagamento l’esercente potrà controllare prima di effettuare l’addebito lo stato del conto corrente del cliente nonché la presenza di disponibilità.
4. Il servizio BANCOMAT Pay® permette altresì di ricevere accrediti da parte di esercenti convenzionati. La transazione sarà avviata da questi ultimi a partire dal numero di telefono del cliente che verrà informato dell’accredito tramite notifica sul suo smartphone.
5. Nell’ambito delle funzionalità aggiuntive del servizio Bancomat Pay®, il cliente può identificarsi da remoto su portali di soggetti terzi tramite App Bancomat Pay®. Tale servizio non ha natura di pagamento in quanto volto all'identificazione dell'utente e permette allo stesso di registrarsi e/o accedere su portali, siti o App di esercenti convenzionati Bancomat Pay®. Il cliente deve inserire il proprio numero di telefono e confermare la notifica push autorizzando così la richiesta di acquisizione dei dati che potrà comprendere un set minimo oppure riguardare anche i dati che il cliente avrà censito all’interno dell’apposita sezione dell’App Bancomat Pay®.
6. La banca procede al trasferimento dei fondi disposto dal cliente mediante il servizio BANCOMAT Pay® a condizione che il conto corrente associato presenti disponibilità sufficienti, restando esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, fermi rimanendo gli obblighi di informativa previsti dal relativo contratto. Nel caso di utilizzo di disponibilità derivanti dall'eventuale apertura di credito collegata al conto corrente associato, troveranno applicazione le condizioni di tasso e commissionali previste dal relativo contratto. L'importo trasferito non può essere superiore a quello previsto dai massimali, giornalieri e mensili, indicati nel Documento di Sintesi. Se previsto dall’App BANCOMAT Pay® il cliente potrà ridurre tali massimali tramite l’utilizzo della stessa.
7. Salvo quanto previsto al successivo comma 8, l'ordine di trasferimento o di pagamento disposto tramite il servizio BANCOMAT Pay® è irrevocabile in quanto contestualmente eseguito.
8. Gli importi trasferiti mediante il servizio BANCOMAT Pay® saranno addebitati sul conto corrente associato nel momento in cui verrà disposto il trasferimento e/o pagamento, con pari valuta e con contestuale accredito sul conto corrente del beneficiario.
Art. 26 - Rifiuto degli ordini di pagamento
1. In caso di rifiuto da parte della banca di eseguire un trasferimento di fondi tramite il Servizio BANCOMAT Pay®, essa ne darà immeditata comunicazione al cliente tramite l’App BANCOMAT Pay®.
Art. 27 - Disattivazione e riattivazione del Servizio BANCOMAT Pay®
1. Il Servizio BANCOMAT Pay® può essere operativamente disattivato e riattivato da parte del cliente con le modalità indicate sul sito internet xxx.xxxxxx.xx.
2. Nel caso in cui il conto corrente associato al servizio BANCOMAT Pay® venga estinto per qualsivoglia ragione, tale servizio sarà automaticamente disattivato se è l’unico conto che il cliente ha acceso presso la banca. Nel caso in cui, invece, il cliente sia titolare di altri conti correnti accesi presso la banca, è onere del cliente indicare il nuovo conto associato al servizio tramite l’apposita funzione dell’App BANCOMAT Pay®; in mancanza di tale indicazione, il servizio BANCOMAT Pay® verrà sospeso.
3. L’eventuale disattivazione del servizio BANCOMAT Pay® di cui ai commi precedenti comporta il venir meno della funzionalità del servizio medesimo sul conto corrente associato. Il cliente potrà riattivare la funzionalità del servizio BANCOMAT Pay® procedendo nuovamente alla configurazione e all'attivazione dello stesso secondo quanto previsto dal precedente art. 24.
INFOB@NKING - COMUNICAZIONI A DISTANZA IN FORMA ELETTRONICA
Art. 1 – Oggetto
1. Con l’attivazione di questo servizio, il cliente concorda con la banca di ricevere le comunicazioni previste dagli artt. 118, 119, 126 sexies del D. Lgs. 385/93 e dalle relative disposizioni di attuazione, adottando la forma elettronica quale tecnica di comunicazione a distanza su tutti i contratti nei quali ha effettuato o effettuerà tale scelta, alle condizioni di seguito previste. Potranno altresì essere inviate, con le medesime modalità, a tutti gli effetti di legge, anche le altre comunicazioni, rendicontazioni o informazioni inerenti i rapporti abilitati.
2. Resta in ogni caso valida ed efficace, anche nei confronti degli eventuali cointestatari, ogni altra comunicazione, corrispondenza o notifica eventualmente inviata in forma cartacea dalla banca al cliente presso l’indirizzo indicato nel frontespizio del contratto o, in caso di variazione, all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
3. Le parti convengono, inoltre, che siano inviate al cliente in forma elettronica anche – in caso di attivazione del relativo servizio – le copie della documentazione informatica sottoscritta allo sportello con firma elettronica avanzata (cd. FEA), le ricevute relative alle operazioni disposte per cassa di importo pari o inferiore a Euro 5.000 (cinquemila/00), nonché, più in generale, ogni altra comunicazione effettuata dalla banca, anche di carattere commerciale, promozionale e/o conviviale, a condizione che il cliente abbia espresso il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le suddette finalità.
Art. 2 – Cointestazione dei rapporti
1. Quando il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni effettuate dalla banca ad uno solo dei cointestatari sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri.
2. In caso di operatività con firma disgiunta, la scelta o la modifica della tecnica di comunicazione a distanza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando l’obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari.
Art. 3 – Modalità invio comunicazioni
1. Le comunicazioni inerenti il rapporto sono inviate, con la periodicità prevista dalla legge o dai rispettivi contratti, mediante accesso
riservato al documento nella specifica sezione protetta del sito Internet indicato della banca (xxxxxxxxxxx.Xxxxxx.xx).
Art. 4 – Spese
1. La banca non può addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica (art. 127 bis TUB).
Art. 5 – Conservazione delle comunicazioni
1. Le comunicazioni contrattuali disciplinate dal presente accordo sono fornite tramite supporto durevole non modificabile, che consente al cliente la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione del documento su proprio supporto.
2. Xxxxx restando gli obblighi di legge in materia di conservazione dei documenti, le comunicazioni contrattuali saranno consultabili dal cliente con le presenti modalità per un periodo massimo di un anno.
Art. 6 – Facoltà e oneri del cliente
1. I termini per l’esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e per la contestazione dell’estratto conto decorrono dal momento della ricezione della comunicazione. Per ricezione si intende la possibilità per il cliente di accedere al contenuto della comunicazione.
2. Il cliente ha l’onere di provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni oggetto del presente accordo. Per rendere più agevole e tempestiva la comunicazione, la banca invia all’indirizzo di posta elettronica indicato nel documento di sintesi, ogni qual volta siano disponibili comunicazioni destinate al cliente. Il cliente ha la facoltà di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica, non solo con comunicazione cartacea inviata alla banca, ma anche accedendo direttamente al sito Internet di quest’ultima (xxxxxxxxxxx.Xxxxxx.xx). Resta inteso che l’eventuale mancato invio o ricezione dell’avviso di cui sopra non pregiudica l’efficacia delle comunicazioni, come disciplinata nel comma precedente.
3. E’ onere del cliente informare la banca, con le modalità poc'anzi convenute, di eventuali variazioni dell’indirizzo di posta elettronica. In caso contrario, la banca continuerà a inviare l’avviso di cui al comma 2 all’indirizzo originariamente indicato senza incorrere in alcuna responsabilità per omessa informazione, a prescindere da variazioni dalla stessa conosciute, ma mai formalmente comunicate dal cliente.
Art. 7 – Modifica della tecnica di comunicazione
1. In ogni momento del rapporto il cliente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio, tramite comunicazione scritta alla banca o tramite specifica richiesta direttamente dal servizio Inbank.
2. La modifica sarà efficace entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e saranno salvi gli effetti delle comunicazioni nel frattempo inviate con la modalità precedentemente convenuta.
Art. 8 – Revoca, modifica, sospensione del servizio
1. In presenza di giustificato motivo, la banca può revocare, modificare o sospendere la tecnica di comunicazione, anche senza preavviso.
2. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dell’accesso alla rete Internet o al sito della banca da parte del cliente.
3. In caso di perdurante difficoltà o impossibilità di accesso al sito della banca, il cliente è tenuto a darne tempestiva notizia alla banca.
Art. 9 – Esclusione responsabilità
1. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dell’accesso alla rete Internet o al sito della banca da parte del cliente.
2. In caso di perdurante difficoltà o impossibilità di accesso al sito della banca, il cliente è tenuto a darne tempestiva notizia alla banca.
Art. 10 – Norma finale
1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Sezione, continuano ad applicarsi le norme relative alle condizioni generali e particolari dei singoli contratti e servizi intercorrenti tra la banca ed il cliente.
INBANK - FUNZIONE CBI
Art. 1 – Servizio accessorio funzione CBI
1. Il servizio consente al cliente di stabilire un collegamento telematico con la banca (cd. Banca Proponente), per scambiare anche con altri intermediari con cui il cliente stesso intrattiene rapporti di conto corrente (cd. Banche Passive) o altri soggetti, i flussi che consentono di attivare una gamma di funzioni finalizzate ad impartire istruzioni inerenti ad operazioni e servizi bancari ed a ricevere informazioni, fra le quali in particolare esiti e rendicontazioni. Tali funzioni sono pubblicate nel portale del Consorzio CBI (xxx.xxx-xxx.xx). L’attivazione del servizio in oggetto è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico contratto con la “Banca Proponente” secondo lo schema previsto dalla normativa CBI.
2. La banca è tenuta a veicolari i flussi relativi a tutte le funzioni che sono indicate come obbligatorie sul portale di cui al comma precedente, nonchè a veicolare i flussi relativi alle funzioni facoltative che abbia attivato.
3. Le Banche Passive devono prendere in carico i flussi relativi alle funzioni obbligatorie nel caso in cui le stesse Banche già eroghino dette funzioni, indipendentemente dal canale utilizzato (sportello, corrispondenza, telematico, ecc.), e quelle facoltative che esse abbiano attivato.
4. Il cliente è tenuto ad indicare ad ogni banca con cui intrattiene rapporto di conto le funzioni per la cui esecuzione intende utilizzare il servizio in oggetto e ad autorizzare le stesse ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi inviati, assumendosi la responsabilità della legittimità, liceità, autenticità, esattezza e completezza delle medesime istruzioni.
5. Il cliente deve concludere altresì con le sue Banche Passive e/o istituti di pagamento aventi funzione di Banca Passiva un contratto prendendo a riferimento le clausole indicate negli schemi di contratto “Banca Passiva – cliente” e “Istituto di pagamento – cliente” previsti dalla normativa CBI e, dopo aver ottenuto la disponibilità ad eseguire il servizio da parte delle stesse, può avviare lo scambio dei flussi.
Art. 2 - Avvio del collegamento e scambio dei flussi
1. Il Manuale Tecnico illustra le regole e le procedure tecnico-organizzative per la strutturazione, conversione, trasmissione, interpretazione e sicurezza dei messaggi ed è pubblicato nel portale del Consorzio CBI.
2. I flussi si considerano inviati e ricevuti secondo quanto previsto dal Manuale Tecnico e dalle “Definizioni per il servizio CBI” contenute nel Testo coordinato della normativa CBI.
3. Il cliente, fermi restando i controlli di carattere formale espletati dalla banca, è responsabile del contenuto dei flussi informativi inviati tramite il servizio.
Art. 3 – Obblighi del cliente
1. Il cliente è tenuto a seguire rigorosamente le modalità operative illustrate dalla banca, aggiornate costantemente sul sito internet xxx.Xxxxxx.xx. Il cliente si impegna ad accedere con regolarità al portale xxx.Xxxxxx.xx e ivi, in particolare, alle pagine che danno informazione e formazione permanente sui corretti comportamenti da tenere nel tempo e alle novità tecniche organizzative che vengono introdotte dalla banca per mantenere costantemente un adeguato livello di sicurezza del servizio
Art. 4 - Erogazione del servizio
1. La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi di Internet Banking, negli orari indicati nel Documento di sintesi del presente contratto o eventualmente comunicati dalla stessa al cliente, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.
2. La banca si riserva la facoltà di sospendere il funzionamento del servizio in relazione a tutte le esigenze connesse all’efficienza e alla sicurezza del servizio medesimo. Nell’ipotesi di sospensione del servizio, fatto salvo il caso di particolare urgenza, la banca provvederà a darne comunicazione con qualunque mezzo, appena possibile.
3. La banca garantisce la riservatezza delle informazioni contenute nei flussi elettronici inviati e ricevuti dal cliente e la loro integrità, mediante adeguata protezione da accessi non autorizzati. A tal fine, la banca provvede a comunicare al cliente ogni modalità cui lo stesso deve attenersi per garantire la provenienza e l’autenticità dei flussi inviati.
4. La banca si riserva la facoltà di bloccare i flussi elettronici inviati dal cliente per il mancato rispetto degli standard fissati, nonché, in genere, delle specifiche modalità di erogazioni del servizio previste nella presente Sezione e nel Manuale Tecnico di cui al precedente art. 2, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.
5. Gli impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e/o scioperi, verificatisi presso la banca o presso gli altri soggetti che operano per lo scambio dei flussi con la Banca Proponente, che determinano l’impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare gli stessi, possono comportare la mancata esecuzione del servizio. In tale caso, la banca è tenuta a darne, con ogni mezzo, comunicazione al cliente.
FUNZIONE TRADING (NON ATTIVABILE)
Art. 1 - Servizi accessori funzione trading
1. Il servizio Trading consente al cliente l’accesso diretto all’area finanziaria e permette di effettuare l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari sulla Borsa italiana - Mercato Telematico Azionario (MTA) e su altri mercati abilitati. Il servizio permette altresì la visualizzazione e l’aggiornamento dei dati relativi ai mercati telematici, dello stato dell’ordine e dei conti titoli in termini di liquidità e di portafoglio. Le modalità tecniche e specifiche operative necessarie per l’utilizzo del servizio sono contenute nelle istruzioni d’uso a disposizione del cliente sul sito internet xxx.Xxxxxx.xx.
2. La banca ha la facoltà di estendere il servizio a strumenti finanziari la cui attività attualmente risulti preclusa.
Art. 2 - Integrazione norme contrattuali
1. Le presenti disposizioni costituiscono parte integrante delle norme contenute nel contratto per la prestazione dei servizi di investimento e per il deposito titoli a custodia e amministrazione. Pertanto il Cliente prende atto ed accetta che quanto non espressamente disciplinato nelle presenti disposizioni deve intendersi regolato dal suddetto contratto e relativi documenti precontrattuali.
Art. 3 - Obblighi informativi
1. Il cliente, ai sensi della comunicazione Consob n. DI/30396 del 21 aprile 2000, è stato informato che l’utilizzo dei servizi di trading on line può indurre i risparmiatori a moltiplicare le transazioni, anche giornaliere, con conseguente aumento del rischio relativo. L’eventuale incremento della frequenza operativa potrà inoltre comportare dei riflessi in termini di costo complessivo sostenuto per la negoziazione degli strumenti finanziari.
2. Prima di dare corso all’operazione, la banca fornisce al cliente le informazioni in merito alle caratteristiche e ai rischi dello strumento finanziario messe a disposizione del cliente che ha la facoltà di acquisire l’informativa su supporto duraturo.
Art. 4 - Modalità di erogazione
1. Gli ordini inseriti oltre orario apertura di borsa verranno recepiti ed inoltrati sul mercato il primo giorno di contrattazione successivo.
2. La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi di Internet Banking, negli orari indicati nel Documento di sintesi del presente contratto o eventualmente comunicati dalla stessa al cliente, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.
3. La trasmissione degli ordini e delle eventuali istruzioni, a mezzo internet, dovrà essere preceduta dall’accesso al Sistema Trading on line previa esecuzione delle procedure di sicurezza di cui alla Sezione II del presente contratto.
4. Il sistema conferma “on line” la ricezione e l’esito dell’ordine impartito dal cliente.
5. Il presente servizio è, per sua natura, estraneo al servizio di consulenza eventualmente prestato dalla banca ed è svolto in modalità di appropriatezza ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Consob n. 20307/2018, ovvero, su esplicita richiesta del cliente, in modalità di “mera esecuzione degli ordini” (la c.d. execution only) ai sensi dell’art. 43 del suddetto Regolamento, attraverso le tecniche di comunicazione a distanza.
6. Le operazioni valutate non appropriate sulla base del profilo del cliente, verranno dalla banca evidenziate con uno specifico messaggio: qualora il Cliente intenda ugualmente procedere all’esecuzione dell’operazione dovrà manifestare tale volontà digitando l’opzione di conferma dell’ordine stesso.
7. Nell’ esecuzione degli ordini la banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente senza interferire in alcun modo nelle scelte da questi effettuate quanto all’oggetto, alla tipologia, alla quantità ed alla frequenza degli investimenti, fatto salvo quanto stabilito dal precedente articolo. Il cliente dovrà operare entro i limiti di saldo degli strumenti finanziari effettivamente disponibili sul dossier titoli ovvero nei limiti del saldo disponibile sul conto corrente cui è agganciato il deposito stesso.
8. Il cliente può revocare le disposizioni impartite on line, a condizione che queste non siano ancora state eseguite. Pertanto si evidenzia la necessità di porre la massima attenzione all’imputazione dei dati e la consultazione del manuale operativo messo a disposizione sul sito internet.
9. La banca si riserva la facoltà di rifiutare la trasmissione o l’esecuzione dell’ordine ricevuto dal cliente, previa comunicazione al cliente medesimo nei seguenti casi:
- il saldo disponibile sul conto corrente di riferimento non sia sufficiente per permettere di perfezionare l’operazione;
- i titoli presenti sul deposito di riferimento non siano sufficienti a coprire integralmente l’ordine impartito;
10. La comunicazione di rifiuto determina la decadenza dell’ordine e la sua totale inefficacia; pertanto, il cliente per eseguire l’operazione dovrà ricostituire la relativa provvista e inoltrare un nuovo ordine.
11. La banca, in caso di indisponibilità del servizio per motivi tecnici, provvederà a segnalare al cliente che l’ordine inviato non è stato preso in carico (messaggio di “non eseguito”). In caso di eventuali interruzioni o malfunzionamenti del servizio, il cliente ha la possibilità, durante gli orari di sportello, di impartire gli ordini alla banca personalmente o mediante ordini telefonici.
12. La banca si riserva la facoltà di sospendere il servizio per ragioni di efficienza e sicurezza del servizio medesimo in conformità con quanto previsto dall’art. 11 Sezione II del presente contratto.
Art. 5 - Comunicazioni
1. All’atto di ricevimento dell’ordine la banca rilascia via internet un’attestazione relativa all’ordine ricevuto.
2. Le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere attraverso il servizio, nonché le informazioni relative ai saldi ed alle movimentazioni del rapporto, trovano unica e probante conferma negli estratti conto che vengono periodicamente inviati al Cliente e nella documentazione relativa alle singole operazioni di volta in volta poste in essere con le modalità convenute nel contratto per la prestazione dei servizi di investimento e per il deposito titoli a custodia e amministrazione.
Art. 6 – Valore probatorio delle registrazioni
1. Il Cliente è pienamente responsabile del corretto utilizzo del servizio e di tutte le disposizioni inoltrate mediante il servizio stesso e da chiunque effettuate. Il Cliente riconosce come valide le registrazioni degli ordini, relativi alla compravendita di strumenti finanziari, pervenuti alla banca. In particolare, il Cliente prende atto e riconosce che le annotazioni e le scritturazioni ricavabili dai sistemi informativi della banca, alimentati dall’utilizzo del servizio, costituiranno piena prova nei suoi confronti in relazione alle operazioni concluse nonché con riguardo ad ogni comunicazione e/o ordine effettuato dal Cliente medesimo avvalendosi del servizio.
2. Il Cliente prende atto che i servizi di informazione economico-finanziaria, resi disponibili dalla banca attraverso le tecniche di comunicazione a distanza, sono protetti dal diritto d’autore ai sensi della normativa vigente e si impegna fin d’ora ad utilizzare tali informazioni unicamente per uso proprio e a non fornirle a terzi.