CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE METALMECCANICI E INSTALLAZIONE IMPIANTI - SETTORE INDUSTRIA –
ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE METALMECCANICI E INSTALLAZIONE IMPIANTI
- SETTORE INDUSTRIA –
Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa di FONDEMAIN e in particolare della Sezione I “Informazioni chiave per l’aderente”, della quale è parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l’individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell’ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l’entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.
Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.
Contribuzione
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. La misura minima dei contributi a carico dell’aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale con la decorrenza specificata nella nota (5).
CONTRIBUTO (1) | QUOTA TFR MATURANDO | ||
A CARICO LAVORATORE (2) | A CARICO DATORE DI LAVORO | ||
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/04/1993 | 1,20% (4) | 1,20% (4) | 2,76% (40% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3) |
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993 | 1,20% (4) | 1,20% (4) | 6,91% (100% del TFR) |
(1) Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, EDR ed elemento retributivo quadri.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all’adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l’aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all’intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
(4) A decorrere dal 01 gennaio 2013:
- in caso di contributo a carico del lavoratore pari o superiore all’1,40% l’azienda sarà tenuta ad un versamento minimo pari
all’1,40%;
- in caso di contributo a carico del lavoratore pari o superiore all’1,60% l’azienda sarà tenuta ad un versamento minimo pari all’1,60%;
A decorrere dal 1° giugno 2017:
- in caso di contributo a carico del lavoratore pari o superiore all’1,2% l’azienda sarà tenuta ad un versamento minimo pari al 2%;
- Gli importi stanziati per i servizi di welfare che le aziende dovranno a mettere a disposizione dei lavoratori possano essere destinate, di anno in anno, al Fondo di previdenza complementare secondo le regole ivi stabilite.
(5) Il conferimento del TFR ha decorrenza dal mese in cui viene manifestata la volontà di aderire mediante compilazione e consegna del modulo di adesione al Fondo e, per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, anche del modulo TFR2.
I contributi a carico di lavoratore e datore di lavoro hanno le seguenti decorrenze:
- 1° aprile per adesioni realizzate entro il 28 febbraio;
- 1° luglio per adesioni realizzate entro 31 maggio;
- 1° ottobre per adesioni realizzate entro il 31 agosto;
- 1° gennaio per adesioni realizzate entro il 30 novembre di ogni anno.
Nota Informativa – Sezione I - Informazioni chiave per l’aderente