CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
(Allegato A)
Affidamento in concessione della gestione del punto di ristoro del PIT (Punto Informativo Turistico) di
Via dei Fori Imperiali a Roma
CIG Z5606C1670
PREMESSA
Il Punto Informativo Turistico (PIT) di Via dei Fori Imperiali a Roma è il principale centro di accoglienza dei turisti che visitano la città di Roma. Situato all’interno dello spazio precedentemente conosciuto come “Visitor Center dei Fori Imperiali”, si trova lungo l’asse principale dell’area archeologica della città.
Inaugurato il 31 marzo 2012 dopo alcuni importanti interventi di riallestimento degli spazi, si è immediatamente affermato come il PIT maggiormente frequentato del centro città. Oltre a fornire il servizio di informazione turistica e culturale in 5 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo) e la vendita di servizi di utilità per il turista, come la card turistica Roma Pass, i biglietti ATAC, i biglietti per i bus turistici a due piani e altre visite guidate, lo spazio è completato dalla presenza di un bookshop presso il quale i visitatori possono acquistare guide della città, guide museali, altre pubblicazioni editoriali e merchandising relativo a Roma e ai suoi tesori artistici e culturali.
Grande successo ha riscosso tra i visitatori del PIT la presenza di un cortile attrezzato con panchine e verde, una vera e propria piccola oasi nel pieno centro della città, all’interno del quale sarà attivo il punto di ristoro.
Ferma restando l’obbligatorietà del sopralluogo da effettuarsi secondo i tempi e le modalità di cui al punto 3 dell’Avviso, si allega al presente Capitolato: la planimetria con evidenziata la zona adibita a punto di ristoro (Allegato B); la pianta degli arredi interni, sezione e foto d’insieme (Allegato C).
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
E’ oggetto della presente concessione la gestione del punto di ristoro del PIT (Punto Informativo Turistico) di Via dei Fori Imperiali a Roma, in Via dei Fori Imperiali angolo Via del Tempio della Pace, come individuato nella planimetria allegata (Allegato B), comprensiva della fornitura – a cura e spese del Concessionario - degli allestimenti, arredi, macchinari e attrezzature necessari all’espletamento del servizio.
Il punto di ristoro è costituito da un chiosco bianco di forma esagonale, le cui dimensioni e la cui ubicazione sono rappresentate nella documentazione allegata (Allegati B e C), posizionato all’interno del giardino di pertinenza del PIT.
Il chiosco è provvisto di allaccio elettrico con quadro elettrico dedicato, installato all'interno della struttura; di allaccio dell'acqua con pozzetto in prossimità dell'accesso; di impianto di condizionamento con macchina installata a soffitto.
Nella Planimetria (allegato B) è evidenziata l’area entro la quale il Concessionario potrà allocare gli allestimenti e gli arredi (tavolini, sedie, ombrelloni, ecc.) secondo quanto prospettato nella propria offerta tecnica (Progetto di Allestimento) che, come stabilito al successivo art. 5, dovrà ottenere il vaglio della Sovraintendenza.
Zètema concederà il punto di ristoro già munito dei seguenti macchinari ed attrezzature presenti in loco:
• n.1 bancone in acciaio inox con lavello ad una vasca;
• n.1 condizionatore DAIKIN a soffitto;
• n.5 frigoriferi (H=90 cm) del tipo YOGA e COCA COLA;
• n.1 piastra doppia;
• n.1 macchina da caffè a 3 bracci (modello FAEMA E61 legend);
• n.1 macinacaffè (modello LACIMBALI).
Zètema mette a disposizione il chiosco esistente con le attrezzature elencate, ma è facoltà dei concorrenti ed oggetto di valutazione tecnica, proporre soluzioni proprie alternative all’interno dell’area messa a disposizione ed indicata nell’allegato B. La proposta dovrà rispettare i principi di reversibilità e di removibilità dei materiali e delle tecniche costruttive utilizzate.
Il Concessionario potrà usufruire, per le esigenze della propria clientela, dei 3 servizi igienici presenti nel cortile ove è posizionato il punto di ristoro; l’utilizzo di tali servizi igienici non è riservato esclusivamente alla clientela del punto di ristoro, ma è a disposizione di tutti i visitatori del PIT.
Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE ED EVENTUALE RINNOVO
La Concessione partirà presumibilmente dalla data del 15 dicembre 2012 e terminerà alla data del 31 dicembre 2014.
Il termine d’inizio della durata della Concessione è posto a favore di Zètema e, pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non comporteranno per il Concessionario alcun diritto di risarcimento o di indennizzo.
Alla scadenza del contratto, Zètema - previa comunicazione da inviare al Concessionario prima della scadenza del termine pattuito - si riserva la facoltà di rinnovare la concessione, di anno in anno, per un periodo massimo di 2 (due) anni.
Art. 3 - GIORNI E ORARI DI APERTURA
Il PIT è aperto al pubblico dal lunedì alla domenica (7 giorni su 7, 365 giorni l'anno) dalle ore 9.30 alle ore 19.00.
Il Concessionario dovrà garantire l’apertura al pubblico del punto di ristoro nei giorni e negli orari sopra detti.
Non sarà possibile per il Concessionario ampliare l’orario di apertura suddetto, in quanto esigenze di sicurezza richiedono l’attivazione di un sistema d’allarme per l’intera struttura del PIT da parte degli operatori ivi impiegati.
Il Concessionario potrà comunque effettuare le operazioni propedeutiche all’apertura e alla chiusura del punto di ristoro a partire dalle 9.15 del mattino e fino alle 19.30 della sera, considerato che questo è l’orario effettuato dagli operatori che lavorano presso il PIT.
Art. 4 - POSSIBILI APERTURE STRAORDINARIE E RISERVA DI UTILIZZO A FAVORE DI ZÈTEMA
Zètema potrà richiedere al Concessionario di effettuare il servizio di ristoro al di fuori degli orari di cui al precedente articolo, in occasione di particolari eventi serali da questa organizzati, ed il Concessionario dovrà garantire l’effettuazione del servizio richiesto.
Zètema si riserva altresì il diritto di utilizzare il punto di ristoro in occasione di eventi, servendosi di un proprio servizio di catering, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa, anche di natura economica.
Art. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Il Concessionario è tenuto ad eseguire le attività di gestione a perfetta regola d’arte e nel rispetto del presente Capitolato, del Piano di Gestione presentato in sede di gara e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.
Il Concessionario deve fornire, a propria cura e spese, gli allestimenti, gli arredi, i macchinari e le attrezzature necessari all’espletamento del servizio, nel rispetto di quanto offerto nel Progetto di Allestimento presentato in sede di gara.
In caso il Concessionario, con il proprio Progetto di Allestimento, proponga la sostituzione del chiosco attualmente esistente, si precisa che tale soluzione dovrà avere le medesime caratteristiche dimensionali di quella esistente e che la struttura risulti completamente removibile. (cfr. art.1).
Il Progetto di Allestimento presentato dal Concessionario in gara sarà sottoposto, prima della sua messa in opera, alla preventiva approvazione da parte della Sovrintendenza; il Concessionario sarà tenuto ad apportare al proprio Progetto di Allestimento tutte le modifiche eventualmente richieste dalla Sovrintendenza.
Tutte le attività necessarie all’avvio del servizio saranno ad esclusivo carico del Concessionario.
Fatti salvi gli obblighi e gli oneri previsti in altre parti del presente Capitolato ed in generale tutti quelli necessari alla buona gestione del punto di ristoro, è fatto obbligo al Concessionario di:
⮚ provvedere a propria cura e spese ad allestire l’area di ristoro con gli arredi, i macchinari e le attrezzature secondo quanto prospettato nel Progetto di Arredo presentato in gara;
⮚ dare inizio allo svolgimento dei servizi secondo le tempistiche previste nel presente Capitolato o secondo quanto successivamente concordato con Zètema;
⮚ gestire il punto di ristoro secondo quanto proposto nel Piano di Gestione presentato in gara con proprietà, decoro e secondo standard prestazionali di elevata qualità;
⮚ somministrare prodotti e generi di consumo di primaria qualità e completamente rispondenti alla normativa vigente in materia;
⮚ esporre al pubblico, in modo visibile e per tutto il periodo contrattuale, gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio e i prezzi dei prodotti, che dovranno essere conformi a quanto stabilito dai regolamenti e dalle leggi vigenti in materia;
⮚ contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi. A tal fine, il punto ristoro dovrà essere dotato di un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite registratori di cassa a norma di legge;
⮚ provvedere direttamente all’installazione presso il quadro elettrico dedicato o ove si ritenga più funzionale, di un contatore a defalco che consenta il computo di quanto consumato dal gestore (energia elettrica, idrica, ecc.);
⮚ provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento dei servizi;
⮚ assumere integralmente ogni onere presente o futuro, relativo a imposte, diritti, tasse, ecc., stabiliti relativamente all’esecuzione dei servizi e all’uso degli spazi concessi;
⮚ rispettare tutte le norme comunitarie e nazionali igienico-sanitarie vigenti in materia, sia per quanto riguarda la preparazione e la somministrazione delle bevande e degli alimenti, sia per quanto riguarda il loro trasporto e conservazione, anche nel rispetto del regolamento n. 852/2004 (HACCP);
⮚ mantenere l’area oggetto di concessione (struttura-chiosco, relativa area esterna, arredi, strumenti ed attrezzature utilizzati nello svolgimento del servizio) in perfetto stato di pulizia;
⮚ tenere costantemente puliti i n.3 servizi igienici presenti nel cortile del PIT (ad uso non esclusivo dei clienti del punto ristoro) tenuto conto che il sito in questione è un punto di passaggio per molti turisti e occuparsi a propria cura e spese, della fornitura di tutti i materiali di consumo igienico-sanitari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: detergenti, sapone liquido, carta igienica, carta mani, sacchi per la raccolta rifiuti, ecc.);
⮚ provvedere allo smaltimento dei rifiuti, classificati e cerniti, provvedendo alla loro collocazione nei siti all’uopo destinati, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
⮚ mantenere in condizioni ottimali la struttura-chiosco del punto di ristoro e le attrezzature fornite da Zètema (qualora non sostituite) impegnandosi a realizzare ogni intervento necessario a preservare tali condizioni;
⮚ riconsegnare a Zètema, alla scadenza della concessione, la struttura e i luoghi oggetto della stessa, in perfetto stato di manutenzione, salvo il normale degrado d’uso;
⮚ riconsegnare l’area nelle condizioni nelle quali la stessa gli è stata concessa ad inizio affidamento: pertanto saranno a suo carico tutte le spese necessarie per rimuovere materiali ed attrezzature utilizzate per il disallestimento del punto. In caso di sostituzione della struttura chiosco attualmente esistente, la nuova struttura installata dal Concessionario dovrà, una volta terminato il periodo di durata della concessione, essere lasciata in loco e diverrà quindi di proprietà di Zètema. I macchinari e le attrezzature installati dovranno invece essere rimossi a
conclusione del periodo di concessione ed essere asportati a cura e spese del Concessionario;
⮚ rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il Concessionario è tenuto a nominare, al momento dell’avvio delle attività oggetto di affidamento, il nominativo del Responsabile di tutte le attività oggetto della presente concessione.
Zètema si riserva la prerogativa di eseguire ispezioni, verifiche e controlli – anche tramite terzi all’uopo incaricati – al fine di verificare il livello qualitativo del servizio e il rispetto di tutti gli obblighi del Gestore in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal presente Capitolato.
Art. 6 – PAGAMENTO CANONE E ROYALTIES
A decorrere dalla data di apertura al pubblico del punto di ristoro, il Concessionario dovrà corrispondere a Zètema, con cadenza trimestrale, il canone e le royalties sul fatturato secondo quanto offerto in sede di gara.
A partire dal secondo anno il canone sarà rivalutato in base agli indici ISTAT.
Il pagamento del canone dovrà essere corrisposto dal Concessionario con pagamenti trimestrali anticipati, entro il primo giorno del mese del trimestre di riferimento.
Il pagamento della percentuale (royalty) sul fatturato del punto di ristoro dovrà avvenire trimestralmente sulla base dei dati forniti dal gestore. A tal fine, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del trimestre, il Concessionario dovrà inviare a Zètema l’importo del fatturato del trimestre di riferimento. Zètema emetterà una fattura per un importo pari alla percentuale di royalty offerta in sede di gara moltiplicata per il fatturato del trimestre di riferimento ed il gestore dovrà provvedere al saldo entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa.
Il pagamento degli importi dovuti dovrà essere corrisposto dal Concessionario mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato da Zètema (nel contratto di affidamento che verrà stipulato tra Zètema e Concessionario) e dovrà indicare il numero di procedimento PT02AA12014 e il codice CIG Z5606C1670.
Art. 7 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE
Il Concessionario nell’espletare il servizio dovrà impiegare personale qualificato, che osservi diligentemente tutte le norme e le disposizioni generali vigenti in materia.
Al personale a contatto con il pubblico è richiesta la conoscenza di almeno la lingua inglese.
Il personale dovrà essere in possesso di adeguata preparazione professionale, relativamente ai requisiti igenico-sanitari previsti, nonché debitamente formato sia per quanto attiene le procedure HACCP sia per quanto attiene il disposto del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Il Concessionario si obbliga a fornire, all’inizio del servizio, l’elenco del personale addetto allo stesso, nonché a segnalare tempestivamente le successive variazioni. In caso di sostituzioni del personale, i sostituti dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal personale sostituito.
Il Concessionario, a richiesta scritta di Zètema, si impegna a sostituire il personale dipendente che non soddisfi i requisiti richiesti, senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali o di ulteriori oneri rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.
Art. 8 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
Nell’espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Il Concessionario sarà tenuto, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.
Il Concessionario dovrà continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.
Art. 9 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI
Il Concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle Autorità competenti, volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie all’espletamento delle attività oggetto di affidamento, inclusa l’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, ai sensi della normativa vigente, e dovrà trasmettere tutta la relativa documentazione a Zètema. Si precisa che in precedenza era già stata emessa un’autorizzazione in tal senso.
Art. 10 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI
Il Concessionario garantisce e manleva Zètema da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Il Concessionario, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione e in ragione della stessa.
Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazioni, prima della sottoscrizione del Contratto, un’apposita polizza di responsabilità civile a copertura di eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività affidate in ragione della presente procedura, nonché degli
eventuali danni a carico dell’edificio, delle attrezzature e degli arredi, dovuti ad incendio, danneggiamento, furto e atti di vandalismo.
Una copia della polizza dovrà essere consegnata a Zètema entro 5 (cinque) giorni a decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione. La consegna della copia della polizza costituisce condizione necessaria per la stipula del contratto.
ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA
Il Concessionario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell’eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire a favore di Zètema, una garanzia fideiussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo della presente concessione.
Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell’art. 113 del D. Lgs. 163/06, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante.
Resta salvo e impregiudicato il diritto di Zètema al risarcimento dell’eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.
Art. 12 - PENALI
Le attività oggetto di affidamento devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal presente Capitolato e nel Piano di gestione presentato in sede di gara.
Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, il Concessionario se non ottempera – per cause non dipendenti da Zètema ovvero da forza maggiore o caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di seguito indicati:
a) per ogni giorno di ritardo nell’attivazione del punto di ristoro rispetto alla data prevista si applicherà una penale pari ad € 150,00 (centocinquanta/00);
b) in caso di mancato rispetto dei giorni e degli orari obbligatori di apertura del punto di ristoro, come indicati all’art. 3 del presente Capitolato, si applicherà una penale pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per singola infrazione;
c) in caso di mancata sostituzione del personale di servizio, a seguito di richiesta scritta da parte di Zètema, trascorsi 15 giorni dal suo ricevimento, si applicherà una penale pari ad € 200,00 (duecento/00);
d) in caso di mancata pulizia dei n. 3 servizi igienici presenti nel cortile del PIT, rilevata da Zètema a seguito di ispezione, si applicherà una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per singola infrazione;
e) nel caso in cui l’Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difformi dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto, nonché – ove compatibili e/o migliorative per Zètema – nell’offerta
tecnica presentata in sede di gara, si applicherà una penale commisurata alla gravità dell’inadempimento, fino ad un importo massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00).
Gli eventuali inadempimenti che possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati per iscritto da Zètema al Concessionario. In tal caso, il Concessionario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, Zètema potrà applicare al Concessionario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Il Concessionario prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Zètema a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE
Al Concessionario è fatto espresso divieto di subappaltare e comunque cedere a terzi anche in parte, l’attività di gestione del punto di ristoro, pena la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e ferma restando la facoltà di Zètema di agire per ottenere il risarcimento degli eventuali danni.
Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, Zètema potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a/r nei seguenti casi:
a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto;
b) applicazione di 10 (dieci) penali;
c) mancata osservanza delle disposizioni normative riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
d) mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e delle condizioni previste dal CCNL di categoria;
e) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
f) mancato rispetto delle norme di contabilizzazione e tributarie vigenti in materia;
g) commissione di abusi o fatti illeciti da parte del Concessionario ovvero dei propri dipendenti e/o collaboratori;
h) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro il Concessionario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori,
ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario.
L’eventuale dichiarazione di risoluzione deve essere inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari e il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Zètema.
In caso di risoluzione del Contratto, Zètema ha diritto al pagamento del canone maturato sino al momento di efficacia della risoluzione e si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’interruzione del servizio.
Art. 15 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
L’esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente affidamento è regolata, in via graduata:
- dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- dalle disposizioni del presente Capitolato d’Xxxxx e relativi allegati nonché da quanto disposto nell’Avviso;
- da quanto previsto nel Piano di Gestione e nell’Offerta economica presentata in sede di gara;
- dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura delle attività e dei servizi affidati.
Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Concessionario rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
Art. 16 – VALIDITÀ’ DELLA GRADUATORIA
Zètema si riserva in caso di revoca dell’aggiudicazione, di fallimento del Concessionario o di risoluzione del contratto per cause imputabili al Concessionario stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.
Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI
Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, saranno integralmente poste a carico del Concessionario, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società appaltante.
In caso d’uso, al contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro, con ogni relativo onere a carico del Concessionario.
Art. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di contestazioni in merito all’interpretazione, all’esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle controversie.
Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.
L’Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxxxx