CPI PRESTITI PERSONALI
Società facente parte del gruppo CNP Assurances S.A.
Incontra Assicurazioni S.p.A.
In partnership con UniCredit
CPI PRESTITI PERSONALI
A PREMIO UNICO ANTICIPATO AD ADESIONE FACOLTATIVA
PER LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI E NON LAVORATORI
Ed. 02/2020
Il presente set informativo contiene:
• DIP Vita - Documento Informativo Precontrattuale del Contratto di assicurazione vita
• DIP Danni - Documento Informativo Precontrattuale del Contratto di assicurazione danni
• DIP aggiuntivo Multirischi - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi
PER LA COMPONENTE VITA (offerta da CNP UniCredit Vita S.p.A.):
• Condizioni Contrattuali comprensive di Glossario
• Modulo di Adesione - FAC-SIMILE
• Informativa per il trattamento dei dati personali
PER LA COMPONENTE DANNI (offerta da Incontra Assicurazioni S.p.A.):
• Condizioni Contrattuali comprensive di Glossario
• Informativa per il trattamento dei dati personali
• Modulo di Adesione - FAC-SIMILE
• Riferimenti normativi - Articoli di Legge
Il presente SET INFORMATIVO deve essere consegnato all’Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo
CNP UniCredit Vita S.p.A. - Società soggetta a direzione e coordinamento di CNP Assurances S.A. Sede Legale: Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XXXXXX)
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provv. IVASS n° 580 del 26/5/97 pubblicato sulla G.U. n° 126 del 2/6/97 - Capitale sociale Euro 381.698.529 i.v.
Registro delle Imprese di Milano e C. Fiscale 07084500011 - P. IVA 13362170154 Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00129
Tel. +39 02 9118.4212 - Fax +39 02 9118.4061 - xxxx_xxxxxxx@xxx.xx - xxx.xxxxxxx.xx
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Registro delle Imprese di Milano, C.F. 02381450101 - P.IVA 03740811207
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 22/3/84 pubblicato sulla G.U.
n. 105 del 14/4/84 Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00059 e facente parte del
Cara/o Cliente,
per consentirti una lettura facilitata del Set Informativo, desideriamo anticiparti qui alcune pre- cisazioni.
Di che prodotto CPI (Credit Protection Insurance) Prestiti Personali è una copertura assicurativa FACOLTATIVA
si tratta? per la protezione di un prestito concesso da UniCredit a un Lavoratore Dipendente Pubblico
o a un non Lavoratore.
Significa che, per la durata del prestito (e comunque non oltre 120 mesi, 85 mesi per prestiti del tipo CreditExpress Dynamic), le Compagnie Vita e Xxxxx assicurano la per- sona che stipula il prestito, tutelando sé stesso e i suoi cari dalle conseguenze eco- nomiche che alcuni eventi legati alla vita potrebbero avere, considerando il debito contratto con la Banca.
Cosa garantisce? In caso di Decesso, Invalidità Totale Permanente (ITP) o Malattia Grave (MG): il paga- mento ai Beneficiari dell’importo pari al restante debito (“debito residuo”).
In caso di Ricovero Ospedaliero: il pagamento di un importo pari alle rate non pagate del mutuo (con un massimale di 12 rate mensili per Sinistro e 48 rate mensili complessive in caso di più Sinistri).
Quali documenti Per la sottoscrizione del Contratto è fondamentale che il Questionario Medico venga sanitari compilato correttamente e in maniera completa. In caso contrario la Compagnia può sono necessari? avvalersi della facoltà di non pagare le somme assicurate in caso di sinistro.
Ti anticipiamo che sono inoltre previste delle esclusioni, cioè quelle situazioni che se dovessero generare il sinistro non comporterebbero la liquidazione del Capitale.
La Grafica Nel testo delle Condizioni Contrattuali troverai evidenziati alcuni contenuti che necessi- tano di particolare attenzione, mentre quelli più complessi sono accompagnati da esempi e box esplicativi.
A tal proposito è bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale e pertanto è bene porre sempre la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono. Comprendiamo infatti che non sempre la precisione normativa coincide con la facilità di lettura: noi desideriamo darti entrambe le chiavi di lettura.
Confidiamo di aver fatto un buon lavoro per rendere più semplice e chiara la lettura e la compren- sione della tua polizza e quindi più consapevole la tua decisione di sottoscrivere la polizza.
Condividiamo Nuovi Progetti, siamo qui per Proteggerti.
CNP Vita S.p.A. Incontra Assicurazioni S.p.A.
CONTATTI UTILI
CNP UniCredit Vita S.p.A
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ASSICURAZIONE CREDITOR PROTECTION
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita)
Compagnia: CNP UniCredit Vita S.p.A.
Prodotto: CPI Prestiti Personali ad adesione facoltativa
data di realizzazione del DIP Vita: 1 luglio 2019
Il presente DIP Vita è l'ultimo disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È un’assicurazione Collettiva ad adesione facoltativa di puro rischio dedicata alle persone fisiche, titolari di un Prestito Personale in fase di erogazione da parte di UniCredit S.p.A., che assicura dai rischi derivanti dall’eventuale suo Decesso. L’adesione a questa Polizza è subordinata all’adesione alla collegata Assicurazione collettiva Ramo Danni commercializzata da Incontra Assicurazioni S.p.A, avente per oggetto, per i Lavoratori Dipendenti Privati le garanzie Invalidità Totale Permanente e Perdita d’impiego, per i Lavoratori Dipendenti Pubblici e i Non Lavoratori le garanzie Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave e Ricovero Ospedaliero, mentre per i Lavoratori Autonomi le garanzie Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea, Malattia Grave e Ricovero Ospedaliero.
Il Contratto fornisce una copertura assicurativa in caso di Decesso dell’Assicurato.
A seguito del Decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, coincidente con la durata del Prestito Personale, ai Beneficiari indicati in Polizza è prevista la liquidazione della seguente prestazione:
prestazione in caso di Decesso dell’Assicurato pari all’ammontare del Capitale Residuo del Prestito Personale in essere alla data del sinistro.
Il capitale assicurato non può essere superiore a 120.000,00 euro, ridotto a 38.000 euro qualora l’Assicurato sottoscriva un Prestito Personale del tipo Credit Express Dynamic.
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
Il presente Contratto, essendo relativo alla sola componente Vita, non offre coperture in caso di:
× invalidità
× malattia grave
× perdita di autosufficienza
× inabilità di lunga durata
a meno che le stesse non causino il Decesso dell’Assicurato. Non è prevista dunque alcuna prestazione se l’Assicurato è in vita alla scadenza del Contratto e in questo caso il versamento effettuato (detto Premio) resta acquisito dalla Compagnia.
Che cosa NON è assicurato?
Sì, sono presenti esclusioni e la garanzia è prestata nei limiti del capitale per il cui dettaglio si rimanda al DIP aggiuntivo Multirischi.
Ci sono limiti di copertura?
Il Contratto è operante senza alcun limite territoriale.
Dove vale la copertura?
L’Assicurato deve tempestivamente comunicare alla Compagnia eventuali variazioni dei propri indirizzi di rife- rimento. Qualora nel corso della durata contrattuale si trasferisca in modo definitivo in uno Stato diverso dal- l'Italia, il Contratto si risolve e la Compagnia rimborsa il rateo di premio non goduto.
Che obblighi ho?
In caso di Decesso dell’Assicurato, i Beneficiari designati dovranno presentare la seguente documentazione per richiedere il pagamento della prestazione:
• certificato di morte dell’Assicurato;
• certificato medico attestante la causa del Decesso;
• copia della Cartella Clinica (in caso di Decesso ospedaliero);
• certificazione del capitale residuo risultante dal piano di ammortamento alla data del sinistro e copia del piano di ammortamento stesso;
• copia del verbale emesso dall’Autorità Giudiziaria intervenuta a seguito dell’incidente (in caso di morte vio- lenta o accidentale);
• Scheda di Adeguata Verifica (SAV) compilata e sottoscritta da ciascun Beneficiario;
• dichiarazione sostitutiva dell’Atto notorio (autenticata e rilasciata dal Beneficiario nominato o erede Benefi- ciario);
• verbale di pubblicazione del testamento olografo o Verbale di registrazione del testamento pubblico (da presentare in caso di esistenza di testamento) unitamente alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
• copia del Documento d'Identità in corso di validità e Codice Fiscale del Beneficiario.
La Compagnia esegue i pagamenti della Prestazione in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa comprovante il Decesso.
Il Premio, corrisposto in forma unica e anticipata dall'Assicurato, viene prelevato dall’importo erogato con il Prestito Personale e versato tramite UniCredit S.p.A. alla Compagnia. Il Premio di cui sopra verrà rimborsato a UniCredit S.p.A. unitamente alle rate del Prestito Personale stesso..
Il Premio, comprensivo dell’importo che verrà trattenuto dalla Banca a titolo di remunerazione per l’interme- diazione svolta, è determinato in base al Tasso di premio, alla durata e all’ammontare del Prestito Personale richiesto.
Quando e come devo pagare?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del Prestito Personale richiesto, a condizione che l’Assicurato:
- abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e versato il relativo premio unico;
- abbia compilato il Questionario Medico finalizzato ad accertare le sue condizioni di salute per la conseguente valutazione del rischio da parte della Compagnia.
La durata della copertura assicurativa, fermo restando un limite massimo di 120 mesi, ridotto a 85 mesi (compreso un eventuale periodo di preammortamento della durata massima di un mese) qualora l’Assicurato sottoscriva un Prestito Personale del tipo Credit Express Dynamic, coincide con la durata originaria del Prestito Personale.
La copertura assicurativa termina prima della scadenza in caso di compimento del 75° anno di età dell’ Assicurato, di liquidazione del capitale assicurato a seguito di Decesso o di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia o di Malattia Grave dell’Assicurato (queste ultime corrisposte da Incontra Assicurazioni S.p.A. in virtù della Polizza Danni), estinzione totale anticipata o surroga del Prestito Personale, sospensione del pagamento dei premi o esercizio del diritto di recesso.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Dopo la conclusione del Contratto, in caso di ripensamento, l'Assicurato può esercitare il diritto di Recesso entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa.
Come posso revocare la proposta, recedere dal Contratto o risolvere il Contratto?
La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto né di riduzione.
NO
Sono previsti riscatti o riduzioni? SI
Assicurazione Creditor Protection
Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo danni - DIP Danni
Compagnia: Incontra Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Creditor Protection abbinabile ai prestiti erogati da UniCredit S.p.A.
(Per Lavoratori Dipendenti Pubblici e Non Lavoratori)
Incontra Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02381450101 - p.iva 03740811207- Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 22/03/1984 pubblicato sulla
G.U. n. 105 del 14/4/84. Iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese presso l’IVASS al n. 1.00059. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo
Finanziario S.p.A., iscritta all’Alb delle Imprese di assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00059 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 46
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
L’invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60%, derivante da Infortunio o Malattia - in caso di sinistro la Compagnia riconosce un importo pari al Capitale Residuo del Prestito Personale (con un massimale di € 120.000,00).
Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia
- Degenza ininterrotta e con pernottamento dell’Assicurato in Istituto di Cura - in caso di sinistro la Compagnia riconosce un importo pari alla Rata del Prestito Personale dopo i primi 7 giorni di ricovero e successivamente per ciascun periodo di ricovero di 30 giorni (con un massimale di € 5.000,00 per rata indennizzata, massimo 12 rate indennizzate per sinistro, massimo 48 rate indennizzate in casodi piu’ Sinistri).
Malattia Grave (Tumore maligno; Cardiopatia Coronarica che comporti un intervento di chirurgia cardiovascolare; Infarto Miocardico; Ictus cerebrale; Insufficienza renale; Malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo; qualsiasi altra Malattia che causi uno stato di invalidità permanente di grado pari o superiore al 40% ma inferiore al 60%) - in caso di sinistro la Compagnia riconosce un Indennizzo pari al Capitale Residuo del Prestito Personale (con un massimale di € 120.000,00).
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurabili le persone che:
alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione non siano Lavoratori Dipendenti Pubblici o Non Lavoratori; alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione non abbiano ancora compiuto 18 (diciotto) anni o alla data di scadenza del Prestito Personale risultino di età maggiore di 75 (settantacinque) anni;
abbiano stipulato un Prestito Personale di durata superiore a 120 mesi;
non siano residenti in Italia.
Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni garanzie Invalidità Permanente Totale e Ricovero Ospedaliero:
Pratica di alcuni sport estremi;
etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;
parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi.
Principali esclusioni Malattia Grave
i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I stadio, i tumori ovarici, i tumori cutanei ad eccezione del melanoma maligno del II e IV stadio di Xxxxxxx, il sarcoma di Kaposi.
Altre limitazioni garanzia Invalidità Permanente
per essere indennizzabile, l’Invalidità Permanente Totale deve essere riconosciuta all’Assicurato entro 24 mesi dalla data in cui si è verificato l’Infortunio che l’ha provocata o entro 12 mesi dalla data di diagnosi della Malattia che l’ha provocata.
E’ una polizza collettiva ad adesione facoltativa di ramo danni dedicata alle persone fisiche che hanno sottoscritto con UniCredit S.p.a. un Prestito Personale e che sono Lavoratori Dipendenti Pubblici e Non Lavoratori. La polizza copre il rischio di Invalidità Permanente Totale (da Infortunio o Malattia), da Ricovero Ospedaliero (da Infortunio o Malattia ) e da Malattia Grave. L’adesione alla polizza è subordinata all’adesione congiunta alla collegata polizza collettiva di ramo vita facoltativa commercializzata da CNP UniCredit Vita S.p.A., avente ad oggetto la garanzia Decesso
Dove vale la copertura?
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato mantenga la residenza in Italia.
Quando e come devo pagare?
• Il Premio, comprensivo di imposte, deve essere corrisposto interamente in via anticipata; esso sarà sempre finanziato con conseguente incremento dell’importo erogato e della rata del Finanziamento. Il Premio viene prelevato dall’importo erogato con il Prestito Personale e versato tramite UniCredit S.p.A. alla Compagnia.
• Solo in caso di adesione alla Polizza Collettiva Xxxxx non contestualmente alla erogazione del Prestito Personale (a seguito di cambio status lavorativo), il premio dovrà essere pagato mediante addebito in conto corrente.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
• La copertura decorre dalle ore 24:00 della data di erogazione del Prestito Personale, e termina alle ore 24:00 della stessa data in cui termina il Prestito Personale. La copertura per il caso di Malattia Grave è soggetta ad un periodo di Carenza di 30 giorni.
• Solo in caso di adesione alla Polizza Collettiva Xxxxx non contestualmente alla erogazione del Prestito Personale (a seguito di cambio status lavorativo), la copertura decorre dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, e termina sempre alle ore 24:00 della stessa data in cui termine il Prestito Personale.
• La copertura cessa prima della sua naturale scadenza in caso di anticipata estinzione totale, surroga del Prestito Personale (salvo che l’Assicurato decida di mantenere in vigore la copertura), decesso dell’Assicurato, liquidazione dell’indennizzo per il caso di invalidità Permanente Totale e per MalattiaGrave.
Come posso disdire la polizza?
• L’Assicurato può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza (con diritto al rimborso del premio pagato, al netto delle imposte).
• L’Assicurato può altresì recedere annualmente dal contratto con preavviso di 60 giorni (con diritto alla restituzione del premio in proporzione degli anni mancanti alla scadenza delle coperture, al netto delle imposte)
• In entrambi i casi, l’Assicurato dovrà esercitare il recesso utilizzando l’apposito modulo reperibile presso la sua filiale di riferimento o inviando raccomandata a.r. alla filiale medesima.
ASSICURAZIONE CREDITOR PROTECTION
Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Compagnie : CNP Unicredit Vita S.p.A. Incontra Assicurazioni S.p.A
prodotto : CPI Prestiti Personali
ad adesione facoltativa (per lavoratori Autonomi)
data di realizzazione del DIP aggiuntivo Multirischi: 20 maggio 2019 Il presente DIP aggiuntivo Multirischi è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP DANNI), per aiutare il potenziale Assicurato a capire nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale delle Compagnie.
L'Assicurato deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione del Contratto. Le garanzie assicurative sono sottoscritte e prestate dalle Compagnie di Assicurazione:
Ramo Vita
CNP UniCredit Vita S.p.A., Impresa di Assicurazione di diritto italiano, è una società di capitali soggetta a direzione e coordinamento di CNP Assurances S.A. e presta la Copertura Assicurativa VITA prevista dalla presente Polizza Collettiva relativamente al Decesso dell’Assicurato.
CNP UniCredit Vita S.p.A., ha Sede Legale e Direzione Generale in Xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx) ed è iscritta al Reg. Imprese della Camera di Commercio di Milano al n. MI-1610852, Codice Fiscale n. 07084500011 Recapito telefonico: 800.335.335
Sito internet: xxx.xxxxxxx.xx - Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxx.xx e indirizzo PEC xxxx_xxxxxxx@xxx.xx CNP UniCredit Vita S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nei Rami Vita e nei Xxxx Xxxxx Infortuni e Malattia con provvedimento ISVAP n. 580 del 26/5/97, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 02/06/1997 e con successivo provvedimento ISVAP n. 2004 del 27/12/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 2 del 03/01/2002 ed è iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n.1.00129.
Si riporta di seguito il patrimonio netto di CNP UniCredit Vita S.p.A. al 31/12/2018 e la relativa suddivisione tra capitale sociale e totale delle riserve patrimoniali. In base all’ultimo bilancio d’esercizio approvato, l’ammontare del patrimonio netto di CNP Vita è pari a 698,17 milioni di euro; il capitale sociale ammonta a 381,70 milioni di euro e le riserve patrimoniali a 123,85 milioni di euro. A fine 2018 il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) è pari a 373,82 milioni di euro e il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) a 168,22 milioni di euro. L’importo ammissibile dei Fondi Propri a copertura è pari a 778,14 milioni di euro, classificabili in Tier I per il 97% e in Tier III per il restante 3%. Questi dati determinano un Solvency Ratio (SR) del 208,16%.
La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (c.d. SFCR) è reperibile sul sito della Compagnia al link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxxxx_xx.xxxx
Xxxx Xxxxx
Incontra Assicurazioni S.p.A., avente sede legale in Italia in X.xx xx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 02381450101 - Partita I.V.A. 03740811207.
Recapiti: e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, PEC xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, telefono x0000 00000000, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Incontra Assicurazioni è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del22/03/1984 pubblicato sulla G.U. n. 105 del 14/4/84. Iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese presso l’IVASS al n. 1.00059. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00059 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2018, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad
€ 26,45 milioni con capitale sociale pari ad € 5,20 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 17,90 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito www incontraassicurazioni it, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di as- sicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all’esercizio 2018, è pari ad € 23,81 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 10,71 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri pari ad € 59,32 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2018, pari a 2,49 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.
Al Contratto si applica la legge italiana.
Ramo Vita:
La Polizza Vita, la cui copertura è fornita da CNP UNICREDIT VITA S.P.A., prevede la seguente presta- zione:
Prestazione in caso di Decesso
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Xxxx Xxxxx: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Che cosa è assicurato Quali sono le prestazioni?
Xxxx Xxxx (COPERTURA FORNITA DA CNP UNICREDIT
VITA S.P.A.): Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita
Xxxx Xxxxx: (COPERTURA FORNITA DA INCONTRA
ASSICURAZIONI S.P.A.): Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Che cosa NON è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
Xxxx Xxxx (copertura assicurativa fornita da CNP UNICREDIT VITA S.P.A.)
! Il Capitale assicurato non viene liquidato ai beneficiari designati qualora il Decesso dell’Assicurato sia causato da:
- dolo del Contraente, dell’Assicurato o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
- contaminazione biologica e/o chimica e/o nucleare - radioattiva;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da servizio prestato per lo Stato Italiano;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a risse, tranne per il caso di conclamata e documentata legittima difesa;
- atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o avvenuti quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere anche parziale da esso stesso procurato;
- suicidio, se avviene nei primi ventiquattro mesi dalla decorrenza della garanzia.
Xxxx Xxxxx (coperture assicurative fornite da INCONTRA ASSICURAZIONI S.P.A.)
! Esclusioni Garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia (in aggiunta a quelle già elencate nel DIP Danni):
L’assicurazione non opera e nessun indennizzo è dovuto in riferimento a tutte le malattie e gli stati patologici dell’Assicurato verificatesi o insorti prima della data di decorrenza dell’Assicurazione, qualora tali malattie e stati patologici pre-esistenti siano stati oggetto di inesatta o reticente dichiarazione nel Questionario Medico.
Sono altresì esclusi dall’Assicurazione i casi di Invalidità Permanente Totale causata da:
- atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o avvenuti quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
- partecipazione dell’Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in com- petizioni agonistiche e nelle relative prove;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
- guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione;
- malattie tropicali.
Altre limitazioni garanzia Invalidità Permanente Totale
Per essere indennizzabile, l’Invalidità Permanente Totale deve essere riconosciuta all’Assicurato entro 24 mesi dalla data in cui si è verificato l’Infortunio che l’ha provocata o entro 12 mesi dalla data di diagnosi della Malattia che l’ha provocata.
Esclusioni garanzia Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia (in aggiunta a quelle già elencate nel DIP Danni):
L’assicurazione non opera e nessun indennizzo è dovuto in riferimento a tutte le malattie e gli stati patologici dell’Assicurato verificatesi o insorti prima della data di decorrenza dell’Assicurazione, qualora tali malattie e stati patologici pre-esistenti siano stati oggetto di inesatta o reticente dichiarazione nel Questionario Medico.
Sono altresì esclusi dall’Assicurazione i casi di Ricovero Ospedaliero causato da:
- atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o avvenuti quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
- partecipazione dell’Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in com- petizioni agonistiche e nelle relative prove;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
- guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- depressione grave in trattamento farmacologico continuo;
- interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione;
- malattie tropicali.
Altre limitazioni garanzia Ricovero Ospedaliero
Periodo di Franchigia garanzia Ricovero Ospedaliero: l’Indennizzo è soggetto ad un Periodo di Franchigia pari a 7 giorni. Pertanto, in caso di sinistro, il primo Indennizzo (pari ad una rata) è corrisposto soltanto nel caso in cui il Ricovero Ospedaliero perduri per almeno 7 giorni dopo la Data del sinistro.
Per “Data del sinistro” si intende la data di inizio del Ricovero Ospedaliero.
Periodo di Riqualificazione garanzia Ricovero Ospedaliero: dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per Ricovero Ospedaliero, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Ricovero Ospedaliero se dal termine del sinistro precedente non sarà trascorso un Periodo di Riqualificazione di 30 giorni consecutivi.
Esclusioni garanzia Malattia Grave (in aggiunta a quelle già elencate nel DIP Danni):
L’Assicurazione non opera e nessun indennizzo è dovuto in riferimento a tutte le malattie e gli stati patologici dell’Assicurato verificatesi o insorti prima della data di decorrenza dell’Assicurazione, qualora tali malattie e stati patologici pre-esistenti siano stati oggetto di inesatta o reticente dichiarazione nel Questionario Medico.
Sono altresì esclusi dall’Assicurazione i casi di Malattia Grave causata da:
- atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o avvenuti quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
- etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
- guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Altre limitazioni garanzia Malattia Grave
Nel caso di Malattia che provochi un’Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 40% ma inferiore al 60%, rimangono operanti le esclusioni previste per la garanzia Invalidità Permanente Totale.
Nel caso in cui l’Assicurato dovesse decedere successivamente all’avvenuta liquidazione dell’indennizzo rico- nosciuto da parte di INCONTRA ASSICURAZIONI S.P.A. con riguardo alla copertura INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA o alla copertura MALATTIA GRAVE, NULLA SARÀ DOVUTO DA CNP
UNICREDIT VITA S.P.A. ai Beneficiari, in quanto il Contratto s’intende risolto nel momento è avvenuta l’erogazione della prestazione prevista dalla Polizza Danni.
Qualora l’Assicurato dovesse decedere successivamente alla richiesta di apertura del sinistro per INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA o per MALATTIA GRAVE, INCONTRA ASSICURAZIONI S.P.A.
proseguirà con la valutazione del sinistro aperto e, qualora liquidabile, sarà riconosciuta ai Beneficiari l’indennità.
Resta inteso che in caso di pagamento della prestazione da parte di INCONTRA ASSICURAZIONI S.P.A. il Contratto relativo alla copertura assicurativa Decesso s’intende risolto e NULLA sarà dovuto a fronte dell’evento morte da CNP UNICREDIT VITA S.P.A. ai Beneficiari. In caso di mancato indennizzo dell’INVALIDITA' TOTALE PER- MANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA o della MALATTIA GRAVE, CNP UNICREDIT VITA provvederà a valutare e, se indennizzabile, liquidare il sinistro solo a titolo di copertura per la garanzia legata al Decesso.
Si precisa infine che le garanzie Decesso, INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA e MALATTIA GRAVE non sono cumulabili tra loro.
Che obblighi ho? Quali obblighi hanno le Imprese? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Ramo Vita (Copertura fornita da CNP UniCredit Vita S.p.A.): in caso di Decesso dell’Assicurato gli aventi causa possono rivolgersi al Contraente (la Banca) o inviare la ri- chiesta direttamente a CNP UniCredit Vita S.p.A. mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo, xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, ovvero a mezzo PEC all’indirizzo xxxx_xxxxxxx@xxx.xx o contattare il servizio clienti al numero verde 800.129.027 attivo da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00. Ai fini della corretta valutazione del sinistro, la Compagnia CNP UniCredit Vita S.p.A. richiede ai beneficiari designati la consegna di tutti i documenti di seguito elencati: • certificato di morte dell’Assicurato; • certificato medico attestante la causa del Decesso; • copia della Cartella Clinica (in caso di Decesso ospedaliero); • certificazione del capitale residuo risultante dal piano di ammortamento alla data del sinistro e copia del piano di ammortamento stesso; • copia del verbale emesso dall’Autorità Giudiziaria intervenuta a seguito dell’incidente (in caso di morte violenta o accidentale); • Scheda di Adeguata Verifica (SAV) compilata e sottoscritta da ciascun Beneficiario; • dichiarazione sostitutiva dell’Atto notorio (autenticata e rilasciata dal Beneficiario nominato o erede Beneficiario); • verbale di pubblicazione del testamento olografo o Verbale di registrazione del testamento pubblico (da presentare in caso di esistenza di testamento) unitamente alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; • copia del Documento d’Identità in corso di validità e Codice Fiscale del Beneficiario. Il modulo di liquidazione che CNP Unicredit Vita mette a disposizione sul sito xxx.xxxxxxx.xx, cliccando su “Sei Beneficiario di una Polizza?” non è vincolante (la richiesta, infatti, può essere effettuata anche in carta libera): tuttavia si consiglia di utilizzarlo per agevolare e velocizzare le operazioni di liquidazione. Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, la Compagnia si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportu- namente integrata per procedere al pagamento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa; di conseguenza eventuali richieste incomplete possono comportare un allungamento nei tempi complessivi di liquidazione. Denuncia di sinistro Xxxx Xxxxx (Coperture fornita da INCONTRA ASSICURAZIONI S.p.A.): in caso di sinistro gli aventi causa possono rivolgersi al Contraente (la Banca) oppure darne comunicazione scritta alla Compagnia, nel più breve tempo possibile, ai seguenti recapiti, con una delle seguenti modalità: via Posta a INCONTRA XXX.XX SPA presso AXA France IARD - ufficio sinistri - X.xx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; via ax. 02-23331247; xxx x xxxx xxx.xx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx allegata la seguente documentazione: • Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia: copia di un documento di identità dell’Assicurato; certificazione dell’Invalidità Permanente e del relativo grado emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) o da un medico legale; • Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia: copia di un documento di identità del- l’Assicurato; documentazione attestante la condizione di Lavoratore Autonomo al mo- mento del sinistro; certificato medico di Ricovero Ospedaliero e copia della cartella clinica; i successivi certificati di Ricovero Ospedaliero alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Ricovero Ospedaliero). Una volta scaduto il Periodo di Franchigia, per ciascun periodo di successivi 30 giorni consecutivi di durata del sinistro, gli Assicurati devono compilare ed inviare alla Società, allo stesso recapito sopra indicato, il modulo di continuazione del sinistro; tale modulo è disponibile come sopra indicato e deve essere inviato all’Impresa entro 60 giorni dalla fine del periodo di 30 giorni consecutivi di durata del sinistro. |
Cosa fare in caso di sinistro? | • Malattia Grave: copia di un documento di identità dell’Assicurato; documentazione attestante la condizione di Lavoratore Autonomo al momento del sinistro; certificazione di un medico attestante la diagnosi di Malattia Grave assistita dalla relativa documen- tazione sanitaria. Nel caso di Malattia che provochi un’Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 40% ma inferiore al 60%, dovrà essere prodotta la stessa documentazione prevista per il caso di Invalidità Permanente Totale. Prescrizione Ramo Vita: secondo la normativa vigente si possono richiedere le prestazioni assicurative entro 10 (dieci) anni dal giorno in cui si è verificato l’Evento che dà diritto al- l’erogazione della somma dovuta ai Beneficiari designati (Decesso dell’Assicurato), fatte salve specifiche disposizioni di legge. Una volta decorso tale termine, la Compagnia ha l’obbligo di legge di devolvere tale somma al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori di vittime di frodi finanziarie per cui non si potranno più ottenere le prestazioni. Prescrizione Xxxx Xxxxx: I diritti derivanti dal presente Contratto di assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Liquidazione della Prestazione Ramo Vita: CNP UniCredit Vita S.p.A., qualora il sinistro de- nunciato risulti indennizzabile, provvederà a corrispondere al Beneficiario le somme dovute entro un periodo massimo di trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, qualora il sinistro denunciato risulti indennizzabile. Liquidazione della Prestazione Xxxx Xxxxx: Incontra Assicurazioni S.p.A., qualora il sinistro denunciato risulti indennizzabile, provvederà al pagamento dell’Indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell’Indennizzo Gestione da parte di altre imprese Ramo Vita: Non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre Compagnie diverse da CNP UniCredit Vita S.p.A. Gestione da parte di altre imprese Xxxx Xxxxx: La Compagnia ha incaricato la società AXA FRANCE IARD per la gestione dei sinistri relativi alle garanzie di ramo danni. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Per esercitare correttamente l’attività assicurativa, CNP UniCredit Vita S.p.A. e Incontra Assicurazioni S.p.A., devono essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per poter conoscere e valutare i rischi assicurati. Conseguentemente in fase di sottoscrizione della Polizza l’Assicurato deve rendere di- chiarazioni esatte, complete e veritiere in riscontro a quanto richiesto nel Contratto assi- curativo. Diversamente, dichiarazioni inesatte o reticenti (ovverosia anche solo parzialmente omissive) rese dall’Assicurato possono comportare la perdita totale o parziale del diritto ad ottenere la prestazione prevista nel Contratto (ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile agli artt. 1892, 1893). Nello specifico: 1. nel caso in cui l’Assicurato renda dichiarazioni inesatte o reticenti con dolo (ovverosia essendo consapevole della falsità/incompletezza di quanto dichiarato) o colpa grave (ovvero omettendo la benché minima attenzione nella descrizione del proprio stato di salute) e il sinistro (vale a dire il Decesso dell’Assicurato o un altro Evento idoneo a generare la liquidazione della Polizza, ad es. invalidità) si verifica prima che l’inesattezza o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, quest’ultima avrà diritto a trattenere i premi versati e non sarà tenuta a pagare alcuna prestazione assicurativa; 2. nel caso in cui l’Assicurato renda dichiarazioni inesatte o reticenti senza dolo o colpa grave e il sinistro si verifica prima che l’inesattezza o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia interessata (Incontra Assicurazioni S.p.A. per eventi legati al ramo danni più sopra elencati, CNP UniCredit Vita S.p.A. a fronte del Decesso), quest’ultima avrà diritto a trattenere i premi versati e la prestazione assicurata sarà ridotta proporzionalmente al diverso livello di rischio accertato. Le Compagnie, in relazione alle coperture che ri- spettivamente forniscono, si riservano comunque la possibilità di non pagare alcuna prestazione assicurativa (trattenendo i premi versati) nei casi in cui l’effettiva condizione di salute dell’Assicurato, se conosciuta, non avrebbe consentito l’assicurabilità dello stesso. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | RAMI VITA: Il premio relativo alla copertura Decesso non prevede imposte. Non è prevista la possibilità di frazionamento del premio. XXXX XXXXX: I premi relativi alle coperture Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia , Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia e Malattia Grave sono comprensivi di imposte. Non è prevista la possibilità di frazionamento del premio. |
Rimborso | Ramo Vita: L’Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto nei seguenti casi: - Recesso - Estinzione totale o parziale /Accollo/Surroga del Prestito Xxxx Xxxxx: L’Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto nei seguenti casi: - Recesso (sia entro 60 giorni dalla decorrenza del Contratto - con rimborso del premio pagato al netto delle imposte - che annuale - con diritto alla restituzione del premio in proporzione degli anni mancanti alla scadenza delle coperture, al netto delle imposte) - Estinzione totale o parziale /Accollo/Surroga del Prestito Personale - Cambiamento attività lavorativa con perdita di Status di lavoratore Dipendente Privato - Cessazione dell’assicurazione in seguito ad inesattezze e reticenze relative alla compilazione del Questionario Medico. |
Sconti | Non sono previsti sconti nè da parte di CNP UniCredit Vita S.p.A. nè da parte di Incontra Assicurazioni S.p.A. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Ramo Vita: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita Xxxx Xxxxx: Durante l’eventuale periodo di preammortamento del Prestito Personale sa- ranno operanti soltanto le garanzie Invalidità Permanente Totale e Ricovero Ospedaliero; la garanzia Malattia Grave non sarà operante ma per tale garanzia decorrerà comunque il Periodo di Carenza, durante il quale la copertura non è operante, pari a 30 giorni dalla data di decorrenza dell’assicurazione. |
Sospensione | Non è contrattualmente prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal Contratto o risolvere il Contratto? | |
Revoca | Non è prevista revoca dell’adesione al presente Contratto |
Recesso | La comunicazione di recesso potrà essere effettuata tramite la compilazione dell’apposito modulo presso la filiale del Contraente (la Banca) ove è stato acceso il finanziamento o, in alternativa, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da indirizzare sempre alla medesima filiale. Sarà cura del Contraente comunicare alle Compagnie la richiesta di recesso. La comunicazione di recesso sarà infatti efficace su entrambe le Polizze, Vita e Xxxxx. E’ possibile recedere con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell’Assicurazione, con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità, per la sola componente danni. Qualora fosse stato già pagato il Premio assicurativo, le Compagnie provvederanno al suo rimborso a favore dell’Assicurato per il tramite della Banca nel termine di 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Il premio rimborsato andrà a ridurre di pari importo il debito residuo dell’Assicurato in relazione al Prestito Per- sonale. |
Risoluzione | Non è prevista la facoltà dell’Assicurato di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei premi |
Si tratta di Polizza collettiva ad adesione facoltativa stipulata da Unicredit S.p.A, in qualità di Contraente, in nome e per conto dei propri clienti, e dedicata a persone fisiche, titolari di un conto corrente presso UniCredit
S.p.A. e appartenenti alla categoria professionale “Lavoratore Dipendente Pubblico” oppure “Non Lavoratore”. È rivolta a tutti coloro che intendono assicurare ai loro cari un sostegno economico per far fronte agli impegni finanziari legati al prestito in caso di eventi imprevisti quali l’eventuale loro Decesso, la sopraggiunta Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, l’Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, il Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia o la Malattia Grave. Il soggetto Assicurato, alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, deve avere compiuto i 18 anni di età, mentre l’età a scadenza del Prestito Personale non dovrà essere superiore a 75 anni.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Il presente Contratto non è soggetto ad alcuna spesa di emissione.
I Costi complessivi trattenuti dalle rispettive Compagnie, a titolo di spesa di acquisizione, costi amministrativi e di gestione del Contratto di Assicurazione, già inclusi nei tassi di premio e comprensivi della quota retrocessa all’Intermediario:
per la Polizza Ramo Vita sono pari al 57,00% del premio (su tale premio non sono previste imposte); per la Polizza Xxxx Xxxxx sono pari al 2,90% del premio imponibile (al netto delle imposte di legge).
Qualora l’Assicurato debba sottoporsi a visita medica, fornendo alle Compagnie il Rapporto Visita Medica richiesto, per certificare l’effettivo stato di salute, il costo di tali accertamenti sanitari potrà variare in considerazione della struttura Sanitaria prescelta dall’Assicurato stesso e sarà interamente a carico dell’Assicurato che sottoscrive le Polizze. In ogni caso l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con costi a proprio carico.
- Costi di Intermediazione
L’importo percepito dall’intermediario a titolo di provvigione relativamente: alla Polizza Ramo Vita è pari al 49,50% del premio;
alla Polizza Xxxx Xxxxx è pari al 49,50% del premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO | |
Valori di riscatto e riduzione | - |
Richiesta di informazioni | - |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Ramo Vita: Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei processi liquidativi, relativi alla sola Copertura per Decesso, devono essere inoltrati per iscritto esclusivamente a CNP UniCredit Vita S.p.A., Funzione Reclami, Xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 - Xxxxxx, fax 00 00000000, e-mail xxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xx Ramo Danni: Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, relativi alle sole Coperture Danni segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di respon- sabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) Fax: 00.00000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Le Compagnie, rispettivamente ai reclami di reciproca competenza, si impegnano a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata a/r oppure in via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. |
All’impresa assicuratrice | Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire a una delle due Compagnie, le stesse lo tra- smetteranno tempestivamente all’intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a fornire riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell’intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello di una o di entrambe le Compagnie in relazione al Contratto od alla copertura assicurativa prestata, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dalla Compagnia interessata e dall’intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni, come stabilito dalla vigente normativa. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, l’esponente potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela del Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx Fax: 06.42.133.206 Posta elettronica certificata: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla rispettiva Compagnia interessata e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze (info su xxxxx@xxx.xxxxx.xx). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS, secondo le modalità sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è re- peribile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione PER IL CONSUMATORE - Come presentare un reclamo. In alternativa e per il RAMO VITA sul sito della Compagnia ramo Vita all’indirizzo www. xxxxxxx.xx, nell’apposita sezione dedicata. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, QUALI: | |
Mediazione | Innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le con- troversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto. |
Negoziazione assistita | Ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una con- venzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle c ontroversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET: - direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: hiip://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET; - all’IVASS, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante. |
REGIME FISCALE | |
REGIME FISCALE DEI PREMI - Ramo Vita | |
I premi versati relativi alla sola componente vita non sono soggetti ad alcuna imposta. I premi per assicurazioni aventi per oggetto il Rischio di Decesso danno diritto annualmente a una detrazione dall’Imposta sul Reddito delle persone fisiche dichiarato dall’Assicurato nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa vigente. | |
Trattamento fiscale applicabile al Contratto | Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. Si specifica che, prevedendo il pagamento di un premio unico anticipato, il presente Contratto consente la detrazione fiscale del premio solo per l’anno in cui è stato effettuato il pagamento. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE Le somme corrisposte relativamente alle prestazioni assicurate dal presente Contratto sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE Come da disposizioni vigenti alla data di redazione del presente Dip aggiuntivo Multirischi, le somme liquidate dalla Compagnia in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta sono esenti da IRPEF e da imposta sulle successioni. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO Ai sensi dell’Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’Assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del Decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette all’Imposta sulle Successioni. Per una corretta e univoca designazione del Beneficiario, si consiglia all’Assicurato di indicare – nel Modulo di Adesione oppure nel momento in cui decidesse di modificare la designazione - il codice fiscale, il nome e il cognome, anche al fine di velocizzare l’eventuale iter liquidativo di sinistro. liquidate dalla Compagnia in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta sono esenti da IRPEF e da imposta sulle successioni. |
REGIME FISCALE DEI PREMI - Ramo danni Imposta sul Premio: 2,5% su entrambe le garanzie | |
Detrazione fiscale del Premio a fini Irpef: Se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di IP non inferiore al 5% o di non auto- sufficienza, l’Assicurato ha diritto a una detrazione dell’imposta sul reddito dichiarato a fini Irpef, in base alla normativa vigente. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, LE COMPAGNIE HANNO L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALLE COMPAGNIE LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA.
LA COMPAGNIA VITA CNP UNICREDIT VITA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE NELLA PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO LE COMPAGNIE NON DISPONGONO DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA ALL'ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
E NON LAVORATORI
- COMPONENTE VITA Ed. 02/2020
Le presenti Condizioni Contrattuali sono state redatte sulla base delle Linee Guida "Contratti Semplici e Chiari"
INDICE
Glossario
Condizioni Contrattuali
Norme che regolano il Contratto
CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?
Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione assicurata 1
Art. 2 - Persone assicurabili e ammissione alla Copertura assicurativa 2
CHE OBBLIGHI HO?
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 2
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Art. 4 - Decorrenza, durata e cessazione della Copertura assicurativa 4
Art. 5 - Diritto di recesso dell’Assicurato 5
Art. 6 - Rimborso ratei di premio pagati e non goduti 6
Art. 7 - Opzioni 6
CHE COSA NON È ASSICURATO?
Art. 8 - Esclusioni 8
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Art. 9 - Premio 8
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
Art. 10 - Costi gravanti sul premio 9
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 11 - Limiti di indennizzo e Capitale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 9
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri
Art. 12 - Beneficiario 10
Art. 13 - Denuncia di Sinistro 10
Art. 14 - Liquidazione del Sinistro 11
Altre norme
Art. 15 - Documentazione da consegnare all’Assicurato 11
Art. 16 - Legge applicabile e lingua di Contratto 11
Art. 17 - Comunicazioni 12
Art. 18 - Estensione territoriale 12
Art. 19 - Cessazione dei diritti 12
Art. 20 - Non pignorabilità e non sequestrabilità 12
Art. 21 - Giurisdizione e Foro competente 12
Allegato 1 (Rimborso ratei di Premio in presenza di estinzione anticipata parziale del Prestito) Allegato 2 (Rimborso ratei di Premio in presenza di estinzione anticipata totale del Prestito)
CPI PRESTITI DIPENDENTI PUBBLICI E NON LAVORATORI - Ed. 02/2020 Mod. BU2770/07 Indice - Pagina 1 di 1
GLOSSARIO
• Assicurato: il soggetto sulla cui vita è stipulato il Contratto di assicurazione con la Compagnia e cioè la per- sona fisica intestataria o cointestataria di un Finanziamento erogato dal Contraente che ha aderito alla Co- pertura assicurativa sottoscrivendo l'apposito Modulo di Adesione, e per la quale sia stato corrisposto il relativo Premio.
• Assicurazione: il Contratto attraverso il quale la Compagnia, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a riconoscere al Beneficiario designato un capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
• Banca: UniCredit S.p.A., che nel presente Contratto coincide con il Contraente.
• Beneficiario: Persona Fisica o Giuridica designata a ricevere la prestazione al verificarsi dell’evento Assicu- rato.
• Cambio Rata: opzione esercitabile da parte dell’Assicurato che determina una variazione nell’importo delle rate del Prestito Personale che determina l’adeguamento dei valori della Polizza.
• Capitale assicurato: corrisponde inizialmente all’importo del Finanziamento erogato dal Contraente e suc- cessivamente decresce coincidendo in ogni momento al Debito Residuo del Finanziamento stesso.
• Compagnia: CNP UniCredit Vita S.p.A., impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 580 del 26/5/97 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2/6/97 con sede in Xxx X. Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
• Contraente: UniCredit S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Xxxxxx Xxx Xxxxxxx 0 - Xxxxx X - 00000 Xxxxxx, che stipula il Contratto di Assicurazione con la Compagnia per conto degli Assicurati, quali clienti delle filiali di UniCredit S.p.A. con esclusione delle filiali contraddistinte UniCredit Private Banking.
• Contratto: accordo con il quale l'Assicurato, a fronte del pagamento del Premio, e la Compagnia stabiliscono obblighi e impegni al verificarsi dell'evento assicurato.
• Copertura assicurativa: garanzia assicurativa generata dal versamento del Premio.
• Debito Residuo: la quota capitale di un finanziamento che, in un dato momento, risulta ancora da rimborsare alla Banca che lo ha concesso. Il Debito Residuo non include la quota degli interessi, ma fa riferimento al solo capitale prestato.
• DIP aggiuntivo Multirischi: documento informativo precontrattuale aggiuntivo redatto nel caso di Contratti in cui a prodotti assicurativi Vita sono abbinate garanzie relative ai xxxx Xxxxx.
• DIP Vita: documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Vita diversi dai prodotti d’investi- mento assicurativi che contiene le principali informazioni per consentire al Contraente di valutare il prodotto e di compararlo con gli altri prodotti aventi caratteristiche analoghe.
• Importo erogato: Ammontare del Finanziamento riconosciuto dal Contraente. Se previsto, è pari all’importo richiesto più i premi relativi alle polizze Vita e Xxxxx collegate. Coincide con il Capitale assicurato.
• Importo richiesto: Ammontare del Finanziamento richiesto al Contraente.
• Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
• Intermediario: il soggetto che colloca il presente Contratto cioè UniCredit S.p.A..
• Invalidità Totale Permanente: la perdita totale, permanente e definitiva della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall’Assicurato purché proficua e remunerabile. La prestazione è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%.
• IVASS: (ex ISVAP) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determi-
nate dal Governo. Il 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.
• Malattia: l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
• Modulo di Adesione: il documento, sottoscritto dall'Assicurato, mediante il quale lo stesso aderisce all’Assi- curazione e indica i Beneficiari.
• Polizza: documento comprovante l'esistenza di un Contratto di assicurazione. Nello specifico la presente si configura in forma Collettiva, in quanto un singolo Contraente (UniCredit S.p.A.) stipula nell'interesse di più Assicurati (i propri clienti).
• Polizza Collettiva: il documento che prova l’Assicurazione stipulata dal Contraente nell’interesse degli Assi- curati.
• Premio: il corrispettivo dovuto alla Compagnia dall'Aderente all'Assicurazione, per il tramite del Contraente, a fronte della Prestazione assicurativa.
• Prestito Personale: il Contratto stipulato tra il Contraente e l’Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a breve e medio termine;
• Questionario Medico: il modulo costituito da domande sullo stato di salute dell'Assicurato.
• Rapporto di Visita Medica: il modulo relativo allo stato di salute dell'Assicurato che deve essere compilato da un medico iscritto all’Albo dei Medici in Italia.
• Recesso: il diritto dell’Assicurato di sciogliersi dal Contratto entro il termine di sessanta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del Contratto stesso, ai sensi dell’Art. 177 del D. Lgs. n. 209/05.
• Referente Terzo: persona fisica o giuridica, diversa dal Beneficiario caso morte, che l'Assicurato ha la facoltà di indicare, per personali esigenze di riservatezza, nel Modulo di Adesione e alla quale la Compagnia potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato.
• Ricarica Prestito: opzione esercitabile da parte dell’Assicurato che determina l’adeguamento dei valori della Polizza ai modificati contenuti del finanziamento in termini di importo erogato e durata, in virtù della rinego- ziazione prevista dal Prestito CreditExpress Dynamic;
• Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
• Salto rata: opzione esercitabile da parte dell’Assicurato che determina la posticipazione di un mese nel pa- gamento della rata del Prestito che determina l’adeguamento dei valori della Polizza.
• Set Informativo: insieme dei documenti predisposti, consegnati all’Assicurato, prima della sottoscrizione del Contratto, e pubblicati nel sito della Compagnia. Il Set Informativo è costituito dai seguenti documenti: DIP Vita, DIP aggiuntivo Multirischi, Condizioni Contrattuali e Glossario Polizza Vita, Condizioni Contrattuali e Glos- sario Polizza Danni, Informativa sulla Privacy Polizza Vita, Informativa sulla Privacy Polizza Danni, Facsimile Mo- dulo di Adesione Polizza Vita e Fac-simile Modulo di Adesione Polizza Danni.
• Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
• Soggetto Distributore o Intermediario: sportello bancario di UniCredit S.p.A. presso cui è stato stipulato il Con- tratto.
• Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Con- tratto è stipulato in Euro.
CONDIZIONI CONTRATTUALI
I RIQUADRI ESPLICATIVI O ESEMPLIFICATIVI AFFIANCO AGLI ARTICOLI HANNO LA FUNZIONE DI AGEVOLARE LA COMPRENSIONE DELLE CONDIZIONI.
Polizza Collettiva: il docu- mento che comprova l’Assi- curazione stipulata dal Contraente nell’interesse degli Assicurati.
Contraente: UniCredit S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Gae Au- lenti 3 - Tower A - 20154 Mi- lano, che stipula il Contratto di Assicurazione con la Compa- gnia per conto degli Assicu- rati, quali clienti delle filiali di UniCredit S.p.A. con esclu- sione delle filiali contraddi-
stinte Banking.
UniCredit
Private
Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Con- tratto, che può coincidere o no con il Contraente. Le pre- stazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario: Persona Fisica o Giuridica designata a rice- vere il Capitale assicurato al verificarsi del sinistro.
Debito Residuo: la quota cap- itale di un finanziamento che, in un dato momento, risulta ancora da rimborsare alla Banca che lo ha concesso. Il Debito Residuo non include la quota degli interessi.
Le presenti Condizioni Contrattuali regolano il Contratto di adesione alla Polizza Collettiva (nel seguito per semplicità la “Polizza”) accessoria al Prestito Personale (nel seguito per semplicità il “Prestito”) che l’Assicurato ha stipulato con il Con- traente, UniCredit S.p.A. (nel seguito per semplicità la “Banca”). Tale Contratto è volto a disciplinare i rapporti tra il Contraente (di seguito la “Banca”), la Com- pagnia e l’Assicurato.
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?
Art. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PRESTAZIONE ASSICURATA
CNP UniCredit Vita S.p.A. si impegna a garantire ai Beneficiari designati un ca- pitale in caso di:
• Decesso, altresì chiamato sinistro, dell’Assicurato avvenuto per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura assicurativa, senza limiti territoriali.
Il pagamento della prestazione, pari al Debito Residuo del Prestito in essere alla data del sinistro, avviene in unica soluzione da parte della Compagnia, salve le limitazioni previste al successivo Art. 8 “ESCLUSIONI” e i limiti di indennizzo previsti all’Art.11 “LIMITI DI INDENNIZZO E CAPITALE MASSIMO ASSICURATO”.
Si precisa che, unitamente alla copertura “Decesso”, il pacchetto assicurativo completo, offerto all’Assicurato, prevede le seguenti ulteriori prestazioni, garan- tite invece da Incontra Assicurazioni S.p.A.:
- Invalidità Totale Permanente,
- Malattia Grave
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
La Prestazione assicurata relativa al Decesso non è cumulabile con eventuali in- dennizzi per Malattia Grave o Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia corrisposti all’Assicurato in virtù della Polizza Danni stipulata dalla Banca con In- contra Assicurazioni S.p.A.
Esempio
La Compagnia Danni liquida all’Assicurato il Debito Residuo del Prestito, a se- guito di una condizione di Invalidità Totale Permanente (ITP) dell’Assicurato ac- certata al 60%.
Se l’Assicurato dovesse decedere successivamente alla liquidazione dell’ITP, CNP UniCredit Vita NON riconoscerà alcuna prestazione ai Beneficiari desi- gnati, in quanto la liquidazione a seguito di ITP comporta anche la cessazione del Contratto Vita.
La Prestazione assicurata per successivo decesso dell’Assicurato verrebbe in- vece liquidata da CNP UniCredit Vita ai Beneficiari designati qualora la prece- dente richiesta di liquidazione per Invalidità Totale Permanente fosse stata rifiutata dalla Compagnia Danni.
Premio: il corrispettivo che il Contraente deve pagare alla Compagnia per ottenere la copertura assicurativa.
Capitale assicurato: corri- sponde inizialmente all’im- porto del Finanziamento erogato dal Contraente e successivamente decresce coincidendo in ogni mo- mento al Debito Residuo del Finanziamento stesso.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del Contratto non è prevista alcuna prestazione e il premio versato resterà acquisito dalla Com- pagnia.
La Prestazione assicurata per ciascun Assicurato è variabile nel tempo; corri- sponde inizialmente all’intero Importo del Prestito erogato all’Assicurato (Capitale assicurato iniziale) e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al Debito Residuo del Prestito.
Ai fini della determinazione del Debito Residuo del Prestito si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del sinistro, siano state regolarmente corrisposte. Si precisa che, nel caso in cui l'Importo del
Prestito erogato all’Assicurato fosse superiore alla somma di Euro 120.000,00 (Euro
38.000 in presenza di Prestito CreditExpress Dynamic) prevista come limite mas- simo per ogni singolo Assicurato, la Compagnia liquiderà un importo calcolato applicando al Debito Residuo in essere alla data del sinistro il rapporto esistente tra tale limite massimo e l'Importo erogato, comprensivo dei premi relativi alle coperture assicurative vita e danni collegate allo stesso.
Il Capitale assicurato iniziale di riferimento per la determinazione del limite massimo assicurabile è da considerarsi quello cumulato in essere alla data di adesione al Contratto, derivante da tutte le eventuali ulteriori coperture in essere del singolo soggetto Assicurato con la Compagnia, sommato all’importo del Prestito richiesto dall’Assicurato per la presente Polizza.
Art. 2 PERSONE ASSICURABILI / AMMISSIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA
Persone assicurabili
È assicurabile ciascuna persona fisica che:
a) abbia stipulato un Prestito con il Contraente di durata originaria non superiore a 120 mesi, 85 mesi in presenza di Prestito CreditExpress Dynamic (compreso un eventuale periodo di preammortamento della durata massima di un mese), la cui scadenza sia prevista non oltre il compimento del 75° anno di età dell'Assicurato;
b) abbia un’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 70 non compiuti alla data di erogazione del Prestito;
c) abbia la residenza in Italia. Qualora l’indirizzo di residenza dell’Assicurato dif- ferisca da quello di domicilio abituale quest’ultimo dovrà comunque essere in Italia. Qualora nel corso della durata contrattuale l’Assicurato si trasferisca in modo definitivo in uno stato diverso dall'Italia, il Contratto si risolve a seguito della ricezione della segnalazione di trasferimento.
L’Assicurato deve comunicare direttamente alla Compagnia eventuali varia- zioni dei propri indirizzi di riferimento
Modulo di Adesione: il docu- mento, sottoscritto dall’Assi- curato, mediante il quale aderisce all’Assicurazione e indica i Beneficiari.
d) abbia sottoscritto il Modulo di Adesione alla Copertura assicurativa;
e) abbia adempiuto alle Formalità di Ammissione previste nell'Art.3.
Si precisa che per ciascun Prestito, in caso di cointestazione dello stesso, possono essere assicurate fino a due persone fisiche, fermo il limite di Euro 120.000,00, Euro
38.000 in presenza di Prestito CreditExpress Dynamic, di cui all'art. 11 “LIMITI DI IN- DENNIZZO E CAPITALE MASSIMO”.
In caso di più cointestatari Assicurati, per ciascun Assicurato il Premio è calcolato sull'intero importo richiesto del Prestito e l’eventuale Indennizzo in caso di sinistro è quantificato sull’intero importo erogato del Prestito.
CHE OBBLIGHI HO?
Art. 3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
• Formalità di Ammissione alla Copertura assicurativa
Questionario per la valuta- zione delle esigenze assicu- rative e dell'Adeguatezza: questionario obbligatorio per legge che indaga le esi- genze e la propensione al ri- schio dell’aderente. Viene acquisito in fase precontrat- tuale per valutare l’adegua- tezza al profilo del Contratto offerto.
1. Questionario per la valutazione delle esigenze assicurative e dell'Adeguatezza
e Modulo di Adesione
Valutata preventivamente l’Adeguatezza della Polizza proposta rispetto alle esi- genze dell’Assicurato, è ammesso alla Copertura assicurativa la persona fisica che abbia sottoscritto il Modulo di Adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per l’Assicurato e per la Banca).
La sottoscrizione del Modulo di Adesione comporta l’obbligo da parte dell’Assi- curato della contestuale adesione alla Polizza Danni stipulata dalla Banca con Incontra Assicurazioni S.p.A. avente per oggetto le garanzie Invalidità Totale Per- manente da infortunio/malattia, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx da infortunio/malattia e Malattia Grave.
Antiriciclaggio: normativa che
prevede che le Compagnie di assicurazione debbano effettuare l'attività di "ade- guata verifica" dei
propri Clienti, che consiste in:
- identificare il Cliente e ve- rificarne l'identità sulla base di documenti;
- identificare l'eventuale ti- tolare effettivo e verifi- carne l'identità;
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura previ- sta del rapporto continua- tivo;
- svolgere un controllo co- stante nel corso del rap- porto continuativo.
L’Assicurato, se previsto, dovrà inoltre fornire i dati necessari per l’adeguata veri- fica antiriciclaggio.
2. Dichiarazioni sanitarie
Una volta valutata l’Adeguatezza della Polizza, ciascun Assicurato dovrà com- pilare e sottoscrivere il Questionario Medico.
Le spese relative alla visita medica o a eventuali accertamenti medici richiesti successivamente alla presentazione del Questionario Medico sono a totale ca- rico dell'Assicurato.
L’eventuale documentazione aggiuntiva al Questionario Medico (nel caso le di- chiarazioni nello stesso rilasciate da parte dell’Assicurato comportassero la ne- cessità di ulteriori valutazioni da parte della Compagnia), viene inviata in busta chiusa a:
CNP UniCredit Vita - Ufficio Assunzioni
Xxx X. Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx (per il tramite della Banca).
La Compagnia si riserva il diritto, una volta esaminata la documentazione sani- taria, di decidere circa l’accettazione o il rifiuto dell’ammissione alla Copertura assicurativa.
Il rifiuto o la conferma di accettazione del Rischio verranno comunicati dalla Compagnia all’Assicurato, e alla Banca per conoscenza.
Nel caso di più Assicurati relativi allo stesso Xxxxxxxx, la mancata accettazione da parte della Compagnia dell’ammissione alla Copertura assicurativa soltanto nei confronti di uno degli stessi, non pregiudica l’efficacia dell’Assicurazione per i ri- manenti altri Assicurati.
Le informazioni inerenti allo stato di salute devono corrispondere a verità, esattezza e completezza.
Qualora tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la data di erogazione del Prestito intervengano nuovi fattori inerenti allo stato di salute del- l’Assicurato, l’Assicurato stesso deve darne sollecita comunicazione alla Compa- gnia prima dell'erogazione, per il tramite della Banca, al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste.
Per ciascun Assicurato, e sempre che la Compagnia abbia dato accettazione all’ammissione in copertura, la garanzia è da ritenersi operante nel caso in cui l'erogazione del Prestito avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e della presentazione della documentazione sanitaria ri- chiesta. Nel caso l'erogazione del Prestito avvenga successivamente al termine sopraindicato, l’Assicurato è tenuto a ripetere nuovamente le formalità di am- missione di cui sopra, anche se non sono intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione assicurata, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti lo stato di salute, che richieste dalla Compagnia all’atto dell’adesione all’Assicurazione, devono cor- rispondere a verità ed esattezza.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Art. 4 DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
• Decorrenza della Copertura assicurativa
L’adesione al Contratto si perfeziona con la sottoscrizione del Modulo di Ade- sione da parte dell’Assicurato.
Per ciascun Assicurato la Copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del Prestito, fermo restando che:
- sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione;
- sia stato compilato e consegnato il Questionario Medico e questo sia stato va- lutato positivamente e accettato preventivamente dalla Compagnia;
e sempreché
- sia stato pagato il relativo Premio.
Successivamente alla decorrenza della Copertura assicurativa, la Banca invierà all’Assicurato specifica comunicazione nella quale vengono indicate le coper- ture assicurative sottoscritte e la facoltà, in capo allo stesso Assicurato, di rece- dere dalla Polizza ed ottenere il rimborso del Premio versato ovvero la corrispondente riduzione della rata del finanziamento, indicando i relativi im- porti.
• Durata della Copertura assicurativa
Per ciascun Assicurato la durata della Copertura assicurativa, espressa in mesi interi, nel limite massimo di 120 mesi, 85 mesi in presenza di Prestito del tipo Cre- ditExpress Dynamic (compreso eventuale periodo di preammortamento della durata massima di un mese).
La durata del Prestito è comunicata alla Compagnia dalla Banca.
In caso di adesione da parte dell’Assicurato all'opzione “Salto Rata” prevista per i sottoscrittori di un Prestito del tipo Credit Express Dynamic, si può determinare una variazione della durata del Contratto di Assicurazione, rispetto a quanto sta- bilito alla data di decorrenza, sulla base della modifica al piano di ammorta- mento del Prestito; in tali casi la durata complessiva del Contratto di Assicurazione non può essere superiore a 92 mesi.
In caso di variazione del piano di ammortamento, la durata massima prevista viene calcolata a partire dalla data di decorrenza iniziale.
La durata della Copertura Assicurativa è comunicata alla Compagnia dal Con- traente.
Qualora l’Assicurato decida di modificare la propria Copertura Assicurativa a seguito dell’adesione all’opzione di “Ricarica del Prestito”, di cui al punto “Rica- rica del Prestito” al successivo art. 7, prevista per i sottoscrittori di un Prestito del tipo Credit Express Dynamic, sarà tenuto al versamento di un Premio integrativo determinato in relazione al nuovo capitale residuo e alla durata residua relativi al Prestito Personale; il pagamento di un Premio integrativo consente una varia- zione della durata residua e/o del Capitale Assicurato residuo della Copertura Assicurativa in linea con la variazione del Prestito Personale.
Per ciascun Assicurato la variazione della Copertura Assicurativa, a seguito del- l’utilizzo dell’opzione di “Ricarica del Prestito”, decorre dalle ore 24 del giorno in cui entra in vigore la modifica del piano di ammortamento del Prestito Personale, a condizione che sia stato pagato il relativo Premio.
In caso di variazione del piano di ammortamento, la durata massima prevista viene calcolata a partire dalla data di erogazione del nuovo Prestito.
La durata della Copertura Assicurativa è comunicata alla Compagnia dal Con- traente.
• Cessazione della Copertura assicurativa
Fermo restando quanto stabilito al punto precedente, la Copertura assicurativa cessa alla scadenza del Contratto di Prestito secondo i termini originariamente convenuti.
La Copertura assicurativa cessa comunque, anche prima della scadenza sopra indicata dalle ore 24.00 del giorno in cui si verifica anche uno dei seguenti eventi:
Estinzione totale anticipata: azione che permette di rim- borsare alla Banca la tota- lità o parte dell’importo finanziato prima della natu- rale scadenza contrattuale.
Xxxxxxx: è una procedura semplificata per trasferire il proprio Prestito da una Banca a un'altra e usufruire agevolmente delle migliori condizioni disponibili, se of- ferte in quel momento dal mercato.
Accollo: il subentrare ad un altro mutuatario nel rimborso del finanziamento per l’ac- quisto di un bene, nel mo- mento in cui il passaggio di proprietà avvenga prima che il debito con la Banca sia stato estinto.
a) estinzione totale anticipata o surroga del Prestito;
b) liquidazione del Capitale assicurato da parte della Compagnia a seguito di Decesso dell’Assicurato;
c) liquidazione dell’indennizzo per Malattia Grave o Invalidità Totale Perma- nente da Infortunio o Malattia corrisposti da Incontra Assicurazioni S.p.A. in virtù della Polizza Danni, collegata al medesimo Prestito di cui al presente Contratto, stipulata dalla Banca con Incontra Assicurazioni S.p.A.;
d) accollo del Prestito da parte di terzi, come previsto dall’Art. 1273 del Codice Civile;
e) esercizio del diritto di Recesso, come disciplinato al successivo Art. 5 DIRITTO DI RECESSO DELL'ASSICURATO;
f) trasferimento definitivo dell’Assicurato in uno stato presso il quale la Compagnia non è autorizzata a prestare la propria attività (ovvero in uno stato diverso dal- l’Italia);
g) ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del Contratto.
Relativamente agli eventi a) sopra indicati, la Copertura assicurativa non cessa, continuando a produrre i propri effetti, qualora, come previsto e indicato nel successivo Art.6 “RIMBORSO RATEI DI PREMIO PAGATI E NON GODUTI”, l’Assicu-
rato, in alternativa al rimborso dei ratei di Premio pagati e non goduti, decida di chiedere alla Compagnia di mantenere la Copertura assicurativa fino alla sca- denza contrattuale, a favore degli eventuali nuovi Beneficiario designati dall’As- sicurato.
In nessun caso la Compagnia sarà obbligata a corrispondere alcuna Prestazione assicurata - come definita all’Art. 1 “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PRESTA- ZIONE ASSICURATA” - per Sinistri che si verifichino oltre il termine di durata della Copertura assicurativa.
Art. 5 DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO
L’Assicurato può recedere dal presente Contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Copertura assicurativa, recandosi presso la filiale della Banca dove è stato sottoscritto il Modulo di Adesione e compilando l’apposito modulo oppure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso la filiale stessa. La Banca darà quindi informazione del Recesso alla Compagnia secondo le modalità con la stessa concordate.
Qualora fosse già stato pagato il Premio assicurativo, la Compagnia provvederà al suo rimborso a favore dell’Assicurato per il tramite della Banca nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di Recesso. Il Premio rimborsato andrà a ridurre di pari importo il Debito Residuo dell’Assicu- rato in relazione al Prestito.
In caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Prestito, il Recesso dal Con- tratto di Assicurazione da parte di uno degli stessi non pregiudicherà la prose- cuzione del Contratto di Assicurazione a favore degli altri Assicurati.
Il diritto di Recesso esercitato da parte dell’Assicurato:
• in relazione alle coperture assicurative DANNI, collegate al medesimo Prestito, effettuato entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle coperture assicurative, determina la cessazione della presente copertura assicurativa ed il rimborso del Premio pagato da parte della Compagnia all’Assicurato secondo le mo- dalità indicate nel presente articolo.
• in relazione alla presente copertura assicurativa, fa cessare anche le coperture assicurative DANNI collegate al medesimo Prestito, al quale segue il rimborso all’Assicurato del competente Premio pagato.
Art. 6 RIMBORSO RATEI DI PREMIO PAGATI E NON GODUTI
• Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione antici- pata parziale del Prestito
In caso di estinzione anticipata parziale del Prestito la Compagnia:
- provvede alla quantificazione e al rimborso della quota parte di Premio anti- cipato, in virtù della riduzione del Capitale assicurato per effetto dell’estinzione parziale;
- riduce proporzionalmente le prestazioni assicurative della misura corrispon- dente alla quota estinta di Debito Residuo.
L'importo del rimborso si determina applicando la formulazione riportata nell’al- legato 1.
L’importo verrà corrisposto dalla Compagnia, entro 30 giorni e per il tramite della Banca, che lo imputerà a credito dell’Assicurato, andando a ridurre di pari im- porto il Debito Residuo dell’Assicurato in relazione al Prestito.
• Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione antici- pata totale del Prestito
In caso di surroga, accollo o estinzione anticipata totale del Prestito rispetto ai termini originariamente convenuti, che non sia dovuta a liquidazione del sinistro per Decesso dell’Assicurato, da parte di CNP UniCredit Vita S.p.A., Malattia Grave o per Invalidità Totale Permanente da parte di Incontra Assicurazioni S.p.A. in virtù della Polizza Danni sottoscritta dall’Assicurato contestualmente alla presente, la Compagnia provvede alla quantificazione e al rimborso della quota parte di Pre- mio, corrispondente al periodo di Assicurazione che non verrà goduto.
L'importo del rimborso si determina applicando la formulazione riportata nell’al- legato 2. L’importo verrà corrisposto dalla Compagnia, entro 30 giorni e per il tramite della Banca, che lo imputerà a credito dell’Assicurato.
• Mantenimento delle prestazioni in essere al momento dell’estinzione anticipata parziale o totale del Prestito
In alternativa alla cessazione della Copertura assicurativa o alla riduzione propor- zionale delle prestazioni assicurate con relativa restituzione della quota di premio pagato e non goduto corrispondente, l’Assicurato può richiedere - senza restitu- zione di alcuna quota di premio - il mantenimento delle prestazioni in essere al mo- mento dell’estinzione anticipata, parziale o totale, del Prestito, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. L’Assicurato potrà formalizzare la richiesta di mantenimento delle prestazioni in essere al momento dell’estinzione anticipata recandosi presso la filiale della Banca dove è stato sot- toscritto il Modulo di Adesione e compilando l’apposito modulo oppure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso la filiale stessa.
La Banca trasferirà l’informazione alla Compagnia secondo le modalità con la stessa concordate.
L'eventuale scelta dell'Aderente di rinuncia alla restituzione del rateo di premio non goduto e di mantenimento della copertura iniziale deve considerarsi irre- versibile.
Si desidera precisare che in assenza di differente formale disposizione da parte dell’Assicurato, la Compagnia procede automaticamente al rimborso del rateo di Premio pagato e non goduto e conseguentemente con la cessazione della Co- pertura assicurativa come previsto all’Art. 4 al punto “Cessasione della Copertura assicurativa” o, in presenza di estinzione parziale, alla riduzione proporzionale delle prestazioni assicurate.
Art. 7 OPZIONI
Xxxxx Xxxx
Xxxxxxxxx 0 mesi dalla data di decorrenza l’Assicurato ha la facoltà di richiedere alla Banca, qualora abbia sottoscritto un Prestito del tipo Credit Express Dynamic, la posticipazione di un mese nel pagamento della rata del Prestito; qualora la Banca acconsenta a tale posticipazione si determina una modifica del piano di ammortamento del Prestito e una conseguente variazione nel Capitale assi- curato e nella durata residua del Contratto di Assicurazione; la durata massima del Contratto di Assicurazione così estesa non potrà in ogni caso superare i 92 mesi. Tale variazione nel Contratto di Assicurazione non richiede il pagamento di un Premio integrativo.
Si precisa che l’opzione Salto Rata, con la conseguente variazione del Capitale assicurato e della durata residua del Contratto di Assicurazione,
potrà essere esercitata dall’Assicurato al massimo una volta per anno solare e purché siano trascorsi almeno sei mesi tra una variazione e la successiva.
In ogni caso l’età dell’Assicurato alla data di scadenza del Prestito dovrà essere inferiore a 75 anni e dovranno essere rispettati i limiti relativi alla durata Comples- siva del Contratto di Assicurazione e alla Prestazione Assicurata definiti ai prece- denti artt. 4 “DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA” e 10 “LIMITI DI INDENNIZZO E CAPITALE MASSIMO ASSICURATO”.
Cambio Rata
Trascorsi 9 mesi dalla data di decorrenza, l’Assicurato ha la facoltà di richiedere al Contraente, qualora abbia sottoscritto un Prestito del tipo Credit Express Dy- namic, la modifica dell’importo della rata del Prestito (Cambio Rata); qualora il Contraente acconsenta
a tale variazione l’Assicurazione rimarrà in vigore, alle stesse condizioni già esi- stenti, fino alla scadenza prevista dal piano di ammortamento del Prestito in es- sere precedentemente al momento dell’attivazione dell’opzione.
Ricarica del Prestito
Trascorsi 24 mesi dalla data di decorrenza, l’Assicurato ha la facoltà di richiedere alla Banca, qualora abbia sottoscritto un Prestito del tipo Credit Express Dynamic, l’erogazione di un’integrazione all’importo del Prestito (Ricarica del Prestito); qua- lora la Banca conceda l’integrazione del Prestito si determina una modifica del piano di ammortamento del Prestito stesso.
In tal caso l’Assicurato potrà decidere se:
a) adeguare i termini del Contratto di Assicurazione alle nuove condizioni del Prestito (rata, durata, Capitale Residuo). La durata del Contratto di Assicura- zione sarà pari alla durata del nuovo piano di ammortamento del Prestito, che in ogni caso non potrà superare gli 84 mesi;
b) non modificare il Contratto di Assicurazione esistente. In tal caso il Contratto di Assicurazione rimarrà in vigore, alle stesse condizioni già esistenti, fino alla sca- denza prevista dal piano di ammortamento del Prestito in essere precedente- mente al momento della ricarica.
Qualora l’Assicurato decida di modificare i termini del Contratto di Assicurazione, di cui al precedente punto a), sarà tenuto alla corresponsione di un Premio in- tegrativo.
Il Premio integrativo è determinato come di seguito indicato sulla base del Capitale assicurato e della durata residua del Contratto di Assicurazione determinati alla data in cui entra in vigore la modifica del piano di ammortamento del Prestito a seguito della Ricarica del Prestito:
R=[PPU×(N-K)×(DR(k)+H×
(N-K)
N CE
N
]
dove:
PI: Premio Integrativo.
T: tasso mensile finito pari a 0,04939%.
DR: Durata Residua del Prestito a seguito della Ricarica del Prestito. D: Debito Residuo del Prestito a seguito della Ricarica del Prestito. DR(k): Capitale Assicurato al momento della Ricarica Prestito.
DR(0): Capitale Assicurato iniziale.
C = importo in euro del costo complessivo pari alla somma del costo di gestione e del costo di acquisizione.
P = importo in euro del Premio versato.
n = durata Copertura inizialmente comunicata (espressa in mesi interi).
k = permanenza effettiva in Copertura, alla data di decorrenza del cambio rata, espressa in mesi interi (il mese in cui decorre la Copertura Assicurativa viene con- siderato per intero, mentre, il mese in cui avviene l’estinzione anticipata della Copertura Assicurativa non viene considerato).
Si precisa che l’opzione Ricarica del Prestito, con la conseguente variazione del Capitale assicurato e della Durata Residua del Contratto di Assicurazione, potrà essere esercitata dall’Assicurato al massimo tre volte nel corso della durata con- trattuale e purché siano trascorsi almeno ventiquattro mesi tra una variazione e la successiva.
In ogni caso l’età dell’Assicurato alla data di scadenza del Prestito dovrà essere inferiore a 75 anni e dovranno essere rispettati i limiti relativi alla durata Comples- siva del Contratto di Assicurazione e alla Prestazione Assicurata definiti ai prece- denti artt. 4 “DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA” e 10 “LIMITI DI INDENNIZZO E CAPITALE MASSIMO ASSICURATO”.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
Art. 8 ESCLUSIONI
La prestazione assicurata in caso di Decesso dell’Assicurato di cui all’Art.1 “OG- GETTO DELL’ASSICURAZIONE E PRESTAZIONE ASSICURATA” è garantita qualunque
possa essere la causa del Decesso, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso intervenuti successivamente alla stipulazione del Contratto, salvo nei casi in cui il Decesso sia causato da:
• dolo del Contraente, dell’Assicurato o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
• contaminazione biologica e/o chimica;
• partecipazione attiva a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
• partecipazione attiva a risse, tranne per il caso di legittima difesa;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi ra- dioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
• atti volontari di autolesionismo o avvenuti quando questo si trovi in stato di in- capacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
• seguiti e conseguenze di Infortuni, limitatamente alle coperture assicurative assunte con Questionario Medico già verificatisi prima della data di adesione alla Polizza; malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elen- cati nel Questionario Medico che dovessero risultare già diagnosticati prima della data di adesione alla Polizza; malattie sottaciute per le quali siano state effettuate negli ultimi cinque anni cure farmacologiche, approfondimenti dia- gnostici, ricoveri, interventi chirurgici;
• seguiti e conseguenze di Infortuni, limitatamente alle coperture assicurative assunte con Rapporto di Visita Medica già verificatisi e malattie sottaciute che dovessero risultare già diagnosticate alla data di sottoscrizione del Rapporto di Visita Medica;
• suicidio, se avviene nei primi ventiquattro mesi dalla decorrenza della Coper- tura assicurativa.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Art. 9 PREMIO
Il Premio, corrisposto in forma unica e anticipata dall'Assicurato, viene prelevato dall’importo erogato con il Prestito Personale e versato tramite UniCredit S.p.A. alla Compagnia. Il Premio di cui sopra verrà rimborsato a UniCredit S.p.A. unita- mente alle rate del Prestito Personale stesso.
La determinazione del Premio dipende dal Tasso di premio, dalla durata della Copertura assicurativa espressa in mesi e dall’Importo del Prestito richiesto dal- l’Assicurato, come da formula a seguito indicata:
P=TxIRxN
Dove:
T = tasso mensile finito pari a 0,04939%
IR = Importo del Prestito richiesto dall’Assicurato N = numero di mesi interi di durata contrattuale.
Esempio
Relativamente alla Copertura assicurativa Vita, se stipuliamo una Polizza che assicura un Prestito di Euro 100.000,00 (IR) per 10 anni, ovvero 120 mesi (N), in base al tasso mensile (T), il Premio da corrispondere sarà di Euro 5.926,80.
Nel caso in cui l’importo del Prestito richiesto dall’Assicurato fosse superiore al li- mite di Euro 120.000,00, Euro 38.000 in presenza di Prestito CreditExpress Dynamic, l'Importo da considerare per il calcolo del Premio per ciascun Assicurato sarà pari a tale limite.
In caso di surroga, accollo o anticipata estinzione totale o parziale del Prestito rispetto ai termini originariamente convenuti, la Compagnia restituisce all’Assi- curato, che decida di non mantenere la Copertura assicurativa invariata rispetto all’evento stesso, la parte del Premio pagato e non goduto
- relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (in caso di antici- pata estinzione totale del Prestito)
oppure
- in virtù della riduzione del Capitale assicurato (in caso di anticipata estinzione parziale del Prestito) come previsto al precedente Art. 6 “RIMBORSO RATEI DI PREMIO PAGATI E NON GODUTI”.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? Art. 10 COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
Sul Premio unico gravano costi di acquisizione e costi di gestione; si precisa che tali costi costituiscono parte del Premio unico corrisposto dall’Assicurato.
I costi complessivi (acquisizione e gestione) sono pari al prodotto tra il Premio unico, corrisposto dall’Assicurato, e la percentuale indicata nella tabella sotto- stante:
57,00%
% COSTI COMPLESSIVI
Esempio
Relativamente alla Copertura assicurativa Vita, pagando un Premio unico di Euro 5.926,80 per una Polizza che assicura per 10 anni un Prestito di Euro 100.000, dobbiamo tener conto dei costi complessivi che ammontano a Euro 3.378,28.
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 11 LIMITI DI INDENNIZZO E CAPITALE MASSIMO ASSICURATO
Il Capitale assicurato massimo iniziale, per ciascun Assicurato, non potrà mai eccedere la somma di 120.000,00 Euro, importo massimo del Prestito richiesto dall’Assicurato considerato ai fini della determinazione della copertura assicu- rativa e i premi delle Coperture Assicurative Vita e Xxxxx collegate allo stesso. Tuttavia, qualora l’Assicurato sottoscriva un Prestito Personale del tipo Credit Ex- press Dynamic la prestazione assicurata non potrà superare l’importo di 38.000,00 euro.
In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo maggiore di 150.000,00 anche nel caso l’Assicurato stesso sia inte- statario o cointestatario di più Prestiti assicurati.
Per ciascun sinistro la prestazione assicurata, per ogni singolo Assicurato, non potrà superare l’importo del Capitale assicurato massimo iniziale come sopra definito. Si ricorda che il Capitale assicurato di riferimento per la determinazione del limite massimo assicurabile è da considerarsi quello cumulato in essere alla data di adesione al Contratto, derivante da tutte le eventuali ulteriori coperture in essere del singolo soggetto Assicurato con la Compagnia, sommato all’im- porto del Prestito richiesto dall’Assicurato per la presente Polizza. In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo
maggiore di 120.000,00 Euro anche considerando il pagamento di ulteriori in- dennizzi legati ad altre coperture assicurative in essere con la Compagnia in capo all’Assicurato. In ogni caso la prestazione assicurata non potrà cumularsi con l’eventuale indennizzo corrisposto da parte di Incontra Assicurazioni S.p.A., in virtù della Polizza Danni avente per oggetto le coperture assicurative in caso di Malattia Grave o Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia del- l’Assicurato.
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
ATTENZIONE
Indica con esattezza i dati dei Beneficiari, fornendoci nome, cognome/Xxxxxxx sociale, Xxxxxx Xxxxxxx/Par- tita IVA, residenza, indirizzo mail e numero di telefono, così da consentirci di con- tattarli nel caso di decesso dell'Assicurato.
Art. 12 BENEFICIARIO
Salvo diversa designazione effettuata dallo stesso nel Modulo di Adesione, i Be- neficiari della prestazione caso morte sono gli eredi testamentari o, in man- canza, gli eredi legittimi dell’Assicurato.
La designazione può essere modificata in qualsiasi momento mediante richiesta scritta dell’Assicurato alla Compagnia oppure mediante disposizione testamen- taria nei termini previsti dal Codice Civile.
La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata, ai sensi dell’Art. 1921 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- dopo che l'Assicurato e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Com- pagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Assicurato;
- dopo che, verificatosi l’evento che fa sorgere l’obbligo della Compagnia di eseguire la prestazione assicurata, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
Referente Terzo: persona fi- sica o giuridica, diversa dal Beneficiario caso morte, che l'Assicurato ha la facoltà di indicare, per personali esi- genze di riservatezza, nel Modulo di Adesione e alla quale la Compagnia potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato.
L'Assicurato ha la facoltà di indicare nel Modulo di Adesione un soggetto (refe- rente terzo), diverso dal Beneficiario caso morte, al quale la Compagnia potrà fare riferimento per rintracciare il Beneficiario in caso di Decesso dell’Assicurato. Il Beneficiario non potrà peraltro configurarsi, nè in fase di sottoscrizione, nè quale conseguenza di successiva modifica, nell’Intermediario del presente Contratto.
Art. 13 DENUNCIA DI XXXXXXXX
In caso di sinistro gli aventi causa possono rivolgersi alla Banca o inviare la richie- sta direttamente alla Compagnia:
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: CNP UniCredit Vita S.p.A. Xxx X. Xxxxxxxx x. 00, 00000 - Xxxxxx oppure
- contattare il servizio clienti al numero verde 800.129.027, attivo da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Alla denuncia di Decesso devono essere allegati i seguenti documenti:
• certificato di morte dell’Assicurato;
• certificato del medico che ha constatato il Decesso e ne ha indicato le cause;
• copia della cartella clinica se il Decesso è avvenuto in ospedale;
• certificazione del Debito Residuo risultante dal piano di ammortamento alla data del sinistro e copia del piano di ammortamento stesso;
S.A.V. (Scheda di Adeguata Verifica): Modulo che la Compagnia sottopone al Contraente per raccogliere le informazioni necessarie al fine di assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, ai sensi della nor- mativa antiriciclaggio.
• copia del verbale emesso dalle Autorità intervenute a seguito dell’incidente, in caso di morte violenta o accidentale;
• S.A.V. (Scheda di Adeguata Verifica) compilata e sottoscritta da ciascun Be- neficiario (come da modelli allegati al modulo di liquidazione fornito dalla Fi- liale UniCredit S.p.A. o scaricabile dal sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx)
• copia della Visura camerale aggiornata con le modifiche derivanti dall’evento denunciato;
• copia del Documento d’Identità in corso di validità e del Codice Fiscale del legale rappresentante;
• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ AUTENTICATA E RILA- SCIATA DAL BENEFICIARIO NOMINATO O EREDE BENEFICIARIO con l'elenco degli eredi, la loro età, capacità giuridica, e la precisazione che non ve ne
Dove si trova?
Dove trovare la Scheda di Adeguata Verifica? Te lo spieghiamo noi.
- Accedi al sito xxx.xxxxxxx.xx;
- Clicca sulla sezione “Vuoi sapere se sei Beneficiario per sinistro o per sca- denza?”;
- Seleziona “Richiedi la liqui- dazione della Polizza per sinistro o per scadenza”;
- Al punto 4 “Richiesta di li- quidazione”, seleziona il modulo adeguato al tuo prodotto e al suo interno troverai la Scheda di Ade- guata Verifica.
sono altri oltre a quelli indicati, e se l'Assicurato è deceduto lasciando testa- mento (se Beneficiario persona fisica (nominato o eredi);
• VERBALE DI PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO o VERBALE DI REGI- STRAZIONE DEL TESTAMENTO PUBBLICO (da presentare in caso di esistenza di testamento) unitamente alla DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTO- RIETA' che dovrà indicarne gli estremi identificativi e che il TESTAMENTO L'UL- XXXX, VALIDO E MAI IMPUGNATO (se Beneficiario persona fisica (nominato o eredi);
• copia del Documento d'Identità in corso di validità e Codice Fiscale del Be- neficiario.
A seguito della verifica della documentazione sopra indicata, la Compagnia si riserva di richiedere eventuale integrazione di documenti, specificandone la mo- tivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risulti strettamente ne- cessario acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie ovvero al fine di dare adempimento a specifiche disposizioni normative.
In caso di particolari difficoltà nel reperire la documentazione sanitaria neces- saria per la richiesta di liquidazione, l’avente diritto può conferire mandato alla Compagnia stessa affinché, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, si attivi per il suo recupero.
Per ricevere informazioni al riguardo l’avente diritto può contattare la Compa- gnia tramite la sezione Contatti sulla Home page del sito della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx
In ogni caso Compagnia e Beneficiario collaborano in buona fede e nel rispetto del principio di vicinanza della prova per il buon fine del processo liquidativo.
Il modulo di liquidazione che la Compagnia mette a disposizione sul sito xxx.xxxxxxx.xx, cliccando su “Sei Beneficiario di una Polizza?” non è vincolante (la richiesta, infatti, può essere effettuata anche in carta libera), benché si con- sigli di utilizzarlo per agevolare e velocizzare le operazioni di liquidazione.
Art. 14 LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
La Compagnia esegue i pagamenti delle Prestazioni assicurate in unica solu- zione entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa ri- chiesta comprovante il Decesso.
Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già pro- dotta, la Compagnia si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente pre- sentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento. In ogni caso la Compagnia richie- derà al Beneficiario del Contratto la produzione della sola documentazione stret- tamente necessaria ai fini dell’istruttoria propedeutica alla liquidazione della prestazione. Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi causa.
Set Informativo: insieme dei documenti che sono predi- sposti, consegnati al Contra- ente, prima della sottoscrizione del Contratto, e pubblicati nel sito della Compagnia.
Dip Vita: il Documento infor- mativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Vita di- versi dai prodotti d’investi- mento assicurativi fornisce le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, neces- sarie affinché il Contraente possa acquisire una cono- scenza base del Contratto assicurativo.
ALTRE NORME
Art. 15 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’ASSICURATO
La Banca, in quanto distributore della Polizza, è tenuta a consegnare all'Assicu- rato, per conto della Compagnia e prima della sottoscrizione, copia del Modulo di Adesione, il Set Informativo, contenente Dip Vita, Dip Danni, Dip aggiuntivo Multirischio, Condizioni Contrattuali Vita e Danni, comprensive dei rispettivi Glos- sari e Informativa Privacy.
Una copia del Modulo di Adesione e del Consenso al trattamento dei dati perso- nali, entrambe sottoscritte dall’Assicurato, dovranno rimanere in possesso della Banca che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Compagnia qualora ne faccia richiesta.
Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo dei docu- menti di cui sopra, renderà nulle e quindi inoperanti le garanzie di cui al Modulo di Adesione.
Art. 16 LEGGE APPLICABILE E LINGUA DI CONTRATTO
Al Contratto si applica la legge italiana.
Quella italiana è la lingua che dovrà essere impiegata per ogni atto, documento o comunicazione relativa a, o connessa con, la conclusione o l’esecuzione del Contratto.
Art. 17 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato alla Compagnia con riferimento al presente Contratto dovranno essere fatte per iscritto. Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate al domicilio conosciuto dell’Assi- curato stesso.
Art. 18 ESTENSIONE TERRITORIALE
La Copertura assicurativa ha validità in tutti i Paesi del Mondo.
Art. 19 CESSAZIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a fa- vore di terzi i diritti derivanti dal presente Contratto di Assicurazione.
Art. 20 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell’Art. 1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla Vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve spe- cifiche disposizioni di Xxxxx.
Art. 21 GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE
Per le controversie inerenti il presente Contratto la competenza territoriale è esclusivamente quella del Foro del luogo di residenza o di domicilio o della sede dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.
Data di aggiornamento: Febbraio 2020
ALLEGATO 1
Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione anticipata parziale del Prestito
In caso di estinzione anticipata parziale del Prestito la Compagnia:
- provvede alla quantificazione e al rimborso della quota parte di Premio anticipato, in virtù della riduzione del Capitale assicurato per effetto dell’estinzione parziale;
- riduce proporzionalmente le prestazioni assicurative della misura corrispondente alla quota estinta di Debito Residuo.
L'importo del rimborso si determina applicando la seguente formulazione:
R=[PPU×(N-K)×(DR(k)+H×
(N-K) Cest
N CE
N (DR(k)
]×
Nel caso in cui siano intervenute in precedenza ulteriori estinzioni parziali del Prestito, e queste abbiano compor- tato rimborsi di parte del Premio e riduzioni proporzionali della prestazione assicurativa, l’importo del premio (PPU), il capitale erogato (CE) e i costi complessivi (H) da considerare nella formula sopra riportata devono essere ri- proporzionati secondo la seguente formulazione:
• PPU (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) = PPU¹*(1-Cest/DR)
• CE (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) = CE*(P1/P0)
• H (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) = Xx*(0-Xxxx/XX)
x I valori di PPU e H da utilizzare nella formula sono sempre quelli derivanti dall’ultima riproporzione effettuata, conseguenza dell’ultima estinzione parziale gestita.
Dove:
• R = importo da rimborsare
• P = premio unico anticipato
• H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) eventualmente riproporzionati per effetto di precedenti estinzioni parziali per i quali si è proceduto ad un rimborso della quota parte di premio non goduto.
• PPU = Premio unico anticipato puro (P (al netto delle imposte) - H) eventualmente riproporzionato a seguito di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali.
• DRk = Debito Residuo Assicurato al momento dell’estinzione anticipata (pari al capitale Assicurato in quel mo- mento in essere).
• Cest = Importo dell'estinzione parziale versato dall'Assicurato
• CE = capitale erogato, riproporzionato a seguito di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali
• N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi
• K = mesi interi trascorsi dalla data di decorrenza alla data di estinzione anticipata. Per la determinazione di K si considereranno le seguenti variabili: il mese di entrata è conteggiato sempre come mese intero (1) indipen- dentemente dal giorno in cui avviene, il mese di estinzione anticipata non viene considerato (0)
• P1 = P*(1-Cest/DR) = premio netto riproporzionato a seguito dell’eventuale precedente estinzione parziale per la quale è stata restituita la quota parte di premio pagata e non goduta
• P0 = Premio netto pagato al momento della sottoscrizione.
Esempi di estinzione anticipata parziale senza estinzione parziale precedente
Durata del finanziamento | 120 | 120 |
Capitale assicurato iniziale | 100.000,00 euro | 100.000,00 euro |
Premio unico anticipato | 5.926,80 euro | 5.926,80 euro |
Premio puro anticipato | 2.548,80 euro | 2.548,80 euro |
Costi complessivi sul Premio unico anticipato | 3.378,00 euro | 3.378,00 euro |
Durata del periodo di garanzia goduto | 24 | 96 |
Debito Residuo | 81.552,04 euro | 21.614,72 euro |
Importo dell'estinzione anticipata parziale versato | 20.000,00 euro | 10.000,00 euro |
Importo da rimborsare | 1.070,55 euro | 363,54 euro |
Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx anticipata parziale con estinzione anticipata parziale con rimborso antecedente
Durata del finanziamento | 120 | 120 |
Capitale assicurato iniziale | 100.000,00 euro | 100.000,00 euro |
Premio unico anticipato | 5.926,80 euro | 5.926,80 euro |
Premio puro anticipato | 2.548,80 euro | 2.548,80 euro |
Costi complessivi sul Premio unico anticipato | 3.378,00 euro | 3.378,00 euro |
Periodo goduto alla prima estinzione parziale | 12 | 12 |
Importo dell'estinzione anticipata parziale versato | 10.000,00 euro | 10.000,00 euro |
Capitale assicurato prima dell'estinzione parziale | 90.867,35 euro | 90.867,35 euro |
Capitale assicurato successivo a estinzione parziale | 80.867,35 euro | 80.867,35 euro |
Premio puro anticipato riproporzionato | 2.268,30 euro | 2.268,30 euro |
Costi complessivi riproporzionati | 3.006,25 euro | 3.006,25 euro |
Capitale iniziale riproporzionato | 88.994,95 euro | 88.994,95 euro |
Durata del periodo di garanzia goduto | 36 | 60 |
Debito Residuo | 64.121,24 euro | 46.698,59 euro |
Importo dell'estinzione anticipata parziale versato | 20.000,00 euro | 10.000,00 euro |
Importo da rimborsare | 1.013,21 euro | 449,32 euro |
Tale importo verrà corrisposto dalla Compagnia, entro 30 giorni e per il tramite della Banca, che lo imputerà a credito dell’Assicurato.
ALLEGATO 2
Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione anticipata totale del Prestito
In caso di surroga, accollo o estinzione anticipata totale del Prestito rispetto ai termini originariamente convenuti, che non sia dovuta a liquidazione del sinistro per Decesso dell’Assicurato, da parte di CNP UniCredit Vita S.p.A., o per Invalidità Totale Permanente da parte di Incontra Assicurazioni S.p.A. in virtù della Polizza Danni sottoscritta dall’Assicurato contestualmente alla presente, la Compagnia:
- provvede alla quantificazione e al rimborso della quota parte di Premio, corrispondente al periodo di Assicu- razione che non verrà goduto.
L'importo del rimborso si determina applicando la seguente formulazione:
R=[PPU×(N-K)×
(DR(k)
(N-K)
N CE
+H×
N
]
Nel caso in cui siano intervenute in precedenza ulteriori estinzioni parziali del Prestito, e queste abbiano compor- tato rimborsi di parte del Premio e riduzioni proporzionali della prestazione assicurativa, l’importo del premio (PPU), il capitale erogato (CE) e i costi complessivi (H) da considerare nella formula sopra riportata devono essere ri- proporzionati secondo la seguente formulazione:
• PPU (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) = PPU¹*(1-Cest/DR)
• CE (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) = CE*(P1/P0)
• H (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) = Xx*(0-Xxxx/XX)
x I valori di PPU e H da utilizzare nella formula sono sempre quelli derivanti dall’ultima riproporzione effettuata, conseguenza dell’ultima estinzione parziale gestita
Dove:
• R = importo da rimborsare
• P = premio unico anticipato
• H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) eventualmente riproporzionati per effetto di precedenti estinzioni parziali per i quali si è proceduto ad un rimborso della quota parte di premio non goduto.
• PPU = Premio unico anticipato puro (P (al netto delle imposte) - H), eventualmente riproporzionato a seguito di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali.
• DRk = Debito Residuo assicurato al momento dell’estinzione anticipata, surroga o accollo (pari al Capitale as- sicurato in quel momento in essere).
• CE = capitale erogato, riproporzionato a seguito di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali
• N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi
• K = mesi interi trascorsi dalla data di decorrenza alla data di estinzione anticipata. Per la determinazione di K si considereranno le seguenti variabili: il mese di entrata è conteggiato sempre come mese intero (1) indipen- dentemente dal giorno in cui avviene, il mese di estinzione anticipata non viene considerato (0)
• P1 = P*(1-Cest/DR) = premio netto riproporzionato a seguito dell’eventuale precedente estinzione parziale per la quale è stata restituita la quota parte di premio pagata e non goduta
• P0 = Premio netto pagato al momento della sottoscrizione.
Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione anticipata totale del Prestito
Durata del finanziamento | 120 | 120 |
Capitale assicurato iniziale | 100.000.00 euro | 100.000.00 euro |
Premio unico anticipato | 5.926,80 euro | 5.926,80 euro |
Premio puro anticipato | 2.548,80 euro | 2.548,80 euro |
Costi complessivi sul Premio unico anticipato | 3.378,00 euro | 3.378,00 euro |
Durata del periodo di garanzia goduto | 24 | 96 |
Debito Residuo | 81.552,04 euro | 21.614,72 euro |
Importo da rimborsare | 4.365,28 euro | 785,78 euro |
Esempi di estinzione anticipata parziale con estinzione anticipata parziale con rimborso antecedente
Durata del finanziamento | 120 | 120 |
Capitale assicurato iniziale | 100.000.00 euro | 100.000.00 euro |
Premio unico anticipato | 5.926,80 euro | 5.926,80 euro |
Premio puro anticipato | 2.548,80 euro | 2.548,80 euro |
Costi complessivi sul Premio unico anticipato | 3.378,00 euro | 3.378,00 euro |
Periodo goduto alla prima estinzione parziale | 12 | 12 |
Importo dell'estinzione anticipata parziale versato | 10.000,00 euro | 10.000,00 euro |
Capitale assicurato prima dell'estinzione parziale | 90.867,35 euro | 90.867,35 euro |
Capitale assicurato successivo a estinzione parziale | 80.867,35 euro | 80.867,35 euro |
Premio puro anticipato riproporzionato | 2.268,30 euro | 2.268,30 euro |
Costi complessivi riproporzionati | 3.006,25 euro | 3.006,25 euro |
Capitale iniziale riproporzionato | 88.994,95 euro | 88.994,95 euro |
Durata del periodo di garanzia goduto | 36 | 60 |
Debito Residuo | 64.121,24 euro | 46.698,59 euro |
Importo da rimborsare | 3.248,40 euro | 2.098,25 euro |
Tale importo verrà corrisposto dalla Compagnia, entro 30 giorni e per il tramite della Banca, che lo imputerà a credito dell’Assicurato.
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
La presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 (di seguito indicato come “Regolamento”) e CNP Vita S.p.A. - partita IVA n. 13362170154 con sede legale in Milano, Via Cornalia n. 30 - in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito in- dicata come “CNP Vita” o “Titolare”), intende informarLa circa il trattamento dei Suoi dati.
1. DEFINIZIONI
Si riporta il significato di alcuni termini utilizzati nella presente Informativa al fine di agevolarne la comprensione:
a) Trattamento: s’intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmis- sione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancella- zione o la distruzione.
b) Dato Personale: è tale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare rife- rimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; CNP Vita tratta i seguenti Dati Personali: nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, cellulare, codice fiscale, estremi di documenti di identificazione in corso di validità, IBAN, indirizzo, cittadinanza, residenza fiscale (FATCA e CRS), professione.
c) Categorie Particolari di Dati Personali: i Dati Personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le con- vinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, data relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Rientrano tra queste i:
• Dati relativi alla Salute: i Dati Personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
• Dati Genetici: i Dati Personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che for- niscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dal- l’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
• Dati Biometrici: i Dati Personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici.
d) Xxxx Xxxxxxxxxx: sono i Dati Personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza; questa tipologia di dati possono essere trattati CNP Vita in forza di Autorizzazione Generale n. 7/2014 rilasciata dal Garante nell’ambito del trattamento dei dati giudiziari da parte di enti privati esercenti l’attività assicurativa.
e) Titolare: CNP Vita che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell’Interessato.
f) Responsabile: è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare.
g) Interessato: il Contraente e l’Assicurato, qualora diverso dal Contraente, a cui si riferiscono i Dati Personali.
h) Data Protection Officer (DPO): il soggetto designato dal Titolare quale responsabile della protezione dei dati.
2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI.
I dati che possono essere raccolti e trattati da CNP Vita per le finalità di seguito meglio dettagliate sono Dati Personali, Ca- tegorie Particolari di Dati Personali e Dati Giudiziari.
In caso di sottoscrizione di prodotti assicurativi di investimento quali unit linked, index linked e prodotti multiramo, non sono raccolti Dati relativi alla Salute.
I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato al momento della sottoscrizione del Contratto. CNP Vita non tratta dati che non siano strettamente necessari alle finalità di cui sotto.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Dati Personali sono trattati per le seguenti finalità:
A) Trattamento dei Dati Personali per “finalità assicurative”
I Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative al Contratto assicurativo sottoscritto (c.d. “finalità assicura- tiva”).
In particolare, la “finalità assicurativa” richiede che i Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassi- curazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; gestione e controllo interno; attività statistiche; gestione di eventuali reclami; rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sulle attività svolte da CNP Vita, eseguita direttamente oppure attraverso l’attività di società specializzate mediante interviste personali, telefoniche, questionari, ecc..
B) Trattamento dei Dati Personali per adempiere a obblighi legali ai quali il Titolare è soggetto
I Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, sono trattati per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa, per esempio, la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo.
4. CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA
Il conferimento dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, per la finalità assi- curativa di cui al punto 2 lett. (A) è obbligatorio per sottoscrivere il Contratto e consentire a CNP Vita di erogare la prestazione assicurativa di cui l’interessato è parte. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi oggetto del Contratto.
Il conferimento dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, per adempiere a obblighi legali ai quali il Titolare è soggetto di cui al punto 2 lett. (B) è obbligatorio. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi oggetto del Contratto.
L’espresso consenso - da manifestarsi nel Modulo di Polizza - al Trattamento dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, costituisce, pertanto, presupposto necessario per l’instaurazione e il regolare svolgimento del rapporto assicurativo.
Ai sensi dell’Art. 15 Regolamento Isvap n. 34/2010, resta in ogni caso salva la possibilità per CNP Vita di utilizzare i Dati Personali dell’interessato nella commercializzazione di un Contratto di assicurazione relativo allo stesso ramo assicurativo per il quale il Contraente Interessato abbia già fornito i propri recapiti.
5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Trattamento avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati Personali.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, sono conservati dal Titolare per tutta la durata del rapporto contrattuale, per l’esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti nonché per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale.
7. EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI PERSONALI
La gestione e la conservazione dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, avviene su archivi cartacei e su server del Titolare e/o di società terze nominate quali Responsabili esterni del trattamento. I server sui quali sono archiviati i Dati di cui sopra sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea. Dati Personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione degli archivi e dei server in Italia e/o nell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
8. CATEGORIE DI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
All’interno di CNP Vita, i soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, sono i dipendenti, le strutture interne o i collaboratori esterni che svolgono per conto di CNP Vita medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.
In relazione alle finalità di cui al punto 3) lett. (A) e (B), anche soggetti esterni a CNP Vita– oltre a quelli individuate per legge e/o regolamento – potranno venire a conoscenza dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni, quali per esempio: soggetti facenti parte del gruppo facente capo a CNP Assurances S.A. (“Gruppo CNP Assurances”) o della “catena assicurativa” (per esempio: riassi- curatori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione, banche, SIM, SGR, legali, periti, medici); soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o assicurativi; società appartenenti al Gruppo CNP Assurances o al gruppo facente capo a Unicredit S.p.A., o comunque da essi controllate o agli stessi collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico di CNP Vita; soggetti facenti parte del Gruppo CNP Assurances con riferimento alle attività connesse alla disciplina antiriciclaggio e di prevenzione del fi- nanziamento al terrorismo (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche); soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione; soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da CNP anche nell’interesse della clientela, fra cui il responsabile dei piani indi- viduali pensionistici; società di recupero crediti; amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento d'obblighi normativi; Autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l'espletamento degli obblighi di legge.
I soggetti, anche facenti parte di Stati membri dell’UE, appartenenti alle categorie di soggetti ai quali CNP Vita può comuni- care i dati tratteranno tali Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati da CNP Vita quali “Responsabili” esterni dei trattamenti di loro specifica competenza.
I nominativi dei soggetti che potranno venire a conoscenza dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, in qualità di “Responsabili del trattamento” e dei soggetti che operano in qualità di “Contitolari” a
cui gli stessi potranno essere comunicati, sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso CNP Vita (da richiedersi al DPO, ai recapiti presenti al punto 10).
CNP Vita non diffonde i Dati Personali.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Oltre al diritto di accesso concernente la possibilità di ottenere dal Titolare la conferma che sia in corso un trattamento dei propri Dati, l’Interessato gode dei diritti riconosciutigli agli Artt. 16-21 del Regolamento e precisamente:
a) ottenere dal Titolare la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, ovvero l'integrazione dei Dati Personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
b) ottenere dal Titolare senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano, quando:
• i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
• l’Interessato revoca il consenso al Trattamento dei Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il Tratta- mento dei medesimi;
• l’Interessato si è opposto al Trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattamento;
• i Dati Personali sono stati trattati illecitamente;
• i Dati Personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare;
c) ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei Dati Personali quando:
• l’Interessato contesta l'esattezza dei Dati Personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare detta circostanza;
• il Trattamento è illecito e l’Interessato opponendosi alla cancellazione dei dati, chiede solamente che ne sia limitato l'utilizzo;
• benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i Dati Personali sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
• l’Interessato si è opposto al Trattamento per il periodo necessario alla valutazione della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai Suoi.
d) ricevere dal Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali da che lo riguardano se: (i) il Trattamento si basa sul consenso o su un Contratto; (ii) il Trattamento è effettuato con mezzi auto- matizzati. In tal caso l’Interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei Dati Personali da un Titolare all'altro, se tecnicamente fattibile;
e) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano.
10. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per esercitare i diritti di cui al punto 9, l’Interessato potrà contattare il Data Protection Officer, nominato dal Titolare, con una delle seguenti modalità:
• inviando una raccomandata A/R all’attenzione del Data Protection Officer presso CNP Vita S.p.A., Xxx Xxxxxxxx, x. 00, 00000 Xxxxxx;
• inviando una e-mail all’indirizzo PEC: xxxxxxx_xxxxxxx@xxx.xx. Si precisa che la casella è abilitata a ricevere ed inoltrare e-mail anche ad indirizzi non PEC nonché a ricevere/inviare documenti informatici di dimensioni non superiori a 10 MB, re- datti utilizzando formati "statici", senza macro e/o contenuti eseguibili, quali, ad es., PDF/A, OFFICE (Word, Excel), ZIP, RAR.
Il termine per la risposta all’Interessato è di trenta giorni, prorogabile di altri due mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all’interessato entro il termine di trenta giorni.
L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Titolare si riserva il dritto di chiedere un contributo in caso di richieste ma- nifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal Ga- rante Privacy.
Il Titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l’Interessato, e quest’ultimo ha il dovere di fornirle, se- condo modalità idonee.
11. RECLAMO AL GARANTE PRIVACY
L’Interessato ha la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/.
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
PER BENEFICIARI DELLE POLIZZE
La presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 (di seguito indicato come “Regolamento”) e CNP Vita S.p.A. – partita IVA n. 13362170154 con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00 – in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito in- dicata come “CNP Vita” o “Titolare”), intende informarLa circa il trattamento dei Suoi Dati.
1. DEFINIZIONI
Si riporta il significato di alcuni termini utilizzati nella presente Informativa al fine di agevolarne la comprensione:
a) Trattamento: s’intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmis- sione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancella- zione o la distruzione.
b) Dato Personale: è tale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare rife- rimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; CNP Vita, in adempimento degli oneri previsti dall’Art. 11, co. 4, Reg. IVASS 41/2018 nonché dalle ulteriori indicazioni fornite dall’Autorità di Xxxxxxxxx, tratta i seguenti Dati Personali del beneficiario: nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, recapito telefonico, codice fiscale, indirizzo, cittadinanza.
c) Titolare: CNP Vita che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell’Interessato.
d) Responsabile: è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare.
e) Interessato: il beneficiario della Polizza a cui si riferiscono i Dati Personali.
f) Data Protection Officer (DPO): il soggetto designato dal Titolare quale responsabile della protezione dei dati.
2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI.
I dati che possono essere raccolti e trattati da CNP Vita per le finalità di seguito meglio dettagliate sono i Dati Personali forniti a CNP Vita dal Contraente di una Polizza vita.
CNP Vita non tratta dati che non siano strettamente necessari alle finalità di cui sotto.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I Dati Personali sono trattati in adempimento delle previsioni di cui all’Art. 11 Reg. IVASS 41/2018 e della normativa a vario titolo applicabile al Titolare nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative al Contratto assi- curativo sottoscritto dal Contraente che ha indicato l’Interessato come beneficiario della Polizza da lui sottoscritta e che sono trattati dal Titolare al fine di liquidare la Polizza in caso di verificarsi dell’evento dedotto in Polizza.
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Trattamento avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati Personali.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali sono conservati dal Titolare per tutta la durata del rapporto contrattuale esistente tra il Titolare e il Contraente, per l’esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti nonché per il rispetto degli obblighi di legge e regola- mentari dettati in materia di conservazione documentale.
6. EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI PERSONALI
La gestione e la conservazione dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, avviene su archivi cartacei e su server del Titolare e/o di società terze nominate quali Responsabili esterni del trattamento. I server sui quali sono archiviati i Dati di cui sopra sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea. Dati Personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione degli archivi e dei server in Italia e/o nell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. CATEGORIE DI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
All’interno di CNP Vita, i soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, sono i dipendenti, le strutture interne o i collaboratori esterni che svolgono per conto di CNP Vita medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.
In relazione alle finalità, anche soggetti esterni a CNP Vita– oltre a quelli individuate per legge e/o regolamento – potranno venire a conoscenza dei Dati Personali affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni, quali per esempio: soggetti facenti parte del gruppo facente capo a CNP Assurances S.A. (“Gruppo CNP Assurances”) o della “catena assicurativa” (per esempio: riassicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione, banche, SIM, SGR, legali, periti, medici); soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o assicurativi; società appartenenti al Gruppo CNP Assurances o al gruppo facente capo a Unicredit S.p.A., o comunque da essi controllate o agli stessi collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico di CNP Vita; soggetti facenti parte del Gruppo CNP Assurances con riferimento alle attività connesse alla disciplina antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche); soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione; soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da CNP anche nell’interesse della clientela, fra cui il responsabile dei piani individuali pensionistici; società di recupero crediti; amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempi- mento d'obblighi normativi; Autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l'espletamento degli obblighi di legge.
I soggetti, anche facenti parte di Stati membri dell’UE, appartenenti alle categorie di soggetti ai quali CNP Vita può comuni- care i dati tratteranno tali Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati da CNP Vita quali “Responsabili” esterni dei trattamenti di loro specifica competenza.
CNP Vita non diffonde i Dati Personali.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Oltre al diritto di accesso concernente la possibilità di ottenere dal Titolare la conferma che sia in corso un trattamento dei propri Dati, l’Interessato gode dei diritti riconosciutigli agli Artt. 16-21 del Regolamento e precisamente:
a) ottenere dal Titolare la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, ovvero l'integrazione dei Dati Personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
b) ottenere dal Titolare senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano, quando:
• i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
• l’Interessato revoca il consenso al Trattamento dei Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il Tratta- mento dei medesimi;
• l’Interessato si è opposto al Trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattamento;
• i Dati Personali sono stati trattati illecitamente;
• i Dati Personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare;
c) ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei Dati Personali quando:
• l’Interessato contesta l'esattezza dei Dati Personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare detta circostanza;
• il Trattamento è illecito e l’Interessato opponendosi alla cancellazione dei dati, chiede solamente che ne sia limitato l'utilizzo;
• benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i Dati Personali sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
• l’Interessato si è opposto al Trattamento per il periodo necessario alla valutazione della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai Suoi.
d) ricevere dal Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali da che lo riguardano se: (i) il Trattamento si basa sul consenso o su un Contratto; (ii) il Trattamento è effettuato con mezzi auto- matizzati. In tal caso l’Interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei Dati Personali da un Titolare all'altro, se tecnicamente fattibile;
e) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano.
Restano fermi i diritti degli interessati e le finalità del trattamento previsti dal citato Regolamento Europeo 2016/679, l’informa- tiva completa è consultabile sul nostro sito .
9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per esercitare i diritti di cui al punto 9, l’Interessato potrà contattare il Data Protection Officer, nominato dal Titolare, con una delle seguenti modalità:
• inviando una raccomandata A/R all’attenzione del Data Protection Officer presso CNP Vita S.p.A., Xxx Xxxxxxxx, x. 00, 00000 Xxxxxx;
• inviando una e-mail all’indirizzo PEC: xxxxxxx_xxxxxxx@xxx.xx. Si precisa che la casella è abilitata a ricevere ed inoltrare e-mail anche ad indirizzi non PEC nonché a ricevere/inviare documenti informatici di dimensioni non superiori a 10 MB, re- datti utilizzando formati "statici", senza macro e/o contenuti eseguibili, quali, ad es., PDF/A, OFFICE (Word, Excel), ZIP, RAR.
Il termine per la risposta all’Interessato è di trenta giorni, prorogabile di altri due mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all’interessato entro il termine di trenta giorni.
L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Titolare si riserva il dritto di chiedere un contributo in caso di richieste ma- nifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal Ga- rante Privacy.
Il Titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l’Interessato, e quest’ultimo ha il dovere di fornirle, se- condo modalità idonee.
10. RECLAMO AL GARANTE PRIVACY
L’Interessato ha la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/.
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
PER I REFERENTI TERZI INDICATI DAL CONTRAENTE
AI SENSI DELL’ART. 11, CO. 4, LETT. D), REG. IVASS 41/2018
La presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 (di seguito indicato come “Regolamento”) e CNP Vita S.p.A. - partita IVA n. 13362170154 con sede legale in Milano, Via Cornalia n. 30 - in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito in- dicata come “CNP Vita” o “Titolare”), intende informarLa circa il trattamento dei Suoi dati.
1. DEFINIZIONI
Si riporta il significato di alcuni termini utilizzati nella presente Informativa al fine di agevolarne la comprensione:
a) Trattamento: s’intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmis- sione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancella- zione o la distruzione.
b) Dato Personale: è tale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare rife- rimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; CNP Vita, in adempimento degli oneri previsti dall’Art. 11, co. 4, lett. d), Reg. IVASS 41/2018 nonché dalle ulteriori indicazioni fornite dall’Autorità di Xxxxxxxxx,, tratta i seguenti Dati Personali del referente terzo: nome e cognome, luogo e data di na- scita, indirizzo e-mail, recapito telefonico, codice fiscale, indirizzo, cittadinanza.
c) Titolare: CNP Vita che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell’Interessato.
d) Responsabile: è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare.
e) Interessato: il referente terzo indicato dal Contraente della Polizza e a cui si riferiscono i Dati Personali.
f) Data Protection Officer (DPO): il soggetto designato dal Titolare quale responsabile della protezione dei dati.
2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI.
I dati che possono essere raccolti e trattati da CNP Vita per le finalità di seguito meglio dettagliate sono i Dati Personali forniti a CNP Vita dal Contraente di una Polizza vita.
CNP Vita non tratta dati che non siano strettamente necessari alle finalità di cui sotto.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I Dati Personali sono trattati in adempimento delle previsioni di cui all’Art. 11, co. 4, lett. d, Reg. IVASS 41/2018 nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative al Contratto assicurativo sottoscritto dal Contraente che ha indicato l’Interessato come referente terzo della Polizza da lui sottoscritta e che sono trattati dal Titolare al fine di liquidare la Polizza in caso di verificarsi dell’evento dedotto in Polizza.
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Trattamento avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati Personali.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali sono conservati dal Titolare per tutta la durata del rapporto contrattuale esistente tra il Titolare e il Contraente, per l’esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti nonché per il rispetto degli obblighi di legge e regola- mentari dettati in materia di conservazione documentale.
6. EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI PERSONALI
La gestione e la conservazione dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, avviene su archivi cartacei e su server del Titolare e/o di società terze nominate quali Responsabili esterni del trattamento. I server sui quali sono archiviati i Dati di cui sopra sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea. Dati Personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione degli archivi e dei server in Italia e/o nell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. CATEGORIE DI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
All’interno di CNP Vita, i soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, sono i dipendenti, le strutture interne o i collaboratori esterni che svolgono per conto di CNP Vita medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.
In relazione alle finalità, anche soggetti esterni a CNP Vita - oltre a quelli individuate per legge e/o regolamento - potranno venire a conoscenza dei Dati Personali affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni, quali per esempio: soggetti facenti parte del gruppo facente capo a CNP Assurances S.A. (“Gruppo CNP Assurances”) o della “catena assicurativa” (per esempio: riassicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione, banche, SIM, SGR, legali, periti, medici); soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o assicurativi; società appartenenti al Gruppo CNP Assurances o al gruppo facente capo a Unicredit S.p.A., o comunque da essi controllate o agli stessi collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico di CNP Vita; soggetti facenti parte del Gruppo CNP Assurances con riferimento alle attività connesse alla disciplina antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche); soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione; soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da CNP anche nell’interesse della clientela, fra cui il responsabile dei piani individuali pensionistici; società di recupero crediti; amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempi- mento d'obblighi normativi; Autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l'espletamento degli obblighi di legge.
I soggetti, anche facenti parte di Stati membri dell’UE, appartenenti alle categorie di soggetti ai quali CNP Vita può comuni- care i dati tratteranno tali Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati da CNP Vita quali “Responsabili” esterni dei trattamenti di loro specifica competenza.
CNP Vita non diffonde i Dati Personali.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Oltre al diritto di accesso concernente la possibilità di ottenere dal Titolare la conferma che sia in corso un trattamento dei propri Dati, l’Interessato gode dei diritti riconosciutigli agli Artt. 16-21 del Regolamento e precisamente:
a) ottenere dal Titolare la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, ovvero l'integrazione dei Dati Personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
b) ottenere dal Titolare senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano, quando:
• i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
• l’Interessato revoca il consenso al Trattamento dei Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il Tratta- mento dei medesimi;
• l’Interessato si è opposto al Trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattamento;
• i Dati Personali sono stati trattati illecitamente;
• i Dati Personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare;
c) ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei Dati Personali quando:
• l’Interessato contesta l'esattezza dei Dati Personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare detta circostanza;
• il Trattamento è illecito e l’Interessato opponendosi alla cancellazione dei dati, chiede solamente che ne sia limitato l'utilizzo;
• benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i Dati Personali sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
• l’Interessato si è opposto al Trattamento per il periodo necessario alla valutazione della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai Suoi.
d) ricevere dal Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali da che lo riguardano se: (i) il Trattamento si basa sul consenso o su un Contratto; (ii) il Trattamento è effettuato con mezzi auto- matizzati. In tal caso l’Interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei Dati Personali da un Titolare all'altro, se tecnicamente fattibile;
e) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano.
Restano fermi i diritti degli interessati e le finalità del trattamento previsti dal citato Regolamento Europeo 2016/679, l’informa- tiva completa è consultabile sul nostro sito .
9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per esercitare i diritti di cui al punto 9, l’Interessato potrà contattare il Data Protection Officer, nominato dal Titolare, con una delle seguenti modalità:
• inviando una raccomandata A/R all’attenzione del Data Protection Officer presso CNP Vita S.p.A., Xxx Xxxxxxxx, x. 00, 00000 Xxxxxx;
• inviando una e-mail all’indirizzo PEC: xxxxxxx_xxxxxxx@xxx.xx. Si precisa che la casella è abilitata a ricevere ed inoltrare e-mail anche ad indirizzi non PEC nonché a ricevere/inviare documenti informatici di dimensioni non superiori a 10 MB, re- datti utilizzando formati "statici", senza macro e/o contenuti eseguibili, quali, ad es., PDF/A, OFFICE (Word, Excel), ZIP, RAR.
Il termine per la risposta all’Interessato è di trenta giorni, prorogabile di altri due mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all’interessato entro il termine di trenta giorni.
L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Titolare si riserva il dritto di chiedere un contributo in caso di richieste ma- nifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal Ga- rante Privacy.
Il Titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l’Interessato, e quest’ultimo ha il dovere di fornirle, se- condo modalità idonee.
10. RECLAMO AL GARANTE PRIVACY
L’Interessato ha la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/.
C. Fiscale 07084500011 P. IVA 13362170154 - Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00129 - Tel. +39 02 9118.4212 - Fax +39 02 9118.4061 - xxxx_xxxxxxx@xxx.xx - xxx.xxxxxxx.xx
MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA VITA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI
FAC-SIMILE
STIPULATA DA UNICREDIT S.P.A. CON CNP UNICREDIT VITA S.P.A.
Dati Finanziamento N° pratica Durata mesi |
Dati Assicurato Cognome Nome Codice Fiscale |
Dati copertura pacchetto assicurativo Somma assicurata iniziale (pari all’importo finanziato del Prestito Personale) |
Premio unico anticipato |
Costi complessivi (spese di acquisizione, gestione e amministrazione) |
Provvigioni percepite dall'intermediario 49,5% del premio pari a |
PRESO ATTO CHE:
A) UniCredit S.p.A. per conto dei propri clienti ha stipulato con CNP UniCredit Vita S.p.A. la Polizza Collettiva Vita contraddistinta dal codice convenzione n. 910809 avente per oggetto una copertura Assicurativa temporanea per il caso morte a capitale decre- scente a premio unico (di seguito la “Polizza”) e con Incontra Assicurazioni S.p.A. tre Polizze Collettive Danni (concernenti coper- ture assicurative danni diverse secondo la tipologia di attività lavorativa svolta dall’Assicurato). Tali Polizze Collettive sono riservate ai sottoscrittori di un contratto di Prestito con la Banca medesima e l’adesione alle stesse è facoltativa.
L’adesione alla Polizza comporta la contestuale adesione, da parte dell’Assicurato, anche ad una delle tre Polizze Collettive Danni (sulla base della tipologia di attività lavorativa svolta dall’Assicurato) in quanto le due componenti Vita e Xxxxx risultano inscindibili.
B) A condizione che: a) sia stato sottoscritto il presente Modulo di Adesione; b) sia stato compilato e consegnato il Questionario Medico; c) sia stato versato il relativo Premio, la copertura assicurativa della Polizza Vita decorre dalle ore 24 del giorno di ero- gazione del Finanziamento e termina alla data di scadenza dell’ultima rata del Finanziamento, così come prevista dal piano di ammortamento originario, salvi i casi di esercizio dell'"Opzione di Salto Rata" e/o "Opzione di Ricarica del Prestito" che comportano la ridefinizione del piano di ammortamento del Prestito Personale. A seguito dell'eventuale esercizio di una o di entrambe le opzioni la durata della copertura si adegua pertanto alla nuova durata del Prestito Personale (con le modalità ed alle condizioni previste dall'Art. 7 delle Condizioni Contrattuali).
DICHIARO che, in caso di accoglimento della domanda di Finanziamento (la cui validità è pari a 180 giorni dalla data di sottoscrizione della stessa), intendo aderire in qualità di Assicurato alla Polizza Vita Collettiva Facoltativa Abbinata ai Prestiti Personali e autorizzo il Contraente a finanziare l’importo del Premio, con conseguente incremento dell’importo erogato e della corrispondente rata.
MI IMPEGNO al pagamento presso UniCredit S.p.A. del Premio assicurativo a favore di CNP UniCredit Vita S.p.A. calcolato in base al- l’importo richiesto e alla durata del finanziamento come indicato nel Contratto di finanziamento di cui sopra. Unicredit S.p.A. tratterrà l’ammontare del Premio direttamente dall’importo del Finanziamento.
AUTORIZZO la Banca a trasmettere a CNP UniCredit Vita S.p.A. le informazioni, contenute nel Contratto di Finanziamento, necessarie per l’esecuzione della Polizza Vita Collettiva Facoltativa Abbinata ai Prestiti Personali.
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO
FAC-SIMILE
AVVERTENZA: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato possono compromettere il diritto alla prestazione.
Al fine della suddetta Polizza DICHIARO espressamente:
1) di prestare il mio libero ed espresso consenso alla conclusione del Contratto, anche ai fini dell’Art. 1919 del Codice Civile;
2) di essere consapevole che, per essere ammesso alle coperture assicurative di cui alla Polizza dovrò, in relazione alla mia età e all'importo richiesto per Assicurato, sottopormi alla modalità assuntiva prevista dalle Condizioni Contrattuali (Questionario Medico);
3) di essere consapevole che il Contratto assicurativo prevede limitazioni, conseguenza di specifiche esclusioni della copertura as- sicurativa, che possono dar luogo al mancato pagamento dell’indennizzo;
4) di essere consapevole che le informazioni inerenti allo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la data di stipula del Finanziamento intervengano nuovi fattori inerenti il mio stato di salute, dovrò darne sollecita comunicazione alla Compagnia per il tramite di UniCredit S.p.A. prima della stipula al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste;
5) di essere consapevole che anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, fermo restando il rispetto della modalità assuntiva prevista, potrò chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a mio carico.
Luogo e data
Firma Assicurato
DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE
L’Assicurato dichiara inoltre:
1) di essere consapevole che potrà recedere dalla presente Copertura Assicurativa nei termini e con le modalità disciplinate all’Art. 5 “Diritto di recesso dell’Aderente/Assicurato” delle Condizioni Contrattuali;
2) di prendere atto che, ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007), è obbligato a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla Compagnia di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. In caso contrario, la Compagnia dovrà astenersi dall’instaurare il rapporto e sarà tenuta alla restituzione del Premio, secondo le modalità previste dalla legge;
3) di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni Contrattuali, consegnatemi unitamente al presente Modulo di Adesione, e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341 (Condizioni generali di Contratto), 1342 (Contratto concluso mediante moduli o formulari) - i seguenti articoli e norme: Art. 1 (Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione assicurata); Art. 2 (Persone assicurabili e ammissione alla Copertura Assicurativa); Art. 3 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio); Art. 4 (Decorrenza, durata e cessazione della Copertura Assicurativa); Art. 8 (Esclusioni); Art. 13 (Denuncia di sinistro); Art. 19 (Cessione dei diritti); prendo atto che le Condizioni Contrattuali sono anche disponibili presso la sede di UniCredit S.p.A.
Luogo e data
Firma Assicurato
DICHIARAZIONE
• L’Assicurato dichiara di aver ricevuto, in tempo utile prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, il Set Informativo
– redatto ai sensi del Regolamento ISVASS n°41 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e/o integrazioni – composto dal Docu- mento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativo (DIP Vita), dal Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi), dalle Condizioni Contrattuali comprensive di Glossario, dal Fac-Simile del Modulo di Adesione e dall'Informativa sulla privacy. Prende atto inoltre che il testo integrale della Convenzione che disciplina la Polizza Collettiva è depositato e a sua disposizione presso la sede del Contraente (la Banca).
FAC-SIMILE
• L’Assicurato dichiara di aver ricevuto preventivamente una dettagliata illustrazione di tutta la documentazione sopra citata e di averla accuratamente visionata prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione.
Luogo e data
Firma Assicurato
Trattamento dei dati personali
L’interessato (Assicurato), dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'Art. 13 del Regolamento UE 679/2016, contenuta nella documentazione d'offerta relativa al prodotto assicurativo sottoscritto, per le finalità indicate al punto 3 lett. (A) Trattamento dei Dati Personali per “finalità assicurative” e (B) “Trattamento dei Dati Personali per adempiere a obblighi legali ai quali il Titolare è soggetto” dell'Informativa, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima individuati.
Prende atto che il mancato conferimento di tali dati comporta l’impossibilità di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi oggetto del Contratto.
Luogo e data
Firma Assicurato
L’Assicurato, in caso di individuazione nominativa del Beneficiario e/o del Referente Terzo, si impegna per conto della Compagnia a consegnare a quest’ultimi l’informativa privacy di cui all’Art. 14 del Regolamento UE 679/2016 a loro dedicata e messa a disposi- zione.
Luogo e data
Firma Assicurato
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI
DESIGNO, quali beneficiari della Prestazione Assicurata in base alla presente Polizza:
A) i seguenti soggetti:
1 - BENEFICIARIO NOMINATIVO (OPZIONALE):
FAC-SIMILE
Cognome/Ragione Sociale: Nome:
Cod. Fiscale/Partita Iva
Indirizzo (Via/Corso/Piazza,n°civico):
CAP: Città: PV:
E-mail: Telefono fisso/cellulare:
ESCLUDO l’invio di comunicazioni al beneficiario sopra indicato durante la durata del Contratto Si No
REFERENTE TERZO (OPZIONALE):
INDICO, per personali esigenze di riservatezza, il seguente soggetto - al quale la Compagnia potrà fare riferimento in caso di Decesso dell’Assicurato:
Cognome/Ragione Sociale: Nome:
Cod. Fiscale/Partita Iva
Indirizzo (Via/Corso/Piazza,n°civico):
CAP: Città: PV:
E-mail: Telefono fisso/cellulare:
2-ALTRO BENEFICIARIO NOMINATIVO (OPZIONALE):
Cognome/Ragione Sociale: Nome:
Cod. Fiscale/Partita Iva
Indirizzo (Via/Corso/Piazza,n°civico):
CAP: Città: PV:
E-mail: Telefono fisso/cellulare:
ESCLUDO l’invio di comunicazioni al beneficiario sopra indicato durante la durata del Contratto Si No
REFERENTE TERZO (OPZIONALE):
INDICO, per personali esigenze di riservatezza, il seguente soggetto - al quale la Compagnia potrà fare riferimento in caso di Decesso dell’Assicurato:
Cognome/Ragione Sociale: Nome:
Cod. Fiscale/Partita Iva
FAC-SIMILE
Indirizzo (Via/Corso/Piazza,n°civico):
CAP: Città: PV:
E-mail: Telefono fisso/cellulare:
B) gli Eredi legittimi o testamentari.
AVVERTENZE
- in caso di mancata compilazione della sezione dedicata ai dati dei Beneficiari, la Compagnia potrà incontrare, al Decesso dell’Assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari;
- la modifica o revoca di questi ultimi deve essere comunicata alla Compagnia.
REFERENTE TERZO (OPZIONALE):
INDICO, per personali esigenze di riservatezza, il seguente soggetto - al quale la Compagnia potrà fare riferimento in caso di Decesso dell’Assicurato:
Cognome/Ragione Sociale: Nome:
Cod. Fiscale/Partita Iva
Indirizzo (Via/Corso/Piazza,n°civico):
CAP: Città: PV:
E-mail: Telefono fisso/cellulare:
Firma Assicurato
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
Modello 11785_11784 – Ed. 02/2020
documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.
ASSICURAZIONE CREDITOR PROTECTION
Lavoratori Autonomi/Lavoratori Dipendenti Pubblici e Non Lavoratori
ASSICURAZIONE CREDITOR PROTECTION
abbinabile ai prestiti erogati da UniCredit Spa per Dipendenti Pubblici e Non Lavoratori
COMPONENTE DANNI
INDICE
PAGINE
GLOSSARIO
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
2. SEZIONE INVALIDITA’ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA
3. SEZIONE RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO O MALATTIA
4. SEZIONE MALATTIA GRAVE
5. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Allegato 1
Allegato 2
1 di 25
4 di 25
10 di 25
12 di 25
14 di 25
16 di 25
21 di 25
22 di 25
CPI PRESTITI DIPENDENTI PUBBLICI E NON LAVORATORI INDICE Ed. 02/2020 Mod. BU2770/07
GLOSSARIO
I termini impiegati nel presente Set Informativo hanno, anche ai fini della delimitazione del rischio assicurato, il seguente significato:
Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Nel presente contratto è la persona fisica, intestataria o co-intestataria di un prestito erogato dal Contraente, che abbia aderito alla presente Polizza Collettiva e che sia Lavoratore Autonomo;
Assicurazione
il contratto di assicurazione;
Capitale Iniziale Assicurato
Tale importo: (i) in caso di adesione alla Polizza Collettiva contestualmente alla erogazione del Prestito Personale, coincide con l’importo finanziato iniziale del Prestito Personale; (ii) in caso di adesione alla Polizza Collettiva non contestualmente alla erogazione del Prestito Personale, coincide con importo del Capitale Residuo alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione;
Capitale Residuo
il debito residuo in linea capitale a carico dell’Assicurato relativamente al Prestito Personale, calcolato in base ad un piano di ammortamento a rata costante mensile posticipata avente come parametri l’importo finanziato, la durata ed il TAN del Prestito Personale stesso, il tutto al netto di eventuali rate insolute e di eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse. Nel caso di Prestito Personale con periodo di preammortamento:
a) durante tale periodo il Capitale Residuo rimane costante e pari all’importo finanziato; non sono quindi compresi gli interessi maturati su tale importo finanziato;
b) dalla data di scadenza di tale periodo il Capitale Residuo è pari al debito residuo in linea capi- tale a carico dell’Assicurato relativamente al Prestito Personale, calcolato in base ad un piano di ammortamento a rata costante mensile posticipata avente come parametri l’importo finanziato, la durata (al netto del periodo di preammortamento) ed il TAN del Prestito Personale stesso (even- tualmente rideterminati nel corso della durata del Prestito Personale a seguito dell’utilizzo da parte dell’Assicurato di una o più Opzioni del Prestito oppure a seguito di estinzione parziale del Prestito Personale con rimborso del Premio); il tutto al netto di eventuali rate insolute e di eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.
Contraente
UniCredit S.p.A., con Sede Sociale e Direzione Generale in Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, 0 - Xxxxx X - 00000 Xxxxxx, che stipula la Polizza Collettiva con la Società per conto degli Assicurati;
Indennizzo
la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Infortunio
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza l’Inabilità Totale Temporanea, il Ricovero Ospedaliero o l’Invalidità Permanente Totale.
Sono considerati Infortunio anche:
a) l’asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l’annegamento;
d) l’assideramento o il congelamento;
e) i colpi di sole o di calore;
f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le xxxxx.
Intermediario
UniCredit S.p.A., Contraente della presente Polizza Collettiva;
Invalidità Permanente Totale da infortunio e malattia
la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile, di grado pari o superiore al 60%, della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta dall’Assicurato;
1 di 25
CPI PRESTITI DIPENDENTI PUBBLICI E NON LAVORATORI GLOSSARIO Ed. 02/2020 Mod. BU2770/07
Istituto di Cura
ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologhe ed estetiche;
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
Lavoratore Dipendente Pubblico
la persona fisica che sia lavoratore dipendente presso la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica Amministrazione si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie,
gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30-07-1999 n°300. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L.70/1975.
Malattia
l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio;
Malattia Grave
a) Tumore: neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cel- lule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Non sono considerati Malattia Grave i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I stadio, i tu- mori ovarici, i tumori cutanei ad eccezione del melanoma maligno del II e IV stadio di Xxxxxxx, il sarcoma di Kaposi;
b) Cardiopatia Coronarica, che comporti un intervento di chirurgia cardiovascolare, nell’ipotesi in cui venga effettuato su consiglio di uno specialista in cardiologia un intervento chirurgico a cuore aperto, per correggere una restrizione o ostruzione di una o più arterie coronariche mediante by- pass coronario;
c) Infarto Miocardico: evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri:
1. storia del dolore cardiacotipico;
2. comparsa di nuove modificazioni tipiche all’ECG;
3. modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci;
d) Ictus cerebrale: Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trom- xxxx o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle fun- zioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, ecc.). L’infermità è considerata indenniz- zabile una volta che ne sia accertata l’origine, riconosciuta l’entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza;
e) Insufficienza renale: Malattia renale irreversibile in dialisi cronica;
f) Xxxxxxxx che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo; è necessaria la certificazione dell’inserimento in lista d’attesa presso un centro qualificato;
g) Qualsiasi altra Malattia che causi uno stato di invalidità permanente di grado pari o superiore al 40% ma inferiore al 60%.
Modulo di Adesione
il modulo sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce alla Polizza Collettiva;
Non Lavoratore
la persona fisica che non sia né lavoratore autonomo né lavoratore dipendente (pubblico o privato); sono altresì considerati Non Lavoratori anche i pensionati;
2 di 25
CPI PRESTITI DIPENDENTI PUBBLICI E NON LAVORATORI GLOSSARIO Ed. 02/2020 Mod. BU2770/07
Opzioni del Prestito
le seguenti opzioni, attivabili esclusivamente con riferimento al Prestito Personale attualmente denominato CreditExpress Dynamic, aventi una durata non superiore a 85 mesi e importo finanziato non superiore ad € 38.000,00, che l’Assicurato può esercitare per tale tipologia di prestito:
- Opzione di Salto Rata: consente all’Assicurato di posticipare la scadenza di una rata mensile per ciascuna annualità del piano di ammortamento del prestito in essere al momento dell’attivazio- ne dell’opzione (quindi, con un massimo di sette richieste per ciascun Prestito Personale di durata originaria pari a 85 mesi). L’utilizzo di tale opzione genera una modifica del piano di ammorta- mento e della durata del Prestito Personale, che in nessun caso, potrà superare i 92 mesi;
- Opzione di Cambio Rata: consente all’Assicurato di modificare, in qualsiasi momento, il piano di rimborso del finanziamento cambiando l’importo delle rate residue. Il nuovo piano di ammorta- mento del Prestito Personale potrà avere una durata massima di 85 mesi, inclusivi di un pream- mortamento massimo pari a 1 mese;
- Opzione di Ricarica: consente all’Assicurato di ottenere nuova liquidità sul proprio conto corren- te, aumentando il Capitale Residuo fino al massimo dell’importo originariamente richiesto. Il nuo- vo piano di ammortamento del Prestito Personale potrà avere una durata massima di 85 mesi, inclusivi di un preammortamento massimo pari a 1 mese;
Periodo di Carenza
il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell'Assicurazione
durante il quale la garanzia Malattia Grave non è operante;
Periodo di Franchigia
il periodo di tempo per il quale deve protrarsi un Sinistro di Ricovero Ospedaliero, indennizzabile a termini della Polizza Collettiva, affinché l’Assicurato abbia diritto al primo Indennizzo;
Periodo di Riqualificazione
il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Ricovero Ospedaliero, liquidabile ai sensi della Polizza Collettiva, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua normale attività lavorativa come Lavoratore prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Ricovero Ospedaliero;
Polizza Collettiva
il documento che prova l’Assicurazione stipulata dal Contraente nell’interesse degli Assicurati;
Premio
con riferimento a ciascun assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva, la somma dovuta alla Società in relazione all’Assicurazione;
Prestito Personale
il contratto stipulato tra il Contraente e l’Assicurato avente per oggetto la concessione all’Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento con durata non superiore a 120 mesi, incluso l’eventuale periodo di preammortamento;
Questionario Medico
il modulo contenente domande sullo stato di salute dell’assicurando atto alla valutazione di assumibilità del rischio;
Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia
la degenza dell’Assicurato in Istituto di Cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali;
Sinistro
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;
Società
l’Impresa di assicurazione INCONTRA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxx, 00- 00000 Xxxxxx.
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1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Quando comincia la copertura e quando finisce
Art. 1.1 – Decorrenza dell’Assicurazione
Per ciascun Assicurato l’Assicurazione decorre, a condizione che l’Assicurato abbia sottoscritto il Mo- dulo di Adesione, sia in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità, e sia stato pagato il relativo Premio alla Società, dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Prestito Personale o, se successiva, dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Durante l’eventuale periodo di preammortamento del Prestito Personale saranno operanti soltanto le garanzie Invalidità Permanente Totale e Ricovero Ospedaliero; la garanzia Malattia Grave non sarà operante ma per tale garanzia decorrerà comunque il Periodo di Carenza
Art. 1.2 – Durata e cessazione dell’Assicurazione
Per ciascun Assicurato l’Assicurazione ha durata pari alla durata (originaria o – nei casi di adesione alla Polizza Collettiva non contestualmente alla sottoscrizione del Prestito Personale – residua) del Prestito Personale (compreso l’eventuale periodo di preammortamento).
L’Assicurazione cessa comunque, anche prima della scadenza sopra indicata, dalle ore 24 del gior- no in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a) decesso dell’Assicurato;
b) liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità Permanente Totale; c) liquidazione dell’Indennizzo per Malattia Grave.
Art. 1.3 – Diritto di recesso dell’Assicurato
1.3.1 Diritto di recesso iniziale dell’Assicurato.
L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione.
II recesso deve essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Prestito Personale, oppure dandone comunicazione a mezzo di lettera raccoman- data A.R. alla filiale medesima. Il Contraente ne darà quindi comunicazione alla Società.
Qualora il Premio sia stato già corrisposto, la Società provvederà al suo rimborso (al lordo delle im- poste se non ancora versate all’erario dalla Società stessa) per il tramite del Contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Il rimborso avverrà con le seguenti modalità:
a) in caso di adesione alla Polizza Collettiva contestuale all’erogazione del Prestito Personale: la So- cietà provvederà al rimborso del Premio al Contraente, il quale, a sua volta, rimborserà il Premio all’Assicurato mediante la corrispondente riduzione della rata del Prestito Personale;
b) in caso di adesione alla Polizza Collettiva non contestuale all’erogazione del Prestito Personale (ai sensi del Art. 1.9.2): la Società provvederà al rimborso del Premio al Contraente, il quale, a sua volta, rimborserà il Premio all’Assicurato mediante accredito sul conto corrente.
Nel caso di cui al precedente Art. 1.3.1 (recesso entro i primi 60 giorni):
a) l’esercizio del diritto recesso, da parte dell’Assicurato, alla presente Polizza Collettiva comporta il recesso anche dalla Polizza Collettiva denominata “Contratto di Assicurazione temporanea per il caso morte a capitale decrescente a premio unico” intermediata dal Contraente ed emessa da altra compagnia assicurativa (CNP UniCredit Vita S.p.A.);
b) l’esercizio del diritto di recesso, da parte dell’Assicurato, alla Polizza Collettiva denominata “Con- tratto di Assicurazione temporanea per il caso morte a capitale decrescente a premio unico” intermediata dal Contraente ed emessa da altra compagnia assicurativa (CNP UniCredit Vita S.p.A.), comporta sempre il recesso anche dalla presente Polizza Collettiva
1.3.2 Diritto di recesso annuale dell’Assicurato.
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L’assicurato ha altresì diritto di recedere anticipatamente dall’Assicurazione, con effetto da ciascu- na scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell’Assicurazione, senza oneri e con un preavviso di 60 giorni (sessanta), rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso deve essere effettuato con le modalità di cui al precedente Art. 1.3.1. Il rimborso del Premio avverrà in propor-
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zione degli anni mancanti alla scadenza delle coperture assicurative, applicando la formula di cui all’Allegato 2, con le seguenti modalità:
a) in caso di adesione alla Polizza Collettiva contestuale all’erogazione del Prestito Personale: la So- cietà provvederà al rimborso del Premio al Contraente, il quale, a sua volta, rimborserà il Premio all’Assicurato mediante la corrispondente riduzione della rata del Prestito Personale;
b) in caso di adesione alla Polizza Collettiva non contestuale all’erogazione del Prestito Personale (ai sensi del Art. 1.9.2): la Società provvederà al rimborso del Premio al Contraente, il quale, a sua volta, rimborserà il Premio all’Assicurato mediante accredito sul conto corrente
Art. 1.4 – Estinzione anticipata totale o parziale del Prestito Personale – Diritti dell’Assicurato
1.4.1 Estinzione anticipata totale del Prestito Personale
Nel caso di estinzione anticipata totale del Prestito Personale rispetto la data di scadenza origina- ria, oppure di trasferimento del Prestito Personale ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest’ultimo, l’Assicurazione cesserà a decorrere dalla data di estinzione o di surroga e l’Assicurato avrà diritto ad ottenere dall’Impresa il rimborso della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto. In questo caso, tutte le coperture assicurative cessano alle ore 24:00 della data di estinzione o di trasferimento del Prestito Personale, e la Società rimborserà all’Assicurato, entro 30 giorni e per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge. Il calcolo dell’importo di Premio da rimborsare per ciascun Assicurato sarà effettuato utilizzando la formula di cui al successivo Art. 1.4.3.
L’Assicurato potrà, in alternativa alla cessazione dell’Assicurazione, richiedere espressamente alla Società di mantenere inalterata ed operativa l’Assicurazione medesima, al netto di eventuali estin- zioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del Premio, fino alla data di scadenza originaria del Prestito Personale.
L’Assicurato dovrà esercitare l’opzione di cui sopra compilando un apposito modulo che sarà a lui messo a disposizione da parte del Contraente in sede di anticipata estinzione totale o di trasferimen- to del Prestito Personale.
Si precisa che la Società non procederà ad alcun rimborso di premio nel caso in cui l’Assicurato utilizzi una o più volte l’Opzione di Salto Rata e l’estinzione del Prestito Personale si verifichi oltre il ter- mine del periodo di ammortamento del Prestito Personale in essere precedentemente all’attivazione dell’opzione.
1.4.2 Estinzione anticipata parziale del Prestito Personale
In caso di anticipata estinzione parziale del Prestito Personale, la Società ridurrà proporzionalmente le prestazioni dovute in caso di Sinistro (cioè gli Indennizzi di Capitale Residuo e di rata) nella misura corrispondente alla quota estinta di Prestito Personale, e pertanto:
a) la Società rimborserà all’Assicurato, entro 30 giorni e per il tramite del Contraente, la parte di Pre- mio pagato relativo al periodo residuo intercorrente tra la data di estinzione anticipata parziale del Prestito Personale e la data di scadenza dell’Assicurazione, applicando la formula di cui al successivo Art.1.4.3.
b) in caso di Sinistro, il Capitale Residuo o le rate mensili indennizzate saranno quelle risultanti dal piano di ammortamento esistente alla data del Sinistro, come modificato a seguito della avve- nuta estinzione parziale del Prestito Personale.
L’Assicurato potrà, in alternativa alla riduzione proporzionale delle prestazioni, richiedere espressa- mente alla Società di mantenere inalterata ed operativa l’Assicurazione alle medesime condizioni originarie, come se l’estinzione parziale del Prestito Personale non fosse mai avvenuta. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto alla Società tramite il Contraente contestualmente all’operazione di estinzione anticipata parziale del Prestito Personale.
1.4.3 Formula di rimborso del Premio pagato e non goduto
I rimborsi di Premio saranno effettuati applicando la formula di cui all’ Allegato 2.
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Quando e come devo pagare Art. 1.5 - Pagamento del Premio
Il premio è finanziato dal Contraente all’Assicurato, cioè aggiunto all’importo preso a prestito col Prestito Personale. Il Premio viene prelevato dall’importo erogato con il Prestito Personale e versato dal Contraente in nome e per conto dell’Assicurato alla Società, in forma unica ed anticipata per tutta la durata dell’Assicurazione.
In deroga a quanto previsto dal precedente Art 1.5, gli Assicurati che – ai sensi del successivo Art.
1.9.2 - aderiscono alla Polizza Collettiva non contestualmente alla erogazione del Prestito Personale, pagano il Premio al Contraente mediante addebito su conto corrente.
Art. 1.6 - Determinazione del Premio
Il premio (P) di cui al precedente Art. è determinato applicando la seguente formula:
P = T * N * IR
dove:
0,08061%
P Premio unico anticipato finito comprensivo di imposta (pari al 2,50%); T tasso mensile finito, comprensivo di imposta, pari a
N durata originaria del Prestito Personale espressa in mesi interi (compreso eventuale periodo di preammortamento)
IR Importo richiesto del Prestito personale
In caso di cointestazione del prestito personale l’adesione alla Polizza Collettiva da parte di più Assi- curati comporterà la corresponsione di un Premio per intero per ciascun Assicurato.
Che obblighi ho
Art. 1.7 - Dichiarazioni inesatte e reticenti dell’Assicurato – Questionario medico- Informa- zioni sullo stato di salute dell’Assicurato
Ai fini dell’assunzione del rischio l’Assicurato deve altresì compilare un Questionario Medico.
Sono assicurabili solamente i soggetti che rispondono “NO” a tutte le domande oggetto del Questio- nario Medico, dichiarando quindi altresì di non essere stati affetti, negli ultimi 5 anni, da nessuna delle patologie indicate nel Questionario Medico. Il soggetto che risponde “SI” ad una o a più domande del Questionario Medico non è assicurabile e non può quindi aderire alla Polizza Collettiva.
Ai fini degli Artt. 1892 (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (dichiara- zioni inesatte e reticenti senza dolo o colpa grave del Codice Civile), la Società dichiara sin d’ora di non volere prestare l’Assicurazione, nemmeno applicando un maggiore importo di Premio, qualora l’Assicurato sia affetto da anche una sola delle patologie indicate nel Questionario Medico, o co- munque risponda “SI” anche ad una sola delle domande ivi contenute.
Pertanto, le inesattezze e le reticenze dell’Assicurato, relative alla compilazione del Questionario Medico, comportano la perdita totale del diritto al percepimento dell’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione dalla data in cui la Società ne è venuta conoscenza. In tal caso, la So- cietà provvederà al rimborso del Premio non goduto al Contraente (dalla data di cessazione dell’As- sicurazione sino alla data di originaria scadenza dell’Assicurazione), il quale, a sua volta, rimborserà il Premio all’Assicurato mediante la corrispondente riduzione della rata del Prestito Personale. Il calco- lo dell’importo da rimborsare all’ Assicurato sarà effettuato utilizzando la formula di cui all’ Art.1.4.1
L’Assicurato, può in ogni caso chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con costi a proprio carico.
Qualora tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la data di decorrenza dell’As- sicurazione intervengano nuovi fattori inerenti allo stato di salute dell’Assicurato, l’Assicurato stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società, per il tramite del Contraente, al fine di
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espletare nuovamente le formalità mediche di ammissione previste. La Società richiederà altresì all’Assicurato, per il tramite del Contraente, di espletare nuovamente le formalità di ammissione medica qualora tra la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e la data di decorrenza dell’As- sicurazione trascorrano più di 180 giorni.
Non è richiesta la compilazione del Questionario Medico agli Assicurati che – ai sensi dell’Art. 1.9.2- possono aderire alla Polizza Collettiva non contestualmente alla erogazione del Prestito Personale.
Art. 1.8 - Cambiamento di attività lavorativa dell’Assicurato
L’Assicurato che, durante il periodo di validità dell’Assicurazione, cambia la propria attività lavorati- va perdendo lo status di Lavoratore Dipendente Pubblico o di Non Lavoratore ha la facoltà di:
a) comunicare tale circostanza al Contraente (fornendo prova del mutamento di status occupa- zionale) e richiedendo la cessazione dell’Assicurazione. In tal caso, tutte le garanzie della Polizza Collettiva cessano alle ore 24:00 della data di comunicazione del cambio di attività lavorativa, e la Società rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge. Il calcolo dell’importo da rimborsare all’ Assicurato sarà effettuato utilizzando la formula di cui al precedente Art. 1.4.1. La Società provvederà al rimborso al Contraente, il quale, a sua volta, rimborserà il Premio all’Assicurato mediante la cor- rispondente riduzione della rata del Prestito Personale; agli Assicurati che – successivo Art.1.9.2 – hanno aderito alla Polizza Collettiva non contestualmente alla erogazione del Prestito Personale, il Premio sarà rimborsato mediante accredito sul conto corrente. Si informa l’Assicurato che, in tale circostanza, sarà offerta dal Contraente la possibilità di aderire al prodotto assicurativo della Società denominato “Creditor Protection” riservato ai non-lavoratori e lavoratori dipendenti pub- blici, oppure al prodotto assicurativo della Società denominato “Creditor Protection” riservato ai lavoratori dipendenti privati.
b) non comunicare tale circostanza al Contraente: in tal caso, le garanzie, Ricovero Ospedaliero e Malattia Grave non saranno comunque più operanti, salvo che l’Assicurato riacquisti lo status di Lavoratore Dipendente Pubblico o Non Lavoratore.
La comunicazione di cambiamento di attività lavorativa deve essere effettuata compilando l’ap- posito modulo (allegando idonea documentazione comprovante il nuovo status occupazionale dell’Assicurato) presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Prestito Personale, oppure dan- done comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla filiale medesima. Il Contraente ne darà quindi comunicazione alla Società.
Si precisa che, in riferimento alla garanzia Invalidità Permanente Totale, il cambiamento di attività lavorativa dell’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’Assicurazione, non pregiudica in caso di Sinistro, il diritto al pagamento dell’Indennizzo (salvo che l’Assicurato abbia richiesto la cessazione dell’Assicurazione ai sensi del precedente Art. 1.8 lett. a).
Altre norme
Art. 1.9 – Modalità di adesione alla Polizza Collettiva
1.9.1 L’Assicurazione di ciascun Assicurato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell’Assi- curato stesso, di un Modulo di Adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per l’Assicurato e per il Contraente/Società). La sottoscrizione del Modulo di Adesione alla presente Polizza Collettiva comporta la contestuale sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, del Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva denominata “Contratto di Assicurazione temporanea per il caso morte a capitale decre- scente a premio unico” intermediata dal Contraente ed emessa da altra compagnia assicurativa (CNP UniCredit VitaS.p.A.).
1.9.2 L’adesione alla Polizza Collettiva avviene sempre contestualmente alla sottoscrizione del Presti- to Personale. La possibilità di aderire alla Polizza Collettiva anche non contestualmente alla sottoscri-
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zione del Prestito Personale è possibile solo ed esclusivamente da parte di clienti del Contraente che:
a) abbiano già aderito al prodotto assicurativo della Società denominato “Creditor Protection” ri- servato ai lavoratori dipendenti privati, che abbiano mutato il loro status lavorativo diventando Lavoratori Dipendenti Pubblici o Non Lavoratori
b) abbiano già aderito al prodotto assicurativo della Società denominato “Creditor Protection” ri- servato ai lavoratori dipendenti pubblici e non-lavoratori, che abbiano mutato il loro status lavo- rativo diventando Dipendenti Pubblici o Non Lavoratori.
L’adesione alla Polizza Collettiva da parte dei clienti del Contraente di cui all' Art. 1.9.2 lett. a) e b) deve avvenire entro massimo 30 giorni dalla risoluzione del prodotto assicurativo prece-
dentemente attivo. Oltre tale termine, il cliente non è più assicurabile.
Ogni Modulo di Adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
a) dati anagraficidell’Assicurato;
b) numero di rapporto del Prestito Personale;
c) durata in mesi interi del Prestito Personale (compreso l’eventuale periodo di preammortamento);
d) Capitale Iniziale Assicurato;
e) Premio unico anticipato finito, comprensivo di imposte;
f) costi sul Premio a carico dell’Assicurato, con indicazione della quota parte percepita dall’Inter- mediario.
Art. 1.10 – Prestiti Personali cointestati
Per ciascun Prestito Personale cointestato possono essere assicurati fino a due cointestatari; ciascun Assicurato deve essere in possesso dei requisiti di assicurabilità e deve sottoscrivere un Modulo di Adesione.
In caso di due cointestatari Assicurati, per ciascun Assicurato il Premio e l’eventuale Indennizzo in caso di Sinistro vengono calcolati sull’intero importo finanziato del Prestito Personale.
Art. 1.11 – Opzioni del Prestito – Salto Rata / Cambio Rata / Ricarica
1.11.1 Qualora l’Assicurato, nel corso della vita del Prestito Personale, decida di utilizzare una o più delle Opzioni del Prestito:
a. in caso di Opzione di Salto Rata, continuerà ad operare l’Assicurazione già in essere per il Prestito Personale, adeguandosi automaticamente alle nuove condizioni del Prestito Personale stesso (rata, durata, Capitale Residuo). La durata massima dell’Assicurazione così estesa non potrà in ogni caso superare i 92 mesi. L’esercizio di tale opzione da parte dell’Assicurato non comporta il pagamento di un Premio integrativo;
b. in caso di Opzione di Ricarica, l’Assicurato potrà decidere di:
b.1. adeguare i termini dell’Assicurazione alle nuove condizioni del Prestito Personale (rata, dura- ta, Capitale Residuo), qualora la presente Polizza Collettiva sia ancora distribuita alla data di richiesta dell’Opzione del Prestito. La durata dell’Assicurazione sarà pari alla durata del nuovo piano di ammortamento del Prestito Personale, che in ogni caso non potrà superare gli 84 mesi. L’esercizio di tale opzione da parte dell’Assicurato comporta il pagamento di un Premio integrativo, calcolato come descritto al seguente Art. 1.11.4; o di;
b.2. non modificare l’Assicurazione esistente. In tal caso l’Assicurazione rimarrà in vigore, alle stes- se condizioni già esistenti, fino alla scadenza prevista dal piano di ammortamento del Prestito Personale in essere precedentemente al momento dell’attivazione dell’opzione.
c. in caso di Opzione di Cambio Rata, l’Assicurazione rimarrà in vigore, alle stesse condizioni già esistenti, fino alla scadenza prevista dal piano di ammortamento del Prestito Personale in essere precedentemente al momento dell’attivazione dell’opzione.
1.11.2 Ai sensi del precedente Art. 1.11.1, lettera b., l’Assicurato potrà decidere di adeguare i termini dell’Assicurazione o mantenere l’Assicurazione esistente al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del Premio, manifestando la propria volontà al Contraente su apposi- to supporto informatico o cartaceo, in sede di richiesta al Contraente per l’attivazione dell’Opzione di Ricarica. L’Assicurato potrà effettuare tale richiesta:
a) recandosi direttamente presso l’agenzia della Banca presso la quale ha acceso il conto corrente sul vengono addebitate le rate del prestito, o
b) utilizzando uno dei canali previsti e disciplinati nel contratto di “Banca multicanale” sottoscritto tra l’Assicurato e la Banca, ovvero mediante altra modalità tecnica equivalente.
In tale sede, all’Assicurato verrà comunicato il Premio integrativo di cui al successivo Art. 1.11.4.
1.11.3 Si intende che, qualora la presente Polizza Collettiva abbia subito modifiche e/o aggiorna- menti delle condizioni alla data di richiesta di utilizzo dell’Opzione di Ricarica, l’Assicurato ne sarà
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informato dal Contraente. In tal caso, l’Assicurato avrà la possibilità di adeguare i termini dell’Assi- curazione alle nuove condizioni del Prestito Personale aderendo alle nuove condizioni della Polizza Collettiva tramite sottoscrizione di specifico Modulo di Adesione.
1.11.4 Il Premio integrativo di cui al precedente articolo 1.11.1 lett. b.1) sarà determinato come differenza tra il Premio calcolato sulla base dei nuovi termini del Prestito Personale (durata residua e Capitale Residuo) e il rateo di Premio imponibile non goduto per l’Assicurazione esistente, come di seguito indicato:
dove:
Pi = (T x Dr x Cr) - R
Pi Premio unico anticipato integrativo finito, inclusivo di imposte
T tasso mensile finito in vigore alla data di attivazione dell’Opzione Ricarica
Dr durata residua del Prestito Personale, espressa in mesi interi, a seguito dell’attivazione dell’Opzio- ne Ricarica
Cr Capitale Residuo del Prestito Personale a seguito dell’attivazione dell’Opzione Ricarica
R rateo di Premio non goduto per l’Assicurazione esistente calcolato come previsto all’Art.1.4 – “Estinzione anticipata del Prestito Personale - Diritti dell’Assicurato”
Si specifica che:
• in caso di due Assicurati cointestatari del Prestito Personale, sarà corrisposto un Premio integrativo intero per ciascun Assicurato;
• nel caso in cui l’Assicurato abbia precedentemente utilizzato una o più volte l’Opzione di Salto Rata e l’Opzione di Ricarica entri in vigore successivamente al termine del piano di ammorta- mento in essere prima dell’attivazione dell’Opzione di Salto Rata, la Società non procederà a corrispondere il rateo di Premio imponibile non goduto per l’Assicurazione esistente.
Art. 1.12 – Altre assicurazioni e non cumulabilità degli Indennizzi
Resta convenuto che le coperture assicurative prestate dalla Società con la presente Polizza Col- lettiva possono cumularsi con altre coperture assicurative contratte dall’Assicurato per i medesimi rischi. L’Indennizzo per il caso di Invalidità Permanente Totale o Malattia Grave di cui alla presente Polizza Collettiva non può tuttavia mai cumularsi con l’Indennizzo liquidato per il rischio di morte dell’Assicurato in base ad altra polizza di Creditor Protection (abbinata allo stesso Prestito Personale) emessa da altra compagnia.
Art. 1.13 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte del Contraente o dell’Assicurato, con riferimento alla presente po- lizza Collettiva, dovranno essere fatte per iscritto.
Eventuali comunicazioni all’Assicurato da parte della Società saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso.
Art. 1.14 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art 1.15 Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.16 Cessione dei diritti
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla presente Polizza Collettiva.
Art. 1.17 Legislazione applicabile e foro competente
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra, da una parte, la Società e/o il Contraente e, dall’altra parte, l’Assicurato, ivi comprese quelle relative alla loro interpretazione, esecuzione, validi- tà e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell’Assicurato.
Art. 1.18 Prescrizione dei diritti
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, i diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Polizza Colletti- va si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Art. 1.19 – Rinvio alle norme di legge
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Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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2.SEZIONE INVALIDITA’ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Cosa Assicura
Art. 2.1 - Garanzia base
L’Assicurazione è operante per il seguente evento che colpisca l’Assicurato: INVALIDITA’ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA.
Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, per “Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia” si intende la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile, di grado pari o superiore al 60%, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta dall’Assicurato.
In caso di Sinistro, la Società si obbliga a corrispondere all’Assicurato un Indennizzo pari al Capitale Residuo del Prestito Personale .
Cosa NON Assicura
Art. 2.2 - Persone NON assicurabili
Non è assicurabile ciascuna persona fisica che alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione:
a) Non sia Lavoratore Dipendente Pubblico o Non Lavoratore;
b) Non abbia compiuto 18 anni di età alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione;
c) risulti di età superiore ai 75 anni alla data di scadenza del Prestito Personale;
d) Abbia stipulato un Prestito Personale di durata originaria superiore a 120 mesi (compreso un eventuale periodo di preammortamento della durata massima pari a 6 mesi);
e) Non abbia compilato il Questionario Medico rispondendo “NO” a tutte le domande, dichiarando altresì di non essere stato affetto, negli ultimi 5 anni, da nessuna delle patologie indicate nel Questionario Medico;
f) Non sia residente in Italia.
Art. 2.3 - Esclusioni
L’assicurazione non opera e nessun indennizzo è dovuto in riferimento a tutte le malattie e gli stati patologici dell’Assicurato verificatesi o insorti prima della data di decorrenza dell’Assicurazione, qualora tali malattie e stati patologici pre-esistenti siano stati oggetto di inesatta o reticente dichiarazione nel Questionario Medico.
Sono altresì esclusi dall’Assicurazione i casi di Invalidità Permanente Totale causata da:
a) atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o avvenuti quando questo si trovi in stato di inca- pacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
b) partecipazione dell’Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a mo- tore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
c) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione; d) pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, ru- gby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
e) partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche,ciclistiche, sal- vo che esse abbiano carattere ricreativo;
f) etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofar- maci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
g) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari; h) guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;
i) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
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j) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
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k) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere este- tico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione;
l) Malattie tropicali.
Come Assicura
Art. 2.4 - Massimale e Limite di indennizzo
In caso di Sinistro, il limite di Indennizzo è pari ad € 120.000,00.
Nel caso l’Assicurato stesso sia intestatario o cointestatario di più Prestiti Personali assicurati, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo maggiore di
€ 150.000,00.
Art. 2.5 - Estensione territoriale
La garanzia Invalidità Permanente Totale vale per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico che esercita la professione in Italia.
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3. RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO O MALATTIA
Cosa Assicura
Art. 3.1 Garanzia Base
L’Assicurazione è operante per il seguente evento che colpisca l’Assicurato: RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO O MALATTIA
Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, per “Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia” si intende la degenza dell’Assicurato in Istituto di Cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali;
In caso di Sinistro, la Società si obbliga a corrispondere all’Assicurato una o piu’ rate del Prestito Personale come previsto dalle condizioni contrattuali della singola specifica garanzia.
Cosa NON Assicura
Art. 3.2 - Persone NON assicurabili
Non è assicurabile ciascuna persona fisica che alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione:
a) Non sia Lavoratore Dipendente Pubblico o Non Lavoratore;
b) Non abbia compiuto 18 anni di età alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione;
c) risulti di età superiore ai 75 anni alla data di scadenza del Prestito Personale;
d) abbia stipulato un Prestito Personale di durata originaria superiore a 120 mesi (compreso un even- tuale periodo di preammortamento della durata massima pari a 6 mesi);
e) Non abbia compilato il Questionario Medico rispondendo “NO” a tutte le domande, dichiaran- do altresì di non essere stato affetto, negli ultimi 5 anni, da nessuna delle patologie indicate nel Questionario Medico;
f) Non sia residente in Italia.
Art. 3.3 - Esclusioni
L’Assicurazione non opera e nessun indennizzo è dovuto in riferimento a tutte le malattie e gli stati patologici dell’Assicurato verificatesi o insorti prima della data di decorrenza dell’Assicurazione, qualora tali malattie e stati patologici pre-esistenti siano stati oggetto di inesatta o reticente dichiarazione nel Questionario Medico.
Fermo quanto previsto all’Art. 1.8 sulla perdita dello status di Lavoratore Dipendente Pubblico o Non Lavoratore in corso di contratto, sono esclusi dall’Assicurazione i casi di Inabilità Totale Temporanea causata da:
a) atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o avvenuti quando questo si trovi in stato di inca- pacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
b) partecipazione dell’Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a mo- tore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
c) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione; d) pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, ru- gby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
e) partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
f) etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofar- maci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
g) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari; h) guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;
i) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
j) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine
acceleratrici, raggi X, ecc.);
k) depressione grave in trattamento farmacologico continuo;
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l) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione;
m) malattie tropicali;
Come Assicura
Art. 3.4 – Massimali e limiti di Indennizzo
Per ciascun Assicurato non potranno essere indennizzate più di 12 rate per ciascun Sinistro e più di 48 rate complessivamente per più Sinistri accaduti durante tutta la durata dell’Assicurazione.
L’Indennizzo non potrà superare l’importo di € 5.000,00 per ciascuna rata mensile; nel caso in cui l’Assicurato sia intestatario o cointestatario di più Prestiti Personali assicurati, il limite di € 5.000,00 è da intendersi cumulativo per tutti i Prestiti Personali sottoscritti dall’Assicurato stesso.
In ogni caso, il diritto al percepimento dell’Indennizzo da parte dell’Assicurato cessa alla data di scadenza dell’Assicurazione, anche in caso di persistenza, oltre tale termine, dello stato del Ricovero Ospedaliero.
Pertanto:
a) qualora il Periodo di Franchigia scada dopo la scadenza dell’Assicurazione, nulla sarà più dovuto dalla Società;
b) qualora, dopo la scadenza dell’Assicurazione, perduri un Sinistro per Ricovero Ospedaliero, nulla sarà più dovuto dalla Società.
Art. 3.5 – Periodo di Franchigia¹
L’Indennizzo è soggetto ad un Periodo di Franchigia pari a 7 giorni. Pertanto, in caso di Sinistro, il primo Indennizzo (pari ad una rata) è corrisposto soltanto nel caso in cui il Ricovero Ospedaliero perduri per almeno 7 giorni dopo la Data del Sinistro. Per “Data del Sinistro” si intende la data di inizio del Ricovero Ospedaliero.
Art. 3.6 – Denunce successive per Ricovero Ospedaliero – Periodo di Riqualificazione² Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Ricovero Ospedaliero, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Ricovero Ospedaliero se dal termine del Sinistro precedente non sarà trascorso un Periodo di Riqualificazione di 30 giorni consecutivi.
Art. 3.7 – Estensione territoriale
La garanzia Ricovero Ospedaliero vale per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico che esercita la professione in Italia
1 Esempio di applicazione franchigia Data effetto polizza 01/01/2020
Se l’Assicurato viene ricoverato in data 15/03/2020,con durata del Ricovero pari a 3 giorni, non sarà corrisposto alcun indennizzo in quanto la data del Ricovero rientra nel periodo di Franchigia previsto di 7 giorni. Se l’Assicurato viene ricoverato in data 15/03/2020, con durata del Ricovero pari a 9 giorni, sarà invece corrisposto un indennizzo pari ad una rata del Prestito Personale come previsto dalla polizza, in quanto la data del Ricovero è successiva al periodo di franchigia previsto di 7 giorni.
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2 Esempio di applicazione periodo di riqualificazione Data effetto polizza 01/01/2020
Se l’Assicurato viene ricoverato in data 15/03/2020 e il ricovero dura 10 giorni consecutivi, sarà corrisposto un indennizzo pari a una rata del Prestito Personale come previsto dalla polizza.
Nel caso in cui l’Assicurato venisse nuovamente ricoverato in data 01/04/2020, non gli verrà riconosciuto alcun indennizzo in quanto tra il primo ricovero e il secondo non sarà trascorso il termine di 30 giorni previsto dal contratto. Nel caso in cui il secondo ricovero avvenisse in data 27/04/2020, all’Assicurato verrebbe corrisposto l’indennizzo così come previsto dalle condizioni contrattuali in quanto tra il primo e il secondo ricovero sarebbero trascorsi piu’ di 30 giorni.
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4. MALATTIA GRAVE
Cosa Assicura
Art. 4.1 – Garanzia base
L’Assicurazione è operante per il seguente evento che colpisca l’Assicurato: MALATTIA GRAVE.
Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, per “Malattia Grave” si intende una delle seguenti patologie:
a) Tumore: neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cel- lule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Non sono considerati Malattia Grave i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I stadio, i tu- mori ovarici, i tumori cutanei ad eccezione del melanoma maligno del II e IV stadio di Xxxxxxx, il sarcoma di Kaposi;
b) Cardiopatia Coronarica, che comporti un intervento di chirurgia cardiovascolare, nell’ipotesi in cui venga effettuato su consiglio di uno specialista in cardiologia un intervento chirurgico a cuore aperto, per correggere una restrizione o ostruzione di una o più arterie coronariche mediante by- pass coronario;
c) Infarto Miocardico: evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri:
4. storia del dolore cardiacotipico;
5. comparsa di nuove modificazioni tipiche all’ECG;
6. modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci;
d) Ictus cerebrale: Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trom- xxxx o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle fun- zioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, ecc.). L’infermità è considerata indenniz- zabile una volta che ne sia accertata l’origine, riconosciuta l’entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza;
e) Insufficienza renale: Malattia renale irreversibile in dialisi cronica;
f) Xxxxxxxx che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo; è necessaria la certificazione dell’inserimento in lista d’attesa presso un centro qualificato;
g) Qualsiasi altra Malattia che causi uno stato di invalidità permanente di grado pari o superiore al 40% ma inferiore al 60%.
In caso di Sinistro, la Società si obbliga a corrispondere all’Assicurato un Indennizzo pari al Capitale Residuo del Prestito Personale come previsto dalle condizioni contrattuali della singola specifica garanzia.
Cosa NON Assicura
Art. 4.2 - Persone NON assicurabili
Non è assicurabile ciascuna persona fisica che alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione:
a) Non sia Lavoratore Dipendente Pubblico o Non Lavoratore;
b) Non abbia compiuto 18 anni di età alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione;
c) risulti di età superiore a 75 anni alla data di scadenza del Prestito Personale;
d) abbia stipulato un Prestito Personale di durata originaria superiore a 120 mesi (compreso un even- tuale periodo di preammortamento della durata massima pari a 6 mesi);
e) Non abbia compilato il Questionario Medico rispondendo “NO” a tutte le domande, dichiaran- do altresì di non essere affetto da alcuna delle patologie in esso elencate; e;
f) Non sia residente in Italia.
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Art. 4.3 - Esclusioni
L’assicurazione non opera e nessun indennizzo è dovuto in riferimento a tutte le malattie e gli stati patologici dell’Assicurato verificatesi o insorti prima della data di decorrenza dell’Assicurazione, qualora tali malattie e stati patologici pre-esistenti siano stati oggetto di inesatta o reticente dichiarazione nel Questionario Medico.
Fermo quanto previsto all’Art.1.8 sulla perdita dello status di Lavoratore Dipendente Pubblico o Non Lavoratore in corso di contratto, sono esclusi dall’Assicurazione i casi di Malattia Grave causata da: a) atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o avvenuti quando questo si trovi in stato di inca-
pacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
b) etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofar- maci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
c) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari; d) guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;
e) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Nel caso di Malattia che provochi un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 40% ma inferiore al 60%, rimangono comunque operanti le esclusioni previste dall’Art. 2.3 – “Esclusioni per Invalidità Permanente Totale”.
Come Assicura
Art. 4.4 – Massimali e limiti di Indennizzo
Per ciascun Sinistro, il limite di Indennizzo è pari ad € 120.000,00.
Nel caso l’Assicurato stesso sia intestatario o cointestatario di più Prestiti Personali assicurati, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo maggiore di € 150.000,00.
Art. 4.5 – Periodo di Carenza³
L’Assicurazione non è operante durante il Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni.
Pertanto, l’Indennizzo è corrisposto soltanto nel caso in cui la Data del Sinistro per Malattia Grave sia successiva al Periodo di Carenza.
Per Data del Sinistro si intende la data di diagnosi della Malattia Grave come risultante dalla documentazione medica oppure, nel caso di Malattia che provochi un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 40% ma inferiore al 60%, la data della presentazione della domanda di invalidità agli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.).
Art. 4.6 – Estensione territoriale
La garanzia Malattia Grave vale per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico che esercita la professione in Italia
3 Esempio di applicazione carenza Data effetto polizza 01/01/2020
Se all’Assicurato viene diagnosticata una Malattia Grave in data 25/01/2020 non sarà corrisposto alcun indennizzo in quanto la data della Malattia rientra nel periodo di carenza previsto di 30 giorni. Se all’Assicurato viene diagnosticata una Malattia Grave in data 15/05/2020 sarà corrisposto l’indennizzo, così come previsto dalle condizioni di assicurazione, in quanto la data di diagnosi della Malattia è successiva al periodo di carenza previsto di 30 giorni.
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5. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Norme comuni a tutte le Sezioni
Art. 5.1 - Denuncia dei Sinistri
In caso di Sinistro, è necessario darne comunicazione scritta alla Società nel più breve tempo possibile. La Società ha incaricato la società AXA France IARD della ricezione e gestione delle denunce di Sinistro. Le denunce di Sinistro vanno inviate con una delle seguenti modalità:
Modalità di denuncia | Recapito |
Via Posta (anche raccomandata a.r.) | INCONTRA ASSICURAZIONI S.P.A. AXA France IARD - Ufficio Sinistri - Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx |
Via Fax | 00-00000000 |
Via E-mail |
La denuncia di Xxxxxxxx può essere effettuata utilizzando l’apposito modulo di denuncia di Sinistro debitamente compilato; tale modulo è disponibile presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Mutuo oppure può essere ottenuto contattando la Società al seguente recapito:
Servizio Clienti - numero verde 800 93 94 33, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Telefonando a tale numero potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed alla documentazione da fornire.
La denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere inviata alla società allegando i seguenti documenti:
• Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia: copia di un documento di identità dell’As- sicurato; certificazione dell’invalidità permanente e del relativo grado emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL,ecc.);
• Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia: copia di un documento di identità dell’assicurato; documentazione attestante la condizione di Lavoratore Dipendente Pubblico / autocertificazio- ne sullo stato di Non Lavoratore al momento del Sinistro; certificato medico di Xxxxxxxx Xxxxxx- liero e copia della cartella clinica; i successivi certificati di Ricovero Ospedaliero alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce ces- sazione del Periodo di Ricovero Ospedaliero);
• Malattia Grave: copia di un documento di identità dell’Assicurato; documentazione attestante la condizione di Lavoratore Autonomo (es.: copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA; certificazione di un medico attestante la diagnosi di Malattia Grave assistita dalla relativa documentazione sanitaria. Nel caso di Malattia che provochi un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 40% ma inferiore al 60%, dovrà essere prodotta la stessa documenta- zione prevista per il caso di Invalidità Permanente Totale.
In caso di Sinistro di Ricovero Ospedaliero, una volta scaduto il Periodo di Franchigia, per ciascun periodo di successivi 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, gli Assicurati devono compilare ed inviare alla Società, allo stesso recapito sopra indicato, il modulo di continuazione del Sinistro; tale modulo è disponibile come sopra indicato e deve essere inviato alla Società entro 60 giorni dalla fine del periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro;
La Società (in caso di denuncia di Sinistro per Invalidità Permanente Totale, Ricovero Ospedaliero o Malattia Grave) si riserva altresì il diritto di accertare l’Infortunio o la Malattia, anche mediante visita, con propri medici di fiducia; i costi di tale accertamento saranno a totale carico della Società medesima In caso di Sinistro per Invalidità Permanente Totale, Ricovero Ospedaliero o Malattia Grave occorso fuori dai confini dell’Italia, la documentazione sanitaria allegata alla denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere tradotta in lingua italiana e comunque certificata da un medico che esercita la professione in Italia . Dovranno inoltre essere indicati i riferimenti del medico e/o dell’Istituto di Cura presso cui l’Assicurato ha ricevuto le cure all’estero.
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Art. 5.2 - Pagamento dell’Indennizzo - Beneficiario
La Società provvede al pagamento dell’Indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell’Indennizzo.
ll pagamento dell’Indennizzo verrà eseguito dalla Società nei confronti dell’Assicurato.
Norme per la Sezione Invalidità Totale permanente da infortunio o Malattia Art. 5.3 - Indennizzo
L’Indennizzo è pari all’importo del Capitale Residuo del Prestito Personale quale risulta alla Data del
Sinistro.
Ai fini del calcolo dell’Indennizzo:
a) per Capitale Residuo si intende il debito residuo in linea capitale a carico dell’Assicurato relati- vamente al Prestito Personale, calcolato in base ad un piano di ammortamento a rata costante mensile posticipata avente come parametri l’importo finanziato, la durata ed il TAN del Prestito Personale stesso, il tutto al netto di eventuali rate insolute e di eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse. Nel caso di Prestito Personale con periodo di preammortamento:
i. durante tale periodo il Capitale Residuo rimane costante e pari all’importo finanziato; non sono quindi compresi gli interessi maturati su tale importo finanziato;
ii. dalla data di scadenza di tale periodo il Capitale Residuo è pari al debito residuo in linea capitale a carico dell’Assicurato relativamente al Prestito Personale, calcolato in base ad un piano di ammortamento a rata costante mensile posticipata avente come parametri l’im- porto finanziato, la durata (al netto del periodo di preammortamento) ed il TAN del Prestito Personale stesso (eventualmente rideterminati nel corso della durata del Prestito Personale a seguito dell’utilizzo da parte dell’Assicurato di una o più Opzioni del Prestito oppure a seguito di estinzione parziale del Prestito Personale con rimborso del Premio); il tutto sempre al netto di eventuali rate insolute e di eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.
b) per Data del Sinistro si intende:
i. Invalidità Permanente Totale da Infortunio: la data di accadimento dell’Infortunio;
ii. Invalidità Permanente Totale da Malattia: la data di presentazione della domanda di invalidi- tà emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.).
Qualora, ai sensi del precedente Art. 1.11.2 lett. b.2), l’Assicurato decida di non modificare l’Assicurazione esistente, l’Indennizzo sarà pari all’importo del Capitale Residuo del Prestito Personale, quale sarebbe stato in base al piano di ammortamento del Prestito Personale in essere precedentemente all’attivazione di una delle Opzioni del Prestito di cui al citato articolo.
Art. 5.4 - Criteri di indennizzabilità dell’Infortunio e della Malattia Infortunio
L’Invalidità Permanente Totale deve essere riconosciuta all’Assicurato entro 24 mesi dalla data in cui si è verificato l’Infortunio che l’ha provocata. L’Invalidità Permanente Totale deve essere riconosciuta all’Assicurato entro 24 mesi dalla data in cui si è verificato l’Infortunio che l’ha provocata.
Il grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” (D.P.R. 30-06-1965 n°1124) (Allegato 1). Ai fini del calcolo del grado di invalidità permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado d’Invalidità Permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” contrattualmente operante vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
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In caso l’Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla
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somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente”, il grado di Invalidità Permanente Totale è stabilito in riferimento ai valori della “Tabella” stessa ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato per cause indipendenti dall’Infortunio denunciato prima dell’accertamento medico-legale disposto dalla Società, l’indennizzo per Invalidità Permanente potrà essere comunque liquidato in favore degli eredi qualora questi forniscano alla Società documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti corredata, se non ancora prodotta, da tutta la documentazione medica riguardante il caso, inclusa la cartella clinica nell’ipotesi di ricovero.
Malattia
L’invalidità Permanente Totale deve essere riconosciuta all’Assicurato entro 12 mesi dalla data in cui è stata diagnosticata la Malattia che l’ha provocata.
Ai fini del calcolo del grado di invalidità permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive della Malattia. Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti. Nel corso dell’Assicurazione le invalidità permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie.
In ogni caso il grado di invalidità permanente è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato per cause indipendenti dalla malattia denunciata prima dell’accertamento medico-legale disposto dalla Società, l’indennizzo per Invalidità Permanente potrà essere comunque liquidato in favore degli eredi qualora questi forniscano alla Società documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti corredata, se non ancora prodotta, da tutta la documentazione medica riguardante il caso, inclusa la cartella clinica nell’ipotesi di ricovero.
Art. 5.5 Valutazione del danno – Ricorso all’arbitrato
La valutazione del danno è concordata direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo sulla natura dell’Infortunio o della Malattia che abbiano determinato l’Invalidità Permanente Totale, ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più Arbitri da nominare con apposito atto. In caso di disaccordo, ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto. In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l’arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.
Resta sin d’ora inteso che la città sede di svolgimento dell’arbitrato sarà quella ove ha sede l’Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato.
Norme per la sezione Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia. Art. 5.6 - Indennizzo
Qualora il Ricovero Ospedaliero perduri oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia la Società corrisponderà un Indennizzo pari ad una rata del Prestito Personale, comprensiva di capitale e interessi, quale risulta dal piano di ammortamento finanziario del Prestito Personale originario o ridefinito a seguito dell’utilizzo delle Opzioni del Prestito oppure a seguito di estinzione parziale del Prestito Personale con rimborso del Premio. Un ulteriore Indennizzo, pari al precedente, sarà corrisposto per ciascun successivo periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. L’Indennizzo per Ricovero Ospedaliero non può cumularsi con altri eventuali Indennizzi ricevuti per Inabilità Totale Temporanea relativamente allo stesso periodo temporale.
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In caso di continuazione di un Sinistro per Ricovero Ospedaliero successivamente all’esercizio dell’Opzione di Ricarica, sarà corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del piano di ammortamento precedente l’utilizzo dell’opzione. Qualora, ai sensi del precedente Art. 1.11.2 lett. b.2), l’Assicurato decida di non modificare l’Assicurazione esistente, l’Indennizzo di rata per Ricovero Ospedaliero sarà calcolato sulla base del piano di ammortamento del Prestito Personale in essere precedentemente all’attivazione dell’opzione.
CPI PRESTITI DIPENDENTI PUBBLICI E NON LAVORATORI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 02/2020 Mod. BU2770/07
Art. 5.7 Valutazione del danno – Ricorso all’arbitrato
La valutazione del danno è concordata direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da lui designata.
In caso di disaccordo sulla natura dell’Infortunio o della Malattia che abbiano determinato il Ricovero Ospedaliero, ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più Arbitri da nominare con apposito atto. In caso di disaccordo, ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto. In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l’arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.
Resta sin d’ora inteso che la città sede di svolgimento dell’arbitrato sarà quella ove ha sede l’Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato.
Norme per la sezione Malattia Grave
Art. 5.8 Indennizzo
L’Indennizzo è pari all’importo del Capitale Residuo del Prestito Personale quale risulta alla Data del Sinistro. Ai fini del calcolo dell’Indennizzo:
a) per Capitale Residuo si intende il debito residuo in linea capitale a carico dell’Assicurato relati- vamente al Prestito Personale, calcolato in base ad un piano di ammortamento a rata costante mensile posticipata avente come parametri l’importo finanziato, la durata ed il TAN del Prestito Personale stesso, il tutto al netto di eventuali rate insolute e di eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse. Nel caso di Prestito Personale con periodo di preammortamento:
I. durante tale periodo il Capitale Residuo rimane costante e pari all’importo finanziato; non sono quindi compresi gli interessi maturati su tale importo finanziato;
II. dalla data di scadenza di tale periodo il Capitale Residuo è pari al debito residuo in linea capitale a carico dell’Assicurato relativamente al Prestito Personale, calcolato in base ad un piano di ammortamento a rata costante mensile posticipata avente come parametri l’im- porto finanziato, la durata (al netto del periodo di preammortamento) ed il TAN del Prestito Personale stesso (eventualmente rideterminati nel corso della durata del Prestito Personale a seguito dell’utilizzo da parte dell’Assicurato di una o più Opzioni del Prestito oppure a seguito di estinzione parziale del Prestito Personale con rimborso del Premio); il tutto sempre al netto di eventuali rate insolute e di eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.
b) per Data del Sinistro si intende la data di diagnosi della Malattia Grave come risultante dalla documentazione medica oppure, nel caso di Malattia che provochi un’Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 40% ma inferiore al 60%, la data della certificazione dell’Invalidità Permanente Totale e del relativo grado emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) o da un medico legale.
Qualora, ai sensi del precedente Art. 1.11.1 lett. b.2), l’Assicurato decida di non modificare l’Assicurazione esistente, l’Indennizzo sarà pari all’importo del Capitale Residuo del Prestito Personale, in base al piano di ammortamento del Prestito Personale in essere precedentemente all’attivazione di una delle Opzioni del Prestito di cui al citato articolo.
Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Ricovero Ospedaliero nel periodo intercorrente tra la data in cui è stata diagnosticata la Malattia oppure, nel caso di Malattia che provochi un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 40% ma inferiore al 60%, la data della certificazione dell’invalidità permanente, e la data della liquidazione dell’Indennizzo dovuto per Malattia Grave, saranno detratti dall’ammontare totale dell’Indennizzo stesso.
Art. 5.9 – Criteri di indennizzabilità
Per i casi di Malattia Grave di cui al precedente Art. 1.1 punto d) lett. g (“Qualsiasi altra Malattia che causi uno stato di invalidità permanente di grado pari o superiore al 40% ma inferiore al 60%”) tale invalidità permanente deve essere riconosciuta all’Assicurato entro 12 mesi dalla data in cui si è verificata la Malattia che l’ha provocata.
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Ai fini del calcolo del grado di invalidità permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive della Malattia Grave. Qualora la Malattia Grave colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.
Ai fini del calcolo del grado di invalidità permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive della Malattia Grave. Qualora la Malattia Grave colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.
Nel corso dell’Assicurazione le invalidità permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con una Malattia Grave Nel caso quindi la Malattia Grave colpisca un soggetto la cui invalidità permanente sia stata accertata per una precedente Malattia, la valutazione dell’ulteriore Invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.
In ogni caso il grado di invalidità permanente è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato per cause indipendenti dalla malattia denunciata prima dell’accertamento medico-legale disposto dalla Società, l’indennizzo per Invalidità Permanente potrà essere comunque liquidato in favore degli eredi qualora questi forniscano alla Società documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti corredata, se non ancora prodotta, da tutta la documentazione medica riguardante il caso, inclusa la cartella clinica nell’ipotesi di ricovero.
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Tabella INAIL delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente (D.P.R. 30/6/65 n°1124)
DESCRIZIONE | PERCENTUALI | ||
D. | - | S. | |
• Sordità completa di un orecchio • Sordità completa bilaterale • Perdita totale della facoltà visiva di un occhio • Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi • Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi • Stenosi nasale assoluta unilaterale • Stenosi nasale assoluta bilaterale • Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace • Perdita di un rene con integrità del rene superstite • Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica • Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio • Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola • Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola • Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore • Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio • Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano • Perdita di tutte le dita della mano • Perdita del pollice e del primo metacarpo • Perdita totale del pollice • Perdita totale dell’indice • Perdita totale del medio • Perdita totale dell’anulare • Perdita totale del mignolo • Perdita della falange ungueale del pollice • Perdita della falange ungueale dell’indice • Perdita della falange ungueale del medio • Perdita della falange ungueale dell’anulare • Perdita della falange ungueale del mignolo • Perdita delle due ultime falangi dell’indice • Perdita delle due ultime falangi del medio • Perdita delle due ultime falangi dell’anulare • Perdita delle due ultime falangi del mignolo • Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione • Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi • Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione • Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea: • Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione • Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole • Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio articolato • Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto • Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato • Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato • Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede • Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso • Perdita dell’alluce corrispondente metatarso • Perdita totale del solo alluce • Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il • Anchilosi completa rettilinea del ginocchio • Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto • Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 15% | ||
60% | |||
35% | |||
100% | |||
40% | |||
8% | |||
18% | |||
11% | |||
30% | |||
25% | |||
15% | |||
50% | 5% | 40% | |
40% | 30% | ||
85% | 75% | ||
80% | 70% | ||
75% | 65% | ||
70% | 60% | ||
65% | 55% | ||
35% | 30% | ||
28% | 23% | ||
15% | 12% | 13% | |
8% | |||
15% | 12% | 12% | |
7% | 5% | 6% | |
3% | |||
11% | 5% | 9% | |
8% | |||
6% | |||
30% | 8% | 25% | |
35% | 30% | ||
45% | 40% | ||
25% | 20% | ||
55% | 50% | ||
40% | 35% | ||
45% | 40% | ||
55% | 50% | ||
35% | 30% | ||
18% | 15% | ||
22% | 18% | ||
25% | 22% | ||
35% | 45% | 30% | |
80% | |||
70% | |||
65% | |||
55% | |||
50% | |||
30% | |||
16% | |||
7% | |||
3% | |||
35% | |||
20% | |||
11% |
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Formula di rimborso del Premio
Ri = ((PPUi-1* (N-K)/N * Debito_Residuo/CEi-1) + (Hi-1*(N-K)/N)) * Cap_Estinto/Debito_Residuo dove:
Ri: Importo da Rimborsare al tempo i
PPUi-1: Premio unico anticipato puro (premio totale al netto imposte - Costi) al tempo i-1. Tale premio coincide inizialmente col premio anticipato puro.
In caso di estinzione parziale con rimborso del premio, viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: PPUi = PPUi-1 * (1 - Cap_estinto i/ Debito_Residuo i)
N: Durata del Finanziamento espressa in mesi interi.
K: Durata del periodo di garanzia goduto, espressa in mesi interi. Per la determinazione di K il mese di entrata in copertura è conteggiato sempre come mese intero (1) indipendentemente dal giorno in cui avviene, il mese di estinzione anticipata non viene considerato (0) indipendentemente dal giorno in cui avviene l’estinzione anticipata
Debito_Residuo: Debito Residuo, in linea capitale, al momento dell’estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento
Hi-1: Costi gravanti sulla quota parte di premio al tempo i-1. Tale importo coincide inizialmente con i Xxxxx gravanti sul premio versato. In caso di estinzione parziale con rimborso del premio, tale importo viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: Hi = Hi-1 * (1 - Cap_estinto i/ Debito_Residuo i)
CEi-1= Capitale erogato iniziale al tempo i-1. Tale Capitale coincide inizialmente con il Capitale erogato (assicurato) al momento dell’adesione. In caso di estinzione parziale con rimborso del premio, tale Capitale viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: CEi = CEi-1 * (1 - Cap_estinto i/ Debito_Residuo i)
Cap_Estinto: Quota Capitale versata a titolo di estinzione parziale
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ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO DA RIMBORSARE: es. 1 su ESTINZIONE TOTALE | ||
A | Durata assicurazione in mesi | 48 |
B | Capitale erogato del Finanziamento | 10.000,00 € |
C | Numero di mesi di assicurazione goduti | 24 |
D | Premio unico anticipato pagato (lordo imposte) | 386,93 € |
E | Premio unico anticipato pagato (netto imposte) | 377,49 € |
F | % Premio Puro | 47.5% |
G | % Costi | 52,5% |
H | Premio unico anticipato Puro (PPUi-1) = E * F | 179,31 € |
I | Costi Totali gravanti sul premio (Hi-1) = E * G | 198,18 € |
J | CONTEGGIO: | |
K | Cap_estinto i è la quota Capitale versata a titolo di estinzione parziale | 5.000,00 € |
L | Debito_Residuo i è il Capitale Residuo quantificata al giorno prima che l’estinzione parziale abbia effetto | 5.000,00 € |
M | % Capitale Rimborsato rispetto al Debito prima di effettuare il Rimborso = Cap_Estinto/Debito_Residuo | 100% |
Totale premio da rimborsare: Ri = ((PPUi-1* (N-K)/N * Debito_Residuo/CEi-1) + (Hi-1*(N-K)/N)) * Cap_Estinto/ Debito_Residuo | 143,92 € | |
N | Premio unico anticipato Puro aggiornato da utilizzare in caso di successiva estinzione Parziale o Totale: PPUi = PPUi-1 * (1 – Cap_estinto i/ Debito_Residuo i) | 0,00 € |
O | Costi gravanti sul premio aggiornati da utilizzare in caso di successiva estinzione Parziale o Totale: Hi = Hi-1 * (1 – Cap_estinto i/ Debito_Residuo i) | 0,00 € |
P | Capitale Erogato da utilizzare in caso di successiva estinzione Parziale o Totale: CE i = CE i-1 * (1 – Cap_estinto i/ Debito_Residuo i) | 0,00 € |
ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO DA RIMBORSARE: es. 2 su ESTINZIONE PARZIALE | ||
A | Durata assicurazione in mesi | 48 |
B | Importo erogato del Finanziamento/Mutuo | 10.000,00 € |
C | Numero di mesi di assicurazione goduti | 24 |
D | Premio unico anticipato pagato (lordo imposte) | 386,93 € |
E | Premio unico anticipato pagato (netto imposte) | 377,49 € |
F | % Premio Puro | 47,5% |
G | % Costi | 52,5% |
H | Premio unico anticipato Puro (PPUi-1) = E * F | 179,31 € |
I | Costi Totali gravanti sul premio (Hi-1) = E * G | 198,18 € |
J | CONTEGGIO: | |
K | Cap_estinto i è la quota Capitale versata a titolo di estinzione parziale | 3.000,00 € |
L | Debito_Residuo i è il Capitale Residuo quantificata al giorno prima che l’estinzione parziale abbia effetto | 5.000,00 € |
M | % Capitale Rimborsato rispetto al Debito prima di effettuare il Rimborso = Cap_ Estinto/Debito_Residuo | 60% |
Totale premio da rimborsare: Ri = ((PPUi-1* (N-K)/N * Debito_Residuo/CEi-1) + (Hi-1*(N-K)/N)) * Cap_Estinto/ Debito_Residuo | 86,35 € | |
N | Premio unico anticipato Puro aggiornato da utilizzare in caso di successiva estinzione Parziale o Totale: PPUi = PPUi-1 * (1 - Cap_estinto i/ Debito_Residuo i) | 71,72 € |
O | Costi gravanti sul premio aggiornati da utilizzare in caso di successiva estinzione Parziale o Totale: Hi = Hi-1 * (1 - Cap_estinto i/ Debito_Residuo i) | 79,27 € |
P | Capitale Erogato da utilizzare in caso di successiva estinzione Parziale o Totale: CE i = CE i-1 * (1 - Cap_estinto i/ Debito_Residuo i) | 4.000,00 € |
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CPI PRESTITI DIPENDENTI PUBBLICI E NON LAVORATORI ALLEGATO 2 Ed. 02/2020 Mod. BU2770/07
FAC- SIMILE
MODULO DI ADESIONE
MODULO DI ADESIONE INCONTRA A POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA N. 1016206504 STIPULATA DA UNICREDIT S.P.A. |
Dati Prestito Personale N° pratica Durata mesi |
Dati Assicurato Cognome Nome CodiceFiscale |
Dati copertura pacchetto assicurativo Somma assicurata iniziale € Garanzie e prestazioni Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia - Prestazione: Capitale Residuo del prestito personale Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia - Prestazione: Rata/e del prestito personale Malattia Grave - Prestazione: Capitale Residuo del prestito personale |
Premio unico anticipato € (incluso 2.50% di imposte) Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) € Provvigione percepita dall’intermediario 49,5% del premio imponibile pari a € |
Io sottoscritto Assicurato:
DICHIARO di essere (barrare la relativa casella)
Lavoratore Dipendente Pubblico Non Lavoratore
e di essere in possesso di tutti gli altri requisiti di assicurabilità previste dalle Condizioni di Assicurazione;
PRESO ATTO che UniCredit (“Banca”) ha stipulato con INCONTRA ASSICURAZIONI S.p.A. (“Incontra Assicurazioni”), per conto dei propri clienti intestatari o cointestatari di un Prestito Personale da essa erogato, la Polizza Collettiva di Assicurazione Danni n° 1016206504 (“Polizza Danni”) per i rischi di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia e Malattia Grave;
DICHIARO di aderire in qualità di Assicurato alla Polizza Danni di Incontra Assicurazioni;
DICHIARO di aver letto ed accettare integralmente le Condizioni di Assicurazione contenute nel set informativo; PRENDO ATTO della esistenza, nelle Condizioni di Assicurazione, di alcune limitazioni della garanzia assicurativa quali esclusioni, periodi di carenza, periodi di franchigia e periodi di riqualificazione;
DICHIARO altresì di essere consapevole che la sottoscrizione del Modulo di Adesione alla Polizza comporta la contestuale sottoscrizione del Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva denominata “Contratto di Assicurazione temporanea per il caso morte a capitale decrescente a premio unico” intermediata dal Contraente ed emessa da altra compagnia assicurativa (CNP UniCredit Vita S.p.A.) in quanto le componenti Vita e Danni risultano inscindibili;
AUTORIZZO la Banca a trasmettere a Incontra Assicurazioni le informazioni, contenute nel contratto di Prestito Personale, necessarie per l’esecuzione della Polizza Danni collettiva ad adesione facoltativa;
AUTORIZZO la Banca, e i soggetti giuridici che successivamente potranno risultare creditori per le somme relative al Prestito Personale, a scambiarsi copia della Polizza, nonché i dati necessari per la sua esecuzione, in particolare in relazione agli eventuali indennizzi dovuti da Incontra Assicurazioni;
PRENDO ATTO che le coperture decorrono dalle ore 24 del giorno di erogazione del Prestito Personale, a condizione che siano stati sottoscritti il presente Modulo di Adesione, il Questionario Medico e sia stato pagato il Premio a Incontra Assicurazioni, e termina alla data di scadenza dell’ultima rata del Prestito Personale, così come prevista dal piano di ammortamento originario, salvi i casi di esercizio dell’ “Opzione di Salto Rata” e/o dell’ “Opzione di Ricarica” che comportano la ridefinizione del piano di ammortamento del Prestito Personale. A seguito dell’eventuale esercizio di una o di entrambe le opzioni la durata della copertura si adegua pertanto alla nuova durata del Prestito Personale (con le modalità ed alle condizioni previste dall’Art.1.11 delle Condizioni di Assicurazione)
PRENDO ATTO che il Contraente pagherà il Premio, come sopra identificato, in forma unica ed anticipata, in favore di Incontra Assicurazioni, e che il Premio è a carico finale del sottoscritto Assicurato come previsto dall’Art. 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.
(autorizzazione valida solo in caso di Premio finanziato);
AUTORIZZO la Banca a finanziarmi l’importo del Premio con le modalità previste all’Art.1.5 delle Condizioni di Assicurazione.
Data Firma Assicurato
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FAC- SIMILE
QUESTIONARIO MEDICO
Ai fini dell’assunzione dei rischi, l’Assicurato deve altresì compilare un Questionario Medico). Il Questionario Medico forma parte integrante e sostanziale del contratto.
Sono assicurabili solamente i soggetti che rispondono “NO” a tutte le domande oggetto del Questionario Medico, dichiarando quindi altresì di non essere stati affetti, negli ultimi 5 anni, da nessuna delle patologie indicate nel Questionario Medico. Il soggetto che risponde “SI” ad una o a più domande del Questionario Medico non è assicurabile e non può quindi aderire alla Polizza Collettiva.
Avvertenze sulla compilazione del Questionario Medico / Rapporto di Visita Medica:
- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società, compromettono il diritto alla presta- zione assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- prima della sottoscrizione del Questionario Medico l’Assicurato o del Rapporto di Visita Medica deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni in esso contenute.
- l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di sa- lute, con costi a proprio carico;
DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Io sottoscritto ASSICURATO, informato del diritto di ricevere l’informativa precontrattuale della Polizza, nei limiti e con le modalità di cui alla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa, dichiaro di aver ricevuto dal Contraente in formato cartaceo, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, copia integrale del set informativo comprensivo del Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo danni ( DIP Danni) , del Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi ( DIP aggiuntivo Multirischi) e delle Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, nonché l’informativa privacy e il Fac-Simile del Modulo di Adesione – ai sensi del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e/o integrazioni.
Data Firma Assicurato
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO
L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Prestito Personale, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Assicurato può inoltre recedere annualmente dall’Assicurazione, senza oneri, con un preavviso di
60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità con diritto alla restituzione delle annualità di Premio pagato e non goduto. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Prestito Personale, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Data Firma Assicurato
Informativa “Home Insurance”
La Società, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, ha attivato nella home page del proprio sito internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), un’apposita Area Riservata, a cui l’Assicurato potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale (più precisamente: le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze), riferita alla data di aggiornamento specificata.
l’Assicurato ha, pertanto, la facoltà di ottenere, mediante processo di “auto registrazione”, le credenziali personali identificative necessarie per l’accesso seguendo le istruzioni riportate nell’Area Riservata stessa.
INCONTRA ASSICURAZIONI S.p.A.
In partnership con UniCredit
Sede Legale: xxxxx xx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - tel. x00 00 00000000 fax x00 00 00000000 Capitale sociale i.v. Euro 5.200.000,00 - Registro delle Imprese di Milano, C.F. 02381450101
P. IVA 03740811207 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 22/3/84 pubblicato sulla G.U. n. 105 del 14/4/84.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione
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INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA PRIVACY
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Gentile Cliente,
ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
QUALI DATI RACCOGLIAMO
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa, quali, tra l’altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).
In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l’esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l’adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell’ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(5).
Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all’area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all’accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.
A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).
I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol(7) a fini amministrativi interni
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e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai predetti punti (ii), (ii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale.
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(8) (si veda anche nota 4).
COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché, in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.
QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di richiedere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Incontra Assicurazioni S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), con sede in Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (XX).
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Incontra Assicurazioni S.p.A., al recapito xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, a cui potrà scrivere, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota(8). Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Note
1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
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4) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap
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per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L’elenco completo è disponibile presso il Responsabile per la protezione dei dati.
5) Resta fermo l’eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti
8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da Incontra Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). In caso di trasferimento dei Suoi dati personali fuori dall’Unione Europea, saranno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla normativa europea, dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dai provvedimenti del Garante Privacy.
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ARTICOLI DI LEGGE
NORME CHE REGOLANO I CONTRATTI IN GENERALE
Accollo
1273 c.c.
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’as- sunzione è avvenuta.
1341 c.c.
Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti del- l’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto co- noscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente de- cadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla com- petenza dell’autorità giudiziaria.
1342 c.c.
Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1891 c.c.
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in pos- sesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assi- curato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
1892 c.c.
Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse cono- sciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha co- nosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere eserci- tare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha do- mandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
1893 c.c. | Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della di- chiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’as- sicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. |
1894 c.c. | Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle di- chiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893. |
1899 c.c. | Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una ridu- zione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di dal con- tratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. ss.). |
1923 c.c. . | Diritti dei creditori e degli eredi Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pre- giudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni |
NORME CH | E REGOLANO L’ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI |
1901 c.c. | Mancato pagamento del premio Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’as- sicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…) |
1913 c.c. | Avviso all’assicuratore in caso di sinistro L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il con- tratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto in- terviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…) |
1915 c.c. | Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso (1913) o del salvataggio perde il di- ritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'in- dennità in ragione del pregiudizio sofferto (1932). |
1916 c.c. | Diritto di surrogazione dell’assicuratore L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato |
stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pre- giudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. | |
NORME IN | TEMA DI PRESCRIZIONE |
2952 c.c. | Prescrizione in materia di assicurazione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicura- zione sulla vita i cui diritti si prescrivono in 10 anni. |