approvato con Atto di G.C. n. 330 del 25.11.2014) All. ‘A’
(approvato con Atto di G.C. n. 330 del 25.11.2014) All. ‘A’
Impianto per la produzione di biomasse combustibili e ammendante compostato verde mediante la valorizzazione di scarti vegetali e ligno-cellulosici – ENOMONDO srl – da realizzare in xxx Xxxxxxxxxx x.0 Xxxxxx.
ACCORDO IN MATERIA DI COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE (art. 1, comma
5 della L. 239/2004 e art. 12.7 delle NtA del PTCP come modificato per effetto del PAESS) ed in merito agli INDIRIZZI PER ORIENTARE L’INSEDIAMENTO NEL COMPARTO B DELL’AMBITO n. 14 “VIA CONVERTITE – NUOVA CIRCONVALLAZIONE OVEST” VERSO LA QUALIFICA DI AREA PRODUTTIVA ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA – APEA (art. A-14 della L.R. 20/2000 e s.m.e.i.)
Con la presente scrittura tra:
Il “COMUNE DI FAENZA” con sede in Faenza – Piazza del Popolo n. 31, Codice Fiscale 00357850395, in persona di XXXXX XXXXX, nato a Faenza il 28 settembre 1954, in qualità di Dirigente del Settore Territorio, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, autorizzato a questo atto in virtù dei poteri attribuitigli dallo Statuto del Comune e come tale in rappresentanza del Comune di Faenza, in nome e per conto dell'Ente Stesso, come da incarico conferito con Decreto del Sindaco Prot. 52542 del 31.12.2013 (ai sensi dell’Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000) ed in attuazione della Delibera di Giunta Comunale in data 6 dicembre 2011 verbale n. 439 “Organizzazione comunale – Approvazione nuova struttura organizzativa del Comune di Faenza”. ed in attuazione di Delibera di Giunta n. del
E
La ditta “ENOMONDO srl” con sede in Faenza, via Convertite n. 6, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ravenna n. 02356350393, capitale sociale Euro 14.000.000,00 interamente versato, in persona di XXXXXXX XXXXXX, nato a Faenza il 01/02/1953, in qualità di Legale Rappresentante della ditta, domiciliato per la carica presso la sede sociale;
premesso che:
I. la Società ENOMONDO srl con sede a Faenza in via Convertite n. 6 ha presentato presso la competente Provincia di Ravenna (prot. prov. 6317 del 24/01/2014), domanda di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e smi di un impianto per la produzione di biomasse combustibili e ammendante compostato verde mediante la valorizzazione di scarti vegetali e ligno-cellulosici, da realizzare a Faenza nelle adiacenze dello stabilimento esistente di via Convertite;
II. la Provincia di Ravenna – Settore Ambiente e Territorio/Servizio VIA, ha attivato il procedimento, convocando in data 08/04/2014 (prot. prov. 21526 del 27/02/2014), la prima conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
III. le opere di progetto sono da considerarsi come variante non sostanziale della esistente centrale termica denominata Ruths, autorizzata ai sensi dell’art. 12 D. Lgs 387/03 dalla Provincia di Ravenna con provvedimento prot. N. 159 del 10/04/2008;
IV. l’intervento proposto è richiesto in variante alla strumentazione urbanistica vigente del Comune di Faenza in applicazione della normativa afferente al D. Lgs 152/2006 Parte II;
V. l’area interessata è individuata dal PSC approvato (atto CC n. 5761/17 del 22/01/2010) in parte all’interno di un ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale (comparto 2) ed in parte all’interno di un ambito ad alta vocazione produttiva agricola di
pianura (comparto 1). Per il comparto 1 è prevista la riclassificazione ad “ambito produttivo sovracomunale” di cui all’art. 4.4 delle NdA;
VI. l’area interessata è individuata dal PRG vigente in parte all’interno di un ambito “Zona agricola di protezione degli insediamenti” ed in parte all’interno di un ambito “Zona agricola di protezione degli insediamenti “ e “Zone agricole normali”;
VII. ai fini della variante al PRG occorre verificare che l’intervento sia progettato in coerenza con il PSC ed in particolare con le condizioni di sostenibilità ambientale della Valsat relativa al comparto;
VIII. ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. 239/2004, per le opere in oggetto, il Comune ha diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale;
IX. il punto 14.15 del Decreto 10 settembre 2010 ”Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” prevede che le autorità competenti determinino in sede di conferenza di servizio eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniale o economiche, in conformità ai criteri di cui all’allegato 2 del Decreto stesso;
X. L’allegato 2 delle Linee Guida nazionali prevede inoltre che:
“2. [...]
f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;
[...]
h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non può comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto.
3. L’autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull’entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell’autorizzazione unica.”
XI. ai sensi dell’art. 12.7, comma 3(D) – Risparmio Energetico, punto n. delle N.T.A. del PTCP della Provincia di Ravenna, così come modificate per effetto dell’approvazione del “Piano di Azione per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Ravenna (PAESS)” (approvato con delibera di C.P. n. 21 del 22/03/2011):
n) IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA: le centrali termoelettriche già autorizzate ed attivate sul territorio provinciale rendono la Provincia di Ravenna autosufficiente in quanto a capacità di produrre energia rispetto al fabbisogno che il territorio manifesta. In conseguenza di ciò non sono realizzabili nel territorio provinciale nuove centrali termoelettriche a fonti non rinnovabili e per quanto possibile, ci si dovrà adoperare per ostare alla costruzione di nuove centrali termoelettriche anche nelle immediate vicinanze del territorio provinciale, qualora gli ipotizzati impianti avessero ricadute sulla qualità dell’aria della nostra provincia. Sono invece accoglibili le iniziative tese a sviluppare l’insediamento di piccoli impianti di produzione di energia elettrica e termica che facciano ricorso a fonti rinnovabili, indirizzando verso:
− la realizzazione di impianti di cogenerazione con utilizzo del calore sia nel settore civile che produttivo;
− l’ubicazione in contesti particolarmente energivori;
− l’ubicazione prioritaria in ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale di cui all’art.
8.1;
− la funzionalità dell’impianto ad un piano di sviluppo industriale complessivo dell’area;
− l’ubicazione in aree tali da minimizzazione gli impatti ambientali delle infrastrutture di collegamento alle reti di trasmissione.
[...]
XII. il medesimo art. 12.7, comma 4(D) – Rilascio autorizzazioni ad impianti per la produzione di energia, delle N.T.A. del PTCP della Provincia di Ravenna, prevede inoltre che:
− Una volta raggiunto l’obiettivo fissato dal Piano Energetico Provinciale di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli eventuali ulteriori progetti non dovranno provocare emissioni in atmosfera aggiuntive (ciò in raccordo con gli indirizzi del PRQA), [...];
− I progetti di sviluppo delle fonti rinnovabili dovranno prevedere i minori consumi di acqua possibili (ove possibile secondo il principio delle BAT- Migliori Tecnologie Disponibili), e coerentemente con il PRQA non dovranno comportare un peggioramento della qualità dell’aria;
[...]
− Non si esclude la possibilità per i Comuni di avanzare richieste di misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa vigente; tali compensazioni non possono comunque essere superiori al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto. Esempi possono essere la costituzione di siepi, filari ed aree alberate nella parte pianeggiante della Pianura, in aree limitrofe all’impianto, in aree dove sono previsti corridoi della rete ecologica, in aree molto carenti dal punto di vista della dotazione naturale (centri urbani o cintura cittadina, in considerazione dell’importante funzione termoregolatoria e di filtro del verde urbano), nei siti individuati come fasce tampone boscate (FTB) dal documento della Provincia di Ravenna “Prima individuazione dei siti lungo i corsi d’acqua naturali e artificiali della Provincia di Ravenna da rinaturalizzare e/o da affiancare con fasce tampone boscate”, redatto nel 2005 da Istituto Delta Ecologia Applicata srl o in aree appositamente individuate dai Comuni e destinate a boschi perenni;
l’art. 12.7, comma 4(D) dispone infine che:
− nei Comuni interessati dalla localizzazione, e relativi impatti ambientali, di nuove infrastrutture energetiche, ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti, debbano essere stipulati accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, ed in particolare tesi alla piantumazione di alberi. Per avere certezza del mantenimento del risultato di mitigazione nel tempo, la compensazione dovrà prevedere anche meccanismi di manutenzione del verde, anche con meccanismi simili a quelli dei CDM previsti in applicazione del protocollo di Kyoto;
[...]
XIII. Il PSC al cap. 2.2 della Relazione Illustrativa al punto “Il consumo energetico” individua fra gli obiettivi:
[...] il risparmio energetico di almeno il 30% e l’elevazione ad almeno il 30% delle energie rinnovabili, unitamente a minori emissioni di CO2 in atmosfera [...];
premesso inoltre che:
XIV. l’art. A-13, comma 7, della L. R. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” e s.m.i. stabilisce che:
“Le aree produttive di rilievo sovracomunale sono attuate attraverso accordi territoriali stipulati ai sensi del comma 2 dell’art.15”
XV. l’art. A-14, comma 4, della medesima legge regionale stabilisce che:
“Le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale assumono i caratteri propri delle aree ecologicamente attrezzate”.
XVI. la D.A.L. n. 118/2007 “Approvazione atto di indirizzo e coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Xxxxxx-Romagna di aree ecologicamente attrezzate (LR 20/00 artt. 16 e A- 14)” reca indicazioni circa i requisiti per il conseguimento della prestazione APEA.
XVII. in data 16/03/2010 è stato sottoscritto dalla Provincia di Ravenna e dai Comuni dell’ambito faentino l’”Accordo territoriale per gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale e per i poli funzionali dell’ambito faentino ai sensi dell’art. 15 della LR 20/2000”. Fra i suoi contenuti, tale accordo detta sia i principi di carattere generale, che riguardano tutti gli ambiti presi in considerazione, sia indirizzi specifici, che disciplinano le azioni puntuali necessarie a garantire la sostenibilità territoriale ed ambientale dei singoli interventi di sviluppo, comprese le attività riferibili al perseguimento dei caratteri di APEA per i diversi insediamenti;
XVIII. le caratteristiche tecniche dell’impianto, nonchè le correlate proposte di variante urbanistica, sono desumibili dalla documentazione e dagli elaborati presentati in sede di domanda di valutazione di impatto ambientale, comprese le succesive integrazioni sottoposte all’esame della conferenza dei servizi;
Considerato che:
• l’impianto in progetto è classificato nella strumentazione urbanistica vigente del Comune di
Faenza nel seguente modo:
− PRG: in parte “Zona agricola di protezione degli insediamenti” (art. 17 NdA) entro la “Fascia di rispetto attorno alle distillerie” (art. 28.1.2 NdA) ed in parte “Zone agricole normali” (art. 14 NdA);
− PSC: in parte “Ambito per nuovi insediamenti produttivi sovracomunali - (art. 5.3)”, contraddistinto al n. 14 “Faenza: via Convertite – Nuova circonvallazione Ovest” (comparto B). Tale ambito dovrà qualificarsi come APEA e l’insediamento potrà avvenire esclusivamente quale organica integrazione con l’attività produttiva esistente in adiacenza (Caviro). Il progetto presentato dalla ditta proponente interessa una parte di tale comparto “B”, secondo la perimetrazione riportata negli elaborati grafici allegati alla domanda e come integrati in sede di conferenza di servizi; in parte una area che viene individuata come “Ambito produttivo sovracomunale” (art. 4.4) in variante alla pianificazione vigente;
• l’intervento si colloca in un contesto con marcate caratteristiche di zona produttiva ove, entro una distanza massima di 3 km, sono concentrate le maggiori attività ed impianti ad elevato impatto territoriale del Comune di Faenza (Tampieri, Distercoop, Villapana e l’impianto esistente della Caviro stessa);
• ai fini della coerenza con le condizioni di sostenibilità della Valsat del PSC relative al comparto “B” dell’Ambito n.14, con precedente intervento è in avanzata fase di realizzazione un’area da attrezzare per l’ampliamento dell’adiacente “Oasi delle cicogne” che sarà ceduta gratuitamente all’Amministrazione comunale; tale area della dimensione di
10.300 mq comprende un parcheggio pubblico di circa 3.500 mq e la restante parte con caratteristiche di oasi naturale. Tale area da cedere attrezzata al Comune ha dimensioni pari a circa il 15% della superficie dell’intero comparto “B” e corrisponde per estensione alle dotazioni territoriali A-24 richieste dal PSC per la complessiva trasformazione del comparto stesso;
• in ambito provinciale è stato già raggiunto, in termini di energia autorizzata, l’obiettivo di produzione di energia da fonte rinnovabili fissato dal PAESS provinciale per cui occorre perseguire l’obiettivo di non provocare emissioni aggiuntive in atmosfera in raccordo con l’indirizzo del Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA), che classifica Faenza come agglomerato ove occorre predisporre piani d’azione a breve termine per il miglioramento della qualità dell’aria;
• l’impianto in progetto prevede un’emissione in atmosfera in ambito comunale ed in valore assoluto pari a 30 tonnellate/anno di CO2 in base alle valutazioni della Ditta proponente tenendo conto delle attività connesse e indotte quali il traffico veicolare per il conferimento delle biomasse;
• in base alla documentazione presentata, le emissioni inquinanti riguardano anche altri fattori quali emissioni in atmosfera dovute ad altri agenti chimici, emissioni odorigene, rumore, traffico;
• l’entità del 3% dei proventi, compresivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto è pari a € 24.000,00 (ventiquattromila), in base alle determinazione della Ditta proponente;
Ritenuto che:
al fine di determinare azioni compensative rapportate all’impatto dell’impianto in ambito comunale:
1. le emissioni di CO2, pari a 30 tonnellate/anno, costituiscono una parametro di riferimento per definire le dotazioni ecologiche compensative; a tal fine si considerano equivalenti ad 1 tonnellata di CO2/anno 50 alberi di alto fusto (tale dato deriva dalla letteratura di settore che attribuisce ad un albero l’assorbimento di circa 20 kg di CO2/anno);
2. il mancato perseguimento della funzione cogenerativa dell’impianto costituisce un ulteriore parametro di riferimento in relazione alle dotazione ecologiche compensative;
3. le suddette compensazioni dovranno essere commisurate all’effettivo impatto dell’impianto e non potranno complessivamente superare il 3% dei proventi, compresivi degli incentivi vigenti, pari a € 24.000,00 (ventiquattromila), calcolati in base alle determinazione della Ditta proponente;
4. l’impianto è situato in adiacenza allo stabilimento esistente, in ambito produttivo ed in un contesto ove si registra la concentrazione, entro una distanza massima di 3 km, delle maggiori attività ed impianti ad elevato impatto territoriale presenti nel Comune di Faenza;
5. visto quanto sopra, si ritiene equo commisurare la compensazione ad un valore pari al 3% dei proventi dichiarati dal proponente, pari ad € 24.000,00 (ventiquattromila), da utilizzare prima del 31.12.2017;
6. per l’impianto in esame si debba indirizzare prioritariamente l’utilizzo delle risorse compensative nell’integrazione, mantenimento e gestione dell’area verde “Parco Xxxxx”, a tal proposito si veda art. 3.
7. le compensazioni fissate con il presente accordo potranno essere oggetto di verifiche intermedie nel periodo di esercizio dell’impianto su iniziativa della ditta proponente al fine di individuare misure alternative quali la realizzazione di reti locali di teleriscaldamento;
tutto ciò premesso
SI DEFINISCE IL SEGUENTE ACCORDO
Art. 1 - Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 2 - Soggetto attuatore
Per la realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore è il Comune di Faenza.
Art. 3 - Azioni di compensazione
La Ditta proponente si impegna sin d’ora, con le garanzie previste al successivo art. 7, a mettere a disposizione del Comune di Faenza la somma di € 24.000,00 (ventiquattromila) per la realizzazione di opere compensative concernenti opere di integrazione, mantenimento e gestione dell’area naturalistica del Parco Xxxxx in accordo con l’Amministrazione Comunale; in particolare si impiegherà la somma per la riqualificazione ecologico ambientale relativa al sistema del verde, al sistema idraulico ed idrologico ed al sistema faunistico in particolare attraverso operazioni di bonifica, integrazione e razionalizzazione dei biomi e infrastrutture presenti nel parco.
Art. 4 - Responsabile della gestione della compensazione
La Ditta proponente mettendo a disposizione la somma individuata all’art. 3 secondo le modalità definite all’art. 7, affida all’Amministrazione Comunale la responsabilità della gestione della compensazione attraverso l’autonoma individuazione del soggetto attuatore.
Art. 5 – Modalità di esecuzione e di controllo
Il Comune, quale responsabile della gestione della compensazione, entro la scadenza dell’accordo si impegna a presentare alla Ditta proponente il rendiconto sull’assolvimeto delle azioni di cui all’art. 3, completo di quadro economico.
Art. 6 – Adesione al progetto APEA
La ditta, qualora intenda attuare il comparto B dell’ambito n.14 del PSC “Faenza: via Convertite –
Nuova circonvallazione Ovest”, si impegna ad aderire al progetto APEA. Tale progetto svilupperà i contenuti dell’elaborato presentato in conferenza dei servizi in occasione di precedenti progetti interessanti il medesimo ambito territoriale (prot. N. 45848 del 13/12/2011) per la parte di attinenza all’area produttiva ecologicamente attrezzata (APEA), in relazione ai quali dovrà strutturarsi un insediamento conforme a quanto definito dall’”Accordo territoriale per gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale e per i poli funzionali dell’ambito faentino” ai sensi dell’art. 15 della LR 20/2000”.
Art. 7 - Garanzie di adempimento
A garanzia delle azioni di compensazione previste, la Ditta proponente verserà al Comune di Faenza su opportuno conto da quest’ultimo individuato, la somma di € 24.000,00 (ventiquattromila), entro 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. 387/03.
Art. 8 – Durata dell’accordo
Relativamente alle misure di compensazione, le opere di cui all’art. 3 del presente accordo dovranno essere realizzate entro il 31.12.2017.
Relativamente alla caratterizzazione del comparto B in Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA), il presente accordo ha validità fino alla fase di predisposizione ed attuazione del POC, che ne recepirà e dettaglierà i contenuti.
Art. 9 - Clausole finali
Fermo restando le tipologie di azioni di compensazione e riequilibrio ambientale individuate all’art. 3, il presente accordo potrà, durante la sua validità, essere modificato con il consenso di entrambe le parti.
Tutte le spese relative e conseguenti al presente accordo sono a totale carico della Ditta proponente.
Faenza, li
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Il Dirigente Settore Territorio
La Ditta proponente