CONVENZIONE QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Servizio Spesa comune
CONVENZIONE QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
LOTTO 2 – CIG 881132683C
Amministrazioni, enti/Agenzie e Aziende pubbliche operanti nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna
CONVENZIONE TRA
La dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, nata a Cagliari (CA) il 18/07/1971, C.F. LLLCNZ71L58B354E, domiciliata per la funzione presso gli uffici della Presidenza in Cagliari, Xxxxx Xxxxxx x. 00, la quale interviene nella sua qualità di Direttore generale della Centrale Regionale di Committenza
E
Il Sig. Xxxxxxxxx Xxxx, nato a Sassari, il 24.1.1974, C.F. DROSVT74A24I452M, residente in Sassari, xxx Xxxxxxxx x. 00, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante dell’Impresa Copier Service Srl, con sede legale in Cagliari, via Zagabria n. 32, CF – PI 03482270927 (per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO CHE
- con Determinazione prot. n. 5030, Rep. n. 290 del 28/06/2021, il Direttore del Servizio Spesa comune della Direzione generale della Centrale regionale di committenza ha indetto una procedura aperta informatizzata, suddivisa in 2 lotti, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l’affidamento del noleggio di apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori destinate alle Amministrazioni del territorio della Regione Sardegna, come meglio specificato nel disciplinare, nel capitolato tecnico, nei relativi allegati e nella documentazione di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione prot. n. 9921, Rep. 697 del 13/12/2021 il Direttore del Servizio Spesa comune della Direzione generale della Centrale regionale di committenza ha aggiudicato definitivamente l’appalto all’Impresa Copier Service Srl, la quale è risultata aggiudicataria dei Lotti 1 e 2 e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e i servizi oggetto
della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- gli obblighi del Fornitore in merito a agli adempimenti oggetto della presente Convenzione sussistono fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
- la Centrale regionale di committenza ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi comunitari e del codice dei contratti in materia di scelta del contraente e che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nel disciplinare di gara, nonché ha stipulato un’adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile indispensabile ai fini della stipula della presente Convenzione. La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva anche se non materialmente allegata alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale regionale di committenza nei confronti del Fornitore; essa contiene le condizioni generali relative ai contratti che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni con l’emissione degli Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno, per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione;
- singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (contratti) nei quali saranno specificate i beni e i servizi da fornire;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato tecnico, l’elenco dei beni e dei servizi aggiudicati al Fornitore e l’offerta economica sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 2 - Definizioni
Nell’ambito della Convenzione si intende per:
- Amministrazione/Amministrazioni: l’amministrazione o le amministrazioni presso le quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
- Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- Fornitore: l’Impresa risultata aggiudicataria e che sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito nella sezione delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire i beni e i servizi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
- Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/, dedicato e gestito dalla Centrale regionale di committenza, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione;
- Importo massimo spendibile: si intende il valore complessivo massimale del lotto di riferimento di cui al par. 3 del Disciplinare di gara.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei beni e servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:
- dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico, dalla documentazione tecnica, dall’offerta economica del Fornitore e da tutti gli allegati al disciplinare di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e i suoi allegati e quanto dichiarato nella documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati,
fatto comunque salvo il caso in cui la documentazione tecnica contenga, a giudizio della Centrale regionale di Committenza, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Il Fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
Articolo 4 – Oggetto e durata
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l’affidamento del noleggio di apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori destinate alle Amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Fermo restando l’importo massimo spendibile, eventualmente incrementato ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ciascuna Convenzione avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula della stessa e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile.
3. La Centrale regionale di committenza si riserva la facoltà di risolvere una o più Convenzioni, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Centrale regionale stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore.
5. Con l’emissione dell’Ordinativo Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni danno origine ad un contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara, la cui durata è fissata in 60 mesi dalla data di emissione e non è vincolata alla durata della Convenzione nell’ambito della quale è stato emesso.
6. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i beni e i servizi oggetto del presente atto, aventi le caratteristiche tecniche e di conformità richieste nei documenti di gara, secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nella documentazione tecnica e nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a € 11.898.810,00, IVA esclusa.
7. La durata degli Ordinativi di Fornitura in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso il Fornitore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni ovvero a condizioni più favorevoli.
8. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a società diverse dal medesimo Fornitore.
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione
1. L’utilizzo della Convenzione comporta la registrazione delle Amministrazioni al Sito.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti da Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il quale dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Centrale regionale di committenza con le modalità di cui al successivo articolo 6.
È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo stabilito oggetto della Convenzione stessa.
Articolo 6 - Modalità di adesione
• In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.
• Gli Ordinativi di Fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti Ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.
• Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni, attraverso il portale, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto.
• Qualora non fosse possibile eseguire la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura. In tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo di Fornitura secondo le modalità previste nella presente Convenzione.
Articolo 7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce la corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche indicate nella documentazione tecnica allegata all’offerta e in ogni caso rispondenti a quanto indicato nel capitolato tecnico e nella documentazione di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni, o, comunque, della Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. 81/2008, l’Amministrazione presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo di Fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la
disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna a redigere il D.U.V.R.I. prendendo come riferimento quello preliminare predisposto dalla Centrale regionale di committenza, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo di Fornitura.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale regionale di committenza, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla Centrale regionale di committenza, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
12. Resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.
13. Inoltre, ogni Amministrazione può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
- fornire i beni e prestare i servizi connessi (inclusi o meno nel canone di noleggio) oggetto della Convenzione impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro messa in esercizio ed alle condizioni stabilite nel capitolato tecnico, nella documentazione tecnica e nella documentazione di gara;
- eseguire gli Ordinativi di Fornitura, in conformità a quanto richiesto e sottoscritto da ciascuna Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 17;
- garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
- adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità degli addetti delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione;
- controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d’ufficio di proprietà dell’Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Amministrazione;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale regionale di committenza di monitorare la conformità dalla fornitura dei beni e della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione, nella documentazione di gara e negli Ordinativi di fornitura.;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale dotato di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all’osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dall’Amministrazione. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. 81/2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;
- dotare gli addetti sia di dispositivi di protezione individuali che collettivi per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
- mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi di Fornitura i beni proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della Centrale regionale di committenza e/o delle
Amministrazioni; Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali.
4. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale regionale di committenza in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione dei servizi prestati, secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, anche al fine di consentire alla Centrale regionale di committenza di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione, nella documentazione di gara e negli Ordinativi di Fornitura.
5. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di Fornitura, si impegna a nominare un responsabile della fornitura cui è demandato il ruolo di interfaccia unica verso l’Amministrazione come descritto nel capitolato tecnico.
Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali addetti di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali di cui al capitolato tecnico, nella documentazione tecnica e nella documentazione di gara, nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dall’Amministrazione
2. L’erogazione della fornitura/servizi si intende comprensivo di ogni onere e spesa, nessuno esclusa.
3. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi e servizi opzionali si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, ecc.
4. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui all’articolo 17:
• Per Ordinativi di Fornitura fino a 100 apparecchiature, entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", per singoli ordinativi di fornitura;
• Per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 apparecchiature, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", per singoli ordinativi di fornitura. In ragione del numero di macchine ed accessori inseriti nell’ordinativo, l’Amministrazione ed il Fornitore possono concordare una dilazione dei termini di consegna.
5. L’Amministrazione, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla comunicazione di conferma dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura qualora, per giustificati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze.
6. Al termine del positivo completamento della procedura di installazione verrà redatto apposito verbale di installazione e contestuale verifica di conformità, che attesterà l’avvenuta installazione ed il positivo superamento delle verifiche di funzionalità, nonché la conformità della fornitura alle prescrizioni della Convenzione, del capitolato tecnico e dell’offerta. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature installate.
7. Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore provvederà a ritirare le Apparecchiature, a sue spese.
8. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.
9. Tutte le attività oggetto della presente Convenzione sono svolte dal Fornitore in stretto collegamento con le Amministrazioni contraenti.
10. Il personale delle Amministrazioni, all’atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati.
11. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell’utilizzo della merce consegnata.
12. Qualora i prodotti forniti (multifunzione e dispositivi opzionali), i ricambi o il materiale di consumo risultassero, a giudizio insindacabile delle Amministrazioni, in tutto o in parte di qualità inferiore e di condizioni diverse a quelle previste o se, per qualunque altra causa, fosse inaccettabile, il Fornitore sarà tenuto a ritirarla a sue spese entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla contestazione, salvo risarcimento di eventuali danni. Il Fornitore, qualora abbia dovuto ritirare i prodotti (apparecchiature e dispositivi opzionali), i ricambi o il materiale di consumo non ritenuto accettabile, ha il preciso obbligo di consegnare e effettuare l’eventuale installazione, nella qualità stabilita e nella quantità richiesta, entro lo stesso termine fissato per il ritiro. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
13. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall’Amministrazione.
14. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l’Amministrazione procede all’ applicazione delle penali di cui all’articolo 17.
Articolo 11 - Servizi connessi
Oltre alla fornitura delle apparecchiature comprensiva di eventuali dispositivi e servizi opzionali, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi connessi descritti dettagliatamente nel capitolato tecnico ed inclusi nel canone di noleggio:
• Consegna e installazione comprensiva di ogni onere e spesa e qualsiasi altra attività ad essa strumentale secondo le modalità ed i tempi descritti nel capitolato tecnico;
• Assistenza in remoto ed in locale comprensiva di ogni onere e spesa e qualsiasi altra attività ad essa
strumentale secondo le modalità ed i tempi descritti nel capitolato tecnico. In particolare sono ricomprese le seguenti macro attività:
- Affiancamento agli utenti,
- Servizio di Contact Center,
- Assistenza tecnica e manutenzione,
- Fornitura dei materiali di consumo.
- Ritiro dei materiali di consumo,
- Gestione da remoto,
- Rete di assistenza;
• Cessazione attività di fine contratto comprensiva di ogni onere e spesa e qualsiasi altra attività ad essa strumentale secondo le modalità ed i tempi descritti nel capitolato tecnico. In particolare sono ricomprese le seguenti macro attività:
- Servizio di disinstallazione
- Conguaglio delle copie eccedenti
• Servizio di reportistica comprensivo di ogni onere e spesa e qualsiasi altra attività ad essa strumentale secondo le modalità ed i tempi descritti nel capitolato tecnico.
Si specifica che tra i servizi connessi deve essere considerato il Servizio opzionale di ritiro e smaltimento apparecchiature che, dietro pagamento di un corrispettivo oltre al canone di noleggio, consente alle Amministrazioni di richiedere al Fornitore (che si fa carico, in via esclusiva, di ogni onere o spesa inerenti la rimozione) il ritiro e lo smaltimento delle apparecchiature usate, di qualsiasi tipo modello o marca, già di proprietà dell’Amministrazione.
Articolo 12 - Rete di assistenza
1. Il Fornitore è tenuto a garantire per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura la presenza di almeno un centro di assistenza tecnica (diretta o indiretta) in ogni provincia della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Qualora nel corso della vigenza della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura dovesse diminuire il numero dei centri di assistenza indicati, il Fornitore nel termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla disdetta, dovrà impegnarsi a ripristinare il numero pena l’applicazione delle penali e la risoluzione del contratto.
Articolo 13 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza degli Ordinativi di fornitura sono calcolati secondo quanto definito dal Fornitore in sede di formulazione dell’offerta economica, riportati nella tabella di cui al comma 7, e saranno relativi a:
a) canone trimestrale posticipato relativo al noleggio per 60 mesi (quindi 20 canoni trimestrali complessivi) delle apparecchiature multifunzione comprensivo delle relative copie incluse e della fornitura dei materiali di consumo e dei servizi connessi;
b) canone trimestrale posticipato relativo al noleggio per 60 mesi (quindi 20 canoni trimestrali complessivi) dei dispositivi e dei servizi accessori;
c) eventuale corrispettivo relativo al numero di copie eccedenti il quantitativo minimo incluso nel canone ;
d) eventuale costo per il ritiro e smaltimento delle fotocopiatrici di proprietà dell’Amministrazione, se richiesto.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nella Convenzione e nella documentazione di gara; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni salvo quanto prescritto all’art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati
6. La Centrale regionale di committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni.
7. Il Fornitore ha offerto i seguenti prezzi:
ID | Produttività | Multifunzione | Voce | Rate (A) | Prezzo offerto unitario IVA es clus a (cifre) - (C) | |
1 | Bas sa | Tipo A - Multifunzione BN 40 ppm | Canone di noleggio trim estrale (per apparecchiatura) | 20 | € | 83,58 |
2 | Media | Tipo A - Multifunzione BN 40 ppm | Canone di noleggio trim estrale (per apparecchiatura) | 20 | € | 86,76 |
3 | Alta | Tipo A - Multifunzione BN 40 ppm | Canone di noleggio trim estrale (per apparecchiatura) | 20 | € | 95,42 |
4 | Media | Tipo B - Multifunzione BN 60 ppm | Canone di noleggio trim estrale (per apparecchiatura) | 20 | € | 135,78 |
5 | Alta | Tipo B - Multifunzione BN 60 ppm | Canone di noleggio trim estrale (per apparecchiatura) | 20 | € | 150,81 |
6 | Bas sa | Tipo C - Multifunzione Colore 50 ppm | Canone di noleggio trim estrale (per apparecchiatura) | 20 | € | 145,39 |
7 | Media | Tipo C - Multifunzione Colore 50 ppm | Canone di noleggio trim estrale (per apparecchiatura) | 20 | € | 171,61 |
8 | Alta | Tipo C - Multifunzione Colore 50 ppm | Canone di noleggio trim estrale (per apparecchiatura) | 20 | € | 245,63 |
9 | NA | Tipo D - Multifunzione BN 30 ppm | Canone di noleggio trim estrale (per apparecchiatura) | 20 | € | 33,16 |
10 | NA | Tipo E - Multifunzione Colore 30 ppm | Canone di noleggio trim estrale (per apparecchiatura) | 20 | € | 90,18 |
11 | Tutte | Tutte le apparecchiature | Costo Copie BN eccedenti le 20 rate | 1 | € | 0,00230 |
12 | Tutte | Tutte le apparecchiature | Costo Copie Colore eccedenti le 20 rate | 1 | € | 0,02300 |
13 | Tutte | Tipo A - Multifunzione BN 40 ppm | Canone di noleggio trim estrale "Finitore con pinzatura" (per apparecchiatura) | 20 | € | 19,60 |
14 | Tutte | Tipo A - Multifunzione BN 40 ppm | Canone di noleggio trim estrale "Cassetto Aggiuntivo" (per apparecchiatura) | 20 | € | 18,00 |
15 | Tutte | Tipo A - Multifunzione BN 40 ppm | Canone di noleggio trim estrale "Sicurezza" (per apparecchiatura) | 20 | € | 0,25 |
16 | Tutte | Tipo B - Multifunzione BN 60 ppm | Canone di noleggio trim estrale "Finitore con pinzatura" (per apparecchiatura) | 20 | € | 36,00 |
17 | Tutte | Tipo B - Multifunzione BN 60 ppm | Canone di noleggio trim estrale "Cassetto Aggiuntivo" (per apparecchiatura) | 20 | € | 17,00 |
18 | Tutte | Tipo B - Multifunzione BN 60 ppm | Canone di noleggio trim estrale "Sicurezza" (per apparecchiatura) | 20 | € | 0,25 |
19 | Tutte | Tipo C - Multifunzione Colore 50 ppm | Canone di noleggio trim estrale "Finitore con pinzatura" (per apparecchiatura) | 20 | € | 36,00 |
20 | Tutte | Tipo C - Multifunzione Colore 50 ppm | Canone di noleggio trim estrale "Cassetto Aggiuntivo" (per apparecchiatura) | 20 | € | 18,00 |
21 | Tutte | Tipo C - Multifunzione Colore 50 ppm | Canone di noleggio trim estrale "Sicurezza" (per apparecchiatura) | 20 | € | 0,25 |
22 | Tutte | Apparecchiature di tipo A; B; C | Canone di noleggio trim estrale "Lettore badge a banda magnetica" (per apparecchiatura) | 20 | € | 43,50 |
23 | Tutte | Apparecchiature di tipo A; B; C | Canone di noleggio trim estrale "Lettore badge di pros simità" (per apparecchiatura) | 20 | € | 24,70 |
24 | Tutte | Apparecchiature di tipo A; B; C | Canone di noleggio trim estrale "Mobile Printing" (per apparecchiatura) | 20 | € | 0,25 |
25 | Tutte | Apparecchiature di tipo A; B; C | Canone di noleggio trim estrale del Servizio opzionale di gestione del flusso docum entale, | 20 | € | 16,51 |
26 | Tutte | Apparecchiature di tipo A; B; C | Canone di noleggio trim estrale del dispositivo "OCR" (per apparecchiatura) | 20 | € | 11,00 |
27 | Tutte | Non applicabile | Servizio opzionale di ritiro e smaltimento apparecchiature usate (per apparecchiatura) | 1 | € | 0,01 |
Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. L’importo del corrispettivo per il servizio oggetto d’appalto è determinato applicando i prezzi unitari offerti in sede di gara; a tali prezzi verrà aggiunta l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
3. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Amministrazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all’Amministrazione e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce con i relativi prezzi. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto dovuto di cui all’articolo 30 comma 5 e 5 bis) del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall’Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
6. L’importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell’articolo “Penali”.
7. L’importo delle predette fatture viene liquidato mediante bonificato sul conto corrente n. 13849/1000/00003518, dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso la Banca Intesa San Paolo Spa, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN XX00X0000000000000000000000.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o PEC, rispettivamente dalle Amministrazioni e/o dalla Centrale regionale di committenza.
Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al precedente art. 15 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Centrale regionale di committenza e alle Amministrazioni le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Centrale regionale di committenza.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Centrale regionale di committenza ed all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, co. 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Centrale regionale di committenza e della Amministrazione richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
Articolo 16 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 17 - Penali
1. La Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto.
2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel capitolato tecnico, non imputabili all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Centrale regionale di committenza e le Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le penalità minime che la Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni si riservano di applicare sono le seguenti:
Inadempienze | Penali |
Mancato rispetto dei tempi di installazione previsti nel capitolato tecnico. | 100 € per ogni giorno lavorativo di ritardo |
Mancato svolgimento delle attività di “affiancamento agli utenti” previsti nel capitolato tecnico. | 100 € per ogni mancato svolgimento delle attività qualora richieste |
Mancata attivazione del Contact Center entro i tempi previsti nel capitolato tecnico. | 50 € per ogni giorno lavorativo di ritardo |
Mancata disponibilità per oltre un giorno del servizio di supporto e assistenza garantito dal Contact Center. | 50 € per ogni giorno lavorativo di ritardo |
Mancato ripristino dell’operatività dell’apparecchiatura entro i tempi previsti nel capitolato tecnico. | 50 € per ogni giorno lavorativo di ritardo |
Mancato sostituzione dell’apparecchiatura entro i tempi previsti | 50 € per ogni giorno lavorativo di |
Inadempienze | Penali |
nel capitolato tecnico. | ritardo |
Mancata consegna dei materiali di consumo entro i tempi previsti nel capitolato tecnico. | 50 € per ogni giorno lavorativo di ritardo |
Mancato ritiro dei materiali di consumo entro i tempi previsti nel capitolato tecnico | 50 € per ogni giorno lavorativo di ritardo |
Mancato funzionamento del sistema di gestione da remoto per oltre un giorno lavorativo | 50 € per ogni giorno lavorativo successivo al primo |
Mancata attivazione della Rete di Assistenza entro i tempi previsti nel capitolato tecnico. | 100 € per ogni giorno lavorativo di ritardo |
Mancata riattivazione della Rete di Assistenza entro i termini previsti all’articolo 12 del capitolato | 50 € per ogni giorno lavorativo di ritardo |
Mancato ritiro delle apparecchiature alla scadenza/recesso del contratto entro i tempi previsti nel capitolato tecnico. | 100 € per ogni giorno lavorativo di ritardo |
Mancato invio della reportistica entro i tempi previsti nel capitolato tecnico. | 50 € per ogni giorno lavorativo di ritardo |
Mancata attivazione del servizio opzionale di gestione del flusso documentale, reportistica e dispositivo di identificazione entro i tempi previsti nel capitolato tecnico. | 50 € per ogni giorno lavorativo di ritardo |
Mancato e/o errato funzionamento del servizio opzionale di gestione del flusso documentale, reportistica e dispositivo di identificazione per oltre un giorno lavorativo | 50 € per ogni giorno lavorativo di mancato funzionamento |
Mancato ritiro/sostituzione dei prodotti (multifunzione e dispositivi opzionali), dei ricambi o del materiale di consumo | 50 € per ogni giorno lavorativo di ritardo |
Inadempienze | Penali |
inaccettabili entro i termini previsti nel capitolato tecnico | |
Per tutto quanto non espressamente previsto nei punti precedenti, in caso di esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi in modalità difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara e nell’offerta tecnica del Fornitore | Tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille del valore dell’Ordinativo di Fornitura, (a seconda della gravità dell’inadempimento rilevato) per ogni ipotesi di mancato adempimento |
4. In ogni caso ciascuna Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Centrale regionale di committenza potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, tenuto conto anche le penali applicate dalle singole Amministrazioni. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione o dalla Centrale regionale di committenza; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
8. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al punto 4, comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o l’Amministrazione hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 18 - Cauzione definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Centrale regionale di committenza e delle Amministrazioni una
garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, co. 2, Cod. Civ., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2, Cod. Civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Centrale regionale di committenza.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Centrale regionale di committenza e delle Amministrazioni, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni trasmettono la Centrale regionale di committenza i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale regionale di committenza.
7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale regionale di committenza.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni e/o la Centrale regionale di committenza hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
Articolo 19 – Proprietà e diritto di godimento dei prodotti
1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione acquisisce il diritto al godimento degli stessi a partire dalla data di consegna attestata da apposito verbale; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, sono a
carico del Fornitore, salva la responsabilità dell’Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
Articolo 20 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale di Committenza, nonché le Amministrazioni, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, dal D.Lgs.196/2003 (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101) e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 21 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dall’Amministrazione e/o dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la
facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
- nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
- nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
- nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
- nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Centrale regionale di committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
- nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
- nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
- nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
- nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
- nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
5. La Centrale regionale di committenza si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 Cod. Civ. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o della Centrale regionale di committenza al risarcimento dell’ulteriore danno.
9. Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l’Ordinativo di Fornitura. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni per le parti di loro rispettiva competenza possono risolvere la Convenzione e/o l’Ordinativo di Fornitura.
10. In caso di risoluzione degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture/servizi connessi regolarmente eseguiti, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Ordinativo di Fornitura.
Articolo 22 - Recesso
1. La Centrale regionale di committenza ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel
caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ. e ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, ha presentato una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale. La polizza prevede la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti della Centrale regionale di committenza che delle Amministrazioni contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1902 Cod. Civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall’art. 1893 Cod. Civ..
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 24 - Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, ha dichiarato di voler affidare in subappalto i servizi accessori relativi alla fornitura, il noleggio e i servizi di assistenza nella misura massima del 40%.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni, la Centrale regionale di committenza o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Centrale regionale di committenza. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Centrale regionale di committenza medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Centrale regionale di committenza non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Centrale regionale di committenza procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Centrale regionale di committenza e/o delle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata salvo quanto prescritto al comma 8 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 77/2021.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Centrale regionale di committenza potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni contraenti l’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
13. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 co. 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Amministrazione, salvo quanto previsto dall’art. 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 26 - Responsabile della fornitura
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Centrale di Committenza, nonché di ciascuna Amministrazione.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Centrale regionale di committenza nonché a ciascuna Amministrazione.
Articolo 27 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
2. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa, Allegato 8 “Informativa per il Trattamento dei dati personali” allegato alla documentazione di gara.
3. La Centrale regionale di committenza, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di
Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi delle Amministrazioni.
4. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell’informativa resa in allegato alla documentazione di gara, come sopra richiamato.
5. In ogni caso le Amministrazioni, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale regionale di committenza, da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, anche per via telematica, dei dati relativi alla rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi.
6. Ove in ragione dell’oggetto della presente Convenzione, il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
7. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
8. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’ art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è l’“Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione”, nella persona del suo Coordinatore. Sede: Cagliari - Viale Trieste
n. 186 - Tel.: 000.000.0000 - mail: xxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx - pec: xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione viene stipulata in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art.32, co. 14 del D.Lgs. 50/2016.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative ai bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 29 - Procedura di affidamento in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.108, ovvero di recesso del contratto ai sensi dell’art 88 comma 4 ter del DL. 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, la Centrale regionale di committenza interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto si procede ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 30 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di apparecchiature e dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni.
3. Le Amministrazioni si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per
quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 31 - Aggiornamento tecnologico
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura e delle conseguenti variazioni da apportare alla Convenzione, nel rispetto delle modalità previste dal Capitolato al par. 8.
Articolo 32 - Verifiche sull’esecuzione della Convenzione
1. Ai sensi degli artt. 101 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Le Amministrazioni possono nominare da uno a tre componenti incaricati (Articolo 102 co. 6 D.Lgs. 50/2016), di norma in contraddittorio con il Referente del Fornitore, in qualsiasi momento e senza preavviso, per effettuare controlli sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento della fornitura/servizi, in tutte le sue fasi.
3. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia alla Ditta, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti delle Amministrazioni, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.
4. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell’esecuzione della fornitura/servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque le Amministrazioni la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto o servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in xxx xxxxxxx, xx Amministrazioni procedono ad applicare le penalità previste al precedente articolo 17.
5. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni/Aziende Sanitarie.
Articolo 33 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale regionale di Committenza, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 34 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica alla presente Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Per la Centrale regionale di committenza Il Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxx | Per il Fornitore Xxxxxxxxx Xxxx |
Accettazione espressa clausole contrattuali
Il sottoscritto Xxxxxxxxx Xxxx, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
• Articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile,
• Articolo 4 Oggetto e durata,
• Articolo 5 Utilizzo della Convenzione,
• Articolo 7 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità,
• Articolo 8 Obbligazioni specifiche del Fornitore,
• Articolo 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro,
• Articolo 10 Modalità e termini di esecuzione della fornitura,
• Articolo 11 Servizi connessi,
• Articolo 12 Rete di assistenza,
• Articolo 13 Corrispettivi,
• Articolo 14 Fatturazione e pagamenti,
• Articolo 15 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa,
• Articolo 16 Trasparenza,
• Articolo 17 Penali,
• Articolo 18 Cauzione definitiva,
• Articolo 19 Proprietà e diritto di godimento dei prodotti,
• Articolo 20 Riservatezza,
• Articolo 21 Risoluzione e clausola risolutiva espressa,
• Articolo 22 Recesso,
• Articolo 23 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa,
• Articolo 24 Subappalto,
• Articolo 25 Divieto di cessione del contratto e dei crediti,
• Articolo 27 Trattamento dei dati, consenso al trattamento,
• Articolo 28 Oneri fiscali e spese contrattuali,
• Articolo 29 Procedura di affidamento in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo del fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento,
• Articolo 30 Brevetti industriali e diritti d’autore,
• Articolo 31 Aggiornamento tecnologico,
• Articolo 33 Foro competente,
• Articolo 34 Clausola finale.
Il Fornitore Xxxxxxxxx Xxxx |