COMUNE DI SANT’ANTIOCO
COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Provincia di Carbonia Iglesias
Allegato “A” alla determinazione n. /
del
COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0011868 del 21/05/2014
CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA INSTALLAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DESTINATI A SPAZI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI SANT’ANTIOCO
CIG: 5755479385
COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0011868 del 21/05/2014
L’Amministrazione Comunale di Sant’Antioco ha adottato con deliberazione n.164 del 30.10.2013 il Piano degli Impianti Pubblicitari e per Pubbliche affissioni, con il quale ha regolamentato l’installazione e la gestione degli impianti destinati a pubblicità e pubbliche affissioni collocati su suolo pubblico.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 30.04.2014 l’Amministrazione ha deciso di affidare in concessione ed in esclusiva a soggetti terzi, in possesso delle idonee competenze professionali, la installazione degli impianti e la gestione degli spazi pubblicitari, a fronte della corresponsione di un canone per l’utilizzo degli impianti ubicati su suolo pubblico;
Nel contempo, con la riorganizzazione degli spazi destinati a pubblicità e pubbliche affissioni l’Amministrazione ha inteso porre ordine nella generale situazione di scarso decoro urbano dovuto alla mancanza di regolamentazione circa le ubicazioni e le tipologie degli impianti fin qui installati;
Per quanto sopra premesso, il presente capitolato fissa le condizioni ed i termini base relativi all’affidamento in concessione della gestione degli spazi pubblicitari e della installazione degli impianti a cura e spese del concessionario.
Art. 1 OGGETTO
Costituisce oggetto del presente capitolato la concessione in esclusiva d'uso (nei limiti idi cui al presente capitolato) dell’installazione e della gestione di impianti pubblicitari da collocare su suolo pubblico nel Comune di Sant’Antioco (d’ora in poi denominato Comune); in particolare sono oggetto di concessione gli spazi individuati dal Piano Comunale degli impianti allegato al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, nonché gli ulteriori spazi che venissero individuati, a seguito di modifiche del piano, durante il periodo di validità del contratto:
L’Amministrazione si riserva la facoltà, durante il periodo di validità del contratto di incrementare la tipologia ed il numero degli impianti conformemente alla domanda di spazi mediante apposita modifica del piano comunale degli impianti e nei limiti previsti dalle discipline di legge vigenti ed alle esigenze del codice della strada.
In tal caso il canone annuo sarà incrementato in proporzione all’incremento delle superfici concesse ed al periodo residuo di durata del contratto.
Gli spazi di suolo pubblico per l’installazione degli impianti sopraindicati e la loro tipologia sono ubicati rispettivamente nelle posizioni indicate nel piano degli impianti approvato con deliberazione di G.C. n. 164/2013 e allegato al presente capitolato.
Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata di anni sette (7) con decorrenza dalla data di consegna del servizio.
Art. 3 CANONE D’USO E CONCESSORIO.
Il canone dovuto, derivante dall'offerta fornita dal soggetto aggiudicatario, sarà versato in rate semestrali anticipate per tutto il periodo di assegnazione secondo quanto indicato nel contratto di concessione.
Il concessionario dovrà fornire al concedente, contestualmente alla stipula del contratto idonea polizza fideiussoria, per tutta la durata del contratto di concessione, a copertura della mancata corresponsione dei canoni concessori, di importo pari al doppio del canone semestrale. La polizza dovrà prevedere l’escussione a prima richiesta a fronte del mancato pagamento del canone decorsi 30 giorni dalla data di diffida regolarmente notificata dall’Amministrazione Comunale.
La mancata corresponsione del canone per due semestri come indicato nel presente articolo, nel disciplinare di gara e nel contratto comporterà la risoluzione di diritto del rapporto e la decadenza dalla concessione, senza che il concessionario possa muovere eccezioni di inadempimento del comune a giustificazione del mancato pagamento.
Il canone è sempre dovuto per tutta la durata contrattuale anche nel caso di mancato utilizzo degli impianti
pubblicitari per causa non imputabile al concedente.
Art. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0011868 del 21/05/2014
Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti la installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e la gestione degli spazi destinati alla pubblicità ubicati sul suolo pubblico così come individuati nel piano comunale degli impianti.
In particolare il concessionario si obbliga entro i termini formulati in sede di offerta tecnica (paragrafo 1 lett. B), che devono intendersi perentori a pena di rescissione del contratto e decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto e di affidamento del servizio a:
a) dare attuazione al piano comunale degli impianti pubblicitari nella percentuale offerta in sede di offerta tecnica (paragrafo 1 lett. A dell’offerta tecnica);
b) rimuovere, a propria cura e spese gli impianti che non siano inclusi nel piano comunale e che risultino privi di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico oltre che dell’autorizzazione di cui all’art. 23 del codice della strada. Si precisa che gli impianti esistenti che dovranno essere sostituiti dai nuovi secondo la proposta formulata dall’aggiudicatario, dovranno essere rimossi, a cura e spese dell’aggiudicatario, e sostituiti con impianti nuovi, scelti dal concessionario secondo le prescrizioni tecniche indicate nel piano comunale degli impianti.
c) collocare a propria cura e spese i nuovi impianti secondo le previsioni dell’offerta tecnica, rispettando le tipologie e le ubicazioni previste nel piano comunale;
Si precisa inoltre che gli impianti ubicati nei siti n.23, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ricadono su area demaniale e pertanto la loro effettiva collocazione è subordinata all’ottenimento della concessione da parte dell’Amministrazione Regionale ed al pagamento della relativa tassa. Il mancato ottenimento della concessione da parte dell’Amministrazione Regionale non darà luogo ad alcuna riduzione del canone comunale di concessione, ma solo al diritto di collocare, in altri siti, analoghe quantità di superfici secondo le tipologie che verranno concordate fra le parti.
Resta inteso che la scelta dell’aggiudicatario di differire nel tempo la sostituzione degli impianti secondo l’offerta tecnica formulata non comporterà in alcun caso riduzioni o dilazioni nel pagamento del canone, che resta fisso ed invariato nella misura offerta in sede di gara.
Art. 5 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario, per tutta la durata della concessione è altresì obbligato a:
a) ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti;
b) effettuare la manutenzione di tutti gli impianti previsti nel piano comunale, anche se da lui non sostituiti;
c) sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti previsti dalle vigenti disposizioni di legge o che verranno adottate in corso di validità del contratto;
d) compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato insieme ad eventuali servizi aggiunti offerti in sede di gara;
e) esporre nell’ufficio cui accede il pubblico l’elenco degli spazi destinati alle pubblicità e alle affissioni;
f) corrispondere secondo le scadenze previste dal presente capitolato il canone di concessione così come formulato in sede di offerta.
A fronte dell’assunzione e dell’adempimento dei presenti obblighi e di quelli di cui al precedente art. 4, il comune riconosce all’aggiudicatario il diritto di gestire gli impianti installati su suolo pubblico comunale in esclusiva per tutto il periodo di validità del contratto. Non è riconosciuto alcun diritto a rimborsi, compensi, o pagamenti ad alcun titolo, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.
Resta inteso che la scelta dell’aggiudicatario di differire nel tempo la completa installazione degli impianti previsti nel piano comunale non comporterà in alcun caso riduzioni o dilazioni nel pagamento del canone, che resta fisso ed invariato nella misura offerta in sede di gara.
Art 6 – PRESCRIZIONI TECNICHE.
Caratteristiche degli impianti.
COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0011868 del 21/05/2014
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare a Comune almeno due prototipi, conformi alle prescrizioni previste nel piano degli impianti e alle tipologie individuate in allegato al presente capitolato per ogni tipologia di impianto previsto in esposizione, corredati di apposita scheda tecnica dettagliata delle proprie caratteristiche, entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione del bando. Al fine di fornire una indicazione in merito alle tipologie di gradimento dell’Amministrazione Comunale è allegato al presente bando un tipo di impianto, che risulta vincolante nelle sue caratteristiche stilistiche di massima. Nel caso in cui i prototipi, anche parzialmente, non siano approvati il Comune ne darà motivata comunicazione all’impresa aggiudicataria che potrà presentare soluzioni alternative entro 10 giorni dal ricevimento della notizia. Se anche la seconda proposta di prototipi presentata non sarà approvata, il Comune si riserva la possibilità di affidare la concessione al successivo migliore offerente, come risultato dall’esperimento della procedura di gara.
Gli impianti, potranno essere illuminati, con oneri a carico dell’impresa aggiudicataria e senza aggravio sul canone, previa apposita autorizzazione del Comune.
Sugli impianti potranno essere installati, con oneri a carico dell’impresa aggiudicataria e senza aggravio sul canone, previa apposita autorizzazione del Comune eventuali meccanismi anche rotativi.
Sarà cura dell’impresa aggiudicataria schermare adeguatamente la parte posteriore degli impianti destinati alla diffusione di messaggi pubblicitari su di un’unica facciata (monofacciali) in modo da escluderne la visibilità dalla parte non utilizzata.
Modalità di esecuzione e di installazione degli impianti pubblicitari.
La collocazione degli impianti dovrà avvenire con le modalità definite nei punti seguenti.
• L’individuazione precisa dei siti previsti nella mappa di localizzazione allegata del presente Capitolato sarà definita direttamente sul territorio dal Comune in presenza di responsabile designato dell’impresa aggiudicataria.
• A verifica avvenuta per ogni localizzazione l’impresa aggiudicataria presenterà una documentazione grafica e fotografica del sito completa di fotosimulazioni con l’inserimento dell’impianto ivi previsto.
• Nella definizione puntuale delle localizzazioni deve essere prestata attenzione alle eventuali interferenze visive con “edifici di interesse storico architettonico”, e al rapporto che viene definito con alberi ed altri elementi verdi oltre che con la viabilità pedonale e automobilistica
• Nel caso i sopralluoghi effettuati rilevino ostacoli oggettivi di carattere normativo, logistico o tecnico all’utilizzo dei siti per l’installazione degli impianti, oppure dall’esame delle foto simulazioni risulti impossibile l’attività delineata, ovvero emergano posizioni legittimamente lesive di interessi di terzi, saranno condivise soluzioni alternative, sempre con le modalità espresse al primo punto del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Piano degli Impianti del Comune.
• Con la puntuale e definitiva determinazione dei siti e col superamento da parte dell’impresa aggiudicataria degli eventuali vincoli edilizi, paesaggistici ed architettonici, il Comune rilascerà l’autorizzazione pubblicitaria cumulativa e, in ordine al cronoprogramma delle installazioni presentato dall’impresa aggiudicataria, le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico utili allo svolgimento dei lavori.
• Entro e non oltre 10 giorni dalla data dell’avvenuta installazione, comunque definita, è obbligatoria la presentazione, della seguente documentazione:
- dichiarazione che attesti la conformità dell’installazione alle condizioni previste;
- documentazione fotografica in formato digitale.
Tutte le spese di acquisizione, esecuzione e collocazione degli impianti, e fino alla completa messa in opera degli stessi nei luoghi prestabiliti, saranno a totale carico dell'impresa aggiudicataria la quale dovrà conservare la piena disponibilità e la gestione diretta degli impianti installati per tutta la durata del contratto;
La realizzazione e la collocazione degli impianti sarà direttamente curata dall'impresa aggiudicataria con proprio personale e la esecuzione, fino alla completa installazione, e sarà a suo totale rischio e pericolo. L’impresa
COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0011868 del 21/05/2014
aggiudicataria dovrà chiedere ed ottenere i permessi edilizi e per l’occupazione di suolo pubblico temporaneo utili all’installazione degli impianti. La messa in opera degli impianti deve rispettare, oltre le localizzazioni previste dal vigente Piano degli Impianti e del Regolamento sulla Pubblicità e le Affissioni del Comune con particolare riferimento a quanto di seguito indicato:
- gli impianti luminosi, per illuminazione propria o indiretta, non devono avere luce né intermittente o che possa minimamente provocare fenomeno di abbagliamento, inoltre devono avere una sagoma regolare tale da non generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere posta nell'uso dei colori per la diffusione dei messaggi pubblicitari, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, affinché non si possa generare nessun tipo di equivoco o confusione con la segnaletica stradale.
- su ogni impianto, cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata e mantenuta efficace, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, una targhetta visibile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
a. Ente territoriale competente che ha rilasciato l’autorizzazione.
b. Soggetto titolare dell’autorizzazione.
c. Numero dell’autorizzazione con la data di rilascio e di scadenza della stessa.
L’impresa aggiudicataria deve collocare gli impianti e ripristinare ad arte lo stato dei luoghi nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali.
Alla scadenza contrattuale, gli impianti rimangono acquisiti al patrimonio comunale senza alcun diritto di rivalsa da parte del concessionario.
Dichiarazioni di stabilità e caratteristiche degli impianti - Verifiche e controlli
In allegato per ogni prototipo di impianto approvato dall’Amministrazione Comunale dovrà essere resa dall'impresa aggiudicataria la dichiarazione di stabilità contemplata dal vigente Regolamento di attuazione del Codice della strada con particolare riferimento alle seguenti condizioni:
A) Resistenza e stabilità meccanica.Capacità degli impianti di resistere ai sovraccarichi, agli urti, alle percussioni, alle vibrazioni ed in generale ai fenomeni dinamici, in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, nel rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni incompatibili; e ciò sia per le singole parti, sia per la struttura nel suo insieme. Rispetto di tutta la specifica normativa vigente in materia di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture, per il tipo di struttura ed i materiali utilizzati.
B) Resistenza e reazione al fuoco.Caratteristica dei materiali e degli elementi che costituiscono gli impianti pubblicitari, di resistere al fuoco per un tempo determinato senza subire deformazioni incompatibili con la loro fruizione, e di non aggravare il rischio di incendio con la loro infiammabilità. Rispetto delle prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia.
C) Sicurezza dalle cadute e dagli urti accidentali.Caratteristica dell’impianto pubblicitario di non presentare ostacoli che possano comportare il rischio da cadute ed urti accidentali.
D) Sicurezza elettrica ed equipotenziale.Caratteristica degli impianti elettrici di essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire agli utenti il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali. Impianti elettrici conformi alle norme CEI per la sicurezza elettrica ed equipotenziale. Conformità alle disposizioni del D.M. N. 37/2008 (ex N. 46/1990, del DPR N. 447/1991 e successive modifiche e integrazioni), per la realizzazione degli impianti e l’impiego dei materiali a regola d’arte.
E) Controllo dell’abbagliamento.Condizione che le sorgenti luminose dirette o indirette, comunque e dovunque collocate ed in qualsiasi campo visivo possibile, non producano per gli utenti alcun fastidio e nessun effetto abbagliamento.Rispetto della normativa specifica: Norme CEI; Istruzioni E.N.E.L.; Raccomandazioni Federelettrica.
F) Controllo della temperatura superficiale.Le superfici dell’impianto pubblicitario con cui qualsiasi soggetto o elemento possono entrare in contatto devono presentare scarsa attitudine al surriscaldamento a seguito di normale utilizzo, processi di esercizio e assorbimento dell’irraggiamento solare. In generale, è richiesto che sia mantenuta una temperatura < 60°C.
G) Resistenza agli agenti fisici, chimici e xxxxxxxxx.Xx durevolezza è l’attitudine dei singoli materiali ed elementi
COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0011868 del 21/05/2014
dell’impianto a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali, cromatiche e di finitura superficiale, sotto l’azione delle sollecitazioni termiche, dell’irraggiamento solare a quelli degli agenti chimici e biologici.Materiali ed elementi devono conservare inalterate le proprie caratteristiche sotto l’azione degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell’ambiente in cui si trovano. Per i singoli materiali le prestazioni richieste sono conformi alle norme: UNI 8942/1; UNI 8942/2; UNI 8942/3; UNI 8942/4; UNI En 202. Il requisito deve essere soddisfatto sotto l’azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell’ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l’azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici. Gli elementi non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili o ispezionabili evitando il ristagno di acqua e l’accumulo di sporco o di residui di vario genere.
H) Resistenza agli atti di vandalismo.Caratteristica dei singoli elementi e del complessivo impianto a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure di consentire che vi si possa facilmente porre rimedio.Tutti gli elementi, i loro collegamenti ed ancoraggi, ed il loro sistema d’insieme, devono possedere caratteristiche materiali, morfologiche e costruttive tali da soddisfare al meglio, relativamente alle prestazioni attese ed attendibili dagli elementi di cui trattasi, il requisito della resistenza agli atti di vandalismo. In particolare sono richieste:- Collocazioni che rendano gli elementi difficilmente aggredibili.- Resistenza ai graffi ed agli strappi superficiali.- Superfici con conformazioni e trattamenti con fluidi "antiscrittura" per le parti poste entro l’altezza di 3 mt. dal piano di calpestio.
I) Affidabilità.E’ l’attitudine dell’impianto a garantire nel tempo la continuità del funzionamento dei diversi componenti e delle loro reciproche interrelazioni. Il minimo livello di affidabilità richiesto all’intero sistema deve essere almeno raggiunto da ogni singolo componente. Tutti gli elementi componenti l’impianto debbono garantire il livello di affidabilità inizialmente dichiarato dal tecnico asseverante.
L) Controllabilità e ispezionabilità.E’ l’attitudine a consentire in modo sicuro ed agevole controlli ed ispezioni sullo stato dei materiali e dei componenti, per facilitare i necessari interventi di manutenzione, sia occasionale che programmata.Gli elementi ed i loro sistemi d’insieme costituenti gli impianti, debbono avere caratteristiche morfologiche, dimensionali, funzionali e tecnologiche tali da consentire di effettuare in sicurezza ed agevolmente controlli ed ispezioni per la verifica del loro stato di conservazione ed efficienza, e per l’effettuazione dei necessari interventi di pulizia, riparazione e integrazione, sostituzione e recupero.
M) Condizioni di carattere generale.L’impianto deve possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e di permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; deve consentire in modo agevole, nel caso di guasti, il ripristino dell’integrità, della funzionalità e dell’efficienza di elementi e sistemi costituenti l’impianto, o di parti di essi (riparabilità e integrabilità); infine deve consentire in modo agevole, in caso di guasto grave o di obsolescenza funzionale e/o tecnologica, la sostituzione di elementi tecnici costitutivi o di parti di essi. I materiali e gli elementi tecnici, in seguito alla loro rimozione o demolizione, devono consentire di poter essere convenientemente riutilizzati o riciclati, anche con finalità di salvaguardia ecologica e di risparmio energetico (sostituibilità e recuperabilità).
Il Comune si riserva con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’impresa possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell’impresa stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto successivo.
Trasferimento e/o orientamento degli impianti.
Il Comune potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, disporre il trasferimento in altro luogo e/o cambio orientamento di uno o più impianti pubblicitari, e l'impresa aggiudicataria avrà l’obbligo di provvedervi a proprie spese, ottenendo i necessari permessi edilizi e per l’occupazione di suolo pubblico temporaneo, nei termini prescritti senza alcuna variazione al canone dovuto di cui all'art. 3 del presente capitolato.
Art. 7 OBBLIGO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE.
L'impresa aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, avrà l’obbligo di provvedere a propria cura e spese, all’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di TUTTI gli impianti, anche di quelli non oggetto di sostituzione;
Dovrà altresì porre in essere tutte le attività finalizzate ad assicurare la puntuale pulizia degli stessi e l’eventuale sostituzione totale dell’impianto o di parti di esso usurate o deteriorate o vandalizzate anche per fatti accidentali, imputabili a terzi o a forza maggiore.
COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0011868 del 21/05/2014
Gli impianti dovranno essere mantenuti liberi da sporcizia derivante direttamente o indirettamente da loro utilizzo ed in costantemente stato decoroso.
Il Comune si riserva di effettuare periodicamente verifiche dello stato degli impianti e segnalerà per iscritto al Concessionario eventuali necessità di intervento.
Il Concessionario è tenuto ad effettuare gli interventi sollecitati entro 10 giorni dalla richiesta in caso di manutenzione ordinaria ed entro 20 giorni in caso di manutenzione straordinaria. Per data della richiesta si intende quella apposta dall’ufficio protocollo dell’Ente.
Le sostituzioni dovranno avvenire con impianti aventi le medesime caratteristiche funzionali ed estetiche di quelli già installati. Lo smaltimento dei vecchi impianti dovrà essere fatto a cura e spese del concessionario.
In caso di inadempimento dei vari obblighi di cui al presente articolo il Comune procederà con le modalità di cui al successivo articolo 20.
Il concessionario si impegna ad inviare al Comune, annualmente, entro e non oltre il 30 gennaio, una relazione in ordine allo stato effettivo degli impianti complessivamente gestiti, corredata degli interventi effettuati.
Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione, nuova installazione di impianti, nonché eventuali canoni dovuti ai proprietari per la collocazione di impianti murali o di impianti su suolo demaniale, sono a totale carico del concessionario. Il Comune potrà disporre, con motivazione, la rimozione e la ricollocazione di impianti delle pubbliche affissioni ed il concessionario avrà l’obbligo di provvedervi a proprie spese.
Art. 8 RILASCIO DEGLI IMPIANTI DATI IN CONCESSIONE
Alla scadenza, o risoluzione anticipata del contratto, la proprietà di tutti gli impianti, quadri, cartelli, stendardi e di ogni altra installazione immessa o mantenuta in servizio nel corso della concessione, passa al Comune senza corresponsione al concessionario di alcun compenso o indennità.
Allo stesso modo passerà al comune la proprietà di quanto installato o realizzato dal concessionario in adempimento dell’offerta migliorativa prevista in sede di offerta tecnica (paragrafo 1 lett. c)
Alla scadenza del contratto, il concessionario consegnerà al Comune gli archivi contenenti le banche dati aggiornate all’ultima gestione, anche su supporto magnetico.
A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine alla assenza di danni da effettuarsi da parte del comune, in contraddittorio con il concessionario.
Art. 9 MODIFICHE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
L’aggiudicatario, può, in attuazione di quanto previsto dal piano comunale ed in particolare dagli art. 15 e 19, presentare all’Amministrazione Comunale proposte di incremento degli spazi pubblicitari abbinate ad elementi di arredo urbano o di pubblico servizio. In tal caso dovrà presentare specifica richiesta di autorizzazione con indicata la localizzazione dei manufatti, la tipologia ed ogni altro elemento ritenuto necessario dal Comune, che si riserva di approvare o meno il relativo progetto. A fronte dell’incremento degli spazi concessi sarà incrementato proporzionalmente il canone corrisposto all’Amministrazione Comunale.
Qualora l’Amministrazione Comunale decidesse di attivare le procedure di gara di cui al medesimo art. 19 del piano sarà riconosciuta all’aggiudicatario della presente concessione diritto di prelazione a parità di condizioni, rispetto agli altri partecipanti in sede di gara.
Art. 10 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
L’aggiudicatario, in qualità di soggetto passivo di cui all’art.8 del D.lgs. 507/93, è tenuto a corrispondere l’imposta
COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0011868 del 21/05/2014
comunale sulla pubblicità (o altra imposta che dovesse sostituirla) nella misura prevista dalla normativa vigente e dal regolamento comunale disciplinante l’imposta. La corresponsione avverrà a favore del concessionario del servizio di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o, in mancanza, del Comune.
L’imposta dovrà essere calcolata sulla base dei metri quadri relativi a ciascun impianto. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare la denuncia di nuova esposizione.
Art. 11 PREZZI DELL’ATTIVITA’ PUBBLICITARIA
I prezzi applicati al pubblico dovranno essere trasmessi per conoscenza al Comune entro il giorno 20 del mese di gennaio di ogni anno (per il primo anno contestualmente alla stipula del contratto).
Art. 12 TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI GIA’ INSTALLATI E VARIAZIONE DEGLI SPAZI
Il Comune si riserva la facoltà di apportare, per ragioni di sicurezza e tutela dell’interesse pubblico, variazioni agli spazi oggetto di concessione previa individuazione di siti alternativi ed altresì di disporre per iscritto, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, la rimozione temporanea o definitiva e/o il trasferimento di uno o più impianti installati.
Il concessionario dovrà provvedere al trasferimento o alla rimozione degli impianti, a proprie spese, entro 30 giorni dalla richiesta.
Nel caso il concessionario non provveda nel termine predetto, il Comune provvederà d’ufficio addebitando le spese sulla cauzione definitiva.
Nei casi di rimozione definitiva o temporanea di impianti il canone annuo potrà essere ridotto proporzionalmente sempre che la riduzione degli spazi pubblicitari superi di oltre il 10% quella originariamente assegnata.
Art. 13 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il concessionario si impegna a nominare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati, indicandone il nome al Comune in sede di stipulazione del contratto.
Il responsabile del servizio sarà il referente per il concessionario nei rapporti con l’Ente e con i destinatari del servizio, dovrà essere sempre reperibile e dovrà garantire il corretto adempimento del contratto.
Le segnalazioni ed i reclami relativi al servizio oggetto di concessione che dovessero pervenire al Comune verranno prontamente inoltrati al concessionario che, attraverso il responsabile del servizio, sarà tenuto a dare riscontro agli interessati entro 5 giorni dal suddetto inoltro.
Art. 14 CONTROLLO SULL’ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il servizio verrà esercitato sotto il controllo dell’ufficio Comunale preposto.
L’Ente si riserva l’ampia ed insindacabile facoltà di controllare, in qualsiasi momento, per mezzo di propri incaricati, l’esatta osservanza, da parte dello stesso aggiudicatario, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e di quanto prescritto dal Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e dal Piano Generale degli impianti pubblicitari ed in generale sull’attività svolta dal concessionario in riferimento all’uso degli impianti.
Art. 15 PENALI
In caso di inadempimento da parte del concessionario e salva la facoltà di risoluzione del contratto per inadempimento, verrà applicata la penalità di € 150,00 al giorno per ogni caso di manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti non effettuata entro i termini di cui all’art. 7 del presente capitolato;
L’Ente contesterà, anche via fax, gli inadempimenti al concessionario e, nel caso in cui quest’ultimo non ottemperi alle richieste entro tre giorni provvederà all’applicazione delle penali citate rivalendosi direttamente sulla cauzione.
Art. 16 GARANZIE
A garanzia dell’adempimento e dell’esatta esecuzione del presente contratto l’aggiudicatario è tenuto a presentare,
prima della sottoscrizione dello stesso ed a pena di decadenza dall’aggiudicazione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa “a prima richiesta” con durata pari a quella contrattuale.
Essa dovrà essere redatta in conformità all’art. 113 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 163/2006.
COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0011868 del 21/05/2014
Tale garanzia dovrà avere un importo pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione dell’appalto e dovrà essere rilasciata da istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati.
L’inadempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato versamento delle somme che a qualsiasi titolo l’aggiudicatario deve al Comune, comporta l’escussione di parte o di tutta la cauzione.
Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione diminuita, entro 15 giorni dalla richiesta inviatagli dall’Amministrazione. L’inadempimento potrà essere causa di risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione.
La cauzione sarà svincolata al momento in cui le parti avranno regolato in modo definitivo i conti e le partite legate all’esecuzione del contratto, compresa acquisizione in proprietà dei nuovi impianti.
A seguito del provvedimento di svincolo, la cauzione verrà restituita all’aggiudicatario.
Art. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Non è i prevista la possibilità di cessione del contratto, nemmeno parzialmente. È parimenti vietato per il Concessionario il ricorso al subappalto.
Art. 18 VARIAZIONI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato. Può essere, altresì, oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze o modifiche normative. In ogni caso le integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo. L’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare alla Ditta affidataria individuata in esito alla gara, nell’arco di durata contrattuale, la gestione di attività propedeutiche connesse o complementari o di servizi affini, sulla base di nuove esigenze comunali o di intervenute variazioni normative, negoziandone le condizioni economiche ed organizzative.
Nel caso in cui venisse modificata la disciplina del servizio oggetto di affidamento per intervenute nuove disposizioni legislative o regolamentari, si procederà alla revisione dei patti e delle condizioni contrattuali in corso.
Art. 19 FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO
In caso di fallimento, altra procedura concorsuale o messa in liquidazione dell’aggiudicatario, il contratto si intende risolto di diritto. Gli impianti installati diverranno di proprietà del Comune senza che l’aggiudicatario o il fallimento possano pretendere pagamenti ad alcun titolo.
In nessun caso il Comune sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dall’aggiudicatario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.
Art. 20 RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto per gravi motivi di interesse pubblico. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con motivata determinazione del responsabile del servizio, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell’espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze all’affidatario ed assegnazione allo stesso di un termine di 15 giorni per le eventuali controdeduzioni. L’Amministrazione Comunale si riserva, comunque, di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe della ditta aggiudicataria.
Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e, pertanto, ogni eventuale inadempienza agli obblighi ivi previsti può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.
L’Amministrazione in particolare può risolvere il contratto senza formalità alcuna nei seguenti casi:
- per non aver iniziato il servizio alla data fissata o non aver attuato l’integrale sostituzione degli impianti entro il termine perentorio di 24 mesi;
- per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
- per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0011868 del 21/05/2014
- per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione della concessione;
- per cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento etc. a carico della ditta aggiudicataria;
- per sospensione o abbandono del servizio;
- per non aver svolto il servizio secondo l’offerta formulata in sede di aggiudicazione.
- per mancato pagamento dei canoni semestrali per due semestri consecutivi.
Art. 21 RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
Il concessionario risponde in ogni caso dei danni in ogni modo causati a terzi e derivanti dalla propria attività di gestione anche degli impianti, restando inteso che rimane a suo esclusivo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso o rimborso alcuno, lasciandone indenne e sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.
E’ altresì, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti o consulenti.
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di mantenere l’Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
L’Aggiudicatario deve stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. in tal caso, dovrà essere prodotta un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione Comunale.
Copia della polizza, specifica, o come appendice della polizza esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere presentata prima della stipula del contratto. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
L’inadempimento agli obblighi sopra esplicitati costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Art. 22 RISERVATEZZA
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il prestatore di servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati stessi esclusivamente al fine dello stesso espletamento del servizio.
Il prestatore del servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art. 23 ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE
A tutti gli effetti del contratto l’impresa aggiudicataria dovrà eleggere domicilio nel Comune di Sant’Antioco. Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il foro di Cagliari. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Art. 24 SPESE CONTRATTUALI
COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0011868 del 21/05/2014
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro), oltre che alla pubblicazione del bando di gara, sono a carico del concessionario.
La mancata stipula del contratto per cause imputabili all’aggiudicatario comporterà l’incameramento della cauzione.
Art.25 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario si obbliga a conformarsi alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010. Qualora le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di Banche o Poste Italiane S.p.A., si determina la risoluzione espressa del presente contratto.
Art. 26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Comandante della Polizia Locale Xxxxxxxxxx Xxxxxx, tel 0000-000000 mail xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
Art. 27 RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal disciplinare e dal capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
Sant’Antioco
Il DIRIGENTE
Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxx