SCHEMA DI CONTRATTO TRA
SCHEMA DI CONTRATTO TRA
la XXXXXXX XXXXX, Xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxx, C.F. e P.IVA 80143490581 stazione appaltante, nella persona della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx nella qualità di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, domiciliata per la carica in Roma – Xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 0 (xx seguito indicata “REGIONE”) (PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx )
E
l’Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, con sede in Viterbo, Via S. Xxxxxxxx Decollato n. 1, C.F. 80029030568, P.I. 00575560560, di seguito denominata “UNIVERSITÀ”, rappresentato dal Rettore Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
P R E M E S S O
che con Determinazione n° del , è stato affidato, previa procedura di affidamento ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., all’UNIVERSITA’ uno“ Studio per ipotesi operative gestionali delle risorse idriche del sistema idrotermale dell’area viterbese e pianificazione dei relativi metodi e tecniche di monitoraggio”, per l’importo di € 39.000,00= (trentanovemila) oltre I.V.A.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – Oggetto
1. La REGIONE affida all’UNIVERSITA’, che accetta, l'esecuzione di uno studio su “Ipotesi operative gestionali delle risorse idriche del sistema idrotermale dell’area viterbese e pianificazione dei relativi metodi e tecniche di monitoraggio” (Lotto CIG n. Z7C190B3AB – CUP F85116000000002).
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto l’UNIVERSITA’ si avvale delle competenze e delle strutture di ricerca del il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche.
ART. 2 – Obiettivi dello Studio
1. Obiettivi dello studio sono:
a) Elaborazione di ipotesi operative per la gestione delle risorse idrotermali dell’area di Viterbo, considerando la potenzialità globale del sistema, i delicati equilibri idrogeologici esistenti e gli utilizzatori delle risorse;
b) Progettazione di un sistema di monitoraggio della quantità e della qualità delle risorse, funzionale alla tutela e salvaguardia del sistema idrogeologico ed al controllo dei prelievi dal sistema idrotermale.
ART. 3 - Programma delle attività
1. Il progetto di ricerca consiste, per quanto concerne il raggiungimento dell’obiettivo di cui alla lett. a) dell’articolo precedente:
a. nuova campagna di misura della portata delle emergenze di acque termali del sistema;
b. nuova campagna di rilievo delle principali caratteristiche chimico-fisiche delle acque termali del sistema;
c. aggiornamento della mappatura esistente dei pozzi e sorgenti termali del sistema.
2. Il progetto di ricerca consiste, per quanto concerne il raggiungimento dell’obiettivo di cui alla lett. b) dell’articolo precedente:
a. individuazione dei parametri idrogeologici e idrochimici più sensibili per il controllo del sistema idrotermale e dell’impatto su di esso dei prelievi sia di acque termali sia di acque fredde e di mescolamento;
b. definizione del protocollo di monitoraggio;
c. progettazione della rete e dei metodi di monitoraggio.
3. Alla conclusione delle suddette attività, l’UNIVERSITA’ si impegna a consegnare lo Studio di cui all’articolo 1, comma1, unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del SERVIZIO.
4. Lo studio di cui al comma 3 deve contenere:
a. La sintesi dei risultati relativi alla verifica di scenari operativi di prelievo di acque termali dal sistema, inclusa la mappatura dei pozzi e sorgenti termali,
b. L’aggiornamento della zonazione delle aree di salvaguardia, incluse le prescrizioni per l’uso delle risorse e del territorio,
c. Il protocollo di monitoraggio ed il progetto delle rete di controllo dei prelievi delle risorse idrotermali dal sistema.
ART. 4 - Durata
1. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere conclusi, con la consegna dello studio di cui all’articolo 1, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto stesso.
ART. 5 – Comunicazioni
1. L’UNIVERSITA’ si impegna a dare alla REGIONE tempestiva comunicazione tramite posta elettronica certificata, di difficoltà e/o di impedimenti incontrati nell’esecuzione delle attività concordate o di eventuali modifiche che si renda necessario apportare al progetto.
2. La REGIONE si impegna a dare all’UNIVERSITA’ tempestiva comunicazione tramite posta elettronica certificata dell’autorizzazione ad apportare le modifiche richieste nell’esecuzione delle attività concordate.
ART. 6 - Rapporti tecnici
1. A fine incarico l’UNIVERSITA’ emetterà uno specifico Rapporto Tecnico Finale. I rapporti, le relazioni e tutta la corrispondenza dovranno essere inviati presso:
Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, Area Attività Estrattive, Xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - Xxxx
ART. 7 – Compenso
1. Il corrispettivo per il SERVIZIO è stabilito in € 39.000,00= (€ trentanovemila/00) di imponibile più € 8.580,00= (€ ottomilacinquecentoottanta/00) di IVA.
ART. 8 – Modalità di pagamento
1. Il pagamento dell'importo di cui all'articolo 7 avviene, a seguito di presentazione di apposita fattura in modalità elettronica, in conformità con quanto indicato nella Delibera di Giunta regionale n. 326 del 3 giugno 2014 pubblicata su BURL n. 48 del 17 giugno 2014, secondo le seguenti modalità:
a. 40% a titolo di anticipo a seguito della sottoscrizione del presente contratto;
b. 60% a saldo dopo l’approvazione da parte del Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Relazione finale contenente la rendicontazione delle attività svolte presentata dall’UNIVERSITA’.
2. I titoli di spesa per i suddetti pagamenti, saranno emessi in favore dell’UNIVERSITA’ – mediante bonifico sul conto corrente bancario di seguito indicato: IBAN del c/c dedicato:
acceso presso .
3. Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa medesimi saranno inviati al recapito postale dell’UNIVERSITA’ al seguente indirizzo PEC:
ART. 9 – Penali
1. La REGIONE, per ogni giorno di ritardo nella consegna dello studio de quo, detrarrà € 100,00= dall’importo pattuito.
ART. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, disposta dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, l’UNIVERSITA’ si impegna a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, sia in entrata che in uscita, sul conto corrente indicato all’art. 6. A tale scopo tutti i pagamenti effettuati dall’UNIVERSITA’ a fornitori dovranno recare nell’oggetto il codice identificativo della gara (C.I.G.) ed essere eseguiti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.
ART. 11 – Trattamento dei dati
1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“CODICE PRIVACY”), si precisa che i dati forniti dall’UNIVERSITA’ sono trattati dalla REGIONE esclusivamente per la gestione del presente contratto.
2. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, è improntato a liceità e correttezza, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal CODICE PRIVACY e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del CODICE PRIVACY. Titolare del trattamento è la REGIONE, nella personale del suo legale rappresentante.
ART. 12 - Condizioni generali
1. L’UNIVERSITA’ e la REGIONE provvederanno, rispettivamente, alla copertura assicurativa di legge del proprio personale, che in virtù del presente contratto verrà chiamato a frequentare i locali di una delle due parti sottoscriventi. A tal fine, ciascuna delle parti comunicherà all'altra i nominativi del personale suddetto con un anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall'effettivo suo inserimento nell'attività stessa.
2. Il personale dell’UNIVERSITA’ che si rechi presso la REGIONE per partecipare ai lavori oggetto del presente contratto è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza nella stessa vigenti.
3. Responsabili designati dalle parti per l’esecuzione del presente contratto sono per l’UNIVERSITA’ il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nella veste di responsabile scientifico del programma di ricerca, e per la REGIONE xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, nella sua veste di responsabile tecnico della REGIONE.
4. Per l’espletamento delle attività dovrà essere costituito un gruppo di lavoro composto da esperti junior/senior, con comprovata esperienza in materia. Gli esperti dovranno assicurare la corretta esecuzione delle attività e degli output, apportando le proprie conoscenze tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla committente.
5. L’UNIVERSITA’ si impegna a garantire la continuità del Servizio, senza che sia possibile la variazione inerente il team concordato all’avvio del progetto.
ART. 13 – Inadempienze e Risoluzioni
1. La REGIONE ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di 7 giorni, mediante lettera raccomandata a.r. ovvero posta elettronica certificata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso in cui l’UNIVERSITA’ non rispetti gli accordi contrattuali, contravvenga a leggi, disposizioni, regolamenti vigenti e alle istruzioni della REGIONE.
ART. 14 - Regime di proprietà dei risultati
1. Tutti i risultati, brevettabili e non, ottenuti con le attività di ricerca oggetto del presente contratto sono di proprietà della REGIONE. In particolare per quanto attiene ai prototipi realizzati nel corso delle attività di ricerca, la REGIONE deve porre in atto, a titolo gratuito, tutte le misure idonee a garantirne la custodia e l’efficienza. I risultati direttamente o indirettamente connessi ad obiettivi raggiunti o in via di raggiungimento mediante le attività oggetto del presente contratto non possono essere resi pubblici, né tantomeno essere rivenduti a terzi, tranne di volta in volta con l’esplicito assenso della REGIONE.
ART. 15 – Riservatezza
1. L’UNIVERSITA’ è tenuta ad osservare il riserbo su tutte le informazioni riservate acquisite nel corso dei lavori o delle quali è venuto a conoscenza nello svolgimento delle attività di ricerca. L’UNIVERSITA’ potrà pubblicare sulla letteratura scientifica i dati ottenuti nel corso del presente incarico di ricerca, previa autorizzazione della REGIONE.
ART. 16 - Oneri fiscali
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR 131/1986; le spese della registrazione saranno a carico della parte che ha reso necessario tale adempimento.
ART. 17 - Controversie ed Arbitrato
1. Foro competente a giudicare tutte le controversie che possono insorgere tra le Parti contraenti nella interpretazione o esecuzione del presente contratto è esclusivamente il foro di ROMA.
ART. 18 - Norma di chiusura
1. Per tutto quanto non espressamente stabilito nel CONTRATTO, valgono le disposizioni, ove compatibili, in materia di esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e del Codice Civile.
2. Il sottoscritto …………………………, Rettore dell’UNIVERSITA’, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del codice civile, dichiara di aver preso visione delle clausole di cui ai precedenti articoli e di approvarli espressamente.
Letto, approvato e sottoscritto in Roma lì
REGIONE LAZIO | UNIVERSITA’ |
Il Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive | |
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx | x |