CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE PER IL
Allegato 2
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE PER IL
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI DEL COMUNE DI CORBETTA A MEZZO DI BUONO PASTO ELETTRONICO - PERIODO 48 MESI.
ACCORDO QUADRO
ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Decreto Legislativo nr. 50/2016.
Codice Identificativo Gara (CIG:8386915D31) Codice Univoco di Intervento:03122360153201900006
R.U.P. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Sommario
ART. 1) OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 4
ART. 2) DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 4
ART. 3) VALORE MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO 4
ART. 5) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 5
ART. 6) MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO 6
ART. 7) CARATTERISTICHE DELLE CARTE ELETTRONICHE 6
ART. 8) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO-RETE 7
ART. 9) CARATTERISTICHE DEL PASTO 7
ART. 11) REQUISITI DEL BUONO PASTO 8
ART. 12) COMUNICAZIONE DELLE CONSUMAZIONI 8
ART. 14) OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 9
ART. 15) OBBLIGHI DELL’ENTE 11
ART. 17) RESPONSABILITA’ E CONTROLLI 11
ART. 18) ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI E RESPONSABILITA’ 12
ART. 19) SPESE DI CONTRATTO 12
ART. 20) GARANZIA DEFINITIVA 13
ART. 21) FATTURAZIONE E PAGAMENTI 13
ART. 22) TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI 14
ART. 23) XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX 00
ART. 25) DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) 15
ART. 27) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 15
ART. 28) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 16
ART. 30) TRATTAMENTO DEI DATI 17
ART. 31) OBBLIGHI E DIVIETI 17
ART. 32) NORME FINALI E RINVIO 17
ART. 1) OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. Il presente Capitolato ha per oggetto:
a. la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto elettronici (buono pasto parametrale), da erogarsi in favore del personale dipendente del Comune di Corbetta, e del personale non dipendente dallo stesso ma nei confronti del quale l’Amministrazione si assume l’obbligo di garantire il pasto.
b. fornitura degli strumenti informatici di supporto finalizzati alla fornitura di nuove tessere magnetiche personali e alla gestione e al controllo del servizio stesso.
2. Il valore nominale dei buoni pasto rappresenta l’importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati.
3. Nel servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente Capitolato, sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate oltre che dal presente capitolato anche dal disciplinare di gara.
4. Tale servizio dovrà essere svolto attraverso una rete di locali convenzionati compresi nelle categorie merceologiche di ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, tavola calda e fredda, fast food, self service e bar ubicati e distribuiti nel territorio comunale ed autorizzati all’esercizio delle attività secondo le normative vigenti.
5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente alla pubblicazione della gara in oggetto.
ART. 2) DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’accordo quadro avrà durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del 01.10.2020 o da altra data indicata dall’Ente, ovvero potrà avere una minore durata determinata dall’esaurimento del valore complessivo del servizio.
2. Il valore complessivo dell’accordo quadro è indicato all’art. 3.
3. Per durata dell’accordo quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione può attivare i singoli contratti specifici.
4. Qualora nel periodo di validità dell’accordo quadro, non sia commissionata alcuna fornitura all’Appaltatore, ovvero sia commissionata solo parte di essa, lo stesso non avrà diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione.
ART. 3) VALORE MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO
1. Ai sensi dell’art. 35 comma 16 del D.lgs. 50/2016 l’ammontare massimo dei servizi che potranno essere commissionati all’appaltatore, nell’ambito del presente accordo quadro, non potrà eccedere l’importo di €. 208.000,00.= IVA esclusa.
2. Le offerte saranno presentate dalle aziende concorrenti, a tutto loro rischio, e i relativi prezzi saranno pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o sfavorevole circostanza successiva all’affidamento della fornitura.
3. L’Amministrazione potrà commissionare all’Appaltatore, nel periodo di durata dell’accordo, le forniture, oggetto del presente accordo, fino al raggiungimento dell’importo massimo stimato.
4. Il fornitore dovrà, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino al quinto dell’importo del contratto, praticare le stesse condizioni previste nel contratto originario rinunciando alla risoluzione del contratto (ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016).
5. Il fornitore non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l’Amministrazione non utilizzi l’intero importo stimato durante il periodo di validità dell’accordo quadro, oppure qualora si raggiunga l’ammontare prima del termine. L’aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o
impegno di ordinazione/fornitura, costituendo unicamente la regolamentazione per l'individuazione dell'operatore economico, soggetto dell'Accordo Quadro, con il quale stipulare il contratto attuativo. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto attuativo.
6. Non sussistono i presupposti di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 per la redazione del D.U.V.R.I.
ART. 4) CONTRATTI ATTUATIVI
1. I contratti ordinativi-attuativi dell’accordo quadro consisteranno in un ordinativo di fornitura inviato tramite PEC e conterranno l’indicazione dei quantitativi e delle tipologie di beni di cui necessita l’Amministrazione.
2. I Contratti-Ordinativi Attuativi, predisposti e sottoscritti digitalmente dal Committente, verranno inviati a mezzo pec all’appaltatore che - entro 5 giorni dal ricevimento – dovrà provvedere:
a. al pagamento dell’imposta di bollo, secondo una delle modalità previste dall’art. 3 del
D.R.P. 642/1972
b. alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf ricevuto;
c. all’invio dello stesso a mezzo pec all’indirizzo: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
3. I Contratti-ordinativi attuativi si perfezioneranno al momento del ricevimento da parte del Committente del file pdf sottoscritto dall’appaltatore per accettazione.
4. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) ai contratti-ordinativi attuativi dell’accordo quadro non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.
5. Il corrispettivo contrattuale sarà determinato “a misura”, come definito dall’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del Codice dei Contratti, applicando alle forniture ordinate ed eseguite i prezzi unitari dedotti in contratto.
ART. 5) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
1. Dovrà essere garantita ai dipendenti la possibilità di consumare i pasti dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali.
2. Nelle giornate festive (domeniche o festività infrasettimanali) e negli orari serali deve essere garantito il convenzionamento con almeno 1 (uno) locale.
3. Nel mese di agosto deve essere garantito il convenzionamento con almeno 1 (uno) locale in grado di somministrare almeno l tipologia di pasto PANINO di cui al successivo art. 9.
4. Tutti gli esercizi convenzionati dovranno essere dotati, a cura e spese della Società di emissione, di idonei apparati di acquisizione dei dati di tipo elettronico (POS, terminali o altro), per ricevere il pagamento della prestazione erogata ai dipendenti, distinguendo le varie tipologie di buono mensa previsti.
5. I dati così acquisiti e relativi alle consumazioni dovranno essere trasmessi al Comune di Corbetta. In particolare i dati relativi ai pasti dovranno essere trasmessi, a cura dell’impresa aggiudicataria, al Comune di Corbetta, con frequenza mensile, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità specificate al successivo art. 12.
6. Il sistema dovrà consentire la fruizione di un solo pasto giornaliero per ogni dipendente. A richiesta dell’Ente dovrà essere consentita la fruizione anche di due pasti giornalieri per ogni dipendente.
7. Il sistema dovrà prevedere, in caso di malfunzionamento del detto apparato elettronico di acquisizione dei dati ovvero della carta elettronica, una modalità alternativa di registrazione dei pasti erogati dall’esercizio convenzionato, tale comunque da non richiedere l’anticipazione del pagamento da parte dell’utilizzatore della carta elettronica.
8. Tutti i costi relativi al sistema di gestione informatico – elettronico (terminali POS presso gli esercizi commerciali, carte elettroniche, costi installazione, gestione e manutenzione) sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
9. L’impresa garantisce la manutenzione e il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature informatiche e telematiche, nonché dei programmi volti a gestire e controllare la regolare effettuazione del servizio in costanza dell’appalto.
10. L’impresa appaltatrice dovrà fornire e consegnare, comprese nel prezzo offerto, le carte elettroniche, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 7.
11. Gli esercizi che somministrano i pasti dovranno quindi:
a. essere convenzionati con l’impresa aggiudicataria;
b. impegnarsi per la somministrazione delle tipologie di pasto definite nel seguente art. 9.
c. utilizzare correttamente il terminale o POS installato per la registrazione elettronica dei pasti, ovvero uno strumento alternativo in caso di mancato funzionamento del sistema informatico per qualsiasi causa.
12. In nessun caso l’impresa aggiudicataria e gli esercizi con essa convenzionati possono assumere atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del buono pasto elettronico, né possono rifiutarsi di erogare il servizio, nemmeno in caso di eccessivo affollamento del locale. L’impresa aggiudicataria è responsabile del corretto adempimento delle condizioni del presente capitolato da parte degli esercizi convenzionati.
ART. 6) MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO
1. Presso i locali convenzionati i dipendenti del Comune di Corbetta o altri soggetti autorizzati, avranno il diritto di consumare il pasto indicato nell’art. 9.
2. Per il pagamento del pasto dovrà utilizzarsi l’apposita carta elettronica, che sarà emessa dall’impresa aggiudicataria del servizio.
3. Attraverso detto sistema di pagamento i dipendenti del Comune di Corbetta o altri soggetti autorizzati, potranno usufruire del servizio sostitutivo di mensa per ottenere il pasto convenuto, in conformità alle modalità di seguito riportate e nei tempi e modi che regolano il servizio di mensa dei dipendenti stessi.
4. In particolare:
a. è vietata la cessione delle carte elettroniche a terzi;
b. il buono pasto non dà diritto a resto in denaro, non può essere utilizzato per scopo diverso dalla prestazione di mensa, deve essere utilizzabile esclusivamente per il suo intero valore facciale;
c. il buono pasto elettronico non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti del Comune di Corbetta o altri aventi diritto;
d. il buono pasto elettronico deve essere utilizzato esclusivamente presso i gestori convenzionati;
e. l’eventuale consumazione supplementare rispetto a quelle predefinite dal presente capitolato comporta l’obbligo per il fruitore di regolare personalmente la differenza; (l’Amministrazione Comunale è sollevata, da parte dell’impresa aggiudicataria, da qualsiasi pretesa che i gestori dei punti di ristoro convenzionati avanzassero nei suoi confronti).
f. In ogni caso i dipendenti dovranno osservare scrupolosamente quanto stabilito dall’Amministrazione per la fruizione del servizio.
ART. 7) CARATTERISTICHE DELLE CARTE ELETTRONICHE
1. L’impresa aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente, entro 10 giorni dalla data dell’ordine e comunque in tempo utile per attivare il servizio a decorrere dal 1° OTTOBRE 2020, o altro e diverso termine indicato dall’Ente appaltante, per ciascun dipendente avente diritto al servizio mensa (circa 90) una carta elettronica riportante:
a. il codice fiscale o la ragione sociale del Comune con relativo logo;
b. la ragione sociale e il codice fiscale della Società di emissione;
c. il numero progressivo attribuito al badge;
d. il numero di matricola ed il cognome e nome del dipendente fruitore a cui sarà attribuito;
e. tutte le altre eventuali indicazioni rese obbligatorie dall’art. 285 c.5 del D.P.R. 207/2010.
2. L’impresa aggiudicataria dovrà, altresì, fornire gratuitamente all’Amministrazione 5 (cinque) carte elettroniche, prive dei dati identificativi del dipendente, da utilizzarsi per far fronte a particolari esigenze organizzative (carte di servizio o Jolly).
3. Anche la fornitura di nuove ed ulteriori carte elettroniche che si rendessero necessarie nel corso della durata del contratto, come pure la eventuale sostituzione in caso di deterioramento, smagnetizzazione, malfunzionamento, furto, smarrimento, ecc. è totalmente a carico dell’impresa aggiudicataria.
4. In caso di furto o smarrimento della tessera, segnalato da un dipendente, l’ente darà comunicazione all’impresa aggiudicataria che provvederà a disabilitarla immediatamente e ad emettere nuova tessera in sostituzione di quella rubata o smarrita.
ART. 8) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO-RETE
1. Gli esercizi convenzionati devono essere situati all’interno del territorio comunale.
2. Il servizio dovrà essere garantito attraverso un numero minimo di 5 (cinque) esercizi di cui almeno uno per ogni tipologia di pasto (Rete minima).
3. La collocazione degli esercizi deve tener conto, al fine di fornire un servizio adeguato, dell’ubicazione degli uffici comunali. Nello specifico almeno il 70% (arrotondato all’unità superiore) degli esercizi deve essere collocato nella zona centrale del paese individuata dalle seguenti vie: Piazza Borsellino, Via X. Xxxxxxxx, Via Brera, Via Matteotti, Corso Garibaldi, Piazza del Popolo, Via San Vittore, Via Mazzini, Via Verdi fino all’ intersezione con Via Manzoni. Il restante 30% potrà essere collocato all’interno del territorio comunale senza limiti o restrizioni.
ART. 9) CARATTERISTICHE DEL PASTO
1. Il fornitore garantisce che gli esercizi convenzionati preparino i pasti nel rispetto delle condizioni igieniche dei locali attenendosi alle vigenti disposizioni di Xxxxx.
2. Il fornitore, attraverso la propria rete di esercizi deve garantire la somministrazione dei seguenti tipi di pasto:
Tipologia | Composizione |
Pasto COMPLETO – tipo A | TIPO A1 ✓ Primo (a scelta tra due) ✓ Secondo (a scelta tra due) ✓ Contorno (a scelta tra due) o frutta o dolce ✓ Pane ✓ 1/2 litro di acqua (naturale o frizzante) ✓ Caffè ✓ Coperto e servizio TIPO A2 |
✓ PIZZA ✓ ½ litro di acqua (naturale o frizzante) ✓ Dolce ✓ Caffè ✓ Coperto e servizio | |
Pasto RIDOTTO – Tipo B | TIPO B1 ✓ PIZZA da asporto ✓ Bibita da 33 cl. TIPO B2 ✓ PIATTO UNICO (primo o secondo con contorno o insalatona) + ½ litro acqua + caffè. |
PANINO – Tipo C | TIPO C ✓ PANINO ✓ ½ litro acqua |
3. In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e della legge 125/2001 è fatto divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai dipendenti comunali nell’ambito delle attività lavorative e quindi nel servizio di mensa offerto.
ART. 10) VALORE DEL PASTO
1. Nel prezzo del pasto consumato liberamente con la presentazione della tessera elettronica si considerano interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente ai servizi oggetto dell’appalto.
2. In caso di consumo di prodotti non compresi nei pasti sopra descritti, ma somministrati ai dipendenti su loro richiesta, il ristoratore avrà la facoltà di esigere un eventuale sovrapprezzo. Le prestazioni eccedenti saranno integrate dal dipendente. In nessun caso il costo relativo al coperto ed al servizio potrà essere posto a carico del dipendente.
ART. 11) REQUISITI DEL BUONO PASTO
1. Per quanto compatibile, i buoni pasto elettronici devono possedere i requisiti e le caratteristiche previsti dall’art. 4 comma 1 e comma 3 del Decreto 7 giugno 2017, n. 122.
2. Inoltre:
a. dovranno consentire, a scelta dell’utilizzatore, di ricevere un servizio sostitutivo di mensa per un pasto completo, per un pasto ridotto o per un panino, a fronte dei corrispettivi determinati in sede di aggiudicazione.
b. potranno essere utilizzati dagli aventi diritto, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva.
ART. 12) COMUNICAZIONE DELLE CONSUMAZIONI
1. Entro il 5° giorno di ciascun mese, l’impresa aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune:
a. l’elenco delle consumazioni relative al mese precedente contenente almeno:
i. Nome e cognome del dipendente
ii. Matricola del dipendente
iii. Tipologia di pasto
iv. Data e ora della consumazione del pasto
v. Esercizio che ha somministrato il pasto
b. l’elenco delle consumazioni raggruppate per matricola dipendente, per l’elaborazione stipendiale, contenente almeno:
i. Matricola del dipendente
ii. Quantità di buoni pasto consumati nel mese
iii. Somma da trattenere nella busta paga ( 1/3 del costo dell’ente).
2. La trasmissione potrà essere effettuata con appositi file Excel o con altro sistema da concordare con il Servizio Sistemi Informativi e il Servizio Risorse Umane del Comune di Corbetta.
ART. 13) GESTIONE WEB
1. L’aggiudicatario deve:
a. permettere all’Ente la completa gestione del servizio via Web consentendo anche un monitoraggio in tempo reale della spesa.
b. consentire la consultazione individuale via Web da parte dei singoli dipendenti sull’uso della propria tessera attraverso la messa a disposizione dei dati relativi in apposito ambiente protetto accessibile tramite password personale.
c. Istruire adeguatamente almeno due dipendenti indicati dall’Ente riguardo all’uso del sistema sopra descritto.
ART. 14) OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
1. L’aggiudicatario deve:
a. fornire prova, entro 15 giorni dall’aggiudicazione, di aver stipulato il numero di convenzioni indicate in sede di offerta. Se la prova non viene fornita, l’impresa decade dall’aggiudicazione e il servizio viene affidato all’impresa che la segue in graduatoria.
b. attivare il servizio entro il 1° OTTOBRE 2020 o altro e diverso termine indicato dall’Ente.
c. consegnare le carte elettroniche, aventi le caratteristiche rispondenti alle prescrizioni tecniche di cui al precedente articolo 7, almeno 10 giorni prima dell’attivazione del servizio.
d. fornire ed installare tutte le apparecchiature necessarie (compresi i terminali presso gli esercizi convenzionati) per la completa esecuzione del servizio a decorrere dal termine di cui alla precedente lettera b).
e. assicurare la manutenzione ed il corretto funzionamento dei terminali installati presso gli esercizi convenzionati e di tutte le apparecchiature informatiche, impegnandosi a garantire la riparazione nel più breve tempo possibile.
f. garantire, per tutta la durata del rapporto contrattuale, la rete minima degli esercizi costituente requisito di partecipazione.
g. comunicare al Comune, entro 2 giorni dal verificarsi dell’evento, le eventuali risoluzioni contrattuali da parte degli esercizi già convenzionati, provvedendo entro 20 giorni ad attivare convenzione con altro esercizio (se disponibile) aventi le medesime caratteristiche;
h. fornire periodicamente e comunque in occasione di ogni variazione degli esercizi convenzionati ovvero, ad ogni inserimento o esclusione di uno o più esercizi, l’elenco aggiornato degli esercizi stessi;
i. garantire che i dipendenti e gli altri aventi diritto autorizzati dal Comune ricevano dagli esercizi convenzionati con l’impresa aggiudicataria le prestazioni di cui al precedente art. 9 (composizione del pasto);
j. garantire la continuità del servizio sostitutivo di mensa per tutto l’anno solare, con le caratteristiche del presente capitolato;
k. controllare e garantire il corretto adempimento da parte dei ristoratori convenzionati, delle condizioni del presente capitolato, fornendo apposita relazione annuale circa le verifiche effettuate e gli eventuali provvedimenti adottati;
l. disporre i controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate per ciascuna segnalazione dell’utenza. Le segnalazioni verranno trasmesse a mezzo e-mail dall’Amministrazione Comunale all’impresa aggiudicataria affinché la medesima, entro il termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione, fornisca adeguati riscontri e adotti le misure idonee a risolvere le difformità riscontrate;
m. garantire che tutti gli esercizi convenzionati siano provvisti dei requisiti previsti dal DECRETO 7 giugno 2017, n. 122 ed in possesso delle prescritte autorizzazioni e licenze di legge; garantire altresì che gli stessi operino nel pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sanità, che i pasti siano somministrati in misura ottimale, con cibi freschi e genuini e che vi sia effettiva possibilità di scelta dei menù;
n. garantire che tutti gli esercizi convenzionati osservino tutte le disposizioni vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nonché assicurarsi che si obblighino ad attuare tutte le misure di sicurezza necessarie previste per legge.
o. comunicare, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, l’ufficio di riferimento, con relativo recapito, con personale dotato di adeguato livello di responsabilità, tale da consentire l’esame e la pronta soluzione di eventuali problemi connessi con l’esecuzione del presente appalto. Tale ufficio farà da riferimento per ogni richiesta o segnalazione.
p. consentire e favorire le verifiche da parte del Comune in ordine alla regolarità di utilizzo dei carte elettroniche anche mediante controlli presso i vari punti di ristoro.
q. garantire la tempestiva e completa comunicazione, per posta elettronica o su supporto informatico, dei dati relativi ai pasti somministrati nel mese, entro il 5° giorno del mese successivo a quello di fruizione dei pasti, come previsto al precedente art. 12 (comunicazione delle consumazioni). Garantire altresì la trasmissione, entro il termine indicato nella richiesta, di tutti gli eventuali dati richiesti dal Comune.
r. fornire gratuitamente ed entro 5 giorni lavorativi, le carte elettroniche richieste dall’Ufficio Economato e Gare, siano esse nuove ed ulteriori rispetto alla prima fornitura, oppure in sostituzione di quelle danneggiate, smarrite, rubate o difettose.
s. risolvere entro 72 ore i problemi di tipo tecnico con gli esercizi convenzionati, segnalati dall’Ente.
t. attivare un sistema alternativo per garantire il consumo dei pasti in caso di black-out o Pos non funzionante, garantendo che tale sistema sia utilizzato in via eccezionale e che consenta il riscontro per eventuali casi di contestazione (ad esempio, modulo manuale indicazione di data, ora, nome e firma del dipendente, nonché di un codice univoco a cura della Ditta); tali dati dovranno comunque essere fatti confluire nell’elenco di cui all’art. 12.
u. non sospendere il servizio in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Ente.
v. assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i.
w. Consentire l’eventuale introduzione di limiti all’uso della tessera in relazione ad orari e giorni indicati dall’Ente.
x. Assicurare che nel sistema informatico di gestione del servizio non siano inseriti esercizi pubblici non convenzionati con l’Ente ovvero con lo stesso non convenzionabili in quanto non provvisti di licenza ai sensi di Legge.
y. Risolvere il rapporto con gli esercizi convenzionati che riservassero un trattamento difforme da quanto previsto in merito alla composizione minima del pasto o comunque di sfavore per i dipendenti dell’Ente. La risoluzione sarà richiesta dall’Ente a conclusione del procedimento di verifica delle denunce in tal senso pervenute. La mancata risoluzione con l’esercizio pubblico convenzionato sarà causa di risoluzione del contratto tra l’Ente e l’aggiudicatario.
z. Esonerare l’Ente da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra l’aggiudicatario e i pubblici esercizi convenzionati.
aa. Garantire il corretto funzionamento dei programmi/portali web volti a gestire e controllare la regolare effettuazione del servizio.
bb. Fornire ad ogni ristoratore adeguata formazione in merito all’utilizzo della tessera elettronica e dell’eventuale sistema sostitutivo cartaceo.
cc. Garantire che i dati di cui verrà in possesso siano tutelati come stabilito dalle norme sulla privacy.
2. Tutte le spese relative al servizio sono a carico dell’impresa aggiudicataria comprese quelle derivanti da danni, da chiunque cagionati, o da guasti di qualsiasi tipo, cui possa essere soggetto il sistema informatico che costituisce supporto al servizio nonché l’installazione dei rilevatori presso gli esercizi pubblici convenzionati e quant’altro necessario, non avendo la presente elencazione carattere esaustivo.
3. L’aggiudicatario non potrà imporre agli esercenti la fruizione di eventuali servizi aggiuntivi, pena la risoluzione del contratto.
ART. 15) OBBLIGHI DELL’ENTE
1. Il Comune di Corbetta provvede a:
x. Xxxxxxxxxxx, su supporto informatico, in fase di prima emissione o riemissione, tutti i dati riguardanti il personale avente diritto al servizio sostitutivo mensa.
b. Informare i propri dipendenti circa le modalità d’uso delle tessere elettroniche.
c. Assicurare la verifica e il controllo in ordine al servizio da erogare.
d. Comunicare i dati dei nuovi assunti con contestuale richiesta di emissione delle tessere nominative.
e. Comunicare non appena a conoscenza lo smarrimento o il furto delle tessere affinché siano bloccate.
f. Richiedere la sostituzione delle tessere non funzionanti.
g. Comunicare formale contestazione all’aggiudicatario mediante P.E.C. della non corretta o puntuale applicazione delle condizioni del presente capitolato, dei suoi allegati e degli obblighi dagli stessi conseguenti. L’aggiudicatario in tal caso ha facoltà di fornire le proprie deduzioni entro e non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione medesima, decorso il quale l’Ente applicherà le penali di competenza, ovvero nei casi di grave violazione degli obblighi contrattuali, provvederà alla risoluzione del contratto.
ART. 16) REVISIONE PREZZI
1. Il contratto oggetto dell’appalto essendo ad esecuzione continuativa è soggetto ad eventuale revisione periodica del prezzo.
ART. 17) RESPONSABILITA’ E CONTROLLI
1. L’impresa risponderà per i danni che, direttamente o indirettamente, potrà provocare all’Amministrazione Comunale, ai suoi dipendenti e a terzi durante l’espletamento del servizio o come conseguenza di esso, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
2. L’impresa appaltatrice si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, che possono derivare da avvelenamenti od intossicazioni sia di natura accidentale che di natura dolosa, dovuti alla somministrazione di cibi e bevande, sollevando da qualunque responsabilità il Comune.
3. L’impresa deve altresì esonerare l’ Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità in merito ai rapporti che essa ha con i locali convenzionati.
4. L’impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alle forniture e ai servizi.
5. Sono inoltre a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.
6. L’aggiudicatario è esclusivo e diretto responsabile di eventuali irregolarità ed abusi che dovessero verificarsi negli esercizi convenzionati, nonché del rispetto da parte di quest’ultimi delle norme igienico-sanitarie e delle autorizzazioni di legge vigenti. Conseguentemente l’Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità in merito.
7. L’aggiudicatario è tenuto ad effettuare controlli almeno annuali circa il corretto adempimento da parte dei ristoratori convenzionati, delle condizioni del presente capitolato, fornendo apposita relazione all’Amministrazione Comunale circa le verifiche effettuate e gli eventuali provvedimenti adottati.
8. I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate dovranno essere disposti altresì per ciascuna segnalazione dell’utenza. Le segnalazioni verranno trasmesse a mezzo e-mail dall’Amministrazione Comunale all’impresa aggiudicataria affinché la medesima, entro il termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione, fornisca adeguati riscontri e adotti le misure idonee a risolvere le difformità riscontrate; in caso contrario il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali nei modi e termini di cui al successivo art. 25.
9. L’Ente si riserva in ogni caso e in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, la facoltà di effettuare o disporre, controlli qualitativi e quantitativi, per verificare la rispondenza alle prescrizioni del presente capitolato del servizio fornito.
ART. 18) ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI E RESPONSABILITA’
1. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell’aggiudicatario, non sussistendo nessun rapporto contrattuale diretto tra Civica Amministrazione e locali convenzionati.
2. A tale scopo il medesimo dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera RCT/O con un massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00.=
3. L’Aggiudicatario solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire le persone impegnate nell’esecuzione del servizio ed è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.
4. L’Aggiudicatario assume in proprio, tenendone sollevata l’Amministrazione, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione degli interventi seguiti. In ogni caso è a carico dell’affidatario l’adozione, nell’esecuzione dei lavori, di tutte le misure e delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e immobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti e di infortuni ricadrà sull’affidatario restandone pertanto pienamente sollevata ed indenne l’Amministrazione.
5. L’affidatario assume la responsabilità di ogni danno subito dall’Amministrazione ed a terzi a causa di incidenti, danneggiamenti o distruzioni, verificatesi nel corso dell’esecuzione del servizio.
ART. 19) SPESE DI CONTRATTO
1. L’aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto scritto in forma pubblica entro i termini comunicati dall’Ente e dopo le verifiche di legge, a mezzo del Servizio preposto alla stipula.
2. La stipula del contratto è subordinata all’avvenuta costituzione della cauzione definitiva nei modi previsti dalla legge, al versamento dei diritti di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso.
3. Le spese contrattuali sono poste interamente a carico del fornitore.
4. L’aggiudicazione del servizio è subordinata all’accertamento da parte degli organi competenti dell’insussistenza di cause ostative in capo all’aggiudicatario.
5. Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza anche di una sola causa ostativa prevista dalla Legge il Committente provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione provvisoria.
6. Il contratto non può essere ceduto a terzi pena di nullità dell’atto di cessione.
ART. 20) GARANZIA DEFINITIVA
1. L’impresa aggiudicataria, precedentemente alla stipulazione del contratto, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dallo stesso o dell’eventuale risarcimento di danni nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell’impresa a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del contratto, dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale presunto dell’appalto, nelle forme e secondo le modalità di cui all’art. 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
3. L’impresa potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
4. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltante, con trattenuta sulla prima fattura utile.
5. La cauzione cessa di avere effetto solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
ART. 21) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. La fatturazione nei confronti dell’Ente dovrà essere mensile; dovrà riguardare i soli consumi riferiti al mese in oggetto e, solo in casi eccezionali e documentati dall’impresa, potranno essere fatturati i pasti relativi a mesi precedenti. L’impresa dovrà predisporre e trasmettere in formato elettronico (excel o altro che verrà indicato dall’ente), antecedentemente all’emissione della fattura, pena l’irricevibilità della medesima fattura e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, un elenco dettagliato dei pasti usufruiti dai dipendenti nel corso del mese di riferimento, con almeno le seguenti informazioni: cognome e nome del dipendente (o altro soggetto autorizzato), numero di matricola, esercizio convenzionato, tipologia di pasto usufruito con l’importo corrispondente, data e ora dell’evento.
2. L’elenco suddetto dovrà essere disponibile entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Per ogni giorno di ritardo, anche se imputabile a terzi, l’impresa sarà tenuta a corrispondere all’Amministrazione una penale pari a Euro 100,00=.
3. Il pagamento avverrà, previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio e della regolarità contributiva secondo la vigente normativa DURC., entro un termine di trenta giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della fattura.
4. In caso di irregolarità, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell’Ente.
5. Per il pagamento delle fatture agli esercizi convenzionati da parte delle società di emissione, dovrà essere rispettato il termine indicato in sede di offerta che in ogni caso non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
ART. 22) TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI
1. Nell’esecuzione del servizio l’impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi, regolamenti e disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, assicurative, previdenziali, di assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori e ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo dei lavoratori, stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali del settore.
ART. 23) VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE
1. Le imprese che cambieranno ragione sociale dovranno documentare con copia autentica degli originali il cambiamento della ragione sociale medesima.
ART. 24) PENALI
1. In caso di contravvenzione alle disposizioni del presente Capitolato o in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l’impresa aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità dell’infrazione, fatta salva la risoluzione contrattuale. In particolare il Comune si riserva di applicare, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, le seguenti penali:
a) per ogni giorno di ritardo nell’attivazione del servizio rispetto alla data del 1 ottobre 2020 o altra data indicata dall’Ente: €. 300,00/giorno.
b) fornitura di pasti da parte degli esercizi convenzionati non conformi alle previsioni di cui all’art. 9 del presente capitolato per quanto riguarda la composizione, e per quanto riguarda la qualità e l’applicazione del prezzo: un minimo di Euro 100,00 per ogni segnalazione, fino ad un massimo di Euro 1.000,00, per segnalazione graduando l’entità in rapporto alla gravità dell’inosservanza;
c) mancata effettuazione del controllo annuale sulla qualità del servizio da parte dell’impresa appaltatrice: Euro 200,00 massimo;
d) mancato riscontro alla segnalazione di disservizio proveniente dall’utenza da parte dell’impresa appaltatrice entro il termine di 10 giorni: Euro 50,00;
e) inadempimento dell’obbligo di garanzia del servizio nelle giornate festive (domeniche o festività infrasettimanali) e negli orari serali: Euro 100,00 per ogni giorno;
f) inadempimento dell’obbligo di garanzia del servizio nel mese di agosto: Euro 100,00 per ogni giorno per ogni esercizio mancante;
g) in caso di ritardo, tale da determinare disservizio, nella riparazione del sistema informatico e/o delle relative apparecchiature, nella fornitura o sostituzione delle tessere elettroniche e nella fornitura e corretta installazione delle apparecchiature necessarie per l’esecuzione del servizio, ovvero nell’espletamento degli impegni assunti con il contratto e comunque in tutti i casi per i quali è stabilito un termine di adempimento, verrà applicata una penale di euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
h) ritardo nella trasmissione dei dati relativi alle consumazioni, in relazione anche a quanto previsto dal precedente articolo 21 (fatturazione e pagamenti), sarà applicata una penale pari a Euro 100,00= per ogni giorno di ritardo;
i) per la violazione di ogni altra prescrizione l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di applicare una penale che sarà determinata di volta in volta da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 250,00.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto all’impresa appaltatrice e quest’ultima avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento delle note di contestazione.
3. L’Amministrazione comunale, valutata la natura e la gravità dell’inadempimento ed alla luce delle controdeduzioni e delle giustificazioni eventualmente comunicate dall’impresa, potrà valutare l’applicabilità della penale e graduarne l’entità fino al massimo come sopra stabilito.
4. L’Amministrazione comunale potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’impresa appaltatrice per l’esecuzione del servizio, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione.
5. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione comunale di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 25) DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)
1. Il direttore dell’esecuzione del contratto sarà nominato con provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali.
ART. 26) RECESSO
1. L’Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione da inviarsi a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
2. L’Amministrazione comunale inoltre si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato. Ai sensi dell'art.1 comma 13 del D.L. 95/2012 si procederà al recesso del contratto qualora l’Appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488, adeguando i relativi prezzi.
3. Per i commi precedenti si applicano le disposizioni dell’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Nel caso in cui sia l’Appaltatore a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l’Amministrazione committente, oltre all’escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior spesa derivante dalla riassegnazione del servizio secondo quanto indicato all’art. 110 del vigente Codice dei Contratti Pubblici.
ART. 27) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Oltre ai casi previsti nell’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 l’Amministrazione potrà risolvere il contratto nei casi indicati ai commi seguenti.
2. L’Amministrazione Comunale, qualora l’Appaltatore reiteratamente non esegua le prestazioni del contratto o le esegua in modo non conforme a quanto previsto nel presente Capitolato, potrà risolvere, ai sensi di legge, il contratto per inadempimento.
3. Fermo quanto al comma precedente, l’Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all’Appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:
a. interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa della fornitura, protratta per oltre 5 giorni, senza giustificato motivo.
b. mancata sostituzione degli esercizi costituenti la rete minima degli esercizi entro il termine di 20 giorni dal venir meno della rete stessa, salvo il caso di dimostrata impossibilità dovuta all’assenza di esercizi aventi le caratteristiche richieste.
c. casi di grave intossicazione alimentare.
d. mancato conseguimento delle licenze e delle autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti.
e. mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dall’Amministrazione, della cauzione definitiva escussa.
x. xxxxxxx, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa di cui alle polizze previste dal presente Capitolato, e le stesse non vengano ripristinate.
g. cessione, anche parziale, del contratto a terzi o esecuzione di prestazioni in subappalto in ulteriore subappalto.
x. xxxxx o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali.
i. fallimento o procedura concorsuale dell’Appaltatore.
x. xxxxxxx dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
k. gravi inadempienze degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza del lavoro nei confronti del personale dipendente impiegato nell’Appalto in questione.
l. Mancato rispetto del C.C.N.L, con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.
m. Violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, nr. 62 contenente “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165” e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Corbetta (approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 2 del 13 gennaio 2014).
n. Superamento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali ( 10% del valore massimo dell’Accordo Quadro- art. 113 d.lgs. n. 50/2016).
o. per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della appalto a termine dell'art. 1453 C.C.( Risolubilità del contratto per inadempimento).
p. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.
q. In tutti gli altri casi espressamente previsti in questo capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.
Nel caso di risoluzione dell’appalto per cause imputabili all’Appaltatore, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, può affidare la fornitura stessa al soggetto partecipante che segue immediatamente nella graduatoria, imputando all’appaltatore uscente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nonché gli eventuali danni subiti dall’Amministrazione stessa a seguito della risoluzione contrattuale, con rivalsa sulla cauzione o fidejussione prevista nel presente capitolato.
ART. 28) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il fornitore aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.
2. L’Amministrazione Comunale procederà, mediante l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), a verificare la regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa risultata aggiudicataria.
3. L’Amministrazione verificherà nella vigenza del periodo contrattuale la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.
4. Saranno segnalate alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell’ambito delle verifiche suddette.
5. L’Amministrazione Comunale procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui sopra, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa aggiudicataria, oltre a quelle d’uso in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione effettuati ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 per importi superiori a € 5.000,00 IVA compresa.
ART. 29) FORO COMPETENTE
1. Il Comune di Corbetta ha domicilio presso la propria sede legale.
2. Ogni controversia riguardante questo Capitolato, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione che non si sia potuto risolvere bonariamente, sarà devoluta al foro di Milano.
3. E’ escluso l’arbitrato.
ART. 30) TRATTAMENTO DEI DATI
1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti e secondo quanto indicato nell’informativa allegata alla documentazione di gara. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento
ART. 31) OBBLIGHI E DIVIETI
2. L’Appaltatore deve ottemperare agli obblighi di comportamento previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale
n. 2 del 12/01/2014, pubblicato sul portale dell’ente all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx che, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore stesso.
3. Al presente appalto si applica la norma di cui all’art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 in materia di rapporti dell’Appaltatore con ex dipendenti dell’Amministrazione comunale concedente.
ART. 32) NORME FINALI E RINVIO
1. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi nonché quelle previste dalla Legge sulla Contabilità Generale dello Stato e relativo Regolamento, dai Regolamenti dei Contratti e Contabilità del Comune di Corbetta, dal Codice Civile e di Procedura Civile.
Il. R.U.P.
Responsabile Settore Affari Generali Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx XXXXXX