Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione
TIROLER VERSICHERUNG V.A.G.
Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione
„ABITARE SICURI“
WHI14
Il presente fascicolo informativo contenente
- la nota informativa con il glossario
- l’informativa sulla privacy
- le condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione/polizza.
Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione/polizza leggere attentamente la nota informativa.
NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione “Abitare Sicuri”
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS ai sensi del Regolamento n. 35, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet
xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Denominazione e forma giuridica dell’impresa di assicurazione
TIROLER VERSICHERUNG V.a.G
b) Indirizzo della sede legale in Austria
Xxxxxxx-Xxxxx-Xxxxxx 00, X-0000 Xxxxxxxxx
c) Indirizzo della sede secondaria in Italia
Xxx xxx Xxxxxxx 00, X-00000 Xxxxxxx
d) Recapiti telefonici, sito Internet e indirizzo di posta elettronica
Telefono: 0000-0000 000000
Telefax: 0039-0471 052601
e) Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa
L'Impresa è iscritta nel Registro austriaco delle imprese (Österreichisches Firmenbuch) al numero 32927Y, ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Istituto austriaco per la vigilanza sulle assicurazioni (Österreichische Versicherungsaufsicht FMA-Finanzmarktaufsicht).
La sede secondaria è iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano al numero 182399.
L'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo assicurazioni contro i danni a cose, con comunicazione della
FMA del 10 aprile 1996 e autorizzazione dell’ Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS del 12 ottobre 2005. L’impresa svolge l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
a) Patrimonio netto
L’ammontare del patrimonio netto rilevabile dal bilancio per l’anno 2014 è pari a EUR 51.100.000,- e corrisponde secondo le disposizioni per le società mutue di assicurazione alle riserve patrimoniali.
b) Indice di solvibilità
L’indice di solvibilità rilevabile dal bilancio per l’anno 2014 è pari a 325,0 %. Questa cifra indica il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Il presente contratto è stipulato nella forma “con tacito rinnovo”, se non diversamente indicato in polizza.
Avvertenza:
Il contraente che intenda disdettare il contratto deve comunicare tale decisione alla Società tramite lettera raccomandata a.r. che deve pervenire alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto di durata non inferiore ad un anno si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, agli articoli 13 e 14 delle Condizioni Generali per l’Assicurazione di cose (AS08).
3. Coperture assicurative offerte– limitazioni ed esclusioni
Le prestazioni assicurative descritte qui di seguito e le condizioni d’assicurazione riportate nell’elenco delle condizioni (con le rispettive limitazioni ed esclusioni) sono operanti solo se i rispettivi rami e le rispettive garanzie con le relative somme assicurate sono stati concordati e riportati in polizza per il rischio ivi indicato.
Coperture assicurative e relative condizioni:
Sezione incendio: condizioni generali per l’assicurazione incendio (AFB), articolo1
- incendio
- fulmine
- esplosione
- caduta aerei
Sono assicurati ovvero assicurabili, inoltre, altri eventi dettagliatamente descritti nelle relative condizioni di assicurazione cui si rinvia.
Sezione acqua condotta: condizioni generali per l’assicurazione acqua condotta (AWB), articolo 1
- danni causati dalla fuoriuscita di acqua condotta
- danni di rottura tubi (se è assicurato un fabbricato)
- danni di gelo (se è assicurato un fabbricato)
Sono assicurati ovvero assicurabili, inoltre, altri eventi dettagliatamente descritti nelle relative condizioni di assicurazione cui si rinvia.
Sezione eventi atmosferici: condizioni generali per l’assicurazione eventi atmosferici (AStB), articolo 1
- tempesta,
- grandine
- sovraccarico da neve
- caduta massi
- frana in roccia
Sono assicurati ovvero assicurabili, inoltre, altri eventi dettagliatamente descritti nelle relative condizioni di assicurazione cui si rinvia.
Sezione eventi naturali straordinari (solo in abbinamento con la garanzia “eventi atmosferici”):
- inondazioni condizioni generali per l’assicurazione eventi naturali straordinari, articolo 1
- colate detritiche e condizioni particolari per l’assicurazione “ABITARE SICURI”,
- valanghe sezione I, assicurazione eventi atmosferici, punto 4.5.3.1. a 4.5.3.3.
- onde d’urto provocate da valanghe
Sezione furto con scasso: condizioni generali per l’assicurazione furto con scasso (AEB), articolo 1
- furto
- rapina
Sono assicurati ovvero assicurabili, inoltre, altri eventi dettagliatamente descritti nelle relative condizioni di assicurazione cui si rinvia.
Sezione vetri e cristalli: condizioni generali per l’assicurazione vetri e cristalli (ABG), articolo 1
- rottura vetri e cristalli
Sono assicurati ovvero assicurabili, inoltre, altri eventi dettagliatamente descritti nelle relative condizioni di assicurazione cui si rinvia.
Sezione responsabilità civile privata:
La garanzia assicurativa si estende agli obblighi di risarcimento del contraente in qualità di persona privata derivanti dai pericoli della vita quotidiana. La garanzia si estende in particolare agli obblighi di risarcimento del contraente quale detentore di abitazioni o quale datore di lavoro di personale domestico ( R.C.O.: Responsabilità civile operai). Vedi anche l’articolo 1 delle condizioni generali per l’assicurazione responsabilità civile privata.
Avvertenza:
L’assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento derivanti da fatti dolosi commessi da persone assicurate secondo il certificato di stato di famiglia del fatto delle quali l’assicurato debba rispondere ai sensi dell’articolo 2048 del Codice Civile.
Sono compresi anche gli eventi dettagliatamente descritti all’articolo 2 delle condizioni generali per l’assicurazione responsabilità civile privata.
Sezione responsabilità civile terzi proprietà e conduzione di immobile:
Copertura assicurativa: In caso di sinistro l’Assicuratore provvede ad adempiere agli obblighi risarcitori derivanti al Contraente a seguito di un danno a persone, materiale o patrimoniale, riconducibile a un danno assicurato a persone o materiale, in forza delle disposizioni di legge di RC di diritto civile. Vedi anche l’articolo 1 delle condizioni generali per l’assicurazione responsabilità civile verso terzi (AHVB).
Sono compresi anche gli eventi dettagliatamente descritti nella sezione B al punto 11 delle condizioni generali integrative per l’assicurazione responsabilità civile verso terzi (EHVB).
Limitazioni ed esclusioni:
Esclusioni – sezione incendio
Avvertenza:
Come meglio precisato dall’articolo 2 delle condizioni generali per l’assicurazione incendio (AFB) cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta:
1. Danni a cose che, per l’uso al quale sono destinate, sono esposte a fuochi previsti e controllati, calore o fumo;
2. Xxxxx a cose che cadono o vengono gettate in un fuoco previsto e controllato;
3. Danni da bruciature (fuoco senza fiamma);
4. Xxxxx a dispositivi elettrici dovuti all’energia della corrente elettrica;
5. Xxxxx a dispositivi elettrici dovuti a sovratensione o induzione in seguito a fulmine o scarica atmosferica (fulmine indiretto);
6. Danni dovuti a effetti meccanici d’esercizio e danni a motori a combustione dovuti a esplosioni che si verificano nella camera di combustione;
7. Danni dovuti a proiettili di armi da fuoco;
8. Danni da depressione (implosione);
9. Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
9.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
9.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
9.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 9.1 e 9.2);
9.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
9.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Per i punti 1-8 vale quanto segue: se tali danni provocano un incendio o un’esplosione, il danno così occorso è assicurato.
Per i punti 2, 3, 4, 6, 7 e 8 vale quanto segue: detti danni sono assicurati se si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro.
Si precisa che:
- In deroga all’art. 2, punti 4 e 5 delle Condizioni generali di assicurazione contro l'incendio (AFB), sono assicurati anche danni da sovratensione o induzione da scariche elettriche ed altri fenomeni di natura elettrica, quali quelli da fulmine indiretto e simili. L’estensione della copertura vale fino a EUR 10.000 a primo rischio per danni ai beni assicurati.
- Se è assicurato un edificio, s’intendono altresì assicurati i danni dovuti all’incendio del camino dell’edificio assicurato, in deroga all’art. 2, punto 1 delle Condizioni generali di assicurazione contro l'incendio (AFB).
Si rinvia anche alle relative disposizioni nelle condizioni di assicurazione.
Esclusioni – sezione acqua condotta Avvertenza:
Come meglio precisato dall’articolo 2 delle condizioni generali per l’assicurazione acqua condotta (AWB) cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta:
1. Danni occorsi prima dell’operatività della copertura assicurativa, anche se divenuti visibili solo successivamente ad essa;
2. Danni di rottura a tubature idriche dovuti a corrosione, usura o logorio;
3. Danni di rottura alle tubature idriche all’esterno degli edifici;
4. Danni di rottura ai raccordi o ai dispositivi ad essi collegati;
5. Danni a impianti destinati esclusivamente al deflusso di acque meteoriche;
6. Danni al sistema di emissione di calore di un impianto di riscaldamento a pavimento, o dovuti ad esso;
7. Danni a impianti solari con flusso d’acqua, o dovuti ad essi;
8. Danni a impianti di climatizzazione con flusso d’acqua, o dovuti ad essi;
9. Danni a impianti antincendio sprinkler, o dovuti ad essi;
10. Danni da fuoriuscita di acqua da piscine;
11. Danni a merci sotto il livello del terreno, che sono collocate fino a 12 cm al disopra del pavimento;
12. Rimozione di ostruzioni di qualsivoglia natura;
13. Perdita di acqua, perdita della pigione o altri danni indiretti;
14. Danni da acque freatiche, acqua alta, inondazioni, colate detritiche, acque meteoriche e relativo ristagno;
15. Danni da carie del legno, marciume o muffe, ancorché non causati da acqua condotta;
16. Danni causati da incendio, fulmine, esplosione o caduta aerei.
17. Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
17.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
17.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
17.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 17.1 e 17.2);
17.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
17.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Si precisa che:
Se esplicitamente convenuto nella polizza, sono assicurati fino a un massimo di EUR 3.000 per ogni sinistro:
- Danni da corrosione ed estensione della garanzia per danni a condutture di approvvigionamento idrico esterne all’edificio sul fondo assicurato ai sensi della Condizione particolare “Assicurazione di danni da rottura dovuti a corrosione“.
- Danni da ostruzioni
Le spese di ripristino a seguito di ostruzioni di tubi di scarico all’interno dell’edificio assicurato. Non sono assicurati: Xxxxx dovuti a ristagno e rigurgito della rete fognaria pubblica.
Si rinvia anche alle relative disposizioni nelle condizioni di assicurazione.
Esclusioni – sezione eventi atmosferici Avvertenza:
Come meglio precisato dall’articolo 2 delle condizioni generali per l’assicurazione eventi atmsoferici (AStB) cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta:
1. Danni causati da incendio, fulmine, esplosione o caduta aerei;
2. Danni causati da valanghe o onde d’urto provocate da valanghe, mareggiate, acqua alta, inondazioni o colate detritiche;
3. Danni causati dal risucchio o dalla pressione provocati da aereoplani o veicoli spaziali;
4. Danni causati da acqua o dal relativo ristagno.
Tuttavia, i danni causati da acque di disgelo o meteoriche sono assicurati se l’acqua, a causa di un sinistro, penetra in un edificio in modo tale da danneggiare o distruggere elementi strutturali fissi o finestre o porte esterne debitamente chiuse;
5. Danni causati dal movimento di masse di terra o pietrame, se provocato da attività edili o minerarie;
6. Danni causati da cedimento del terreno;
7. Danni causati da condizioni atmosferiche o ambientali persistenti;
8. Danneggiamento senza effetti sull’utilizzabilità, la funzionalità o la vita utile delle cose;
I danni estetici, che non rappresentano danni materiali in senso stretto (ossia nessuna compromissione dell’utilizzabilità, della funzionalità o della vita utile delle cose), s’intendono assicurati se interessano parti a vista della facciata delle cose danneggiate che è necessario sostituire per motivi estetici.
9. Danni dovuti al fatto che
9.1 edifici assicurati, o parti di essi, erano pericolanti;
9.2 in fase di edificazione, ampliamento o ristrutturazione di fabbricati assicurati, elementi strutturali non erano collegati, o non lo erano ancora in modo debitamente stabile, al resto del fabbricato, oppure il loro usuale collegamento con esso era stato staccato.
10. Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
10.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
10.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
10.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 10.1 e 10.2);
10.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
10.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Si rinvia anche alle relative disposizioni nelle condizioni di assicurazione.
Esclusioni – sezione eventi naturali straordinari Avvertenza:
Come meglio precisato dall’articolo 2 delle condizioni generali per l’assicurazione eventi naturali straordinari cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta:
1. Danni causati da incendio, fulmine, esplosione o caduta aerei;
2. Danni dovuti a inondazioni prevedibili. Per inondazioni prevedibili s’intendono quelle che in media, nel lungo periodo, si verificano più di una volta in un decennio.
3. Danni da acque freatiche, dovuti esclusivamente all’innalzamento dello specchio dell’acqua freatica, e danni da infiltrazioni, escludendo i danni causati da un’inondazione, e danni da disgelo;
4. Danni per masse di neve cadute dai tetti;
5. Danni da acqua, non riconducibili a uno dei sinistri assicurati;
6. Danni a merci conservate sotto il livello del terreno, che non sono riposte ad almeno 12 cm al disopra del pavimento;
7. Danni a campi e colture;
8. Danni dovuti al movimento di blocchi di roccia, masse di pietre o terra o a colate detritiche, se tali eventi sono provocati da interramenti o sterramenti, da brillamenti o dallo sfruttamento di sostanze gassose, liquide o solide del sottosuolo
9. Danni dovuti al fatto che
9.1 i fabbricati assicurati, o parti di essi, erano pericolanti;
9.2 in fase di edificazione, ampliamento o ristrutturazione di fabbricati assicurati, elementi strutturali non erano collegati, o non lo erano ancora in modo debitamente stabile, al resto del fabbricato, oppure il loro usuale collegamento con esso era stato staccato.
10. Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
10.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
10.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
10.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 10.1 e 10.2);
10.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari, eccetto gli eventi di cui all’art. 1.1;
10.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Esclusioni – sezione furto con scasso Avvertenza:
Come meglio precisato dall’articolo 2 delle condizioni generali per l’assicurazione furto con scasso (AEB) cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta:
1. Danni causati da atti vandalici (danneggiamento intenzionale di cose)
2. Furto o perdita di cose, senza che si configuri un furto con scasso ai sensi dell’art. 1;
3. Danni causati dalla sottrazione di merci o contante da distributori automatici utilizzando monete false o di valore non conforme, carte manipolate e simili;
4. Danni cagionati da azioni dolose di persone che condividono l’abitazione con il Contraente;
5. Danni cagionati da azioni dolose di persone che lavorano per il Contraente e hanno accesso ai locali indicati in polizza, a meno che il furto con scasso non abbia avuto luogo in momenti nei quali detti locali erano a loro inaccessibili ed essi non hanno utilizzato chiavi, né autentiche né false;
6. Danni dovuti a una rapina commessa nel luogo assicurato;
7. Danni dovuti a una rapina durante il trasporto (rapina di fattorini o corrieri);
8. Danni dovuti a incendio, esplosione o fuoriuscita di acqua condotta; per contro, i danni cagionati dall’utilizzo di esplosivi nel corso di un furto con scasso sono assicurati, se non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione;
9. Danni per lucro cessante e danni indiretti;
10. Danni dovuti agli effetti diretti o indiretti di
10.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
10.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
10.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 10.1 e 10.2);
10.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
10.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Si precisa che in deroga all’art. 2, punto 1 delle Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), sono coperti i danni causati da atti vandalici all’interno dei locali indicati in polizza (danneggiamento doloso di beni), se un colpevole ai sensi dell’art. 1, punto 2 delle medesime si è introdotto nei locali assicurati. Indennizzo massimo EUR 3.000 per ogni sinistro.
Si rinvia anche alle relative disposizioni nelle condizioni di assicurazione.
Esclusioni – sezione vetri e cristalli Avvertenza:
Come meglio precisato dall’articolo 2 delle condizioni generali per l’assicurazione vetri e cristalli (AGB) cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta:
1. danni che consistono semplicemente in un graffio, una scalfittura o una scheggiatura degli spigoli, della superficie del vetro o delle pellicole, pitture, scritte o altri rivestimenti che la ricoprono, anche quelli riflettenti;
2. danni a supporti e cornici;
3. xxxxx xxxxxxxxx;
4. danni causati da incendio, fulmine, esplosione o caduta aerei;
5. xxxxx conseguenti a inserimento, estrazione o trasporto di vetri;
6. xxxxx conseguenti ad operazioni sui vetri stessi, i loro supporti o cornici. Sono assicurati i danni dovuti a lavori di pulizia;
7. danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
7.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
7.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
7.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 7.1 e 7.2);
7.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
7.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Esclusioni – sezione responsabilità civile privata Avvertenza:
Come meglio precisato dall’articolo 7 delle condizioni generali per l’assicurazione di responsabilità civile privata cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta:
1. le pretese che, in base ad un contratto o ad un accordo particolare superano l’entità dell’obbligo di risarcimento stabilito per legge;
2. l’adempimento di contratti e la prestazione d’indennizzo che sostituisce l’adempimento;
3. obblighi di risarcimento di persone che hanno cagionato il danno accusato da un terzo in maniera illegale e dolosa. Si parla di dolo quando da un’azione o da un’omissione deriva un evento dannoso il cui verificarsi poteva essere previsto, ma non è stato impedito;
4. obblighi di risarcimento derivanti da danni legati direttamente o indirettamente alle conseguenze dell’energia atomica;
5. obblighi di risarcimento derivanti da danni causati dal contraente o dalle persone coperte da assicurazione in base all’articolo 3 attraverso la detenzione o l’uso di
5.1 veicoli aerei;
5.2 apparecchi aerei (ad eccezione di modelli di aereo di cui all’articolo 2, punto 1.16);
5.3 autovetture o rimorchi che in base alla loro struttura e dotazione o al loro utilizzo devono essere o sono effettivamente muniti di una targa ufficiale nonché natanti a motore.
Tale esclusione non comprende l’utilizzo di autovetture come fonte di energia legata al luogo.
5.4 veicoli speciali a motore quali motoslitte e veicoli battipista, jetski ecc.
6. Danni causati
6.1 al contraente (ai contraenti) stesso (i);
6.2 alle persone assicurate di cui all’articolo 3 delle condizioni generali
7. Obblighi di risarcimento per danni a
7.1 beni che il contraente o le persone assicurate di cui all’articolo 3 hanno preso in affitto, in locazione, in leasing o in custodia, (ad eccezione di beni di persone ospitate di cui all’articolo 2, punto 1.6);
7.2 beni ceduti in possesso al contraente o alla persona da lui incaricata nell’ambito di un mero rapporto di favore;
7.3 beni mobili cagionati da o in seguito al loro utilizzo, trasporto, lavorazione o altra attività presso o con i rispettivi beni;
7.4 parti di beni immobili che sono oggetto diretto di lavorazione, di uso o di altra attività.
8. Obblighi di risarcimento per danni a beni cagionati da emissioni graduali o azione graduale di temperatura, gas, vapori, liquidi, umidità o precipitazioni non atmosferiche (quali fumo, fuliggine, polvere ecc.).
Esclusioni – sezione responsabilità civile verso terzi (proprietà e conduzione di immobili) Avvertenza:
Come meglio precisato dall’articolo 7 delle condizioni generali per l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta:
1. In particolare, ai sensi dell’art. 1 l’assicurazione non copre
1.1 pretese relative a garanzia per vizi;
1.2 pretese che, in forza di un contratto o di un particolare impegno, eccedono l’obbligo risarcitorio previsto dalla legge;
1.3 l’adempimento di contratti e la prestazione sostitutiva in luogo dell’adempimento.
2. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori delle persone che hanno causato illegalmente e con dolo il danno del quale un terzo li rende responsabili. È equiparato al dolo
2.1 un’azione o un’omissione con la quale ci si doveva attendere il probabile verificarsi del danno, accettando tuttavia il rischio di tale eventualità (p. es. prediligendo una modalità di lavoro che consenta di risparmiare denaro o tempo);
2.2 l’essere a conoscenza del fatto che merci prodotte o fornite ovvero lavori eseguiti sono affetti da vizi o nocivi.
3. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori in base alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 20/1949) e s. m. e i. e alla legge austriaca sulla responsabilità civile di organi pubblici [Organhaftpflichtgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 181/1967) e s. m. e i.
4. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni in rapporto diretto o indiretto con gli effetti dell’energia atomica, segnatamente con
4.1 reazioni di combustibili nucleari fissili o fusibili;
4.2 irraggiamento di sostanze radioattive ed effetto di radiazioni prodotte dall’accelerazione di particelle cariche;
4.3 contaminazione causata da materie radioattive.
5. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per i danni che il Contraente o le persone agenti per lui hanno causato con il possesso o l’utilizzo di
5.1 aeromobili,
5.2 apparecchi aerei,
5.3 autoveicoli o rimorchi che per la loro tipologia costruttiva e dotazione o il loro utilizzo con riferimento al rischio assicurato devono essere dotati di targa ufficiale, o lo sono effettivamente. Tuttavia, detta esclusione non interessa l’utilizzo di autoveicoli come fonte d’energia legata a un determinato luogo.
I termini aeromobile e apparecchio aereo devono intendersi ai sensi della legge austriaca sulla navigazione aerea [Luftfahrtgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 253/1957) e s. m. e i., i termini autoveicolo, rimorchio e targa ufficiale ai sensi della legge austriaca sugli autoveicoli [Kraftfahrgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 267/1967) e s. m. e i.
5.4 Veicoli speciali a motore, quali motoslitte, veicoli battipista, moto d’acqua e simili.
6. L'assicurazione non copre danni causati
6.1 al Contraente stesso (ai Contraenti stessi);
6.2 ai familiari del Contraente (per familiari s’intendono il coniuge, i parenti in linea retta ascendente e discendente, i suoceri, i genitori adottivi, il patrigno e la matrigna come pure generi e nuore, i figli adottivi e i figliastri, i fratelli e le sorelle che convivono nel medesimo nucleo familiare; la convivenza more uxorio è equiparata nei suoi effetti a quella coniugale);
6.3 ai soci del Contraente e ai loro familiari (punto 6.2);
6.4 alle società nelle quali il Contraente o i suoi familiari (punto 6.2) detengono partecipazioni, e quindi proporzionalmente alla partecipazione detenuta dal Contraente e dai suoi familiari (punto 6.2) in dette società; inoltre
alle società che appartengono al medesimo gruppo (ai sensi del § 15 della legge austriaca sulle società per azioni e le società in accomandita per azioni [AktG]) del Contraente o dei suoi familiari (punto 6.2), e quindi proporzionalmente alla partecipazione direttamente e/o indirettamente detenuta dalla controllante in tali società.
Nel caso di persone giuridiche, persone incapaci di agire o limitatamente capaci di agire, i rappresentanti legali e familiari sono equiparati al Contraente e ai suoi familiari.
7. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni causati dalla modifica del patrimonio genetico di cellule germinali o embrioni umani; in tali casi è irrilevante se la modifica sia riconducibile alla trasmissione o all’effetto indiretto di patrimonio transgenico o all’intervento diretto con tecniche genetiche o riproduttive.
Non sono assicurati danni relativi a organismi geneticamente modificati.
8. L’Assicuratore non risponde per danni conseguenti ad atti di forza di Stati o contro Stati e i loro organi, atti di forza di organizzazioni politiche e terroristiche, atti di forza in occasione di raduni pubblici, eventi e cortei e atti di forza in occasione di scioperi e serrate.
9. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a lavori o cose prodotti o forniti dal Contraente (o da terzi su suo incarico o per suo conto), la cui causa è da ravvisarsi nella produzione o nella fornitura.
10. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a
10.1 cose che il Contraente o le persone che agiscono per lui hanno preso in comodato, in locazione, in leasing o in affitto;
10.2 cose che il Contraente o le persone che agiscono per lui hanno preso in custodia, laddove ciò deve intendersi anche come obbligo accessorio (p. es. consegna di una cosa per riparazione e/o servizio assistenza);
10.3 cose cedute al Contraente o alle persone che agiscono per lui a puro titolo di favore;
10.4 cose mobili che occorrono nel corso o in conseguenza del loro utilizzo, del loro trasporto, della loro lavorazione o di un’altra attività svolta su queste o con queste.
10.5 quelle parti di cose immobili, che sono oggetto diretto di lavorazione, di utilizzo o di altra attività.
11. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a cose causati dall’emissione o dall’effetto graduali di temperatura, gas, vapori, liquidi, umidità o precipitazioni non atmosferiche (quali fumo, fuliggine, polveri ecc.).
12. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a cose per allagamenti provocati da acque ferme o correnti che sono stati causati da impianti, provvedimenti e dotazioni del Contraente che richiedono un’autorizzazione ai sensi della legge austriaca sull’utilizzazione delle acque [Wasserrechtsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 215/1959) e s. m. e i. Parimenti, l’assicurazione non copre analoghi obblighi risarcitori dovuti al fatto che il Contraente collabora direttamente alla produzione, alla fornitura, alla manutenzione o alla riparazione di detti impianti.
13. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni in rapporto diretto o indiretto con gli effetti di campi elettromagnetici.
14. Non sono assicurati gli obblighi risarcitori per danni riconducibili direttamente o indirettamente ad amianto o materiali contenenti amianto, oppure in relazione ad essi.
15. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a cose e/o danni patrimoniali che rientrano nelle situazioni di cui alla sezione A, par. 2, punto 4. delle EHVB (estensione copertura RC del produttore).
16. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni conseguenti a violazioni del diritto della personalità o al nome.
17. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni derivanti da ostilità, vessazioni, molestie, trattamento iniquo o altre forme discriminatorie.
Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo AVVERTENZA:
Per tutte le sezioni di garanzia presenti in polizza sono presenti franchigie, scoperti o limiti di indennizzo variabili in relazione alle garanzie e sezioni acquistate. Per il dettaglio si rinvia alle relative condizioni di assicurazione e alla scheda di polizza.
Esempio per l’applicazione della franchigia di EUR 150,- per sinistro nell’assicurazione di danni da acqua condotta: Danno da acqua condotta: EUR 5.000 al netto della franchigia di EUR 150,- 🡺 indennizzo: EUR 4.850.-
Esempio per l’applicazione del limite di indennizzo nella sezione responsabilità civile privata, rischio locativo:
Il limite massimo d’indennizzo è pari al 10% della somma assicurata per periodo assicurato. La franchigia ammonta a EUR 100,- per sinistro. Se è concordato un massimale di EUR 1.500.000 l’indennizzo massimo è pari a EUR 150.000 con l’applicazione della franchigia di EUR 100 per sinistro.
Obblighi contrattuali e assicurazione parziale AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio in merito agli obblighi contrattuali e all’assicurazione parziale si rinvia agli articoli delle condizioni qui di seguito elencate:
Obblighi Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), articolo 1 Condizioni generali per l’assicurazione incendio (AFB), articolo 5
Condizioni generali per l’assicurazione acqua condotta (AWB), articoli 5 e 6 Condizioni generali per l’assicurazione eventi atmosferici (AStB), articoli 5 e 6 Condizioni generali per l’assicurazione eventi naturali straordinari, articoli 6 e7 Condizioni generali per l’assicurazione furto con scasso (AEB), articoli 5 e 6 Condizioni generali per l’assicurazione vetri e cristalli (ABG), articoli 5 e 6 Condizioni generali per l’assicurazione responsabilità civile privata, articolo 8 Condizioni generali e condizioni generali integrative per l’assicurazione responsabilità civile (AHVB und EHVB), articolo 8
Disposizioni relative all’assicurazione Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), articolo 8
parziale Condizioni generali per l’assicurazione incendio (AFB), articolo 8 Condizioni generali per l’assicurazione acqua condotta (AWB), articolo 9 Condizioni generali per l’assicurazione eventi atmosferici (AStB), articolo 9 Condizioni generali per l’assicurazione furto con scasso (AEB), articolo 9 Condizioni generali per l’assicurazione vetri e cristalli (ABG), articolo 9
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
AVVERTENZA:
Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’articolo 1 delle condizioni generali per l’assicurazione di cose (AS08) nonché agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il contraente o l’assicurato deve dare immediata comunicazione scritta a TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Si rinvia all’articolo 2 delle Condizioni Generali per l’Assicurazione di cose (ABS) nonché agli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.
A titolo esemplificativo precisiamo che l’inizio di un’attività commerciale nel fabbricato assicurato costituirebbe un aggravamento del rischio.
A titolo esemplificativo precisiamo che la trasformazione della dimora saltuaria in dimora abituale costituirebbe una diminuzione del rischio nell’assicurazione furto con scasso.
6. Premi
Il contraente è tenuto a pagare il premio o la prima rata di premio al momento della consegna della polizza. I premi successivi o le rate di premi successive sono da corrispondere alle date di pagamento fissate in polizza.
È possibile il frazionamento del premio. Il frazionamento può essere trimestrale, semestrale o annuale e non comporta nessun aumento del premio.
Il premio o la rata di premio devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente a TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.. Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:
- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. o all’agente in qualità di agente TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. o l’agente in qualità di agente TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.;
- denaro contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge
AVVERTENZA:
La società e/o l’intermediario si riservano di applicare sconti sul premio di tariffa sulla base di valutazioni tecnico commerciali.
Per la disciplina di tutti gli aspetti di dettaglio relativi al pagamento del premio e decorrenza del contratto si rinvia all’articolo 4 delle condizioni generali di assicurazione di cose (ABS) e all’articolo 11 delle condizioni generali e delle condizioni generali integrative per l’assicurazione di responsabilità civile (AHVB und EHVB).
7. Diritto di rivalsa
Se l’Assicuratore indennizza il danno al Contraente o all’Assicurato, vengono trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni vantati dal Contraente o dall’Assicurato nei confronti di terzi.
Tuttavia, l’Assicuratore rinuncia a questo diritto di rivalsa se la rivendicazione del risarcimento è rivolta a un inquilino, ai suoi domestici, ovvero a un altro familiare che convive all’interno del medesimo nucleo familiare (anche conviventi more uxorio).
Inoltre, detta rinuncia alla rivalsa vale solo se l’obbligato al risarcimento non ha cagionato il danno con dolo o colpa grave. Per la disciplina degli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli condizioni di assicurazione di seguito riportate:
Diritto di rivalsa Condizioni generali per l’assicurazione incendio (AFB), articolo 11
Condizioni supplementari di assicurazione incendio di edifici ad uso abitativo, punto 3 Condizioni generali per l’assicurazione acqua condotta (AWB), articolo 12
Condizioni supplementari di assicurazione acqua condotta di edifici ad uso abitativo, punto 3
Condizioni generali per l’assicurazione eventi atmosferici (AStB), articolo 12
Condizioni supplementari di assicurazione eventi atmosferici di edifici ad uso abitativo, punto 3
Condizioni generali per l’assicurazione eventi naturali straordinari, articolo 11 Condizioni generali per l’assicurazione furto con scasso (AEB), articolo 12 Condizioni generali per l’assicurazione vetri e cristalli (ABG), articolo 10
8. Diritto di recesso
Avvertenza:
Le parti possono recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata a.r. almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
Per la disciplina degli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 14 delle condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS) e all’articolo 12 delle condizioni generali e delle condizioni generali integrative per l’assicurazione di responsabilità civile (AHVB e EHVB).
Avvertenza:
Le parti possono recedere dal presente contratto entro il 30. giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell’indennizzo.
Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all’articolo 12 delle condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS) e all’articolo 12 delle condizioni generali e delle condizioni generali integrative per l’assicurazione di responsabilità civile (AHVB e EHVB).
9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo azione.
10. Legge applicabile al contratto
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Le parti stabiliscono di comune accordo la competenza del Foro di Bolzano.
Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209, le parti possono convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
Tutti i riferimenti a norme e disposizioni austriache nelle condizioni di assicurazione si intendono riferiti alle rispettive norme e disposizioni della legislazione italiana.
11. Regime fiscale
La polizza è soggetta all’imposta nella misura del 22,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA:
Il sinistro dev’essere denunciato entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Valgono le disposizioni dell’articolo 1913 Codice Civile.
AVVERTENZA:
In caso di sinistro il contraente o l’assicurato devono rispettare le modalità, i termini e le norme di comportamento disciplinati in dettaglio dagli articoli delle condizioni di assicurazione qui di seguito riportate:
Obblighi in caso di sinistro Condizioni generali per l’assicurazione incendio (AFB), articolo 5
Condizioni generali per l’assicurazione acqua condotta (AWB), articolo 6 Condizioni generali per l’assicurazione eventi atmosferici (AStB), articolo 6 Condizioni generali per l’assicurazione eventi naturali straordinari, articolo 7 Condizioni generali per l’assicurazione furto con scasso (AEB), articolo 6 Condizioni generali per l’assicurazione vetri e cristalli (ABG), articolo 6 Condizioni generali e condizioni generali integrative per l’assicurazione responsabilità civile (AHVB und EHVB), articolo 8
Condizioni generali per l’assicurazione responsabilità civile privata, articolo 8
Per i criteri di determinazione del danno e le modalità di liquidazione si rinvia agli articoli delle condizionni di assicurazione qui di seguito riportate:
Pagamento dell’indennizzo Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), articolo 11
Condizioni generali per l’assicurazione incendio (AFB), articoli 7 e 9 Condizioni generali per l’assicurazione acqua condotta (AWB), articoli 8 e 10
Condizioni generali per l’assicurazione eventi atmosferici (AStB), articoli 8 e 10 Condizioni generali per l’assicurazione eventi naturali straordinari, articolo 9 Condizioni generali per l’assicurazione furto con scasso (AEB), articoli 8 e 10 Condizioni generali per l’assicurazione vetri e cristalli (ABG), articolo 8 Condizioni generali e condizioni generali integrative per l’assicurazione responsabilità civile (AHVB und EHVB), articolo 5
13. Reclami
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx,00, 00000 Xxxx
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove sussistano i presupposti.
14. Arbitrato
Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto è previsto il ricorso all’Arbitrato disciplinato dagli articoli delle condizioni di assicurazione qui di seguito riportate:
Procedura peritale Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), articolo 9 Condizioni generali per l’assicurazione incendio (AFB), articolo 10 Condizioni generali per l’assicurazione acqua condotta (AWB), articolo 11
Condizioni generali per l’assicurazione eventi atmosferici (AStB), articolo 11 Condizioni generali per l’assicurazione eventi naturali straordinari, articolo 10
Condizioni generali per l’assicurazione furto con scasso (AEB), articolo 11
AVVERTENZA:
Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma la facoltà per l’assicurato di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
D. Informazioni sui termini assicurativi
15. Glossario
Caduta aerei Per caduta aerei si intende la caduta o l’urto di aeroplani o veicoli spaziali, di loro parti o del loro carico.
Colate detritiche La colata detritica si verifica a causa dello spostamento di una massa di terra, acqua, fango e altro materiale, dovuto all’effetto dell’acqua in relazione a fenomeni naturali.
Contenuto Ai sensi del presente accordo, per contenuto s’intende tutto ciò che si trova all’interno delle abitazioni. Ciò comprende tutti i beni mobili destinati all’uso e al consumo privato e di proprietà del Contraente, del coniuge/convivente more uxorio, dei figli e di altri parenti che fanno parte del medesimo nucleo familiare.
Sono altresì ivi compresi beni di terzi – eccetto quelli del conduttore, del subconduttore e degli ospiti alloggiati a titolo oneroso -, laddove non si possa chiedere un indennizzo in forza di un’altra assicurazione, come pure denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio, gioielli, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete. Per il rischio di furto o di furto con scasso, valgono i limiti di indennizzo di cui al punto 4.3.2, in funzione delle modalità di custodia dei beni.
Non sono compresi nel contenuto dell’abitazione: autoveicoli di ogni genere e relativi rimorchi, ciclomotori, barche a motore e a vela incl. accessori, aeroplani, merci di ogni genere e denaro aziendale e proveniente da collette.
Dipendenze Con il termine dipendenze s’intendono immobili di dimensioni ridotte insistenti sul fondo indicato in polizza, quali garage, rimesse in legno, aree coperte per biciclette, autoveicoli, contenitori e bidoni per rifiuti. Qui non sono inclusi edifici secondari, fabbricati di servizio e officine dimesse, edifici commerciali e agricoli, serre, edifici in fogli plastificati e simili, come pure immobili esterni al fondo assicurato.
Edifici Ai sensi del presente accordo, per edifici s’intendono stabili destinati prevalentemente ad uso abitativo quali, ad esempio, case mono e plurifamiliari, edifici abitativi e complessi residenziali, case di villeggiatura, case per il fine settimana ecc. Trovano applicazione le disposizioni delle Condizioni supplementari per l’assicurazione di edifici a uso abitativo contro gli incendi, i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici.
Esplosione L’esplosione è un repentino propagarsi di energia rilasciata con l’espansione violenta di gas o vapori.
Frana Con frana s’intende lo scivolamento spontaneo di masse di terra o cumuli di pietrame su uno strato sotto la superficie.
Frane in roccia/caduta massi Con frane in roccia e la caduta massi s’intende il distacco spontaneo e la caduta di cumuli di pietrame sul terreno.
Fulmine Il fulmine è l’effetto, in termini di forza e calore, sviluppato direttamente da una scarica elettrica su cose (fulmine diretto).
Furto con scasso Si configura un furto con scasso se un ladro si introduce nei locali indicati in polizza sfondando o forzando porte, finestre o altri parti dell’edificio; superando ostacoli difficoltosi attraverso aperture non adibite all’accesso;e, nonostante siano chiusi, vi sottrae cose; aprendo le serrature con l’ausilio di arnesi o chiavi false; utilizzando le chiavi autentiche, che si è procurato effettuando un furto con scasso in locali differenti da quelli indicati in polizza, ovvero con una rapina.
Grandine Con grandine s’intende una precipitazione sotto forma di chicchi di ghiaccio dovuta a condizioni atmosferiche.
Incendio L’incendio è una combustione con fiamma che si autoestende propagandosi con effetti dannosi (fiamme dannose).
Inondazione L’inondazione è l’allagamento del terreno del luogo assicurato
- dovuta a precipitazioni atmosferiche straordinarie,
- dovuta a ristagni nei canali a seguito di precipitazioni atmosferiche straordinarie,
- dovuta a fuoriuscita dalle sponde di acque di superficie stagnanti o correnti;
Misure minime di sicurezza Le porte dell’appartamento, tutte le porte esterne laddove si tratti di case mono e bifamiliari, eccetto le porte di balconi e terrazze, devono essere provviste dei seguenti dispositivi di sicurezza:
- serratura a cilindro con ferramenta di sicurezza
- in caso di porte a più ante, protezione con blocco chiavistello
- per porte che danno all’esterno, con dispositivi antiscardinamento
- nel caso di telai in legno, listello antieffrazione
- per parti di porte in vetro, inferriate o vetri antisfondamento
Onda d’urto da valanga L’onda d’urto provocata dalla valanga è lo spostamento d’aria consequenziale alla stessa.
Rapina Per rapina si intende la sottrazione o la consegna coatta di cose, mediante violenza alla persona o minaccia
Rischio in quota Non è possiblie l’accesso al rischio durante l’intero anno. Per questo motivo il rischio non è raggiungibile tutto l’anno dai vigili del fuoco.
Sovraccarico di neve Con sovraccarico di neve s’intende la forza esercitata da ammassi statici di neve o di ghiaccio depositatisi spontaneamente.
Spese accessorie Le spese accessorie vengono risarcite nell’ambito della somma assicurata appositamente convenuta, fino all’ammontare delle spese documentate.
Ai sensi del presente accordo, per spese accessorie s’intendono: Spese di estinzione nell’assicurazione contro l’incendio
Spese di spostamento e di protezione (ivi incl. le spese di smontaggio e rimontaggio) nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta, la rottura di vetri e cristalli e gli eventi atmosferici
Spese di demolizione e sgombero nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici
Spese di smaltimento (incl. costi di discarica) nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta, la rottura di vetri e cristalli e gli eventi atmosferici; nelle assicurazioni contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici, per le spese di smaltimento la prestazione in parola è limitata al 50% della somma assicurata pattuita per le spese accessorie. Per le spese di smaltimento s’intende convenuta la Condizione particolare per “Spese di smaltimento con terreno” (v. allegato).
Spese di estinzione incendo Spese di estinzione dell'incendio, ossia le spese sostenute per la lotta antincendio.
Spese di demolizione e sgombero Le spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
Spese di smaltimento Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro
Spese di spostamento/protezione Le spese di spostamento e di protezione sono spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ripristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici.
Tempesta Con tempesta s’intende un movimento di aria dovuto a condizioni atmosferiche, che supera i 60 km/h nel luogo assicurato.
Valanghe Le valanghe sono masse di neve o di ghiaccio che si staccano da pendii montani.
Valore a nuovo Quale valore a nuovo di un edificio s’intendono le spese necessarie per la sua riedificazione secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi incluse le spese di progettazione e costruzione;
Valore corrente Il valore corrente di un edificio è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo, in funzione delle condizioni dell’edificio, segnatamente della sua età e del suo deterioramento.
Valore locativo Quale valore locativo si assume la pigione prevista dalla legge o usuale nella zona in questione per appartamenti di analoga tipologia, dimensione e posizione.
Valore di mercato Il valore di mercato di un edificio è dato dal ricavo ottenibile dalla sua vendita, al quale non concorre il valore del fondo.
TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
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Direttore e Rappresentante Generale per l’Italia
Informativa sulla protezione dei dati personali a tenore del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Consenso informato (“informed consent”) per i clienti
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la sottoscritta Direzione e Rappresentanza Generale per l’Italia della società di mutua assicurazione TIROLER VERSICHERUNG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Signor Xxxxxxxxx Xxxx, con sede in 00000 Xxxxxxx, via del Macello 30, filiale di TIROLER VERSICHERUNG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, con sede centrale in 6010 Innsbruck, Xxxxxxx-Xxxxx-Xxxxxx 00, Xxxxxxx, la informa con la presente ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di essere in possesso dei suoi dati anagrafici o fiscali e/o che intende acquisire tali dati per la costituzione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali in essere con lei e/o da lei richiesti; la legislazione vigente classifica tali dati come personali, eventualmente anche come sensibili o giudiziari.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è finalizzato all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali; segnatamente:
l’adempimento degli obblighi contrattuali in essere nei suoi confronti, per poterle offrire servizi afferenti alla predisposizione e alla stipulazione di contratti assicurativi, alla riscossione dei premi, alla definizione di pretese risarcitorie o al pagamento di altre prestazioni, alla riassicurazione, alla coassicurazione, alla prevenzione e alla scoperta di frodi a danno dell’ente assicurativo con le relative azioni legali, all’adempimento degli obblighi di legge antiriciclaggio, all’accertamento, all’esercizio e alla difesa di diritti in capo all'Assicuratore, all’amministrazione e ai controlli interni, alle attività statistiche (come individuati dalla raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9).
Metodi di trattamento dei dati
I dati sono trattati dai responsabili e dagli incaricati (con delega ufficiale) con l’ausilio di strumenti e opportuni supporti (carta, supporti dati magnetici, elettronici o telematici), atti a garantire sicurezza e riservatezza. Pertanto, il trattamento dei dati può essere effettuato anche con strumenti automatici idonei alla loro memorizzazione, gestione e trasferimento per via telematica. La banca dati è custodita in un sito protetto con controllo degli accessi, in ossequio alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali.
Modalità di cessione dei dati
La cessione dei suoi dati personali è necessaria per l’adempimento di obblighi legali e contrattuali. Pertanto, la informiamo che un eventuale suo rifiuto di fornire dati, in tutto o in parte, ovvero la mancata autorizzazione al loro trattamento e/o comunicazione a terzi potrebbe impedire a TIROLER VERSICHRUNG V.a.G il perfezionamento del contratto in questione.
Qualora venga negata la comunicazione di dati non riconducibili a obblighi di natura legale o contrattuale, la sottoscritta società si riserva di decidere in merito all’adempimento dei rapporti contrattuali caso per caso, in funzione della rilevanza dei dati richiesti.
Comunicazione e diffusione dei dati oggetto del trattamento
A prescindere dalla comunicazione e dalla diffusione in adempimento degli obblighi di legge, i dati possono essere comunicati in Italia e/o all’estero ai seguenti soggetti di diritto che, in particolare, costituiscono la cosiddetta “catena assicurativa”:
- la nostra rete di agenti, mediatori, banche, intermediari finanziari, le SIM, le Poste Italiane (servizi BancoPosta), le persone incaricate della specifica attività dai suddetti intermediari, ivi inclusi gli impiegati e/o i collaboratori, gli offerenti diretti e gli altri canali di vendita di contratti assicurativi;
- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori;
- avvocati, periti, autofficine, autorottamazioni, istituzioni sanitarie e altri prestatori di servizi convenzionati;
- società del gruppo e altre società di servizi, ivi incluse società che operano nell’ambito della gestione e della liquidazione dei sinistri, dei servizi IT, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, revisione dei conti e di bilancio;
- organismi associativi (ANIA) e consortili (CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale alla fornitura dei servizi summenzionati ovvero alla tutela dei diritti del settore assicurativo, come pure altri organismi istituzionali nei cui confronti la comunicazione dei dati ha carattere cogente, a titolo esemplificativo IVASS, Ministero dello sviluppo economico, CONSAP, UCI, COVIP, Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- altri organismi associativi e/o imprese o rappresentanze di assicurazioni ai quali sono resi noti i suoi dati a fronte della possibile stipulazione su sua richiesta di un contratto di assicurazione RC auto e/o di tutela giudiziaria.
Inoltre, nell’ambito della gestione dei suoi dati questi possono essere accessibili ai seguenti gruppi di incaricati e/o responsabili con delega scritta, interni ed esterni, che hanno ricevuto per iscritto specifiche indicazioni:
- impiegati;
- liberi professionisti o società di servizi per la gestione e l’amministrazione aziendale, anche elettronica, operanti su incarico della nostra impresa;
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I dati personali acquisiti possono essere comunicati a uffici locali e/o a società da noi controllate o partecipate, con sede in Italia o all’estero, anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Per contro, non è prevista la diffusione dei dati oggetto del trattamento.
Diritti dell’Interessato
Relativamente ai dati può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (tra gli altri, segnatamente, il diritto di accedere ai suoi dati, di richiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento), nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del decreto in parola.
Conservazione dei dati personali
I dati saranno trattati per l’adempimento di tutti gli obblighi di legge e per futuri scopi pubblicitari nel corso dei rapporti contrattuali in essere e anche successivamente.
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Bolzano, 31.12.2014
TIROLER VERSICHERUNG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
CONDIZIONI D’ASSICURAZIONE
Avvertenza:
Le seguenti condizioni generali di assicurazione e le relative sezioni delle condizioni particolari valgono soltanto per il ramo espressamente richiamato nella proposta e nello schema di polizza.
Le seguenti condizioni generali di assicurazione valgono per tutti i rami, ad eccezione del ramo responsabilità civile:
Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS)
Le seguenti condizioni generali di assicurazione valgono soltanto se il relativo ramo è espressamente richiamato nella proposta e documentato nello schema di polizza:
Condizioni generali per l’assicurazione incendio (AFB)
Condizioni supplementari per l’assicurazione incendio di fabbricati ad uso abitativo Condizioni generali per l’assicurazione acqua condotta (AWB)
Condizioni supplementari per l’assicurazione acqua condotta di fabbricati ad uso abitativo Condizioni generali per l’assicurazione eventi atmosferici (AStB)
Condizioni supplementari per l’assicurazione eventi atmosferici di fabbricati ad uso abitativo Condizioni generali per l’assicurazione di eventi naturali straordinari
Condizioni generali per l’assicurazione furto con scasso (AEB) Condizioni generali per l’assicurazione vetri e cristalli (AGB)
Condizioni generali e condizioni generali integrative per l’assicurazione di responsabilità civile Condizioni generali per l’assicurazione di responsabilità civile privata
Sezione I:
Condizioni particolari di assicurazione sulla casa ” abitare sicuri“
1. Disposizioni generali:
1.1 Edifici
Ai sensi del presente accordo, per edifici s’intendono stabili destinati prevalentemente ad uso abitativo quali, ad esempio, case mono e plurifamiliari, edifici abitativi e complessi residenziali, case di villeggiatura, case per il fine settimana ecc. Trovano applicazione le disposizioni delle Condizioni supplementari per l’assicurazione di edifici a uso abitativo contro gli incendi, i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici.
1.2 Contenuto
1.2.1 Ai sensi del presente accordo, per contenuto s’intende tutto ciò che si trova all’interno delle abitazioni. Ciò comprende tutti i beni mobili destinati all’uso e al consumo privato e di proprietà del Contraente, del coniuge/convivente more uxorio, dei figli e di altri parenti che fanno parte del medesimo nucleo familiare. Sono altresì ivi compresi beni di terzi – eccetto quelli del conduttore, del subconduttore e degli ospiti alloggiati a titolo oneroso -, laddove non si possa chiedere un indennizzo in forza di un’altra assicurazione, come pure denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio, gioielli, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete. Per il rischio di furto o di furto con scasso, valgono i limiti di indennizzo di cui al punto 4.3.2, in funzione delle modalità di custodia dei beni.
1.2.2 Non sono compresi nel contenuto dell’abitazione: autoveicoli di ogni genere e relativi rimorchi, ciclomotori, barche a motore e a vela incl. accessori, aeroplani, merci di ogni genere e denaro aziendale e proveniente da collette.
1.2.3 Locali assicurati
1.2.3.1 Nelle case plurifamiliari sono assicurati i seguenti locali: L’abitazione del Contraente.
Sono altresì assicurati le porzioni del sottotetto e delle cantine, le rimesse, i garage e simili ad uso esclusivo del Contraente.
Nei predetti locali sono assicurati esclusivamente:
mobili, scaffali, attrezzi, biciclette, accessori per autoveicoli, attrezzatura da viaggio e sportiva, canotti e gommoni, biancheria, alimentari, provviste casalinghe, frigoriferi, lavatrici, materiale combustibile e altri oggetti di poco valore.
Inoltre, sono locali assicurati i locali ad uso comune quali sottotetti, vani scale, corridoi, vani di servizio e simili.
Nei predetti locali sono assicurati esclusivamente:
mobili e attrezzi da giardino, carrozzelle per disabili, carrozzine per neonati, biancheria, biciclette chiuse con lucchetto o simili.
1.2.3.2 Nelle case mono e bifamiliari sono assicurati i seguenti locali: Tutti i locali dell’edificio abitati dal Contraente, inclusi annessi.
Tra i locali assicurati si annoverano anche il sottotetto e la cantina, come pure le dipendenze del luogo assicurato, quali casette per giardino, rimesse, garage e simili.
Nei predetti locali sono assicurati esclusivamente:
mobili, scaffali, attrezzi, biciclette, accessori per autoveicoli, attrezzatura da viaggio e sportiva, canotti e gommoni, biancheria, alimentari, provviste casalinghe, frigoriferi, lavatrici, materiale combustibile e altri oggetti di poco valore.
1.3 Dipendenze
Con il termine dipendenze s’intendono immobili di dimensioni ridotte insistenti sul fondo indicato in polizza, quali garage, rimesse in legno, aree coperte per biciclette, autoveicoli, contenitori e bidoni per rifiuti. Qui non sono inclusi edifici secondari, fabbricati di servizio e officine dimesse, edifici commerciali e agricoli, serre, edifici in fogli plastificati e simili, come pure immobili esterni al fondo assicurato.
1.4 Spese accessorie
Le spese accessorie vengono risarcite nell’ambito della somma assicurata appositamente convenuta, fino all’ammontare delle spese documentate.
Ai sensi del presente accordo, per spese accessorie s’intendono:
Spese di estinzione nell’assicurazione contro l’incendio
Spese di spostamento e di protezione (ivi incl. le spese di smontaggio e rimontaggio) nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta, la rottura di vetri e cristalli e gli eventi atmosferici
Spese di demolizione e sgombero nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici
Spese di smaltimento (incl. costi di discarica) nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta, la rottura di vetri e cristalli e gli eventi atmosferici; nelle assicurazioni contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici, per le spese di smaltimento la prestazione in parola è limitata al 50% della somma assicurata pattuita per le spese accessorie. Per le spese di smaltimento s’intende convenuta la Condizione particolare per “Spese di smaltimento con terreno” (v. allegato).
1.5 Somma assicurata
Con riferimento ad un accordo eventualmente raggiunto circa l’adeguamento degli importi monetari, la prestazione dell'assicuratore è limitata alla somma assicurata indicata nella polizza e alle somme assicurate definite in via supplementare nella Sezione speciale.
1.6 Somma assicurata dopo il sinistro
Ai sensi delle Condizioni generali di riferimento e ad integrazione dell’art. 12 delle Condizioni generali per l’assicurazione di Cose (ABS), la somma assicurata non si riduce con il pagamento di un indennizzo.
Detto accordo non è valido per i rischi accessori inclusi, per i quali nelle basi contrattuali sono stabilite somme assicurate distinte. La prestazione indennitaria per i rischi accessori, se essi non prevedono pattuizioni in deroga, è limitata alla somma assicurata per il rischio in questione per ogni periodo di assicurazione.
1.7 Pagamento dell’indennizzo
In deroga a quanto previsto dall’art. 11 delle ABS s’intende convenuto che, trascorse due settimane dalla denuncia del danno, può essere richiesto un primo pagamento parziale, pari all’importo minimo da liquidare in base allo stato dei fatti.
Se in quel momento non si dispone ancora di una perizia, l’Assicuratore individuerà, d’accordo con il perito, un adeguato importo da riconoscere a titolo di acconto.
Anche nel caso in cui non ci sia assoluta certezza circa l’obbligo in capo all’Assicuratore di fornire la prestazione, si provvederà a concedere un acconto senza pregiudizio e con l’obbligo di restituzione integrale dello stesso in caso di esonero dalla prestazione, a condizione che il Contraente metta a disposizione una cauzione corrispondente.
Le predette pattuizioni valgono con la riserva del consenso dei beneficiari del vincolo per pagare l’indennizzo al Contraente.
1.8 Spese peritali
L’Assicuratore rimborsa al Contraente le spese peritali che questi deve sostenere ai sensi dell’art. 9, punto 2 delle ABS, ma non quelle relative alla prestazione dell’arbitro, e comunque non per un importo superiore al 10% del danno in esame, con un massimale di EUR 5.000,00 per ciascun periodo di assicurazione.
Il rimborso delle spese peritali fa riferimento esclusivamente all’accertamento del danno nei beni oggetto di quel contratto di assicurazione che copre anche le spese peritali stesse.
L’Assicuratore non nominerà periti che siano concorrenti, connazionali o stranieri, del Contraente, ovvero che intrattengano con lui un qualsivoglia rapporto di affari.
Nel caso di pertiti giurati del tribunale, un rapporto d'affari si configura solo quando si tratta di periti che svolgono abitualmente la loro attività per un concorrente.
1.9 20% rinuncia alla sottoassicurazione
Si dà per convenuto che in caso di sinistro non viene considerata un’eventuale sottoassicurazione in essere, a condizione che il valore assicurato non ecceda la somma assicurata di oltre il 20%. In caso di danno totale la prestazione è limitata alla somma assicurata.
La rinuncia alla sottoassicurazione non trova applicazione per ampliamenti e ristrutturazioni, nuovi acquisti e oggetti esclusi inavvertitamente dall’assicurazione.
1.10 S’intende parimenti assicurato se specificamente convenuto nella polizza:
1.10.1 Adeguamento in funzione degli indici nazionali dei prezzi al consumo dell’ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
1.10.1.1 Alla scadenza annuale del premio le somme assicurate indicate in polizza subiscono un aumento o una riduzione pari alla percentuale di variazione dell’indice convenuto dalla data d'inizio del contratto o dall’ultimo adeguamento. In via proporzionale viene aumentato o ridotto il premio.
1.10.1.2 L’adeguamento fa riferimento agli indici pubblicati dall’ISTAT, Istituto nazionale di statistica, xxx Xxxxxx Xxxxx 00, 00000 - Xxxx, “Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” (base 1995 = 100%). Per calcolare la percentuale di variazione fa fede il valore dell’indice in atto quattro mesi prima della scadenza principale del premio. L’indice è pubblicato sulla home page del sito xxx.xxxxx.xx.
1.10.1.3 Il presente accordo (adeguamento dei premi) può essere singolarmente disdettato da ogni parte con termine di 30 giorni alla scadenza del premio, indipendentemente dalla continuità di tutte le altre condizioni del contratto
2. Assicurazione contro l’incendio
Le coperture accessorie definite per i rischi di seguito indicati s'intendono assicurate, qualora sia assicurato il relativo rischio.
2.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB)
Condizioni supplementari di assicurazione contro l'incendio di edifici abitativi
2.2 S’intendono assicurati:
2.2.1 Xxxxx xxxxxxxxx
In deroga all’art. 2, punti 4 e 5 delle Condizioni generali di assicurazione contro l'incendio (AFB), sono assicurati anche danni da sovratensione o induzione da scariche elettriche ed altri fenomeni di natura elettrica, quali quelli da fulmine indiretto e simili.
L’estensione della copertura vale fino a EUR 10.000 a primo rischio per danni ai beni assicurati. Non sono assicurati:
- Danni dovuti a difetti del materiale o a errori di costruzione, come anche quelli riconducibili all’usura interna o esterna del materiale stesso, ovvero a una manutenzione periodica inadeguata
- Danni a trasformatori e generatori di corrente
- Danni a impianti telefonici, di alimentazione e di misurazione di corrente che sono di proprietà di una società telefonica, ovvero di un’azienda erogatrice di energia.
- Danni indiretti di qualsiasi natura
- È fissata una franchigia di EUR 150 per ogni sinistro;
2.2.2 Danni a beni sul fondo assicurato ai sensi dell’art. 4 delle AFB (fatta eccezione per gli autoveicoli).
2.2.3 Le spese sostenute per interventi di salvataggio volti alla prevenzione o al contenimento del danno causato da un incendio
Ai sensi dell’art. 3, punto 2.1. delle AFB, dette spese sono quelle affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere necessari al verificarsi del sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito.
L’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento delle predette spese e di indennizzo per i beni assicurati è riconosciuto nei limiti della somma assicurata; tuttavia, ciò non trova applicazione se gli interventi sono stati adottati su indicazione dell'Assicuratore;
2.2.4 Danni da onde soniche
Sono i danni cagionati ai beni assicurati da onde soniche.
Per onda sonica s’intende un’onda d’urto generatasi quando aeroplani e oggetti in generale superano la velocità del suono.
2.2.5 Danni cagionati ai beni assicurati dalla fuoriuscita di fumi
Danni cagionati ai beni assicurati dalla fuoriuscita di fumi dovuti a un difetto dell’impianto di riscaldamento dell’edificio assicurato, che non è riconducibile a usura, corrosione, imperfezione del materiale o manutenzione manchevole,
a condizione che detto impianto sia collegato a canne fumarie e camini adeguati.
2.2.6 Danni cagionati ai beni assicurati dallo scoppio di esplosivi ai sensi dell’art. 1, punto 1.3. delle AFB.
2.2.7 Xxxxx dovuti a colpa grave ai sensi del diritto italiano
In deroga parziale alle Condizioni generali per l’assicurazione di cose, ABS, artt. 3 e 10, ed alle Condizioni generali di assicurazione contro l'incendio, AFB, art. 4, s’intendono assicurati i danni riconducibili a colpa grave ai sensi del diritto italiano.
2.2.8 Danni alle cose a seguito di eventi di natura sociopolitica
Sono i danni cagionati ai beni assicurati da atti vandalici, disordini, scioperi, sommosse e sabotaggio.
Franchigia di EUR 150 per ogni sinistro Sono esclusi i seguenti danni:
- Danni a seguito di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate, disposti da un’autorità di fatto o di diritto, e danni subiti nel corso di una serrata;
- Danni dovuti a perdita, furto con scasso, rapina, estorsione, saccheggio, ovvero
- Danni cagionati dall’imbrattamento dei muri esterni dell’edificio;
2.2.9 Spese accessorie fino al 10% della somma assicurata per edifici e contenuto;
2.3 Se un edificio è assicurato, s’intendono altresì assicurati:
2.3.1 Dipendenze conformemente a quanto specificato nella Parte generale, punto 2 nei limiti della somma assicurata per l’edificio stesso;
2.3.2 Impianti solari e impianti di climatizzazione dell’edificio assicurato;
2.3.3 Danni a campi e colture a seguito di un danno da incendio assicurato;
L’assicurazione copre fino a EUR 10.000, nei limiti della somma complessiva assicurata. È fissata una franchigia di EUR 150 per ogni sinistro.
2.3.4 Danni a recinzioni del fondo e danni a campi e colture cagionati da veicolo ignoto fino a un massimo di EUR 10.000.
Nel caso di proprietà condominiali, l’indennizzo sarà riconosciuto in proporzione alla quota di immobile detenuta. È fissata una franchigia di EUR 150 per ogni sinistro.
2.3.5 Danni dovuti alla caduta di ascensori o montacarichi, limitatamente ai danni subiti dall'edificio, ivi inclusi i danni agli ascensori o montacarichi stessi a seguito di una rottura dell’impianto.
2.3.6 Danni dovuti all’incendio del camino dell’edificio assicurato, in deroga all’art. 2, punto 1 delle Condizioni generali di assicurazione contro l'incendio (AFB).
2.3.7 Danni dovuti alla perdita della pigione ex Condizioni supplementari di Assicurazione contro l'incendio di edifici ad uso abitativo, punto 4.
Se la somma assicurata per l’edificio ad uso abitativo è inferiore al valore del rimborso, viene riconosciuta solo la relativa quota della pigione o del valore locativo (art. 8 AFB).
2.4 Se esplicitamente convenuto nella polizza, sono assicurati:
2.4.1 Ricorso terzi
2.4.2 Obblighi di risarcimento nei confronti di terzi per danni dovuti a incendio
2.4.3 Nei limiti della somma assicurata convenuta, i danni comprovati dovuti all’interruzione dell’attività s’intendono assicurati fino al 10% della somma in questione.
Nono sono considerati terzi:
L’Assicurato e tutte le persone registrate nel certificato di stato di famiglia del Contraente. Non sono assicurati:
- Danni a beni che sono stati lasciati all’Assicurato, o gli sono stati dati in custodia, ovvero che egli ha per un qualsivoglia motivo; l’assicurazione copre tuttavia i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato e i veicoli adibiti al trasporto durante le operazioni di carico e scarico, ovvero i veicoli parcheggiati nel corso di dette operazioni e le merci trasportate negli stessi.
- Danni di qualsivoglia natura a seguito di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del terreno.
- I dipendenti dell’Assicurato nell’esercizio della loro attività.
3. Assicurazione contro i danni da acqua condotta
Le coperture accessorie definite per i rischi di seguito indicati s'intendono assicurate, qualora sia assicurato il relativo rischio.
3.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali per l’assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB)
Condizioni supplementari di assicurazione contro i danni da acqua condotta di edifici abitativi
3.2 Pattuizioni relative all’assicurazione contro i danni da acqua condotta
3.2.1 Franchigia:
S’intende convenuta una franchigia pari a EUR 150 per ogni sinistro.
3.2.2 S’intende annullato l’art. 5, punto 2, 1° paragrafo delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta. Pertanto, non vi è l’obbligo di chiudere tutte le condutture di approvvigionamento idrico quando l’edificio assicurato rimane disabitato per più di 72 ore.
3.3 S’intendono assicurati:
3.3.1 Dipendenze conformemente a quanto specificato nella Parte generale, punto 2, nei limiti della somma assicurata per l’edificio, se lo stesso è assicurato;
3.3.2 Danni cagionati ai beni assicurati dalla fuoriuscita di acqua condotta, indipendentemente dalle cause (danni indiretti da acqua condotta).
3.3.3 Indennizzo per tappezzerie, pitture, rivestimenti pareti e pavimenti con valore a nuovo
3.3.4 Spese accessorie fino al 10% della somma assicurata per edifici e contenuto
3.4 Se un edificio è assicurato, s’intendono altresì assicurati fino a un massimo di EUR 3.000 per ogni sinistro:
3.4.1 Spese di ripristino a seguito di rottura di una tubazione per l’acqua ex art. 1, punto 2.2. delle AWB e per sostituzione tubi
fino a 2 m ex art. 8, punto 8 delle AWB;
3.4.2 Spese di ripristino a seguito di rottura di condotta per l’acqua del sistema di riscaldamento a pavimento nell’edificio;
3.4.3 Impianti solari per la produzione di energia e impianti di climatizzazione dell’edificio assicurato.
3.4.4 Spese di ricerca e riparazione a seguito di rottura di condotti conformemente a quanto stabilito nelle AWB, art. 3, punto 2.2.2.
3.4.5 Danni cagionati ai beni assicurati da ostruzioni delle condutture di raccolta e scolo di acqua piovana, ossia dalle grondaie fino allo sbocco nella rete fognaria pubblica. Tuttavia, l’assicurazione non copre danni dovuti a ristagno e rigurgito della rete fognaria pubblica.
3.5 Se esplicitamente convenuto nella polizza, sono parimenti assicurati fino a un massimo di EUR 3.000 per ogni sinistro:
3.5.1 Assicurazione di danni da rottura dovuti a corrosione
In deroga all’art. 1, punto 2.2, all’art. 2, punti 2 e 3 e all’art. 8, punto 8 delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), sono assicurati i danni da rottura, inclusi i lavori secondari su condutture di acqua interne all’edificio necessari per il loro ripristino, su tubi di approvvigionamento di acqua fredda e calda e sistemi di acqua calda a circuito chiuso anche esterni all’edificio assicurato, che si trovano sul fondo indicato in polizza, a prescindere dalla causa che ha originato il danno.
Per ogni sinistro sono parimenti assicurati i costi per la posa di nuovi tubi, fino a una lunghezza massima di 6 m. Se dopo un sinistro vengono posati tubi di lunghezza superiore ai 6 m, il danno sarà rimborsato nella proporzione che intercorre tra il tubo di 6 m e la lunghezza del tubo effettivamente messo in posa.
3.5.2 Danni alle guarnizioni di tubazioni
Ad estensione dell’art. 1, punto 2.2 delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), la copertura assicurativa è operante anche per le spese sostenute per ripristinare i danni alle guarnizioni di condutture idriche che si trovano all’interno dell’edificio assicurato, tuttavia non i danni ai dispositivi ad esse collegati e alla rubinetteria.
3.5.3 Danni alla rubinetteria e ai dispositivi collegati
In deroga all’art. 2, punto 4 delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), vengono risarciti i danni ai dispositivi e alla rubinetteria collegati alla tubazione se è necessario rinnovarli o ripararli per ripristinare un tubo ai sensi dell’art. 1, punto 2.2 delle Condizioni generali predette (AWB).
3.5.4 Danni da ostruzioni
Le spese sostenute per rimuovere ostruzioni di tubi di scarico all’interno dell’edificio assicurato. Sono esclusi dall’assicurazione:
- Danni dovuti a ristagno e rigurgito della rete fognaria pubblica;
3.6 S’intendono parimenti assicurate se specificamente convenuto nella polizza:
3.6.1 Piscine
In deroga all’art. 2, punto 10 delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), s’intendono assicurati i danni dovuti alla fuoriuscita di acqua da piscine.
4. Assicurazione contro gli eventi atmosferici
Le coperture accessorie definite per i rischi di seguito indicati s'intendono assicurate, qualora sia assicurato il relativo rischio.
4.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB)
Condizioni supplementari di assicurazione contro gli eventi atmosferici di edifici ad uso abitativo
4.2 Pattuizioni relative all’assicurazione contro gli eventi atmosferici
4.2.1 Franchigia:
S’intende convenuta una franchigia pari a EUR 150 per ogni sinistro.
4.3 S’intendono assicurati:
4.3.1 Xxxxx causati da maltempo come di seguito definiti:
4.3.1.1 Danni causati dai seguenti rischi ex art. 1 delle AStB:
tempesta, grandine, sovraccarico di neve, frana in roccia, caduta massi e smottamento
4.3.1.2 Danni cagionati ai beni assicurati dagli oggetti trasportati dal vento
4.3.1.3 Danni causati da infiltrazioni e danni da accumulo di polvere, sabbia o altri oggetti trasportati dal vento all’interno dell’edificio assicurato a seguito di un danno assicurato causato da eventi atmosferici
4.3.2 Danni all’interno dell’edificio causati da acque meteoriche, neve e grandine in seguito ad una tempesta.
4.3.3 Spese accessorie fino al 10% della somma assicurata per edifici e contenuto
4.4 Se un edificio è assicurato, s’intendono altresì assicurati:
4.4.1 Dipendenze conformemente a quanto specificato nella Parte generale, punto 2 nei limiti della somma assicurata per l’edificio stesso;
4.4.2 Danni alle recinzioni del fondo;
Nel caso di proprietà condominiali, l’indennizzo sarà riconosciuto in proporzione alla quota di immobile detenuta.
4.4.3 Danni a impianti solari e di climatizzazione dell’edificio assicurato
4.5 Se esplicitamente convenuto nella polizza, sono assicurati:
4.5.1 Coperture di piscine
4.5.2 Tende da sole
Nell’ambito della somma assicurata per questa partita si considerano assicurate le tende da sole avvolgibili e fissate al fabbricato.
Per il rivestimento viene indennizzato al massimo il valore corrente.
4.5.3 Xxxxx causati da eventi naturali straordinari ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione dei danni causati da eventi naturali straordinari.
Secondo le seguenti disposizioni, l’Assicuratore garantisce la copertura assicurativa dei danni causati da valanghe, onde d’urto provocate da valanghe, acqua alta e colate detritiche.
Sono coperti i danni ai beni assicurati causati da uno dei seguenti eventi:
4.5.3.1 Valanghe e onde d’urto provocate da valanghe
Le valanghe sono masse di neve e di ghiaccio che scivolano dai pendii delle montagne come valanghe di neve asciutta (p. es. valanghe nubiformi, lastroni di neve ecc.), neve umida, neve bagnata o ghiaccio. L’onda d’urto provocata dalla valanga è lo spostamento d’aria consequenziale alla stessa.
4.5.3.2 Acqua alta
Si parla di acqua alta quando il livello di acque, in superficie o correnti, supera un determinato limite. Il superamento deve poter essere determinabile con criteri oggettivi tramite valori di misurazione pubblicamente accessibili.
4.5.3.3 Colate detritiche
Le colate detritiche sono masse superficiali di terra che si muovono per l’effetto dell’acqua (forti piogge o nevicate). Queste colate sono costituite da terra e acqua in parti pressoché uguali.
Indennizzo massimo: EUR 50.000 per ogni periodo di assicurazione È fissata una franchigia di EUR 250 per ogni sinistro.
5. Assicurazione contro il furto con scasso
Le coperture accessorie definite per i rischi di seguito indicati s'intendono assicurate, qualora sia assicurato il relativo rischio.
5.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB)
5.2 Pattuizioni relative all’assicurazione contro il furto con scasso
5.2.1 Se nella polizza si pattuisce che l’edificio dove si trovano i beni assicurati è sempre abitato, si dà per convenuto quanto segue:
Si dà per convenuto che l’edificio in cui si trovano i beni assicurati è sempre abitato nel corso dell’anno. Se la disabitazione dell’edificio si protrae per oltre 40 giorni all’anno, è necessario denunciarlo senza indugi all’Assicuratore, configurandosi un aggravamento del rischio. Un edificio s’intende abitato solo se effettivamente utilizzato per scopi abitativi.
Misure minime di sicurezza:
Ai sensi dell’art. 3 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), e dell’art. 5 delle Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), si danno per convenute le seguenti misure di sicurezza:
Le porte dell’appartamento, tutte le porte esterne laddove si tratti di case mono e bifamiliari, eccetto le porte di balconi e terrazze, devono essere provviste dei seguenti dispositivi di sicurezza:
- serratura a cilindro con ferramenta di sicurezza
- in caso di porte a più ante, protezione con blocco chiavistello
- per porte che danno all’esterno, con dispositivi antiscardinamento
- nel caso di telai in legno, listello antieffrazione
- per parti di porte in vetro, inferriate o vetri antisfondamento
Qualora i dispositivi di sicurezza richiesti non fossero stati opportunamente adottati, in caso di danni a seguito di furto con scasso verrà applicata una franchigia pari al 20% per ogni sinistro.
5.2.2 Se nella polizza si pattuisce che l’edificio dove si trovano i beni assicurati non è sempre abitato, si dà per convenuto quanto segue:
Ai sensi dell’art. 3 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), e dell’art. 5 delle Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), per gli edifici disabitati si danno per convenute tutte le misure di sicurezza previste per quelli abitati.
Si danno altresì per convenute le seguenti misure di sicurezza:
Le finestre ad altezza raggiungibile, le porte di balconi e terrazze e le aperture di altra natura devono essere dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza:
- inferriate o serrande a pantografo, ovvero
- serrande avvolgibili/griglie avvolgibili, ovvero
- saracinesche con binari, ovvero
- persiane di finestre e porte con chiavistello interno, ovvero
- persiane di finestre e porte con barra trasversale e lucchetto, ovvero
- vetri antisfondamento
Qualora i dispositivi di sicurezza richiesti non fossero stati opportunamente adottati, per i danni a seguito di furto con scasso verrà applicata una franchigia pari al 20% per ogni sinistro.
Nei periodi di disabitazione, non sono assicurati contanti, valuta estera, monete d’oro, libretti di deposito, gioielli, pietre preziose, collezioni di francobolli e di monete.
5.3 S’intendono assicurati:
5.3.1 Le spese per le necessarie modifiche delle serrature dei locali indicati in polizza fino a EUR 1.500, se le chiavi vengono smarrite a seguito di un furto con scasso o di una rapina.
5.3.2 Denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio, gioielli, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete con i seguenti limiti di indennizzo (la copertura per i valori testé menzionati viene sospesa nei periodi di disabitazione):
5.3.2.1 in mobili serrati o in cassaforte non blindata
denaro, valori e libretti di risparmio fino a un massimo di EUR 1.000.
gioielli, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete fino a un massimo di EUR 5.000.
5.3.2.2 in cassaforte a mobile chiusa (di almeno 100 kg di peso) con un livello di sicurezza ridotto
denaro, valori e libretti di risparmio, gioielli, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete fino a un massimo di EUR 10.000.
5.3.2.3 in cassaforte a mobile chiusa (di oltre 250 kg di peso) o in cassaforte a muro, entrambe con livello di sicurezza medio
denaro, valori e libretti di risparmio, gioielli, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete fino a un massimo di EUR 30.000.
Nei limiti della somma assicurata convenuta per il contenuto dell’abitazione, s'intendono assicurati fino ai suddetti tetti di indennizzo denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio, gioielli, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete.
5.3.3 Danni a seguito di rapina all’interno dei locali indicati in polizza, nei limiti della somma assicurata convenuta per il contenuto dell’abitazione.
Si configura una rapina quando, minacciando o usando violenza nei confronti del Contraente, delle persone che convivono con lui o di altre persone, legittimamente presenti nei locali indicati in polizza, vengono sottratti beni, ovvero ne viene estorta la consegna.
5.3.4 Xxxxx causati da atti vandalici
In deroga all’art. 2, punto 1 delle Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), sono coperti i danni causati da atti vandalici all’interno dei locali indicati in polizza (danneggiamento doloso di beni), se un colpevole ai sensi dell’art. 1, punto 2 delle medesime si è introdotto nei locali assicurati
Indennizzo massimo EUR 3.000 per ogni sinistro.
5.3.5 Costi di ripristino di elementi strutturali danneggiati, ovvero di rimpiazzo di quelli sottratti, o adeguamenti dei locali indicati in polizza, fatta eccezione per quelli ad uso comune nelle case plurifamiliari;
Indennizzo massimo EUR 3.000 per ogni sinistro.
5.3.6 Ripristino e rimpiazzo di titoli, documenti e simili;
Indennizzo massimo EUR 1.000 per ogni sinistro.
5.3.7 Oggetti d’arte, tappeti e quadri fino a EUR 15.000: indennizzo massimo per pezzo nei limiti della somma assicurata convenuta.
6. Assicurazione vetri e cristalli
Le coperture accessorie definite per i rischi di seguito indicati s'intendono assicurate, qualora sia assicurato il relativo rischio.
6.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione vetri e cristalli (ABG)
6.2 Pattuzioni relative all’assicurazione contro la rottura di vetri e cristalli
6.2.1 Sono assicurate le superfici vetrate dell’edificio, anche quelle in materie plastiche dei locali assicurati fino a 5 m² per singolo cristallo o elemento.
6.2.2 Non sono assicurati:
- Tetti di vetro, serre e coperture o pensiline in vetro o plastica.
6.3 S’intendono assicurati:
6.3.1 Danni alle vetrate di verande, inclusi tetti in vetro
6.3.2 Danni alle vetrate a piombo e artistiche fino a EUR 2.000
6.3.3 Xxxxx a specchi a parete
6.3.4 Danni a cabine doccia (anche in plexiglas)
6.3.5 Danni a vetri di mobili e quadri
6.3.6 Xxxxx a vetri di acquari
6.3.7 Spese accessorie fino al 50% della prestazione indennitaria per le vetrate interessate dal sinistro
6.4 Se esplicitamente convenuto nella polizza, sono assicurati:
6.4.1 Danni per rottura di piani cottura in vetroceramica
6.4.2 Danni per rottura del vetro di tetti
6.4.3 Locali ad uso comune
In deroga alle Condizioni generali ed agli Accordi particolari di riferimento, l’assicurazione contro la rottura di vetri e cristalli copre solamente vetrate in locali ad uso comune quali, ad esempio, ingressi, trombe delle scale, cantine, sottotetti e simili.
In ogni caso sono escluse vetrate in appartamenti, in locali commerciali e aziendali e in locali in locazione.
7. Assicurazione di responsabilità civile
Le coperture accessorie definite per i rischi di seguito indicati s'intendono assicurate, qualora sia assicurato il relativo rischio.
Avvertenza: L’assicuratore garantisce l’operatività della copertura nel caso in cui siano avanzate pretese al Contraente, quale obbligato di regresso, per danni dovuti a un incendio o ad una esplosione, dal terzo danneggiato ovvero dal suo assicuratore in base a disposizioni di RC di diritto privato (ricorso terzi).
7.1 Variante A)
R.C. privata
7.1.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile privata
È assicurata l’intera copertura ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile privata
7.2 Variante B)
Assicurazione R.C. di proprietà della casa e del fondo con copertura ai sensi delle Condizioni generali e delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile, sez. B, punto 11.
7.2.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali e Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (AHVB e EHVB)
7.2.2 Qualora si convenga la Variante B, se l’edificio assicurato è un condominio, s’intendono assicurati:
7.2.2.1 Xxxxx xxxxxxxxx da acqua condotta causati da rottura delle tubazioni sotto intonaco a oggetti d’arredamento dell’inquilino (proprietario e conduttore)
7.2.2.2 Danni a terzi, ossia obbligazioni di risarcimento danni nei confronti di terzi a seguito di una fuoriuscita di acqua dalle condutture non sotto intonaco fino a EUR 10.000 per periodo di assicurazione. Le garanzie in essere hanno la priorità in caso di sinistro, pertanto detta copertura è prestata in xxx xxxxxxxxxxx.
0.0.0 Se esplicitamente convenuto nella polizza, sono assicurati:
7.2.3.1 Obblighi risarcitori derivanti dalla detenzione di unità abitative assicurate
7.2.3.1.1 L’Assicuratore presta garanzia per gli obblighi risarcitori del detentore derivanti dalla detenzione degli appartamenti assicurati (in affitto o di proprietà) sulla scorta di disposizioni di RC di diritto privato.
Sono parimenti assicurati gli obblighi risarcitori per danni dovuti a fuoriuscita di acqua e ostruzioni a tubi di scarico. I danni dovuti a muffe e spore fungine sono esclusi dalla copertura.
7.2.3.1.2 I detentori degli appartamenti sono considerati terzi tra di loro.
7.2.3.1.3 La presente assicurazione trova applicazione in via sussidiaria rispetto ad altre assicurazioni della responsabilità civile in essere.
7.3 Aggregate Limit
7.3.1 Se è concordato un massimale globale di EUR 5.000.000,- valgono le seguenti disposizioni:
In deroga all’articolo 5, punto 2 delle AHVB ovvero all’articolo 6, punto 1 delle Condizioni generali per l’assicurazione di responsabilità civile privata la prestazione dell’assicuratore per i sinistri verificatisi durante l’anno assicurativo è limitata con il doppio della relativa somma assicurata.
7.3.2 Se è concordato un massimale globale di EUR 8.000.000,- ovvero di EUR 10.000.000,- valgono le seguenti disposizioni:
In deroga all’articolo 5, punto 2 delle AHVB ovvero all’articolo 6, punto 1 delle Condizioni generali per l’assicurazione di responsabilità civile privata la prestazione dell’assicuratore per i sinistri verificatisi durante l’anno assicurativo è limitata con la relativa somma assicurata.
8. Assicurazione della costruzione grezza
8.1 Alla stipulazione di un’assicurazione della costruzione grezza, per il periodo in cui l’opera è tale si applica la seguente copertura in deroga alla polizza e alla Sezione II, punti 2-7:
8.1.1 Assicurazione contro l’incendio (conformemente alle Condizioni generali di assicurazione contro l'incendio (AFB)
8.1.1.1 Assicurazione dell’edificio secondo quanto previsto in polizza
8.1.1.2 Copertura secondo quanto previsto dalla Sezione II, punto 2
8.1.2 Assicurazione contro gli eventi atmosferici (conformemente alle Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB)
8.1.2.1 Assicurazione dell’edificio secondo quanto previsto in polizza
8.1.2.2 Copertura secondo quanto previsto dalla Sezione II, punto 6
8.1.2.3 Fintantoché non sarà eretto il timpano, effettuata la soffittatura, chiuso il tetto, intonacato o rivestito lo sporto e chiuse tutte le luci del sottotetto, l’assicurazione non copre i danni causati da tempeste o da sovraccarico di neve e i relativi danni indiretti, tuttavia saranno indennizzati i danni causati da tempeste provocati dalla caduta di oggetti sull’edificio assicurato.
8.1.3 Assicurazione della responsabilità civile (conformemente alle Condizioni generali e Condizioni generali integrative di assicurazione della responsabilità civile (AHVB e EHVB)
8.1.3.1 Proprietà di casa e terreno conformemente a quanto previsto dalla sezione III.1, sezione B, punto 11
8.2 Tutti gli altri rami e le esclusioni di responsabilità menzionati nella polizza, ovvero nelle Condizioni particolari di assicurazione della casa “Abitare Sicuri”, di riferimento per la stessa, entrano in vigore solo se all'Assicuratore è stata denunciata l’entrata dell’inquilino o l’ultimazione dell’edificio.
8.3 Per il presente contratto si conviene l’esonero dal pagamento dei premi assicurativi fino all’entrata dell’inquilino o alla copertura dell’edificio. Il predetto esonero sarà concesso a condizione che, al termine dello stesso, per il rischio assicurato si stipuli un contratto che vincoli al pagamento di premi per almeno 3 anni, in caso contrario l'Assicuratore è legittimato ad accreditare successivamente i premi dovuti per il periodo di esenzione.
Qualora si verifichi un sinistro nel periodo coperto dall’assicurazione della costruzione grezza, cessa automaticamente l’esonero concordato e si richiede il premio dal momento in cui è occorso il danno.
8.4. L’entrata dell’inquilino o la copertura dell’edificio (fa fede la prima data tra le due) dovrà essere denunciata senza indugio per iscritto all’Assicuratore. A decorrere da questo momento dovrà essere corrisposto il premio concordato.
Allegato
Condizione particolare relativa all’assicurazione contro l'incendio, i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici
Spese di smaltimento con terreno
Ad integrazione dell’art. 3, punto 2.2.4 delle Condizioni generali di assicurazione contro l'incendio (AFB), dell’art. 3, punto 2.2.3 delle Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB) e dell’art. 3, punto 2.3.3 delle Condizioni generali delle assicurazioni contro i danni da acqua condotta (AWB), sono assicurate anche le spese di smaltimento nei limiti della somma assicurata specificamente definita nella polizza.
1. Nei limiti della somma assicurata a primo rischio specificamente pattuita per le spese di smaltimento, sono coperte le spese di analisi, rimozione, trattamento e messa in discarica.
1.1 Le predette spese devono essere sostenute a fronte di
1.1.1 un rischio assicurato con il presente contratto e
1.1.2 beni assicurati e/o terreno che si trovano nel luogo indicato in polizza.
1.2 Viene assicurata la pratica di volta in volta più economica, laddove le disposizioni di legge o amministrative ammettano diverse possibilità di smaltimento.
1.3 Non sono coperte le spese di smaltimento dovute alla contaminazione di acque o dell’aria.
1.4 In caso di commistione di beni non assicurati e beni assicurati o terreno, saranno rimborsate solo le spese di smaltimento per i beni assicurati e il terreno.
1.5 Qualora le spese di smaltimento anzidette facciano riferimento a terreni o beni assicurati già contaminati prima del verificarsi del sinistro (siti contaminati), sono coperte solo le spese che eccedono l’importo necessario per la decontaminazione, a prescindere se e quando detto importo sarebbe stato speso senza il verificarsi del sinistro.
1.6 Per il terreno contaminato vale:
Sono assicurati anche i costi per il rimpiazzo necessario di terreno dal punto di scavo.
Al verificarsi di un sinistro, per tali costi di rimpiazzo e per le spese di smaltimento del terreno contaminato l’importo dovuto a fronte di indennizzo sarà decurtato del 25% a titolo di franchigia.
2. Le spese di analisi sono quelle connesse alla necessità di stabilire, ricorrendo ad analisi di enti o periti, se vi sono
- rifiuti pericolosi o sostanze problematiche,
- cose che devono essere consegnate in forza di disposizioni di legge in materia di utilizzo dei cadaveri di animali,
- terreno contaminato,
come devono essere trattati e/o messi a discarica.
2.1 I rifiuti pericolosi e le sostanze problematiche sono intesi ai sensi della legge austriaca sulla gestione dei rifiuti (Abfallwirtschaftsgesetz - AWG), Gazzetta ufficiale della Repubblica federale d’Austria (BGBl.) 325/90 nella pubblicazione 155/94.
2.2 Per terreno contaminato s’intende quello per il quale sono obbligatori il rilevamento, la messa in sicurezza e/o il trattamento debiti, per la sua unione con altre cose (fatta eccezione per gli isotopi radioattivi) in base alla legge austriaca sulla gestione dei rifiuti (AWG), gazzetta ufficiale (BGBl.) 325/90, nella pubblicazione 155/94, ovvero alla legge austriaca sull’utilizzazione delle acque (Wasserrechtsgesetz) del 1959, come pubblicata nella gazzetta ufficiale (BGBl.) 252/90.
3. Per spese di rimozione s’intendono i costi sostenuti per il trasporto finalizzato al trattamento o alla messa in discarica.
4. Per costi di trattamento s’intendono quelli sostenuti a fronte di misure utili a riciclare, smaltire o poter mettere a discarica rifiuti pericolosi o sostanze problematiche, cose che devono essere consegnate in forza di disposizioni di legge in materia di utilizzo dei cadaveri di animali e/o terreno contaminato, ai sensi della legge austriaca sulla gestione dei rifiuti (AWG), Gazzetta ufficiale 325/90, pubblicata nel numero 155/94.
4.1 Nei limiti della somma assicurata di cui al punto 1 sono coperte le spese per uno stoccaggio provvisorio di durata non superiore a sei mesi, a condizione che detto stoccaggio sia denunciato senza indugio all’Assicuratore.
5. I costi di messa in discarica sono quelli sostenuti per la messa in discarica, ivi inclusi i relativi costi per tasse pubblic he da versare
Sezione II
1.Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS)
Campo d’applicazione:
Le presenti ABS costituiscono la Parte generale di quei rami assicurativi cose che rimandano espressamente ad esse.
Indice
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio alla stipula del contratto | |
Aggravamento del rischio | |
Norme di sicurezza | |
Premio, decorrenza e termine della copertura assicurativa | |
Effetti della procedura fallimentare e di concordato | |
Altre assicurazioni; franchigia concordata | |
Sovrassicurazione, assicurazione presso diversi assicuratori | |
Articolo 8 | Limite dell’indennizzo; sottoassicurazione |
Procedura peritale | |
Determinazione colposa del sinistro; violazione di obblighi dopo il verificarsi di un sinistro | |
Pagamento dell’indennizzo | |
Rapporto giuridico in caso di sinistro | |
Forma delle dichiarazioni | |
Rinnovo tacito del contratto di assicurazione |
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio alla stipula del contratto
Alla stipulazione del contratto, il Contraente deve comunicare all’Assicuratore in modo completo e veritiero tutte le circostanze a lui note che sono rilevanti per l’assunzione del rischio. In casi dubbi sono considerate rilevanti le circostanze sulle quali l’Assicuratore ha fatto domande esplicite e per iscritto. La violazione colposa degli obblighi in parola legittima l’Assicuratore a recedere dal contratto ai sensi dei §§ 16-21 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (Versicherungsvertragsgesetz) del 1958 (Gazzetta ufficiale della Repubblica federale d’Austria (BGBl.) 2/1959) e successive modifiche (VersVG) e, in questo caso, egli è liberato dall’obbligo di eseguire la prestazione.
Articolo 2 Aggravamento del rischio
1. Stipulato il contratto, il Contraente non può dar luogo ad un aggravamento del rischio senza il consenso dell’Assicuratore, né ammettere che un terzo agisca in tal senso. Qualora il Contraente venga a sapere che, senza che lui ne fosse a conoscenza o lo avesse voluto, si sono verificate circostanze tali da determinare un aggravamento del rischio, deve informare senza indugi per iscritto l'Assicuratore in merito.
2. Se, dopo la stipulazione del contratto, intervengono circostanze che portano a un aggravamento del rischio, l’Assicuratore può esercitare il diritto di recesso. Inoltre, qualora il Contraente violi uno degli obblighi di cui al par. 1, l’Assicuratore è liberato dall’obbligo di eseguire la prestazione ex artt. 23 - 31 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).
3. Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi trovano altresì applicazione qualora, nel lasso di tempo che intercorre tra la richiesta di copertura assicurativa e la relativa accettazione, intervenga un aggravamento del rischio del quale l’Assicuratore non era a conoscenza all’accoglimento della domanda.
1. Qualora il Contraente violi norme di sicurezza legali, amministrative o pattuite, ovvero ne tolleri la violazione, l’Assicuratore, entro 30 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della violazione in parola, può recedere dal contratto assicurativo con un preavviso di 30 giorni. Il diritto di recesso viene meno con il ripristino delle condizioni in essere prima della violazione.
2. L’Assicuratore è liberato dall’obbligo di eseguire la prestazione, se il sinistro si verifica dopo la violazione ed essa si basa su dolo o colpa grave del Contraente. L’obbligo alla prestazione permane se la violazione non ha influito in alcun modo sul verificarsi del sinistro, o nella misura in cui essa non ha influito in alcun modo sull’entità dell’indennizzo, o se al momento del sinistro non era stato esercitato il diritto di recesso, nonostante fosse scaduto il relativo preavviso.
3. Per la parte restante trova applicazione il § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG). Se alla violazione di una norma di sicurezza è connesso un aggravamento dei rischio, trovano applicazione le disposizioni relative a quest’ultimo.
Premio, decorrenza e termine della copertura assicurativa
1. Il Contraente deve versare il primo premio, inclusi accessori, a fronte della consegna della polizza, e premi successivi, inclusi accessori, secondo le scadenze stabilite nella polizza stessa.
2. La garanzia assicurativa ha inizio con il pagamento della polizza, tuttavia non prima della data ivi stabilita. Se il pagamento del primo premio è richiesto solo successivamente alla data predetta, ma è pagato entro 14 giorni, la garanzia assicurativa decorre dal momento indicato nella polizza.
3. Per ciò che concerne gli effetti di un pagamento non tempestivo dei premi, trovano applicazione i §§ 38, 39, 39a e 91 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).
4. Qualora il contratto venga risolto durante il periodo di assicurazione o comunque anticipatamente, all’Assicuratore spetta il premio per l’effettiva durata del contratto, salvo condizioni particolari non dispongano altrimenti.
Qualora il contratto di assicurazione cessi prima della scadenza ivi prevista per il venir meno dell’interesse, all’Assicuratore spetta il premio che avrebbe potuto incassare, se l’assicurazione fosse stata richiesta solo fino al momento in cui egli è venuto a conoscenza del cessato interesse.
5. Qualora l’Assicuratore abbia concesso una riduzione del premio in funzione della durata del contratto convenuta, in caso di risoluzione anticipata dello stesso, questi può chiedere il pagamento posticipato degli sconti concessi per un contratto di durata maggiore. Se è stato concesso uno sconto del 20% sui premi per contratti a lungo termine, laddove si riduca il periodo contrattuale, deve essere sempre corrisposto posticipatamente il 25% del premio ridotto per tutto il periodo di vigenza del contratto. Se il contratto è stato stipulato per 10 anni, la percentuale dei premi da pagare posticipatamente si riduce al 12,5% trascorsi almeno cinque anni di vigenza del contratto. Per i rami assicurativi relativi a guasti alle macchine, fermi macchina, apparecchi elettrici, apparecchi elettronici e merci immagazzinate in impianti di raffreddamento, nonché per i settori industriali (contro i rischi d’incendio nelle industrie, extended coverage e all risks per i rischi di incendio nelle industrie, interruzione dell’esercizio a seguito di incendio, extended coverage e all risks per interruzione dell’esercizio a seguito di incendio) il presente accordo trova applicazione con la condizione derogatoria che lo sconto per contratti a lungo termine è del 10% e si applica una percentuale dell’11,11% in luogo del 25% e una percentuale del 5,5% in luogo del 12,5%.
Effetti della procedura fallimentare e di concordato
Se viene aperta una procedura fallimentare o di concordato sul patrimonio del Contraente, ovvero se viene disposta l’amministrazione forzata sugli immobili del medesimo, l’Assicuratore può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni.
Altre assicurazioni; franchigia concordata
1. Qualora il Contraente, per l’oggetto del contratto, stipuli un’altra assicurazione presso un altro assicuratore contro gli stessi rischi, deve comunicare senza indugi all’Assicuratore il nome dell’altro assicuratore e la somma assicurata.
2. È convenuto che il Contraente deve far fronte autonomamente a parte del danno (franchigia concordata), per la quale non può stipulare un’altra assicurazione. In caso contrario, l’indennizzo sarà ridotto in misura tale che il Contraente debba far fronte autonomamente alla parte del danno concordata.
Sovrassicurazione; assicurazione presso diversi assicuratori
1. L’assicurazione non può portare ad un arricchimento: anche se la somma assicurata è superiore al valore assicurabile (sovrassicurazione), l’Assicuratore è tenuto a fornire una prestazione risarcitoria nei limiti di quanto stabilito.
2. Qualora la somma assicurata sia notevolmente superiore al valore assicurabile, ai sensi dell’art. 51 legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), il Contraente e l’Assicuratore possono pretendere una riduzione della somma assicurata e del premio, fatto salvo un premio minimo tariffario.
3. In caso di assicurazione presso diversi assicuratori trovano applicazione i §§ 59 e 60 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).
Articolo 8
Limite dell’indennizzo; sottoassicurazione
1. La somma assicurata rappresenta il limite della prestazione risarcitoria dell'assicuratore, quindi detta prestazione per i beni assicurati sotto ogni singola voce della polizza è limitata alla somma assicurata per la relativa voce.
2. Se la somma assicurata è inferiore al valore assicurabile (v. le disposizioni relative al valore assicurabile nelle Condizioni generali di assicurazione del relativo ramo assicurazione cose - Sottoassicurazione), il danno è risarcito solo nella proporzione che intercorre tra la somma assicurata e il valore assicurabile. È necessario accertare distintamente per ogni voce della polizza l’eventuale configurarsi di una sottoassicurazione.
1. I contraenti possono pattuire per iscritto che la causa e l’ammontare di un danno debbano essere accertati da periti.
2. Se di seguito non vengono previste pattuizioni in deroga, per la procedura peritale trovano applicazione le disposizioni del codice austriaco di procedura civile (Zivilprozessordnung) in materia di tribunali arbitrali:
2.1 L’accordo relativo alla procedura peritale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
2.1.1 Tipologia ed entità delle domande da porre ai periti.
2.1.2 Nomi dei periti; ciascun contraente nomina il proprio perito e lo incarica di procedere con i suoi accertamenti.
2.2 Prima di avviare la procedura di accertamento, i due periti designano un terzo con funzioni di arbitro. Qualora essi non addivengano ad un accordo, su richiesta di uno o di entrambi i contraenti, l’arbitro sarà nominato dal tribunale circondariale competente per il luogo del sinistro.
2.3 I periti consegnano contemporaneamente l’esito dei propri accertamenti all’Assicuratore e al Contraente. Qualora gli accertamenti risultino divergenti tra loro, l’Assicuratore provvederà a consegnarli senza indugi all’arbitro. Questi decide in merito ai punti ancora controversi, limitatamente alle due perizie, e consegna le proprie conclusioni contemporaneamente all'Assicuratore e al Contraente.
2.4 Gli accertamenti compiuti dai periti nei limiti della loro competenza sono vincolanti e su di essi dovrà basarsi il computo dell’indennizzo, se non viene dimostrato che, in tutta evidenza, divergono considerevolmente dallo stato di fatto effettivo.
3. La procedura peritale non ha effetto alcuno sugli obblighi in capo al Contraente in caso di sinistro.
Articolo 10 Determinazione colposa del sinistro;
violazione di obblighi dopo il verificarsi di un sinistro
1. Qualora il Contraente, o una delle persone responsabili della gestione aziendale con mansioni direttive, cagioni il danno con dolo o colpa grave, per tale sinistro l’Assicuratore è liberato da qualsivoglia obbligo a fornire la prestazione al Contraente medesimo.
Nell’ambito della liquidazione del sinistro, devono essere fornite all’Assicuratore tutte le informazioni, scritte ed orali, in modo completo e veritiero.
Se, dopo il verificarsi del sinistro, le predette persone disattendono, con colpa grave o dolo, gli obblighi che devono essere adempiuti, si ha l’esonero dalla prestazione ex § 6, co. 3 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).
2. Qualora al Contraente, o a una delle persone responsabili della gestione aziendale con mansioni direttive, venga comminata una pena con una sentenza passata in giudicato per il danno cagionato, ovvero per un inganno o un tentato inganno in relazione all’accertamento dell’obbligo di prestazione o dell’indennizzo, l’esonero dalla prestazione s’intende appurato.
Articolo 11 Pagamento dell’indennizzo
1. L’indennizzo è esigibile solo dopo essere stato definitivamente appurato, tuttavia, decorso 30 giorni dalla denuncia del danno, è possibile chiedere, a titolo di acconto, la somma minima da liquidare in base allo stato dei fatti. La decorrenza dei termini viene sospesa fino a che, per colpa del Contraente, l’indennizzo non possa essere appurato o pagato.
2. L’Assicuratore ha facoltà di differire il pagamento
2.1 fino alla produzione delle prove necessarie, se sussistono dubbi sul diritto in capo al Contraente di ricevere il pagamento;
2.2 fino alla conclusione di un’indagine di polizia o un’istruzione penale, eventualmente avviate a carico del Contraente a seguito del danno.
3. Se la richiesta di indennizzo non è fatta valere per vie giudiziali entro un anno dal momento in cui l’Assicuratore respinge per iscritto la pretesa avanzata dal Contraente, indicando almeno uno dei fatti sui quali attualmente si fonda il rigetto, le relative disposizioni legali o contrattuali e gli effetti legali connessi alla decadenza del termine, l’Assicuratore viene liberato dall’obbligo indennitario.
4. Per la parte restante trovano applicazione le disposizioni in materia di scadenza e prescrizione della prestazione assicurativa di cui ai §§ 11 e 12 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).
Rapporto giuridico in caso di sinistro
1. Se nelle Condizioni generali di assicurazione del relativo ramo cose, ovvero in un altro accordo contrattuale, non sono previste disposizioni in deroga, al verificarsi del sinistro sia l’Assicuratore, sia il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto di assicurazione.
2. Il diritto di recesso può essere esercitato in ogni momento, tuttavia solo entro 30 giorni dalla conclusione delle trattative relative all’indennizzo.
L’Assicuratore deve dare disdetta con un preavviso di 30 giorni.
Il Contraente non può recedere per un periodo successivo al termine del periodo di assicurazione in corso.
3. Entrambe le parti rinunciano a recedere in caso di sinistro, se nel periodo di assicurazione in questione si è verificato complessivamente un solo evento dannoso e l’indennizzo da liquidare a fronte di quest’ultimo non eccede un premio annuale (del ramo interessato dal sinistro in parola).
4. Le limitazioni di cui al par. 3 non trovano applicazione né in caso di frode assicurativa, compiuta o semplicemente tentata, né se il Contraente ha rivendicato dolosamente un diritto infondato o compie dolosamente un inganno in fase di accertamento del danno o dell’indennizzo. In detti casi l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione con effetto immediato senza osservare il preavviso.
Forma delle dichiarazioni
Tutte le denunce e le dichiarazioni del Contraente, ivi incluse le dichiarazioni di recesso e di disdetta, richiedono la forma scritta. Per ciò che concerne le denunce di danni, si vedano le disposizioni circa gli obblighi del Contraente in caso di sinistro nelle Condizioni generali di assicurazione del ramo cose interessato.
Rinnovo tacito del contratto di assicurazione
1. Il contratto, inizialmente, è valido per il periodo indicato nella polizza. I contratti, la cui durata convenuta è di almeno un anno, vengono prorogati con cadenza annuale, se non disdetti entro 30 giorni dalla loro scadenza.
2. Se il periodo di validità del contratto è inferiore ad un anno, questo cessa senza richiederne la disdetta.
ALLEGATO
Copertura sussidiaria
Per i rami che fanno riferimento alle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS) e/o alle Condizioni generali e Condizioni generali integrative per RC (AHVB/EHVB) trovano applicazione, a titolo integrativo, le seguenti disposizioni:
Se, per tutti i rischi assicurati o per alcuni di essi, è stata o viene stipulata un’ulteriore assicurazione presso un altro assicuratore, concordando con quest’ultimo che l’indennizzo dovrà essere liquidato solo in via sussidiaria, anche la responsabilità dell'Assicuratore derivante dal presente contratto sarà unicamente in via sussidiaria. Ciò vale, in particolare, anche quando accordi sussidiari al presente sono stati stipulati precedentemente a quelli del contratto concorrente.
2.Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB)
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviato in AS08), di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Sezione speciale
Indice
Rischi e danni assicurati | |
Danni non assicurati | |
Cose e spese assicurate | |
Validità locale dell’assicurazione | |
Obblighi del Contraente in caso di sinistro | |
Valore assicurato | |
Indennizzo | |
Sottoassicurazione | |
Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione, rimpiazzo; creditori ipotecari | |
Procedura peritale | |
Rivalsa, somma assicurata dopo l’evento dannoso |
Articolo 1
Xxxxxx e danni assicurati
1.1 Incendio; l’incendio è una combustione con fiamma che si autoestende propagandosi con effetti dannosi (fiamme dannose).
1.2 Fulmine; il fulmine è l’effetto, in termini di forza e calore, sviluppato direttamente da una scarica elettrica su cose (fulmine diretto).
1.3 Esplosione; l’esplosione è un repentino propagarsi di energia rilasciata con l’espansione violenta di gas o vapori.
Si ha esplosione di un contenitore (caldaia, tubature e simili) solo nel caso in cui le pareti dello stesso siano lacerate in modo tale da consentire un immediato livellamento della differenza di pressione tra l’interno e l’esterno del contenitore medesimo.
Un’esplosione provocata da una reazione chimica all’interno di un contenitore è parimenti intesa come esplosione, anche se le pareti del contenitore non sono lacerate.
1.4 Caduta aerei; per caduta aerei si intende la caduta o l’urto di aeroplani o veicoli spaziali, di loro parti o del loro carico.
2. Danni assicurati
Sono assicurati i danni materiali che
2.1 si verificano come effetto diretto di un rischio assicurato (sinistro);
2.2 si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro;
2.3 sono causati, in caso di sinistro, da estinzione di un incendio, demolizione o sgombero;
2.4 si verificano per perdita in caso di sinistro.
Articolo 2 Danni non assicurati
1. Danni a cose che, per l’uso al quale sono destinate, sono esposte a fuochi previsti e controllati, calore o fumo;
2. Xxxxx a cose che cadono o vengono gettate in un fuoco previsto e controllato;
3. Danni da bruciature (fuoco senza fiamma);
4. Danni a dispositivi elettrici dovuti all’energia della corrente elettrica (p. es. incremento dell’intensità di corrente, sovratensione, difetti di isolamento, cortocircuito, dispersione a terra, difetti di contatto, guasto di dispositivi di misurazione, di regolazione, di sicurezza, scarica, sovraccarico).
Inoltre, detti danni non sono assicurati se si manifestano contestualmente fenomeni luminosi, termici o assimilabili a esplosioni;
5. Xxxxx a dispositivi elettrici dovuti a sovratensione o induzione in seguito a fulmine o scarica atmosferica (fulmine indiretto);
6. Danni dovuti a effetti meccanici d’esercizio e danni a motori a combustione dovuti a esplosioni che si verificano nella camera di combustione;
7. Danni dovuti a proiettili di armi da fuoco;
8. Danni da depressione (implosione);
9. Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
9.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
9.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
9.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 9.1 e 9.2);
9.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
9.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Per i punti 1-8 vale quanto segue: se tali danni provocano un incendio o un’esplosione, il danno così occorso è assicurato.
Per i punti 2, 3, 4, 6, 7 e 8 vale quanto segue: detti danni sono assicurati se si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro;
Per il punto 9 vale quanto segue: se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 9.1-9.5, ovvero le loro conseguenze.
Articolo 3
Cose e spese assicurate
1.1 Sono assicurate le cose indicate in polizza, di proprietà del Contraente, ai lui vendute e consegnate con patto di riservato dominio, ovvero cedutegli in pegno.
1.2 L’assicurazione copre denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito solo se esplicitamente convenuto.
1.3 Le cose altrui sono assicurate solo con uno specifico accordo e solo se per esse non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione.
Nel caso di assicurazione di cose altrui, per il valore assicurato è determinante l’interesse del proprietario, se non diversamente convenuto.
2. Spese assicurate
2.1 Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere necessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito.
L’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento delle predette spese e di indennizzo per i beni assicurati è riconosciuto nei limiti della somma assicurata; tuttavia, ciò non trova applicazione se gli interventi sono stati adottati su indicazione dell'Assicuratore.
2.2 Solo per esplicita pattuizione sono assicurate:
2.2.1 Spese di estinzione dell'incendio, ossia le spese sostenute per la lotta antincendio, escluse le spese di cui al punto 2.3.
2.2.2 Le spese di spostamento e di protezione, ossia le spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ripristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici.
2.2.3 Le spese di demolizione e di sgombero, ossia le spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
Quanto detto non comprende le spese di smaltimento di cui al punto 2.2.4.
2.2.4 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
2.3 Non sono assicurate:
2.3.1 Le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio;
2.3.2 Le spese per prestazioni dei vigili del fuoco e di altri soggetti obbligati, intervenuti nell’interesse pubblico o su disposizione delle autorità.
Validità locale dell’assicurazione
Le cose mobili sono assicurate solo nel luogo assicurato indicato in polizza: se allontanate da esso, la copertura assicurativa s’intende sospesa. Qualora detto allontanamento sia definitivo, per tali cose si estingue il contratto di assicurazione.
1. Obbligo di salvataggio
Articolo 5
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1.1 provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
1.1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
1.2 Qualora vengano smarriti libretti di risparmio e titoli di credito, si deve richiedere immediatamente il blocco dei pagamenti e, se possibile, avviare la procedura giudiziale d’ammortamento.
2. Obbligo di denuncia del sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore e all’autorità competente in materia di sicurezza. Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose perdute.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico.
4. Esonero dall’obbligo di prestazione
Qualora il Contraente violi uno degli obblighi suesposti, l’Assicuratore è esonerato dall’obbligo indennitario ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), ai sensi del § 62 della stessa per la violazione dell’obbligo di riduzione del danno.
1. Disposizioni particolari per il valore assicurato
Articolo 6 Valore assicurato
1.1 Quale valore assicurato di edifici può essere pattuito:
1.1.1 il valore a nuovo;
Quale valore a nuovo di un edificio s’intendono le spese necessarie per la sua riedificazione secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi incluse le spese di progettazione e costruzione;
1.1.2 il valore corrente;
Il valore corrente di un edificio è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo in funzione delle condizioni dell’edificio, segnatamente della sua età e del suo deterioramento.
1.1.3 il valore di mercato;
Il valore di mercato di un edificio è dato dal ricavo ottenibile dalla sua vendita, al quale non concorre il valore del fondo.
1.2 Quale valore assicurato di beni d’uso e gli impianti aziendali può essere pattuito:
1.2.1 il valore a nuovo;
Per valore a nuovo s’intendono le spese necessarie per riacquistare nuovi beni dello stesso genere e qualità;
1.2.2 il valore corrente;
Il valore corrente è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo in funzione delle condizioni del bene, segnatamente della sua età e del suo deterioramento;
1.2.3 il valore di mercato;
Per valore di mercato s’intende la somma realizzabile con la vendita della cosa.
1.3 Per valore assicurato di merci e provviste s’intendono le spese per ripristinare o rimpiazzare cose dello stesso genere e qualità.
Se, nel caso di merci e provviste, il prezzo di vendita realizzabile è inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, questo viene assunto come valore assicurato.
1.4 Il valore assicurato
1.4.1 di denaro e valori assimilabili è il valore nominale,
1.4.2 di libretti di risparmio senza codice segreto è l’importo del credito,
1.4.3 di libretti di risparmio con codice segreto sono le spese della procedura d’ammortamento,
1.4.4 di titoli di credito con cambio ufficiale è l’ultima quotazione ufficiale,
1.4.5 di altri titoli di credito è il prezzo di mercato.
1.5 Il valore assicurato di supporti dati con i relativi programmi e dati, strumenti ausiliari per la riproduzione, documenti, modelli, prototipi e simili sono le spese di ripristino o rimpiazzo.
1.6 Il valore assicurato di veicoli, imbarcazioni e aeromobili omologati è il valore di mercato.
1.7 Il valore assicurato di altri beni mobili, non menzionati ai punti 1.2-1.6, è il valore di mercato.
2. Disposizioni generali per il valore assicurato
2.1 A prescindere dalle disposizioni di cui ai punti 1.1-1.7, il valore assicurato coincide sempre il valore di mercato:
2.1.1 nel caso di cose di valore storico o artistico che, in generale, non perdono valore con il passare del tempo;
2.1.2 nel caso di cose mobili che sono noleggiate a scopi commerciali o industriali, p. es. libri, videocassette, macchine e apparecchi a noleggio.
2.2 All’accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo.
1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 6, punti 1.1 e 1.2):
1.1 se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’art. 6,
1.1.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro (danno a valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima dello stesso.
1.1.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente.
1.1.4 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente, il limite massimo del rimborso è il valore venale.
In particolare, un edificio è svalutato in modo permanente se è destinato alla demolizione o se non più utilizzabile in generale o per le sue finalità aziendali.
Segnatamente, i beni d’uso e gli impianti aziendali sono svalutati in modo permanente se definitivamente dismessi, ovvero se non più utilizzabili in generale o per i loro fini aziendali.
1.2 Se è convenuta l’assicurazione del valore corrente ai sensi dell’art. 6,
1.2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore corrente e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
1.2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente (punto 1.1.4), il limite massimo del rimborso è il valore venale.
1.3 Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’art. 6,
1.3.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.3.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore di mercato e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
2. Per merci e provviste (art.6, punto 1.3)
2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore.
3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.6, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
4. Per supporti dati e simili (art.6, punto 1.5) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale.
5. Per veicoli e altri beni mobili (art.6, punti 1.6, 1.7 e 2.1)
5.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso.
6. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
7. Disposizioni generali di indennizzo:
7.1 Qualora, a seguito di un intervento di riparazione, il valore assicurato di una cosa fosse maggiore di quello che la medesima aveva immediatamente prima del sinistro, dalle spese di riparazione sarà decurtato l’importo corrispondente a detto incremento.
7.2 In ogni caso viene conguagliato il valore di parti residue; in tale valutazione non saranno prese in considerazione limitazioni poste dalle autorità al ripristino o al rimpiazzo.
7.3 Nel caso di cose perdute e successivamente recuperate, si dà per convenuto quanto segue:
7.3.1 Al Contraente corre l’obbligo di riprendere dette cose, se ciò sia ragionevolmente pretendibile.
7.3.2 Se le cose vengono recuperate dopo la liquidazione dell’indennizzo, il Contraente deve rendere l’indennizzo ricevuto, detratta l’indennità per un’eventuale minusvalenza. La proprietà delle cose che non possono essere ragionevolmente riprese deve essere trasferita all’Assicuratore.
7.4 Nel caso di cose singole correlate tra loro, non sarà considerato l’eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento, della rottura o della perdita delle altre.
In caso di sottoassicurazione, gli indennizzi determinati ai sensi dell’art. 7 vengono decurtati secondo le disposizioni delle ABS; quanto detto non trova applicazione se è stata stipulata un’assicurazione a primo rischio.
Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione, rimpiazzo; creditori ipotecari
1. Inizialmente il Contraente ha solo il diritto:
1.1 Per gli edifici
1.1.1 in caso di distruzione, al risarcimento del valore corrente, tuttavia entro i limiti del valore di mercato;
1.1.2 in caso di danneggiamento, al risarcimento del danno a valore corrente, tuttavia entro i limiti del danno a valore di mercato.
1.2 Per i beni d’uso e gli impianti aziendali
1.2.1 al risarcimento del valore corrente in caso di distruzione o perdita;
1.2.2 al risarcimento del danno a valore corrente in caso di danneggiamento.
1.3 Il rapporto tra danno a valore corrente e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore corrente e valore a nuovo.
Il rapporto tra danno a valore di mercato e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore di mercato e valore a nuovo.
2. Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento sub punto 1 solo quando e se sono soddisfatte le seguenti premesse:
2.1 È appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo;
Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s’intendono come ricostruite o rimpiazzate;
2.2 L’edificio viene ricostruito nella medesima ubicazione. Qualora un’autorità vieti di ricostruire nella medesima ubicazione, è sufficiente che si ricostruisca su territorio austriaco;
2.3 Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego;
2.4 La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso.
3. Per edifici che all’atto del sinistro erano gravati da ipoteche, diritti al soddisfacimento, oneri reali o diritti di usufrutto acquisiti in forza di quanto prescritto nell'ordinamento austriaco in materia di esecuzione (Executionsordnung), l’indennizzo sarà pagato solo se ne viene garantita la destinazione alla ricostruzione.
Il pagamento sarà effettuato senza riserve se i creditori ipotecari iscritti all’atto del sinistro non si oppongono entro
30 giorni dal momento in cui sono stati informati dell’intenzione di disporre il pagamento senza garanzie sull’impiego del denaro per la destinazione prevista.
Il pagamento senza riserve presuppone il benestare scritto dei creditori ipotecari che hanno denunciato il loro diritto ipotecario all’Assicuratore.
Articolo 10 Procedura peritale
Ad integrazione delle disposizioni delle ABS, per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. L’accertamento dei due periti deve includere anche il valore assicurato delle cose interessate dal danno immediatamente prima del sinistro e il valore dei resti.
2. Su richiesta di una delle parti, si deve procedere anche all’accertamento del valore assicurato delle cose assicurate non interessate dal sinistro.
Rivalsa; somma assicurata dopo l’evento dannoso
1. Se l’Assicuratore risarcisce il danno al Contraente o all’Assicurato, sono parimenti trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni del Contraente o dell’Assicurato nei confronti di terzi.
2. Il pagamento di un indennizzo non riduce la somma assicurata.
3. Condizioni supplementari di assicurazione contro l'incendio di edifici ad uso abitativo
A) Parte generale
Basi contrattuali generali
Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008, (abbreviato in AS08) Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB), versione del 2008 (abbreviato in FE08) Di seguito le basi contrattuali generali saranno citate senza menzionare la versione e l'abbreviazione.
B) Sezione speciale
1. Gli edifici ad uso abitativo sono assicurati con tutti i relativi elementi strutturali in soprassuolo e sottosuolo; tra gli elementi strutturali rientrano anche:
1.1 Dispositivi parafulmine
1.2 Impianti elettrici, del gas e idrici, inclusi accessori, esclusi tuttavia i dispositivi ad essi collegati e gli apparecchi utenti
1.3 Impianti sanitari, ossia installazioni wc e destinate all’igiene personale
1.4 Impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, aerazione e climatizzazione
1.5 Ascensori
2. Se di proprietà del proprietario dell’edificio, s’intendono assicurati i seguenti elementi accessori:
2.1 Pareti divisorie fisse, controsoffitti, rivestimenti di pareti e soffitti, tuttavia sono esclusi i mobili da incasso
2.2 Pavimenti e piastrellature fisse
2.3 Xxxxx xxxxxx
2.4 Tende da sole, veneziane e tapparelle, inclusi elementi di azionamento
2.5 Rivestimenti dei balconi
2.6 Antenne esterne
2.7 Citofoni esterni e interni, impianti di azionamento di portoni e cancelli
2.8 Impianti di rilevazione incendi, impianti di allarme
Nel caso di appartamenti in affitto, in condominio e in cooperativa, anche
- il contenuto dei locali di uso comune,
- attrezzi per la pulizia e il giardino,
- corpi illuminanti esterni.
Ingressi di negozi, se di proprietà del proprietario dell’edificio o se questi deve provvedere al loro ripristino.
3. Se l’Assicuratore indennizza il danno al Contraente o all’Assicurato, vengono trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni vantati dal Contraente o dall’Assicurato nei confronti di terzi (art. 11 AFB).
Tuttavia, l’Assicuratore rinuncia a questo diritto di rivalsa se la rivendicazione del risarcimento è rivolta a un inquilino, ai suoi domestici, ovvero a un altro familiare che convive all’interno del medesimo nucleo familiare (anche conviventi more uxorio).
Inoltre, detta rinuncia alla rivalsa vale solo se l’obbligato al risarcimento non ha cagionato il danno con dolo o colpa grave.
4. L’Assicuratore risarcisce i danni per perdita della pigione in caso di assicurazioni di edifici ad uso abitativo. Quanto testé detto vale solo per l’assicurazione del valore a nuovo o del valore corrente, per contro, non vale qualora sia stata convenuta un’assicurazione a primo rischio.
Se, a seguito del sinistro, l’edificio assicurato subisce un danno tale che il locatario di un appartamento all’interno dello stesso può, per legge o in forza del contratto di locazione, rifiutare di pagare la pigione o parte di essa, l’Assicuratore indennizza la pigione perduta.
Qualora il sinistro renda l’appartamento, in cui abita il Contraente stesso all’interno dell’edificio assicurato, interamente o parzialmente inutilizzabile, l’Assicuratore indennizza il valore locativo degli ambienti divenuti inservibili, laddove non si possa pretendere che il Contraente abiti la porzione di appartamento ancora utilizzabile.
Quale valore locativo si assume la pigione prevista dalla legge o usuale nella zona in questione per appartamenti di analoga tipologia, dimensione e posizione.
L’indennizzo del valore locativo è limitato ai danni derivati al Contraente in modo comprovabile.
La pigione, o il valore locativo, vengono concessi soltanto fino alla fine del mese in cui l’appartamento è di nuovo utilizzabile, al massimo tuttavia per un periodo di 6 mesi a decorrere dal sinistro. L’indennizzo sarà liquidato solo se il Contraente non ritarda colposamente il ripristino dei locali.
Se la somma assicurata per l’edificio ad uso abitativo è inferiore al valore dell’indennizzo, viene riconosciuta solo la relativa quota di pigione o di valore locativo (art. 8 AFB).
4. Condizioni generali per l’assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB)
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviato in AS08), di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Rischi e danni assicurati | |
Danni non assicurati | |
Cose e spese assicurate | |
Validità locale dell’assicurazione | |
Obblighi del Contraente prima del sinistro | |
Articolo 6 | Obblighi del Contraente in caso di sinistro |
Valore assicurato | |
Articolo 8 | Indennizzo |
Sottoassicurazione; assicurazione a primo rischio relativo | |
Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo | |
Procedura peritale | |
Rivalsa, somma assicurata dopo l’evento dannoso |
Sezione speciale Indice
Articolo 1
Xxxxxx e danni assicurati
1. Sono assicurati i danni materiali causati direttamente dalla fuoriuscita di acqua condotta da tubature idriche, raccordi o dispositivi ad essi collegati (sinistro).
Sono altresì assicurati i danni materiali occorsi inevitabilmente a seguito di tale sinistro.
2. Solo per l’assicurazione di edifici s’intendono altresì quale sinistro:
2.1 Danni causati dal gelo alle tubature idriche, ai raccordi o ai dispositivi ad essi collegati;
2.2 Danni di rottura alle tubature idriche.
Sono esclusi dall’assicurazione:
Articolo 2 Danni non assicurati
1. Danni occorsi prima dell’operatività della copertura assicurativa, anche se divenuti visibili solo successivamente ad essa;
2. Danni di rottura a tubature idriche dovuti a corrosione, usura o logorio;
3. Danni di rottura alle tubature idriche all’esterno degli edifici;
4. Danni di rottura ai raccordi o ai dispositivi ad essi collegati;
5. Danni a impianti destinati esclusivamente al deflusso di acque meteoriche;
6. Danni al sistema di emissione di calore di un impianto di riscaldamento a pavimento, o dovuti ad esso;
7. Danni a impianti solari con flusso d’acqua, o dovuti ad essi;
8. Danni a impianti di climatizzazione con flusso d’acqua, o dovuti ad essi;
9. Danni a impianti antincendio sprinkler, o dovuti ad essi;
10. Danni da fuoriuscita di acqua da piscine;
11. Danni a merci sotto il livello del terreno, che sono collocate fino a 12 cm al disopra del pavimento;
12. Rimozione di ostruzioni di qualsivoglia natura;
13. Perdita di acqua, perdita della pigione o altri danni indiretti;
14. Danni da acque freatiche, acqua alta, inondazioni, colate detritiche, acque meteoriche e relativo ristagno;
15. Danni da carie del legno, marciume o muffe, ancorché non causati da acqua condotta;
16. Danni causati da incendio, fulmine, esplosione o caduta aerei.
17. Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
17.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
17.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
17.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 17.1 e 17.2);
17.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
17.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Per il punto 17 vale quanto segue: se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 17.1-17.5, ovvero le loro conseguenze.
1. Cose assicurate
Articolo 3
Cose e spese assicurate
1.1 Sono assicurate le cose indicate in polizza, di proprietà del Contraente, a lui vendute e consegnate con patto di riservato dominio, ovvero cedutegli in pegno.
1.2 L’assicurazione copre denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito solo se esplicitamente convenuto.
1.3 Le cose altrui sono assicurate solo con uno specifico accordo e solo se per esse non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione.
Nel caso di assicurazione di cose altrui, per il valore assicurato è determinante l’interesse del proprietario, se non diversamente convenuto.
2. Spese assicurate
2.1 Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere necessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito.
L’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento delle predette spese e di indennizzo per i beni assicurati è riconosciuto nei limiti della somma assicurata; tuttavia, ciò non trova applicazione se gli interventi sono stati adottati su indicazione dell'Assicuratore.
2.2 Solo per l’assicurazione di edifici sono assicurate:
2.2.1 Spese di scongelamento;
2.2.2 Spese di ricerca, ossia le spese sostenute, nel caso di un sinistro soggetto a risarcimento, per la ricerca del punto in cui si è verificato il danno, ivi incluse quelle per la eliminazione dei danni così cagionati.
2.3 Solo per esplicita pattuizione sono assicurate:
2.3.1 Spese di spostamento e di protezione, ossia le spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la messa in sicurezza di altre cose al fine di ripristinare o rimpiazzare cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici.
2.3.2 Spese di demolizione e di sgombero, ossia le spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti interessate dal danno rimaste in piedi e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti. Quanto detto non comprende le spese di smaltimento di cui al punto 2.3.3.
2.3.3 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
2.4 Sono escluse dall’assicurazione:
2.4.1 Le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio;
2.4.2 Le spese per prestazioni dei vigili del fuoco e di altri soggetti obbligati, intervenuti nell’interesse pubblico o su disposizione delle autorità.
Articolo 4
Validità locale dell’assicurazione
Le cose mobili sono assicurate solo nel luogo assicurato indicato in polizza: se allontanate da esso, la copertura assicurativa s’intende sospesa. Qualora detto allontanamento sia definitivo, per tali cose si estingue il contratto di assicurazione.
Articolo 5
Obblighi del Contraente prima del sinistro
1. Il Contraente deve provvedere alla regolare manutenzione delle cose assicurate, in particolare delle tubature idriche, dei raccordi e dei dispositivi ad essi collegati.
2. Se gli edifici rimangono disabitati per oltre 72 ore, vi è l’obbligo di chiudere tutte le condutture di approvvigionamento idrico.
Inoltre, durante i periodi di possibile utilizzo del riscaldamento devono essere svuotati da personale specializzato tutte le condutture e tutti gli impianti idrici, se il riscaldamento non è costantemente in funzione. Lo stesso dicasi per gli impianti messi provvisoriamente fuori servizio.
Non devono essere chiuse le condutture che alimentano i sistemi di sicurezza ad acqua (p. es. impianti antincendio sprinkler, allacciamenti idrici per i vigili del fuoco) e i necessari impianti di irrigazione, tuttavia è necessario adottare opportuni accorgimenti per evitare danni dovuti al gelo.
3. I predetti obblighi devono intendersi come prescrizioni di sicurezza convenute ai sensi dell’art. 3 delle ABS. La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore secondo le disposizioni di legge.
1. Obbligo di salvataggio
Articolo 6
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1.1 provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
1.1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
2. Obbligo di denuncia del sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico. L’essiccamento artificiale è ammesso unicamente con il previo consenso dell’Assicuratore.
4. Esonero dall’obbligo di prestazione
Qualora il Contraente violi uno degli obblighi suesposti, l’Assicuratore è esonerato dall’obbligo indennitario ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), ai sensi del § 62 della stessa per la violazione dell’obbligo di salvataggio.
1. Disposizioni particolari per il valore assicurato
Articolo 7 Valore assicurato
1.1 Il valore assicurato di edifici è il valore a nuovo.
Quale valore a nuovo di un edificio s’intendono le spese necessarie per la sua riedificazione secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi incluse le spese di progettazione e costruzione;
1.2 Il valore assicurato di beni di consumo e impianti industriali è il valore a nuovo.
Per valore a nuovo s’intendono le spese necessarie per riacquistare nuovi beni dello stesso genere e qualità;
1.3 Per valore assicurato di merci e provviste s’intendono le spese per ripristinare o rimpiazzare cose dello stesso genere e qualità.
Se, nel caso di merci e provviste, il prezzo di vendita realizzabile è inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, questo viene assunto come valore assicurato.
1.4 Il valore assicurato
1.4.1 di denaro e valori assimilabili è il valore nominale,
1.4.2 di libretti di risparmio senza codice segreto è l’importo del credito,
1.4.3 di libretti di risparmio con codice segreto sono le spese della procedura d’ammortamento,
1.4.4 di titoli di credito con cambio ufficiale è l’ultima quotazione ufficiale,
1.4.5 di altri titoli di credito è il prezzo di mercato.
1.5 Il valore assicurato di supporti dati con i relativi programmi e dati, strumenti ausiliari per la riproduzione, documenti, modelli, prototipi e simili sono le spese di ripristino o rimpiazzo.
1.6 Il valore assicurato di veicoli, imbarcazioni e aeromobili omologati è il valore di mercato. Per valore di mercato s’intende la somma realizzabile con la vendita della cosa.
1.7 Il valore assicurato di altri beni mobili, non menzionati ai punti 1.2-1.6, è il valore di mercato.
2. Disposizioni generali per il valore assicurato
2.1 A prescindere dalle disposizioni di cui ai punti 1.1-1.7, il valore assicurato coincide sempre con il valore di mercato:
2.1.1 nel caso di cose di valore storico o artistico, che, in generale, non perdono valore con il passare del tempo;
2.1.2 nel caso di cose mobili, che sono noleggiate a scopi commerciali o industriali, p. es. libri, videocassette, macchine e apparecchi a noleggio.
2.2 All’accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo.
Articolo 8 Indennizzo
1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 7, punti 1.1 e 1.2):
1.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto dell’evento dannoso (danno per il valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima del sinistro.
1.3 Se, immediatamente prima del sinistro, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente.
Il valore corrente è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo, in funzione delle condizioni della cosa, segnatamente della sua età e del suo deterioramento.
1.4 Se, immediatamente prima del sinistro, la cosa interessata dallo stesso si era svalutata in modo permanente, il limite massimo del risarcimento è il valore di mercato.
Il valore di mercato è il prezzo di vendita ottenibile, al quale, nel caso di edifici, non concorre il valore del fondo.
In particolare, un edificio è svalutato in modo permanente se è destinato alla demolizione o se non più utilizzabile in generale o per le sue finalità aziendali.
Segnatamente, i beni d’uso e gli impianti aziendali sono svalutati in modo permanente se definitivamente dismessi, ovvero se non più utilizzabili in generale o per i loro fini aziendali.
2. Per merci e provviste (art.7, punto 1.3)
2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso.
2.3 Se, immediatamente prima del sinistro, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore.
3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.7, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
4. Per supporti dati e simili (art.7, punto 1.5) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale.
5. Per veicoli e altri beni mobili (art.7, punti 1.6, 1.7 e 2)
5.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso.
6. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
7. Disposizioni generali di indennizzo:
7.1 Qualora, a seguito di un intervento di riparazione, il valore assicurato di una cosa fosse maggiore di quello che la medesima aveva immediatamente prima del sinistro, dalle spese di riparazione sarà decurtato l’importo corrispondente a detto incremento.
7.2 In ogni caso viene conguagliato il valore di parti residue; in tale valutazione non saranno prese in considerazione limitazioni poste dalle autorità al ripristino o al rimpiazzo.
7.3 Nel caso di cose singole correlate tra loro, non sarà considerato l’eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento o della rottura delle altre.
8. Disposizioni particolari di indennizzo:
In caso di eliminazione di un danno da rottura di tubature idriche (art.1, punto 2.2), saranno risarcite le spese sostenute per la sostituzione di una porzione di tubo fino a 2 m di lunghezza, ivi inclusi i lavori accessori a ciò necessari. Qualora la porzione di tubo sia superiore, le spese (incluse le spese per i lavori accessori) saranno ridotte in via proporzionale.
Sottoassicurazione, assicurazione a primo rischio relativo
1. In caso di sottoassicurazione, gli indennizzi determinati ai sensi dell’art. 8 vengono decurtati secondo le disposizioni delle ABS; quanto detto non trova applicazione se è stata stipulata un’assicurazione a primo rischio.
2. Qualora si convenga di assicurare solo una parte del valore complessivo indicato in polizza, trova applicazione quanto segue:
2.1 Il danno è indennizzato nei limiti della somma assicurata a primo rischio relativo;
Articolo 10
Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo
1. Inizialmente il Contraente ha solo il diritto:
1.1 Per gli edifici
1.1.1 in caso di distruzione, al risarcimento del valore corrente, tuttavia entro i limiti del valore di mercato;
1.1.2 in caso di danneggiamento, al risarcimento del danno a valore corrente, tuttavia entro i limiti del danno a valore di mercato.
1.2 Per i beni di consumo e gli impianti industriali
1.2.1 al risarcimento del valore corrente in caso di distruzione.
1.2.2 al risarcimento del danno a valore corrente in caso di danneggiamento.
1.3 Il rapporto tra danno a valore corrente e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore corrente e valore a nuovo.
Il rapporto tra danno a valore di mercato e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore di mercato e valore a nuovo.
2. Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento sub punto 1 solo quando e se sono soddisfatte le seguenti premesse:
2.1 È appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo.
Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s’intendono come ricostruite o rimpiazzate;
2.2 L’edificio viene ricostruito nella medesima ubicazione.
Qualora un’autorità vieti di ricostruire nella medesima ubicazione, è sufficiente che si ricostruisca su territorio austriaco;
2.3 Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego;
2.4 La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso.
Articolo 11 Procedura peritale
Ad integrazione delle disposizioni delle ABS, per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. L’accertamento dei due periti deve includere anche il valore assicurato delle cose interessate dal danno immediatamente prima del sinistro e il valore dei resti.
2. Su richiesta di una delle parti, si deve procedere anche all’accertamento del valore assicurato delle cose assicurate non interessate dal sinistro.
Rivalsa; somma assicurata dopo l’evento dannoso
1. Se l’Assicuratore risarcisce il danno al Contraente o all’Assicurato, sono parimenti trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni del Contraente o dell’Assicurato nei confronti di terzi.
2. Il pagamento di un indennizzo non riduce la somma assicurata.
5. Condizioni supplementari di assicurazione contro i danni da acqua condotta in edifici ad uso abitativo
A) Parte generale
Basi contrattuali generali
Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008, (abbreviato in AS08)
Condizioni generali per l’assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), versione del 2008 (abbreviato in LW08) Di seguito le basi contrattuali generali saranno citate senza menzionare la versione e l'abbreviazione.
B) Sezione speciale
1. Gli edifici ad uso abitativo sono assicurati con tutti i relativi elementi strutturali in soprassuolo e sottosuolo; tra gli elementi strutturali rientrano anche:
1.1 Dispositivi parafulmine
1.2 Impianti elettrici, del gas e idrici, inclusi accessori, esclusi tuttavia i dispositivi ad essi collegati e gli apparecchi utenti
1.3 Impianti sanitari, ossia installazioni wc e destinati all’igiene personale
1.4 Impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda e di ventilazione, esclusi gli impianti solari, gli impianti di riscaldamento a pavimento e di climatizzazione
1.5 Ascensori.
2. Se di proprietà del proprietario dell’edificio, s’intendono assicurati altresì i seguenti elementi accessori:
2.1 Pareti divisorie fisse, controsoffitti, rivestimenti di pareti e soffitti, tuttavia sono esclusi i mobili a muro
2.2 Pavimenti e piastrellature fisse
2.3 Xxxxx xxxxxx
2.4 Tende da sole, veneziane e tapparelle, inclusi elementi di azionamento
2.5 Rivestimenti dei balconi
2.6 Antenne esterne
2.7 Citofoni esterni e interni, impianti di azionamento portoni e cancelli
2.8 Impianti di rilevazione incendi, impianti di allarme
nel caso di appartamenti in affitto, in condominio e in cooperativa, anche
- il contenuto dei locali di uso comune,
- gli attrezzi per la pulizia e il giardino negli edifici,
- i corpi illuminanti esterni.
Ingressi di negozi, se di proprietà del proprietario dell’edificio o se questi deve provvedere al loro ripristino.
3. Se l’Assicuratore indennizza il danno al Contraente o all’Assicurato, vengono trasferiti all’Assicuratore gli eventuali diritti al risarcimento dei danni vantati dal Contraente o dall’Assicurato nei confronti di terzi (art. 12 AWB).
Tuttavia, l’Assicuratore rinuncia a questo diritto di rivalsa se la rivendicazione del risarcimento è rivolta a un inquilino, ai suoi domestici, ovvero a un altro familiare che convive all’interno del medesimo nucleo familiare (anche conviventi more uxorio).
Inoltre, detta rinuncia alla rivalsa vale solo se l’obbligato al risarcimento non ha cagionato il danno con dolo o colpa grave.
4. L’Assicuratore risarcisce i danni per perdita della pigione in caso di assicurazioni di edifici ad uso abitativo. Quanto testé detto vale solo per l’assicurazione del valore a nuovo o del valore corrente, per contro, non vale qualora sia stata convenuta un’assicurazione a primo rischio.
Se, a seguito del sinistro, l’edificio assicurato subisce un danno tale che il locatario di un appartamento all’interno dello stesso può, per legge o in forza del contratto di locazione, rifiutare di pagare la pigione o parte di essa, l’Assicuratore indennizza la pigione perduta.
Qualora il sinistro renda l’appartamento, in cui abita il Contraente stesso all’interno dell’edificio assicurato, interamente o parzialmente inutilizzabile, l’Assicuratore indennizza il valore locativo degli ambienti divenuti inservibili, laddove non si possa pretendere che il Contraente abiti la porzione di appartamento ancora utilizzabile.
Quale valore locativo si assume la pigione prevista dalla legge o usuale nella zona in questione per appartamenti di analoga tipologia, dimensione e posizione.
L’indennizzo del valore locativo è limitato ai danni derivati al Contraente in modo comprovabile.
La pigione, o il valore locativo, vengono concessi soltanto fino alla fine del mese in cui l’appartamento è di nuovo utilizzabile, al massimo tuttavia per un periodo di 6 mesi a decorrere dal sinistro. L’indennizzo sarà liquidato solo se il Contraente non ritarda colposamente il ripristino dei locali.
Se la somma assicurata per l’edificio ad uso abitativo è inferiore al valore dell’indennizzo, viene riconosciuta solo la relativa quota di pigione o di valore locativo (art. 9, punto 1 AWB).
6. Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB)
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviato in AS08), di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Sezione speciale Indice
Rischi e danni assicurati | |
Danni non assicurati | |
Cose e spese assicurate | |
Validità locale dell’assicurazione | |
Obblighi del Contraente prima del sinistro | |
Articolo 6 | Obblighi del Contraente in caso di sinistro |
Valore assicurato | |
Articolo 8 | Indennizzo |
Sottoassicurazione | |
Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione, rimpiazzo; creditori ipotecari | |
Procedura peritale | |
Rivalsa, somma assicurata dopo l’evento dannoso |
1. Rischi assicurati
Articolo 1
Xxxxxx e danni assicurati
1.1 Tempesta; con tempesta s’intende un movimento di aria dovuto a condizioni atmosferiche, che supera i 60 km/h nel luogo assicurato.
Nel caso specifico, per l’accertamento della velocità si fa riferimento al rilevamento dell’Istituto centrale per la meteorologia e la geodinamica ZAMG.
1.2 Grandine; con xxxxxxxx s’intende una precipitazione sotto forma di chicchi di ghiaccio dovuta a condizioni atmosferiche.
1.3 Sovraccarico di neve; con sovraccarico di neve s’intende la forza esercitata da ammassi statici di neve o di ghiaccio depositatisi spontaneamente.
1.4 Frane in roccia/caduta massi; con frane in roccia e la caduta massi s’intende il distacco spontaneo e la caduta di cumuli di pietrame sul terreno.
1.5 Frana; con xxxxx s’intende lo scivolamento spontaneo di masse di terra o cumuli di pietrame su uno strato sotto la superficie.
2. Danni assicurati
Sono assicurati i danni materiali che
2.1 si verificano come effetto diretto di un rischio assicurato (sinistro).
Si configura un effetto diretto anche quando parti di edificio, alberi, pali o oggetti analoghi sono lanciati contro cose assicurate;
2.2 si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro;
2.3 si verificano per perdita in caso di sinistro.
Sono esclusi dall’assicurazione:
Articolo 2 Danni non assicurati
1. Danni causati da incendio, fulmine, esplosione o caduta aerei;
2. Danni causati da valanghe o onde d’urto provocate da valanghe, mareggiate, acqua alta, inondazioni o colate detritiche;
3. Danni causati dal risucchio o dalla pressione provocati da aereoplani o veicoli spaziali;
4. Danni causati da acqua o dal relativo ristagno.
Tuttavia, i danni causati da acque di disgelo o meteoriche sono assicurati se l’acqua, a causa di un sinistro, penetra in un edificio in modo tale da danneggiare o distruggere elementi strutturali fissi o finestre o porte esterne debitamente chiuse;
5. Danni causati dal movimento di masse di terra o pietrame, se provocato da attività edili o minerarie;
6. Danni causati da cedimento del terreno;
7. Danni causati da condizioni atmosferiche o ambientali persistenti;
8. Danneggiamento senza effetti sull’utilizzabilità, la funzionalità o la vita utile delle cose;
I danni estetici, che non rappresentano danni materiali in senso stretto (ossia nessuna compromissione dell’utilizzabilità, della funzionalità o della vita utile delle cose), s’intendono assicurati se interessano parti a vista della facciata delle cose danneggiate che è necessario sostituire per motivi estetici.
9. Danni dovuti al fatto che
9.1 edifici assicurati, o parti di essi, erano pericolanti;
9.2 in fase di edificazione, ampliamento o ristrutturazione di fabbricati assicurati, elementi strutturali non erano collegati, o non lo erano ancora in modo debitamente stabile, al resto del fabbricato, oppure il loro usuale collegamento con esso era stato staccato.
10. Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
10.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
10.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
10.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 10.1 e 10.2);
10.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
10.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
10.6 Se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumenten- schutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 10.1-10.5, ovvero le loro conseguenze.
1. Cose assicurate
Articolo 3
Cose e spese assicurate
1.1 Sono assicurate le cose indicate in polizza, di proprietà del Contraente, a lui vendute e consegnate con patto di riservato dominio, ovvero cedutegli in pegno.
1.2. L’assicurazione copre denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito solo se esplicitamente convenuto.
1.3 Le cose altrui sono assicurate solo con uno specifico accordo e solo se per esse non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione.
Nel caso di assicurazione di cose altrui, per il valore assicurato è determinante l’interesse del proprietario, se non diversamente convenuto.
1.4 Cose assicurate solo per esplicita pattuizione:
1.4.1 Vetri di ogni genere, anche quelli sintetici, compresi lucernari a cupola;
1.4.2 Impianti esterni di ogni genere, p. es. insegne e pubblicità, luci esterne, recinzioni, antenne, impianti solari, tende da sole;
1.4.3 Cose mobili all’aperto o durante il trasporto.
2. Spese assicurate
2.1 Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere necessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito.
L’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento delle predette spese e di indennizzo per i beni assicurati è riconosciuto nei limiti della somma assicurata; tuttavia, ciò non trova applicazione se gli interventi sono stati adottati su indicazione dell'Assicuratore.
2.2 Solo per esplicita pattuizione sono assicurate:
2.2.1 Spese di spostamento e protezione, ossia le spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la messa in sicurezza di altre cose al fine di ripristinare o rimpiazzare cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici.
2.2.2 Spese di demolizione e di sgombero, ossia le spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti interessate dal danno rimaste in piedi e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti. Quanto detto non comprende le spese di smaltimento di cui al punto 2.2.3.
2.2.3 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
2.3 Sono escluse dall’assicurazione:
2.3.1 Le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio;
2.3.2 Le spese per prestazioni dei vigili del fuoco e di altri soggetti obbligati, intervenuti nell’interesse pubblico o su disposizione delle autorità.
Articolo 4
Validità locale dell’assicurazione
Le cose mobili sono assicurate solo negli edifici indicati in polizza insistenti sul luogo assicurato: se allontanate da essi, la copertura assicurativa s’intende sospesa. Qualora detto allontanamento sia definitivo, per tali cose si estingue il contratto di assicurazione.
Articolo 5
Obblighi del Contraente prima del sinistro
1. Il Contraente deve provvedere alla regolare manutenzione delle cose assicurate, con particolare riferimento all’orditura del tetto se si tratta di edifici.
2. Tale obbligo deve intendersi come prescrizione di sicurezza convenuta ai sensi dell’art. 3 delle ABS. La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore secondo le disposizioni di legge.
1. Obbligo di salvataggio
Articolo 6
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1.1 provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
1.1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
1.2 Qualora vengano smarriti libretti di risparmio e titoli di credito, si deve richiedere immediatamente il blocco dei pagamenti e, se possibile, avviare la procedura giudiziale d’ammortamento.
2. Obbligo di denuncia del sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore. Se le cose assicurate sono andate perdute, il danno deve essere denunciato anche alle autorità di polizia. Nella denuncia devono essere indicate, in particolare, tutte le cose perdute.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico.
4. Esonero dall’obbligo di prestazione
Qualora il Contraente violi uno degli obblighi suesposti, l’Assicuratore è esonerato dall’obbligo indennitario ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), ai sensi del § 62 della stessa per la violazione dell’obbligo di salvataggio.
1. Disposizioni particolari per il valore assicurato
Articolo 7 Valore assicurato
1.1 Quale valore assicurato di edifici può essere pattuito:
1.1.1 Il valore a nuovo.
Quale valore a nuovo di un edificio s’intendono le spese necessarie per la sua riedificazione secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi incluse le spese di progettazione e costruzione;
1.1.2 Il valore corrente.
Il valore corrente di un edificio è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo, in funzione delle condizioni dell’edificio, segnatamente della sua età e del suo deterioramento.
1.1.3 Il valore di mercato.
Il valore di mercato di un edificio è dato dal ricavo ottenibile dalla sua vendita, al quale non concorre il valore del fondo.
1.2 Quale valore assicurato di beni di consumo e di impianti industriali può essere pattuito:
1.2.1 Il valore a nuovo.
Per valore a nuovo s’intendono le spese necessarie per riacquistare nuovi beni dello stesso genere e qualità;
1.2.2 Il valore corrente.
Il valore corrente è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo, in funzione delle condizioni del bene, segnatamente della sua età e del suo deterioramento;
1.2.3 Il valore di mercato.
Per valore di mercato s’intende la somma realizzabile con la vendita della cosa.
1.3 Per valore assicurato di merci e provviste s’intendono le spese per ripristinare o rimpiazzare cose dello stesso genere e qualità.
Se, nel caso di merci e provviste, il prezzo di vendita realizzabile è inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, questo viene assunto come valore assicurato.
1.4 Il valore assicurato
1.4.1 di denaro e valori assimilabili è il valore nominale;
1.4.2 di libretti di risparmio senza codice segreto è l’importo del credito;
1.4.3 di libretti di risparmio con codice segreto sono le spese della procedura d’ammortamento;
1.4.4 di titoli di credito con cambio ufficiale è l’ultima quotazione ufficiale;
1.4.5 di altri titoli di credito è il prezzo di mercato.
1.5 Il valore assicurato di supporti dati con i relativi programmi e dati, strumenti ausiliari per la riproduzione, documenti, modelli, prototipi e simili sono le spese di ripristino o rimpiazzo.
1.6 Il valore assicurato di veicoli, imbarcazioni e aeromobili omologati è il valore di mercato.
1.7 Il valore assicurato di altri beni mobili, non menzionati ai punti 1.2-1.6, è il valore di mercato.
2. Disposizioni generali per il valore assicurato
2.1 A prescindere dalle disposizioni di cui ai punti 1.1-1.7, il valore assicurato coincide sempre con il valore di mercato:
2.1.1 nel caso di cose di valore storico o artistico, che, in generale, non perdono valore con il passare del tempo;
2.1.2 nel caso di cose mobili, che sono noleggiate a scopi commerciali o industriali, p. es. libri, videocassette, macchine e apparecchi a noleggio.
2.2 All’accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo.
Articolo 8 Indennizzo
1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 7, punti 1.1 e 1.2):
1.1 se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’art. 7,
1.1.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto dell’evento dannoso (danno per il valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima del sinistro.
1.1.3 Se, immediatamente prima del sinistro, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente.
1.1.4 Se, immediatamente prima del sinistro, la cosa interessata dallo stesso si era svalutata in modo permanente, il limite massimo del risarcimento è il valore di mercato.
In particolare, un edificio è svalutato in modo permanente se è destinato alla demolizione o se non più utilizzabile in generale o per le sue finalità aziendali.
Segnatamente, i beni d’uso e gli impianti aziendali sono svalutati in modo permanente se definitivamente dismessi, ovvero se non più utilizzabili in generale o per i loro fini aziendali.
1.2 Se è convenuta l’assicurazione del valore corrente ai sensi dell’art. 7,
1.2.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore corrente e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
1.2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente (punto 1.1.4), il limite massimo del rimborso è il valore di mercato.
1.3 Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’art. 7,
1.3.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.3.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore di mercato e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
2. Per merci e provviste (art.7, punto 1.3)
2.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso.
2.3 Se, immediatamente prima del sinistro, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore.
3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.7, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
4. Per supporti dati e simili (art.7, punto 1.5) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale.
5. Per veicoli e altri beni mobili (art.7, punti 1.6, 1.7 e 2.1)
5.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso.
6. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
7. Disposizioni generali di indennizzo:
7.1 Qualora, a seguito di un intervento di riparazione, il valore assicurato di una cosa fosse maggiore di quello che la medesima aveva immediatamente prima del sinistro, dalle spese di riparazione sarà decurtato l’importo corrispondente a detto incremento.
7.2 In ogni caso viene conguagliato il valore di parti residue; in tale valutazione non saranno prese in considerazione limitazioni poste dalle autorità al ripristino o al rimpiazzo.
7.3 Nel caso di cose perdute e successivamente recuperate, si dà per convenuto quanto segue:
7.3.1 Al Contraente corre l’obbligo di riprendere dette cose, se ciò sia ragionevolmente pretendibile.
7.3.2 Se le cose vengono recuperate dopo la liquidazione dell’indennizzo, il Contraente deve rendere l’indennizzo ricevuto, detratta l’indennità per un’eventuale minusvalenza. La proprietà delle cose che non possono essere ragionevolmente riprese deve essere trasferita all’Assicuratore.
7.4 Nel caso di cose singole correlate tra loro, non sarà considerato l’eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento, della rottura o della perdita delle altre.
Sottoassicurazione
In caso di sottoassicurazione, gli indennizzi determinati ai sensi dell’art. 8 vengono decurtati secondo le disposizioni delle ABS; quanto detto non trova applicazione se è stata stipulata un’assicurazione a primo rischio.
Articolo 10
Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo
1. Inizialmente il Contraente ha solo il diritto:
1.1 Per gli edifici
1.1.1 in caso di distruzione, al risarcimento del valore corrente, tuttavia entro i limiti del valore di mercato;
1.1.2 in caso di danneggiamento, al risarcimento del danno a valore corrente, tuttavia entro i limiti del danno a valore di mercato.
1.2 Per i beni di consumo e gli impianti industriali
1.2.1 al risarcimento del valore corrente in caso di distruzione o perdita;
1.2.2 al risarcimento del danno a valore corrente in caso di danneggiamento.
1.3 Il rapporto tra danno a valore corrente e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore corrente e valore a nuovo.
Il rapporto tra danno a valore di mercato e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore di mercato e valore a nuovo.
2. Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento sub punto 1 solo quando e se sono soddisfatte le seguenti premesse:
2.1 è appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo.
Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s’intendono come ricostruite o rimpiazzate;
2.2 L’edificio viene ricostruito nella medesima ubicazione.
Qualora un’autorità vieti di ricostruire nella medesima ubicazione, è sufficiente che si ricostruisca su territorio austriaco;
2.3 Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego;
2.4 La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso.
Articolo 11 Procedura peritale
Ad integrazione delle disposizioni delle ABS, per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. L’accertamento dei due periti deve includere anche il valore assicurato delle cose interessate dal danno immediatamente prima del sinistro e il valore dei resti.
2. Su richiesta di una delle parti, si deve procedere anche all’accertamento del valore assicurato delle cose assicurate non interessate dal sinistro.
Articolo 12
Rivalsa; somma assicurata dopo l’evento dannoso
1. Se l’Assicuratore risarcisce il danno al Contraente o all’Assicurato, sono parimenti trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni del Contraente o dell’Assicurato nei confronti di terzi.
2. Il pagamento di un indennizzo non riduce la somma assicurata.
7. Condizioni supplementari di assicurazione contro gli eventi atmosferici di edifici ad uso abitativo
A) Parte generale
Basi contrattuali generali
Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008, (abbreviato in AS08)
Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB), versione del 2008 (abbreviato in ST08) Di seguito le basi contrattuali generali saranno citate senza menzionare la versione e l'abbreviazione.
B) Sezione speciale
1. Gli edifici ad uso abitativo sono assicurati con tutti i relativi elementi strutturali in soprassuolo e sottosuolo (eccetto i vetri di ogni genere, anche quelli sintetici, compresi i lucernari a cupola); tra gli elementi strutturali rientrano anche:
1.1 Dispositivi parafulmine
1.2 Impianti elettrici, del gas e idrici, inclusi accessori, esclusi tuttavia i dispositivi ad essi collegati, gli apparecchi utenti e gli impianti solari per la produzione di energia
1.3 Impianti sanitari, ossia installazioni wc e destinati all’igiene personale
1.4 Impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, aerazione e climatizzazione, eccetto gli impianti solari
1.5 Ascensori.
2. Se di proprietà del proprietario dell’edificio, s’intendono assicurati altresì i seguenti elementi accessori:
2.1 Pareti divisorie fisse, controsoffitti, rivestimenti di pareti e soffitti, tuttavia sono esclusi i mobili a muro
2.2 pavimenti e piastrellature fisse
2.3 Xxxxx xxxxxx
2.4 Tende da sole, a condizione che non siano utilizzate, del tutto o in parte, a scopi commerciali, veneziane e tapparelle, inclusi gli elementi di azionamento
2.5 Rivestimenti dei balconi
2.6 Citofoni esterni e interni, impianti di azionamento portoni e cancelli
2.7 Impianti di rilevazione incendi, impianti di allarme
nel caso di appartamenti in affitto, in condominio e in cooperativa, anche
- il contenuto dei locali di uso comune,
- gli attrezzi per la pulizia e il giardino negli edifici.
Ingressi di negozi, se di proprietà del proprietario dell’edificio o se questi deve provvedere al loro ripristino.
3. Se l’Assicuratore indennizza il danno al Contraente o all’Assicurato, vengono trasferiti all’Assicuratore gli eventuali diritti al risarcimento dei danni vantati dal Contraente o dall’Assicurato nei confronti di terzi (art. 12 AStB).
Tuttavia, l’Assicuratore rinuncia a questo diritto di rivalsa se la rivendicazione del risarcimento è rivolta a un inquilino, ai suoi domestici, ovvero a un altro familiare che convive all’interno del medesimo nucleo familiare (anche conviventi more uxorio).
Inoltre, detta rinuncia alla rivalsa vale solo se l’obbligato al risarcimento non ha cagionato il danno con dolo o colpa grave.
4. L’Assicuratore risarcisce i danni per perdita della pigione in caso di assicurazioni di edifici ad uso abitativo. Quanto testé detto vale solo per l’assicurazione del valore a nuovo o del valore corrente, per contro, non vale qualora sia stata convenuta un’assicurazione a primo rischio.
Se, a seguito del sinistro, l’edificio assicurato subisce un danno tale che il locatario di un appartamento all’interno dello stesso può, per legge o in forza del contratto di locazione, rifiutare di pagare la pigione o parte di essa, l’Assicuratore indennizza la pigione perduta.
Qualora il sinistro renda l’appartamento, in cui abita il Contraente stesso all’interno dell’edificio assicurato, interamente o parzialmente inutilizzabile, l’Assicuratore indennizza il valore locativo degli ambienti divenuti inservibili, laddove non si possa pretendere che il Contraente abiti la porzione di appartamento ancora utilizzabile.
Quale valore locativo si assume la pigione prevista dalla legge o usuale nella zona in questione per appartamenti di analoga tipologia, dimensione e posizione.
L’indennizzo del valore locativo è limitato ai danni derivati al Contraente in modo comprovabile.
La pigione, o il valore locativo, vengono concessi soltanto fino alla fine del mese in cui l’appartamento è di nuovo utilizzabile, al massimo tuttavia per un periodo di 6 mesi a decorrere dal sinistro. L’indennizzo sarà liquidato solo se il Contraente non ritarda colposamente il ripristino dei locali.
Se la somma assicurata per l’edificio ad uso abitativo è inferiore al valore dell’indennizzo, viene riconosciuta solo la relativa quota di pigione o di valore locativo (art. 9 AStB).
8. Condizioni generali di assicurazione di danni da eventi naturali straordinari
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviato in AS08), di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Articolo 1 | Rischi e danni assicurati |
Articolo 2 | Danni non assicurati |
Articolo 3 | Cose e spese assicurate |
Articolo 4 | Validità locale dell`assicurazione |
Articolo 5 | Decorrenza della copertura assicurativa |
Articolo 6 | Obblighi del Contraente prima del sinistro |
Articolo 7 | Obblighi del Contraente in caso di sinistro |
Articolo 8 | Valore assicurato |
Articolo 9 | Indennizzo |
Articolo 10 | Procedura peritale |
Articolo 11 | Rivalsa; somma assicurata dopo l’evento dannoso |
Articolo 12 | Recesso |
Sezione speciale Indice
1. Rischi assicurati
1.1 Inondazione
Articolo 1
Xxxxxx e danni assicurati
L’inondazione è l’allagamento del terreno del luogo assicurato
- dovuta a precipitazioni atmosferiche straordinarie,
- dovuta a ristagni nei canali a seguito di precipitazioni atmosferiche straordinarie,
- dovuta a fuoriuscita dalle sponde di acque di superficie stagnanti o correnti;
1.2 Colate detritiche
La colata detritica si verifica a causa dello spostamento di una massa di terra, acqua, fango e altro materiale, dovuto all’effetto dell’acqua in relazione a fenomeni naturali.
1.3 Valanghe e onde d’urto provocate da valanghe
Le valanghe sono masse di neve o di ghiaccio che si staccano da pendii montani.
L’onda d’urto provocata dalla valanga è lo spostamento d’aria consequenziale alla stessa.
2. Danni assicurati
Sono assicurati i danni materiali che
2.1 si verificano come effetto diretto di un rischio assicurato (sinistro).
2.2 si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro;
2.3 si verificano per perdita in caso di sinistro.
Sono esclusi dall’assicurazione:
Articolo 2 Danni non assicurati
1. Danni causati da incendio, fulmine, esplosione o caduta aerei;
2. Danni dovuti a inondazioni prevedibili. Per inondazioni prevedibili s’intendono quelle che in media, nel lungo periodo, si verificano più di una volta in un decennio.
3. Danni da acque freatiche, dovuti esclusivamente all’innalzamento dello specchio dell’acqua freatica, e danni da infiltrazioni, escludendo i danni causati da un’inondazione, e danni da disgelo;
4. Danni per masse di neve cadute dai tetti;
5. Danni da acqua, non riconducibili a uno dei sinistri assicurati;
6. Danni a merci conservate sotto il livello del terreno, che non sono riposte ad almeno 12 cm al disopra del pavimento;
7. Danni a campi e colture;
8. Danni dovuti al movimento di blocchi di roccia, masse di pietre o terra o a colate detritiche, se tali eventi sono provocati da interramenti o sterramenti, da brillamenti o dallo sfruttamento di sostanze gassose, liquide o solide del sottosuolo
9. Danni dovuti al fatto che
9.1 i fabbricati assicurati, o parti di essi, erano pericolanti;
9.2 in fase di edificazione, ampliamento o ristrutturazione di fabbricati assicurati, elementi strutturali non erano collegati, o non lo erano ancora in modo debitamente stabile, al resto del fabbricato, oppure il loro usuale collegamento con esso era stato staccato.
10. Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
10.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
10.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
10.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 10.1 e 10.2);
10.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari, eccetto gli eventi di cui all’art. 1.1;
10.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
10.6 Se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela die consumatori (Konsumenten- schutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 10.1-10.5, ovvero le loro conseguenze.
1. Cose assicurate
Articolo 3
Cose e spese assicurate
1.1 Sono assicurate le cose indicate in polizza, di proprietà del Contraente, a lui vendute e consegnate con patto di riservato dominio, ovvero cedutegli in pegno.
1.2. L’assicurazione copre denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito solo se esplicitamente convenuto.
1.3 Le cose altrui sono assicurate solo con uno specifico accordo e solo se per esse non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione.
Nel caso di assicurazione di cose altrui, per il valore assicurato è determinante l’interesse del proprietario, se non diversamente convenuto.
1.4 Cose non assicurate:
1.4.1 Vetri di ogni genere, anche quelli sintetici, compresi lucernari a cupola;
1.4.2 Impianti esterni di ogni genere, p. es. insegne e pubblicità, luci esterne, recinzioni, antenne, impianti solari, tende da sole;
1.4.3 Cose mobili all’aperto o durante il trasporto.
1.4.4 Edifici, incluso il loro contenuto, che insistono su terreni classificati come a forte rischio di inondazioni, colate detritiche e/o valanghe (cd. zona rossa) nel piano delle zone a rischio dell’ente competente.
1.4.5 Edifici, incluso il loro contenuto, per i quali l’ente competente non ha concesso l’agibilità o non ha autorizzato un impianto aziendale.
1.4.6 Dipendenze a sé stanti, quali rimesse, ripari, garage, depositi in legno, parcheggi coperti per biciclette, autoveicoli, contenitori e bidoni per rifiuti.
1.4.7 Rischi per edifici ad alta quota e malghe, incluso loro contenuto;
2. Spese assicurate
2.1 Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere necessari in caso di sinistro per
scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito.
L’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento delle predette spese e di indennizzo per i beni assicurati è riconosciuto nei limiti della somma assicurata; tuttavia, ciò non trova applicazione se gli interventi sono stati adottati su indicazione dell'Assicuratore.
2.2 L’assicurazione copre fino alla concorrenza della somma assicurata:
2.2.1 Spese di spostamento e protezione, ossia le spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la messa in sicurezza di altre cose al fine di ripristinare o rimpiazzare cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici.
2.2.2 Spese di demolizione e di sgombero, ossia le spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti interessate dal danno rimaste in piedi e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti. Quanto detto non comprende le spese di smaltimento di cui al punto 2.2.3.
2.2.3 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
2.3 Sono escluse dall’assicurazione:
2.3.1 Le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio;
2.3.2 Le spese per prestazioni dei vigili del fuoco e di altri soggetti obbligati, intervenuti nell’interesse pubblico o su disposizione delle autorità.
Articolo 4
Validità locale dell’assicurazione
Le cose mobili sono assicurate solo negli edifici indicati in polizza insistenti sul luogo assicurato: se allontanate da essi, la copertura assicurativa s’intende sospesa. Qualora detto allontanamento sia definitivo, per tali cose si estingue il contratto di assicurazione.
Articolo 5
Decorrenza della copertura assicurativa
La copertura assicurativa è operativa trascorsi 30 giorni dal momento in cui la sede centrale dell’Assicuratore riceve la domanda sottoscritta del Contraente, ma in ogni caso non prima della data di emissione della polizza.
Articolo 6
Obblighi del Contraente prima del sinistro
1. Il Contraente deve provvedere alla regolare manutenzione delle cose assicurate.
2. Tale obbligo deve intendersi come prescrizione di sicurezza convenuta ai sensi dell’art. 3 delle ABS. La violazione di detti obblighi comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore ai sensi del § 6 legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).
1. Obbligo di salvataggio
Articolo 7
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1.1 provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
1.1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
1.2 Qualora vengano smarriti libretti di risparmio e titoli di credito, si deve richiedere immediatamente il blocco dei pagamenti e, se possibile, avviare la procedura giudiziale d’ammortamento.
2. Obbligo di denuncia del sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore. Se le cose assicurate sono andate perdute, il danno deve essere denunciato anche alle autorità di polizia. Nella denuncia devono essere indicate, in particolare, tutte le cose perdute.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico.
4. Esonero dall’obbligo di prestazione
Qualora il Contraente violi uno degli obblighi suesposti, l’Assicuratore è esonerato dall’obbligo indennitario ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), ai sensi del § 62 della stessa per la violazione dell’obbligo di salvataggio.
1. Disposizioni particolari per il valore assicurato
Articolo 8 Valore assicurato
1.1 Il valore assicurato di edifici è il valore corrente.
Il valore corrente di un edificio è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo, in funzione delle condizioni dell’edificio, segnatamente della sua età e del suo deterioramento.
1.2 Il valore assicurato di beni di consumo e impianti industriali è il valore corrente.
Il valore corrente è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo, in funzione delle condizioni del bene, segnatamente della sua età e del suo deterioramento;
1.3 Per valore assicurato di merci e provviste s’intendono le spese per ripristinare o rimpiazzare cose dello stesso genere e qualità.
Se, nel caso di merci e provviste, il prezzo di vendita realizzabile è inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, questo viene assunto come valore assicurato.
1.4 Il valore assicurato
1.4.1 di denaro e valori assimilabili è il valore nominale;
1.4.2 di libretti di risparmio senza codice segreto è l’importo del credito;
1.4.3 di libretti di risparmio con codice segreto sono le spese della procedura d’ammortamento;
1.4.4 di titoli di credito con cambio ufficiale è l’ultima quotazione ufficiale;
1.4.5 di altri titoli di credito è il prezzo di mercato.
1.5 Il valore assicurato di supporti dati con i relativi programmi e dati, strumenti ausiliari per la riproduzione, documenti, modelli, prototipi e simili sono le spese di ripristino o rimpiazzo.
1.6 Il valore assicurato di veicoli, imbarcazioni e aeromobili omologati è il valore di mercato.
1.7 Il valore assicurato di altri beni mobili, non menzionati ai punti 1.2-1.6, è il valore di mercato.
2. Disposizioni generali per il valore assicurato
2.1 A prescindere dalle disposizioni di cui ai punti 1.1-1.7, il valore assicurato coincide sempre con il valore di mercato:
2.1.1 nel caso di cose di valore storico o artistico, che, in generale, non perdono valore con il passare del tempo;
2.1.2 nel caso di cose mobili, che sono noleggiate a scopi commerciali o industriali, p. es. libri, videocassette, macchine e apparecchi a noleggio.
2.2 All’accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo.
Articolo 9 Indennizzo
1. Assicurazione a primo rischio, copertura sussidiaria
1.1 In deroga dall’art. 8 (2) delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), la presente assicurazione s’intende a primo rischio, ossia l’Assicuratore rinuncia a contestare la sottoassicurazione fino alla concorrenza della somma assicurata convenuta. La somma assicurata rappresenta il massimo esborso per la prestazione risarcitoria dell'Assicuratore.
1.2 L’Assicurazione è operante in via sussidiaria rispetto ad altre coperture assicurative in essere.
2. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 8, punti 1.1 e 1.2):
2.2 Il valore dell’indennizzo è il valore corrente degli edifici assicurati.
2.2.1 In caso di distruzione o perdita, viene rimborsato il valore assicurato immediatamente prima del verificarsi del sinistro;
2.2.2 In caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore corrente e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
2.2.3 Se, immediatamente prima del sinistro, la cosa interessata dallo stesso si era svalutata in modo permanente, il limite massimo del rimborso è il valore di mercato.
3. Per merci e provviste (art.8, punto 1.3)
3.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
3.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso.
3.3 Se, immediatamente prima del sinistro, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore.
4. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.8, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
5. Per supporti dati e simili (art.8, punto 1.5) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale.
6. Per veicoli e altri beni mobili (art.8, punti 1.6, 1.7 e 2.1)
6.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
6.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso.
7. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
8. Disposizioni generali di indennizzo:
8.1 Qualora, a seguito di un intervento di riparazione, il valore assicurato di una cosa fosse maggiore di quello che la medesima aveva immediatamente prima del sinistro, dalle spese di riparazione sarà decurtato l’importo corrispondente a detto incremento.
8.2 In ogni caso viene conguagliato il valore di parti residue; in tale valutazione non saranno prese in considerazione limitazioni poste dalle autorità al ripristino o al rimpiazzo.
8.3 Nel caso di cose perdute e successivamente recuperate, si dà per convenuto quanto segue:
8.3.1 Al Contraente corre l’obbligo di riprendere dette cose, se ciò sia ragionevolmente pretendibile.
8.3.2 Se le cose vengono recuperate dopo la liquidazione dell’indennizzo, il Contraente deve rendere l’indennizzo ricevuto, detratta l’indennità per un’eventuale minusvalenza. La proprietà delle cose che non possono essere ragionevolmente riprese deve essere trasferita all’Assicuratore.
8.4 Nel caso di cose singole correlate tra loro, non sarà considerato l’eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento, della rottura o della perdita delle altre.
Articolo 10 Procedura peritale
Ad integrazione dell’art. 9 delle ABS, per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. L’accertamento dei due periti deve includere anche il valore assicurato delle cose interessate dal danno immediatamente prima del sinistro e il valore dei resti.
2. Su richiesta di una delle parti, si deve procedere anche all’accertamento del valore assicurato delle cose assicurate non interessate dal sinistro.
Articolo 11
Rivalsa; somma assicurata dopo l’evento dannoso
1. Se l’Assicuratore risarcisce il danno al Contraente o all’Assicurato, sono parimenti trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni del Contraente o dell’Assicurato nei confronti di terzi.
2. Integrazione dell’art. 12 delle ABS:
A decorrere dal giorno del sinistro, per il periodo di assicurazione residuale la somma assicurata viene ridotta dell’importo dell’indennizzo. Per periodi di assicurazione successivi valgono nuovamente la somma assicurata e il premio originari, laddove le circostanze non impongano altrimenti.
Articolo 12 Recesso
In deroga dall’art. 14 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), sia il Contraente, sia l'Assicuratore possono esercitare il diritto di recesso dal contratto in concomitanza con la scadenza annuale, osservando un termine di preavviso di 30 giorni.
9. Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB)
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviato in AS08), di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Rischi e danni assicurati | |
Danni non assicurati | |
Cose e spese assicurate | |
Validità locale dell’assicurazione | |
Obblighi del Contraente prima del sinistro | |
Articolo 6 | Obblighi del Contraente in caso di sinistro |
Valore assicurato | |
Articolo 8 | Indennizzo |
Sottoassicurazione; assicurazione a primo rischio relativo | |
Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo |
Sezione speciale Indice
Procedura peritale | |
Rivalsa, somma assicurata dopo l’evento dannoso |
Articolo 1
Xxxxxx e danni assicurati
1. Sono assicurati i danni materiali conseguenti a un furto con scasso, consumato o tentato (evento dannoso). Sono altresì assicurati i danni materiali occorsi inevitabilmente a seguito di un evento dannoso.
2. Si configura un furto con scasso se un ladro si introduce nei locali indicati in polizza
2.1 sfondando o forzando porte, finestre o altri parti dell’edificio;
2.2 superando ostacoli difficoltosi attraverso aperture non adibite all’accesso;
2.3 e, nonostante siano chiusi, vi sottrae cose;
2.4 aprendo le serrature con l’ausilio di xxxxxx o chiavi false. Per chiavi false s’intendono chiavi realizzate illegalmente;
2.5 utilizzando le chiavi autentiche, che si è procurato effettuando un furto con scasso in locali differenti da quelli indicati in polizza, ovvero con una rapina.
Per rapina si intende la sottrazione o la consegna coatta di cose, mediante violenza alla persona o minaccia;
2.6 e, in presenza di persone, entra di forza in locali chiusi come da punti 2.1-2.5.
3. Si configura il furto con scasso in un contenitore chiuso, quando un ladro
3.1 conformemente al punto 2 entra con la forza e scassina un contenitore, ovvero lo apre con xxxxxx o chiavi false;
3.2 apre un contenitore con le chiavi autentiche, che si è procurato effettuando un furto con scasso di un contenitore analogamente protetto.
Solo in forza di una specifica pattuizione l’apertura di contenitori con le chiavi autentiche è intesa come evento dannoso, se un ladro se le è procurate effettuando un furto con scasso ai sensi del punto 2 in locali differenti da quelli indicati in polizza, ovvero con una rapina.
3.3 entra nei locali indicati in polizza in presenza di persone e forza i contenitori chiusi ivi riposti, ovvero li apre con l’ausilio di arnesi o chiavi false.
Articolo 2 Danni non assicurati
Non sono assicurati, neanche quali conseguenze inevitabili di un sinistro:
1. Danni causati da atti vandalici (danneggiamento intenzionale di cose)
2. Furto o perdita di cose, senza che si configuri un furto con scasso ai sensi dell’art. 1;
3. Danni causati dalla sottrazione di merci o contante da distributori automatici utilizzando monete false o di valore non conforme, carte manipolate e simili;
4. Danni cagionati da azioni dolose di persone che condividono l’abitazione con il Contraente;
5. Danni cagionati da azioni dolose di persone che lavorano per il Contraente e hanno accesso ai locali indicati in polizza, a meno che il furto con scasso non abbia avuto luogo in momenti nei quali detti locali erano a loro inaccessibili ed essi non hanno utilizzato chiavi, né autentiche né false;
6. Danni dovuti a una rapina commessa nel luogo assicurato;
7. Danni dovuti a una rapina durante il trasporto (rapina di fattorini o corrieri);
8. Danni dovuti a incendio, esplosione o fuoriuscita di acqua condotta; per contro, i danni cagionati dall’utilizzo di esplosivi nel corso di un furto con scasso sono assicurati, se non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione;
9. Danni per lucro cessante e danni indiretti;
10. Danni dovuti agli effetti diretti o indiretti di
10.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
10.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
10.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 10.1 e 10.2);
10.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
10.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Per il punto 10 vale quanto segue: se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 10.1-10.5, ovvero le loro conseguenze.
1. Cose assicurate
Articolo 3
Cose e spese assicurate
1.1 Sono assicurate le cose indicate in polizza, di proprietà del Contraente, ai lui vendute e consegnate con patto di riservato dominio, ovvero cedutegli in pegno.
1.2. L’assicurazione copre denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio, titoli di credito, atti, gioielli, oggetti d’oro e di platino, pietre e metalli preziosi, perle naturali e collezioni di monete e francobolli solo se esplicitamente convenuto e se detti beni sono custoditi nei contenitori chiusi indicati in polizza.
1.3 Le cose altrui sono assicurate solo con uno specifico accordo e solo se per esse non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione.
Nel caso di assicurazione di cose altrui, per il valore assicurato è determinante l’interesse del proprietario, se non diversamente convenuto.
2. Spese assicurate Sono assicurate:
2.1 Le spese sostenute per i provvedimenti che il Contraente potrebbe ritenere necessari al verificarsi dell’evento dannoso per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito, in particolare le spese sostenute per predisporre le misure di sicurezza necessarie a breve termine (sorveglianza, coperture di emergenza ecc).
2.2 Le spese di ripristino di elementi strutturali danneggiati, ovvero di rimpiazzo di quelli sottratti, o adeguamenti dei locali indicati in polizza.
2.3 Le spese per le necessarie sostituzioni delle serrature dei locali indicati in polizza fino a EUR 1.500, se le chiavi vengono smarrite a seguito di un furto con scasso o di una rapina.
L’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di cui ai punti 2.1-2.3 e di indennizzo per le cose assicurate è riconosciuto sino alla concorrenza della somma assicurata; tuttavia, ciò non trova applicazione se i provvedimenti sono stati adottati su indicazione dell'assicuratore;
2.4 Solo per esplicita pattuizione sono assicurate:
2.4.1 Le spese di spostamento e di protezione, ossia le spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ripristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici.
2.4.2 Le spese di demolizione e di sgombero, ossia le spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
Quanto detto non comprende le spese di smaltimento di cui al punto 2.4.3.
2.4.3 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
3. Non sono assicurate
3.1 Le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio;
3.2 Le spese per prestazioni dei vigili del fuoco e di altri soggetti obbligati, intervenuti nell’interesse pubblico o su disposizione delle autorità.
Articolo 4
Validità locale dell’assicurazione
Le cose mobili sono assicurate solo nei locali indicati in polizza (= luogo assicurato): se allontanate da essi la copertura assicurativa s’intende sospesa. Qualora detto allontanamento sia definitivo, per tali cose si estingue il contratto di assicurazione.
Articolo 5
Obblighi del Contraente prima del sinistro
1. Se tutte le persone si allontanano dai locali indicati in polizza, anche se per breve tempo, il Contraente deve
1.1 tenere sempre debitamente chiuse le porte, le finestre e tutte le altre aperture dei locali in questione, chiudendo anche le serrature presenti;
1.2 chiudere debitamente i contenitori;
1.3 utilizzare compiutamente tutte le misure di sicurezza convenute.
2. Le cassaforti a muro (cassaforti a parete) devono essere murate come prescritto (letto da 100 mm in calcestruzzo, classe di resistenza B 400).
3. Dopo la chiusura degli esercizi commerciali, i registratori di cassa devono essere lasciati aperti.
4. Se le cose sono custodite in edifici sempre abitati, anche di notte, il periodo complessivo di disabitazione non può essere superiore a 40 giorni all’anno.
5. I predetti obblighi sono da intendersi come prescrizioni di sicurezza convenute ai sensi dell’art. 3 delle ABS. La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore secondo le disposizioni di legge.
1. Obbligo di salvataggio
Articolo 6
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1.1 provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
1.1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
1.2 Qualora vengano smarriti libretti di risparmio e titoli di credito, si deve richiedere immediatamente il blocco dei pagamenti e, se possibile, avviare la procedura giudiziale d’ammortamento.
2. Obbligo di denuncia del sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore e all’autorità competente in materia di sicurezza.
Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose perdute.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico.
4. Esonero dall’obbligo di prestazione
Qualora il Contraente violi uno degli obblighi suesposti, l’Assicuratore è esonerato dall’obbligo indennitario ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), ai sensi del § 62 della stessa per la violazione dell’obbligo di riduzione del danno.
1. Disposizioni particolari per il valore assicurato
Articolo 7 Valore assicurato
1.1 Il valore assicurato di beni d’uso e impianti aziendali è il valore a nuovo.
Per valore a nuovo s’intendono le spese necessarie per riacquistare nuovi beni dello stesso genere e qualità.
1.2 Per valore assicurato di merci e provviste s’intendono le spese per ripristinare o rimpiazzare cose dello stesso genere e qualità.
Se, nel caso di merci e provviste, il prezzo di vendita realizzabile è inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, questo viene assunto come valore assicurato.
1.3 Il valore assicurato
1.3.1 di denaro e valori assimilabili è il valore nominale;
1.3.2 di libretti di risparmio senza codice segreto è l’importo del credito;
1.3.3 di libretti di risparmio con codice segreto sono le spese della procedura d’ammortamento;
1.3.4 di titoli di credito con cambio ufficiale è l’ultima quotazione ufficiale;
1.3.5 di altri titoli di credito è il prezzo di mercato.
1.4 Il valore assicurato di supporti dati con i relativi programmi e dati, strumenti ausiliari per la riproduzione, documenti, modelli, prototipi e simili sono le spese di ripristino o rimpiazzo.
1.5 Il valore assicurato di veicoli, imbarcazioni e aeromobili omologati è il valore di mercato. Per valore di mercato s’intende la somma realizzabile con la vendita della cosa.
1.6 Il valore assicurato di altri beni mobili, non menzionati ai punti 1.1-1.5, è il valore di mercato.
2. Disposizioni generali per il valore assicurato
2.1 A prescindere dalle disposizioni di cui ai punti 1.1-1.6, il valore assicurato coincide sempre con il valore di mercato:
2.1.1 nel caso di cose di valore storico o artistico che, in generale, non perdono valore con il passare del tempo;
2.1.2 nel caso di cose mobili che sono noleggiate a scopi commerciali o industriali, p. es. libri, videocassette, macchine e apparecchi a noleggio;
2.2 All’accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo.
Articolo 8 Indennizzo
1. Per ciò che concerne i beni d’uso e impianti aziendali (art. 7, punto 1.1),
1.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi dell’evento dannoso;
1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto dell’evento dannoso (danno a valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima del sinistro.
1.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente.
Il valore corrente è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo in funzione delle condizioni del bene, segnatamente della sua età e del suo deterioramento, e rimborsato nei limiti del suo ammontare.
1.4 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente, il limite massimo del rimborso è il valore venale.
In particolare, i beni d’uso e impianti aziendali sono svalutati in modo permanente se definitivamente dismessi, ovvero se non più utilizzabili in generale o per i fini aziendali.
2. Per merci e provviste (art.7, punto 1.2)
2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima dello stesso.
2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore.
3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.7, punto 1.3) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
4. Per supporti dati e simili (art.7, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale.
5. Per veicoli e altri beni mobili (art.7, punti 1.5, 1.6 e 2),
5.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima del sinistro.
6. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
7. Disposizioni generali di indennizzo:
7.1 Qualora, a seguito di un intervento di riparazione, il valore assicurato di una cosa fosse maggiore di quello che la medesima aveva immediatamente prima del sinistro, dalle spese di riparazione sarà decurtato l’importo corrispondente a detto incremento.
7.2 In ogni caso viene conguagliato il valore di parti residue; in tale valutazione non saranno prese in considerazione limitazioni poste dalle autorità al ripristino o al rimpiazzo.
7.3 Nel caso di cose perdute e successivamente recuperate, si dà per convenuto quanto segue:
7.3.1 Al Contraente corre l’obbligo di riprendere dette cose, se ciò sia ragionevolmente pretendibile.
7.3.2 Se le cose vengono recuperate dopo la liquidazione dell’indennizzo, il Contraente deve rendere l’indennizzo ricevuto, detratta l’indennità per un’eventuale minusvalenza. La proprietà delle cose che non possono essere ragionevolmente riprese deve essere trasferita all’Assicuratore.
7.4 Nel caso di cose singole abbinate tra loro, non sarà considerato l’eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento, della rottura o della perdita delle altre.
Sottoassicurazione; assicurazione a primo rischio relativo
1. In caso di sottoassicurazione, gli indennizzi determinati ai sensi dell’art. 8 vengono decurtati secondo le disposizioni delle ABS; quanto detto non trova applicazione se è stata stipulata un’assicurazione a primo rischio.
2. Qualora si convenga di assicurare solo una parte del valore complessivo indicato in polizza (assicurazione a primo rischio relativo), trova applicazione quanto segue:
2.1 Il danno è indennizzato nei limiti della somma assicurata a primo rischio relativo;
2.2 per somma assicurata ai sensi dell’art. 8, punto 2 delle ABS, s’intende il valore complessivo in base al quale viene calcolata la somma assicurata a primo rischio relativo.
Articolo 10
Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo
1. Nel caso di beni d’uso e impianti aziendali, inizialmente il Contraente ha unicamente diritto:
1.1 al risarcimento del valore corrente in caso di distruzione o perdita;
1.2 al risarcimento del danno a valore corrente in caso di danneggiamento.
Il rapporto tra danno a valore corrente e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore corrente e valore a nuovo.
2. Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento sub punto 1 solo quando e se sono soddisfatte le seguenti premesse:
2.1 è appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo.
Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s’intendono come ricostruite o rimpiazzate;
2.2 Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego;
2.3 La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso.
Articolo 11 Procedura peritale
Ad integrazione delle disposizioni delle ABS, per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. L’accertamento dei due periti deve includere anche il valore assicurato delle cose interessate dal danno immediatamente prima del sinistro e il valore dei resti.
2. Su richiesta di una delle parti, si deve procedere anche all’accertamento del valore assicurato delle cose assicurate non interessate dal sinistro.
Articolo 12
Rivalsa; somma assicurata dopo l’evento dannoso
1. Se l’Assicuratore risarcisce il danno al Contraente o all’Assicurato, sono parimenti trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni del Contraente o dell’Assicurato nei confronti di terzi.
2. Il pagamento di un indennizzo non riduce la somma assicurata.
10. Condizioni generali di assicurazione vetri e cristalli (ABG)
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviato in AS08), di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Rischi e danni assicurati | |
Danni non assicurati | |
Cose e spese assicurate | |
Validità locale dell’assicurazione | |
Obblighi del Contraente prima del sinistro | |
Articolo 6 | Obblighi del Contraente in caso di sinistro |
Valore assicurato | |
Articolo 8 | Indennizzo |
Sottoassicurazione | |
Rivalsa, somma assicurata dopo l’evento dannoso |
Sezione speciale Indice
Articolo 1
Xxxxxx e danni assicurati
Sono assicurati i danni da rottura occorsi al vetro assicurato (art. 3).
Sono esclusi dall’assicurazione:
Articolo 2 Danni non assicurati
1. danni che consistono semplicemente in un graffio, una scalfittura o una scheggiatura degli spigoli, della superficie del vetro o delle pellicole, pitture, scritte o altri rivestimenti che la ricoprono, anche quelli riflettenti;
2. danni a supporti e cornici;
3. xxxxx xxxxxxxxx;
4. danni causati da incendio, fulmine, esplosione o caduta aerei;
5. xxxxx conseguenti a inserimento, estrazione o trasporto di vetri;
6. xxxxx conseguenti ad operazioni sui vetri stessi, i loro supporti o cornici. Sono assicurati i danni dovuti a lavori di pulizia;
7. danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
7.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
7.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
7.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 7.1 e 7.2);
7.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
7.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Per il punto 7 vale quanto segue: se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 7.1-7.5, ovvero le loro conseguenze.
1. Cose assicurate
Articolo 3
Cose e spese assicurate
Sono assicurate le lastre in vetro, i vetri in plastica e i vetri speciali indicati in polizza.
2. Spese assicurate
Solo per esplicita pattuizione sono assicurate:
2.1 Spese di spostamento e di protezione, ossia le spese indispensabili per lo spostamento, la modifica o la salvaguardua di altre cose al fine di ripristinare o rimpiazzare cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di griglie o barre di protezione e simili.
2.2 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
2.3 Spese per vetrate o strutture in legno d’emergenza e maggiorazioni per straordinari.
Articolo 4
Validità locale dell’assicurazione
I vetri sono assicurati solo nel luogo assicurato indicato in polizza.
Articolo 5
Obblighi del Contraente prima del sinistro
Il Contraente deve provvedere alla regolare manutenzione dei supporti e delle cornici dei vetri assicurati.
Tale obbligo deve intendersi come prescrizione di sicurezza convenuta ai sensi dell’art. 3 delle ABS. La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore secondo le disposizioni di legge.
1. Obbligo di salvataggio
Articolo 6
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1 provvedere alla conservazione e al salvataggio dei vetri assicurati;
1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
2. Obbligo di denuncia del sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Se il sinistro è stato causato da un terzo, se possibile devono essere comunicati all’Assicuratore l’autore del fatto ed eventuali testimoni.
4. Esonero dall’obbligo di prestazione
Qualora il Contraente violi uno degli obblighi suesposti, l’Assicuratore è esonerato dall’obbligo indennitario ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), ai sensi del § 62 della stessa per la violazione dell’obbligo di salvataggio.
Articolo 7 Valore assicurato
Per valore assicurato dei vetri assicurati s’intendono le spese di ripristino o rimpiazzo secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi inclusi il distacco e la rimozione dei cocci. Non concorrono al valore assicurato le spese di cui all’art. 3.2.
Articolo 8 Indennizzo
1. Vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo secondo i prezzi correnti nella zona in questione per il vetro assicurato interessato dal sinistro, ivi comprese le spese per il distacco e la rimozione dei cocci (spese di riparazione).
Non sono rimborsate maggiorazioni per essersi avvalsi di un servizio urgente.
2. Non viene riconosciuto alcun rimborso se il vetro assicurato era già svalutato in modo permanente prima della rottura.
In particolare, un vetro assicurato è svalutato in modo permanente se non è più utilizzabile in generale o per l’impiego per esso previsto.
Articolo 9 Sottoassicurazione
In caso di sottoassicurazione, gli indennizzi determinati ai sensi dell’art. 8 vengono decurtati secondo le disposizioni delle ABS; quanto detto non trova applicazione se è stata stipulata un’assicurazione a primo rischio.
Rivalsa; somma assicurata dopo l’evento dannoso
1. Se l’Assicuratore risarcisce il danno al Contraente o all’Assicurato, sono parimenti trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni del Contraente o dell’Assicurato nei confronti di terzi.
2. Il pagamento di un indennizzo non riduce la somma assicurata.
Sezione III
1. CONDIZIONI GENERALI E CONDIZIONI GENERALI INTEGRATIVE DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE (AHVB 2008*) E EHVB 2008*))
Le Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile (AHVB) trovano applicazione qualora le Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (EHVB) non prevedano pattuizioni speciali.
Indice
Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile (AHVB)
Articolo 1 Che cosa è un sinistro e che cosa è assicurato?
Articolo 2 Che cosa s’intende per incremento del rischio assicurato? Articolo 3 Dove è operante l’assicurazione? (validità territoriale) Articolo 4 Quando è operante l’assicurazione? (validità temporale) Articolo 5 Fino a che importo e in che misura risarcisce l’Assicuratore?
Articolo 6 Come è disciplinata la copertura assicurativa in caso di danni materiali causati da danni ambientali? Articolo 7 Che cosa non è assicurato? (esclusioni del rischio)
Articolo 8 A cosa è necessario fare attenzione prima e dopo il verificarsi del sinistro? (obblighi) Che facoltà sono concesse all’Assicuratore?
Articolo 9 Quando possono essere ceduti o costituiti in pegno i diritti d’indennizzo?
Articolo 10 A chi compete l’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione? Chi deve adempiere ai doveri derivanti dal contratto di assicurazione? (posizione giuridica delle persone interessate dal contratto)
Articolo 11 Che cosa s’intende per periodo di assicurazione? Quando deve essere pagato il premio e da quando decorre la copertura assicurativa? In quali casi si ha la regolazione del premio?
Articolo 12 Quanto dura il contratto di assicurazione? Chi può recedere in caso di sinistro? Che cosa s’intende per cessazione del rischio assicurato?
Articolo 13 Dove e quando possono essere esercitati in via giudiziale i diritti derivanti dal contratto di assicurazione? (foro competente e diritto applicabile)
Articolo 14 In che forma devono essere rese le dichiarazioni?
Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (EHVB) Sezione A:
Disposizioni generali per tutti i rischi d’impresa
1. Estensione della copertura assicurativa
2. Rischio per RC del produttore
3 Inosservanza consapevole di norme
4. Acquisto dell’azienda
*) Nei rimandi alle condizioni si menziona semplicemente AHVB o EHVB, tralasciando l’indicazione dell’anno.
Sezione B:
Disposizioni integrative per rischi specifici aziendali e non
1. Copertura dei meri danni patrimoniali
2. Ferrovie di raccordo e depositi ferroviari presi in locazione
3. Edilizia e attività analoghe
4. Officine meccaniche per autoveicoli e attività analoghe
5. Spazzacamini
6. Aziende agricole e forestali
7. Attività alberghiera
8. Stabilimenti balneari
9. Medici, dentisti, veterinari (cliniche veterinarie)
10. Istituti ospedalieri, istituti di cura, sanatori, case di convalescenza, case di riposo e simili
11. Proprietà di casa e terreno
12. Detenzione di animali
13. Imbarcazioni
14. Associazioni
15. Squadre servizi antincendio e anti-inondazione
16. Responsabilità civile privata
17. Estensione della responsabilità civile privata
18. Pubblica istruzione
19. Scuole speciali
20. Istruttori speciali
21. Comuni politici
22. Chiese, comunità religiose ALLEGATO
1. Sinistro
Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile (AHVB) Articolo 1
Che cosa è un sinistro e che cosa è assicurato?
1.1 Il sinistro è il verificarsi di un evento dannoso che deriva dal rischio assicurato e che comporta o potrebbe comportare obblighi risarcitori (punto 2.) in capo al Contraente.
1.2 Sinistro in serie
Più eventi dannosi dovuti alla medesima causa sono considerati un unico sinistro. Inoltre, s’intendono come un unico sinistro eventi dannosi dovuti a cause analoghe in connessione temporale, se tra dette cause vi è un nesso giuridico, economico o tecnico.
2. Copertura assicurativa
2.1 In caso di sinistro l’Assicuratore
2.1.1 provvede ad adempiere agli obblighi risarcitori derivanti al Contraente a seguito di un danno a persone, materiale o patrimoniale, riconducibile a un danno assicurato a persone o materiale, in forza delle disposizioni di legge di RC di diritto civile *);
2.1.2 si accolla le spese per l’accertamento e la difesa da obblighi risarcitori pretesi da terzi con riferimento all’art. 5, punto 5.
2.2 Gli obblighi risarcitori derivanti da perdita o smarrimento di cose materiali sono assicurati solo se specificamente convenuto nelle Condizioni generali integrative di assicurazione di RC (EHVB). In tali casi trovano applicazione le disposizioni relative ai danni materiali.
2.3 Per danno alle persone s’intende l’uccisione, la lesione fisica o un danno alla salute di persone. Per danno materiale
s’intende il danneggiamento o la distruzione di cose materiali.
Non rientrano tra i danni materiali la perdita, la modifica o l’indisponibilità di dati memorizzati su supporto elettronico.
Articolo 2
Che cosa s’intende per incremento del rischio assicurato?
1. L’assicurazione copre anche aggravamenti o estensioni del rischio assicurato dovuti a cause aziendali o professionali.
2. Qualora l’aggravamento del rischio assicurato sia dovuto alla modifica o all’emanazione di norme legislative, l’Assicuratore può disdire il contratto di assicurazione a mezzo raccomandata entro un anno dall’entrata in vigore di dette norme, osservando un preavviso di 30 giorni.
1) In prosieguo per brevità "obblighi risarcitori".
Articolo 3
Dove è operante l’assicurazione? (validità territoriale)
1. La copertura assicurativa è operante per i sinistri occorsi in Austria. Non sono assicurate le pretese risarcitorie per danni che in base al diritto statunitense, canadese o australiano vengono rivendicate intentando azioni legali, a prescindere dal tribunale adito.
2. Tuttavia, gli obblighi risarcitori (obblighi di rivalsa) nei confronti degli enti austriaci di previdenza sociale sono coperti dall’assicurazione se il sinistro si è verificato all’estero.
Articolo 4
Quando è operante l’assicurazione? (validità temporale)
1. L’assicurazione è operante per sinistri occorsi nel periodo di validità della copertura assicurativa (validità del contratto di assicurazione con riferimento ai §§ 38 e segg. della legge austriaca sul contratto di assicurazione [VersVG]).
I sinistri occorsi nel periodo di validità della copertura assicurativa la cui causa, tuttavia, precede la stipulazione del contratto, sono assicurati solo se il Contraente o l’Assicurato erano ignari della causa che ha cagionato il sinistro fino alla stipulazione del contratto predetto.
2. Un sinistro in serie s’intende occorso nel momento in cui si verifica il primo evento dannoso della serie; in questo caso è determinante l’entità della copertura assicurativa convenuta al verificarsi di quest’ultimo. Se l’Assicuratore recede dal rapporto assicurativo ai sensi dell’art. 12 o in caso di cessazione del rischio (art. 12, punto 4.), la copertura assicurativa è operante non solo nel periodo di validità, ma anche per gli eventi dannosi di una serie occorsi successivamente alla cessazione del contratto
Qualora il primo evento dannoso di una serie preceda la stipulazione del contratto di assicurazione e il Contraente o l’Assicurato siano ignari del verificarsi del danno in serie, quest’ultimo s’intende occorso con il primo evento dannoso verificatosi nel periodo di operatività della copertura assicurativa, se per esso non sussiste altra copertura.
Qualora il primo evento dannoso di una serie si verifichi in un momento nel quale la copertura assicurativa è sospesa e il Contraente o l’Assicurato siano ignari del verificarsi del danno in serie, quest’ultimo s’intende occorso con il primo evento dannoso verificatosi da quando la copertura in parola torna ad essere nuovamente operativa.
3. Nel caso di danno alle persone, se sussistono dubbi circa il verificarsi di un evento assicurato, questo s’intende occorso con il primo accertamento medico verificabile di danno alla salute.
Articolo 5
Fino a che importo e in che misura risarcisce l’Assicuratore?
1. La somma assicurata rappresenta la massima esposizione dell’Assicuratore per un evento assicurato ai sensi dell’art. 1, punto 1., anche nel caso in cui la copertura assicurativa operi per più persone tenute a risarcire il danno.
Qualora sia stata concordata una somma assicurata globale, questa vale congiuntamente per danni alle persone, danni materiali e patrimoniali riconducibili a un danno assicurato a persone o materiale.
2. L’Assicuratore risarcisce i sinistri verificatisi nel corso di un anno assicurativo, fino a un importo massimo pari al triplo della somma assicurata di riferimento.
3. L’Assicuratore contribuisce a una garanzia o deposito che il Contraente deve costituire per legge o in forza di una disposizione dell’autorità giudiziaria a copertura di un obbligo risarcitorio, nella stessa misura con la quale interviene nel risarcimento.
4. Qualora il Contraente debba pagare una pensione e il valore capitalizzato di quest’ultima ecceda la somma assicurata o quanto di essa rimane detratti eventuali altri importi per il medesimo evento assicurato, la pensione da versare viene rimborsata solo per il rapporto che intercorre tra la somma assicurata o il relativo importo residuo e il valore capitalizzato della pensione stessa. A tale scopo, il valore di capitale della pensione viene determinato sulla scorta delle tavole generali austriache di mortalità OEM 90/92 e un tasso d’interesse annuale pari al 3%.
5. Spese di salvataggio; spese
5.1 L’assicurazione copre il rimborso delle spese di salvataggio.
5.2 L’assicurazione copre altresì le spese giudiziali e stragiudiziali, richieste dalle circostanze, di accertamento e difesa da un obbligo risarcitorio preteso da un terzo, anche nel caso in cui la pretesa si riveli ingiustificata.
5.3 Inoltre, l’assicurazione copre le spese della difesa condotta su indicazione dell’Assicuratore (v. art. 8, punto 1.5) in un procedimento di carattere penale o disciplinare.
Le spese di cui ai punti 5.1-5.3 e gli interessi sono imputati alla somma assicurata.
6. Qualora l’Assicuratore veda fallire la propria richiesta di ottemperare a un obbligo risarcitorio tramite riconoscimento, soddisfazione o transazione a causa dell’opposizione del Contraente e dichiari a mezzo raccomandata di tenere a disposizione la sua quota contrattualmente dovuta a titolo di indennizzo e spese per la soddisfazione del danneggiato, l’Assicuratore non deve rispondere delle maggiori spese occorrenti dalla dichiarazione predetta in relazione alla questione principale, agli interessi e alle spese.
Articolo 6
Come è disciplinata la copertura assicurativa in caso di danni materiali causati da danni ambientali?
Per gli obblighi risarcitori per danni materiali causati da danni ambientali, ivi inclusi danni a terreno o acque, la copertura assicurativa è operante solo se specificamente concordata secondo le condizioni di seguito elencate:
1. Per danno ambientale s’intende il pregiudizio della qualità di aria, terreno o acque a seguito di immissioni.
2. La copertura assicurativa per danni materiali causati da danni ambientali, ivi inclusi danni a terreno e acque, è operante se il danno ambientale deriva da singolo fatto imprevisto, accaduto improvvisamente, che non rientra nella normale attività aziendale senza interferenze.
Pertanto, in particolare, la copertura assicurativa non è operante se un danno ambientale deriva solo da più fatti con effetti analoghi (quali spandimenti, evaporazione) e non si sarebbe verificato a seguito di singoli fatti della medesima natura.
Non trova applicazione l’art. 7, punto 11.
3. Disposizioni particolari per la copertura assicurativa di cui al punto 2.
3.1 Sinistro
3.1.1 In deroga all’art. 1, punto 1., il sinistro si configura con il primo accertamento verificabile di un danno ambientale che comporta o potrebbe comportare obblighi risarcitori in capo al Contraente.
3.1.2 Sinistro in serie
In deroga all’art. 1, punto 1.2, s’intende come un sinistro l’accertamento di più danni ambientali derivati dal medesimo fatto. S’intendono, inoltre, come un sinistro gli accertamenti di danni ambientali derivati da fatti analoghi in connessione temporale, se tra detti fatti sussiste un nesso di natura giuridica, economica o tecnica.
Trova applicazione per analogia l’art. 4, punto 2. delle AHVB.
3.2 Validità territoriale
In deroga all’art. 3 la copertura assicurativa è operante se gli effetti pregiudizievoli del danno ambientale si sono verificati in Austria; trova applicazione la limitazione di cui all’art. 3, punto 1., frase 2 delle AHVB.
3.3 Validità temporale
In deroga all’art. 4, la copertura assicurativa è estesa a danni ambientali accertati nel periodo di operatività della copertura medesima o entro i due anni successivi (punto 3.1.1), laddove il fatto sia accaduto nel periodo di operatività in questione.
Un danno ambientale accertato nel corso dell’operatività della copertura assicurativa, ma riconducibile a un fatto precedente la stipulazione del contratto di assicurazione, è assicurato solo se tale fatto è accaduto nei due anni precedente la stipulazione predetta e fino al momento di tale stipulazione il Contraente o l’Assicurato non erano a conoscenza del fatto o del danno ambientale, né potevano esserlo.
Trova applicazione per analogia l’art. 4, punto 2.
3.4 Obblighi
A prescindere dal fatto che l’Assicuratore possa essere esonerato altrimenti dalla prestazione ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione [VersVG], il Contraente deve
3.4.1 osservare le leggi, gli ordinamenti, le disposizioni e gli oneri di ordine amministrativo pertinenti e per lui determinanti, le normative austriache pertinenti e le direttive dell’associazione austriaca per l’idroeconomia;
3.4.2 effettuare o far effettuare manutenzione a regola d’arte di impianti e altre installazioni pericolosi per l’ambiente. Le riparazioni e i lavori di manutenzione necessari devono essere effettuati immediatamente.
Tali impianti e installazioni devono essere controllati da personale specializzato con cadenza almeno quinquennale, laddove la legge o disposizioni amministrative non prevedano un termine inferiore. Detto termine è calcolato dalla messa in esercizio dell’impianto o dal suo ultimo controllo, a prescindere dalla decorrenza della copertura assicurativa.
3.5 Franchigia
La franchigia a carico del Contraente è pari al 10% del danno per ogni sinistro, fino alla concorrenza di EUR 40.000.
3.6 Esclusioni dalla copertura assicurativa
Non sono coperti dall’assicurazione gli impianti di depurazione delle acque reflue, gli impianti di chiarificazione e di trattamento dei rifiuti; sono inoltre esclusi lo stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e lo stoccaggio finale di rifiuti di ogni genere (messa in discarica).
Articolo 7
Che cosa non è assicurato? (esclusioni del rischio)
1. In particolare, ai sensi dell’art. 1 l’assicurazione non copre
1.1 pretese relative a garanzia per vizi;
1.2 pretese che, in forza di un contratto o di un particolare impegno, eccedono l’obbligo risarcitorio previsto dalla legge;
1.3 l’adempimento di contratti e la prestazione sostitutiva in luogo dell’adempimento.
2. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori delle persone che hanno causato illegalmente e con dolo il danno del quale un terzo li rende responsabili. È equiparato al dolo
2.1 un’azione o un’omissione con la quale ci si doveva attendere il probabile verificarsi del danno, accettando tuttavia il rischio di tale eventualità (p. es. prediligendo una modalità di lavoro che consenta di risparmiare denaro o tempo);
2.2 l’essere a conoscenza del fatto che merci prodotte o fornite ovvero lavori eseguiti sono affetti da vizi o nocivi.
3. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori in base alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 20/1949) e s. m. e i. e alla legge austriaca sulla responsabilità civile di organi pubblici [Organhaftpflichtgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 181/1967) e s. m. e i.
4. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni in rapporto diretto o indiretto con gli effetti dell’energia atomica, segnatamente con
4.1 reazioni di combustibili nucleari fissili o fusibili;
4.2 irraggiamento di sostanze radioattive ed effetto di radiazioni prodotte dall’accelerazione di particelle cariche;
4.3 contaminazione causata da materie radioattive.
5. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per i danni che il Contraente o le persone agenti per lui hanno causato con il possesso o l’utilizzo di
5.1 aeromobili,
5.2 apparecchi aerei,
5.3 autoveicoli o rimorchi che per la loro tipologia costruttiva e dotazione o il loro utilizzo con riferimento al rischio assicurato devono essere dotati di targa ufficiale, o lo sono effettivamente. Tuttavia, detta esclusione non interessa l’utilizzo di autoveicoli come fonte d’energia legata a un determinato luogo.
I termini aeromobile e apparecchio aereo devono intendersi ai sensi della legge austriaca sulla navigazione aerea [Luftfahrtgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 253/1957) e s. m. e i., i termini autoveicolo, rimorchio e targa ufficiale ai sensi della legge austriaca sugli autoveicoli [Kraftfahrgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 267/1967) e s. m. e i.
5.4 Veicoli speciali a motore, quali motoslitte, veicoli battipista, moto d’acqua e simili.
6. L'assicurazione non copre danni causati
6.1 al Contraente stesso (ai Contraenti stessi);
6.2 ai familiari del Contraente (per familiari s’intendono il coniuge, i parenti in linea retta ascendente e discendente, i suoceri, i genitori adottivi, il patrigno e la matrigna come pure generi e nuore, i figli adottivi e i figliastri, i fratelli e le sorelle che convivono nel medesimo nucleo familiare; la convivenza more uxorio è equiparata nei suoi effetti a quella coniugale);
6.3 ai soci del Contraente e ai loro familiari (punto 6.2);
6.4 alle società nelle quali il Contraente o i suoi familiari (punto 6.2) detengono partecipazioni, e quindi proporzionalmente alla partecipazione detenuta dal Contraente e dai suoi familiari (punto 6.2) in dette società; inoltre
alle società che appartengono al medesimo gruppo (ai sensi del § 15 della legge austriaca sulle società per azioni e le società in accomandita per azioni [AktG]) del Contraente o dei suoi familiari (punto 6.2), e quindi proporzionalmente alla partecipazione direttamente e/o indirettamente detenuta dalla controllante in tali società.
Nel caso di persone giuridiche, persone incapaci di agire o limitatamente capaci di agire, i rappresentanti legali e familiari sono equiparati al Contraente e ai suoi familiari.
7. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni causati dalla modifica del patrimonio genetico di cellule germinali o embrioni umani; in tali casi è irrilevante se la modifica sia riconducibile alla trasmissione o all’effetto indiretto di patrimonio transgenico o all’intervento diretto con tecniche genetiche o riproduttive.
Non sono assicurati danni relativi a organismi geneticamente modificati.
8. L’Assicuratore non risponde per danni conseguenti ad atti di forza di Stati o contro Stati e i loro organi, atti di forza di organizzazioni politiche e terroristiche, atti di forza in occasione di raduni pubblici, eventi e cortei e atti di forza in occasione di scioperi e serrate.
9. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a lavori o cose prodotti o forniti dal Contraente (o da terzi su suo incarico o per suo conto), la cui causa è da ravvisarsi nella produzione o nella fornitura.
10. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a
10.1 cose che il Contraente o le persone che agiscono per lui hanno preso in comodato, in locazione, in leasing o in affitto;
10.2 cose che il Contraente o le persone che agiscono per lui hanno preso in custodia, laddove ciò deve intendersi anche come obbligo accessorio (p. es. consegna di una cosa per riparazione e/o servizio assistenza);
10.3 cose cedute al Contraente o alle persone che agiscono per lui a puro titolo di favore;
10.4 cose mobili che occorrono nel corso o in conseguenza del loro utilizzo, del loro trasporto, della loro lavorazione o di un’altra attività svolta su queste o con queste.
10.5 quelle parti di cose immobili, che sono oggetto diretto di lavorazione, di utilizzo o di altra attività.
11. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a cose causati dall’emissione o dall’effetto graduali di temperatura, gas, vapori, liquidi, umidità o precipitazioni non atmosferiche (quali fumo, fuliggine, polveri ecc.).
12. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a cose per allagamenti provocati da acque ferme o correnti che sono stati causati da impianti, provvedimenti e dotazioni del Contraente che richiedono un’autorizzazione ai sensi della legge austriaca sull’utilizzazione delle acque [Wasserrechtsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 215/1959) e s. m. e i. Parimenti, l’assicurazione non copre analoghi obblighi risarcitori dovuti al fatto che il Contraente collabora direttamente alla produzione, alla fornitura, alla manutenzione o alla riparazione di detti impianti.
13. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni in rapporto diretto o indiretto con gli effetti di campi elettromagnetici.
14. Non sono assicurati gli obblighi risarcitori per danni riconducibili direttamente o indirettamente ad amianto o materiali contenenti amianto, oppure in relazione ad essi.
15. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a cose e/o danni patrimoniali che rientrano nelle situazioni di cui alla sezione A, par. 2, punto 4. delle EHVB (estensione copertura RC del produttore).
16. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni conseguenti a violazioni del diritto della personalità o al nome.
17. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni derivanti da ostilità, vessazioni, molestie, trattamento iniquo o altre forme discriminatorie.
1. Obblighi
Articolo 8
A cosa è necessario fare attenzione prima e dopo il verificarsi del sinistro? (obblighi) Che facoltà sono concesse all’Assicuratore?
Di seguito si individuano gli obblighi, la cui violazione comporta l’esonero dell'Assicuratore dalla prestazione conformemente al § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione [VersVG]:
1.1 Per mantenere l’equivalenza tra rischio e premio, su richiesta il Contraente deve comunicare all’Assicuratore in modo veritiero i dati di cui all’art. 11, punto 3.1.
1.2 Il Contraente deve eliminare entro un termine adeguato le circostanze particolarmente rischiose, la cui eliminazione poteva essere ed è stata ragionevolmente pretesa dall’Assicuratore. In casi dubbi, una circostanza che ha già originato un danno deve intendersi come particolarmente rischiosa.
1.3 Il Contraente deve fare tutto ciò che ritiene ragionevole per chiarire le cause, l’andamento e gli effetti del sinistro e ridurre il danno che ne deriva.
1.4 Questi deve informare l’Assicuratore per iscritto, se necessario anche a mezzo telecomunicazione orale o scritta, in modo completo e senza indugio, entro e non oltre una settimana da quando ha avuto conoscenza del fatto.
In particolare devono essere indicati:
1.4.1 il sinistro;
1.4.2 la pretesa di un risarcimento danni;
1.4.3 la notifica di un decreto penale e l’apertura di un procedimento penale, amministrativo o disciplinare a carico del Contraente o dell’Assicurato;
1.4.4 tutti i provvedimenti di terzi atti a ottenere il risarcimento dei danni per via legale.
1.5 Il Contraente deve sostenere l’Assicuratore nel corso dell’accertamento e della liquidazione del danno o del rigetto dello stesso.
1.5.1 Il Contraente deve rilasciare procura all’avvocato nominato dall’Assicuratore (difensore, consulente), dargli tutte le informazioni che gli sono necessarie e affidargli la conduzione del processo.
1.5.2 Qualora il Contraente non possa ricevere tempestivamente le istruzioni dell’Assicuratore, deve provvedere autonomamente entro il termine prescritto a tutte le azioni processuali necessarie (anche all’opposizione a decreto penale).
1.5.3 Senza il previo consenso dell'Assicuratore il Contraente non può riconoscere o comporre, in tutto o in parte, obblighi risarcitori.
2. Procura dell'Assicuratore
Relativamente al suo obbligo alla prestazione, l’Assicuratore ha facoltà di rilasciare in nome del Contraente tutte le dichiarazioni che appaiono opportune.
Articolo 9
Quando possono essere ceduti o costituiti in pegno i diritti d’indennizzo?
Senza l’esplicito consenso dell’Assicuratore, il diritto d’indennizzo non può essere né ceduto, né costituito in pegno prima del suo definitivo accertamento.
Articolo 10
A chi compete l’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione? Chi deve adempiere ai doveri derivanti dal contratto di assicurazione? (posizione giuridica delle persone interessate dal contratto)
Se l’assicurazione copre non solo gli obblighi risarcitori del Contraente stesso, ma anche quelli di altre persone, tutte le disposizioni contrattuali relative al Contraente devono essere applicate per analogia a dette persone; esse sono responsabili dell’adempimento degli obblighi nella stessa misura in cui lo è il Contraente. L’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione spetta esclusivamente al Contraente.
Articolo 11
Che cosa s’intende per periodo di assicurazione? Quando deve essere pagato il premio e da quando decorre la copertura assicurativa? In quali casi si ha la regolazione del premio?
1. Periodo di assicurazione
Se il contratto di assicurazione non è stato stipulato per un periodo inferiore, il periodo di assicurazione s’intende pari a un anno.
2. Premio e decorrenza della copertura assicurativa
2.1 Il Contraente deve pagare il primo premio o il premio unico, comprensivi di diritti e tassa sulle assicurazioni, entro 14 giorni dalla stipulazione del contratto di assicurazione (ricevimento della polizza o di altra dichiarazione di accoglimento della domanda) e dalla richiesta di pagamento del premio (pagamento della polizza). La copertura assicurativa decorre dal pagamento della polizza, tuttavia non prima della data convenuta. Se il primo premio o il premio unico vengono richiesti solo successivamente, ma pagati entro 14 giorni o senza un ulteriore ritardo colposo, la copertura assicurativa decorre dal momento convenuto.
2.2 I premi successivi comprensivi di diritti e tassa sulle assicurazioni devono essere versati entro le scadenze pattuite.
2.3 Per ciò che concerne gli effetti di un pagamento non tempestivo dei premi, trovano applicazione i §§ 38 e segg. della legge austriaca sul contratto di assicurazione [VersVG].
3. Regolazione del premio:
3.1 Se per contratto il premio deve essere determinato in base al monte salari e stipendi, al fatturato o ad altro dato numerico, come base di calcolo si assume inizialmente un importo corrispondente alle condizioni prevedibili.
Al termine di ciascun periodo di assicurazione il Contraente deve indicare gli importi rispondenti alle condizioni effettive e, su richiesta, documentarle; egli deve altresì comunicare se e quali aggravamenti o estensioni del rischio assicurato di natura aziendale o professionale si sono avuti; il Contraente deve adempiere a detto obbligo entro 30 giorni dalla richiesta dell’Assicuratore.
Ricevuti i dati del Contraente, l’Assicuratore deve provvedere al calcolo definitivo del premio: l’importo eccedente o mancante del premio è esigibile 30 giorni dopo il ricevimento del calcolo stesso.
3.2 Qualora il Contraente non comunichi i dati tempestivamente l’Assicuratore può, a sua discrezione, citarlo per ottenere i dati o riscuotere un premio di mora. Se i dati mancanti si riferiscono al primo premio annuale o al premio per un’assicurazione di durata inferiore a un anno, il premio di mora è pari a quello stabilito inizialmente, altrimenti è pari al premio previsto per l'anno assicurativo che precede immediatamente l’anno da calcolare. Qualora i dati vengano comunicati successivamente, tuttavia entro due mesi dal ricevimento della richiesta di pagamento del premio di mora, l’Assicuratore deve rimborsare l’importo pagato in eccesso.
Per il premio di mora trova applicazione il punto 2.3.
3.3 Diritto di visione dell'Assicuratore; conseguenze della comunicazione di dati errati
L’Assicuratore ha il diritto di verificare i dati del Contraente. A tale fine il Contraente deve consentire la visione di tutta la documentazione rilevante. Qualora il Contraente abbia comunicato dati errati, si configura la violazione di un obbligo (v. art. 8, punto 1.1).
4. Definizioni
4.1 Monte salari e stipendi
Nel computo devono confluire tutti i salari, gli stipendi, le provvigioni, i pagamenti per contratti d’opera e d’appalto e i compensi di altra natura, a prescindere dalla loro denominazione (p. es. indennità di rischio, per lavori di montaggio, per lavori gravosi, di viaggio ecc.) di tutte le persone occupate presso l’azienda (anche lavoratori a domicilio e interinali ecc.); nei compensi devono essere considerati anche i pagamenti secondo onorario e ad agenzie di lavoro interinale e/o le retribuzioni a prestatori di servizi indipendenti. È irrilevante la sussistenza di un rapporto di lavoro.
Non devono essere conteggiati le quote di contributi previdenziali di competenza del datore di lavoro; assegni ordinari familiari; pagamenti una tantum per matrimonio, nascita di un figlio, malattia, infortunio e decesso, nonché eventi aziendali, ricorrenze aziendali o di servizio; non devono essere considerati, inoltre, i contributi statali per la famiglia e l’abitazione e le liquidazioni.
4.2 Fatturato
Per fatturato annuo s’intende la somma di tutti i compensi che un’impresa ottiene a fronte di tutte le forniture di merci e degli altri servizi resi nei Paesi per i quali è territorialmente operante la copertura assicurativa, ad eccezione dei ricavi per licenze, cessioni di un’impresa o parti di essa e cessioni di beni facenti parte delle immobilizzazioni (§ 4 della legge austriaca sull'imposta sul valore aggiunto [UStG] 1994); fatturato IVA esclusa.
Articolo 12
Quanto dura il contratto di assicurazione? Chi può recedere in caso di sinistro?
Che cosa s’intende per cessazione del rischio assicurato?
1. Durata del contratto
Il contratto, inizialmente, è valido per il periodo indicato nella polizza. I contratti, la cui durata convenuta è di almeno un anno, vengono prorogati con cadenza annuale, se non disdetti entro 30 giorni dalla loro scadenza. Se il periodo di validità del contratto è inferiore ad un anno, il rapporto contrattuale cessa senza che sia necessaria la disdetta.
2. Disdetta in caso di sinistro
Per la disdetta in caso di sinistro trova applicazione il § 158 della legge austriaca sul contratto di assicurazione [VersVG].
3. Fallimento e concordato preventivo del Contraente
Se viene aperta una procedura fallimentare o di concordato preventivo sul patrimonio del Contraente l’Assicuratore può disdire il contratto con un preavviso di 30 giorni.
4. Cessazione del rischio
Qualora un rischio assicurato cessi del tutto e in via definitiva, contestualmente si estingue l’assicurazione relativa al rischio in parola.
La limitazione della concessione amministrativa determina la limitazione del contratto di assicurazione per ciò che concerne i rischi rimanenti.
5. All’Assicuratore spettano i premi per il periodo di validità del contratto fino alla risoluzione dello stesso.
6. Una disdetta ai sensi del punto 1. o del punto 2., oppure una cessazione del rischio ai sensi del punto 4. non escludono l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11, punto 3.
7. Qualora l’Assicuratore abbia concesso una riduzione del premio in funzione della durata del contratto convenuta, in caso di risoluzione anticipata dello stesso questi può chiedere il pagamento posticipato degli sconti concessi per un contratto di durata maggiore. Se, relativamente al premio, è stato concesso uno sconto permanente del 20% sui premi, laddove si riduca il periodo contrattuale, deve essere sempre corrisposto posticipatamente il 25% del premio ridotto per tutto il periodo di validità del contratto. Se il contratto è stato stipulato per 10 anni, la percentuale dei premi da pagare posticipatamente si riduce al 12,5% trascorsi almeno cinque anni di validità del contratto.
Articolo 13
Dove e quando possono essere esercitati in via giudiziale i diritti derivanti dal contratto di assicurazione? (foro competente e diritto applicabile)
Per le controversie legali derivanti dal presente rapporto assicurativo è competente in via esclusiva il tribunale della residenza nazionale (sede) del Contraente.
Si applica il diritto austriaco.
Articolo 14
In che forma devono essere rese le dichiarazioni?
Fatte salve eventuali condizioni in deroga, per essere vincolanti le comunicazioni e le dichiarazioni del Contraente devono essere rese per iscritto.
Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (EHVB) Sezione A:
Disposizioni generali per tutti i rischi d’impresa
1. Estensione della copertura assicurativa
1. In relazione al rischio indicato nel contratto di assicurazione (art. 1 AHVB), in funzione della copertura delle AHVB sono assicurati gli obblighi risarcitori del Contraente per il possesso e l’utilizzo dell’intero equipaggiamento aziendale.
Nello stesso ambito sono pure assicurati gli obblighi risarcitori per la locazione o il noleggio non a scopo produttivo o commerciale di macchine e apparecchiature di lavoro. Solo in caso di specifico accordo la copertura assicurativa è operante anche per l’esercizio di dette attività a scopo produttivo o commerciale.
2. Sono assicurati anche gli obblighi risarcitori del Contraente per
2.1 la presentazione di prodotti anche all’esterno dei terreni aziendali o nell’esercizio assicurato;
2.2 l’allestimento e la partecipazione a esposizioni e manifestazioni fieristiche;
2.3 il possesso di terreni, edifici o locali utilizzati esclusivamente per l’azienda o la professione assicurate e/o destinati esclusivamente all’uso residenziale del Contraente (trova applicazione la sez. B, par. 11 EHVB);
2.4 il possesso di appartamenti e case di servizio, incluse dipendenze ad uso dei dirigenti e dei dipendenti dell’azienda assicurata (trova applicazione la sez. B, par. 11 EHVB);
2.5 dispositivi pubblicitari, anche se posti all’esterno del terreno aziendale;
2.6 un servizio antincendio aziendale (intervento ed esercitazioni, anche soccorso di terzi, trova applicazione la sez. B, par. 15 EHVB);
2.7 il possesso e l’uso per ragioni di servizio di armi da taglio, da punta e da fuoco da parte del Contraente o di persone da lui incaricate, premessa l'osservanza delle disposizioni legislative e amministrative pertinenti (fatta eccezione per l’uso di armi a scopo venatorio);
2.8 l’assistenza medica di dipendenti. S’intende assicurata pure la responsabilità legale personale dei medici per la loro attività nell’azienda, se per essa non sussiste altra copertura assicurativa;
2.9 strutture sociali per i dipendenti, quali p. es. mense aziendali, stabilimenti balneari, case di cura, asili e gruppi sportivi aziendali, anche se tali strutture sono utilizzate da persone esterne all’azienda (per gli stabilimenti balneari trova applicazione per analogia il par. 8, per le case di cura il par. 7, per i gruppi sportivi aziendali il par. 14 della sez. B, EHVB);
2.10 eventi aziendali. Nell’ambito dell’evento s’intende assicurato anche l’obbligo risarcitorio personale dei dipendenti dell’azienda assicurata (trova applicazione per analogia il punto 3.);
2.11. l’allevamento di animali per scopi aziendali (trova applicazione la sez. B, par. 12 EHVB).
3. Relativamente ai punti 1. e 2. sono assicurati pure gli obblighi risarcitori
3.1 dei rappresentanti legali del Contraente e di quelle persone da questi preposte alla direzione o al controllo dell’azienda assicurata o di una sua parte;
3.2 di tutti gli altri dipendenti per danni da loro cagionati nell’esercizio della propria attività di servizio, fatta eccezione tuttavia per i danni alle persone, se si tratta di infortuni sul lavoro (malattie professionali) occorsi a dipendenti dell’esercizio assicurato ai sensi della legge austriaca sulla previdenza sociale [Sozialversicherungsgesetz].
Ai sensi del punto 3.1 o del punto 3.2, s’intendono assicurati anche i familiari del Contraente che cooperano nell’azienda, anche se non sussiste un rapporto di lavoro.
4. Veicoli speciali a motore
Per impianti a fune e di risalita s’intende eliminato l’art. 7, punto 5.4.
2. Rischio per RC del produttore
Il rischio per RC del produttore s’intende pure assicurato secondo quanto previsto dalle AHVB e EHVB e, in particolare, dalle condizioni di seguito elencate:
1. Definizioni
Il rischio per RC del produttore è l’insieme di tutte le fattispecie di legge di responsabilità per danni causati da vizi di un prodotto successivamente alla fornitura o da vizi di un lavoro effettuato dopo la sua consegna.
In particolare, il vizio può essere riconducibile a concezione, progettazione, produzione, lavorazione, riparazione, stoccaggio, fornitura (anche errata), istruzioni d’uso, pubblicità o consulenza.
Per prodotti s’intendono tutte le cose materiali, o parti di esse, da considerare merce di scambi commerciali, inclusi accessori e imballaggio.
La fornitura è la consegna effettiva del prodotto a un terzo da parte dell’Assicurato, a prescindere dal motivo giuridico. S’intende effettuata quando l’Assicurato non può più effettivamente disporre del prodotto, ossia non ha più alcun influsso su di esso o sul suo utilizzo.
Per consegna di un lavoro effettuato s’intende la sua ultimazione e l’effettiva presa in consegna da parte del Committente o di un terzo da lui autorizzato.
2. Copertura assicurativa per programmi di produzione e di attività
2.1 Alla stipulazione del contratto, su richiesta il Contraente deve informare l’Assicuratore in modo completo circa i programmi attuali di produzione e di attività. In tale ambito è operante la copertura assicurativa.
2.2 Pertanto, l’art. 2 delle AHVB trova applicazione con il vincolo che la copertura assicurativa copre solo l’estensione del rischio assicurato di carattere quantitativo (estensione dell’azienda).
3. Copertura assicurativa per esportazioni non note
3.1 In deroga all’art. 3, punto 1. AHVB, la copertura assicurativa è operante per i sinistri occorsi in tutti gli stati del mondo, eccetto USA, Canada e Australia, se al momento della fornitura o della consegna il Contraente o le persone che agiscono per lui non erano a conoscenza, né potevano esserlo, dell’esportazione (anche successiva a lavorazione e trasformazione) dei suoi prodotti o lavori; trova applicazione la limitazione di cui all’art. 3, punto 1., frase 2. AHVB.
3.2 La сopertura assicurativa di cui al punto 3.1 non è operante nel caso in cui autorità statali, terzi o il Contraente impediscano l’accertamento e la liquidazione del sinistro, o l’adempimento di altri obblighi in capo all’Assicuratore.
4. Copertura assicurativa su specifico accordo (estensione della copertura della RC del produttore)
4.1 Solo su specifico accordo e indipendentemente dalla sussistenza di un danno materiale o patrimoniale ai sensi delle presenti condizioni, in deroga all’art. 1 e all’art. 7, punto 15. delle AHVB la copertura assicurativa è operante anche per il rischio per RC del produttore, laddove si tratti di
4.1.1 danni a terzi dovuti a vizi di cose occorsi solo con l’unione, la commistione o la trasformazione di prodotti forniti dal Contraente con altri prodotti, quindi
4.1.1.1 per l’impiego vano degli altri prodotti;
4.1.1.2 per le spese sostenute per la produzione del prodotto finale, eccetto il compenso per il prodotto non conforme del Contraente;
4.1.1.3 per un ulteriore pregiudizio patrimoniale connesso alla invendibilità del prodotto finale. Qualora il prodotto finale possa essere venduto solo riducendone il prezzo, in luogo della prestazione ai sensi dei punti 4.1.1.1 e 4.1.1.2 l’Assicuratore risarcisce il minor ricavo ottenuto.
L’Assicuratore non risarcisce il danno secondo la proporzione che intercorre tra il compenso per il prodotto del Contraente e il prezzo di vendita che ci si aspettava per il prodotto finale in caso di fornitura conforme;
4.1.1.4 per oneri sopportati in via supplementare per eliminare il vizio del prodotto finale, come previsto dalla legge e in modo economicamente adeguato, oppure per un’altra modalità di eliminazione del danno. L’Assicuratore non risarcisce gli oneri sopportati secondo la proporzione che intercorre tra il compenso per il prodotto del Contraente e il prezzo di vendita del prodotto finale;
4.1.1.5 per le spese occorse all’acquirente diretto del Contraente per la pulizia e l’allestimento di macchine e impianti.
4.1.2 danni occorsi a terzi per l’ulteriore lavorazione o trasformazione di prodotti affetti da vizi forniti dal Contraente, senza che vi sia stata unione, commistione o trasformazione con altri prodotti, quindi
4.1.2.1 per le spese sostenute per la produzione del prodotto finale, eccetto il compenso per il prodotto non conforme del Contraente;
4.1.2.2 per un ulteriore pregiudizio patrimoniale connesso alla invendibilità del prodotto finale. Qualora il prodotto finale possa essere venduto solo riducendone il prezzo, in luogo del risarcimento ai sensi del punto 4.1.2.1 l’Assicuratore risarcisce il minor ricavo ottenuto. L’Assicuratore non risarcisce il danno secondo la proporzione che intercorre tra il compenso per il prodotto del Contraente e il prezzo di vendita che ci si aspettava per il prodotto finale in caso di fornitura conforme;
4.1.2.3 per oneri sopportati in via supplementare per eliminare il vizio del prodotto finale, come previsto dalla legge e in modo economicamente adeguato, oppure per un’altra modalità di eliminazione del danno. L’Assicuratore non risarcisce gli oneri sopportati secondo la proporzione che intercorre tra il compenso per il prodotto del Contraente e il prezzo di vendita del prodotto finale;
4.1.2.4 per le spese occorse all’acquirente diretto del Contraente per la pulizia e l’allestimento di macchine e impianti.
4.1.3 oneri di terzi per smontaggio, rimozione e distacco di prodotti affetti da vizi e per montaggio, applicazione o posa in opera di prodotti sostitutivi conformi. Ciò non comprende le spese per la fornitura supplementare dei prodotti sostitutivi, incluse le spese di trasporto.
Qualora il vizio del prodotto possa essere eliminato in diversi modi, la copertura assicurativa sussiste fino alla concorrenza delle spese assicurate più economiche.
Non è operante alcuna copertura assicurativa,
4.1.3.1 se il Contraente stesso o le persone che agiscono per lui hanno applicato, montato o posto in opera i prodotti affetti da vizi o li hanno fatti applicare, montare o porre in opera su loro incarico o per loro conto.
4.1.4 danni a terzi dovuti al fatto che con le macchine fornite (o manutenute o riparate) dal Contraente, vengono prodotte o trasformate cose affette da vizi, senza che si configuri un danno materiale ai sensi dell’art. 1, punto 2.3 AHVB, quindi
4.1.4.1 per l’impiego vano dei prodotti inseriti nella macchina;
4.1.4.2 per le spese sostenute per produzione o trasformazione;
4.1.4.3 per un ulteriore pregiudizio patrimoniale connesso alla invendibilità del prodotto finale. Qualora il prodotto finale possa essere venduto solo riducendone il prezzo, in luogo del risarcimento ai sensi dei punti 4.1.4.1 e 4.1.4.2 l’Assicuratore risarcisce il minor ricavo ottenuto.
4.1.4.4 per oneri che si configurano in via supplementare per eliminare il vizio del prodotto finale, come previsto dalla legge e in modo economicamente adeguato, oppure per un’altra modalità di eliminazione del danno.
4.1.4.5 per le spese occorse all’acquirente diretto del Contraente per la pulizia e l’allestimento di macchine e impianti.
4.2 Disposizioni particolari per i casi di cui al punto 4.1
4.2.1 In deroga all’art. 1, punto 1. AHVB, per sinistro s’intende la fornitura di un prodotto o la consegna di un lavoro affetti da vizi (in prosieguo per brevità "fornitura").
4.2.2 Validità territoriale
In deroga all’art. 3 AHVB, la copertura assicurativa è estesa a forniture effettuate in Austria, qualora lì si configurino le fattispecie di cui ai punti 4.1.1-4.1.4. Tuttavia, trova applicazione per analogia il punto 3.
4.2.3 Validità temporale
In deroga all’art. 4 AHVB, la copertura assicurativa sussiste se la fornitura è effettuata nel periodo di operatività della copertura stessa e il danno è denunciato all’Assicuratore entro due anni dalla cessazione del contratto di assicurazione.
4.2.4 Sinistro in serie
In deroga all’art. 1, punto 1.2 AHVB, più forniture s’intendono come un sinistro se provocano danni che hanno la medesima causa. Inoltre, costituiscono un unico sinistro più forniture che provocano danni con cause analoghe in connessione temporale, laddove tra dette cause sussiste un nesso di natura giuridica, economica o tecnica.
Trova applicazione per analogia l’art. 4, punto 2. delle AHVB.
4.2.5 Franchigia
La franchigia a carico del Contraente è pari al 10% del danno per ogni sinistro, con un importo minimo di EUR 500.
5. Esclusioni dalla copertura assicurativa
5.1 Anche in presenza di uno specifico accordo ai sensi del punto 4., sono escluse dalla copertura assicurativa
5.1.1 pretese relative alla garanzia obbligatoria per vizi, se non si tratta di fattispecie esplicitamente comprese nella copertura assicurativa ai sensi del punto 4.1. In particolare, si rimanda alla disposizione di cui all’art. 7, punti 1.1 e
1.3 e
al punto 9. delle AHVB;
5.1.2 pretese basate su promesse di garanzia o su effettivi contratti di garanzia e sull’usura che rientra nella norma;
5.1.3 pretese per danni causati da prodotti o lavori, il cui utilizzo o effetto in relazione al concreto impiego previsto non era stato sufficientemente testato in base alle attuali conoscenze tecniche e scientifiche. Tale test deve intendersi in ogni caso come non effettuato, se per l’utilizzo di un prodotto non si dispone della necessaria omologazione secondo le disposizioni di legge o amministrative;
5.1.4 pretese per danni provocati da prodotti o lavori la cui realizzazione è stata ceduta in licenza a terzi dal Contraente;
5.1.5 pretese per
5.1.5.1 la progettazione o la produzione di autovetture, aeromobili, imbarcazioni, veicoli su rotaia, veicoli spaziali e funivie o la fornitura di aeromobili, veicoli su rotaia, veicoli spaziali e funivie;
5.1.5.2 la progettazione o la produzione di parti di autoveicoli e la progettazione, produzione o fornitura di parti di aeromobili, imbarcazioni, veicoli su rotaia, veicoli spaziali e funivie, se le parti erano chiaramente destinate alla realizzazione di autovetture, aeromobili, imbarcazioni, veicoli su rotaia, veicoli spaziali e funivie oppure al montaggio in essi;
5.1.5.3 attività su aeromobili o veicoli spaziali o parti di essi; quindi sia per danni ad aeromobili o veicoli spaziali, incluse le cose in essi trasportate e i passeggeri, sia anche per danni causati da aeromobili o veicoli spaziali.
5.2 Solo per le fattispecie assicurabili con specifico accordo ai sensi del punto 4. non sussiste alcuna copertura assicurativa per danni indiretti quali, p. es., interruzione d'esercizio o fermo della produzione.
3. Inosservanza consapevole di norme
L’Assicuratore è liberato dall’obbligo del risarcimento se il sinistro è stato cagionato con dolo e consapevolmente non sono state osservate le leggi, le disposizioni o le norme amministrative vigenti per l’azienda o la professione assicurate, in particolare prediligendo un metodo di lavoro economico – in termini di costi o di tempo -, da un Contraente o dai suoi rappresentanti legali o dirigenti ai sensi della legge austriaca sul contratto collettivo e sulle rappresentanze dei lavoratori nelle aziende [Arbeitsverfassungsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 22/1974) e s. m. e i., oppure su disposizione o con il consenso di una di dette persone.
4. Acquisto dell’azienda
Qualora l’azienda venga venduta a un terzo o da questi rilevata in base a usufrutto, contratto di affitto o un analogo rapporto giuridico, il terzo subentra in luogo del Contraente nei diritti e negli obblighi derivanti dal rapporto assicurativo per la durata della sua autorizzazione. Trovano applicazione per analogia le norme di cui al § 69, frasi 2 e 3 e ai §§ 70, 71 della legge austriaca sul contratto di assicurazione [VersVG].
Sezione B:
Disposizioni integrative per rischi specifici aziendali e non
1. Copertura dei meri danni patrimoniali
Qualora le seguenti disposizioni o un Accordo particolare prevedano la copertura dei meri danni patrimoniali, trova applicazione quanto segue:
1. Per meri danni patrimoniali s’intendono quei danni che non rientrano né nei danni alle persone, né nei danni materiali (art. 1, punto 2. AHVB), né si possono far risalire a essi.
2. In deroga all’art. 1 delle AHVB, il sinistro è una violazione (azione o omissione) che nasce dalle attività assicurate e che ha comportato, o potrebbe comportare, obblighi risarcitori per il Contraente.
2.1 Sinistro in serie: per sinistro s’intendono anche tutte le conseguenze
2.1.1 di una violazione
2.1.2 di più violazioni che hanno la medesima causa
2.1.3 di più violazioni in connessione temporale e dovute a cause analoghe, laddove tra dette cause sussista un nesso di natura giuridica, tecnica o economica.
Trova applicazione per analogia l’art. 4, punto 2. delle AHVB.
3. In deroga all’art. 3 delle AHVB, la copertura assicurativa è operante se la violazione è stata commessa in una zona compresa nell’area di validità territoriale concordata nella polizza, ha in essa ripercussioni di carattere economico e parimenti in essa si rivendica il diritto; trova applicazione la limitazione di cui all’art. 3, punto 1., frase 2 delle AHVB.
4. In deroga all’art. 4 AHVB, la copertura assicurativa è operante se la violazione è stata commessa nel periodo di validità della copertura stessa e il sinistro è denunciato all’Assicuratore entro due anni dalla cessazione del contratto di assicurazione.
4.1 Se un danno è dovuto a omissione, in casi dubbi la violazione s’intende commessa il giorno entro il quale avrebbe dovuto essere compiuta l’azione mancata per scongiurare il verificarsi del danno.
5. Sono esclusi dalla copertura assicurativa danni dovuti ad ammanchi di cassa per errori contabili, a violazioni all’atto dei pagamenti, ad appropriazione indebita del personale del Contraente o di altre persone che agiscono per lui, a perdita o sparizione di denaro, titoli di credito e oggetti di valore, come pure al superamento di preventivi e crediti.
2. Ferrovie di raccordo e depositi ferroviari presi in locazione
1. Ferrovie di raccordo
1.1 In deroga all’art. 1, punto 2. e all’art. 7, punto 1.2 delle AHVB, l’assicurazione copre anche la responsabilità civile contrattuale del Contraente sulla base della sezione "Responsabilità" delle "Disposizioni generali dei contratti relativi alle ferrovie di raccordo" delle Ferrovie federali austriache ÖBB (BH 510, versione del 1979).
1.2 Inoltre, in deroga all’art. 7, punti 10.1-10.4 delle AHVB, l’assicurazione copre anche la responsabilità civile legale e contrattuale (di cui al punto 1.1) per il danneggiamento del materiale rotabile che si trova sul binario di raccordo. Solo in caso di specifico accordo la copertura assicurativa è estesa anche al danneggiamento del materiale rotabile da caricare o scaricare durante le operazioni di carico e scarico.
2. Depositi ferroviari presi in locazione
In deroga all’art. 1, punto 2. e all’art. 7, punto 1.2 delle AHVB, l’assicurazione copre anche la responsabilità contrattuale in capo al Contraente di cui ai punti 13.1-13.4 delle "Disposizioni generali dei contratti commerciali di locazione" delle Ferrovie federali austriache ÖBB (BH 512, versione del 1992).
3. Responsabilità contrattuale per meri danni patrimoniali
La copertura assicurativa di cui ai punti 1. e 2. è estesa anche alla responsabilità contrattuale in capo al Contraente per meri danni patrimoniali alle condizioni ivi indicate. La somma assicurata ammonta al 2,5% della somma assicurata complessiva.
4. Per i punti 1.-3.
4.1 Se è possibile dimostrare che l’evento dannoso è riconducibile, in tutto o in parte, a una colpa delle Ferrovie o di uno dei suoi organi, la responsabilità dell'Assicuratore viene meno o si riduce in funzione della colpa accertata.
4.2 L’assicurazione non copre penali di ogni genere, né l’obbligo del Contraente di risarcire le Ferrovie per lavori di allestimento, produzione e manutenzione, acquisti e simili dei quali esse si sono fatte carico poiché il Contraente non aveva osservato i propri obblighi in merito.
4.3 Le responsabilità che non rientrano nelle suddette "Disposizioni generali dei contratti relativi alle ferrovie di raccordo" e "Disposizioni generali dei contratti commerciali di affitto e locazione" sono incluse nella copertura assicurativa solo se specificamente convenuto con l’Assicuratore.
3. Edilizia e attività analoghe
1. Qui rientrano ai sensi delle presenti condizioni:
Imprese che realizzano opere edili soprassuolo e sottosuolo (incluse imprese di carpenteria metallica), costruttori edili (capomastri), carpentieri, fontanieri, impermeabilizzatori (umidità e acqua in pressione), asfaltatori e bitumatori, conciatetti, piastrellisti, lattonieri, installatori di condutture del gas e idriche, installatori di impianti elettrici (elettricisti), tecnici di impianti di riscaldamento e climatizzazione, imprese di demolizione, imprese di escavazione (movimento terra), estrattori di sabbia e ghiaia, imprese specializzate nei lavori di brillamento e artificieri, imprese specializzate in cave e perforazioni.
2. In funzione della copertura delle AHVB e della Sezione A delle EHVB, l’assicurazione copre in particolare anche gli obblighi risarcitori per
2.1 danni alle persone e materiali causati da progettazioni del Contraente;
2.2 danni a impianti sotterranei (quali condutture elettriche, del gas e idriche, cavi per telecomunicazioni, canali e simili), laddove non trova applicazione l’art. 7, punti 10.4 e 10.5 delle AHVB;
2.3 danni a seguito di sottomurazione di fabbricati;
2.4 danni per cedimento di terreni, anche di un fabbricato insistente sugli stessi o di una porzione di esso e per frane;
2.5 danni a fabbricati attigui a seguito della mancata realizzazione di sbadacchiature a regola d’arte (anche rinforzi e puntelli);
2.6 danni da brillamenti secondo le seguenti disposizioni:
2.6.1 La copertura assicurativa è operante solo se le operazioni di brillamento sono effettuate da personale abilitato ai sensi del regolamento austriaco in materia [Sprengarbeitenverordung] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 77/1954) e s. m. e i.
2.6.2 Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni materiali che si verificano in un raggio di 100 m dal punto di brillamento.
2.6.3 Inoltre l’Assicuratore non presta alcuna garanzia per quei danni materiali che devono essere di norma prevedibili a seguito di brillamenti, nonostante si adottino tutte le misure di sicurezza prescritte.
3. Per ogni sinistro la franchigia a carico del Contraente
3.1 è pari al 20% del danno, con un importo minimo di EUR 250 e un massimo di EUR 3.750, laddove si tratti di danni a impianti sotterranei.
3.2 è pari al 10% del danno, con un importo minimo di EUR 250 e un massimo di EUR 3.750, laddove si tratti di altri danni materiali.
4. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori derivanti dalla partecipazione ad associazioni temporanee d’imprese. L’attività di un membro dell’associazione temporanea d’impresa in qualità di subappaltatore della stessa in forza di un incarico scritto non è da considerarsi una partecipazione all‘associazione in parola.
4. Officine meccaniche per autoveicoli e attività analoghe
In deroga all’art. 7, punto 3. delle AHVB, la copertura assicurativa include anche gli obblighi risarcitori in base alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 20/1949) e s. m. e i. per danni alle persone o materiali in relazione alla perizia di cui al § 57 a della legge austriaca sugli autoveicoli [Kraftfahrgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 267/1967) e
s. m. e i.
5. Spazzacamini
In deroga all’art. 7, punto 3. delle AHVB, la copertura assicurativa include anche gli obblighi risarcitori in base alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 20/1949) e s. m. e i.
6. Aziende agricole e forestali
1. In funzione della copertura delle AHVB e della Sezione A delle EHVB, l’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori
1.1 per la detenzione di animali, a prescindere dal loro impiego (trova applicazione la Sezione B, par. 12 EHVB).
Solo previo specifico accordo la copertura assicurativa è operante per gli obblighi risarcitori per danni ad animali indotti all’inseminazione e per la cessione di animali da sella a persone esterne all’azienda.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni a campi o colture causati da animali al pascolo o selvaggina;
1.2 per l’abbattimento di alberi in boschi propri o altrui, tuttavia in quest’ultimo caso solo per il fabbisogno personale;
1.3 per la lotta contro i parassiti dei vegetali e l’utilizzo di diserbanti nelle aziende agricole o forestali assicurate, tuttavia con una franchigia pari al 20% del danno per ogni sinistro, con un importo minimo di EUR 150 e un massimo di EUR 1.500;
1.4 per danni materiali causati da danni ambientali da liquami, fertilizzanti e acque reflue di silo ai sensi dell’art. 6 AHVB;
A tale riguardo la somma assicurata ammonta a EUR 75.000 della somma assicurata complessiva. Per ogni sinistro la franchigia a carico del Contraente è pari a EUR 400;
1.5 per brillamenti per scopi delle aziende agricole e forestali assicurate, tuttavia solo a condizione che le operazioni di brillamento siano effettuate da personale abilitato ai sensi del regolamento austriaco in materia [Sprengarbeitenverordung] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 77/1954) e s. m. e i. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni materiali che si verificano in un raggio di 100 m dal punto di brillamento.
L’Assicuratore non è obbligato per quei danni materiali di norma prevedibili a seguito di brillamenti, nonostante si adottino tutte le misure di sicurezza prescritte.
1.6 per la realizzazione di strade poderali, se i costi complessivi del progetto, considerando eventuali lavori eseguiti in proprio, non superano EUR 15.000. Trova applicazione la Sezione B, par. 3, punto 2. delle EHVB. Per tali progetti s’intendono assicurati pure gli obblighi risarcitori del Contraente quale committente;
1.7 per attività commerciali e industriali secondarie ai sensi del § 2, comma 1, riga 2 (in combinato disposto con il § 2, comma 4) della legge austriaca sulla disciplina del commercio e dell’industria [GewO] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 194/1994) e s.
m. e i., se il costo annuale del lavoro, considerando eventuali prestazioni in natura concesse, non supera EUR 15.000
(tuttavia trova applicazione il punto 1.1, frase 2.);
1.8 per osterie stagionali contadine ai sensi del § 2, comma 1, riga 5 (in combinato disposto con il § 2, comma 9) della legge austriaca sulla disciplina del commercio e dell’industria [GewO] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 194/1994) e s. m. e i., se il costo annuale del lavoro, considerando eventuali prestazioni in natura concesse, non supera EUR 15.000;
1.9 per l’attività alberghiera conformemente alla Sezione B, par. 7 EHVB, quando non è necessaria nessuna licenza commerciale di ordine amministrativo.
2. Inoltre, è assicurato l’obbligo risarcitorio del Contraente quale privato conformemente alla Sezione B, par. 16 delle EHVB e l’analogo obbligo risarcitorio delle persone assicurate nella Sezione B, par. 16, punti 3.1 e 3.2 delle EHVB.
3. Solo previo specifico accordo la copertura assicurativa è operante per obblighi risarcitori
3.1. per il trasporto di persone con carrozze e slitte di ogni genere;
3.2. per il trasporto commerciale di persone con rimorchi, se la legge impone la stipulazione di un’assicurazione di responsabilità civile.
7. Attività alberghiera
1. Inoltre, in deroga all’art. 7, punti 10.2-10.4 delle AHVB, l’assicurazione copre anche la responsabilità del Contraente quale depositario per il danneggiamento di cose portate dagli ospiti alloggiati. S’intendono portate le cose consegnate al Contraente o al suo personale o trasportate in un luogo da questi indicato o a ciò destinato.
2. Solo in caso di specifico accordo la copertura assicurativa è estesa anche alla responsabilità analoga del Contraente per la perdita e la sparizione delle cose di cui al punto 1.
Qualora sussista detto accordo e l’Assicuratore sia esonerato altrimenti dalla prestazione ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione [VersVG],
2.1 in caso di perdita o sparizione di una cosa il Contraente deve sporgere denuncia senza indugio all’autorità di polizia competente;
2.2 se per l’esercizio dell’attività alberghiera è necessaria una licenza commerciale di carattere amministrativo, il Contraente deve inoltre affiggere un cartello ben visibile specificando che il denaro, i titoli (sistemi di pagamento per i viaggi) e gli oggetti di valore devono essere depositati a fronte di ricevuta nel luogo dell’azienda assicurata indicato a tale scopo
3. Esclusioni dalla copertura assicurativa
L’estensione della copertura assicurativa conformemente ai punti 1. e 2. non include pretese per danni
3.1 alle cose portate nel corso o in seguito a un’attività che esula dal trasporto, svolta su o con esse dal Contraente o dal suo personale;
3.2 ad autoveicoli o imbarcazioni portati dagli ospiti, ai relativi accessori e componenti e alle cose che si trovano su o in detti veicoli, se l’obbligo risarcitorio fa riferimento ai §§ 970 o 970a del codice civile austriaco [ABGB];
4. In deroga all’art. 1, punto 2. delle AHVB, l’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori per meri danni patrimoniali fino a una somma assicurata di EUR 7.500.
8. Stabilimenti balneari
1. In deroga all’art. 7, punti 10.2-10.4 delle AHVB, l’assicurazione copre anche la responsabilità del Contraente quale depositario per il danneggiamento di cose portate dai bagnanti nello stabilimento balneare.
2. Solo previo specifico accordo la copertura assicurativa è estesa anche alla responsabilità analoga del Contraente per la perdita e la sparizione delle cose che i bagnanti tenevano chiuse nelle cabine e negli armadietti messi a disposizione dallo stabilimento o da esso prese in custodia.
Qualora sussista detto accordo e l’Assicuratore sia esonerato altrimenti dalla prestazione ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione [VersVG],
2.1 in caso di perdita o sparizione di una cosa il Contraente deve sporgere denuncia senza indugio all’autorità di polizia competente;
2.2 il Contraente deve affiggere un cartello ben visibile specificando che il denaro, i titoli (sistemi di pagamento per i viaggi) e gli oggetti di valore devono essere depositati presso la cassa a fronte di ricevuta.
3. L’estensione della copertura assicurativa conformemente ai punti 1. e 2. non include pretese per danni ad autoveicoli o imbarcazioni portati dai bagnanti nello stabilimento, ai relativi accessori e componenti e alle cose che si trovano su o in detti veicoli, se l’obbligo risarcitorio fa riferimento ai §§ 970 o 970a del codice civile austriaco [ABGB].
4. Trova applicazione la Sezione A, parr. 1 e 3 delle EHVB.
9. Medici, dentisti, veterinari (cliniche veterinarie)
1. Trova applicazione la Sezione A delle EHVB.
2. Nei periodi di ferie e malattia è assicurato anche l’obbligo risarcitorio personale del sostituto, se non è operante un’altra copertura assicurativa.
3. In deroga all’art. 1, punto 2. delle AHVB, l’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori per meri danni patrimoniali fino a una somma assicurata di EUR 7.500.
4. In deroga all’art. 3 delle AHVB, la copertura assicurativa è operante per sinistri occorsi in tutto il mondo, se il trattamento medico all’origine del danno è stato prestato in Austria; trova applicazione la limitazione di cui all’art. 3, punto 1, frase 2 delle AHVB.
In deroga all’art. 3 delle AHVB, sono assicurati in tutto il mondo anche gli obblighi risarcitori dei medici per prestazioni di primo soccorso; non trova applicazione la limitazione di cui all’art. 3, punto 1, frase 2. delle AHVB.
5. In deroga all’art. 7, punto 10. delle AHVB, sono assicurati pure gli obblighi risarcitori di medici veterinari e cliniche veterinarie per danni agli animali trattati.
6. Obblighi risarcitori relativi alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz]:
In deroga all’art. 7, punto 3. delle AHVB, la copertura assicurativa include anche gli obblighi risarcitori relativi alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 20/1949) e s. m. e i.
10. Istituti ospedalieri, istituti di cura, sanatori, case di convalescenza, case di riposo e simili
1. Trova applicazione la Sezione A delle EHVB.
2. Responsabilità per oggetti portati dai pazienti e dai loro accompagnatori: Trova applicazione per analogia la Sezione B, par. 7 delle EHVB.
3. In deroga all’art. 1, punto 2. delle AHVB, l’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori per meri danni patrimoniali fino a una somma assicurata di EUR 7.500.
4. In deroga all’art. 3 delle AHVB, la copertura assicurativa è operante per sinistri occorsi in tutto il mondo, se il trattamento medico all’origine del danno è stato prestato in Austria; trova applicazione la limitazione di cui all’art. 3, punto 1, frase 2. delle AHVB.
In deroga all’art. 3 delle AHVB, sono assicurati in tutto il mondo anche gli obblighi risarcitori dei medici per prestazioni di primo soccorso, tuttavia solo se a tale riguardo non è operante un’altra copertura assicurativa; non trova applicazione la limitazione di cui all’art. 3, punto 1, frase 2. delle AHVB.
5. Obblighi risarcitori relativi alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz]:
In deroga all’art. 7, punto 3. delle AHVB, la copertura assicurativa include anche gli obblighi risarcitori relativi alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 20/1949) e s. m. e i.
11. Proprietà di casa e terreno
1. In funzione della copertura delle AHVB l’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori
1.1 per il possesso, la gestione, la sorveglianza, l’approvvigionamento, la pulizia, l’illuminazione e la cura dell’immobile assicurato, ivi inclusi i fabbricati e le installazioni che si trovano all’interno o su di esso, quali p. es. ascensori, impianti di riscaldamento e climatizzazione, piscine, aree gioco per bambini e giardini.
È assicurata anche una spiaggia privata direttamente contigua all’immobile assicurato;
1.2 per l’esecuzione di lavori di demolizione, costruzione, riparazione e scavo nel bene immobile assicurato, se i costi complessivi del progetto, considerando eventuali lavori eseguiti in proprio, non superano EUR 75.000. Trova applicazione la Sezione B, par. 3, punto 2. delle EHVB. Per tali progetti s’intendono assicurati anche gli obblighi risarcitori del Contraente quale committente;
1.3 per l’attività alberghiera nell’immobile assicurato conformemente alla Sezione B, par. 7 EHVB, quando non è necessaria nessuna licenza commerciale di ordine amministrativo.
1.4 per danni materiali dovuti a danni ambientali relativi allo stoccaggio di prodotti petroliferi con un volume di stoccaggio fino a 100 l conformemente all’art. 6 delle AHVB.
A tale riguardo la somma assicurata ammonta a EUR 75.000 della somma assicurata complessiva. Per ogni sinistro la franchigia a carico del Contraente è pari a EUR 400.
2. Conformemente al punto 1 sono assicurati anche gli obblighi risarcitori
2.1 del proprietario e del possessore della casa;
2.2 dell’amministratore e del portiere della casa;
2.3 di coloro che, su incarico del Contraente agiscono per suo conto, se ciò non rientra nell’esercizio della loro professione o attività;
2.4 di coloro che operano in luogo del Contraente in seguito a usufrutto, amministrazione fallimentare o giudiziaria.
Sono esclusi i danni alle persone, qualora si tratti di infortuni sul lavoro ai sensi della legge austriaca sulla previdenza sociale [Sozialversicherungsgesetz] tra soggetti equiparati, che assolvono un incarico ai sensi dei punti 2.1-2.4.
3. In caso di danni a tappezzerie, pitture di interni, stucchi decorativi, rivestimenti di pareti, pavimenti, cavi elettrici, telefonici o altri e ad altri accessori della casa nei locali abitativi e commerciali concessi in locazione dovuti a precipitazioni atmosferiche
– fatta eccezione per finestre e porte esterne dell’edificio – in deroga all’art. 1 delle AHVB l’Assicuratore paga il risarcimento anche se il locatore non è civilmente responsabile nei confronti del locatario. Il risarcimento comprende le spese per i lavori di ripristino, salvo quelle per interventi conservativi, che il locatore deve sostenere per legge.
Qualora i danni suddetti siano originati da inondazioni, acque freatiche o da terremoti, l’Assicuratore è obbligato solo ai sensi dell’art. 1 AHVB.
Le spese di asciugatura sono assicurate solo previo accordo con l’Assicuratore e solo se oggettivamente utili a ridurre al minimo o limitare un danno assicurato.
4. Sono assicurati anche gli obblighi risarcitori di comproprietari, condomini, usufruttuari e loro familiari (art. 7, punto 6.2 AHVB), se dette persone o i loro rappresentanti legali non si sono rese direttamente responsabili del danno occorso con loro azioni od omissioni.
Per analogia la copertura assicurativa di cui al punto 3. è operante anche per i locali abitativi e commerciali utilizzati da queste persone.
12. Detenzione di animali
1. L’assicurazione copre anche l’obbligo risarcitorio del relativo custode, addetto o autorizzato.
Solo previo specifico accordo la copertura assicurativa è operante per gli obblighi risarcitori per danni ad animali indotti all’inseminazione.
2. In deroga all’art. 3 delle AHVB la copertura assicurativa è operante per sinistri occorsi in Europa o in uno Stato extraeuropeo che si affaccia sul Mediterraneo; trova applicazione la limitazione ai sensi dell’art. 3, punto 1., frase 2 delle AHVB.
13. Imbarcazioni
1. L’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori del proprietario, del detentore e delle persone che possono utilizzare l’imbarcazione o esservi trasportate con il benestare di quest’ultimo.
2. Il conducente dell’imbarcazione assicurata deve essere abilitato alla sua conduzione come previsto dalle disposizioni amministrative; la violazione di tale obbligo comporta l’esonero dell’Assicuratore dalla prestazione (§ 6 legge austriaca sul contratto di assicurazione [VersVG]).
3. In deroga all’art. 7, punti 10.2-10.4 delle AHVB, l’assicurazione copre anche le cose che le persone trasportate hanno indosso o il bagaglio che portano con sé.
4. La copertura assicurativa non è operante per gli obblighi risarcitori per danni subiti con la partecipazione a corse con motoscafi e ai relativi allenamenti.
14. Associazioni
(ai sensi della legge austriaca sulle associazioni [Vereinsgesetz], Gazzetta ufficiale [BGBl.] I, n. 66/2002 e s. m. e i.)
1. In funzione della copertura delle AHVB l’assicurazione è operante anche per gli obblighi risarcitori relativi
1.1 al possesso o utilizzo di terreni, edifici, locali, impianti, installazioni e apparecchiature per gli scopi statutari del Contraente (trova applicazione per analogia la Sezione B, par. 11 EHVB);
1.2 all’attuazione di eventi di associazioni da parte del Contraente, indipendentemente dal luogo della manifestazione.
2. Conformemente al punto 1 sono assicurati anche gli obblighi risarcitori
2.1 di rappresentanti legali o procuratori del Contraente e di quelle persone da questi preposte alla direzione o al controllo dell’associazione;
2.2 di tutti gli altri dipendenti del Contraente per danni da loro cagionati nell’esercizio delle proprie attività di servizio, fatta eccezione tuttavia per i danni alle persone, se si tratta di infortuni sul lavoro (malattie professionali) occorsi a dipendenti dell’associazione assicurata ai sensi della legge austriaca sulla previdenza sociale [Sozialversicherungsgesetz].
2.3 di tutti i soci per l’esercizio delle attività statutarie all’interno dell’associazione, in occasione di eventi della stessa e all’esterno dell’associazione su incarico di essa, se non è operante un’altra copertura assicurativa.
3. Solo previo specifico accordo l’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori per
3.1 il possesso o l’utilizzo di
3.1.1 tribune e impianti per spettatori;
3.1.2 piste per bob e slittini, trampolini, piste da sci alpino e fondo.
3.2 la detenzione o l’utilizzo di
3.2.1 animali;
3.2.2 imbarcazioni.
3.3 l’esecuzione di gare regionali, federali o internazionali.
4. Trova applicazione la Sezione A, par. 3 delle EHVB.
15. Squadre servizi antincendio e anti-inondazione
1. Trova applicazione per analogia la Sezione B, par. 14, punti 1. e 2. delle EHVB.
2. Obblighi risarcitori relativi alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz]:
In deroga all’art. 7, punto 3. delle AHVB, la copertura assicurativa include anche gli obblighi risarcitori relativi alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 20/1949) e s. m. e i.
3. Per gli interventi all’estero e la partecipazione a gare internazionali, in deroga all’art. 3 la copertura assicurativa è operante per sinistri occorsi in Europa; trova applicazione la limitazione ai sensi dell’art. 3, punto 1., frase 2 delle AHVB.
4. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a cose, il cui salvataggio era stato affidato alle squadre dei servizi antincendio o anti-inondazione.
5. Solo previo specifico accordo l’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori per danni a cose messe a disposizione del Contraente per interventi o esercitazioni.
6. Per le squadre dei servizi antincendio professionali e aziendali trova applicazione la Sezione A, par. 3 delle EHVB.
16. Responsabilità civile privata
1. In funzione della copertura delle AHVB l’assicurazione è operante anche per gli obblighi risarcitori del Contraente, quale privato, derivanti dai rischi quotidiani, fatta eccezione per il rischio di un’attività aziendale, professionale o commerciale, in particolare
1.1 in qualità di possessore di un’abitazione (tuttavia non proprietario di una casa e/o di un terreno) e datore di lavoro di personale domestico, inclusa l’attività alberghiera, quando non è necessaria nessuna licenza commerciale di ordine amministrativo (trova applicazione la Sezione B, par. 7 EHVB);
1.2 per il possesso e l’esercizio di un impianto di ricezione radio e TV;
1.3 per la detenzione e l’utilizzo di biciclette e carrozzelle per disabili;
1.4 per attività sportive non professionali, fatta eccezione per la caccia;
1.5 per il regolare possesso di armi da taglio, da punta e da fuoco e per il loro utilizzo in attività sportive e per legittima difesa;
1.6 per la detenzione di animali di piccola taglia, fatta eccezione per i cani (trova applicazione la Sezione B, par. 12 EHVB);
1.7 per l’utilizzo occasionale di barche elettriche e a vela, ma non per la loro detenzione (trova applicazione la Sezione B, par. 13 EHVB);
1.8 per la detenzione e l’utilizzo di altre imbarcazioni non a motore e di modelli di barche (trova applicazione la Sezione B, par. 13 EHVB);
1.9 in deroga all’art. 7, punto 5.2 delle AHVB, per la detenzione e l’utilizzo di aeromodelli non a motore con peso in volo fino a 5 kg.
2. Per il rischio di cui al punto 1. sono assicurati i danni materiali per danni ambientali in funzione dell’art. 6 delle AHVB.
A tale riguardo la somma assicurata ammonta a EUR 75.000 della somma assicurata complessiva.
La franchigia a carico del Contraente è pari al 10% del danno per ogni sinistro, con un importo minimo di EUR 400.
3. L’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori analoghi
3.1 del coniuge che convive con il Contraente o del suo convivente more uxorio;
3.2 dei figli minorenni (anche xxxxxx (di nonni), figli adottivi, figli in affidamento e figliastri che convivono con il Contraente) del Contraente, del suo coniuge o convivente more uxorio pure assicurato; inoltre, detti figli sono assicurati fino al compimento del 25° anno d’età, se e nella misura in cui non costituiscono un proprio nucleo familiare e non dispongono di un proprio reddito regolare;
3.3 di persone che eseguono lavori domestici per il Contraente in forza di un contratto di lavoro o a titolo di favore, in tale qualità. Sono esclusi danni alle persone, se si tratta di infortuni sul lavoro (malattie professionali) ai sensi della legge austriaca sulla previdenza sociale [Sozialversicherungsgesetz] occorsi a dipendenti del Contraente.
4. In deroga all’art. 3 delle AHVB la copertura assicurativa è operante per sinistri occorsi in Europa o in uno Stato extraeuropeo che si affaccia sul Mediterraneo; trova applicazione la limitazione ai sensi dell’art. 3, punto 1., frase 2 delle AHVB.
17. Estensione della responsabilità civile privata
1. In funzione della copertura delle AHVB l’assicurazione è operante anche per gli obblighi risarcitori del Contraente, quale privato, derivanti dai rischi quotidiani, fatta eccezione per il rischio di un’attività aziendale, professionale o commerciale, in particolare
1.1 in qualità di possessore di un’abitazione (tuttavia non proprietario della casa e/o del terreno) e datore di lavoro di personale domestico, inclusa l’attività alberghiera, quando non è necessaria nessuna licenza commerciale di ordine amministrativo (trova applicazione la Sezione B, par. 7 EHVB);
1.2 per il possesso e l’esercizio di un impianto di ricezione radio e TV;
1.3 per la detenzione e l’utilizzo di biciclette e carrozzelle per disabili;
1.4 per attività sportive non professionali, fatta eccezione per la caccia;
1.5 per il regolare possesso di armi da taglio, da punta e da fuoco e per il loro utilizzo in attività sportive e per legittima difesa;
1.6 per la detenzione di animali di piccola taglia, fatta eccezione per i cani (trova applicazione la Sezione B, par. 12 EHVB);
1.7 per l’utilizzo occasionale di barche elettriche e a vela, ma non per la loro detenzione (trova applicazione la Sezione B, par. 13 EHVB);
1.8 per la detenzione e l’utilizzo di altre imbarcazioni non a motore e di modelli di barche (trova applicazione la Sezione B, par. 13 EHVB);
1.9 in deroga all’art. 7, punto 5.2 delle AHVB, per la detenzione e l’utilizzo di aeromodelli non a motore con peso in volo fino a 5 kg.
2. Per il rischio di cui al punto 1. sono assicurati i danni materiali per danni ambientali in funzione dell’art. 6 delle AHVB.
A tale riguardo la somma assicurata ammonta a EUR 75.000 della somma assicurata complessiva.
La franchigia a carico del Contraente è pari al 10% del danno per ogni sinistro, con un importo minimo di EUR 400.
3. L’art. 7, punto 10. delle AHVB trova applicazione solo se le cose vengono prese in comodato, in locazione, in leasing, in affitto dal Contraente o dalle persone assicurate, oppure sono state cedute a questi ultimi a puro titolo di favore;
inoltre, se le cose sono state prese in custodia o sottoposte a lavorazione (in particolare riparazione o manutenzione), o sono state cedute a puro titolo di favore.
4. In deroga all’art. 7, punto 10.1 delle AHVB, la copertura assicurativa è altresì operante per gli obblighi risarcitori relativi a danneggiamento dei locali presi in locazione e dei beni in essi. Tale copertura assicurativa vale solo per rapporti locatizi di durata non superiore a un mese.
5. L’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori analoghi
5.1 del coniuge che convive con il Contraente o del suo convivente more uxorio;
5.2 i figli minorenni (anche xxxxxx (di nonni), figli adottivi, figli in affidamento e figliastri che convivono con il Contraente) del Contraente, del suo coniuge o convivente more uxorio pure assicurato; inoltre, detti figli sono assicurati fino al compimento del 25° anno d’età, se e nella misura in cui non costituiscono un proprio nucleo familiare e non dispongono di un proprio reddito regolare;
5.3 di persone che eseguono lavori domestici per il Contraente in forza di un contratto di lavoro o all’occorrenza, in tale qualità. Sono esclusi danni alle persone, se si tratta di infortuni sul lavoro (malattie professionali) ai sensi della legge austriaca sulla previdenza sociale [Sozialversicherungsgesetz] occorsi a dipendenti del Contraente.
6. In deroga all’art. 7, punto 6.2 delle AHVB, sono escluse dalla copertura assicurativa solo le pretese risarcitorie delle persone assicurate ai sensi dei punti 5.1 e 5.2.
7. In deroga all’art. 3 delle AHVB la copertura assicurativa è operante per tutto il mondo. Trova applicazione la limitazione di cui all’art. 3, punto 1., frase 2 delle AHVB, se il sinistro non si è verificato negli USA, in Canada o in Australia.
18. Pubblica istruzione
1. Scuole e collegi
1.1 Trova applicazione la Sezione A delle EHVB.
1.2 Inoltre, in deroga all’art. 7, punti 10.2-10.4 delle AHVB, l’assicurazione copre anche la responsabilità del Contraente per il danneggiamento (non per la perdita o la sparizione) di cose degli studenti o degli allievi.
2. Personale docente o di sorveglianza
In funzione della copertura delle AHVB, l’assicurazione è operante per gli obblighi risarcitori dell’Assicurato relativi all’attività di docenza o sorveglianza.
3. La copertura assicurativa è operante per la realizzazione di eventi scolastici (anche viaggi di maturità), ossia anche al di fuori del programma didattico, tuttavia con l’approvazione della direzione scolastica. In deroga all’art. 3 delle AHVB, la copertura assicurativa è operante per sinistri occorsi in Europa o in uno Stato extraeuropeo che si affaccia sul Mediterraneo in relazione alla realizzazione di detti eventi; trova applicazione la limitazione ai sensi dell’art. 3, punto 1., frase 2 delle AHVB.
4. Obblighi risarcitori relativi alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz]:
In deroga all’art. 7, punto 3. delle AHVB, la copertura assicurativa include anche gli obblighi risarcitori relativi alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 20/1949) e s. m. e i., essendo operante anche per i meri danni patrimoniali fino a una somma assicurata di EUR 7.500.
19. Scuole speciali
Per le scuole speciali, quali p. es. scuole guida, di volo (anche paracadutismo), barche a motore, sci nautico, vela, surf, equitazione e sci trova applicazione quanto segue:
1. Trova applicazione la Sezione A delle EHVB.
2. Non trova applicazione la Sezione B, par. 18 delle EHVB.
3. Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli obblighi risarcitori per la detenzione o l’utilizzo di autoveicoli, rimorchi, aeroplani e apparecchi aerei ai sensi dell’art. 7, punto 5. delle AHVB.
La lezione pratica su dette cose e il trasporto delle stesse sono equiparati all’utilizzo.
Nell’ambito del rischio assicurato, la copertura assicurativa si riferisce anche all’attività di insegnamento e sorveglianza e alla lezione pratica con l’utilizzo di barche a motore, a vela, surf o cavalli da sella.
20. Istruttori speciali
Per gli istruttori speciali, quali p. es. di guida, volo (anche paracadutismo), barche a motore, sci nautico, vela, surf, equitazione, sci e guide alpine trova applicazione quanto segue:
1. Trova applicazione la Sezione A, par. 3 delle EHVB.
2. Non trova applicazione la Sezione B, par. 18 delle EHVB.
3. La copertura assicurativa fa riferimento a tutte le attività all’esercizio delle quali il Contraente è abilitato in forza delle leggi, disposizioni e norme amministrative vigenti per il suo lavoro.
4. La qualifica di un’associazione alpina è equiparata a una qualifica ufficiale.
5. Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli obblighi risarcitori per la detenzione o l’utilizzo di autoveicoli, rimorchi, aeroplani e apparecchi aerei ai sensi dell’art.7, punto 5. delle AHVB.
La lezione pratica su dette cose e il trasporto delle stesse sono equiparati all’utilizzo.
Nell’ambito del rischio assicurato, la copertura assicurativa si riferisce anche all’attività di insegnamento e sorveglianza e alla lezione pratica con l’utilizzo di barche a motore, a vela, surf o cavalli da sella.
21. Comuni politici
1. In funzione della copertura delle AHVB, l’assicurazione è operante per gli obblighi risarcitori del comune
1.1 derivanti da fabbricati e terreni di sua proprietà non destinati a scopo agricolo, forestale, commerciale o industriale e non ceduti in locazione o in affitto, nonché dall’esistenza e gestione di cimiteri e crematori (trova applicazione la Sezione B, par. 11 delle EHVB);
1.2 per i lavori effettuati esclusivamente per la costruzione o la manutenzione di strade, vie, piazze e ponti comunali, se le spese per tali lavori sono sostenute unicamente con fondi comunali (trova applicazione la Sezione B, par. 3 EHVB);
1.3 per il possesso e la gestione di depositi di materiale edile, cave di pietre, ghiaia e sabbia, tuttavia solo a condizione che questi servano esclusivamente ai rischi assicurati di cui ai punti 1. e 2. (trova applicazione la Sezione B, par. 3 delle EHVB);
1.4 per lo smaltimento dei rifiuti gestito dal comune.
Solo previo specifico accordo l’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori per il possesso e l’esercizio di discariche e di impianti comunali di smaltimento rifiuti, di approvvigionamento idrico, canalizzazione e chiarificazione.
2. L’assicurazione copre altresì gli obblighi risarcitori delle persone impiegate in lavori manuali a titolo gratuito.
3. Solo previo specifico accordo l’assicurazione copre anche i danni materiali da danni ambientali ai sensi dell’art. 6 delle AHVB.
4. Trova applicazione la Sezione A, parr. 1 e 3 delle EHVB.
22. Chiese, comunità religiose
1. In funzione della copertura delle AHVB l’assicurazione è operante anche per gli obblighi risarcitori derivanti
1.1 dall’esercizio di incarichi di comunità ecclesiastiche o religiose;
1.2 dall’attuazione di eventi da parte del Contraente, indipendentemente dal luogo della manifestazione;
1.3 dal possesso o utilizzo di terreni, fabbricati, locali, impianti, installazioni e apparecchiature non destinati a scopo agricolo, forestale, commerciale o industriale e non ceduti in locazione o in affitto, nonché dall’esistenza e gestione di cimiteri e crematori (trova applicazione la Sezione B, par. 11 delle EHVB);
2. Ai sensi del punto 1. sono assicurati anche gli obblighi risarcitori dei rappresentanti legali del Contraente e di tutte le persone che agiscono per lui su suo incarico.
ALLEGATO
Copertura assicurativa sussidiaria
Per i rami assicurativi che fanno riferimento alle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS) e/o alle Condizioni generali e Condizioni generali integrative per RC (AHVB/EHVB) trovano applicazione, a titolo integrativo, le seguenti disposizioni:
Se, per tutti i rischi assicurati o per alcuni di essi, è stata o viene stipulata un’ulteriore assicurazione presso un altro assicuratore, concordando con quest’ultimo che l’indennizzo dovrà essere liquidato solo in via sussidiaria, anche la responsabilità dell'Assicuratore derivante dal presente contratto sarà unicamente in via sussidiaria. Ciò vale, in particolare, anche quando accordi sussidiari al presente sono stati stipulati precedentemente a quelli del contratto concorrente.
2. CONDIZIONI GENERALI PER L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRIVATA
Indice
Articolo 1 Caso di sinistro e garanzia assicurativa
Articolo 2 Entità materiale della protezione assicurativa
Articolo 3 Persone assicurate
Articolo 4 Limite territoriale dell’assicurazione
Articolo 5 Inizio e termine della garanzia assicurativa Articolo 6 Precisazione dell’importo massimo della garanzia Articolo 7 Esclusioni di garanzia
Articolo 8 Obblighi; mandato dell`Assicuratore
Articolo 9 Garanzia assicurativa per danni materiali da inquinamento ambientale
1. Sinistro
Articolo 1
Sinistro e garanzia assicurativa
Per sinistro s’intende un evento dannoso che deriva dalla sfera di rischio privata (vedi articolo 2, punto 1) e che causa o che potrebbe causare la pretesa di risarcimento del danno (punto 2) nei confronti del contraente.
2. Garanzia assicurativa
2.1 Nel caso di sinistro l’assicuratore si assume
2.1.1 l’adempimento degli obblighi di risarcimento pretesi nei confronti del contraente a causa di danni alla persona, danni materiali o danni economici riconducibili a un danno alla persona o danno materiale assicurato, in base alle disposizioni di legge sulla responsabilità civile di natura privata (di seguito “obblighi di risarcimento”);
2.1.2 le spese per l’accertamento e la difesa da obblighi risarcitori pretesi da terzi con riferimento all’art. 6, punto 3
2.2 Gli obblighi di risarcimento derivanti da perdita o smarrimento di beni materiali si considerano assicurati soltanto nel caso in cui vi sia stato stipulato un accordo specifico. Per tali casi si rimanda alle disposizioni applicabili nell’ambito dei danni materiali.
2.3 Per danni alla persona s’intendono l’uccisione, il ferimento o altri danni alla salute di persone. Per danni materiali s’intendono il danneggiamento o la distruzione di beni materiali.
Articolo 2
Entità materiale della protezione assicurativa
1. La garanzia assicurativa si estende agli obblighi di risarcimento del contraente in qualità di persona privata derivanti dai pericoli della vita quotidiana, ad eccezione del pericolo derivante da un’attività commerciale, professionale o aziendale: La garanzia si estende in particolare agli obblighi di risarcimento del contraente
1.1 quale detentore di abitazioni;
1.2 quale datore di lavoro di personale domestico; R.C.O.: Responsabilità civile operai
La garanzia assicurativa è valida per:
1.2.1 persone coperte dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (I.N.A.I.L.) (R.C.O.).
L’assicuratore si obbliga di tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e costi) quale civilmente responsabile:
Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione.
Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità temporanea o permanente, calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965.
Da tale assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali.
1.2.2 Persone che non sottostanno all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Nell’ambito degli infortuni subiti sul lavoro, si considerano “terzi” anche i dipendenti dell’assicurato che non sottostanno all’assicurazione obbligatoria secondo il D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, e ciò per i danni fisici (ad eccezione di malattie professionali) subiti durante lo svolgimento del lavoro o del servizio.
1.2.3 Persone non dipendenti dall’assicurato che si trovano sul posto di lavoro e delle quali l’assicurato si avvale occasionalmente, in particolare:
Titolari e dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria, di ditte quali imprese di trasporto, fornitori, imprese di pulizia, di manutenzione e di riparazione nonché imprese coappaltatrici o subappaltatrici che eseguono, insieme all’assicurato, lavori di natura complementare a quella indicata nella polizza.
Liberi professionisti quali ingegneri, geometri, architetti, progettisti, direttori di cantiere, assistenti, consulenti tecnici, consulenti amministrativi e consulenti legali.
1.2.4 La garanzia assicurativa è valida anche per le rivalse dell’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 222 del 12 giugno 1984. Decreto legislativo 626/94 – sicurezza sul posto di lavoro:
La garanzia assicurativa si estende altresì alla responsabilità civile per eventi dannosi come previsto dal decreto legislativo 626/94 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e integrazioni, nonché alla responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dal contraente ai sensi di detto decreto legislativo, e alla responsabilità civile personale nell’ambito delle attività svolte dai lavoratori esclusivamente a favore del contraente.
1.3 danni derivanti da detenzione, amministrazione, custodia, manutenzione, pulizia, illuminazione e cura di terreni, beni immobili e locali usati dal contraente o da persone assicurate ai sensi dell`articolo 3 esclusivamente per scopi abitativi nonché della casa di vacanza o residenza secondaria del contraente o di una persona assicurata ai sensi dell’articolo 3 ivi compresi gli edifici e impianti installati quali ascensori, impianti di riscaldamento e di climatizzazione, piscine, parchi gioco e giardini.
Si considera altresì assicurata una spiaggia privata direttamente collegata al bene immobile assicurato;
In deroga all`articolo 4 la garanzia assicurativa di cui al punto 1.3 è valida sul territorio della Repubblica Italiana.
1.4 danni provocati da incendio, esplosione e acqua condotta agli edifici o locali presi in affitto, in locazione o in leasing dal contraente o da una persona assicurata ai sensi dell’articolo 3 per scopi abitativi o di vacanza; limite massimo d’indennizzo pari al 10% della somma assicurata per periodo assicurato. La franchigia ammonta a EUR 100,- per sinistro. In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, la prestazione opererà a secondo rischio.
1.5 in deroga all`articolo 7, punto 7.1 danni a cose di terzi, prese in custodia dal contraente fino ad un massimo di EUR 2.500,-per sinistro; franchigia di EUR 100,- per sinistro; beni che il contraente o le persone assicurate hanno preso in affitto, in locazione, in leasing restano comunque esclusi dalla garanzia assicurativa;
1.6 danni derivanti dall’ospitalità offerta a terzi, a condizione che non vengano affitati più di 6 camere o 4 appartamenti per ferie. La copertura assicurativa si estende altresì alla responsabilità del contraente in qualità di custode per i danni a cose di proprietà delle persone ospitate (ad eccezione di autovetture e natanti);
1.7 danni derivanti dalla detenzione e dall’uso di antenne riceventi e trasmittenti per apparecchi televisivi;
1.8 danni derivanti dalla detenzione e dall’uso di biciclette e di sedie a rotelle;
1.9 danni derivanti dall’esercizio di attività sportiva non professionale, ad eccezione della caccia;
1.10 danni derivanti dal possesso autorizzato di armi da punta, da taglio e da fuoco per difesa personale o in qualità di attrezzatura sportiva, regolarmente denunciate alle autorità;
1.11 danni derivanti da proprietà, uso e possesso di animali domestici e animali da sella di ogni tipo; la franchigia ammonta a EUR 50,- per sinistro.
La copertura assicurativa si estende altresì agli obblighi di risarcimento del rispettivo custode, assistente o responsabile autorizzato;
1.12 danni derivanti dalla proprietà di natanti a vela non superiori a 6,5 metri di lunghezza;
1.13 danni derivanti dall’uso occasionale, ma non dalla proprietà, di natanti a vela con una lunghezza superiore a 6,5 metri;
1.14 danni derivanti dalla detenzione e dall’uso di altri natanti non a motore nonché di modelli di barca. Si considerano altresì
assicurate le persone coinvolte nell’uso del natante o da esso trasportate con il consenso del detentore;
1.15 danni derivanti dalla detenzione e dall’uso di modelli di aerei non a motore fino ad un peso massimo di 5 kg;
2. Nell’ambito della sfera di rischio privata si intendono assicurati secondo punto 1 anche i danni materiali in seguito a danni ambientali secondo quanto previsto dall’articolo 9 fino ad un importo massimo di EUR 150.000,- nell’ambito della somma assicurata stabilita in via forfetaria di cui all’articolo 6, punto 1.
Articolo 3 Persone assicurate
L`assicurazione si estende altresì agli obblighi di risarcimento di tutte le persone iscritte nel certificato di stato di famiglia del contraente.
Articolo 4
Limite territoriale dell’assicurazione
L’assicurazione è valida in tutto il mondo. (Fatta eccezione per le disposizioni di cui all`articolo 2, punto 1.3)
Articolo 5
Inizio e termine della garanzia assicurativa
1. L’assicurazione copre i casi di sinistro verificatisi durante il periodo di validità della garanzia assicurativa.
2. I sinistri verificatisi durante il periodo di validità della garanzia assicurativa, la cui causa si é verificata nel periodo precedente la stipula del contratto d’assicurazione, sono coperti soltanto se il contraente o l’assicurato fino al momento della stipula del contratto non erano a conoscenza della causa all’origine dell’evento dannoso.
3. Per i danni alla persona, in caso di dubbio, il verificarsi del sinistro coincide con il primo accertamento del danno di salute da parte di un medico.
Articolo 6
Precisazione dell’importo massimo della garanzia
1. La somma assicurata ammonta a EUR 1.500.000,- ed è valida per danni alla persona, danni materiali e patrimoniali riconducibili ad un danno alla persona o danno materiale coperto dall’assicurazione.
La somma assicurata rappresenta il limite massimo di indennizzo per sinistro ai sensi dell’articolo 1, punto 1, anche se la copertura assicurativa si estende ad una pluralità di persone tenute al risarcimento.
La copertura totale dei danni di un anno assicurativo è limitata al triplo dell’importo di copertura.
L’assicuratore contribuisce al versamento di una cauzione o garanzia richiesta al contraente per legge o su disposizione giudiziaria nella stessa proporzione della prestazione d’indennizzo.
2. Qualora il contraente sia tenuto al pagamento di rendite e qualora il valore del capitale relativo alla rendita superi la somma assicurata o l’importo restante di tale somma in seguito alla detrazione di eventuali prestazioni aggiunte per lo stesso sinistro, la rendita sarà indennizzata soltanto in proporzione della somma assicurata o del suo importo restante al valore del capitale della rendita. Il valore del capitale sarà determinato a tale scopo in base alla tabella delle rendite e del tasso d’interessi in vigore al momento del verificarsi del sinistro.
3. Costi
3.1 L’assicurazione copre il risarcimento dei costi di salvataggi.
3.2 L’assicurazione copre inoltre le spese giudiziarie e stragiudiziarie derivanti dall’accertamento e dalla difesa da un obbligo di risarcimento preteso da terzi, anche quando tale pretesa si riveli infondata.
3.3 L’assicurazione copre inoltre i costi per la difesa incaricata dall’assicuratore nel corso di un procedimento penale o disciplinare.
I costi di cui ai punti 3.1 – 3.3 saranno addebitati alla somma assicurata.
4. Qualora la risoluzione di una controversia di risarcimento mediante riconoscimento, soddisfazione o accomodamento richiesta dall’assicuratore fallisca a causa di opposizione da parte del contraente e l’assicuratore dichiari mediante lettera raccomandata di mettere a disposizione la sua parte d’indennizzo e di risarcimento stabilita per contratto a favore del danneggiato, l’assicuratore sarà esonerato da ogni onere, interesse o costo maggiore insorto in seguito a detta dichiarazione.
Non sono assicurati:
Articolo 7 Esclusioni di garanzia
1. le pretese che, in base ad un contratto o ad un accordo particolare superano l’entità dell’obbligo di risarcimento stabilito per legge;
2. l’adempimento di contratti e la prestazione d’indennizzo che sostituisce l’adempimento;
3. obblighi di risarcimento di persone che hanno cagionato il danno accusato da un terzo in maniera illegale e dolosa. Si parla di dolo quando da un’azione o da un’omissione deriva un evento dannoso il cui verificarsi poteva essere previsto, ma non è stato impedito;
4. obblighi di risarcimento derivanti da danni legati direttamente o indirettamente alle conseguenze dell’energia atomica;
5. obblighi di risarcimento derivanti da danni causati dal contraente o dalle persone coperte da assicurazione in base all’articolo 3 attraverso la detenzione o l’uso di
5.1 veicoli aerei;
5.2 apparecchi aerei (ad eccezione di modelli di aereo di cui all’articolo 2, punto 1.16);
5.3 autovetture o rimorchi che in base alla loro struttura e dotazione o al loro utilizzo devono essere o sono effettivamente muniti di una targa ufficiale nonché natanti a motore.
Tale esclusione non comprende l’utilizzo di autovetture come fonte di energia legata al luogo.
5.4 veicoli speciali a motore quali motoslitte e veicoli battipista, jetski ecc.
6. Danni causati
6.1 al contraente (ai contraenti) stesso (i);
6.2 alle persone assicurate di cui all’articolo 3
7. Obblighi di risarcimento per danni a
7.1 beni che il contraente o le persone assicurate di cui all’articolo 3 hanno preso in affitto, in locazione, in leasing o in custodia, (ad eccezione di beni di persone ospitate di cui all’articolo 2, punto 1.6);
7.2 beni ceduti in possesso al contraente o alla persona da lui incaricata nell’ambito di un mero rapporto di favore;
7.3 beni mobili cagionati da o in seguito al loro utilizzo, trasporto, lavorazione o altra attività presso o con i rispettivi beni;
7.4 parti di beni immobili che sono oggetto diretto di lavorazione, di uso o di altra attività.
8. Obblighi di risarcimento per danni a beni cagionati da emissioni graduali o azione graduale di temperatura, gas, vapori, liquidi, umidità o precipitazioni non atmosferiche (quali fumo, fuliggine, polvere ecc.).
1. Obblighi
Articolo 8
Obblighi; mandato dell`Assicuratore
Per obblighi la cui violazione esonera l’assicuratore dalla prestazione assicurativa, si considerano:
1.1 Il contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve fare tutto il possibile al fine di accertare le cause, la dinamica e le conseguenze del sinistro nonché limitare i danni da esso prodotti.
1.2 Il contraente deve informare l’assicuratore del sinistro tempestivamente e in maniera esaustiva, al massimo entro una settimana dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, per iscritto e, qualora necessario, anche in via telematica o verbale.
In particolare, il contraente è tenuto ad informare l’assicuratore:
1.2.1 del sinistro;
1.2.2 della rivendicazione di una pretesa di risarcimento;
1.2.3 della notifica di un’ordinanza penale nonché dell’avvio di un procedimento penale, penale amministrativo o disciplinare nei confronti del contraente o di una persona assicurata;
1.2.4 di tutti i provvedimenti avviati da terzi per far valere in giudizio le pretese di risarcimento.
1.3 Il contraente deve fornire all’assicuratore ogni supporto ai fini dell’accertamento, della risoluzione o della difesa dal danno.
1.3.1 Il contraente deve conferire mandato al legale (avvocato, consulente legale) nominato dall’assicuratore, a fornirgli tutte le informazioni necessarie e ad affidargli la conduzione del processo.
1.3.2 Qualora il contraente non riesca a ricevere tempestivamente le istruzioni dell’assicuratore, il contraente è tenuto a compiere tutti gli atti processuali opportuni entro i termini prescritti (ivi compresa l’opposizione a una decisione penale).
1.3.3 Il contraente non è autorizzato ad accettare un accomodamento o a riconoscere in tutto o in parte una pretesa di risarcimento senza il previo consenso dell’assicuratore – salvo il caso in cui il contraente non poteva rifiutare il riconoscimento per ingiustizia manifesta.
1.4 Prima del suo accertamento definitivo, il diritto alla prestazione assicurativa non può essere né ceduto né costituito in pegno senza il consenso espresso dell’assicuratore.
2. Le disposizioni di cui al punto 1 sono applicate per analogia alle persone assicurate ai sensi dell’articolo 3.
3. Mandato dell’assicuratore
L’assicuratore è autorizzato a rilasciare a nome del contraente tutte le dichiarazioni che risultino opportune nell’ambito del suo obbligo di prestazione.
Articolo 9
Garanzia assicurativa per danni materiali da danni ambientali
Per gli obblighi di risarcimento per danni materiali causati da danni ambientali ai sensi dell’articolo 2, punto 2 – ivi compresi i danni al suolo o all’acqua – la garanzia assicurativa è prestata secondo le condizioni riportate di seguito:
1. Per danni ambientali s’intendono le alterazioni della composizione di aria, suolo o acqua cagionate da immissioni.
2. La protezione assicurativa per danni materiali da danni ambientali – ivi compresi i danni al suolo o all’acqua – sussiste qualora il danni ambientale sia provocaoi da un evento singolo, improvviso e imprevisto, al di fuori dello svolgimento regolare dell’attività. Di conseguenza, la protezione assicurativa non sussiste in particolare nei casi in cui il danno ambientale sia provocato soltanto attraverso l’azione di una serie di eventi simili (quali lo spargimento o l’evaporazione) che non si sarebbe verificato in presenza di eventi singoli di tale tipo.
Non trova applicazione l’articolo 7, punto 8.
3. Norme speciali che regolano la protezione assicurativa ai sensi del punto 2.
3.1 Sinistro
Diversamente da quanto predisposto dall’articolo 1, punto 1, l`evento del sinistro è dato dalla prima prova di accertamento di un danno ambientale, che comporta o potrebbe comportare obblighi risarcitori in capo al Contraente
3.2 Inizio e termine della garanzia assicurativa
Diversamente da quanto predisposto dall’articolo 5, la protezione assicurativa si estende su un danno ambientale accertato durante la validità del contratto d’assicurazione o al massimo due anni dopo (articolo 9, punto 3.1). L’evento deve verificarsi durante la validità della polizza d’assicurazione.
Un danno ambientale accertato durante l’efficacia della protezione assicurativa, ma riconducibile ad un evento verificatosi prima della stipula del contratto d’assicurazione, si considera assicurato soltanto se tale evento si è verificato al massimo due anni prima della stipula del contratto e se il contraente o la persona assicurata di cui all`articolo 3 fino al momento della stipula del contratto d’assicurazione non era e non poteva essere a conoscenza dell’evento o del danno ambientale.
Trova applicazione per analogia l’articolo 5, punto 2.
4. La franchigia a carico del contraente ammonta al 10% del danno, almeno a EUR 400,-.