INDICE
CONTRATTO QUADRO – LOTTO 2
INDICE
1. DEFINIZIONI E NORMATIVA APPLICABILE 5
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 6
3. OGGETTO DEL CONTRATTO QUADRO 6
4. AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE DEI SERVIZI E MODALITA’ DI ADESIONE 7
6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE 9
7. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI 11
8. VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI 11
9. EROGAZIONE DEI SERVIZI E STATI DI AVANZAMENTO 12
11. CENTRI SERVIZI DEL FORNITORE 13
12. GESTIONE DEL CONTRATTO QUADRO 13
13. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI 15
14. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE 16
15. ISPEZIONI – VERIFICHE - COLLAUDI 16
17. CONFLITTI CON ALTRI FORNITORI DI SERVIZI 18
18. AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI 18
19. CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE 18
20. AGGIORNAMENTO DEI PREZZI UNITARI 21
21. GARANZIE DELL’ESATTO ADEMPIMENTO 21
23. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 25
26. CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI 28
28. BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE 29
31. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 30
32. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 32
34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 32
35. CODICE ETICO, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 34
CONTRATTO QUADRO LOTTO 2
TRA
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2015 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.” o solo “Consip”),
E
Xxxxxxxx – Finmeccanica - Società per azioni, in forma abbreviata Leonardo S.p.a. o Finmeccanica S.p.a., sede legale in Xxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx 0 XXX 00000, capitale sociale Euro 2.543.861.738,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma numero di iscrizione e codice fiscale 00401990585, P. IVA 00881841001, domiciliata ai fini del presente presso la sede legale della società in persona del procuratore e legale rappresentante xxx. Xxxxxx Xxxxxxx (giusta procura speciale dell’11 dicembre 2015 Repertorio n. 110188, Raccolta n. 28162), nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante IBM Italia S.p.A., Società con unico azionista, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "International Business Machines Corporation" (U.S.A.), capitale sociale di Euro 347.256.998,80 interamente versato con sede legale e domicilio fiscale in Xxxxxxx (Xxxxxx), X.X.X. 00000, Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al numero di iscrizione 01442240030 in data 19 febbraio 1996, Codice Fiscale numero 01442240030 e Partita IVA numero 10914660153, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxxx (Xxxxxx) X.X.X. 00000, Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, e la mandante Fastweb S.p.A., Società a Socio Unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 XXX 00000, capitale sociale Euro 41.344.209,40 =, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 12878470157, P. IVA 12878470157, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Xxxxxxxxxx n. 51 CAP 20155, e la mandante Sistemi Informativi S.r.l., Società con socio unico, Società soggetta a direzione e coordinamento di IBM Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Xxxxx Xxxxxxxxx n. 58 CAP 00148, capitale sociale Euro 2.697.375,00 =, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06310880585, P. IVA 01528071002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Xxxxx Xxxxxxxxx n. 58 CAP 00148, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott.ssa Xxxxxx de Franchis repertorio n. 6129 raccolta n. 2755;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)
PREMESSO CHE
(A) l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 , n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, “le attività amministrative,
contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3”;
(B) l’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 20 del
D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente “ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;
(C) ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, “Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione”;
(D) Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S251 del 28/12/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 27/12/2013, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014;
(E) il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 della predetta gara, ed ha adempiuto a quanto previsto nella documentazione di gara ai fini della stipula del presente Contratto Quadro;
(F) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico Parte Generale, Capitolato Tecnico Lotto 2, nonché dal Bando di gara e dalla Lettera di Xxxxxx, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
(G) il presente Contratto Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il medesimo Contratto Quadro le condizioni generali dei Contratti Esecutivi che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni;
(H) il Fornitore prede atto che ciascuna Amministrazione Beneficiaria del presente Contratto Quadro, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dovrà integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero);
(I) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto Quadro;
(J) il presente Contratto Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
(K) il CIG del presente Contratto Quadro è il seguente: 5518849A42.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
1. DEFINIZIONI E NORMATIVA APPLICABILE
1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Quadro hanno il significato di seguito specificato, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente:
AgID: l’Agenzia per l’Italia Digitale;
Amministrazioni: le Amministrazioni e gli Enti per i quali la normativa vigente prevede l’obbligo o la facoltà di utilizzare il presente Contratto Quadro;
Amministrazioni Beneficiarie: le Amministrazioni, come sopra definite, che stipulano Contratti Esecutivi in attuazione del presente Contratto Quadro;
Fornitore il raggruppamento temporaneo risultato aggiudicatario del Lotto 2 della procedura di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il presente atto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
Capitolato Tecnico: i documenti di cui all’Allegato “A” al presente atto composto dal Capitolato Tecnico Parte Generale e dal Capitolato Tecnico Lotto 2 (già Allegati 5A e 5B della Lettera di invito di cui alle Premesse);
Indicatori di qualità della fornitura: il documento di cui all’Appendice 1 del Capitolato Tecnico Lotto 2 di cui sopra, contenente gli SLA e le penali contrattuali;
Contratto Quadro: il presente Contratto Quadro, stipulato tra Consip S.p.A. e il Fornitore;
Contratto Esecutivo: il contratto di appalto esecutivo del presente Contratto Quadro che verrà stipulato dall’Amministrazione Beneficiaria ed il Fornitore in attuazione del presente atto.
1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Quadro hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
1.3 Il presente Contratto Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi sono regolati, oltre che dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali nonché dal Codice Etico della Consip S.p.A., dalla legge italiana ed in particolare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 82/2005;
c) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 163/2006;
d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
e) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Beneficiarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza
e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
f) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni;
g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
h) dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
1.4 Le clausole del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara il Documento descrittivo, la Lettera di invito, i chiarimenti ed errata corrige, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro.
2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro i seguenti allegati: Allegato A “Capitolato Tecnico e relative Appendici”, Allegato B “Offerta Tecnica del Fornitore”, Allegato C “Offerta economica del Fornitore”, Allegato D “Schema di Contratto Esecutivo”.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO QUADRO
3.1 Il Contratto Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi, relativa alla prestazione da parte del Fornitore dei Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa in favore delle Amministrazioni Beneficiarie di cui al successivo articolo, nonché di ogni attività prodromica necessaria e funzionale alla corretta esecuzione di detti Servizi oggetto del Contratto.
3.2 La sottoscrizione del presente Contratto Quadro vale per il Fornitore quale proposta irrevocabile, per la stipula dei singoli Contratti Esecutivi e, pertanto, con la stipula del presente atto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a prestare i seguenti servizi:
a) servizi di gestione delle identità digitali;
b) servizi di firma digitale remota compresa della fornitura di certificati e di timbro elettronico;
c) servizi di sicurezza;
d) (eventualmente, ove offerto dal Fornitore ed accettato da Consip) servizio di monitoraggio in ambito sicurezza;
tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Beneficiarie di cui al successivo articolo con i Contratti Esecutivi e relativi allegati, sino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo pari ad Euro 600.000.000,00= (seicentomilioni/00), al netto dell’IVA.
3.3 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Quadro e relativi allegati, ivi inclusi il Capitolato Tecnico e relativi Appendici e l’Offerta Tecnica, nonché stabilite nei Contratti Esecutivi.
3.4 Consip S.p.A., nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei su richiamati articoli.
3.5 Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto Quadro, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati, e quindi di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto.
4. AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE DEI SERVIZI E MODALITA’ DI ADESIONE
4.1 Le Amministrazioni che sulla base della normativa vigente hanno l’obbligo o la facoltà di utilizzare il presente Contratto Quadro, nei limiti di capienza dell’importo massimo complessivo di cui al precedente articolo 3.2,aderiscono al presente Contratto Quadro mediante stipulazione di un Contratto Esecutivo.
4.2 Il singolo Contratto Esecutivo si perfeziona alla data di sottoscrizione dello stesso da parte del Fornitore e dell’Amministrazione Beneficiaria e nel rispetto della normativa vigente.
4.3 Resta inteso che Consip S.p.A. non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per il mancato perfezionamento dei Contratti Esecutivi da parte delle Amministrazioni Beneficiarie ed inoltre resta fermo che non sussiste in capo a Consip S.p.A. alcuna verifica dei poteri di acquisto attribuiti al sottoscrittore del Contratto Esecutivo.
4.4 Ove il Fornitore ritenga di non poter procedere alla stipula del Contratto Esecutivo in quanto proveniente da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente ed alle disposizioni del presente atto, ad utilizzare il presente Contratto Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento del documento stesso, informare l’Amministrazione e Consip S.p.A., motivando le ragioni del rifiuto.
4.5 Qualora il Contratto Esecutivo non sia completo in ogni sua parte necessaria o allegata, lo stesso non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento del documento.
4.6 Per effetto della stipula del Contratto Esecutivo, il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione dei servizi richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione del presente Contratto Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare la prestazione dei servizi solo a seguito della sottoscrizione dei Contratti Esecutivi, in conformità alle condizioni sopra indicate.
4.7 Le Amministrazioni Beneficiarie provvederanno, prima della stipula del singolo Contratto Esecutivo: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010; ii) alla nomina del Direttore
dell’esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Contratto Esecutivo del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del Contratto Quadro e da esse richiesto, nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
4.8 Peraltro, nel Contratto Esecutivo le Amministrazioni Beneficiarie sono tenute ad indicare l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. Le Amministrazioni obbligate alla registrazione alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 dovranno pertanto prima dell’emissione Contratto Esecutivo essere in regola con gli obblighi di registrazione.
I Contratti Esecutivi sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto sopra previsto.
5. EFFICACIA E DURATA
5.1 Il presente Contratto Quadro ha una durata di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di sua sottoscrizione.
5.2 I singoli Contratti Esecutivi avranno una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo medesimo e sino al massimo alla scadenza ultima del Contratto Quadro.
Tuttavia, le singole Amministrazioni Beneficiarie potranno richiedere una proroga temporale dei singoli Contratti Esecutivi al solo fine di consentire la migrazione dei servizi ad un nuovo fornitore al termine del Contratto Quadro, qualora l’aggiudicazione del nuovo fornitore subentrante, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, non sia intervenuta entro i 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza del presente Contratto Quadro; la durata massima della predetta proroga non può superare i 6 (sei) mesi.
5.3 Sempre con riferimento alla durata del Contratto Esecutivo, si precisa che:
a) per i servizi con modalità di erogazione “progettuale”:
• detta durata coincide con la durata prevista del progetto/attività e non potrà, in ogni caso, prolungarsi oltre la durata del Contratto Quadro;
b) per i servizi con modalità di erogazione “continuativa”:
• la durata non può prolungarsi oltre il termine di durata massima del Contratto Quadro;
la finestra d’ordine termina in considerazione della durata minima di ciascun singolo servizio come stabilita nel Capitolato Tecnico Lotto 2.
Per tutte le tipologie di servizio che prevedono, in chiusura di Contratto Esecutivo, un passaggio di consegne (verso il fornitore entrante o l’Amministrazione Beneficiaria) nel xxxxx xxxxx xxxxxx 0 (xxx) mesi del Contratto Esecutivo saranno svolte anche le necessarie attività di phase out.
5.4 Ferma restando la validità ed efficacia del Contratto Quadro - e dei singoli Contratti
Esecutivi medio tempore perfezionati - non sarà più possibile aderire ed utilizzare il presente Contratto Quadro qualora sia esaurito l’importo massimo complessivo, anche eventualmente incrementato, di cui al precedente articolo 3.
5.5 Ciascun Contratto Esecutivo, attuativo del presente Contratto Quadro ha efficacia per il Fornitore a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo, mentre è vincolante per l’Amministrazione Beneficiaria, se il contratto medesimo è soggetto ad approvazione nelle forme di legge, solo a seguito della formale approvazione dello stesso; in ogni caso, il Contratto Esecutivo avrà una durata massima pari alla durata residua del presente Contratto Quadro, salvo in ogni caso il diritto di recesso di cui oltre.
5.6 Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia del presente Contratto Quadro o di ogni singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto della prestazione contrattuale.
6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
6.1 Con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di risorse professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, e garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
6.2 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
6.3 Nella prestazione dei servizi di cui al precedente articolo 3, il Fornitore si obbliga a:
a) eseguire dette prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi Allegati;
b) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da Consip S.p.A. e/o da AgID, per quanto di rispettiva competenza;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Consip S.p.A. - con riferimento a tutti i Contratti Esecutivi - ed alla singola Amministrazione - con riferimento al rispettivo Contratto Esecutivo - di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico (Allegato A);
d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione delle prestazioni contrattuali secondo le specifiche tecniche di cui al documento “Indicatori di qualità della fornitura”;
e) osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché
quelle che dovessero essere successivamente emanate; gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Beneficiarie e/o di Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea;
f) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni beneficiarie e Xxxxxx S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
g) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
h) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Beneficiarie ed a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività contrattuali, nonché comunque entro 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dei seguenti eventi: i) ogni intervenuta modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; ii) le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dei Contratti Esecutivi , indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
i) non opporre a Consip S.p.A. ed alle Amministrazioni Beneficiarie qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi.
6.4 Con la stipula del presente atto il Fornitore si obbliga ad uniformarsi alle prescrizioni inerenti i “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa”, di cui al Capitolato Tecnico ed al Capitolato Tecnico – Parte Generale.
6.6 Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni beneficiarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
6.7 Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente atto devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della
dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie.
6.8 Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub– contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all’Amministrazione Beneficiaria interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
7. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI
7.1 Ai fini della stipula del Contratto Esecutivo, l’Amministrazione Beneficiaria predispone, con l’ausilio del Fornitore, il Piano dei Fabbisogni secondo quanto stabilito al paragrafo
7.2.3 del Capitolato Tecnico Parte Generale e nelle ulteriori parti di interesse.
7.2 In ogni caso, entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data ricezione del Piano dei Fabbisogni, il Fornitore dovrà predisporre e consegnare alla medesima Amministrazione il Progetto dei Fabbisogni, completo di quanto previsto e secondo le modalità stabilite nel paragrafo 7.2.4 del Capitolato Tecnico Parte Generale e alle ulteriori parti di interesse.
7.3 L’Amministrazione Beneficiaria, eventualmente acquisito il parere di cui all’art. 3, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 177/2009, dovrà comunicare al Fornitore l’approvazione del Progetto dei Fabbisogni, ovvero eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al fine di rendere detto Progetto dei Fabbisogni compatibile con il Piano dei Fabbisogni formulato dalla Amministrazione.
7.4 Entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, il Fornitore deve inviare all’Amministrazione Beneficiaria, secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico, il Progetto dei Fabbisogni modificato secondo le indicazioni ricevute con la predetta comunicazione.
7.5 L’approvazione del Progetto dei Fabbisogni è manifestata dall’Amministrazione Beneficiaria con la stipula del Contratto Esecutivo, ai fini della prestazione dei servizi ivi richiesti.
7.6 Ai fini contrattuali, ivi incluso per la determinazione dei corrispettivi, avrà validità tra le parti di ciascun Contratto Esecutivo unicamente il Progetto dei Fabbisogni approvato secondo le modalità stabilite nel presente articolo, ed eventualmente aggiornato come previsto nel successivo art. 8.
8. VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI
8.1 Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l’Amministrazione Beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui al precedente articolo, ai fini della nuova approvazione da parte dell’Amministrazione Beneficiaria.
8.2 Pertanto, in ragione delle proprie specifiche esigenze, l’Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di: i) variare la quantità dei servizi richiesti, ii) richiedere la sostituzione di uno o più servizi con quelli previsti nel Capitolato Tecnico, oppure iii) richiedere i nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 18, che utilizzino soluzioni
tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose.
8.3 Il Fornitore si impegna a provvedere alle sostituzioni o alla prestazione di nuovi servizi, applicando i prezzi unitari secondo quanto previsto dal successivo art. 18 e decurtando i prezzi e/o canoni relativi ai servizi oggetto di sostituzione.
8.4 Il Fornitore si impegna a soddisfare le richieste di variazione formulate dalla Amministrazione Beneficiarie nel rispetto dei termini stabiliti nel documento “Indicatori di qualità della fornitura”.
8.5 In ogni caso, le predette variazioni del Piano dei Fabbisogni e, quindi, del Progetto dei Fabbisogni approvato sono consentite sempre che vi sia capienza nell’importo massimo complessivo del presente Contratto Quadro, eventualmente incrementato ai sensi del precedente articolo 3.5.
9. EROGAZIONE DEI SERVIZI E STATI DI AVANZAMENTO
9.1 Il Fornitore ha l’obbligo di iniziare l’erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 3 in favore di ciascuna Amministrazione Beneficiaria entro i termini ed alle modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e relative Appendici e comunque entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui al precedente articolo 7.
9.2 Se non richiesta ai fini della stipula del presente atto, il Fornitore entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del presente Contratto Quadro consegnerà a Consip S.p.A. la documentazione stabilita al paragrafo 4.2.4 del Capitolato Tecnico Parte Generale.
9.3 Consip S.p.A. potrà richiedere al Fornitore, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione, le modifiche o integrazioni alla suddetta documentazione che il Fornitore dovrà recepire entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla comunicazione di Consip S.p.A.
9.4 Con riferimento a ciascun Contratto Esecutivo, per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni, su richiesta dell’Amministrazione Beneficiaria, il Fornitore deve sottoporre all’Amministrazione medesima, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese di riferimento, uno “stato di avanzamento” redatto come segue, soggetto ad approvazione da parte dell’Amministrazione Beneficiaria.
Lo “stato di avanzamento” deve contenere almeno le seguenti informazioni e quant’altro ritenuto opportuno dal Fornitore:
- esito dei collaudi effettuati e collaudi previsti nel mese successivo;
- varianti e modifiche emerse nel periodo;
- ritardi verificatisi nelle attivazioni rispetto alle date previste nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni;
- malfunzionamenti verificatisi nel periodo;
10. SICUREZZA
10.1 Il Fornitore si impegna ad assicurare a Consip ed alle Amministrazioni Beneficiarie la sicurezza sia fisica che logica per i servizi di cui al precedente articolo 3 ed a tal fine ha l’obbligo di predisporre, attuare ed aggiornare costantemente una politica della
sicurezza, sia fisica che logica, conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, con particolare riferimento alla Parte Generale di detta documentazione.
10.2 Il Fornitore dovrà prevedere specifiche procedure atte a regolare la gestione della sicurezza per quanto stabilito nella del Capitolato Tecnico Parte Generale.
10.3 Il Fornitore è tenuto a mantenere aggiornato il sistema di sicurezza rispetto alle regole tecniche al D.P.C.M. 1° aprile 2008 e ad ulteriori prescrizioni che verranno emanate in materia di sicurezza.
10.4 Il Fornitore si impegna a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica degli apparati deputati all’erogazione dei servizi ed istallati presso i locali sotto il suo controllo, in particolare attraverso misure di protezione per il controllo degli accessi e la prevenzione di atti dolosi ed eventi accidentali.
10.5 Il Fornitore si impegna altresì a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza logica degli apparati deputati all’erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto Quadro sia presso i locali sotto il suo controllo che presso quelli delle singole Amministrazioni Beneficiarie. In particolare, il sistema di sicurezza dovrà amministrare il diritto di accesso ai dati ed ai servizi, in modo da verificare il diritto e la validità di ogni tentativo di accesso e stabilire l’identità dell’utente. Il Fornitore si impegna inoltre a gestire e mantenere registrazioni relative agli accessi, adottare misure per l’integrità dei dati e prevedere procedure per la rilevazione di attacchi sistematici.
10.6 Il Fornitore si impegna a far eseguire annualmente, a proprie spese, un approfondito audit sul sistema di sicurezza, condotto da una primaria società specializzata scelta dal Fornitore previa approvazione di Consip; l’audit verrà effettuato sotto la vigilanza di Consip. Consip potrà, con un preavviso di 20 (venti) giorni solari, richiedere ulteriori attività di auditing secondo modalità concordate con il Fornitore. Le risultanze di tali audit annuali verranno comunicate a Consip S.p.A.
10.7 Il Fornitore si impegna ad autorizzare lo svolgimento di test discrezionali di impenetrabilità da parte di Consip.
10.8 Nel caso i test di cui al precedente comma mettano in evidenza delle carenze rispetto alle specifiche tecniche di sicurezza, la situazione dovrà essere corretta in un tempo non superiore a 20 (venti) giorni solari.
10.9 Nel caso si rilevi un pericolo relativo alla sicurezza di particolare gravità, XxXX potrà, sentito il Fornitore, decidere la sospensione di uno o più servizi o la chiusura del Centro di Gestione di cui al successivo articolo fino a quando non sia stato eliminato il pericolo medesimo. Di tali eventi e relative soluzioni se ne darà tempestiva comunicazione a Consip S.p.A.
11. CENTRI SERVIZI DEL FORNITORE
11.1 Con la stipula del presente Contratto Quadro, il Fornitore rende operativi i Centri Servizi dedicati all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, in conformità a quanto nel Capitolato Tecnico e, in particolare, nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico Parte Generale.
12. GESTIONE DEL CONTRATTO QUADRO
12.1 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente
Contratto Quadro sono svolte da AgID e/o da terzi da essa incaricati.
12.2 Le attività amministrative e strumentali per la gestione, supervisione e controllo del presente Contratto Quadro sono svolte da Consip S.p.A.
12.3 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del singolo Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla singola Amministrazione Beneficiaria d’intesa con XxXX.
12.4 Le attività amministrative di supervisione e controllo del Contratto Esecutivo sono svolte dall’Amministrazione Beneficiaria, con l’eventuale supporto di Consip S.p.A.
12.5 Referente Consip S.p.A. Il Referente di Consip S.p.A. è il Responsabile del Procedimento nominato per la presente iniziativa; resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni Beneficiarie in ordine alla necessità di nominare il Responsabile del procedimento e il Direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e xxx e del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, relativamente al singolo Contratto Esecutivo.
12.6 Referenti AgID. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Quadro AgID comunicherà al Fornitore ed a Consip S.p.A. i dati relativi ai Referenti AgID nell’ambito del Comitato di Direzione Tecnica di cui al successivo comma 12.9..
12.7 Rappresentanti del Fornitore. Il Fornitore:
• entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Quadro comunicherà a Consip S.p.A. e ad AgID, nonché
• entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione Contratto Esecutivo comunicherà ad ogni singola Amministrazione Beneficiaria,
i dati relativi ai soggetti referenti per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tali soggetti saranno i Rappresentanti del Fornitore nell’ambito del Comitato di Direzione Tecnica di cui al successivo comma 12.9; in particolare sono previsti:
• un Responsabile del Contratto Quadro, che avrà la responsabilità di gestire e risolvere tutte le problematiche legate al corretto svolgimento del Contratto Quadro nei confronti di Xxxxxx ed AgID;
• un Responsabile dei Centri Servizi, che avrà il compito di coordinare tutte le attività necessarie alla erogazione da remoto dei servizi previsti, ivi comprese quelle relative alla sicurezza;
• uno o più Responsabili dei Contratti Esecutivi, che avranno la responsabilità di gestire e risolvere le problematiche relative ai singoli Contratti Esecutivi, come fatturazione, rispetto dei livelli di servizio, etc.;
• uno o più Responsabili tecnici per l’erogazione dei servizi, che avranno la responsabilità di coordinare dal punto di vista operativo tutte le attività legate ai servizi oggetto del presente capitolato tecnico e di essere il punto di riferimento per l’attivazione di nuovi servizi. Il Responsabile tecnico dovrà inoltre coordinare tutte le attività e produrre resoconti periodici, da presentare per discussione durante i SAL.
12.8 Referente Amministrazione Beneficiaria. Il Responsabile del Procedimento o, laddove nominato, il Direttore dell’Esecuzione dell’Amministrazione, oltre alle competenze allo stesso attribuite, avrà il compito di:
I. predisporre d’intesa con il Rappresentante del Fornitore il Piano dei Fabbisogni dei servizi di cui al precedente articolo 7;
II. verificare ed approvare il Progetto dei Fabbisogni di servizi predisposto dal Fornitore di cui al precedente articolo 7;
III. collaborare nelle attività di verifica dei Livelli di Servizio;
IV. segnalare al Rappresentante AgID l’esigenza di eventuali nuovi servizi anche sulla base delle indicazioni del Fornitore;
V. partecipare, se necessario, alle riunioni del Comitato di Direzione Tecnica di cui al successivo comma 12.9, e proporre eventuali modifiche delle disposizioni del Contratto Esecutivo sottoscritto dall’Amministrazione;
VI. verificare la diligente esecuzione del Contratto Esecutivo da parte del Fornitore.
12.9 Comitato di Direzione Tecnica. Per la gestione degli aspetti tecnici di controllo e governo del Contratti Quadro, è costituito un Comitato di Direzione Tecnica composto da due Referenti Consip/AgID e da due Rappresentanti del Fornitore; al Comitato, inoltre, potrà partecipare un Referente delle Amministrazioni Beneficiarie coinvolte o soggetti terzi indicati da AgID/Consip/Fornitore aggiudicatario.
Le funzioni di Presidente e di Segretario del Comitato di Direzione Tecnica saranno svolte dai Referenti Consip/AgID.
Le deliberazioni del Comitato di Direzione Tecnica sono vincolanti per le parti se le stesse sono assunte col voto favorevole dei Rappresentanti del Fornitore e con il voto favorevole dei Referenti AgID e dei Referenti Consip.
Il Comitato di Direzione Tecnica si riunirà su convocazione del Presidente e svolgerà le funzioni stabilite al paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico Parte Generale.
A seguito della stipula del presente Contratto, Xxxxxx invierà una lettera al Fornitore indicando i Referenti AgID/Consip. Il Fornitore, entro 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione, dovrà comunicare, con le medesime modalità, i propri due Rappresentanti.
13. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI
13.1 L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico Parte Generale.
13.2 L’Amministrazione Beneficiaria provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l’intervento.
13.3 Alla scadenza o risoluzione del Contratto Quadro, ovvero del singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al presente Contratto Quadro e ai relativi Contratti Esecutivi al nuovo fornitore.
In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative, indicate da AgID, al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore subentrante.
13.4 Ove richiesto , il Fornitore, entro il 31 gennaio di ogni anno, invierà a Consip S.p.A. e ad AgID una relazione consuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente contenente, ordinate per servizi e per Amministrazioni, le quantità di servizi erogati, il fatturato e le penali applicate.
14. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE
14.1 Ciascuna Amministrazione Beneficiaria provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all’installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.
15. ISPEZIONI – VERIFICHE - COLLAUDI
15.1 Consip S.p.A., direttamente o mediante AgID o terzi incaricati, ha facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità della prestazione dei servizi con quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel documento Indicatori di qualità della fornitura, oltre che nell’Offerta Tecnica se migliorativa, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza, la collaborazione e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche.
15.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi da Consip S.p.A. mediante apposita comunicazione PEC ed emessi in relazione:
- ai risultati delle ispezioni e delle verifiche di cui al precedente comma;
- al mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle infrastrutture;
- al mancato rispetto dei tempi di consegna della documentazione;
- alla perdita dei requisiti previsti dalla documentazione di gara in premessa;
si impegna a presentare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato entro i successivi 30 (trenta) giorni solari entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione PEC a Consip
S.p.A. di “Pronto alla Verifica”.
15.3 I servizi di cui al precedente articolo 3 saranno sottoposti, a campione, a collaudo in piattaforma tecnica (test bed) da Consip S.p.A. e, successivamente, a collaudo sul campo dall’Amministrazione Beneficiaria, tutto secondo le modalità stabilite al paragrafo 7.2.7 del Capitolato Tecnico Parte Generale.
15.4 In ogni caso, l’Amministrazione Beneficiaria procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss, del D.Lgs. n. 163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
15.5 Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Beneficiaria emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione Beneficiaria solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni previste e della normativa vigente.
15.6 In ogni caso, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Beneficiarie ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni
oggetto dei Contratti Esecutivi , nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
15.7 Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Beneficiarie, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
16. PENALI
16.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Beneficiaria o a Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel documento Indicatori di qualità della fornitura o nell’Offerta Tecnica se migliorativa, l’Amministrazione Beneficiaria o Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel predetto documento Indicatori di qualità della fornitura, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
16.2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Beneficiaria, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza a Consip S.p.A.
16.3 In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della singola Amministrazione Beneficiaria, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Beneficiaria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
16.4 In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
16.5 Per i crediti derivanti dall’applicazione delle predette penali e per quanto di rispettiva competenza,
• le Amministrazioni Beneficiarie potranno compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di propria competenza con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 21, comma 2;
• Consip S.p.A. potrà compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di propria competenza avvalendosi della cauzione di cui al successivo articolo 21, comma 1;
in ogni caso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
16.6 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore da una singola Amministrazione Beneficiaria raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo del Contratto Esecutivo , detta Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto Esecutivo , con diritto al risarcimento di tutti i danni, nonché la facoltà di richiedere la prestazione dei servizi ad altro fornitore.
16.7 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore da Consip S.p.A. raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo dell’importo massimo complessivo del presente Contratto Quadro, ovvero qualora un inadempimento di cui all’Allegato A perduri per 3 (tre) quadrimestri consecutivi e coinvolga almeno 5 (cinque) Contratti Esecutivi , Consip S.p.A., valutata la gravità dell’inadempimento, ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto Quadro, con diritto al risarcimento di tutti i danni.
16.8 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
17. CONFLITTI CON ALTRI FORNITORI DI SERVIZI
17.1 L’insorgere di conflitti o controversie tra il Fornitore e suoi eventuali sub-fornitori non potrà essere considerata causa legittima di sospensione nella erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 3 ed il Fornitore sarà responsabile dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento nei confronti della Amministrazione Beneficiaria.
18. AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI
18.1 Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente Consip S.p.A. ed AgID sulla evoluzione tecnologica e dei conseguenti possibili nuovi servizi o delle variazioni indotte nei servizi oggetto del presente Contratto Quadro.
18.2 Le Parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare, su proposta del Comitato di Direzione Tecnica quelle modifiche che, di comune accordo, dovessero essere valutate opportune ai servizi oggetto del presente Contratto Quadro, ai suoi allegati ed ai singoli Contratti Esecutivi.
18.3 Il prezzo unitario dei nuovi servizi o delle varianti a quelli esistenti, nonché i relativi tempi di attivazione ed eventuali ulteriori SLA, vengono individuati dal Comitato di Direzione Tecnica.
18.4 Il Fornitore si impegna ad applicare il prezzo unitario congruito dal Comitato di Direzione Tecnica, nonché i relativi tempi di attivazione e SLA.
19. CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE
19.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Offerta economica del Fornitore” da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di
adeguamento di cui al successivo articolo; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.
Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata.
La fattura relativa ai corrispettivi maturati viene emessa ed inviata dal Fornitore – con le modalità stabilite dalla legge - al termine del periodo di riferimento e, comunque, all’esito delle verifica di conformità di cui al precedente articolo 15; e saranno corrisposti dall’Amministrazioni Beneficiaria secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta nel termine di pagamento di 30 (trenta) giorni, secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002).
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
19.2 Detti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte, nell’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
19.3 Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo articolo.
19.4 Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo articolo.
19.5 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Beneficiaria.
Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del presente Contratto Quadro , comunicato dalle Amministrazioni Beneficiarie, sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate.
19.6 Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria procederà:
- per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=, all’ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40;
- ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
19.7 Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
19.8 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nei singoli Contratti Esecutivi . Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
19.9 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. 3862680 , intestato a Xxxxxxxx – Finmeccanica - Società per azioni presso Carige Spa – Xxx Xxxxxx 000/x – 00000 Xxxxxx Sestri Ponente, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000.
Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni Beneficiarie all’atto del perfezionamento dei singoli Contratti Esecutivi.
19.10 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Beneficiarie e a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
19.11 Nel caso il Fornitore sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa
predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato in precedenza, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
19.12 E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Beneficiaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo , nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Beneficiaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a contratti diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Beneficiaria. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
20. AGGIORNAMENTO DEI PREZZI UNITARI
20.1 Al 30° (trentesimo) mese di validità del presente Contratto Quadro, i prezzi unitari del presente Contratto Quadro potranno essere oggetto di aggiornamento su comunicazione di Consip S.p.A..
20.2 Le modalità per la predetta attività è descritta al paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico Parte Generale.
20.3 Qualora i prezzi risultanti dalla procedura di cui al precedente comma siano inferiori a quelli previsti nell’Allegato C “Dichiarazione di Offerta economica”, la proposta di adeguamento dei prezzi unitari a quelli rilevati dalla procedura di comparazione è sottoposta alla deliberazione del Comitato di Direzione Tecnica, secondo quanto stabilito al precedente articolo 12.
20.4 L’adeguamento di detti prezzi ha validità per il presente Contratto Quadro e, quindi, per i Contratti Esecutivi in corso di esecuzione o che verranno stipulati successivamente, a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è conclusa la rilevazione dei prezzi, ciò a seguito dell’adozione della delibera vincolante del Comitato di Direzione Tecnica.
20.5 Anche ai fini dell’avvio dell’istruttoria, il Fornitore si obbliga a comunicare tempestivamente a Consip l’eventuale applicazione in altri appalti pubblici, da parte del Fornitore o di altra società facente parte del medesimo gruppo societario, di prezzi unitari più convenienti rispetto ai prezzi unitari di cui all’Allegato C “Dichiarazione di Offerta economica”.
21. GARANZIE DELL’ESATTO ADEMPIMENTO
21.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto Quadro, il Fornitore ha costituito idonea garanzia in favore di Xxxxxx S.p.A. per un ammontare pari al 1,5%(uno virgola cinque per cento) dell’importo massimo complessivo.
Detta garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip S.p.A.. La predetta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto Quadro .
21.2 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione di ciascun Contratto Esecutivo, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, costituirà a proprie spese e dovrà consegnare all’Amministrazione Beneficiaria idonea garanzia in favore dell’Amministrazione Beneficiaria per un ammontare pari al % del valore del Contratto Esecutivo (8,5% che, tuttavia, è aumentato - in ragione delle risultanza della procedura di cui alle premesse - di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima, tutto nel limite massimo - in ogni caso - del 10%); tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa- rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 - ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione Beneficiaria entro il predetto termine perentorio.
L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) qualora il Fornitore sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme della serie UNI CEI En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;per fruire di tale benefico, il Fornitore dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal Fornitore ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della predetta certificazione.
Qualora il Fornitore sia i) un R.T.I. e/o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006, lo stesso può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; ii)un Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.
La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta dell’Amministrazione Beneficiaria.
La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal singolo Contratto Quadro .
21.3 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del singolo Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010.
21.4 Qualora l’ammontare di ciascuna garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi:
i) per effetto dell’applicazione di penali, o
ii) per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato di cui al precedente articolo 8,
il Fornitore, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato A, dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., per la garanzia di cui al precedente comma 21.1, e dall’Amministrazione Beneficiaria, per la garanzia di cui al precedente comma 21.2.
21.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Beneficiarie hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo , fermo restando il risarcimento del danno.
21.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
22. SUBAPPALTO
22.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
a) Servizi di gestione delle identità digitali;
b) Servizi di firma digitale remota e di timbro elettronico;
c) Servizi di sicurezza applicativa “as a service”;
d) Servizi professionali a supporto dell’Unità Locale di Sicurezza e delle attività in ambito di sicurezza applicativa;
e) Servizi di monitoraggio in ambito sicurezza.
22.2 Il Fornitore che affidi la prestazione dei servizi a terzi, sarà in ogni caso ritenuto responsabile principale per l’adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal
Contratto Esecutivo e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subcontraenti.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di Xxxxxx S.p.A. e/o delle Amministrazioni Beneficiarie, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Xxxxxx S.p.A. e/o le Amministrazioni Beneficiarie da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
22.3 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto Quadro i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
22.4 Il Fornitore si impegna a depositare presso Consip S.p.A., almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto. La singola Amministrazione, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art. 170, comma 7, del d.P.R. n. 207/2011, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione.
22.5 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
22.6 Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
22.7 Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
22.8 Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all’Amministrazione Beneficiarie entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
22.9 Resta inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, le singole Amministrazioni, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederanno alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a
15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All’esito della predetta attività, le Amministrazioni dovranno inviare le risultanze dell’istruttoria corredate dalla relativa documentazione a Consip S.p.A., la quale, sulla base di tali risultanze, e riservandosi in ogni caso la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti ed integrazioni, potrà disporre l’eventuale pronuncia di decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8.
22.10 L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
22.11 In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto Quadro, salvo il diritto al risarcimento del danno.
22.12 Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di xxxxxxxxxx, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.
22.13 Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
22.14 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
22.15 In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Consip S.p.A. annullerà l’autorizzazione al subappalto.
22.16 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006, dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
22.17 La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.
23. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
23.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi a terzi, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto Quadro medesimo e dei singoli Contratti Esecutivi per causa del Fornitore.
In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A. e le Amministrazioni Beneficiarie, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi.
24. RISOLUZIONE
24.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a
15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dall’Amministrazione Beneficiaria e/o da Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione Beneficiaria e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto – in tutto o in parte - il relativo Contratto Esecutivo e/o il Contratto Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
24.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs.
n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Beneficiarie e/o Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, i singoli Contratti Esecutivi e/o il presente Contratto Quadro:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del presente Contratto Quadro o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) secondo la normativa vigente;
d) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A., anche ai sensi del precedente articolo 21;
e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi , ai sensi dell’articolo 27;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Beneficiarie e/o Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 28;
g) nei casi di cui agli articoli 19 (Corrispettivi e Fatturazione), 22 (Subappalto), 23 (Divieto di cessione del contratto), 29 (Trasparenza), 30 (Riservatezza), 31 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) e 35 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001) del presente atto;
h) applicazione di penali oltre la misura stabilita all’articolo 16.
24.3 Consip S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del Contratto Quadro ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni Beneficiarie in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto Esecutivo nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del su richiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni a Consip S.p.A.
24.4 La risoluzione del Contratto Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti esecutivi
a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del Contratto Quadro . In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Beneficiarie.
24.5 In tutti i casi di risoluzione del Contratto Quadro e/o del/i Contratto/i esecutivo/i , Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Beneficiaria avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i attuativo risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Beneficiaria e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno
24.6 La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
24.7 In tutti i casi di risoluzione, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti Esecutivi risolti.
25. RECESSO
25.1 Consip S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro in tutto o in una sua parte e contestualmente le Amministrazioni Beneficiarie dai Contratti Esecutivi dandone preavviso al Fornitore almeno 90 (novanta) giorni solari prima della data di efficacia del recesso a mezzo raccomandata A/R in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1373 del codice civile, e, comunque, qualora intervengano modifiche normative, di fonte primaria o secondaria, che incidano sulle funzioni che abbiano valenza sull’esecuzione del presente Contratto.
25.2 A decorrere dal 12° (dodicesimo) mese successivo alla stipula del singolo Contratto Esecutivo, l’Amministrazione Beneficiaria ha diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R.
In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione Beneficiaria dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
25.3 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione Beneficiaria.
25.4 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri
naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
25.5 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l’Amministrazione Beneficiaria interessata, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore per una durata ragionevole secondo le circostanze.
25.6 L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.
26. CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI
26.1 Ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010.
Pertanto, le Amministrazioni Beneficiarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il termine di trenta giorni solari dalla data di perfezionamento del Contratto Esecutivo ,il predetto contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera a) o lettera b), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del Contratto Esecutivo , determinato sulla base del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria all’atto della stipula del Contratto Esecutivo medesimo.
26.2 In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria ai sensi del precedente articolo 8, quest’ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di trenta giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010.
26.3 Le modalità operative di pagamento del predetto contributo sono rese note alle Amministrazioni Beneficiarie a mezzo di apposita comunicazione sul sito internet della Consip S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx).
27. RESPONSABILITA’ CIVILE
27.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto delle Amministrazioni o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
27.2 A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati della Lettera di invito di cui alle premesse.
27.3 Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il presente contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di
penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
27.4 Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
28. BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
28.1 Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
28.2 Il Fornitore manleva e tiene indenne Consip S.p.A. e le Amministrazioni da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.
28.3 Qualora venga promossa nei confronti di Xxxxxx S.p.A. o dell’Amministrazione Beneficiaria un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni utilizzati per l’esecuzione dei servizi, il Fornitore manleverà e terrà indenne Consip S.p.A. e l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Consip S.p.A. e/o dell’Amministrazione.
28.4 Consip S.p.A. e l’Amministrazione si obbligano ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’Amministrazione riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da Xxxxxx S.p.A. o dall’Amministrazione.
28.5 Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, Consip S.p.A. e l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto, rispettivamente, del presente Contratto Quadro o del Contratto Esecutivo , recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
29. TRASPARENZA
29.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Quadro ;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto Quadro rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e
seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
29.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.
30. RISERVATEZZA
30.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
30.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
30.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
30.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
30.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
30.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
30.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 35, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
31. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
31.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il
Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
31.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Quadro o nei Contratti Esecutivi , si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Beneficiarie, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
31.3 In ogni caso, si conviene che Xxxxxx S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto Quadro , ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
31.4 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
31.5 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
31.6 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
31.7 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-
contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
31.8 Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
31.9 Il Contratto Quadro è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il Contratto Quadro si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip S.p.A. al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
32. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
32.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
32.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
33. FORO COMPETENTE
33.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Xxxxxx S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
33.2 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Beneficiarie, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
34.1 Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto Quadro e dell’esecuzione dei singoli Contratti Esecutivo - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
34.2 Consip S.p.A. tratta i dati relativi al Contratto Quadro ed all’esecuzione della stessa
nonché dei singoli Contratti Esecutivi in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Beneficiarie, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
34.3 Le Amministrazioni Beneficiarie aderendo al Contratto Quadro con la sottoscrizione del Contratto Esecutivo, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip
S.p.A. da parte del Fornitore, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx.
34.4 La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Beneficiarie e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
34.5 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
34.6 Il Fornitore, in particolare, si impegna:
- a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 e ss.mm.ii. sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.
34.7 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e
corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
35. CODICE ETICO, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001
35.1 Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Consip S.p.A. consultabile sul sito internet di quest'ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e Xxxxxx S.p.A.
35.2 Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto Quadro , si impegna:
(i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo e così come verrà reso disponibile dalla Consip all’atto della stipula.
35.3 In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Contratto Quadro .
Xxxxx, approvato e sottoscritto Roma, lì 20 luglio 2016
CONSIP S.p.a. | IL FORNITORE |
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx | Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx |
C.F.: MRRLGU57M11C227Y Certificatore: Postecom CA3 Validità: dal 18/06/2015 al 18/06/2018 Firma digitale: n. 0EDC93 Codice Identificativo 3599590 | C.F.: BRGNDR71A31F119O Certificatore: Aruba PEC S.p.A. Validità: dal 12.05.2014 al, 12.05.2017 Firma digitale: n. 6f4eb3f2e3b31a85c04a57e1c33fb4cb Codice Identificativo 13044148 |
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: art. 1 (Definizioni e normativa applicabile), art. 2 (Valore delle premesse e degli allegati), art. 3 (Oggetto del contratto quadro), art. 4 (Amministrazioni beneficiarie dei servizi e modalità di adesione), art. 5 (Efficacia e durata), art. 6 (Obbligazioni specifiche del fornitore), art.7 (Piano dei fabbisogni e progetto dei fabbisogni), art. 8 (Variazioni al piano dei fabbisogni), art. 9 (Erogazione dei servizi e stati di avanzamento), art. 10 (Sicurezza), art. 11 (Centri servizi del fornitore), art. 12 (Gestione del contratto quadro), art. 13 (Attivazione e dismissione dei servizi), art. 14 (Locali messi a disposizione della amministrazione), art. 15 (Ispezioni – verifiche – collaudi), art. 16 (Penali), art. 17 (Conflitti con altri fornitori di servizi), art. 18 (Aggiornamento dei servizi), art. 19 (Corrispettivi e fatturazione), art. 20 (Aggiornamento dei prezzi unitari), 21 (Garanzie dell’esatto adempimento), art. 22 (Subappalto), art. 23 (Divieto di cessione del contratto), art. 24 (Risoluzione), art. 25 (Recesso), art. 26 (Contributo a carico delle amministrazioni), art. 27
(Responsabilità civile), art. 28 (Xxxxxxxx e diritti d’autore), art. 29 (Trasparenza), art. 30 (Riservatezza), art. 31 (Tracciabilità dei flussi finanziari – ulteriori clausole risolutive espresse), art. 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali), art. 33 (Foro competente), art. 34 (Trattamento dei dati personali), art. 35 (Xxxxxx etico, Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001).
Xxxxx, approvato e sottoscritto Roma, lì 20 luglio 2016
IL FORNITORE |
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx |
C.F.: BRGNDR71A31F119O Certificatore: Aruba PEC S.p.A. Validità: dal 12.05.2014 al, 12.05.2017 Firma digitale: n. 6f4eb3f2e3b31a85c04a57e1c33fb4cb Codice Identificativo 13044148 |