n° 73 del 24 febbraio 2014
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n° 73 del 24 febbraio 2014
Oggetto: Stipula contratto per la fornitura di prodotti di cui alla previsione dei consumi per l'anno 2014 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.
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OGGETTO: stipula contratto per la fornitura di prodotti di cui alla previsione dei consumi per " l'anno 0000 - XXXXXXXXXX XXXXXX X.XX '
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 52 del 05/02/2014 avente ad oggetto il Piano Generale dei Consumi per l'anno 2014 - approvazione;
DATO ATTO che il prowedimento di cui sopra, prevede che taluni prodotti siano acquisiti, per le motivazioni espresse dai Dirigenti delle Articolazioni Organizzative dell'Ente, in regime di affidamento diretto a fornitori predeterminati, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e sS.mm.ii.;
PRESO ATTO che l'Ufficio Acquisizione Beni ha proweduto ad inoltrare le richieste di offerta ai fornitori indicati quali fornitori "specifici" e che sono pervenute le relative offerte;
TENUTO CONTO che, in relazione alle recenti norme emanate in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché delle determinazioni della Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, sia sul medesimo tema della tracciabilità, sia in materia di tassa sugli appalti, nonché per quanto attiene la comunicazione degli estremi dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nelle diverse fasi dei procedimenti, occorre prestare particolare attenzione alla fase di stipula dei contratti poiché da tale fase derivano molteplici e diversi obblighi in capo alle Stazioni Appaltanti;
TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con il Comunicato del Presidente del 15 luglio 2011, ha esteso l'obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai contratti pubblici per i settori ordinari e speciali al valore di euro 40.000,00 anche per gli appalti di servizi e forniture, così come già in precedenza stabilita in relazione agli appalti di lavori;
40.000,00, come di seguito dettagliato: | |||||||
Quota Stazioni | Quota | operatori | |||||
I | Importo posto a base di gara | I Il Il IIl | Appaltanti Esente € 30,00 € 225,00 € 375,00 | economici | |||
I | Inferiore a € 40.000 | Il | Esente | ||||
I | Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore | a € 150.000 | Il | Esente | |||
I I | Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore | a € 300.000 a € 500.000 | IIl | € € | 20,00 35,00 | ||
I | Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore | a € 800.000 | € | 70,00 |
TENUTO CONTO altresì che, con la delibera del 03.11.2010, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha determinato nuove modalità e nuovi importi per la contribuzione sulle gare d'appalto e che, in virtù delle nuove disposizioni, occorre provvedere al pagamento della tassa sugli appalti per tutti gli affidamenti il cui importo è superiore ad euro
I Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000
II Il
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€ 80,00 I
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5.000.000
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a €
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€ 600,00 € 14C:rOÒ'h .'
I Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 Il
I Uguale o maggiore a € 20.000,000 I
€ 800,00
€ 200 I 0".0' ••,•_>•• L,,•• .' I
Il € 500,00 -I
AnESO che la tassa sugli appalti è da corrispondere in maniera cumulativa entro il termine di scadenza dei "Pagamenti Mediante Avviso" (MAV), emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo dalla Stazione Appaltante;
CONSIDERATA la natura e la varietà degli adempimenti che derivano dalla conclusione dei contratti, con particolare riguardo a quelli di importo superiore ad euro 40.000,00 oltre I.V.A. e ritenuto pertanto di procedere alla presa d'atto delle offerte pervenute ed alla determinazione delle competenze in ordine ai citati adempimenti, per tutti i contratti di importo rilevante;
PRESOAnO che è pervenuta l'offerta riferita ai prodotti da acquistare presso la ditta BIOMERIEUX ITALIA S.P,A;
XXXX XxX che, sulla scorta dell'offerta pervenuta (off. n. PROC-0195/2014-0206 del 13/02/2014
- ns, prot. n. 2303/2014), la fornitura da affidare al suddetto fornitore ammonta da euro 132.435,02 oltre I.V.A. al 22% di euro 29,135,70, per complessivi euro 161.570,72, come risulta dalla scheda allegata (Allegato n. 1) che riporta il dettaglio degli articoli richiesti e dei prezzi applicati;
DATO AnO che gli affidamenti di cui al presente provvedimento rientrano nella casistica prevista dall'articolo 57, comma 2, lettera b) del D, Lgs. 163/2006;
VISTA la Disposizione di servizio del Direttore Amministrativo n, 29/2009 con la quale sono state determinate le modalità di stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori, in ragione dell'importo netto da affidare;
VISTA la dichiarazione di regolarità tecnica del procedimento del Responsabile dell'Ufficio ACqUiSiZion~
ACQUISITO~evole del Dirigente deIl'U,X. Xxxx~~~i e Lavori;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, per la parte di competenza, ai sensi e per gli effetti delle Leggi Regiona . n° 28/2013 dell'Umbria e n° 40/2013 delle Marche e sS.mm.ii. nonché ai sensi dell'art. 10 dello S a uto eli nte, nonché la dichiarazione di legittimità, congruità ed utilità per il servizio pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, per la parte di competenza, ai sensi e per gli effetti delle Leggi Regionali n° 28/2013 dell'Umbria e n° 40/2013 delle Marche e xX.xx,ii. nonché ai sensi dell'art, 10 dello Statuto dell'Ente, nonché la dichiarazione di legittimit', congruità ed utilità per il servizio pubblico;
DELIBERA
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1. di procedere alla stipula del contratto per la fornitura dei prodotti indicati nello sclìema di cui all'allegato n. 1, sulla scorta dell'offerta n. PROC-0195/2014-0206 del 13/02/2014 (ns. prot.n:: 2303/2014) con il fornitore Biomerieux Italia S.p.A. per un importo di euro 132.435;02 oltre.
I.V.A. al 22% di euro 29.135,70, per complessivi euro 161.570,72, tenendo conto che"le" quantità riportate hanno valore indicativo e non impegnativo per l'istituto, trattandosi di stime di consumi;
2. di dare atto che la tassa sugli appalti è da corrispondere in maniera cumulativa entro il termine di scadenza dei "Pagamenti Mediante Awiso" (MAV), emessi dali' Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo dalla Stazione Appaltante;
3. di approvare la bozza del contratto di fornitura di cui all'allegato 2;
4. di incaricare l'Ufficio Gestione Contratti e Xxxxxxxxxxx di procedere alla stipula del contratto di fornitura in pendenza delle verifiche di legge nonché della verifica dei requisiti dichiarati dall'affidatario in sede di offerta fermo restando che, in caso di esito negativo, si darà luogo alla risoluzione del contratto stante il venir meno del vincolo contrattuale inteso quale evento impedente la corretta e conveniente prosecuzione del rapporto;
5. di incaricare l'Ufficio Gestione Contratti e Contenzioso di procedere alle verifiche di legge nonché alla verifica dei requisiti dichiarati dall'affidatario in sede di offerta;
6. di incaricare l'Ufficio Gestione Contratti e Contenzioso di dare comunicazione all'Ufficio Acquisizione Beni della data di stipula del contratto al fine di procedere alle comunicazioni ali' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture entro i termini previsti;
7. di autorizzare l'Ufficio Acquisizione Beni ad inoltrare gli ordini al fornitore individuato al punto 1 nelle more della formalizzazione del rapporto contrattuale di fornitura, qualora si rendesse necessario dare attuazione alle richieste presentate dalle Articolazioni Organizzative dell'Istituto al fine di garantire la continuità delle attività analitiche delle strutture;
8. di autorizzare l'Ufficio Bilancio al pagamento delle fatture derivanti dagli acquisti approvati con il presente prowedimento, previo risconto di regolarità contabile e liquidazione da parte dell'Ufficio Acquisizione Beni;
9. di autorizzare l'Ufficio Acquisizione Beni all'eventuale adeguamento e/o diminuzione del contratto che dovesse rendersi necessario a fronte di un aumento dei quantitativi da ordinare durante la vigenza degli stessi, tenuto conto che i quantitativi sono da intendersi indicativi;
10. di dare atto che le eventuali integrazioni di cui al punto precedente potranno essere effettuate entro il limite del 20% del valore contrattuale senza necessità di ulteriori formalità, mentre necessità eccedenti il 20% saranno formalizzate a mezzo di ulteriore atto del Dirigente dell'Unità Operativ 'Gestione Beni, Servizi e Lavori.
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BIOMERIEUX ITALIA S.P.A
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4389 | API20A | CON | 20300 | 2 | 180,00 | 360,00 |
4471 | API 20 E | CON | 20100 | 2 | 151,60 | 303,20 |
1600 | API 20 NE - 25 GALLERIE | CON | 20050 | 17 | 156,74 | 2.664,58 |
1621 | API 50 CH - 10 GALLERIE | CON | 50300 | 8 | 313,48 | 2.507,84 |
1622 | API 50 CHB/E - 10 FL. | CON | 50430 | 7 | 63,34 | 443,38 |
1604 | API CAMPY - 12 GALLERIE | CON | 20800 | 15 | 130,64 | 1.959,60 |
1603 | API CORYNE - 12 GALLERIE | CON | 20900 | 11 | 130,64 | 1.437,04 |
1633 | API FB - 2 FL. X 100 DET. | CON | 70562 | 62 | 12,44 | 771,28 |
1632 | API XXXXX - 2 FL. X 100 DET. | CON | 70542 | 43 | 12,44 | 534,92 |
1599 | API L1STERIA- 10 GALLERIE | CON | 10300 | 29 | 114,91 | 3.332,39 |
1628 | API NIN (NINIDRINA) - 2 FL. X 100 DET. | CON | 70491 | 34 | 15,12 | 514,08 |
1627 | API NITl +NIT2- 4 FL. X 100 DET. | CON | 70442 | 40 | 24,89 | 995,60 |
~ .. .,',c,<$!;' . '_
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1624 | API PSIPETIE - 400 PSIPETIE X 400 | DET. | CON | 70250 | 5 | 103,82 | 519,10 | |
1629 | API PYZ - 2 FL. X 100 DET. | CON | 70492 | 13 | 15,12 | 196,56 | ||
1635 | API SUSPENSION MEDIUM - 100 FL. X 100 | CON | 70700 | 13 | 49,39 | 642,07 | ||
DET. | ||||||||
1634 | API VP A + XX X-0 XX. X 000 DET. | CON | 70572 | 42 | 12,44 | 522,48 | ||
1626 | API VP1 +VP2 - 4 FL. X 100 DET. | CON | 70422 | 29 | 24,89 | 721,81 | ||
1625 | API ZN - 2 FC X 100 DET. | CON | 70380 | 6 | 12,44 | 74,64 | ||
1631 | API ZYM A - 2 FL. X 100 DET. | CON | 70494 | 17 | 15,06 | 256,02 | ||
0000 | XXX XXX X-0 XX. X 100 DET. | CON | 70493 | 26 | 15,06 | 391,56 | ||
3524 | CHROMID VIBRIO - 20 PIASTRE COMPLEMENTO (L10FILIZZATO) - 2X | CON 3,5ML | 43761 | 10 | 33,44 | 334,40 | ||
1653 CON | 72122 | 19 | 43,87 | 833,53 | ||||
EMOLISINA ANTIMONTONE CONIGLlO- 1654 CON | 72202 | 12 | 37,29 | 447,48 |
+ SOLVENTE
3415 | 2X2,5N ML XXXXX BLU | CON | 75491 | 1 | 47,19 | 47,19 | |
1643 | GENBOX ANAER. - 10 BUSTE | CON | 96124 | 8 | 31,02 | 248,16 | |
1646 | GENBOX GIARA - 1 GIARA | CON | 96127 | 2 | 70,30 | 140,60 | |
1613 | ID 32 C - 25 DET. | CON | 32200 | 8 | 175,39 | 1.403,12 | |
1615 | ID 32 STAPH - 25 DET. | CON | 32500 | 18 | 175,39 | 3.157,02 | |
0000 | XXX XXXXXXX XXXXXXXX - 0 XX. | XXX | 00000 | 27 | 26,00 | 702,00 | |
0000 | XXXX XXXXXX - 000 XX X 3ML | CON | 20040 | 9 | 49,39 | 444,51 | |
0000 | XXXXXXXXXX - 000 XX X 2ML | CON | 20070 | 4 | 49,39 | 197,56 | |
1647 | NUCLISENS LYSISBUFFER 2 ML - 48 DET. | CON | 200292 | 8 | 279,82 | 2.238,56 | |
1648 | NUCLISENS MAGNETIC EXTRACTION | CON | 200293 | 8 | 373,10 | 2.984,80 | |
1623 3026 3414 1602 1614 1616 1618 | REAGENTS - 48 DET. OLIO DI PARAFFINA - 1 FC X 500 DET. OXIDASE REAGENT - 50 FIALE PBS RAPID 00 X - 00 XXXXXXXX XXXXX XX 32 A - 25 DET. RAPID ID 32 E - 25 DET. RAPID ID 32 STREP- 25 DET. | CON CON CON CON CON CON CON | 70100 55635 75511 20701 32300 32700 32600 | 6 8,16 3 116,36 1 22,57 26 156,68 33 175,39 32 175,39 28 175,39 | 48,96 349,08 22,57 4.073,68 5.787,87 5.612,48 4.910,92 |
4066 | REBECCAAGAR - 6X200 ML | CON | AEB620027 | 80 | 35,88 | 2.870,40 |
1/2
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4118 | REBECCAEB SUPPLEMENT 10QSP 1.2 L | CON | XXX000000 | 00 | \ | " | " | ' | , " ,:'; 202,20 |
6,7~ | |||||||||
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1619 | SALMONELLA SX2 - BRODO | CON | 42121 | 180 | 32,91 | '-<::":':5.923;8Q. | |||
0000 | XXX (XXXXXXXXXX XXXXXXX) | CON | 70402 | 3 | 12,91 | "--38)3 | |||
1641 | TEMPO BAGS - 500 BUSTE | CON | 80015 | 4 | 198,24 | 792,96 |
"'-':~~::i::gt'~i_ ~ ~~~~A~RI,.~.l, ;OT~~EJ
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4843 | TEMPO AC, AEROBIC COUNT - 48 CARDS | CON | 411113 | 34 | 167,61 | 5.698,74 | ||
1639 | TEMPO | EB - 48 CARDS | CON | 80003 | 19 | 168,37 | 3.199,03 | |
1640 | TEMPO | EC - 48 CARDS | CON | 80004 | 19 | 167,61 | 3.184,59 | |
TEMPO | LAB (LACTIN ACiD BACTERIA) - 48 | |||||||
3763 | TEST | CON | 80071 | 6 | 172,36 | 1.034,16 | ||
1637 | TEMPO OC - 1 CARD | CON | 80000 | 24 | 43,09 | 1.034,16 | ||
1638 | TEMPO STA - 48 CARDS | CON | 80002 | 23 | 189,00 | 4.347,00 | ||
1642 | TEMPO TVC - 48 CARDS | CON | 80007 | 6 | 167,61 | 1.005,66 | ||
4443 | TUBING SET D 1.6 MM PM05 | CON | AESPP0030 | 4 | 143,10 | 572,40 | ||
4445 | TUBING SET D 6.4 MM PM05 | CON | AESPP0033 | 2 | 143,10 | 286,20 | ||
4444 | TUBING WITH NOZZLES D 4.8 MM P | CON | AESP0032 | 4 | 143,10 | 572,40 | ||
0000 | XXXXX XXXXXXXXXXXXX (XXX) - 30 DET. | CON | 30111 | 24 | 288,97 | 6.935,28 | ||
1606 | VIDAS E. COLI 0157:H7 (ECO) - 30 | CON | 30112 | 9 | 299,54 | 2.695,86 | ||
1607 1609 | BARRETIE VIDAS L1STERIA- 60 BARRETIE VIDAS L1STERIAMONOCYTOGENES ZO GENERAZIONE (LM02) - 60 DET. | CON CON | 30700 30704 | 1 38 | 331,00 439,00 | 331,00 16.682,00 |
1612 VIDAS QUALlTY CONTROL (OCV) - 60 DET. CON 30706 11 139,00 1.529,00
1608 VIDAS SALMONELLA - 60 BARRETIE CON 30702 55 321,29 17.670,95 VIDAS STAPH ENTEROTOXIN 2"
1610
GENERAZIONE (SET2) - 30 BARRETIE
CON 30705 9 299,54
2.695,86
imp. | 132.435,02 | |
iva 22% | 29.135,70 | |
totale | 161.570,72 |
2/2
ISTITUTOZOOPROFILATTICSOPERIMENTALE DELL'UMBRIAE DELLEMARCHE
Xxx X. Xxxxxxxxx,0 - 00000XXXXXXX C.F./Partita I.V.A.: 00150090546
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CONTRAnO PERLA FORNITURADI PRODOnl ANNO 2014 PIANOANNUALEDEI CONSUMI- C.I.G.: !!!!!!!!II!!!
TRA
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, CF. I Partita IVA 00150090546, nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx CF. SVRSVN55MOZF478dHo, miciliato per la carica in Perugia, Xxx X. Xxxxxxxxx x'0 - 000X0,
X
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il/la Dott./Dott.ssa ESLII, in qualità di Legale Rappresentante/Amministratore Unico/Delegato della dittaì!!!!!. !!!!!!!!t"". con sede in !!!1M. H! !1!!i2S, CF.lPartita IVA li .
PREMESSOCHE
D la ditta ha presentato offerta relativamente ai prodotti richiesti dall'Istituto (offerta n°@t; II!!del; !L!!);
D con deliberazione del Direttore Generale n'E&Z& xxx E ililli.. questo
Istituto ha autorizzato l'affidamento della fornitura dei prodotti di cui all'allegato n01 al
presente contratto, per l'anno Z014, in favore della ditta . ;
D l'Ufficio Acquisizione Beni, stante l'urgenza dell'affidamento della fornitura di cui all' oggetto, procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di legge nonché dei requisiti dichiarati dall'affidatario in sede di offerta fermo restando che, in caso di esito negativo, si darà luogo alla risoluzione del contratto stante il venir meno del vincolo contrattuale inteso quale evento impedente la corretta e conveniente prosecuzione del rapporto.
Tuno CIO' PREMESSOSI CONVIENE,E SI STIPULA,QUANTOSEGUE ART. 1 - NORMEREGOLATRICI
Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
L'esecuzione della fornitura è regolata, oltre che da quanto disposto nel presente atto e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del D. Lgs. 1Z aprile Z006, n'163 e sS.mm.ii. e del D.P.R. 10 ottobre
Z010, nOZ07e sS.mm.ii.;
b) dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n'81 e sS.mm.ii.;
cl dalla Legge 13 agosto Z010 n'136 e sS.mm.ii.;
dl dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.
ART. 2 - OGGEnO DEL CONTRAno
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L'Istituto affida alla Società la fornitura dei prodotti indicati nel prospetto all'allegato n'1 al presente atto nonché nell'offerta n'e Ai del!! presentata dalla ditta , che, anche se non materialmente allegata, è da considerare parte
integrante e sostanziale del presente atto, i cui quantitativi si riferiscono al presunto fabbisogno e non sono impegnativi per l'Istituto.
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ISTITUTOZOOPROFILATTICSOPERIMENTALE /~ "\
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DELL'UMBRIEADELLEMARCHE i": \ '.'
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Xxx X. Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX I '" ,~
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Tenuto conto che tali quantitativi sono da intendersi indicativi, la Società, dur-aÌjte ,la):'/" vigenza del rapporto, si impegna ad accettare ordinativi aggiuntivi entro il limite deTIO% dell'importo stabilito. La fornitura potrà essere gestita a quantità o a valore.
ART. 3 DURATA E TERMINI DI CONSEGNA
La fornitura avrà decorrenza 1.01.2014 e scadenza 31.12.2014 fermo restando quanto indicato in premessa che, in caso di esito negativo circa le verifiche rei requisiti dichiarati dalla ditta in sede di offerta, si darà luogo alla risoluzione del contratto.
Gli ordini di fornitura saranno emessi dall'Ufficio Acquisizione Beni in forma scritta e trasmessi a mezzo fax o posta elettronica certificata al fornitore affidatario.
La consegna dei prodotti è fissata in &1 J gg. giorni lavorativi decorrenti
dall'inoltro dei singoli ordini di fornitura trasmessi dall'Ufficio competente.
ART. 4 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nell' offerta e nel presente atto. L'Affidatario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Istituto e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Istituto elo da terzi.
Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura oggetto del presente atto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale.
La Società garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga per iscritto, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche dichiarate nell'offerta. In ogni caso, la Società si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate in materia.
In particolare, successivamente alla prima fornitura, i prodotti forniti potranno essere sottoposti ad un'ulteriore verifica di conformità, mediante procedure di controllo della qualità, miranti ad accertare la rispondenza di risultato del materiale fornito alle caratteristiche indicate nella documentazione tecnica.
Nel caso in cui i prodotti forniti risultino non conformi, sarà facoltà dell'lstituto risolvere il contratto, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata al r, senza che la Società abbia nulla a pretendere.
La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione della fornitura che dovessero essere impartite dall'Istituto e a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto della fornitura.
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Gli ordinativi possono dell'Istituto, così come frazionate.
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essere emessi in maniera frazionata secondo le :esigenze /
a fronte di unico ordine potranno essere richieste cOQ,segne. ,/,/
ART. 5 - VALIDITÀDEI PRODOTTIALLACONSEGNA
In seguito a ciascun ordine emesso dall'Istituto, l'Affidatario dovrà consegnare prodotti la cui validità residua al momento dell'ingresso in Istituto sia pari ad almeno i 2/3 dell'intero dichiarato in sede di gara (shelf life), salvo casi espressamente indicati.
In caso di consegna di prodotti con validità residua inferiore ai 2/3 della shelf life, l'Istituto si riserva di richiedere la sostituzione del prodotto con uno di validità adeguata. In tal caso il termine di consegna del prodotto fornito in sostituzione, qualora superiore al termine indicato all'art. 3, decorrente dalla data dell'ordine originario, sarà considerato ritardo nella consegna e saranno applicate le relative penali.
ART. 6 - IMPORTOCONTRATTUALE
L'importo, per la fornitura degli prodotti indicati all'art. 2 e per tutta la durata prevista dall'art. 3, viene determinato in (k !i!!! (j IMi! Il, oltre I.V.A. del 22%, pari a
(I ..:g @U" b, per un importo complessivo pari a ( LE- HM
(E! ••!f- -- .
ART. 7 - OBBLIGHIDERIVANTIDALRAPPORTO DI LAVORO
L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In merito a quanto sopra, l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
L'Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L'Affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti
vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L'Affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Istituto, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Istituto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
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ART. 8 - SOSPENSIONEDELLEFORNITURE'~~
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L'Affidatario non può sospendere le forniture in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Istituto.
L'eventuale sospensione delle forniture per decisione unilaterale dell' Affidatario, costituisce inadempienza contrattuale e comporterà la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In particolare, qualora l'Affidatario intenda mettere "fuori produzione" uno dei prodotti oggetto del presente contratto, anche nel caso in cui il prodotto venisse sostituito da altro analogo, dovrà comunicare detta iniziativa con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla data di messa "fuori produzione" al fine di consentire all'Istituto di porre in essere le azioni atte a garantire la continuità delle attività analitiche.
Nel caso di cui sopra, il prodotto eventualmente proposto in sostituzione potrà continuare ad essere fornito all'Istituto solo in seguito alla verifica delle performances/risultati da parte del laboratorio utilizzatore, alla conseguente accettazione della proposta di sostituzione. La fornitura avverrà alle medesime condizioni già fissate dal presente contratto.
Nel caso in cui l'Istituto non valuti positivamente la proposta di sostituzione dei prodotti avanzata dall' Affidatario, e questi non sia quindi in grado di continuare la fornitura dei prodotti originariamente aggiudicati, l'Istituto si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per colpa.
ART. 9 - RESPONSABILITÀPER INFORTUNIE DANNI
La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della Società stessa quanto dell'lstituto e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente contratto, anche se eseguite da parte di terzi, derivanti da dolo o colpa grave della Società.
ART. 10 - BREVETTIINDUSTRIALIE DIRITTID'AUTORE
L'Affidatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell'Istituto azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l'Affidatario manleverà e terrà indenne l'Istituto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Istituto.
L'Istituto si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Affidatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Istituto riconosce all' Affidatario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Istituto.
ART. 11 -SUBAPPALTO
E' fatto assoluto divieto alla Società, sotto pena di risoluzione immediata del presente contratto, di subappaltare, in tutto o in parte la fornitura in oggetto.
ART. 12 - OBBLIGHIINTEMADITRACCIABILlTÀDEI FLUSSIFINANZIARI
La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n0136 e successive modifiche.
E' fatto obbligo alla ditta di comunicare all'Istituto:
D gli estremi i identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche affidate dall'Istituto, anche in via non esclusiva (nel senso che può trattarsi di
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xxx.xxxxx.xx '..' ~,,-.~C> . conti utilizzati anche promiscuamente per più commesse contemporaneame"ì'ìte e"c_h~ -~:'.::-/ non riguardano necessariamente, in via diretta, il contratto cui essi sono stati deaka~ti)';': .
D le generalità e il codice fiscale della le personale delegatale ad operare sui medesimi conti;
D ogni, eventuale, modifica relativa ai dati trasmessi.
Dette comunicazioni dovranno avvenire entro e non oltre 7 (sette) gg. dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti esistenti, "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica", intendendo con il termine di "utilizzazione" la "destinazione" del conto corrente dedicato.
Ai fini degli obblighi in materia di tracci abilità dei flussi finanziari, di cui alla sopra citata legge, s'invita codesta ditta a compilare, e restituire firmato, anche a mezzo fax al n0075.35047, il modello di "autodichiarazione conto dedicato" presente all'interno del sito web xxx.xxxxx.xx -> Sezione "Bandi Concorsi Incarichi" -> Sezione "Gare d'Appalto" .
La ditta s'impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura .Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia . della notizia dell' inadempimento della propria controparte (subappaltatore I subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 13 - RECESSO
L'Istituto ha diritto, a suo insindacabile giudizio previa motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all' Affidatario con lettera raccomandata a.r. o tramite pec (posta elettronica certificata).
Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Istituto. In caso di recesso dell' Istituto, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
L'Istituto si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcune forniture, oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell'Affidatario non dovesse essere più necessaria. In tal caso l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
L'Affidatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo elo rimborso spese.
ART. 14 - DIVIETODI CESSIONEDELCONTRATTOICESSIONEDEL CREDITO
E' fatto divieto all' Affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D. Lgs. cito
L'Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art.
117 del D. Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Istituto. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n° 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all' Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
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Xxx X. Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX \;'.,
C.F.lPartita I.V.A.: 00150090546 \ . '~." .',
xxx.xxxxx.xx \:. ..._,' / L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il x.xX~~:::.>"/ cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga
riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare contoli correnteli dedicatoli nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i contoli correnteli dedicatoli dell' Affidatario medesimo riportando il medesimo c.I.G.
In caso di inosservanza da parte dell' Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Istituto al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
ART. 15 - RISOLUZIONE
L'Istituto si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate superi il 10% del valore dello stesso, owero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell' Appaltatore. L'Istituto avrà facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell' Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l'Istituto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all' Affidatario con raccomandata a.r., nei casi di cui ai articoli precedenti concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; obblighi di riservatezza; sospensione delle forniture; responsabilità per infortuni e danni; brevetti industriali e diritti d'autore; subappalto; cauzione; divieto di cessione del contratto; cessione del credito.
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9 bis - della Legge 13.08.2010, n'136 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale owero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracci abilità delle operazioni di pagamento.
In adempimento a quanto previsto dall'art. 135 del D. Lgs 163/2006 e sS.mm.ii. l'Istituto
risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.
ART. 16 - CAUZIONE
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A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Affidatario ha depositato la cauzione, costituita mediante
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polizza fidejussoria n'DEE~el emessa da 8" per l'importo di € Ij E resa ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006
e sS.mm.ii., in favore dell'Istituto pari al 10%(diecipercento) dell'importo contrattuale. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto 12 (dodici) mesi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Istituto
beneficiario, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Istituto qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Affidatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
L'Istituto ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali (art. 18) elo
per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto.
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ART. 17 - PENALlTA'\~.::: /)/
L'inosservanza delle prescrizioni descritte nel presente contratto in ordine ai.~mp!::.ed alle modalità di esecuzione della prestazione ed ogni altra inadempienza, dà-Tùogo all'applicazione di penali.
Sono a carico dell' Affidatario:
D la mancata fornitura, nei tempi e nei modi stabiliti, dei prodotti richiesti;
D i ritardi nell'esecuzione del contratto o l'esecuzione non conforme alle modalità indicate;
D i ritardi nella sostituzione dei prodotti non conformi.
Resta salva la facoltà dell'Istituto di applicare ulteriori penalità ritenute necessarie durante l'esecuzione della fornitura e di aggiungere a dette penali gli oneri derivanti da: D maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
D danni di immagine e percezione all'esterno della qualità dei servizi erogati dell' Istituto;
D minori introiti.
Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati per iscritto al fornitore dall'Istituto; il fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni per iscritto all'Istituto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Istituto, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come di seguito indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento:
D ritardo nella consegna: € 100,00 per ogni decade di ritardo ovvero € 10,00 per ogni giorno di ritardo per le forniture ritenute urgenti e in tutti i casi in sui il fornitore ha dichiarato un termine di consegna inferiore o pari a 15 giorni solari e consecutivi;
D mancata fornitura: addebito del prezzo corrisposto per l'acquisto del prodotto sul mercato.
L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al
presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, ovvero, in difetto, richiedere il versamento di quanto dovuto a titolo di penale alla Società alle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione.
Il fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Oltre l'importo massimo di penali, di cui sopra, l'Istituto può risolvere il rapporto obbligazionario e provvedere all' esecuzione in danno.
ART. 18 - QUINTO D'OBBLIGOE VARIAZIONIDELLAFORNITURA
L'Istituto potrà richiedere all' Appaltatore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n0207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art. 6 "importo contrattuale" agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Affidatario non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
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C.F.lPartita I.V.A.: 00150090546 \, ". """'. '
L'Istituto, in aggiunta a quanto previsto ~;~~:~:d~nte comma, nel pro~~~~ìJ~iV?>' interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art.
311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n0207 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo di cui all'art. 6 "importo contrattuale" del presente contratto.
In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, con la sottoscrizione del presente atto l'Affidatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall' Istituto purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica alla fornitura potrà essere introdotta dall' Affidatario se non è stata approvata dall'Istituto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art.
311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n0207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell' Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
ART. 19 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO - RESPONSABILE DELLA FORNITURA E NOMINATIVI DEL PERSONALE ADDETIO ALL'ESECUZIONE
L'Istituto nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione delle forniture oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
L'Affidatario ha indicato il Dott.lla Dott.ssa !1M quale responsabile/referente
che interagirà con l'Istituto, in nome e per conto dell' Affidatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.
Il responsabile della fornitura sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto. L'affidatario, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura, fornendo il relativo elenco al Direttore dell'esecuzione del contratto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.
ART. 20 - FATIURAZIONE E PAGAMENTI
In riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 231/02 il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, sul conto corrente e secondo le coordinate che dovranno essere comunicate dalla società, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura presso il protocollo dell'Istituto, attestata mediante timbro o etichetta, purché la merce sia stata regolarmente consegnata accettata e collaudata, secondo quanto previsto dalle presenti condizioni contrattuali o quant'altro previsto dalla documentazione di gara e non siano quindi pendenti contestazioni.
Le fatture dovranno essere inoltrate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec dell'Istituto protocollo. xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Nel caso di contestazione da parte dell'Istituto, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
Qualora non sia rispettato il termine di pagamento sopra indicato, per carenza di liquidità dell'Istituto o per altre ragioni oggettive, il fornitore potrà reclamare, per il
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periodo successivo ai 60 (sessanta) giorni, il solo pagamento degli interessi legalipreyist.i .,...;.,' dal codice civile. '. -.(,~'.~.>./
Le fatture emesse dalla Società dovranno contenere il riferimento al numero di ordine indicato di volta in volta dall'Istituto ed essere intestate e spedite all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche - Xxx X. Xxxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxxx.
ART. 21 - TRATTAMENTODEI DATIE OBBLIGlO DI RISERVATEZZA
Con la sottoscrizione della presente, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal D. Lgs. 30 Giugno 2003 n o 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, dall'articolo 13 del medesimo provvedimento.
La Società è responsabile del trattamento dei dati dell'Istituto dei quali venga
eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati possono quindi essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente fornitura.
L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Istituto e comunque per i 5 (cinque) anni successivi al 31. 12.2014.
L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all' Amministrazione.
La Società, dichiara che il soggetto incaricato del trattamento dei dati personali, di cui alla normativa succitata è il/la Sig.lSig.ra l_d.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
ART. 22 - FORMADELCONTRATTO, ONERIFISCALIE SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata.
Sono a carico dell' Affidatario tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.
L'Affidatario dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto ai sensi del
D.P.R. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131 /86 con ogni relativo onere a carico dell' Affidatario medesimo.
ART. 23 - FORO DICOMPETENZA.
Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Perugia.
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xxx.xxxxx.xx .1,'
ART. 24 - CLAUSOLA FINALE E SOTTOSCRIZZIONE , .:j/
Con la presente si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le~parti;,in~/ conseguenza esso non sarà sostituito o superato dagli eventuali accordi o'perativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti
L
manifestata per iscritto.
In attuazione di quanto sopra definito, s'invita la ditta ~_ja voler restituire allo
scrivente Istituto, a mezzo pec all'indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, copia del presente contratto debitamente sottoscritta per accettazione in ogni sua pagina.
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Approvazione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile: ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il fornitore dichiara di avere attentamente letto ed esaminato tutte le clausole e le condizioni contenute nella presente lettera e di accettare ed approvare in via specifica i seguenti articoli: 5, 6, 7, 9,10,11,18,20,22.
per la ditta (timbro e firma) il
Dott.
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Delibera del Direttore Generale
nO: 73 del 24/02/2014
Il presente verbale di delibera viene pubblicato all'albo pretorio dell'Istituto ilgiomo: 25p:nool1
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ESECUTIVITA' conseguita il, 1; rrn 00"
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ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24//03/2010.
Attestato di conformità all'originale
La presente copia è conforme all'originale esistente presso l'ufficio composta da nO pagine.
Il Dirigente: _
Trasmissione delibera:
Collegio dei Revisori
Registrato a p. n. 3
del Registro n. lO delle deliberazioni del Direttore Generale.
I Inviata alla Corte dei Conti il _