PROCEDURA OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL MERCATO
BFC Media S.p.A.
PROCEDURA OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL MERCATO
Procedura per l'adempimento degli obblighi di i n f o r m a t i v a a l m e r c a t o da parte di BFC Media S.p.A. (la “Società”) ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan - Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") in data 1 marzo 2012 , come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan").
La presente procedura è stata aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società adottata nella riunione del 22.7..2016 a seguito dell’entrata vigore delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (di seguito anche “Regolamento sugli abusi di mercato” oppure “MAR”) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016.
Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia di abusi di mercato e informazione societaria.
Elenco Definizioni
BFC Media S.p.A. o la Società o BFC: La Società con sede in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx x. 00, Xxxxxx Borsa Italiana S.p.A.: Significa Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0 Controllate: Le società controllate da BFC ai sensi dell'art. 2359 del codice civile
Informazione privilegiata: i criteri per caratterizzano le informazioni privilegiate sono definiti nell’Art. 7 del MAR
Insider list: E’ l’elenco dei soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate in osservanza delle disposizioni previste dall’Art .18 del MAR
Euronext Growth Advisor: La società che svolge il ruolo di Euronext Growth Advisor nei confronti della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dal Regolamento Euronext Growth Advisor
Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan: Significa il Regolamento Emittenti dell’AIM Italia approvato da Borsa Italiana ed entrato in vigore il 1° marzo 2012, come successivamente modificato e integrato
Responsabile Compliance: Il soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, responsabile della corretta applicazione delle procedure adottate dalla stessa, in conformità a quanto richiesto dalla regolamentazione di settore applicabile
1. PRINCIPI DI INFORMATIVA
Per assicurare il corretto adempimento di quanto disposto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in materia di principi di informativa, il Responsabile Compliance dovrà:
⮚ assicurarsi che la Società conferisca apposito incarico ad uno degli SDIR inseriti nell’elenco pubblicato sul sito di Borsa Italiana S.p.A.: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx;
⮚ verificare, di concerto con l’Investor Relator, ove nominato, che le informazioni che formano oggetto di comunicato non siano state già oggetto di pubblicazione;
⮚ assicurarsi che la Società verifichi la veridicità, correttezza e completezza delle informazioni comunicate e che le stesse non siano forvianti;
⮚ inviare copia di ciascun comunicato, preventivamente alla sua diffusione, al Euronext Growth Advisor al fine di condividerne il contenuto.
2 PROCEDURE VOLTE AD ASSICURARE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI
2.1 Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate
2.1.1 Istituzione e tenuta dell’Insider list
Ai sensi dell’art. 18 del MAR e del Regolamento di Esecuzione 2016/347, tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate (quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito) sono iscritti in un apposito elenco (Insider list) - redatto in formato elettronico conformemente al modello dell’allegato I al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347 - istituito e regolarmente aggiornato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari dal Responsabile della Compliance per la Società o dalle persone che agiscono in nome o per conto della stessa.
L’Insider list include almeno:
a) l’identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
c) la data e l’ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate;
d) la data di redazione dell’elenco.
Il Responsabile della Compliance o ogni altra persona che agisce per nome o per conto della Società aggiorna l’Insider list tempestivamente, aggiungendo la data dell’aggiornamento nelle circostanze seguenti:
a) se interviene una variazione quanto al motivo dell’inclusione di una persona già figurante nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.
Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento.
I dati delle persone iscritte nell’Insider list sono conservati dal Responsabile della Compliance o da ogni altra persona che agisce per nome o per conto della Società per un periodo di almeno cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento.
2.1.2 I Soggetti Interessati
I soggetti iscritti nell’Insider list (di seguito anche “i soggetti interessati”) sono tenuti a mantenere riservate le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate e i relativi documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti nonché a rispettare le previsioni del presente Regolamento.
Il Responsabile Compliance avrà cura di ottenere dagli stessi esplicita conferma, tramite l’accettazione di cui al successivo Allegato 1, di essere a conoscenza degli obblighi loro imposti dal presente Regolamento.
2.1.3 Obblighi e divieti dei destinatari
(a) Obbligo di riservatezza
E’ fatto espresso obbligo ai Soggetti Interessati di trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate di cui dovessero venire a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, al fine sia di tutelare l’interesse della Società al riserbo sui propri affari, sia di evitare abusi di mercato.
(b) Divieti
E’ fatto divieto ai Soggetti Interessati di comunicare all’esterno Informazioni Rilevanti ovvero Informazioni Privilegiate prima della loro diffusione, secondo le disposizioni di legge applicabili.
E’ inoltre fatto divieto ai Soggetti Interessati di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono.
Per il regime di sanzioni applicabile si rinvia alla Sezione II del Memorandum.
2.1.4 Gestione delle Informazioni
(a) Valutazione della rilevanza delle informazioni
La valutazione in merito alla rilevanza di informazioni che riguardino la Società o sue Controllate è di competenza dei seguenti soggetti:
(i) Informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali: la competenza rimane dell’organo collegiale, mentre la gestione della comunicazione all’esterno avverrà a cura del Responsabile Compliance, di concerto con il Euronext Growth Advisor e l’Investor Relator, ove nominato.
(ii) Informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci: la competenza è del Presidente dell’assemblea, mentre la gestione della comunicazione all’esterno avverrà a cura del Responsabile Compliance, di concerto con il Euronext Growth Advisor l’Investor Relator, ove nominato.
(iii) Dati contabili e di periodo: la competenza è del Responsabile Compliance, di concerto con il Euronext Growth Advisor.
(iv) Altre informazioni: la competenza è del Responsabile Compliance, di concerto con il
Euronext Growth Advisor.
(b) Al di fuori dei casi indicati ai punti (i) e (ii) del precedente punto (a), in cui la comunicazione all’esterno dell’Informazione Privilegiata è contestuale al momento di valutazione della stessa, in virtù della natura collegiale degli organi deputati al suo esame, i Soggetti Interessati, in tutte le altre circostanze in cui si vengano a trovare in possesso di un’Informazione Rilevante e/o Privilegiata, sono tenuti, con efficacia cogente, a:
⮚ comunicare tempestivamente il contenuto della stessa al Responsabile Compliance;
⮚ in seguito, ove l’Informazione Rilevante e/o Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, ad aggiornare periodicamente, almeno una volta ogni sette giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell’evento o dell’operazione, il Responsabile Compliance in merito allo stato di avanzamento.
Quando l’informazione viene valutata dal Responsabile Compliance di concerto con il Euronext Growth Advisor, come Informazione Privilegiata, la stessa dovrà essere resa pubblica senza indugio, in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente.
Il Responsabile Compliance, quindi, elabora, unitamente all’Investor Relator, ove nominato, una bozza di comunicato e la invia al Euronext Growth Advisor per sua opportuna informazione e commenti.
Il Responsabile della Compliance, in osservanza delle disposizioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, pubblica e conserva sul proprio sito internet per un periodo di almeno
5 anni tutte le Informazioni Privilegiate che la Società è tenuta a comunicare al pubblico.
Nel caso in cui la società comunichi con ritardo le Informazioni Privilegiate, sono applicate le disposizioni previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055.
Immediatamente dopo aver ricevuto l’assenso del Euronext Growth Advisor sul contenuto di tale comunicato, il Responsabile Compliance provvede a renderlo pubblico con le modalità
2.1.5 SodceiestcàriCtteonnterol lplaatreagrafo 2.4 del Memorandum.
(a) Flusso informativo
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società porta a conoscenza del presente Regolamento gli organi amministrativi delle eventuali società Controllate.
L’organo amministrativo di ciascuna Controllata deve:
(i) conformarsi alle regole di comportamento di cui al presente Regolamento;
(ii) adottare, compatibilmente con la propria struttura organizzativa, una procedura analoga a quella adottata dalla Società;
(iii) individuare i soggetti delegati a dare comunicazione alla Società delle predette informazioni.
Le Controllate, e in particolare i soggetti di cui al precedente punto (iii), sono tenute ad informare il Responsabile Compliance, con modalità di cui al precedente punto 2.1.4 (b), dell’insorgere di un complesso di circostanze o di un evento, a livello delle Controllate, che costituisca o possa costituire un’Informazione Rilevante o Privilegiata.
(b) Comunicazioni al pubblico
La valutazione in merito alla rilevanza di un’informazione è rimessa al Responsabile Compliance, secondo la procedura descritta al precedente punto 2.1.4 (b).
La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle Controllate è in ogni caso responsabilità della Società, secondo le modalità della normativa, anche regolamentare, vigente; le Controllate devono astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.
2.1.6 Procedura per comunicazione dell’Informazione Privilegiata a particolari categorie di destinatari
Inoltre, fermo restando quanto stabilito nella presenti Procedure, nel caso in cui uno dei Soggetti Interessati abbia intenzione o necessità di fornire Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate alle categorie di destinatari elencate nel paragrafo 2.3.1, Sezione prima, del Memorandum:
(i) deve informare con un preavviso di almeno 5 giorni il Responsabile Compliance;
(ii) Il Responsabile Compliance avrà il compito di:
• informare preventivamente per iscritto i destinatari delle informazioni del fatto che le informazioni sono sottoposte a vincolo di riservatezza e che questi ultimi non possono negoziare i propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan prima che le informazioni siano state comunicate ufficialmente dalla Società;
• di negoziare e concludere prima della diffusione dell’informazione con i destinatari dell’informazione idonei accordi di riservatezza;
(iii) nel caso in cui il Responsabile Compliance ritenga che sia stato o che sia probabile che venga violato il vincolo di riservatezza, e in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, deve coordinarsi con il Euronext Growth Advisor e l’Investor Relator, ove nominato, affinché si proceda senza indugio a pubblicare tali informazioni;
(iv) qualora tali informazioni siano state rese pubbliche, il Responsabile Compliance dovrà inviare il comunicato inerente tali informazioni, simultaneamente (nella medesima giornata) nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio (nello stesso giorno in cui il Responsabile Compliance abbia avuto notizia dell’avvenuta divulgazione) nel caso di divulgazione non intenzionale.
2.2 Operazioni significative e con Parti Correlate
Al fine di adempiere ai relativi obblighi di informativa di cui al Memorandum, nonché al fine di attivare la procedura per l'approvazione delle operazioni con parti correlate prevista dall'apposito regolamento, i Soggetti Interessati dovranno comunicare tempestivamente al Responsabile Compliance tutte le informazioni necessarie per poter fornire un’adeguata e corretta informazione in base ai termini e le modalità di seguito illustrate:
(a) qualora sia raggiunto uno stadio nelle trattative tale da far ritenere che si formi il consenso in merito ai termini di un’operazione significativa posta in essere dalla Società o da una delle sue controllate o di un’operazione con Parti Correlate posta in essere dalla Società, così come individuate e definite ai sensi della Disciplina Parti Correlate Euronext Growth Milan e degli articoli 12 o 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il Responsabile Compliance:
⮚ dovrà preventivamente verificare, consultandosi con il Euronext Growth Advisor, che tali operazioni rientrino nell’ambito delle operazioni di cui alla Procedura Parti Correlate della Società , in relazione alle quali sussistano obblighi di comunicazione a carico dalla Società;
⮚ nel caso in cui l’operazione rientri nell’ambito delle operazioni significative o con Parti Correlate dovrà tempestivamente coordinarsi preventivamente con il Euronext Growth Advisor e, ove nominato, con l’Investor Relator al fine di porre in essere le seguenti attività informative:
- con periodicità almeno trimestrale, inviare al Consiglio di Amministrazione un’informativa dettagliata in merito alle operazioni precedentemente approvate dal Consiglio di Amministrazione stesso, indicando le Parti Correlate coinvolte, le modalità e le condizioni con cui le operazioni sono state realizzate e le variazioni introdotte per assicurare il rispetto delle condizioni eventualmente indicate dal Comitato OPC (come
definito e formato dalla Procedura Parti Correlate), dal collegio sindacale o dall’esperto nel proprio parere sull’operazione;
- in occasione di operazioni di maggiore rilevanza con le parti correlate, ove richiesto dalla Procedura Parti Correlate, diffondere al mercato un documento informativo nei termini ivi previsti;
⮚ dovrà impartire le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento informativo di cui al punto precedente;
⮚ dovrà far si che BFC nell’ambito della relazione sulla gestione intermedia o annuale fornisca un’informazione analitica sulle singole operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate concluse nel periodo di riferimento (semestre o intero esercizio), sulle altre operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società, su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell’ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;
⮚ qualora in relazione ad un’operazione di maggiore rilevanza, la società sia altresì tenuta a predisporre un comunicato o un altro documento informativo ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti, BFC potrà pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dalla presente procedura e dai medesimi articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all’articolo 17 del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Le informazioni contenuti in documenti separati potranno essere incluse mediante riferimento all’informazione già pubblicata;
⮚ qualora un’operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento Emittenti, nel comunicato da diffondere al pubblico dovranno esser contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, le seguenti informazioni:
- l’indicazione che la controparte dell’operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell’operazione;
- se l’operazione si qualifica o meno quale operazione di maggiore rilevanza e l’indicazione circa l’eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione;
- l’eventuale approvazione dell’operazione nonostante l’avviso contrario degli amministratori indipendenti;
⮚ dovrà verificare la trasmissione del comunicato attraverso lo SDIR e l’inserimento nell’apposita sezione del sito web dalla Società.
(b) il Responsabile Compliance dovrà individuare, ove necessario avvalendosi di specifici questionari, le Parti Correlate della Società e mantenere un apposito elenco. Tale elenco dovrà essere aggiornato almeno una volta all’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio, ovvero tutte le volte che il Responsabile Compliance verrà a conoscenza di operazioni con Parti Correlate, a seguito di comunicazione da parte delle stesse o altrimenti.
Il Responsabile Compliance dovrà altresì verificare che le Controllate adottino al loro interno, con le medesime modalità di cui al precedente punto 2.1, idonee procedure per la comunicazione delle operazioni significative effettuate dalle Controllate stesse.
2.3 Reverse take-over e Cambiamenti Sostanziali del business
Qualora, nell’arco di un periodo di 12 mesi, sia raggiunto uno stadio nelle trattative tale da far ritenere che si concluda un accordo che possa condurre a un reverse take-over o debbano essere effettuate una o più cessioni che determinino un cambiamento sostanziale del business ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e riportato ai paragrafi 3.2.3 e 3.2.4 del Memorandum:
⮚ i Soggetti Interessati devono darne comunicazione senza indugio al Responsabile Compliance;
⮚ il Responsabile Compliance, laddove sussistenti i requisiti e le caratteristiche richiesti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan dovrà:
• attivarsi: (i) per convocare l’assemblea affinché venga adottata la relativa delibera; e (ii) affinché venga predisposto il documento in formativo previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan nei termini ivi previsti;
• contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione dovrà far circolare il relativo comunicato.
2.4 Altre Informazioni Societarie
(a) Comunicazioni delle variazioni delle partecipazioni in capo agli azionisti (cambiamenti sostanziali)
Il Responsabile Compliance è tenuto a far si che siano presenti sul sito internet della Società le informazioni relative agli obblighi di comunicazione che dovranno esser rispettati dai soci.
Il Responsabile Compliance è tenuto a raccogliere e archiviare le comunicazioni effettuate da ciascun azionista ai sensi dello statuto sociale, mediante le comunicazioni di cui al capoverso che precede, in merito alle variazioni delle loro partecipazioni con diritto di voto al di sopra e al di sotto delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%,90% e 95% del capitale.
Il Responsabile Compliance dovrà, unitamente al Euronext Growth Advisor e all’Investor Relator, ove nominato, concertare il testo del comunicato relativo a tali variazioni, da diffondere nello stesso giorno in cui verrà ricevuta la comunicazione da parte del relativo azionista.
Il comunicato dovrà contenere informazioni in merito:
⮚ all’identità dell’azionista coinvolto;
⮚ alla data in cui è stata effettuata l’operazione;
⮚ al prezzo, l’ammontare e la categoria degli strumenti finanziari coinvolti;
⮚ alla natura dell’operazione;
⮚ alla natura ed entità della partecipazione dell’azionista nell’operazione;
⮚ laddove il comunicato riguarda uno strumento finanziario collegato, informazioni dettagliate della natura di tali esposizioni.
(b) Calendario degli eventi societari
Il responsabile Compliance dovrà concordare con il Presidente del Consiglio di Amministrazione il calendario degli eventi societari per ciascun esercizio entro 20 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente fissando la date in cui si terranno le riunioni del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio o il bilancio consolidato e della relazione semestrale, nonché la data prevista per l'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio. Il Responsabile Compliance curerà la pubblicazione del relativo comunicato entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, di concerto con l'Investor Relator, ove nominato. Eventuali modifiche al calendario degli eventi societari dovranno essere concordate tra il Responsabile Compliance e il Presidente del Consiglio di Amministrazione e comunicato tempestivamente almeno 3 giorni prima della data originariamente prevista per la riunione consiliare e almeno 20 giorni prima della data originariamente prevista per l'assemblea, al mercato, a cura del primo, di concerto con l'Investor Relator, se nominato
(c) Comunicati in merito alle operazioni straordinarie
Il Responsabile Compliance dovrà, unitamente al Euronext Growth Advisor e all’Investor Relator, ove nominato, concertare il testo del comunicato (contenente le informazioni di cui alla Scheda 5 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) da diffondere nello stesso giorno in cui il Consiglio di Amministrazione o l’assemblea diano atto o deliberino su una tra le operazioni di cui al Par. 4.5 del Memorandum.
In particolare, in caso di modifica della denominazione sociale, (lettera D del paragrafo 3.2.6, Sezione prima, del Memorandum), il Responsabile Compliance dovrà inviare contestualmente all’assunzione della delibera, copia della relativa documentazione a Borsa Italiana S.p.A).
Inoltre, in caso di rinuncia o revoca o incarico del Euronext Growth Advisor, (lettera H del paragrafo 3.2.6, Sezione prima, del Memorandum), il Responsabile Compliance dovrà, contestualmente all’avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione che deve deliberare in merito alla revoca, contattare Borsa Italiana, in modo che il comunicato possa includere anche la disposizione di sospensione delle azioni della Società dalle negoziazioni e dello specialista.
(d) Comunicato in merito all’ammissione alla negoziazione o alla revoca in altri mercati
Il Responsabile Compliance dovrà comunicare al pubblico nello stesso giorno o al più tardi il giorno successivo, la decisione di ammissione alle negoziazioni (o la revoca dalle negoziazioni) degli Strumenti Finanziari presso un qualunque altro mercato o piattaforma di trading, ove tale ammissione o revoca derivi da una domanda o avvenga con il consenso della Società (lettera H del paragrafo 3.2.6, Sezione prima del Memorandum). Il comunicato dovrà contenere informazioni dettagliate sul mercato o piattaforma di trading (inclusi i segmenti comparti o simili) e sugli strumenti finanziari e cui si riferisce. Il testo del relativo comunicato sarà concordato con il Euronext Growth Advisor e l’Investor Relator, ove nominato. La decisione di ammissione o di revoca dovrà, inoltre, a cura del Responsabile Compliance essere inviata contestualmente al comunicato a Borsa Italiana.
(e) Comunicato in merito alla diffusione di informazioni finanziarie
Il Responsabile Compliance dovrà verificare:
- la pubblicazione delle relazioni semestrali della Società e la diffusione del relativo comunicato entro tre mesi dalla chiusura del periodo di riferimento;
- la pubblicazione, al più tardi entro sei mesi dalla chiusura del periodo di riferimento, dei bilanci o rendiconti annuali della Società
(f) Obblighi in merito all’aggiornamento del Sito Internet
Il Responsabile Compliance dovrà consultare in merito l’Investor Relator, ove nominato, e dovrà verificare, con cadenza settimanale, il corretto inserimento e l’aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 26 del Regolamento Emittenti ed elencate nel paragrafo 7, Sezione prima, del Memorandum, sul sito web della Società.
(g) Obblighi di comunicazione in materia di operazioni sul capitale
Il Responsabile Compliance deve assicurarsi che la Società adempia agli obblighi di comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. previsti all’articolo 4 del Memorandum, a cui si rinvia, relativamente:
⮚ al pagamento dei dividendi;
⮚ alla conversione di azioni;
⮚ a fusioni e scissioni;
⮚ operazioni sul capitale (aumenti e riduzioni per perdite e volontaria);
⮚ offerta di diritti di opzione;
⮚ negoziazione di una separata linea di Strumenti Finanziari.
(h) Obblighi in materia di informazioni privilegiate
A tal riguardo, si rinvia alla Sezione I, Par. 3.2.6 del Memorandum.
Allegato 1
Dichiarazione di conoscenza e accettazione delle procedure di verifica della compliance contenute nel documento predisposto ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento Emittenti ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
Il sottoscritto , nato a , residente in , Via , nella propria qualità di , preso atto di essere incluso nel novero dei “Soggetti Interessati" ai fini degli obblighi di informativa di cui alla presente Procedura adottata dalla Società il 23 novembre 2015 in applicazione del disposto dell’articolo 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milane di essere obbligato al rispetto delle disposizioni ivi contenute, attesta di aver ricevuto copia del citato documento, di averne compiuta conoscenza e di accettarne i contenuti.
lì
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della Sezione Prima delle Procedure di Compliance adottate dalla Società il in applicazione del disposto dell’articolo 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
lì
Allegato 2
All’attenzione
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
BFC Media S.p.a. Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx x. 00, Xxxxxx
Raccomandata a.r. Anticipata via e-mail/fax
Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan: cambiamento sostanziale della partecipazione.
Si comunica che, con riferimento alle azioni con diritto di voto di BFC Media S.p.a., si è verificato il cambiamento sostanziale di seguito specificato:
Dichiarante (persona fisica) | Nome e cognome: Xxxxx e data di nascita: Xxxxxxxxx: Codice fiscale: Recapito: |
Dichiarante (persona giuridica o soggetto giuridico analogo) | Denominazione: Sede legale: Recapito: Codice fiscale/partita IVA: Iscrizione CCIAA: Firmatario: In qualità di: |
Titolare effettivo (in caso di interposta persona) | Nome e cognome: Xxxxx e data di nascita: Xxxxxxxxx: Codice fiscale: Recapito: |
Data in cui è avvenuto il cambiamento sostanziale della partecipazione | [●] |
Categoria di strumenti finanziari | Azioni di BFC – ISIN: [●] |
Prezzo a cui è stata eseguita l’operazione | [●] |
Ammontare complessivo dell’operazione | [●] |
Natura dell’operazione | o Acquisto o Vendita o Altro: |
Situazione a seguito dell’operazione | Numero di azioni possedute a seguito dell’operazione che ha determinato il cambiamento sostanziale: o Azioni ordinarie: |
Titolo possesso (proprietà, prestito titoli, intestazione conto titoli, intestazione fiduciaria, pegno, usufrutto, ecc.) |
Luogo e data: Firma:
Nome:
Carica: