Contract
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2213
La presente Errata Corrige e i chiarimenti sono visibili su: xxx.xxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In ragione dell’errata corrige i seguenti documenti di gara sono stati ripubblicati:
A. Capitolato d’Oneri;
B. Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1
C. Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11
D. Capitolato Tecnico Generale
E. Governance
ERRATA CORRIGE n. 4
1) Capitolato d’Xxxxx, paragrafo 3 , paragrafo 17.1
2) Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1, paragrafo 2.3 e 2.9
3) Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11, paragrafo 6.5.1, paragrafo 9.11
4) Capitolato Tecnico Generale, paragrafo 2.2
5) Governance, paragrafo 2.2
CHIARIMENTI – TRANCHE III
ID chiarimento | Riferimento documentazione | Chiarimento |
863 | Capitolato d'oneri NEW | A seguito del primo turno di risposte, il requisito minimo che prevede la replica dello storage all'interno di un AZ (caratteristica comune a tutti i CSP) è stato modificato e reso più stringente sulla base di quanto suggerito nella domanda # 520 ... "La replica deve avvenire su almeno due availability zones". Questa modifica stringente al requisito inziale è stata ribadita con il secondo turno di chiarimenti in particolare con la risposta alla domanda # 738, dove si ribadisce che ... " si chiede di confermare che per tutti i servizi di storage (Block Storage, File Storage e Object Storage) la replica dei dati su almeno due availability zone sia un requisito minimo obbligatorio. non è prevista l'erogazione di servizi di storage che prevedano la replica solo all'interno di una availability zone". Questi chiarimenti sembrano essere non coerenti con la definizione di Region e di AZ che viene fornita e con il criterio R1 che prevede la possibilità di partecipare con Region costituite da un singolo AZ. Allo stesso tempo, e coerentemente con l'impostazione iniziale, in risposta alle domande #663 e # 729, si afferma che la modalità di replica dello storage, di cui al criterio R15 e relativo punteggio discrezionale, sarà valutata in funzione delle sue caratteristiche tra cui ad esempio quella di essere effettuata all'interno di una "single AZ" "Con il Criterio R15 si valuteranno le modalità di replica dello storage nelle zone di disponibilità (modalità sincrona, asincrona, multi AZ, single AZ, etc)". Si evidenzia che questi chiarimenti sono anche essi in contraddizione con le risposte # 520 # 738, #739 e #740. Si chiede quindi di chiarire come si coniugano le risposte alla domanda # 520 e le successive # 738, # 739, # 740 con le incongruenze evidenziate. Ovvero si chiede di confermare che il requisito si intende soddisfatto se il CSP garantisce la funzionalità di replica dello storage per ogni AZ facente parte la Region. |
RISPOSTA: Il requisito si intende soddisfatto se il CSP garantisce la funzionalità di replica dello storage su almeno due AZ. Per tanto il requisito R1 ed il requisito R15 vengono allineati a tale definizione. Si veda a riguardo Errata corrige n.4 e documento ripubblicato Capitolato d'Oneri. | ||
Premesso che le reali metriche di costo dei database relazionali in cloud sono facilmente verificabili presso i listini pubblici dei principali cloud vendor che a puro titolo di esempio ed in ordine alfabetico sono cosi costituiti: | ||
AWS, Azure, IBM: Sebbene il servizio sia definito come "istanza di database", le varie istanze database disponibili hanno tagli (vCPU) differenti e prezzi differenti in funzione del numero delle vCPU. Il prezzo è quindi sempre per vCPU / ora (la memoria assegnata dipende poi dalla tipologia di istanza o dal numero delle vCPU) | ||
Google e Oracle: Il prezzo di un servizio database è per vCPU / ora | ||
864 | Capitolato tecnico speciale lotto 1 | In tutti questi casi, per la natura del servizio database managed di tipo PaaS, è evidente che il prezzo del servizio include sempre il costo del compute VM utilizzato (ma gestito dal CSP). Lo storage utilizzato è invece sempre una componente di costo separata in quanto dipendente dalla dimensione del database (volume dei dati archiviati) e non della potenza del database. |
Si chiede quindi nuovamente alla Stazione Appaltante di chiarire come intende risolvere il problema di incompatibilità tra le metriche definite nel capitolato (istanza/ora) con quelle di mercato (vCPU/ora) per mettere i partecipanti nelle condizioni di quotare le voci relative (database relazionale open e database relazionale licensed). | ||
In particolare, si chiede quindi di confermare la possibilità di quotare una istanza di database di taglio minimo definito (es. 2vCPU pari alla VM minima) lasciando all'ente appaltante la facoltà di richiedere, e quindi istanziare, multipli del taglio minimo (come peraltro proposto dalla stessa stazione appaltante per i database non relazionali). | ||
RISPOSTA: Non si conferma. Come già specificato nelle precedenti risposte a chiarimenti analoghi, i Concorrenti sono tutti chiamati a rispondere nelle metriche definite costruendo opportuni business case. |
865 | Capitolato tecnico speciale lotto 1 | Premesso che le reali metriche di costo del Sistemi Operativo (SO) "Licenced" (di fatto "Windows Server") in cloud sono facilmente verificabili presso i listini pubblici dei principali cloud vendor e che tali metriche prevedono sempre un costo orario del SO basato sulla tipologia di istanza compute (VM) su cui viene ad essere installato ed eseguito, e quindi generalemente sul numero di vCPU che caratterizzano l'istanza della VM. Si chiede quindi nuovamente alla Stazione Appaltante di chiarire come intende risolvere il problema di incompatibilità tra le metriche definite nel capitolato (istanza/ora) con quelle di mercato (vCPU/ora) per mettere i partecipanti nelle condizioni di quotare le voci relative (Sistema Operativo licensed). In particolare si chiede quindi di confermare la possibilità di quotare una istanza di taglio minimo definito (es. 2vCPU) lasciando all'ente appaltante la facoltà di richiedere, e quindi istanziare, multipli del taglio minimo. RISPOSTA: Non si conferma. Come già specificato nelle precedenti risposte a chiarimenti analoghi, i Concorrenti sono tutti chiamati a rispondere nelle metriche definite costruendo opportuni business case. |
866 | Capitolato tecnico speciale lotto 1 | Con la risposta alla domanda # 610 (di seguito riportata) viene ulteriormente modificato il requisito introdotto con la risposta # 391. Tale requisito cambia quindi da: "La distanza minima per ogni AZ è pari almeno a 2,5 Km" a: "Per ogni AZ di ogni Region esiste sempre un Data Center distante più di 2,5 Km appartenente ad altre AZ della stessa Region" Domanda # 610 "In riferimento a quanto riportato nel documento All. A - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato tecnico speciale Lotto NEW nel paragrafo 2.2. Requisiti Generali, considerando che un'Availability Zone è intesa come Partizione dell'infrastruttura del CSP, costituita da uno o più Data Center (Par. 1.1 dello stesso documento), si chiede di confermare che il requisito è soddisfatto se per ogni Availability Zone di ogni Region parte dell'offerta, esiste sempre un Data Center distante più di 2.5 Km da un Data Center appartenente ad altre Availability Zones della stessa Region. " Risposta Si conferma. Il risultato è ovviamente totalmente differente. In questa seconda formulazione è di fatto sufficiente che, dato un AZ, esiste almeno un altro AZ della stessa region distante piu di 2,5Km dal primo. Si potrebbero avere ad esempio AZ1 e AZ2 distanti 1Km, AZ1 e AZ3 distanti 2,6Km e AZ2 e AZ3 distanti 2,9Km soddisfacendo il requisito cosi come riformulato e confermato al 2^ turno ma non soddisfacendo la formulazione precedente. Allo stesso tempo però il Capitolato Tecnico Speciale per il Lotto 1 pubblicato l'8 Aprile e quindi "teoricamente" aggiornato alle risposte fornite recita (al paragrafo 2.2): "Ogni Region sarà composta da una o più Availability Zone ciascuna ad una distanza minima dall’altra pari a 2,5km.". Quindi in linea con la risposta # 391 ma in palese contraddizione con quanto confermato alla domanda # 610. Si chiede quindi di confermare quanto riportato nella nuova versione del capitolato tecnico speciale Lotto 1. |
RISPOSTA: Si veda risposta al chiarimento ID 940. | ||
867 | Capitolato tecnico speciale lotto 1 | A seguito del secondo turno di risposte, il requisito minimo che prevedeva una specifica frequenza di elaborazione delle CPU per le VM appartenenti a ciascun scaglione di tipo mid, high e vhigh, viene alterato sulla base di quanto "suggerito" nella domanda # 836 dove si chiede, ai fini della rispondenza al capitolato, di escludere la capacità dei processori moderni di "gestire" in modo intelligente una CPU. Queste capacità native dei processori, oltre a garantire comunque la frequenza minima richiesta dal capitolato, rendono possibile la riduzione della stessa frequenza, quando non richiesta dai carichi di lavoro in corso, al fine di conseguire risparmi energetici, maggiore efficienza, minore dissipazione di calore e quindi una riduzione dell’impatto ambientale dei Data Centers. La modifica al requisito suggerita e poi avvallata, oltre a non essere giustificata in quanto non comporta alcun beneficio per l'Amministrazione, risulta essere non coerente con quanto definito nella strategia di innovazione “Italia 2025” che parla di “innovazione nel rispetto della sostenibilità ambientale” e risulta penalizzante per chi investe in tema di risparmio energetico. Si chiede di confermare che, per rispettare il requisito delle frequenze minime previste per le VM mid, high e vhigh, sia ammissibile fornire processori che, oltre a garantire comunque la frequenza minima richiesta dal capitolato, abbiano la capacità, tramite una gestione intelligente, di ridurre la frequenza di clock, quando non richiesta dai carichi di lavoro in corso, al fine di conseguire risparmi energetici, maggiore efficienza, minore dissipazione di calore e quindi una riduzione dell’impatto ambientale dei Data Centers. RISPOSTA: |
La risposta al chiarimento ID 836 non esclude la possibilità di offrire CPU intelligenti che garantiscono risparmi energetici, maggiore efficienza, minore dissipazione di calore e quindi una riduzione dell’impatto ambientale dei Data Centers. Per meglio chiarire il requisito espresso nel Capitolato in termini di frequenza nominale viene semplificato il requisito stesso. Si veda Errata corrige n. 4 e documentazione aggiornata. | ||
868 | Capitolato d'oneri NEW | Il par. del Capitolato d’Oneri rubricato “Partecipazione a più lotti” dispone che “Le offerte vanno presentate nel seguente modo con il conseguente numero massimo di lotti aggiudicabili: A) vincolo di partecipazione tra i lotti 2, 3, 4, 5 e 6 ed i rimanenti lotti; B) vincolo di aggiudicazione tra il lotto 2 ed i lotti 3, 4, 5 e 6; C) vincolo di aggiudicazione di massimo due lotti tra i lotti 3, 4, 5 e 6; D) vincolo di aggiudicazione tra il lotto 7 ed i lotti 8, 9, 10 e 11; E) vincolo di aggiudicazione di massimo due lotti tra i lotti 8, 9, 10 e 1” con la precisazione che “il vincolo di partecipazione sopra descritto non opera, stante la diversa soggettività giuridica, nei confronti di Imprese che si trovino tra loro in situazioni di collegamento/controllo ex art. 2359 c.c. anche qualora, in ragione delle condotte concretamente poste in essere, versino in una situazione di unicità di centro decisionale, dato che l’eventuale conoscenza reciproca delle offerte non è suscettibile di alterare la leale competizione nelle distinte procedure (lotti) cui partecipano. Resta ad ogni modo ferma, per quanto attiene la partecipazione a ciascun lotto, la previsione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016.”.Il successivo par. 8 relativo al “Subappalto” a sua volta impone che “l’impresa, che sarà indicata in sede di esecuzione come subappaltatrice in un lotto, ai fini dell’autorizzazione non dovrà aver partecipato ad un altro lotto per il quale è presente un vincolo di partecipazione.”.Xxxxx scorta di tali previsioni capitolari, si chiede di confermare che l’impresa che partecipa in qualità di concorrente del lotto 1 può essere indicato, in fase esecutiva, quale subappaltatore di un’impresa/RTI che si è aggiudicata uno o più lotti tra i lotti 2, 3, 4, 5 e 0.Xx caso di risposta negativa, si chiede di confermare che può essere indicato quale subappaltatore di un’impresa/RTI, che ha partecipato ai lotti 2, 3, 4, 5 e 6, un’altra impresa, che non ha partecipato alla procedura, e che si trova rispetto all’impresa concorrente e/o aggiudicataria del Lotto 1 in situazioni di collegamento/controllo ex art. 2359 c.c.. RISPOSTA: Si veda la risposta al chiarimento n. 587 della I tranche di chiarimenti. |
869 | NEW ID 2213 - Gara Public Cloud - CAPITOLATO D'ONERI_NEW.pdf | “Per i lotti 2-11, Si chiede di confermare che il RIBASSO calcolato dal sistema secondo le regole del Capitolato d’Xxxxx verrà TRONCATO senza alcun arrotondamento alla quarta cifra decimale in termini assoluti, ovvero alla seconda in termini percentuali.” Esempio: RIBASSO=0,20099 sarà calcolato dal sistema = 0,2009, equivalente a 20,09%. RISPOSTA: Non si conferma. Il Ribasso non sarà calcolato dal Sistema, bensì dalla Commissione che utilizzerà tutte le cifre risultanti dalla formula di calcolo. Si rimanda al Capitolato d'Oneri NEW paragrafi 16, 17.3 e 17.4 per i dettagli relativi ai troncamenti ed arrotondamenti delle grandezze che verranno utilizzate per i calcoli dei punteggi tecnici ed economici. |
870 | Chiarimento ID 617 | Si conferma che: Il chiarimento al quesito n 523 afferma che “la strategia "re-purchase" è orientata all'adozione di un servizio SaaS (acquisibile dalle Amministrazioni con strumenti diversi dalla presente iniziativa) per il quale non viene richiesto di progettare un'archi-tettura”. Si chiede conferma che in alcuni progetti di mi-grazione sia possibile proporre anche gli altri ser-vizi (ad es. PaaS) per la strategia re-purchase, se ritenuto più aderente alle esigenze della ammini-strazione. Si veda, ad esempio, lo scenario di consolidamento Database richiesto nel Lotto 9. Domanda: Si chiede di confermare che, in questo contesto, per la strategia di migra-zione del database ma-nagement system on-premise, è corretto appli-care tutte le fasi previste della strategia di migra-zione nella loro interezza (M1, X0, X0, X0, X0). RISPOSTA: Lo scenario re-purchase è sempre circoscritto all'adozione di un SaaS per cui si confermano le fasi previste del Capitolato tecnico. Nello scenario descritto per il Business Case, il Concorrente assuma che i necessari input (intesi come deliverable e configurazioni) per svolgere le fasi specificate siano tutti disponibili. |
871 | Chiarimenti ID 649 707 852 | Si conferma che: Oggetto del contratto “[…]” Fase M5.1 Gestione degli Incident Ai fini di una corretta definizione e dimensionamento del servizio, si chiede alla SA di confermare che il servizio di Gestione degli incident (M5.1), descritto nel 6.5.1, sia esclusivamente relativo agli incidenti di sicurezza, quali quelli dettagliati al punto 8) del cap 2 Oggetto del Contratto. […]. Si conferma che: Facendo riferimento al Capitolato tecnico speciale L7-11 2 Fase M5, in cui si recita “[…]” si chiede di confermare, ai fini di una corretta descrizione e dimensionamento del servizio richiesto, che gli Incident i quali sia richiesto il suddetto supporto siano esclusivamente agli incidenti di sicurezza come meglio dettagliati alla pag. 4. […] Si conferma che: “[…]” DOMANDA: si chiede di confermare che il servizio di supporto alla gestione degli incident sia riferito in generale a tutte le tipologie di incident riscontrabili sulla infrastruttura del CSP e non solo agli incident di sicurezza. DOMANDA: Si chiede di confermare che il servizio di Gestione degli incident (M5.1), de- scritto nel 6.5.1, sia esclusivamente relativo agli incident di sicurezza RISPOSTA: Si conferma, pertanto la risposta al chiarimento 852 è da ritenersi un refuso. |
872 | All. 15 – Schema di Offerta Tecnica_NEW – pag.5 | In riferimento all'ordine dei capitoli per le offerte dei lotti 7-11, si chiede conferma che sia possibile trattare i criteri tabellari subito dopo il capitolo C13 (Portale della fornitura) e prima dei capitoli C02 (Esperienze pregresse) e C09 (Business case), in modo da facilitare la numerazione delle pagine per le diverse sezioni in conformità ai requisiti – in particolare per ottemperare al requisito delle 70 pagine complessive, da cui vanno esclusi i capitoli C02 e C09. RISPOSTA: Si conferma. |
873 | Chiarimenti ID 649 852 | Con riferimento ai chiarimenti pubblicati e l’errata corrige n.3, in particolare si richiamano: ·chiarimento n.649 in cui si conferma che il servizio di Gestione degli incident (M5.1), descritto nel 6.5.1, sia esclusivamente relativo agli incidenti di sicurezza; ·chiarimento n.852 in cui si conferma che il servizio di supporto alla gestione degli incident sia riferito in generale a tutte le tipologie di incident riscontrabili sulla infrastruttura del CSP e non solo agli incident di sicurezza Si prega di chiarire quale sia l'ambito corretto da considerare per il servizio di gestione degli incident M5.1. RISPOSTA: Si conferma, pertanto la risposta al chiarimento 852 è da ritenersi un refuso. |
874 | Chiarimenti ID 97 e 655 | A) Facendo riferimento ai documenti: “Xxxxxx xxxxxxx x 0”, “Errata corrige n.3” e “Chiarimenti” e più precisamente ai chiarimenti n.97 e n.655, si chiede di confermare che la cessione degli strumenti non sia applicabile ai lotti 7-11. B) In caso non si confermi quanto sopra, si richiede di confermare che, per quanto attiene i lotti 7-11, siano da cedere “all'Amministrazione gli strumenti tecnologici utilizzati dall'Amministrazione per la fruizione del servizio, fatta eccezione per i software la cui titolarità è nella disponibilità del fornitore", intendendosi inclusi gli strumenti che siano necessari per fruire appieno dei servizi Cloud così come configurati e posti in esercizio nell'ambito delle attività della fornitura dei lotti 7-11 e non inclusi gli strumenti utilizzati dal fornitore per facilitare, efficientare o velocizzare le attività di migrazione di cui alle fasi M1-M5. RISPOSTA: In relazione alla domanda sub-A non si conferma. In relazione alla domanda sub-B si conferma quanto asserito nella risposta al chiarimento ID 000.Xx veda inoltre risposta al chiarimento ID 877. |
875 | Capitolato d'oneri NEW | Con riferimento al Capitolato D'oneri lotti 7,8,9,10 e 11 e precisamente per quanto riferito ai criteri C15 e C16, si chiede cortesemente alla Stazione Appaltante di confermare che la certificazione "Docker Administration and Operations Advanced (DevOps Institute)" in considerazione dell’equivalenza delle competenze necessarie, sia equivalente alle certificazioni in ambito h) dei criteri C15 e C16. RISPOSTA: Si conferma |
876 | Capitolato d'oneri NEW | Con riferimento al Capitolato D'oneri lotti 7,8,9,10 e 11 ed in particolare per quanto riferito ai criteri C15 e C16, si chiede cortesemente di confermare che la certificazione "DevOps Foundation (DevOps Institute)" sia considerata equivalente alle certificazioni in ambito h) dei criteri C15 e C16. RISPOSTA: Pur considerando la parziale sovrapposizione delle competenze richieste, la Certificazione proposta è più orientata ad ambiti di sviluppo applicativo. Per tanto, non si conferma. |
877 | Capitolato d'oneri NEW | In riferimento ai documenti ”Xxxxxx xxxxxxx x 0” e “Chiarimenti”, ed in particolare al chiarimento n.655, si richiede di confermare che non siano da trasferire: gli strumenti tecnologici la cui licenza d'uso sia nei cespiti del fornitore a prescindere dalla fornitura oggetto della presente e gli strumenti tecnologici la cui licenza d'uso non sia trasferibile per policy del produttore. RISPOSTA: Si conferma. |
878 | Chiarimento ID 613 | In relazione al chiarimento 613, che per migliorare la leggibilità dei capitoli sulle Esperienze Pregresse e sui Business Case autorizza l’uso di un formato diverso da quello tabellare, organizzato per paragrafi corrispondenti alle informazioni dello schema tabellare, si chiede di confermare che questa possibilità è estesa anche ai Lotti 2-6 dei servizi di supporto RISPOSTA: Si conferma. |
879 | Capitolato D'oneri lotti 7,8,9,10,11 criteri C15 e C16 – ambito d) | Si chiede di confermare trattarsi di mero refuso l’equiparazione della certificazione Alibaba Cloud Professional - Cloud Computing, a quelle IBM Cloud, in quanto certificazione esclusivamente associata ai prodotti cloud del vendor Alibaba, che non ha alcuna relazione con il vendor IBM, analogamente ai vendo AWS, Microsoft Azure, Google e Oracle, per i quali l’associazione non è stata – correttamente – fatta. RISPOSTA: Non si conferma. L'equiparazione si deve intendere in quanto relativa ad un ambito “vendor” e non al vendor specifico. Questo perché entrambe le certificazioni sono riconducibili a competenze “vendor” sviluppate su piattaforme cloud non-vendor- neutral. Dunque per l'ottenimento di entrambe le certificazioni sono necessarie competenze analoghe ma su vendor differenti. |
880 | Capitolato D'oneri lotti 7,8,9,10,11 criterio C14 – ambito c) | Si chiede di confermare trattarsi di refuso l’equiparazione della certificazione Alibaba Cloud Professional - Cloud Computing, a quelle Cloud Certified Professional (CCP) / CompTIA Cloud Essentials/NCTA CloudMASTER/CCC (CTA-Cloud Technology Associate) / Cloud Industry Forum - Advanced Certification / Cloud Institute Certified Cloud Architect / EXIN Cloud Computing Foundation, in quanto trattasi di certificazione di specifico vendor, associata ai prodotti cloud di Alibaba, difforme dalle altre certificazioni indicate, che sono “vendor-neutral” rilasciate da enti indipendenti, su architetture cloud generiche e non proprietarie. RISPOSTA: Si conferma. Pertanto la risposta al chiarimento ID 708 è da considerarsi un refuso |
881 | Capitolato D'oneri lotti 7,8,9,10,11 criterio C14 – ambito d) | Si chiede di confermare trattarsi di refuso l’equiparazione della certificazione Alibaba Cloud Professional - Cloud Computing, a quelle PCA-Professional Cloud Administrator / PCS-Professional Cloud Security Manager/ PCSM-Professional Cloud Service Manager/ PCSA-Professional Cloud Solutions Architect)/ LPIC-3 303: Security / IISS Certified Information Systems Security Professional (CISSP) Certification Consortium, /Cloud Security Alliance (CSA) CCSK Foundation, in quanto trattasi di certificazione di specifico vendor associata ai prodotti cloud di Alibaba, difforme dalle altre certificazioni indicate, che sono “vendor-neutral” e rilasciate da enti indipendenti, su architetture cloud generiche e non proprietarie. RISPOSTA: Si conferma. Pertanto la risposta al chiarimento ID 709 è da considerarsi un refuso |
882 | Capitolato D'oneri lotti 7,8,9,10,11 criteri C15 e C16 – ambito f) | Si chiede di confermare trattarsi di refuso l’equiparazione della certificazione Alibaba Cloud Professional - Cloud Computing, a quelle Certified Cloud Security Professional (CCSP)/Cloud Certified Professional (CCP), CompTIA Cloud +, NCTA Cloud Operations/NCTA Cloud Technologies, Cloud Credential Council (CTA-Cloud Technology Associate/PCA-Professional Cloud Administrator/PCSM-Professional Cloud Service Manager/PCS-Professional Cloud Security Manager) / EXIN Cloud Computing Foundation / Cloud Institute Certified Cloud Architect, in quanto trattasi di certificazione di vendor associata ai prodotti cloud di Alibaba, difforme dalle altre certificazioni indicate, che sono “vendor-neutral” e rilasciate da enti indipendenti, su architetture cloud generiche e non proprietarie. RISPOSTA: Si conferma. Pertanto la risposta al chiarimento ID 711 è da considerarsi un refuso |
883 | Capitolato D'oneri lotti 7,8,9,10,11 criterio C14 – ambito b) | Si chiede di confermare come equivalenti alla certificazione Togaf le seguenti certificazioni rilasciate dal medesimo consorzio “The Open Group”: 1) Open Group - Master Technical Specialist 2) Open Group - Master Certified Architect 3) Open Group - Master Certified Solution Architect RISPOSTA: Considerando l’equivalenza delle competenze richieste per l’ottenimento delle certificazioni, si conferma |
884 | ID 2213 - II TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 3 'M5.1 Gestione degli Incident | Il chiarimento ID 852 fornisce una risposta in apparenza in contrasto con quelle relative ai chiarimenti ID 649 e 707, pertanto si chiede di chiarire se il servizio di supporto alla gestione degli incident sia riferito a tutte le tipologie di riscontrabili sulla infrastruttura del CSP o solo a quelli di sicurezza, come già confermato nelle risposte ai chiarimenti 649 e 707. RISPOSTA: Si veda risposta al chiarimento ID 871 |
885 | ID 2213 - II TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 3 ID 787 e ID 829 | Indicazione nominativo RUAC AQ in OT I chiarimenti forniscono risposte all’apparenza contrastanti. Si chiede di confermare che il nominativo del RUAC AQ non debba essere inserito in OT, come chiaramente già dichiarato nella risposta al chiarimento 829, difformemente da quanto indicato nella risposta al chiarimento 787. In caso contrario, si chiede di indicare in quale capitolo dell’offerta tecnica questa informazione debba essere fornita. RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nel Chiarimento ID 787, in relazione al chiarimento ID 829 non è necessario indicare il RUAC relativo al Contratto Esecutivo. L'informazione può essere inserita in ambito del criterio C01. |
886 | All. 16C - ID 2213 - Public Cloud - CT Speciale Lotti 7- 11_NEW All. 14 - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato Tecnico Generale_NEW | Si chiede di chiarire se il servizio di training richiesto (M5.2), di taglio tecnico per il trasferimento del know how alle Amministrazioni, sia equivalente al servizio di trasferimento know-how descritto nel capitolato tecnico generale pag. 27 e finalizzato al passaggio di consegne di fine fornitura per ciascun Contratto esecutivo, per un periodo massimo di trenta giorni solari precedenti alla data di scadenza del Contratto Esecutivo. RISPOSTA: Si conferma |
887 | ID 2213 - II TRANCHE Chiarimenti e Xxxxxx xxxxxxx x. 0 ID 650 e 831 Capitolato Tecnico Generale 2.3.6 Ruoli di coordinamento richiesti CT Speciale Lotti 7- 11 7.1 Gruppi di Lavoro | Profilo professionale RUAC AQ e RUAC CE Si chiede di confermare che per i lotti 2-11 il ruolo di RUAC AQ possa essere coperto da un responsabile commerciale e il ruolo di RUAC CE nel L7-11 possa essere coperto dal profilo professionale di Project Manager, in conformità alla risposta già fornita al chiarimento n.650. RISPOSTA: Relativamente al ruolo di RUAQ AQ si conferma. Relativamente al ruolo di RUAQ CE non si conferma. La figura deve essere ricoperta dal profilo Cloud Infrastructure consultant. |
888 | Chiarimenti ID 371,649 e 707 | Si chiede di chiarire l'ambito degli incident da trattare.Le risposte ad alcuni chiarimenti indicano che gli incident vadano considerati solo quando pertinenti alla sicurezza (chiarimenti 371, 649, 707). Il chiarimento 852 invece indica il xxxxxxxxx.Xx chiede pertanto di confermare che gli incident da considerare siano solo relativi alla sicurezza, e che la risposta al chiarimento 852 sia un refuso RISPOSTA: Si veda risposta al chiarimento ID 871 |
889 | 1Appendice 3 al CT Speciale L 7-11 - Scheda Business cases, pag. 16 | Si chiede di confermare che il "Sistema di gestione delle comunicazioni" è parte integrante del sistema di gestione documentale e che come tale deve essere migrato RISPOSTA: Si conferma |
890 | 1Appendice 3 al CT Speciale L 7-11 - Scheda Business cases, pag. 16 | Si chiede di confermare che non deve essere migrata l'applicazione interna di protocollo informatico, con la quale il sistema di gestione documentale interagisce. RISPOSTA: Si conferma |
891 | 1Appendice 3 al CT Speciale L 7-11 - Scheda Business cases, pag. 16 | Premesso che è citato: "Il sistema quindi raccoglie dati da altre 2 applicazioni di back end, connesse ad 1 servizio per l'utenza interna che alimenta un apposito DB", si chiede di chiarire la natura del servizio per l’utenza interna e delle due applicazioni di back end, specificando anche se queste ultime sono interne all'ente o meno. RISPOSTA: Nel Business case non è richiesto di migrare il servizio interno o le due applicazioni di backend. Ciò che è richiesto nella stesura del business case è di migrare il sistema con le accortezze necessarie a garantire le dipendenze e le interconnessioni riducendo il rischio di malfunzionamenti. |
892 | Chiarimenti nn. 641 e 643, Capitolato tecnico speciale Lotti 7-11 §6.1-6.5; | Nel Capitolato d'oneri_NEW nei Criteri C3-C8 dei Lotti 7-11 si indica come elemento di valutazione "strumenti e soluzioni tecnologiche proposti per l’erogazione del servizio". Si chiede di chiarire se gli strumenti e le soluzioni proposti a cui si fa riferimento come oggetto di valutazione siano quelli che la AC renderà disponibili al fornitore aggiudicatario (ad esempio gli strumenti operativi del CSP) e che il fornitore può proporre di personalizzare sulla fornitura, come indicato nel chiarimento nn. 641 per gli strumenti di monitoraggio. In caso di risposta negativa, si chiede di chiarire a quale tipologia di strumenti e/o soluzioni tecnologiche faccia riferimento il criterio. RISPOSTA: L'esempio riportato è una fattispecie valutabile dalla Commissione. In generale |
verranno valutate tutte le proposte in termini di strumenti e soluzioni, nelle disponibilità delle best practice, conoscenze e competenze del Concorrente, che messe a disposizione dell'Amministrazione ne agevoleranno la fruizione dei servizi di cui alle fasi del Capitolato tecnico Speciale. | ||
893 | Capitolato Speciale Lotti 7-11, fase M4, quesito n.640 | Capitolato Speciale Lotti 7-11, fase M4, quesito n.640, viene identificato come refuso il deliverable della fase M4 “…documento che raccoglie le configurazioni delle risorse..”, si chiede di chiarire quale sia il deliverable atteso per la fase. RISPOSTA: Si faccia riferimento al Capitolato tecnico speciale lotti 7-11 di cui all'Errata Corrige n.2, con particolare riferimento al passaggio "Per ogni ambiente monitorato il Fornitore dovrà produrre un deliverable […]". |
894 | ALLEGATO 14 - CAPITOLATO TECNICO Parte Generale - Paragrafo - 2.2 | A Pag. 16 del documento ALLEGATO 14 - CAPITOLATO TECNICO Parte Generale - Paragrafo - 2.2 Indicatori di digitalizzazione - è indicato che: “Per quanto riguarda gli Indicatori Specifici di digitalizzazione utilizzabili in funzione dell’Accordo Quadro di riferimento e ferme restando le modalità di indicazione da parte delle Amministrazioni beneficiarie, si rimanda al Capitolato Tecnico – parte Speciale relativo al lotto di pertinenza.” Si chiede di chiarire in quale parte del Capitolato Tecnico – parte Speciale Lotti 7-11 sono descritti gli Indicatori Specifici di digitalizzazione per quanto riguarda i suddetti lotti. RISPOSTA: Si faccia riferimento all'Errata Corrige n.4 e documenti aggiornati Capitolato tecnico Generale con riferimento al paragrafo 2.2 e Capitolato tecnico Speciale Lotti 7-11 paragrafo 9.11 |
895 | ALLEGATO 16B – CAPITOLATO TECNICO SPECIALE LOTTI 2-6 SERVIZI DI SUPPORTO - Paragrafo 5.4.1.1 | Nel documento: ALLEGATO 16B – CAPITOLATO TECNICO SPECIALE LOTTI 2-6 SERVIZI DI SUPPORTO - Paragrafo 5.4.1.1 Verifica degli indicatori di performance è indicato che per la Fase 5.4 PMO (S4) dei Lotti 2-6 è prevista una attività di verifica degli indicatori di performance. In particolare a pag. 26 è indicato che: “Una volta identificati, nella fase di strategia di migrazione, i KPI specifici che dovranno essere utilizzati per ciascuna Amministrazione, il Fornitore dovrà monitorarne l’andamento e renderli disponibile sul Portale della Fornitura di Lotto, recuperando le informazioni necessarie dai Portali di Fornitura degli altri Lotti, possibilmente tramite un flusso dati automatizzato”. Poiché nel Capitolato Speciale Lotti 7-11 non si parla di indicatori di performance, si chiede di confermare che trattasi di un refuso. In caso di risposta negativa, si chiede di chiarire cosa esattamente gli aggiudicatari dei Lotti 7-11 debbano rendere disponibili nei propri portali della fornitura. RISPOSTA: Gli aggiudicatari dei Lotto 7-11 dovranno rendere disponibili tramite i Portali delle Fornitura tutti gli indicatori di qualità di cui all'allegato 16C e tutti gli indicatori di digitalizzazione così come definiti nell'allegato CT Generale, nell'allegato Governance e nel Capitolato tecnico speciale Lotti 7-11. |
896 | ALLEGATO 14 - CAPITOLATO TECNICO Parte Generale - 4.1 Portale di Fornitura | Nel documento: ALLEGATO 14 - CAPITOLATO TECNICO Parte Generale - 4.1 Portale di Fornitura è indicato che nel realizzare il Portale, l’aggiudicatario pertanto dovrà prevedere come dotazione minima: n.3 cruscotti grafici riassuntivi, costituiti dai parametri degli Indicatori di Qualità e SLA ed i valori effettivamente conseguiti sulla base dei dati individuati per il raggiungimento degli obiettivi di monitoraggio ed attuazione di processi; Si chiede di confermare che gli Indicatori di Qualità e SLA a cui ci si riferisce siano solo quelli indicati nel documento APPENDICE 1 - AL CAPITOLATO TECNICO SPECIALE LOTTI 7- 11 INDICATORI DI QUALITÀ DEI LOTTI 7-11 più altri eventuali indicatori proposti dal concorrente come offerta migliorativa. RISPOSTA: Si conferma. |
897 | requisito REQ_NRDW_05 (riportato nel Capitolato Tecnico Speciale -Lotto 1, Pag.13, Par.2.9) | In riferimento al requisito REQ_NRDW_05 (riportato nel Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1, Pag.13, Par.2.9) e alla risposta fornita al quesito 827, si chiede di confermare che il requisito riportato possa ritenersi soddisfatto se il meccanismo di alta affidabilità viene implementato tramite una combinazione di nodi active-active e/o active-passive anche nella stessa Region. RISPOSTA: Si conferma |
898 | Requisito R6 riportato nella Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica | In riferimento al requisito R6 riportato nella Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica :“Possibilità di istanziare Virtual machine custom (free CPU free RAM) nei limiti delle massime dimensioni disponibili”, riportato nel par. “16.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del documento “ID 2213 - Gara Public Cloud - CAPITOLATO D'ONERI” si chiede conferma:a) Che la granularità di scelta delle CPU deve essere per multipli di due (come riportato nella risposta al quesito 817)b) Che la granularità minima di scelta delle RAM deve essere pari almeno ad 1 GB. c) Che dovrà essere possibile richiedere liberamente qualsiasi combinazione possibile tra numero di CPU e GB di RAM nei rispettivi range minimi e massimi previsti da capitolato. RISPOSTA: In relazione al punto a), come specificato nel Capitolato tecnico speciale Lotto 1, si conferma. In relazione al punto B, la possibilità di richiedere RAM con granularità minima pari ad 1GB soddisfa il requisito migliorativo. Tuttavia non è escluso che il Concorrente possa offrire anche la possibilità di scegliere RAM con granularità inferiore al GB. In quest'ultimo caso la consuntivazione sarà ovviamente riproporzionata all'effettivo consumo. In relazione al punto c), si conferma. |
899 | Documento “ID 2213 - II TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 3” e Risposte alle Domanda 633 e 817. | Con riferimento ai chiarimenti sui requisiti migliorativi R10 (Domanda 633) e R6 (Domanda 817) dell’ambito Compute DOMANDA: Si conferma che, nel caso di offerta che soddisfi i requisiti migliorativi R6 e R10, le funzionalità necessarie per soddisfare tali requisiti migliorativi, pur essendo funzionalità disponibili senza onere addizionale a tutte le Amministrazioni richiedenti, non debbano essere necessariamente attivate per quelle Amministrazioni che non abbiano necessità di utilizzare le caratteristiche indicate ai requisiti R6 e R10? RISPOSTA: Non si conferma. I requisiti R6 ed R10 influenzeranno la classifica generata dal configuratore e di conseguenza la scelta del Concorrente/CSP da parte dell'Amministrazione. Per cui, se dichiarate, dovranno essere sempre attivate e disponibili in qualsiasi momento. |
900 | Lotto 1 – chiarimento n. 732 | Considerato che: 1) nel capitolato tecnico speciale si afferma che “per ogni DB si stimano 5000 transazioni in scrittura ed altrettante in lettura l’ora” ed al chiarimento 192 viene affermato che “le amministrazioni ordineranno tante istanze/ora tenendo conto del numero di transazioni previste” per il servizio “NoSQL DB” 2) al chiarimento 732 si conferma che "nel caso ad esempio di un Database NON Relazionale che faccia effettivamente 20.500 transazioni/ora tra lettura e scrittura, il Fornitore possa addebitare alla PA l'equivalente importo pari a 5 istanze/ora. non ci risulta congruente quanto confermato nel chiarimento 756 dove si riporta che per "un Database NON Relazionale il parametro su cui riproporzionare la consuntivazione sia quello più elevato. Si chiede pertanto di confermare che quanto riportato nel chiarimento n. 756 sia un refuso e che il numero di istanze di NoSQL database venga calcolato come effettivamente riportato nel chiarimento n. 732. RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nel chiarimento 732. Si evidenzia tuttavia che la risposta data al chiarimento 756 mira a chiarire quei casi in cui vengano effettuate solo ad esempio operazioni di lettura, infatti, qualora un Amministrazione effettui in un'ora 20.500 transazioni di sola lettura, il parametro più alto (in questo caso la lettura) influenzerà direttamente la fatturazione portando a 5 istanze il costo da fatturare. |
901 | Documento “ID 2213 - II TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 3” e Risposte alle Domande 677, 733, 809, 810 e 861. | Con riferimento alla risposta al chiarimento 677 “Il configuratore terrà conto esclusivamente del Piano dei fabbisogni definito dalle Amministrazioni anche con il supporto del fornitore dei lotti 2-6.” e tenuto conto anche dei chiarimenti 733, 809, 810 e 861 DOMANDA: Nell’ipotesi di una Amministrazione che desideri acquisire unicamente i servizi di Database Non Relazionale (“Data Warehouse DB” oppure “NoSQL DB”), nel caso in cui un primo fornitore “CSP 1” decida di adottare una logica di consuntivazione con componenti compute e storage pari a 0 nella relativa fatturazione, mentre un secondo fornitore “CSP 2” decida di adottare una logica di consuntivazione con componenti compute e storage diverse da 0 nella relativa fatturazione, si chiede di confermare che in entrambi i casi per il computo del punteggio tecnico sia di “CSP 1” che di “CSP 2” da parte del configuratore, saranno sommati i punteggi tecnici relativi alle categorie “Compute”, “Storage” e “Database non relazionale". RISPOSTA: Relativamente al servizio gestito NoSQL, si conferma quanto previsto in risposta al chiarimento ID 192 e 733, pertanto il Capitolato tecnico speciale Lotto 1 viene allineato a tale dichiarazione. Relativamente al funzionamento del configuratore, qualora l'amministrazione acquisti ad esempio esclusivamente DB NoSQL e storage, il configuratore computerà i punteggi tecnici della Categoria Provider, della Categoria Storage e della Categoria DB Non relazionale. |
902 | Con riferimento alla risposta al chiarimento 677 “Il configuratore terrà conto esclusivamente del Piano dei fabbisogni definito dalle Amministrazioni anche con il supporto del fornitore dei lotti 2-6.” e tenuto conto anche dei chiarimenti 733, 809, 810 e 861 DOMANDA: Nell’ipotesi di una Amministrazione che desideri acquisire unicamente i servizi della categoria “Application Platform”, nel caso in cui un primo fornitore “CSP 1” decida di adottare una logica di consuntivazione con componenti compute e storage pari a 0 nella relativa fatturazione, mentre un secondo fornitore “CSP 2” decida di adottare una logica di consuntivazione con componenti compute e storage diverse da 0 nella relativa fatturazione, si chiede di confermare che in entrambi i casi per il computo del punteggio tecnico sia di “CSP 1” che di “CSP 2” da parte del configuratore, saranno sommati i punteggi tecnici relativi alle categorie “Compute”, “Storage” e “Application Platform”. RISPOSTA: Relativamente ai servizi della categoria Application Platform, il fornitore può adottare esclusivamente la logica di consuntivazione definita nel capitolato. Per tanto, in riferimento alla logica di consuntivazione definita nel Capitolato tecnico speciale Lotto 1, il configuratore utilizzerà i criteri definiti nel Capitolato d'Oneri per il calcolo del relativo punteggio tecnico (si prenda ad esempio la risposta al chiarimento ID 901). | |
903 | Con riferimento alla risposta al chiarimento 677 “Il configuratore terrà conto esclusivamente del Piano dei fabbisogni definito dalle Amministrazioni anche con il supporto del fornitore dei lotti 2-6.” e tenuto conto anche dei chiarimenti 733, 809, 810 e 861 DOMANDA: Nell’ipotesi di una Amministrazione che desideri acquisire unicamente i servizi della categoria “Container”, nel caso in cui un primo fornitore “CSP 1” decida di adottare una logica di consuntivazione con componenti compute e storage pari a 0 nella relativa fatturazione, mentre un secondo fornitore “CSP 2” decida di adottare una logica di consuntivazione con componenti compute e storage diverse da 0 nella relativa fatturazione, si chiede di confermare che in entrambi i casi per il computo del punteggio tecnico sia di “CSP 1” che di “CSP 2” da parte del configuratore, saranno sommati i punteggi tecnici relativi alle categorie “Compute”, “Storage” e “Container”. RISPOSTA: Relativamente ai servizi della categoria Container, il fornitore può adottare esclusivamente la logica di consuntivazione definita nel capitolato. Per tanto, in riferimento alla logica di consuntivazione definita nel Capitolato tecnico speciale Lotto 1, il configuratore utilizzerà i criteri definiti nel Capitolato d'Oneri per il calcolo del relativo punteggio tecnico (si prenda ad esempio la risposta al chiarimento ID 901). |
904 | Documento “ID 2213 - II TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 3” e Risposta alla Domanda 731. | Con riferimento alla comprova documentale del requisito R13, tenuto conto del chiarimento alla domanda 731 (“Il fornitore, poiché riveste la qualifica di aggiudicatario e quindi di sottoscrittore del Contratto, si assume in proprio i rischi connessi alla correttezza formale e sostanziale dei prodotti/servizi offerti”) DOMANDA: Si conferma che nella comprova documentale da parte del fornitore è sufficiente produrre una dichiarazione del fornitore, a firma del legale rappresentante, circa l’impegno sul rispetto contrattuale degli SLA di uptime, secondo uno dei due livelli previsti nel requisito R13 ? RISPOSTA: Si conferma |
905 | Documento “ID 2213 - II TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 3” e Risposta alla Domanda 731. | Con riferimento alla comprova documentale del requisito R14, tenuto conto del chiarimento alla domanda 731 (“Il fornitore, poiché riveste la qualifica di aggiudicatario e quindi di sottoscrittore del Contratto, si assume in proprio i rischi connessi alla correttezza formale e sostanziale dei prodotti/servizi offerti”) DOMANDA: Si conferma che nella comprova documentale da parte del fornitore è sufficiente produrre una dichiarazione del fornitore, a firma del legale rappresentante, circa l’impegno sul rispetto contrattuale del grace period dei dati, secondo uno dei tre livelli previsti nel requisito R14 ? RISPOSTA: Si veda risposta al chiarimento ID 938. |
906 | Documento “ID 2213 - II TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 3” e Risposta alla Domanda 757 | Con riferimento al chiarimento relativo alla domanda 757 in cui si conferma che il requisito R27 possa essere soddisfatto in tutte e tre le sue componenti (“supporto serverless”, “supporto container” e “supporto integrazioni kubernetes”) anche con diversi tipi di application platform del CSP rispondenti ai requisiti minimi. DOMANDA: Si conferma che l’attivazione del servizio per la specifica istanza applicativa non richieda sempre l’attivazione di tutte le tipologie offerte di application platform del CSP, ma unicamente di quelle che sono richieste per il soddisfacimento dei requisiti specifici della singola Amministrazione? RISPOSTA: Le richieste delle Amministrazioni intese come esplicitate nel fabbisogno (e dunque nell'ordine) ed attivate di conseguenza devono necessariamente godere di tutti requisiti migliorativi offerti dal Concorrente nell'ambito della propria offerta tecnica. |
907 | Risposta 839 ai chiarimenti | Posto che la risposta alla domanda 839 chiarisce che anche per i criteri tabellari (T) e discrezionali (D) con punteggio pari a zero il concorrente offerente debba riportare dichiarazione di impegno e relativa documentazione a comprova, si chiede di confermare che questo NON sia applicabile ai criteri R6, R8, R10 in quanto non sarebbe possibile produrre documentazione a comprova di una funzionalità che non si possiede e che pertanto il concorrente può lasciare vuoto il relativo paragrafo della relazione tecnica. RISPOSTA: Si conferma |
908 | Risposte 673, 727, 752 e 794 | Con riferimento alle risposte alle domande di chiarimento numero 673, 727, 752 e 794 non è chiaro se l'unità di misura corretta del servizio di Monitoring sia " 1000 metriche monitorate/mese” o "1000 metriche monitorate/ora". Si prega di specificare quale sia la misura corretta. RISPOSTA: Si conferma quanto previsto nel Capitolato d'oneri. La metrica è per tanto 1000 metriche/ora. |
909 | Capitolato d’Oneri – Par 15 Bis | Posto che nel capitolato d’oneri al paragrafo, paragrafo 15 bis, si stabilisce che la documentazione a comprova serve a verificare l’esistenza di una caratteristica migliorative a pena esclusione (“la presentazione di documentazione che non comprova la sussistenza, nel prodotto offerto, di una caratteristica migliorativa, determina l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.”, si chiede di confermare che tutti i requisiti minimi e migliorativi offerti dovranno essere soddisfatti alla data di sottomissione dell’offerta. RISPOSTA: Non si conferma. Non tutti i requisiti minimi e migliorativi devono essere soddisfatti alla data di sottomissione dell’offerta ma solo quelli specificati nei documenti di gara. |
910 | Risposta al chiarimento 664 | Posto che: •Il criterio migliorativo R2 assegna punti tecnici in base al numero di Region dichiarate dal fornitore. •Il chiarimento 402 specifica che “Tutti i servizi richiesti dalle Amministrazioni possono essere richiesti su tutte le Region dichiarate dai partecipanti. I servizi, dovranno dunque garantire tutte le funzionalità/caratteristiche offerte in gara minime e migliorative a prescindere dalla Region di esecuzione.” •Il chiarimento 515 specifica che, a fronte di dichiarazione di impegno dei requisiti migliorativi, è necessario produrre comprova documentale “sulle quali la Commissione potrà reperire gli elementi atti a confermare il rispetto del requisito” •il Capitolato d’oneri, paragrafo 15 bis, chiarisce che la documentazione a comprova deve “comprovare il possesso delle caratteristiche tecniche minime e, ove offerti, dei criteri migliorativi con riferimento ai prodotti offerti” •il Capitolato d’oneri, paragrafo 15 bis, specifica che “la presentazione di documentazione che non comprova la sussistenza, nel prodotto offerto, di una caratteristica migliorativa, determina l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara”. •Il chiarimento 664 è in contrasto con le previsioni del capitolato su esposte in quanto non è possibile effettuare la verifica della comprova documentale relativamente ai servizi disponibili in una Region non operativa al momento della sottomissione dell’offerta. "In un caso estremo un concorrente potrebbe partecipare al bando dichiarando tre Region tutte non operative alla data di scadenza del bando, senza essere escluso e prendendo il massimo dei punti tecnici previsti. Domande: 0.Xx chiede di confermare che il chiarimento 664 è un refuso e non va considerato come parte dei documenti di gara. 0.Xx chiede di confermare che una eventuale Region del CSP non attiva alla scadenza del bando o comunque non offerta dal fornitore nella risposta al bando, possa essere inserita secondo il meccanismo delle evoluzioni dei servizi offerti da indicare in Tabella B all’atto della stipula (vd. Capitolato d’oneri – par “Documenti per la stipula” – capoverso J – pag 116), senza contribuire al punteggio tecnico relativo al criterio migliorativo R2. 0.Xx caso non si confermi rispetto alla domanda al punto 1, si chiede di chiarire quali siano |
le possibili implicazioni contrattuali della mancata disponibilità all’atto della sottoscrizione dell’AQ della/e Region di cui sono stati forniti in fase di sottomissione solo piani di disponibilità futura, tenuto conto che la mancata o differente conferma del criterio discrezionale R2, comporterebbe una variazione del Punteggio Tecnico assegnato al fornitore." RISPOSTA: In relaziona al punto 1) non si conferma. In relazione al punto 2) non si conferma. In relazione al punto 3), la mancata disponibilità all’atto della sottoscrizione dell’AQ delle Region eventualmente offerte causa l'esclusione del concorrente come definito dalla lex specialis di gara con relativo scorrimento della graduatoria. | ||
911 | Capitolato d’oneri - Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica per il LOTTO 1 – pagina 45 | In relazione al sottocriterio “integrazione con Hadoop” del criterio migliorativo Tabellare R29, si conferma che tale requisito si ritiene soddisfatto solo se sia il database non relazionale di tipologia Data Warehouse proposto, sia il database non relazionale di tipologia NoSQL Database soddisfano tale sottocriterio? RISPOSTA: Si conferma |
912 | Capitolato d’oneri - Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica per il LOTTO 1 – pagina 45 | In relazione al sottocriterio “interoperabilità con Keyvalue” del criterio migliorativo Tabellare R29, si conferma che tale requisito si ritiene soddisfatto solo se sia il database non relazionale di tipologia Data Warehouse proposto, sia il database non relazionale di tipologia NoSQL Database soddisfano tale sottocriterio? RISPOSTA: Si conferma |
913 | Xxxxxxxx ai chiarimenti 520, 663, 738, 740 | Viste le risposte alle domande di chiarimento 520, 663, 738, 740 si chiede di confermare che per la soddisfazione del requisito minimo di replica tra differenti Availability Zone della componente Block Storage, sia standard che premium, sia sufficiente che i dati dei volumi siano replicati tramite Snapshot su più Availability Zone (almeno due). RISPOSTA: La replica tramite Snapshot soddisfa il requisito minimo. |
914 | Documento “ID 2213 - II TRANCHE Chiarimenti e Xxxxxx xxxxxxx x. 0” e ALLEGATO 16A Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 | Con riferimento ai requisiti migliorativi dell’ambito Compute e nell’ipotesi che il soddisfacimento di alcuni di tali requisiti migliorativi richieda da parte del fornitore (che sta proponendo il CSP X) l’adozione di funzionalità qualificate sull’infrastruttura del CSP X come SaaS (e quindi secondo la circolare AgID n. 3 del 2018), si conferma che questa proposizione è ammessa secondo le regole di gara? RISPOSTA: Si conferma. |
915 | Documento “ID 2213 - II TRANCHE Chiarimenti e Xxxxxx xxxxxxx x. 0” e ALLEGATO 16A Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 | Con riferimento ai requisiti migliorativi dell’ambito Compute e nell’ipotesi che il soddisfacimento di alcuni di tali requisiti migliorativi richieda da parte del fornitore (che sta proponendo il CSP X) l’adozione di funzionalità/servizio di un software vendor terzo A, ma ingegnerizzate congiuntamente dal software vendor terzo A e dal CSP X e qualificate in AgID su piattaforma del CSP X, si conferma che il requisito di uniformità dello stack su singolo CSP si ritiene soddisfatto? Conseguentemente il riferimento al listino pubblico richiesto in Tabella B in questo caso punterebbe anche al listino pubblico del software vendor terzo A. RISPOSTA: Non si conferma. |
916 | Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 | Con riferimento ai servizi di database relazionali: 1)si conferma che i servizi offerti dal concorrente offerente devono rispettare, per la componente Compute su cui tali servizi di database relazionali si basano, i requisiti minimi in termini di frequenza della vCPU, in base al taglio della VM Compute (low, mid, high, vhigh) su cui tali servizi di database relazionali si basano? 2)In caso di confermi il punto 1) di cui sopra, si conferma anche che tale vincolo (frequenza della vCPU per la componente Compute dei servizi di database relazionali) sussista anche nel caso in cui le VM offerte per i servizi DB relazionali non siano fra quelle offerte in tabella A nell’ambito dei servizi compute ? RISPOSTA: In relazione ai punti 1) e 2), si conferma. |
917 | Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 | Nel Capitolato Tecnico Speciale si dice che: “Tutti i servizi Public cloud offerti (sia secondo i requisiti minimi che migliorativi) dovranno essere qualificati secondo quanto stabilito nella Circolare n. 2 del 9 aprile 2018 “Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA” e sue eventuali modifiche e integrazioni, al momento della consegna della documentazione finalizzata alla stipula dell’Accordo Quadro come previsto nel Capitolato d’Oneri. Si chiede alla SA di confermare se sia possibile offrire, fra i Servizi Public Cloud richiesti, un servizio qualificato come SaaS, ai sensi della Circolare n. 3 del 9 aprile 2018, "Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA", qualora presenti le caratteristiche richieste dal bando di gara. RISPOSTA: Si conferma. |
918 | Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 | Nel Capitolato Tecnico Speciale lotto 1 si dice “Il servizio DDoS dovrà garantire protezione al livello rete offrendo funzionalità di mitigazione di attacchi alle risorse ed ai servizi che si poggiano sulle risorse cloud del Tenant. La consuntivazione delle risorse avverrà tramite […] il numero di istanze nell’unità di tempo per il servizio DDoS.” Si chiede alla SA di confermare che per istanza DDoS si possa intendere un dominio da proteggere. RISPOSTA: Si veda risposta al chiarimento ID 824 |
919 | Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 | Nel Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 si dice che “Per le istanze gestite di database relazionali dovrà essere garantita interoperabilità tramite API con una piattaforma Open (e.g. Xxxxx DB, MySQL, PostgreSQL) o con una piattaforma licensed (e.g. SQL Server, OracleDB o altri DB). Sarà premiata la profondità dell’interoperabilità dei servizi intesa come numerosità delle piattaforme supportate tramite API.” Si chiede alla SA di confermare che in Tabella A siano da inserire solamente i DB offerti e non debbano essere elencati i Data Base con i quali i DB offerti inter-operano. RISPOSTA: Non si conferma. In tabella A vanno indicati i servizi offerti in gara, che sono presenti nel listino pubblico del CSP e che soddisfano i requisiti minimi ed i migliorativi eventualmente offerti per la categoria databases. |
920 | Schema di Contratto Esecutivo Lotto 1 | Xxxxx Xxxxxx di Contratto Esecutivo si afferma che “Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.” Si chiede alla SA di confermare che sia accettabile che se un Interessato presenta un reclamo direttamente nei confronti del Responsabile del Trattamento per una violazione dei propri diritti, il Titolare del Trattamento rimborserà il Responsabile del Trattamento per qualsiasi costo, addebito, danno, spesa o perdita derivanti da tale richiesta, a condizione che l Responsabile del Trattamento abbia provveduto a notificare il reclamo al Titolare del Trattamento e abbia fornito al Titolare del Trattamento medesimo l'opportunità di collaborare con il n Responsabile del Trattamento dell'azione difensiva e nella composizione della vertenza stessa. RISPOSTA: Non si conferma |
921 | Schema di Contratto Esecutivo Lotto 1 | Xxxxx Xxxxxx di Contratto Esecutivo si afferma che “Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, l’Amministrazione applicherà la penale di cui all’Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. Si chiede alla SA di confermare che sia accettabile che Il Responsabile del Trattamento si impegni a consentire e a collaborare per il regolare svolgimento delle attività di audit, incluse le ispezioni, effettuate dal Titolare del Trattamento o da un altro revisore incaricato dal Titolare del Trattamento secondo quanto di seguito definito: a. Il Responsabile del Trattamento, su richiesta scritta del Titolare del Trattamento, fornirà al Titolare del Trattamento o al suo revisore incaricato, evidenza delle certificazioni più recenti e/o di eventuali rapporti inerenti ad attività di audit richieste dal Responsabile del Trattamento stesso al fine di testare e verificare periodicamente l'efficacia delle TOMs b. Il Responsabile del Trattamento collaborerà ragionevolmente con il Titolare del Trattamento per fornire ulteriori informazioni disponibili riguardanti le TOMs, per aiutare il Titolare del Trattamento a meglio comprendere tali TOMs. c. Qualora il Titolare del Trattamento abbia bisogno di ulteriori informazioni per adempiere ad obblighi di audit propri e di altri Titolari del Trattamento dei Dati o ad una richiesta dell'Autorità di Xxxxxxxxx, il Titolare del Trattamento informerà il Responsabile del Trattamento per iscritto per consentire al Responsabile del Trattamento di fornire tali informazioni o garantirne l'accesso. d. Nella misura in cui non sia possibile soddisfare altrimenti un obbligo di audit imposto dalla legge in vigore o espressamente concordato tra le Parti, solo le autorità preposte per legge (ad esempio l'Autorità governativa tenuta al controllo delle operazioni del Titolare del Trattamento), il Titolare del Trattamento o i suoi revisori incaricati avranno la facoltà di effettuare una visita on-site presso le strutture IBM utilizzate per fornire il Servizio. Le visite avranno luogo durante il normale orario lavorativo e, comunque, si svolgeranno in modo da ridurre al minimo la possibile interruzione delle attività di Responsabile del Trattamento. Il Responsabile del Trattamento stabilirà la tempistica di tale visita e la gestirà al fine di ridurre i rischi per altri clienti del Responsabile del Trattamento. Entrambe le parti si faranno carico delle proprie spese. RISPOSTA: Non si conferma |
922 | Schema Contratto Esecutivo Lotto 1 | Xxxxx Xxxxxx di Contratto Esecutivo Lotto 1 si dice che “Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:[…] g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE; […] i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE. Si chiede alla SA di confermare che sia accettabile che Il Titolare faccia una richiesta scritta al Responsabile per qualsiasi assistenza di cui al presente paragrafo sul Trattamento dei Dati Personali. Il Responsabile potrà addebitare al Titolare un corrispettivo ragionevole per l'esecuzione di tale assistenza o di Istruzioni Aggiuntive. Tale corrispettivo sarà quantificato dal Responsabile e sarà oggetto di accordo scritto fra le Parti; in alternativa le Parti potranno applicare quanto eventualmente previsto nell’Accordo. Se il Titolare non accetta la proposta del Responsabile, le parti concordano di cooperare ragionevolmente per trovare una soluzione percorribile in conformità con la procedura di risoluzione delle controversie. RISPOSTA: Non si conferma |
923 | Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 | Nel Capitolato Tecnico Speciale si afferma che “Ogni Fornitore dovrà, in Relazione tecnica, inserire una tabella riassuntiva dei servizi/prodotti (“Tabella A”) presenti nel loro listino pubblico utilizzati per soddisfare i requisiti di gara per i servizi richiesti per ogni categoria (es., lista prodotti/servizi per la categoria COMPUTE)” Si chiede alla SA di chiarire come indicare in Tabella A i servizi “IP pubblico statico” e “Traffico out-bound”, non essendo essi associati a specifici servizi qualificabili secondo quanto stabilito nella Circolare n. 2 del 9 aprile 2018 “Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA” RISPOSTA: E' possibile indicare il medesimo servizio già indicato per un'altra categoria. Se ad esempio nell'ambito della categoria Compute il Concorrente ha indicato il "Servizio VM", qualora per soddisfare i requisiti della categoria Network le Amministrazioni attiveranno IP pubblici e usufruiranno del traffico outbound tramite il medesimo "Servizio VM", allora il Concorrente dovrà indicare in tabella A per entrambe le categorie il "Servizio VM". |
924 | Allegato 16a - Appendice 1 Al Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 Indicatori Di Qualità Del Lotto 1 | Nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1- Indicatori di qualità Lotto 1 – si dice, relativamente all’indicatore di qualità RSER – Impegni Assunti in Offerta Tecnica - che “L’indicatore di qualità verifica il numero di impegni assunti dal Fornitore in offerta tecnica, afferenti obbligazioni contrattuali non adempiute nei tempi e/o nei modi rappresentati nel Contratto esecutivo e relativi allegati e/o tracciati sui Piani di lavoro, siano esse presidiate da specifici indicatori o non presidiate.” Si chiede alla SA di confermare che per numero di impegni presi ci si riferisca esclusivamente ai criteri migliorativi di cui al Capitolato D’Oneri, al par. 17.1. RISPOSTA: Si conferma |
925 | Capitolato D'oneri New - R27 | Nal Capitolato d'Oneri new - R27 viene assegnato un punto tabellare per il "supporto Integrazioni kubernetes" Si chiede alla SA di specificare come debba essere inteso il concetto di "supporto Integrazioni Kubernetes" da parte dell’application platform al fine della attribuzione del punteggio tecnico tabellare. RISPOSTA: Si intende la capacità dell'istanza application platform di operare con un cluster kubernetes. |
926 | Capitolato D'oneri New - R21 | Si chiede alla SA di meglio dettagliare quali sono i criteri con i quali verranno assegnati i 5 punti discrezionali previsti per il requisito R21. RISPOSTA: Come specificato nel Capitolato d'Oneri verranno valutate la capacità di interconnessione e di banda verso Internet eXchange (IX) e peering diretti al fine di offrire migliori prestazioni di rete end-to-end (velocità, affidabilità, ecc) e capacità di mitigare attacchi DDoS. |
927 | Capitolato d’Oneri_new.pdf – Partecipazione a più Lotti pag. 17 e Allegato 5-DGUE | DOMANDA: Si chiede di confermare che, come previsto dal Capitolato d’Oneri, il vincolo di partecipazione che prevede l’impossibilità di partecipare contemporaneamente ai Lotti 2-6 e anche a uno o più tra il Lotto 1 e i 7-11 non si applica, stante la diversa soggettività giuridica, nei confronti di Imprese che si trovino tra loro in situazioni di collegamento/controllo ex art. 2359 c.c. anche qualora, in ragione delle condotte concretamente poste in essere, versino in una situazione di unicità di centro decisionale, dato che l’eventuale conoscenza reciproca delle offerte non è suscettibile di alterare la leale competizione nelle distinte procedure (lotti) cui partecipano. In particolare, si chiede di confermare che: a) è possibile che l’Impresa A partecipi in forma singola al Lotto 1 e in RTI/Consorzio ordinario ai Lotto 7-11 con la medesima composizione (fatta salva la possibilità per le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande di assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell’oggetto contrattuale), e l’Impresa B, sottoposta alla direzione ed al coordinamento dell’Impresa A, che ne è anche azionista unico, partecipi ai Lotti 2-6. b) l’Impresa A dovrà dichiarare “NO” alla domanda n. 6 del DGUE del Lotto 1 e del DGUE dei Lotto 7-11 sezione D - PARTE III: “si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)? specificando con Nota integrativa: “Si conferma che nell’ambito della partecipazione all’appalto per il Lotto 1 oppure per i Lotti 7-11 (oggetto della presente partecipazione) l’Impresa A NON si trova rispetto ad un altro partecipante al medesimo Xxxxx, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m). Per mera trasparenza si evidenzia inoltre che all’appalto per altri lotti differenti da quelli dove partecipa l’Impresa A, potrà partecipare un diverso Operatore Economico avente come unico azionista l’Impresa A e sottoposto alla direzione ed al coordinamento dell’Impresa A medesima. |
Tale situazione non è preclusiva alla partecipazione al presente appalto tenuto anche conto di quanto indicato dal Capitolato d’oneri (pag.17): “il vincolo di partecipazione … non opera, stante la diversa soggettività giuridica, nei confronti di Imprese che si trovino tra loro in situazioni di collegamento/controllo ex art. 2359 c.c. anche qualora, in ragione delle condotte concretamente poste in essere, versino in una situazione di unicità di centro decisionale, dato che l’eventuale conoscenza reciproca delle offerte non è suscettibile di alterare la leale competizione nelle distinte procedure (lotti) cui partecipano. Resta ad ogni modo ferma, per quanto attiene la partecipazione a ciascun lotto, la previsione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016.” c) l’Impresa B dovrà dichiarare “NO” alla domanda n. 6 del DGUE dei Lotto 2-6 sezione D - PARTE III: “si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)? specificando con Nota integrativa: “Si conferma che nell’ambito della partecipazione all’appalto per i Lotti 2-6 (oggetto della presente partecipazione) l’Impresa B NON si trova rispetto ad un altro partecipante al medesimo Lotto, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m). Per mera trasparenza si evidenzia inoltre che all’appalto per altri lotti differenti da quelli dove partecipa l’Impresa B, potrà partecipare un diverso Operatore Economico che esercita la direzione ed il coordinamento in qualità di unico azionista dell’Impresa B. Tale situazione non è preclusiva alla partecipazione al presente appalto tenuto anche conto di quanto indicato dal Capitolato d’oneri (pag.17): “il vincolo di partecipazione … non opera, stante la diversa soggettività giuridica, nei confronti di Imprese che si trovino tra loro in situazioni di collegamento/controllo ex art. 2359 c.c. anche qualora, in ragione delle condotte concretamente poste in essere, versino in una situazione di unicità di centro decisionale, dato che l’eventuale conoscenza reciproca delle offerte non è suscettibile di alterare la leale competizione nelle distinte procedure (lotti) cui partecipano. Resta ad ogni modo ferma, per quanto attiene la partecipazione a ciascun lotto, la previsione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016.” RISPOSTA: Si Conferma |
928 | Capitolato d’Oneri – par. 15 pag. 40 e Chiarimenti ID 14, ID 648, ID 787 e ID 829 | DOMANDA: Il Capitolato d’Oneri specifica che “L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto”. Contrariamente a quanto indicato nel Capitolato d’Oneri paragrafo 15 “contenuto dell’offerta tecnica” e nel Chiarimento ID 787, in considerazione di quanto confermato dalla SA nei chiarimenti ID 14, ID 648 e ID 829, si chiede di confermare che il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto: • non debbano essere indicati nell’ambito della offerta tecnica; • saranno da indicare al momento dell’esecuzione del contratto esecutivo; • siano riferiti alle sole figure relative ai Ruoli di coordinamento, indicati nel Cap 2.3.6 del Capitolato Generale. RISPOSTA: Relativamente al Contratto Esecutivo, si confermano tutti i punti. |
929 | Capitolato d’Oneri ed Errata corrige n. 3 | DOMANDA: L’errata corrige n. 3 riporta che è stata modificata la sola Tabella al paragrafo 3, “Oggetto dell’Accordo Quadro”, del Capitolato d’Oneri. Da un confronto tra la nuova e la precedente versione del Capitolato d’Oneri, invece, risulta che sono state modificate anche le descrizioni dei criteri migliorativi R14, R20 e R24 presenti nella tabella di valutazione dell’offerta tecnica per il LOTTO 1 presente al paragrafo 17.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”. Si chiede conferma dell’errata corrige apportata anche a questa tabella. RISPOSTA: Si conferma |
930 | Allegato 16A - Capitolato Tecnico Speciale LOTTO 1 ed Errata corrige n. 3 | DOMANDA: L’errata corrige n. 3 riporta che sono stati modificati i soli paragrafo 2.3 “Categoria Compute” e 2.5 “Categoria network” dell’allegato 16A. Da un confronto tra la nuova e la precedente versione dell’allegato 16A - Capitolato Tecnico Speciale LOTTO 1, invece, risulta che è stato modificato anche il paragrafo 2.4 “Categoria Storage”. Si chiede conferma dell’errata corrige apportata anche a questo ulteriore paragrafo dell’allegato 16A. RISPOSTA: Si conferma |
931 | II Tranche chiarimenti e Errata corrige n. 3 | DOMANDA: Nella risposta ai chiarimenti ID 630 ed ID 846 riferite all’Allegato 16C – Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11, par 6.5.1 Gestione degli incident (M5.1) pag.19, viene riportato ID 630 “Si veda documentazione aggiornata” ed ID 846 “Si veda errata corrige n.3 e documentazione aggiornata”. Nell’errata corrige n. 3 e nei nuovi documenti pubblicati non è presente nessuna variazione riferita ai Lotti 7 – 11, pertanto, si chiede di chiarire se è prevista una nuova errata corrige con la ripubblicazione dei relativi documenti riferita ai Lotti 7 – 11. RISPOSTA: Si conferma, si veda Errata corrige n.4 e documento Capitolato tecnico speciale L7-11 ripubblicato. |
932 | II Tranche chiarimenti e Errata corrige n. 3 | DOMANDA: Nelle risposte ai chiarimenti ID 645, ID 646 ed ID 647 riferite ai criteri tabellari C10, C11 e C12 del Capitolato d’Oneri per i Lotti 7 – 11, si chiarisce che il possesso delle certificazioni ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018, essendo requisiti legati all’esecuzione dei servizi, dovrà essere posseduto e dimostrato in sede di stipula. Si chiede conferma che, in aggiunta a quanto previsto alla lettera k) della sezione “Documenti per la stipula” del paragrafo 22 “Aggiudicazione dell’Accordo Quadro e stipula”, e per i soli Lotti 7 – 11, il fornitore aggiudicatario dovrà produrre copia conforme ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i. delle precedenti certificazioni qualora nella Relazione Tecnica abbia assunto l’impegno relativamente al loro possesso. RISPOSTA: Si conferma. |
933 | Capitolato d’Oneri, par. 17.1, pag. 43, Requisito migliorativo R5 e Allegato 15 par. 2.2.3 “Criteri Tabellari”. | DOMANDA: in considerazione del fatto che, come riportato al par. 2.2.3 dell’Allegato 15 “Schema di offerta tecnica”, il concorrente deve semplicemente dichiarare il suo “impegno” alla fornitura dei requisiti migliorativi tabellari e che il possesso di tutte o di parte delle certificazioni richieste con il requisito migliorativo R5 relativo al Lotto 1 è evidentemente un requisito legato all’esecuzione dei servizi e non alla partecipazione alla procedura di gara, si chiede di confermare che nell’Offerta Tecnica è sufficiente dichiarare l’impegno di possedere all’atto dell’aggiudicazione definitiva la/le certificazione/i richiesta/e ed eventualmente indicarne il loro codice identificativo. RISPOSTA: Si conferma |
934 | Capitolato d’Xxxxx, par. 15 bis, pag. 40 e par. 22, pag. 116 | DOMANDA: si chiede di confermare che un Concorrente che abbia dichiarato l’impegno di possedere la/le certificazione/i di cui al requisito migliorativo R5 del Lotto 1 non debba inserire nella “documentazione a comprova” la relativa copia conforme essendo tali certificati necessari alla sola esecuzione dei servizi e non alla partecipazione alla procedura di gara. Pertanto, come previsto alla lettera i) della sezione “Documenti per la stipula” del paragrafo 22 “Aggiudicazione dell’Accordo Quadro e stipula”, tali certificati verranno consegnati alla Stazione Appaltante solo in questa fase della procedura di gara. RISPOSTA: Si conferma |
935 | II Tranche chiarimenti e Errata corrige n. 3 e Capitolato d’Oneri, par. 15 bis, pag. 40 | DOMANDA: nella risposta al chiarimento ID 664 viene confermata la possibilità di riportare in Offerta Tecnica, per i requisiti R1 e R2, l’impegno ad erogare i servizi oggetto della gara anche da Region ed Availability Zone all’interno della Comunità Europea che saranno disponibili almeno all’atto della consegna dei documenti necessari per la stipula dell’Accordo Quadro. Si chiede di chiarire quale “documentazione a comprova” dei requisiti migliorativi R1 e R2 deve essere inserita nella c.d. Busta D per le Region e per le Availability Zone che il Concorrente si è impegnato a rendere disponibili all’atto della consegna della documentazione per la stipula. RISPOSTA: La documentazione potrà essere di tipo documentazione tecnica dei servizi o apposita documentazione (ad esempio mappe relative alle roadmap di sviluppo delle Region ed AZ dichiarate) predisposta eventualmente tramite schermate e use case che consentano di verificare i requisiti R1 ed R2. |
936 | II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimenti ID 396 ed ID 664 - Capitolato d’Oneri, par. 22, pag. 116 | DOMANDA: In considerazione della continua evoluzione e aggiornamento del panorama dell’information technology, si chiede di confermare la possibilità di dichiarare in fase di offerta (Tabella A) e quindi considerare accettabili anche servizi disponibili in base a piani di disponibilità futura (in roadmap) purché risultino completamente erogabili, secondo i requisiti minimi del Capitolato Tecnico e gli eventuali requisiti migliorativi offerti, al momento della consegna della documentazione finalizzata alla stipula dell’Accordo Quadro e qualificati da AgID ai sensi delle circolari 2 e 3 del 2018 come richiesto alla lettera h) della sezione “Documenti per la stipula” del paragrafo 22 “Aggiudicazione dell’Accordo Quadro e stipula” del Capitolato d’Oneri, e come peraltro confermato nel chiarimento ID 664 a riguardo delle Region. RISPOSTA: |
Si conferma | ||
937 | Capitolato D’oneri. Par. 17.1 e Par. 15bis e II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento ID 839 | DOMANDA: Con riferimento ai requisiti migliorativi riportati nel paragrafo 17.1. “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” ed in particolare ai criteri migliorativi che il Concorrente non offre e che prevedono esplicitamente l’assegnazione di un punteggio pari a zero (criteri R6, R8, R10, R19), si chiede di confermare che non si debba produrre la relativa documentazione di comprova, come invece si riporta nella risposta al quesito 839. Quanto riportato nella risposta al quesito, è in contrasto con quanto riportato nel Capitolato d’Oneri, Par. 15bis, in cui si cita: Con riferimento ai criteri migliorativi (ove offerti) del prodotto offerto si evidenzia che: - la produzione di documentazione non sottoscritta digitalmente ovvero, - la mancata produzione di documentazione a comprova ovvero, - la presentazione di documentazione diversa da quella indicata ovvero, - la presentazione di documentazione che non comprova la sussistenza, nel prodotto offerto, di una caratteristica migliorativa, determina l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. RISPOSTA: Come specificato nella risposta al Chiarimento ID 437, I requisiti oggetto di verifica sono tutti quelli espressi nel paragrafo Verifica tecnica con le modalità ivi indicate. Pertanto la risposta al chiarimento ID 839 va intesa in tal senso. |
938 | Capitolato d’Oneri, par. 15 bis, pag. 40 par. 17.1, pag. 43, Requisiti R13 e R14 | DOMANDA: essendo stato chiarito che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro assume in proprio la responsabilità della correttezza formale e sostanziale dei prodotti/servizi offerti (cfr. risposta al chiarimento ID 731), si chiede, pertanto, di confermare che è il Concorrente ad assumersi direttamente la responsabilità nel garantire i requisiti R13 ed R14 sia nel caso in cui venga offerto il rispetto del solo valore minimo richiesto (R13 SLA - Uptime = 99.95%; R14 Grace Period dati = 1 mese) sia nel caso in cui venga offerto uno dei valori migliorativi previsti. In caso di risposta positiva, si chiede di confermare che, indipendentemente dal valore dichiarato per entrambi i criteri, il Concorrente non deve inserire alcun documento a comprova nella c.d. Busta D. RISPOSTA: In coerenza con quanto dichiarato al requisito 731, è il Concorrente ad assumersi la responsabilità di quanto offerto. Con riferimento ai requisiti R13 ed R14 è possibile fornire una dichiarazione di rispetto del requisito migliorativo ai sensi del DPR 445/2000, fermo restando i poteri della Commissione giudicatrice di richiedere eventuali approfondimenti ritenuti necessari. |
939 | II Tranche Chiarimenti e Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 – chiarimento ID 822 - servizio DNS, ID 823 - Servizio DDOS e Capitolato D’oneri, par. 15bis | DOMANDA: Con riferimento ai chiarimenti citati, ed in particolare all’ID 822 ed ID 823, si chiede conferma che la dimostrazione a cui fa riferimento la risposta fornita e di seguito riportata: “Si conferma, fermo restando che la circolazione dei dati al di fuori dell’UE deve rispettare le condizioni poste dagli artt. 45 e seguenti del Regolamento UE (decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea o la presenza di ulteriori garanzie adeguate) che devono poter essere dimostrate dal concorrente.” non si riferisce alla presentazione di documentazione di comprova per il soddisfacimento del requisito, in quanto si tratta di requisiti minimi generali non appartenenti alle categorie di requisiti minimi da comprovare (“REQ_XXX_XX”) o migliorativi (“Rx”), come specificato nel Capitolato d’Oneri, paragrafo 15bis. RISPOSTA: Si conferma. |
940 | I Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 2 – chiarimento ID 391 ed ID 393 e II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento ID 610 | DOMANDA: l’xxxxxx xxxxxxx x. 0 ha introdotto, al par. 2.2 del Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 (Allegato 16A), il requisito minimo per cui “Ogni Region sarà composta da una o più Availability Zone ciascuna ad una distanza minima dall’altra pari a 2,5km” riportando quanto richiesto con il chiarimento ID 391 al fine del soddisfacimento del requisito migliorativo R1 relativo alla numerosità delle Availability Zone offerte dal Concorrente per ciascuna Region. Nella successiva tranche di chiarimenti, con la risposta al chiarimento ID 610, è stato confermato che, nel caso in cui ciascuna Availability Zone di ogni Region parte dell’offerta sia costituita da uno o più Data Center, il requisito minimo introdotto con l’errata corrige n. 2 è comunque soddisfatto se esiste sempre uno qualsiasi dei Data Center in cui si sviluppa una Availability Zone la cui distanza sia almeno pari a 2,5 Km da uno qualsiasi dei Data Center in cui si sviluppa un’altra Availability Zone della stessa Region. È evidente che la risposta al chiarimento ID 610 ha ulteriormente modificato il requisito minimo introdotto con l’errata corrige n. 2. Infatti, il Capitolato Tecnico non prevede, né come requisito minimo né come requisito migliorativo, la necessità di distribuire tutte le Availability Zone di ogni Region parte dell’offerta in più Data Center, pertanto il chiarimento ID 610 permette il rispetto del requisito minimo relativo alla distanza minima di 2,5 Km anche in situazioni del tutto illogiche che vengono supportate dal seguente esempio. Si ipotizza un CSP le cui Region siano costituite da 3 Availability Zone distribuite in soli 2 Data Center (DC-A e DC-B) distanti tra di loro almeno 2,5 Km: • Availability Zone 1: distribuite tra il DC-A ed il DC-B; • Availability Zone 2: distribuita solo nel DC-A; • Availability Zone 3: distribuita solo nel DC-B. |
XX-X XX0 XX0-X Distanza >= 2,5Km AZ1-B AZ3 DC-B Dalla figura precedente è evidente che la tutte le AZ rispettano il requisito della distanza maggiore di 2,5 Km tra almeno uno dei Data Center che le ospitano visto che: • AZ1 dista più di 2,5 Km dalla AZ2 per il tramite del DC-B dove si estende per una quota parte (AZ1-B); • AZ1 dista più di 2,5 Km dalla AZ3 per il tramite del DC-A dove si estende per una quota parte (AZ1-A); • AZ2 dista più di 2,5 Km dalla AZ3 visto che entrambe le AZ si estendono in singoli Data Center fra di loro distanti 2,5 Km. La distribuzione di Availability Zone sopra rappresentata permetterebbe comunque al CSP/Concorrente di poter offrire in risposta al requisito migliorativo R1 una numerosità di AZ superiore a 2 ottenendo il punteggio massimo per questo criterio. Considerato che un’Amministrazione Contraente, per il tramite della CMP, può esclusivamente scegliere la Region e l’Availability Zone in cui attivare uno dei servizi richiesti ma non può assolutamente scegliere il Data Center in cui attivarlo oppure spostarlo (nell’esempio sopra riportato è possibile scegliere la AZ1 e non il DC-A oppure il DC-B), è evidente come allo stato attuale esistono situazioni in cui non è rispettato il requisito minimo della distanza tra le Availability Zone non avendo le Amministrazioni Contraenti la certezza di poter distribuire i propri servizi alla distanza minima richiesta dal Capitolato Tecnico ma dovendosi solo affidare allo SLA di disponibilità offerto (Uptime). Si chiede, per quanto sopra rappresentato, di eliminare il requisito relativo alla distanza minima tra le Availability Zone introdotto con l’errata corrige n. 2 e ritornare alla formulazione originaria del Capitolato Tecnico confermata anche da quanto riportato nella risposta di chiarimento ID 393 per cui “Si conferma che ogni “Availability zone” di una stessa Region deve avere alimentazione elettrica, cooling e network indipendenti da tutte le altre “Availability zone” all'interno della stessa Region”. In caso di risposta negativa, si chiede di confermare che, per evitare lo scenario sopra riportato, è possibile offrire Availability Zone distribuite tra uno o più Data Center solo se è rispettato il requisito minimo della distanza di 2,5 Km tra tutti i Data Center in cui è distribuita una AZ e tutti i Data Center in cui sono distribuite le restanti AZ della stessa Region. È del tutto evidente, infine, come il caso di esempio sopra proposto sia solo una delle possibili combinazioni, nella figura sottostante si evidenzia come anche in presenza di più Data Center per Availability Zone si ricade nella situazione per cui Data Center di Availability Zone diverse possono trovarsi fisicamente ad una distanza inferiore a 2,5 km. |
RISPOSTA: Per ulteriormente precisare la risposta al chiarimento ID 610, deve sempre essere garantita la distanza di 2,5km tra tutti i Data Center in cui è distribuita una AZ e tutti i Data Center in cui sono distribuite le restanti AZ della stessa Region, così come disciplinato nel Capitolato tecnico speciale Lotto 1. | ||
941 | Errata corrige n 2 e Chiarimenti – chiarimento n. 391 | In riferimento al requisito sulla distanza delle AZ nell’ambito della stessa Region riportata nel § 2.2 – (Requisiti generali) pagina 6 del Capitolato Tecnico (Allegato 16A) in cui si riporta: • “……Ogni Region sarà composta da una o più Availability Zone ciascuna a una distanza minima dall’altra pari a 2,5 Km…”; in considerazione del fatto: • che tale vincolo è stato introdotto a seguito della risposta alle domande di chiarimento identificata con ID 391 adducendo una potenziale maggiore affidabilità in relazione ai servizi offerti, fatto smentito dal chiarimento ID610 poiché ammette che Availability Zone possano essere parzialmente collocate anche ad una distanza minore di 2,5 Km pur conseguendo il massimo punteggio previsto (per una più chiara rappresentazione si faccia riferimento alla domanda precedente) visto che: • i CSP permettono di selezionare le Availability Zone su cui attivare i servizi ma non è possibile selezione i Data Center sottostanti osservando che: • l’affidabilità è già misurata ed imposta attraverso i livelli di servizio (Up time minimo del 99,95%) attraverso soluzioni infrastrutturali specifiche di ciascun Cloud Service Provider, che va al di là del semplice distanziamento fisico delle Availability Zone (AZ) si chiede di confermare: • l’eliminazione del vincolo di distanza sulle AZ • l’inserimento nell’offerta tecnica di una descrizione che specifichi le modalità tecniche e le soluzioni infrastrutturali che giustifichino il raggiungimento del KPI di qualità affidabilistico. RISPOSTA: Non si conferma. Si veda inoltre risposta al chiarimento ID 940 |
942 | Allegato 16A - Capitolato Tecnico Speciale LOTTO 1 | si chiede di confermare che nel caso in cui siano offerte Region composte da una singola Availability Zone distribuita tra due o più Data Center, questi non debbano rispettare la distanza minima di 2,5 Km anche nella consapevolezza che un’Amministrazione Contraente, per il tramite della CMP, può esclusivamente scegliere la Region e l’Availability Zone in cui attivare uno dei servizi richiesti ma non può assolutamente scegliere il Data Center in cui attivarlo oppure spostarlo. RISPOSTA: Non si conferma |
943 | Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW-Par.2.2; Errata corrige n 2 e Chiarimenti – chiarimento n. 389 e 155 | In riferimento: • alla definizione della Region del Capitolato Tecnico, in cui la Region viene definita come “Insieme di Data Center che costituisce una zona geografica ben definita e completamente isolata da altre Region”; • alla definizione della AZ del Capitolato Tecnico, in cui una Availability Zone viene definita come “una partizione dell’infrastruttura del CSP, costituita da uno o più Data Center, interconnessa ad altre AZ tramite una rete ad elevata larghezza di banda e bassa latenza”; • alla risposta fornita al chiarimento ID 389, in cui si conferma che ciascuna “Region” debba comprendere una o più “Availability zone”; • alla risposta fornita al quesito ID 155, come di seguito riportato: Per Region si identifica un insieme di Availability zone interconnesse con una rete a bassa latenza. Per Availability zone, si intende un insieme di uno o più datacenter interconnessi con una rete a bassissima latenza (<1ms). Il vincolo geografico richiesto per la Region è che la stessa non sia fisicamente collocata in diverse nazioni europee. Non è escluso che all'interno della stessa nazione ci siano più Region. Al fine di eliminare una possibile confusione ed incertezza nelle diverse definizioni che si sono succedute si chiede confermare che: A) la definizione corretta di Region è quella del chiarimento ID 155 e che pertanto la definizione di cui al Capitolato Tecnico non deve essere presa in considerazione. In caso negativo si chiede di fornire la corretta definizione; B) la definizione corretta di Availability Zone è quella del chiarimento ID 155 e che pertanto la definizione di cui al Capitolato Tecnico non deve essere presa in considerazione. In caso negativo si chiede di fornire la corretta definizione; C) la relazione gerarchica fra Region e Availability Zone è quello del chiarimento ID389. In caso negativo si chiede di fornire la corretta definizione. D) Conseguentemente si chiede inoltre di confermare che una Availability Zone non può appartenere a Region diverse. RISPOSTA: In relazione ai punti A), B), C) e D), si conferma. |
944 | II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento n. 835 e 610 | Si evidenzia che nella risposta di chiarimento ID 835 è contenuto un refuso, in quanto si afferma che la Stazione Appaltante verificherà il nuovo requisito minimo pena esclusione relativo alla distanza di 2,5 km tra due o più Availability Zone della stessa Region come disciplinato nel Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 paragrafo 3, in cui però tale requisito non è contemplato. Si chiede pertanto di indicare come la S.A. potrà verificare tale requisito, anche alla luce dei nuovi chiarimenti ed in particolare alla risposta ID 610, in cui il concetto di distanza si sposta da quello di AZ a quello di Data Center appartenenti ad AZ differenti. RISPOSTA: Si veda in primis risposta al chiarimento ID 940. Si veda Errata Corrige n.4 e documento aggiornato Capitolato tecnico speciale Lotto 1 con riferimento al paragrafo 3. |
945 | Capitolato d’Oneri, par. 17.1, pag. 42 Requisito Migliorativo R3 | si chiede di confermare che nell’ambito del sub-criterio discrezionale relativo alle “Funzionalità esposte” sono valutate anche le proposte di personalizzazione della Cloud Management Platform offerta in grado di esporre esclusivamente i servizi previsti dall’Accordo Quadro in modo tale da agevolare le Amministrazioni Contraenti ad utilizzare quanto espressamente ordinato. RISPOSTA: Non si conferma. |
946 | II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – Chiarimenti ID 593, ID 594 ed ID 597; Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 - Indicatori di qualità - Sezione: 4.1 Uptime | Nella risposta al chiarimento ID 597 si afferma che “l’importo complessivo mensile per il servizio di riferimento” è l’importo massimo che le Amministrazioni potranno spendere per il servizio specifico, come esplicitato nel Contratto Esecutivo. Tale importo, secondo quanto prescritto nella sezione “Azioni contrattuali” del documento Appendice 1 al CT Speciale Lotto1 – Indicatori di qualità new sez. 4.1 Uptime, costituisce il valore su cui viene calcolata la penale in caso di disponibilità del servizio per un tempo inferiore al valore soglia di Uptime richiesto. Nella risposta al chiarimento ID 593 si afferma che il valore di Uptime si riferisce al singolo Servizio/Risorsa/Infrastruttura. Nella risposta al chiarimento ID 594 viene esplicitato che se una PA ha contrattualizzato un servizio per 1000 VM e si verifica un guasto che impatta una sola VM per 1 minuto, il tempo di indisponibilità T_down sarà pari ad 1 minuto relativamente alla sola Risorsa VM oggetto del disservizio. Si chiede pertanto di: a) confermare che la penale da corrispondere, nell’esempio citato, sarà pari al 10% del canone mensile della sola VM oggetto del disservizio per ogni 0,001% in diminuzione rispetto al valore soglia (e non il 10% dell’importo complessivo mensile per il servizio di riferimento indicato nel contratto esecutivo); b) chiarire in che modo e su quale documento contrattuale sarà definito il canone mensile della singola Xxxxxxx (nell’esempio citato, la VM). RISPOSTA: In relazione al punto a) si conferma; In relazione al punto b), considerando le peculiarità della fornitura di logica a consumo " on demand", è evidente come il valore puntuale ad esempio della risorsa VM (tra l'altro soggetta a logiche di scale-up o scale-down di risorse nel corso di esecuzione contrattuale) non possa essere presente in un documento statico come il Contratto Esecutivo o l'ordine di acquisto; infatti sarà calcolato sulla base degli indicatori di qualità che riportano tale livello di dettaglio e la consuntivazione delle risorse come definito nel Capitolato tecnico Speciale. E' altresì evidente che il contratto prevederà dunque l'indicazione del valore massimo delle penali cui può essere soggetto il fornitore, ossia il 10% dell'importo contrattuale ipotizzando che tutte le risorse maturino la massima penale applicabile. |
947 | II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – Chiarimenti ID 599 ed ID 817; Allegato 16A – Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1, Paragrafo 2.3 Categoria COMPUTE | Nella risposta al chiarimento ID 599 si afferma che “Qualora il fornitore dichiari il requisito R6 [ovvero: Possibilità di istanziare Virtual machine custom (free CPU free RAM) nei limiti delle massime dimensioni disponibili], le Amministrazioni dovranno essere in grado di istanziare VM di qualsiasi taglio nei limiti del xxxxxxx xxxxxxxxx previsto nel catalogo Compute”. Nella risposta al chiarimento ID 817, che fa riferimento sia al precedente chiarimento ID 575 che al requisito R6, si conferma che il requisito di allocazione di vCPU come numero intero arbitrario decade, e si considera un incremento esclusivamente pari di vCPU fino al massimo numero di core richiesto e disponibile per una VM. Tale risposta è anche recepita nella revisione del Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1-new a pag. 9 dove si afferma che “Per quanto [riguarda] l’allocazione delle risorse CPU, anche qualora maturato il punteggio migliorativo di cui al punteggio R10 [ovvero: Possibilità di modificare la configurazione della virtual machine a caldo], le stesse potranno avvenire per multipli di 2.” Si chiede quindi di confermare che il Concorrente non è tenuto ad offrire VM custom con tagli di vCPU dispari, anche qualora dichiari il requisito R6. RISPOSTA: Si conferma |
948 | II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – Chiarimento ID 733 e ID 810 | Nella risposta al chiarimento ID 733 si conferma che per il servizio di Database non relazionale di tipologia NoSQL Database, a differenza dei Database relazionali, il costo totale del servizio non deve prevedere la consuntivazione dei costi relativi alla categoria compute e storage, ma l'istanza sarà consuntivata sul numero di transazioni come indicato nella domanda ID 192. Tale risposta sembra in contrasto con quella fornita al chiarimento ID 810, dove si conferma che, anche nel caso di DB non relazionale di tipo noSQL-DB il servizio verrà rendicontato dal Fornitore alle PA sommando le componenti di prezzo dovute a: 1) prezzo offerto al Concorrente Offerente nella riga “Database NON relazionale - noSqL DB”; 2) prezzi offerti dal Concorrente Offerente nelle righe “Compute STD” di tipo CPU, RAM e Sistema Operativo (per i tipi di VM usati dal servizio DB NON relazionale-noSQL DB); 3) prezzo offerto dal Concorrente Offerente nelle righe “Storage” (per lo storage usato dal servizio DB non relazionale - noSQL DB). Si chiede di chiarire se la consuntivazione del servizio DB NO SQL debba avvenire sul numero di transazioni oppure sulle componenti indicate al chiarimento ID 810. RISPOSTA: Il chiarimento ID 801 è un refuso. Si veda il chiarimento ID 901. |
949 | Capitolato d’Oneri, par. 17.1, pag. 43 Requisito Migliorativo R9 - II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento ID 734 | In riferimento alla risposta di chiarimento ID 734, in cui, per il requisito migliorativo R9, si chiarisce che per OS Support si intende l’impiego del relativo template sulla console nativa (o equivalente) del CSP, si chiede di confermare che tale requisito sia soddisfatto con la disponibilità degli OS template (cfr. requisito R9) nella console sviluppata e messa a disposizione della PA dal Concorrente Offerente. RISPOSTA: Il criterio R9 (e quindi i relativi sub-criteri) sono soddisfatti con la disponibilità degli OS template nella console nativa/sviluppata e messa a disposizione della PA dal Concorrente. Si rappresenta la necessità che i servizi offerti per soddisfare la categoria cui afferisce il criterio R9 devono appartenere ad un unico stack ricondubile al CSP/CSP offerto dal Concorrente. |
950 | Capitolato d’Oneri, par. 17.1, pag. 43, Requisito Migliorativo R9 - II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento ID 734 | Si chiede di confermare, che per la comprova del requisito R9 “OS Support”, per i sistemi operativi Open, sia sufficiente dimostrare la possibilità di rendere disponibile il relativo OS Template aggiornato all’ultima release disponibile nella console nativa (o equivalente) del CSP. RISPOSTA: Xxxxx restando i poteri della Commissione giudicatrice di richiedere quanto opportuno ai fini della comprova dei requisiti, rendere disponibile il Template aggiornato all'ultima release comprova il criterio R9. |
951 | II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – Chiarimenti ID 838 ed ID 821 | Con riferimento alla risposta fornita al chiarimento ID 838 e alla luce della risposta fornita al chiarimento ID 821, si chiede di confermare che le attuali modalità di verifica dei requisiti migliorativi relativi ai sistemi operativi offerti (cfr. requisito R9) consistano in una dichiarazione di impegno da parte del CSP che affermi che i sistemi operativi offerti siano presenti sulla console nativa (o equivalente) del CSP. RISPOSTA: Xxxxx restando i poteri della Commissione giudicatrice di richiedere quanto opportuno ai fini della comprova dei requisiti, una dichiarazioni di impegno ai sensi del DRP 445/2000, che affermi che i sistemi operativi offerti siano presenti sulla console nativa (o equivalente) del CSP, comprova il requisito R9. |
952 | Capitolato Tecnico Speciale -Lotto 1, Par. 2.2, Pag.6 e II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento ID 821 | In riferimento al chiarimento ID 821, si chiede di confermare che sia possibile utilizzare servizi IaaS e PaaS di terze parti offerti tramite il Marketplace del CSP e su cui, quest’ultimo, garantisca tutti i requisiti di gara ed in particolare: qualifica AgID, erogazione sul proprio stack infrastrutturale/applicativo, localizzazione all'interno della sola Comunità Europea, SLA e supporto tecnico. RISPOSTA: DOMANDA: Si chiede di confermare la possibilità di utilizzare servizi IaaS e PaaS offerti tramite il Marketplace del CSP, laddove si tratti di servizi compresi nel suo listino pubblico e su cui il CSP garantisca tutti i requisiti di gara ed in particolare: qualifica AgID, erogazione sul proprio stack infrastrutturale/applicativo, localizzazione all'interno della sola Comunità Europea, SLA e supporto tecnico. Si chiede, pertanto, di confermare che non è possibile offrire servizi compresi nel marketplace del CSP ma che prevedano il supporto di terze parti differenti dal CSP stesso. RISPOSTA Non si conferma |
953 | II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – Chiarimenti ID 804 ed ID 805 | Con riferimento alle risposte fornite ai chiarimenti ID 804 ed ID 805, si chiede di confermare che non è necessario che tutti i servizi offerti dal Concorrente con le caratteristiche richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in gara siano disponibili in ciascuna delle AZ e delle Region appartenenti alla Comunità Europea offerte, a condizione che considerando complessivamente tutte le AZ, tutti i servizi siano presenti. Ad esempio, se complessivamente sono richiesti i servizi A, B e C e sono offerte 3 Region R1, R2 e R3, ciascuna con 2 AZ, per un totale di 6 AZ (R1_AZ1, R1_AZ2, R2_AZ1, R2_AZ2, R3_AZ1, R3_AZ2), si chiede di confermare che è consentito che i servizi siano disponibili secondo il seguente schema matriciale (dove la “X” indica che il servizio è presente): RISPOSTA: Non si conferma. Il Concorrente può offrire esclusivamente AZ in grado di erogare tutti i servizi offerti in ciascuna delle Region , appartenenti alla Comunità Europea e che garantiscano le caratteristiche richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in gara. |
954 | II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – Chiarimento ID 806 | la risposta al chiarimento ID 806 richiama quella al chiarimento ID 244, che a sua volta richiama la risposta al chiarimento 218, che conferma unicamente che con il termine "piattaforme" si intendono i diversi DB Engine (Es. MS SQL, Oracle, MySQL, ecc.). Si chiede di chiarire cosa si intenda con il termine "interoperabilità" nel contesto specifico della presente domanda. RISPOSTA: Si vedano risposte ai chiarimenti 244 e 397. |
Region 1 | Region 2 | Region 3 | ||||
R1_AZ1 | R1_AZ2 | R2_AZ1 | R2_AZ2 | R3_AZ1 | R3_AZ2 | |
A | X | X | ||||
B | X | X | ||||
C | X | X |
955 | II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento ID 826 | Si chiede di confermare che quanto previsto nella risposta al chiarimento ID 826 valga anche per i database MariaDB e Xxxxxx, dato che: • Xxxxx DB è un fork di MySql, condividendo con questo gran parte del codice sorgente dell’Engine (xxxxx://xxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxxx-xx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxx/) in cui si evidenzia come “We do monthly merges with the MySQL code base to ensure that MariaDB has any relevant bug fixes added to MySQL” • Analogo discorso è applicabile su Aurora MySql, secondo quanto dichiarato nei documenti ufficiali del CPS (xxxxx://x0.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/XXX/xxxxxx-xxxxxx- connection-management-handbook.pdf) in cui è affermato “Most of the drivers, connectors, and tools that you currently use with MySQL can be used with Aurora MySQL with little or no change” e per Aurora Postgres, sempre facendo riferimento alla documentazione ufficiale fornita dal CSP (xxxxx://xxxx.xxx.xxxxxx.xxx/XxxxxxXXX/xxxxxx/XxxxxxXxxxXxxxx/XxxxxxXxxxxxxXXX. Updates.20180305.html) RISPOSTA: Non si conferma. Pur riconoscendo quanto affermato dal Concorrente (parziale sovrapposizione del codice sorgente e parziale sovrapposizione di driver e connettori), il caso proposto non può essere paragonato con quanto richiesto con il chiarimento ID 826 in quanto i motori dei DB citati nel suddetto chiarimento sono gli stessi corredati però da diverse funzionalità. |
956 | Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1_NEW - Par.2.2 | Un sistema di load balancing, per essere massimamente efficace, deve smistare il traffico verso i servizi quanto più vicino possibile alla sorgente del traffico stesso, per evitare di sovraccaricare il resto della rete. Si richiede pertanto se è possibile considerare tale servizio a livello globale, fermo restando il rispetto delle condizioni poste dagli artt. 45 e seguenti del regolamento UE sul trattamento dei dati (GDPR). RISPOSTA: Non si conferma. |
957 | Errata corrige n 2 e Chiarimenti – Chiarimento ID 58 | In riferimento alla risposta di chiarimento ID 58, si chiede di confermare la possibilità, da parte del Fornitore, di proporre i servizi della categoria Developer Xxxxx richiesti dal bando tramite la propria CMP custom e sempre erogati sull'infrastruttura del CSP proposto con quest'ultimo che ne garantisca il supporto. Tali servizi dovranno comunque garantire i requisiti in termini di compliance agli SLA richiesti da Consip. RISPOSTA: Fermo restando che i servizi offerti devono appartenere allo stack/listino/marketplace del CSP offerto, si conferma. |
958 | Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW - Par.2.10 | Considerato il ricco set di funzionalità, la diffusione, il profondo grado di supporto del protocollo Git, e la leadership di mercato di servizi di code repository quali GitLab, GitHub o BitBucket, si chiede di confermare la possibilità di utilizzare tali soluzioni nella proposizione tecnica offerta, come installazioni sullo strato IaaS del CSP proposto. RISPOSTA: Non si conferma. |
959 | II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento ID 825 | In riferimento alla risposta di chiarimento ID 825, assunto che lo storage dei log sia strettamente localizzato all'interno dell'Unione Europea e con cifratura at rest, si chiede di confermare che il solo servizio di monitoring (inteso come servizio di front-end che gestisce le metriche da monitorare ed relativi meccanismi di alerting ma non storicizza i relativi log) possa eventualmente andare in esecuzione in modalità globalizzata onde massimizzare affidabilità e disponibilità, fermo restando il rispetto delle condizioni poste dagli artt. 45 e seguenti del regolamento UE sul trattamento dei dati (GDPR). Si consideri in particolare come questo tipo di configurazione genererebbe un impatto positivo sulla resilienza dei meccanismi di alerting in caso di interruzione, permettendo ai clienti una maggiore garanzia di controllo dello stato delle risorse cloud. RISPOSTA: Non si conferma |
960 | Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 - Par.2.8 | Si chiede di confermare che il servizio di orchestrazione container debba supportare l'esecuzione di applicazioni basate su container sia sulla piattaforma cloud pubblica sia on-premises potendone guidare il deployment e la gestione da una singola interfaccia, considerato che in taluni contesti della PA si renda necessario mantenere il controllo locale di particolari asset informativi RISPOSTA: Non si conferma, non è richiesto come requisito minimo ne migliorativo tale caratteristica, ciò non toglie la possibilità per l’offerente di proporre in offerta anche tale funzionalità, anche se essa non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione |
961 | Capitolato d’Oneri, par. 17.1, pag. 44, Requisito Migliorativo R18 | In merito al servizio VPN con riferimento al requisito R18 di supporto rotte statiche, si chiede nel caso in cui il CSP offra una funzionalità di alta affidabilità della VPN basata su routing dinamico e quindi scambio di rotte dinamiche, se è possibile offrire tale servizio che non prevede l'uso di rotte statiche pur ottenendo il punteggio migliorativo in considerazione del fatto che una soluzione con rotte dinamiche rappresenta una caratteristica migliorativa rispetto alle rotte statiche. RISPOSTA: Non si conferma. Eventuali necessità di supporto a rotte dinamiche potranno essere richieste dalle Amministrazioni mediante rilancio competitivo. |
962 | II Tranche chiarimenti e Xxxxxx xxxxxxx x. 0 – chiarimento ID 752 e 794 | nella risposta al chiarimento ID 752 viene confermato che l'unità di misura corretta del servizio di Monitoring è “1000 metriche monitorate/mese” e che, pertanto, è presente un refuso nel Capitolato d’Oneri. Nella risposta al chiarimento ID 794 si conferma, invece, che il prezzo del servizio di Monitoring è riferito all’ora. Si chiede di chiarire quale tra le due precedenti risposte è corretta. RISPOSTA: Si conferma quanto previsto nel Capitolato d'oneri. La metrica è per tanto 1000 metriche/ora. |
963 | II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento ID 801 | Si chiede conferma che nella risposta al chiarimento è contenuto un refuso e, pertanto, la risposta dovrebbe essere “Si veda Errata corrige n.3 e documentazione aggiornata RISPOSTA: Si conferma. |
964 | II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento ID 663 | Si chiede conferma che nel caso in cui il Concorrente si impegna a garantire il requisito migliorativo R15, il prezzo offerto per tutti i servizi di storage deve essere comprensivo di tutte le infrastrutture fisiche e logiche necessarie a garantire le funzionalità e la modalità di replica specifica offerta (modalità sincrona, asincrona, multi-AZ, single AZ, etc). RISPOSTA: Si veda risposta al chiarimento ID 863 |
965 | II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento ID 803 | Si chiede conferma che i sistemi di rendicontazione e fatturazione del Concorrente devono risiedere nello Spazio Economico Europeo RISPOSTA: Non si conferma |
966 | II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento ID 808 | la risposta al chiarimento ID 808 conferma che le risposte fornite ai chiarimenti ID 398 e 399 sono errate mentre risulta corretta la risposta fornita al chiarimento ID 397, ma non risulta essere stata apportata alcuna correzione al par. 2.9 “Categoria Databases” che riporta ancora come requisito minimo “Per le istanze gestite di database relazionali dovrà essere garantita interoperabilità tramite API con una piattaforma Open (e.g. Xxxxx DB, MySQL, PostgreSQL) o con una piattaforma licensed (e.g. SQL Server, OracleDB o altri db).” Pertanto, si chiede di confermare che verrà aggiornato il paragrafo 2.9 del Capitolato Tecnico di gara secondo quanto indicato nella risposta ID 397 “Si conferma che l’interoperabilità minima del servizio di “database relazionale” deve garantire almeno 2 piattaforme di cui 1 relativa a piattaforma Open ed 1 relativa a piattaforma licensed RISPOSTA: Si conferma. Si veda Errata corrige n.4 e documentazione aggiornata. |
967 | II TRANCHE Chiarimenti e Xxxxxx xxxxxxx x. 0, xxxxxxxxxxx xx000, xxx.0; chiarimento n°846, pag.95. | DOMANDA n°605: “Il documento che raccoglie le configurazioni delle risorse costituirà l’assessment delle risorse cloud e costituisce il deliverable di fornitura del servizio. Si chiede se sono esclusi dalla documentazione per la gestione incidenti i manuali di gestione operativa “tecnici”, nei quali sono riportati: classificazione degli incident, check automatici e manuali implementati, check list delle operazioni da fare per gestire l’incident ed il manuale di gestione delle proceduralità da effettuare nei casi particolari di incident quali data breach, perdita dati” RISPOSTA: “Non si conferma. Non sono esclusi dalla documentazione per la gestione incidenti i manuali di gestione operativa “tecnici”, nei quali sono riportati: classificazione degli incident, check automatici e manuali implementati, check list delle operazioni da fare per gestire l’incident ed il manuale digestione delle proceduralità da effettuare nei casi particolari di incident”. DOMANDA n°846: “Si chiede di confermare che la frase: “Il documento che raccoglie le configurazioni delle risorse costituirà l’assessment delle risorse cloud e costituisce il deliverable di fornitura del servizio.” costituisca un refuso, in quanto il deliverable del servizio è costituito dalla knowledge base.” RISPOSTA: “Si conferma. Si veda errata corrige n.3 e documentazione aggiornata.” DOMANDA: Con riferimento alle domande di chiarimento n°605 e n°846: 1. si chiede: di chiarire se i manuali di gestione operativa tecnici e il manuale di gestione delle proceduralità saranno forniti dall’Amministrazione o devono essere prodotti dal Fornitore nell’ambito della fase M5.1 e dunque costituiscano un output ulteriore alla Knowledge base; 2. si chiede di indicare dove, all’interno dell’errata corrige n.3, si trova quanto indicato nella risposta n°846. RISPOSTA: In relazione al punto 1), si conferma che i manuali devono essere prodotti dal Fornitore. In relazione al punto 2), si veda Errata corrige n.4 e documento ripubblicato. |
968 | II TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 3, chiarimento n°616, pag.9 | DOMANDA n°616: Nel paragrafo 6.2.1 Configurazione ambienti (M2.1) si richiede che il Fornitore fornisca una lista delle risorse tecnologiche necessarie a soddisfare i requisiti dei workload. Poiché durante la fase di migrazione potrebbe essere necessario disporre temporaneamente di ambienti on premise necessari alla migrazione dei dati, si chiede conferma che tali ambienti siano comunque messi a disposizione dall’Amministrazione RISPOSTA: Si conferma DOMANDA: Con riferimento alla risposta di chiarimento n° 616, si chiede di confermare l’interpretazione che durante la fase migrazione, qualora necessario e funzionale all’erogazione dei servizi, l’Amministrazione metterà a disposizione del Fornitore gli ambienti temporaneamente necessari alla fase di migrazione dei dati sia on-premise sia in cloud presso il CSP. RISPOSTA: Si conferma |
969 | II TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 3, chiarimento n°649, pag.22; chiarimento n°852, pag.97. | DOMANDA n°649: Oggetto del contratto “… supporto alle amministrazioni per la gestione di incident quali attacchi DDoS, data breaches e perdita di dati, violazione delle identità e della privacy” Fase M5.1 Gestione degli Incident. Ai fini di una corretta definizione e dimensionamento del servizio, si chiede alla SA di confermare che il servizio di Gestione degli incident (M5.1), descritto nel 6.5.1, sia esclusivamente relativo agli incidenti di sicurezza, quali quelli dettagliati al punto 8) del cap 2 Oggetto del Contratto. In caso non si confermi si chiede di specificare quale sia il perimetro delle attività di gestione degli incidenti. RISPOSTA: Si conferma DOMANDA n°852: si chiede di confermare che il servizio di supporto alla gestione degli incident sia riferito in generale a tutte le tipologie di incident riscontrabili sulla infrastruttura del CSP e non solo agli incident di sicurezza. RISPOSTA: Si conferma DOMANDA: Con riferimento alle risposte fornite alle domande di chiarimento n°649 e 852, si chiede di precisare in modo univoco, se il servizio di supporto alla gestione degli incident sia riferito in generale a tutte le tipologie di incident o solo agli incident di sicurezza. RISPOSTA: Si conferma la risposta al chiarimento 649, pertanto la risposta al chiarimento 852 e da considerarsi un refuso. |
970 | II TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 3, chiarimento n°845, pag.94. | DOMANDA n° 845: Si chiede di confermare l’interpretazione che per l’erogazione di questo servizio, gestione degli incident, l’Amministrazione metterà a disposizione del Fornitore la documentazione relativa al processo di gestione degli incident e le procedure di escalation adottate, nonché gli strumenti di Trouble Ticketing Management utilizzate dall’Amministrazione. RISPOSTA: Non si conferma. L'Amministrazione può richiedere al fornitore di implementare la documentazione citata. DOMANDA: Con riferimento alla risposta fornita alla domanda n. 845, si chiede di confermare l’interpretazione che, per l’erogazione del servizio, L’Amministrazione metterà a disposizione del Fornitore i propri strumenti di Trouble Ticketing Management. RISPOSTA: Non si conferma. |
971 | Capitolato d’Oneri, cfr. § 15 BIS | Nel Capitolato d’Xxxxx, xxx. § 00 XXX, xx indica che “… saranno oggetto di verifica sulla base della “Documentazione a comprova dell’Offerta tecnica- Lotto 1” presentata dai concorrenti, tutte le caratteristiche tecniche minime per le quali è prevista una verifica di tipo documentale e i criteri migliorativi tabellari e discrezionali”. Per quanto riguarda la documentazione a comprova dei criteri migliorativi tabellari offerti per i quali nell’Offerta Tecnica (cfr. Schema di Offerta Tecnica, § 2.2.3) è richiesta al Concorrente una “dichiarazione d’impegno”, si chiede di specificare quale documentazione possa essere allegata a comprova in relazione a caratteristiche che, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, debbono essere possedute a seguito dell’aggiudicazione (es. numero di Region/AZ, certificazioni di sicurezza, etc.) e che pertanto non possono essere comprovate al momento della partecipazione se non con una dichiarazione di impegno. RISPOSTA: Per tali requisiti sarà possibile presentare una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, fermo restando i poteri della Commissione giudicatrice di richiedere eventuali approfondimenti. |
972 | chiarimento x.xx 610 | In ragione della risposta al chiarimento x.xx 610 (che prevede che il requisito sia soddisfatto “se per ogni Availability Zone di ogni Region parte dell’offerta, esiste sempre un Data Center distante più di 2.5 Km da un Data Center appartenente ad altre Availability Zones della stessa Region”) si chiede di confermare che il Concorrente otterrà il punteggio massimo previsto al § 17.1 - R.1 del Capitolato d’Xxxxx (i.e. 4 punti) anche nel caso proponga 1 Region con 3 Availability Zones ciascuna costituita da 1 Data Center per i quali si verifichi la seguente situazione: • il Data Center della AZ 1 è a distanza maggiore di 2,5 Km dal Data Center della AZ 2, • il Data Center della AZ 1 è a distanza maggiore di 2,5 Km dal Data Center della AZ 3, • i Data Center della AZ 2 e della AZ 3 sono fra loro a distanza minore di 2,5 Km. RISPOSTA: Si veda risposta al chiarimento ID 940. |
973 | chiarimento x.xx 672 | Con riferimento alla risposta al chiarimento x.xx 672, ove si specifica che “il traffico riferibile al servizio DDOS verrà fatturato utilizzando la medesima voce di costo relativa al traffico in uscita” si chiede di confermare che l’Amministrazione pagherà al Fornitore anche il traffico anti DDoS in ingresso. In caso affermativo, si chiede inoltre di specificare se con “traffico in ingresso” ci si riferisca a quello a monte o a valle del trattamento anti DDoS effettuato dal Fornitore. RISPOSTA: Ci si riferisce al traffico gestito dal servizio DDOS dunque il traffico a valle. |
974 | chiarimenti x.xx 428 e x.xx 727 | Con riferimento alla risposta ai chiarimenti x.xx 428 e x.xx 727, nelle quali si specifica che “La consuntivazione dovrà essere proporzionale al numero di metriche effettivamente utilizzato” si chiede di specificare cosa si intende per “metrica” fra le seguenti due interpretazioni: • Caso 1 - Una metrica equivale ad 1 sonda che fa 1 rilevazione ogni ora e quindi 1000 metriche/ora equivalgono a 1000 sonde. • Caso 2 - Una metrica equivale ad 1 rilevazione di una sonda e quindi 1000 metriche/ora equivalgono a 1000 rilevazioni (indistintamente dal numero di sonde create). RISPOSTA: Si intende una rilevazione di una grandezza di monitoraggio. Es: indicatore che rileva lo stato Up/down di una VM equivale ad 1 metrica. |
975 | Capitolato d'oneri NEW | Si richiede espressamente di confermare che Consip - oltre a quella prevista a Suo favore - non potrà richiedere all’aggiudicatario del Lotto 1 alcuna altra garanzia definitiva in nome e per conto delle amministrazioni contraenti, in quanto le successive garanzie in favore delle amministrazioni contraenti potranno essere presentate direttamente alle sole amministrazioni richiedenti in sede di affidamento dei singoli Appalti Specifici (con o senza confronto competitivo), e potranno essere emesse da soggetti diversi rispetto da chi ha emesso la garanzia provvisoria bancaria e/o assicurativa e/o l’impegno bancario e/o assicurativo alla definitiva in favore di Consip. RISPOSTA: Si conferma. Vale quanto disciplinato al paragrafo “GARANZIA DEFINITIVA”, punto 2) per il LOTTO 1 (pag. 120 e ss. del Capitolato d’Oneri). |
976 | Capitolato tecnico Generale | Nel Capitolato Tecnico Generale per: 5.1 Compiti Specifici Lotto1 è previsto che l’Organismo di controllo con la presenza del rappresentante del fornitore definirà nel primo mese di attività una procedura per la revisione dei prezzi che riguarderà solo ed esclusivamente gli ordini diretti. La revisione avverrà con cadenza periodica, anche trimestrale e terrà conto dell’andamento del mercato e del listino dei singoli fornitori e, in ogni caso, la variazione del prezzo potrà essere sia negativa sia positiva, i prezzi potranno anche aumentare ma in nessun caso ogni singolo prezzo potrà superare il valore offerto in gara. DOMANDA A - Da ciò si desume che la variazione, rispetto a quanto previsto in gara potranno essere solo al ribasso ? DOMANDA B – in caso di variazioni del mercato particolarmente sfavorevoli per il fornitore Reseller che determinino delle variazioni dei costi di acquisto dal CSP superiori del 10, 20 o del 30% rispetto al costo originariamente concordato con il CSP, si potranno definire delle procedure di revisione del prezzo verso la PA ? RISPOSTA: In relazione alla Domanda A si conferma. In relazione alla Domanda B non di conferma. |
977 | Capitolato d'oneri NEW | Lotto1 - La stazione appaltante può consumare e comprare servizi Cloud per un ammontare totale non superiore all’Ordine. Si conferma che ciascuna singola voce di listino dell’AQ presente nell’ordine non vale come massimo valore acquistabile dalla PA ? Ossia la PA può acquistare per ogni voce di listino anche valori superiori rispetto al valore previsto nella singola voce dell’ordine, purché il consumo totale dell’Ordine non venga superato ? RISPOSTA: Sarà onere delle Amministrazioni emettere Ordine coerentemente con le risorse che prevede di utilizzare in conformità con le regole dell’Accordo Quadro |
978 | Capitolato d'oneri NEW | Lotto1 - In considerazione del fatto che la PA può verificare giornalmente i consumi dei servizi Cloud sui portali a cui avrà accesso, Onde evitare l’allungamento dei tempi di emissione della fattura e relativi termini di pagamento della PA, è possibile fatturare automaticamente alla fine del trimestre senza attendere autorizzazione della PA ? in alternativa è possibile fatturare automaticamente decorsi 7 giorni lavorativi o termine congruo da definire dalla fine del trimestre senza aver ricevuta autorizzazione (certificato di pagamento o altro documento equivalente) ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore? RISPOSTA: In relazione ad entrambe le domande non si conferma. |
979 | Capitolato d’Oneri par. 14.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - Modalità di pagamento del bollo | Premesso che - Al paragrafo 14.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - Modalità di pagamento del bollo si legge “L’istanza di partecipazione a prescindere dal numero dei lotti per i quali si presenta offerta dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: (…) - A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire a Consip entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica dell’F23”. Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in modalità online, il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura, si chiede di confermare che in caso di pagamento del documento F23 non effettuato in modalità on line il documento possa essere presentato - in formato PDF, corredato da dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da parte del Procuratore firmatario della documentazione di gara, o in alternativa - in formato PDF, come copia conforme da parte del notaio della fotocopia del documento esibita, con relativa certificazione di conformità di copia digitale. RISPOSTA: È sufficiente che il documento sia presentato in formato PDF, corredato da dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da parte del Procuratore firmatario della documentazione di gara. |
980 | Capitolato d’Oneri par. 9 "Subappalto” - Risposta al Chiarimento ID 552 – Risposte ai chiarimenti ID 718 e 759 | Premesso che le risposte alle richieste di chiarimento ID 718 e 759 (e relativo richiamo all'ID 552) appaiono discordanti, si chiede di confermare che nella maschera di inserimento a Sistema, nella sezione “Descrizione delle attività oggetto di subappalto e, ove richiesto, indicazione della terna di subappaltatori” possa essere riportata la dicitura “non applicabile” RISPOSTA: Si conferma che nella maschera di inserimento a Sistema, nella sezione “Descrizione delle attività oggetto di subappalto e, ove richiesto, indicazione della terna di subappaltatori” può essere riportata la dicitura “non applicabile”. In questo senso deve quindi intendersi rettificata la risposta offerta nei chiarimenti 552 e 759. |
981 | II TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 3.pdf – Lotto 1 – ID 594 | Alla risposta al quesito ID 594 si legge: DOMANDA: Si chiede di chiarire cosa si intende per “1. Intervallo di tempo di indisponibilità dell’infrastruttura non operativa (T_down)”. Prendiamo come esempio una PA ha come unico servizio 1000 VM e abbiamo un guasto che impatta una sola VM per 1 minuto. Si considera l’indisponibilità di una VM come indisponibilità di tutta la infrastruttura (T_down = 1 minuto) o si calcola l’impatto della frazione del servizio che è stato down (T_down = 0.001 minuto) ? RISPOSTA: Considerando nell'esempio proposto la VM come Risorsa, in linea con quanto espresso al chiarimento ID 593, T_down sarà pari ad 1 minuto relativamente alla Risorsa VM oggetto dell'esempio. Si chiede di chiarire quanto segue: In merito alla risposta alla domanda di chiarimento n.594 e alla luce di quanto indicato anche al chiarimento n.593, si chiede di confermare che i KPI su cui verranno calcolati i tempi di indisponibilità fanno riferimento ai servizi singoli come compute, storage, etc. e non all'aggregato degli stessi eg. VM (Compute + Storage). RISPOSTA: Non si conferma. Se l'impatto del T_down del singolo servizio es. storage, rende indisponibile una o più risorse, il calcolo avverrà necessariamente sulle risorse impattate. |
982 | II TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 3.pdf – Lotto 1 – ID 738 e ID 740 | Alle risposte ai quesiti ID 738 e ID 740 si legge rispettivamente: DOMANDA 738: In merito alla risposta di chiarimento 520, si chiede di confermare che per tutti i servizi di storage (Block Storage, File Storage e Object Storage) la replica dei dati su almeno due availability zone sia un requisito minimo obbligatorio. In altre parole si chiede di confermare che non è prevista l’erogazione di servizi di storage che prevedano la replica solo all’interno di una availability zone. RISPOSTA Si conferma. DOMANDA 740: In merito alla risposta di chiarimento 520, si chiede di confermare che tutti i volumi creati con il servizio di Block Storage, sia Standard che Premium, debbano essere replicato su almeno due availability zones e, se confermato, si chiede di confermare se tale requisito deve valere per tutti i volumi delle virtual machines inclusi i dischi di Boot. RISPOSTA: Si conferma che tutti i volumi creati con il servizio di Block Storage, sia Standard che Premium, debbano essere replicato su almeno due availability zones, per quanto concerne i dischi di Boot, la replica non è obbligatoria. Si chiede di chiarire quanto segue: Le risposte alle domande 738 e 740 sembrano introdurre un requisito minimo obbligatorio consistente nella replica dei dati su almeno due availiability zones per tutte le tipologie di storage previste dal bando (block storage, file storage, object storage). lI requisito R1 lascia altresì la possibilità ad un CSP di partecipare con una o più Region avente una ed una sola Availability Zone, seppure questo caso non conferisca punteggio tecnico migliorativo. Si chiede di chiarire come, nello specifico scenario di una sola Availability Zone per Region in conformità a quanto previsto dal requisito R1, il CSP possa soddisfare il requisito di replica obbligatorio introdotto dalle risposte ID 738 e 740. Si evidenzia che il requisito obbligatorio introdotto con i suddetti chiarimenti impatta significativamente sulla scelta del CSP operata dal Fornitore, modificando gli scenari di partecipazione in funzione della capacità del CSP stesso di operare la replica nel rispetto di tale requisito, la cui obbligatorietà non era prevista nella formulazione originaria della documentazione di gara. RISPOSTA: Si veda la risposta al chiarimento ID 863. |
983 | II TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 3.pdf – Lotto 1 – ID 731 | Alla risposta al quesito ID 731 si legge: DOMANDA: Testo: La mancata produzione di tale tipo di documenti comporterà la mancata comprova delle caratteristiche tecniche e quindi per le caratteristiche tecniche minime e migliorative l’esclusione dalla gara. Si precisa che saranno oggetto di verifica sulla base della “Documentazione a comprova dell’Offerta tecnica- Lotto 1” presentata dai concorrenti, tutte le caratteristiche tecniche minime per le quali è prevista una verifica di tipo documentale e i criteri migliorativi tabellari e discrezionali. DOMANDA: In riferimento al punteggio migliorativo per requisito R13 - SLA uptime pari a 99.999% si chiede conferma che, essendo etichettato come a carico del Provider, sia corretto intendere che debba essere dimostrato tramite comprova documentale dal CSP e non possa essere un’assunzione di rischio su base statistica del Fornitore. RISPOSTA: Non si conferma. Il fornitore, poiché riveste la qualifica di aggiudicatario e quindi di sottoscrittore del Contratto, si assume in proprio i rischi connessi alla correttezza formale e sostanziale dei prodotti/servizi offerti. Si chiede di chiarire quanto segue: Posto che la comprova dei requisiti è di tipo documentale e posto che il Fornitore in qualità di aggiudicatario e sottoscrittore del Contratto si assume la responsabilità circa la correttezza formale e sostanziale dei prodotti/servizi offerti, si chiede di esplicitare che tipo di attestazione documentale ci si attende da parte del Fornitore ai fini della corretta comprova del requisito migliorativo R13, in considerazione del fatto che i livelli di uptime resi pubblici e giustificati dai CSP non raggiungono tali valori e che tale uptime è da raggiungere per tutti i servizi richiesti dal capitolato. In caso contrario si chiede di confermare che l’uptime possa essere rispettato per un sottoinsieme dei servizi del capitolato e quali essi siano. RISPOSTA: Si veda la risposta al chiarimento ID 940. |
984 | II TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 3.pdf – Lotto 1 – ID 752 e ID 673 | Alle risposte ai quesiti ID 752 e ID 673 si legge rispettivamente: DOMANDA 752: Posto che: 1. nel Capitolato d'Oneri (pagina 10), l’unità di misura per il servizio di Monitoring riporta: " 1000 metriche monitorate/ora". 2. nella risposta alla domanda di chiarimento ID 79 è riportato: "La base d'asta si riferisce a 1000 metriche monitorate al mese". si chiede di confermare che quanto riportato nel capitolato d'oneri sia un refuso e che l'unità di misura corretta del servizio di Monitoring sia " 1000 metriche monitorate/mese". RISPOSTA: Si conferma. DOMANDA 673: In Xxxxxx Xxxxxxx X0 e chiarimenti pag. 22 domanda ID 78 per quanto concerne i servizi di monitoring si parla di 1000 metriche / mese mentre nel Capitolato d'Oneri new §3 pag 11 Tabella prezzi unitari e quantità relative al Lotto n. 1. si fa riferimento a 1000 metriche /ora come confermato anche dalla risposta ID 506 contenuta in Errata Corrige N2 e chiarimenti pag.152. Si chiede di chiarire quale sia la metrica da considerare e da dettagliare e cosa si intenda per metriche nell'unità di tempo. RISPOSTA: Il Capitolato d'Oneri riporta la metrica corretta. Si faccia riferimento a metriche/ora. Si chiede di chiarire quanto segue: Con riferimento alla risposta alla domanda di chiarimento 752 e la risposta alla domanda N. 673 si chiede di chiarire quale sia la metrica corretta da considerare per il servizio di monitoring. RISPOSTA: Si conferma quanto previsto nel Capitolato d'oneri. La metrica è per tanto 1000 metriche/ora. |
985 | II TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 3.pdf – Lotto 1 – ID 677 | Alla risposta al quesito ID 677 si legge: DOMANDA: Nel Capitolato tecnico speciale Lotto 1 per le categorie Containers, Databases ed Application Platform, relativamente alla consuntivazione, viene indicato che si terrà conto, oltre che del consumo dei servizi indicati anche del consumo di altre risorse (compute, sistema operativo, storage a seconda dei casi) definendo, nella sostanza, “gruppi di servizi collegati” mandatoriamente. Si chiede alla SA di specificare se, nel caso di affidamento senza la riapertura del confronto competitivo, anche il configuratore terrà conto di tali “gruppi di servizi collegati” (recependo i relativi punti tecnici ed economici) impedendo l’acquisto di servizi singoli facenti parte dei suddetti gruppi. Qualora non si confermasse si chiede di specificare le logiche del configuratore per tali servizi. RISPOSTA: Non si conferma. Il configuratore terrà conto esclusivamente del Piano dei fabbisogni definito dalle Amministrazioni anche con il supporto del fornitore dei lotti 2-6. Si chiede di chiarire quanto segue: Premesso che nel Lotto 1 non si applica il "Piano dei Fabbisogni" e che le Stazioni Appaltanti potrebbero procedere ad acquistare i servizi del Lotto 1 in autonomia rispetto alle scelte strategiche operate utilizzando i lotti 2-6, con riferimento alla domanda di chiarimento 677 si chiede di chiarire quale sarà la logica del configuratore dal momento che i servizi di Containers, Application Platform e Databases sono strettamente vincolati ai servizi compute. Specificamente si chiede di confermare che all'interno del configuratore saranno implementati degli automatismi che dimensionino correttamente le risorse 'compute' necessarie al funzionamento dei servizi Containers, Databases Application Platform. Esempio - Il configuratore dovrà evitare che una PA acquisti un numero di istanze DB relazionali pari a N e un numero di risorse Compute < N e quindi non sufficienti ad ospitare tali istanze DB. RISPOSTA: Il configuratore non terrà conto di queste logiche. Il configuratore opererà sui fabbisogni espressi dall'Amministrazione calcolando una classifica come descritto nel capitolato d'oneri. Sarà responsabilità dell'Amministrazione definire tali fabbisogni affinchè siano coerenti e non violino le regole di utilizzo del risorse come descritto nel Capitolato tecnico. |
986 | Capitolato d’Oneri par. 14.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - Modalità di pagamento del bollo | Premesso che - Al paragrafo 14.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - Modalità di pagamento del bollo si legge “L’istanza di partecipazione a prescindere dal numero dei lotti per i quali si presenta offerta dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: (…) - A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire a Consip entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica dell’F23”. Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in modalità online, il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura, si chiede di confermare che in caso di pagamento del documento F23 non effettuato in modalità on line il documento possa essere presentato - in formato PDF, corredato da dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da parte del Procuratore firmatario della documentazione di gara, o in alternativa - in formato PDF, come copia conforme da parte del notaio della fotocopia del documento esibita, con relativa certificazione di conformità di copia digitale. RISPOSTA: Si veda risposta al Chiarimento ID 979. |
987 | Capitolato d’Oneri par. 9 "Subappalto” - Risposta al Chiarimento ID 552 – Risposte ai chiarimenti ID 718 e 759 | Premesso che le risposte alle richieste di chiarimento ID 718 e 759 (e relativo richiamo all'ID 552) appaiono discordanti, si chiede di confermare che nella maschera di inserimento a Sistema, nella sezione “Descrizione delle attività oggetto di subappalto e, ove richiesto, indicazione della terna di subappaltatori” possa essere riportata la dicitura “non applicabile”. RISPOSTA: Si veda risposta al Chiarimento ID 979. |
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(L’Amministratore Delegato)