DETERMINAZIONE N.1 DEL 11/03/2021
DETERMINAZIONE N.1 DEL 11/03/2021
OGGETTO: Procedura ex art. 36, comma 2, lett. a del Codice dei Contratti Pubblici, tramite trattativa diretta su MEPA per per l’affidamento del servizio di pulizia e di sanificazione straordinaria degli Uffici della sede dell'Unità Territoriale di Oristano per la durata di n. 21 mesi (1° Aprile 2021 – 31 dicembre 2022)
SMART-CIG: ZCA30E5DC6
IL DIRETTORE AD INTERIM – UNITA' TERRITORIALE ORISTANO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell’art. 27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;
VISTO l’articolo 18 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali dell’Ente, nell’ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;
VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, per il triennio 2020- 2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
VISTI l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Codice di Comportamento ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22/07/2015 e integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;
VISTO il Regolamento ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020- 2022, redatto ai sensi dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;
VISTO l’Ordinamento dei Servizi dell’Ente e l'istituzione delle funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;
VISTO il provvedimento prot. n. aoodir022/0004030/20 del 13/11/2020 con il quale il Segretario Generale ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 16 novembre 2020, l’incarico ad interim dell'Unità Territoriale ACI di Oristano;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità ACI adottato in applicazione dell’art.13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 e approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;
VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art. 7 del citato Regolamento di organizzazione;
VISTO il Budget annuale per l’anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall’Assemblea dell’Ente nella seduta del 21 ottobre 2020;
VISTA la determinazione n. 3738 del 16 novembre 2020 con la quale il Segretario Generale ha assegnato il budget di gestione per l'esercizio 2021 ai Centri di Responsabilità dell'Ente, delegando i Responsabili preposti agli Uffici Territoriali ad adottare atti e provvedimenti per l’acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a € 35.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate ai rispettivi Centri di Responsabilità;
VISTA la disponibilità assegnata all'Unità Territoriale di Oristano per l'anno 2021;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” implementato e coordinato con il decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, dalla successiva Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del DL 18 aprile 2019, n. 32 e dalla Legge n. 120/2020, di conversione, con modificazioni del D.L. n. 76/2020;
VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell’Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale
n. 3083 del 21 novembre 2012, e in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;
VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;
VISTO l'art. 31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate da ANAC con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, e il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
VISTO l’art. 36, commi 1 e 2, lett. a) del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., che prevede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale), 42 (Conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
VISTE le Linee Guida n.4 dell’ ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, nonché al Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32 convertito con legge 14 giugno n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del Consiglio n.636 del 10
luglio 2019;
VISTO l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dal comma 130 dell’art.1 della Legge n.145/2018 il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo inciso, del Codice, per lo svolgimento delle procedure di affidamento sotto la soglia di rilievo comunitario, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, sul quale si può acquistare con ordine Diretto (ODA), Richiesta di Offerta (RdO) e Trattativa Diretta;
VISTO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure Amministrative Contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 Febbraio 2011;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario per il contagio da Covid-19, prorogato, con D.L. n. 125/2020, al 31 gennaio 2021 e prorogato ulteriormente con DL 2 del 14 gennaio 2021 sino al 30 aprile 2021;
VISTE le norme, le circolari e le ordinanze emanate in materia dalle Autorità competenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25.02.2020 e n. 2 del 12.03.2020 che hanno previsto, tra le varie misure, il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e con le quali sono state diramate prescrizioni per garantire la sicurezza ai dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l’amministrazione;
VISTA la circolare n. 3/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione contenente indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed il relativo Protocollo quadro per “la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid
-19” sottoscritto in data 24 luglio 2020;
VISTE le Direttive, dalla n. 1 alla n. 14, del Segretario Generale dell'Ente, che hanno recepito le suddette disposizioni adottando il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
VISTO il Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro attualmente vigente siglato il 16 novembre 2020 tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Funzione Centrali 2016/2018, e della contrattazione decentrata siglata in data 21 maggio 2020 e successive integrazioni (ultima del novembre 2020), avente ad oggetto l'accordo territoriale integrativo del predetto Protocollo;
PREMESSO che alla data del 31 marzo 2021, viene a scadenza il contratto per servizio di pulizie attualmente in essere;
CONSIDERATA la necessità di assicurare il servizio di pulizie e di sanificazione della sede al fine di garantire il decoro e l’igiene dei luoghi di lavoro nonché ottimali livelli di salubrità tenuto conto dell’importanza che assume, nell’attuale stato di emergenza sanitaria, l'accurata pulizia e disinfezione giornaliera degli ambienti e delle postazioni di lavoro quale misura di contenimento e contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19;
RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all'art. 5 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
RAVVISATA l’opportunità e la convenienza di affidare il servizio per la durata di 21 mesi in quanto la soluzione pluriennale consente di ottenere benefici economici sia in sede di gara, sia di natura organizzativa e gestionale;
VERIFICATO che, sulla base della preliminare indagine di mercato, il valore presunto del servizio per il periodo di 21 mesi risulta pari a € 16.000,00 oltre IVA, tenuto conto della stima del fabbisogno, della superficie delle aree, della tipologia e frequenza delle prestazioni, comprensive di n.12 sanificazioni, nonché del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multi servizi come determinato dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
VALUTATI i costi di gestione per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, pari ad € 281,88 ai sensi del D. Lgs.n.81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell’ANAC n.3 del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”;
VERIFICATO che il valore complessivo stimato dell’affidamento – ai soli fini dell’individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, ai sensi dell’art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. – è pari a € 18.000,00 (oltre IVA) in quanto comprensivo delle opzioni contrattuali consistenti in tre mesi di proroga, di 12 interventi di sanificazione straordinaria e degli oneri per la sicurezza pari a € 281,88;
RITENUTO che, allo stato attuale, non sussistono i presupposti e le condizioni per aderire alla Convenzione “Facility Management 4” - Convenzione per la prestazione di servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti e altri servizi operativi da eseguirsi negli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti e Istituti di Ricerca” e, pertanto si ritiene di procedere con una autonoma procedura di acquisto;
DATO ATTO che l’affidamento in argomento, in ragione del suo valore complessivo inferiore ad € 40.000,00, risulta compreso nella soglia di cui all’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016, come novellato dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 di conversione, con modificazione, del D.L. n.76/2020, e pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto;
VERIFICATO che il servizio in oggetto, per tipologia merceologica, è presente su MEPA e che, pertanto, l’Ente procede all’acquisizione della stessa mediante utilizzo della suddetta piattaforma telematica di negoziazione, ove risultano iscritti gli operatori economici del settore;
CONSIDERATO che il MEPA/CONSIP rappresenta un elenco di fornitori accreditati e che, ai sensi del citato articolo 36, comma 6 bis, ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’esistenza dei motivi di esclusione, di cui all’art. 80, su un campione significativo di operatori economici;
RITENUTO di ricorrere ad una Trattativa diretta sulla piattaforma Mepa che si configura come una modalità di negoziazione semplificata e rivolta ad un unico operatore economico, rispondente alla fattispecie normativa dell’affidamento diretto ex articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, come novellato dall’art. 1 comma 2 lett.
a) della Legge n.120/2020 di conversione, con modificazione, del D.L.n.76/2020;
CONSIDERATO che il ricorso alla suddetta procedura risulta rispondente ai principi di semplificazione, economicità, tempestività, proporzionalità ed efficacia dell’azione amministrativa;
RAVVISATA l’opportunità e la convenienza di avviare trattativa diretta con la ditta SEA S.r.l., con sede a Sassari in Viale Porto Torres n.119, individuata, nel rispetto dei principi di rotazione, imparzialità, tempestività, correttezza e trasparenza;
CONSIDERATO che la ditta SEA S.r.l. risulta essere qualificata anche per le operazione di disinfezione e sanificazione degli ambienti secondo quanto stabilito nelle prescrizioni indicate nella Circolare Ministero Salute
n. 5443 del 22 febbraio 2020;
RICHIAMATO, ai fini della salvaguardia occupazionale, l’art. 50 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che le stazioni appaltanti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, è previsto che l’impresa, in caso di affidamento, si impegni a dare preferenza ai lavoratori della gestione uscente;
CONSIDERATO che la Società SEA S.r.l. ha presentato un’offerta economica pari ad € 15.200,00 (quindicimiladuecento/00) e che la stessa si presenta, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel suo complesso, congrua ed affidabile, dando garanzia di una seria esecuzione del servizio, tenuto conto, altresì, che il costo del personale risulta in linea con il costo medio orario della manodopera determinato dalle vigenti tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
DATO ATTO che la suddetta Società ha accettato, unitamente all’Offerta, le condizioni del servizio allegate alla Trattativa Diretta e che le stesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
VISTA la documentazione della trattativa diretta e, in particolare, la lettera di invito e il capitolato tecnico ed i relativi allegati, nonché le condizioni generali allegate ai bandi Me.PA., che prevedono che il prezzo includa tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto, l’imposta di bollo e l’eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del fornitore e vista la risoluzione dell‘Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013;
TENUTO CONTO che la Società ha presentato, sia in sede di iscrizione e rinnovo sulla piattaforma Mepa che con specifico riferimento alla procedura in argomento, idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ha, inoltre, debitamente sottoscritto il Patto d’integrità;
PRESO ATTO che, nell’ambito delle verifiche svolte da ACI di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Società risulta:
• regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento;
• in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;
• priva di annotazioni sul Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio ANAC;
PREMESSO che si procederà alle seguenti verifiche:
• che i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. risultino privi di condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per uno dei reati di cui al comma 1 del suddetto art. 80;
• che l'impresa risulti in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse;
• che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, né sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• che l'impresa risulti in regola con l’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
PRESO ATTO che, in merito ai requisiti dichiarati con la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000, sono inserite nelle condizioni generali di contratto specifiche clausole contrattuali che
prevedono, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto;
TENUTO CONTO che, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione aziendale dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, la Società subentrante ha allegato all’offerta economica il Progetto di assorbimento con il quale la medesima ditta ha dichiarato di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, in conformità all’articolo 50 del Codice e alle Linee Guida n. 13 recanti la “Disciplina delle clausole sociali” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 12.12.201;
TENUTO CONTO che il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non si applica agli affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e b) e l’affidamento si perfezionerà con la stipula del contratto generato automaticamente dal sistema, firmato digitalmente e inviato in via telematica al Sistema, secondo le forme e le modalità definite nella documentazione predisposta dalla Consip SpA;
RITENUTO, in considerazione dell’importo e della durata del contratto e valutata la solidità della Società, di non richiedere la prestazione della garanzia definitiva, in conformità a quanto indicato all’art. 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che la procedura è stata svolta in conformità alle modalità del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione come descritte nel documento “Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” della Consip;
PRESO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dal sistema Smart CIG dell’ANAC il n.
ZCA30E5DC6
VISTO che la presente determinazione e sottoposta alla verifica di copertura dei budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;
DETERMINA
Sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di affidare alla ditta SEA S.r.l., con sede in Sassari, Viale Porto Torres n. 119, - C.F./P.IVA 02528520907 - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - il servizio di pulizia dei locali dell'Unità Territoriale ACI di Oristano per il periodo complessivo di 21 mesi a decorrere dal 1 °Aprile 2021 e sino al 31 dicembre 2022, oltre n. 12 sanificazioni straordinarie dei locali (da effettuarsi con cadenza mensile sino al mese di marzo 2022), a fronte di un corrispettivo pari ad € 15.481,88 (quindicimilaquattrocentoottantuno\88) oltre IVA, di cui € 281,88 per oneri per la sicurezza, in conformità alla lettera d'invito e al capitolato tecnico/prestazionale, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nonché alle disposizioni contenute nel documento "Regale del sistema di e- procurement della PA':
I costi di gestione per i rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono valutati in € 281,88
II contratto, condizionato all'esito positivo delle verifiche di rito sui possesso, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, sarà stipulato in modalità elettronica con firma digitale.
II pagamento delle singole fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare e verrà effettuato con le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
Si prende atto che ANAC ha assegnato alla procedura lo smart CIG ZCA30E5DC6.
La suddetta spesa troverà copertura per l'anno 2021 per un importo pari a € 7.020,78 (settemilaventi/78) e per l'anno 2022 per un importo pari a € 8.461,10 (ottomilaquattrocentosessantuno/10) su conto Co.ge.410718001 a valere sul budget di gestione assegnato all'Unità Territoriale di Oristano CdR 4590 CdC 4591;
Le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., sono svolte dal sottoscritto, Dott. Andrea Di Bernardo, fermo restando quanto previsto dall'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, e dall'art.42 del Codice, relativamente alle situazioni di conflitto di interessi.
Del presente provvedimento sarà data pubblicazione sui sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.
Il Direttore
Dott. Andrea Di Bernardo
Firmato il 11/03/2021