COMUNE DI PALERMO
COMUNE DI PALERMO
U f f i c i o d i S t a f f d e l S e g r e t a r i o G e n e r a l e
U.O. Relazioni con le Autorità Giurisdizionali e con gli Organi di Controllo Esterno
Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0 Xxxxxxx
Tel: 091 / 0000000 – fax: 091 / 0000000
Palermo, 16/07/2015 Prot. n. 568626/USG
Responsabile del procedimento: Funzionario Xxxxxxxxx Xxxx. Fr.sco Xxxxx Xxxxxxxxxx
OGGETTO: Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva.
Ai Sigg. Dirigenti
E, p.c. Al Signor Sindaco Ai Sigg. Assessori
Al Signor Presidente del Consiglio Comunale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Loro Sedi
A complemento della nota prot. n. 554762/USG del 09.07.2015 a firma dello scrivente si acclude alla presente, in formato PDF, la scheda informativa redatta dalla Delfino e partners s.p.a. n. 22 del 9 luglio 2015 avente ad oggetto “Il Durc On Line”.
La scheda, dopo una breve premessa, passa in rassegna le novità introdotte con il “Durc On Line”, collegando il contenuto di varie fonti (ANAC, Ministero del Lavoro, INPS, INAIL), con un agile percorso così articolato:
Premessa
1. Durc On Line: il contesto normativo di riferimento
2. Soggetti abilitati e modalità di accesso
3. Modalità di effettuazione della richiesta e validità
4. Effetti del Durc On Line ed utilizzo
5. “Unicità” del Durc On Line
6. Esiti di regolarità, invito alla regolarizzazione, irregolarità -Casistiche
7. Requisiti di regolarità siti di regolarità
8. Ipotesi di esclusione del Durc On Line
9. Imprese dello spettacolo e sportive
10. Disposizioni di coordinamento
11. Conclusioni
Nel rinviare le SS.LL. ad una attenta lettura della scheda citata, le funzioni dirigenziali in indirizzo vorranno assumere assicurare la massima diffusione a tutto il personale interessato.
Distinti saluti.
Il Segretario Generale
Avv. Xxxxxxxx Xxxx’Xxxxx
n. 22, 9 luglio 2015
Il Durc On Line
3
Xxxxx Xxxxxx – Xxxxxxxx Xxxxxxx
Premessa
L’art. 4 del D.L. 34/2014 ha introdotto rilevanti modifiche nella disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) che, come noto, ha assunto una importanza fondamentale nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, in quanto è richiesto non solo per la partecipazione alla gara d’appalto, ma durante tutta la vita del contratto ed in specie per l’esecuzione dei pagamenti.
L’estensione generalizzata dell’obbligo di acquisizione del D.U.R.C. o di verifica della regolarità contributiva per qualsiasi acquisto (riconducibile all’ambito applicativo del Codice dei Contratti) delle pubbliche amministrazioni, ha comportato tuttavia un ulteriore appesantimento nell’iter burocratico, particolarmente inviso alle imprese in fase di pagamento delle fatture, in considerazione dei tempi (trenta giorni) previsti dalla procedura per il suo rilascio.
Per evitare ulteriori ritardi nei pagamenti, sempre più sanzionati, le pubbliche amministrazioni hanno dovuto tenere in debito conto la necessità di avere un D.U.R.C. in corso di validità al
momento dell’emissione del mandato1, gestendo l’adempimento nella sempre più folta selva di verifiche, registrazioni e comunicazioni imposte agli uffici finanziari negli ultimi anni.
Poco sollievo, per le imprese, ha dato l’introduzione della doverosità dell’acquisizione d’ufficio del
D.U.R.C. da parte delle pubbliche amministrazioni, mentre più incisive sono state le modifiche apportate dall’art. 31 D.L. 69/2013 che ha posto fine alla situazione paradossale di dover acquisire un documento diverso per ogni singola fase dell’appalto, ivi compreso il pagamento di ogni singola fattura, e l’introduzione, con l’art. 4 c. 14bis D.L. 70/2011, della possibilità per il contraente nei contratti inferiori a 20.000 di presentare, in luogo del D.U.R.C., una dichiarazione sostitutiva. L’art. 4 del D.L. 34/2014 ha, invece, dato una vera e propria “spallata” all’impianto sin qui conosciuto del D.U.R.C., rinunciando, in favore della semplificazione, alla rigorosità dei controlli per la verifica di regolarità.
La disposizione, ed il relativo Decreto attuativo (D.M. 30/1/2015 pubblicato nella G.U. n. 125 del 1° giugno 2015), da un lato “complicano” il quadro normativo affiancando al D.U.R.C. (che non viene sostituito o soppresso) un nuovo “Documento” che ne ha gli stessi effetti, salvo alcune eccezioni. Dall’altro, però, sanciscono (finalmente) l’unicità del D.U.R.C. (ottenuta attraverso il Sistema informatico) ed il suo rilascio in tempo reale, senza necessità di aspettare (a meno che non sia inviato un invito alla regolarizzazione o sussistano particolari impedimenti tecnici), i trenta
giorni. Confermata quindi la validità di 120, già introdotta dal D.L. 69/2013. Qui di seguito saranno evidenziati alcuni aspetti della nuova disciplina, con particolare riferimento agli enti locali committenti, come illustrati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n.
19/2015 e dagli Istituti previdenziali (circolari INPS n. 126 del 26/6/2015 e INAIL n. 61 del 25/6/2015) rinviando alle stesse per i contenuti prettamente operativi della procedura.
1. Durc On Line: il contesto normativo di riferimento
1 L’art. 31 c. 7 D.L. 69/2013 ha stabilito che “Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) anche in formato elettronico”.
L’art. 4 del D.L. 34/2014 prevede, testualmente, che:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l’INPS, l’INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:
a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa;
b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione presso gli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L’interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva. (...).
I punti cardine della riforma sono:
x l’estensione dei soggetti che possono richiedere la regolarità contributiva (“chiunque vi abbia interesse”);
x l’utilizzo di procedure elusivamente telematiche; x l’acquisizione in tempo reale del risultato; x la validità di 120 giorni dell’interrogazione; x la sostituzione del D.U.R.C. da parte delle “risultanze” dell’interrogazione, salvo le ipotesi indicate nel Decreto;
x l’abrogazione, dalla data di entrata in vigore del decreto, di tutte le disposizioni di legge incompatibili.
Il Decreto del Ministero e delle politiche sociali, emanato il 30 gennaio 2015 (di seguito “Decreto”) e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 1° giugno - con entrata in vigore il 1° luglio 2015 – ha
disciplinato le modalità attuative dell’art. 4. La circolare del Ministero del lavoro n. 19/2015 ha fornito i primi chiarimenti, mentre gli istituti previdenziali, nelle già citate circolari 61/2015 e 126/2015 hanno definito il dettaglio delle procedure con riferimento ai rispettivi settori.
2. Soggetti abilitati e modalità di accesso
L’art. 1 del Decreto abilita ad effettuare la verifica di regolarità contributiva diversi soggetti, alcuni già ammessi dal precedente sistema, per i quali sono confermate le modalità di accesso, altri nuovi, in particolare i soggetti delegati, tra cui gli istituti finanziari in relazione alle cessioni dei crediti vantati verso la PA.
Soggetto | Note | Modalità di accesso |
a) i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010; | si tratta di "amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatari, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti ( )". | Sportello unico previdenziale con le medesime credenziali / abilitazioni già rilasciate, per le quali restano ad ora immutate le richieste e la gestione delle abilitazioni (tramite il S.U.P.) |
b) gli Organismi di | ||
attestazione SOA; | ||
c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, | per la verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. | |
d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del | ||
D.P.R. n. 445/2000; | ||
e) l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse; | In relazione a tali ipotesi, la possibilità di effettuare la verifica da parte di un soggetto diverso dall’impresa - lavoratore autonomo o soggetto titolare del credito - è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a | Attraverso il portale INPS con apposita funzionalità per gli utenti. La delega deve risultare effettuata prima che l’impresa o il lavoratore autonomo provvedano |
f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) e dell’art. 37, comma 0 xxx, xxx X.X. x. 00/0000 (xxxx. da L. n. | cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità. Si precisa che in una prima fase di applicazione della nuova disciplina, i soggetti delegati di cui alle lett. e) e f) resteranno comunque | alla sua registrazione nel portale. |
89/2014). | esclusi dalla possibilità di | |
avviare la verifica della | ||
regolarità contributiva in | ||
attesa delle necessarie | ||
implementazioni | ||
informatiche. | ||
Resta ferma la possibilità di effettuare la verifica di regolarità da parte dei soggetti delegati ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979, già abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale, come i consulenti del lavoro |
L’utente, a seconda che l’accesso sia effettuato dal portale INPS o INAIL, dovrà autenticarsi con le credenziali valide per l’Ente dal quale sta effettuando l’accesso al servizio.
3. Modalità di effettuazione della richiesta e validità
La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del D.U.R.C. ai sensi della vigente normativa.
I soggetti abilitati possono verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti
dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, delle Casse edili2, tramite un’unica interrogazione, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. Per il particolare caso delle Casse edili, la cui competenza era finora individuata in base al CCNL applicato, la verifica includerà la regolarità contributiva nei loro confronti se per il codice fiscale indicato è presente negli archivi un c.s.c. (codice statistico contributivo) edile3. Se in base ai nuovi
2 Nella circolare 19/2015 il Ministero ha ritenuto di dovere ribadire che, come previsto dall’art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 ed esplicitato dal previgente DM 24 ottobre 2007, le Casse Edili competenti ad attestare la regolarità contributiva, come richiamato dal comma 1, ultimo periodo, dell’art. 2 del DM in trattazione, sono esclusivamente quelle costituite “da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, riconosciute come tali dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3 La Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili (CNCE) ha chiarito che le imprese edili, anche senza dipendenti operai, devono iscriversi ad almeno una cassa edile per ottenere un D.U.R.C. regolare. Per queste
requisiti stabiliti dal Decreto il soggetto è regolare nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili (se trattasi di imprese edili) l’esito positivo della verifica ha validità di 120 giorni dalla data
dell’interrogazione.
In tal caso i sistemi generano un documento in formato pdf denominato Durc On Line. Il Documento generato è liberamente consultabile e potrà essere stampato o esportato oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse (c. 2 art. 7 del Decreto). Una volta prodotto il Durc On Line il sistema presso il quale la richiesta è stata inoltrata darà notizia via PEC a tutti i richiedenti che il Documento è disponibile (cfr. oltre). Se per il soggetto di cui si deve verificare la regolarità è stato già emesso un Durc On Line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento. Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto, resterà inibita per tutto il periodo della sua validità la possibilità di attivare per lo stesso codice fiscale una nuova interrogazione dai portali INPS e INAIL.
Laddove il residuo termine di validità non sia idoneo a definire lo specifico procedimento per il quale la richiesta è stata effettuata, una nuova interrogazione potrà essere proposta soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul Documento.
4. Effetti del Durc On Line ed utilizzo
Il Durc On Line sostituisce ad ogni effetto il D.U.R.C. previsto (art. 2 del Decreto):
a) per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 2664;
b) nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
c) per il rilascio dell’attestazione SOA.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2015, i soggetti abilitati, tra cui le amministrazioni pubbliche, sono tenuti ad effettuare la verifica della regolarità utilizzando il nuovo servizio "Durc On Line". Appare utile ricordare che, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010, il D.U.R.C. e quindi il Durc On Line, in corso di validità, va acquisito dalle amministrazioni aggiudicatrici:
x per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38,
Comma 1, Lettera I), Xxx Xxxxxx; x per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del codice; x per la stipula del contratto;
x per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
imprese l’iscrizione è gratuita, non necessita di adempimenti (come le denunce mensili) e serve per distinguere
quali hanno solo dipendenti impiegati e quali anche operai.
4 Va evidenziato che l’art. 31 c. 8 bis D.L. 31/2013 prevede l’estensione dell’intervento sostitutivo alle sovvenzioni di qualunque genere, purché sia prevista la richiesta del D.U.R.C. (es. art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2007 benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale). Nella circolare INPS, invece, la norma è interpretata nel senso di richiedere il D.U.R.C. (o Durc On Line) per qualunque sovvenzione, ausilio finanziario o vantaggio economico erogato da pubbliche amministrazioni, cfr. par. 9. La questione meriterebbe, quindi, un ulteriore chiarimento da parte degli istituti previdenziali.
x per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale;
x qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta;
x ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice; x per valutare i lavori di cui all’articolo 86, commi 2, 3 e 4 del Codice dei contratti. Va evidenziato anche l’art. 31 D.L. 69/2013, il quale ha previsto che
“Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici ,di qualunque genere, compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)” si applica l’intervento sostitutivo.
Le dichiarazioni sostitutive del D.U.R.C. Con riferimento al primo punto, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del Decreto, il Durc On Line “soddisfa il possesso del requisito indicato all’articolo 38, comma 1, lettera i) del decreto
legislativo n. 163/2006 e assolve all’obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di
cui agli articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p) del D.P.R. n. 445/2000 ovunque prevista”. Come evidenziato da ANAC, l’eliminazione della dichiarazione sostitutiva in fase di partecipazione alla gara si porrebbe in contrasto con la direttiva europea. Di conseguenza, nulla è mutato in merito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori economici e delle imprese concorrenti in sede di partecipazione alla gara. Le amministrazioni aggiudicatrici attiveranno la verifica delle dichiarazioni sostitutive richiedendo il Durc On Line. Tuttavia, stante l’obbligo generale di invito alla regolarizzazione previsto dall’articolo 4 del Decreto, la medesima non potrà essere richiesta con riferimento alla specifica data nella quale è stata resa la dichiarazione sostitutiva, al fine di qualificare come "definitivamente accertate" le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ai sensi dell’art, 38, comma 1 lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui dalla verifica delle dichiarazioni sostitutive si avesse un esito negativo, comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione fino alla definizione dell’esito - che deve intervenire entro 30 giorni dalla prima richiesta -, il Documento è utilizzato dalle Amministrazioni richiedenti ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 71 del D.P.R. n.445/2000 oltreché dell’intervento sostitutivo.
Per quanto riguarda invece la verifica delle altre dichiarazioni sostitutive “ovunque previste” ed in particolare quella di cui all’art. 4 c. 14 bis D.L. 70/2011 per contratti inferiori a 20.000 euro, in assenza di specifici chiarimenti, si ritiene che il contraente abbia ancora la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, posto che il Decreto non può innovare la normativa di rango superiore né può ritenersi che la stessa sia implicitamente abrogata dall’art. 4 D.L. 34/2014. Tuttavia, questa dovrà essere verificata con le nuove modalità, in maniera del tutto analoga a quanto affermato in precedenza.
Posto che, per le amministrazioni, la presentazione del Durc On Line semplifica il procedimento amministrativo - in considerazione che, essendo un Documento attestante la regolarità contributiva a tutti gli effetti e non una dichiarazione di parte, non dovrà essere successivamente verificato -
queste potranno indirizzare i propri fornitori alla presentazione del Documento in corso di validità. Nel caso di pagamento fatture, questo consente anche di attivare l’intervento sostitutivo in caso di irregolarità, cosa non possibile, se non ad esito di controllo a campione, sulla base della semplice dichiarazione sostitutiva.
5. “Unicità” del Durc On Line
La normativa sancisce il principio di unicità del D.U.R.C. che, come evidenziato dal Ministero del lavoro nella circolare n.19/2015, emerge dalla lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7 del Decreto con l’art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014.
L’intervento di semplificazione operato dal legislatore è teso a consentire il superamento dei vincoli che ad oggi hanno limitato l’efficacia e l’utilizzo del D.U.R.C. sia con riferimento al richiedente che al singolo procedimento o fase del contratto. Infatti:
x l’attivazione della verifica della regolarità avviene attraverso l’inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare, quindi il Documento che dichiara la regolarità non contiene né l’indicazione del richiedente né l’indicazione della motivazione della richiesta ma soltanto elementi riconducibili alla posizione del soggetto verificato;
x Il Durc On Line non ha limiti soggettivi o oggettivi nel suo utilizzo, fatto salvo quello della sua validità temporale fissata in 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta che ha originato l’esito ai sensi del comma 2, dell’art. 7 del Decreto;
x l’inibizione di nuove richieste in presenza di un Documento regolare fino alla scadenza del predetto termine elimina la necessità della reiterazione delle richieste di verifica provenienti dallo stesso soggetto.
6. Esiti di regolarità, invito alla regolarizzazione, irregolarità -Casistiche
Documento regolare - Contenuto In caso di esito positivo della verifica di regolarità nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili (per le imprese classificate ai fini previdenziali per l’attività edile), il Documento, in formato pdf non modificabile, riporta i seguenti contenuti minimi:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
b) l’iscrizione all’INPS, all’INAIL e, ove previsto, alle Casse Edili5;
5 “Tale informazione è implicita nella dichiarazione di regolarità di cui al punto successivo, originata dall’esito positivo della verifica. Nel caso in cui il soggetto non risulti iscritto all’INPS o all’INAIL, nella sezione del documento relativa all’Ente interessato è riportato che il codice fiscale indicato “Non è iscritto” (...) Nel caso in cui il codice fiscale non risulti presente negli archivi di entrambi gli Istituti è fornita l’indicazione che il soggetto non è iscritto e la richiesta di verifica della regolarità contributiva è annullata” (Circolare INAIL
n. 61/2015). 6 L’indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata è stato previsto come adempimento
obbligatorio nella predetta fase per consentire la comunicazione di tutte le notizie relative allo stato della
c) la dichiarazione di regolarità;
d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.
Il Documento indica la data ed il numero di protocollo, identificativo della richiesta, assegnato dal sistema la cui struttura - INPS_XXXXX o INAIL_XXXXX – consente di identificare il portale INPS o INAIL presso il quale la medesima è stata inoltrata. Il Documento riporta anche la data di scadenza della sua validità calcolata a 120 giorni dalla data della prima richiesta che ha originato
l’esito.
L’Ente presso il quale la richiesta di verifica è stata inserita provvederà a comunicare al richiedente, esclusivamente tramite PEC, che il Documento, in formato .pdf, è disponibile sul sistema.
Il Documento così formato sarà valido per tutti i soggetti successivamente richiedenti fino alla scadere del periodo di validità, decorso il quale potrà essere rilasciato un nuovo Documento.
Impossibilità di procedere “in tempo reale” ed invito alla regolarizzazione Ai sensi dell’art. 4 del Decreto qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’INPS, l’INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC6, all’interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
Se il soggetto è iscritto a più Enti previdenziali, l’irregolarità presso uno di essi sospende l’esito di regolarità anche per gli altri.
L’invito a regolarizzare riporta l’indicazione analitica delle cause che hanno determinato
l’irregolarità che l’interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, entro un
termine non superiore a quindici giorni dalla notifica dell’invito, deve regolarizzare provvedendo al versamento delle somme indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate
La procedura provvede quindi ad accodare tutte le successive interrogazioni effettuate nell’arco temporale necessario a consentire la definizione della prima richiesta e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni dalla stessa. Tutte le interrogazioni accodate saranno ricondotte allo stesso numero di protocollo assegnato dal sistema alla prima richiesta, quale numero identificativo della stessa.
Qualora la regolarizzazione avvenga oltre i quindici giorni ma entro i trenta, il Ministero del
lavoro ha precisato che gli Istituti non potranno dichiarare l’irregolarità tenuto conto che a quel
momento, ove venisse attestata l’irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l’esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non corrispondente alla realtà. In ogni caso l’intero procedimento di regolarizzazione dovrà concludersi nei trenta giorni successivi dalla richiesta che ha determinato l’esito di irregolarità.
L’invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute per un periodo non superiore a trenta giorni dall’interrogazione che lo ha originato, salvo regolarizzazione.
Il termine di trenta giorni ha carattere perentorio. Nel nuovo sistema non infatti più prevista l’applicazione del silenzio assenso. Se quindi, allo scadere del predetto non sia possibile inserire l’esito nel sistema, la prima richiesta ed eventualmente quelle successive, ad essa accodate, sarà annullata, sul presupposto della sussistenza di cause di tipo tecnico che lo hanno impedito. La circostanza verrà comunicata dal sistema via PEC al soggetto richiedente. Per evitare ritardi nel sistema, l’INPS e l’INAIL evidenziano la necessità di verificare, nel
richiesta. In assenza di indirizzo PEC registrato negli archivi, verrà richiesto all’operatore di provvedere al suo inserimento nella fase di gestione dell’invito a regolarizzare.
termine dei tre giorni previsto per l’invio, da parte del controllo automatizzato, dell’invito a regolarizzare, eventuali mancati aggiornamenti del sistema nonché
di inserire tempestivamente i riscontri agli inviti. Per INPS, la tempestività della gestione degli inviti, anticipando l’esito della verifica, consente di “escludere l’eventualità dell’annullamento tecnico della richiesta che eventualmente possano
insorgere in concomitanza all’approssimarsi del termine di scadenza dei 30 giorni dalla prima richiesta”.
Una volta prodotto il Durc On Line il sistema presso il quale la richiesta è stata inoltrata darà notizia via PEC a tutti i richiedenti che il Documento è disponibile.
Esito di irregolarità
In caso di mancata regolarizzazione e comunque entro il trentesimo giorno dall’interrogazione, la
risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. L’esito di irregolarità è attestato anche qualora, a seguito dell’invito a regolarizzare la denuncia non sia presentata dall’impresa, sia stata presentata con importo pari a zero, ovvero non contenga gli elementi necessari o che, alla stessa data, presenti incongruenze che non risultano risolte da parte del denunciante. In questi casi, nei termini di definizione della verifica, gli Istituti e le Casse edili non sono stati posti nella condizione di procedere alla corretta quantificazione dell’irregolarità, stante il comportamento omissivo dell’impresa.
Mentre l’esito positivo della verifica di regolarità contributiva è liberamente consultabile entro il periodo di 120 giorni di validità, l’esito di irregolarità6 e il relativo documento sono resi disponibili unicamente ai soggetti che hanno richiesto la verifica stessa.
L’esito di irregolarità del Durc On Line equivale all’acquisizione del D.U.R.C. (ordinario) negativo. Le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti hanno quindi l’obbligo di attivare l’intervento sostitutivo ex art. 4 D.P.R. 207/2010 e arti. 31, commi 3 e 8-bis del D.L.
69/2013.
Nuove imprese, codici fiscali assenti, posizioni cessate/sospese I limiti temporali di operatività della verifica sono stati fissati con riguardo ai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata. La verifica presuppone sempre il controllo (e la sussistenza) di adempimenti contributivi.
Come evidenziato dagli Istituti previdenziali, la stessa risulterà preclusa per i soggetti che risultino titolari di una posizione contributiva di nuova costituzione la cui operatività si collochi in un
tempo più breve rispetto al periodo considerato. In questo caso, l’interrogazione fornirà
l’indicazione della data di decorrenza dell’iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità. A
giudizio di chi scrive, tale ipotesi non implica l’acquisizione di un D.U.R.C. irregolare e consente, quindi, alle stazioni appaltanti di procedere regolarmente.
Analogamente non sarà fornito alcun esito di regolarità per le ipotesi in cui il codice fiscale indicato ai fini della verifica non risulti presente negli archivi di INPS ed INAIL. In tal caso il sistema darà la sola informazione che il soggetto “non è iscritto”. Ogni ulteriore controllo in ordine a possibili casi di evasione riferita al soggetto eventualmente risultato non iscritto sarà effettuata in ambiti
6 L’esito non regolare consegue non solo alla mancata regolarizzazione dei debiti contributivi, ma anche alla mancata regolarizzazione di denunce retributive obbligatorie periodiche omesse o con dati incongruenti. In tali ultimi casi infatti gli Enti previdenziali sono nell’impossibilità di determinare i contributi o i premi dovuti.
diversi. La verifica, come spiega INAIL, attiene infatti solo ai pagamenti dovuti e quindi i casi di evasione o elusione dell’obbligo contributivo saranno oggetto si specifiche attività. D’altronde, la revisione della materia in termini semplificazione e l’automatismo dell’esito di regolarità in presenza dei requisiti ha imposto di soprassedere all’istruttoria da parte della Sede INPS o INAIL competente sulla sussistenza dell’obbligo di iscrizione, al fine di non escludere intere categorie di soggetti dai vantaggi del Durc On Line. Se il soggetto è iscritto solamente ad uno degli istituti previdenziali, il Documento è emesso, ma nella sezione relativa all’Ente interessato è indicato che il soggetto “non è iscritto”. Se invece il soggetto non è iscritto a nessun Ente previdenziale, viene fornita l’indicazione che non è iscritto e la richiesta sarà annullata. In questo caso, pur dovendosi attendere ulteriori chiarimenti, si ritiene prudenzialmente che l’Ente non possa procedere autonomamente, dovendo acquisire una documentazione che attesti l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione ad una cassa previdenziale (cfr. par. 11).
Se la verifica interessa una posizione contributiva che al momento della richiesta risulti sospesa/cessata presso uno degli Enti chiamati ad effettuare il controllo, l’interrogazione restituirà l’esito di regolarità/irregolarità che tuttavia risulterà riferito agli adempimenti contributivi effettuati dal datore di lavoro/lavoratore autonomo fino alla data in cui lo stesso ha operato.
In relazione a queste fattispecie, i sistemi dell’INPS e dell’INAIL saranno successivamente integrati per consentire l’indicazione sia della data di iscrizione, ove la stessa ricada nel periodo escluso dalla verifica, sia della data di sospensione/cessazione nel caso in cui per il soggetto da verificare non risulti presso INAIL un codice ditta attivo o presso INPS una posizione contributiva attiva.
7. Requisiti di regolarità
Per quanto qui interessa, rimandando alle circolari il dettaglio dei requisiti, può essere utile evidenziare che l’art. 4 del D.L. 34/2014 e l’art. 3 del Decreto hanno previsto che la verifica in
tempo reale riguardi i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa – ovvero coloro per i quali è obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata INPS - che operano nell’impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. In precedenza, il D.U.R.C. era rilasciato sulla base degli atti esistenti e rilevati alla data indicata nella richiesta o, se mancante, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso. Come già evidenziato, la verifica riguarda solamente i pagamenti dovuti e non la sussistenza o correttezza dell’obbligo contributivo.
È stata confermata la regolarità contributiva anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni pagamenti, contenziosi pendenti (cfr. art. 3 Decreto)7.
La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto ed a ciascuna Cassa edile. In tal caso il Decreto
7 “2. La regolarità sussiste comunque in caso di: a) rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti; b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti; d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario”.
stabilisce che non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge. Si tratta di una norma già prevista per gli appalti pubblici che viene estesa a tutte le richieste di regolarità contributiva.
Il Ministero del lavoro precisa che l’importo di euro 150,00 deve intendersi "cristallizzato" al momento dell’effettuazione della verifica automatizzata con riguardo all’esito di regolarità
contributiva definito per ogni singola Gestione nella quale l’omissione fino alla predetta misura è stata rilevata.
I requisiti di regolarità contributiva, come le cause ostative (art. 8) e le norme in materia di procedure concorsuali (cfr. oltre) sono entrate immediatamente in vigore, senza attendere i 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto, acquisendo efficacia per le verifiche effettuate successivamente alla pubblicazione in Gazzetta.
I lavoratori autonomi operanti nell’impresa Il Ministero del Lavoro ha precisato che la verifica di regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate
dall’INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi) per i quali l’obbligo contributivo viene assolto in proprio, dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno dei lavoratori autonomi che operano nell’impresa ove lo stesso risulti non coincidere con quello dell’impresa da verificare8. Tale circostanza ricorre in caso di società, di persone o di capitali nelle quali i soci prestano attività lavorativa che ha dato
luogo all’iscrizione alle predette Gestioni. Per i soci di S.r.l. qualora la società svolge attività di servizi l’iscrizione è obbligatoria. Per i soci di S.r.l. qualora la società svolga attività artigiana l’iscrizione può essere richiesta dagli interessati non ricorrendo la sua obbligatorietà (Nota INPS n. 126/2015).
La richiesta dovrà essere effettuata dal portale dell’Ente ove è registrata la posizione riferita al codice fiscale del soggetto da verificare.
In tal caso, nella circolare INPS viene precisato che, qualora l’impresa da verificare sia una società che dichiari che in essa operano oltre che lavoratori dipendenti o parasubordinati anche soci iscritti ad una delle Gestioni dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS, i soggetti abilitati alla verifica, dovranno effettuare la verifica:
a) dal portale INPS o INAIL indicando il codice fiscale della società;
b) dal portale INPS separatamente e in successione, indicando il codice fiscale di ciascuno dei soci per i quali la predetta dichiarazione è stata resa.
Di medesimo tenore le istruzioni INAIL, che specificano come, nel caso di una società operante esclusivamente con soci lavoratori iscritta all’INAIL con il relativo codice fiscale e i cui soci siano iscritti all’INPS, gli utenti dovranno:
1. verificare dal portale INAIL la regolarità della società indicando nel servizio online il codice fiscale della società stessa;
8 Precisa INAIL: “Come avveniva con la disciplina previgente la regolarità contributiva continua a comprendere i pagamenti dovuti dall’impresa sia per i lavoratori subordinati che per quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto nonché i pagamenti dovuti per i lavoratori autonomi che operano nell’impresa. Per quanto riguarda questi ultimi, ai sensi dell’articolo 9 del Testo unico per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro approvato con il Dpr 1124/1965, l’obbligo di versare i premi per l’assicurazione dei soci lavoratori è in capo alla società, che agli effetti del Titolo I del citato testo unico è considerata datore di lavoro”.
2. verificare dal portale INPS la regolarità dei singoli soci indicando il codice fiscale di ognuno. Ciascun Ente effettuerà il controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti di regolarità nei propri archivi, fornendo il relativo esito nonchè l’informazione che il soggetto indicato non è iscritto presso l’altro Ente e quest’ultimo pertanto non fornirà alcun esito di regolarità. Sul punto, per le società di capitali, pare utile ricordare che il Ministero del lavoro aveva a suo tempo chiarito che, per la richiesta del D.U.R.C., non rileva la posizione dei singoli soci (Interpello n. 2/2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). La regolarità contributiva doveva essere verificata solo con riferimento agli obblighi contributivi del cui adempimento il datore di lavoro e/o il committente/associante è chiamato a rispondere civilisticamente. Ai fini dell’accertamento della regolarità delle società di capitali, non rilevava quindi l’irregolarità della posizione contributiva dei singoli soci che, in relazione alla normativa vigente, fossero tenuti all’iscrizione in una delle gestioni amministrate dall’INPS. La verifica andava effettuata, invece, nel caso di soci di società di persone. I nuovi chiarimenti di prassi paiono, quindi, riconfermare la necessità di verificare la posizione anche dei soci lavoratori, in particolare ai fini INAIL, posto che ai sensi dell’articolo 9 del Testo unico per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro approvato con il D.P.R. 1124/1965, l’obbligo di versare i premi per l’assicurazione dei soci lavoratori è in capo alla società, che agli effetti del Titolo I del citato testo unico è considerata datore di lavoro.
Procedure concorsuali
Particolari disposizioni sono state introdotte dall’art. 5 del Decreto nell’ipotesi di verifica
della regolarità di soggetti interessati da procedure concorsuali che, a determinate condizioni, sono legittimati ad operare con la pubblica amministrazione (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23/04/2014) e per i quali, quindi, pur in deroga agli ordinari criteri, deve poter essere verificato il requisito di regolarità contributiva (cfr. Interpello Min. Lavoro n. 41/2012 del 21 dicembre 2012) e può operarsi il relativo intervento sostitutivo (art. 4 D.P.R. 207/2010).
In particolare, le note in commento precisano che:
x in caso di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 000-xxx xxx X.X. n. 267/1942 (L.F.), l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all’art. 161 del medesimo
R.D. sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’lNAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge, con scadenza anteriore alla data di pubblicazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese. L’impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.
Viceversa, nella fattispecie disciplinata dal comma 6 del medesimo art. 161 L.F. che regola il c.d. "concordato in bianco", il Ministero del Lavoro chiarisce che l’assenza del piano concordatario comporterà l’attestazione dell’irregolarità,
non sussistendo in tal caso per gli Istituti e le Casse edili la possibilità di verificare i termini di soddisfazione dei propri crediti da parte del debitore. Dovrà essere
emesso l’invito alla regolarizzazione anche per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del ricorso e quella in cui, nel termine fissato dal giudice (compreso fra sessanta e centoventi giorni salvo proroga), avverrà la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista ai commi secondo e
terzo dell’art. 161. Da ciò consegue che l’esito di irregolarità comporta
l’applicazione dell’intervento sostitutivo (ex art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e comma 3 dell’art. 31, del D.L. n. 69/2013) anche in questi casi9;
x in caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all’art. 104 del X.X. x.
000/0000, che prevede la continuazione temporanea dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami aziendali, la regolarità verrà attestata a condizione che gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio risultino essere stati insinuati e i contributi dovuti per i periodi successivi siano regolarmente assolti alla data della richiesta. Quanto all’intervento sostitutivo, in caso di fallimento con esercizio provvisorio, la procedura di intervento sostitutivo potrà essere attivata al fine di favorire e garantire la prosecuzione dell’attività aziendale. Viceversa, in presenza di procedura fallimentare ordinaria, l’obbligo dell’intervento sostitutivo
dell’Amministrazione richiedente resta inibito in quanto il suo esercizio
determinerebbe una decurtazione dell’asse fallimentare e si risolverebbe in una lesione della par condicio credito rum (cit. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota del 13 marzo 2015, prot. 4379,
Parere del 31 marzo 2014 , prot. 6432); x in caso di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/1999, l’impresa si considera regolare a condizione che i crediti contributivi di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati. La condizione di regolarità alla data della richiesta resta tuttavia subordinata al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla data di ammissione all’amministrazione straordinaria;
x le imprese che presentano una proposta di accordo sui debiti contributivi ai sensi dell’art. 182-ter del X.X. x. 000/0000, nell’ambito del concordato preventivo ovvero nell’ambito delle trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli artt. 160 e 182-bis del medesimo R.D., si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione
dell’accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli artt. 1
e 3 del D.M. 4 agosto 2009. Anche per tale ipotesi, la regolarità alla data della richiesta resta subordinata al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.
9 “Ciò in ragione della circostanza che il pagamento delle esposizioni debitorie indicate nel Documento, avvenendo in adempimento di un obbligo di legge (art. 4, D.P.R. n. 207/2010 e comma 3 dell’art. 31, del D.L. n. 69/2013), non può considerarsi in contrasto con il principio di tutela della par condicio creditorum in virtù del quale il ricorrente può effettuare pagamenti di crediti anteriori al deposito della domanda solo se autorizzati dal Tribunale.” (Circolare INPS n. 126/2015)
La disposizione che subordina la regolarità all’insinuazione dei crediti sorti anteriormente alla data di apertura delle procedure di concordato preventivo in continuità, di fallimento anche in caso di esercizio provvisorio, di amministrazione straordinaria e di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi, rappresenta una deroga rispetto a quanto stabilito all’art. 3, comma 1, del Decreto che, diversamente, ha individuato nei pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, l’arco temporale utile per la sussistenza del requisito di regolarità.
Viceversa, la verifica di regolarità effettuata con riferimento agli obblighi contributivi, in capo alle imprese interessate da una delle procedure concorsuali indicate, con scadenza legale successiva, rispettivamente:
x alla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (concordato con continuità aziendale);
x alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (fallimento con esercizio provvisorio);
x alla data di ammissione all’amministrazione straordinaria; x ed alla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi;
resta assoggettata alle previsioni di cui all’art. 3 del Decreto (Ministero del Lavoro, circolare n. 19/2015; art. 5 c. 5 Decreto). Di conseguenza, si ritiene che, in questi casi, l’acquisizione di un Documento irregolare comporti l’attivazione dell’intervento sostitutivo.
8. Ipotesi di esclusione del Durc On Line
In via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017 (art. 9 Decreto), restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del D.U.R.C. alcune tipologie di richieste per le quali non è possibile effettuare le verifiche con modalità automatizzate in quanto occorre inserire ulteriori elementi non compatibili con la ricerca per solo codice fiscale. Per tali ipotesi la richiesta di regolarità continuerà ad avvenire attraverso l’utilizzo del servizio Sportello Unico Previdenziale. Si tratta in particolare del11:
11 Le altre ipotesi sono:
x D.U.R.C. richiesti ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a) del DM 29.8.2012, per le verifiche richieste dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione per dar corso ai procedimenti di regolarizzazione dei
lavoratori extracomunitari prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 109/2012;
x D.U.R.C. in applicazione dell’art. 10 del DPCM 4 febbraio 2013, richiesti per imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ed ubicati nel Comune de L’Aquila ed in altri Comuni del cratere per i quali è concesso il contributo alla ricostruzione privata dei centri storici.
x D.U.R.C. in presenza di certificazione dei crediti rilasciati ai sensi dell’art. 13- bis, comma 5, d.l. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 94/2012, che attesta la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del titolare del credito. In questi casi, il D.U.R.C. deve essere emesso con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del citato art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 e riportare:
x la quantificazione del debito e la data in cui lo stesso è stato accertato; x gli estremi del numero della richiesta e la data e l’ora apposta dal sistema generati in
automatico dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti attraverso la funzione
“Gestione Richieste D.U.R.C.”;
x il “Totale saldo disponibile al GG/MM/AAAA” riportato nel certificato all’esito delle operazioni di verifica effettuate attraverso la funzione di “Verifica la capienza per l’emissione del D.U.R.C.”.
Ciò al fine di consentire che, nel caso di D.U.R.C. utilizzato per pagamenti di SAL o fatture, la stazione appaltante possa procedere all’attivazione dell’intervento sostitutivo, pur in presenza di una attestazione di regolarità, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto 13/3/2013.
Nell’ipotesi di D.U.R.C. richiesto per la verifica della autodichiarazione resa dall’interessato, stante l’obbligo generale in caso di irregolarità dell’invito alla regolarizzazione previsto dall’articolo 4 del Decreto, la “Richiesta Durc” effettuata dal contribuente sulla “Piattaforma per la certificazione dei crediti”,
può avvenire anche nel corso del termine di 15 giorni assegnato con l’invito alla regolarizzazione. Le disposizioni di cui al messaggio INPS n. 6756 del 2 settembre 2014 devono ritenersi superate.
x D.U.R.C. per pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012, per i quali la regolarità deve essere accertata alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento (Messaggio INPS n. 13153 del 14 agosto 2013).
9. Imprese dello spettacolo e sportive
L’effetto sostitutivo del Durc On Line opera in tutti gli ambiti in cui è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Di conseguenza, chiarisce l’INPS nella circolare n. 126/2015, le nuove regole valgono anche per le imprese del settore dello spettacolo e dello sport professionistico, nonché per le amministrazioni pubbliche che con tali soggetti operano. A tal proposito, la nota fa una breve rassegna dei principali ambiti nei quali per i soggetti operanti nel settore dello spettacolo e dello sport professionistico sussiste l’obbligo di richiedere il D.U.R.C. da parte delle pubbliche amministrazioni. Si tratta de :
x servizi ed attività svolte in regime di convenzione o concessione con l’ente pubblico (es. concessioni da parte della pubblica amministrazione di frequenze radiotelevisive, o dell’affidamento delle attività di scommesse sportive, scommesse ippiche, del gioco del Bingo ecc...): il possesso del requisito di regolarità contributiva da parte delle imprese concessionarie va comprovato dal Documento Unico di Regolarità
Contributiva; x contratti pubblici per servizi e forniture: è previsto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva con riferimento ad ogni singolo procedimento o fase del contratto;
x sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte delle amministrazioni pubbliche: per l’erogazione, l’art. 31, comma 8bis del d.l. n. 69/2013 ha previsto l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che, pertanto, si estende alle erogazioni a favore delle imprese e degli enti che operano nel settore dello spettacolo.
Xxxxxx quindi ritenersi abrogate in quanto incompatibili con l’attuale normativa (art. 10 c. 1 del Decreto):
x la legge 8 gennaio 1979, n. 7 con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2 per
l’erogazione di sovvenzioni e/o contributi statali a sostegno delle attività teatrali di prosa. Dall’abrogazione del comma 4 dell’art. 2 della legge n. 7/1979 e del comma 4 dell’art. 39 della legge n. 800/1967 discende anche il venir meno del previgente
istituto dell’ “accantonamento”;
x la legge 14 agosto 1967, n. 800 con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 39 per l’erogazione di sovvenzioni e/o contributi statali a sostegno delle attività liriche, concertistiche, corali e di balletto;
x il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 con riguardo al comma 4, dell’articolo 10 per l’erogazione di sovvenzioni e/o contributi statali a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo delle attività.
Le verifiche di regolarità già previste dalle norme succitate saranno effettuate secondo le modalità indicate nel D.M. 30 gennaio 2015, con il conseguente venir meno del rilascio delle attestazioni di regolarità contributiva secondo la prassi precedentemente in uso per le Gestioni ex Enpals.
L’INPS precisa che, in tutti i casi in cui la verifica automatizzata, a decorrere dal 1° luglio 2015, nei confronti dell’impresa e/o ente dello spettacolo sovvenzionato fornisca un esito di irregolarità – “tenuto conto della rimodulazione dell’istituto dell’intervento sostitutivo operata dall’art. 31, comma 8-bis del d.l. n. 69/2013, che ha esteso tale istituto anche alle erogazioni pubbliche di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere” - la pubblica amministrazione erogante, ivi compresi gli enti locali, dovrà attivare l’intervento
sostitutivo, trattenendo dalle somme dovute all’impresa o ente sovvenzionato l’importo corrispondente al debito indicato nel documento denominato “Verifica regolarità contributiva” che andrà versato a ciascuno degli Enti, INPS e/o INAIL, nei cui confronti risulti l’inadempienza.10 Rimangono in vigore e continuano ed esplicare efficacia le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 5, del medesimo art. 10 D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, relative al “certificato di agibilità”, che continuerà ad essere richiesto secondo le consuete modalità (da ultimo illustrate Messaggio n.
3575 del 27 maggio 2015).
10. Disposizioni di coordinamento
Dal 1° luglio 2015 sono abrogate espressamente diverse disposizioni (art. 10 Decreto), tra cui il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 che ha disciplinato, sino ad oggi, il rilascio del D.U.R.C.. Xxxxxx ritenersi abrogate anche tutte le altre disposizioni
incompatibili con i contenuti dell’art. 4 D.L. 34/2014
Come già evidenziato, la nuova disciplina comporta il superamento delle norme che hanno continuato a regolare, anche dopo la soppressione dell’ENPALS e il trasferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2012, delle relative funzioni all’INPS, le verifiche di regolarità delle imprese del settore dello spettacolo e dello sport professionistico.
I soggetti abilitati ed in particolare le amministrazioni pubbliche devono utilizzare il Durc On line in corso di validità nell’ambito dei contratti pubblici e per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, ovvero in tutte le ipotesi in cui
in precedenza doveva essere acquisito il certificato emesso dallo Sportello Unico previdenziale (art. 10 c. 2), anche ai fini dell’intervento sostitutivo (art. 10 c. 4). Per quanto riguarda la gestione dei
D.U.R.C. richiesti a cavallo del 1° luglio, le circolari hanno chiarito che:
10 Si rimanda alla circolare n. 126/2015 per la definizione delle modalità con le quali operare detto intervento.
Sull’ambito di applicazione, si veda la nota n. 4 al par. 4.
x i D.U.R.C. richiesti prima dell’entrata in vigore del Decreto e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina;
x le richieste di D.U.R.C. presentate anteriormente al 1° luglio 2015 e ancora in corso di istruttoria dovranno essere definite, sulla base delle nuove disposizioni, con
l’emissione del relativo certificato tramite Sportello Unico Previdenziale.
Gli accordi in corso tra INPS ed altre Pubbliche Amministrazioni per la consultazione dei dati presenti su Sportello unico previdenziale sono da considerarsi risolti a seguito della nuova disciplina di cui al decreto.
Va a tal fine evidenziato che, con Comunicato del 30 giugno 2015, l’ANAC e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno chiarito che, a decorrere dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva ai fini dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, ai sensi dell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006, non potrà più avvenire attraverso il sistema AVCpass, ma esclusivamente attraverso la nuova procedura di acquisizione del Durc On Line. Le richieste acquisite tramite il sistema AVCpass fino al 30 giugno 2015 saranno comunque evase regolarmente secondo le vigenti modalità.
11. Conclusioni
Da quanto sopra evidenziato, emerge quindi che le amministrazioni procedenti e le stazioni appaltanti dovranno richiedere il D.U.R.C. esclusivamente attraverso le nuove procedure, ottenendo un nuovo Documento in formato pdf non modificabile (denominato “Durc On
Line”) che sostituisce il Documento unico di regolarità contributiva a tutti gli effetti.
Tale Documento dovrà essere richiesto anche per la verifica delle dichiarazioni sostitutive della regolarità contributiva, ovunque previste. In questo caso, però, posto l’istituto dell’invito alla regolarizzazione, la verifica non dovrà essere effettuata con riferimento alla data nella quale detta dichiarazione è stata resa.
La nuova procedura semplifica notevolmente gli adempimenti di imprese e amministrazioni, seppur nella prima fase di avvio, non avendo potuto la procedura essere “testata”, potrebbero esserci dei disservizi legati al mancato aggiornamento delle posizioni contributive INPS ed INAIL, lamentato anche dai consulenti del lavoro che hanno chiesto una proroga dell’entrata in vigore. La semplificazione deriva sia dalla procedura che permette in tempo reale, salvo richiesta di
regolarizzazione, l’acquisizione del Documento immettendo il solo codice fiscale dell’impresa, sia dalla unicità dello stesso, dato che una volta acquisito e regolare, il Sistema rimanda tutte le successive interrogazioni al medesimo. Di fatto, non la singola impresa ma la procedura telematica consente di presentare a più soggetti e per finalità differenti lo stesso documento in corso di validità (120 giorni).
Può essere utile rimarcare, in questa sede, che nulla viene innovato in merito ai presupposti per la richiesta del Documento di regolarità contributiva, dato che la procedura “si limita” (pur con le innovazioni sopra illustrate) a semplificarne le modalità di rilascio.
Non potrà quindi richiedersi il “Durc On Line” per acquisti che esulano dal Codice dei contratti (es. acquisti economali) ed a soggetti che non risultano iscritti all’INPS e all’INAIL, come ad esempio i professionisti iscritti ad una cassa professionale, per le quali la regolarità contributiva dovrebbe continuare ad essere verificata in base agli usi previgenti11, o alle imprese senza dipendenti. In
11 Per ottenere l’attestazione di regolarità contributiva, è invece possibile richiedere il rilascio di una certificazione equipollente direttamente alle rispettive casse previdenziali di appartenenza dei professionisti. L’acquisizione di tale certificazione di regolarità contributiva è necessaria sia al momento della stipulazione del contratto, sia all’atto dei pagamenti dei relativi compensi previsti in favore del professionista (FAQ ANAC n. D17). Va evidenziato che tramite AVCpass è possibile ottenere il rilascio dell’attestazione di regolarità da parte di alcune casse convenzionate (es. Inarcassa), per gli appalti superiori a 40.000 euro.
quest’ultimo caso, restano comunque validi, a giudizio di chi scrive, i precedenti chiarimenti (FAQ ANAC D20 e D22) in cui si specifica che sussiste l’obbligo di richiedere il D.U.R.C. alle imprese senza dipendenti “... a condizione che per dette società sussista l’obbligo di assicurarsi sia presso l’INAIL, che presso l’INPS. Ad esempio, le società non artigiane senza dipendenti devono assicurare i soci all’INAIL se ricorrono i presupposti previsti dalle leggi in vigore”. Con successiva FAQ, l’ANAC (ex AVCP), ha specificato che “La dichiarazione di esonero di un’impresa dall’obbligo di iscrizione presso I’INPS e/o I’INAIL può essere resa solo dagli Istituti previdenziali in questione. Pertanto, qualora un’impresa dichiari di non essere tenuta all’iscrizione presso l’INPS e/o l’INAIL e non fornisca pertanto i relativi dati (INPS e/o INAIL), per la richiesta del D.U.R.C. dovrà essere inoltrata apposita richiesta alla sede INPS/INAIL competente (in base alla sede legale del dichiarante) che dovrà rilasciare apposita dichiarazione attestante la non sussistenza dell’obbligo di iscrizione. In tale richiesta dovrà essere indicato il codice fiscale/partita IVA del soggetto e gli estremi del contratto di riferimento (tipo di contratto, data e importo, importo dei pagamenti da effettuare)”. L’INPS ha precisato che “indipendentemente dalla ricorrenza dell’obbligo di dimostrare la regolarità, l’INPS in qualità di “Amministrazione
certificante” secondo la definizione dell’art. 1 comma 1 lett. P) del D.P.R. n. 445/2000, è tenuto a rilasciare la certificazione ove sia richiesta (circ. 9/2006)”. Di conseguenza, si può richiedere agli Istituti previdenziali una attestazione da cui si evinca che l’impresa non ha in carico personale dipendente. Infatti, se è vero che INPS ed INAIL non sono più tenuti a verificare la sussistenza dell’obbligo contributivo, rilasciando un D.U.R.C. con la dicitura “non iscritto” ed eventualmente annullando la relativa richiesta, l’attestazione da parte dell’Istituto previdenziale sulla sussistenza dell’obbligo di iscrizione o meno risulta rispettare l’esigenza, per l’ente, di verificare correttamente la regolarità contributiva del contraente. Né si ritiene, salvo diverso
chiarimento, che la portata semplificatrice dell’art. 4 D.L. 34/2014 e del D.M. 30/1/2015 possano condurre alla conclusione che, per i soggetti non iscritti agli istituti previdenziali, il requisito di regolarità contributiva possa ritenersi soddisfatto da un DURC recante la dicitura “non iscritto”. Ciò pare essere confermato dalle note in commento, che prevedono che, in caso di codice fiscale non presente in alcuna gestione previdenziale, la richiesta è annullata.