PATTO DI INTEGRITA’
PATTO DI INTEGRITA’
relativo alla gara europea a procedura aperta per l’appalto “dei servizi di coperturaassicurativa per il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale” (numero gara ANAC 8478201)
TRA
La Regione Siciliana – Dipartimento
.
E
Denominazione Operatore Economico , sede legale in
........................................... codice fiscale P. IVA
...........................................
rappresentata da in qualità di Amministratore.
VISTO
- l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della costituzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D. Lgs n 50 del 18 Aprile 2016, Codice dei contratti pubblici;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione condelibera n. 11 settembre 2013, n. 72, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successivi aggiornamenti;
- il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale della stessa;
- il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana, pubblicato sul sitoistituzionale della stessa;
RITENUTO CHE
- Il presente Patto di Integrità, facente parte della documentazione di gara, deve essere obbligatoriamente accettato e osservato dall’Operatore economico concorrente pena l’esclusione dalla procedura;
- Il presente Patto di Integrità sarà altresì allegato, quale parte integrante e sostanziale, al contratto d’appalto, convenzione, accordo quadro relativo alla procedura in oggetto.
Finalit à
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
1.1 Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensidell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, vincola i contraenti al rispetto di
regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi, o comunque tendenti ad
inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Amministrazione.
1.2 Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Amministrazione e Operatore economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
1.3 Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio — sia direttamente che indirettamente tramite intermediari — al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
1.4 L’espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara in oggetto, a pena di esclusione, senza possibilità di apporre alcuna riserva.
Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società, è presentato dall’Operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall’eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico.
Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.
1.5 La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. Qualora la società non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento.
Articolo 2 Ambito di applicazione
2.1 Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto la soglia comunitaria.
2.2 Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di gara indette dall'Amministrazione Regionale, a cui gli operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di gara.
2.3 Il Patto di integrità regola; inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell’Amministrazione impiegato nell’ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.
2.4 L’Operatore economico e l'Amministrazione sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d’Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Xxxxx.
Articolo 3
Obblighi dell’Operatore economico
3.1 Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l’Operatore economico, con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto,
dichiara:
a) di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro
atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione;
b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione della gara;
c) che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
d) l’assenza di conflitti di interesse con i soggetti che intervengono nella procedura di gara;
e) di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (DPR 16.04.2013 n. 62) nonché quelli di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'Amministrazione in riferimento alla procedura di gara cui il presente protocollo è allegato;
si impegna:
f) a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
g) a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
h) a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Amministrazione;
i) qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) e h) costituiscano reato, a segnalare il fatto all'Amministrazione e all'Autorità Giudiziaria.
l) a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
m)a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
n) ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
o) a segnalare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell’Amministrazione derivante dalla partecipazione alla procedura o che si dovesse generare in corso di gara;
p) a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, ciò determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l’Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo (direttiva del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot.n. 57509 del 29.4.2014
– punto b);
q) ad accettare che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (DPR 16.04.2013 n. 62) nonché quelli di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'Amministrazione nella fase di esecuzione del contratto;
r) ad inserire in tutti gli atti stipulati con i subappaltori e con i subcontraenti in riferimento ai quali - ai sensi della vigente normativa in materia - è necessaria l’autorizzazione da parte della stazione appaltante, apposita clausola del rispetto degli obblighi di cui al presente patto di integrità. La previsione della clausola suddetta è condizione per il rilascio dell’autorizzazione.
s) a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art.1, comma 9, lettera e), dell’art.1 della legge n.190/2012, di non trovarsi né lui né i propri procuratori o dipendenti comunque incaricati di trattare con l'Amministrazione, in rapporti di coniugio, parentela, affinità o frequentazione abituale con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento.
Articolo 4
Obblighi dell’Amministrazione Regionale
4.1 L'Amministrazione si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori - a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto - in caso di violazione didetti principi.
4.2. Il personale dell'Amministrazione in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di gara, si astiene dal tenere comportamenti, o dall’intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino i Codici di Comportamento di cui al punto 3.1 lettera e) e sono consapevoli del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.
4.3 Qualora l’Amministrazione riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dai soggetti di cui sopra in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Articolo 5 Violazione del Patto di Integrità
5.1. Nel caso di violazione da parte dell'Operatore di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità saranno applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni:
a) esclusione dalla procedura di affidamento con conseguente escussione della cauzione provvisoria, se la violazione venga accertata nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto;
b) revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fasesuccessiva all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente alla stipula del contratto;
c) risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nellafase di esecuzione dell’appalto.
Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
Articolo 6
Efficacia del patto di integrità
6.1 Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della procedura di gara fino all’integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla proceduta medesima.
6.2 Il presente Patto di Integrità, facente parte della documentazione di gara, deve essere obbligatoriamente accettato e osservato dall’Operatore economico concorrente pena l’esclusione dalla procedura e sarà allegato, quale parte integrante e sostanziale, al contratto d’appalto, Convenzione, Accordo quadro relativo alla procedura in oggetto.
Articolo 7 Foro competente
7.1 Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra l'Amministrazione e l’Operatore economico e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria
competente. li ..................
Per l’Amministrazione Regionale
Per la Società
Il Legale Rappresentante