FORNITURA
FORNITURA
DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
CAPITOLATO D’ONERI
Il Direttore
Xxxxxx Xxxxx
STAZIONE APPALTANTE
Valle Umbra Servizi S.p.A. ( di seguito semplicemente VUS)
Sede Legale – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 / 40 - 06049 Spoleto (PG) Tel. 0743 – 23111 / fax 0743 - 48108 – xxx.xxxxxx.xx ; xxxxxx@xxx.xx
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx email – xxxxxx.xxxxx@xxx.xx
Tel. 0743 - 231121 / fax 0000-00000
CIG: ……………………………….
PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE
Art. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA
L’appalto ha per oggetto la fornitura di cassonetti da litri 1.000 e di bidoni carrellati da litri 240 per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. L’importo complessivo dell’appalto è pari ad
€ 90.000,00 (euro novantamila/00) oltre IVA di legge, di cui quanto ad € 0 per oneri e costi di sicurezza.
Art. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
Le caratteristiche tecniche del fornitura sono analiticamente descritte nella Parte Seconda del presente Capitolato.
ART. 3 – PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è esperita mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 (di seguito semplicemente Codice) con aggiudicazione attraverso il criterio del “prezzo più basso” ai sensi del comma 2, lett. b) dell’art 82 del Codice, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo “a corpo” della fornitura posto a base di gara, come da deliberazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione della VUS nr . … del …/…/2014.
La VUS si riserva il diritto di:
1) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
2) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
3) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
4) non stipulare motivatamente l’Accordo Quadro anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Per le modalità di presentazione dell’offerta, per i requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento della Gara si rinvia a quanto stabilito nella Lettera d’Invito.
Art. 4 – TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La consegna della fornitura deve essere effettuata entro 30 gg dalla stipula del contratto di appalto.
Art. 5 – LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
Il fornitore deve eseguire la consegna della fornitura presso la sede della VUS sita in xxx. Xxxxxxx, X.X. X.Xxxxxxx, Xxx. Xxxxxxx. Tutti gli oneri, nessuno escluso, derivanti dalla consegna della fornitura presso la sede VUS di Foligno sono a carico del fornitore.
Art. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice).
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG).
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUS.
Art. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
Art. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
E’ vietato, da parte del fornitore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del “Codice”. E’ altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all’incasso. In caso di inosservanza da parte dell’aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della VUS al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 9 – RESPONSABILITA’
Il fornitore è responsabile nei confronti della VUS dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, sia per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla VUS e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. Il Fornitore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l’esecuzione del contratto. A fronte di quanto sopra il fornitore manleva la VUS da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l’onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.
Art. 10 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Il fornitore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con VUS vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della
privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). VUS e il fornitore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. VUS e il fornitore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.
Art. 11 – PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il fornitore nel caso di inadempienza e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, è tenuto al pagamento delle seguenti penali pecuniarie:
1) € 50,00 (EURO CINQUANTA/00) PER OGNI GIORNO, NATURALE E CONSECUTIVO, DI RITARDO NELLA CONSEGNA DELLA FORNITURA.
2) € 20,00 (EURO VENTI/00) PER OGNI CASSONETTO CONSEGNATO E NON CONFORME ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE STABILITE NEL PRESENTE CAPITOLATO.
Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla VUS in danno del fornitore saranno prelevate dai crediti maturati dal fornitore per il contratto oggetto del presente capitolato, e, ove mancasse il credito da parte del fornitore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. Il fornitore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati al fornitore per iscritto dal Responsabile del Procedimento. Il fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della VUS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate.
La VUS si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del fornitore. In tal caso la VUS avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno del fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 38 del Codice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della VUS;
- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito.
In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d’ora, a fornire alla VUS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Art. 12 – RECESSO
La VUS si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso al fornitore le voci di cui all’art. 134 del D.Lgs. 163/2006.
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) quando la VUS e all’appaltatore del servizio per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l’appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) per cessione del contratto da parte dell’appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva;
c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, la VUS incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
d) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, la VUS incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
e) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore del servizio ; la VUS incamera la cauzione definitiva .
g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva .
h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la VUS incamera la cauzione definitiva .
i) perdita, da parte dell’appaltatore del servizio, dei requisiti per l'esecuzione di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; la VUS incamera la cauzione definitiva .
j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane
S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); la VUS incamera la cauzione definitiva.
k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 o dai procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta; la VUS incamera la cauzione definitiva .
In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa del fornitore, la VUS ha la facoltà di affidare a terzi il contratto, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla VUS rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale del fornitore, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e la VUS è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli.
Art. 13 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
La VUS, ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 207/2010 (di seguito semplicemente Regolamento) da luogo all’emissione dell’Attestazione di Regolare Esecuzione emessa dal Responsabile del procedimento non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal’ultimazione dell’esecuzione del contratto. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione del contratto la VUS procederà al pagamento del saldo dei crediti contrattuali e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dal fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Per quanto non previsto dal presente articolo si procederà come stabilito dal Regolamento.
Art. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:
Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540)
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00/00 00000 - Xxxxxxx (XX)
e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. Tali fatture, fermo restando quanto di seguito specificato, sono liquidate dalla VUS entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m.
Il fornitore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale.
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento sull’importo netto della fornitura, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La VUS acquisisce il DURC in corso di validità per qualsiasi importo contrattuale per il pagamento degli stati di avanzamento di prestazioni afferenti il presente contratto.
Nel caso di ottenimento da parte de RUP di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze di uno o più soggetti esecutori dell’appalto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dal fornitore direttamente agli enti previdenziali (art. 4 del Regolamento). Nel caso in cui il fornitore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti del fornitore. In caso di contestazioni tra il fornitore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro (art. 5 del Regolamento).
Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto.
La VUS si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.
Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il fornitore si obbliga a comunicare alla VUS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 15 – OBBLIGHI DEL FORNITORE
Il soggetto aggiudicatario si obbliga:
a) all’osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di forniture e servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività inerenti la presente fornitura, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81, e le disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i.
b) ad adottare durante l’espletamento dell’appalto tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni della VUS rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento;
c) ad organizzare ed effettuare il contratto a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d’opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura e spese;
Art. 16 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che, ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., lo stesso sarà stipulato decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. Qualora il l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito potrà essere dichiarato
decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante alla VUS per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa della VUS per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento delle prestazioni contrattuali.
Il contratto a scrittura privata, che sarà stipulato tra la VUS e il fornitore sarà soggetto, ai sensi D.P.R. n. 131/1986 a registrazione in caso d’uso a carico del fornitore stesso.
Art. 17 – RICHIAMO ALLE LEGGI
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di forniture.
Art. 18 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d’Xxxxx, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Spoleto.
Art. 19 - RISERVE
La VUS, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all’apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. I concorrenti non potranno nulla a pretendere, qualora la VUS, a suo insindacabile giudizio, non proceda all’affidamento del presente appalto.
Art. 20 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’
La VUS essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, 14001, e 18001 effettuerà al momento dell’esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto le seguenti verifiche:
- verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure della VUS;
- accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste dalla VUS e di quelle effettivamente eseguite dal fornitore, controllo delle documentazioni e certificazioni relative al contratto.
Il fornitore si impegna ad applicare le procedure comunicate da VUS e ad estenderle al proprio personale relativamente alle attività oggetto del presente contratto, in quanto tali procedure sono certificate ISO UNI 9001:2000.
Le verifiche con esito negativo di cui al primo comma, possono determinare “Non Conformità” (NC) a carico del fornitore, che la VUS tratterà secondo il proprio sistema di Gestione ma che non esimeranno comunque la VUS dall’applicazione delle penali previste nel presente capitolato. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l’inadempimento del fornitore rispetto agli obblighi del presente articolo, possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l’applicazione delle penali ove previste.
Art. 21 – SMALTIMENTO RIFIUTI
Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di raccolta, messa in sicurezza, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, sono a carico del fornitore esclusi i beni forniti e i relativi imballaggi.
Art. 22 – GARANZIA
Il periodo di validità della garanzia sui beni oggetto di contratto, completi in ogni loro parte, è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del contratto di appalto. La garanzia dovrà essere totale, cioè includere tutte le parti costituenti i beni oggetto dell’appalto e relativa mano d’opera per le eventuali sostituzioni, nonché ogni altra spesa necessaria per rendere operativo l’intervento in garanzia.
VUS si riserva quindi il diritto di richiedere al fornitore, nel periodo di validità della garanzia, ogni intervento di riparazione per la risoluzione di guasti o delle anomalie di funzionamento. Gli interventi in garanzia dovranno essere svolti, qualora possibile, in loco ed iniziare entro
2 (due) giorni lavorativi successivi alla segnalazione dell'inconveniente che verrà comunicata al fornitore a mezzo fax.
Se l’intervento di riparazione in garanzia non dovesse iniziare entro tale data, verrà applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di calendario di effettivo ritardo nell'inizio dell’intervento, a titolo di indennizzo del danno economico subito da VUS.
L’intervento di riparazione in garanzia dovrà essere portato a termine nel minor tempo possibile, svolto con continuità e senza procedere a interruzioni o sospensioni.
Nel caso in cui, in fase di esercizio, dopo l’immissione in servizio della fornitura, si rendessero necessarie, per assicurarne il corretto funzionamento, modifiche strutturali o funzionali, la garanzia dovrà intendersi rinnovata per un periodo equivalente a quello offerto e decorrerà dal momento in cui tali modifiche saranno collaudate ed accettate da VUS; ciò relativamente alle parti modificate ed a quelle ad esse strettamente connesse o con queste interagenti.
Art. 23 – BREVETTI D’AUTORE
La VUS non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto offerente proponga una fornitura con dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L’appaltatore terrà indenne la VUS da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso dei beni oggetto di gara.
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE
Art. 24 – QUANTITA E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
Oggetto della presente fornitura sono:
1) nr. 160 (centosessanta) cassonetti da litri 1.000 per la raccolta dei rifiuti solidi urbani
2) nr. 3.000 (tremila) bidoni carrellati da litri 240 per la raccolta dei rifiuti solidi urbani Le specifiche tecniche della fornitura sono:
N° 30 CASSONETTI RSU
1) capacità unitaria: litri 1.000;
2) materiale di costruzione: PE - HD:
3) coperchio piano intero a cerniera;
4) attacco DIN;
5) colore: Corpo Grigio RAL 7037, Coperchio Grigio antracite;
6) appoggio a terra con quattro ruote in gomma piena piroettanti di cui due frenanti;
7) segnaletica adesiva riguardante il tipo di materiale da conferire nel bidone e di avvisi all'utenza circa il suo corretto impiego.(adesivo in quadricromia formato A3)
8) Rispondenti alle Norme UNI EN 840 parte 1, 5 e 6;
9) Strisce rifrangenti classe 1 40X10 cm.e superficie 3200 cmq;
N° 130 Cassonetti Carta
1) capacità unitaria: litri 1.000;
2) materiale di costruzione: PE - HD:
3) coperchio piano intero a cerniera;
4) attacco DIN;
5) colore: Corpo Grigio RAL 7037, Coperchio Giallo;
6) appoggio a terra con quattro ruote in gomma piena piroettanti di cui due frenanti;
7) segnaletica adesiva riguardante il tipo di materiale da conferire nel bidone e di avvisi all'utenza circa il suo corretto impiego.(adesivo in quadricromia formato A3)
8) Rispondenti alle Norme UNI EN 840 parte 1, 5 e 6;
9) Strisce rifrangenti classe 1 40X10 cm.e superficie 3200 cmq;
N° 10 Cassonetti Plastica
1) capacità unitaria: litri 1.000;
2) materiale di costruzione: PE - HD:
3) coperchio piano intero a cerniera;
4) attacco DIN;
5) colore: Corpo Grigio RAL 7037, Coperchio Blu;
6) appoggio a terra con quattro ruote in gomma piena piroettanti di cui due frenanti;
7) segnaletica adesiva riguardante il tipo di materiale da conferire nel bidone e di avvisi all'utenza circa il suo corretto impiego.(adesivo in quadricromia formato A3)
8) Rispondenti alle Norme UNI EN 840 parte 1, 5 e 6;
9) Strisce rifrangenti classe 1 40X10 cm.e superficie 3200 cmq;
N° 3.000 Bidoni Carrellati RSU
1) capacità unitaria: litri 240;
2) materiale di costruzione: PE - HD:
3) colore: Corpo Grigio RAL 7037, Coperchio Grigio Antracite;
4) segnaletica adesiva riguardante il tipo di materiale da conferire nel bidone e di avvisi all'utenza circa il suo corretto impiego.(adesivo in quadricromia formato A4)
5) Rispondenti alle Norme UNI EN 840 parte 1, 5 e 6;
6) Strisce rifrangenti classe 1 superficie 1600 cmq;
Si richiamano per la parte applicabile ai contenitori oggetto di fornitura la norma UNI EN 840, ed in generale alle specifiche norme UNI EN per tutti le altre tipologie di contenitori. E’ fatto obbligo al concorrente aggiudicatario di adeguare la fornitura ad eventuali aggiornamenti delle suddette norme che dovessero essere pubblicate nelle more dei tempi necessari all’esperimento della gara .
Art. 25 - CPV DEL CONTRATTO
CPV 44613700
Art. 26 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Le spese di carico, trasporto e scarico della fornitura sono a carico del fornitore nessuna esclusa presso la sede di consegna di cui al precedente Art. 5 .
Il fornitore deve comunicare alla VUS spa per iscritto ed in tempo utile, il giorno in cui viene effettuata la consegna. La firma dei documenti di accompagnamento non comporta accettazione incondizionata dei prodotti ma solo formale atto di ritiro, facendo salvi gli accertamenti contrattuali. In particolare sono nulle le clausole che vincolino all’osservanza di “condizioni generali di vendita” eventualmente previste dal fornitore.
Art. 27 - MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE ATTIVITA’ CONTRATTUALI
Le indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono essere interpretate in modo che sia da intendere escluso dagli obblighi del fornitore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza dell’attività contrattuale. Il contratto deve intendersi comprensivo di tutto quanto occorre per eseguire il medesimo a perfetta regola d'arte e quindi anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione delle attività. Il prezzo contrattuale è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Art. 28 - ALTRE INFORMAZIONI
Chiarimenti e integrazioni.
Eventuali chiarimenti di tipo tecnico possono essere richiesti al Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx mail xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx .