PIU’ SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
PIU’ SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA:
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Tra XXXXXXX XXXXX
x
XXXXXXX XXX XXXX 0 SPRESAL ASL ROMA 2 SPRESAL ASL ROMA 3 SPRESAL ASL ROMA 4 SPRESAL ASL ROMA 5 SPRESAL ASL ROMA 6 SPRESAL ASL FROSINONE SPRESAL ASL LATINA SPRESAL ASL RIETI SPRESAL ASL VITERBO
e
ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO (I.I.L. centro)
e
INAIL – Direzione regionale Lazio e
INPS – Direzione regionale Lazio e
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO LAZIO
VISTI
- la comunicazione della Commissione Europea relativa a un “Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020”;
- il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" ed in particolare gli artt. 7-ter e 7-quater”;
- decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, istitutivo della Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 0000, x. 000”, xx particolare l’art. 14;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto Cura Italia)”;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), d.lgs. n. 81/2018”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2007 “Esecuzione dell'accordo del 1 agosto 2007, recante il “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, rubricato "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123;
- il decreto Presidente Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, ed in particolare l’Allegato 1 “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”;
- il decreto Presidente Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020: “Disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2009, n. 178 "Istituzione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007" s.m.i.;
- il piano nazionale della prevenzione 2014-2020 adottato con Intesa in Conferenza Stato-Regioni (rep. Atti n. 156 del 13 novembre 2014 e con il successivo accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti n. 56 del 25 marzo 2015);
- il piano regionale della prevenzione 2014-2020 della Regione Lazio, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00309 del 6 luglio 2015 come modificato e integrato dal DCA n. U00593 del 16 dicembre 2015;
- il protocollo d’intesa INAIL Lazio e Regione Lazio in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’1 agosto 2019;
- l’Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018 tra Confindustria-Cgil, Cisl, Uil “Salute e Sicurezza – Attuazione del Patto per la Fabbrica”.
- Il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dalle Parti sociali il 14 marzo 2020;
- Integrazione del 24 aprile 2020 al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020.
PREMESSO CHE
- A norma dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, la regione Lazio ha competenza legislativa in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”.
Essa programma e attua misure e azioni finalizzate a: promuovere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita e di lavoro; migliorare la qualità e le condizioni di lavoro; aumentare il grado della sicurezza sul lavoro, elevando il livello informazione, comunicazione, formazione, assistenza, vigilanza e controllo.
La regione Lazio esercita, inoltre, compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività, svolte dai Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL, in materia di sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- I Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL (da ora SPreSAL) hanno funzioni di vigilanza, controllo, informazione, formazione e assistenza sulle tematiche relative alla salute e sicurezza degli ambienti di lavoro e in particolare la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la promozione della salute. Svolgono l’attività di vigilanza e di controllo a norma dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 81/2008.
- L’Ispettorato Interregionale del Lavoro (di seguito IIL) svolge le seguenti funzioni:
• indirizzo operativo, razionalizzazione e coordinamento dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale degli organi impegnati nell’azione di contrasto al lavoro irregolare, anche mediante la costituzione dei gruppi di intervento straordinario;
• sviluppo di sinergie in materia di vigilanza per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro anche nell’ambito del Comitato Regionale di coordinamento ex art. 7 del X.X.xx 81/08;
• prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro e le XX.XX. di categoria finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale;
• compiti e funzioni delle Commissioni Regionali di programmazione dell’attività ispettiva INL – INPS e INAIL;
• gestione dei protocolli d’intesa attivati dall’Amministrazione;
• coordinamento operativo delle task force costituite d’iniziativa e dei gruppi di interventi straordinario, anche a composizione integrata;
• sviluppo dei rapporti con il sistema delle Regioni e degli Enti Locali e con gli altri Organismi per la realizzazione di interventi sinergici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
• coordinamento dell’attività di vigilanza delle IITTL in materia di diritto del lavoro e legislazione sociale, in materia di sicurezza, di igiene del lavoro, radiazioni ionizzanti nonché in materia di controllo impianti e macchine soggette alle Direttive di mercato ed altre attività di competenza istituzionale;
• coordinamento e programmazione vigilanza congiunta XX.XX.;
• partecipazione a Commissioni Tecniche previste in ambito Interregionale per legge, accordi o regolamenti; Monitoraggio e analisi delle rilevazioni statistiche degli IITTL in materia di vigilanza.
- L’Inail, a seguito del d.lgs. n. 38/2000, ha rimodulato ed ampliato i propri compiti da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori. contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali; il d.lgs. n. 81/2008 s.m.i., ha collocato l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese, favorendo le sinergie con i soggetti individuati dal legislatore all’articolo 10, in coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione del Ministero della Salute; con la circolare n. 13, 3 aprile 2020, l’Inail garantisce agli assicurati, in caso di infezione sul lavoro, la piena tutela, come per gli altri infortuni o malattie sul lavoro; in base al d.l. 17 marzo 2020, n. 18, ha acquisito la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi); in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile, ha bandito una procedura straordinaria per il reclutamento di 200 medici e 100 infermieri, in base alle previsioni contenute nell’articolo 10 dello stesso decreto; in attuazione dell’articolo 43, ha trasferito 50 milioni di euro a Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa), destinati alle aziende per potenziare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- L’Inps gestisce in relazione alla contribuzione di natura obbligatoria, le attività finalizzate a favorire la conformità agli obblighi contributivi e ai correlati adempimenti informativi, l’accertamento della contribuzione e il recupero dei crediti contributivi, nonché il contrasto all’evasione e all’elusione contributiva attraverso la funzione di vigilanza documentale e, in raccordo con l’Ispettorato Nazionale del lavoro e sul territorio con gli Ispettorati territoriali (ITL), quella di vigilanza ispettiva; sviluppa metodologie di indagine ed intelligence finalizzate ad individuare, attraverso l’elaborazione di specifici indici di rischio, aree territoriali, settori merceologici e tipologie di soggetti a rischio di evasione contributiva funzionali alle attività di vigilanza documentale ed ispettiva; cura, in raccordo con i predetti Ispettorati le azioni di contrasto all’evasione e all’elusione contributiva attraverso l’attivazione delle necessarie sinergie con tutte le altre amministrazioni che operano sul territorio, a tutela della legalità del lavoro.
CONSIDERATO CHE
- Le strategie europee adottate nel corso degli ultimi anni hanno posto l’accento sul ruolo della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro quale elemento essenziale per rafforzare la
competitività e la produttività delle imprese e contribuire all'efficienza dei sistemi di protezione sociale;
- è necessario aumentare il grado della sicurezza, in particolare nelle micro e piccole imprese, e delle attività lavorative più a rischio, promuovendo ed elevando il livello informazione, comunicazione, formazione, assistenza, vigilanza e controllo;
- è fondamentale promuovere un sistema di collaborazione e di scambio informativo tra le Parti firmatarie del presente Protocollo d’Intesa (da ora Parti), favorendo l’utilizzo integrato delle fonti informative disponibili, nella finalità di rendere maggiormente incisiva l’azione di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e contrasto degli infortuni sul lavoro e delle patologie professionali;
- le Parti si pongono l’obiettivo di realizzare azioni sinergiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di delineare un modello innovativo di coordinamento delle attività di vigilanza e di contrasto al fenomeno degli infortuni in occasione di lavoro e in itinere e delle malattie professionali e, al fine di promuovere la piena tutela della salute, dell’integrità, della dignità della persona in ogni ambiente di lavoro, nonché di perseguire standard elevati di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
ATTESO CHE
- dal rapporto annuale di Inail 2019 emerge che:
• gli infortuni sul lavoro denunciati all'Istituto nel 2019 sono stati 644.803, un numero sostanzialmente stabile rispetto al 2018 (-0,09%). Gli infortuni riconosciuti "sul lavoro" sono 405.538, di cui circa il 18,6% avvenuti "fuori dell'azienda" (cioè in occasione di lavoro "con mezzo di trasporto” e “in itinere”, nel percorso di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro);
• Le denunce di infortunio mortale sul lavoro sono state 1.156, in calo dell'8,5% rispetto al 2018. I decessi accertati "sul lavoro" da Inps sono 628, il 17,2% in meno rispetto al 2018, di cui 362, pari al 57,6%, occorsi "fuori dell'azienda". Le 61.201 malattie denunciate nel 2019 sono il 2,9% in più rispetto all'anno precedente e oltre il 40% in più rispetto al 2010. È stata riconosciuta la causa professionale al 36,7%, mentre il 2,7% dei casi è ancora in istruttoria.
RIAFFERMATA
- l’opportunità di integrare e condividere gli elementi di analisi e di valutazione delle diverse realtà nella finalità di potenziare e qualificare la capacità di programmazione e di intervento degli Attori che operano nelle attività di prevenzione, di vigilanza e di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa (da ora Protocollo).
2. Il presente Protocollo ha a oggetto la promozione, la programmazione e l’attuazione del coordinamento delle attività di controllo, di vigilanza e di assistenza ai lavoratori e alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Articolo 2
Pianificazione coordinata delle attività di controllo e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
1. Le Parti si impegnano a pianificare le attività di cui all’articolo 1, comma 2, attraverso un’azione coordinata sul territorio regionale, nel rispetto della normativa vigente e nell’ambito delle rispettive competenze e indirizzi operativi, implementando l’attività di cui all’articolo, d.lgs. n. 124/2004 e all’art. 13, d.lgs. n. 81/08.
2. Le Parti provvedono alla reciproca e periodica informazione in ordine all’attività di controllo, nonché alla condivisione degli esiti dell’attività effettuata, al fine di una definizione tempestiva di eventuali problematiche e di evitare il rischio della duplicazione di interventi. Gli esiti dell’attività di vigilanza costituiscono una fonte informativa condivisa, utile sia per orientare l’azione di prevenzione, sia per la definizione degli strumenti a sostegno alle imprese.
3. La pianificazione di cui al comma 1 è effettuata in coerenza degli obiettivi nazionali e regionali demandati alle Parti.
4. Ai fini della pianificazione di cui al comma 1, l’Inail, che esercita funzioni di vigilanza esclusivamente in materia contributiva e di assicurazione sociale obbligatoria, si impegna a rendere disponibili i dati e le pubblicazioni tecniche sull’andamento infortunistico e tecnopatico.
5. Al fine di realizzare le attività di cui ai commi 1 e 2, le Parti convengono di incontrarsi il primo lunedì di ogni trimestre, salvo che sussistano motivi di urgenza; la regione Lazio procede con la relativa convocazione.
Articolo 3
Compiti dell’Ufficio Operativo
1. Fatte salve le competenze del Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7, d.lgs. n. 81/2008 s.m.i., l’Ufficio Operativo, istituito con Deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2009, n. 178 a norma dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, attua la pianificazione coordinata delle attività di vigilanza di cui all’articolo 2 mediante l’elaborazione di piani di intervento mirati a contrastare il fenomeno degli infortuni in occasione di lavoro e in itinere, nonché delle malattie professionali, individuando le priorità a livello territoriale anche in base ad analisi di contesto.
2. I piani di intervento di cui al comma 1 sono attuati dagli Organismi Provinciali di cui all’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007.
Articolo 4 Durata
1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato per analogo periodo su espressa volontà delle Parti, salvo disdetta scritta entro trenta giorni prima della scadenza dello stesso.
Articolo 5 Disposizioni finali
1. Eventuali modifiche al presente Protocollo devono essere concordate tra le Parti attraverso l’approvazione e la sottoscrizione di un successivo atto integrativo.
2. Ciascuna Parte può recedere anticipatamente dal presente Protocollo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno trenta giorni.
Letto e sottoscritto Roma,
REGIONE LAZIO ..............................................................................................................
SPRESAL ASL ROMA 1 ................................................................................................................................
SPRESAL ASL ROMA 2 ................................................................................................................................
SPRESAL ASL ROMA 3 ................................................................................................................................
SPRESAL ASL ROMA 4 ................................................................................................................................
SPRESAL ASL ROMA 5 ................................................................................................................................
SPRESAL ASL ROMA 6 ................................................................................................................................
SPRESAL ASL FROSINONE ........................................................................................................................
SPRESAL ASL LATINA ................................................................................................................................
SPRESAL ASL RIETI.....................................................................................................................................
SPRESAL ASL VITERBO..............................................................................................................................
ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO
(I.I.L. Centr0) ..................................................................................................................................................
INAIL – Direzione regionale Lazio ...........................................................................................................
INPS – Direzione regionale Lazio ..............................................................................................................
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO LAZIO ......................................................................