Contract
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA - Sede Legale: Xxx Xxxx, 0 – 00000 XXXXX XXXXX (XX) | |
Parchi e Riserve dell’Xxxxxx-Romagna | Riserva Naturale Bosco Riserva Naturale Riserva Naturale Bosco della Frattona Onferno di Scardavilla |
Rep. n.
CONTRATTO D’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CENTRO VISITA E PARCO CARNE’, GROTTA TANACCIA, MUSEO MONTICINO, PIAZZOLE E PORTE DEL PARCO, DEI PUNTI ATTREZZATI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLA CARTELLONISTICA E DEI PUNTI ATTREZZATI RICADENTI SULLE AREE DI COMPETENZA DEL XXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX. CIG: 85539563CC.
L’anno Duemilaventuno (2021) il giorno ( ) del mese di , presso la sede dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, in Xxxxx Xxxxx, Xxx Xxxx Xxxx 0, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
- nato a ( ) il / / , domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente, il quale interviene in questo atto esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna (codice fiscale 90030910393), nella sua qualità di Direttore, in forza e con i poteri conferiti con Deliberazione del
Comitato Esecutivo n. / , per dare esecuzione alla propria
determinazione n. del / / ;
E
Il Sig./Sig.ra nato a ( ) il / / , C.F. , P.IVA ,
residente in xxx x ( ) ed ivi domciliato.
PREMESSO CHE
con determinazione n. del / /20 , esecutiva a tutti gli effetti di legge, il Direttore ha affidato lo svolgimento in oggetto al Sig. ,
nato a il / / , C.F. , P.IVA
residente in Via a ( ).
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – RECEPIMENTO DELLE PREMESSE.
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO.
L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, come sopra rappresentato, affida al Sig. , in qualità di titolare dell’omonima Ditta individuale, residente in Via , a ( ), Partita IVA
, lo svolgimento del servizio di Gestione e Manutenzione del Centro Visite e Parco Naturale Attrezzato “Carnè”, della Grotta Visitabile della Tanaccia e del Museo Geologico del Monticino per il quinquennio 2021/2025 meglio dettagliato nell’Allegato 1 al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.
ART. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.
Il servizio dovrà essere realizzato dall’affidatario secondo le modalità stabilite dal progetto Allegato al presente contratto, fermo restando
l’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia, il costante rapporto tra l’affidatario e l’Ente di Gestione, nonché i tempi di cui al successivo art. 4.
Il servizio deve essere effettuato presso le strutture del Centro Visite Cà Carnè, del museo geologico del Monticino e della Tanaccia, anche mediante utilizzo degli ambienti, dei materiali, delle strumentazioni, dei mezzi e degli automezzi di proprietà dell’Ente.
ART. 4 – PRESTAZIONI.
L’affidatario deve garantire lo svolgimento delle attività di apertura e presidio del Centro Visite, il rilascio di informazioni ai visitatori, l’organizzazione degli eventi per l’animazione del Centro, le visite speleologiche guidate alla Tanaccia, la manutenzione ordinaria delle strutture e il servizio di sorveglianza, l’espletamento di eventuali attività connesse a progetti Europei Interreg o Life o assimilabili, e deve produrre la seguente documentazione: a) relazione preliminare illustrativa degli interventi di manutenzione ordinaria; b) relazione finale di rendiconto degli interventi effettuati, delle attività svolte dal Centro Visite, della fruizione del Centro, di eventuali problematiche riscontrate, di eventuali esigenze di intervento straordinario per la buona tenuta del Centro Visite, del Parco naturale Carnè, del museo geologico del Monticino e della Tanaccia, delle piazzole di sosta del Monticino, delle “Porte del Parco” e dei punti attrezzati di competenza del Parco nella provincia di Ravenna, nonché delle strutture e dei mezzi in dotazione.
I suddetti elaborati vanno consegnati all’Ente di Gestione con le seguenti scadenze:
• relazione preliminare entro un mese dalla sottoscrizione del presente contratto;
• relazione finale di rendiconto entro il 31 dicembre di ogni anno fino alla scadenza del presente contratto.
ART. 5 – TEMPI DI CONCLUSIONE.
Il servizio avrà durata di 5 anni e dovrà essere svolto dal 01 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2025.
ART. 6 – CORRISPETTIVO.
Per l’affidamento in oggetto il Sig. , residente in Via ,
a , P. XXX , riceverà un compenso annuale di euro (diconsi euro / ) comprensivo di IVA ed oneri di legge, se dovuti, corrispondente nei cinque anni di validità del
contratto a complessivi euro
(diconsi euro
/ )
comprensivo di IVA ed oneri di legge, se dovuti.
ART. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO.
I pagamenti vengono effettuati con provvedimento del competente organo dell’Ente di Gestione, corredato della prescritta documentazione prevista dal
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo le seguenti modalità:
* I° Acconto: 50% del corrispettivo della quota annuale, entro un mese dall’affidamento, alla presentazione della relazione preliminare e, comunque, in misura dell’attuazione del progetto;
* Saldo: il restante 50% entro il 31 dicembre di ogni anno di validità del contratto e comunque entro 30 giorni dalla approvazione della relazione finale da parte del competente organo dell’Ente e dall’emissione della fattura.
ART. 8 – PENALI.
In caso di ritardata attuazione del progetto, si procederà all’applicazione di una penale di euro 20,00 (diconsi euro venti/00) per ogni giorno di ritardo, lo stesso dicasi per ogni giorno di ritardo causato dall’errato, carente o incompleto svolgimento del progetto e/o redazione degli elaborati, da trattenersi sul saldo del compenso.
ART. 9 – IMPEGNI ED OBBLIGHI.
Il soggetto affidatario è tenuto alla riservatezza in ordine a fatti, dati, documenti, ed ogni altra informazione di cui venga a conoscenza in ragione del presente incarico ed in ordine ai contenuti delle prestazioni oggetto del presente contratto.
ART. 10 – CLAUSOLA SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Il soggetto affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
È causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
Il soggetto affidatario è informato relativamente alle norme di cui alla Legge
24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) in materia di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, obbligatoria dal 31 marzo 2015 e da effettuarsi il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”. Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
Si rammenta che secondo la normativa vigente la fatturazione verso Enti Pubblici dovrà avvenire in formato elettronico e facendo riferimento al seguente codice:
• codice univoco ufficio: UFP6KM
• ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ- ROMAGNA
• Codice fiscale: 90030910393
• CIG .
• Impegno di spesa: n. sul cap. 2820/1 per € ; L’Ente è soggetto alla scissione dei pagamenti.
ART. 11 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell’art. 3 comma 9/bis della
Legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
ART. 12 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.
L’Ente ha la facoltà di risolvere il presente contratto, con un preavviso di giorni 30, da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora riscontri gravi inadempienze o ritardi da parte dalla Ditta. È in ogni caso salva l’azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che l’Ente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.
L'Ente si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, assegnando alla controparte un termine di preavviso di 30 giorni. Salvi in ogni caso il pagamento delle prestazioni delle forniture effettivamente eseguite/ricevute e ritenute utili per l’amministrazione stessa.
ART. 13 – NORME DI RINVIO.
Per tutto quanto non previsto dagli articoli che precedono si intendono applicabili al presente contratto le disposizioni legislative vigenti in materia.
ART. 14 – DOMICILIO LEGALE.
Agli effetti del presente contratto l’affidatario elegge domicilio legale in Xxxxx Xxxxx, Xxx Xxxx Xxxx 0, presso la Sede Legale dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.
ART. 15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere relativamente all’interpretazione, all’esecuzione ed alla liquidazione dei compensi previsti nel presente contratto e che non si possa definire mediante bonario accordo sarà deferita ai competenti organi giurisdizionali del Foro di Ravenna.
ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI.
Qualsiasi spesa inerente alla formazione del presente atto (bolli, copie, registrazione, diritti di segreteria, ecc.) o dalla stessa derivante, sono a completo ed esclusivo carico dell’affidatario, senza diritto di rivalsa.
ART. 17 – INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI.
Ai sensi dell’art 13 D. Lgs. 196/2003, i dati forniti saranno oggetto di trattamento per finalità di ricerca, selezione, valutazione, e pagamento del corrispettivo, saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, da personale dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati: al personale interno all’amministrazione, interessato dal procedimento e suoi consulenti; ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge 241/1990 e sue modificazioni; ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione. Titolare dei dati è l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.
ART. 18 – REGISTRAZIONE.
Ai fini della registrazione le parti danno atto che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
D.P.R. n. 131/1986, in quanto trattasi di scrittura privata relativa ad una prestazione soggetta ad IVA.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Riolo Terme,
L’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ ROMAGNA
IL DIRETTORE
L’AFFIDATARIO
Allegato al Repertorio n.
PROGETTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CENTRO VISITE E PARCO NATURALE ATTREZZATO “CARNÈ”, DELLA GROTTA VISITABILE DELLA TANACCIA, DEL MUSEO GEOLOGICO DEL MONTICINO, DELLE PIAZZOLE DI SOSTA DEL MONTICINO, DELLE “PORTE DEL PARCO”, DELLE AREE DI COMPETENZA DELL’ENTE NELLA PROVINCIA DI RAVENNA E PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CONNESSE AI PROGETTI EUROPEI LIFE O INTERREG O ASSIMILABILI, PER GLI ANNI 2021-2025.
Il progetto si compone come segue:
1) APERTURA E PRESIDIO DEL CENTRO VISITE.
Il Centro Visite Ca’ Carnè è costituito dal “Parco naturale Carnè”, dall’edificio che ospita il punto informazioni, il museo naturalistico e l’abitazione di servizio, dalla Capanna Scout, dalla grotta visitabile della Tanaccia e dalle aree circostanti, dal Museo geologico all’aperto del Monticino e dalle piazzole di sosta del Monticino.
Il Parco naturale Carnè è aperto tutti i giorni dall’alba al tramonto.
Il Centro Visite Ca’ Carnè è aperto dal martedì alla domenica dalle 8.00 alle
16.00 da ottobre a marzo e dalle 8.00 alle 19.00 da aprile a settembre, da cui vanno stralciati 32 giorni di ferie, da concordare con l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna. Negli stessi orari deve essere messa in funzione la presentazione del Parco della Vena del Gesso Romagnola o la presentazione della Fauna della Vena del Gesso Romagnola all’interno dell’aula didattica.
La grotta visitabile della Tanaccia è aperta, esclusivamente su prenotazione e per visite guidate, dal 1aprile al 31 ottobre.
Il Museo geologico del Monticino e le piazzole di sosta sono aperti tutti i giorni dall’alba al tramonto.
Il presidio del Centro Visite è garantito da almeno una persona, presente all’interno del territorio del Parco naturale Carnè, della Tanaccia e del Museo del Monticino e reperibile dagli utenti che accedono al Centro Visite.
2) INFORMAZIONI AI VISITATORI.
Le informazioni ai visitatori sono garantite dal personale del Centro Visite e devono riguardare tutto il territorio del Parco della Vena del Gesso Romagnola, con particolare riferimento ai Gessi di Brisighella, Rontana e Castelnuovo.
Totale ore stimate annualmente per i punti 1) e 2): c.a. 490 ore/uomo.
3) ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI PER L’ANIMAZIONE DEL CENTRO.
Il calendario degli eventi è organizzato dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, in collaborazione con i Comuni, con il gestore e responsabile del Centro Visite e con eventuali soggetti appositamente incaricati per lo svolgimento delle attività di educazione ambientale e animazione culturale del Centro Visite Ca’ Carnè, della Tanaccia e del Museo del Monticino. Il personale partecipa all’organizzazione logistica di tutte le diverse iniziative effettuate all’interno del Centro Visite e, compatibilmente con gli impegni presso il centro stesso, ad eventuali altre iniziative di promozione e animazione del Parco della Vena del Gesso Romagnola, su richiesta dell’Ente di Gestione. Il rimborso delle spese per i trasferimenti verso altri siti in cui siano organizzati gli eventi o le iniziative, sarà a carico dell’Ente di Gestione.
Totale ore stimate annualmente: c.a. 170 ore/uomo
4) MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE.
Il personale garantisce tutte le attività di manutenzione ordinaria dell’area del Centro Visite Ca’ Carnè, della Tanaccia, del Museo del Monticino, delle piazzole di sosta del Monticino, delle “Porte del Parco” e dei punti attrezzati di competenza del Parco all’interno della Provincia di Ravenna. Eventuali interventi che eccedano la manutenzione ordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.
Totale ore stimate annualmente: c.a. 620 ore/uomo.
Al soggetto incaricato, nel compenso annuale, quale rimborso spese anticipate, è compresa anche una somma pari a euro 1.500,00 di materiali (benzina, olio, vernici, impregnanti, ecc.), da rendicontare annualmente con presentazione di fatture o ricevute.
5) SERVIZIO DI SORVEGLIANZA.
Durante le ore di servizio il personale svolge anche servizio di sorveglianza, segnalando tempestivamente agli eventuali trasgressori di norme amministrative o del regolamento del Parco le attività illecite in corso e richiedendone l’interruzione. In caso del perdurare dei comportamenti scorretti o di eventuali comportamenti illeciti che eccedano la semplice violazione amministrativa, il personale informerà tempestivamente le forze di polizia.
Totale ore stimate annualmente: c.a. 250 ore/uomo.
6) ALLOGGIO.
Il personale incaricato della gestione del Centro Visite Ca’ Carnè, della Tanaccia e del Museo del Monticino alloggia gratuitamente presso i locali del Centro Visite. Più specificamente, sono destinati ad alloggio del personale i seguenti locali dell’edificio ricavato dalla ristrutturazione dell’ex-
fienile: al piano terra ingresso e disimpegno, servizi igienici; al piano primo cucina, camera da letto.
7) UTENZE.
Le utenze (acqua, metano, energia elettrica, telefono fisso, un telefono cellulare) sono a carico dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.
8) VISITE GUIDATE SPELEOLOGICHE E ORGANIZZAZIONE DEI CAMPI SCOUT.
Il personale incaricato della gestione del Centro Visite Ca’ Carnè, della Tanaccia e del Museo del Monticino può ricavare entrate economiche dalle visite guidate speleologiche alla Tanaccia e dall’organizzazione logistica dei campi Scout, nonché dall’utilizzo della Capanna Scout.
8) PROGETTI EUROPEI LIFE O INTERREG O ASSIMILABILI Definiti in base alle necessità, per un totale di ore stimate annualmente: c.a. 250 ore/uomo.
p. l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna IL DIRETTORE
L’AFFIDATARIO