CONTRATTO DI SERVIZI DI OSPITALITA’
CONTRATTO DI SERVIZI DI OSPITALITA’
Tra
Società [●], con sede legale [●] via [●] n°.[●], capitale sociale di Euro [●] interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●][●], Partita IVA [●], in persona del [●],[●], domiciliato per la carica presso la sede sociale, debitamente munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (qui di seguito "CLIENTE");
e
EI TOWERS S.p.A. (società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediaset S.p.A.), con sede legale in Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza e C.F. 12916980159, Partita Iva 01055010969, REA MB – 1596613, capitale sociale 2.826.237,70, in persona del suo Amministratore Delegato, Xxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, debitamente munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (qui di seguito "EI TOWERS");
Premesso che:
1) Il CLIENTE è titolare di licenza di operatore di rete, ottenuta con atto in data [●]
n. prot. [●] del Ministero [●] – ai sensi della Legge 20 marzo 2001, n. 66 e della relativa Delibera n. 435/01/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché dell’art. 23, comma 11 della Legge 3 maggio 2004, n. 112 e del recente D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (di seguito “Licenza”), e dei correlati diritti di uso delle frequenze radiotelevisive e delle frequenze per i collegamenti in ponte radio, incluse le specifiche Apparecchiature di Trasmissione necessarie al trasporto e alla diffusione del Segnale sul Territorio (concetti tutti come meglio infra definiti); [oppure specificare gli eventuali diversi estremi della titolarità della Licenza]
2) EI TOWERS ha la proprietà e/o comunque la disponibilità delle infrastrutture di rete e del necessario Know-how per poter fornire una serie di servizi in qualità di cd. tower company, ossia tutti quei servizi lato sensu relativi all’ospitalità presso postazioni di apparati radiotelevisivi e/o di telecomunicazione per consentire – in base alle diverse esigenze manifestate dai vari soggetti beneficiari dei relativi servizi – la distribuzione e la diffusione dei relativi segnali radiotelevisivi e/o di telecomunicazione da prestarsi a favore dei titolari delle necessarie autorizzazioni e/o licenze ministeriali, i quali necessitino dei Servizi oggetto del presente Contratto.
3) Per l'esercizio della Licenza mediante la propria rete di distribuzione e diffusione digitale avente copertura nazionale (qui di seguito “Rete Digitale”), il CLIENTE, tra l’altro, necessita della disponibilità, in comune con altri utenti, di un complesso di postazioni (come meglio infra definite "Siti") per l’installazione
delle Apparecchiature di Trasmissione per il trasporto e per la diffusione del Segnale in tecnologia digitale terrestre – come infra definito – trasmesso sulla Rete Digitale (cd. “Servizi di Ospitalità”).
4) I Siti consistono in infrastrutture convenientemente situate, consistenti in superfici coperte per il ricovero di apparati e strutture a sviluppo verticale, ove sono disponibili sistemi radianti, antenne paraboliche, sistemi di multiplexing ed ulteriori altre parti di infrastrutture, quali impianti elettrici , ecc., idonee ad ospitare le Apparecchiature di Trasmissione ai fini della corretta diffusione del Segnale.
5) EI TOWERS ha la disponibilità dei Siti, che vengono già utilizzati per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, e possiede altresì un’organizzazione tecnica e imprenditoriale idonea, tra l’altro, all’esecuzione dei Servizi di Ospitalità oggetto del presente Contratto.
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue: Articolo 1. PREMESSE
Le premesse e gli Allegati al Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, con forza e valore di patto.
Articolo 2. DEFINIZIONI
Salvo diversa specifica indicazione, i seguenti termini con iniziale maiuscola avranno, nel presente Contratto e nei suoi Allegati, il significato qui di seguito indicato.
2.1 Per “Apparecchiature di Diffusione” si intende il complesso di apparati (come indicati nell’Allegato Articolo 2) e relative componenti accessorie di proprietà e/o comunque nella piena disponibilità del CLIENTE, collocati nei Siti, finalizzati alla diffusione terrestre del Segnale.
2.2 Per “Apparecchiature di Distribuzione” si intende il complesso di apparati (come indicati nell’Allegato Articolo 2) e relative componenti accessorie (collegamenti in ponte radio) di proprietà e/o comunque nella piena disponibilità del CLIENTE, collocati nei Siti, finalizzati al trasporto del Segnale verso i vari Siti dislocati sul Territorio.
2.3 Per “Apparecchiature di Trasmissione” si intendono congiuntamente le Apparecchiature di Diffusione e le Apparecchiature di Distribuzione.
2.4 Per “CLIENTE” si intende la Società [●] in epigrafe indicata, nella propria qualità di operatore televisivo nazionale su frequenze terrestri in tecnica digitale, in conformità alle condizioni prescritte dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato in sede di adozione del provvedimento del 14 dicembre 2011, n. 23117.
2.5 Per “Contratto” si intende il presente accordo ed i relativi allegati.
2.6 Per “Corrispettivi Annuali” si intendono gli ammontari di prezzo espressi in Euro e oltre IVA, su base annua, da corrispondere a EI TOWERS per l’erogazione dei Servizi, come specificati nell’Allegato Articolo 4.
2.7 Per “Parte” si intende il CLIENTE e EI TOWERS disgiuntamente e per “Parti”
le predette entità cumulativamente.
2.8 Per “Segnale” si intende il segnale televisivo (transport stream max. 24Mbit) trasmesso sulla Rete Digitale direttamente dal CLIENTE diffuso via etere in conformità agli standard Europei (ITU-R) attualmente in vigore.
2.9 Per “Servizi” si intendono i Servizi di Ospitalità.
2.10 Per “Siti” si intendono i siti di proprietà o comunque nella disponibilità di EI TOWERS, presso i quali sono ospitate le Apparecchiature di Trasmissione.
Articolo 3. OGGETTO
Il presente Contratto ha ad oggetto la prestazione da parte di EI TOWERS a favore del CLIENTE, su base non esclusiva, con rischio, gestione ed organizzazione di capitali e mezzi propri, secondo i termini e le condizioni di seguito specificati, dei Servizi di Ospitalità, intendendosi come tali la locazione da parte di EI TOWERS, a favore del CLIENTE, di porzioni di Xxxx attrezzati, necessari al fine di consentire l’ospitalità ed il corretto funzionamento delle Apparecchiature di Trasmissione come meglio specificato nell’Allegato Articolo 3.
Articolo 4. CORRISPETTIVI
4.1 A fronte della fornitura dei Servizi di Ospitalità di cui al precedente art. 3, il CLIENTE corrisponderà a EI TOWERS i Corrispettivi Annuali indicati nell’Allegato Articolo 4.
4.2 In caso di periodi di fruizione dei Servizi ridotti rispetto al periodo annuale, si procederà alle corrispondenti ripartizioni dei rispettivi Corrispettivi Annuali, per la quota parte del periodo di effettiva fruizione.
4.3 I Corrispettivi Annuali sono comprensivi dei soli costi relativi ai Servizi di Ospitalità, essendo pertanto espressamente esclusi i costi della eventuale fornitura e dell'installazione delle Apparecchiature di Trasmissione, nonché gli eventuali costi per i lavori di adeguamento dei Siti di cui al punto 1 dell’Allegato
Articolo 3. Il CLIENTE altresì riconosce che il corrispettivo per i Servizi non è comprensivo del rimborso dei costi per l’eventuale allacciamento e alimentazione elettrica delle Apparecchiature di Trasmissione, come meglio indicato nell’Allegato Articolo 3, che verranno fatturati a parte e potranno subire adeguamenti anche in funzione di eventuali incrementi delle tariffe elettriche determinati dalle competenti Autorità di settore e/o Enti erogatori.
4.4 Il pagamento dei Corrispettivi Annuali verrà effettuato anticipatamente su base trimestrale, entro la fine del primo mese del trimestre di riferimento, previo ricevimento di idoneo documento fiscale, e verranno aggiornati su base annuale in applicazione del [●]% della variazione del relativo indice ISTAT. In caso di ritardato pagamento, dalla relativa scadenza verranno applicati sulle somme dovute gli interessi di mora al tasso EURIBOR maggiorato di 2 (due) punti. Il tasso verrà computato per il periodo decorrente dalla data in cui il pagamento sarebbe stato dovuto sino a quello del pagamento avvenuto.
Articolo 5. GARANZIE E RESPONSABILITA’
5.1 Ciascuna Parte garantisce che l’esecuzione del Contratto non viola alcun precedente rapporto giuridico intervenuto con terzi.
5.2 EI TOWERS garantisce di avere attuato tutti i possibili accorgimenti, affinché i Xxxx siano conformi a quanto previsto dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni (D. Lgs.vo. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) e si impegna ad effettuare gli eventuali interventi imposti dall’adozione di leggi, di regolamenti, di provvedimenti amministrativi o di altra natura. EI TOWERS dichiara e garantisce altresì che i propri mezzi e le proprie attrezzature sono conformi alla normativa sulla prevenzione infortuni e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di avere ottemperato ad ogni previsto obbligo in materia di formazione / informazione del proprio personale dipendente in relazione ai rischi specifici correlati alle loro prestazioni lavorative.
5.3 Qualora ai fini dell'erogazione dei Servizi si renda necessario l’ottenimento di un nullaosta o di un’autorizzazione amministrativa, il CLIENTE provvederà nei tempi previsti, alla presentazione delle opportune istanze ed ai conseguenti adempimenti.
5.4 Ciascuna Parte si impegna nei confronti dell’altra a non porre in essere atti che cagionino interferenze dei segnali televisivi trasmessi attraverso le varie apparecchiature radiotelevisive e/o di telecomunicazione ospitate nei Siti.
5.5 EI TOWERS garantisce di possedere valide autorizzazioni, concessioni, permessi e/o licenze per l’erogazione dei Servizi, il tutto in conformità con la legislazione vigente in materia e che manterrà in essere per tutta la durata del
presente Contratto le condizioni in forza delle quali sono state ottenute le autorizzazioni, concessioni, permessi e licenze suddette.
5.6 EI TOWERS assicura l’osservanza dei regolamenti e delle esigenze operative del CLIENTE da parte dei propri dipendenti – o di eventuali subappaltatori che presteranno la loro opera – che avranno accesso ai Siti. EI TOWERS garantisce inoltre che il personale adibito a fornire tali prestazioni è a tutti gli effetti suo dipendente, o distaccato, oppure consulente e/o collaboratore nel rispetto della normativa vigente e si impegna a soddisfare tutti gli obblighi in materia di assicurazioni, previdenza ed assistenza, nonché quelli in materia fiscale, derivanti dal Contratto Collettivo di Lavoro della categoria, da accordi integrativi aziendali e da tutte le disposizioni normative vigenti. EI TOWERS applicherà, pertanto, nei rapporti con i propri dipendenti e/o collaboratori, che a qualunque titolo parteciperanno e/o collaboreranno alla realizzazione e alla fornitura dei Servizi, i trattamenti legali, contrattuali, assicurativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali di riferimento. Parimenti, nel caso di subappalto, EI TOWERS rilascia le medesime garanzie per quanto attiene il personale di tale subappaltatore. EI TOWERS dichiara e garantisce altresì espressamente che contatterà e compenserà direttamente chiunque parteciperà e/o collaborerà alla realizzazione e fornitura dei Servizi, assumendo a proprio carico ogni onere relativo ai compensi. In particolare, EI TOWERS esonererà e terrà indenne il CLIENTE e i suoi dipendenti e collaboratori, da ogni onere e responsabilità derivante dagli adempimenti di cui sopra, intendendosi che tutti gli obblighi legali, assicurativi, previdenziali, fiscali, assicurativi, contrattuali inerenti il personale utilizzato da EI TOWERS nell’esecuzione dei Servizi, saranno integralmente a carico di EI TOWERS, ivi compreso ogni onere relativo ai compensi, spese sostenute, adempimenti ed autorizzazioni di ogni genere e natura, risarcimenti ed indennizzi.
5.7 Nell’esecuzione dei Servizi, EI TOWERS ottempererà a tutte le disposizioni di legge o di regolamento ovvero alle normative emesse da pubbliche autorità nella materia oggetto del Contratto. EI TOWERS terrà indenne il CLIENTE da ogni pretesa avanzata da terzi, ivi compresi i dipendenti di EI TOWERS, per danni di qualsiasi natura, verificatisi nel corso ed in occasione dell’esecuzione dei Servizi per colpa di EI TOWERS e/o di suoi subappaltatori. Identica garanzia è rilasciata dal CLIENTE per eventuali danni ad essa imputabili cagionati a EI TOWERS durante l’esercizio delle attività che formano oggetto del Contratto.
5.8 EI TOWERS dichiara e garantisce di avere ricevuto e preso atto del documento denominato “Informativa e disposizioni per Imprese Esterne” realizzato dal CLIENTE che sarà distribuito in copia ed illustrato al personale che opererà nell’ambito del presente Contratto e presso il CLIENTE, nonché di avere
visionato e di accettare il D.U.V.R.I. di cui all’Allegato Articolo 5.8 redatto dal
CLIENTE stesso ai sensi dell’art. 26 c.. 3 del D.Lgs. 81/2008.
Ai sensi dell’art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, EI TOWERS dichiara che i costi a proprio carico relativi alla sicurezza del lavoro (come tali da intendersi la somma complessiva sia dei costi effettivi sia di quelli previsti a titolo di investimento) ammontano a annui Euro [●] ([●]) indicativi.
5.9 EI TOWERS, pertanto, garantisce sin d’ora che risarcirà e terrà indenne il CLIENTE e i suoi dipendenti e collaboratori da qualunque pretesa o azione che qualsiasi terzo, compresi i dipendenti e/o collaboratori di EI TOWERS possano avanzare, in qualsivoglia momento (anche successivo alla durata del presente Contratto) che sia in qualunque modo riconducibile ai Servizi e che sia ascrivibile a dolo o colpa grave di EI TOWERS. EI TOWERS si impegna sin d’ora a consegnare al CLIENTE, a richiesta di quest'ultima, copia dei documenti comprovanti l’adempimento degli obblighi di cui sopra, con particolare riferimento ai soggetti utilizzati da EI TOWERS per l’esecuzione dei Servizi.
5.10 Il CLIENTE, nel dare atto che, per la migliore esecuzione dei Servizi, proprio personale dipendente dovrà collaborare con personale e/o consulenti di EI TOWERS, accetta di prestare a favore di EI TOWERS e del relativo Gruppo di appartenenza pari garanzie e impegni a soddisfare ogni e tutti gli obblighi in materia di assicurazioni, previdenza ed assistenza, nonché quelli in materia fiscale, derivanti dal Contratto Collettivo di Lavoro della categoria e/o da accordi integrativi aziendali e da tutte le disposizioni normative vigenti, nonché relativa manleva da qualunque pretesa o azione che qualsiasi terzo, compresi i dipendenti e/o collaboratori del CLIENTE medesimo, possano avanzare, in qualsivoglia momento (anche successivo alla durata del presente Contratto) che sia in qualunque modo riconducibile ai Servizi e che sia ascrivibile a dolo o colpa grave del CLIENTE. Il CLIENTE si impegna altresì sin d’ora a consegnare a EI TOWERS, a richiesta di quest'ultima, copia dei documenti comprovanti l’adempimento degli obblighi di cui sopra, con particolare riferimento ai propri dipendenti che collaboreranno con EI TOWERS per l’esecuzione dei Servizi.
5.11 E’ consentito al personale del CLIENTE o di società dallo stesso incaricate l’accesso ai Siti, mediante accompagnamento di personale di EI TOWERS o di società dalla stessa incaricate, previa richiesta ai sensi del successivo art. 15. Il servizio d’accesso sarà garantito da EI TOWERS, o da società dalla stessa incaricate, per tutti i giorni dell’anno, inclusi i festivi, entro le 72 ore dalla ricezione della relativa richiesta, salva in ogni caso l’indisponibilità derivante da cause di forza maggiore e/o da motivi indipendenti dalla propria volontà.
5.12 Nei casi straordinari di comprovata necessità ed urgenza per interventi di manutenzione correttiva, il servizio d’accesso sarà garantito da EI TOWERS, o da società dalla stessa incaricate, entro il successivo giorno lavorativo dalla ricezione della relativa richiesta. Fermo quanto precede, negli altri casi straordinari di comprovata necessità ed urgenza, EI TOWERS o società dalla stessa incaricata, nei limiti della disponibilità al momento della richiesta, collaborerà affinché il servizio di accesso possa essere garantito in tempi più brevi rispetto a quanto previsto al precedente comma 5.11.
5.13 Fatta eccezione per i casi di installazione commissionata direttamente a EI TOWERS, e per i casi in cui sia già presente in postazione personale di EI TOWERS o di società dalla stessa incaricata per attività programmate, in tutti gli altri casi si applicheranno ai servizi di accesso le tariffe “a giornata” per il personale di accompagnamento come da relativo listino pubblicato sul sito istituzionale di EI TOWERS.
5.14 Anche per assicurare il pieno rispetto delle norme di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), il CLIENTE potrà in ogni caso, direttamente o tramite società incaricate, accedere ai Siti esclusivamente accompagnato da personale di EI TOWERS o da personale dalla stessa incaricato, laddove il CLIENTE non goda di spazi, locali ed impianti esclusivamente dedicati.
Articolo 6. AGGIORNAMENTI TECNICI
Le caratteristiche delle Apparecchiature di Trasmissione potranno subire nel corso dell'esecuzione del Contratto una progressiva evoluzione e potranno, conseguentemente, essere variate in relazione ai piani di sviluppo del CLIENTE. In questo caso di variazione delle Apparecchiature di Trasmissione, le Parti provvederanno ad aggiornare l’Allegato Articolo 2 ed, eventualmente, l’Allegato Articolo 4.
Articolo 7. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ E REVISIONI DEL CONTRATTO
7.1 Il CLIENTE potrà richiedere, oppure EI TOWERS potrà proporre, modifiche nelle modalità di prestazione dei Servizi. Salvo impedimenti oggettivi, i corrispettivi per tali modifiche saranno comunicati da EI TOWERS al CLIENTE entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di quest'ultimo, o contemporaneamente alla presentazione della propria proposta, unitamente alle altre condizioni per l'attuazione di tali modifiche.
7.2 Le Parti si impegnano inoltre a rinegoziare in buona fede eventuali modifiche ai Corrispettivi, qualora entrambe concordino circa la rilevanza di intervenute modifiche nella consistenza della Rete Digitale (a titolo esemplificativo, numero
medio di TX nelle postazioni fornite, valore complessivo del fatturato dovuto per l’ospitalità della Rete Digitale, ecc.), tali da alterare in misura consistente i presupposti commerciali e/o tecnologici alla base dell'instaurazione del rapporto in oggetto.
Articolo 8. ACCORDI PREGRESSI
Il presente Contratto costituisce l’integrale manifestazione della volontà delle Parti sulle materie che ne formano l’oggetto e annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo intercorso tra il CLIENTE e/o sue controllate/controllanti con EI TOWERS e/o sue controllate/controllanti sulla materia disciplinata dal presente Contratto.
Articolo 9. DURATA E RECESSO
9.1 Il Contratto entra in vigore il [●] e avrà durata di 7 (sette) anni, rinnovabile per un periodo di ulteriori e successivi anni 7 (sette), previa rinegoziazione in buona fede tra le Parti del nuovo corrispettivo almeno 12 mesi prima della data di scadenza, restando inteso che in caso di mancato accordo non si darà luogo al rinnovo tacito.
9.2 Il CLIENTE, decorsi i primi di 24 (ventiquattro) mesi dall’inizio della decorrenza del presente Contratto, avrà la facoltà di recedere anticipatamente da uno o più Siti oggetto del presente Contratto, comunicando a EI TOWERS la propria volontà mediante raccomandata a.r. con preavviso di almeno mesi 6 (sei) prima del previsto termine di cessazione. A fini di chiarezza, in relazione al corretto computo dei termini per l’esercizio del primo recesso, il CLIENTE potrà pertanto comunicare la propria volontà di recedere anche prima che siano decorsi i primi 24 mesi dalla decorrenza del presente Contratto, restando in ogni caso inteso che il relativo recesso avrà efficacia non prima che sia decorso il 30° mese.
Articolo 10. MISURE DI SICUREZZA
Nell'esecuzione dei Servizi, EI TOWERS si impegna al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.
Articolo 11. SUBAPPALTO
Ferma restando la responsabilità diretta di EI TOWERS nei confronti del CLIENTE, EI TOWERS potrà avvalersi, per l'esecuzione dei Servizi, di terzi per i quali varranno tutte le norme e le condizioni stabilite nel Contratto. EI TOWERS dichiara e garantisce che tali soggetti saranno in possesso di adeguate capacità e idoneità tecnico professionali necessarie a svolgere le attività subappaltate nel rispetto di tutte le leggi applicabili in materia.
EI TOWERS sarà, inoltre, tenuta a portare a conoscenza del subappaltatore le informazioni sui rischi presenti nei luoghi in cui si svolgeranno le attività subappaltate.
EI TOWERS si obbligherà altresì a promuovere il coordinamento circa gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori e quelli del subappaltatore, al fine di eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei Servizi.
Articolo 12. RISERVATEZZA
Le Parti non utilizzeranno per scopi diversi da quelli previsti dal Contratto ogni informazione riservata tra di loro trasmessa o comunque acquisita nel corso dell’esecuzione del Contratto, sia essa pertinente alle Parti o a soggetti terzi che si trovino in rapporti con le Parti.
Le Parti non comunicheranno a terzi tali informazioni e non consentiranno, in nessun modo, che essi ne facciano uso o ne prendano conoscenza.
Per informazioni riservate delle Parti si intendono esplicitamente tutte quelle su cui sia stata apposta l'indicazione scritta di "Riservato", "Confidenziale" o altra espressione equivalente. Un elenco delle informazioni riservate che ciascuna Parte fornirà all'altra, potrà formare oggetto di apposito documento comunicato alla Parte ricevente.
Saranno inoltre considerate informazioni riservate delle Parti le informazioni o i dati relativi ad elenchi di clienti o fornitori, alla pianificazione ed operazioni commerciali, ad attività contabili, amministrative o finanziarie, o alla struttura tecnologica utilizzata dalle Parti.
Ciascuna Parte non acquisisce alcun diritto sulle informazioni riservate dell'altra Parte, fermo restando che idee, concetti, know-how e tecniche relativi alle attività inerenti all'oggetto del Contratto potranno essere liberamente utilizzati da entrambe le Parti.
Articolo 13. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ciascuna Parte conferma all’altra il consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati forniti e riguardanti la propria società e/o i propri rappresentanti e/o incaricati, di cui dichiara di aver ricevuto l’assenso. Ciascuna Parte dà atto altresì, per sé e per i suoi dipendenti e/o collaboratori, di essere stata adeguatamente informata circa le finalità del succitato trattamento nonché dei diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 a tutela della riservatezza dei propri dati personali.
Articolo 14. FORZA MAGGIORE
Ciascuna delle Parti non sarà responsabile nei confronti dell’altra Parte per qualsiasi perdita o danno che potrebbero essere causati a quest’ultima quale risultato diretto o indiretto di ritardi, ostacoli o impedimenti nell’adempiere agli obblighi di cui al Contratto conseguenti a fatti o circostanze al di fuori del proprio controllo. In tal caso, la Parte non impossibilitata alla prestazione sarà sollevata dal proprio obbligo di prestazione all’altra Parte per il periodo in cui la controprestazione dell’altra Parte rimane sospesa.
Le Parti si impegnano inoltre a rinegoziare in buona fede le eventuali modifiche al Contratto, qualora entrambe concordino preventivamente circa la rilevanza di intervenute modifiche di legge, di regolamento, di provvedimento amministrativo o di altra natura che alterino in misura consistente i presupposti commerciali e/o tecnologici alla base dell'instaurazione del rapporto in oggetto.
Articolo 15. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni previste ai sensi del Contratto devono avvenire in forma scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata anche tramite fax o e-mail con pdf, oppure, previo accordo tra le Parti anche se limitatamente a una determinata categoria di comunicazioni, con il solo impiego di mezzi elettronici.
Articolo 16. CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto, nonché i diritti e le obbligazioni da esso derivanti, non potranno essere ceduti in tutto o in parte a terzi, senza il preventivo accordo scritto delle Parti.
E’ espressamente esclusa l’automatica cessione del Contratto in caso di trasferimento, cessione, locazione o affitto a terzi dell’intera azienda o di singoli rami d’azienda di EI TOWERS.
Il CLIENTE non potrà subaffittare a terzi i Siti.
Articolo 17. CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla validità, all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente Contratto, dovranno essere risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole in buona fede tra le Parti mediante ricorso alla valutazione congiunta dei vertici aziendali.
Qualora entro 30 (trenta) giorni, a decorrere dall'avvio del predetto procedimento amichevole, tale tentativo di composizione non avesse buon fine, le eventuali controversie che dovessero permanere in relazione alle condizioni economiche del presente Contratto potranno essere sottoposte al servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.
Nel caso in cui tale tentativo di mediazione fallisca, nonché per ogni altra disputa relativa all’esistenza, la validità, l’efficacia, l’esecuzione, l’interpretazione e/o la risoluzione del presente Contratto, la controversia sarà infine devoluta alla competenza esclusiva del foro di Monza, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro concorrente.
Articolo 18. INTERPRETAZIONE
Nel caso in cui alcuna delle clausole del Contratto sia giudicata nulla, annullabile, invalida o comunque inefficace dalla competente Autorità Giudiziaria, tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia non avrà effetto sulle altre clausole del Contratto
stesso, e le clausole di cui sopra dovranno intendersi come modificate nella misura e secondo il senso necessari a che tale Autorità Giudiziaria le possa ritenere pienamente valide ed efficaci, e tutti i diritti e le obbligazioni delle Parti si interpreteranno e applicheranno come modificati di conseguenza, preservando nella maggior misura possibile la volontà delle Parti come risultante dal Contratto.
Articolo 19. MODIFICHE
Eventuali accordi modificativi del Contratto devono essere conclusi per iscritto da rappresentanti delle Parti munite dei necessari poteri.
Articolo 20. SPESE
Le spese sopportate da ciascuna delle Parti per la conclusione del Contratto rimarranno a suo esclusivo carico.
Articolo 21. ALLEGATI AL CONTRATTO
Il Contratto è costituito dai seguenti Allegati:
Allegato Articolo 2 - Elenco dei Siti e descrizione delle specifiche tecniche delle Apparecchiature di Trasmissione;
Allegato Articolo 3 – Servizi Ospitalità;
Allegato Articolo 4 - Determinazione dei corrispettivi e modalità di fatturazione;
Allegato Articolo 5.8 – DUVRI. Firmato in [●], il [●]
Il CLIENTE EI TOWERS S.p.A.
Allegato Articolo 2
ELENCO DEI SITI E DESCRIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE DI TRASMISSIONE
[allegato che viene predisposto sulla base del numero di postazioni richieste dal CLIENTE e dei dati dal medesimo forniti]
Allegato Articolo 3
SERVIZI DI OSPITALITÀ
3.1.a) Locazione di Porzioni di Xxxx
EI TOWERS mette a disposizione del CLIENTE porzioni dei Siti – il cui elenco è allegato al presente Contratto sub Allegato Articolo 2 – necessari al fine di consentire l’ospitalità, in comune con altri utenti, delle Apparecchiature di Trasmissione del CLIENTE ai seguenti termini e condizioni:
(1) EI TOWERS garantisce al CLIENTE la disponibilità di idonei spazi all’interno dei Siti, adeguati alla installazione delle Apparecchiature di Trasmissione del CLIENTE, eseguendo eventuali lavori di adeguamento dei Siti nel rispetto della regolarità tecnico-urbanistica.
(2) Il presente Servizio è altresì comprensivo della messa a disposizione, ove disponibile e richiesto dal CLIENTE, dell’eventuale allacciamento e alimentazione elettrica delle Apparecchiature di Trasmissione all’interno dei Siti, comprensivo, dove previsto, di gruppo elettrogeno di soccorso.
(3) Il presente Servizio è altresì comprensivo della messa a disposizione del CLIENTE, ove previsto, di idoneo impianto di climatizzazione per garantire le condizioni climatiche necessarie al corretto funzionamento delle Apparecchiature di Trasmissione.
(4) EI TOWERS conferisce al CLIENTE un diritto di utilizzo delle proprie antenne e dei sistemi di multiplexing, delle canalizzazioni esistenti presso ogni Sito, se disponibili, per la posa e/o il passaggio di cavi, aerei o interrati, per il collegamento tra le Apparecchiature di Trasmissione e le relative antenne, restando inteso che la concessione del diritto di passaggio di cui al presente punto non costituisce in alcun modo una servitù di passaggio e si intenderà cessata a tutti gli effetti alla scadenza del presente Contratto.
(5) EI TOWERS dichiara e garantisce al CLIENTE che fatti salvi i diritti derivanti da contratti aventi ad oggetto la concessione dell’utilizzo di ulteriori porzioni dei Siti, non sussistono altri diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento delle porzioni di Xxxx concesse al CLIENTE secondo quanto previsto dal presente Contratto; resta altresì inteso che il CLIENTE potrà utilizzare i Siti esclusivamente per l’installazione delle Apparecchiature di Trasmissione in proprio legittimo possesso.
(6) EI TOWERS dichiara e garantisce il rispetto all’interno dei Siti della normativa vigente in materia di sicurezza (di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), prevedendo un adeguato sistema di organizzazione, presidio e monitoraggio delle Postazioni.
(7) Le eventuali modifiche delle infrastrutture e dello stato di consistenza dei Siti che dovessero in qualche modo interessare le Apparecchiature di Trasmissione e che dovessero in qualche modo modificare l’Area di Servizio dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti. In tal caso, EI TOWERS presenterà preventivamente al CLIENTE una relazione scritta contenente un’analitica rappresentazione degli effetti derivanti
dall’esecuzione della predette modifiche. Per tutti gli altri casi, EI TOWERS potrà progettare una differente occupazione dei propri spazi all’interno dei Siti, informando e concordando preventivamente con il CLIENTE ogni attività che si rendesse necessaria.
(8) EI TOWERS provvederà a mantenere i Xxxx in uno stato tale da soddisfare per caratteristiche e qualità l’uso a cui sono destinati.
Allegato Articolo 4
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE
[allegato che viene predisposto sulla base del numero di postazioni richieste dal CLIENTE e in applicazione del listino generale pubblicato sul sito istituzionale della società alla voce “ospitalità”]
Allegato Articolo 5.8
DUVRI