SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO COMUNE DI GENOVA
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO COMUNE DI GENOVA
Appalto fra il Comune di Genova e l’Impresa per l’esecuzione dei lavori di rifacimento delle coperture e del 1° lotto lavori a villa De Mari
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno il giorno del mese di , in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove
INNANZI A ME -
sono comparsi
PER UNA PARTE - il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da nato a il domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.
del
E PER L’ALTRA PARTE - l’Impresa di seguito per brevità denominata Impresa , con sede in , via C.A.P.
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di numero rappresentata dal Signor nato a _ il
e domiciliato presso la sede dell’Impresa in qualità di ; (ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
- tale Impresa , compare nel presente atto in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell’associazione temporanea tra le Imprese:
, come sopra costituita: con sede in , via ,
C.A.P. , codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
numero ;
- tale costituita ai sensi con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio , Notaio in , in data , repertorio n. , Raccolta n.
, registrato all’Ufficio di Registro di in data , che, in copia conforme all’originale, debitamente bollato si allega sotto la lettera “ “ perché ne formi parte integrante e sostanziale.
Detti comparenti della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, rinunciando con il mio consenso all’assistenza dei testimoni.
PREMETTONO
- che con determinazione dirigenziale della Direzione n. in data , esecutiva ai sensi legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento delle coperture e del 1° lotto lavori a villa De Mari;
- che l'appalto di cui trattasi è suddiviso in due stralci funzionali: il primo dell'importo di Euro 654.725,90 di cui Euro 41.928,30 per oneri per la sicurezza già predeterminati e non soggetti a ribasso ed euro 1.500,00 per opere in economia non soggette a ribasso ed il secondo dell'importo di Euro 235.499,04 di cui Euro 1.518,68 per oneri per la sicurezza già predeterminati e non soggetti a ribasso ed euro 6.000,00 per opere in economia non soggette a ribasso.
- che il giorno ebbe luogo, presso questo Comune, la gara (inserire tutti i dati necessari relativi all’espletamento della gara) relativa al
conferimento in appalto dei lavori per un importo complessivo posto a base di 890.224,94 di cui euro 7.500,00 per opere in economia e euro 43.446,98 per oneri per la sicurezza già predeterminati e non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;
- che in base alle risultanze della gara, riportate in apposito verbale Repertorio n. in data , al quale si fa pieno riferimento, i lavori in oggetto vennero aggiudicati provvisoriamente all'Impresa per avere questa offerto il prezzo complessivo di Euro di cui per oneri per la sicurezza già predeterminati e non soggetti a ribasso euro 43.446,98 ed euro 7.500,00 per opere in economia da liquidarsi secondo quanto stabilito dall’art. 179 del D.P.R. 207/2010, come di seguito specificato, in seguito all’offerta, di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con l’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore, il tutto oltre I.V.A.;
- (seguono i dati relativi all’esperimento di gara)
- che con successiva determinazione dirigenziale della n.
in data , esecutiva, il Comune ha aggiudicato
definitivamente l’appalto di cui trattasi all’Impresa .
Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. Il Comune di Genova affida in appalto all’Impresa , che, avendo sottoscritto il verbale di cui all’articolo 106 comma 3 del Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori di rifacimento delle coperture e del 1°lotto lavori a villa De Mari;
L’Impresa , si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Articolo 2. Capitolato d’appalto.
1. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinati, nelle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. del 19.04.2000 n° 145 in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al X.X.xx 163/2006 e al Regolamento Generale approvato con D.P.R. N. 207/2010, dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, depositate agli atti del Settore e dal capitolato speciale d'appalto unito alla determinazione dirigenziale della n. in data , esecutiva ai sensi legge, integrante il progetto esecutivo, nonché alle condizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. del
che le parti dichiarano di conoscere, avendone sottoscritto per accettazione copie conformi depositate agli atti dell’ , che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
Articolo 3. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale, ammonta a Euro di cui 43.446,98 per oneri per la sicurezza già predeterminati e non soggetti a ribasso ed euro
7.500,00 per opere in economia da liquidarsi secondo quanto stabilito dall’art. 179 del D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A.
2. L'appalto di cui trattasi, risulta suddiviso in due stralci funzionali: il primo dell'importo di Euro 654.725,90 di cui Euro 41.928,30 per oneri per la sicurezza già predeterminati e non soggetti a ribasso ed euro 1.500,00 per opere in economia non soggette a ribasso ed il secondo dell'importo di Euro 235.499,04 di cui Euro 1.518,68 per oneri per la sicurezza già predeterminati e non soggetti a ribasso ed euro 6.000,00 per opere in economia non soggette a ribasso.
"L'esecuzione dei lavori afferenti il secondo stralcio è condizionata all'ottenimento del relativo finanziamento pari ad Euro. 235.499,04 oltre iva entro il termine di mesi sei dalla consegna dei lavori del primo stralcio.
In caso di mancato finanziamento entro il suddetto termine il contratto, previa ultimazione e collaudo dei lavori inerenti il primo stralcio, si intenderà consensualmente risolto senza che l'aggiudicatario abbia diritto a qualsiasi forma di indennizzo o risarcimento danni per la mancata esecuzione dei lavori relativi al suddetto secondo stralcio."
Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora il Comune di Genova, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.
2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 132, comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con
D.P.R. n. 207/2010.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui all'articolo 153 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.
(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)
1. I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.
Il Comune ha costituito, ai sensi dell’articolo 147 del D.P.R. 207/2010 l’Ufficio di Direzione lavori, preposto alla direzione ed al controllo tecnico contabile ed amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali, un’adeguata presenza nell’ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di conduzione e
gestione tecnica dell’appalto soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre il Direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell’appaltatore, di personale della Polizia Municipale, munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecnico del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, ovvero del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà l’impiego di personale autorizzato in cantiere il cui elenco dovrà essere comunicato dall’Impresa all’atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l’elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l’Impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia ed impresa di appartenenza e relativo contratto applicato.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido il Comune, nella persona del Direttore Lavori.
I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al Direttore dei Lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all’INPS, all’INAIL ed alla CASSA EDILE Genovese, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 330 naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Articolo 6. Penale per i ritardi.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale corrispondente a Euro
2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione . La misura complessiva della penale non può superare il 10 %. In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l’Impresa ritenga siano cessate le cause della
sospensione dei lavori, senza che il Comune di Genova ne abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori affinché provveda a quanto necessario alla ripresa degli stessi. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’Impresa intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’Impresa stessa può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il Comune di Genova si oppone allo scioglimento, l’Impresa ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In particolare l’Impresa per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, nominato ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 145/2000, deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell’articolo 6 del citato D.M. 145/2000, individuato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l’appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. L’Amministrazione Comunale, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell’Impresa presso la sua sede.
2. L’Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. La direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 decreto del D.M. 145/2000, è assunta dal Nato a il in qualità di
, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
(IN CASO DI R.T.I. O CONSORZI inserire capoverso seguente)
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.
4. L’Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. L’Impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
6. Sono altresì a carico dell’Impresa gli oneri di cui all’articolo 25 del presente contratto.
Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto al ribasso offerto in sede di gara.
(nel caso di appalto con lavori da tenere distinti, facenti capo a fonti diverse di finanziamento)
6. La contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo contratto.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’art. 133, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
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Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. Verranno corrisposti pagamenti in acconto con l’emissione di Stato Avanzamento Lavori ogni 60 (sessanta) giorni, qualunque sia il loro
ammontare, con le modalità di cui all’articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3, del DPR 207/2010.
La persona autorizzata dall'appaltatore, (qualora non coincidesse con lo stesso), a sottoscrivere i documenti contabili é .
I pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i termini di cui all’articolo 143 del D.P.R. 207/2010:
- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l’emissione del certificato di pagamento;
- 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per l’ordine di pagamento.
Ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nonché dell'articolo 16-bis della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 per ogni pagamento in acconto si procederà nei confronti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al cantiere interessato dai lavori; l'appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La mancata presentazione, come pure l’irregolarità, del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all’emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all’articolo 143 del D.P.R. 207/2010.
In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge
n. 136/2010 e s.m.i., da parte dell’affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente comma 2.
Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell’ultima rata di acconto.
Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare di esecuzione, previa garanzia fidejussoria ex articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché articolo 124 del D.P.R. n. 207/2010.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità più volte citate.
Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, qualora la Civica Amministrazione non lo accerti direttamente, l’Impresa beneficiaria dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assenza di qualsiasia adempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per imposte o tasse, ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute, fino alla concorrenza del medesimo importo. La Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso “Equitalia S.p.A.”. Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila EURO produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo, ai sensi e agli effetti dell’art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i. il C.U.P. dell'intervento é e il C.I.G. attribuito alla gara é
I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca " " - Agenzia n. – di - Codice IBAN non dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono
nato a il Codice Fiscale .
Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.
L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell’art 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati.
SE L’APPALTO E’ FINANZIATO CON MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INSERIRE IL CAPOVERSO SEGUENTE:
il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione delle domande di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.
(solo per opere finanziate o cofinanziate con fondi dell’Unione Europea)
Qualora sia stata erogata l’anticipazione sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo graduale della medesima.
L'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. regolamenta la cessione di crediti già maturati. In particolare la stessa dovrà essere notificata alla Civica Amministrazione e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 144 del D.P.R. 207/2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al Giudice Ordinario per la risoluzione del contratto.
Articolo 13. Collaudo, gratuita manutenzione.
1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto avviene con l’emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore lavori, confermato dal responsabile del procedimento, entro tre mesi dall’ultimazione lavori.
0.Xx predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3.Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di reglare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4.L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 14. Risoluzione del contratto.
1. Ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le transazioni di cui al presente contratto, pena la risoluzione del medesimo, devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Posta Italiane
S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
2. Il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità e nei casi previsti dal comma 1 dell’articolo 135 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ossia qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento defini- tivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per
reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
3. . Inoltre il Comune procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:
a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antinfortunistici, inclusa, ove necessaria, la Cassa Edile Genovese;
e) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera;
h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
l) reiterato mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore a garanzia del pagamento nei confronti dello stesso delle prestazioni derivanti dal contratto di subappalto;
m) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da parte dell’Impresa appaltatrice, nonché delle eventuali Imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operai e all’omessa segnalazione al riguardo da parte del direttore di cantiere al direttore dei lavori o al coordinatore della sicurezza in fase operativa;
n) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la Società Assicuratrice derivanti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione e/o dalla polizza decennale postuma, che abbiano causato l’inefficacia delle stesse verso l’assicurato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti dal Comune, diversamente coperti dalle suddette polizze;
o) revoca dell'attestazione di qualificazione con provvedimento dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, dovuta alla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
4. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della garanzia prestata dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché dell’indennizzo calcolato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
Articolo 14 bis. Clausola risolutiva espressa.
L'Impresa ………., consapevole dei vincoli di cui agli articoli 11 e 14 del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010, così come modificata dalla Legge n. 217 in data 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto Legge n. 187/2010.
In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il Codice Identificativo Gara e il Codice Unico Progetto di cui all'articolo 11 del presente contratto.
In caso di subappalto o di subcontratto, l'Impresa appaltatrice, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Articolo 15. Controversie.
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e qualora le stesse siano di importo pari o superiore al diecipercento di quello contrattuale ai sensi e agli effetti dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a formulare proposta motivata di accordo bonario.
2. Il responsabile del procedimento redige verbale dell’accordo bonario accettato e sottoscritto dalle parti.
Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Competente - Foro esclusivo di Genova.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa si impegna a trasmettere al Comune, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la CASSA EDILE GENOVESE, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare
riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dall'articolo 4 del D.P.R. 207/2010.
3. L'impresa medesima è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui e' tenuto il subappaltatore. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all’esibizione da parte di questi della predetta documentazione.
Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia e applicazione del protocollo di legalità sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova.
1. Il Comune di Genova ha chiesto l’informativa prefettizia ai sensi del D.Lgs.
n. 490 in data 8 agosto 1994 e del D.P.R. n. 252 in data 3 giugno 1998 nei confronti dell’appaltatore. In caso di variazioni societarie si procederà a nuova richiesta.
2. Il Comune di Genova effettuerà le valutazioni discrezionali previste dalla legge nei confronti delle ditte per le quali vengono fornite informazioni atipiche ai sensi dell’art.10, comma 9, del d.P.R. 252/1998. Il Comune di Genova valuterà le informazioni supplementari atipiche – di cui all’art.1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n.629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n.726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, del
d.P.R. n.252/1998.
3. L’appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.
L’appaltatore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. L’appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia al Comune di Genova, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.
4. L’appaltatore si impegna a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto in oggetto a imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l’affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all’individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. L’appaltatore
è consapevole che la stazione appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.
5. L’appaltatore assume l’obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all’art. 118, 11° comma, ultimo capoverso, del d.Lgs. n. 163/2006, corredate da autocertificazione avente oggetto il possesso del certificato camerale con nulla osta antimafia, prima dell’effettiva prestazione, ivi comprese quelle relative ai subcontratti posti in essere dal subappaltatore. Il Comune di Genova si impegna a trasmettere tempestivamente al Prefetto tali comunicazioni.
6. In applicazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni dei lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo di Genova - e il Comune di Genova in data 17 gennaio 2012, la Civica Amministrazione acquisirà informazioni antimafia per l’autorizzazione di tutti i subappalti e dei subcontratti inerenti le tipologie di prestazioni di seguito indicate:
a) trasporto materiale a discarica;
b) trasporto e smaltimento rifiuti;
c) fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
d) noli a freddo di macchinari;
e) fornitura di ferro lavorato
f) servizi di guardiania di cantiere;
g) servizi di autotrasporto;
h) fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 118 del d.Lgs. n. 163/2006);
i) noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 118 del d.Lgs. n. 163/2006).
l) alloggiamento e vitto maestranze.
Nei casi previsti dall’art.11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni fornite dal Prefetto. I subappalti e i subcontratti stipulati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita la risoluzione di tale subcontratto, qualora le verifiche diano esito positivo.
Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente contratto o all’autorizzazione dei subappalti o subcontratti vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo i relativi contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti e le autorizzazioni ai subappalti ed ai subcontratti revocate
7. In applicazione del Protocollo di legalità dianzi citato, le imprese esecutrici, prima dell’avvio dei lavori, forniranno attraverso un sistema informatico, appositamente approntato, i dati relativi alla ditta, nonché le informazioni sui mezzi che verranno impiegati e sui lavoratori da occupare nei cantieri.
8. Per le comunicazioni di cui al comma precedente, l’Appaltatore provvederà a nominare un responsabile di cantiere, il quale trasmetterà, con cadenza settimanale e secondo l’apposita procedura informatica, al Comune e alla Prefettura – UTG di Genova, entro le ore 18,00 del venerdì precedente, ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l’indicazione della ditta, di qualunque automezzo che
comunque avrà accesso al cantiere, dei dipendenti che vi saranno impegnati, nonché delle persone autorizzate all’accesso per un altro motivo. Il Responsabile di cantiere ha l’obbligo di comunicare, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18,00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati. I suddetti dati saranno oggetto di accertamenti e verifiche da parte del Gruppo interforze.
9. Il Comune trasmetterà alla Prefettura i verbali redatti a seguito delle ispezioni condotte dal Coordinatore per la sicurezza .
Articolo 17-bis. Risoluzione del contratto in caso di violazioni del protocollo di legalità sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova.
1. L’appaltatore è consapevole, nel caso in cui successivamente alla stipula del presente atto pervenga dalla Prefettura - Ufficio Territoriale Governativo di Genova – informativa da cui emerga a suo carico una delle circostanze ostatitive previste dall’articolo 10 comma 7 del D.P.R. n. 252 in data 3 giugno 1998, che il presente contratto sarà risolto di diritto.
Il presente contratto sarà altresì risolto di diritto nel caso in cui venga accertata la violazione degli obblighi previsti al comma 3 dell’art. 17.
2. Il Comune procederà in caso di accertamento della casistica di cui al comma 2 del precedente articolo 17, o di violazione delle prescrizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, nonché per il reiterasi della mancata o difforme comunicazione da parte delle imprese esecutrici, dei dati di cui al comma 8 dello stesso articolo 17 alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
3. In tutte le ipotesi in cui nel protocollo di legalità sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura UTG di Genova è prevista l’applicazione di una clausola risolutiva espressa o la revoca del presente affidamento, verrà applicata una penale determinata nella misura del 10% dell’importo del contratto, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dal Comune saranno destinate, d’intesa con la Prefettura- UTG, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'Impresa ha depositato presso la stazione appaltante:
(NB: verificare con nota del R.P.)
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.
La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 predisposto dall’arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx in data 21/12/2011 quale l’Impresa, avendone sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.
Quest’ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all’art.12 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) depositati agli atti formano
parte integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto pur non essendo allo stesso allegati .
3. L'Impresa deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in corso d’opera, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. L’Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l’Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
Articolo 19. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i lavori che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. In particolare si dà atto che l’Impresa ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività:
Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione entro i termini previsti dall’articolo 118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’Impresa si obbliga, all’atto della presentazione dell’istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:
a) copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l’altro, che il prezzo praticato dall’Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall’articolo 118 comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d’appalto comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso. La stazione appaltante, ai sensi dell’art 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. verifica che i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le transazioni devono essere eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
b) Attestazione SOA riferita all’Impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, comprova dei requisiti di cui all’art 90 del DPR 207/2010
c) Autocertificazione resa ai sensi di legge attestante il possesso di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio industria Artigianato ed Agricoltura, comprensivo del nulla osta antimafia.
d) Documento Unico di Regolarità Contributiva riferito all’impresa subappaltatrice, emesso da INPS, INAIL e Cassa Edile Genovese.
e) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell’Impresa subappaltatrice secondo l’apposito modulo predisposto dal Comune di Genova, ritirabile presso l’ufficio del Responsabile del Procedimento.
Dalla data di presentazione dell’ istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo del contratto d’appalto oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l’incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell’autorizzazione da parte del Comune di Genova ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall’articolo 118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 senza che l’Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. Qualora l’istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell’autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all’Impresa appaltatrice, convenendo altresì le parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell’Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l’applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.
3. E’ fatto obbligo all’Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell’addebito all’appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all’Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate dal subappaltatore. In caso di ulteriore inadempimento il Comune sospenderà i successivi pagamenti a favore dell’appaltatore e potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora sia integrata una delle cause previste dall’art 14 del presente contratto.
Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti. (in alternativa ai precedenti commi 2 e 3, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Non è ammesso il subappalto.
Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante (i) numero in
data rilasciata dalla società/dall'istituto
agenzia/filiale di (ii) per l'importo Euro ( ) pari al
(iii) per cento dell'importo del presente contratto avente validità fino
al ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 avente validità fino al e comunque al decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato con previsione di proroghe
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione salvo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
1. L’Impresa assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi , sollevando Il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125 del regolamento approvato con DPR n. 207/2010 l’Impresa si impegna a stipulare polizza assicurativa per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari ad Euro 680.000,00 che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 800.000,00.
Detta polizza sarà emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al
D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all’articolo 2 lettere c) ed e) ed articolo 10 lettere
a) e c) del suddetto schema contrattuale la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l’appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell’esecuzione del contratto d’appalto.
In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell’appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:
- Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM n 145/2000 per quanto ancora vigente;
- il capitolato speciale d’appalto;
- tutti gli elaborati grafici progettuali elencati nell’art.6 punto 1 del Capitolato Speciale d’Appalto;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma.
- Il protocollo di legalità sottoscritto tra il Comune di Genova e la Prefettura UTG di Genova in data 17 gennaio 2012
Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il D.M. 145/2000 per quanto ancora vigenti e in quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010.
Articolo 24 Elezione del domicilio
Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del D.M. 145/2000 l’Impresa elegge domicilio in Genova presso:
- gli uffici comunali
-
- altro
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) (pro-quota) comprese quelle occorse per la procedura di gara svoltasi dei giorni in prima seduta e
………..in seconda seduta sono a carico dell’Impresa che, come sopra costituita, vi si obbliga.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di reglare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
5. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone presa visione, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.
Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina mediante inchiostro nero indelebile, e in parte a mano da persona di mia fiducia, su facciate e parte della facciata rese bollate, del quale è stata data lettura alle Parti contraenti che lo approvano e meco lo firmano a termini di legge.
Il Comune di Genova: L’Appaltatore: L’Ufficiale Rogante:
i
Completare con le parole “polizza assicurativa” ovvero “fideiussione bancaria” a seconda
del caso.
ii
Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.
iii La garanzia deve essere conforme al D.Lgs. 163/2006