ACCORDO CONTRATTUALE
Reg. n. Verona,
ACCORDO CONTRATTUALE
Ai sensi del D.L 17/3/2020 n. 18 e della DGRV n. 445 del 7/4/2020
Tra
L’AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA (di seguito ULSS 9) con sede e domicilio fiscale in Verona, Via Xxxxxxxx n. 42 – con codice fiscale e partita IVA n. : 0257390236 – nella persona del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, delegato alla sottoscrizione del presente accordo contrattuale con deliberazione del Direttore Generale n. 403 del 15/05/2020
e
l’Ente privato accreditato istituzionalmente ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITÀ’ DI PORTO DI LEGNAGO ONLUS (di seguito Ente) con sede legale e domicilio fiscale in Via Ospital Vecchio
n.7 – 00000 Xxxxxxx (XX) con codice fiscale n. 91003350237 in persona del legale rappresentante Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx il quale, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti e decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione
Premesso che:
• Azienda ULSS 9 e Ente hanno digitalmente sottoscritto una “Convenzione per Centro Diurno per le persone con disabilità” (Reg. n. 2018059 del 19/09/2018) relativa alle seguenti Unità di Offerta:
− Centro diurno accreditato XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX’ XX XXXXX XX XXXXXXX (DGRV n.1769 del 07/11/2017);
• nel contesto di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione della malattia COVID-19, sono state approvate misure nazionali e regionali volte a definire procedure idonee a permettere il mantenimento dell’erogazione dei servizi ritenuti essenziali pur nel rispetto della necessità di contenimento dei casi di contagio;
• tra le sopracitate misure rientra la sospensione delle attività sociosanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani, persone con disabilità e nelle aree minori, dipendenze e salute mentale;
Visto:
• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di rischio sanitario a seguito dell’insorgenza di agente virale trasmissibile COVID-19;
• il D.L. 9 marzo 2020 n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario
Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
l’art. 9 del D.L. n. 14/2020 che per il periodo di sospensione delle attività a seguito dell’emergenza sanitaria, dà indicazioni agli enti locali in merito all’assistenza agli alunni disabili mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari e alle regioni in merito all’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità;
• il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito nella legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 , recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• l’art. 47 del D.L. n. 18/2020 convertito nella legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, che prevede, per la durata dell’emergenza sanitaria, la sospensione dell’attività nei centri semiresidenziali comunque siano denominati dalle normative regionali a carattere socio- assistenziale, socio-educativo,polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e la possibilità da parte dell’Azienda ULSS, di concerto con le strutture, di attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità d alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consente il rispetto delle misure di contenimento;
• l’art. 48 del D.L. n. 18/2020 convertito nella legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, che contempla la possibilità per le pubbliche amministrazioni aventi competenze nelle materie oggetto di sospensione di attivare, previo accordo con i centri in questione, progettualità o forme di assistenza a carattere domiciliare o a distanza al fine di garantire comunque possibili livelli di assistenza;
• la DGRV del 7/4/2020 n. 445 che dà indicazione in merito a presupposti e contenuti dei possibili accordi contrattuali tra Azienda ULSS ed Enti gestori al fine di individuare forme alternative di assistenza durante il periodo di chiusura delle scuole e dei servizi semiresidenziali;
si stipula il seguente accordo contrattuale Art. 1: Premesse
Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.
Art. 2: Oggetto delle prestazioni
L’Ente concorda con l’UOC Disabilità Non Autosufficienza del distretto competente per territorio, progettualità specifiche al fine di garantire, per tutto il periodo di emergenza sanitaria, modalità di presa in carico generalizzata in modalità alternativa e ulteriori progettualità specifiche nei confronti dei disabili frequentanti le strutture coinvolte nei provvedimenti di chiusura.
Art. 3: Obblighi dell’Ente
L’Ente deve effettuare l’attività di cui all’art. 2 sempre secondo modalità operative concordate con l’UOC Disabilità Non Autosufficienza competente per territorio che potranno variare in base all’andamento e durata dell’emergenza sanitaria ed in relazione a sopraggiunte disposizioni normative, come indicato nel documento specifico allegato di cui all’art. 2.
L’Ente deve procedere alla rendicontazione delle attività effettuate secondo le modalità stabilite nel documento specifico allegato di cui all’art. 2.
L’Ente deve mettere a disposizione le proprie sedi, attrezzature e personale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Sono a carico del’Ente eventuali danni a terzi o cose provocati dagli operatori impegnati nelle attività previste dal presente accordo.
Per le attività a potenziale rischio di contagio, e l’Ente, si impegna a fornire tutti i dispositivi di protezione individuale con formazione ed oneri a proprio carico.
Art. 4: Obblighi dell’ Azienda ULSS 9
L’ Azienda ULSS 9 si impegna a definire con l’Ente l’attività prevista nel presente accordo n un’ottica di mutua collaborazione al fine di addivenire alle migliori forme di assistenza nell’interesse del disabile e nel rispetto delle disposizioni connesse all’emergenza sanitaria.
L’ Azienda ULSS 9 comunica tempestivamente all’Ente ogni aggiornamento della normativa nazionale e regionale avente riflessi sull’applicazione del presente accordo anche ai fini dell’eventuale modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall’Ente.
Art. 5: Remunerazione e pagamento delle prestazioni
Per l’attività di cui all’art. 2 L’ Azienda ULSS 9 procede al riconoscimento economico dei seguenti importi:
• il 75% del budget contrattuale iniziale (retta prevista per giornata/assistito al momento della sospensione dell’attività) per le prestazioni di presa in carico generalizzata in modalità alternativa previste nello specifico documento progettuale allegato al presente accordo contrattuale
• ulteriore 15% del budget contrattuale iniziale (retta prevista per giornata/assistito al momento della sospensione dell’attività) per le ulteriori progettualità specifiche previste nello specifico documento progettuale allegato al presente accordo contrattuale,
il tutto subordinatamente alla verifica dell’effettiva erogazione delle prestazioni medesime.
L’Azienda ULSS 9 effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale entro il termine di 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura e della documentazione relativa all’attività svolta.
Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Art. 6: Requisiti autorizzativi e di accreditamento
L’Ente si impegna a mantenere, anche nel periodo interessato all’emergenza sanitaria, i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente.
Art. 7: Durata dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale decorre dal 9/3/2020 e sino alla cessazione dei provvedimenti statali e regionali in materia di emergenza sanitaria da COVID-19.
Art. 8: Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e/o regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali e/o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Art. 9: Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale:
Eventuali integrazioni e/o modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Art. 10: Privacy
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo contrattuale nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali secondo le disposizioni vigenti in materia.
Prendono atto della vigente normativa in tema di privacy e di trattamento dei dati secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del Decreto Legislativo n. 101/2018 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione di tutte le prescritte misure di sicurezza obbligatorie per il trattamento dei dati personali e sensibili.
Il trattamento dei dati sarà effettuato in forma cartacea e/o elettronica ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati dal responsabile del trattamento dei dati.
Art. 11: Registrazione
Il presente atto è soggetto a imposta di bollo a carico dell’Ente se dovuta in ragione della natura giuridica dello stesso. In caso di registrazione le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Art. 12: Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo si fa rinvio all’accordo contrattuale già sottoscritto tra le parti e citato in premessa, alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 9 Scaligera Per il Soggetto privato accreditato Il Direttore Il Legale Rappresentante
U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale (Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxx) (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx))