completo • trasparente • corretto
ACCORDO DI GARANZIA
completo • trasparente • corretto
Moll bauökologische Produkte GmbH, Xxxxxxxxxxxxxx 00-00, 00000 Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx
Marzo 2019
1. Oggetto dell‘accordo di garanzia |
Con il presente, l‘azienda Moll bauökologische Produkte GmbH (qui di seguito denominata „Moll“) concede all‘avente diritto indicato al punto 2 una garanzia limitata del produttore per i prodotti standard pro clima di Moll (qui di seguito denominati „prodotto“), per il periodo di garanzia indicato al punto 4, conformemente alle condizioni del presente accordo di garanzia. 2. Avente diritto |
È considerato avente diritto il cliente che ha acquistato il prodotto direttamente da Moll, e il suo cliente finale che utilizza i prodotti, sempre che possa comprovare di averli acquistati da un cliente diretto di Xxxx (qui di seguito denominato „richiedente“). Per comprovare il diritto alla garanzia è sufficiente presentare la prova d‘acquisto o, in assenza di un contratto scritto, la ricevuta (qui di seguita denominata „prova del diritto“). 3. Caso di garanzia |
Un caso di garanzia ai sensi del presente accordo si verifica solo se, entro il periodo di garanzia previsto al punto 4, si manifesta una difformità delle condizioni reali del prodotto rispetto alle specifiche di Moll valide al momento dell‘acquisto, e se tale difformità non è riconducibile a errori nell‘utilizzo del prodotto, in particolare al mancato rispetto delle istruzioni d‘uso, manutenzione e installazione, o a effetti esterni sul prodotto. Xxxx non concede espressamente alcun altro tipo di garanzia. 4. Periodo di garanzia |
Il periodo di garanzia per i prodotti inizia al momento della vendita del prodotto da parte di Moll al primo cliente, e termina dopo sei anni. Il periodo di garanzia si estende a dieci anni dopo la vendita dei prodotti da parte di Moll al primo cliente, se l‘utilizzo dei prodotti avviene esclusivamente in combinazione con i prodotti standard pro clima, sempre che per l‘applicazione vengano offerti prodotti nel sistema pro clima. 5. Notifica del caso di garanzia |
Se durante il periodo di garanzia indicato al punto 4 si verifica un caso di garanzia conforme al punto 3, il richiedente deve notificarlo tempestivamente per iscritto a Moll entro il periodo indicato al punto 4, e in ogni caso entro quattordici giorni di calendario da quando ne è venuto a conoscenza, presentando la prova del diritto. 6. Rivendicazioni di garanzia |
Se il richiedente notifica correttamente a Moll, come previsto al punto 5, un caso di garanzia conforme al punto 3, entro il periodo indicato al punto 4, Moll stabilirà a propria discrezione se fornire a proprie spese al richiedente un prodotto sostitutivo del prodotto difettoso nel luogo di utilizzo, o se riparare il prodotto stesso. Se il prodotto è già stato installato, Moll stabi- lirà a propria discrezione se farsi carico anche delle spese comprovate per l‘installazione e lo smontaggio, o se incaricare un terzo. Il richiedente che desidera far valere i propri diritti deve presentare a Moll a proprie spese un preventivo di costo vincolante, e richiedere a Moll se decide di farsi carico di tali costi o di incaricare un terzo per l‘installazione e lo smontaggio. Le rivendicazioni di garanzia del richiedente sopra descritte sono definitive e MOLL non si assume ulteriori responsabilità. 7. Prescrizione |
Le rivendicazioni di garanzia conformi al punto 6 vanno in prescrizione entro un anno dalla loro notifica. 8. Diritti di legge |
Tutti i diritti di legge del richiedente nei confronti di Xxxx o dei clienti di Moll in qualità di venditori non vengono pregiudicati dal presente accordo di garanzia. 9. Disposizioni finali |
Si conviene come foro competente esclusivo per entrambe le parti Schwetzingen. Tuttavia, Xxxx è anche autorizzata a intentare un‘azione legale al foro generale del richiedente. Per questo accordo di garanzia è valido solo il diritto tedesco, fatta eccezione per la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG). Qualora singole disposizioni di queste condizioni commerciali dovessero risultare o diventare giuridicamente inefficaci, resta impregiudicata la validità delle disposizioni restanti. In tal caso le parti si impegnano a condurre trattative in buona fede per sostituire la disposizione inefficace con una disposizione valida che si avvicini il più possibile al risultato economico della disposizione inefficace. Lo stesso vale in caso di lacune normative. |