COMUNE DI
COMUNE DI
SAN XXXX DEI NORMANNI
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE SITO IN VIA XXX XXXXXX
PREMESSO CHE:
- con deliberazione n. 198 del 28/12/2010 la Giunta Comunale ha stabilito di procedere all’affidamento in concessione a terzi della gestione del Palazzetto dello Sport “Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx” e delle strutture sportive adiacenti site in via Xxx Xxxxxx;
- con deliberazione n. del / /2011 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione relativo all’affidamento in concessione della struttura sportiva sopraindicata;
- con determinazione n. del / /2011 è stato approvato il bando di selezione pubblica, esperita ai sensi dell’articolo 19 della Legge regionale 4 dicembre 2006 n. 33 per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo polivalente di proprietà comunale sito in via Xxx Xxxxxx;
- con determinazione n. del / /2011 sono stati approvati gli esiti della selezione pubblica finalizzata all’affidamento della gestione di cui trattasi, ed in conformità delle valutazioni della commissione giudicatrice è stata disposto il conferimento del corrispondente incarico all’Associazione
Tutto ciò premesso
L'anno duemilaundici il giorno del mese di nella sede del Comune di San Xxxx dei Normanni,
TRA
Il Comune di San Xxxx dei Normanni, rappresentato dalla dott.ssa , nata a
il / / , in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, giusto Decreto di nomina n. del / / , domiciliata per la sua funzione presso la Residenza Municipale di Piazza Carducci, in San Xxxx dei Normanni;
E
L’Associazione sportiva , regolarmente costituita con atto n. del , codice fiscale n. , con sede in , rappresentata dal sig. , nato a il ,
in qualità di legale rappresentante,
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto della convenzione
1. Il Comune di San Xxxx dei Normanni di seguito denominato "Comune”, concede all’Associazione
di , di seguito definita “concessionario”, la gestione dell’impianto sportivo polivalente di proprietà comunale sito in via Xxx Xxxxxx, composto dalle seguenti strutture:
a) il palazzetto dello sport “Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx”, ivi compresi i servizi, gli spogliatoi, la centrale termica, gli impianti e le attrezzature;
b) n. 1 campo da basket esterno;
c) n. 2 campi da tennis esterni;
d) l’area di accesso all’impianto sportivo nonché qualunque altra struttura ed attrezzatura comprese nel perimetro di recinzione dell’impianto medesimo.
Art. 2 – Finalità della concessione
1. Il Comune, mediante la presente concessione, intende favorire l’utilizzo dell’impianto sportivo in oggetto per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività sportive (allenamenti e attività agonistica) inerenti l’Associazione titolare della concessione medesima e le altre Associazioni sportive debitamente autorizzate dal Comune secondo le modalità di cui all’articolo 6 della presente convenzione.
2. Il concessionario si impegna a gestire l’impianto sportivo di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d’uso dell’impianto, e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione e nel rispetto delle programma (allegato A) proposto dallo stesso concessionario nell’ambito della selezione pubblica citata in premessa.
3. La gestione dell’impianto sportivo in oggetto deve, in ogni caso, garantire l’osservanza del principio del libero accesso allo stesso da parti di tutti i cittadini ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18, comma 3 della Legge Regionale 4 dicembre 2006 n. 33, e deve essere finalizzata alla promozione e alla diffusione della pratica dell’attività sportiva nella cittadinanza.
4. Previe intese ed autorizzazione da parte del Comune, il concessionario potrà organizzare nell'impianto in oggetto anche eventi di natura non prettamente sportiva.
Art. 3 – Durata della concessione
1. La durata della concessione è stabilita in tre anni, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dell’impianto di cui all'articolo 4 della presente convenzione.
2. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare di ulteriori tre anni la durata della concessione, compatibilmente con le disposizioni di leggi vigenti e verificata la sussistenza del pubblico interesse. La volontà del Comune di procedere alla proroga della concessione sarà comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata entro il termine di 60 giorni dal termine iniziale di scadenza della concessione.
Art. 4 – Consegna dell’impianto
1. La consegna dell’impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna, da redigersi in contraddittorio fra i rappresentanti del Comune e del concessionario, dal quale risulterà la consistenza e lo stato di conservazione delle strutture sportive, degli impianti tecnologici, degli arredi e delle attrezzature ivi presenti.
2. Alla scadenza della concessione dovrà essere redatto, a cura del concessionario ed in contraddittorio con i rappresentanti del Comune, un verbale di restituzione da cui si evinca la consistenza e lo stato di conservazione dei beni consegnati in gestione.
Art. 5 – Riserva di utilizzo a favore de Comune
1. Il Comune può utilizzare l’impianto sportivo oggetto della presente concessione per lo svolgimento di attività e manifestazioni varie, organizzate direttamente o mediante soggetti terzi, fino ad un massimo di venti giorni per anno solare, compatibilmente con le esigenze di eventuali attività agonistiche già fissate in calendario. In tali casi il Comune dovrà prenotare l’utilizzo di impianto sportivo con un preavviso di quindici giorni. Dette giornate sono fruibili gratuitamente con la disponibilità dei necessari addetti all’impianto e dei servizi funzionanti.
2. In caso di eventi eccezionali, quali ad esempio calamità naturali, il Comune può sospendere il rapporto di concessione ed utilizzare l’impianto per le necessità del caso senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario.
Art. 6 – Modalità di utilizzo degli impianti
1. L’utilizzo di tutti gli impianti sportivi oggetto della presente concessione si ispira al principio del libero accesso agli stessi da parti di tutti i cittadini.
2. Il concessionario si obbliga, nei limiti della disponibilità ad autorizzare l’accesso agli impianti sportivi a tutti i gruppi, associazioni e società sportive, che intendono svolgere attività sportiva nell’impianto medesimo e che presentano annualmente domanda al Comune di San Xxxx dei Normanni.
3. Il concessionario concorda con coloro che richiedono l’utilizzo degli impianti i giorni e le fasce orarie di utilizzo per gli allenamenti e le gare ufficiali da assegnare a ciascun soggetto richiedente, definendo un piano di disponibilità che tenga conto dei calendari federali e della loro rilevanza.
4. In caso non si giungesse ad un accordo tra i richiedenti sulla distribuzione degli orari di utilizzo, decide il competente ufficio comunale, dopo aver sentito i richiedenti e il concessionario e cercando il più possibile di conciliare le diverse esigenze. In ogni caso, il piano viene formalizzato dal Comune all'inizio di ogni stagione sportiva (settembre).
Art. 7 – Organizzazione e gestione gare
1. Agli impianti affidati in concessione possono accedere esclusivamente gli spettatori, solo durante lo svolgimento di gare, i giocatori, gli allenatori, i dirigenti delle società inserite nel piano di utilizzo di cui all'articolo 6 e coloro la cui presenza sia indispensabile alle attività sportive. All'interno dell'impianto potranno accedere solo i veicoli delle forze dell'ordine e di soccorso, con esclusione tassativa di ogni altro veicolo.
2. Nell'ambito delle attività che ciascuna società sportiva utilizzatrice dell'impianto può porre in essere, è compreso anche lo svolgimento di partite amichevoli con altre squadre, anche provenienti da fuori territorio, per le quali le società utilizzatrici medesime assumono ogni responsabilità in ordine alla copertura assicurative di tutti gli atleti e per eventuali danni.
Art. 8 – Adempimenti del concessionario (attività di custodia, vigilanza e pulizia)
1. Il concessionario è tenuto a provvedere:
a) alle attività di custodia e vigilanza di seguito indicate:
- apertura e chiusura giornaliera degli accessi e degli ingressi all’impianto sportivo, in base agli orari di utilizzo dello stesso;
- accertamento relativo al completo abbandono della struttura da parte degli utenti all’atto di ogni chiusura giornaliera;
- presenza costante di personale durante tutto l’orario di apertura;
- movimentazione delle attrezzature sportive e nel loro deposito al termine dell’attività stessa;
b) alle operazioni giornaliere di pulizia e conduzione di seguito indicate:
- lavaggio e pulizia del campo di gioco con prodotti ed attrezzature adeguati al tipo di pavimentazione;
- pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi con l’ausilio di idonei prodotti per l’igiene;
- montaggio e smontaggio della rete da pallavolo secondo i turni d’utilizzo;
- accensione dell’impianto termico e di illuminazione;
c) alle operazioni settimanali di pulizia e conduzione di seguito indicate:
- lavaggio con idonei detergenti del campo da gioco;
- pulizia delle tribune, degli ingressi e di tutti i locali accessori;
- verifica e riordino di tutte le attrezzature;
- pulizia dei viali di accesso, dei marciapiedi, dei parcheggi;
- svuotamento dei cestini raccogli rifiuti e conferimento dei rifiuti stessi negli appositi cassonetti e contenitori;
d) alle operazioni bimestrali mensili di pulizia e conduzione di seguito indicate:
- pulizia di ringhiere, corrimani, parapetti, ballatoi e simili;
- pulizia di caloriferi, impianti di condizionamento e bocchette di aerazione;
- pulizia delle zone esterne con eventuale raschiatura e rimozione del materiale organico;
- pulizia in entrambe le facciate di porte e vetrate
- disincrostazione degli idrosanitari, rubinetterie e rivestimenti limitrofi;
- deragnatura di tutti gli ambienti.
2. Il concessionario è tenuto a fornire, a propria cura e spese, tutte le attrezzature, le macchine, i prodotti detergenti ed il materiale d’uso necessari per garantire l’adeguato espletamento del servizio di pulizia secondo le prescrizioni sopraindicate, nonché i materiali di consumo occorrenti per i servizi igienici (saponi, carta igienica, delle salviette, salviette, ecc.).
3. Le attrezzature e le macchine impiegate per le attività di pulizia dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, e dovranno inoltre essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.
4. Le operazioni di pulizia degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.
Art. 9 – Adempimenti del concessionario (attività di manutenzione ordinaria)
1. Il concessionario è tenuto ad effettuare, a proprie cura e spese, la manutenzione ordinaria dell’intero impianto sportivo in oggetto, e conseguentemente di tutte le strutture, impianti, arredi ed attrezzature da cui, di tempo in tempo, sarà costituito ed in particolare effettuare tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione degli stessi.
2. Per manutenzione ordinaria si intende l’insieme degli interventi (a titolo esemplificativo e non esaustivo di riparazione, sostituzione integrale, installazione ex novo) comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per mantenere l’attuale stato di conservazione e di funzionalità dei beni che costituiscono l’impianto.
3. Il concessionario è tenuto, in particolare ad effettuare tutte le operazioni di “manutenzione ordinaria riparativa” di seguito indicate:
- riparazione di tutti gli impianti tecnologici (a titolo esemplificativo elettrici, di illuminazione, idrici, di riscaldamento, igienico-sanitari), con rinnovo o sostituzione dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e a mantenerli in efficienza, nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
- riparazioni con eventuali demolizioni, degli intonaci e dei rivestimenti murali con relativa riverniciatura;
- riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, dei pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
- riparazione, con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature, degli infissi e dei serramenti, delle opere e delle strutture in ferro ed in legno esistenti;
- sostituzione di tutti i tipi di vetro eventualmente danneggiati;
- sostituzione di lampade e prese o spine deterioratesi;
- pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e dei manufatti di scolo delle acque piovane e delle condotte fognarie;
- riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventuali eventi vandalici e di teppismo, da effettuarsi entro 20 giorni dal loro avvento, ritenendo compresa l’intera area esterna della parte concessa in gestione;
4. Il concessionario è tenuto, altresì, ad effettuare tutte le operazioni di “manutenzione ordinaria programmata” di seguito indicate:
- controllo mensile dell’efficienza degli scarichi wc, xxxxxxxxx, ecc.;
- controllo mensile dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze;
- controllo trimestrale delle condizioni di tutti gli arredi ed attrezzature ed esecuzione di piccole riparazioni;
- revisione trimestrale di tutti gli infissi e i serramenti, interni ed esterni;
- pulizia semestrale o comunque secondo necessità dei pozzetti delle acque nere e bianche, delle griglie di raccolta delle acque piovane con relativo controllo dell’efficienza dell’impianto fognario e degli scarichi.
5. Sono a carico del concessionario le spese per l’acquisto, la sostituzione e riparazione di quanto venisse danneggiato per cattivo uso (dove per cattivo uso si intende un utilizzo degli impianti con negligenza e noncuranza da parte del concessionario) e per atti vandalici, nonché per tutto quanto occorra per mantenere gli impianti, i servizi annessi e le attrezzature di proprietà comunale in normale stato d’uso. In caso di danni provocati da terzi, persone o altri soggetti utilizzatori, gli oneri per le conseguenti sostituzioni o riparazioni sono ugualmente a carico del concessionario, salvi i diritti di quest'ultimo di rivalersi sui terzi responsabili del danno per il rimborso delle spese sostenute.
Art. 10 - Migliorie, modifiche e addizioni
1. Qualora il concessionario volesse apportare migliorie, modifiche e/o addizioni alla struttura oggetto della presente concessione, oppure volesse collocare in essa nuove attrezzature o migliorare quelle esistenti, dovrà richiedere per iscritto la relativa autorizzazione al Comune. Solo a seguito di formale assenso da parte del Comune, il concessionario potrà effettuare le migliorie o le modifiche richieste.
2. Per quanto riguarda la disciplina delle migliorie e delle addizioni si fa espresso rinvio agli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile.
3. Al termine della concessione, rimarranno di proprietà del concessionario le attrezzature mobili, acquistate e utilizzate nell’impianto durante il periodo della gestione. Il principio non vale per le strutture mobili acquistate dal concessionario per provvedere alla sostituzione di quelle deteriorate dall’uso, ma solo per quelle non elencate nel verbale di consegna di cui all’articolo 4 della presente convenzione.
4. Se le modifiche o innovazioni o arricchimenti strutturali effettuati dal concessionario dovessero richiedere prove, usabilità ed omologazione delle stesse o un nuovo collaudo dell’impianto, ciò dovrà essere acquisito o effettuato a cura e spese dello stesso concessionario.
Art. 11 - Personale
1. Per la gestione dell’impianto in oggetto il concessionario è tenuto ad impiegare il personale necessario, per consistenza e capacità professionale, ad assicurare la corretta ed efficace gestione dell’impianto.
2. Il concessionario dovrà regolare i rapporti con il personale dipendente o socio o volontario impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni di leggi e/o dei contratti collettivi in vigore per ciascuna categoria di collaboratori. Tutti gli obblighi inerenti il personale (pagamento retribuzioni, compensi, oneri previdenziali e assicurativi) sono esclusivamente a carico del concessionario.
3. Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra il concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
4. Il personale impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dal concessionario, dovrà tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.
5. Il concessionario è tenuto a consegnare al Comune l’elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, ed a sostituire il personale giudicato inidoneo per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione.
Art. 12 - Adempimenti relativi alla sicurezza
1. Il concessionario dovrà provvedere ad ottemperare a tutte le prescrizioni e ad agli obblighi previsti dal Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In particolare il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE), insieme all’individuazione delle figure previste per l’attuazione degli stessi, dovranno essere presentati dal concessionario entro trenta giorni prima della sottoscrizione della convenzione.
2. Il concessionario è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, nonché il nominativo del responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 13 – Obblighi del concessionario
1. Il concessionario si obbliga:
a) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte del Amministrazione;
b) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all’atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
c) a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività, nonché la necessità di effettuare interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco;
d) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l’immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua ed attenta sorveglianza comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
e) a limitare l’accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
f) a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per l’energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;
g) a provvedere, entro la data di affidamento delle attività, ad intestare a proprio nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, ovvero a rimborsare integralmente all’attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale titolo;
h) a garantire adeguato riscaldamento dell’aria della struttura e dell’aria e dell’acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici;
i) a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la partecipazione dell’utenza, ed a promuovere l’allargamento della base dei praticanti le attività sportive;
l) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Comune senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.
Art. 14 – Responsabilità e garanzie
1. Il concessionario si impegna a tenere indenne il Comune da responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare da atti o fatti, anche omissivi, attuati dallo stesso o dai propri soci, da incaricati e/o da frequentatori dell’impianto durante la gestione del medesimo e/o lo svolgimento di qualsiasi attività svolta presso la struttura.
2. A tal fine il concessionario dovrà provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile derivante da danni a persone o cose conseguenti alla gestione e all’uso dell’impianto sportivo comunale con massimale non inferiore a €. 3.000.000,00, nonché alla stipula di una polizza per il caso di incendio, atti vandalici e furti con massimale non inferiore a
€ 2.000.000,00.
3. Le copie delle suddette polizze dovranno essere depositate presso gli uffici comunali prima dell’inizio dell’attività di gestione.
Art. 15 – Oneri a carico del Comune
1. Il Comune si impegna ad erogare annualmente al concessionario l’importo di €. , quale contributo in conto esercizio ad integrazione dei ricavi della gestione, preordinato al rimborso delle spese sostenute dal concessionario medesimo per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.
2. L’erogazione del contributo avverrà per il 50% entro il primo trimestre dell’anno di riferimento (entro il 31 marzo) mentre il saldo verrà erogato entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Per il periodo intercorrente tra la data della firma della convenzione e il termine del primo anno solare della gestione, il contributo verrà erogato proporzionalmente ai mesi di effettiva durata della gestione.
3. A partire dal secondo anno di gestione si potrà procedere, con cadenza annuale, alla revisione periodica del contributo ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs. n. 163/2006; tale revisione sarà effettuata in misura pari al 75% della variazione dell'indice ISTAT IFOI registrata nei dodici mesi precedenti.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 della presente convenzione si fa presente che, a partire dal secondo anno di gestione, l'entità del contributo erogato dal Comune potrà variare annualmente in funzione dell'introduzione e/o della modifica, deliberata dalla Giunta Municipale, delle tariffe connesse all’utilizzo degli impianti da parte degli utenti.
Art. 16 - Opere di manutenzione straordinaria
1. Il Comune provvede alle opere di manutenzione straordinaria dell’impianto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e secondo la disponibilità delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio comunale.
2. Nel caso in cui sia necessario realizzare opere di manutenzione straordinaria, l’impianto potrà essere temporaneamente chiuso per ragioni di sicurezza senza alcuna pretesa da parte del concessionario.
Art. 17 - Proventi derivanti dalla gestione dell’impianto
1. Il concessionario, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Comune, può incassare i proventi derivanti da:
a) proventi derivanti dalla vendita dei biglietti relative alle gare ufficiali ed alle competizioni alle quali il concessionario partecipa con le proprie squadre;
b) proventi derivanti dall’esposizione di materiale pubblicitario nei locali interni dell’impianto e nelle pertinenze esterne previo assenso dell’amministrazione comunale;
b) introiti derivanti da corsi sportivi a pagamento destinati a bambini e ragazzi e/o servizi di altra natura organizzati da concessionario;
c) proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe connesse all’utilizzo degli impianti da parte degli utenti (altre associazioni, squadre, singoli) nei termini e nei limiti indicati all'articolo 18 della presente convenzione.
Art. 18 - Tariffe
1. Per il primo anno di gestione non è prevista l'applicazione di tariffe a carico dell'utenza, ragion per cui è fatto divieto al concessionario di richiedere agli utenti il pagamento di qualsivoglia corrispettivo per l'utilizzo degli impianti oggetto della presente concessione.
2. A partire dal secondo anno di gestione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di determinare con cadenza annuale, l'importo delle tariffe connesse all’utilizzo degli impianti da parte degli utenti.
3. Il concessionario provvederà alla riscossione delle tariffe, secondo le modalità e gli importi determinati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, tenendone adeguata e separata contabilità su apposito registro in ottemperanza alle norme fiscali vigenti, da esibire in ogni momento su richiesta anche informale degli incaricati del controllo.
4. I proventi derivanti dall'incasso delle tariffe saranno detratti dall'importo del contributo erogato annualmente dal Comune ai sensi dell'art. 15 della presente convenzione.
Art. 18 - Pubblicità commerciale
1. Il concessionario è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale, in forma sonora e visiva all’interno dell’impianto, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e di legge vigenti, introitandone i proventi.
2. Risultano ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:
- installazione di cartelloni, striscioni, pannelli, schermi e similari, previa autorizzazione dei competenti uffici comunali;
- volantinaggio e distribuzione pubblicazioni;
- annunci a mezzo altoparlante.
3. Il Comune si riserva la facoltà di imporre la rimozione della pubblicità che abbia contenuto di carattere politico o moralmente sconveniente.
Art. 19 - Relazione sulla gestione
1. Il concessionario si obbliga a fornire annualmente al Comune, entro il termine del 15 gennaio dell'anno successivo, i seguenti atti:
a) un bilancio consuntivo dei risultati gestionali conseguiti nell’anno di riferimento, corredato dai documenti giustificativi delle spese sostenute e dei proventi incassati;
b) una relazione sull’andamento dell’attività svolta nell’anno di riferimento, con particolare riferimento all’utilizzazione degli impianti da parte degli utenti, alle attività e manifestazioni svolte e agli interventi di manutenzione effettuati.
Art. 20 - Controlli e verifiche
1. Il Comune potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli mirati a verificare il rispetto della convenzione, prendere visione di tutti gli atti e documenti inerenti la gestione delle entrate e delle uscite relative all’impianto oggetto della convenzione, nonché essere informato sui tempi e modi della fruizione del servizio.
2. Al fine di garantire il controllo sull’immobile, impianti e attrezzature affidate in concessione, il personale comunale incaricato potrà accedere liberamente all’impianto, previa esibizione di tessere di identificazione, durante l’orario di apertura dello stesso. L’accesso è limitato al tempo strettamente necessario all’effettuazione del controllo e non consente la sosta nelle aree destinate al pubblico durante le manifestazioni.
Art. 21 – Cessione e sub-affidamento.
1. E’ fatto divieto al concessionario di cedere a terzi la struttura o gli impianti avuti in concessione.
2. E’ ammesso, previa specifica autorizzazione da parte del Comune, il subaffidamento di talune attività oggetto della presente convenzione, che richiedano capacità professionali, tecniche ed imprenditoriali specifiche.
Art. 22 – Risoluzione della concessione
1. Il Comune avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente concessione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a) qualora il concessionario a ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell’autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
b) qualora si verifichi lo scioglimento del concessionario o comunque si determinino sostanziali modifiche nell’assetto associativo del concessionario stesso, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
c) qualora il concessionario si sia resa responsabile di gravi violazioni della convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Comune a seguito di contestazione formale;
d) utilizzo dell’impianto per finalità diverse da quelle stabilite dalla presente convenzione;
e) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi;
f) cessione a terzi, anche parziale della concessione;
g) sub-affidamento a terzi senza la prevista autorizzazione da parte del Comune;
h) mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti.
Art. 23 - Recesso
1. E’ data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente dalla concessione decorsi almeno dodici mesi dalla stipula della stessa, per comprovata impossibilità a proseguire nella gestione, previa comunicazione da inviarsi al Comune a mezzo di lettera raccomandata con almeno sei mesi di preavviso.
2. In tal caso tuttavia il concessionario è tenuto a pagare al Comune una penale di € 5.000,00, da versare nel termine di 15 giorni dalla richiesta in forma scritta. Decorso inutilmente tale termine, il Comune potrà detrarre la suddetta somma dal contributo dovuto ai sensi dell'articolo 15 della presente convenzione, laddove lo stesso non sia stato ancora liquidato.
3. Il Comune può recedere anticipatamente dalla convenzione per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, con preavviso non inferiore a due mesi da comunicare con lettera raccomandata, o per applicazione di disposizione normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione, con effetto immediato dal momento in cui il concessionario riceve comunicazione a mezzo lettera raccomandata.
Art. 24 - Penali
1. Salvo i casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni, il Comune si riserva la facoltà di applicare al concessionario una penale da un minimo i €. 50,00 fino ad un massimo di
€. 300,00, secondo la gravità dell’infrazione, per ogni inosservanza degli oneri contemplati dalla presente convenzione non comportante la sua decadenza.
2. Prima dell’applicazione delle suddette penali l’Amministrazione provvederà a contestare le relative inadempienze al concessionario che, entro il termine assegnato, potrà formulare le proprie deduzioni in merito alla contestazione ricevute. Qualora entro tale termine il concessionario non presentasse le proprie deduzioni, ovvero le stesse dovessero essere ritenute, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, non sufficientemente fondate, si procederà all’applicazione della penale prevista.
3. L’Amministrazione procederà all’applicazione delle penali mediante la trattenuta del relativo importo dal contributo di cui all'articolo 15 della presente convenzione, relativo al periodo successivo a quello in cui le inadempienze si sono verificate.
Art. 25 - Spese inerenti la convenzione
1. Tutte le spese inerenti la presente convenzione, ivi compresa la registrazione, sono ad esclusivo carico del concessionario.
Art. 26 – Foro competente
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Brindisi.
Art. 27 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Il Comune Il Concessionario