Contract
Oggetto: “Nostra proposta per la conclusione di un contratto per la concessione del finanziamento agevolato previsto dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018 al fine di favorire la realizzazione di programmi di investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, per il miglioramento competitivo delle piccole e medie imprese operanti nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), alla [•]”;
tra
Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Società Unipersonale, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, capitale sociale Euro 836.383.864,02 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05678721001 (di seguito denominata l’Agenzia), in persona del [•] Dott. [•], nato a [•] il [•], giusta procura del [•] a rogito del notaio Dott. [•] Rep. n. [•] Rogito n. [•] domiciliato per la carica presso la sede della medesima Agenzia,
e
la società [•], con sede legale a [•], [•], capitale sociale [•], Partita IVA/Codice Fiscale [•], e iscritta nel Registro delle Imprese di [•] n. REA [•] in data [•], indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [•], (di seguito denominata il Beneficiario), in persona del [•] [•] nato a [•] il [•] documento di identità [•] rilasciato/a da [•] di [•] il [•], domiciliato per la carica presso la sede della/del medesima/o che agisce con i poteri a lui conferiti mediante [•] in data [•];
(l’Agenzia e il Beneficiario di seguito anche congiuntamente indicate “Le Parti”)
Premesso che
1. il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii., ha stabilito le “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
2. la legge 7 agosto 1990, n. 241, reca disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
3. il Regolamento, adottato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico (di seguito denominato MiSE), di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, ha disciplinato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della predetta n. 234/2012 il funzionamento del “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
4. il Decreto del MiSE 9 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio 2018, n. 164, (di seguito denominato il Decreto) ha istituito un regime di aiuto in favore di programmi di investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, per favorire il
miglioramento competitivo delle piccole e medie imprese operanti nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
5. in particolare, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto, le risorse finanziarie necessarie alla concessione delle agevolazioni devono essere utilizzate coerentemente agli obiettivi ed ai criteri di selezione del Programma complementare di azione e coesione “Imprese e competitività” 2014-2020 approvato dal CIPE con delibera n. 10/2016 del 1 maggio 2016 nonché del Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, Asse III, Azione 3.1.1 e Asse IV, Azione 4.2.1, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 finale, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 finale, del 24 novembre 2015 e, successivamente, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 finale, del 7 dicembre 2017;
6. il Decreto del MiSE 21 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 agosto 2018, n. 187, ha rimodulato la copertura finanziaria del regime di aiuto promosso dal Decreto, sostituendo, in parte, le risorse del Programma complementare di azione e coesione “Imprese e competitività” 2014-2020 con risorse del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR al fine di destinare la quota parte delle risorse resesi disponibili all’integrazione della dotazione finanziaria dell’intervento di cui al Decreto adottato dal MiSE, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 12 settembre 2017, n. 214, finalizzato al finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione;
7. il Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del MiSE 16 novembre 2018 (di seguito denominato Decreto Direttoriale), ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità nonché le modalità di presentazione delle richieste di erogazione;
8. in data 11/01/2019 è stata stipulata tra il MiSE, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Agenzia una convenzione per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione, di uno specifico contratto di conto corrente vincolato, in grado di garantire il pagamento dei fornitori dei beni agevolati;
9. in data 26/11/2018 è stata sottoscritta, dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese del MiSE e dall’Amministratore delegato dell’Agenzia, la convenzione per la regolamentazione dei rapporti e dei trasferimenti delle risorse tra il MiSE e l’Agenzia, in ordine all’attuazione degli interventi di cui al Decreto;
10. ai sensi del citato Decreto, l’Agenzia, è stata individuata quale soggetto gestore del fondo rotativo costituito in forma di strumento finanziario per la concessione del finanziamento agevolato, nonché quale soggetto responsabile della fase di erogazione alle imprese beneficiarie;
11. l’Agenzia, conformemente al D.Lgs. n. 231 del 2001 e ss.mm.ii., si è dotata di un proprio “Codice Etico”, reso disponibile nel proprio sito internet, che prevede che i principi, i valori e le norme in esso contenuti, oltre ad applicarsi ai soggetti interni all’Agenzia, abbiano come destinatari anche i soggetti esterni che a vario titolo, direttamente od indirettamente, intrattengono rapporti con l’Agenzia medesima e che, pertanto, dovranno osservarne i contenuti;
12. il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 13 e 14, relativi agli aiuti a finalità regionale agli investimenti;
13. la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 è stata approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014, comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014 e ss.mm.ii.;
14. in data [•] il Beneficiario ha presentato domanda di accesso alle agevolazioni per un importo di € [•] (Euro •) a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), e b), del Decreto / a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del Decreto, così come rimodulate dal Decreto del MiSE del 21 maggio 2018;
15. al predetto programma è stato attribuito il codice identificativo domanda n. [•];
16. le risultanze istruttorie relative alla suddetta domanda hanno avuto esito positivo; il MiSE, in data [•] ha adottato il provvedimento di concessione delle agevolazioni in questione, sottoscritto dal Beneficiario in data [•] e trasmesso in data [•], a fronte del quale è stata concessa un’agevolazione complessiva pari ad € [•] (Euro •) [AgevolazioneTotale], a fronte di un investimento ritenuto ammissibile per € [•] (Euro •), di cui:
- € [•] (Euro •) [AgevolazioneContoImpianti], nella forma di contributo in conto impianti;
- € [•](Euro •) [FinanziamentoAgevolato], nella forma di finanziamento agevolato;
17. è stata consultata la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) per il rilascio delle informazioni antimafia prot. [•] in data [•], effettuata ai sensi dell’articolo 91, comma 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (Decreto antimafia), per il Beneficiario;
18. è decorso, ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del Decreto antimafia, pena condizione risolutiva, il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di consultazione della BDNA;
OPPURE IN ALTERNATIVA, NEL CASO DI LIBERATORIA ANTIMAFIA
è stata rilasciata, in favore del Beneficiario, informazione antimafia liberatoria in data [•], protocollo n. [•], utilizzando il collegamento alla BDNA, ai sensi dell’articolo 92, comma 1 del Decreto antimafia;
19. è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità fino al [•], relativo al Beneficiario;
20. ai sensi del citato Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017, è stato registrato l’aiuto individuale relativo al programma codice identificativo domanda n. [•] identificato sul “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato” con il «Codice Concessione RNA - COR» [•], Codice CUP [•].
Tutto ciò premesso tra le Parti si conviene quanto segue:
Art. 1 - Premesse
1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
1.2 Nel presente contratto, salvo quando diversamente previsto dal contesto, i termini e le espressioni utilizzati al singolare comprenderanno anche il plurale e viceversa.
Art. 2 – Concessione dell’agevolazione
2.1 L’Agenzia, ai termini ed alle condizioni previsti dal presente contratto, ed a fronte del citato provvedimento di concessione delle agevolazioni, concede al Beneficiario un finanziamento agevolato, pari ad € [•] (Euro •) corrispondente al [•] % (• per cento) delle spese di investimento ammissibili esplicitate nel provvedimento stesso, assistito da privilegio ex articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n.449.
2.2 Le agevolazioni di cui al punto 2.1 del presente articolo comportano un E.S.L. (Equivalente Sovvenzione Lorda), pari al [•] % (• per cento) della spesa attualizzata dell’ammontare degli investimenti ammessi, in funzione della dimensione aziendale e dell’area di localizzazione del Programma degli Investimenti ed in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente.
2.3 Le agevolazioni di cui al punto 2.1 che precede sono concesse dall’Agenzia al Beneficiario all’esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione del programma degli investimenti ammesso alle agevolazioni giusto provvedimento del [•] volto a [•].
2.4 L'ammontare del finanziamento di cui al precedente punto 2.1 calcolato, in questa sede, in via provvisoria sarà rideterminato, attraverso apposito provvedimento di concessione definitiva adottato dal MISE a conclusione del programma degli investimenti in sede di erogazione conclusiva delle agevolazioni, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. L’ammontare del finanziamento agevolato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
Art. 3 - Aumento o riduzione della spesa prevista per gli investimenti ed ammontare complessivo delle agevolazioni
3.1 L’importo massimo del finanziamento concesso rimarrà invariato se nel corso della realizzazione del
programma degli investimenti saranno intervenuti aumenti della spesa complessivamente prevista, conseguenti a modificazioni o variazioni del programma degli investimenti che siano state comunicate all’Agenzia nei tempi e con le modalità di cui al successivo articolo 10.
3.2 Se, al contrario, fossero accertate diminuzioni della spesa prevista, queste potranno essere approvate qualora l’originario programma degli investimenti, ancorché rimodulato per effetto di tali diminuzioni, risulti sostanzialmente realizzato per natura, obiettivi e funzionalità. In tal caso, l’importo del finanziamento spettante al Beneficiario sarà proporzionalmente riparametrato in ragione dell’entità delle spese ammissibili complessive effettivamente sostenute dal Beneficiario.
Art. 4 - Obbligazioni del beneficiario
4.1 Il Beneficiario si obbliga:
(a) ad effettuare i pagamenti dei beni oggetto di agevolazione esclusivamente tramite modalità che consentano la piena tracciabilità secondo le modalità di cui all’articolo 10 comma 1 lettera a) del Decreto;
(b) a realizzare, salvo eventuali proroghe autorizzate dal MiSE ai termini ed alle condizioni di cui all’articolo 5, comma 6, lettera e) del Decreto, il programma degli investimenti entro e non oltre i 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
(c) a rispettare i tempi, i criteri e le modalità di presentazione delle richieste di erogazione previsti dal Decreto e dal Decreto Direttoriale;
(d) comunicare l’avvenuta realizzazione del programma degli investimenti entro 30 (trenta) giorni dalla sua ultimazione, intendendosi per tale quella corrispondente all’ultimo titolo di spesa ammissibile;
(e) presentare il primo SAL (Stato Avanzamento Lavori) entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, come espressamente previsto all’art. 9, comma 3 del Decreto;
(f) presentare l’ultimo SAL (Stato Avanzamento Lavori) entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dell’investimento come espressamente previsto all’art. 9, comma 4 del Decreto;
(g) a rendicontare esclusivamente le spese di cui all’articolo 6 del Decreto;
(h) a garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25% (venticinque per cento) delle spese ammissibili complessive;
(i) a comunicare tempestivamente le variazioni di cui al successivo articolo 12 del presente contratto secondo le indicazioni operative contenute all’articolo 8 del Decreto Direttoriale, nonché eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell’articolo 85 del citato Decreto antimafia, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
(j) a non distogliere dall’uso previsto i beni oggetto del programma di investimento per almeno 3 (tre) anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata, ai sensi dell’art. 5, comma 6, lett. f) del Decreto;
(k) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dall’Agenzia, dal MiSE, dalla Commissione Europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
(l) a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal MiSE e dall’Agenzia allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
(m) trasmettere al sesto mese, a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, una dichiarazione, resa dal legale rappresentante o procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato di avanzamento degli investimenti realizzati;
(n) a riportare nell’oggetto dei giustificativi di spesa o nella causale dei pagamenti connessi al programma di investimento agevolato la dicitura: «Spesa di euro _ dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 9 marzo 2018 - Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014- 2020
- ID [•] CUP [•]», fermo restando il rispetto di eventuali disposizioni che saranno adottate in merito all’utilizzo delle fatture elettroniche;
(o) a conservare tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 (dieci) anni successivi al completamento del progetto. Il MiSE può stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013 dandone comunicazione al Beneficiario. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati;
(p) a garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;
(q) a rispettare tutte le ulteriori prescrizioni previste dalla normativa di riferimento;
(r) a non effettuare, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, modifiche nell'ambito dei processi aziendali che possano alterare la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto agevolato, compromettendone il raggiungimento degli obiettivi;
(s) a non modificare il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell’Agenzia;
(t) a rimborsare le rate di finanziamento agevolato alle scadenze previste nel piano di ammortamento in conformità a quanto previsto dal presente contratto;
(u) a rispettare il Codice Etico adottato dall’Agenzia e reperibile sul portale istituzionale xxx.xxxxxxxxx.xx;
(v) a rispettare gli indirizzi operativi stabiliti per i soggetti beneficiari degli interventi cofinanziati a valere sul Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività” 2014 – 2020 FESR con il Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017;
(w) rispettare le norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
(x) osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dalle norme sul lavoro;
(y) a tenere aggiornate le scritture contabili secondo i criteri della contabilità ordinaria per tutta la durata del finanziamento agevolato con espressa annotazione ed identificazione dei beni immobili e mobili ammessi alle agevolazioni;
(z) ad esporre nel bilancio di esercizio le agevolazioni ricevute con indicazione nella nota integrativa dei criteri di contabilizzazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, co.152, 2’ periodo della L. 4/9/2017 n. 124;
(aa) ad inoltrare all’Agenzia, annualmente e fino all’estinzione del presente finanziamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa approvazione, copia integrale dei bilanci di esercizio depositati unitamente alle relazioni previste dalla legge.
Art. 5 – Obblighi di informazione e pubblicità a carico del Beneficiario
5.1 Il Beneficiario si obbliga a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’Allegato XII al regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto indicato nelle linee guida disponibili al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxx/XXX/xxxxx_xxxxx_xxxxxxxxxxxx/XXXXX, come previsto all’art. 10, comma 2, lett. e) del Decreto.
Art. 6 - Condizioni preliminari per le erogazioni
6.1 Nei limiti degli importi massimi di cui al precedente paragrafo 2.1, a condizione che il MiSE abbia reso disponibili le somme di volta in volta occorrenti, l’Agenzia, fermi restando gli ulteriori termini, condizioni e modalità previsti dal presente contratto, procederà alla erogazione delle agevolazioni di cui all’articolo 2.1 che precede, previa verifica della regolarità contributiva del Beneficiario ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015 (G.U. 1° giugno 2015, n. 125), nonché ogni altra verifica e/o adempimento previsti ex lege, ivi inclusa l’acquisizione della “informazione antimafia” ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., fatto salvo, in ogni caso, quanto
previsto dall’articolo 92, co. 3, del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. La “informazione antimafia”, ove di contenuto interdittivo, comporterà in ogni caso la risoluzione di diritto del presente contratto e la revoca delle agevolazioni concesse. In caso di intervenuta modifica della composizione dell’assetto gestionale e/o societario del Beneficiario l’Agenzia, preliminarmente alla relativa erogazione, provvederà, tra l’altro, a richiedere la “informazione antimafia”, fatto salvo, anche in tal caso, quanto previsto dal citato articolo 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.,
6.2 Il beneficiario dovrà dimostrare la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni secondo quanto stabilito all’art. 2, comma 1, lett. e) dal Decreto di Concessione.
Art. 7 - Verifiche preliminari alle erogazioni
7.1 Nei limiti degli importi massimi di cui ai precedenti paragrafi 2.1, a condizione che il MiSE abbia reso disponibili le somme di volta in volta occorrenti, l’erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta del Beneficiario utilizzando esclusivamente i relativi modelli resi disponibili sul portale istituzionale dell’Agenzia al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxxxx.xx.
7.2 Le richieste di erogazione dovranno essere firmate digitalmente dal Beneficiario ed essere trasmesse via PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, ovvero secondo le differenti modalità che saranno comunicate tempestivamente dall’Agenzia attraverso il proprio sito istituzionale.
7.3 Xxxxx restando gli ulteriori termini e condizioni previsti dal presente contratto, tutte le richieste di agevolazioni devono essere trasmesse secondo le modalità e con la documentazione meglio esplicitate all’art. 5 del Decreto Direttoriale e all’art. 3 del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
7.4 Fermi restando gli ulteriori termini e condizioni previsti dal presente contratto, la richiesta di erogazione del SAL a saldo deve includere la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di tutte le autorizzazioni e i permessi necessari per il regolare esercizio dell’attività oggetto del programma degli investimenti e l’avvenuto adempimento degli oneri previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; qualora la dichiarazione sia resa da un procuratore speciale deve, altresì, essere allegata la procura speciale.
Art. 8 - Erogazione delle agevolazioni relative al programma degli investimenti
8.1 Nei limiti dell’importo massimo indicato nell'articolo 2.1 che precede ed a condizione che il MiSE abbia fatto accreditare all’Agenzia le somme di volta in volta occorrenti, l’erogazione delle agevolazioni sarà effettuata dall’Agenzia a seguito del ricevimento della richiesta di erogazione con le modalità indicate dall’articolo 7 che precede, previo espletamento delle relative verifiche tecnico-amministrative in conformità alla normativa di riferimento.
8.2 Il Beneficiario può optare, con riferimento all’intero programma degli investimenti e senza possibilità di modificare la scelta effettuata nel corso della realizzazione dello stesso, per una delle seguenti modalità:
a) erogazione per SAL sulla base di titoli di spesa non quietanzati, effettuata tramite conto corrente vincolato;
b) erogazione per SAL sulla base di titoli di spesa quietanzati, effettuata tramite conto corrente bancario ordinario.
8.3 L’Agenzia, effettuate le verifiche previste dal Decreto, eventualmente anche mediante sopralluogo presso l’unità produttiva, effettuato direttamente o tramite soggetti terzi, determina l’ammissibilità delle spese, in relazione alla loro pertinenza, congruità e regolarità amministrativa e contabile, ed entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione delle domande di erogazione provvede ad erogare le quote di agevolazione spettanti al Beneficiario, ovvero a comunicare l’eventuale rigetto della richiesta, ovvero a richiederne le necessarie integrazioni che, comunque, dovranno essere trasmesse entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. I beni relativi alla richiesta di SAL devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l’unità produttiva interessata dal programma degli investimenti secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 5 del Decreto. Contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, il Beneficiario deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, ovvero, sulla documentazione equipollente prodotta ai sensi del comma che precede, la timbratura elettronica i cui elementi distintivi sono rinvenibili sul portale istituzionale dell’Agenzia xxx.xxxxxxxxx.xx.
8.4 Saranno ammesse alle agevolazioni le spese effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni dal beneficiario.
8.5 Le erogazioni in favore del Beneficiario saranno eseguite dall’Agenzia mediante accreditamenti bancari sul conto corrente intestato al medesimo Beneficiario, del quale dovranno essere forniti per iscritto all’Agenzia tutti gli elementi identificativi al momento della presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni. La scelta della modalità di erogazione non potrà essere modificata nel corso della realizzazione del programma d’investimento, come previsto dall’art. 5, comma 5 del Decreto Direttoriale.
Art. 9 - Finanziamento agevolato
9.1 Nei limiti degli importi massimi di cui ai precedenti paragrafi 2.1, a condizione che il MiSE abbia reso disponibili le somme di volta in volta occorrenti, l’importo del finanziamento a tasso d’interesse pari a zero ed assistito da privilegio ex articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n.449 sarà pari a Euro [•].
9.2 Il finanziamento avrà la durata massima di 7 (sette) anni.
9.3 Il Beneficiario sarà obbligato a rimborsare all’Agenzia il finanziamento ricevuto, mediante il pagamento di n. 14 (quattordici) rate semestrali, costanti, posticipate e consecutive, di capitale, con scadenza il 31 (trentuno) maggio ed il 30 (trenta) novembre di ogni anno. La scadenza della prima rata di ammortamento
sarà quella immediatamente successiva alla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse. Nel caso in cui la data di erogazione dell’ultima quota a saldo ricade nei 30 giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva.
9.4 I pagamenti dovuti dal Beneficiario per le rate di ammortamento del finanziamento dovranno essere eseguiti mediante accreditamenti bancari, con valuta fissa non successiva al quindicesimo giorno dalla scadenza di ogni singola rata sul conto corrente che sarà indicato dall’Agenzia nell’avviso di pagamento.
9.5 Sarà consentito il rimborso anticipato, anche parziale, del finanziamento senza obbligo da parte del Beneficiario di corrispondere alcuna indennità di rifusione non prima che siano decorsi 18 (diciotto) mesi dalla data dell’ultima erogazione in favore del Beneficiario.
9.6 Per l’eventuale ritardo, per non più di 1 (uno) anno, nel pagamento delle rate di ammortamento indicate nei punti che precedono, nonché di ogni altro importo dovuto, il Beneficiario dovrà corrispondere all’Agenzia interessi di mora da calcolare ad un saggio annuo pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata non pagata, maggiorato di 3 (tre) punti percentuale.
Art. 10 - Variazioni soggettive e Variazioni oggettive
10.1 Nel caso di variazioni del Beneficiario a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della concessione delle agevolazioni. Ai fini della procedura di subentro nella titolarità delle agevolazioni:
a) il nuovo soggetto provvede a comunicare tempestivamente all’Agenzia la variazione intervenuta inoltrando, unitamente alla richiesta di subentro, una dichiarazione con cui sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazione, nonché un aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo. Nei casi in cui il soggetto originariamente titolare delle agevolazioni continui ad operare anche successivamente all’atto societario che ha determinato la variazione, lo stesso rende una esplicita dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni ottenute;
b) l’Agenzia verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione delle agevolazioni medesime, ivi inclusi i requisiti dimensionali, nonché il rispetto del requisito di cui all’articolo 8, comma 4, del Decreto, relativo alla capacità di rimborso del finanziamento agevolato;
c) nel caso di operazioni di cessione di ramo d’azienda comprendente i diritti e gli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione delle agevolazioni, l’Agenzia accerta che l’oggetto della cessione sia un insieme organizzato di beni aziendali, dotato di propria autonomia organizzativa e funzionale;
d) la dimensione del soggetto subentrante è rilevata, con i criteri di cui all’allegato l del Regolamento GBER e al Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, con riferimento alla data di richiesta di subentro;
e) le agevolazioni sono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, fermo restando che il nuovo valore dell’agevolazione non può, comunque, superare l’importo indicato nel provvedimento di concessione originario.
10.2 Le variazioni di cui al precedente punto 10.1 che si verifichino nel periodo intercorrente tra l’adozione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni e la conclusione della restituzione delle rate di ammortamento del finanziamento agevolato sono oggetto di semplice comunicazione all’Agenzia. Nel caso in cui non sia trascorso il periodo in cui il Beneficiario è tenuto all’osservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione delle agevolazioni, la predetta comunicazione di variazione è accompagnata da una dichiarazione resa dal soggetto subentrante con cui lo stesso sottoscrive gli impegni e gli obblighi previsti dalla normativa.
10.3 Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali al piano di investimenti approvato e agli obiettivi del programma, nonché le variazioni al piano di investimenti approvato che comportino la modifica delle fonti finanziarie di cui alle premesse del presente contratto, come identificate nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.
10.4 Fermo restando quanto previsto al precedente punto 10.3, le variazioni dei beni di investimento identificati in allegato al provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora non rientrino nei casi di cui all’articolo 12, comma 2, del Decreto, devono essere tempestivamente comunicate all’Agenzia ai fini delle opportune verifiche e valutazioni. L’Agenzia, svolte le opportune verifiche e valutazioni, comunica gli esiti delle stesse al MiSE per i conseguenti adempimenti, fermo restando che l’importo complessivo dell’agevolazione concessa non può essere superiore a quanto definito nel provvedimento di concessione.
10.5 Eventuali variazioni della tempistica di realizzazione del programma di investimento che determinino il superamento del termine di 12 (dodici) mesi dalla data di concessione delle agevolazioni sono oggetto di richiesta di proroga da parte del Beneficiario. La predetta richiesta, che deve essere trasmessa all’Xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla scadenza del suddetto periodo di 12 (dodici) mesi, deve essere adeguatamente motivata e può comportare uno slittamento del termine di ultimazione del programma non superiore a 6 (sei) mesi. L’Agenzia, svolte le opportune verifiche in relazione alla predetta richiesta di xxxxxxx, comunica gli esiti delle stesse al MiSE per i conseguenti adempimenti.
10.6 Ai fini del rispetto di quanto previsto all’articolo 5, comma 6, lettera f), del Decreto, il Beneficiario è tenuto a comunicare all’Agenzia la sostituzione dei beni strumentali divenuti obsoleti o inutilizzabili per i quali ha proceduto alla sostituzione.
Art. 11 - Divieto di cessione dei crediti - Cumulo delle agevolazioni
11.1 Il Beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente contratto pena la sua risoluzione. Quest’ultimo potrà, tuttavia rilasciare procure per l'incasso delle agevolazioni in favore di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'Albo previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993
n. 385 e ss.mm.ii., ovvero nell’Albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del medesimo D.Lgs. n. 385/1993 (cd. “Albo unico”), qualora da tali soggetti abbia ottenuto anticipazioni connesse alla realizzazione del proprio progetto di investimento. Le procure saranno opponibili all’Agenzia solo se le saranno state notificate mediante ufficiale giudiziario e la sottoscrizione dei mandati sarà stata autenticata da un notaio.
11.2 Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al Decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del Regolamento de minimis.
Art. 12 – Controlli ed ispezioni
12.1 In ogni fase del procedimento il MiSE e l’Agenzia possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati. Il Beneficiario è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal MiSE o dall’Agenzia allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.
Art. 13 - Risoluzione del contratto di finanziamento
13.1 L’Agenzia avrà la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento e di ottenere la restituzione, in un'unica soluzione, delle somme erogate, nei seguenti casi:
a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
b) mancata presentazione della prima richiesta di erogazione a stato avanzamento entro 120 (centoventi) giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
c) qualora il Beneficiario, per i beni del medesimo Programma, abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di de minimis, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
d) violazione di specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario:
e) mancata realizzazione del programma di investimento nei termini di cui all’articolo 4.1, lettera b) del presente contratto;
f) mancata attivazione, con riferimento all’unità produttiva agevolata ed entro 60 (sessanta) giorni dalla
presentazione della richiesta di erogazione a saldo, del codice ATECO di attività economica cui è finalizzato il programma di investimento;
g) fallimento del Beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione dell’investimento e fatta salva la possibilità per il MiSE di valutare, nel caso di apertura nei confronti del Beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato;
h) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all’articolo 94, comma 2, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.
13.2 Il presente contratto potrà, inoltre, essere risolto nei seguenti casi:
a) mancato mantenimento dei beni per l’uso previsto nella regione in cui è ubicata l’unità produttiva nei termini indicati all’articolo 5, comma 6, lettera f) del Decreto;
b) cessazione o rilocalizzazione dell’attività economica a cui è finalizzato il programma di investimento al di fuori delle Regioni meno sviluppate, nei 3 (tre) anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni;
c) cessione, nei 3 (tre) anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni, della proprietà dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento agevolato ad un’altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati dal Decreto;
d) modifica sostanziale, nei 3 (tre) anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni, dell’attività economica, che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del programma agevolato, compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari;
e) realizzazione parziale del programma di investimento nei termini di cui all’articolo 5, comma 6, lettera e) del Decreto;
f) mancata istallazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato nei termini di cui all’articolo 9, comma 5, del Decreto, purché la parte di investimenti realizzata relativa ai beni istallati risulti organica e funzionale;
g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto, purché la parte di investimenti realizzata relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale;
h) mancata restituzione, protratta per oltre 1 (uno) anno, delle rate del finanziamento agevolato da restituire all’Agenzia secondo le modalità stabilite nel presente contratto.
13.3 Con riferimento ai casi di risoluzione di cui al punto 13.2 che precede:
a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) è riconosciuta al Beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al periodo in cui è stato verificato il pieno rispetto degli obblighi;
b) nei casi di cui alle lettere e) ed f) è riconosciuta al Beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata ai beni in relazione ai quali è stato verificato il pieno rispetto degli obblighi ivi indicati;
c) nel caso di cui alla lettera g) è riconosciuta al Beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile ai beni per i quali l’impresa non ha beneficiato di altri aiuti;
d) nel caso di cui alla lettera h), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita alla data di adozione del provvedimento di revoca, comportando per il Beneficiario la decadenza dai benefici correlati al piano di rimborso del finanziamento agevolato.
13.4 L’Agenzia procede a risolvere il presente contratto anche in caso di inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 10 e 11 del Decreto e di inosservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento.
13.5 Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, qualora si tratti di somme già erogate, il Beneficiario deve restituire gli importi dovuti oltre ad un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di ciascuna erogazione, maggiorato di cinque punti percentuali.
13.6 Le modalità di restituzione delle somme dovute nei casi di risoluzione verranno comunicate dall’Agenzia al Beneficiario contestualmente all’adozione dell’atto che dispone la risoluzione del contratto di finanziamento.
Art. 14 - Rinvio
14.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno rinvio al Decreto, al provvedimento di concessione delle agevolazioni del [•] che, richiamati nelle premesse del presente contratto, ne costituiscono parte integrante.
Art. 15 - Spese
15.1 Le spese di ogni genere, anche quelle eventuali di natura fiscale relative al presente contratto, nonché ogni altra inerente e conseguente, sono ad esclusivo carico del Beneficiario.
Art. 16 - Elezione di domicilio
16.1 Le Parti eleggono domicilio come segue:
l’Agenzia presso la propria sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00, ed in difetto nel domicilio suppletivo presso il Comune di Roma, anche agli effetti previsti dall’articolo 141 c.p.c.;
Il Beneficiario presso la propria sede in [•], Via [•], ed in difetto, nel domicilio suppletivo presso il Comune di [•], anche agli effetti previsti dall’articolo 141 c.p.c.;
Art. 17 - Foro competente
17.1 Le controversie che insorgessero tra le Parti in relazione a quanto stabilito nel presente contratto saranno decise con competenza esclusiva dall’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
Art. 18 – Riservatezza
18.1 I dati forniti dal Beneficiario saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento e per le attività connesse.
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per l’ottenimento delle agevolazioni e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dall’Agenzia in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (DGPR), unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati e non saranno oggetto di diffusione, e potranno essere comunicati unicamente ai Destinatari o Categorie di Destinatari descritti all’art. 5 dell’informativa rilasciata ai sensi art. 13 nell’area riservata ai proponenti sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxx.xx.
Titolare del trattamento dei dati è Invitalia - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e la creazione d’impresa S.p.A., con sede a Xxxx, Xxx Xxxxxxxx 00.
Al Beneficiario sono riconosciuti i diritti di cui ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa e tenuto conto del ruolo istituzionale svolto dall’Agenzia. In particolare, a mero titolo esemplificativo, si potrà richiedere all’Agenzia, in qualsiasi momento: la conferma che sia o meno in corso un trattamento inerente i dati personali del Beneficiario e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai medesimi dati; la rettifica di dati imprecisi e/o incompleti conservati dall’Agenzia (c.d. “diritto di rettifica”); la cancellazione dei dati che ha fornito all’Agenzia nel rispetto di quanto stabilito all’art. 17 del GDPR (c.d. “diritto all’oblio”); la limitazione del trattamento dei dati (c.d. “diritto di limitazione”); di opporsi al trattamento o revocare il consenso all’utilizzo dei dati personali effettuato dall’Agenzia per le finalità di cui alla presente informativa (c.d. “diritto di opposizione”).
Il Beneficiario, infine, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Con la firma del presente atto la proponente dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 e di averne compreso il contenuto.
Eventuali richieste avanzate per l’esercizio dei diritti della stessa dovranno essere inoltrate all’Agenzia scrivendo all’indirizzo Xxxxxxxxxxxx.Xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx e al Data Protection Officer: XXXxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Per l’Agenzia
Il Procuratore Dr. Xxxxx Xxxxxxx
Per il Beneficiario
[•] Il Legale rappresentante/Il Procuratore
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche