LAVS)1
Legge federale
su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS)1
del 20 dicembre 1946 (Stato 1° gennaio 2023)
831.10
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 34quater della Costituzione federale2 (Cost.);3
visti i messaggi del Consiglio federale del 24 maggio, del 29 maggio e del 24 settembre 19464,
decreta:
Parte prima: Assicurazione
Capo primo:5 Applicabilità della LPGA
Art. 1
1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del di- ritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti disciplinata in questa prima parte, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2 Ad eccezione degli articoli 32 e 33 la LPGA non è applicabile alla concessione di sussidi per l’assistenza alle persone anziane (art. 101bis).7
CS 8 437
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
2 [CS 1 3]. A questa disp. corrispondono ora gli art. 111–113 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).
4 FF 1946 349 661. Il M del 24 set. 1946 non è pubblicato in italiano.
5 Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
6 RS 830.1
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
Capo primo a:8 Persone assicurate
Art. 1a9 Assicurazione obbligatoria10
1 Sono assicurati in conformità della presente legge:
a.11 le persone fisiche domiciliate in Svizzera;
b. le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera;
c.12 I cittadini svizzeri che lavorano all’estero:
1. al servizio della Confederazione;
2. al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio fe- derale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell’articolo 12;
3. al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo so- stanziale dalla Confederazione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19 marzo 197613 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale.
1bis Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1 lettera c.14 2 Non sono assicurati:
a.15 gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto interna- zionale;
b. le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente im- porre;
c.16 le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, se adempiono le condi- zioni di cui al capoverso 1 soltanto per un periodo relativamente breve; il Con- siglio federale disciplina i dettagli.
8 Originario Capo primo.
9 Originario art. 1.
10 I titoli marginali diventano titoli centrali giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994
(10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).
13 RS 974.0
14 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303). Nuovo
testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
3 Possono continuare ad essere assicurati:
a. le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;
b. fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza at- tività lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione all’estero.17
4 Possono aderire all’assicurazione:
a. le persone domiciliate in Svizzera non assicurate in virtù di una convenzione internazionale;
b.18 i membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200719 sullo Stato ospite che non sono obbligatoriamente assicurati in Svizzera in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario;
c. i coniugi senza attività lucrativa di persone che esercitano un’attività lucrativa e che sono assicurate in virtù dei capoversi 1 lettera c, 3 lettera a o in virtù di una convenzione internazionale, in quanto domiciliati all’estero.20
5 Il Consiglio federale precisa le condizioni per continuare l’assicurazione in virtù del capoverso 3 e per aderirvi in virtù del capoverso 4; fissa inoltre le modalità di recesso e di esclusione.21
Art. 222 Assicurazione facoltativa
1 I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’As- sociazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell’AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un pe- riodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all’assicurazione facolta- tiva.23
2 Gli assicurati possono disdire l’assicurazione facoltativa.
3 Gli assicurati sono esclusi dall’assicurazione facoltativa se non forniscono le infor- mazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto.
17 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal
1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).
18 Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).
19 RS 192.12
20 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
21 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).
22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).
23 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva
dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).
4 I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono pari all’8,7 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 844 franchi24 all’anno.25
5 Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condi- zioni sociali. Il contributo minimo è di 844 franchi26 all’anno. Il contributo massimo corrisponde a 25 volte il contributo minimo.27
6 Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull’assicurazione facoltativa, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione dei contributi, nonché la conces- sione delle prestazioni. Può adeguare alle particolarità dell’assicurazione facoltativa la durata dell’obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi.
Capo secondo: Contributi28
A. Contributi degli assicurati
I. Obbligo di pagare i contributi
Art. 3 Persone tenute al pagamento dei contributi
1 Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’at- tività lucrativa. Se non esercitano un’attività lucrativa, l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.29
2 Non sono tenuti a pagare i contributi:
a.30 gli adolescenti che esercitano un’attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 17 anni;
b. e c.31 ...
24 Nuovo importo giusta l’art. 2 cpv. 2 dell’O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti all’evo- luzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 604).
25 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il fi- nanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
26 Nuovo importo giusta l’art. 2 cpv. 2 dell’O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti all’evo-
luzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022
604).
27 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il fi- nanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
28 Il termine «contributo» è stato sostituito al termine «quota» dal n. II cpv. 1 della LF del 19 giu. 1959, a contare dal 1° gen. 1960 (RU 1959 872; FF 1958 975).
29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 FF 1990 II 1).
30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1956, in vigore dal 1° gen. 1957
(RU 1957 275).
31 Abrogate dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
d.32 i membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui, fino al 31 di- cembre dell’anno in cui compiono i 20 anni, se non ricevono un salario in contanti;
e.33 ...
3 Si ritiene che xxxxxxx contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari al- meno al doppio del contributo minimo:
a. i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa;
b. gli assicurati che lavorano nell’azienda del proprio coniuge, se non riscuotono alcun salario in contanti.34
4 Il capoverso 3 si applica anche agli anni civili in cui:
a. il matrimonio è contratto o sciolto;
b. il coniuge che esercita un’attività lucrativa riceve o rinvia una rendita di vec- chiaia.35
II. Contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa
Art. 436 Calcolo dei contributi
1 I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono calcolati in per- cento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
2 Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo:
a. i redditi provenienti da un’attività lucrativa esercitata all’estero;
b.37 i redditi provenienti da un’attività lucrativa ottenuti dalle donne dopo i 64 anni e dagli uomini dopo i 65 anni, fino a una volta e mezzo l’importo minimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoverso 5.
32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
33 Abrogata dal n. I della LF del 30 set. 1953, con effetto dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).
34 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
35 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 5 Contributi sul reddito di un’attività dipendente
1. Regola
1 Dal reddito di un’attività dipendente, chiamato qui di seguito «salario determi- nante», è prelevato un contributo del 4,35 per cento.38
2 Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le inden- nità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della re- tribuzione del lavoro.
3 Per i familiari che lavorano nell’azienda di famiglia, è considerato salario determi- nante soltanto quello versato in contanti:
a. fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 20 anni; come pure
b. dopo l’ultimo giorno del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.39
4 Il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carat- tere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipen- denti in occasione di avvenimenti particolari.
5 ...40
Art. 641 2. Contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi
1 Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contri- buti pari all’8,7 per xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
0 I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi possono essere riscossi, d’intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall’articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,35 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l’assicurato.
Art. 742 3. Salari complessivi
Il Consiglio federale può stabilire salari complessivi per i familiari che lavorano nell’azienda agricola di famiglia.
38 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il fi- nanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
40 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275). Abrogato dall’all. n. 6 della L
del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF
2002 3243).
41 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il fi- nanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
Art. 843 Contributi sul reddito di un’attività lucrativa indipendente
1. Regola
1 Dal reddito di un’attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo dell’8,1 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 fran- chi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 58 800 franchi44, ma è almeno di 9800 xxxxxxx00 l’anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,35 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.
2 Se il reddito annuo di un’attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 9700 franchi46, l’assicurato deve pagare il contributo minimo di 422 franchi47 l’anno, salvo che tale importo sia già stato pagato sul suo salario determinante. In questo caso l’as- sicurato può chiedere che il contributo sul reddito dell’attività lucrativa indipendente sia riscosso al tasso più basso della tavola scalare.
Art. 9 2. Nozione e determinazione
1 Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi red- dito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d’altri.
2 Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:
a. le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
b. gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall’uso com- merciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
c. le perdite commerciali subite e allibrate;
d.48 le elargizioni fatte dal titolare dell’azienda, nel periodo di computo, a istitu- zioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che pos- sano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;
e.49 i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
43 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il fi- nanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
44 Nuovo importo giusta l’art. 1 lett. a dell’O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti all’evo- luzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022
604).
45 Nuovo importo giusta l’art. 1 lett. b dell’O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti all’evo- luzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 604).
46 Nuovo importo giusta l’art. 2 cpv. 1 dell’O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti all’evo- luzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022
604).
47 Nuovo importo giusta l’art. 2 cpv. 2 dell’O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti all’evo- luzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 604).
48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
f.50 l’interesse del capitale proprio impegnato nell’azienda; il tasso d’interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei de- bitori svizzeri che non sono enti pubblici.
Il Consiglio federale può accordare, all’occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
3 Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e il capitale proprio im- pegnato nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.51
4 Le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all’articolo 8 della presente legge, all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 195952 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e all’articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 195253 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione appli- cabili.54
Art. 9bis 55 Adeguamento della tavola scalare e del contributo minimo
Il Consiglio federale può adeguare all’indice delle rendite secondo l’articolo 33ter i limiti della tavola scalare di cui all’articolo 8 e il contributo minimo di cui agli articoli 2, 8 e 10.
III. Contributi degli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa
Art. 1056
1 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 422 franchi57; il contributo mas- simo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un’at- tività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori 422 franchi,
50 Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
52 RS 831.20
53 RS 834.1
54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
55 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS) (RU 1978 391; FF 1976 III 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento
dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
57 Nuovo contributo giusta l’art. 2 cpv. 2 dell’O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti
all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU
2022 604).
incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevol- mente un’attività lucrativa a tempo pieno.58
2 Pagano il contributo minimo:
a. gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 25 anni;
b. le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre pre- stazioni dell’aiuto sociale pubblico;
c. le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi.59
2bis Il Consiglio federale può prevedere che altri assicurati senza attività lucrativa pa- ghino il contributo minimo, se non si può ragionevolmente esigere ch’essi paghino contributi più elevati.60
3 Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sulla cerchia delle persone non considerate esercitanti un’attività lucrativa e sul calcolo dei contributi. Esso può prevedere che, a richiesta degli assicurati, i contributi pagati sul reddito di un’attività lucrativa siano imputati sui contributi da questi dovuti a titolo di persone non eserci- tanti un’attività lucrativa.
4 Il Consiglio federale può obbligare gli istituti scolastici a segnalare alla cassa di compensazione competente gli studenti potenzialmente obbligati a versare contributi a titolo di persone non esercitanti un’attività lucrativa. Se vi acconsente, la scuola può essere incaricata di prelevare i contributi.61
IV. Riduzione e condono dei contributi
Art. 1162
1 I contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10 capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoria- mente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al con- tributo minimo.
58 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il fi- nanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
60 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
61 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e pre- via consultazione dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicu- rati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contri- buire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.
B. Contributi dei datori di lavoro
Art. 12 Datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi
1 È considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicu- rate, una retribuzione giusta l’articolo 5 capoverso 2.
2 Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabi- limento d’impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano per- sonale di servizio obbligatoriamente assicurato.63
3 Sono fatte salve le convenzioni internazionali e le consuetudini stabilite dal diritto internazionale concernenti:
a. l’assoggettamento all’obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro che non hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera;
b. l’esenzione dall’obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro che hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera.64
Art. 1365 Ammontare del contributo dei datori di lavoro
Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,35 per cento della somma dei salari determinanti, pagati a persone tenute al versamento dei contributi.
C. Riscossione dei contributi
Art. 14 Termini e procedura di riscossione
1 I contributi del reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
2 I contributi del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all’obbligo di pagare i contributi devono essere
63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
65 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il fi- nanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.66
2bis I contributi dei richiedenti l’asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che non eserci- tano un’attività lucrativa sono fissati e versati, fatto salvo l’articolo 16 capoverso 1, soltanto nel momento in cui:
a. tali persone sono riconosciute come rifugiati;
b a tali persone è rilasciato un permesso di dimora; o
c. in virtù dell’età, della morte o dell’invalidità di tali persone, insorge un diritto a prestazioni ai sensi della presente legge o della LAI67.68
3 Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l’articolo 51 LPGA69. Questo vale anche per con- tributi di notevole entità, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA.70
4 Il Consiglio federale emana prescrizioni su:
a. i termini di pagamento dei contributi;
b. la procedura di diffida e di tassazione d’ufficio;
c.71 il pagamento di contributi arretrati;
d.72 il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all’artico- lo 24 LPGA;
e.73 74
5 Il Consiglio federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario determinante annuo che non superi l’importo della rendita mensile massima di vec- chiaia; può escludere questa possibilità per determinate attività. Il lavoratore può tut- tavia chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi.75
66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).
67 RS 831.20
68 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4817; FF 2002 6087).
69 RS 830.1
70 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
71 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766,
1994 V 897, 1999 3896).
72 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
73 Abrogata dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766,
1994 V 897, 1999 3896).
74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
75 Introdotto dall’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).
6 Il Consiglio federale può inoltre stabilire che sul reddito annuo di un’attività lucra- tiva indipendente esercitata a titolo accessorio, che non superi l’importo della rendita mensile massima di vecchiaia, i contributi siano prelevati soltanto a richiesta dell’as- sicurato.76
Art. 14bis 77 Supplementi
1 Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne i salari con la cassa di compensazione, quest’ultima gli infligge un supplemento del 50 per cento sui contri- buti dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti. I supplementi non possono essere dedotti dal salario del lavoratore.
2 La riscossione di supplementi presuppone che il datore di lavoro sia stato condan- nato per un delitto o una contravvenzione secondo gli articoli 87 e 88.
3 La cassa di compensazione versa i supplementi al Fondo di compensazione AVS78. Il Consiglio federale stabilisce la quota che le casse di compensazione possono tratte- nere a copertura delle loro spese.
Art. 15 Esecuzione per crediti di contributi dovuti
1 I contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione, a meno che essi non possano essere compensati con rendite scadute.
2 Di regola l’esecuzione per i contributi si prosegue in via di pignoramento anche con- tro un debitore soggetto alla procedura di fallimento (art. 43 LF dell’11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento79).
Art. 1680 Prescrizione
1 I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA81, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.82 Se il diritto di esigere il pagamento di
76 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
77 Introdotto dall’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).
78 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
79 RS 281.1
80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).
81 RS 830.1
82 Nuovo testo del primo e secondo per. giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Migliora- mento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
2 Il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capo- verso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui la decisione è passata in giudicato.83 Durante la procedura d’inventario chiesta dagli eredi (art. 580 e segg. CC84) o la moratoria concordataria, il corso del termine rimane sospeso. Se allo spirare del termine è in corso una procedura di esecuzione o di fallimento, il ter- mine spira alla chiusura di tale procedura. L’articolo 149a capoverso 1 della legge federale dell’11 aprile 188985 sulla esecuzione e sul fallimento non è applicabile.86 Il credito per contributi non estinto alla nascita del diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora compensato conformemente all’articolo 20 capoverso 387.
3 Il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue un anno dopo che la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell’indebito pagamento, ma in ogni caso cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. In deroga all’articolo 25 capoverso 3 LPGA, per i con- tributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine scade in ogni caso soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Se sono stati pagati contributi paritetici su prestazioni sottoposte all’imposta federale diretta sull’utile netto delle persone giuri- diche, il diritto alla restituzione si estingue, in deroga all’articolo 25 capoverso 3 LPGA, un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale è passata in giudicato.88
Art. 1789
83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
84 RS 210
85 RS 281.1
86 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecu- zione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
87 All’art. 20 cpv. 3, nel testo del 30 set. 1953 (RU 1954 102), corrisponde ora l’art. 20 cpv. 2, nel testo del 7 ott. 1994.
88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in
vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
89 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1968, con effetto dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
Capo terzo: Rendite
A. Diritto alla rendita
I. In generale
Art. 1890 Aventi diritto
1 Xxxxx diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi. 91
2 Gli stranieri come pure i loro superstiti che non possiedono la cittadinanza svizzera hanno diritto alla rendita solo fintanto che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA92) in Svizzera.93 Ogni persona per cui venga erogata una ren- dita deve adempiere personalmente tale esigenza. Sono salve le disposizioni speciali di diritto federale relative allo statuto dei rifugiati e degli apolidi e le convenzioni internazionali contrarie, in particolare quelle concluse con Stati la cui legislazione ac- corda ai cittadini svizzeri e ai loro superstiti vantaggi pressappoco equivalenti a quelli della presente legge.94
2bis Nel caso di persone che hanno avuto successivamente più cittadinanze, per il di- ritto alla rendita è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione della rendita.95
3 In caso di domicilio all’estero, i contributi pagati in conformità agli articoli 5, 6, 8, 10 o 13 da stranieri, originari di Stati con i quali non è stata conclusa una convenzione internazionale, possono essere rimborsati agli stessi o ai loro superstiti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e in particolare l’entità del rimborso.96
90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
91 Per. abrogato dall’all. n. 7 della la LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766,
1994 V 897, 1999 3896).
92 RS 830.1
93 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del di- ritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
94 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
95 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore
dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
96 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
Art. 1997
Art. 2098 Esecuzione forzata e compensazione delle rendite99 1 Il diritto alla rendita non è soggetto a esecuzione forzata.100
2 Possono essere compensati con prestazioni scadute:
a. i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI101, dalla legge federale del 25 settembre 1952102 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952103 sugli assegni familiari nell’agricoltura;
b. i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
c. i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare, dell’assicura- zione contro la disoccupazione e dell’assicurazione contro le malattie.104
II. Diritto alla rendita di vecchiaia
Art. 21105 Rendita semplice106
1 Hanno diritto a una rendita di vecchiaia:
a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
b. le donne che hanno compiuto i 64 anni.
2 Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.
97 Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 1963, con effetto dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209).
98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209).
99 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
100 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
101 RS 831.20
102 RS 834.1. Ora: LF del 25 set. 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità
103 RS 836.1
104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
106 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).
Art. 22107
Art. 22bis 108 Rendita completiva
1 Gli uomini e le donne che hanno beneficiato di una rendita completiva dell’assicu- razione per l’invalidità fino al sorgere del diritto alla rendita di vecchiaia, continuano a ricevere la rendita completiva fino al momento in cui il coniuge acquisisce il diritto alla rendita di vecchiaia o di invalidità. La persona divorziata è parificata alla persona coniugata, se provvede in maniera preponderante ai figli che le sono assegnati e non può pretendere per sé una rendita d’invalidità o di vecchiaia.109
2 In deroga all’articolo 20 LPGA110, la rendita completiva va versata al coniuge che non ha diritto alla rendita:
a. su sua richiesta, se il coniuge avente diritto a una rendita non provvede al sostentamento della famiglia;
b. su sua richiesta, se i coniugi vivono separati;
c. d’ufficio, se i coniugi sono divorziati.111
3 Sono salve disposizioni diverse pronunciate dal giudice civile nei casi di cui al ca- poverso 2.112
Art. 22ter 113 Rendita per i figli
1 Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una rendita dell’assicurazione per l’invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun di- ritto a una rendita completiva, salvo qualora si tratti di figli dell’altro coniuge.
2 La rendita per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni sull’impiego appropriato (art. 20 LPGA114) come pure le disposizioni di- verse imposte dal giudice civile. Il Consiglio federale può disciplinare il versamento
107 Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1)
108 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
109 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
110 RS 830.1
111 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
112 Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766,
1994 V 897, 1999 3896).
113 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
114 RS 830.1
per casi speciali, in deroga all’articolo 20 LPGA, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.115
III.116 Diritto alla rendita vedovile
Art. 23117 Rendita vedovile
1 Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli.
2 Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi:
a. i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia dome- stica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli xxxxxxxx a lei o a lui affiliati, giusta l’articolo 25 capoverso 3;
b. gli affiliati, giusta l’articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vi- vevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati.
3 Il diritto alla rendita xxxxxxxx nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l’adozione.
4 Il diritto si estingue:
a. con il passaggio a nuove nozze;
b. con la morte della vedova o del vedovo.
5 Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 24118 Disposizioni particolari
1 Le vedove hanno inoltre diritto a una rendita per vedove se, al momento della morte del coniuge, non hanno figli o affiliati ai sensi dell’articolo 23, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni. Se una vedova si è sposata più volte, si tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi ma- trimoni.
2 Oltre alle cause di estinzione di cui all’articolo 23 capoverso 4, il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l’ultimo figlio compie i 18 anni.
115 Nuovo testo del per. 2 e 3 giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
117 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del
presente testo.
118 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
Art. 24a119 Coniugi divorziati
1 Il coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se:
a. ha uno o più figli e il matrimonio è durato almeno dieci anni;
b. il matrimonio è durato almeno dieci anni e il divorzio è intervenuto dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni;
c. il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni.
2 Se il coniuge divorziato non soddisfa almeno una delle condizioni del capoverso 1, il diritto a una rendita vedovile sussiste soltanto e fintantoché ha figli di meno di 18 anni.
Art. 24b Concorso di rendite xxxxxxxx con rendite di vecchiaia o d’invalidità
Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita per superstiti e di una rendita di vecchiaia o di una rendita secondo la LAI120, è versata soltanto la rendita più elevata.
IV. Diritto alla rendita per orfani
Art. 25121 Rendita per orfani
1 Xxxxx diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani.
2 I trovatelli hanno diritto a una rendita per orfano.
3 Il Consiglio federale disciplina il diritto alla rendita per orfani per i figli xxxxxxxx.
4 Il diritto alla rendita per xxxxxx nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l’orfano compie i 18 anni o muore.
5 Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.
119 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
120 RS 831.20
121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 26 a 28122
Art. 28bis 123 Concorso con altre rendite
Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni di una rendita per orfani e una rendita vedovile o una rendita secondo la LAI124, è versata soltanto la rendita più elevata. Se entrambi i genitori sono deceduti, il confronto avviene in base alla somma delle due rendite per orfani.
B. Rendite ordinarie
Art. 29 Beneficiari: rendite complete e rendite parziali
1 Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti.125
2 Le rendite ordinarie sono assegnate in forma di:
x. xxxxxxx complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;
b. rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incom- pleto.126
I. Norme per il calcolo delle rendite ordinarie
Art. 29bis 127 Disposizioni generali per il calcolo della rendita
1 Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’at- tività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 di- cembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso).
2 Il Consiglio federale disciplina il computo dei mesi di contribuzione trascorsi du- rante l’anno di inizio del diritto alla rendita, dei periodi di contributo precedenti il 1°
122 Abrogati dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1)
123 Introdotto dall’art. 82 della LF del 19 giu. 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (RU 1959 845; 1958 975). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994
(10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
124 RS 831.20
125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
127 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
gennaio dell’anno che segue quello in cui ha compiuto i 20 anni e degli anni concessi in più.128
Art. 29ter 129 Periodo di contributo completo
1 Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d’età.
2 Sono considerati anni di contribuzione i periodi:
a. durante i quali una persona ha pagato i contributi;
b. durante i quali il suo coniuge, giusta l’articolo 3 capoverso 3, ha versato al- meno il doppio del contributo minimo;
c. durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza.
Art. 29quater 130 Reddito annuo medio
1. Principio
La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone:
a. dei redditi risultanti da un’attività lucrativa;
b. degli accrediti per compiti educativi;
c. degli accrediti per compiti assistenziali.
Art. 29quinquies 131 2. Redditi risultanti da un’attività lucrativa.
Contributi delle persone che non esercitano un’attività lucrativa
1 Sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi.
2 I contributi delle persone che non esercitano un’attività lucrativa vengono moltipli- cati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto nell’ar- ticolo 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa.
3 I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effet- tuata se:
a. entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita;
b. una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia;
128 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
129 Originario art. 29bis. Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
130 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
131 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
c. il matrimonio è sciolto mediante divorzio.132
4 Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
a. tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita; e
b.133 in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l’assi- curazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti.
5 Il capoverso 4 non è applicabile all’anno civile in cui il matrimonio è contratto o sciolto.134
6 Il Consiglio federale disciplina la procedura. Stabilisce in particolare quale cassa di compensazione debba procedere alla ripartizione dei redditi.135
Art. 29sexies 136 3. Accrediti per compiti educativi
1 Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l’autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l’autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l’assegnazione dell’accredito per compiti educativi, nei casi in cui:137
a. uno o entrambi i genitori abbiano in custodia fanciulli senza però esercitare l’autorità parentale;
b. soltanto uno dei genitori sia assicurato presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti;
c. le condizioni per l’assegnazione di un accredito per compiti educativi non siano adempite per l’intero anno civile;
d.138 genitori divorziati o non coniugati esercitano in comune l’autorità parentale.
2 L’accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 al momento dell’inizio del diritto alla rendita.
132 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in
vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
135 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
136 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
137 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 1118; FF 1996 I1).
138 Introdotta dall’all. n. 5 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I1).
3 L’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell’anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita.
Art. 29septies 139 4. Accrediti per compiti assistenziali
1 Gli assicurati che si occupano di parenti in linea ascendente o discendente o di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’as- sicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione militare hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali se possono raggiungere facilmente le persone che assistono. Essi devono far valere tale diritto ogni anno per scritto. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri nonché il partner che convive con l’assicu- rato nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni.140
2 Per i periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per com- piti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali.
3 Il Consiglio federale può precisare il criterio della facile raggiungibilità di cui al capoverso 1.141 Esso disciplina la procedura nonché l’assegnazione dell’accredito per compiti assistenziali nei casi in cui:
a. più persone adempiano le condizioni per l’assegnazione di un accredito per compiti assistenziali;
b. soltanto uno dei coniugi sia assicurato presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti;
c. le condizioni per l’assegnazione di un accredito per compiti assistenziali non siano adempite per l’intero anno civile.
4 L’accredito per compiti assistenziali corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 al momento dell’inizio del diritto alla rendita. Esso viene registrato nel conto individuale.
5 Qualora il diritto all’accredito per compiti assistenziali non venga fatto valere entro cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile durante il quale ci si è occupati di una persona, l’accredito per l’anno corrispondente non viene più registrato nel conto individuale.
6 L’accredito per compiti assistenziali durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti ac- quisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell’anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato per il coniuge che ha per primo diritto alla rendita.
139 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
140 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021
(RU 2020 4525; FF 2019 3381).
141 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
Art. 30142 5. Determinazione del reddito annuo medio
1 La somma dei redditi dell’attività lucrativa è rivalutata in funzione dell’indice delle rendite previsto nell’articolo 33ter. Il Consiglio federale determina annualmente i fat- tori di rivalutazione.
2 La somma dei redditi rivalutati derivanti da un’attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione.
Art. 30bis 143 Prescrizioni per il calcolo delle rendite144
Il Consiglio federale emana prescrizioni per il calcolo delle rendite.145 A tale scopo può arrotondare per eccesso o per difetto il reddito determinante e le rendite.146 Esso può emanare disposizioni sul computo delle frazioni di anni di contribuzione e dei corrispondenti redditi e prevedere che gli anni di contribuzione e i redditi di un’attività lucrativa nel periodo di tempo per il quale fu erogata una rendita d’invalidità non siano computati.147
Art. 30ter 148 Conti individuali
1 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Con- siglio federale precisa i particolari.
2 I redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di la- voro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.149
3 I redditi soggetti a contribuzione dei lavoratori sono annotati nel conto individuale sotto l’anno in cui sono stati versati. I redditi sono tuttavia annotati sotto l’anno in cui è stata esercitata l’attività lucrativa se il lavoratore:
a. non lavora più per il datore di lavoro quando il salario gli viene versato;
142 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
143 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
145 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
146 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
147 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
148 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120;
FF 1968 I 671).
149 Introdotto dall’all. n. 13 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
b. fornisce la prova che il reddito soggetto a contribuzione proviene da un’atti- vità lucrativa esercitata in un anno precedente e per la quale sono stati versati contributi inferiori a quello minimo.150
4 I redditi delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dei dipen- denti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi e delle persone senza attività lucrativa sono sempre annotati sotto l’anno per il quale sono fissati i contri- buti.151
Art. 31152 153 Determinazione di una nuova rendita
Se deve essere fissata una nuova rendita di vecchiaia in seguito all’insorgere del diritto alla rendita del coniuge o allo scioglimento del matrimonio, le regole di calcolo appli- cabili al primo caso di rendita sono determinanti. La nuova rendita calcolata in base a queste disposizioni dev’essere aggiornata.
Art. 32154
Art. 33155 156 Rendita per superstiti
1 La rendita vedovile e per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal reddito non ripartito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali. Rimane salvo il capoverso 2.
2 Se muoiono entrambi i genitori, ogni rendita per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio, determinato secondo i principi generali (art. 29quater segg.), di ciascuno dei genitori.
3 Se la persona assicurata muore prima di aver compiuto i 45 anni, al suo reddito me- dio dell’attività lucrativa157 per il calcolo della rendita per superstiti viene aggiunto un supplemento percentuale. Il Consiglio federale stabilisce i tassi corrispondenti in base all’età dell’assicurato al momento del decesso.
150 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
151 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
153 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
154 Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), con effetto dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1)
155 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
156 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
157 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].
Art. 33bis 158 Commutazione di una rendita d’invalidità159
1 Le rendite di vecchiaia o per superstiti che sostituiscono una rendita in conformità della LAI160 sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi che per la rendita di in- validità, se deriva un vantaggio all’avente diritto.
1bis Il calcolo della rendita dei coniugi dev’essere adeguato giusta il capoverso 1 se le condizioni della ripartizione e dell’attribuzione reciproca del reddito sono soddis- fatte.161
2 Se la rendita d’invalidità è stata calcolata in conformità dell’articolo 37 capoverso 2 della LAI, le prescrizioni di questo articolo si applicano per analogia alla rendita di vecchiaia o alla rendita per i superstiti, il cui calcolo si fonda sugli stessi elementi che per la rendita d’invalidità.162
3 Se le rendite ordinarie di vecchiaia o per i superstiti sostituiscono rendite straordina- rie d’invalidità calcolate in conformità degli articoli 39 capoverso 2 e 40 capoverso 3 LAI, dette rendite ordinarie importano, se la durata di contribuzione è intera, almeno il 133 1/3 per cento dell’ammontare minimo della corrispondente rendita completa.163
4 Per il calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge beneficia o ha beneficiato di una rendita d’invalidità, il reddito annuo medio determinante al mo- mento dell’insorgere della rendita d’invalidità è considerato come reddito giusta l’ar- ticolo 29quinquies per la durata di riscossione della rendita. Se il grado d’invalidità è inferiore al 60 per cento, è presa in considerazione soltanto una frazione corrispon- dente del reddito medio annuo.164 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la pro- cedura.165
Art. 33ter 166 Adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari
1 Di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all’evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Com- missione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, un nuovo indice delle rendite.
158 Introdotto dall’art. 82 della LF del 19 giu. 1959 su l’assicurazione per l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 845; 1958 975).
159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
160 RS 831.20
161 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
162 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
163 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
164 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 3 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).
165 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
166 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
2 L’indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica dell’indice dei salari, deter- minato dalla Segreteria di Stato d’economia167, e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.
3 Il Consiglio federale propone, secondo la situazione finanziaria dell’assicurazione, di modificare il rapporto fra i due valori degli indici menzionati nel capoverso 2.
4 Il Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie qualora l’indice nazio- nale dei prezzi al consumo abbia subìto, in un anno, un aumento di oltre il 4 per cento.168
5 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive, arrotondare per eccesso o per difetto l’indice delle rendite e disciplinare la procedura per l’adeguamento delle rendite.
II. Rendite complete169
Art. 34170 Calcolo e importo della rendita completa
1. Rendita di vecchiaia
1 La rendita mensile di vecchiaia si compone di (formula delle rendite):
a. una frazione dell’importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita);
b. una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della ren- dita).
2 Sono applicabili le disposizioni seguenti:
a. se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all’importo mi- nimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 74/100 e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 13/600;
b. se il reddito annuo medio determinante è superiore all’importo minimo della rendita semplice di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 104/100, e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 8/600.
3 L’importo massimo della rendita corrisponde al doppio dell’importo minimo.
167 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo
168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 1286; FF 1991 I 181).
169 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore
dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 L’importo minimo è pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici volte il suo ammontare e l’importo massimo a partire da un reddito annuo me- dio determinante uguale o superiore a settantadue volte l’importo minimo.
5 L’importo minimo della rendita completa di vecchiaia di 1225 franchi corrisponde a un indice delle rendite di 222,7 punti.171
Art. 35172 2. Somma delle due rendite per coniugi
1 La somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:
a. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia;
b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità.
2 Non è prevista nessuna riduzione a scapito dei coniugi che non vivono più in comu- nione domestica in seguito ad una decisione giudiziaria.
3 Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione in- completa.
Art. 35bis 173 3. Supplemento accordato alle vedove e ai vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia
Le vedove e i vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supple- mento del 20 per cento sulla propria rendita. La rendita e il supplemento non devono superare l’importo massimo della rendita di vecchiaia.
Art. 35ter 174 4. Rendita per figli
La rendita per figli è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L’articolo 35 si applica per analogia per determi- nare le modalità di riduzione.
171 Nuovo importo e livello dell’indice giusta gli art. 3 e 4 dell’O 23 del 12 ott. 2022 sugli
adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 604).
172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
173 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente
testo
174 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 36175 5. Rendita vedovile
La rendita vedovile è pari all’80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.
Art. 37176 6. Rendita per orfani
1 La rendita per orfani è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. La rendita per orfani destinata ad aventi diritto che avevano un rapporto di filiazione soltanto con il genitore deceduto è pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.
2 Se muoiono entrambi i genitori, le rendite per orfani devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L’articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.
3 I figli trovatelli ricevono una rendita per orfani pari al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia.
Art. 37bis 177 7. Concorso di rendite per xxxxxx e rendite per figli
Se per la medesima persona sono riunite le condizioni che danno diritto a una rendita per orfani e a una rendita per figli, la somma delle due rendite ammonta al massimo al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L’articolo 35 si applica per analo- gia per determinare le modalità di riduzione.
III. Rendite parziali
Art. 38178 Calcolo
1 La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa calcolata con- formemente agli articoli 34 a 37.179
2 Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’assicurato e quello degli assicurati della sua classe d’età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione.180
175 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
176 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
177 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 872; FF 1958 975).
179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
180 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
3 Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulla graduazione delle ren- dite.181
IV. Età flessibile per il godimento della rendita182
Art. 39183 Possibilità ed effetto del rinvio
1 Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l’inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.184
2 La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per superstite a essa succe- dente, sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta.
3 Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d’aumento per gli uo- mini e per le donne, e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di rendite.
Art. 40185 Possibilità ed effetto dell’anticipazione
1 Gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l’ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli.
2 La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte.
3 Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi attua- riali.186
181 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
183 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
184 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
186 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.
V. Riduzione delle rendite ordinarie187
Art. 41188 Riduzione per soprassicurazione189
1 In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA190, le rendite per figli e per orfani sono ridotte nella misura in cui, insieme con la rendita del padre o della madre, supe- rino il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per il calcolo di quest’ul- tima.191
2 Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo.192
3 Il Consiglio federale emana disposizioni particolari e prescrizioni speciali sulle ren- dite parziali.193
C. Rendite straordinarie194
Art. 42195 Beneficiari
1 Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA196) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni d’assicurazione della loro classe d’età, ma non possono pretendere una rendita ordi- naria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita.197 Lo stesso diritto spetta ai loro superstiti.
2 Chiunque benefici d’una rendita deve adempire personalmente le esigenze di domi- cilio e dimora abituale in Svizzera.
3 I coniugi di cittadini svizzeri all’estero affiliati all’assicurazione obbligatoria che in virtù di una convenzione bilaterale o di usi internazionali, non appartengono all’assi- curazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dello Stato di domicilio, sono pa- rificati ai coniugi di cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.
187 Primitivo cap. IV dell’art. 39, poi prima dell’art. 40.
188 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
189 RU 1972 3568
190 RS 830.1
191 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal
1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).
193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 872; FF 1958 975).
195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
196 RS 830.1
197 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del di- ritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Art. 43 Importo delle rendite straordinarie
1 Le rendite straordinarie sono pari all’importo minimo delle rendite ordinarie com- plete corrispondenti. È fatto salvo il capoverso 3.198
2 ...199
3 In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA200, le rendite straordinarie per figli e per xxxxxx sono ridotte in quanto, aggiunte alle rendite del padre e della madre, supe- rino l’importo massimo stabilito dal Consiglio federale.201
D. Assegno per grandi invalidi, contributo per l’assistenza e mezzi ausiliari202
Art. 43bis 203 Assegno per grandi invalidi
1 Xxxxx diritto all’assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA204) in Sviz- zera, che presentano un’invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve.205 La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vec- chiaia.206
1bis Il diritto all’assegno per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto.207
2 Il diritto all’assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l’assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso
198 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
199 Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1)
200 RS 830.1
201 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
202 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
203 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1955 (RU 1956 707; FF 1955 871). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120;
FF 1968 I 671).
204 RS 830.1
205 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I;
FF 2005 1839).
206 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
207 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del fi- nanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I;
FF 2005 1839).
si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.208
3 L’assegno mensile per grandi invalidi di grado elevato ammonta all’80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall’articolo 34 capoverso 5.209
4 La persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l’età di pensio- namento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione per l’in- validità o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un’indennità per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.210
4bis Il Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all’assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invali- dità sia solo in parte addebitabile a un infortunio.211
5 Le disposizioni della LAI212 sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità.213 Spetta agli uffici per l’assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità214. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.
Art. 43ter 215 Contributo per l’assistenza
La persona che, fino al momento in cui ha raggiunto l’età di pensionamento o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita di vecchiaia anticipata, ha beneficiato di un contributo per l’assistenza versato dall’assicurazione per l’invalidità continua a rice- verlo per un importo al massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento. Al diritto al contributo per l’assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42quater–42octies LAI216.
208 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I;
FF 2005 1839).
209 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I;
FF 2005 1839).
210 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).
211 Introdotto dall’all. n. 2 della la LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro la disoccu- pazione, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 1676 1724 art. 1 cpv. 1; FF 1976 III 155).
212 RS 831.20
213 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del di- ritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
214 Nuova denominazione giusta il n. II della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).
215 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di
misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
216 RS 831.20
Art. 43quater 217 Mezzi ausiliari
1 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA218) che abbisognano di apparecchi costosi per spostarsi, per stabilire contatti con il proprio ambiente o per attendere autonomamente alla propria persona, hanno diritto a mezzi ausiliari.219
2 Esso stabilisce in quali casi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni com- plementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto a mezzi ausiliari per esercitare un’attività lucrativa o svolgere le loro mansioni abituali.220
3 Esso indica i mezzi ausiliari consegnati o sussidiati dall’assicurazione; ne disciplina la consegna, come pure la procedura, e stabilisce quali norme della LAI221 sono ap- plicabili.
E.222 Disposizioni varie
Art. 43quinquies 223 Vigilanza sull’equilibrio finanziario
Il Consiglio federale fa esaminare periodicamente se lo sviluppo finanziario dell’as- sicurazione è equilibrato e sottopone il risultato di tale esame alla Commissione fede- rale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Se necessario pro- pone un emendamento della legge.224
Art. 44225 Versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi
1 Di regola le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono versati su un conto bancario o postale. A sua richiesta, possono essere versati direttamente al beneficiario. Il Con- siglio federale disciplina la procedura.
2 Le rendite parziali il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima completa sono versate, in deroga all’articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA226, una volta
217 Originario art. 43ter. Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vi- gore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 ; FF 1976 III 1).
218 RS 830.1
219 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).
220 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).
221 RS 831.20
222 Nuova numerazione giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
223 Originario art. 43quater. Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
224 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
225 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
226 RS 830.1
all’anno posticipatamente in dicembre. L’avente diritto può chiedere un versamento mensile.
Art. 45227
Art. 46228 Ricupero di rendite e assegni per grandi invalidi non riscossi
1 Il diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell’articolo 24 capoverso 1 LPGA229.
2 Se l’assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l’assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi prece- denti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA. Sono accordati paga- menti retroattivi per periodi più lunghi, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.
3 Il Consiglio federale può limitare o escludere, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il pagamento di rendite ordinarie di vecchiaia arretrate, per le quali vale il rinvio.
Art. 47230
Art. 48231
Art. 48bis a 48sexies 232
227 Abrogato dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
228 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766,
1994 V 897, 1999 3896).
229 RS 830.1
230 Abrogato dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
231 Abrogato dall’all. n. 2 della LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, con effetto dal 1° gen. 1984 (RU 1982 1676; FF 1976 III 155).
232 Introdotti dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS) (RU 1978 391;
FF 1976 III 1). Abrogati dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del di- ritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II
178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Capo quarto: Organizzazione
A. In generale
Art. 49233 Regola
L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicata, sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA234), dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle casse di compensazione professionali, dalle casse di compensazione cantonali, dalle casse di compensazione della Confederazione e da un Ufficio centrale di compensazione.
Art. 49a235 Sistemi d’informazione
Il Consiglio federale può prescrivere agli organi esecutivi l’utilizzo di sistemi d’infor- mazione sviluppati, previa consultazione degli organi interessati, per l’adempimento dei compiti previsti dall’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 1999236 tra la Confe- derazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.
Art. 49b237 Trattamento di dati personali
Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di par- ticolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i com- piti conferiti loro dalla presente legge o da convenzioni internazionali, segnatamente per:
a. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
c. stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l’im- piego;
x. xxx valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
e. sorvegliare l’esecuzione della presente legge;
233 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766,
234 | 1994 V 897, 1999 3896). RS 830.1 |
235 | Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2749; FF 2000 205). Nuovo testo |
giusta l’all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; | |
236 | FF 2018 1303). RS 0.142.112.681 |
237 | Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2749; FF 2000 205). Nuovo testo |
giusta l’all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; | |
FF 2018 1303). |
f. allestire statistiche;
g.238 assegnare o verificare il numero AVS.
Art. 50239
Art. 50a240 Comunicazione di dati
1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono co- municare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA241:242
a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;
b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 ca- poverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge fede- rale;
bbis.243 agli organi di un’altra assicurazione sociale e ad altri servizi o istituzioni autorizzati a utilizzare il numero AVS244, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero;
bter.245 ai servizi incaricati dell’esercizio della banca dati centrale per documentare lo stato civile o incaricati di gestire il sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, qualora i dati siano necessari per assegnare o veri- ficare tale numero;
c. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992246 sulla statistica federale;
cbis.247ai registri cantonali dei tumori e al registro dei tumori pediatrici secondo la legge del 18 marzo 2016248 sulla registrazione dei tumori;
238 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).
239 Abrogato dal n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
240 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749;
FF 2000 205).
241 RS 830.1
242 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
243 Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
244 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
245 Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
246 RS 431.01
247 Introdotta dall’art. 36 della LF del 18 mar. 2016 sulla registrazione delle malattie tumo- rali, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2005; FF 2014 7529).
248 RS 813.33
d. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impe- dire un crimine;
dbis.249 al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli or- gani di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una mi- naccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capo- verso 2 della legge federale del 25 settembre 2015250 sulle attività informative;
e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
1. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
4. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 1889251 sulla esecuzione e sul fallimento,
5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale,
6.252 alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 del Codice civile253,
7.254 ...
8.255 alle autorità competenti nel settore della migrazione di cui all’articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005256 sugli stranieri e la loro integrazione.257
249 Introdotta dall’all. n. 8 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l’all. n. II 14 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
250 RS 121
251 RS 281.1
252 Introdotto dall’all. n. 26 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
253 RS 210
254 Introdotto dall’all. n. 8 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogato dall’all. n. II 14 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
255 Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informa- zione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
256 RS 142.20
257 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
2 Le autorità federali, cantonali e comunali interessate possono comunicare i dati ne- cessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005258 contro il lavoro nero.259
3 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applica- zione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito.260
4 Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:261
a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permet- tono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicu- rato.
5 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.
7 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare di- spendio di lavoro.
Art. 50b262 Procedura di richiamo
1 Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro centrale degli assicu- rati e al registro centrale delle prestazioni correnti (art. 71 cpv. 4):
a. l’Xxxxxxx xxxxxxxx xxx 0x xxxxxxxx, nell’ambito dell’articolo 24d della legge fe- derale del 17 dicembre 1993263 sul libero passaggio;
b. le casse di compensazione, gli uffici dell’AI e l’ufficio federale competente, per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAI264;
258 RS 822.41
259 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).
260 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
261 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
262 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749;
FF 2000 205).
263 RS 831.42
264 RS 831.20
c.265 gli assicuratori contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 1981266 sull’assicurazione contro gli infortuni, per verificare il diritto dei be- neficiari di rendite in corso;
d.267 l’assicurazione militare, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso.
2 Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, la collaborazione fra utenti, la sicurezza dei dati nonché la partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell’assicurazione militare.268
Art. 50c269 Numero AVS
1 Il numero AVS è assegnato a ogni persona che:
a. ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA270);
b. abita all’estero e versa contributi o percepisce prestazioni o fa domanda per ottenerne.
2 Il numero AVS è inoltre assegnato a una persona se risulta necessario:271
a. per attuare l’AVS; o
b.272 nei rapporti con un servizio o un’istituzione che ha il diritto di utilizzarlo si- stematicamente al di fuori dell’AVS.
3 Il numero AVS non deve essere composto in modo tale da permettere di risalire alla persona cui esso è assegnato.
Art. 50d a 50g273
265 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e pre- venzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
266 RS 832.20
267 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e pre- venzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
268 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703,
2014 6835).
269 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
270 RS 830.1
271 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).
272 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).
273 Introdotti dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS),
(RU 2007 5259; FF 2006 471). Abrogati dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), con effetto dal 1° gen. 2022
(RU 2021 758; FF 2019 6043).
B. Datori di lavoro
Art. 51 Compiti
1 I datori di lavoro devono prelevare i contributi del dipendente su ogni salario ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2.274
2 ...275 276
3 I datori di lavoro devono verificare, in base ai documenti ufficiali d’identità, le indi- cazioni date dai dipendenti nella domanda per ottenere il certificato di assicurazione. Essi sono tenuti a regolare periodicamente, con le casse di compensazione, alle quali sono affiliati, il conto dei contributi riscossi sui salari, di quelli dovuti da essi e delle rendite e degli assegni per grandi invalidi versati, e a dare le indicazioni necessarie per la tenuta dei conti individuali dei dipendenti.277
4 Il Consiglio federale può assegnare ai datori di lavoro altri compiti relativi alla ri- scossione dei contributi o al pagamento delle rendite.
Art. 52278 Responsabilità
1 Il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzio- nalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione.
2 Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquida- zione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidal- mente per l’intero danno.279
3 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni280 sugli atti illeciti.281
4 La cassa di compensazione competente fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisione formale.282
274 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
275 Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1)
276 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del
presente testo.
277 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
278 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766,
1994 V 897, 1999 3896).
279 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
280 RS 220
281 Nuovo testo giusta l’all. n. 21 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).
282 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
5 In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA283, in caso di ricorso è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato.
6 La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA è esclusa.
C. Casse di compensazione
I. Casse di compensazione professionali
Art. 53284 1 Condizioni
a. Costituzione di casse di compensazione dei datori di lavoro285
1 Sono autorizzate a costituire casse di compensazione professionali una o più asso- ciazioni professionali svizzere, come pure una o più associazioni interprofessionali svizzere o regionali, di datori di lavoro o di persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, qualora:286
a.287 si possa prevedere, secondo il numero dei membri e la composizione delle associazioni, che la costituenda cassa di compensazione comprenderà almeno 2000 datori di lavoro oppure persone esercitanti un’attività lucrativa indipen- dente, o incasserà contributi di almeno 50 milioni di franchi l’anno;
b. la decisione di costituire una cassa di compensazione sia stata presa dall’or- gano dell’associazione competente a modificare gli statuti, alla maggioranza di tre quarti dei voti emessi, e sia stata documentata con atto pubblico.
2 Se parecchie delle associazioni indicate nel capoverso 1 costituiscono insieme una cassa di compensazione o se una siffatta associazione intende partecipare alla gestione di una cassa di compensazione esistente, ogni singola associazione deve prendere una decisione conforme al capoverso 1 lettera b per quanto concerne la gestione in comune della cassa.
Art. 54 b. Costituzione di casse di compensazione paritetiche288
1 Una associazione di impiegati od operai oppure parecchie di siffatte associazioni insieme, che riuniscano almeno la metà degli impiegati od operai facenti parte della cassa di compensazione da costituire o già esistente, hanno il diritto di chiedere l’am- ministrazione paritetica della cassa. Questo diritto spetta parimente alle associazioni di impiegati od operai che riuniscono almeno un terzo degli impiegati od operai mem- bri della cassa di compensazione; occorre tuttavia che acconsentano espressamente
283 RS 830.1
284 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).
285 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
286 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
287 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore
dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
288 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
all’amministrazione paritetica della cassa tutte le altre associazioni di impiegati od operai alle quali appartengano, sia a una sola sia a tutte insieme, 10 per cento almeno degli impiegati od operai membri della cassa di compensazione.
2 Se le associazioni di impiegati od operai fanno uso del diritto loro conferito nel ca- poverso 1, le associazioni dei datori di lavoro e quelle di impiegati od operai interes- sate devono stabilire insieme un regolamento della cassa che disciplini tutte le que- stioni importanti relative alla gestione di essa.
3 A giudicare le controversie sorte nello stabilire il regolamento della cassa è compe- tente un tribunale arbitrale, i cui membri sono scelti nel proprio seno dalla Commis- sione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità289. Nelle sue decisioni, il tribunale arbitrale è tenuto a ripartire in parti uguali tra le associazioni di datori di lavoro e quelle di impiegati od operai i diritti e i doveri derivanti dalla gestione della cassa.290 Le decisioni del tribunale arbitrale possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.291 Il Consiglio federale disci- plina la procedura d’arbitrato.292
4 Le associazioni di impiegati o di operai che non accettano la decisione del Tribunale perdono il diritto alla partecipazione paritetica all’amministrazione della cassa; le as- sociazioni di datori di lavoro che non accettano la decisione del Tribunale perdono il diritto di costituire una cassa di compensazione professionale.
Art. 55 2. Garanzia
1 Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono pre- stare garanzia per il risarcimento dei danni, di cui rispondono conformemente all’ar- ticolo 78 LPGA293 e all’articolo 70 della presente legge.294
2 La garanzia deve essere prestata, a scelta delle associazioni, mediante:
a. deposito di una somma in valuta svizzera;
b. pegno di cartevalori svizzere;
c. atto di fideiussione.
3 La garanzia dev’essere prestata per un dodicesimo della somma dei contributi che la cassa di compensazione incasserà presumibilmente nel corso di un anno, tuttavia essa deve importare al minimo 200 000 franchi, e non deve sorpassare 500 000 franchi. Se
289 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
290 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
291 Per. introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) (RU 1996 2466;
FF 1990 II 1). Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 107 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069;
FF 2001 3764).
292 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
293 RS 830.1
294 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
la differenza tra la somma effettiva dei contributi e quella presunta sorpassa il 10 per cento, la garanzia dev’essere adeguata.295
4 Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari relative alla garanzia.
Art. 56 3. Procedura
1 Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono chie- derne per iscritto l’autorizzazione al Consiglio federale, allegando alla loro domanda il progetto di regolamento della cassa. Nel contempo esse devono provare che sono adempite le condizioni indicate nell’articolo 53 ed eventualmente quelle dell’articolo 54.
2 Il Consiglio federale accorda l’autorizzazione di costituire una cassa di compensa- zione professionale, se le condizioni dell’articolo 53 ed eventualmente quelle dell’ar- ticolo 54 sono adempite e se è stata prestata la garanzia conformemente all’articolo 55.
3 La cassa di compensazione professionale è costituita ed acquista la personalità giu- ridica quando il regolamento della cassa è stato approvato dal Consiglio federale.
Art. 57 4. Regolamento della cassa
1 Le associazioni fondatrici stabiliscono il regolamento della cassa. Soltanto esse hanno la competenza di modificarlo. Il regolamento della cassa e le modificazioni dello stesso devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio federale.
2 Il regolamento deve contenere disposizioni su:
a. la sede della cassa di compensazione;
b. la composizione e la nomina del comitato direttivo della cassa;
c. i compiti e le competenze del comitato direttivo della cassa e del gerente della cassa;
d. l’organizzazione interna della cassa;
e. la istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse;
f. le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione;
g. la revisione della cassa e il controllo dei datori di lavoro;
h.296 la partecipazione, nel caso di più associazioni fondatrici, delle associazioni alla prestazione della garanzia nel senso dell’articolo 55 e l’ordinamento del regresso nei casi in cui sono applicabili l’articolo 78 LPGA297 e l’articolo 70 della presente legge.
295 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
296 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766,
1994 V 897, 1999 3896).
297 RS 830.1
Art. 58 Organizzazione
1. Comitato direttivo della cassa
1 L’organo supremo di una cassa di compensazione professionale è il comitato diret- tivo della cassa.
2 Il comitato direttivo si compone di rappresentanti delle associazioni fondatrici e, all’occorrenza, di rappresentanti delle organizzazioni di impiegati od operai, se ad esse sono affiliati complessivamente almeno il 10 per cento degli impiegati od operai che dipendono dalla cassa di compensazione. Il presidente, nonché la maggioranza dei membri del comitato direttivo sono designati dalle associazioni fondatrici; gli altri membri, in ogni caso un terzo almeno, dalle organizzazioni di impiegati od operai interessate, in proporzione del numero degli impiegati od operai da esse rappresentati e appartenenti alla cassa di compensazione. Possono essere nominati membri del co- mitato direttivo soltanto cittadini svizzeri, affiliati alla rispettiva cassa di compensa- zione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.
3 La composizione del comitato direttivo delle casse di compensazione professionali paritetiche è stabilita a norma del regolamento delle stesse.
4 Al comitato direttivo incombe:
a. l’organizzazione interna della cassa;
b. la nomina del gerente della cassa;
c. la fissazione dei contributi per le spese di amministrazione;
d. il disciplinamento delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di la- voro;
e. l’approvazione del conto d’esercizio e del rapporto annuale. Il regolamento può attribuire altri compiti e competenze al comitato direttivo.
Art. 59 2. Gerente della cassa
1 Il gerente della cassa è incaricato dell’amministrazione della cassa di compensa- zione, per quanto non ne è competente il comitato direttivo.
2 Egli deve presentare ogni anno al comitato direttivo il rapporto di gestione e il conto d’esercizio.
Art. 60 Scioglimento
1 La decisione di scioglimento di una cassa professionale di compensazione deve es- sere presa dall’organo competente a modificare gli statuti, con la maggioranza di tre quarti dei voti emessi, deve risultare da atto pubblico e essere notificata immediata- mente al Consiglio federale, il quale fissa la data dello scioglimento.
2 Se una delle condizioni indicate negli articoli 53 e 55 non è adempiuta durevolmente o se gli organi di una cassa di compensazione violano in modo grave e ripetutamente loro doveri, il Consiglio federale scioglie la cassa di compensazione. Le casse di com- pensazione costituite anteriormente al 1° gennaio 1973 sono sciolte per mancato adempimento della condizione relativa ai contributi, soltanto se incassano contributi
per un ammontare inferiore a 1 milione di franchi l’anno. L’importo limite applicabile alle casse di compensazione costituite tra il 1° gennaio 1973 e l’entrata in vigore della presente disposizione è di 10 milioni di franchi.298
3 Il Consiglio federale emana le disposizioni particolari sulla liquidazione delle casse di compensazione professionali.
II. Casse di compensazione cantonali
Art. 61 Decreti cantonali
1 Ogni Cantone istituisce, con decreto speciale, una cassa di compensazione cantonale avente carattere di ente autonomo di diritto pubblico.
2 Il decreto cantonale deve essere approvato dalla Confederazione299 e contenere dis- posizioni su:
a. i compiti e le competenze del gerente della cassa;
b. l’organizzazione interna della cassa;
c. l’istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse;
d. le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione;
e. le revisioni della cassa e i controlli dei datori di lavoro.
III. Casse di compensazione della Confederazione
Art. 62300 Costituzione e compiti
1 Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione per il personale dell’am- ministrazione federale e delle aziende federali.
2 Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione incaricata di applicare l’assicurazione facoltativa e di eseguire i compiti ad essa assegnati da convenzioni internazionali e di versare le prestazioni spettanti a persone all’estero. La cassa di compensazione affilia inoltre gli studenti assicurati in virtù dell’articolo 1a capoverso 3 lettera b.301 302
298 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
299 Espr. modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).
300 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).
301 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
302 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).
IV. Disposizioni comuni
Art. 63 Compiti delle casse di compensazione
1 I compiti che, in conformità di legge, incombono alle casse di compensazione sono i seguenti:
a. la fissazione, la riduzione e il condono dei contributi;
b. la fissazione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi303;
c.304 la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi;
d. l’allestimento del conto dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi305 pagati con i propri affiliati (datori di lavoro, persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e persone che non esercitano un’attività lucrativa) da una parte, e con l’Ufficio centrale di compensazione, dall’altra parte;
e. la tassazione d’ufficio e l’applicazione della procedura di diffida e di esecu- zione;
f. la tenuta dei conti individuali306;
g. la riscossione dei contributi per le spese di amministrazione.
2 Le casse di compensazione cantonali devono inoltre vigilare che siano assoggettate all’assicurazione tutte le persone tenute a pagare dei contributi.
3 Il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti nell’am- bito della presente legge. Esso disciplina la collaborazione tra le casse di compensa- zione e l’Ufficio centrale di compensazione e provvede a un impiego opportuno d’at- trezzature tecniche.307
4 La Confederazione e, con l’approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le as- sociazioni fondatrici possono affidare alle casse di compensazione altri compiti, in particolare quelli relativi alla protezione dei militari e della famiglia.
5 Le casse di compensazione possono affidare a terzi l’esecuzione di determinati com- piti; necessitano a tal fine dell’autorizzazione del Consiglio federale. L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni e oneri. Gli incaricati e il loro personale sotto- stanno all’obbligo del segreto secondo l’articolo 33 LPGA308; sono tenuti a rispettare le prescrizioni della presente legge relative al trattamento e alla comunicazione di dati.
303 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
304 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
305 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969
(RU 1969 120; FF 1968 I 671).
306 Nuova designazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
307 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963 in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209).
308 RS 830.1
La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA e all’articolo 70 della presente legge per i compiti svolti da terzi resta alle associazioni fondatrici o ai Cantoni.309
Art. 64 Affiliazione alle casse e obbligo di informare310
1 Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, che fanno parte di una delle as- sociazioni fondatrici. I datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, che sono membri nel contempo di un’associazione professionale e di un’associazione interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di compensazione dell’associazione professionale o a quella dell’associazione interpro- fessionale.
2 Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di lavoro e le per- sone esercitanti un’attività lucrativa indipendente che non fanno parte di un’associa- zione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonché le persone che non hanno un occupazione lucrativa e gli assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi.
2bis Gli assicurati che cessano di esercitare un’attività lucrativa prima di raggiungere l’età ordinaria di pensionamento ma hanno raggiunto il limite d’età fissato dal Consi- glio federale restano affiliati quali persone senza attività lucrativa alla cassa di com- pensazione precedentemente competente. Il Consiglio federale può stabilire che il loro coniuge senza attività lucrativa e tenuto a pagare i contributi sia affiliato alla stessa cassa di compensazione.311
3 L’affiliazione di un datore di lavoro a una cassa di compensazione si estende a tutti gli impiegati e operai per i quali egli è tenuto a versare dei contributi.
3bis Le persone assicurate in virtù dell’articolo 1a capoverso 4 lettera c sono affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge.312
4 Il Consiglio federale emana le disposizioni sull’affiliazione di datori di lavoro e di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, che fanno parte di più associa- zioni professionali o che esercitano la loro attività in più di un Cantone.313
5 I datori di lavoro, le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un’occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro
309 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS) (RU 1978 391; FF 1976 III 1). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
310 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
311 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore
dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
312 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
313 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.314
6 In deroga all’articolo 35 LPGA315, le controversie sull’affiliazione alle casse di com- pensazione sono giudicate dal competente ufficio federale. La sua decisione può es- sere invocata dalle casse di compensazione e dalle persone interessate entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso riguardante l’affiliazione.316
Art. 64a317 Competenza per la determinazione e il versamento delle rendite per coniugi
La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di com- pensazione che deve versare la rendita del coniuge che per primo raggiunge l’età del pensionamento. È fatto salvo l’articolo 62 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina la procedura.
Art. 65 Agenzie
1 Le casse di compensazione professionali possono istituire agenzie in singole regioni linguistiche o in Cantoni ove si trova un numero rilevante di datori di lavoro e di persone esercitanti attività lucrativa indipendente, a esse affiliati. Esse sono tenute a istituirne una se, in una regione linguistica o in un Cantone, un numero rilevante di datori di lavoro o di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, affiliati a esse, ne fa richiesta.
2 Di regola, le casse di compensazione cantonali devono avere un’agenzia in ogni Co- mune. Qualora le circostanze lo giustifichino, può essere istituita un’agenzia unica per più Comuni.
3 I Governi cantonali possono istituire agenzie della cassa cantonale di compensazione per il personale dell’amministrazione e delle aziende cantonali, nonché per gli impie- gati e gli operai dei Comuni.
Art. 66 Organi delle casse e degli uffici di revisione e di controllo
1 ...318
2 Il gerente di una cassa di compensazione professionale e il suo supplente non devono essere in rapporto di servizio qualsiasi con le associazioni fondatrici.
314 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
315 RS 830.1
316 Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
317 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
318 Abrogato dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Art. 67 Regolamento dei conti e dei pagamenti; contabilità
Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie sul regolamento di conti e dei pagamenti delle casse di compensazione con i datori di lavoro, le persone che eserci- tano un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un’attività lu- crativa e i beneficiari di rendite, da una parte, e con l’Ufficio centrale di compensa- zione, dall’altra parte; esso stabilisce parimente le disposizioni sulla contabilità delle casse di compensazione.
Art. 68 Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro
1 Ogni cassa di compensazione, comprese le sue agenzie, deve essere sottoposta a re- visione periodica. La revisione deve estendersi alla contabilità e alla gestione. Essa deve essere fatta da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capo- verso 3. I Cantoni possono affidare la revisione delle loro casse di compensazione a un idoneo ufficio cantonale di controllo. Il Consiglio federale può far eseguire, se occorre, delle revisioni complementari.
2 Periodicamente si dovrà controllare se i datori di lavoro affiliati alla cassa di com- pensazione applicano le disposizioni legali. Il controllo deve essere fatto da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capoverso 3, o da un ufficio speciale della cassa di compensazione. Se i controlli dei datori di lavoro non sono eseguiti o sono eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni, il Consiglio federale ne ordina l’esecuzione a spese della cassa di compensazione.
3 Gli uffici previsti per le revisioni delle casse e i controlli dei datori di lavoro in con- formità dei capoversi 1 e 2, non devono partecipare alla gestione della cassa ne ese- guire, per conto delle associazioni fondatrici, altri compiti che le revisioni di cassa e i controlli dei datori di lavoro; essi devono dedicarsi esclusivamente all’attività di revi- sori e offrire sotto tutti gli aspetti garanzia assoluta di eseguire le revisioni e i controlli in modo ineccepibile e oggettivo.
4 Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari relative all’ammissione degli uffici di revisione e all’esecuzione delle revisioni delle casse e del controllo dei datori di lavoro.
Art. 69 Copertura delle spese di amministrazione
1 A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prele- vano dai loro membri (datori di lavoro, persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, per- sone che non esercitano un’attività lucrativa e persone assicurate facoltativamente se- condo l’art. 2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a pagarli.319 È applicabile l’articolo 15. Il Consiglio federale può prendere le misure atte ad impedire che le aliquote dei contributi per le spese dell’amministrazione non differiscano troppo da una cassa all’altra.
319 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
2 Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno essere concessi dei sussidi, prelevati dal Fondo di compensazione AVS. L’importo di questi sussidi sarà fissato dal Consiglio federale, che terrà equamente conto della struttura di ogni singola cassa di compensazione e dei compiti che le incombono.
2bis Per la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005320 contro il lavoro nero alle casse di compensazione vengono con- cesse indennità prelevate dal Fondo di compensazione AVS e il cui importo è stabilito dal Consiglio federale.321
3 I contributi alle spese di amministrazione prelevati in virtù del capoverso 1, e i sus- sidi concessi in virtù del capoverso 2, devono essere impiegati esclusivamente per coprire le spese di amministrazione delle casse di compensazione e delle loro agenzie, nonché per sopperire alle spese di revisione e di controllo. Le casse di compensazione devono tenere un conto separato delle spese di amministrazione.
4 Per la copertura delle spese di amministrazione delle casse di compensazione pro- fessionali paritetiche, le associazioni fondatrici possono conchiudere convenzioni par- ticolari, le quali devono essere inserite nel regolamento delle casse.
Art. 70322 Responsabilità per danni
1 Le associazioni fondatrici, la Confederazione e i Cantoni rispondono nei confronti dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti per i danni derivanti da atti illeciti commessi dai loro organi di cassa o da singoli funzionari violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni. Le pretese di risarcimento sono fatte valere dal competente ufficio federale mediante decisione. La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968323 sulla procedura amministrativa.
2 Le pretese di risarcimento di assicurati e terzi di cui all’articolo 78 LPGA324 devono essere fatte valere presso la competente cassa di compensazione; quest’ultima statui- sce mediante decisione.
3 La pretesa di risarcimento per danni si estingue:
a. nel caso del capoverso 1, se il competente ufficio federale non emette una decisione entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l’atto che l’ha cagio- nato;
b. nel caso del capoverso 2, se il danneggiato non inoltra la sua richiesta entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l’atto che l’ha cagionato.
320 RS 822.41
321 Introdotto dall’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).
322 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766,
1994 V 897, 1999 3896).
323 RS 172.021
324 RS 830.1
4 I danni, dei quali rispondono le associazioni fondatrici di una cassa di compensa- zione professionale, devono essere coperti con prelevamenti sulla garanzia prestata. All’occorrenza, la garanzia deve essere ricostituita entro tre mesi nella somma pre- scritta. Allorché il danno supera la garanzia, rispondono solidalmente le associazioni fondatrici della cassa di compensazione.
5 I danni, dei quali rispondono i Cantoni, possono essere compensati con prestazioni della Confederazione.
D. Ufficio centrale di compensazione
Art. 71 Costituzione e compiti
1 Il Consiglio federale costituisce, in seno all’Amministrazione federale, un Ufficio centrale di compensazione.
1bis L’Ufficio centrale ha il compito di tenere la contabilità dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell’assicurazione per l’invalidità e delle indennità di per- dita di guadagno. Tiene conti separati per le tre assicurazioni sociali e stila bilanci e conti economici mensili e annuali.325
2 L’Ufficio centrale regola periodicamente i conti dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi326 versati, con le casse di compensazione. Esso sorveglia il regolamento dei conti e può, a questo fine, esaminare sul posto i conti delle casse di compensazione ed esigere documenti giustificativi.
3 L’Ufficio centrale provvede a che le somme provenienti dai saldi dei conti siano rimesse, dalle casse di compensazione, al Fondo di compensazione AVS, oppure che siano da quest’ultimo accreditate alle dette casse. A questo scopo, nonché per la pre- stazione di anticipi alle casse, esso può emettere direttamente degli assegni sul Fondo di compensazione AVS.
4 L’Ufficio centrale tiene:
a. un registro centrale degli assicurati che contiene i numeri AVS assegnati agli assicurati, i numeri AVS esteri necessari per l’esecuzione di convenzioni in- ternazionali di sicurezza sociale e le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;
b. un registro centrale delle prestazioni correnti, incluse le indicazioni relative alla concessione di rendite straniere, che contiene le prestazioni in denaro, allo scopo di evitare pagamenti indebiti, agevolare l’adeguamento delle presta- zioni e notificare i decessi alle casse di compensazione.327
325 Introdotto dall’all. n. II 4 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
326 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
327 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
5 L’Ufficio centrale provvede affinché tutti i conti individuali dell’assicurato siano presi in considerazione nel caso di assegnazione della rendita.328
Art. 71a329 Responsabilità
Per la responsabilità è applicabile per analogia l’articolo 70 capoversi 1–3.
X. Xxxxxxxxx della Confederazione
Art. 72 Autorità di vigilanza
1 Per svolgere le sue funzioni di vigilanza secondo l’articolo 76 LPGA330, il Consiglio federale può incaricare il competente ufficio federale di impartire istruzioni agli enti incaricati dell’attuazione dell’assicurazione allo scopo di garantire un’applicazione unitaria. Inoltre, può autorizzare l’ufficio federale ad allestire tavole vincolanti per il calcolo dei contributi e delle prestazioni.331
2 I funzionari delle casse che non adempiono i loro compiti in conformità delle pre- scrizioni, nei casi di mancanza grave ai propri doveri, devono essere revocati dal loro ufficio dal Cantone o dal comitato direttivo della cassa, a richiesta del Consiglio fe- derale.
3 Nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni da parte di una cassa di compensazione, il Consiglio federale può affidarne l’amministrazione a un commis- sario. È riservato lo scioglimento di una cassa di compensazione professionale in con- formità dell’articolo 60.
4 Le casse di compensazione devono presentare periodicamente al Consiglio federale, nella forma da questo prescritta, una relazione sulla loro gestione. Gli uffici di revi- sione e di controllo devono presentare al Consiglio federale, in conformità delle sue istruzioni, un rapporto sulle revisioni e i controlli da essi eseguiti conformemente all’articolo 68. Il Consiglio federale provvede affinché siano eliminati i difetti rilevati.
5 Gli organi esecutivi mettono annualmente a disposizione del Consiglio federale i dati statistici necessari.332
328 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205).
329 Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
330 RS 830.1
331 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
332 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
Art. 73 Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità333
1 Il Consiglio federale nomina una commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità334, nella quale devono essere rappresentati in ade- guata proporzione gli assicurati, le associazioni economiche svizzere, gli istituti di assicurazione ...335, la Confederazione e i Cantoni. La Commissione può istituire delle sottocommissioni per la trattazione di questioni speciali.
2 La Commissione, oltre ai compiti indicati espressamente nella presente legge, dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all’applicazione e all’ulteriore svi- luppo dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può assegnarle altri compiti. Essa ha il diritto di fare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.336
Capo quinto: ...
Art. 74 a 83337
Capo sesto: Contenzioso
Art. 84338 Foro speciale
In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA339, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione.
333 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
334 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
335 Abrogato dall’all. n. 5 della LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, con effetto dal 1° gen. 1985 (RU 1983 797; FF 1976 I 113).
336 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
337 Abrogati dall’all. n. 5 della LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, con effetto dal 1° gen. 1985 (RU 1983 797; FF 1976 I 113).
338 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766,
1994 V 897, 1999 3896).
339 RS 830.1
Art. 85340
Art. 85bis 341 Autorità federale di ricorso
1 In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA342, i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell’assicurato.343
2 In caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è gratuita per le parti; tuttavia, le spese possono essere accollate alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In caso di controversie di altro genere, le spese processuali sono rette dall’articolo 63 della legge federale del 20 dicembre 1968344 sulla procedura ammini- strativa.345
3 Se l’esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infon- dato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto.346
Art. 86347
Capo settimo: Disposizioni penali relative alla parte prima
Art. 87 Reati
Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ot- tiene per sé o per altri una prestazione a norma della presente legge che non gli spetta,
chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sot- trae, in tutto o in parte, all’obbligo di pagare i contributi,
340 Abrogato dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
341 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° mag. 1978 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
342 RS 830.1
343 Nuovo testo giusta l’all. n. 107 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo fe- derale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
344 RS 172.021
345 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
346 Nuovo testo giusta l’all. n. 107 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo fe- derale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
347 Abrogato dall’all. n. 107 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, omette di affiliarsi a una cassa di com- pensazione e di conteggiare i salari soggetti a contribuzione dei suoi lavoratori nel termine stabilito dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 14,348
chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, versa a un lavoratore salari da cui sono stati dedotti i contributi e, invece di pagare alla cassa di compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui stesso o li adopera per soddisfare altre pretese,349
chiunque viola l’obbligo del segreto oppure, nell’applicazione della presente legge, abusa del suo ufficio, quale organo o funzionario, a danno di terze persone o a suo vantaggio,
chiunque non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA350),351
chiunque, nella sua qualità di revisore o di aiuto revisore, procedendo a una revisione o a un controllo, oppure alla stesura o alla presentazione del rapporto di revisione o di controllo viola in modo grave i suoi doveri,
...352
è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.353
Art. 88354 Contravvenzioni
Chiunque, in violazione dell’obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente in- formazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni,
chiunque si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce,
chiunque non riempie o riempie in modo non conforme al vero i moduli prescritti,
...355
348 Introdotto dal n. II 1 della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016 125).
349 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
350 RS 830.1
351 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal
1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
352 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS)
(RU 2007 5259; FF 2006 471). Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), con effetto dal 1° gen. 2022
(RU 2021 758; FF 2019 6043).
353 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
354 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
355 Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).
è punito con la multa, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell’articolo 87.356
Art. 89357
Art. 90358 Notificazione delle sentenze e delle dichiarazioni di non doversi procedere
Le sentenze e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente nel loro testo integrale alla cassa di compensazione che ha denun- ciato il reato.
Art. 91359 Multe d’ordine
1 Chiunque viola le prescrizioni d’ordine o di controllo, senza che l’infrazione sia pu- nibile secondo gli articoli 87 e 88, è punito dalla cassa di compensazione, previo am- monimento, con una multa d’ordine fino a 1000 franchi. In caso di recidiva nei due anni seguenti può essere pronunciata la multa fino a 5000 franchi.360
2 La decisione di multa deve indicare i motivi.361
356 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
357 Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).
358 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
359 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
360 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
361 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
Capo ottavo: Disposizioni diverse relative alla parte prima
Art. 92362 Art. 92a363
Art. 93364 Informazione dell’assicurazione contro la disoccupazione
L’Ufficio centrale di compensazione confronta le indennità giornaliere notificategli dall’assicurazione contro la disoccupazione con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione. Se constata che una persona che ha ri- scosso un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione ha realiz- zato, nello stesso periodo, un reddito da attività lucrativa, ne informa d’ufficio, per ulteriori chiarimenti, il servizio competente dell’assicurazione contro la disoccupa- zione.
Art. 93bis 365 Informazione della Segreteria di Stato della migrazione
1 L’Ufficio centrale di compensazione confronta periodicamente i numeri AVS delle persone dei settori dell’asilo e degli stranieri comunicatigli dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per le quali i Cantoni ricevono indennizzi a titolo forfettario con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione.
2 Se constata che una persona notificata ha realizzato un reddito da attività lucrativa, l’Ufficio centrale di compensazione lo comunica d’ufficio alla SEM per la verifica degli indennizzi versati a titolo forfettario e il conteggio corretto del contributo spe- ciale.
3 La Confederazione versa un contributo forfettario per indennizzare proporzional- mente le spese sostenute dall’Ufficio centrale di compensazione e dalle casse di com- pensazione per il confronto, la trasmissione e la gestione dei dati.
362 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).
363 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS (RU 1996 2466;
FF 1990 II 1). Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
364 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).
365 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3101; FF 2014 6917).
Art. 94366
Art. 95367 Assunzione delle spese e tasse postali
1 Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione le spese:
a. di amministrazione del Fondo di compensazione AVS;
b. dell’Ufficio centrale di compensazione; come pure
c. della cassa di compensazione indicata nell’articolo 62 capoverso 2 per quanto derivino dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Le spese risultanti dall’applicazione dell’assicurazione facoltativa sono rim- borsate soltanto fino a concorrenza dell’ammontare non coperto dai contributi per le spese di amministrazione.368 369
1bis Il Fondo di compensazione AVS rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese derivanti dallo svolgimento dei compiti di vigilanza, dall’applicazione dell’as- sicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un’informazione generale degli as- sicurati in merito ai contributi e alle prestazioni.370 Dopo aver consultato il consiglio d’amministrazione del Fondo di compensazione AVS, il Consiglio federale fissa l’im- porto che può essere utilizzato per l’informazione degli assicurati.371
1ter Il Fondo di compensazione AVS assume anche le spese sostenute dalla Confede- razione per effettuare o far effettuare studi scientifici sull’attuazione e sugli effetti della presente legge al fine di migliorare il funzionamento dell’assicurazione.372
1quater Su richiesta dell’ufficio federale competente, il Fondo di compensazione AVS assume le spese per lo sviluppo di applicazioni informatiche che comportino agevo- lazioni sia per le casse di compensazione sia per gli assicurati e i datori di lavoro.373
2 Il Fondo di compensazione AVS assume le tasse postali derivanti dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.374 Esse devono essere rifuse in una cifra globale all’amministrazione postale. Il Consiglio federale emanerà le dispo- sizioni particolari delimitanti l’affrancatura in blocco.
366 Abrogato dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
367 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).
368 Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677; FF 1999 4303).
369 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
370 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).
371 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
372 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
373 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore
dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
374 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
3 Le spese derivanti all’Ufficio centrale di compensazione dall’applicazione della legge federale del 20 giugno 1952375 sugli assegni familiari nell’agricoltura e le spese per l’affrancatura in blocco sono coperte in conformità degli articoli 18 capoverso 4 e 19 di tale legge.376
Art. 95a377 Rimborso di ulteriori spese
Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione, oltre alle spese di cui all’articolo 95, le spese per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d’informazione ne- cessari per l’adempimento dei compiti previsti dall’allegato II dell’Accordo sulla li- bera circolazione delle persone378.
Art. 96379
Art. 97380
Art. 98381
Art. 99382
Art. 100383
Art. 101384
375 RS 836.1
376 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
377 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) (RU 1996 2466;
FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
378 RS 0.142.112.681
379 Abrogato dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
380 Abrogato dall’all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
381 Abrogato dall’art. 18 della LF del 19 mar. 1965 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, con effetto dal 1° gen. 1966 (RU 1965 535; FF 1964 1786).
382 Abrogato dall’all. n. 13 della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
383 Abrogato dal n. II 409 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991
(RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
384 Abrogato dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, con effetto dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677).
Art. 101bis 385 Sussidi per l’assistenza alle persone anziane
1 L’assicurazione può accordare sussidi alle spese di personale e di organizzazione delle istituzioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale per l’esecuzione dei seguenti compiti a favore delle persone anziane:386
a. consulenza, assistenza e occupazione;
x. xxxxx che servono a mantenere oppure a migliorare le facoltà intellettuali o fisiche, a permettere di attendere autonomamente alla propria persona e a sta- bilire contatti col proprio ambiente;
c.387 coordinamento e sviluppo;
d.388 formazione continua per il personale ausiliario.
2 Il versamento dei sussidi avviene mediante contratti di prestazioni. Il Consiglio fe- derale stabilisce i criteri di sussidio e fissa i limiti massimi dei sussidi. Stabilisce un ordine di priorità e può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni e oneri.389 L’Ufficio federale competente conclude i contratti di prestazioni e disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli delle condizioni per la loro concessione.390
3 ...391
4 L’assicurazione non sussidierà le spese di cui al capoverso 1 se già sussidiate in virtù di altre leggi federali.
Art. 101ter 392
385 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
386 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni),
in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
387 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della
perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
388 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vi- gore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
389 Nuovo testo del terzo per. giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
390 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
391 Abrogato dal n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione fi- nanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
392 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3475; FF 2002 715). Abrogato
dall’all. n. 107 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Parte seconda: Finanziamento Capo primo: Mezzi finanziari
Art. 102393 Norma394
1 Le prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate con:
a. i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro;
b.395 il contributo della Confederazione;
c. gli interessi del Fondo di compensazione AVS;
d.396 le entrate provenienti dal regresso contro i terzi responsabili.
2 L’assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dalla Confederazione.397
Art. 103398 Contributo federale
1 Il contributo della Confederazione ammonta al 19,55 per cento delle uscite annue dell’assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all’assegno per grandi invalidi conformemente all’articolo 102 capoverso 2.399
1bis Il contributo della Confederazione di cui al capoverso 1 è aumentato. L’aumento corrisponde:
a. alle ripercussioni fiscali statiche stimate per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni riguardo:
1. all’imposta sull’utile,
2. alla deduzione per autofinanziamento e agli adeguamenti in materia di imposta sul capitale,
3. all’imposizione dei dividendi, e
4. al principio degli apporti di capitale;
b. al netto:
393 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209).
394 Nuovo testo giusta il n. II lett. c della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
395 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986
(RU 1985 2002; FF 1981 III 677).
396 Introdotta dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677).
397 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequa-
zione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
398 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della
perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
399 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla nuova impostazione della pere- quazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni,
in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).
1. delle entrate supplementari provenienti dall’aumento del tasso del con- tributo AVS, e
2. dell’importo della quota federale del percento demografico a favore dell’AVS.400
1ter L’aumento è arrotondato a ventesimi di punto percentuale.401
1quater L’aumento è stabilito in base alla stima dei valori al momento dell’adozione della legge federale del 28 settembre 2018402 concernente la riforma fiscale e il finan- ziamento dell’AVS.403
2 La Confederazione devolve inoltre all’assicurazione il prodotto della tassa sulle case da gioco.
Art. 104404 Copertura del contributo della Confederazione
1 Confederazione attinge anzitutto il suo contributo dai proventi dell’imposizione del tabacco e delle bevande distillate. Essa lo preleva dalla riserva prevista nell’artico- lo 111.
2 L’importo residuo è coperto mediante le risorse generali.
Art. 105 e 106405
Capo secondo:
Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i su- perstiti
Art. 107 Costituzione
1 Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» (Fondo di compensazione AVS), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all’articolo 102 e addebitati tutte le prestazioni in conformità della parte prima, capo terzo, i sussidi di cui all’articolo 69 capoverso 2 della presente legge e le uscite fondate su regressi secondo gli articoli 72–75 LPGA406.407
400 Introdotto dal n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanzia- mento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
401 Introdotto dal n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanzia- mento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
402 RU 2019 2395
403 Introdotto dal n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanzia- mento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
404 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677).
405 Abrogati dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, con effetto dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677).
406 RS 830.1
407 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della LF LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
2 La Confederazione versa ogni mese il suo contributo al Fondo di compensazione AVS.408
3 Il Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere sotto un importo uguale a quello delle uscite di un anno.409
Art. 108410
Art. 109411 Amministrazione
L’amministrazione del Fondo di compensazione AVS è retta dalla legge del 16 giugno 2017412 sui fondi di compensazione.
Art. 110413
Capo terzo: Riserva della Confederazione414
Art. 111415
I proventi dell’imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate sono accreditati di volta in volta alla riserva della Confederazione a favore dell’assicurazione per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità. La riserva non produce interessi.
Art. 112416
408 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
409 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314;
FF 1971 II 729).
410 Abrogato dall’all. n. II 4 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, con ef- fetto dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
411 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
412 RS 830.2
413 Abrogato dall’all. n. II 4 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, con ef- fetto dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
414 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
415 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
416 Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 1963, con effetto dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209).
Capo quarto: ...
Art. 113 a 153417
Parte terza:418 Relazione con il diritto europeo
Art. 153a419
1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di que- ste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999420 tra la Confe- derazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):
a. regolamento (CE) n. 883/2004421;
b. regolamento (CE) n. 987/2009422;
c. regolamento (CEE) n. 1408/71423;
x. xxxxxxxxxxx (CEE) n. 574/72424.
417 Abrogati dall’art. 46 lett. a della LF del 21 mar. 1969 sull’imposizione del tabacco, con effetto dal 1° gen. 1970 (RU 1969 663; FF 1968 II 580).
418 Introdotta dal n. I 4 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione
delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092).
419 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell’Ac- cordo sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017
(RU 2016 5233; FF 2016 1899).
420 RS 0.142.112.681
421 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1).
422 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo
al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11).
423 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazio- ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta.
424 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modali- tà di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che
si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Conven- zione AELS riveduta.
2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifu- giati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K ap- pendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960425 istitutiva dell’Associazione euro- pea di libero scambio (Convenzione AELS):
a. regolamento (CE) n. 883/2004;
b. regolamento (CE) n. 987/2009;
x. xxxxxxxxxxx (XXX) x. 0000/00;
d. regolamento (CEE) n. 574/72.
3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Conven- zione AELS.
4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comu- nità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Parte quarta:426
Utilizzazione sistematica del numero AVS al di fuori dell’AVS
Art. 153b Definizione
Per utilizzazione sistematica del numero AVS secondo l’articolo 50c si intende il col- legamento del numero AVS, in forma integrale, parziale o modificata, con dati perso- nali raccolti in forma strutturata.
Art. 153c Aventi diritto
1 Soltanto le seguenti autorità, organizzazioni e persone sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS:
a. nella misura in cui è necessario per l’adempimento dei loro compiti legali:
1. i dipartimenti federali e la Cancelleria federale,
2. le unità decentrate dell’Amministrazione federale,
3. le unità delle amministrazioni cantonali e comunali,
425 RS 0.632.31
426 Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).
4. le organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non appar- tengono alle amministrazioni di cui ai numeri 1–3 e alle quali sono con- feriti compiti amministrativi sulla base del diritto federale, cantonale o comunale oppure di un contratto, purché il diritto applicabile preveda l’utilizzazione sistematica del numero AVS,
5. le istituzioni di formazione;
b. le imprese di assicurazione private nei casi di cui all’articolo 47a della legge del 2 aprile 1908427 sul contratto d’assicurazione;
c. gli organi incaricati dell’esecuzione dei controlli previsti da un contratto col- lettivo di lavoro di obbligatorietà generale.
2 Esse non possono utilizzare sistematicamente il numero AVS negli ambiti in cui il diritto applicabile lo esclude espressamente.
Art. 153d428 Misure tecniche e organizzative
Le autorità, organizzazioni e persone autorizzate a utilizzare sistematicamente il nu- mero AVS possono utilizzarlo soltanto se hanno adottato le seguenti misure tecniche e organizzative:
a. l’accesso alle banche dati contenenti il numero AVS è limitato alle persone che necessitano del numero AVS per l’adempimento dei propri compiti e i diritti di lettura e scrittura nelle banche dati elettroniche sono limitati in modo corrispondente;
b. è designato un responsabile per l’utilizzazione sistematica del numero AVS;
c. le persone con diritto di accesso vengono istruite, nell’ambito della forma- zione e della formazione continua, sul fatto che il numero AVS può essere utilizzato soltanto per l’adempimento dei compiti ed essere comunicato sol- tanto in conformità alle prescrizioni legali;
d. sono adottate misure conformi al livello di rischio e allo stato della tecnica per garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati, provvedendo in particolare a cifrare in modo conforme allo stato della tecnica le serie di dati contenenti il numero AVS che vengono trasmesse attraverso una rete pub- blica;
e. è definita la procedura da seguire in caso di accesso abusivo a banche dati o di utilizzazione abusiva delle medesime.
Art. 153e Analisi dei rischi
1 Le seguenti unità svolgono periodicamente un’analisi dei rischi che tiene conto in particolare del rischio di collegamenti illeciti tra banche dati:
a. i dipartimenti federali e la Cancelleria federale, per le banche dati da essi ge- stite e per le banche dati gestite dalle autorità, organizzazioni e persone di cui
427 RS 221.229.1
428 Vedi anche la disp. fin. della mod. del 18 dic. 2021 alla fine del presente testo.
all’articolo 153c capoverso 1 lettera a numeri 2 e 4, dalle istituzioni di forma- zione nei rispettivi ambiti di competenza e dalle imprese di assicurazione pri- vate di cui all’articolo 153c capoverso 1 lettera b;
b. i Cantoni, per le banche dati gestite da unità delle amministrazioni cantonali e comunali e dalle organizzazioni e persone di cui all’articolo 153c capo- verso 1 lettera a numeri 4 e 5, purché il diritto cantonale o comunale applica- bile preveda l’utilizzazione sistematica del numero AVS.
2 Per gli scopi dell’analisi dei rischi tengono un elenco delle banche dati in cui è uti- lizzato sistematicamente il numero AVS.
Art. 153f Obbligo di collaborazione
Le autorità, organizzazioni e persone che utilizzano sistematicamente il numero AVS coadiuvano l’Ufficio centrale di compensazione nell’adempimento dei suoi compiti. In particolare:
a. comunicano all’Ufficio centrale di compensazione l’utilizzazione sistematica del numero AVS;
b. permettono all’Ufficio centrale di compensazione di svolgere controlli, met- tono a disposizione dello stesso i dati necessari per verificare il numero AVS e gli forniscono le informazioni necessarie al riguardo;
c. apportano al numero AVS le correzioni ordinate dall’Ufficio centrale di com- pensazione.
Art. 153g Comunicazione del numero AVS nell’ambito dell’esecuzione del diritto cantonale o comunale
Le autorità, organizzazioni e persone che utilizzano sistematicamente il numero AVS nell’ambito dell’esecuzione del diritto cantonale o comunale sono autorizzate a co- municare il numero AVS se non vi si oppongono interessi manifestamente degni di protezione della persona interessata e:
a. la comunicazione è necessaria affinché possano adempiere i loro compiti, in particolare verificare il numero AVS;
b. la comunicazione è indispensabile affinché il destinatario possa adempiere i suoi compiti legali; o
c. nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso alla comuni- cazione.
Art. 153h Emolumenti
Il Consiglio federale può prevedere emolumenti per i servizi che l’Ufficio centrale di compensazione fornisce in relazione all’utilizzazione sistematica del numero AVS al di fuori dell’AVS.
Art. 153i Disposizioni penali relative alla parte quarta
1 Chi utilizza sistematicamente il numero AVS senza esservi autorizzato secondo l’ar- ticolo 153c capoverso 1 è punito con una pena pecuniaria.
2 Chi utilizza il numero AVS senza adottare le misure tecniche o organizzative di cui all’articolo 153d è punito con la multa.
3 L’articolo 79 LPGA429 è applicabile.
Parte quinta:430 Disposizioni finali
Art. 154 Attuazione ed esecuzione
1 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il Consiglio federale è autoriz- zato, a contare dalla pubblicazione della presente legge nella Raccolta Ufficiale delle leggi della Confederazione, a mettere in vigore già innanzi il 1° gennaio 1948, deter- minate disposizioni particolari relative all’organizzazione431.
2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le relative disposizioni esecutive.
Art. 155432
Disposizioni finali della modifica del 28 giugno 1974433
Disposizioni finali della modifica del 24 giugno 1977434 (9a revisione dell’AVS)
a. Primo adeguamento delle rendite da parte del Consiglio federale435
1 Il primo adeguamento delle rendite avviene allorché l’indice nazionale dei prezzi al consumo raggiunge 175,5 punti. In tale momento, l’indice delle rendite giusta l’arti- colo 33ter capoverso 2 della LAVS, come anche i suoi componenti indice dei prezzi e indice dei salari, saranno stabiliti a 100 punti.
429 RS 830.1
430 Originaria parte terza, rispettiva,emte quarta.
431 Gli art. 9, cpv. 4, 17, 50, 51, cpv. 4, 53 a 58, 61 a 69, 71 a 73, 75, 77, cpv. 1, ultima frase,
80, cpv. 1, 82, 85, 91, 93, 94, 96, 97, 100, 101 e 109 sono entrati in vigore il
1° ago. 1947 (DCF del 28 lug. 1947; RU 63 903).
432 Introdotto dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677). Abrogato dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
433 RU 1974 1589. Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiorna- mento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
434 RU 1978 391 n. III 1; FF 1976 III 1
435 Questo adeguamento ha avuto luogo il 1° gen. 1980 [art. 2 dell’O del 17 set. 1979 sull’entrata in vigore integrale della 9a revisione dell’AVS – RU 1979 1365].
2 L’importo minimo della rendita semplice completa di vecchiaia a tenore dell’arti- colo 34 capoverso 2 della LAVS sarà allora stabilito a 550 franchi, per la data più vicina possibile. Fino a tale momento, il Consiglio federale stabilisce d’anno in anno il fattore di rivalutazione secondo l’articolo 30 capoverso 4 della LAVS in base a un indice di 167,5 punti.
3 Allo stesso momento, il più presto, il Consiglio federale può anche adeguare corri- spondentemente i limiti di reddito stabiliti negli articoli 42 capoverso 1 della LAVS e 2 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), nonché la tavola scalare giusta gli articoli 6 e 8 della LAVS.
b. a d.436 ...
e. Applicazione del regresso nei confronti di terzi responsabili437
Gli articoli 72–75 LPGA438 si applicano ai casi in cui l’evento che motiva il risarci- mento si è verificato dopo l’entrata in vigore delle presenti disposizioni.
f. Applicazione del nuovo articolo 30 capoversi 2 e 2bis della LAVS
L’articolo 30 capoversi 2 e 2bis della LAVS s’applica alle rendite sorte dopo la sua entrata in vigore. Alle rendite in corso a tale momento s’applicano le disposizioni previgenti, anche in caso di cambiamento del genere di rendita.
g.439 ...
Disposizioni finali della modifica del 20 marzo 1981440 Disposizione finale della modifica del 7 ottobre 1983441
436 Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
437 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766,
1994 V 897, 1999 3896).
438 RS 830.1
439 Abrogata dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
440 RS 832.20, All. n. 2. Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’ag- giornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF
2007 5575).
441 Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 100;
FF 1983 II 149 III 843). Abrogata dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’ag- giornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
Disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994442 (10a revisione dell’AVS)
a. Assoggettamento
1 Le persone finora assicurate in conformità all’articolo 1 capoverso 1 lettera c riman- gono sottoposte al diritto previgente. Esse possono tuttavia chiedere l’applicazione del nuovo diritto. In caso di cambiamento di datore di lavoro, si applica il nuovo di- ritto.
2 Le persone, giusta l’articolo 1 capoverso 3, che non sono state assicurate per un periodo inferiore a tre anni possono chiedere, d’intesa con il datore di lavoro, l’ade- sione all’assicurazione entro il termine di un anno a partire dell’entrata in vigore della presente modificazione.
b.443 ...
c. Introduzione di un nuovo sistema di rendite
1 Le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicem- bre 1996. Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data.
2 Nel calcolare le rendite di vecchiaia da assegnare alle persone vedove e divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si tiene conto di un accredito transitorio qualora non sia stato possibile computare a dette persone almeno 16 anni di accrediti per compiti educativi o assistenziali.
3 L’accredito transitorio corrisponde alla metà dell’importo dell’accredito per compiti educativi. Esso sarà scaglionato come segue:
Anno di nascita | Accredito transitorio pari alla metà dell’importo del- l’accredito per compiti edu- cativi |
1945 e anni precedenti | 16 anni |
1946 | 14 anni |
1947 | 12 anni |
1948 | 10 anni |
1949 | 8 anni |
1950 | 6 anni |
1951 | 4 anni |
1952 | 2 anni |
L’accredito transitorio può tuttavia essere computato al massimo per il numero di anni determinante per la fissazione della scala della rendita assegnata all’avente diritto.
442 RU 1996 2466 II n. 1; FF 1990 II 1
443 Abrogata dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
4 Nel calcolare la rendita di vecchiaia di assegnare alle persone divorziate si applica l’articolo 29quinquies capoverso 3 anche nei casi in cui il matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio 1997.
5 Quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente modificazione, le correnti rendite di vecchiaia per coniugi saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta il nuovo di- ritto secondo i seguenti principi:
a. è mantenuta la vecchia scala delle rendite;
b. a ogni coniuge è computata la metà del reddito annuo medio determinante per la rendita per coniugi;
c. a ogni coniuge è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3.
6 Se ne deriva una rendita più elevata per i coniugi, la donna sposata può chiedere dal 1° gennaio 1997, che la rendita per coniugi del marito sia sostituita da due rendite secondo i principi del capoverso 5 e che la sua rendita sia fissata in funzione della scala delle rendite corrispondente alla propria durata di contribuzione.
7 Quattro anni dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, le correnti rendite semplici di vecchiaia di persone vedove o divorziate che sono state fissate in base ai redditi del marito e della moglie saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta la presente modificazione secondo i seguenti principi:
a. è mantenuta la vecchia scala delle rendite;
b. il reddito annuo medio determinante per l’attuale rendita è dimezzato;
c. agli aventi diritto è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3;
d. le persone vedove ricevono un supplemento giusta l’articolo 35bis.
8 L’articolo 31 si applica parimenti alle rendite di vecchiaia delle persone vedove e divorziate fissate secondo il vecchio diritto se ciò dà rendite più elevate. Esso si ap- plica per analogia alle rendite ricalcolate sotto il vecchio diritto in seguito a un divor- zio o a un nuovo matrimonio. Le rendite così aumentate sono versate soltanto su ri- chiesta e al più presto a partire dall’entrata in vigore della presente modificazione.
9 Un accredito transitorio giusta il capoverso 3 è accordato, quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente modificazione, alle persone divorziate la cui rendita semplice di vecchiaia era stata fissata unicamente in base ai loro redditi e senza prendere in considerazione gli accrediti per compiti educativi.
10 I nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di calcolo.
d. Aumento dell’età di pensionamento delle donne e introduzione della rendita anticipata
1 L’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni quattro anni dopo l’entrata in vigore della decima revisione dell’AVS e a 64 anni otto anni dopo la sua entrata in vigore.
2 Il versamento anticipato della rendita è introdotto:
a. al momento dell’entrata in vigore della decima revisione dell’AVS, al compi- mento dei 64 anni per gli uomini;
b. quattro anni dopo l’entrata in vigore, al compimento dei 63 anni per gli uomini e dei 62 anni per le donne.
3 Le rendite di donne che si avvalgono della facoltà di anticipare la rendita tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2009 sono ridotte della metà del tasso di riduzione giusta l’articolo 40 capoverso 3.
e. Soppressione della rendita completiva per la moglie nell’AVS
1 L’età minima richiesta per la moglie che pretende una rendita completiva, giusta il previgente articolo 22bis capoverso 1, è adeguata come segue: per ogni anno civile trascorso a partire dell’entrata in vigore del nuovo articolo 22bis capoverso 1, il previ- gente limite di età di 55 anni è aumentato di un anno.
2 La rendita completiva a favore della moglie accordata ad un assicurato che beneficia di una rendita di vecchiaia anticipata dev’essere ridotta conformemente all’articolo 40 capoverso 3.
f. Nuove disposizioni concernenti la rendita per vedove e introduzione della rendita per vedovi
1 Il diritto alla rendita vedovile per le donne divorziate che hanno compiuto i 45 anni il 1° gennaio 1997 è retto dalle disposizioni attualmente vigenti se non sussiste nessun diritto alla prestazione giusta il nuovo articolo 24a.
2 Per quanto i nuovi disposti diano diritto a una prestazione, gli articoli 23–24a e 33 si applicano anche agli eventi assicurati verificatisi prima del 1° gennaio 1997. Non- dimeno, le prestazioni sono concesse solo su richiesta e al più presto a partire dall’en- trata in vigore.
g. Mantenimento del diritto previgente
1 L’articolo 2 del decreto federale del 19 giugno 1992444 concernente il miglioramento delle prestazioni AVS e AI e il loro finanziamento si applica anche dopo il 31 dicem- bre 1995 per le rendite il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 1997. L’articolo 2 si applica per analogia anche agli assicurati celibi.
2 L’attuale articolo 29bis capoverso 2 si applica agli anni di contributo precedenti il 1° gennaio 1997, anche se la rendita è fissata dopo l’entrata in vigore della decima revi- sione.
3 I datori di lavoro che il 1° gennaio 1997 hanno versato essi stessi le rendite ai dipen- denti o ai loro superstiti conformemente all’articolo 51 capoverso 2 possono conti- nuare a versare le rendite alle stesse condizioni.
444 [RU 1992 1982, 0000 000 0000 n. I 5]
h. Prestazioni accordate a cittadini di Stati che non hanno concluso convenzioni di sicurezza sociale con la Svizzera
L’articolo 18 capoverso 2 si applica anche qualora l’evento assicurato si sia verificato prima del 1° gennaio 1997, purché i contributi AVS non siano già stati rimborsati all’assicurato. Il diritto alla rendita ordinaria sorge tuttavia al più presto con l’entrata in vigore. L’articolo 18 capoverso 3 si applica per le persone alle quali i contributi AVS non sono ancora stati rimborsati e il cui diritto al rimborso non è ancora caduto in prescrizione.
Disposizioni finali della modifica del 19 marzo 1999445
1 Il decreto federale del 4 ottobre 1985446 che stabilisce i contributi, federale e canto- nale, all’assicurazione vecchiaia e superstiti è abrogato.
2 ...447
Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2000448
1 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente all’entrata in vigore della presente legge possono restarlo durante 6 anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore della presente legge449. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’en- trata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all’età legale del pensionamento.
2 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente al momento dell’entrata in vigore della presente legge450 possono restarlo finché adempiono le condizioni d’assicurazione.
3 Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all’estero continuano a esserlo dopo l’entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell’ammon- tare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.
Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001451
1 Le persone assoggettate all’assicurazione facoltativa al momento dell’entrata in vi- gore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Accordo del 21 giugno 2001452 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che
445 | RU 1999 2374 n. I 9 2385 cpv. 2 n. 2 lett. d; FF 1999 3 |
446 | [RU 1985 2006, 1996 3441] |
447 | Abrogato dal n. I 12 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto |
448 | dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). RU 2000 2677; FF 1999 4303 |
449 | In vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2000 2677). |
450 | In vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2000 2677). |
451 | RU 2002 685; FF 2001 4435 |
452 | RS 0.632.31 |
risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001453. Chi ha già compiuto 50 anni al mo- mento dell’entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato fino all’età le- gale di pensionamento.
2 Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001, a concorrenza dell’importo che rice- vevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia di redditi.
Disposizione finale della modifica del 19 dicembre 2003454 Disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 2004455
1 Le persone che vivono a Cipro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Re- pubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria e sono assicurate facoltati- vamente all’entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 2004456 relativo all’esten- sione dell’Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea, possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall’en- trata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all’età legale del pensionamento.
2 Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti a Ci- pro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slo- vacca, Slovenia o Ungheria, continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’esten- sione dell’Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE, finché adempiono le condizioni di reddito.
Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2006457
1 A tutte le persone che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono in possesso di numeri d’assicurato secondo il diritto anteriore è assegnato un nuovo numero d’assicurato.
2 Il Consiglio federale disciplina i casi nei quali dopo l’entrata in vigore della presente modifica può essere assegnato un numero d’assicurato secondo il diritto anteriore.
453 In vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685).
454 RU 2004 1633. Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiorna- mento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
455 RU 2006 979; FF 0000 0000 0000
456 RU 2006 995
457 RU 2007 5259; FF 2006 471
3 I servizi e le istituzioni che non adempiono le condizioni per poter utilizzare siste- maticamente il numero d’assicurato secondo il nuovo diritto possono continuare a uti- lizzare il numero d’assicurato secondo il diritto anteriore per un periodo di cinque anni.
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006458
1 Fino all’entrata in vigore di un disciplinamento cantonale relativo al finanziamento dell’assistenza e delle cure a domicilio, i Cantoni fissano il sussidio alle istituzioni private di utilità pubblica (Spitex) che ricevevano sussidi AVS conformemente all’ar- ticolo 101bis del diritto previgente, sulla base dei salari dell’anno precedente e dell’ali- quota percentuale determinante per l’ammontare del contributo nell’anno civile prima dell’entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 2006459 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripar- tizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Essi pagano inoltre 30 fran- chi per ogni giornata di permanenza nell’istituto diurno e un franco per ogni pasto consegnato.
2 ...460
Disposizioni transitorie della modifica del 13 giugno 2008461
1 Le persone che vivono in Bulgaria o in Romania e sono assicurate facoltativamente all’entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008462 relativo all’estensione dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea (Bulgaria e Romania), possono restarlo durante sei anni consecu- tivi al massimo a contare dall’entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all’età legale del pensionamento.
2 Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Bulgaria o in Romania continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE (Bulgaria e Ro- mania), fintantoché adempiono le condizioni di reddito.
458 RU 2007 5779; FF 2005 5349
459 RU 2007 5779
460 Abrogato dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).
461 RU 2009 2411; FF 2008 1823
462 RS 0.142.112.681.1
Disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011463
Computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale
L’articolo 9 capoverso 4 si applica a tutti i redditi provenienti da un’attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l’entrata in vigore della presente modifica.
Disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 2016464
1 Le persone che risiedono in Croazia e sono assicurate facoltativamente, all’entrata in vigore del Protocollo del 4 marzo 2016465 all’Accordo del 21 giugno 1999466 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qua- lità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all’Unione europea, possono restare assicurate durante sei anni consecutivi al mas- simo a contare dall’entrata in vigore di detto Protocollo. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, può restare assicurato fino all’età legale di pensionamento.
2 Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Croazia continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l’entrata in vigore di detto Protocollo, finché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.
Disposizione finale della modifica del 18 dicembre 2020467
I servizi e le istituzioni che utilizzano il numero AVS secondo il diritto previgente adottano entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 18 dicembre 2020 le misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 153d.
463 | RU 2011 4745; FF 2011 497 |
464 | RU 2016 5233; FF 2016 1899 |
465 | RU 2016 5251 |
466 | RS 0.142.112.681 |
467 | RU 2021 758; FF 2019 6043 |
Tariffa dei dazi sui tabacchi
Allegato468
468 Abrogata dall’art. 46 lett. a della LF del 21 mar. 1969 sull’imposizione del tabacco, con effetto dal 1° gen. 1970 (RU 1969 663; FF 1968 II 580).