UNIONE TERRA DI MEZZO
Repertorio n. ---
REPUBBLICA ITALIANA
UNIONE TERRA DI MEZZO
(Provincia di Reggio Emilia)
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, IN TEMPO EXTRASCOLASTICO, DELLE PALESTRE COMUNALI DI BAGNOLO IN PIANO PER N.
5 ANNI SPORTIVI 2021/2022 (CON INIZIO DAL 1 LUGLIO 2021) – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 2025/2026 (SCADENZA: 30/06/2026) - (C.I.G.
…...........................)
Scrittura privata
L'anno duemilaventuno, il giorno ( ) del mese di nella sede dell'Unione Terra di Mezzo
TRA
– , nat a –
il –
, domiciliat
per la carica presso
la sede dell'Unione Terra di Mezzo, P.zza della Libertà 1, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell'UNIONE TERRA DI MEZZO - Codice Fiscale 02408320352, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'area Cultura, Sport, Politiche giovanili, a ciò autorizzato in virtù del Decreto del Presidente n. –--------- del –---------------, di seguito denominato nel presente atto come “Stazione Appaltante”;
E
, nato a
il
residente a
in , CF , il quale
interviene in questo atto in qualità di di
, avente sede Legale _ in Via
, CF. e P.IVA .
La suddetta risulta iscritta nel Registro
al n.
del
e affiliata al
con codice di affiliazione n. _.
La suddetta in proseguo, nel presente contratto, verrà chiamata per brevità anche “Concessionario”;
PREMESSO
• che con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo n. del è stato dato corso alla procedura di affidamento per la gestione, in tempo extrascolastico, delle palestre comunali per n. 5 anni sportivi: 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 (scadenza: 30/06/2026) demandando alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia l'espletamento della procedura di gara, secondo quanto previsto dalla “Convenzione per l'affidamento di funzioni di supporto tecnico- amministrativo in materia di SUA e di servizi di architettura e ingegneria” sottoscritta dalle parti in data 5/04/2018 (annotata al registro delle scritture private non registrate dell'Unione Terra di Mezzo n.3/2018); mediante pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse e successiva procedura negoziata tra i candidati che hanno manifestato interesse a gestire le palestre comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del DL 76/2020, convertito nella legge 120/2020 ed, in considerazione che il servizio di che trattasi è ricompreso nell'allegato IX dello stesso X.Xxx. 50/2016, ai sensi degli artt. 140 e 143 del decreto medesimo, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del precitato decreto, approvando, contestualmente il progetto esecutivo, composto dai seguenti elaborati: Relazione tecnico-illustrativa, Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati (Planimetrie e Inventario), Piano Economico, Schema di contratto e Schema dell'Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse e relativa domanda;
• nella succitata determinazione a contrarre veniva stimato in € –-------------(al netto di Iva) il valore del contratto per il periodo di vigenza dello stesso, con oneri della sicurezza da rischi di interferenza pari a “zero”;
• che al momento dell’attivazione della procedura per l’affidamento del contratto in oggetto non risultavano attive convenzioni CONSIP ed INTERCENT-ER per le tipologie di servizi analoghe a quelle del presente contratto, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 datata (P.G. n. ) depositata nel fascicolo contrattuale;
• che l'Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse è stato pubblicato sui siti web istituzionali del Comune di Bagnolo in Piano e dell’Unione Terra di Mezzo e all'Albo Pretorio on line dell'Unione Terra di Mezzo, oltre che sul sito web istituzionale della Provincia di Reggio Emilia;
• che la Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx ha poi provveduto ad invitare alla successiva procedura negoziata i candidati che avevano presentato manifestazione di interesse e che erano risultati idonei;
• che, a seguito della procedura negoziata, esperita nelle sedute del
(per un totale di n. sedute), come risulta dai verbali della Commissione di Gara, la gara di cui all’oggetto è stata provvisoriamente aggiudicata a
– avente sede a in Via
, CF. e X.XXX che ha riportato il punteggio complessivo, pari a su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del % sull'importo a base d'asta, che risulta quindi pari ad € ;
• che con Determinazione n. del , della Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Stazione Unica Appaltante, ad oggetto: “------------------------. CIG ” è stata aggiudicata in via definitiva non efficace la gestione delle palestre comunali di che trattasi alla , avente sede Legale a in Via
n. C.F./X.XXX , quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a su 100, avendo offerto un ribasso del . per un importo complessivo netto di € ( / ), oltre IVA di legge, sul prezzo posto a base di gara di € ;
• che con nota del la Provincia di Reggio Emilia ha inviato, a
, comunicazione di aggiudicazione definitiva non efficace;
• che, con nota del , acquisita al protocollo dell'Unione Terra di Mezzo in
Xxxxx x. xxx , xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx ha comunicato
, che “con riferimento alla lettera trasmessa via Pec in data – Prot. n. , si comunica che la verifica dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità, pertanto, il provvedimento di aggiudicazione definitivo, adottato con Determinazione Dirigenziale n. del è, alla data del , divenuto efficace”;
• che con Determinazione n. del il Responsabile dell'area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo, ha preso atto dell’aggiudicazione in via definitiva dell'affidamento della gestione, in tempo extrascolastico, delle palestre comunali
per n. 5 anni sportivi 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 2025/2026 (scadenza 30/06/2026) alle condizioni prescritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo complessivo netto di ( / ), oltre IVA di legge del 22% di € ( / ) così per un importo complessivo di € ( / ), modificando contestualmente il quadro economico;
• che in data la Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA), ha richiesto alla Prefettura di Reggio Xxxxxx il rilascio dell'informazione antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, con esito . Qualora venissero comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011, l'Unione Terra di Mezzo recederà dal presente contratto ai sensi dell'art. 92, comma 3, del citato decreto;
• che sono state effettuate le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale procedendo d’ufficio ai relativi riscontri presso gli enti competenti e che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari atti a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell'Appaltatore, come previsto dal disciplinare di gara;
• che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che risulta
.
DATO ATTO CHE
- con decorrenza dal 1° gennaio 2018, l'Unione Terra di Mezzo ha acquisito, per conferimento dai Comuni aderenti (Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto) le funzioni culturali, sportive e del tempo libero, come da deliberazione approvata con atto n.36 nella seduta del 27/12/2017;
- la convenzione che disciplina i rapporti tra i Comuni conferenti e l'Unione Terra di Mezzo dispone all'Art. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE che :
1. L’Unione, all’atto del conferimento, esercita la funzione e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione, utilizzando:
gli immobili o la porzione d’essi, presso i quali i Comuni conferenti hanno allocato l’esercizio delle materie conferite, con le modalità e le specificità, anche contrattuali, che saranno opportunamente definite in relazione alla tipologia di immobile e alla relativa destinazione d'uso;
in comodato d’uso gratuito, i beni mobili, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all’esercizio delle materie conferite;
i beni mobili, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario di proprietà dell'Unione.
2. A seguito di specifici atti adottati dai competenti organi di indirizzo e di governo dei Comuni conferenti e dell’Unione, può essere trasferita all’Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinati all’esercizio delle materie conferite ed oggetto della presente convenzione.
3. L’Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle funzioni conferite.
4. L’Unione utilizza i beni in concessione d’uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione degli stessi. La manutenzione delle strumentazioni tecnico-operative è a carico dell'Unione.
5. L’Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell’Unione, su conforme indirizzo
degli enti. Tra le spese di investimento possono essere comprese anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell’Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all’Unione, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica e di contabilità economico-patrimoniale.
6. La copertura assicurativa relativa a danni che dovessero verificarsi ai beni in concessione d’uso dai Comuni all’Unione, sarà regolata in funzione della tipologia e destinazione del bene oggetto di concessione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti, a causa dell’utilizzo e della conduzione dei beni in concessione d’uso all’Unione, sarà regolata in funzione della tipologia e destinazione del bene oggetto di concessione.
Tutto ciò premesso,
volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'affidamento di cui trattasi, le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante formale e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 (Premesse – Allegati – Documenti contrattuali)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo patto.
L’esecuzione del presente contratto è regolata:
- dal Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati (inventario, planimetrie, tariffe), approvato con con la citata determinazione del Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo n. del , che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che qui si intende richiamato;
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di concessioni e di servizi e, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs. 50/2016 e alla L.R. 8/2017;
- dalle norme del codice civile, dalle norme vigenti in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi Provinciali di Settore e in generale da tutte le leggi che disciplinano la materia;
e pertanto, deve essere espletato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile di tali norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, da questi dedotti e risultanti.
Fanno parte del presente contratto e ne formano parte integrante e sostanziale, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:
1. - Capitolato Speciale d’Appalto, con relativi allegati (CSA);
2. - Polizze assicurative R.C.T. ed R.C.O.;
3. - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;
4. - Altra eventuale documentazione ritenuta necessaria.
I documenti di cui ai punti 1. 2. 3. 4. omessane la lettura per espressa dispensa delle
parti, le quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena ed incondizionata accettazione, vengono depositati nel fascicolo contrattuale.
Ogni condizione tra quelle dichiarate dal Concessionario, nella relazione contenuta nell'offerta tecnica, e a cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per lo stesso.
ARTICOLO 2 (Norme applicabili)
1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti allo stesso allegati e dallo stesso richiamati, anche se non materialmente allegati con particolare riferimento ai documenti di cui all'art.1 del presente contratto:
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di
concessioni e di servizi e, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i., D.Lgs 81/2008 s.m.i. e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dalle norme del codice civile, dalle norme vigenti in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi Provinciali di Settore e in generale da tutte le leggi che disciplinano la materia.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
3. Le parti si impegnano a rispettare le clausole pattizie di cui al “Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Xxxxxx in data 11/12/2014.
ARTICOLO 3 (Oggetto del contratto)
L'Unione Terra di Mezzo, come sopra rappresentato, conferisce a
che, a mezzo del Legale Rappresentante , accetta, la gestione, in tempo extrascolastico, delle palestre comunali per n. –-- anni sportivi, ai patti e condizioni previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con la citata determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili n. del e nei documenti ad esso allegati o da esso richiamati e nel rispetto di quanto indicato nel documento di offerta tecnica presentato in sede di gara.
Tali documenti, depositati agli atti come specificato all'art.1, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati e che il Concessionario accetta e si obbliga ad osservare.
ARTICOLO 4 (Finalità)
La gestione delle palestre comunali viene affidata esclusivamente allo scopo di favorire la pratica di attività sportive e ricreative compatibili con la struttura degli impianti sportivi di che trattasi, per finalità sociali e ricreative. Essa comprende la gestione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature in essi presenti.
ARTICOLO 5 (Decorrenza e durata)
Il presente contratto ha durata di 5 anni sportivi: 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026. Esso decorre dal e scadrà il 30/06/2026.
Alla scadenza del contratto, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna degli impianti sportivi e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento, dovuto all'uso, delle strutture e dei beni mobili concessi e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti stessi. Pertanto, tutte le opere e le attrezzature sportive e non, acquisite nelle palestre, al momento della riconsegna da parte del Concessionario alla Stazione Appaltante, diverranno di proprietà dell'Ente, anche se eseguite o acquistate dall'Appaltatore, senza che quest'ultimo possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta.
Il Concessionario è a conoscenza che, stante l'attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 e le conseguenti misure di contenimento e profilassi inerenti anche l'attività culturale, il valore della concessione e, di conseguenza, anche il relativo corrispettivo, potrebbero essere oggetto di variazioni in relazione all'evolvere dell'emergenza e di tutte le successive misure di contenimento.
Il Concessionario dovrà rispettare e far rispettare a tutti i soggetti che, per ogni ordine e titolo entrino in contatto con lo stesso, le norme, i protocolli vigenti e le misure di prevenzione relative all'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Sars Cov-2, come indicato nelle normativi vigenti per i teatri e di adeguarsi a eventuali integrazioni o aggiornamenti normativi in materia che saranno pubblicati in relazione all'andamento della pandemia stessa.
ARTICOLO 6 (Corrispettivo)
Il corrispettivo per la durata dell'affidamento, dovuto dalla Stazione Appaltante al Concessionario, è quello risultante dall’offerta di gara. L’importo complessivo del contratto, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € , oltre ad
IVA di legge, al 22%, di € e così per complessivi €
, risultanti dal ribasso unico percentuale del % ( percento) sul prezzo posto a base d’asta.
L'adeguamento ISTAT potrà essere richieste con le modalità espresse nel successivo articolo 8.
ARTICOLO 7 – (Pagamento del corrispettivo)
Il pagamento, del corrispettivo, sarà eseguito, ai sensi dell’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto, in tre rate annuali secondo le seguenti scadenze:
• 1ª rata, pari al 25% del corrispettivo annuale, entro entro il 30 novembre di ciascun anno;
• 2ª rata, pari al 25% del corrispettivo annuale, entro il 30 giugno di ciascun anno;
• 3ª rata, pari al 50% del corrispettivo annuale, entro il 30 agosto di ciascun anno, previa presentazione della rendicontazione annuale di cui all' art. –- del CSA.
I pagamenti saranno effettuati, dietro presentazione di regolare fattura elettronica emessa dal Concessionario, tramite accredito bancario, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, previa verifica della regolarità contributiva (mediante DURC), e dovrà riportare il CIG della gara.
ARTICOLO 8 (Revisione prezzi)
A partire dalla Stagione Sportiva 2022/2023, con cadenza annuale, sarà consentita la revisione del corrispettivo a carico della Stazione Appaltante, ai sensi dell’Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. L’eventuale richiesta di revisione dovrà essere presentata dal Concessionario, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il 31 maggio di ogni anno, a valere dal 1° luglio dello stesso anno. La revisione verrà effettuata annualmente, sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. In mancanza delle elaborazioni dell’ISTAT, la revisione sarà effettuata tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo registrata a maggio dell’anno della richiesta di aumento rispetto a maggio dell’anno precedente. Non verranno concessi aumenti retroattivi. La mancata richiesta entro i termini sopra riportati si intenderà come conferma del corrispettivo vigente (Art. –--- del CSA).
ARTICOLO 9 (Tariffe)
Le tariffe, approvate dalla Giunta Comunale di Bagnolo in Piano per l'utilizzo delle palestre, sono introitate dal Concessionario stesso e contabilizzati nel rispetto delle norme vigenti, con l’obbligo di riportarli nel rendiconto della gestione.
ARTICOLO 10 (Tracciabilità dei movimenti finanziari)
Ai sensi dell’Art. 3 della L. 136/2010 il Concessionario assume espressamente l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima. Tutti i movimenti finanziari conseguenti il presente affidamento saranno disposti
sul conto corrente: Cod. IBAN presso l'Istituto di Credito:
. I soggetti autorizzati dall'Appaltatore al ricevimento, riscossione e quietanza delle somme ricevute in conto o a saldo sono:
- il Sig. nato a il , residente a in Via n. - C.F. , in qualità di
Il Concessionario deve, e si impegna, a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni del conto corrente dedicato e/o delle persone fisiche delegate ad operare sul
suddetto conto, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui è avvenuta la variazione.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dal Concessionario, in riferimento al presente affidamento, dovranno riportare il Codice Identificativo di gara (CIG) ----------------------------
ARTICOLO 11 (Garanzie)
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ai sensi dell’art. del CSA e
nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016, l'Appaltatore presta la cauzione definitiva di € ,( / ) n.
mediante Polizza Fidejussoria rilasciata da , con sede a in via n. – Agenzia di in
data , acquisita in atti al prot. n. del .
Il Concessionario, dà alla Stazione Appaltante, ampia facoltà di utilizzare detta garanzia, in tutto od in parte, nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione.
Il Concessionario, si obbliga, a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
ART. 12 (Obblighi del Concessionario)
Il Concessionario è tenuto a utilizzare e a far utilizzare gli impianti, gli arredi e le attrezzature avute in gestione in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e d'igiene, in modo che le attività svolte risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle prescrizioni del CSA, che con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a rispettare in toto ed in particolare a quanto previsto agli artt. – del
medesimo CSA.
Il Concessionario individua:
- il Sig. , in qualità di Responsabile dell'affidamento, come previsto dall'art. del CSA
- il Sig. , in qualità di Responsabile della Sicurezza ed il Sig. in qualità di suo sostituto, come previsto nell'art. –----, lett. a) del CSA (così come da comunicazione prot. n. del ).
ARTICOLO 13 (Responsabilità e Assicurazioni)
Il Concessionario esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività da esso svolte nell'esercizio del presente affidamento, assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati a persone, cose od animali, tanto dell'Ente che di terzi, in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.
Allo stesso modo, la Stazione Appaltante è esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dall’attività o dall’utilizzo da parte di altri soggetti fruitori degli impianti sportivi.
Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che, a giudizio dell'Ente, risultassero causati da personale del Concessionario stesso il quale, in ogni caso, dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione o sostituzione delle parti od oggetti danneggiati.
Il Concessionario si vincola a tenere sollevato ed indenne l’Ente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che, per dato o fatto nascente dal presente atto, possa da chiunque derivare, per cause imputabili al medesimo (Art. del CSA).
All'uopo, il Concessionario, ha stipulato le seguenti polizze assicurative:
− Polizza RCT n.
rilasciata da
- Agenzia di
acquisita, in xxxx, al P.G. n. del ;
− Polizza RCO n.
rilasciata da
- Agenzia di
acquisita, in xxxx, al P.G. n. del ;
− Polizza Rischio Locativo n. rilasciata da - Agenzia di
acquisita, in xxxx, al P.G. n. del ;
ARTICOLO 14 (Sub Concessione e Cessione della Concessione)
E' ammessa la sub-concessione nella quota massima del 40% del valore complessivo del contratto relativamente a soli contratti di –--------------------------- previa richiesta scritta e successiva autorizzazione da parte dell'Unione Terra di Mezzo e sottoscrizione di un contratto che preveda:
a) l'oggetto della sub-concessione
b) la durata della sub-concessione
c) importo della sub-concessione
d) gli obblighi e le responsabilità del sub-concessionario
e) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. Il Concessionario dovrà trasmettere all'Unione Terra di Mezzo il contratto sottoscritto.
Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano l'Unione Terra di Mezzo da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto della sub-concessione.
E’ vietato al Concessionario cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’esecuzione della concessione, senza l’espressa autorizzazione dell'Unione Terra di Mezzo.
ARTICOLO 15 (Penalità)
In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel CSA, la Stazione Appaltante potrà, di diritto, rivalersi, di propria autorità, sulla cauzione come sopra costituita, ai sensi di legge.
Nel caso di inadempienze degli obblighi contrattuali, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. –- e –- del CSA, applicando le penalità in esso disposte, sino alla risoluzione dello stesso in caso di grave inadempienza.
ARTICOLO 16 (Recesso dal contratto)
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere, in ogni momento dal presente contratto. In assenza di cause di forza maggiore, è richiesto per tale recesso un preavviso di almeno un mese. In difetto, al Concessionario è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale recesso.
Il Concessionario avrà, altresì, facoltà di recedere dal contratto, previo preavviso scritto di almeno sei mesi. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, ad assicurare la continuità del servizio fino al termine dell'anno sportivo (Art. –--- del CSA).
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento, qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti del Concessionario (Art. –- del CSA).
ARTICOLO 17 (Obblighi amministrativi)
I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto operano di pieno diritto senza l’obbligo, per la Stazione Appaltante, della costituzione in mora del Concessionario. Per tutto quanto qui non regolato si fa espresso rinvio al D.Lgs 50/2016 s.m.i..
Il Concessionario si impegna a gestire le palestre comunali nel rispetto delle disposizioni del CSA e delle condizioni dichiarate nell'offerta tecnica, nonché della normativa vigente in materia.
Il Concessionario ha presentato in data (Prot. n. ) l’elenco nominativo del personale che intende impiegare per lo svolgimento del servizio affidato con il presente contratto, con relative mansioni ed inquadramento professionale e si impegna a fornire aggiornamento con le tempistiche previste all'art. –-- del CSA.
ARTICOLO 18 (Recepimento del protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici ulteriori clausole di risoluzione espressa del contratto e penali)
1. In ottemperanza al Protocollo d'intesa l'appaltatore e, per quanto compatibile con l'oggetto e le condizioni del presente affidamento:
- (Clausola n. 1) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto in data 11/12/2014 presso la Prefettura di Reggio Xxxxxx, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- (Clausola n. 2) si impegna a comunicare al Concedente l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
- (Clausola n. 3) si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- (Clausola n. 4) si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
- (Clausola n. 5) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Concedente, del relativo importo dalle somme dovute al Concessionario in relazione alla prima erogazione utile.
- (Clausola n. 6) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- (Clausola n. 7) dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
2. In attuazione del menzionato protocollo l'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Unione ogni eventuale variazione dei dati riportati nella visura camerale e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione della visura stessa relativa ai soggetti che hanno rappresentanza legale e/o l'amministrazione
dell'impresa.
ARTICOLO 19 (Domicilio del Concessionario)
A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso
in Via n – – Tel.
– PEC
ARTICOLO 20 (Controversie e foro competente)
In caso di controversia tra il Concessionario e la Stazione Appaltante circa l’interpretazione e l’esecuzione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all’accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Xxxxxx. In nessun caso l’insorgere di controversie in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell’esecuzione del contratto (art. –-- del CSA).
ARTICOLO 21 (Spese contrattuali, disciplina fiscale e registrazione)
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, registrazione, ecc.) sono a totale carico del Concessionario.
Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26/04/1986, n.131.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale – autorizzazione della Direzione Generale delle Entrate per l’Xxxxxx-Romagna n. 35616 del 19/12/1997 – sul presente atto.
ARTICOLO 22 (Codice di comportamento)
Sul sito web dell'Unione Terra di Mezzo xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx- xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ sono disponibili il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 129 del 4 giugno 2013), nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione terra di Mezzo (approvato con deliberazione di
G.C. n. 75 del 19.12.2013). Il Concessionario è tenuto ad osservare i predetti Codici ed a farli osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore dell'Unione Terra di Mezzo. L’inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa della Concessione. Il Concessionario si impegna inoltre a trasmettere i Codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta del Concedente, la prova dell’avvenuta trasmissione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Concedente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
1. Si dà atto che il Concedente ha trasmesso al Concessionario entrambi i codici tramite propria nota prot.----------------- inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
.
Il Concessionario si impegna, inoltre, a trasmettere copie di entrambi i Codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta del Concedente, la prova dell'avvenuta trasmissione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Concedente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile. A tal fine il Concedente contesta per iscritto la violazione al Concessionario, assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Se queste non sono presentate, entro detto termine o non risultano accoglibili, il Concedente procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo ogni altro diritto e rimedio eventualmente spettante ai sensi del presente contratto o ai sensi di legge.
ARTICOLO 23 (Sicurezza e Riservatezza)
1. Il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il concessionario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l’Unione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del soggetto stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Unione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Unione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il Concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Unione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla stessa.
ARTICOLO 24 (Trattamento dei dati personali)
1. Le parti si impegnano al rispetto dell'accordo per il trattamento dei dati personali, parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto ad esso non materialmente allegato.
Il presente contratto è sottoscritto dalle parti, che lo approvano e lo confermano.
Quanto ai documenti materialmente non allegati, ma depositati come precisato all’art. 1 del presente contratto, gli stessi sono sottoscritti dalle parti ---------------------------------------------
Questo atto, nel suo formato di visualizzazione, consta di fogli, di cui intere facciate e quanto fino a qui di questa.
Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto
p. il Concedente (UNIONE TERRA DI MEZZO)
Il Responsabile Area Cultura, Sport, politiche giovanili
p. il Concessionario
Il legale Rappresentante