Ufficio federale assicurazioni sociali OFAS
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale assicurazioni sociali OFAS
Ambito Assicurazione invalidità
Opuscolo informativo sui contratti normali di lavoro (CNL)
Nel quadro del contributo per l’assistenza, l’assicurazione invalidità (AI) rimborsa le ore di assistenza effettivamente prestate dal personale assunto dall’assicurato. Rimborsa inoltre anche determinati costi che risultano dall’obbligo di continuare a versare il salario derivante dal codice delle obbligazioni (CO) e/o dalle proprie disposizioni (legge federale del
19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità [LAI], ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità [OAI], circolare sul contributo per l’assistenza [CCA]).
I beneficiari del contributo per l’assistenza fungono da datori di lavoro e, in quanto tali, devono osservare diverse disposizioni di diritto del lavoro. Sebbene la legge del
13 marzo 1964 sul lavoro (LL) non si applichi alle economie domestiche private (art. 2 cpv. 1 lett. g LL; RS 822.11), a livello federale e cantonale la situazione del personale domestico è regolata da diversi contratti normali di lavoro (CNL).
Il presente opuscolo informativo illustra il rapporto tra contributo per l’assistenza e CNL nazionali e cantonali e mostra quali CNL hanno carattere vincolante e quando e come vi si può derogare.
1. Contratto normale di lavoro per il personale domestico1
Il 20 ottobre 2010 il Consiglio federale ha approvato il contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico – Confederazione), documento vincolante che fissa un salario minimo per i lavoratori impiegati nelle economie domestiche private.
Il CNL personale domestico – Confederazione è valido per l’intero territorio svizzero ad eccezione del Cantone di Ginevra, nel quale era già stato introdotto il salario minimo per le persone impiegate nelle economie domestiche.
La durata di validità del CNL personale domestico è stata prorogata già due volte; l’ultima proroga, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, è valida fino al 31 dicembre 2019.
Conseguenze sul contributo per l’assistenza
I salari minimi stabiliti nel CNL personale domestico – Confederazione sono vincolanti (eccezione: nel Cantone di Ginevra i salari minimi vincolanti sono stabiliti dal CNL cantonale).
L’importo forfettario versato nel quadro del contributo per l’assistenza consente di osservare i salari minimi.
2. Contratti normali di lavoro cantonali per il personale domestico
Il CO obbliga i Cantoni a emanare CNL applicabili unicamente sul loro territorio e che fissano regole concernenti le condizioni generali di lavoro per il personale nell’economia domestica. Il contenuto di questi CNL varia molto da Cantone a Cantone. Spesso vi sono regolati la durata del lavoro e del riposo, il diritto alle vacanze e ai giorni festivi, l’obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario, l’indennizzo delle ore supplementari, il periodo di prova, la disdetta del rapporto di lavoro ecc.
I CNL cantonali si applicano ai rapporti di lavoro nelle economie domestiche private ma non sono vincolanti. Un contratto di lavoro individuale scritto può derogare ad essi.
Sono invece applicabili là dove nel contratto di lavoro individuale tra l’assistente e l’assicurato non sono contenute regolamentazioni esplicite in merito a un punto disciplinato
1 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxx/xx/xxxx/Xxxxxx/Xxxxxx circolazione delle persone e relazioni di lavoro/Contratti normali di lavoro.html
nel CNL cantonale. Concretamente, si applicano tutte le regole del CNL cantonale i cui temi non sono disciplinati nel contratto di lavoro individuale.
L’AI mette a disposizione un modello di contratto di lavoro che riporta le disposizioni vincolanti in base al CO. Spetta ai beneficiari del contributo per l’assistenza garantire che il contratto preveda una regolamentazione concreta che non renda necessaria l’applicazione del CNL cantonale (in particolare in relazione all’indennizzo delle ore supplementari, al lavoro nei giorni festivi e al servizio notturno).
L’AI non assume i costi supplementari generati dall’applicazione delle disposizioni del CNL cantonale.
Conseguenze sul contributo per l’assistenza
I CNL cantonali non sono vincolanti; nei contratti di lavoro individuali è possibile derogare ad essi.
Per i punti che non vengono esplicitamente regolati nel contratto di lavoro individuale, si applica il CNL cantonale in questione.
L’applicazione delle disposizioni dei CNL cantonali può generare costi supplementari che non vengono rimborsati nel quadro del contributo per l’assistenza.
3. CNL modello della SECO per la regolamentazione dell’assistenza 24 ore su 242
Al fine di migliorare le condizioni di lavoro nel settore dell’assistenza 24 ore su 24, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha elaborato, in collaborazione con i Cantoni e su incarico del Consiglio federale, un apposito CNL modello che deve servire da traccia per i CNL cantonali. I Cantoni sono esortati a integrare nei loro CNL questi standard minimi per le condizioni di lavoro nell’assistenza 24 ore su 24 («live-in»).
Ogni Cantone è libero di decidere se riprendere totalmente o parzialmente tale modello.
Il modello CNL, pubblicato sulla homepage della SECO, è destinato ai Cantoni e non ha alcuna ripercussione diretta sul rapporto di lavoro tra l’assicurato e i suoi assistenti. Solo quando questi standard minimi saranno integrati in un CNL cantonale per il personale domestico, acquisiranno la medesima validità delle altre disposizioni già contenute nei CNL cantonali esistenti. È possibile derogare ad essi con un contratto di lavoro individuale.
Tuttavia, per i punti che non vengono regolati nel contratto di lavoro individuale, si applica il CNL cantonale in questione (v. punto 2).
Conseguenze sul contributo per l’assistenza
Il CNL modello della SECO non è direttamente applicabile.
I Cantoni devono integrare le sue disposizioni nei loro CNL: solo allora queste ultime acquisiranno validità.
Xxx contratti di lavoro individuali è possibile derogare a queste disposizioni.
2 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxx/xx/xxxx/Xxxxxx/Xxxxxxxxxx di lavoro/Protezione dei lavoratori/Assistenza domestica agli anziani 24 ore su 24.html
4. Rilevanza degli standard minimi del CNL modello per i beneficiari del contributo per l’assistenza
L’AI ha studiato in dettaglio il nuovo CNL modello della SECO. Sebbene concordi con l’intenzione della SECO di migliorare la regolamentazione concernente la situazione del personale domestico, ritiene che alcune delle disposizioni contenute nel CNL modello non siano in linea con il sistema del contributo per l’assistenza. Il modello in questione può inoltre determinare la nascita di obblighi supplementari per il datore di lavoro che non sempre possono essere rimborsati mediante il contributo per l’assistenza. Di seguito sono esposti i punti principali. Per una lettura completa del CNL modello si rimanda al link riportato alla nota 2.
Spetta ai beneficiari del contributo per l’assistenza valutare e decidere quali dei punti del CNL intendono riprendere oppure regolare altrimenti prevedendo pertinenti disposizioni nel contratto di lavoro individuale. I costi supplementari che risultano da punti eventualmente ripresi non potranno tuttavia essere fatturati all’AI.
Premessa: rientrano nel campo d’applicazione del CNL modello i lavoratori che vivono nell’economia domestica della persona bisognosa di assistenza, che non è la propria. Una comunità abitativa non rientra quindi nel suo campo di applicazione.
Le disposizioni del CNL modello sono state fissate in modo da evitare casi di rigore per lavoratori con contratti di lavoro di breve durata che vengono in Svizzera dall'estero per questo tipo di lavoro.
Secondo il CNL modello, l’orario di lavoro settimanale contrattuale per un’assistenza 24 ore su 24 può ammontare al massimo a 44 ore.
Nell’ambito del contributo per l’assistenza sono ammessi solo contratti di lavoro che fissano la durata massima della settimana lavorativa a 44 ore (per tutte le persone che lavorano al 100 %, non solo per dipendenti «live-in»). Il N. 3010 CCA sarà adeguato di conseguenza.
Salario per l’orario di presenza durante il giorno
In base al CNL modello, deve esser retribuito anche l’orario di presenza. Nel quadro del contributo per l’assistenza le ore di presenza non sono computabili nelle prestazioni rimborsate. Si raccomanda pertanto di derogare alle disposizioni dei CNL cantonali relative all’orario di presenza.
Salario per l’orario di presenza durante la notte
Il CNL modello propone concrete aliquote di retribuzione. Attualmente si sta discutendo se e come adeguare a questa nuova regolamentazione le disposizioni concernenti il contributo per l’assistenza. Al momento vengono rimborsate le prestazioni di assistenza notturna (azioni e/o presenza) con un importo forfettario a notte. Si raccomanda pertanto di derogare alle relative disposizioni dei CNL cantonali.
Supplemento salariale per il lavoro notturno
Secondo il CNL modello, per le ore di lavoro attivo durante la notte è dovuto un supplemento salariale del 25 per cento. Nel quadro del contributo per l’assistenza è rimborsato unicamente un importo forfettario per la notte, senza supplemento. Si raccomanda pertanto di derogare alle relative disposizioni dei CNL cantonali.
Supplemento per le ore supplementari
In base al CNL modello, per le ore di lavoro attive che superano l’orario di lavoro settimanale previsto dal contratto è dovuto un supplemento salariale del 25 per cento. Nel quadro del contributo per l’assistenza è previsto un importo forfettario di 32.90 franchi all’ora. Xxxxxx all’assicurato decidere se rimborsare le ore supplementari con un supplemento del 25 per cento o meno. Tuttavia un tale supplemento non è rimborsato dall’AI. Si raccomanda
pertanto di derogare nel contratto di lavoro individuale alle relative disposizioni dei CNL cantonali. Giusta l’articolo 321c capoverso 2 CO è anche possibile compensare il lavoro straordinario mediante un congedo di durata almeno corrispondente. Questa possibilità deve tuttavia essere fissata per iscritto nel contratto di lavoro individuale.
Continuazione del versamento del salario in caso di incapacità lavorativa
Secondo il CNL modello, la continuazione del versamento del salario in caso di incapacità lavorativa è dovuta a partire dall’inizio del contratto di lavoro indipendentemente dalla durata convenuta dello stesso. Giusta il CO, il datore di lavoro è tenuto a proseguire il versamento del salario se il rapporto di lavoro è durato o è stato stipulato per più di tre mesi. Anche il contributo per l’assistenza continua a essere versato solo in questi casi (v. anche art. 39h OAI). Si raccomanda pertanto di derogare alle relative disposizioni dei CNL cantonali e di rinviare alle pertinenti disposizioni del CO.
In base al CNL modello, la documentazione relativa all’orario di lavoro deve essere vistata settimanalmente dalle parti contrattuali. Nel quadro del contributo per l’assistenza, gli uffici AI possono richiedere in qualsiasi momento i certificati salariali e i conteggi orari mensili, ma non è prescritto un conteggio settimanale. Si raccomanda pertanto di derogare alle relative disposizioni dei CNL cantonali.
Scioglimento del rapporto di lavoro
Il CNL modello prevede un periodo di prova (di una settimana, se è stata pattuita una durata contrattuale inferiore a tre mesi, e di due settimane, se la durata contrattuale è inferiore a sei mesi) più breve rispetto a quello prescritto dal CO (art. 335 segg.). Si raccomanda pertanto di derogare alle relative disposizioni dei CNL cantonali e di riprendere quelle del CO
(art. 335 segg.), dato che le direttive sull’obbligo di continuare a versare il salario nel quadro del contributo per l’assistenza si basano sulle normative del CO.
In base al CNL modello, inoltre, in caso di decesso o di collocamento in un istituto della persona assistita, il rapporto di lavoro iniziato può essere sciolto al più presto dopo 30 giorni dall’evento. In caso di decesso il contributo per l’assistenza continua ad essere versato soltanto fino allo scadere del termine legale di disdetta del contratto, mentre in caso di ricovero in istituto il N. 1008 CCA prevede un obbligo di continuare a versare il salario per al massimo tre mesi. Dato che queste regole sono più generose di quanto previsto dal CNL modello, non sono necessarie deroghe.
Le rimanenti disposizioni del CNL modello non concernono il contributo per l’assistenza e non richiedono dunque un commento in questo contesto.
Spetta ai beneficiari del contributo per l’assistenza valutare se i CNL cantonali in vigore o le loro revisioni future richiedano un adeguamento dei contratti di lavoro individuali vigenti.