CONVENZIONE INDIVIDUALE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE n° ___________ (ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del Dds 07.05.2018, n. 6286)
M OD. 7515 Rev. 10
CONVENZIONE INDIVIDUALE DI TIROCINIO
EXTRACURRICULARE n° ___________
(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del Dds 07.05.2018, n. 6286)
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Marca da bollo
€.16.00
TRA
SOGGETTO PROMOTORE: PROVINCIA DI MANTOVA – CENTRO PER L’IMPIEGO DI ……….....
con sede legale in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00/00 – 00000 Xxxxxxx (XX)
Codice fiscale: 80001070202 Partita I.V.A.: 00314000209
Rappresentato da: Xxxxxxx Xxxxxx nata il 29/11/1968 a Roncoferraro (MN)
che delega la sottoscrizione del seguente atto al Responsabile del CPI (inserire nominativo del Responsabile del CPI) nato/a a …………………..…CAP……… Comune…………….… Provincia………
E
SOGGETTO OSPITANTE ……………………. …………….…………………..…………………….
Con sede legale in [indirizzo della sede legale]…………………………………………………………………
CAP……………………Comune………………………………………….……..Provincia.…………....……..
Codice fiscale: …………………………..…………. Partita I.V.A.: …………………………………………..
Rappresentato da (rappresentante legale o suo delegato):.………………………………..…………………….
nato/a il………………… a CAP………………….Comune……………………Provincia…………....………
PREMESSO CHE
Ai sensi dell’art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763:
I soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia sono i seguenti:
Istituzioni scolastiche;
Fondazioni ITS;
Istituzioni Universitarie, comprese le AFAM;
Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla L.R. n. 19/2007;
Centri per l’Impiego;
Accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006;
Autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella D.G.R. del 18 aprile 2007 n. 4561;
Comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.
Per l’attivazione di tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l’Impiego.
Per l’attivazione di tirocini in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono i seguenti:
Istituzioni scolastiche, Fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM.;
Centri per l’Impiego.
Per l’attivazione di tirocini nell’ambito di programmi di rilevanza nazionale approvati in accordo con Regione Lombardia i soggetti abilitati, in aggiunta ai soggetti promotori di cui al precedente punto 1, sono:
Autorizzati all’intermediazione da ANPAL ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;
Accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. n. 150/2015;
Enti “in house” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di ANPAL, nonché di altri Ministeri.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Soggetti della Convenzione
Il soggetto ospitante [denominazione soggetto ospitante]……...………..…………………………………….. si impegna ad accogliere presso le sue strutture:
il sig./ra [inserire nominativo del tirocinante], in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominato/a “tirocinante”
per lo svolgimento di un
tirocinio extracurriculare (“formativo, di orientamento” e di “inserimento/reinserimento lavorativo”)
tirocinio extracurriculare rivolto a studenti durante il periodo estivo
su proposta del soggetto promotore [denominazione soggetto promotore].
ARTICOLO 2
Oggetto della Convenzione
Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. Il tirocinio ha la durata di [inserire durata in mesi o giorni] ……………………………………
La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.
In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
ARTICOLO 3
Progetto Formativo Individuale
Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all’articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
ARTICOLO 4
Le funzioni di tutoraggio
Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicato nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante)
Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d’intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.
Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell’attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
ARTICOLO 5
Indennità di partecipazione
In merito alla corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all’articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che
il soggetto ospitante si farà carico della corresponsione dell’indennità.
1.2. L’indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale. (Per Convenzione individuale lasciare nel testo la sola alternativa adottata)
Viene corrisposta un’indennità di € ……………… mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali.
Viene corrisposta un’indennità di € ……………... mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali oltre alla corresponsione di buoni pasto o all’erogazione del servizio mensa.
Viene corrisposta un’indennità di € ……………… mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, in quanto l’attività di tirocinio non implica un impegno giornaliero superiore a 4 ore.
Viene corrisposta un’indennità di partecipazione forfettaria di € ……………… mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, in quanto il tirocinio è svolto presso una Pubblica Amministrazione.
Nel caso di tirocini per disabili o svantaggiati si indica la determinazione dell’indennità, secondo quanto previsto dagli Indirizzi regionali, in € ………......... mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali.
L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l’indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l’importo minimo di 300 euro mensili.
Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.
ARTICOLO 6
Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie
Il tirocinante è assicurato:
presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto ospitante che si farà carico di questa copertura assicurativa.
presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto ospitante che si farà carico di questa copertura assicurativa.
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
L’invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati).
ARTICOLO 7
Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Come richiamato nell’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”, il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
formazione generale;
formazione specifica.
“Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
“Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
rischio intrinseco aziendale.
Il soggetto ospitante si impegna a far pervenire al soggetto promotore, entro e non oltre 60 giorni dall’avvio del tirocinio, copia dell’attestazione dello svolgimento della suddetta formazione ovvero, in caso di formazione interna all’azienda, dichiarazione sottoscritta dall’azienda di avvenuta formazione del tirocinante.
ARTICOLO 8
Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla data di conclusione del tirocinio (indicata nel Progetto Formativo Individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
ARTICOLO 9
Sospensione e recesso anticipato del tirocinio
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore contestualmente o al massimo entro 2 giorni dalla data di interruzione.
Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.
Luogo _____________________________
Data __ / __ / ____
INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE
Le Parti concordano di prorogare la presente Convenzione alla data di conclusione del tirocinio a completamento (indicata nel Progetto Formativo Individuale) del tirocinante ___________________________________.
La Convenzione deve avere una durata minima di 30 giorni solari e massima pari al periodo di sospensione avvenuta entro il periodo di vigenza nel tirocinio da cui origina il completamento e comunque entro i limiti della durata originaria dello stesso.
Luogo _____________________________
Data __ / __ / ____
Il soggetto promotore |
PROVINCIA DI MANTOVA – CENTRO IMPIEGO DI _______________ |
Timbro e firma (del Rappresentante legale o suo delegato) Firma digitale del rappresentante legale o di altro firmatario autorizzato |
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Il soggetto ospitante |
Inserire denominazione |
Timbro e firma (del Rappresentante legale o suo delegato) Firma digitale del rappresentante legale o di altro firmatario autorizzato |
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