Contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai
Accordi 22 dicembre 2011
Contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai
e
accordo collettivo per gli impiegati
A cura dell’Unità Operativa Lavoro e Previdenza Gennaio 2012
Ambito di applicazione, decorrenza e durata del c.c.p.l.
Al rispetto degli Accordi provinciali 22 dicembre 2011 sono tenute tutte le imprese, industriali o artigiane, che applicano il C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini stipulato tra ANCE e XxXXXX, FILCA E FILLEA.
Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, tali Accordi entrano in vigore il 1° luglio 2011 e avranno validità sino al 31 dicembre 2013.
Azioni comuni AIE/XX.XX.
⇒ Rapida approvazione PGT di Milano
⇒ partecipazione aziende locali ad EXPO
⇒ attuazione progetti housing sociale
ed edilizia residenziale pubblica
⇒ investimenti pubblici in infrastrutture locali
Azioni comuni AIE/XX.XX.
⇒ riduzione costo del lavoro in edilizia
⇒ varie premialità per imprese regolari e attente alla sicurezza
⇒ interventi presso Istituti di credito per agevolare le condizioni di accesso ai finanziamenti da parte delle imprese
⇒ garantire pagamenti tempestivi delle pubbliche amministrazioni.
Permessi individuali operai
Ferma restando la fruizione a richiesta del singolo operaio, il godimento dovrà avvenire per periodi non inferiori alle 4 ore lavorative consecutive.
E’ confermata la possibilità di un accordo impresa – lavoratori per la fruizione collettiva dei permessi e del cumulo ferie/permessi per gli operai stranieri che rientrano in Patria.
Permessi individuali impiegati
Ferma restando la fruizione a richiesta del singolo impiegato, il godimento dovrà avvenire per periodi non inferiori alle 4 ore lavorative consecutive.
Esauriti i permessi maturati e fatta salva l’eventuale richiesta di permessi non retribuiti, è possibile richiedere un permesso mensile di 4 ore lavorative consecutive con obbligo di recupero a regime normale.
E’ confermata la possibilità di un accordo impresa – lavoratori per la fruizione collettiva dei permessi retribuiti.
Elemento Economico Territoriale EET
Gli importi dell'elemento economico territoriale in atto nel 2010 sono stati conglobati dal 1° gennaio 2011 nell’indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.
Per lo sgravio contributivo relativo all’EET del 2010, v. D.M. 3 agosto 2011 ed emanande istruzioni INPS.
Elemento Variabile della Retribuzione EVR
▪ E' un premio variabile, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e la cui corresponsione è eventuale;
▪ non ha incidenza sui singoli istituti della retribuzione, compreso il TFR.
Determinazione dell'EVR
Il C.C.N.L. ha fissato:
▪ il tetto massimo di EVR da riconoscere a livello territoriale: 6% dei minimi di paga base in vigore al 1°gennaio 2010;
▪ quattro indicatori per il calcolo dell’EVR a livello territoriale;
▪ due parametri per il calcolo dell’EVR a livello aziendale.
Indicatori per il calcolo dell’EVR a livello territoriale
• numero lavoratori iscritti in C.E.
• monte salari denunciato in C.E.
• ore denunciate in C.E.
• valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato a livello provinciale dall’ISTAT.
Parametri per il calcolo dell’EVR a livello aziendale
• ore denunciate in C.E. (per le imprese con soli impiegati, ore lavorate registrate sul LUL);
• volume d’affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa, presentate alla scadenza di legge.
Gli Accordi 22 dicembre 2011 hanno, in particolare, stabilito:
▪ la percentuale del 6% quale misura dell’EVR per il periodo di validità della contrattazione territoriale;
▪ l‘erogazione dell’EVR in quote mensili percentuali, con conguaglio a consuntivo nel mese di dicembre;
▪ le ore di assenza degli operai per CIGO, CIGS e CIGD rilevate dalla Cassa Edile quale parametro territoriale aggiuntivo;
▪ di considerare il parametro territoriale delle ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione (con riflesso su quello aziendale);
▪ le incidenze percentuali dei parametri territoriali;
▪ una verifica tra le parti sociali territoriali entro il termine di ciascuno degli anni di vigenza del c.c.p.l.;
▪ che per l’anno 2011 gli esiti della verifica non consentono di erogare alcun importo a titolo di EVR;
▪ le percentuali di anticipazione dell’EVR per gli anni 2012 e 2013: 65% per gli operai e 70% per gli impiegati in forza;
▪ il riconoscimento della differenza di XXX, xxxxx xxxxxxxxxx, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno;
▪ uno schema di autodichiarazione che devono utilizzare obbligatoriamente le imprese che non raggiungano uno o entrambi i parametri aziendali, la relativa procedura di verifica e le conseguenze della mancata verifica.
Il calcolo dell'EVR in base ai parametri territoriali
Un solo parametro pari o positivo
Due parametri su 5 pari o positivi
Due parametri su 5 pari o positivi, con incidenza percentuale la cui somma è maggiore della soglia del 30%
Tre o più parametri pari o positivi
non si eroga l’EVR in quell’anno
30% dell’EVR fissato territorialmente
la percentuale di EVR fissato
territorialmente derivante da tale somma
somma delle incidenze percentuali sino al 100% dell’EVR fissato territorialmente
Il calcolo dell'EVR in base ai parametri aziendali
Se l’EVR non è erogabile al livello territoriale
Se l'EVR territoriale è riconosciuto in misura pari al 30%
Se l'EVR territoriale è riconosciuto in misura superiore al 30%
non sarà riconosciuto al livello aziendale
30% anche a livello aziendale
l'impresa con i 2 parametri pari o positivi eroga la stessa quantità di EVR fissata al livello territoriale
l'impresa con 1 o entrambi i parametri negativi eroga il 30% più metà dell’eventuale eccedenza
(vedi slide successiva)
Azienda con nessuno o solo un parametro positivo
EVR erogabile territorialmente
⮚ 30%
⮚ 40%
⮚ 50%
⮚ 60%
⮚ 70%
⮚ 90% | ⮚ | 60% | (30+50% di 60%) |
⮚ 100% | ⮚ | 65% | (30+50% di 70%) |
⮚ 80%
EVR erogato dall’impresa
⮚ 30%
⮚ 35% (30+50% di 10%)
⮚ 40% (30+50% di 20%)
⮚ 45% (30+50% di 30%)
⮚ 50% (30+50% di 40%)
⮚ 55% (30+50% di 50%)
L’azienda che intende erogare l’EVR in misura ridotta rispetto a quella territoriale
deve rendere, entro l’anno di erogazione dell’EVR, l’autodichiarazione ad Assimpredil Ance ed alla Cassa Edile - dandone contestuale comunicazione alla RSU, ove costituita - del mancato raggiungimento di uno o di entrambi i parametri, allegando copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento, individuati con riferimento a quello più recente che abbia disponibili i dati consolidati (ad esempio, per l’anno 2012 il confronto deve avvenire fra i dati del triennio 2009/2010/2011 e quelli del triennio 2008/2009/2010).
Assimpredil Xxxx, che riceve l'autodichiarazione,
deve informare tempestivamente le XX.XX. territoriali, che avranno a disposizione 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per chiedere un confronto.
La verifica dell’autodichiarazione deve avvenire esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione della Cassa Edile (o delle Casse Edili) relativa alle ore denunciate.
Per le imprese associate o aderenti, la verifica è effettuata con l’assistenza di un funzionario dell’Associazione.
La mancata effettuazione della comunicazione o il rifiuto dell’impresa di attivare il confronto con le XX.XX. richiedenti comportano l’obbligo di riconoscere ai dipendenti l’EVR nella misura fissata a livello territoriale.
Nel periodo che precede la presentazione dell’autodichiarazione, l’EVR deve essere corrisposto nella misura prevista per la generalità delle imprese.
Decorso il termine per l’attivazione del confronto con le XX.XX. (30 giorni dalla ricezione della segnalazione di Assimpredil Ance) ovvero accertati i presupposti per la riduzione dell’EVR, l’impresa potrà corrispondere ai dipendenti, per l’intero anno di riferimento, l’EVR in misura ridotta.
Le aziende di nuova costituzione:
• nel primo anno, erogheranno l’EVR nella misura fissata a livello territoriale;
• successivamente, procederanno al confronto dei parametri anno su anno e biennio su biennio, fino al raggiungimento del parametro triennale.
Agevolazione fiscale dell’EVR
La normativa di riferimento è quella contenuta nell’articolo 33, comma 12, della L. n. 183/2011 di attuazione dell’articolo 26 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, riguardante le somme erogate ai lavoratori dipendenti e correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, corrisposte in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi (aziendali o) territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sgravio contributivo sull’EVR
La normativa di riferimento è quella contenuta nell’articolo 33, comma 14, della L. n. 183/2011 di attuazione dell’articolo 26 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, e nell’articolo 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007 in esso richiamati, riguardante le erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, correlate agli incrementi della produttività, qualità ed altri elementi di competitività, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare.
Lo sgravio concerne l’importo annuo dell’EVR corrisposto agli operai ed agli impiegati edili, entro il tetto massimo della retribuzione contrattuale annua percepita dal singolo lavoratore, fissato con decreto ministeriale.
Per il 2009 il tetto entro il quale è possibile applicare lo sgravio contributivo, inizialmente stabilito nel 2,25% della retribuzione contrattuale annua del singolo dipendente, è stato successivamente elevato al 2,50%; per il 2010 il tetto è, per ora, fissato al 2,25%.
Sull’importo complessivo annuo dell’EVR corrisposto nell’anno, nel limite del tetto sopra indicato, competono i seguenti benefici:
🞟 per l’impresa: sgravio fino a 25 punti percentuali dell’aliquota contributiva dovuta, considerata al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate. In altri termini, all’impresa viene, di norma, restituita a titolo di sgravio per ogni singolo lavoratore una somma pari al 25% del minor importo tra l’EVR annuo e il tetto della retribuzione annua imponibile del lavoratore stesso;
🞟 per il lavoratore: sgravio pari all’intera aliquota contributiva dovuta. Di norma, quindi, lo sgravio è pari al 9,19% del minor importo tra l’EVR annuo e il tetto della retribuzione annua imponibile del lavoratore stesso; per i lavoratori di imprese con più di 15 dipendenti, è pari al 9,49%, mentre per gli apprendisti è del 5,84%.
Lo sgravio non riguarda il contributo aggiuntivo dell’1% a carico dei lavoratori, previsto dall’articolo 3-ter della legge n.
438/1992. 24
Indennità trasporti operai
Dal 1° gennaio 2012 l’importo passa da € 2,66 ad
€ 2,86 giornalieri e dal 1° luglio 2012 è elevato ad € 3,26 giornalieri.
Chiarito che non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi al viaggio casa-lavoro e viceversa siano comunque interamente a carico dell’impresa (ad esempio, in caso di: auto aziendale concessa ad uso promiscuo; “passaggi” tramite autovetture, furgoni o autocarri dell’impresa o di terzi a cui l’impresa rimborsa i costi; rimborso all’operaio delle spese di viaggio; ecc.).
Indennità trasporti impiegati
Dal 1° gennaio 2012 l’importo passa da € 55,86 ad € 59,07 mensili e dal 1° luglio 2012 è elevato ad € 65,49 mensili.
Chiarito che non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi al viaggio casa-lavoro e viceversa siano comunque interamente a carico dell’impresa.
Tale chiarimento “assorbe” anche la precedente previsione di spettanza, in caso di trasferta, del rimborso delle spese giornaliere di viaggio dedotto l’importo dell’indennità trasporti ragguagliata a giornata.
Mensa operai
In caso di mensa in natura, dal 1° gennaio 2013 l’importo massimo del concorso al costo di ciascun pasto consumato dal lavoratore è di
€ 14,90.
Il servizio di mensa può essere attuato anche mediante convenzioni con ristoratori e/o la fornitura di buoni pasto.
In assenza di tale servizio, è dovuta l’indennità sostitutiva di mensa, il cui valore passa da € 6,86 giornalieri ad € 8,76 giornalieri dal 1° gennaio 2013.
Mensa impiegati
In assenza del servizio di mensa, attuato in una delle forme previste per gli operai, è dovuta l’indennità sostitutiva di mensa, il cui valore passa da € 110,57 mensili ad € 140,79 mensili dal 1° gennaio 2013.
Il c.c.p.l. ha individuato, prevalentemente a fini contributivi, mediante un apposito chiarimento a verbale, un criterio univoco da utilizzare per determinare la quota giornaliera dell’indennità sostitutiva di mensa degli impiegati: importo mensile diviso i giorni lavorati nel mese, considerando tali quelli in cui ci sia stata prestazione lavorativa per almeno 4 ore.
Ferie operai
Le ferie collettive devono essere, di norma, stabilite dall’impresa entro il 30 aprile di ogni anno e rese note per iscritto, anche mediante avviso affisso in luogo accessibile a tutti.
La richiesta di ferie (diverse da quelle collettive) deve essere scritta ed è automaticamente accolta se non c’è diniego scritto motivato entro 15 giorni di calendario (7 giorni, se la richiesta è di uno o due giorni di ferie).
Operai addetti a lavori in galleria
Nell’ambito del tetto fissato dal c.c.n.l., l’indennità territorialmente dovuta agli operai che, nei lavori in galleria, sono addetti al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il solo carico del materiale, nonché ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio, è stata elevata dal 40% al 42% della retribuzione oraria, come individuata dall’articolo 10 del contratto provinciale.
Prestazione Cassa Edile
per carenza malattia degli operai
La prestazione per carenza malattia degli operai (primi 3 giorni, quando la malattia non supera i 6 giorni), fermi restando i requisiti per goderne, è stata migliorata, elevandola da 100 a
150 euro annui e prevedendo la possibilità di accesso anche in relazione a più eventi nell’anno.
A tal fine, nei casi di malattia con prognosi inferiore a quattro giorni, l’impresa è tenuta – sino ad esaurimento dei 150 euro annui - ad inviare alla Cassa Edile la richiesta di prestazione e copia dell’attestato di malattia.
Una tantum operai
Agli operai iscritti alla Cassa Edile di Milano nel secondo semestre 2011, per i quali siano state denunciate nel medesimo periodo almeno 750 ore (solo ore di lavoro + assenze per cassa integrazione), verrà erogata dalla Cassa nel mese di febbraio 2012 una prestazione una tantum, pari ad euro 160 per i 3’ livelli, riparametrata per gli altri livelli.
Premialità per le imprese
◊ Per le imprese iscritte in via continuativa alla Cassa Edile di Milano per almeno due anni alla data del 31 dicembre 2011, che abbiano accantonato mediamente in tale periodo non meno di 1800 ore annue di lavoro ordinario, verrà concordato entro il prossimo mese il riconoscimento di una premialità (presumibilmente, una riduzione in cifra fissa dei versamenti alla Cassa Edile, pari all’entità dell’una tantum erogata agli operai in forza).
◊ Per le imprese che attuano il progetto “Cantiere di qualità” verrà concordato il finanziamento di un ulteriore progetto di premialità.
◊ A beneficio delle imprese nelle quali è operante il RLS, nominato dalle XX.XX. o eletto dai lavoratori secondo la procedura concordata il 24 ottobre 1996 e regolarmente formato dal CPT, verrà concordato un premio.
◊ Da gennaio 2012 e per un biennio il contributo dovuto dalle imprese per il finanziamento di RLST-ASLE (“Fondo per la sicurezza”) passa dallo 0,20% allo 0,15%.
Contributo per XXXX apprendisti
L’articolo 92 del c.c.n.l. 18 giugno 2008 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2009, una prestazione aggiuntiva Cassa Edile in caso di sospensione o riduzione dell’attività degli apprendisti operai per eventi meteorologici, alimentata da una contribuzione a carico delle imprese pari allo 0,30% delle retribuzioni degli apprendisti in forza.
Il versamento è sospeso sino al 31 dicembre 2013.