CONTRATTO DI CONSULENZA/RICERCA TRA
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MODELLO 2
CONTRATTO DI CONSULENZA/RICERCA TRA
Il Dipartimento di dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in prosieguo denominato “Dipartimento dell’Università”, codice fiscale 80213750583, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00, in persona del Direttore pro-tempore Prof. , nato a il , per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato a Roma, Via
E
in prosieguo denominata con sede in , Via
, codice fiscale , partita IVA n. rappresentata dal legale rappresentante Sig. , nato a il ; entrambi qui di seguito singolarmente e/o collettivamente anche denominate la/e "Parte/i"
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
affida al Dipartimento dell’Università, che accetta, l’incarico di
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ART. 2
DURATA DEL CONTRATTO
Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi e completarsi entro
a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.
Le parti prendono atto che il contratto alla sua naturale scadenza non si rinnova automaticamente.
ART. 3
SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ
L’ammontare delle spese a carico del per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto è fissato in € , di cui neanche in parte erogato a titolo di corrispettivo per l’attività inventivo/creativa eventualmente erogata dal personale coinvolto nella ricerca/consulenza, più la corrispondente percentuale di I.V.A..
ART. 4 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il/La verserà al Dipartimento dell’Università il
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% dell’importo di cui sopra al momento della stipula del presente atto, mentre il saldo avverrà alla scadenza del contratto medesimo.
Il pagamento avverrà a 60 giorni dalla data della fattura mediante accredito su c/c bancario n.
Unicredit S.p.A., codice IBAN
, intestato al Dipartimento di
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
ART. 5 CONDIZIONI GENERALI
Faranno carico al Dipartimento dell’Università le coperture assicurative del proprio personale che in virtù del presente contratto verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori, nonché quelle richieste dalla legge per eventuali collaboratori esterni che collaborino con il medesimo Dipartimento.
ART. 6 RISOLUZIONI
È espressamente convenuto che il presente contratto si risolverà su richiesta di una delle due parti, con obbligo di preavviso di almeno trenta giorni e con la ricerca comune delle parti delle soluzioni meno gravose per gli interessi delle parti e per gli effetti già conseguiti dalle azioni comunque svolte.
Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto, il corrisponderà al Dipartimento dell’Università l’importo delle spese sostenute e/o impegnate, in base al contratto,
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fino al momento dell’anticipata risoluzione.
ART. 7 PUBBLICAZIONI
L’Università non potrà fare di tutti o di parte dei risultati derivanti dalle attività di cui al presente contratto oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta di
……………, che in ogni caso non potrà essere irragionevolmente negata.
Le Parti concordano inoltre, a prescindere da quella tra esse che provvederà alla divulgazione dei risultati, di fare menzione in ogni sede - ed in particolare in occasione di pubblicazioni scientifiche - del contributo reso dall’altra Parte per pervenire a tali risultati; fermo restando che il/la ………….. non potrà in ogni caso utilizzare il marchio dell’Università per scopi pubblicitari, ed in caso di uso dovrà comunque sussistere una autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e nel rispetto delle condizioni generali fissate dal medesimo.
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ART. 8
PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI
I risultati derivanti dall’esecuzione delle attività ricomprese nel presente contratto sono di proprietà del ……………….. ed eventuali domande di brevetto, di privativa industriale o di registrazione di opere tutelate ai sensi della disciplina sul diritto di autore, saranno depositate a nome ed a spese dello stesso/a, citando i nomi degli autori/inventori. Nel caso in cui il/la
………… depositi anche solo una delle domande poc’anzi indicate, esso/a sarà tenuto a comunicare al Dipartimento dell’Università, nel termine di 30 (trenta) giorni, l’avvenuto deposito della domanda, con l’indicazione della data e del numero della stessa.
Per ogni domanda o sua estensione estera effettuata, il/la …………………. dovrà al Dipartimento dell’Università, in aggiunta a quanto previsto all’art. 3, entro e non oltre il 30
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giugno di ogni anno, una royalty pari al ……% del fatturato dell’anno precedente ricavato dallo sfruttamento commerciale dei diritti relativi alla domanda effettuato direttamente dal o
da suoi licenziatari.
Qualora, invece, il/la intenda:
a) rinunciare al deposito della domanda di brevetto o di privativa industriale potrà comunicarlo senza indugio al Dipartimento dell’Università che ne informerà l’Amministrazione dell’Ateneo, Coordinamento Attività di Ricerca Settore II, la quale potrà esperire la procedura di tutela a nome e spese dell’Università, salvo diverso accordo;
b) cedere il diritto a depositare le domande di cui sopra a terzi ovvero il diritto a conseguire una privativa e comunque ogni diritto di proprietà intellettuale legato ai risultati delle attività oggetto del presente contratto, il/la ………………… è tenuto far sì che il cessionario versi all’Università una royalty del proprio fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale pari a quella sopra menzionata e secondo le modalità ivi richiamate.
L’Università potrà liberamente e gratuitamente utilizzare i risultati derivanti dall’esecuzione del presente contratto a fini esclusivamente scientifici e didattici, e compatibilmente con gli obblighi di riservatezza di cui all’art. 9.
ART. 9
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Le Parti si impegnano con il presente contratto ad adottare la dovuta cautela e diligenza, ed a compiere ogni sforzo, affinché le informazioni riservate, condivise nel corso dello svolgimento delle attività qui contemplate, siano mantenute segrete, facendo altresì sottoscrivere da chiunque verrà in contatto con dette informazioni un apposito accordo di riservatezza.
ART. 10
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Dipartimento dell’Università si impegna a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali necessari all’adempimento del presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo emanato in attuazione della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
Il/La …………… committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto e nel rispetto della normativa nazionale sopra richiamata.
ART. 11 LEGGE APPLICABILE
Il presente accordo è redatto e disciplinato secondo le leggi della Repubblica Italiana, a cui le Parti fanno pieno ed espresso rinvio per tutto quanto non espressamente disposto dal presente contratto ed ove compatibile con esso.
ART. 12
FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ART. 13 ONERI FISCALI
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Il presente atto viene redatto in triplice copia in carta da bollo e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo sono a carico del
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Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente. Letto, approvato e sottoscritto.
Roma,
PER IL DIPARTIMENTO DI IL DIRETTORE
Prof.
PER
IL
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 del codice civile si approvano specificatamente ed espressamente le norme contenute nelle seguenti disposizioni del presente contratto: art. 6 (Risoluzioni); art. 8 (Proprietà intellettuale ed utilizzazione dei risultati); art. 12 (Foro competente).