AVVISO PUBBLICO
Allegato A
Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI SMART ENERGY FUND
AVVISO PUBBLICO
Sommario
Art. 2 – Obiettivi, finalità e contenuti dell’Avviso 2
Art. 3 – Dotazione finanziaria 2
Art. 5 – Requisiti di ammissibilità 5
Art. 6 – Settori ammissibili 7
Art. 7– Investimenti e spese ammissibili 7
Art. 8– Natura e misura dell’agevolazione 9
Art. 9 – Caratteristiche del Prestito Agevolato 9
Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda 10
Art. 11 – Procedura di valutazione delle domande e concessione dell’agevolazione 12
Art. 12 – Modalità di erogazione del finanziamento 13
Art. 13 – Modalità di rendicontazione dell’investimento effettuato 14
Art. 14 –Decadenze e recuperi 15
Art. 15 –Controllo e Monitoraggio 16
Art. 16 - Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90, trasparenza e trattamento dei dati personali 16
Art. 1 – Premessa
1. Il presente avviso è emanato in attuazione del Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 Lazio (nel testo anche solo “POR”), cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed a valere sulle risorse dell’Attività II.1 “Promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile” che hanno contribuito a costituire il Fondo di Partecipazione a favore delle PMI disciplinato dalla D.G.R n. 360 del 8 agosto 2011 e ss. mm. e ii., gestito da Lazio Innova S.p.A..
2. Nell’ambito del Fondo di partecipazione a favore delle PMI è costituito lo Smart Energy Fund (nel testo anche solo “Fondo”) che è dedicato a sostenere gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’efficientamento energetico delle PMI, mediante l’erogazione di prestiti a tasso agevolato.
Art. 2 – Obiettivi, finalità e contenuti dell’Avviso
1. La Regione Lazio, attraverso il presente Avviso, intende promuovere la riduzione delle emissioni climalteranti dovute alle attività svolte in ambito regionale, ma al contempo intende aumentare la competitività delle PMI operanti nel territorio regionale tramite una riduzione dei loro costi energetici. Lo strumento finanziario intende favorire l’accesso al credito delle PMI necessario per effettuare investimenti per il risparmio energetico nei processi produttivi esistenti e negli edifici a Destinazione d’uso non abitativa esistenti e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche considerando la presenza di misure dello Stato aventi le medesime finalità ma che riconoscono incentivi diluiti nel tempo e, pertanto, richiedono alle PMI di anticipare il capitale necessario. In particolare l’intervento è finalizzato a sostenere la realizzazione di detti investimenti mediante l’erogazione di Prestiti Agevolati – concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, direttamente alle PMI Beneficiarie che realizzano l’investimento, ovvero in forma indiretta, per il tramite di FTT Provider, che ottengono il Prestito Agevolato e realizzano detti investimenti, trasferendo all’Impresa Beneficiaria il beneficio dell’agevolazione ottenuta.
2. L’Avviso definisce le caratteristiche degli investimenti agevolabili, le spese ammissibili, i soggetti che possono ottenere i benefici, le caratteristiche dei prestiti, la misura degli aiuti, i criteri di valutazione, le procedure di accesso, di concessione e di erogazione dell’agevolazione, le cause di decadenza e i recuperi.
Art. 3 – Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria del Fondo ammonta a Euro 15.000.000,00 e potrà essere progressivamente incrementata delle disponibilità derivanti dalle economie rilevate sull’avviso pubblico relativo al “Fondo di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile”, approvato con D.D. B03146 del 22.07.2013 pubblicato sul BURL n. 60 del 25.07.2013 e dotato inizialmente di 50 milioni di Euro.
Art. 4 – Definizioni
1. I termini indicati nel corpo del presente Avviso, al singolare o al plurale, con la lettera maiuscola vanno letti in riferimento alle seguenti definizioni:
a. «De Minimis»: gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, che prevede, tra l’altro e con eccezioni, che l’importo complessivo degli aiuti De Minimis concessi da uno Stato membro a un’Impresa Unica in termini di ESL, non può superare 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
b. «PMI» o «Piccole e Medie imprese»: imprese che rispettano i parametri dimensionali previsti nell'allegato I al RGE e nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio 2003). A tale categoria appartengono le Imprese Autonome che occupano meno di 250 addetti (in termini di Unità lavorative Annue – ULA) e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro ed, al contempo, il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI: si definisce «Piccola Impresa» un'impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro; si definisce quindi «Media Impresa» una PMI che non sia una Piccola Impresa. In caso di Imprese non
definibili come Imprese Autonome, il possesso dei parametri dimensionali è verificato sommando i dati delle Imprese collegate e, pro quota, delle Imprese associate.
c. «Impresa Unica»: l’insieme di imprese come definito all’art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.
d. «Richiedente»: il soggetto che presenta la richiesta di Prestito Agevolato. Di norma coincide con l’Impresa Beneficiaria, tranne nei casi in cui la richiesta di Prestito Agevolato sia presentata da un FTT Provider. In tal caso per Richiedente si intende il FTT Provider, che deve trasferire il beneficio rappresentato dal minor costo sostenuto per interessi alla/e Impresa Beneficiaria/e con cui ha stipulato apposito contratto.
e. «Impresa Beneficiaria»: la PMI che beneficia dell’agevolazione. La stessa può beneficiare dell’agevolazione direttamente, sotto forma di minor costo sostenuto per interessi, ovvero indirettamente, qualora la richiesta di agevolazione sia stata presentata da un FTT Provider, sotto forma di miglioramento delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto fra quest’ultimo e la stessa Impresa Beneficiaria. A tal fine Lazio Innova può verificare preliminarmente le tipologie di contratto e le modalità con cui è dimostrato che l’agevolazione viene trasferita alla/e Impresa Beneficiaria/e.
f. «Impresa Mutuataria»: l’impresa che sottoscrive il contratto di prestito con Lazio Innova. Di norma coincide con l’Impresa Beneficiaria, tranne nei casi in cui la richiesta di Prestito Agevolato sia presentata da un FTT Provider. In tali casi l’Impresa Mutuataria è il FTT Provider, che deve trasferire il beneficio rappresentato dal minor costo sostenuto per interessi alla/e Impresa Beneficiaria/e con cui ha stipulato apposito contratto.
g. «FTT» o «Contratto di Finanziamento Tramite Terzi»: il contratto con cui una o più PMI affidano ad un terzo la realizzazione e il relativo finanziamento di un investimento e con cui i pagamenti a fronte degli investimenti sono almeno in parte funzione del risparmio energetico, dell’energia prodotta o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti da contratto e rilevati durante la sua durata, in conformità alle previsioni di cui all’allegato II al D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 115.
h. «FTT Provider»: l’impresa fornitrice in un Contratto di Finanziamento Tramite Terzi.
i. «Prestito Agevolato»: il finanziamento a tasso zero o a tasso agevolato erogato all’Impresa Mutuataria ai sensi del presente Avviso. Può caratterizzarsi secondo le modalità previste per la linea Prestiti non Cofinanziati o per la linea Prestiti Cofinanziati.
j. «Prestiti non Cofinanziati»: i Prestiti Agevolati erogati all’Impresa Mutuataria ai sensi ai sensi del comma 3 lett. a) dell’articolo 9 del presente Avviso.
k. «Prestiti Cofinanziati»: i Prestiti Agevolati erogati all’Impresa Mutuataria ai sensi del comma 3 lett.
b) dell’articolo 9 del presente Avviso.
l. «Disciplina Antiriciclaggio»: X.Xxx. 21 novembre 2007, n. 231.
m. «Normativa Antimafia»: X.Xxx. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.
n. «Disposizioni Operative»: la disciplina, tempo per tempo vigente al momento della presentazione della domanda, che regola l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; sono reperibili all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, con particolare riferimento alla parte VI “criteri di valutazione economico- finanziaria delle imprese per l’ammissione delle operazioni”.
o. «Equivalente Sovvenzione Lordo» o «ESL»: il valore attualizzato della differenza tra gli interessi calcolati al «tasso di interesse prevalente» al momento della concessione e gli interessi sul Prestito Agevolato concesso a valere sul Fondo (pari a zero o al minimo consentito). I tassi di attualizzazione e il «tasso di interesse prevalente» sono calcolati in conformità alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e relativi tassi di riferimento pubblicati dalla Commissione Europea all’indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx.xxxx.
p. «Fonti di Energia Rinnovabile» o «FER»: le fonti non fossili come definite alla lettera a), comma 1, art. 2 del D. Lgs 3 marzo 2011 n. 28, ovvero eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
q. «Impianti FER a Scala Ridotta»: ai sensi degli artt. 41 e 43 del RGE, gli impianti di produzione FER con capacità istallata inferiore a 500 kW ed a tal fine gli impianti con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.
r. «Impresa Autonoma»: qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell’Allegato I al RGE.
s. «Imprese Associate»: in conformità all’allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
t. «Imprese Collegate»: in conformità all’allegato I al RGE e all’art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano l’insieme di imprese definite Impresa Unica ed inoltre:
- le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.
Si considerano operare sullo «stesso mercato rilevante» le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su «mercati contigui» le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).
u. «Impresa in Difficoltà»: in conformità al comma 18 dell’art. 2 del RGE e fatte salvo le precisazioni ivi previste, sono le PMI che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
- nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.
v. «Regolamento Generale di Esenzione» o «RGE»: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 187/1 del 26.06.2014.
w. «Soggetti Terzi ed Indipendenti»: i soggetti che non hanno interessi rispetto ai Richiedenti. Non sono comunque tali, ai fini del presente Avviso, le Imprese Collegate e le Imprese Associate al Richiedente e le persone fisiche che, o nel caso delle persone giuridiche quelle i cui i titolari, amministratori o soci siano:
- l’amministratore, il titolare o un socio del Richiedente;
- coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del titolare o amministratore o socio controllante del Richiedente.
x. «Zone Assistite»: zone designate nella carta degli aiuti a finalità regionale relativa al periodo 1.7.2014 – 31.12.2020 (Dec. C (2014) 6424 del 16.9.2014). Nel Lazio sono i seguenti comuni: Accumoli, Acquapendente, Amatrice, Anagni, Bolsena, Borbona, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casperia; Cassino, Castelforte, Castel Sant'Elia, Ceccano, Cittaducale, Cittareale, Civita Castellana, Collevecchio, Corchiano, Fabrica di Roma, Ferentino, Forano, Frosinone, Gallese, Greccio, Leonessa, Magliano Sabina, Micigliano, Minturno, Montasola, Montebuono, Montefiascone, Monte Romano, Nepi, Orte, Piedimonte San Germano, Poggio Catino, Ponza, Posta, Rieti, Roccantica, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Xxxxxx del Garigliano, Sant'Apollinare, San Xxxxxxx Nuovo, Xxxxx Xxxxx e Xxxxxxx, San Vittore del Lazio, Selci, Stimigliano, Tarano, Tarquinia, Torri in Sabina, Vacone, Ventotene, Villa Santa Lucia e Viterbo.
y. «Destinazione d’uso non abitativo»: la destinazione non abitativa riscontrabile come categoria catastale. Ai fini del presente Avviso sono definite come uso abitativo le categorie catastali del gruppo A ad eccezione della categoria A/10 “Uffici e studi privati” e, ove autorizzati all’esercizio di attività imprenditoriali turistiche, A/11 “Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi”.
z. «Comitato Garanzie»: organo collegiale istituito presso Lazio Innova con proprio regolamento, in conformità con la DGR 442/2014.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare ai Regolamenti applicabili per il periodo 2007-2013, alle disposizioni settoriali inerenti la materia energetica, alle disposizioni sugli aiuti di Stato ed al procedimento amministrativo, nonché al POR.
Art. 5 – Requisiti di ammissibilità
1. Le Imprese Beneficiarie possono accedere all’agevolazione direttamente, presentando domanda per la concessione di un Prestito Agevolato per la realizzazione dell’investimento, ovvero indirettamente, nel caso in cui la domanda per la concessione di un Prestito Agevolato sia presentata da un FTT Provider.
2. In ogni caso, l’Impresa Beneficiaria al momento della presentazione della domanda, anche qualora la domanda sia presentata da un FTT Provider, deve essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
a. avere tutte le autorizzazioni, atti di assenso, pareri, titoli abilitativi, comunque denominati per la realizzazione degli investimenti oggetto della richiesta, previsti dalle norme vigenti; per quanto riguarda gli investimenti in impianti FER o in impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimento, che prevedano la produzione di energia destinata prevalentemente alla vendita si applica
quanto previsto alla successiva lettera b. Qualora la domanda sia presentata da un FTT Provider, il requisito di cui al presente punto a. può essere posseduto in alternativa dallo stesso FTT Provider;
b. avere la disponibilità dell’edificio esistente a Destinazione d’uso non abitativa ove realizzare l’investimento per il risparmio energetico dell’edificio o dei processi produttivi ivi insistenti, ovvero alle cui utenze è destinata la produzione di energia dell’impianto FER destinato prevalentemente all’autoconsumo. Tale edificio deve essere ubicato nel territorio regionale e, in caso di investimenti per il risparmio energetico, essere strumentale allo svolgimento dell’attività di impresa. Detto edificio deve risultare da idoneo titolo di disponibilità ed essere censito nel registro delle imprese come unità locale. A titolo esemplificativo sono considerati titoli idonei: la proprietà, la locazione e il comodato irrevocabile, quest’ultimo per un periodo non inferiore alla durata del finanziamento, il preliminare di vendita con immissione immediata del possesso in capo al promissario acquirente. Tali titoli dovranno risultare da contratto regolarmente registrato a norma di legge. Per quanto riguarda gli investimenti in impianti FER o in impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimento, che prevedano la produzione di energia destinata prevalentemente alla vendita, questi devono essere ubicati nel territorio regionale ed avere presentato domanda di iscrizione al registro ai sensi dell’art. 10 del D.M. 6 luglio 2012 al momento di presentazione della domanda di Prestito Agevolato e risultare iscritti a detto registro al momento della stipula del contratto di Prestito Agevolato; in tal caso, la disponibilità dell’immobile o dell’area, la sua strumentalità e la sua idonea registrazione al registro delle imprese si intende verificata nell’ambito delle procedure di iscrizione al Registro di cui agli artt. 9 e ss. del D.M. 6/7/2012. Qualora la domanda sia presentata da un FTT Provider, il requisito di cui al presente punto b. può essere alternativamente posseduto dallo stesso FTT Provider;
c. essere una PMI come definite al comma 1 lett. a) dell’art. 4 del presente Avviso;
d. essere iscritta al Registro delle imprese ovvero ad un registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea;
e. nel caso di imprese non residenti nel territorio italiano, avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese;
f. non risultare Impresa in Difficoltà come definita alla lett. u) del comma 1 dell’art. 4 del presente Avviso;
g. non essere sottoposta a procedure concorsuali (quali, ad esempio, il fallimento, l’amministrazione controllata o l’amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa) o a liquidazione, a scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;
h. operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi, in relazione a quanto disposto dall’art. 4 della L.R. 18 settembre 2007, n. 16 e dall’art. 57 della L.R. 28 dicembre 2006, n.27;
i. essere in regola con la Disciplina Antiriciclaggio;
j. non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della Normativa Antimafia;
k. aver restituito, ovvero aver depositato in un conto bloccato, le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione e/o gli aiuti di Stato individuati o quali illegali o incompatibili dalla U.E.;
l. non essere stata destinataria, nei 3 anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti con i quali è stata disposta la restituzione totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte dell’impresa.
3. Qualora la domanda sia presentata da un FTT Provider, al momento della presentazione della stessa, questo deve, a pena di esclusione, essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere da d) a j), nonché eventualmente, in alternativa all’Impresa Beneficiaria, in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b). Inoltre alla data di presentazione della domanda deve essere sottoscritto fra la/e Impresa/e Beneficiaria/e e il FTT Provider un accordo, anche con efficacia condizionata all’ottenimento dell’agevolazione, dal quale risulti il trasferimento alla/e Impresa/e Beneficiaria/e del beneficio derivante dall’eventuale ottenimento dell’agevolazione.
4. I requisiti di cui alle lettere da d) a j) del comma 2 del presente articolo devono essere mantenuti fino alla completa realizzazione dell’investimento.
5. La regolarità contributiva, attestata tramite DURC, è verificata da Lazio Innova al momento della sottoscrizione del contratto di prestito e dell’erogazione del Prestito Agevolato. Tale verifica determina l’accertamento presso le amministrazioni competenti.
Art. 6 – Settori ammissibili
1. Sono ammissibili all’agevolazione le PMI operanti in tutti i settori economici, ad eccezione dei seguenti:
a) pesca e acquicoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013
b) produzione primaria dei prodotti agricoli (sezione A della classificazione ATECO 2007 tranne la pesca ed acquicoltura come sopra definita); in caso di investimenti in impianti FER o in impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimento, che prevedano la produzione di energia destinata prevalentemente alla vendita, si fa riferimento al codice ATECO relativo all’unità locale in cui è realizzato l’investimento ovvero al codice ATECO che risulterà prevalente a seguito della realizzazione dell’investimento stesso;
c) fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
d) pornografia, gioco d’azzardo;
e) ricerca sulla clonazione umana;
f) attività di puro sviluppo immobiliare;
g) attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari).
2. Gli investimenti di cui al successivo art. 7 del presente Avviso devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva, pena la non ammissibilità della domanda, rivolti all’ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall’art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185 e xx.xx. e i.i.
Art. 7– Investimenti e spese ammissibili
1. Il Fondo sostiene la progettazione e realizzazione dei seguenti investimenti:
a) uno o più investimenti semplici tra quelli individuati nelle Linee Guida allegate al presente Avviso;
b) investimenti per la riduzione dei consumi di energia primaria nella misura minima del 10% annuo rispetto alla media degli ultimi due anni, a parità di condizioni di esercizio industriale/aziendale (invarianza quantità prodotte, periodo di riscaldamento/raffrescamento, giorni di lavoro, etc.), compresi gli interventi riguardanti la produzione combinata di elettricità, calore o energia meccanica a partire da impianti di produzione di energia già esistenti;
c) investimenti che migliorino di almeno una classe energetica la prestazione energetica generale dell’edificio o unità immobiliare oggetto dell’intervento;
d) Impianti FER a Scala Ridotta per la produzione di energia elettrica destinata prevalentemente alla vendita;
e) impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimento come definita all’art. 2 (34) della Direttiva 2012/27/UE.
2. Gli investimenti di cui ai punti b) e c) possono comprendere anche impianti FER che producono energia elettrica finalizzati principalmente all’autoconsumo, compresi gli impianti fotovoltaici, ed a tal fine la producibilità annua degli impianti deve essere inferiore alla somma dei consumi elettrici degli ultimi due anni solari della/e Impresa/e Beneficiaria/e. Gli investimenti di cui ai punti d) ed e) sono ammissibili solo se hanno accesso agli incentivi previsti dal D.M. 6 luglio 2012. Il tutto come esposto più nel dettaglio nelle Linee Guida.
3. L’investimento deve essere realizzato entro 6 mesi, se di importo inferiore ai 100.000 Euro, o entro 9 mesi se di importo superiore, dalla data di erogazione del Prestito Agevolato e deve essere rendicontato a Lazio Innova con le modalità e nei termini indicati al successivo art.13 del presente Avviso.
4. Gli investimenti devono presentare un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a 10.000 Euro ed essere realizzati nel territorio regionale del Lazio.
5. Qualora, a seguito delle valutazioni effettuate da Lazio Innova in sede istruttoria e di valutazione, l’investimento ritenuto ammissibile risulti inferiore alla soglia minima di cui al comma precedente, la domanda sarà valutata “non ammissibile”.
6. Le spese ammissibili sono le seguenti:
i. spese per investimenti materiali e immateriali, quali acquisto, trasporto ed installazione di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti e strumenti necessari alla realizzazione del programma (compresi sistemi di telecontrollo, misura e monitoraggio energetico), realizzazione d’infrastrutture di rete, lavori edilizi per la riqualificazione energetica dell’edificio e strettamente connessi e dimensionati rispetto al programma di investimenti. E’ compresa l’eventuale assistenza post vendita offerta dai medesimi fornitori, se compresa in un “pacchetto chiavi in mano”, secondo gli usi di mercato, e da pagarsi anticipatamente insieme all’investimento;
ii. spese accessorie, nel limite del 20% delle spese ammissibili complessive, per servizi di consulenza, studi e progetti, quali audit energetici, servizi di certificazione energetica o di redazione dell’attestato energetico, spese di progettazione tecnica ed economico-finanziaria degli investimenti, redazione dei piani della sicurezza in fase di progetto e di cantiere, direzione lavori, sicurezza e collaudo. Sono espressamente comprese le spese relative alla produzione dei documenti previsti dal presente Avviso. Sono altresì compresi i premi assicurativi pagati anticipatamente a protezione dei benefici attesi dagli investimenti di cui al precedente punto i) (es. rischi rottura inverter, mancata produzione impianti FER, etc.). Tali spese devono essere strettamente connesse alla realizzazione degli investimenti di cui al precedente punto i) e in nessun caso sono ammesse spese per servizi continuativi o periodici ovvero connessi al normale funzionamento dell’impresa.
7. Le spese sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse, devono essere congrue e fare riferimento a prestazioni e lavori eseguiti o beni forniti da Soggetti Terzi ed Indipendenti. Anche i professionisti che producono e sottoscrivono la documentazione tecnica prevista dal presente Xxxxxx (diagnosi energetica, progetto tecnico, relazione sul realizzato o i documenti sostitutivi previsti dalle Linee guida) devono essere Soggetti Terzi ed Indipendenti, ancorché le relative spese non siano comprese nell’ investimento oggetto di richiesta.
8. Sono ammissibili solo le spese relative a investimenti la cui data di inizio sia successiva alla data di compilazione del Formulario on-line. A tal fine, ai sensi degli artt. 2 (23) e 6 (2) del RGE, si considera come data di inizio dell’investimento quella di inizio dei lavori oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Fanno eccezione i lavori preparatori quali l’acquisto del terreno, la progettazione, la richiesta di permessi, la diagnosi energetica e l’attestato di
prestazione energetica che possono essere effettuati anche in data precedente la data di compilazione del formulario on-line, purché successiva al 31 dicembre 2006.
9. Le spese devono essere sostenute a prezzi di mercato.
10. Le tipologie di investimenti e le relative spese ammissibili devono essere conformi alle norme di dettaglio riportate nelle Linee Guida.
Art. 8– Natura e misura dell’agevolazione
1. L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato erogato a valere sulle risorse del Fondo (Prestito Agevolato).
2. Il tasso di interesse applicato al Prestito Agevolato è pari a zero ovvero è determinato in sede di concessione del Prestito Agevolato nella misura più favorevole per l’Impresa Beneficiaria, qualora l’ESL calcolato applicando il tasso zero risulti eccedente i limiti di aiuto concedibile ai sensi del “De Minimis” o dalle pertinenti categorie di aiuto previste dal RGE ovvero:
- “aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica” di cui all’art. 38;
- “aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento” di cui all’art. 40 del RGE;
- “aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili” di cui all’art. 41 del RGE.
3. L’ESL concedibile è calcolato tenendo conto di eventuali altri aiuti di Stato concessi sulle medesime spese ammissibili.
Art. 9 – Caratteristiche del Prestito Agevolato
1. Il Prestito Agevolato può coprire fino al 100% dell’investimento, salvo quanto indicato al successivo comma 3 lettera b); qualora il Richiedente presenti domanda per l’ottenimento di un Prestito Agevolato a parziale copertura dell’investimento presentato, per propria scelta o in conformità con quanto previsto alla lettera b) del successivo comma 3, la rendicontazione di cui al successivo art. 13 dovrà riferirsi comunque all’intero investimento ammesso.
2. L’importo del Prestito Agevolato deve essere non inferiore a 10.000 Euro e non superiore a 1.000.000 di Euro, e comunque nella misura massima delle spese ritenute ammissibili, al netto della parte di investimenti ammissibili cofinanziata dalla banca nei casi di cui alla lettera b) del successivo comma 3.
3. I Prestiti Agevolati rientrano nella fattispecie di mutuo chirografario e possono essere erogati secondo una delle seguenti modalità:
a) “Prestiti Non Cofinanziati”: Prestiti Agevolati concessi ed erogati a valere sulle risorse del Fondo per importi inferiori ai 500.000 Euro; non rientrano in tale categoria i Prestiti Agevolati che, con riferimento al medesimo Richiedente, seguendo l’ordine di presentazione delle richieste, determinano il superamento di tale soglia. Il rimborso avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate da pagarsi il 31 marzo ed il 30 settembre. La prima rata di ammortamento è dovuta alla prima scadenza utile decorsi almeno tre mesi dalla data di erogazione. La durata è pari a 5 anni, ad eccezione degli investimenti che prevedano prevalentemente interventi sull’involucro dell’edificio ed impianti fotovoltaici o solare termico, per i quali la durata è pari a 10 anni;
b) “Prestiti Cofinanziati”: Prestiti Agevolati concessi ed erogati a valere sulle risorse del Fondo, solo in presenza di un contestuale cofinanziamento dell’investimento da parte di una banca scelta dal Richiedente, nella misura minima di un terzo del Prestito Agevolato. La delibera bancaria deve essere prodotta al momento della presentazione della domanda di agevolazione, deve essere vincolante e può essere eventualmente condizionata alla concessione del Prestito Agevolato e agli
altri casi previsti dalle prassi bancarie (quale ad esempio il manifestarsi di elementi pregiudizievoli). Il Prestito Agevolato avrà la stessa durata e periodicità di rimborso del prestito erogato dalla banca. Nel caso in cui la banca richieda sul proprio finanziamento garanzie all’Impresa Mutuataria, la stessa sarà tenuta a presentare garanzie equivalenti sul Prestito Agevolato. La delibera bancaria deve indicare chiaramente che il finanziamento bancario si riferisce ad un investimento per il quale si intende richiedere un Prestito Agevolato a valere sul Fondo “Smart Energy Fund”, con il relativo importo. Lazio Innova è esonerata da ogni responsabilità giuridica nel caso dovessero sorgere delle controversie tra la banca e l’Impresa Mutuataria. Qualora in sede di istruttoria l’investimento ritenuto ammissibile sia ridotto al punto che l’importo massimo del Prestito Agevolato concedibile risulti inferiore 500.000 Euro, il Prestito Agevolato potrà essere regolato dalla disciplina prevista per i Prestiti Non Cofinanziati, di cui alla lettera a) del presente comma solo nel caso in cui l’applicazione delle procedure di valutazione di cui al comma 2 del successivo art.11 dia esito positivo. Possono essere richiesti esclusivamente come “Prestiti Cofinanziati”:
− i Prestiti Agevolati di importo pari o superiore a 500.000 Euro o, nel caso in cui lo stesso Richiedente presenti più richieste, i prestiti che, seguendo l’ordine di presentazione delle richieste, determinano il superamento di tale soglia in capo al medesimo Richiedente;
− I Prestiti Agevolati richiesti da soggetti che non hanno almeno due bilanci depositati (o due dichiarazioni dei redditi).
4. È inoltre comunque fatta salva la facoltà dell’Impresa di richiedere che il Prestito Agevolato sia concesso ed erogato secondo la modalità “Prestito Cofinanziato”, presentando in sede di domanda la necessaria delibera bancaria.
5. In ogni caso il tasso applicato al Prestito Agevolato è pari a zero, ovvero rideterminato per rispetto dei limiti di cui all’art. 8 del presente Avviso.
Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda
1. Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente per via telematica compilando il Formulario disponibile on-line sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, nella pagina dedicata al “Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI – Smart Energy Fund” e seguendo la procedura di seguito indicata.
2. Lo sportello telematico per la compilazione del Formulario on-line sarà aperto a partire dalle ore 9.00 del 10 dicembre 2015 e sarà chiuso con specifico provvedimento amministrativo regionale pubblicato sul BURL tenendo conto dei tempi necessari alla chiusura del POR FESR Lazio 2007-2013. Lazio Innova darà pronta comunicazione dell’avvenuta chiusura dello sportello sui seguenti siti: xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxx.xx. Saranno comunque acquisite domande fino a copertura di un ulteriore 50% dello stanziamento complessivo quale riserva di futuro finanziamento in caso di rinuncia, inammissibilità o decadenza delle domande utilmente collocate o di ulteriori disponibilità.
3. Al termine della compilazione del Formulario on-line è assegnato un numero di protocollo automatico e generato dal sistema un file contenente la Domanda ed un file per ognuna delle Dichiarazioni previste e riportate in allegato al presente Avviso.
4. Il Dossier di Richiesta, comprendente la Domanda, le Dichiarazioni e la documentazione di cui al successivo comma 9, deve essere inviato a Lazio Innova entro 10 giorni dalla data di assegnazione del protocollo conseguente alla compilazione del Formulario on-line seguendo la procedura di seguito descritta. In caso di domanda presentata da FTT Provider, il Dossier di Richiesta comprende anche le Dichiarazioni rese dalla/e Impresa/e Beneficiaria/e.
5. La Domanda, bollata come indicato nel comma successivo, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Richiedente o da persona con poteri equipollenti e corredata da copia fotostatica del documento del firmatario in corso di validità, anch’essa firmata digitalmente.
6. Alla Domanda deve essere apposta una marca da bollo di Euro 16,00 con le modalità di seguito descritte a dimostrazione dell’avvenuta apposizione della stessa:
a) indicare sul modulo il numero identificativo riportato sulla marca da bollo utilizzata;
b) stampare il modulo compilato;
c) incollare la marca sul modulo stampato, in corrispondenza dell’immagine presente sul fac simile;
d) annullare la marca da bollo;
e) effettuare la scansione in PDF del modulo con marca da bollo;
f) firmare il PDF ottenuto con firma digitale ed inviarlo a mezzo PEC.
7. Il Richiedente deve conservare l’originale del modulo a dimostrazione dell’avvenuto utilizzo ed annullamento della marca da bollo.
8. Le Dichiarazioni devono essere anch’esse firmate digitalmente dal legale rappresentante del Richiedente o da persona con poteri equipollenti e corredate ove richiesto da copia fotostatica del documento del firmatario in corso di validità, anch’essa firmata digitalmente.
9. Il Dossier di Richiesta, deve essere completato, a pena di inammissibilità, con la documentazione di seguito indicata, in formato elettronico:
a) idoneo titolo di disponibilità corredato di documentazione attestante la Destinazione d’uso non abitativa dell’edificio esistente ove realizzare l’investimento per il risparmio energetico dell’edificio o dei processi produttivi ivi insistenti, ovvero alle cui utenze è destinata la produzione di energia dell’impianto FER destinato prevalentemente all’autoconsumo; nel caso di investimenti in impianti FER o in impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimento, che prevedano la produzione di energia destinata prevalentemente alla vendita, la documentazione relativa al titolo di disponibilità si intende inclusa nella documentazione attestante la presentazione della domanda di iscrizione al registro ai sensi dell’art. 10 del D.M. 6 luglio 2012;
b) copia degli ultimi due bilanci depositati presso il registro delle imprese o, per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, delle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate;
c) gli allegati tecnici previsti, a seconda dei casi, dalle Linee Guida;
d) copia della delibera bancaria relativa al cofinanziamento in misura almeno pari ad un terzo del Prestito Agevolato richiesto, nel caso di richiesta con modalità “Prestiti Cofinanziati”;
e) Contratto di Finanziamento Tramite Terzi, condizionato esclusivamente alla concessione del Prestito Agevolato ed altrimenti vincolante tra le parti, nel caso di domanda presentata da FTT Provider.
10. Il Richiedente deve inviare a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx il Dossier di Richiesta, comprendente la Domanda e le Dichiarazioni predisposte e corredate come indicato nei precedenti commi 4 e 5 del presente articolo e la documentazione di cui al precedente comma 9 del presente articolo, indicando nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura “POR FESR Lazio 2007- 2013 Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI – Smart Energy Fund – Domanda prot. n. ”,
riportando il numero di protocollo assegnato automaticamente.
11. Il mancato invio del Dossier di Richiesta, nella forma indicata nei commi precedenti, comporta automaticamente la inammissibilità della Domanda presentata per via telematica.
12. Non sono ammissibili le richieste presentate in modo difforme, prive di firma o firmate da soggetto diverso dal rappresentante legale non dotato di apposita delega, riportanti erronea o parziale presentazione dei dati e dei documenti richiesti, inviate prima od oltre i termini di presentazione previsti dal presente Avviso, che presentino correzioni non espressamente confermate e sottoscritte. Ogni altro caso di difformità sostanziale inerente la Domanda e/o la documentazione presentata a corredo della stessa costituisce motivo di esclusione.
13. Lazio Innova provvede allo svolgimento delle procedure per la verifica di ammissibilità secondo quanto previsto al successivo art. 11 del presente Avviso.
14. Xxxxx restando i requisiti di ammissibilità, presentando la Domanda, i Richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Xxxxxx.
15. Con la presentazione delle Domande non si costituisce alcun obbligo di finanziamento in capo alla Regione Lazio e a Lazio Innova.
16. Il Richiedente, pena la decadenza, assume l’impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della Domanda e la data di pubblicazione degli elenchi di cui al successivo art.11 del presente Avviso, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.
Art. 11 – Procedura di valutazione delle domande e concessione dell’agevolazione
1. | La procedura di valutazione a sportello è svolta da Lazio Innova secondo i seguenti termini e modalità: a) Lazio Innova provvede alla istruttoria formale e del merito agevolativo mediante la verifica: - della conformità della documentazione prodotta alle previsioni dell’art. 10 del presente Avviso, - della presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente Avviso in capo al Richiedente e, se diversa, all’Impresa Beneficiaria; - della pertinenza e congruità degli investimenti da sostenere mediante il Prestito Agevolato richiesto e relative spese ammissibili, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee Guida; - della cantierabilità e della concreta possibilità che gli investimenti siano realizzati entro i termini previsti dal presente Avviso. b) Le domande sono quindi classificate in “potenzialmente ammissibili all’agevolazione” o “non ammissibili”, queste ultime sono oggetto di una specifica comunicazione del Responsabile del Procedimento al Richiedente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90, all’esito della quale Lazio Innova provvede, tempo per tempo, ad inviare alla Regione Lazio per l’assunzione degli atti di conclusione del procedimento amministrativo, l’elenco delle richieste risultanti “non ammissibili” con indicazione delle relative motivazioni. Le domande classificate come “potenzialmente ammissibili all’agevolazione” sono valutate secondo quanto indicato nei successivi commi 2 e 3. | |
2. | Con riferimento ai Prestiti Agevolati richiesti secondo la modalità “Prestiti Non Cofinanziati”, Lazio Innova accerta la presenza o meno di elementi pregiudizievoli, quali ad esempio protesti e pignoramenti, a carico del Richiedente e, ove sia una società di persone, dei soci amministratori, come rilevabili da pubblici registri o presso sistemi di informazioni creditizie; qualora risultino elementi pregiudizievoli o sia nota la presenza di crediti scaduti da più di 180 giorni, ne valuta la portata e l’effettivo impatto sulla possibilità di rimborso del Prestito Agevolato. Lazio Innova quindi provvede a valutare il merito di credito ed a quantificare il Prestito Agevolato concedibile in conformità alle Disposizioni Operative. Di seguito si riassumono a mero titolo esemplificativo le modalità che saranno adottate con riferimento alle Disposizioni Operative pubblicate con circolare n. 8 del 2015 ed in vigore alla data di pubblicazione del presente Avviso. | |
a. | Per le richieste di Prestiti Agevolati di importo inferiore a 100.000 Euro, escluse quelle che con riferimento al medesimo Richiedente determinano il superamento di tale soglia, si applica la procedura c.d. “importo ridotto” al fine di valutare l’ammissibilità della richiesta e definire l’ammontare massimo del Prestito Agevolato concedibile. Solo ai fini del presente Avviso, sempre che il prestito concedibile risulti inferiore alla soglia di 100.000 Euro, l’ammontare massimo risultante dall’applicazione di tale procedura è incrementato di un importo pari a 2,5 volte il valore del “beneficio economico annuo” attribuibile al programma di investimento presentato; nel caso di investimenti che prevedano prevalentemente interventi sull’involucro dell’edificio, impianti fotovoltaici o solari termici, l’incremento applicato è pari a 5 volte tale valore, ferma restando la soglia di 100.00 Euro; | |
b. | Per le richieste di Prestiti Agevolati di importo pari o superiore a 100.000 Euro ed inferiore a 500.000 Euro, escluse quelle che con riferimento al medesimo Richiedente determinano il superamento di tale soglia, si applica la procedura “ordinaria”, ritenendo ammissibili solo le |
imprese risultanti “Fascia 1”. L’entità del credito concedibile è determinata dalla capacità di rimborso, determinata nella misura in cui il cash flow annuo consente di rimborsare le rate del Prestito Agevolato. Solo ai fini del presente Avviso il valore del cash flow annuo è rettificato in positivo nella misura del 50% del “beneficio economico annuo” attribuibile al programma di investimento presentato. | |
3. | Con riferimento ai Prestiti Agevolati richiesti secondo la modalità “Prestiti Cofinanziati”, Lazio Innova si attiene alle valutazioni di merito di credito effettuate dalla banca che ha deliberato il cofinanziamento, ritenendo pertanto meritevoli di credito le imprese che hanno presentato la delibera bancaria richiesta in sede di presentazione della domanda. |
4. | A seguito delle verifiche di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Comitato Xxxxxxxx definisce gli elenchi delle Imprese che sono risultate "ammissibili all’agevolazione” e di quelle che eventualmente, a seguito di tali verifiche sono risultate “non ammissibili”. |
5. | Lazio Innova invia, tempo per tempo, detti elenchi alla Regione Lazio per l’assunzione degli opportuni atti amministrativi. Successivamente Lazio Innova invia il contratto di prestito all’Impresa Mutuataria, dando un termine perentorio di 20 gg. lavorativi per la sottoscrizione dello stesso, a pena di decadenza. |
6 | Avverso i provvedimenti di non ammissibilità al Prestito Agevolato è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971). |
Art. 12 – Modalità di erogazione del finanziamento
1. L’erogazione del finanziamento avviene in un’unica soluzione, dopo la stipula del contratto di prestito e successivamente alla presentazione da parte dell’Impresa Mutuataria della richiesta di erogazione, corredata dalla documentazione eventualmente prevista dalle Linee Guida per specifici investimenti e di quella di seguito indicata:
(a) uno o più contratti di lavori e di fornitura di beni e servizi che rappresentino nel complesso almeno l’80% dell’investimento ammesso;
(b) una o più fatture di acconto o anticipo, che rappresentino nel complesso almeno il 20% dell’investimento ammesso;
(c) documentazione attestante l’erogazione del cofinanziamento bancario, solo nel caso di Prestiti Agevolati concessi secondo la modalità “Prestiti Cofinanziati”.
2. Lazio Innova, effettuate le necessarie verifiche sulla documentazione sopra indicata ed esperiti i controlli e gli adempimenti previsti, eroga il Prestito Agevolato mediante bonifico bancario, con una delle seguenti modalità alternative:
• direttamente ed integralmente all’Impresa Mutuataria, qualora le fatture di cui alla lettera (b) del precedente comma risultino già interamente pagate;
• in parte direttamente all’Impresa Mutuataria ed in parte ai fornitori, su mandato irrevocabile dell’Impresa Mutuataria, nel caso in cui le fatture di cui alla lettera (b) del precedente comma non risultino già interamente pagate; a tal fine è necessario che l’Impresa Mutuataria dimostri di aver pagato l’IVA su tali fatture e che presenti i mandati irrevocabili dell’Impresa mutuataria a Lazio Innova ad eseguire detti pagamenti, accettati da parte dei fornitori.
3. La richiesta di erogazione può essere presentata anche contestualmente alla stipula del contratto di mutuo e deve essere presentata non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione dello stesso; la data ultima per la presentazione della richiesta di erogazione è il 30 novembre 2016, salvo proroghe concesse dall’Autorità di Gestione.
Art. 13 – Modalità di rendicontazione dell’investimento effettuato
1. L’Impresa Mutuataria ha l’obbligo di rendicontare l’investimento effettuato, al fine di dimostrare di aver utilizzato il finanziamento agevolato per la finalità cui è destinato, entro 2 mesi dalla data di completamento dell’investimento stesso, entro i termini indicati al comma 3 dell’art. 7 del presente Avviso, pena la revoca del beneficio del termine e la decadenza dell’agevolazione, con conseguente obbligo di restituzione del Prestito Agevolato residuo e dell’agevolazione eventualmente già goduta.
2. La rendicontazione deve essere redatta utilizzando la specifica modulistica predisposta da Lazio Innova e così articolata:
a. prospetto riepilogativo delle spese, con valore di autocertificazione (art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28/12/2000), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’Impresa Mutuataria;
b. copia conforme all’originale delle fatture o documenti fiscalmente equivalenti, della documentazione attestante i pagamenti mediante bonifici bancari o equivalenti, del contratto o equivalenti;
c. documentazione tecnica indicata nelle Linee Guida;
3. Ai fini degli obblighi di rendicontazione di cui al presente articolo, tutte le spese ed i costi devono:
a. essere espressamente e strettamente attinenti all’investimento ammesso ai sensi del presente Avviso;
b. essere riconducibili ad immobili ed impianti localizzati nel Lazio;
c. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all’intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
d. essere effettivamente sostenuti e giustificati da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
e. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
f. essere registrate o con adeguata codifica contabile (contenente data dell’operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) che consenta di distinguerle da altre operazioni contabili, ferme restando le norme contabili nazionali;
g. essere pagate mediante:
- Bonifico bancario;
- Ricevuta bancaria (RiBa);
- Assegno circolare non trasferibile;
- Bollettino postale (tramite conto corrente postale);
- Vaglia postale (tramite conto corrente postale).
Le spese rendicontate sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non sono considerate ammissibili.
4. I documenti originali relativi alla realizzazione dell’investimento devono essere comunque tenuti a disposizione di Lazio Innova per tutta la durata del Prestito Agevolato o comunque per i 5 anni successivi alla concessione dell’agevolazione, e sono verificati in sede di eventuale sopralluogo per la verifica tecnica e amministrativa dell’investimento presentato, da parte dell’incaricato di Lazio Innova.
5. Nel caso di documentazione incompleta Lazio Innova provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che sono fornite dall’Impresa Mutuataria nei 30 giorni successivi alla ricezione della richiesta. Qualora l’impresa non adempia totalmente o parzialmente alla richiesta, Lazio Innova prosegue con le attività istruttorie sulla base della documentazione in suo possesso.
6. L’importo massimo ammissibile in sede di rendicontazione per ciascuna voce di costo è rappresentato dall’importo approvato in sede di concessione del Prestito Agevolato. Sono ammesse piccole variazioni
compensative, nel limite del 15% dell’importo complessivamente ammesso a contributo, tra le singole voci di costo approvate, fermi restando i limiti indicati al comma 4 dell’art. 7 del presente Avviso. Eventuali variazioni compensative superiori al limite sopra indicato, potranno essere considerate ammissibili solo se l’investimento risulti comunque organico e funzionale.
7. Qualora, a seguito delle verifiche della documentazione e dei controlli effettuati da Lazio Innova l’investimento risulti realizzato per un importo inferiore a quello ammesso, ma comunque coerente con quanto approvato, nonché organico e funzionale, Lazio Innova provvede a rideterminare l’aiuto spettante ed a comunicarlo all’Impresa Mutuataria ed alla Regione Lazio per l’assunzione dei necessari atti amministrativi; in occasione della prima rata in scadenza successivamente alla pubblicazione di tali atti, Lazio Innova addebita all’Impresa Mutuataria l’ESL differenziale legato al minor investimento agevolabile. Il contratto di prestito resta pertanto valido ed invariato e rimangono validi tutti gli obblighi derivanti per l’Impresa Mutuataria dallo stesso contratto e dal presente Xxxxxx.
8. Qualora l’Impresa Mutuataria non presenti la rendicontazione entro i termini e con le modalità sopra indicate, Lazio Innova provvede a comunicare via PEC all’Impresa Mutuataria un preavviso di revoca del beneficio del termine e di decadenza dall’agevolazione, concedendo un termine perentorio per provvedere. Decorso inutilmente tale ulteriore termine si applica quanto previsto dal successivo art. 14.
9. Qualora l’Impresa Mutuataria non abbia realizzato l’investimento o ne abbia realizzato solo una parte pregiudicandone l’organicità e la funzionalità e il risultato atteso in termini di efficientamento energetico/produzione di energia da fonti rinnovabili, e comunque in tutti i casi in cui le risorse erogate siano state utilizzate per finalità diverse da quelle cui erano destinate, Lazio Innova provvede a comunicare all’Impresa Mutuataria l’avvio del procedimento volto alla dichiarazione di revoca del beneficio del termine e di decadenza dall’agevolazione. In tal caso si applica quanto previsto dal successivo art. 14.
10. Le Imprese Mutuatarie sono tenute a comunicare tempestivamente a Lazio Innova l’eventuale rinuncia alla realizzazione dell’investimento. In tal caso si applica quanto previsto al precedente comma 9.
11. In caso di investimenti realizzati tramite FTT Provider, Lazio Innova invia tutte le comunicazioni di cui al presente articolo anche alla/e Impresa/e Beneficiaria/e.
Art. 14 –Decadenze e recuperi
1. L’agevolazione concessa è soggetta a decadenza totale con restituzione di una somma pari all’importo del finanziamento eventualmente già erogato, in uno o più casi di seguito indicati:
a) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
b) esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della Normativa Antimafia (Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.);
c) mancata sottoscrizione del contratto di prestito nei termini indicati all’art. 11, comma 5;
d) venir meno dei requisiti previsti dell’articolo 5 entro i termini ivi indicati al comma 4 ;
e) mancata presentazione della richiesta di erogazione nei termini indicati all’art. 12 comma 3;
f) cessazione dell’attività dell’Impresa Mutuataria a causa di un fallimento fraudolento;
g) qualora la realizzazione dell’investimento presenti gravi difformità, nel contenuto o nei risultati conseguiti, rispetto all’investimento ritenuto ammissibile;
h) gravi inadempimenti dell’Impresa Mutuataria rispetto agli obblighi previsti nel presente Avviso, nel contratto di prestito ed in tutta la documentazione prodotta in allegato alla Domanda;
i) mancato pagamento di due rate del Prestito Agevolato erogato o, se precedente, in caso di Prestiti Cofinanziati, al momento della comunicazione della revoca del beneficio del termine da parte della banca cofinanziatrice;
j) mancato rispetto dell’obbligo di conservazione della documentazione come previsto dall’art. 15;
k) in caso di gravi irregolarità risultanti a seguito di verifiche e controlli eseguiti.
2. Nei casi di cui al comma 1 la Regione Lazio, su proposta di Lazio Innova, procede con determinazione dirigenziale alla dichiarazione di decadenza totale dall’agevolazione, con conseguente revoca del beneficio del termine.
3. In caso di dichiarazione di decadenza dall’agevolazione l’Impresa Mutuataria deve rimborsare anticipatamente il Prestito Agevolato residuo e l’Impresa Beneficiaria deve restituire l’intero importo dell’ESL fruito.
4. Tuttavia se i motivi della dichiarazione di decadenza sono imputabili alla sola Impresa Beneficiaria e l’Impresa Mutuataria è un FTT Provider, quest’ultimo non deve rimborsare anticipatamente il Prestito Agevolato residuo; viceversa, se i motivi di decadenza sono imputabili al FTT Provider, quest’ultimo deve rimborsare anticipatamente il Prestito Agevolato, ma l’Impresa Beneficiaria non è tenuta a restituire l’ESL fruito.
5. Al verificarsi di una o più cause di decadenza, Lazio Innova procede alla richiesta di restituzione delle somme erogate all’Impresa Mutuataria e ad esperire le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, concedendo 60 gg per il pagamento di quanto dovuto. Decorso tale termine l’importo da restituire è maggiorato degli interessi di mora pari agli interessi legali maggiorati di 100 punti base. Entro tale termine l’Impresa Mutuataria può presentare un piano di rientro che è valutato dal “Comitato Garanzie”. La procedura di cui al presente comma si applica anche nel caso in cui, ai sensi del precedente comma 4, l’Impresa Beneficiaria debba restituire solo l’ESL fruito.
6. Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e Regione Lazio esperiscono ogni azione nelle sedi opportune.
7. Lazio Xxxxxx provvede a comunicare alla Regione Lazio il verificarsi di cause di decadenza o rinuncia.
Art. 15 –Controllo e Monitoraggio
1. Lazio Innova svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti, anche attraverso sopralluoghi ispettivi.
2. Lazio Xxxxxx può visionare in ogni momento anche successivo alla fine della realizzazione del progetto, la documentazione originale delle spese sostenute per il progetto, che deve essere conservata obbligatoriamente dall’Impresa Beneficiaria per 5 anni dalla conclusione dell’investimento, pena la decadenza.
3. Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dalla Regione Lazio o dagli organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario.
4. Entro 24 mesi dalla data di conclusione del progetto la Regione Lazio e Lazio Innova possono predisporre una valutazione d’impatto sull’utilizzo dei contributi erogati.
Art. 16 - Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90, trasparenza e trattamento dei dati personali
1. | Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a Lazio Innova all’indirizzo PEC di cui al comma 10 dell’art. 10 del presente Avviso. |
2. | Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale di Lazio Innova. |
3. | La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 123/98. |
4. | Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. |
5. | I Richiedenti, nel presentare la richiesta di prestito accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi i (codice fiscale e ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta), degli importi concessi ed erogati a titolo di prestito ed aiuto di Stato, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza. |
6. | I Richiedenti, nel presentare la Domanda accettano, inoltre, la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste dal Reg. (U.E.) 1083/06 e dal Reg. (U.E.) 1828/06 circa gli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari e, nel caso gli aiuti di Stato concessi di importo superiore ad Euro 500.000, dall’art. 9 (1) (c) del RGE e relativo allegato III. |
7 | I Richiedenti, nel presentare la Domanda accettano, inoltre, di indicare in modo visibile al pubblico, negli edifici o sugli impianti oggetto degli investimenti, la presenza di un sostegno pubblico. |
8. | La descrizione sintetica del progetto sovvenzionato, richiesta dal summenzionato art. 27 del D.lgs. 33/2013, è effettuata mediante un link all’indirizzo internet fornito dal mutuatario in sede di richiesta di erogazione. La descrizione sintetica del progetto, in ogni caso, può essere riportata direttamente nel sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx insieme ai dati di cui al comma 5. |
9. | Il titolare del trattamento è Lazio Innova. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell’art. 29 del Dlgs n. 196/2003 e s.m.i, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso Lazio Innova, presso la sede legale di xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00/x in Roma. |