CONTRATTO ESECUTIVO
CONTRATTO ESECUTIVO
TRA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, con sede legale in Xxxx Xxx Xxxxxxxx, 00, codice fiscale 97181460581,
P.I. 06234661004, nella persona del dott. […], in qualità di […], giusta i poteri conferitigli dal […] in data […] ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Xxx Xxxxxxxx, 00 - Xxxx (di seguito per brevità anche “Agea” o “Amministrazione”),
E
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del
e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
oppure
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del
e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo- gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in
, Via , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via e la mandante , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro
, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n. ;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)
(nel seguito per brevità Mipaaf e il Fornitore congiuntamente anche le “Parti”)
PREMESSO CHE
A) con la L. 194/1984, è stato istituito il Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN (nel seguito, per brevità, "SIAN") ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole, con conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;
B) il SIAN costituisce un sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto degli organi centrali per le funzioni di indirizzo, coordinamento e gestione del settore e coopera con i sistemi con i quali le Regioni e le Province autonome svolgono gli adempimenti di propria competenza nel comparto, disponendo di una infrastruttura di dati e di servizi in cui sono detenute e costantemente aggiornate le informazioni relative alla conoscenza ed all'utilizzo del territorio, alla consistenza e alla qualità delle produzioni agricole;
C) componente fondamentale del SIAN è il Sistema Integrato di Gestione e Controllo che, secondo la regolamentazione comunitaria che ne disciplina la conformazione ed il funzionamento, costituisce lo strumento fondamentale di verifica della esistenza del diritto ad ottenere l'aiuto previsto dai regimi di intervento della politica agricola comune (PAC) garantendo l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori in agricoltura;
D) Il Ministero assume il ruolo di staziona appaltante con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica, visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture”, così come modificato e corretto dal D.lgs. 4 ottobre 2019, n. 116;
E) il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara relativo ai servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica per il SIAN ed ha adempiuto a quanto previsto nella documentazione di gara ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, ivi inclusa la presentazione della cauzione definitiva rilasciata dalla ed avente n per un importo di Euro a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la polizza assicurativa rilasciata dalla
ed avente n. stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
F) il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara relativa ai servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica per il SIAN ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data ;
G) AGEA utilizza il predetto Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Esecutivi attuativi dell’Accordo Quadro medesimo;
H) AGEA ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo;
I) AGEA - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza;
J) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 8641623CE2;
K) il CUP del presente Contratto Esecutivo è il seguente: J59J21000150005.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
1. DEFINIZIONI E NORMATIVA APPLICABILE
1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell’Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via gradata:
a) dalle disposizioni del presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l’Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;
c) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 50/2016 e s.m.i.;
d) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016;
e) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
f) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Beneficiarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro;
g) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni;
h) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
i) dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
j) dalle Linee guida 2016 per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) pubblicate sulla GURI del 5 luglio 2016, n. 155;
k) ove applicabile, dalle Linee Guida adottate dall’A.N.A.C. e dai decreti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016.
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante
parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
- l’Accordo Quadro;
- gli Allegati dell’Accordo Quadro;
- Il “Progetto dei Fabbisogni” di cui all’art. 5 dell’Accordo Quadro.
2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo.
3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell’Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore di AGEA da parte del Fornitore dei servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica e, precisamente, dei servizi che saranno forniti con il Piano dei Fabbisogni e relativo Progetto dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1 del presente Contratto Esecutivo.
3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo, nonché nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.
3.3 I servizi dovranno essere svolti nel rispetto di quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato Tecnico in relazione al luogo di lavoro.
4. EFFICACIA E DURATA
4.1 Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo Quadro, il presente Contratto Esecutivo ha una durata pari a 36 mesi, decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione, fatti salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 20 e 21 dell’Accordo Quadro, nonché del successivo art. 15.
4.2 La durata di ciascun servizio è indicata nel Progetto dei Fabbisogni approvato da AGEA e comunque non può superare la durata del Contratto Esecutivo.
4.3 AGEA si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del presente Contratto in contradditorio con il Fornitore.
5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI
5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei Fabbisogni, nonché del Progetto dei Fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 5 e 6 dell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.
5.2 Il Fornitore è comunque tenuto ad aggiornare e trasmettere all’Amministrazione, con cadenza semestrale, il Progetto dei Fabbisogni secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico – Parte Generale che dovrà essere oggetto di approvazione.
6. ATTIVAZIONE, EROGAZIONE DEI SERVIZI, STATI DI AVANZAMENTO, DISMISSIONE
6.1 Il Fornitore ha l’obbligo di iniziare l’erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 3 in favore di AGEA entro i termini ed alle modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e relative Appendici e, comunque, entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1 al presente Contratto.
6.2 Il Fornitore dovrà consegnare ad AGEA, per sua approvazione, il Piano di Lavoro Generale nel termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla stipula del Contratto secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico. Eventuali modifiche al Piano di Lavoro Generale richieste da AGEA, così come l’aggiornamento del predetto documento, dovrà essere svolto dal Fornitore nei termini e secondo le modalità stabiliti nel Capitolato Tecnico.
6.3 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano dei Fabbisogni e del relativo Progetto dei Fabbisogni, il Fornitore è tenuto a redigere – e aggiornare – lo stato di avanzamento lavori in conformità alle modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e secondo le tempistiche in esso previste. Lo Stato Avanzamento Lavori è soggetto ad approvazione dell’Amministrazione.
6.4 Alla scadenza o risoluzione del Contratto, al Fornitore è richiesto il trasferimento in favore di AGEA e/o di terzi dalla stessa designati, del know how sulle attività svolte, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore si impegna, nel xxxxx xxxxx xxxxxx 0 (xxx) mesi del Contratto, o su richiesta di AGEA, a porre in essere tutte le attività di phase out necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base all’Accordo Quadro e al presente Contratto al nuovo fornitore. In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore subentrante.
7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO
7.1 Rappresentanti AGEA. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 il Dott.
.
< in alternativa: Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Dott. e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, il Dott. > Le attività tecniche di supervisione e
controllo della corretta esecuzione del Contratto sono svolte da AGEA e/o da terzi da essa incaricati.
7.2 Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore nomina
– e contestualmente comunica ad AGEA – i propri Rappresentanti nelle figure di Responsabile del Contratto Esecutivo e di Responsabile tecnico per l’erogazione dei servizi quali interfacce di AGEA. I Rappresentanti del Fornitore dovranno essere operativi a decorrere dalla rispettiva data di nomina.
8. CONSEGNA DEI PRODOTTI
8.1 I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, o altrimenti concordati con AGEA, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato Tecnico o quella diversa indicata nel Piano di Lavoro Generale, pena l’applicazione di penali, secondo quanto specificamente previsto nell’Appendice al Capitolato Tecnico “Indicatori di Qualità”.
8.2 I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell’Amministrazione, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico e nel Piano di Lavoro Generale approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
8.3 Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico.
8.4 Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico o, altrimenti, concordati con AGEA, equivale a mancata consegna dei prodotti.
8.5 Si precisa che AGEA acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto.
9. VERIFICHE DI CONFORMITÀ – COLLAUDI
9.1 AGEA, direttamente o mediante terzi incaricati, procederà, nel corso dell’esecuzione contrattuale, ad effettuare, in conformità a quanto previsto dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, nonché dalle Linee Guida dell’ANAC, i collaudi e le verifiche di conformità dei servizi; i collaudi e le verifiche, che potranno essere eseguiti anche a campione, verranno effettuati, nel rispetto dei termini e secondo le modalità e le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico che il Fornitore, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Esecutivo, dichiara di accettare integralmente in ogni loro parte.
9.2 I collaudi e le verifiche si intendono positivamente superati solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese dei collaudi e delle verifiche sono a carico del Fornitore.
9.3 Nel caso di esito positivo dei collaudi e delle verifiche di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”.
9.4 Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione dei
collaudi/verifiche di conformità.
9.5 Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.). Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni previste e della normativa vigente.
10. PENALI
10.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile ad AGEA, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell’Accordo Quadro, nel presente Contratto Esecutivo, nel Capitolato Tecnico e nei Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico medesimo o nell'Offerta Tecnica se migliorativa, AGEA, applicherà al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, ivi compresa, in particolare, l’Appendice 2, qui da intendersi integralmente trascritte e che il Fornitore, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Esecutivo, dichiara di accettare in ogni loro parte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno, secondo quanto disposto all’art. 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto Esecutivo nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
10.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all’art. 12 dell’Accordo Quadro.
11. CORRISPETTIVI
11.1 I corrispettivi per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Accordo Quadro da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione di cui all’art. 16 dell’Accordo Quadro; ogni revisione degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.
11.2 Detti corrispettivi maturano in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico sono dovuti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione” di cui al precedente art. 9.3. Resta inteso che le modalità di determinazione dei corrispettivi, disciplinate in sede di Capitolato Tecnico, devono intendersi qui integralmente trascritte e il Fornitore, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Esecutivo, dichiara di accettarle in ogni loro parte.
11.3 I costi della sicurezza per rischi da interferenza, come quantificati nel DUVRI, sono pari ad Euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00).
12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
12.1 I corrispettivi saranno fatturati secondo le tempistiche indicate al paragrafo 7.7 del Capitolato Tecnico, previo accertamento da parte di AGEA, delle prestazioni effettuate e all’esito delle verifiche di conformità come risultante dal verbale di cui al precedente articolo 9.3. Resta inteso che i termini per la fatturazione, disciplinati in sede di Capitolato Tecnico, devono intendersi qui integralmente trascritti e il Fornitore, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Esecutivo, dichiara di accettarli in ogni loro parte.
12.2 Ciascuna fattura, inviata dal Fornitore secondo le modalità previste dall’art. 15 dell’Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico, sarà corrisposta dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente in materia di Contabilità e secondo quanto stabilito all'art. 15 dell’Accordo Quadro, previo accertamento in ogni caso delle prestazioni eseguite e all’esito delle verifiche di conformità come risultante dal verbale di cui al precedente art. 9.3.
12.3 In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
12.4 L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato dall’Amministrazione solo al termine del Contratto Esecutivo, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
12.5 Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell’Amministrazione mediante PEC.
12.6 I corrispettivi saranno accreditati, a spese di AGEA o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso
, Xxxxxx XXXX ; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.
13. SUBAPPALTO
[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
13.1 Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo.
[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
13.2 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
- ,
- ,
- ,
nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 18 dell’Accordo Quadro.
14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
14.1 È fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
14.2 Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
14.3 È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
14.4 In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
14.5 Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
15. RISOLUZIONE E RECESSO
15.1 L’Amministrazione potrà/dovrà risolvere il presente Contratto Esecutivo alle condizioni e nei termini stabiliti nell’art. 20 dell’Accordo Quadro.
15.2 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, AGEA ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui all’art. 17 dell’Accordo Quadro, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
15.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.
15.4 In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 15, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute
nel presente Contratto Esecutivo, quest’ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso di AGEA ai sensi del successivo comma 15.5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie al trasferimento dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo risolto a favore del nuovo fornitore secondo quanto previsto dal precedente art. 6.14.
15.5 L’Amministrazione potrà recedere dal presente Contratto alle condizioni e nei termini stabiliti nell’art. 21 dell’Accordo Quadro.
16. RESPONSABILITA’ CIVILE
16.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 dell’Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto di AGEA o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
17. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO
17.1 Il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in favore di AGEA, secondo quanto previsto e stabilito dal Disciplinare di gara.
17.2 Valgono a carico del Fornitore le obbligazioni stabilite all’art. 17 dell’Accordo Quadro.
17.3 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nell’articolo 17 dell’Accordo Quadro, AGEA ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
18.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si conviene che, in ogni caso, AGEA, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto Esecutivo nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.
18.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni
dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
18.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
18.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione ad AGEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
18.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
18.7 L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx.
18.8 Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AGEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
18.9 Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG e il CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
19.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto. Restano in capo all’Amministrazione gli oneri sulla stessa gravanti ex lege.
19.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni
20. FORO COMPETENTE
20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Mipaaf, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
21.1 Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
21.2 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
21.3 Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.
21.4 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Roma, lì
La Committente L’Impresa
Il Legale Rappresentante Il Legale Rappresentante
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto Esecutivo, Art. 6 Attivazione, Erogazione dei servizi e stati di avanzamento, dismissione, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 8 Consegna dei prodotti; Art. 9 Collaudi – Verifiche di Conformità, Art. 10 Penali, Art. 11 Corrispettivi, Art. 12 Fatturazione e pagamenti, Art. 13 Subappalto, Art. 14 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito, Art. 15 Risoluzione e Recesso, Art. 16 Responsabilità civile, Art. 17 Garanzia dell’esatto adempimento, Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 19 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 20 Foro competente, Art. 21 Trattamento dei dati personali.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Roma, lì
L’Impresa
Il legale rappresentante