CAPITOLATO SPECIALE
Comune di Ascoli Xxxxxx
medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana SETTORE SETTIMO
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
CAPITOLATO SPECIALE
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE TRASPORTATI CON GLI SCUOLABUS
INDICE
Articolo 1 - Oggetto dell'appalto. Durata dell’appalto. Spesa presunta. Opzioni Articolo 2 - Modalità di svolgimento del servizio
Articolo 3 - Vigilanza e controllo Articolo 4 - Ulteriori obblighi della Ditta
Articolo 5 - Organizzazione del servizio. Personale. Sicurezza
Articolo 6 - Rispetto della normativa in materia di contratti, sociale e fiscale. Disposizioni a tutela del lavoro
Articolo 7 - Penalità. Cause di risoluzione del contratto. Recesso dal contratto Articolo 8 - Responsabilità della Ditta
Articolo 9 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto
Articolo 10 - Contabilità del servizio. Verifica di conformità del contratto Articolo 11 - Corrispettivi contrattuali. Pagamento
Articolo 12 - Varianti introdotte dal Comune
Articolo 13 - Clausola di revisione periodica del prezzo Articolo 14 - Costituzione in mora
Articolo 15 - Definizione delle controversie
Articolo 16 - Periodo di validità delle offerte. Stipula del contratto. Spese contrattuali.
Comunicazioni relative alla gara Articolo 17 - Garanzie e coperture assicurative Articolo 18 - Spese per la partecipazione alla gara Articolo 19 - Operatori economici di altri Stati Articolo 20 - Norme di rinvio. Dati sensibili
Articolo 1 - Oggetto dell'appalto. Durata dell’appalto. Spesa presunta. Opzioni
[1] L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di assistenza (in seguito “servizio”) degli alunni delle scuole materne, elementari e medie (in seguito “alunni”) trasportati con gli scuolabus.
[2] Il servizio deve essere svolto sugli scuolabus, adibiti al servizio di trasporto scolastico, nel rispetto delle modalità precisate nel presente capitolato.
[3] L’appalto ha inizio il 15 settembre 2014 e termina il 30 giugno 2019.
[4] L’importo complessivo presunto dell’appalto è di € 1.260.000,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così definito:
A) Importo complessivo presunto (corrispondente a n. 12.000 ore/lavoro annue x € 21,00/ora -corrispettivo orario posto a base di gara) per la durata di anni 5 | € 1.260.000,00 |
B) Costo netto per la sicurezza non soggetto a ribasso (€ 400,00 annui) per la durata di anni 5, come individuato nello schema di D.U.V.R.I., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato | € 2.000,00 |
[5] Il C.C.N.L. assunto come riferimento è quello del comparto delle lavoratrici e dei lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative Sociali. Le tabelle economiche assunte come base di calcolo sono quelle elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale importo è stato determinato in base al costo orario del lavoro previsto per un operatore addetto all’infanzia con funzioni non educative (Cat. B1), indicato nella tabella del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo allegata al Decreto 02/10/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale costo base del lavoro, determinato su base statistica, è stato incrementato del coefficiente forfettario, pari al 5%, per spese generali e ulteriormente aumentato dell’utile d’impresa nella percentuale forfettaria del 10%. Il costo orario, omnicomprensivo, arrotondato, posto a base di gara e soggetto a ribasso, è pari a € 21,00.
[6] Il numero complessivo presumibile delle ore lavoro, sulla base delle esperienze maturate negli anni scolastici precedenti, è pari a 12.000 (dodicimila) annue.
[7] In sede di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il Comune procede alla rideterminazione del quadro economico dell’appalto e del costo orario da corrispondere all’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara (in seguito Ditta) in base all’offerta formulata.
[8] Il Comune si riserva la facoltà, inoltre, di affidare alla medesima Ditta ulteriori contratti aggiuntivi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nelle ipotesi e nel rispetto delle prescrizioni indicate all’art.57, comma 5, lettere a) e b), del D.Lgs.n.163/2006, per le necessità del servizio. In questo caso la Ditta è tenuta ad eseguire i
servizi aggiuntivi alle stesse identiche condizioni di aggiudicazione dell’appalto del contratto iniziale.
Articolo 2 - Modalità di svolgimento del servizio
[1] Il servizio di cui al precedente art.1 viene svolto da parte di personale qualificato (in seguito “assistenti”) mediante sorveglianza ed assistenza degli alunni durante:
[a] le operazioni di salita e di discesa dallo scuolabus nelle fermate indicate come punti di raccolta (in seguito “fermate”);
[b] il trasporto sugli scuolabus;
[c] l’itinerario, da percorrere a piedi, tra lo scuolabus e l’accesso nel plesso scolastico.
[2] La sorveglianza e l'assistenza consistono nella particolare cura ed attenzione da parte degli assistenti di far salire gli alunni sullo scuolabus e di farli scendere alle fermate, farli sedere nell'apposito posto e allacciargli le cinture di sicurezza ove presenti (conformemente al Codice della Strada), sorvegliarli durante la fase del trasporto, accompagnarli dallo scuolabus all’ingresso del plesso scolastico e viceversa dove la responsabilità dell’incolumità degli alunni viene assunta dal personale della scuola all’uopo incaricato dal dirigente scolastico.
[3] Per quanto concerne il ritorno dal plesso scolastico alle rispettive abitazioni, gli assistenti, prima della partenza dello scuolabus, devono accertarsi della presenza di tutti gli alunni da trasportare, organizzare ogni singola discesa alle fermate controllando gli alunni che devono effettivamente scendere ed, in caso di situazioni di potenziale pericolo, avvertire immediatamente l’autista.
[4] Gli alunni, come previsto dall’art.4 del vigente “Regolamento del Servizio Trasporto Scolastico”, devono essere riconsegnati alle fermate ai genitori o a persone da essi autorizzate con formale delega scritta.
[5] Ferma restando la responsabilità dei genitori e/o loro delegati alla conduzione dell’alunno dalla fermata all’abitazione, gli assistenti, in assenza dei suddetti soggetti, oltre ad adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall’ordinaria prudenza in relazione alla specifiche circostanze di tempo e di luogo, sono tenuti ad accompagnarlo sino al deposito dello scuolabus ed xxx assisterlo sino alla riconsegna ad un genitore o persona da questi delegata.
[6] Il servizio viene espletato negli orari ed itinerari prestabiliti dal competente Servizio Trasporto Scolastico.
[7] Con riferimento al comma [7] dell’art.1, il numero complessivo presumibile delle ore lavoro, sulla base delle esperienze maturate negli anni scolastici precedenti, è pari a 12.000 (dodicimila) annue. Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. n.207/2010 (“varianti introdotte dalla Stazione Appaltante”), tale monte ore presunto è suscettibile di variazioni, in aumento o in diminuzione, in considerazione delle diverse variabili che influenzano il servizio (iscrizioni degli alunni al servizio ed ubicazione delle residenze, diminuzione o aumento dei plessi scolastici serviti, mutamenti degli orari scolastici, con o senza rientri pomeridiani, chiusure dei plessi per circostanze straordinarie ecc.). In tali casi la Ditta, debitamente informata, deve adattare la propria organizzazione alle mutate condizioni così come è adeguato proporzionalmente il
corrispettivo mensile sulla base delle ore effettivamente prestate necessarie alla copertura del servizio stesso.
[8] L’organizzazione relativa all’anno scolastico 2014-2015 prevede che il servizio si svolga secondo le seguenti fasce orarie (tra parentesi viene specificato il numero indicativo di scuolabus in esercizio) per l’intera settimana lavorativa, sabato incluso (solo mattino):
- dalle ore 06.50 alle ore 09,30 circa (n. 14);
- dalle ore 12.30 alle ore 14.20 circa (n. 12);
- dalle ore 14.30 alle ore 17.30 circa (n. 7);
Le predette fasce orarie sono da intendersi a titolo presuntivo e possono variare in base all’organizzazione del servizio.
[9] Il servizio deve essere espletato in tutti i giorni di funzionamento delle scuole dell’infanzia e dell'obbligo, compreso il sabato.
[10] Per tutta la durata dell'appalto per ogni scuolabus impiegato, la Ditta assicura la presenza di almeno 1 (uno) assistente in possesso di relativa idoneità professionale per l’espletamento delle mansioni di che trattasi.
[11] Gli orari di svolgimento del servizio possono subire variazioni per determinati periodi o giorni a seconda delle esigenze scolastiche o a causa di particolari situazioni stagionali. La Ditta è obbligata a rispettare gli orari indicati o le sue eventuali variazioni disposte per tempo dal Servizio Trasporto Scolastico.
[12] Il servizio ha inizio dalle autorimesse dove sono parcheggiati gli scuolabus, siano essi di proprietà comunale o di terzi, ed ha termine nelle medesime.
Articolo 3 - Vigilanza e controllo
[1] Ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010, l’Amministrazione nomina il Responsabile del Procedimento (in seguito “RUP”) che ha le funzioni ed i compiti previsti dall’art. 273 del sopracitato D.P.R. tra le quali, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, le verifiche ed i controlli, anche a scadenza periodica, sul mantenimento, da parte della Ditta, dei requisiti dichiarati dalla stessa in sede di gara nonché sugli adempimenti e sugli obblighi previsti nel presente capitolato speciale e nel relativo contratto d’appalto.
[2] Il RUP, ai sensi del comma 5 dell’art.272 del citato D.P.R., ha anche la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto.
Articolo 4 - Ulteriori obblighi della Ditta
[1] Oltre agli obblighi contenuti negli articoli precedenti, la Ditta deve:
[a] collaborare alla compilazione dell’elenco degli alunni trasportati; in particolare gli assistenti devono coadiuvare il RUP nella formazione degli elenchi definitivi degli alunni trasportati per ogni turno, da redigersi nel 1° (primo) mese di servizio per ciascun anno scolastico; gli elenchi vanno formalizzati dal responsabile della Ditta e trasmessi al RUP così come le eventuali variazioni che si possono manifestare nel corso del servizio;
[b] controllare gli abbonamenti invitando gli alunni della scuola dell'obbligo a mostrare il titolo di viaggio e segnalando al RUP i nominativi di coloro risultati sprovvisti di abbonamento;
[c] non consentire l’accesso sugli scuolabus a persone prive di titolo, fatto salvo il personale comunale addetto al controllo e alla vigilanza, RUP o suoi delegati;
[d] non parlare all'autista se non per motivi strettamente inerenti al servizio in corso.
Articolo 5 - Organizzazione del servizio. Personale. Sicurezza
[1] Il servizio deve essere svolto dalla Ditta esclusivamente a suo rischio, con propri capitali, con proprio personale e mediante autonoma organizzazione d’impresa.
[2] L’organizzazione del servizio deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi e disagi agli alunni.
[3] La Ditta non può, per alcuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa e, se costretta a farlo, deve darne comunicazione immediata al RUP.
[4] Per l’espletamento del servizio la Ditta deve avvalersi esclusivamente di personale qualificato, in possesso di idoneo profilo professionale e con la qualifica specifica di “addetto all’infanzia con funzioni non educative” (cat.B1 ex CCNL – Cooperative Sociali).
[5] Dopo l’aggiudicazione definitiva e prima dell’esecuzione del servizio, e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto, fatta salva l’applicazione, per ogni giorno di ritardo, della penale pecuniaria di cui al successivo art.7, la Ditta è tenuta a trasmettere al RUP l’elenco nominativo degli assistenti che intende adibire al servizio, con i rispettivi dati anagrafici e i requisiti professionali.
[6] Ogni variazione dell’elenco nominativo degli assistenti che dovesse verificarsi nel corso dell’appalto del servizio, adeguatamente motivata e documentata, deve essere comunicata al RUP entro il medesimo termine indicato al precedente comma [5], fatta salva l’applicazione, in caso di inadempienza e/o ritardo, della medesima penale pecuniaria.
[7] La Ditta è tenuta, nello stesso termine indicato al comma precedente, fatta salva l’applicazione delle penali ivi previste, a comunicare al RUP il nominativo ed il recapito telefonico della persona responsabile del servizio (in seguito “Responsabile”) nonché a segnalare immediatamente, inviando apposita comunicazione scritta entro 3 (tre) giorni da ciascuna variazione, ogni eventuale sostituzione, sia temporanea sia definitiva, del personale impiegato nella suddetta mansione.
[8] In caso di astensione dal lavoro per sciopero da parte delle assistenti, la Ditta deve comunque garantire il funzionamento dei servizi essenziali, come indicato dal C.C.N.L. di comparto e con le modalità previste dalla legge n. 146 del 12/06/1990 e successive modifiche e integrazioni, e comunicarlo tempestivamente al RUP.
[9] La Ditta deve mettere a disposizione del servizio assistenti in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei riguardi degli alunni. Gli assistenti
sono tenuti, a loro volta, a garantire la riservatezza su fatti e circostanze di cui siano venuti a conoscenza nell’espletamento del proprio servizio mentre deve essere immediatamente denunciato tutto ciò che lede o potrebbe mettere in pericolo la sicurezza e la serenità degli alunni medesimi.
[10] Qualora vengano denunciati atteggiamenti non consoni o omissivi a quanto previsto al precedente comma [9], il RUP, con formale comunicazione scritta, ha la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dell’assistente reo dei presunti atteggiamenti non consoni o omissivi. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la Ditta può controdedurre motivatamente quanto contestato. In caso di mancato accoglimento da parte del RUP delle eventuali giustificazioni o delle controdeduzioni, la Ditta deve provvedere all’immediato allontanamento dal servizio dell’assistente provvedendo alla sua sostituzione con altro avente i medesimi requisiti di cui al presente capitolato.
[11] Nell’esecuzione del servizio la Ditta, e per essa il Responsabile, non potrà ricevere ordini se non dal RUP.
[12] Negli ordini di servizio impartiti dal RUP devono essere annotate anche le eventuali inadempienze e gli inconvenienti che possono incidere sull’efficienza del servizio.
[13] Gli assistenti in servizio devono essere riconoscibili ed avere bene in vista un tesserino di riconoscimento, munito di fotografia e vidimato dal RUP. Xxxxxx, altresì, indossare idoneo abbigliamento che ne identifichi la funzione. Oneri e spese per le dotazioni di di cui al presente comma rimangono ad intero ad esclusivo carico della Ditta.
[14] Il numero di ore settimanali per ciascun assistente dipende, esclusivamente, dall’organizzazione aziendale la quale deve tenere conto dei prospetti orari di cui al precedente comma [8] dell’art.2.
[15] La Ditta deve applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati per l’espletamento del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro per la categoria ed eventuali integrazioni territoriali, impegnandosi agli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il mancato rispetto dell’applicazione dei CCNL ed eventuali norme integrative costituisce giusta causa per l’immediata risoluzione del contratto senza necessità di ulteriore messa in mora. Costituisce violazione contrattuale e dà luogo pertanto ad immediata risoluzione del contratto, l’applicazione di eventuali regolamenti interni dell’impresa appaltatrice che, di fatto, danno luogo a trattamenti economici inferiori a quelli fissati dal CCNL.
[16] La Ditta è responsabile della disciplina degli assistenti che svolgono il servizio di cui all’art.1. Qualunque infrazione legata al servizio va contestata dalla Ditta al proprio dipendente nei modi previsti dal CCNL vigente e da eventuale regolamento interno. Accertata la responsabilità del dipendente, la Ditta è obbligata ad applicare le sanzioni previste dal citato contratto di lavoro.
Anche a richiesta del RUP, la Ditta deve prendere provvedimenti disciplinari nei confronti degli assistenti rei di trasgredire le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale e nel Regolamento Comunale di Trasporto Scolastico.
[17] La Ditta è obbligata al rispetto delle condizioni e prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione come appresso riportato:
[a] all’aggiornamento del documento di valutazione del rischio ai sensi degli art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 con la specifica redazione della valutazione del rischio per mansione, in riferimento al servizio. Nello specifico la Ditta dovrà effettuare la valutazione del rischio da rumore e da vibrazioni ai sensi di quanto previsto dal titolo VIII capi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 dandone evidenza al RUP ai fini della corretta redazione definitiva del DUVRI;
[b] a garantire che gli assistenti siano formati, informati e addestrati sulle modalità di esecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008;
[c] a garantire l’idoneità alla mansione degli assistenti anche attraverso le attività di controllo sanitario previste per legge ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
[d] alla redazione definitiva del documento valutazione rischio interferenze (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008, in collaborazione con gli altri soggetti operanti nella gestione del trasporto scolastico.
Articolo 6 - Rispetto della normativa in materia di contratti, sociale e fiscale. Disposizioni a tutela del lavoro
[1] La Ditta è obbligata ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel CCNL Cooperative Sociali e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso vigente per il tempo e la località in cui si svolge il contratto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi nazionali e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione anche se la Ditta non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e, indipendentemente dalla struttura e dimensione della Ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale;
[2] La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi all’osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le cooperative sociali, il quale prevede, nei cambi di gestione, l’assunzione del personale attualmente presente nei servizi oggetto dell’appalto che voglia transitare nella ditta subentrante.
La ditta aggiudicataria in particolare è tenuta a garantire, tramite riassunzione, la presa in carico del seguente personale in forza all’attuale gestore:
ELENCO PERSONALE ASSISTENAZA SCUOLABUS ASCOLI XXXXXX CONTRATTO: CCNL COOPERATIVE SOCIALI
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
N. DIPENDENTI | TIPO DI CONTRATTO | QUALIFICA CONTRATTUALE |
N.11 | Part-time 22 ore settimanali | Livello B1 |
N. 1 | Part-time 20 ore settimanali | Livello B1 |
N. 4 | Part-time 11 ore settimanali (verticale) | Livello B1 |
[3] La Ditta può avvalersi, nel rispetto delle norme vigenti in materia, di rapporti di lavoro atipici e/o flessibili, in quanto applicabili.
[4] La Ditta è tenuta, comunque, a rispettare nel reclutamento e nella definizione dei contratti di lavoro del proprio personale tutte le vigenti norme in materia.
[5] Costituiscono gravi violazioni contrattuali eventuali regolamenti interni e/o accordi contrattuali che prevedano trattamenti economici di fatto inferiori ai minimi tabellari previsti dal CCNL applicabile. In tal caso il Comune provvede all’applicazione delle penali pecuniarie previste ed all’incameramento della garanzia fidejussoria prestata a titolo di cauzione definitiva riservandosi, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto.
[6] La Ditta è tenuta a trasmettere al RUP copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato; dovrà, inoltre, depositare per conoscenza, presso l’ufficio del RUP, copia dei turni settimanali di servizio e quant’altro per la dovuta verifica della corretta applicazione dei diritti inalienabili che la Ditta dovrà garantire nei confronti del proprio personale.
[7] La Ditta è tenuta a fornire al RUP, su semplice richiesta scritta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi degli assistenti e dell’eventuale personale impiegato nella esecuzione del presente appalto di servizio.
[8] Qualora la Ditta non risulti in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di regolarità retributiva e contributiva, il RUP procede agli interventi sostitutivi nei termini stabiliti dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. n.207/2010, fatta salva l’applicazione delle ulteriori norme e disposizioni a tutela del lavoro qualora siano accertate inottemperanze e/o inadempienze agli obblighi precisati nel presente articolo che prevedono la detrazione sui pagamenti in acconto se il contratto è in corso d’esecuzione, oppure, la sospensione del pagamento del saldo se il contratto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti e degli obblighi di che trattasi.
[9] Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non è effettuato fino a quando non viene formalmente accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
[10] Ai sensi dell’art.123, comma 4, del D.P.R. n.207/2010, il Comune ha il diritto di avvalersi della cauzione e delle eventuali ulteriori ritenute operate sull’importo netto progressivo del servizio, qualora la Ditta stessa risulti inadempiente nella osservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
[11] Sull’importo netto progressivo contrattuale riferito alle prestazioni liquidate viene operata una ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art.4, comma 3, del D.P.R. n.207/2010, da svincolarsi nei modi e nei termini ivi disciplinati.
[12] Le ditte concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel xxxxx xxxx'xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx territoriali dell'Ispettorato del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, nonché, presso le Associazioni sindacali di categoria.
[13] Nella redazione dell'offerta economica, le ditte concorrenti devono tenere conto del costo del lavoro che deve essere valutato in conformità alle vigenti norme in materia.
[14] Tutti gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sociale, contributiva, assistenziale, previdenziale, antinfortunistica, contabile e fiscale, nonché, dalle successive modificazioni ed integrazioni, sono ad intero ed esclusivo carico della Ditta la quale ne é la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere della spesa a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.
Articolo 7 - Penalità. Cause di risoluzione del contratto. Recesso dal contratto
[1] Ogni singolo inadempimento alle prescrizioni contrattuali che non consenta il regolare svolgimento del servizio comporta l'applicazione di una penale pecuniaria pari all'uno per mille (1/1000) dell'importo netto contrattuale riferito all'intera durata dell'appalto.
[2] Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza al regolare svolgimento del servizio, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.
[3] E' espressamente stabilito che le penali pecuniarie a qualsiasi titolo applicate nei casi di violazione agli obblighi contrattuali, così come la rivalsa per gli eventuali danni e maggiori oneri spettanti al Comune per causa imputabile alla Ditta, sono detratti dai crediti maturati dalla Ditta stessa e, in caso di insufficienza degli importi, siano recuperati dal Comune con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.
[4] Qualora l'ammontare delle penali comunque applicate dovesse raggiungere il dieci per cento del corrispettivo contrattuale complessivo, il Comune si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto, di incamerare la garanzia fidejussoria prestata a titolo di cauzione definitiva e di promuovere le ulteriori azioni in danno.
[5] In caso di inadempienze gravi (subappalto, anche parziale, non autorizzato del contratto; cessione, anche parziale, del contratto; inadempimento e frode; reiterato ingiustificato ritardo nell'esecuzione delle prestazioni; difformità delle prestazioni; violazione alle norme in materia di lavoro, alla disciplina fiscale e sociale come indicato al precedente articolo 6; quattro (4) violazioni alle disposizioni previste dal presente capitolato durante la durata del contratto) sarà applicata la penale forfettaria di € 2.000,00, fatta salva la facoltà del Comune, previa contestazione del fatto alla Ditta, di risolvere anticipatamente il contratto dandone ad essa comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
[6] Comporta, inoltre, la risoluzione di diritto del contratto d'appalto la violazione della Ditta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla Legge 13/8/2010, n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.
[7] In caso di risoluzione anticipata per inadempienza della Ditta, il Comune ha il diritto di trattenere la garanzia fidejussoria prestata a titolo di cauzione definitiva e la risoluzione del contratto sarà effettuata ipso iure.
[8] La risoluzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione alla Ditta, ferma restando la facoltà del Comune di esperire l'azione di risarcimento danni.
[9] Nel caso in cui l'inadempienza o il fatto imputabile alla Ditta non consenta al Comune di assicurare, anche parzialmente, l'esecuzione dei servizi entro i termini previsti, il Comune stesso potrà rivolgersi liberamente ad altra ditta ritenuta idonea, a totale carico della Ditta inadempiente ed in suo danno.
[10] Il Comune può, inoltre, recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne la Ditta dalle spese sostenute, dai servizi eseguiti, dei mancati guadagni, nel rispetto di quanto all'uopo prescrive il Decreto Legislativo n.163/2006 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
[11] La Ditta può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla Ditta stessa, secondo quanto disposto dall'art. 1672 del Codice Civile e nel rispetto di quanto all'uopo prescrive il Decreto Legislativo n.163/2006 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 8 - Responsabilità della Ditta
[1] La Ditta risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del contratto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento e/o indennizzo, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
[2] La responsabilità della Ditta è estesa, altresì, ai danni che dovessero essere cagionati al Comune per deterioramento, furto, atto vandalico e quant'altro, provocati agli scuolabus ed alle cose in essi contenute, anche temporaneamente, per esclusiva negligenza e/o colpa del personale della Ditta stessa.
[3] A garanzia dei danni di cui sopra la Ditta è tenuta, con l'osservanza dei termini e delle modalità precisate al successivo articolo 17, a stipulare le polizze assicurative per le garanzie di esecuzione e le coperture assicurative ivi indicate.
Articolo 9 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto
[1] La Ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio tutti i servizi e le prestazioni comprese nel presente capitolato d'oneri e nel contratto.
[2] Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art. 116 del Decreto Legislativo n.163/2006.
[3] Il subappalto è ammesso entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 118 del D.lgs. n. 163/06.
[4] La violazione ai divieti innanzi stabiliti costituisce motivo di risoluzione ipso iure del contratto e di incameramento della garanzia fidejussoria prestata a titolo di cauzione definitiva, fatte salve le ulteriori eventuali azioni in danno.
Articolo 10 - Contabilità del servizio. Verifica di conformità del contratto
[1] Il RUP, nella qualità anche di Direttore dell'esecuzione del contratto, certifica mensilmente, mediante apposita dichiarazione da porre in calce alla fattura, la regolarità e la conformità dei servizi eseguiti dalla Ditta con riferimento alle prescrizioni di capitolato.
[2] L'ottenuta certificazione di regolare esecuzione costituisce titolo esclusivo per la liquidazione delle fatture relative ai corrispettivi spettanti che viene conclusa, di regola, nei termini indicati al successivo articolo 11, fatto salvo il rispetto di quanto all'uopo prescritto dall'art. 307 del D.P.R. n.207/2010.
[3] Il corrispettivo relativo all'ultima mensilità di rapporto contrattuale (rata a saldo) è pagato alla Ditta dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità di cui all'art.322 e seguenti del citato D.P.R. n.207/2010 che viene emesso dal RUP entro sessanta giorni dalla data di scadenza del contratto, previo accertamento della regolarità contributiva presso gli Enti previsti dalla Legge. Qualora l'ammontare complessivo del contratto, considerate le eventuali opzioni e/o estensioni attivate nel corso dell'appalto, dovesse essere inferiore alla soglia di cui all'art.28, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n.163/2006, si procede ai sensi dell'art.325 del più volte citato D.P.R. n.207/2010.
[4] Sull'importo relativo alla rata di cui al comma precedente, non possono maturare gli interessi previsti per il caso di ritardato pagamento.
[5] Il certificato di verifica di conformità o l'attestazione di regolare esecuzione sono approvati entro il termine previsto dalla vigente normativa in materia e, comunque, qualora non previsto, entro sessanta giorni naturali e consecutivi dall'emissione.
[6] La garanzia fidejussoria prestata a titolo di cauzione definitiva sarà svincolata, ovvero, restituita alla Ditta, nei termini stabiliti dall'art.324 del D.P.R. n.207/2010.
[7] Si applicano all'appalto oggetto del presente capitolato le ulteriori vigenti disposizioni in materia di esecuzione del contratto e contabilità dei servizi previste dal ridetto D.P.R. n.207/2010.
Articolo 11 - Corrispettivi contrattuali. Pagamento
[1] Il corrispettivo contrattuale che compete alla Ditta è commisurato alle ore di servizio che sono richieste dal Comune e che sono effettivamente svolte dagli assistenti. La remunerazione avviene in base alla tariffa oraria definita per detta figura professionale a seguito dell'offerta economica di aggiudicazione della procedura di gara.
[2] Il predetto corrispettivo contrattuale comprende tutti gli oneri, le spese e le prestazioni a carico della Ditta per la regolare esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.
[3] Il pagamento in favore della Ditta avviene in rate mensili posticipate, nel limite del prezzo contrattuale derivante dall'aggiudicazione dell'appalto e dalle eventuali opzioni ed estensioni/riduzioni contrattuali disposte durante l'esecuzione del contratto.
[4] Il pagamento dei corrispettivi contrattuali alla Ditta è effettuato mensilmente su presentazione di regolari fatture che sono liquidate entro sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di accertamento della regolare esecuzione ai sensi del precedente articolo 10, secondo le modalità ivi precisate ed in conformità a quant'altro previsto in merito dal Decreto Legislativo n.163/2006, dal D.P.R. n.207/2010.
[5] La liquidazione del corrispettivo é comunque subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
[6] Trascorso il termine utile suddetto in assenza di un giustificato ritardo della liquidazione delle fatture presentate e liquidate nei modi e nei termini innanzi stabiliti, sono dovuti alla Ditta gli interessi moratori di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 231/2002, con esclusione di ogni altra indennità.
[7] Tutti i servizi oggetto del presente capitolato non potranno essere sospesi o abbandonati anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo contrattuale.
[8] L'eventuale violazione alla disposizione contenuta al comma precedente autorizza il Comune ad applicare le penali contrattuali, nonché ad addebitare alla Ditta inadempiente le eventuali spese sostenute per l'esecuzione in proprio, ovvero, con altro operatore economico ritenuto idoneo, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto e di introito della garanzia fidejussoria prestata a titolo di cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno.
[9] I pagamenti sono effettuati osservando le modalità e le norme contenute nel vigente regolamento di contabilità, nel rispetto dell'art.3, della Legge 13/8/2010, n.136 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di “tracciabilità di flussi finanziari”.
[10] Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto sono effettuati sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso dalla Ditta presso un istituto di credito o il servizio postale. E’ obbligo della Ditta stessa, prima dell’avvio del servizio, comunicare per iscritto il numero del conto corrente.
[11] Si richiama, per quant’altro previsto in materia di disciplina dei pagamenti del corrispettivo contrattuale, la determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.4 del 7/7/2010 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale -Serie Generale del 28/7/2010, n.174) e, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la determinazione della Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.8 del 18/11/2010, e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 12 - Varianti introdotte dal Comune
[1] Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la variazione al contratto stipulato nei casi ed alle condizioni previsti dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010, alle stesse identiche condizioni tecniche ed economiche.
[2] La Ditta é obbligata, qualora richiesto, ad eseguire le variazioni richieste nei termini stabiliti al comma precedente.
Articolo 13 - Clausola di revisione periodica del prezzo
[1] L'adeguamento dei prezzi, è disciplinato dall'art.115 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, successive modificazioni ed integrazioni
Articolo 14 - Costituzione in mora
[1] I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano senza obbligo per il Comune della preventiva costituzione in mora della Ditta.
Articolo 15 - Definizione delle controversie
[1] Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell'esecuzione del capitolato d'oneri e del contratto é attribuita alla giurisdizione del Foro di Ascoli Xxxxxx, competente per materia.
[2] Non é consentito il procedimento arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie.
Articolo 16 - Periodo di validità delle offerte. Stipula del contratto. Spese contrattuali.
Comunicazioni relative alla gara
[1] L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell'organo competente ai sensi delle vigenti norme in materia. L'aggiudicazione definitiva è efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
[2] L'offerente è vincolato alla propria offerta per almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione.
[3] In conformità all'art.11, comma 9, del Decreto Legislativo n.163/2006, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine nell’ipotesi di differimento espressamente concordata con la Ditta aggiudicataria.
[4] Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.79 del Decreto Legislativo n. 163/2006.
[5] La Ditta deve presentarsi per la firma del contratto, che sarà stipulato nella forma pubblico - amministrativa per rogito dell'Ufficiale Rogante di questo Comune, il giorno che verrà fissato con apposito invito, pena la decadenza dell'appalto, fatta salva l'azione in danno.
[6] Sono a carico della Ditta tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (fotocopie, spese di xxxxx, diritti di segreteria, di copia e di scritturazione, registrazione fiscale del contratto, spese per la presentazione del contratto alla registrazione e quant'altro).
[7] L'ammontare dei diritti di segreteria è determinato in base alla tabella D, allegata alla Legge 8/6/1962, n.604, con riferimento al valore computato per l'intera durata del contratto. La Ditta aggiudicataria deve provvedere alla costituzione del deposito delle spese contrattuali, il cui importo è definito dal competente ufficio, prima della stipula del contratto stesso, con l'osservanza delle modalità che saranno precisate. Eventuali informazioni circa la stima di massima delle spese contrattuali possono essere acquisite dal Servizio Gare e Contratti.
[8] Si richiama l'art.79, comma 5-quater, del Decreto Legislativo n.163/2006, per la disciplina dell'accesso in materia di ostensione dei provvedimenti oggetto di comunicazione.
[9] Le comunicazioni di cui all'art.79 del Decreto Legislativo n.163/2006 saranno fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o mediante notificazione e/o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ovvero mediante fax al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di offerta. Nel caso d’invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione sarà data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in sede di offerta.
Articolo 17 - Garanzie e coperture assicurative
[1] Sono richieste le seguenti garanzie e coperture assicurative:
(a) tutte le ditte concorrenti dovranno costituire una garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria a corredo dell’offerta di cui all'art.75, del Decreto Legislativo n.l63/2006, da prestare, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del Decreto Legislativo 1/9/1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del Decreto Legislativo 24/2/1998 n.58;
(b) la Ditta aggiudicataria della procedura concorsuale dovrà, inoltre:
1. costituire la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di cui all'articolo 113, del citato Decreto Legislativo n.163/2006 del 10% dell'importo netto contrattuale di aggiudicazione riferito all'intera durata del contratto. In caso di aggiudicazione con un
ribasso superiore al 10%, l'importo della garanzia stessa sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso di aggiudicazione sia superiore al 20%, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20;
2. stipulare una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) e per gli infortuni del proprio personale (RCO) nel corso dell'esecuzione del contratto per un massimale di garanzia unico onnicomprensivo non inferiore ad € 1.000.000,00. La polizza dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore del Comune di Ascoli Xxxxxx per l'esecuzione del servizio di assistenza dei minori trasportati sugli scuolabus per il periodo di vigenza del contratto e che la società assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente al Comune di Ascoli Xxxxxx, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio.
[2] La Ditta è obbligata a reintegrare immediatamente la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di cui il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata del contratto.
[3] La garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva verrà svincolata con l'osservanza e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia con atto del Dirigente responsabile, previa verifica dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, come previsto al precedente articolo 10.
Articolo 18 - Spese per la partecipazione alla gara
[1] Fatto salvo quant'altro prescritto nel presente capitolato relativamente agli oneri finanziari di competenza delle ditte concorrenti e di quella aggiudicataria, si evidenzia che tutte le spese per la partecipazione alla procedura di gara rimangono ad intero ed esclusivo carico delle ditte concorrenti, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
[2] Nessun compenso spetta, pertanto, alle ditte concorrenti, incluso l'aggiudicataria, per la redazione delle offerte e dell'ulteriore documentazione da produrre in conformità al capitolato d'oneri ed agli altri documenti di gara predisposti dal Comune per lo svolgimento della procedura concorsuale presupposta all'aggiudicazione del contratto.
Articolo 19 - Operatori economici di altri Stati
[1] Fatto salvo quanto previsto dall'art.47 del Decreto Legislativo n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le ditte concorrenti degli altri Stati membri, non residenti in Italia, devono possedere i requisiti stabiliti nel bando di gara e devono produrre la documentazione secondo le norme e le modalità vigenti nello Stato di residenza.
[2] Tutta la documentazione di gara deve essere redatta esclusivamente in lingua italiana.
Articolo 20 - Norme di rinvio. Dati sensibili
[1] Per quant'altro non previsto nel presente capitolato d'oneri, valgono le norme e le condizioni previste dal bando di gara e dalle ulteriori norme di Legge e/o di regolamento e/o di provvedimenti amministrativi disciplinati le specifiche modalità tecnico operative di svolgimento dei servizi oggetto del contratto all'uopo applicabili, dal Decreto Legislativo n.163/2006, dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 5/10/2010, n.207 e dalle loro successive modificazioni ed integrazioni, dalle ulteriori norme speciali vigenti in materia servizi e di contratti pubblici in genere, nonché dal Codice Civile, se ed in quanto applicabili.
[2] Ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003, n.196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del contratto.