CAPITOLATO DI POLIZZA
CAPITOLATO DI POLIZZA
ALL RISKS
DANNI MATERIALI, DANNI DA INTERRUZIONE ESERCIZIO, RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI
►IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI ACERRA (NA)
►IMPIANTO STIR DI CAIVANO (NA)
SCHEDA DI POLIZZA TERMOVALORIZZATORE DI ACERRA (NA)
Contraente: GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Assicurati: GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A2A (in qualità di soggetto gestore dell’impianto) A2A Ambiente
Regione Campania (in qualità di proprietario dell’impianto)
Domicilio Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx Codice Fiscale/Partita Iva: 0000003516070632 Ubicazione dell’attività: Acerra (NA)
Descrizione dell’attività: nell’ubicazione indicata in polizza esiste l’attività dell’Assicurato che consiste nella produzione di energia elettrica derivante dal recupero energetico di rifiuti conferiti, comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali ed accessorie.
Decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2017
Scadenza: alle ore 24.00 del 31/12/2020 Scadenza Prima Rata: alle ore 24.00 del 31/12/2018 Rateazione Annuale
CONTEGGIO DEL PREMIO
DANNI MATERIALI
PARTITE E SOMME ASSICURATE | ||
Partite | Somme assicurate Euro | Tasso ‰ |
2. Macchinari | 300.910.288,52 | |
TOTALE | 355.000.000,00 |
DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
PARTITE E SOMME ASSICURATE | ||
Partite | Somme assicurate Euro | Tasso ‰ |
Margine di Contribuzione | 130.364.000,00 | |
Massimo periodo di Indennizzo : 180 giorni |
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI/OPERAI
Premio Imponibile Annuo Anticipato Euro
PREMIO ANNUO TOTALE TERMOVALORIZZATORE DI ACERRA (NA) | |||
Premio annuo imponibile Euro | Imposte Euro | ||
SCHEDA DI POLIZZA STIR DI CAIVANO (NA)
Contraente GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Assicurati GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A2A (in qualità di soggetto gestore dell’impianto) Xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx Codice Fiscale/Partita Iva: 0000003516070632 Ubicazione dell’attività: Caivano (NA)
Descrizione dell’attività: Impianto di trattamento R.S.U. e produzione C.D.R.
Caratteristiche degli insediamenti e del rischio: il complesso dei fabbricati nei quali viene svolta l’attività indicata in polizza è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l’eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili. Si intendono compresi nell’assicurazione i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni che si trovino nell’ubicazione indicata in polizza. I processi di lavorazione, la forza motrice, l’esistenza di infiammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente l’attività svolta insegna e consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, escluso l’impiego di energia nucleare. Il Contraente/Assicurato è sollevato dall’obbligo di segnalare se all’esterno degli Stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Decorrenza: dalle ore 24.00 del 31/12/2017
Scadenza: alle ore 24.00 del 31/12/2020 Scadenza Prima Rata: alle ore 24.00 del 31/12/2018 Rateazione: Annuale
CONTEGGIO DEL PREMIO
DANNI MATERIALI
PARTITE E SOMME ASSICURATE | ||
Partite | Somme assicurate Euro | Tasso ‰ |
1. Fabbricati | 39.914.669,00 | |
2. Macchinari | 13.658.355,67 | |
TOTALI | 53.573.024,67 |
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI/OPERAI
Premio Imponibile Annuo Anticipato Euro
PREMIO ANNUO TOTALE STIR DI CAIVANO (NA) | |
Premio annuo imponibile Euro | Imposte Euro |
PREMIO ANNUO TOTALE PER TUTTE LE SEZIONI STIR DI CAIVANO (NA) E IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE ACERRA (NA) | |
Premio annuo imponibile Euro | Imposte Euro |
ASSICURAZIONE ALL RISKS
DEFINIZIONI
Relative all’assicurazione in generale
Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Comunicazioni: quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telegrammi, telex, fax.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
Franchigia: l’importo che viene detratto dall’ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Partita: insieme delle cose assicurate con un unico capitale.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto: L’assicurazione prestata senza applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile. Scoperto: la quota in percento dell’ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: l’impresa assicuratrice. Altre definizioni
RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI
Allagamenti: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.
Archivi: per tali intendendosi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.
Contratto di assistenza tecnica: contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità. Manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d’opera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne.
Dati: per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore – che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d’uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi.
Estorsione: sottrazione delle cose assicurate costringendo l’Assicurato, i suoi dipendenti, o altre persone presenti, a consegnare le cose stesse mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone.
Fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature. Si conviene che l’assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili, comprenda anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune.
Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Inondazione, alluvione: fuoriuscita d’acqua e quanto da esse trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
Macchinari: macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano loro naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi; serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; mobilio arredamento, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti.
Si intendono compresi anche:
Apparecchiature elettroniche
Per tali intendendosi sistemi elettronici di elaborazione dati (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d’uso), relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, non dedicati al diretto controllo del processo produttivo; Mezzi di custodia (Casseforti, porte per camere corazzate e camere corazzate)
Sistemi fisici di sicurezza usati per custodire documenti, denaro e preziosi, accessibili attraverso una o più porte adeguate con una o più serrature.
Tali mezzi sono classificabili in base alla Norma EN (Normativa Europea) 1143-1 pubblicata nel gennaio 1997 e adottata in Sede nazionale nel novembre 1997 come UNI EN 1143-1 e Certificazione italiana ICIM (Istituto per la Certificazione per l’Industria Meccanica). La Certificazione Europea UNI EN 1143-1 classifica le Casseforti in 11 gradi (da 0 a X) e le Camere e Porte corazzate in 14 gradi (da 0 a XIII); l’ICIM integra ciascun grado con ulteriori 7 gradi e cioè: Alfa, Beta, Gamma, Delta. Epsilon, Zeta ed Eta..
L’eventuale sigla EX indica che il contenitore è certificato positivamente per attacchi condotti con esplosivi. Casseforti a muro, Armadi corazzati e Armadi di sicurezza possono risultare classificati soltanto in base alla normativa ICIM. Per le casseforti (es: casseforti murate per uso privato), che non raggiungono i requisiti minimi previsti dalle norme su menzionate, vale la norma UNI 10868.
Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.
Modelli e stampi: per tali intendendosi modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Rapina: l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per se e per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.
Supporti di dati: per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi.
Valori: monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
Guasti e/o rotture ai Macchinari: per tali intendendosi tutti i danni derivanti da fenomeni di natura meccanica (escluso lo “scoppio”) ed elettrica, determinatisi durante il periodo di efficacia della presente assicurazione, da un evento accidentale mentre i macchinari stessi sono in funzione o fermi o vengono smontati rimossi, montati per le operazioni di manutenzione o riparazione, la pulitura, la verifica, la revisione, anche presso terzi, o mentre vengono installati in altri insediamenti assicurati, qualunque ne sia la causa ancorché ascrivibile a difetti di fusione, vizi di materiali, difetti di costruzione, incuria, imperizia, negligenza, errata manovra , errata messa a punto, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita Macchinari.
RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
(esclusivamente per l’impianto Termovalorizzatore di Acerra (NA)
Periodo di indennizzo: il periodo durante il quale i risultati dell’attività caratteristica risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.
Somma assicurata: la cifra indicata a tale titolo in polizza e che deve essere pari o superiore, fino ad un massimo del 20%, al prodotto tra la qualità di energia prodotta e il corrispettivo unitario di energia.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio della rata iniziale di perfezionamento, entro trenta giorni dalla decorrenza della polizza, altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, Le rate di premio annuali successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.
Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Resta fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art. 3 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 – Aggravamento del rischio
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accertati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
Art. 5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contrante o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da effettuarsi mediante lettera raccomandata. In tale caso entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 8 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 9 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni – per i danni di furto e rapina entro trenta giorni – da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alle Merci, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell’inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.
L’inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 10 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 11 – Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno al Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti, controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 10 delle condizioni generali di assicurazione;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 5 delle norme che regolano l’assicurazione dei danni materiali;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate da sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 12 – lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 13 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 14 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 15 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dal verbale definitivo di perizia, semprechè non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse dell’Assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l’Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purchè presenti fidejussione bancaria od assicurativa con cui si impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il Foro competente è quello dove ha sede legale il Contraente.
Art. 18 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19 – Interpretazione del Contratto
Si conviene tra le Parti che in caso di discordanza tra le condizioni tutte di polizza, verrà considerata prevalente l’ipotesi interpretativa più favorevole all’Assicurato.
Art. 20 – Coassicurazione e Delega
Le garanzie di cui alla presente polizza sono ripartite, per la quota a ciascuna assegnata, fra le Società indicate nel riparto di coassicurazione, le quali risponderanno ciascuna limitatamente alla quota di rischio assunta e senza vincolo solidale.
Art. 21 –Durata e Rescindibilità annuale
L’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del 31.12.2017 e termina alle ore 24.00 del 31.12.2020 senza tacito rinnovo.
Al termine di ogni anno assicurativo (31/12) è data facoltà alle parti di recedere dal Contratto con preavviso di 90 giorni dalla scadenza annuale mediante lettera Raccomandata A/R.
Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Tutti i lussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gare
In caso di inadempimento di cui al paragrafo 1 il presente contratto si intende risolto.
La presente diposizione nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (legge n. 136 del 13/08/2010) riguardano la Contraente la Società e la cd “filiera” delle imprese e qualsiasi titolo interessate al presente contratto.
Art. 23 – Clausola partecipazione agli utili
Qualora al termine dell’annualità assicurativa il rapporto S/P [(Sinistri pagati più riservati 31/12/2017- 31/12/2018)/premio imponibile 2018] risultasse inferiore al 40%, il premio finito dell’annualità 31/12/2018-31/12/2019 risulterà ridotto del 5% rispetto al premio imponibile pagato nell’annualità 31/12/2017-31/12/2018.
Inoltre in caso di rapporto S/P [(Sinistri pagati più riservati 31/12/2018-31/12/2019)/premio imponibile 2019] risultasse inferiore al 40% il premio finito dell’annualità 31/12/2019-31/12/2020 risulterà ridotto del 5% rispetto al premio imponibile pagato nell’annualità 31/12/2018-31/12/2019.
SEZIONE - I – DANNI MATERIALI
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
La società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.
Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza. Sono altresì compresi i danni verificatisi come conseguenza immediata dell’azione di taluno degli eventi garantiti in polizza che abbia colpito le cose assicurate oppure altre cose poste nell’ambito di 200 metri da essa.
Art. 2 – Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:
verificatisi in occasione di:
- atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza aziendale;
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
causati da o dovuti alle seguenti fattispecie purchè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi (in tal caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni):
-frode, truffa, scippo, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate,
- interruzioni o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;
- deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate.
La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:
-Causati con dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante;
Derivanti da:
-Alterazioni, perdita dell’uso o della funzionalità, totali o parziali, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
-Utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
-Trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi virus;
-Derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati e macchinari;
-Subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
-Subiti dai liquidi e prodotti in genere dispersi per effetto di guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;
-Subiti dai materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione, per effetto di fuoriuscita o solidificazione dei materiali stessi;
-Derivanti da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;
-Indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Art. 3 – Cose escluse dall’assicurazione
- “Cose in leasing e Apparecchiature elettroniche”, se ed in quanto assicurate con specifiche polizze;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l’attività assicurata);
- collezioni ed oggetti d’arte di valore singolo superiore a € 2.500;
- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in polizza;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al P.R.A.
Art. 4 – Delimitazioni di garanzia
1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.
Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili.
2) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:
- gru, antenne, cavi aerei, insegne;
- macchinari e Merci posti all’aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto, tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.
I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate ai Fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati a :
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento e quanto contenuto nei Fabbricati con tali coperture;
la Società indennizzerà fino alla concorrenza del sottolimite complessivo stabilito in polizza.
3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni o allagamenti, la Società non indennizzerà i danni:
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
- a Macchinari e Merci posti all’aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione.
4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro” purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.
6) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, e nell’area di pertinenza aziendale (anche interrati), la Società non risarcirà i danni causati:
- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- alla Merci poste in locali interrati o seminterrati;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.
Agli effetti della presente delimitazione di garanzia la Società risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e dei liquidi in genere.
7) Relativamente a valori l’assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
8) Relativamente a modelli, stampi e archivi, l’assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale stabilito in polizza, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro.
9) Premesso che, relativamente ai danni materiali direttamente causati da guasti meccanici e/o fenomeni elettrici per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Macchinario, sono esclusi i danni:
- dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori.
- di fenomeno elettrico nei seguenti casi:
. l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra non siano a norma di legge;
. i Macchinari assicurati non siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla
casa costruttrice;
. relativamente alle Apparecchiature elettroniche assicurate, quelli la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica.
10) Relativamente ai Supporti dati e Dati, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza, a primo rischio assoluto e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonchè per la conseguente ricostituzione dei Dati perduti o alterati, memorizzati sui supporti stessi, a partire dall’ultima copia di sicurezza.
Xxxx intendersi compresa in garanzia anche la ricostituzione dei Dati perduti o alterati:
- per difettoso funzionamento delle Apparecchiature elettroniche e dei relativi supporti dovuto a cause accidentali;
- per atti dolosi o fraudolenti di dipendenti o prestatori d’opera o di terzi, commessi tramite alterazioni dei Dati memorizzati sui supporti, effettuate direttamente o tramite unità di input o tramite le linee di
trasmissione dati; alla condizione essenziale, per l’efficacia di questa estensione di garanzia, che il sistema di elaborazione dati sia dotato di apposito software in grado di fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il danno.
Non sono in ogni caso indennizzabili i costi per la ricostituzione dei Dati perduti o alterati:
- per errata registrazione, cancellazione per errore e cestinatura per svista;
- dovuti a programmi “virus”.
Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
11) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, semprechè l’attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro.
12) Premesso che relativamente alle garanzie furto e rapina, per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Macchinari, Merci, Valori, la Società indennizza i danni materiali derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in polizza contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali nei termini anzidetti, abbia violato tali mezzi come previsto al precedente comma a).
Sono parificati ai danni del furto, esclusi quelli di incendio, esplosione e scoppio, i guasti causati alle cose assicurate nella presente delimitazione, per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
Qualora l’autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell’Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
- che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi.
Relativamente a valori la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o mezzi di custodia.
Relativamente alla garanzia rapina, questa deve avvenire nei locali indicati in polizza, è estesa al caso in cui la persona che detiene le cose assicurate e sulla quale viene fatta violenza o minaccia venga prelevata dall’esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi.
L’ estorsione opera alle condizioni, nei limiti e con le franchigie/scoperti previsti per la garanzia rapina. Si precisa che in caso di estorsione, tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all’interno dei locali descritti in polizza.
13) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da errori di manovra e movimentazione, la Società indennizzerà fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, i danni materiali alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione esclusivamente di mezzi mobili non iscritti al PRA all’’interno dell’area di pertinenza aziendale.
14) Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale, che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi, di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.
Art. 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza. Per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
- per i Fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per i Macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
L’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I – fabbricati, – si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II – macchinari, – si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
III – merci, – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
Ove le valutazioni cosi formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina:
- per Fabbricati – applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- per i Macchinari e Merci (punti II e III) – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.
Relativamente alle partite Fabbricati e Xxxxxxxxxx si determina per ogni partita separatamente:
1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5, determina l’ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”;
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e II) del precedente art. 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5. il pagamento del supplemento d’indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia:
6. l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività.
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CONDIZIONI PARTICOLARI DEI DANNI MATERIALI
A – NON OPERANTI PER LE GARANZIE FURTO E RAPINA
1.Spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro
La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo dovuto. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.
Sono compresi i residui rientranti nella categoria “Pericolosi” di cui al D.Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro.
L’assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all’applicazione del disposto di cui all’articolo 1907 del Codice Civile.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e per anno assicurativo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale convenuto.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
3.Maggiori costi
Qualora assicurata una somma a tale titolo con specifica partita di polizza la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale prestato, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell’attività.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
Limitatamente alle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da provvedimenti imposti dall’Autorità, la garanzia si intende prestata per un periodo di indennizzo per singolo sinistro non superiore a 7 giorni lavorativi consecutivi.
L’assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all’applicazione del disposto di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
4.Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 200.000,00.
L’obbligazione della Società:
- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall’Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell’attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non può comunque essere superiore all’importo stabilito in polizza, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l’Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purché presenti fidejussione bancaria od assicurativa con cui si impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.
5.Onorari dei periti e consulenti
La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito e gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell’Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l’Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all’attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Per tali spese il massimo indennizzo per ogni sinistro e per annualità assicurativa sarà pari al 3% dell’indennizzo dovuto con un limite di € 50.000,00 (cinquantamila/00).
6.Merci e Macchinari presso terzi
Fermo quanto previsto dall’articolo <<Obblighi in caso di sinistro>> - lettera e) – delle Condizioni Generali di Assicurazione le Merci e i Macchinari assicurati in polizza, possono trovarsi in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San marino e Città del Vaticano, fino ad un limite massimo complessivo per tutte le ubicazioni stabilito in polizza.
Relativamente a tale estensione di garanzia la Società non è obbligata per i danni materiali causati da inondazione, alluvione, allagamento e terremoto.
7.Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:
- le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Sono esclusi i danni derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante, nonché da Dolo e Colpa Grave delle persone di cui
debba rispondere a termini di legge. Nel caso di incendio, esplosione e scoppio, la presente condizione particolare è efficace purché il Contraente o l’Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.
9.Modifiche degli stabilimenti
E’ in facoltà dell’Assicurato, nell’ubicazione indicata in polizza, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a Fabbricati e Macchinari, per proprie esigenze in relazione all’attività esercitata.
L’Assicurato viene sollevato dall’obbligo di comunicare alla Società dette attività, sempreché le modifiche apportate:
- non modifichino la descrizione del rischio indicata in polizza;
- non comportino aggravamento del rischio di polizza ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; e fermo restando quanto disposto dalla condizione particolare “Colpa Grave”.
La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di polizza, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera che a piè d’opera, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle somme assicurate da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione alla Società, entro 30 giorni dalla data di inizio lavori, dell’aggiornamento delle somme assicurate ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
La presente estensione di garanzia presta efficacia per esecuzione di opere il cui importo lavori sia complessivamente non superiore al limite indicato in polizza.
Per opere il cui importo lavori risulti superiore a detto limite, l’assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti.
10.Oneri urbanizzazione – vincoli autorità
Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati e Macchinari assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, nel limite della somma assicurata stessa, purché i Fabbricati e Macchinari stessi siano risultati comunque rispondenti alle diposizioni di legge in vigore all’epoca della loro realizzazione.
11.Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell’Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall’art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione (pagamento dell’indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 15, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro.
Tale garanzia non si intende operante nel caso in cui sia stata attivata la garanzia “Anticipo Indennizzi”.
12.Compensazione fra partite
Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l’articolo 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.
Resta convenuto che:
1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate per le quali non vale il disposto dell’articolo 1907 del
C.C. o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
3) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.
13.Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
B – OPERANTI PER LE GARANZIE FURTO E RAPINA
1.Caratteristiche del fabbricato
Relativamente all’operatività della garanzia furto, il fabbricato e i locali contenenti le cose assicurate devono avere pareti perimetrali, solai o aperture in cemento, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con
xxxxxxxx in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidamente uniti tra loro mediante incastro. Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno per via ordinaria (cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi quali scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in cemento armato, senza lucernari, oppure vetro-cemento armato totalmente fisso.
Qualora il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e/o il tetto non possiedano, per lo meno, i suddetti requisiti, in caso di furto perpetrato attraverso (o agevolato dall’esistenza di) pareti perimetrali, solai, coperture e/o tetto con caratteristiche inferiori, si applica lo scoperto del 20%, ferma restando l’eventuale franchigia, prevista dal contratto, che viene considerata minimo assoluto.
2.Mezzi di chiusura dei locali
Condizione essenziale per l’indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortunio (vetro conforme alla norma EN 12600), metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
L’assicurazione è operante anche se i serramenti sono costituiti in tutto o in parte da vetri che non siano almeno antinfortunio (vetro conforme alla norma EN 12600); tuttavia viene convenuto uno scoperto del 25% se il furto è commesso con la sola rottura di tali vetri. Questo scoperto non si applica quando il furo così avvenuto è commesso durante:
- l’orario di apertura al pubblico in presenza di addetti;
- i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 8 e le ore 24;
- l’orario di chiusura, purché attraverso le luci di inferriate e di serramenti di metallo o lega metallica.
E’ applicato inoltre lo scoperto del 25% nei seguenti casi:
- furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relativa strutture o sedi di installazione;
- furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato.
3.Garanzia “portavalori”
L’assicurazione è prestata, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito, contro:
- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina;
commessi sulla persona del Contraente/Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà al Contraente/Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, diminuito dello scoperto indicato in polizza.
4.Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita -, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
5.Coesistenza di assicurazione trasporti
Se al momento del sinistro le merci assicurate con la presente polizza e rubate o danneggiate sono coperte di assicurazione per il rischio di furto e/o rapina anche da polizze contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizza contro i rischi di trasporto sino a concorrenza della somma con la presente polizza assicurata.
Il Contraente o l’Assicurato, perciò, si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della e delle polizze contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite dal sinistro.
6.Xxxxx Xxxxxxx Assoluto e determinazione del danno
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile, e pertanto a deroga dell’ultimo comma dell’art. 5 – “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” l’ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
7.Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza e i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo d’indennizzo per le cose recuperate.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
9.Assicurazione presso diversi assicuratori
Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori l’indennizzo verrà determinato ai sensi dell’art.14 delle Condizioni Generali d’Assicurazione, senza tener conto dello scoperto o della franchigia operante in ciascun contratto, il cui importo verrà detratto successivamente all’ammontare del danno calcolato secondo il disposto del detto articolo.
10.Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente/Assicurato
Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25%.
Qualora siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura comunque non superiore al 30%; se è operante anche una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.
12.impianto automatico di allarme antintrusione (con scoperto condizionato)
Il Contraente/Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da un impianto di allarme antintrusione come descritto nell’allegato <<Certificato di installazione>> rilasciato dalla ditta installatrice, e che detto impianto è messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.
Qualora l’impianto non venisse attivato verrà applicato uno scoperto del 20%.
SEZIONE – II – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
(valido esclusivamente per l’impianto Termovalorizzatore di Acerra (NA)
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
Premesso che:
Gli assicurati sono GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA, A2A in qualità di soggetto gestore dell’impianto, A2A Ambiente e Regione Campania in qualità di proprietario dell’impianto.
- la centrale di turbogenerazione è finalizzata alla produzione di energia
- l’energia prodotta viene ceduta al Gestore della rete nazionale (GSE) ad un prezzo di € 0,218/KWh stabilito come da delibera CIP 6/92 e successive integrazioni.
La Società si obbliga ad indennizzare le perdite che possono derivare da interruzione o intralcio causati all’attività dichiarata da un sinistro che abbia colpito le cose assicurate con la Sezione All Risks di riferimento nei luoghi indicati nella suddetta polizza e nei quali l’attività stessa si svolge, semprechè tale sinistro sia indennizzabile a termini della polizza di riferimento e salve le eccezioni di cui al successivo Art. 2.
Art. 2 – Esclusioni
Sono escluse le perdite o le spese:
conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
Art. 3 – Somma Assicurata
Per la somma assicurata si intende: l’importo ottenuto moltiplicando la quantità di energia prodotta (espressa in KWh) durante un anno di esercizio, per il corrispettivo unitario di energia (espresso in €/KWh)
Energia prodotta: 598.000.000KWh Corrispettivo unitario di energia: 0,218€/KWh Totale somma assicurata € 130.364.000,00.
Art. 4 – Modalità di aggiornamento della somma assicurata. Obblighi di comunicazione.
Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l’Assicurato deve comunicare alla Società la quantità di Energia prodotta, il Corrispettivo unitario di energia e la Somma Assicurata. Al ricevimento di tali dati la Società emetterà un’appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:
a) la nuova somma assicurata;
b) l’ammontare del premio anticipato per l’annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;
c) l’eventuale importo di conguaglio per l’annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla differenza tra la somma assicurata risultante dal bilancio dell’esercizio appena trascorso e la precedente somma assicurata, applicando il tasso netto previsto in polizza aumentato degli accessori e, nel caso di differenza positiva, dell’imposta vigente al momento del pagamento;
d) l’eventuale importo di conguaglio per l’annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso netto previsto in polizza aumentato degli accessori e, nel caso di differenza positiva dell’imposta vigente al momento del pagamento.
Qualora il Contraente non corrisponda l’eventuale premio di conguaglio entro trenta giorni dalla data di emissione dell’appendice, l’assicurazione degli aggiornamenti della somma assicurata resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ai premi di conguaglio.
Qualora il Contraente/Assicurato non comunichi la quantità di Energia prodotta, il Corrispettivo unitario di energia e la Somma Assicurata, la Società può fino al sessantesimo giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall’assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Al verificarsi della chiusura in perdita di due esercizi consecutivi, è facoltà della Società decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione, se ed a quali condizioni proseguire l’assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti, entro il
trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà al rimborso della parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art.5 – Obblighi in caso di sinistro (relativi ai danni da interruzione di esercizio)
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell’attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
c) fornire a proprie spese alla Società o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l’interruzione o la riduzione dell’attività;
d) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
e) per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell’inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 6 – Determinazione del danno
L’ammontare dell’indennizzo (al lordo della franchigia), viene così calcolato:
I = (c.u.e. x E)
Dove: I = indennizzo
c.u.e. = corrispettivo unitario di energia convenuto tra le parti e pari ad € 0,175/KWh.
E = energia totale che l’assicurato non ha potuto produrre durante l’intero periodo di riduzione e/o interruzione dell’esercizio calcolata sulla differenza tra l’energia comunque prodotta e l’energia producibile. Quest’ultima verrà determinata facendo riferimento all’energia prodotta nel periodo di dodici mesi precedenti quello del sinistro, tenendo conto di tutte quelle circostanze che ne avrebbero modificato, ed in quale misura, la produzione nel periodo interessato dal sinistro se questo non fosse avvenuto.
Se l’attività dichiarata è divisa in settori distinti o in linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare le rispettive quantità di Energia prodotta e Corrispettivo unitario di energia, le disposizioni di cui sopra si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.
Qualora l’Assicurato non riprenda più l’attività dichiarata in polizza, per cause indipendenti dalla sua volontà, l’indennizzo è limitato ai maggiori costi sostenuti dall’Assicurato stesso nel tentativo di riprendere detta attività, a partire dalla data del sinistro e xxxxxx non pervenga alla decisione di abbandonare l’attività stessa, comunque per un periodo massimo non eccedente i tre mesi.
Art. 7 – Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro
Se durante il periodo di indennizzo l’Assicurato realizzerà ricavi di vendita in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all’Assicurato stesso per effetto di tali ricavi sarà incluso nel calcolo della produzione di energia durante il periodo di indennizzo.
Art. 8 – Assicurazione parziale
Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al prodotto tra quantità di Energia prodotta e Corrispettivo unitario di energia desunti dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato almeno trenta giorni prima del sinistro, l’indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata divisa per il numero dei giorni lavorativi annui, indicato in polizza, moltiplicata per il numero di giorni di franchigia, indicato in polizza.
Art. 10 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni, dalla data di accordo tra le Parti, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che tale causa non sia dovuta a dolo o colpa grave dello stesso Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata.
Art. 11 – Cessazione del rischio. Risoluzione del contratto
Il contratto è risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) fallimento o ammissione dell’azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
b) messa in liquidazione o cessazione dell’azienda.
In tutti i casi, il premio dell’annualità in corso è dovuto per intero alla Società.
In caso di recesso o di risoluzione, da parte della Società, della polizza di riferimento Incendio, anche la presente polizza si intende tacitamente disdettata o risolta a partire dalla stessa data, fermo il diritto del Contraente al rimborso della parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 12 – Cessione o alienazione, fusione o scissione
Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell’Azienda assicurata, oppure di fusione o scissione è facoltà della Società decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui la Società ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l’assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà all’eventuale rimborso della parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio in corso.
NORME COMUNI AI DANNI MATERIALI E AI DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
Art. 1 – Beni in Corso di Montaggi, Smontaggio Costruzione
La Società non risponde per i danni a beni in corso di montaggio, smontaggio e costruzione, nonché i danni ai beni non ancora collaudati e i conseguenti danni da interruzione di esercizio (ferma l’operatività della copertura per i montaggio e smontaggi avvenuti in fase di riparazione e/o manutenzione).
Nonostante quanto sopra, nuovi beni e/o parti di impianto, inseriti in garanzia successivamente alla data di decorrenza del presente contratto, dovranno essere preventivamente approvati dalla Società.
SEZIONE – III – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
Premesso che la presente Sezione ha per oggetto:
- l’assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
- l’assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) relativa all’attività Assicurata che riguarda:
- la Gestione dell’impianto di Termovalorizzazione di Acerra (NA), con attività di cogenerazione di energia elettrica;
- la Gestione dell’impianto STIR di Caivano (NA)
Si conviene che nei limiti delle Norme e Condizioni della presente polizza, l’assicurazione vale anche per i rischi derivanti dalle attività preliminari, complementari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive, ricreative, nella sua qualità di proprietario, conduttore, gestore, committente di quanto forma oggetto dell’attività sopra descritta.
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
A – Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle attivitià dichiarate in polizza, comprese quelle complementari ed accessorie. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato:
* per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge;
* per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’articolo 14) della legge 12 giugno 1984, n. 222.
B – Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da “prestatori di lavoro”, in regola con gli obblighi assicurativi di legge, di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:
* INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
* INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 222 del 12/06/1984 e successive modifiche. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro:
* qualora l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada in tutto o in parte sull’Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità;
* il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia, qualora tuttavia l’irregolarità derivi da errate interpretazione delle norme vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S., i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell’Assicurato sono equiparati ai “prestatori di lavoro”.
L’Assicurazione di cui al presente articolo è prestata per i “prestatori di lavoro” per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Assicurato e per i quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo INAIL ricada ai sensi di Legge sull’Assicurato stesso, per i titolari, per i familiari coadiuvanti, per gli associati in partecipazione, per i soci dell’Assicurato e per tutti gli altri “prestatori di lavoro” con applicazione di una franchigia pari a quella stabilita in Scheda di polizza per ciascun danneggiato; tale franchigia non si applica per quanto previsto dall’Art. 8 delle presenti “Norme”.
Art. 2 – Persone considerate terzi
Fermo restando quanto previsto dalla definizione di “prestatori di lavoro”, sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T. anche:
a) i titolari ed i prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari all’attività formante oggetto dell’assicurazione semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
b) gli appaltatori/subappaltatori ed i loro prestatori di lavoro o addetti semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
c) gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere (anche se con funzione di sindaco o revisore dell’Assicurato) ed i loro prestatori di lavoro o addetti, semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro.
Le suesposte garanzie saranno tuttavia operanti qualora – in caso di sinistro – l’Assicurato proverà:
(i) di aver ricevuto dai soggetti sopracitati – prima dell’inizio dei lavori – una dichiarazione in merito al rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro nei confronti dei loro prestatori di lavoro a addetti e che tale dichiarazione non sia veritiera senza che l’Assicurato ne fosse a conoscenza;
(ii) di avere ottemperato a tutti gli obblighi di controllo posti a suo carico dalla vigente legislazione.
Art. 3 – Persone non considerate terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
• il legale rappresentante;
• i prestatori di lavoro limitatamente ai rischi di cui all’art. 1 lett. B delle presenti “Norme”;
• altre persone non qualificabili come “prestatori di lavoro” che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto disposto dall’art. 2 delle presenti “Norme”.
Art. 4 – Malattie professionali
L’Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo che per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate ai D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni e/o integrazioni, anche le malattie professionali in quanto tali, purchè venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante la vigenza della presente polizza in conseguenza i fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo e che la relativa richiesta di risarcimento sia presentata alla Società entro 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o se antecedente, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La garanzia non vale:
- per quei “prestatori di lavoro” per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le pneumocitosi e per i contagi da HIV;
- per le malattie professionali conseguenti;
1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
2. all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
I) l’esclusione di cui al punto II cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- per l’asbestosi, la silicosi e l’ipoacusia.
La presente garanzia è prestata con il limite per ogni danneggiato, e con un sottolimite per sinistro e per ogni danneggiato per i “prestatori di lavoro” per i quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada su soggetti deversi dall’Assicurato, stabiliti in Scheda di Polizza.
Il limite di € 1.000.000,00 rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia:
- per i più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più danni, verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Ferme, in quanto compatibili, le “Norme” che regolano l’assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
La presente estensione non si applica
Per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelli a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”)
Restano confermate tutte le esclusioni indicate all’art. 07) delle Condizioni relative alla Garanzia R.C.T. ed R.C.O.
Art. 5 – Operatività delle garanzie R.C.T. e R.C.O.
L’Assicurazione R.C.T./R.C.O. vale esclusivamente per i fatti dannosi accaduti durante il periodo di validità dell’assicurazione.
Art. 6 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio dell’Unione Europea ed in Svizzera.
Sono esclusi dall’assicurazione R.C.T. i danni:
1. da furto;
2. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
3. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
4. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
5. cagionati da vibrazione, nonché da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
- rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate;
1. cagionati da merci, prodotti (compresa l’energia elettrica) e cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/cose risulta trasferito dall’Assicurato ad altro soggetto terzo;
2. a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
3. derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento delle attività assicurata;
4. provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione o manutenzioni di fabbricati;
5. provocati da persone non qualificabili come “prestatori di lavoro” dell’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività, ad eccezione delle persone elencate all’art. 02 punto a) e punto c);
6. conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
7. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
8. a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;
9. sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
10. danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.
L’assicurazione R.C.T./R.C.O., non comprende i danni:
11. da detenzione o impiego di esplosivi;
12. verificatisi in connessione con emissione di radiazioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
13. derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; fatti salvi quelli derivanti dalla detenzione/uso di fonti radioattive necessarie all’attività del Contraente/Assicurato secondo le modalità previste dalle competenti autorità e l’ osservanza delle norme vigenti in materia;
14. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
15. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
16. conseguenti ad atti di terrorismo, di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
17. derivanti da muffe tossiche, amianto, silice, piombo o metalli pesanti;
18. provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
19. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
20. derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
21. derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
22. derivanti da Responsabilità Civile professionale;
23. alle dighe;
24. di natura informatica e relativi a sistemi elettronici di elaborazione dati.
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages)
Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell’Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di diesa direttamente sostenuta dall’Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.
Art. 9 – Regolazione del Premio ( a valere per entrambe gli Impianti di Acerra e Caivano)
Il premio della presente Sezione viene calcolato sull'ammontare delle retribuzioni, erogate al personale dipendente e convenzionato che opera nelle strutture dell’Ente, sia esso assoggettato o meno all'obbligo dell'assicurazione INAIL; esso viene anticipato in via provvisoria in rapporto ad un preventivo retribuzioni di €. 3.028.531,00 annue, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, applicando sul consuntivo delle retribuzioni, che il Contraente/Assicurato si impegna a denunciare, il tasso indicato in polizza.
A tale scopo, entro novanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire all’Impresa assicuratrice i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società assicuratrice.
Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società assicuratrice può fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per gli Assicuratori di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società assicuratrice, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società assicuratrice ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
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1. Precisazioni-estensioni
A titolo esemplificativo e non limitativo, l’assicurazione comprende anche i danni derivanti:
1) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
2) dall’esistenza della mensa aziendale. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei “terzi” e l’assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
3) dalla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
4) dall’erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso . siti all’interno dell’Azienda - anche in dipendenza dell’attività prestata dai sanitari dal personale ausiliario addetto al sevizio;
5) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani;
6) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale. L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati, le insegne, i cartelli e gli striscioni;
7) dell’organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale e gite aziendali, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall’impiego di aeromobili;
8) dalla circolazione ed uso, anche all’esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclo furgoncini senza motore;
9) dall’uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all’esterno dell’Azienda;
10) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro dell’Assicurato per tale scopo;
11) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione;
12) dall’organizzazione di visite all’Azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell’azienda stessa, anche presso terzi;
13) dall’effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;
14) ad autoveicoli di trasporto terrestre sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
15) dalla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli dei prestatori di lavoro;
16) dalla proprietà ed dall’uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi;
17) a veicoli di terzi e prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate. Sono esclusi i danni da furto, incendio e atti dolosi in genere e mancato uso;
18) dal servizio di pulizia dei locali occupati dall’assicurato per l’esercizio dell’attività assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
19) dalla pulizia, riparazione e dall’ordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata.
Qualora le attività e i servizi sopradetti fossero affidati in appalto a terzi, la presente assicurazione opera a favore dell’Assicurato in qualità di committente. S’intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende che eseguono i lavori per conto dell’Assicurato stesso.
2. Responsabilità Civile personale
L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun “prestatore di lavoro” (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:
* alle persone considerate “terzi” (escluso l’Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T.;
* agli altri “prestatori di lavoro”, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del massimale pattuito per la garanzia R.C.O..
Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale dei
“prestatori di lavoro” nella loro qualità di Responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
3. Lavori presso terzi
Qualora l’Assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere presso terzi, sono compresi i danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori.
Restano comunque esclusi i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo, nonché quelli alle cose oggetto o strumento dei lavori.
Questa garanzia è prestata con il massimo risarcimento stabilito in € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
4. Proprietà e/o conduzione di fabbricati nei quali si svolge l’attività
L’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi); strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.
L’assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati nonché la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora tali lavori rientrino fra quelli previsti dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni, la garanzia opera alla condizione che l’Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
La garanzia comprende i danni a terzi derivanti:
1. da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
2. dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante. L’assicurazione è altresì estesa alla proprietà di fabbricati adibiti:
- a civili abitazioni trovantisi all’interno del perimetro aziendale, comprese quelle ad uso foresteria;
- a spacci aziendali eserciti anche da terzi. La garanzia non comprende i danni:
- derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
- da attività esercitate nei fabbricati e/o terreni, ad esclusione di quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
5. Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi
L’assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, sino alla concorrenza di € 1.000.000,00, per sinistro e per anno assicurativo. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di € 10.000,00.
6. Cose in consegna e custodia
La garanzia comprende i danni alle cose in consegna o custodia all’Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute. Si intendono esclusi i danni:
• all’impianto gestito/condotto e sue pertinenze ed accessori;
• alle cose che costituiscono strumento di lavorazione;
• alle cose che, in tutto o in parte, sono o sono state oggetto di lavorazione;
• necessari per l’esecuzione dei lavori;
• da incendio, esplosione e scoppio;
• da spargimento d’acqua, comunque verificatosi;
• da mancato uso delle cose danneggiate;
• subiti da cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate.
Il risarcimento viene effettuato con il massimo risarcimento stabilito in € 200.000,00 per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di € 10.000,00.
7. Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate
A parziale deroga delle Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile la garanzia comprende i danni alle cose di terzi:
a) sollevate per esigenze di carico e scarico semprechè i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate a seguito di rottura accidentale degli impianti di sollevamento;
b) movimentate nell’ambito delle sedi aziendali.
Sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso delle cose danneggiate.
La garanzia è prestata con un limite di risarcimento stabilito in € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con l’applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di € 10.000,00.
8. Responsabilità per fatto dei prestatori di lavoro
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2049 del C.C. nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; questa garanzia vale purchè il proprietario o il conducente del veicolo sia in possesso di "Carta Verde” e per i danni verificatisi nei Paesi per i quali la stessa sia operante.
La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.
9. Danni a condutture ed impianti sotterranei
L’assicurazione comprende i danni materiali a condutture e ad impianti sotterranei nel limite del relativo massimale e comunque col massimo di € 200.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di € 10.000,00.
Sono esclusi i pregiudizi economici derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
10. Danni da cedimento o franamento del terreno
La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.
Il risarcimento viene effettuato con il massimo risarcimento stabilito in € 200.000,00 per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di € 10.000,00.
11. Mezzi meccanici di sollevamento
La garanzia viene estesa ai rischi derivanti dall’impiego di mezzi meccanici di sollevamento, esclusi comunque i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni.
12. Macchinari ed impianti azionati da persone non abilitate
La garanzia comprende i danni cagionati a terzi da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona sprovvista dell’abilitazione prescritta, purchè idonea alla conduzione del mezzo. Rimane in ogni caso ferma l’esclusione dei danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore.
13. Rinuncia alla surroga
La Compagnia rinuncia al diritto di surroga ad essa spettante ai sensi dell’Art. 1916 C.C. nei confronti delle imprese e dei Consorzi, controllate/i dall’Assicurato e nei confronti dei loro prestatori di lavoro.
14. Spese di salvataggio
La garanzia comprende il rimborso delle spese di pronto intervento non inconsideratamente fatte dall’Assicurato allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un fatto accidentale di cui esso Assicurato sia ritenuto responsabile purchè coperto dalle garanzie prestate dal presente contratto.
La presente garanzia s’intende prestata, nell’ambito dei rispettivi limiti di garanzia, con il sottolimite del 10% e comunque con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, col minimo assoluto di € 20.000,00.
15. Franchigia frontale
Resta fra le parti convenuto che l’assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata – con una franchigia minima di € 5.000,00 nel senso che l’Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all’importo di € 5.000,00 per ciascun danno a persone e/o a cose e che l’infrascritta Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l’eccedenza rispetto a tale somma. Di conseguenza, s’intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari, mentre retano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.
16. Pluralità di assicurati
I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
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LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE DI ACERRA (NA)
Limiti di indennizzo operanti in combinato per i danni materiali e per i danni da interruzione di esercizio (non operanti per le garanzie Furto e Rapina)
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma complessivamente maggiore di:
Euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00)
Fermo restando il suddetto limite complessivo, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di quanto previsto ai sottoindicati limiti per danni causati da o dovuti ai relativi eventi:
Guasto macchine e Fenomeno elettrico: Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi: Terrorismo e Sabotaggio:
Eventi atmosferici:
Xxxxxxxxx, Alluvione, Inondazione, Allagamento: Franamento, cedimento e smottamento del terreno: Supporto Dati:
Euro 40.000.000,00
(quarantamilioni/00)
Euro 40.000.000,00
Euro 10.000.000,00
(quarantamilioni/00) (diecimilioni/00)
Euro 50.000.000,00
Euro 40.000.000,00
Euro 2.000.000,00
Euro
50.000,00
(cinquantamilioni/00) (quarantamilioni/00) (duemilioni/00) (cinquantamila/00)
Limiti di indennizzo relativi alle garanzie Furto e Rapina
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa la somma maggiore di:
Euro 100.000,00 (centomila/00)
Ridotta, per ciascun sinistro a:
1 | Euro 50.000,00 | Per furto, rapina di Xxxxxxxxxx, Merci |
2 | Euro 10.000,00 | Per furto valori rinchiusi in mezzi di custodia |
3 | Euro 5.000,00 | Per furto valori rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa |
4 | Euro 15.000,00 | Per rapina di valori ovunque riposti all’interno dei locali |
5 | Euro 5.000,00 | Per i danni materiali direttamente causati ai “Fabbricati” contenenti le cose assicurate, avvenuti in occasione di furto, rapina o nel tentativo di commetterli |
6 | Euro 5.000,00 | Relativamente alla garanzia portavalori |
Limiti di indennizzo relativi alla garanzia RCT/RCO
Xxxxx i restati limiti e sottolimiti indicati di seguito la garanzia è prestata sino a concorrenza dei seguenti limiti di esposizione
RCT/RCO: | € 15.000.000,00 | unico per ciascun sinistro, con il limite di: |
RCT: | € 15.000.000,00 | per ciascun soggetto che abbia subito danni corporali |
€ 15.000.000,00 | per i danni a cose anche se riferiti a più soggetti danneggiati; | |
RCO | € 2.500.000,00 | per prestatore di lavoro |
Garanzia R.C.T. | Sottolimiti |
Danni da interruzione e/o sospensione | € 1.000.000,00 per sinistro ed anno |
Xxxxx a cose in consegna e custodia | € 200.000,00 per sinistro ed anno |
Danni a cose di terzi | € 150.000,00 per sinistro ed anno |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | € 200.000,00 per sinistro ed anno |
Danni da cedimento e/o franamento del terreno | € 200.000,00 per sinistro ed anno |
Spese di salvataggio | 10% delle sopraccitate garanzie con il massimo di € 250.000,00 per sinistro ed anno |
Garanzia R.C.O. | Sottolimiti |
Malattie Professionali | € 1.000.000,00 per sinistro ed anno |
Franchigie e Scoperti – danni materiali
Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell’Assicurato il seguente importo:
1) Guasto, macchine e Fenomeno elettrico: scoperto 15% dell’indennizzo con il minimo di Euro 200.000,00
2) Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi: scoperto 15% dell’indennizzo con il minimo di Euro 50.000,00
3) Terrorismo e Sabotaggio: scoperto 10% dell’indennizzo con il minimo di Euro 100.000,00
4) Xxxxxxxxx, Allagamento: Euro 200.000,00
5) Alluvione e Inondazione: scoperto 10% minimo Euro 200.000,00
6) Scoperto del 10% col minimo di Euro 1.000,00 per furto, rapina
7) Scoperto del 20% per rapina valori, portavalori
8) Euro 500,00 relativamente ai danni ai “Fabbricati” contenenti le cose assicurate avvenuti in occasione di furto, rapina o nel tentativo di commetterli;
9) Ogni altra causa Euro 30.000,00
Franchigie – danni da interruzione di esercizio
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata divisa per il numero dei giorni lavorativi annui e moltiplicata per i seguenti numeri di giorni lavorativi:
- giorni lavorativi | 20 (venti) | Xxx Xxxxxx macchine e fenomeno elettrico |
- giorni lavorativi | 15 (quindici) | Xxx Xxxxxxxxx, Alluvione, Inondazione, Allagamento |
- giorni lavorativi | 35 (trentacinque) | Per eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore |
- giorni lavorativi | 7 (sette) | Per ogni altra causa |
Franchigie e Scoperti relativi alla garanzia RCT/RCO
Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell’Assicurato il seguente importo:
R.C.T. | Franchigie/Scoperti |
Franchigia frontale | € 5.000,00 |
Danni da interruzione e/o sospensione | 10% col minimo di € 10.000,00 |
Xxxxx a cose in consegna e custodia | 10% col minimo di € 10.000,00 |
Danni a cose di terzi | 10% col minimo di € 10.000,00 |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | 10% col minimo di € 10.000,00 |
Danni da cedimento e/o franamento del terreno | 10% col minimo di € 10.000,00 |
Spese di salvataggio | 20% col minimo di € 20.000,00 |
R.C.O. | Franchigie/Scoperti |
Xxxxxxxxxx Xxxxx biologico | € 5.000,00 |
LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI IMPIANTO STIR DI CAIVANO (NA)
Limiti di indennizzo operanti per i danni materiali (non operanti per le garanzie Furto e Rapina)
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di quanto previsto ai sotto indicati limiti per danni causati da o dovuti ai relativi eventi:
Guasto, macchine e Fenomeno elettrico: Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi:
(settantapercento) Terrorismo e Sabotaggio:
Eventi atmosferici:
Xxxxxxxxx, Alluvione, Inondazione, Allagamento:
Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00)
70% Somma Assicurata
Euro 6.000.000,00
70% Somma Assicurata
30% Somma Assicurata
(seimilioni) (settantapercento) (trentapercento)
Franamento, cedimento e smottamento del terreno: | Euro 2.000.000,00 | (duemilioni) |
Supporto Dati: | Euro 50.000,00 | (cinquantamila/00) |
Limiti di indennizzo relativi alle garanzie Furto e Rapina
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di:
Euro 258.000,00 (duecentocinquantottomila/00)
Ridotta, per ciascun sinistro a:
1 | Euro 50.000,00 | Per furto, rapina di Xxxxxxxxxx, Merci |
2 | Euro 10.000,00 | Per furto valori rinchiusi in mezzi di custodia |
3 | Euro 5.000,00 | Per furto valori rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa |
4 | Euro 15.000,00 | Per rapina di valori ovunque riposti all’interno dei locali |
5 | Euro 5.000,00 | Per i danni materiali direttamente causati ai “Fabbricati” contenenti le cose assicurate, avvenuti in occasione di furto, rapina o nel tentativo di commetterli |
6 | Euro 5.000,00 | Relativamente alla garanzia portavalori |
Limiti di indennizzo relativi alla garanzia RCT/RCO
Xxxxx i restanti limiti e sottolimiti indicati di seguito la garanzia è prestata sino a concorrenza dei seguenti limiti di esposizione:
RCT/RCO: | € 15.000.000,00 | unico per ciascun sinistro, con il limite di: |
RCT: | € 15.000.000,00 | per ciascun soggetto che abbia subito danni corporali; |
€ 15.000.000,00 | per i danni a cose anche se riferiti a più soggetti danneggiati; | |
RCO: | € 2.500.000,00 | per prestatore di lavoro |
Xxxxxxxx R.C.T. | Sottolimiti |
Danni da interruzione e/o sospensione | € 1.000.000,00 per sinistro ed anno |
Xxxxx a cose in consegna e custodia | € 200.000,00 per sinistro ed anno |
Danni a cose di terzi | € 150.000,00 per sinistro ed anno |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | € 200.000,00 per sinistro ed anno |
Danni da cedimento e/o franamento del terreno | 200.000,00 per sinistro ed anno |
Spese di salvataggio | 10% delle sopraccitate garanzie con il massimo di € 250.000,00 per sinistro ed anno |
Garanzia R.C.O. | Sottolimiti |
Malattie Professionali | € 1.000.000,00 per sinistro ed anno |
Franchigie e Scoperti – danni materiali
Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell’Assicurato il seguente importo:
1) Guasto, macchine e Fenomeno elettrico: scoperto 10% dell’indennizzo con il minimo di € 5.000,00
2) Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi: scoperto 10% dell’indennizzo con il minimo di Euro 10.000,00
3) Terrorismo e Sabotaggio: scoperto 10% dell’indennizzo con il minimo di Euro 100.000,00
4) Xxxxxxxxx, allagamento: Euro 520.000,00
5) Alluvione e Inondazione: Euro 52.000,00
6) Scoperto del 10% col minimo di Euro 1.000,00 per furto, rapina
7) Scoperto del 20% per rapina valori, portavalori
8) Euro 500,00 relativamente ai danni ai “Fabbricati” contenenti le cose assicurate avvenuti in occasione di furto, rapina o nel tentativo di commetterli;
9) Ogni altra causa; Euro 5.000,00
Franchigie e Scoperti relativi alla garanzia RCT/RCO
Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell’Assicurato il seguente importo:
R.C.T. | Franchigie/Scoperti |
Franchigia frontale | € 5.000,00 |
Danni da interruzione e/o sospensione | 10% col minimo di € 10.000,00 |
Xxxxx a cose in consegna e custodia | 10% col minimo di € 10.000,00 |
Danni a cose di terzi | 10% col minimo di € 10.000,00 |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | 10% col minimo di € 10.000,00 |
Danni da cedimento e/o franamento del terreno | 10% col minimo di € 10.000,00 |
Spese di salvataggio | 20% col minimo di € 20.000,00 |
R.C.O. | Franchigie/Scoperti |
Xxxxxxxxxx Xxxxx biologico | € 5.000,00 |