ACCORDO DI COOPERAZIONE
ACCORDO DI COOPERAZIONE
tra
la Regione Puglia e la Fondazione Apulia Film Commission
Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo delle Azioni di cui al Piano Straordinario della Cultura
“CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA”
PREMESSO CHE
• la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
• in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;
• in base all’articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività richiamate al precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggettipubblici;
• il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: presidia la pianificazione strategica in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanzaistituzionale;
• in base al combinato disposto dell’ artt. 7 L.R. n. 6/04 che stabilisce “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali” istituendo la Apulia Film Commission (nel prosieguo AFC) e dell’art 3 “Finalità” dello Statuto della Fondazione Apulia Film Commission, la Regione Puglia approva il Piano annuale e triennale delle attività, nonché le risorse comunitarie, statali e regionali che si prevede di destinare all'attuazione degli obiettivi comuni prefissati e approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per i singoli interventi;
• l’AFC, istituita con L.R. n. 6/04, art. 7 e annoverata nel Piano di razionalizzazione delle partecipate della Regione Puglia 2015-2017 (approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 marzo 2015), quale ente strumentale non societario, ha un ruolo centrale per la realizzazione delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione e sviluppo della filiera dell’audiovisivo, erogando servizi pubblici a beneficio dell’intero territorio regionale, operando per attrarre in Puglia le produzioni audiovisive italiane ed estere al fine di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, la memoria storica e le tradizioni delle comunità della Puglia, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale; sostenendo la produzione e la distribuzione delle opere audiovisive realizzate nella regione, soprattutto tramite il Film Fund; promuovendo in Puglia iniziative, eventi, festival nel settore audiovisivo; coltivando la ricerca, lo studio, la sperimentazione, la formazione delle
competenze nel settore audiovisivo; promuovendo attività di coordinamento tra gli enti regionali, nazionali ed internazionali per sostenere collaborazioni nel campo dell’industria dell’audiovisivo e delle nuove tecnologie della comunicazione;
• l’AFC non ha svolto sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo di cooperazione, così come risulta dagli ultimi tre esercizi finanziari nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 5 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;
• la Regione Puglia/Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema cultura, nonché le priorità di intervento, ha predisposto un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2025, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 542 del 2019;
• in seguito alla "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" del Consiglio dei Ministri, delibera pubblicata il 31.01.2020, si è preso atto dell’inizio di una pandemia che ha sconvolto il sistema socio-economico dell’intero territorio nazionale, nonché mondiale. Nelle settimane successive alla dichiarazione dello stato di emergenza (proclamato per sei mesi dal 31 gennaio 2020), si è alzato il livello di allerta, sia sull’intero territorio nazionale, che nella Regione, imponendo un susseguirsi di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, emesse con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per la Puglia, con ordinanze del Presidente della Regione, che hanno imposto per quasi tre mesi il lockdown, e per un periodo ancora non definibile, il distanziamento sociale;
• con DGR n. 343 del 10 marzo 2020, Misure urgenti per il sostegno ai settori della Cultura, dello Spettacolo, del Cinema e del Turismo a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, la Giunta Regionale è intervenuta con un primo provvedimento emergenziale, avendo rilevato che lo “stato di emergenza” ha generato fenomeni di drastica e diffusa recessione economica, determinando gravissimi impatti sull'intero comparto del turismo e delle industrie culturali e creative, dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con annullamento di tournée regionali e nazionali, defezione di matinée da parte delle scuole, blocco delle release di film su tutto il territorio nazionale, crollo degli incassi e delle entrate da sbigliettamento. Per evitare il collasso del sistema economico e sociale, pertanto, la Giunta, ha ritenuto necessario assumere con urgenza i primi provvedimenti volti ad attenuare l'impatto dei fenomeni in atto, tra cui una serie di proroghe e rinvii relativamente alle scadenze e agli adempimenti previsti dai bandi in corso e l’applicazione generalizzata, anche con carattere retroattivo, dei principi e degli strumenti di semplificazione, ottimizzazione e accelerazione procedurale di cui alla DGR
n. 1531 del 2 agosto 2019 “Cultura + semplice”;
• con la medesima deliberazione, la Giunta, relativamente ai settori della cultura, dello spettacolo e dell’audiovisivo, ha dato mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di predisporre un piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della cultura e dello spettacolo, a valere sulle risorse del Fondo speciale cultura e patrimonio culturale di cui all'Art. 15 della L.R. n. 40/2016
stanziate per l’annualità 2020, e su ulteriori risorse finanziarie che fossero eventualmente messe a disposizione;
• al fine di predisporre un efficace Piano straordinario di interventi in favore del sistema regionale della cultura e dello spettacolo, sono stati aperti tavoli di confronto con il partenariato economico e sociale del settore, a cui sono stati invitati gli Enti partecipati dalla Regione (Teatro pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, Apulia Film Commission e Pugliapromozione);
• agli Enti partecipati, ognuno per il settore di competenza, è stato dato mandato di predisporre azioni da ricomprendere nel Piano, che contenessero i seguenti indirizzi politici, già manifestati dall’Assessore all’Industria Turistica e Culturale:
- assicurare nel minor tempo possibile liquidità al sistema;
- minimizzare e semplificare ogni vincolo e adempimento procedurale;
- coprire equamente l’intera filiera dello spettacolo dal vivo e della creatività, compreso lo spettacolo viaggiante;
- tutelare le PMI della cultura e della creatività, gli artisti e tutti i lavoratori pugliesi del settore;
- ricercare un equo contemperamento tra le necessità assistenziali dell’oggi e le prospettive di programmazione del domani, anche tramite l’acquisto di prodotti e/o spazi artistici;
- verificare la possibilità di recuperare ulteriori risorse finanziarie da destinare al piano straordinario in parola
• il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, unitamente alle Sezioni ad esso afferenti, al fine di incrementare le risorse messe a disposizione (€ 2.500.000 del Fondo Cultura 2020), ha provveduto ad una puntuale ricognizione, nell’ambito dei capitoli del Bilancio autonomo regionale assegnati alla propria competenza, delle risorse già programmate per interventi che, in considerazione dello stato di emergenza in atto, non possono più essere attuate o possono essere rinviate ad una fase successiva, incrementando, pertanto, le risorse disponibili per il Piano straordinario Cultura;
• con deliberazione della Giunta Regionale n. 682 del 12/5/2020 avente ad oggetto “Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in Puglia”. Approvazione del Piano e Variazioni di Bilancio”, si è provveduto ad approvare il piano Straordinario CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA, individuando nel Teatro Pubblico Pugliese- Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e nella Fondazione Apulia Film Commission, i partner con cui realizzare le azioni previste nel Piano, tramite sottoscrizione di accordi di collaborazione pubblica;
• in particolare, AFC si configura quale Amministrazione Aggiudicatrice con cui procedere alla sottoscrizione dell’accordo di cooperazione ex art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 per lo
svolgimento di alcune delle attività individuate dal livello unico di progettazione del Piano straordinario della Cultura, approvato con DD n. 80 del 25/05/2020;
• il livello unico di progettazione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, sopracitato, trasforma gli assi di intervento previsti dal Piano straordinario CUSTODIAMO LA CULTURA in Obiettivi Realizzativi (OR), individuando ben 9 OR per la realizzazione dell’intero Piano, e individua il AFC quale partner prevalente nella realizzazione dell’OR.4 edell’OR.6;
CONSIDERATO CHE
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
• la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
• i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
• I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
A. l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
B. alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
C. le Parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
D. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
E. il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
• le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
• le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all’esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati ;
VISTI
• la legge regionale del 29 aprile 2004, n. 6, in materia di spettacolo e di attività culturali;
• la L.R. n. 40/2016, art. 15;
• la DGR n. 628 del 12 maggio 2020, con cui la Giunta Regionale ha approvato gli interventi del Piano straordinario della cultura e ha dato mandato al Direttore di sottoscrivere accordi di partenariato pubblico con TPP e AFC, per la realizzazione delle azioni in esso contenute, nonché ha approvato la sostituzione di alcuni interventi previsti dalla propria deliberazione n. 327 del
21 febbraio 2019 con alcune sottoazioni previste dall’OR.4: Sostegno alle produzioni cinematografiche d’Autore;
• la Determinazione n. 80 del 25/05/2020, di approvazione del livello unico di progettazione del Piano straordinario della cultura;
• il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 000/0000;
• la L.R. 16 Aprile 2007 n. 10, art. 47 e X.X.X. x. 000 xxx 0 Xxxxxx 0000;
• l’articolo 15 della Legge n. 241/90;
• l’art. 5 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016;
TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO TRA
Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia - con sede legale in Bari, via Lungomare Xxxxxxx Xxxxx, n. 33 - 70121 (C.F. 80017210727), rappresentato dal Direttore di Dipartimento, xxxx. Xxxx Xxxxxxx, domiciliato presso la sede del Dipartimento.
E
la Fondazione Apulia Film Commission (AFC) - con sede legale in Bari, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx x/x Xxxxx xxx Xxxxxxx, PAD. 180 - 70132, (Codice fiscale: 93332290720 - Partita IVA 06631230726), rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione,
nel prosieguo, congiuntamente indicate come “Parti”, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
(Oggetto e finalità dell’Accordo di cooperazione)
1. La Regione Puglia e AFC concordano di definire ogni iniziativa utile all’implementazione ed attuazione delle Azioni di cui al Piano straordinario della cultura “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA”, approvato con DGR n. 682 del 12/05/2020, così come definito nel livello unico di progettazione approvato con DD n. 80 del 25/05/2020, e in particolare le attività relative all’OR.6 “Sostegno all’esercizio cinematografico: D’Autore on demand”, declinato per la stagione estiva 2020, tenuto conto delle limitazioni imposte per ragioni di sicurezza sanitaria, in “Circuito d’Autore d’Estate”, come da scheda tecnica allegata al presente accordo, per un importo complessivo pari a € 500.000,00, al fine di promuovere e sostenere le imprese e i lavoratori dei settori dell’audiovisivo, sostenendo l’esercizio cinematografico e una programmazione d’essai che consenta un’offerta culturale diffusa sul territorio regionale, anche attraverso l’allestimento o l’utilizzo di arene e cinema all’aperto.
2. Per quanto riguarda le altre attività previste dal Piano straordinario della Cultura, da realizzare con la stretta collaborazione di AFC a valere su fondi Patto per la Puglia-FSC 2014/2020 e FESR 2014/2020 (OR.4 e OR.5), nonché ulteriori attività che prevedano la collaborazione tra Regione e Fondazione, anche a valere su fondi di bilancio autonomo, le stesse potranno essere regolate dal presente accordo, in seguito all’assunzione dei progetti esecutivi e dei relativi budget in seno al Comitato di attuazione, di cui all’art. 10 del presente accordo.
Art. 2 (Impegni delle Parti)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente accordo, e degli obiettivi di cui all’art. 1, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:
a) la Regione Puglia/il Dipartimento:
− definisce le priorità strategiche di attuazione delle azioni di cui al Piano straordinario di concerto con la Cabina di Regia;
− coordina il processo di attuazione delle suddette azioni, assicurandone la coerenza con le finalità della strategia della programmazione regionale, nonché con il livello unico di progettazione predisposto;
− mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative nonché i propri database informativi.
b) AFC:
− declina operativamente le priorità strategiche su cui focalizzare le fasi di esecuzione delle attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti;
− mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività di cui al Piano straordinario della Cultura, così come articolato nell’unico livello di progettazione, provvedendo, laddove necessario, all’acquisizione di beni e servizi a ciò necessari;
c) le Parti collaboreranno, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b), alla predisposizione dei progetti per l’attuazione delle azioni di cui all’unico livello di progettazione del Piano CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA, nei quali vengono individuate e definite più nel
dettaglio, le attività da realizzare e gli obiettivi da conseguire, le modalità di esecuzione, i costi complessivi per le azioni individuate, la regolazione dei relativi flussi finanziari, il cronoprogramma, le risorse umane e materiali per l’esecuzione delle azioni, impegnandosi a garantire l’elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell’esecuzione delle azioni progettuali.
Art. 3
(Durata dell’Accordo)
1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata per l’intero periodo utile alla gestione e chiusura delle Azioni di cui all’unico livello di progettazione del Piano CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA, come definito nel cronoprogramma dello stesso documento.
2. Le Parti si danno atto e convengono che tali azioni dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo la tempistica indicata nei progetti di attuazione, condivisi nell’ambito del Comitato di Attuazione di cui all’art. 10 del presente Accordo, ovvero nella diversa tempistica eventualmente concordata tra le Parti in momento successivo e puntualmente indicata nell’aggiornamento del citato cronoprogramma, ma comunque nel rispetto dei termini di chiusura del Piano.
3. Le Parti si danno altresì atto che, per ragioni di urgenza, AFC ha già provveduto alla emanazione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato alla individuazione degli esercenti cinematografici interessati a partecipare al “Circuito d’Autore d’Estate”; il suddetto avviso si perfezionerà con la sottoscrizione del presente accordo e l’assunzione dei relativi impegni finanziari nei limiti previsti dall’unico livello di progettazione.
Art. 4
(Modalità di Collaborazione)
1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente, così come previsto dall’unico livello di progettazione.
2. Per la realizzazione delle azioni del Piano Straordinario della cultura, oggetto del presente accordo, la Regione attiva risorse finanziarie a valere sulle variazioni di bilancio previste dalla
DGR n. 682/2020, in misura sufficiente alla copertura ed al rimborso dei costi diretti e delle spese vive per le attività da realizzare, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e di alcun margine economico per le attività svolte.
Art. 5
(Procedura di rimborso dei costi)
1. Il rimborso dei costi sostenuti avverrà previa rendicontazione degli stessi, secondo i meccanismi di anticipazione e saldo definiti nei progetti attuativi di cui al precedente art. 2, lettera c), nel rispetto della disciplina di riferimento in materia di rendicontazione.
2. Le Parti devono predisporre, in attuazione delle disposizioni previste dai regolamenti comunitari sulla gestione dei fondi derivanti da programmazione unitaria, una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute nonché dell’avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.
3. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all’attuazione del progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla conclusione del progetto, salvo diversa indicazione in corso d’opera da parte della Regione o di altri organi competenti.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a dichiarare la decadenza dell’accordo e al recupero delle eventuali somme già erogate.
Art. 6 (Variazioni di progetto)
1. Ciascuna delle Parti potrà proporre variazioni ai progetti attuativi, di cui al precedente art. 2 lettera c), nell’ottica del raggiungimento più efficace possibile dell’Obiettivo Realizzativo, purché concordate e approvate nell’ambito del Comitato di attuazione di cui al successivo art. 10, e avallate dalla Cabina di Regia del Piano Straordinario della Cultura, prevista dalla DGR n. 682/2020, e integrata all’interno dell’unico livello di progettazione.
2. Le modifiche ai richiamati progetti attuativi non comportano alcuna revisione del presente Accordo.
Art. 7 (Referenti)
1. Le Parti dovranno nominare referenti delle attività di progetto, dandone comunicazione all’altra parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.
Art. 8
(Rettifiche finanziarie)
1. In quanto applicabile, si rimanda all’art. 143 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene ad ogni ipotesi di “recupero” dei contributi versati a fronte di spese dichiarate irregolari e, quindi, non riconoscibili.
Art. 9 (Recesso)
1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, compreso l’inadempimento dell’altra Parte.
Art. 10 (Comitato di attuazione)
1. Per l’attuazione del presente Accordo è costituito, presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, il Comitato di attuazione composto da:
− per il Dipartimento: il Direttore e il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, o loro delegati;
− per AFC: il Presidente, o in sua vece il Direttore, e il responsabile di attuazione delle azioni o loro delegati.
2. Il Comitato, di intesa con la Cabina di Regia del Piano straordinario, provvede a:
− predisporre i progetti attuativi di cui all’art. 2 lettera c);
− programmare e monitorare l’espletamento di tutte le azioni previste dal presente Accordo.
Art. 11 (Disposizioni generali e fiscali)
1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti, e approvata dai rispettivi organi deliberativi.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviano espressamente alla disciplina del codice civile.
5. Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 12 (Comunicazioni)
Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:
a) per la Regione Puglia:
Direttore, Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 - Xxxx Tel/fax: 000 000 0000 / 6510
e-mail: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx
pec: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx
b) per la Fondazione Apulia Film Commissione: Presidente, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Via Lungomare Xxxxxxx (Fiera del Levante, PAD. 180) – 00000 Xxxx Tel. 000 000 00 00
Email: xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx pec: xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Regione Puglia Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio
Fondazione Apulia Film Commission
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxx Xxxxxxx Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727 Data: 13/07/2020 09:10:33
……………….
……………….
* La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17
dicembre 2012.