Contract
CONTRATTO INTEGRATIVO ANNO 2013 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CREMONA E LA “SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA” PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA NELLE COMUNITA’ DI PIEVE SAN XXXXXXX.
PREMESSO
1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra l’altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l’ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;
2. che l’art. 11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato”;
3. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna che incide sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
4.che con la DGR n. IX/3856 del 25 luglio 2012, come modificata dalla DGR n. IX/4606 del 28/12/2012, si è stabilito:
− che per poter stipulare i contratti le strutture sanitarie devono trasmettere la certificazione antimafia relativa non solo al soggetto gestore ma anche ai soggetti titolari di diritti reali su azioni, quote o patrimonio, qualora diversi dal soggetto gestore;
− oltre alla certificazione antimafia, la stipula del contratto è subordinata, ove la legge lo preveda, anche all’acquisizione dell’informazione antimafia per i soggetti previsti dall’art.2 del DPR n. 252/1998 e dall’art.85 del DPR n. 159/2011;
− che per i soggetti non iscritti alla camera di commercio dovrà essere acquisita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dalla normativa antimafia, relativa al legale rappresentante, ai componenti del CDA ed ai soggetti con potere dei gestione;
− di introdurre l’obbligo per i soggetti privati accreditati e a contratto, comprese fondazioni ed enti no profit, con accesso a finanziamenti SSN, per residenti lombardi, pari o superiori a 800.000 euro di trasmettere alle Asl ogni anno, entro la fine di febbraio, per le verifiche previste dalla sopracitata DGR 3856/2012, prima della firma dei contratti annuali, una relazione sull’ultimo bilancio approvato della singola struttura sanitaria o, nel caso di gruppi, relazione sull’ultimo bilancio consolidato approvato redatto da una primaria società di revisione contabile o, per le fondazioni e i soggetti no profit, dal collegio sindacale con funzioni di società di revisione; la documentazione deve comprendere:
1. l’attestazione della regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e della affidabilità della struttura e dell’eventuale gruppo di appartenenza;
2. la dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con gli obblighi previdenziali;
− I soggetti privati accreditati (comprese fondazioni ed enti no profit) diversi dalle strutture di ricovero e cura che sono nelle condizioni di accedere ad accordi contrattuali o a finanziamenti per prestazioni rese per il Servizio Sanitario Regionale di valore pari o superiore a 800.000 euro per anno, al fine di poter accedere alla stipula del contratto integrativo annuale, devono applicare l’intero sistema di prevenzione di cui al d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche e trasmettere, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, alla ASL competente per territorio, un sintetico estratto della relazione annuale dell’organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, attestante, in modo esplicito ed inequivocabile, l’efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l’assenza/evidenza di criticità;
− in sede di prima applicazione, qualora il soggetto erogatore abbia presentato istanza motivata di essere
ammesso ad un regime transitorio correlata al conferimento del mandato ad una primaria società, studio legale o soggetto qualificato di predisporre il modello di cui d.lgs. 231/2001, il soggetto erogatore entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2013, dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver predisposto il modello di cui al d.lgs. 231/2001.
5.che con la Deliberazione n. 4334 del 26.10.2012 la Giunta Regionale: ha stabilito che l’attuale contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ASL ed erogatori sia integrato con l’indicazione delle valorizzazioni relative alle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, nonché delle modalità di applicazione delle regressioni tariffarie sino alla soglia, specificata all’Art. 3, per cui le strutture si impegnano ad erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale;
6. che a decorrere dall’anno 2008, il valore delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall’applicazione dei contratti di lavoro già sottoscritti e in via di sottoscrizione;
7. che ai sensi dell’art. 22, comma 1 della legge regionale n.33/2009 gli erogatori aderiscono al Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite dalla Giunta regionale nell’ambito del progetto CRS- SISS.
8. che in data 24.05.2010 tra l’ASL di Cremona e la Societa’ Cooperativa Sociale La Ginestra si è stipulato un contratto per l’erogazione di prestazioni di psichiatria e residenzialità leggera
Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nell’ allegato 1) - governo dei servizi sanitari territoriali della già citata d.g.r. n. 4334 del 26.10.2012 ne hanno condiviso le regole procedurali ed hanno raggiunto un accordo concernente le modalità applicative della negoziazione;
Visto l’art. 9, commi 8,9 della legge regionale n. 33/2009;
Tutto ciò premesso
tra
l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Cremona con sede legale a Cremona in xxx Xxx Xxxxxxxxxx x. 00, C.F. 01150400198 nella persona del direttore generale, legale rappresentante pro-tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’ASL
e
la SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA, con sede in Cremona, Xxx Xxxxxxxxx x. 0, codice fiscale 00992920199, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Xxxxx Xxxxx
si conviene e si stipula, ad integrazione del contratto già stipulato in data 24.05.2010 , le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, per quanto non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, con la sottoscrizione dei seguenti articoli:
Art. 1
Oggetto
Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art 8., integrano il contratto già stipulato tra le stesse Parti in data 24.05.2010.
Art. 2
Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni integrative al contratto già stipulato tra le stesse Parti in data 24.05.2010, si applicano a tutta la produzione di attività legata alla erogazione di prestazioni di psichiatria prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ASL per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti.
Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre regioni non sono definite nel loro valore in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni ed ASL di residenza che sono tenutarie della quota capitaria, della regolamentazione dell'accesso ai servizi e della erogazione degli stessi. Ciò non significa altresì che queste prestazioni non debbano essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e che le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardino anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Quanto appena detto vale sia per le prestazioni di ricovero che per quelle di specialistica ambulatoriale che dovranno essere controllate secondo le quantità e le modalità individuate dalla DGR che ha definito le regole di esercizio 2013.
In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell'01.01.13
Art. 3
Valorizzazione per le attività di Psichiatria
Per l’intero anno 2013 alla struttura è destinata una quota di risorse:
- per attività di Psichiatria € 1.032.000,00
- per le attività di Residenzialità leggera € 49.000,00
Art. 4
Tariffe ed oneri del personale
A decorrere dall’anno 2008, il valore delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall’applicazione dei contratti di lavoro già sottoscritti e in via di sottoscrizione.
Art. 5
Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività
Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di specialistica sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2013 le tariffe in vigore alla data di effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo per la specialistica ambulatoriale. Le parti concordano altresì che le tariffe delle prestazioni relative alla specialistica ambulatoriale tengono conto delle disposizioni normative pubbliche e private vigenti relative ai rinnovi contrattuali e dell’ampliamento e perfezionamento dei flussi informativi di sistema. L’erogatore, si impegna a programmare l’erogazione delle attività sanitarie in modo omogeneo durante tutto l’arco dell’anno, ad esclusione delle prestazioni di medicina dello sport. Al fine di garantire l’effettiva realizzazione di ciò si riportano le percentuali da raggiungere e mantenere nei tre quadrimestri:
ricovero | 34,18% | 1° |
31,73% | 2° | |
34,09% | 3° |
Per quanto riguarda le prestazioni definite “extrabudget” all’allegato 9 della DGR. N. IX/2633/2011 l’erogatore si impegna a mantenere i volumi di prestazioni erogate in linea con quelle erogate nel corso del 2012
Art. 6
Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto
Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo delle ASL, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto ed una particolare attenzione sarà posta nel valutare le prestazioni ambulatoriali per cui, sempre sulla base del citato DPCM, sono previste delle limitazioni di accesso. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto .
Art. 7
Utilizzo del ricettario regionale per prescrizione di specialistica ambulatoriale
I soggetti erogatori si impegnano al pieno rispetto delle indicazioni date con le DGR n. 9581/09, n.10804/09 e n. 621/10 relativamente alla prescrizione effettuata dai propri specialisti di prestazioni ambulatoriali il cui pieno rispetto rappresenta un’obbligazione contrattualmente rilevante.
Art.8
Validità e durata
Le presenti disposizioni integrative hanno validità per l'intero esercizio 2013, fatta salva la facoltà di recesso di cui all’art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 45708/99 .
Letto, confermato e sottoscritto. Cremona, 30 aprile 2013
IL DIRETTORE GENERALE ASL di CREMONA Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | IL LEGALE RAPPRESENTANTE “SOCIETA’ COOP. SOC. LA GINESTRA” Sig. Xxxxx Xxxxx |
Indicatori di qualità per contratti anno 2013 | ||
TITOLO | OBIETTIVO/INDICATORE | Soc. Coop Ginestra |
Peso | ||
PTI IN PSICHIATRIA | Presenza del Piano di Trattamento Individuale (PTI) nei percorsi di presa in carico | 60 |
TEMPESTIVITA' TRASMISSIONE DATI ATTIVITA' | a) Nessun ritardo di un mese o più rispetto alla scadenza presista per il flusso 46/SAN; non più del 3% di codici fiscali e di diagnosi ICDX mancanti. b) Invio del nuovo flusso del personale delle strutture psichiatriche accreditate a contratto nei tempi previsti dall'ASL | 40 |