Contratto di Assicurazione multirischio (danni) abbinato ai contratti di Mutuo delle Banche del Gruppo Carige
CARIGE DOMANI MUTUO - AUTONOMI
Contratto di Assicurazione multirischio (danni)
abbinato ai contratti di Mutuo delle Banche del Gruppo Carige
Il presente documento (Edizione 02/2022), contenente:
• Glossario
• Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato all’Aderente / Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.
Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni»
AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall’Art. 166, 2° comma del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate su sfondo grigio.
Glossario
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:
ADERENTE/ASSICURATO:
la persona fisica, richiedente il Mutuo concesso dalla banca appartenente al Gruppo Banca Carige, che ha i requisiti di assicurabilità e che ha sottoscritto la Scheda di adesione ed ha accettato di corrispondere il Premio dovuto.
BENEFICIARIO:
la persona fisica o giuridica, designata nella Scheda di adesione dall’Aderente, che riceve la prestazione prevista dalla Scheda di adesione.
CARICAMENTI:
parte del Premio versato dall’Aderente / Assicurato destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società di acquisizione e gestione del contratto.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE:
documento attestante l’avvenuta accettazione della Scheda di adesione e contenente il numero identificativo dell’Aderente / Assicurato all’interno della polizza collettiva.
CONTRAENTE/INTERMEDIARIO:
la banca appartenente al Gruppo Banca Carige, che stipula il contratto collettivo e paga il Premio in nome e per conto degli Aderenti/Assicurati.
COPERTURA:
la garanzia assicurativa concessa ad un Assicurato dalla Società ai sensi del presente contratto di assicurazione ed in forza della quale la Società è obbligata al pagamento dell’Indennizzo a favore dell’Assicurato stesso al verificarsi di un Sinistro.
DATA DEL SINISTRO:
• Invalidità Permanente Totale da Infortunio: la data di accadimento dell’Infortunio;
• Invalidità Permanente Totale da Malattia: la data di presentazione della domanda di invalidità all’azienda sanitaria locale o altra autorità competente (ai fini del Periodo di Carenza, la Data del Sinistro è la data di diagnosi della Malattia);
• Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia: la data del primo giorno di inabilità al lavoro, come certificata dal medico.
DATA PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO:
la data di pagamento del Premio con accettazione della Scheda di adesione da parte della Società.
DEBITO RESIDUO:
il debito residuo del Mutuo in linea capitale esistente alla data del Sinistro, calcolato in base al piano di ammortamento originale concordato al momento della stipula del Mutuo oppure, in caso di estinzione parziale del Mutuo con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro; sono esclusi dal calcolo gli interessi, nonché qualsiasi importo dovuto in base al Mutuo a qualsiasi altro titolo (ad esempio rate insolute, penali o corrispettivi per risoluzione anticipata, ecc.). Qualora la somma assicurata risultante in polizza fosse inferiore rispetto all’importo totale del Mutuo, il debito residuo in linea capitale esistente alla data del Sinistro sarà calcolato in misura proporzionale considerando il rapporto tra la somma assicurata e l’effettivo importo del Mutuo.
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE:
la data dalla quale si intendono valide ed efficaci le prestazioni descritte nella Scheda di adesione.
DURATA DELL’ASSICURAZIONE:
l’intervallo di tempo compreso fra la data di decorrenza dell’assicurazione e la sua scadenza, durante il quale sono operative la Coperture e ha validità l’assicurazione.
ESCLUSIONI:
rischi esclusi o limitazioni relative a ciascuna Copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole delle Condizioni di Assicurazione.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE:
la perdita totale, in via temporanea, delle capacità dell’Assicurato, il quale sia Lavoratore Autonomo, di attendere alla propria normale attività lavorativa a seguito di infortunio o malattia.
INDENNIZZO:
la somma dovuta dalla Società all’Assicurato a seguito del verificarsi delle condizioni che ne danno diritto.
INFORTUNIO:
l’evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni:
1) l’asfissia non di origine morbosa;
2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3) l’annegamento;
4) l’assideramento o il congelamento;
5) i colpi di sole o di calore;
6) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le xxxxx;
7) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.
INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE:
la perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo. L’Invalidità Permanente Totale sarà riconosciuta, ai fini della presente Polizza Collettiva, quando il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato sia pari o superiore al 60% (in caso di Infortunio, la percentuale sarà valutata sulla base della Tabella INAIL del D.P.R. 30.06.1965 n° 1124 denominata “Tabella della valutazione del grado percentuale di invalidità permanente – INDUSTRIA”, di cui all’Allegato A).
ISVAP/IVASS:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
È l’Autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all’informazione al consumatore. Istituito con la Legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l’IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all’ISVAP.
LAVORATORE AUTONOMO:
la persona fisica che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO:
la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di aziende private, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato regolato dalla legge italiana, che prevede una attività lavorativa di almeno 16 ore settimanali.
LAVORATORE DIPENDENTE PUBBLICO:
la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato regolato dalla legge italiana, alle dipendenze di aziende pubbliche, che prevede una attività lavorativa di almeno 16 ore settimanali.
MALATTIA:
l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
MUTUO:
Il contratto di Mutuo stipulato tra l’Assicurato e la Banca aderente al Gruppo Banca Carige, di durata non superiore ai 30 anni, avente un capitale erogato non superiore ad € 200.000,00.
PERIODO DI CARENZA:
il periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di decorrenza, durante il quale le Coperture non hanno effetto.
PERIODO DI FRANCHIGIA ASSOLUTA:
il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di polizza, non viene riconosciuto alcun Indennizzo.
PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE:
il periodo di tempo che deve intercorrere tra un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale ed un Sinistro successivo per Inabilità Temporanea Totale, affinché quest’ultimo Sinistro sia indennizzabile in base al contratto.
POLIZZA COLLETTIVA:
il contratto di assicurazione danni stipulato dal Contraente con la Società nell’interesse di un gruppo di Assicurati.
PREMIO:
importo che l’Aderente si impegna a corrispondere alla Società.
PREMIO IMPONIBILE:
premio versato al netto delle imposte.
PREMIO PURO:
premio imponibile versato al netto dei caricamenti.
QUESTIONARIO MEDICO:
modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
RATA:
la rata risultante dal piano di ammortamento originale del contratto di Xxxxx, comprensiva di capitale ed interessi oppure, in caso di estinzione parziale del Mutuo con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro.
SCHEDA DI ADESIONE:
il documento sottoscritto dall’Aderente/Assicurato contenente dichiarazioni rilevanti ai fini delle coperture.
SINISTRO:
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è concessa la Copertura.
SOCIETÀ:
HDI Italia S.p.A.
Condizioni di assicurazione
CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE COPERTURE
Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
1. La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a corrispondere un Indennizzo all’Assicurato, in base alla specifica Copertura, qualora si verifichi un Sinistro.
2. I rischi assicurati sono i seguenti:
• l’INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA dell’Assicurato (Sezione A delle Condizioni Particolari);
• l’INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA dell’Assicurato (Sezione B delle Condizioni Particolari).
3. Carige Domani Mutuo – Autonomi è un prodotto predisposto in funzione della specifica attività lavorativa svolta dell’Assicurato, dedicato ai Lavoratori Autonomi.
Le Coperture previste sono indicate nella tabella seguente:
PRODOTTO ASSICURATIVO | COPERTURA A | COPERTURA B | |
Cod. Prod. 43309 CARIGE DOMANI MUTUO AUTONOMI Lavoratore autonomo | INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA | INABILITA TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA |
4. In caso di cambiamento di status occupazionale dell’Assicurato stesso in corso di contratto, è possibile cambiare il modulo assicurativo iniziale, adeguando la COPERTURA B indicata in tabella all’effettivo nuovo status lavorativo, ai sensi di quanto previsto al successivo Art. 5.
5. In caso di Sinistro, la Società si obbliga a corrispondere un Indennizzo pari al Debito Residuo del Mutuo (per la garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia) o ad una o più rate del Mutuo (per la garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia), come previsto dalle Condizioni Particolari applicabili a ciascuna Copertura (Artt. 23 e ss.).
Art. 2 – PERSONE ASSICURABILI
1. È assicurabile la persona fisica che, alla data di sottoscrizione della Scheda di adesione:
a) abbia stipulato il Mutuo con il Contraente; e
b) abbia risposto “NO” a tutte le domande indicate nel Questionario Medico, e sottoscritto anche le altre "Dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1910 del Codice Civile” riportate nella Scheda di adesione che forma parte integrante del contratto di assicurazione; e
c) sia di età non inferiore a 18 anni compiuti e di età tale per cui, alla data di scadenza del Mutuo, non avrà compiuto i 75 anni; e
d) sia Lavoratore Autonomo.
2. Nel caso in cui il Mutuo sia sottoscritto congiuntamente da 2 o più mutuatari, si considera Assicurato la persona indicata nella Scheda di adesione, sempre che, rispetto alla stessa, ricorrano le condizioni di assicurabilità di cui ai punti precedenti.
Art. 3 – MODALITA’ DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA – DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLA COPERTURA
1. Fermo restando il Periodo di Carenza (indicato nelle Condizioni Particolari di ciascuna Copertura), la Copertura produce i suoi effetti dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione della Scheda di adesione da parte dell’Aderente (che coincide sempre con l’Assicurato) o, se successivo, dalle ore 24.00 della data di erogazione del Mutuo, a condizione che il Premio sia stato regolarmente pagato. Con il pagamento del Premio il contratto di assicurazione viene perfezionato e, pertanto, solo a seguito del regolare versamento del Premio la Società emetterà e rilascerà, in favore dell’Assicurato, il Certificato di Assicurazione.
2. Si precisa che:
a) la Copertura Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia ha una durata pari alla durata del Mutuo (massimo 30 anni);
b) la Copertura Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia ha una durata pari alla durata del Mutuo e al massimo pari a 10 anni (anche in caso di maggiore durata del Mutuo). Al termine dei 10 anni l’Aderente/Assicurato avrà la facoltà di rinnovare tale garanzia annualmente, per ciascun anno successivo fino alla data di scadenza del Mutuo (con il limite massimo di durata di 30 anni). Il rinnovo avverrà pagando un premio annuale determinato adottando le medesime condizioni applicate all’atto dell’emissione della polizza.
3. Tutte le Coperture si estinguono anticipatamente rispetto alla data di naturale scadenza, alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a) morte dell’Assicurato;
b) liquidazione dell’Indennizzo previsto per il caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia;
c) esercizio del diritto di recesso da parte dell’Assicurato;
d) Xxxxxxxxxx anticipata totale del Mutuo da parte dell’Assicurato, a meno che lo stesso richieda il mantenimento delle Coperture assicurative.
Art. 4 – PAGAMENTO DEL PREMIO
1.L’Assicurato è tenuto a pagare il Premio in un’unica soluzione per tutta la durata delle Coperture. Il pagamento avviene con addebito sul conto corrente intestato all’Assicurato presso la Banca del Gruppo Banca Carige.
2. La Società ha conferito al Contraente mandato per l’incasso dei premi. Al riguardo, le parti prendono atto che di tale mandato è fatta menzione nella Scheda di adesione sottoscritta dall’Assicurato che, ai fini del pagamento del Premio, dà istruzioni al Contraente perché detragga una somma pari all’importo del Premio dalla somma oggetto del contratto di mutuo. Inoltre, in conseguenza del suddetto mandato, il pagamento del Premio effettuato dall’Assicurato al Contraente è come se fosse effettuato direttamente a favore della Società, anche ai fini dell’attivazione delle Coperture.
3. Il Contraente, incassato il Premio, dovrà provvedere a versare lo stesso ad HDI Italia S.P.A.
4. In caso di adesione a Carige Domani Mutuo – Autonomi da parte di Assicurati che avevano in precedenza attivato Carige Domani Mutuo – Dipendenti oppure Carige Domani Mutuo – Non Lavoratori, l’importo di Premio a credito dell’Assicurato relativo alla COPERTURA B (cessata) della versione di Carige Domani Mutuo precedentemente attivata (per Dipendenti o Non Lavoratori) sarà conguagliato con l’importo a debito dell’Assicurato relativo alla COPERTURA B (di nuova attivazione) di Carige Domani Mutuo – Autonomi.
Art. 5 – MODIFICA DELLA POSIZIONE LAVORATIVA
1. In caso di cambiamento di attività lavorativa nel corso del periodo di validità dell’assicurazione, l’Assicurato è tenuto a darne tempestivo avviso scritto alla Società, allegando idonea documentazione comprovante la perdita dello stato di lavoratore autonomo, ai seguenti recapiti: via posta: HDI Italia S.P.A. - Ufficio Contact Center - Servizio B.O. Gestionale Canali Alternativi - Xxxx xx Xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xx); oppure via e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. In tal caso:
a) la Copertura Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia (presente in tutti e tre i moduli assicurativi) resta in vigore senza alcuna modifica;
b) la Copertura Inabilità Temporanea Totale da Infortunio cessa automaticamente dalla data di cambiamento di stato lavorativo, nessun Indennizzo sarà più dovuto dalla Società per tale Copertura, e la Società rimborserà all’Assicurato la parte di Premio imponibile pagato e non goduto per tale Copertura, dalla data della comunicazione di cambiamento stato lavorativo alla data di scadenza decennale, applicando la procedura di rimborso di cui al successivo Art. 18.
2. L’Assicurato potrà richiedere l’attivazione, mediante sostituzione di polizza, della versione di Carige Domani Mutuo conforme al suo nuovo status occupazionale, e cioè:
a) se l’Assicurato è diventato Lavoratore Dipendente:
PRODOTTO ASSICURATIVO | COPERTURA A | COPERTURA B | |
Cod. Prod. 44309 CARIGE DOMANI MUTUO DIPENDENTI Dipendente Privato o Pubblico | INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA | PERDITA D’IMPIEGO INVOLONTARIA |
b) se l’Assicurato è diventato Non Lavoratore
PRODOTTO ASSICURATIVO | COPERTURA A | COPERTURA B | |
Cod. Prod. 43409 CARIGE DOMANI MUTUO NON LAVORATORI Non Lavoratore | INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA | MALATTIA GRAVE |
3. In tal caso, l’Assicurato è tenuto alla sottoscrizione di una apposita Scheda di adesione alla nuova versione di Carige Domani Mutuo e a corrispondere il relativo importo di Premio. L’importo di Premio a credito dell’Assicurato relativo alla COPERTURA B (cessata) della presente versione di Carige Domani Mutuo – Autonomi sarà conguagliato con l’importo a debito dell’Assicurato relativo alla COPERTURA B (di nuova attivazione) di Carige Domani Mutuo – Dipendenti oppure Carige Domani Mutuo – Non Lavoratori.
Alla COPERTURA B della nuova versione di Carige Domani Mutuo attivata si applicherà il Periodo di Carenza previsto nelle Condizioni Particolari del nuovo prodotto.
4. Qualora l’Assicurato non ottemperi all’obbligo di comunicazione del cambiamento di attività lavorativa si applica quanto segue:
a) in riferimento alla Copertura Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, il cambiamento di attività lavorativa dell’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione non pregiudica, in caso di Sinistro, il diritto al pagamento dell’Indennizzo;
in riferimento alla Copertura Inabilità Temporanea Totale da Infortunio, il cambiamento di stato lavorativo
b)
dell’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione comporta la cessazione dell’assicurazione e, quindi, la perdita del diritto al pagamento dell’Indennizzo.
La Società pertanto, in sede di Sinistro, verifica che l’effettivo status occupazionale dell’Assicurato, alla data del Sinistro, sia quello coincidente con lo specifico modulo assicurativo attivato e, in caso di discrepanza, non è tenuta al pagamento di alcuna prestazione. In tal caso, la Società rimborserà all’Assicurato la parte di Premio imponibile pagato e non goduto per tale Copertura, dalla data di denuncia del Sinistro alla data di scadenza decennale, applicando la procedura di rimborso di cui al successivo Art. 18.
Art. 6 – MODALITA’ DI DENUNCIA DEI SINISTRI
1. In caso di Xxxxxxxx, è necessario dare avviso alla Società entro 3 giorni da quando se ne è avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 c.c.. Le denunce di Sinistro vanno inviate ad AXA France IARD, incaricata della gestione dei sinistri per conto della Società, con una delle seguenti modalità:
Modalità di denuncia | Recapito |
Via Posta (anche raccomandata a/r) | HDI Italia S.p.A. c/o AXA France IARD (Ufficio Sinistri) – Xxxxx Xxxx x. 00 – 00000 Xxxxxx |
Via Fax | 00-00000000 |
Via e-mail |
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
2. La denuncia di Xxxxxxxx può essere effettuata anche utilizzando un apposito modulo di denuncia Sinistro messo a disposizione dalla Società, reperibile ai recapiti sopra indicati.
3. Ai fini della liquidazione dell’Indennizzo, alla denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata tutta la documentazione richiesta, elencata, per ogni specifica Copertura, nelle relative sezioni delle Condizioni Particolari.
Art. 7 – DIRITTO DI RECESSO PER L’ASSICURATO
1. L’Assicurato può recedere dal rapporto contrattuale entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della Scheda di adesione.
2. Al fine di esercitare il diritto di recesso l’Assicurato deve inviare, entro il suddetto termine, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R., fax o P.E.C. della Società (xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx), contenente gli elementi identificativi del contratto, con la quale dichiara di voler recedere dal contratto di assicurazione, indirizzata al seguente recapito:
HDI Italia S.p.A. - Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 - Xxxxxx
3. Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’Assicurato (previa consegna dell’originale della Scheda di adesione), sul conto corrente bancario a lui intestato, il Premio versato al netto di € 10,00 a titolo di spese amministrative.
5. l’Assicurato può altresì recedere annualmente dall’assicurazione, con un preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza annuale, con diritto alla restituzione delle annualità di Premio imponibile pagato e non goduto al netto di € 10,00 a titolo di spese amministrative.
Il recesso deve essere effettuato con le modalità di cui sopra.
Il rimborso del Premio imponibile, mediante versamento sul conto corrente intestato all’Assicurato, avverrà in proporzione degli anni mancanti alla scadenza delle coperture assicurative, applicando la procedura di cui al successivo Art. 18.
Nel caso in cui la polizza sia stata sottoscritta con modalità di vendita a distanza, così come previsto dal Codice del Consumo, entro 14 giorni dalla stipula del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso e in tal caso ha diritto di ricevere in restituzione il premio pagato e non goduto al netto dell’imposta. Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società la sua decisione di recedere dal contratto, via P.E.C. della Società (xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx), fax o raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 8 – ONERI FISCALI
Le imposte e le tasse relative o discendenti dal presente contratto di assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 9 – MODIFICHE AL CONTRATTO
Le eventuali modifiche alla presente polizza o a ciascuna delle coperture devono essere provate per iscritto e avranno effetto solo per le coperture aventi data iniziale successiva alla data delle modifiche.
Art. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.
Art. 11 – LIMITI TERRITORIALI
Ai fini della presente polizza, la Copertura per Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia si estende ai Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo. La Copertura per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia si estende ai Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo ma successivamente curati nell’ambito dell’Unione Europea.
Art. 12 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITA’
1. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
2. Se la Società, in occasione di un Sinistro, viene a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese dall’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto, può rifiutarsi di pagare l’Indennizzo e comunicare il recesso dal contratto (ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 c.c.). A seguito di ciò, entro 30 giorni dalla ricezione delle coordinate IBAN, la Società procederà alla restituzione all’Assicurato, della parte di Premio imponibile già pagata e non goduta (che si riferisce al periodo intercorrente tra la data in cui la Società è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza e quella di scadenza naturale del contratto). Il premio imponibile che la Società dovrà restituire sarà calcolato con gli stessi criteri utilizzati in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo, riportati in dettaglio nell’Art. 18.
3. Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:
- se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.;
- se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.;
- nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c.
Art. 13 – ALTRE ASSICURAZIONI
Resta convenuto che la Copertura può cumularsi con altre coperture assicurative senza che l’Assicurato sia tenuto a dare avviso alla Società dell’esistenza di queste ultime.
Art. 14 – DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia al diritto di surroga ex Art. 1916 c.c., salvo il caso di xxxx, verso tutti i conviventi dell’Assicurato.
Art. 15 – COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni fra il Contraente o l’Assicurato e la Società, con riferimento alla presente polizza ed alle coperture, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma, telefax o P.E.C. Eventuali comunicazioni da parte della Società all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso.
Art. 16 – CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalla Copertura di cui alla presente polizza.
Art. 17 – PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dalle coperture si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere, ai sensi dell’Art. 2952 c.c.
Art. 18 – ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) O TRASFERIMENTO O RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO E RIMBORSO RATEI DI PREMIO NON GODUTI
1. In caso di estinzione anticipata totale o di rinegoziazione o di trasferimento del Mutuo (per qualunque causa), le Coperture assicurative cessano alle h. 24.00 del giorno di perfezionamento dell’estinzione, della rinegoziazione o del trasferimento del Mutuo. Nei suddetti casi, l’Assicurato ha diritto alla restituzione della parte di Premio imponibile pagato (pro-rata temporis), per il periodo per il quale il rischio è cessato, che è il periodo residuo tra la data di estinzione, rinegoziazione o trasferimento del Mutuo e la data di scadenza originaria del contratto di assicurazione ridotta del costo amministrativo di € 10,00. Non si procederà a rimborso qualora l’importo dello stesso fosse inferiore al costo amministrativo di € 10,00. La Società provvede alla quantificazione della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di assicurazione che non verrà goduto, cioè intercorrente tra la data di effettiva estinzione e la data della scadenza delle Coperture che verrà rimborsata all’Assicurato.
2. In caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo, la Società ridurrà proporzionalmente le prestazioni assicurate (ovvero gli Indennizzi di Debito Residuo o di Rata) della misura corrispondente alla percentuale di estinzione del Debito Residuo. L’Assicurato ha diritto alla restituzione della parte di premio imponibile pagato relativo al periodo per il quale il rischio diminuisce per effetto dell’estinzione parziale, definito come il periodo residuo intercorrente tra la data di estinzione anticipata parziale del Mutuo e la data di scadenza originaria del contratto di assicurazione, ridotta del costo amministrativo di € 10,00. Non si procederà a rimborso qualora l’importo dello stesso fosse inferiore al costo amministrativo di € 10,00.
3. In caso di estinzione anticipata parziale o totale o di rinegoziazione o di trasferimento del Mutuo (per qualunque causa), in alternativa a quanto sopra indicato, l’Assicurato ha la facoltà di richiedere il mantenimento delle Coperture alle condizioni originarie
senza alcuna restituzione di premio o quota di premio. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto alla Società tramite il Contraente contestualmente all’operazione di estinzione anticipata totale, o parziale, o di trasferimento del Finanziamento.
In tutti i casi in cui sia stato denunciato alla Compagnia un sinistro per invalidità permanente da infortunio avvenuto prima dell’estinzione delle coperture, purché lo stesso non sia stato chiuso senza dar luogo ad alcun indennizzo, non verrà liquidato alcun importo.
Art. 19 – LIMITE DI INDENNIZZO
1. Qualora su uno stesso Mutuo venissero emesse più polizze Carige Domani Mutuo (anche con soggetti Assicurati diversi), in nessun caso la Società:
a) corrisponderà un capitale superiore all’ammontare complessivo del Debito Residuo risultante dal piano di ammortamento del contratto di assicurazione;
b) corrisponderà un importo superiore alla Rata mensile (comprensiva di capitali e interessi) dovuta dall’Assicurato alla Contraente secondo il piano di ammortamento del Mutuo al momento del Sinistro.
2. In caso di cambiamento di attività lavorativa dell’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione, e contestuale richiesta – ai sensi del precedente Art. 5 - di attivazione, mediante sostituzione di polizza, della versione di Carige Domani Mutuo conforme al suo nuovo status occupazionale (Carige Domani Mutuo – Dipendenti oppure Carige Domani Mutuo – Non Lavoratori), in nessun caso gli Indennizzi previsti dalle diverse versioni di Carige Domani Mutuo sono tra loro cumulabili in riferimento al medesimo periodo temporale (ciascuna Rata del Mutuo sarà pertanto indennizzabile una sola volta).
Art. 20 – ASSICURAZIONE PARZIALE
Qualora la somma assicurata, risultante in polizza, fosse inferiore all’importo totale del Mutuo, l’Indennizzo sarà ridotto in misura proporzionale al rapporto fra la somma assicurata e l’effettivo importo del Mutuo.
Art. 21 – LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Art. 22 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra, da una parte, la Società e/o il Contraente e, dall’altra parte, l’Assicurato, ivi comprese quelle relative alla loro interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell’Assicurato.
CONDIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI A CIASCUNA COPERTURA
SEZIONE A
INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O DA MALATTIA
Art. 23 – OGGETTO DELLA COPERTURA
Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, per Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia si intende la perdita totale, definita ed irrimediabile da parte dell’Assicurato della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio o Malattia purché indipendenti dalla propria volontà ed oggettivamente accertabili. L’Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini dell’assicurazione a condizione che:
il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato sia pari o superiore al 60% (in caso di Infortunio, secondo
I.
quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124, denominata “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – INDUSTRIA” – Allegato 1), e così come accertato dalla commissione medica competente ad accertare il grado di invalidità permanente;
II. la domanda per il relativo riconoscimento sia stata presentata all’autorità competente entro 12 mesi dalla data della prima constatazione della Malattia o del verificarsi dell’Infortunio che l’hanno provocata.
ART. 24 – PERIODO DI CARENZA
La Copertura Invalidità Permanente Totale (solo se da Malattia) è soggetta ad un Periodo di Carenza di 30 giorni.
Art. 25 – INDENNIZZO E MASSIMALE
1. L’Indennizzo in caso di Sinistro consiste in un importo pari al Debito Residuo del Mutuo esistente alla Data del Sinistro, nel caso in cui il capitale assicurato coincida con l’importo erogato del Mutuo sottostante oppure, in caso di estinzione parziale del Mutuo con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro. Qualora il capitale assicurato relativo alla polizza in oggetto sia inferiore all’importo erogato del Mutuo sottostante, l’indennizzo in caso di sinistro sarà ridotto in misura proporzionale al rapporto fra il capitale assicurato e l’importo erogato del Mutuo.
2. Eventuali indennizzi già corrisposti, a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la Data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Permanente Totale, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Permanente Totale.
3. L’Indennizzo sarà pagato entro i limiti del capitale assicurato, con il massimale di Euro 200.000,00. Tale massimale si applica cumulativamente a tutte le assicurazioni CARIGE DOMANI MUTUO stipulate da uno stesso Assicurato con la Società a protezione dei Mutui stipulati col Contraente, pendenti alla Data del Sinistro.
Pertanto, anche in caso di pluralità di assicurazioni CARIGE DOMANI MUTUO, l’importo massimo versato dalla Società in caso di Sinistro non potrà eccedere il predetto massimale.
Art. 26 – ESCLUSIONI
1. È esclusa la liquidazione di Sinistri relativi a Malattie pre-esistenti la data di sottoscrizione della Scheda di adesione, qualora tali patologie siano incluse nel Questionario Medico (in quanto oggetto di falsa o reticente dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c.).
2. Inoltre, sono esclusi dall’oggetto della Copertura i Sinistri causati da:
a) Infortuni verificatisi prima della sottoscrizione della Scheda di adesione;
b) atti compiuti dall’Assicurato quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
c) dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Beneficiario;
d) partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi;
e) Xxxxxxxx conseguenti ad azioni intenzionali quali gli atti autolesivi (in particolare le conseguenze di un tentato suicidio), la mutilazione volontaria;
f) abuso di alcol, etilismo, stato di ebbrezza/ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili;
g) partecipazione attiva a scioperi, sommosse, tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
h) interventi chirurgici di angioplastica e terapia laser, e trattamenti medici non a scopo terapeutico, incluse le applicazioni di carattere estetico e le cure dimagranti, richieste per motivi psicologici o personali;
i) pratica di qualunque sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
j) pratica dei seguenti sport estremi o attività sportive e relative prove, esposte a particolari rischi: sport da combattimento, pugilato, rugby o football Americano, deltaplano, immersioni subacquee, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto dal trampolino, bob, sci o idrosci, sci acrobatico, kite-surfing;
k) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, machine acceleratrici, raggi X); contaminazione nucleare o chimica;
l) guerra anche non dichiarata, insurrezioni ed atti di terrorismo, invasioni, ostilità nemiche (sia in caso di dichiarazione di Guerra o meno);
m) partecipazione attiva dell’assicurato ad atti di Guerra.
Art. 27 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI SINISTRO
Ai fini della denuncia del Sinistro ai sensi del precedente Art. 6, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono allegare alla denuncia di Xxxxxxxx la seguente documentazione:
a) documento di identità dell'Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità e codice fiscale;
b) al fine di permettere alla Società l’esatta quantificazione dell’Indennizzo: piano di ammortamento del Mutuo alla data di stipula del Mutuo (reperibile anche presso il Contraente), con evidenza del Debito Residuo al momento del Sinistro;
c) relazione Medico-Legale, attestante l'Invalidità e il relativo grado (rilasciata dagli enti preposti);
Inoltre, solo in caso di invalidità da malattia
d) cartella clinica dell’ultimo ricovero dell’Assicurato, completa di raccordo anamnestico, ove si evidenzi la data di insorgenza della malattia che ha causato l’invalidità;
Inoltre, solo in caso di invalidità da infortunio / incidente stradale
e) Xxxxxxx rilasciato dalle Autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione); in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del Sinistro.
Art. 28 – CONTROVERSIE
Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia, oppure sul grado di Invalidità Permanente Totale, la decisione della controversia può essere demandata ad un Collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’Istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità Permanente Totale ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
SEZIONE B
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Art. 29 – OGGETTO DELLA COPERTURA
Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia si intende la perdita totale, in via temporanea e medicalmente accertata e documentata, della capacità dell’Assicurato – che sia Lavoratore Autonomo - di svolgere la propria professione o attività lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia.
Art. 30 – PERIODO DI CARENZA
La Copertura Inabilità Temporanea Totale (solo se da Malattia) è soggetta ad un Periodo di Carenza di 30 giorni.
Art. 31 – INDENNIZZO – PERIODO DI FRANCHIGIA – MASSIMALI – PERIODI DI INABILITA’ NON INDENNIZZABILI
1. L’Indennizzo consiste nel pagamento, per ciascun periodo di 30 giorni di Inabilità Temporanea Totale, di una somma pari alla Rata mensile del contratto di Mutuo quale risulta dal piano di ammortamento originale oppure, in caso di estinzione parziale del Mutuo con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro.
2. L’Indennizzo è soggetto ad un Periodo di Franchigia Assoluta pari a 30 giorni.
Pertanto, in caso di Xxxxxxxx, il primo Indennizzo (pari ad una Rata del Mutuo) è corrisposto soltanto nel caso in cui lo stato di inabilità perduri per almeno 60 giorni.
Un ulteriore Indennizzo, sempre pari ad una Rata del Mutuo, sarà corrisposto per ciascun successivo periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale nel corso della durata di efficacia dell’assicurazione.
3. All’Indennizzo si applicano i seguenti massimali:
a) massimo € 2.000,00 per ogni rata indennizzata;
b) massimo 12 rate consecutive indennizzate, nel caso per il medesimo Sinistro lo stato di inabilità continui ininterrottamente e consecutivamente per più periodi di 30 giorni;
c) massimo 36 rate indennizzate in totale nell’arco dell’intera durata dell’assicurazione, in caso di più Sinistri successivi per Inabilità Temporanea Totale.
4. I massimali suddetti si applicano cumulativamente a tutte le assicurazioni CARIGE DOMANI MUTUO stipulate da uno stesso Assicurato con la Società a protezione dei Mutui stipulati col Contraente, pendenti alla Data del Sinistro.
Pertanto, anche in caso di pluralità di assicurazioni CARIGE DOMANI MUTUO, l’importo massimo versato dalla Società per ciascun periodo di 30 giorni di Inabilità non potrà superare il massimale indicato al precedente punto (a), ed il numero di Rate indennizzate non potrà mai superare quanto indicato ai precedenti punti (b) e (c).
5. Non sono indennizzabili i periodi di inabilità successivi alla data di cessazione dell’assicurazione:
a) per naturale scadenza delle garanzie;
b) a seguito del diritto di recesso dal contratto;
c) a seguito di anticipata estinzione totale del Mutuo;
d) per qualsiasi altra causa.
Art. 32 – ESCLUSIONI
1. E’ esclusa la liquidazione di Sinistri relativi a Malattie pre-esistenti la data di sottoscrizione della Scheda di adesione, qualora tali patologie siano incluse nel Questionario Medico (in quanto oggetto di falsa o reticente dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 c.c.).
2. Inoltre, fermo quanto previsto all’Art. 5 in caso di cambiamento di attività lavorativa dell’Assicurato, nessun Indennizzo per la Copertura Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia verrà corrisposto dalla Società in caso di:
a) Infortuni verificatisi prima della sottoscrizione della Scheda di adesione;
b) atti compiuti dall’Assicurato quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
c) dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Beneficiario;
d) partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi;
e) malattie tropicali o epidemiche;
f) xxxxxxxx conseguenti ad azioni intenzionali quali gli atti autolesivi (in particolare le conseguenze di un tentato suicidio), la mutilazione volontaria;
g) abuso di alcol, etilismo, stato di ebbrezza/ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili;
h) partecipazione attiva a scioperi, sommosse, tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
i) interventi chirurgici di angioplastica e terapia laser, e trattamenti medici non a scopo terapeutico, incluse le applicazioni di carattere estetico e le cure dimagranti, richieste per motivi psicologici o personali;
j) pratica di qualunque sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
k) pratica di qualunque sport estremi o attività sportive, e relative prove, esposte a particolari rischi: sport da
combattimento, pugilato, rugby o football Americano, deltaplano, immersion subacquee, paracadutismo, volo nelle sue
varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero,
alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto dal trampolino, bob, sci acrobatico, kite- surfing;
l) malattie del sistema nervoso, disturbi mentali e comportamentali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco-depressive o stati paranoici (inclusi gli stati di ansia e stress);
m) lombalgia e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici;
n) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, machine acceleratrici, raggi X); contaminazione nucleare o chimica;
o) guerra anche non dichiarata, insurrezioni ed atti di terrorismo, invasioni, ostilità nemiche (sia in caso di dichiarazione di guerra o meno); partecipazione attiva dell’assicurato ad atti di guerra.
Art. 33 – DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI
1. Ai fini della denuncia del Sinistro ai sensi del precedente Art. 6, l’Assicurato deve allegare alla denuncia di Xxxxxxxx la seguente documentazione:
a) documento di identità dell'Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità e codice fiscale
b) al fine di permettere alle Società l’esatta quantificazione dell’Indennizzo: piano di ammortamento alla data di stipula del Mutuo (reperibile anche presso il Contraente), con evidenza delle Rate dovute
c) certificato rilasciato dal medico curante o dagli enti preposti (INPS, INAIL) datato recentemente, attestante data di inizio e data dell’eventuale fine del periodo di Inabilità Temporanea Totale al lavoro, allo scopo di verificare l'inizio e la durata dell’inabilità
Inoltre, solo in caso di inabilità da malattia
d) cartella clinica, completa di raccordo anamnestico, ove si evidenzi l’origine e la data di insorgenza e di diagnosi della malattia che ha causato l’inabilità
Inoltre, solo in caso di inabilità da infortunio (compreso incidente stradale)
e) Verbale rilasciato dalle Autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione); in mancanza, documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro.
2. Dopo i primi 30 giorni di inabilità, qualora lo stato di inabilità si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità, l’Assicurato è tenuto inoltre ad inviare alle Società un nuovo certificato medico attestante la persistenza dello stato di inabilità.
Art. 34 – DENUNCE SUCCESSIVE – PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE
1. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se, tra la data del Sinistro successivo e la data di cessazione del Sinistro precedente non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 30 giorni consecutivi, ovvero di 90 giorni consecutivi se il nuovo Sinistro è dovuto alla stessa Malattia del Sinistro precedente.
2. Il Periodo di Riqualificazione decorre dal termine del Sinistro precedente (inteso come ultimo giorno di inabilità).
Art. 35 – CONTROVERSIE
Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sulla durata della Inabilità Temporanea Totale, la decisione della controversia può essere demandata ad un Collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
ALLEGATO A)
Tabella INAIL delle valutazioni del grado di percentuale di Invalidità Permanente (D.P.R. 30/06/65 n. 1124)
DESCRIZIONE | Percentuali | |
Destro | Sinistro | |
Sordità completa di un orecchio | 15 | |
Sordità completa bilaterale | 60 | |
Perdita della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi | 100 | |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 30 | |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | 40 |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40 | 30 |
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza limitazione del movimento del braccio | 5 | |
Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore | 85 80 | 75 70 |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75 | 65 |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70 | 60 |
Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
Perdita totale del pollice | 28 | 23 |
Perdita totale dell’indice | 15 | 13 |
Perdita totale del medio | 12 | |
Perdita totale dell’anulare | 8 | |
Perdita totale del mignolo | 12 | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7 | 6 |
Perdita della falange ungueale del medio | 5 | |
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3 | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
Perdita delle ultime due falangi dell’indice | 11 | 9 |
Perdita delle ultime due falangi del medio | 8 | |
Perdita delle ultime due falangi dell’anulare | 6 | |
Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8 | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione | 30 25 35 30 45 40 25 20 |
DESCRIZIONE | Percentuali | |
Destro | Sinistro | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55 50 | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 40 35 45 40 55 50 35 30 | |
Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea | 18 15 | |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione | 22 18 25 22 35 30 | |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e posizione favorevole | 45 | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65 | |
Perdita di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55 | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 16 | |
Perdita totale del solo alluce | 7 | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove comporta perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3 | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 | |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20 | |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11 |
In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto Sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti il grado di invalidità viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione fino ad un limite massimo del 100%. La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, il grado di invalidità è stabilito con riferimento alle percentuali previste alla suesposta tabella, tenendo conto della misura nella quale è diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla attività svolta dall’Assicurato.
In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente.