Contract
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO (AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. B DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N.50) DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIDATTICA, PRODUZIONE E AGGIORNAMENTO DEI LEARNING OBJECT DA UTILIZZARE NELL’AMBITO DELLA PIATTAFORMA LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS), PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.
CIG: 8033910044
CUP: C88D19000120001
CPV: 48931000-3 Pacchetti informatici di formazione
CAPITOLATO D’ONERI
1) PREMESSA E OGGETTO DEL CAPITOLATO
Il presente documento disciplina i rapporti fra la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito la “FONDAZIONE”, o anche la “Stazione appaltante”) e il Soggetto Aggiudicatario (di seguito anche “il FORNITORE” o “l’Aggiudicatario”) per il servizio di progettazione didattica, produzione e aggiornamento dei Learning Object da utilizzare nell’ambito della piattaforma Learning Management System (LMS) basata sul software a codice sorgente aperto MOODLE della FONDAZIONE.
2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
2.1 Svolge i compiti del Responsabile unico del procedimento previsti dall’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, coordinatore generale della FONDAZIONE.
2.2 Il direttore dell’esecuzione del contratto è la Dott.ssa Xxxxxxx Xx Xxxx, Responsabile Formazione della FONDAZIONE.
3) OGGETTO DEL SERVIZIO: PROGETTAZIONE DIDATTICA, PRODUZIONE E AGGIORNAMENTO LEARNING OBJECT
3.1 L’appalto ha per oggetto il servizio di progettazione didattica, produzione e aggiornamento di una quantità stimabile in 32 ore-fruizione di Learning Object, nella forma di unità didattiche e-learning, o nella maggior misura che dovesse risultare sulla base dell’offerta dell’aggiudicatario.
3.2 Per unità didattica e-learning si intende un corso multimediale autodidattico erogato via web che può contenere: testi, illustrazioni, foto, audio con speaker professionale, animazioni 2D semplici e non interattive, video, interazioni (esercitazioni, simulazioni, animazioni 2D interattive, test interattivi, ecc.).
3.3 La Fondazione avrà facoltà di variare i quantitativi di ore di unità didattiche e-learning, a fronte di un minimo garantito di 16 ore-fruizione e con il limite massimo del valore stimato dell’appalto pari a € 204.000,00 + IVA. Per maggiori informazioni si rimanda al par. 4 – Oggetto dell’Appalto del Disciplinare di Gara, dove per ciascuna tipologia di servizio richiesta sono convenzionalmente indicate quantità e relativi importi unitari.
Fermo quanto sopra, il servizio viene pertanto affidato mediante stipula di un Accordo Quadro che disciplina le condizioni generali riepilogate nel presente Capitolato sulla base del quale la Stazione appaltante provvederà a singoli affidamenti che disciplineranno gli aspetti tecnici, operativi e le modalità di esecuzione dei servizi. Le quantità riportate nella tabella di cui al par. 4 – Oggetto dell’Appalto del Disciplinare di Gara sono state formulate al fine della determinazione del valore stimato dell’appalto. Esse sono quindi da intendersi convenzionali ed esemplificative e potranno, pertanto, subire variazioni in corso di realizzazione del servizio. L’operatore economico selezionato dovrà dunque prendere atto che le prestazioni oggetto di appalto saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti di affidamento specifici, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità degli stessi, fermo restando l’impegno della Fondazione di commissionare almeno 16 ore-fruizione.
3.4 L’operatore economico selezionato dovrà dunque prendere atto che le prestazioni oggetto di appalto saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti di affidamento specifici, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità degli stessi, fermo restando l’impegno della Fondazione di commissionare non meno di 16 ore.
3.5 I singoli affidamenti specifici, oltre a rinviare alle generali condizioni previste dal presente Capitolato, saranno formalizzati mediante documentazione contrattuale consistente anche in apposito scambio di lettere con le quali la Stazione appaltante disporrà l’ordine del servizio sulla base delle condizioni economiche offerte dal FORNITORE aggiudicatario.
3.6 I requisiti tecnici della piattaforma e dei Learning Object da essa erogati sono: tracciamento: SCORM 1.2; requisiti minimi di sistemi operativi e browser: PC Windows v7+ con IE 11 o Edge o Chrome, oppure tablet Android con Chrome v35+ o tablet iOS con Safari v7+; risoluzione minima: 1024px x 768px.
3.7 Le unità didattiche e-learning affronteranno alcuni dei temi più rilevanti del patrimonio culturale (a titolo esemplificativo: la sicurezza e l’accessibilità ai luoghi ai servizi e ai contenuti del patrimonio culturale; allestimenti; relazioni sindacali; innovazione tecnologica; ecc.). La Fondazione comunicherà il piano editoriale dei contenuti da realizzare in corso di svolgimento del servizio.
3.8 Ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.
3.9 UNITÀ DIDATTICHE E-LEARNING
3.9.1 Definizioni e caratteristiche
Le unità didattiche e-learning possono avere livelli di multimedialità variabili, convenzionalmente identificati in: livello base, livello intermedio, livello avanzato. Indipendentemente dal livello di multimedialità, le unità didattiche dovranno essere orientate alla facilità della navigazione (ad esempio per tutto quanto concerne le funzioni: avanti, indietro, numero di pagina/e, accesso ai servizi, segnalibro, accesso agli approfondimenti, accesso alle altre unità didattiche, accesso alle prove di verifica apprendimento, mappa del percorso, ecc.) e reperibilità delle informazioni.
Le unità didattiche saranno prodotte prevalentemente in lingua italiana. Nel corso dello svolgimento del servizio la Fondazione potrebbe tuttavia avere l’esigenza di produrre unità didattiche multilingua e/o tradurre in altra lingua (inglese e/o francese) una unità didattica prodotta originariamente in italiano. Qualora si verificasse tale esigenza la FONDAZIONE chiederà al FORNITORE di formulare una quantificazione dell’impegno alle tariffe proposte in Offerta Economica (per maggiori dettagli si rimanda a quanto disciplinato al par. 3.9.3 – Servizi opzionali).
Per ciascun livello di complessità multimediale, di seguito si fornisce una indicazione in merito alla composizione media prevista da capitolato. Le percentuali indicate in tabella si intendono riferite al tempo di fruizione di ciascuna unità didattica e-learning.
Infine si specifica che, con riferimento alle 16 ore garantite dal contratto, in questa sede non viene definito il livello di complessità multimediale atteso.
Componenti | Livello | ||
Base | Intermedio | Avanzato | |
Testi, illustrazioni, foto già pronte (da stock o dal committente), audio con speaker professionale | 40% | 20% | 10% |
Animazioni 2D semplici e non interattive; video già pronti [*] | 40% | 40% | 20% |
Interazioni: esercitazioni, simulazioni, animazioni 2D interattive, test interattivi | 20% | 40% | 70% |
TOTALE [*] I video in oggetto si intendono già pronti (nelle disponibilità della FONDAZIONE o fatti realizzare appositamente al FORNITORE alla luce di quanto previsto al par. 3.9.3). Pertanto si richiede al fornitore di: includere tali video all’interno dell’unità didattica e- | 100% | 100% | 100% |
learning e applicare gli interventi multimediali che si riterranno necessari per garantire l’efficacia didattica complessiva dell’unità. |
3.9.2 Processi di lavoro, ruoli e responsabilità
In questa sezione si propone una rappresentazione schematica del processo di produzione delle unità didattiche e-learning con l’identificazione degli obiettivi, dei ruoli e degli output attesi.
Resta inteso che sono responsabilità della FONDAZIONE:
• l’individuazione puntuale dei contenuti da produrre;
• l’identificazione e contrattualizzazione degli esperti degli argomenti da trattare (Subject Matter Expert, SME), ovvero coloro i quali avranno la responsabilità di mettere a disposizione del FORNITORE i contenuti da sottoporre a progettazione, produzione e aggiornamento di unità didattiche e-learning;
• la messa a disposizione dei contenuti puntuali (testi, materiale audio-video e fotografico eventualmente nelle disponibilità della FONDAZIONE, struttura dei test, …) di ogni argomento.
Obiettivo | Definizione di obiettivi, destinatari e contenuti di massima dell’unità didattica. |
Ruolo del FORNITORE | Guidare la FONDAZIONE nella corretta predisposizione dei contenuti necessari allo scopo. Recepire gli input dalla FONDAZIONE. |
Ruolo della FONDAZIONE | Definire obiettivi e destinatari. Identificare SME. Fornire i contenuti di massima dell’unità didattica prodotti dagli SME. |
Output atteso del FORNITORE | - |
A seguire, il dettaglio delle singole fasi di produzione. Fase 1 – Impostazione
Fase 2 – Layout
Obiettivo | Per la prima unità didattica, il FORNITORE dovrà progettare, prototipare e sottoporre all’approvazione della FONDAZIONE una struttura (layout, grafica, controlli di navigazione) riutilizzabile per altre unità didattiche successive simili. Tale processo andrà ripetuto per ogni nuova unità didattica che richieda una diversa impostazione grafica e/o di esperienza utente. |
Ruolo del FORNITORE | Progettare e prototipare il layout. Recepire le eventuali richieste di modifica dalla FONDAZIONE. |
Ruolo della FONDAZIONE | Fornire le linee-guida grafiche da rispettare ed eventuali indicazioni migliorative. Rivedere e approvare il layout. |
Output atteso del FORNITORE | Prototipo di struttura dell’unità didattica. |
Fase 3 – Macro progettazione
Obiettivo | Definire a livello macro quali contenuti verranno trattati in quale modo, con che tipo di risorse multimediali e con quali durate di massima. La progettazione delle unità didattiche dovrà essere fatta nel rispetto dei requisiti di accessibilità e usabilità (facilità di navigazione e di reperibilità delle informazioni richieste). |
Ruolo del FORNITORE | Proporre la macro-progettazione, a cura di un ID (Instructional Designer). Recepire le eventuali richieste di modifica dalla FONDAZIONE. |
Ruolo della FONDAZIONE | Rivedere e approvare la macro-progettazione (insieme a SME). |
Output atteso del FORNITORE | Documento di macro-progettazione dell’unità didattica. |
Fase 4 – Storyboarding
Obiettivo | Definire/descrivere in dettaglio, in un documento Word o PowerPoint o simili, i testi, le immagini, le interazioni e gli altri contenuti multimediali dell’unità didattica. |
Ruolo del FORNITORE | Produrre lo storyboard (a cura di un ID). Recepire le richieste di modifica dalla FONDAZIONE. |
Ruolo della FONDAZIONE | Rivedere e approvare lo storyboard (insieme a SME). |
Output atteso del FORNITORE | Storyboard dell’unità didattica. |
Fase 5 – Produzione
Obiettivo | Produrre il corso multimediale come descritto nello storyboard. |
Ruolo del FORNITORE | Produrre l’unità didattica. Recepire le eventuali richieste di correzione dalla FONDAZIONE. |
Ruolo della FONDAZIONE | Verificare che l’unità didattica sia conforme allo storyboard (insieme a SME) e approvarlo. |
Output atteso del FORNITORE | Unità didattica. |
Fase 6 – Pacchettizzazione
Obiettivo | Produrre il pacchetto SCORM dell’unità didattica approvata. |
Ruolo del FORNITORE | Delineare, insieme alla FONDAZIONE, quali tipi di dati e informazioni di tracciamento il pacchetto SCORM deve trasferire all’LMS (es il numero di accessi all’unità didattica, il tempo trascorso dall’utente durante la consultazione dell’unità, il punteggio ottenuto ai test finali, le risposte ai test, il superamento, la sospensione, la conclusione dell’unità, ecc.). Produrre il pacchetto SCORM. Eseguire la scansione antivirus/antimalware prima del caricamento in piattaforma. Verificare e documentare che il pacchetto SCORM sia eseguibile e tracciabile correttamente sull’ambiente di test dell’LMS. |
Ruolo della FONDAZIONE | Garantire, insieme al FORNITORE dell’LMS, che il FORNITORE dell’unità didattica possa testarlo nell’ambiente di test dell’LMS. Recepire la documentazione del corretto funzionamento del pacchetto SCORM e chiedere al FORNITORE |
dell’LMS di installarlo nell’ambiente di produzione, oppure concordare col FORNITORE dell’LMS che il FORNITORE dell’unità didattica abbia i privilegi per caricarlo in ambiente di produzione. | |
Output atteso del FORNITORE | Xxxxxxxxx SCORM. Scheda informativa contenente tutte le informazioni indispensabili per descrivere, classificare e collocare l’Unità Didattica all’interno di LMS. |
A carico del FORNITORE si intendono anche:
• le modifiche che la Fondazione richiederà in relazione ai progetti di layout, ai progetti di instructional design, agli storyboard e ai prodotti e-learning, prima del loro rilascio in ambiente di produzione;
• la correzione di malfunzionamenti che dovessero emergere per l’intera durata contrattuale.
3.9.3 Servizi opzionali
I servizi opzionali indicati di seguito dovranno essere oggetto di quotazione in sede di Offerta economica.
Servizio | Descrizione | Parametro di riferimento |
Realizzazione video in studio | Qualora la FONDAZIONE ritenesse opportuno realizzare delle riprese video in studio, si chiede al FORNITORE: - a) di mettere a disposizione uno studio di ripresa; - b) di realizzare le riprese audio-video; - c) di effettuare le attività di pre-produzione e post-produzione audio-video. L’obiettivo è ottenere un prodotto della durata standard di 15 minuti da integrare all’interno delle unità didattiche di e-learning precedentemente descritte. Il compenso per la realizzazione di detta attività si intende aggiuntivo alla realizzazione dell’unità didattica e- learning cui andrà ad integrarsi. Pertanto, l’eventuale inserimento di contenuti ipertestuali di approfondimento e/o interazioni si intende assorbito all’interno del lavoro svolto per la realizzazione dell’unità didattica e-learning prescelta. Resta inteso che l’identificazione e contrattualizzazione degli esperti degli argomenti da trattare (SME) è a carico della FONDAZIONE. | Prodotto audio- video di 15 minuti girato in studio |
Realizzazione video in esterna | Qualora la FONDAZIONE ritenesse opportuno realizzare delle riprese video in esterna, si chiede al FORNITORE: a) di realizzare le riprese audio-video; b) effettuare le attività di pre-produzione e post-produzione audio-video. L’obiettivo è ottenere un prodotto della durata standard di 15 minuti, da integrare all’interno delle unità didattiche di e-learning precedentemente descritte Il compenso per la realizzazione di detta attività si intende aggiuntivo alla realizzazione dell’unità didattica e- learning cui andrà ad integrarsi. Pertanto, l’eventuale inserimento di contenuti ipertestuali di approfondimento e/o interazioni si intende assorbito all’interno del lavoro svolto per la realizzazione dell’unità didattica e-learning prescelta. Resta inteso che: • l’identificazione e contrattualizzazione degli esperti degli argomenti da trattare (SME) è a carico della FONDAZIONE; • gli ulteriori oneri collegati alle esigenze di ripresa (a titolo esemplificativo: il canone per i diritti di ripresa nei luoghi della cultura, le spese di trasferta) saranno a carico della FONDAZIONE. | Prodotto audio- video di 15 minuti girato in esterna |
Servizi di aggiornamento per lingua straniera | Qualora per la FONDAZIONE si rendesse necessario realizzare unità didattiche e-learning in altra lingua, il FORNITORE deve mettere a disposizione il servizio di audio con speaker madrelingua e il servizio di inserimento, nelle unità didattiche multimediali, dei testi tradotti. Per semplificare, nell’LMS, i processi di iscrizione e di rendicontazione, nei casi in cui un’unità didattica multimediale vada realizzata in più lingue, si chiede che le lingue siano | Ora di fruizione per 1 lingua |
tutte disponibili all’interno della stessa unità multimediale – e non in unità distinte, una per lingua. Come requisito minimo, si richiede che il discente possa scegliere la lingua di fruizione all’avvio dell’unità. Se possibile, sarebbe utile che il discente potesse cambiare lingua anche in qualunque momento durante la fruizione stessa (p. es., nel caso di un corso in italiano e in inglese, un utente italofono potrebbe in questo modo alternare la fruizione in italiano, per comprendere i concetti, alla fruizione in inglese, per apprendere la terminologia). La traduzione dei testi nella lingua di destinazione da sottoporre allo speaker e da inserire nel corso sarà a cura ed onere della FONDAZIONE. Per lo svolgimento delle attività in oggetto a carico del FORNITORE, la FONDAZIONE chiederà di volta in volta al FORNITORE la stima di impegno espressa in ore/fruizione. Se la FONDAZIONE accetterà tale stima, le riprese verranno realizzate documentando l’impegno alla tariffa regolata dall’offerta economica. | ||
Manutenzione evolutiva | Considerando la possibilità che a seguito del rilascio delle unità didattiche di e-learning in ambiente di produzione possano intervenire aggiornamenti normativi e/o altre dinamiche che potrebbero mettere in discussione la longevità e riusabilità del corso, il FORNITORE dovrà rendersi disponibile ad intervenire sui pacchetti SCORM già realizzati, adattandone i contenuti sulla base delle indicazioni fornite dalla FONDAZIONE. Per lo svolgimento delle attività in oggetto, la FONDAZIONE chiederà di volta in volta al FORNITORE di formulare una previsione di impegno espressa in giornate/uomo. Se la FONDAZIONE accetterà tale stima, le modifiche verranno implementate decrementando un monte di giornate per la manutenzione evolutiva regolato dall’offerta economica. | Giornata/ uomo |
3.10 ACCESSIBILITÀ E USABILITÀ DEI CONTENUTI
La progettazione e produzione delle unità didattiche e-learning dovrà rispettare i più alti requisiti di accessibilità e usabilità, secondo gli standard previsti dalla normativa per la Pubblica Amministrazione.
3.11 RUOLI E RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEL PROGETTO
Il FORNITORE si impegna:
• a designare un Responsabile unico delle attività contrattuali a cui la FONDAZIONE possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi;
• a consegnare in Offerta Tecnica i curricula delle figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Capitolato. Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 15 giorni solari, il FORNITORE, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nell’esecuzione delle prestazioni, dovrà comunicare la motivazione alla FONDAZIONE e consegnare a quest’ultima, con un preavviso di 30 giorni, il curriculum della nuova figura professionale. La FONDAZIONE si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum. La FONDAZIONE pertanto ha facoltà di richiedere la sostituzione di tale unità di personale qualora fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione delle prestazioni. In tal caso il FORNITORE dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 5 giorni dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla FONDAZIONE. L’esercizio di tale facoltà da parte della FONDAZIONE non comporterà alcun onere per la stessa. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire;
• a definire - entro 15 gg dalla richiesta della FONDAZIONE – un analitico Piano di Produzione relativamente alle ore di unità didattiche e-learning di volta in volta commissionate. Il Piano di Produzione, da sottoporre alla approvazione della FONDAZIONE, dovrà calendarizzare puntualmente le attività necessarie alla realizzazione delle attività. Il Piano di Produzione dovrà, altresì, essere redatto
tenendo conto delle esigenze, anche temporali, espresse dalla FONDAZIONE stessa. Il FORNITORE prende atto ed accetta che il mancato rispetto dei termini contenuti nel Piano di Produzione potrà comportare l’applicazione di penali, così come meglio delineato al par. 3.12.
Tutti i prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della FONDAZIONE. La loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3.12 PENALI
La FONDAZIONE avrà la facoltà di applicare una penale pari a € 100, fatto salvo il maggior danno, per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze previste dal Piano di produzione.
La FONDAZIONE si riserva di applicare una penale pari a € 5.000 per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
• presenza di un virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dal FORNITORE;
• immissione nella rete interna della FONDAZIONE di un virus o altro codice dannoso derivante dall’utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dal FORNITORE, non dotate di software aggiornato relativamente all’antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi nelle predette stazioni.
3.13 TRANSIZIONE AL TERMINE DEL PERIODO CONTRATTUALE
Il FORNITORE si impegna a fornire alla FONDAZIONE negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale:
- i codici sorgente di tutti i pacchetti SCORM realizzati;
- copia del materiale audio-video (materiale girato e prodotti audio-video finiti) prodotto dal FORNITORE;
- ogni eventuale ulteriore documentazione prodotta dal FORNITORE (es. i codici di programmazione di test interattivi, simulazioni, ecc.) e necessaria a mettere la FONDAZIONE in condizioni di poter intervenire in futuro sui pacchetti, apportando eventuali modifiche.
Il FORNITORE si impegna altresì, ove e per il tempo necessario, a fornire il personale necessario al trasferimento del know how e delle competenze al personale della FONDAZIONE. Le parti concorderanno in buona fede il corrispettivo per l’attività di transizione sulla base delle effettive esigenze che sopravverranno. Resta inteso che il corrispettivo per giornata/uomo non potrà essere superiore al corrispettivo offerto per la manutenzione evolutiva.
4) DURATA E TEMPISTICA DI ESECUZIONE
4.1 La durata dell’Accordo Quadro è stabilita in 36 mesi dalla sua sottoscrizione; pertanto per l’intera vigenza dell’Accordo Quadro il FORNITORE sarà tenuto ad applicare le condizioni economiche offerte in sede di gara. La Fondazione non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell’importo complessivo stimato a base di gara, e non sarà vincolata a stipulare nel periodo di durata dell’Accordo contratti di affidamento che esauriscano, in tutto o in parte, il valore stimato. Parimenti, la Fondazione potrà esaurire il servizio in un termine temporale inferiore a quello massimo di durata definito in 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto; in tal caso l’Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d’ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
I concorrenti o l’aggiudicatario non potranno vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio da parte della Fondazione, fermo restando l’obbligo di produzione di 16 ore di prodotto finito.
4.2 La tempistica di esecuzione sarà definita in sede di singolo affidamento.
5) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
5.1 Sono a carico del FORNITORE tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. Così come segnalato al par. 3.9.3, alla voce “Realizzazione video in esterna”, non si intendono a carico del FORNITORE gli eventuali ulteriori oneri collegati alle esigenze di ripresa.
5.2 Il FORNITORE, a sua cura e spese, si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.
5.3 Il FORNITORE si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la FONDAZIONE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5.4 Il FORNITORE si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla FONDAZIONE nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
5.5 Il FORNITORE si obbliga a comunicare alla FONDAZIONE ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi interni; la comunicazione dovrà pervenire alla FONDAZIONE entro 15 gg dall’intervenuta modifica.
5.6 Il FORNITORE si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
5.7 È a carico del FORNITORE l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla FONDAZIONE, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la FONDAZIONE da qualsivoglia onere e responsabilità.
5.8 Il FORNITORE si obbliga a ottemperare a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso di durata del contratto al fine di assicurare, nell’ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
6) PROPRIETÀ DEI LEARNING OBJECT
6.1 Fatti salvi i diritti morali degli autori, la FONDAZIONE acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e di sfruttamento economico e tecnico di tutto quanto realizzato dal FORNITORE in esecuzione del presente contratto (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, foto/immagini/illustrazioni, video, brani musicali/tracce audio e/o materiali affini, creazioni intellettuali e opere dell’ingegno necessarie alla consegna dei Learning Objects), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal FORNITORE e dai suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione del presente appalto. Il
FORNITORE si impegna pertanto ad esplicitare e rendere opponibile il suddetto diritto della FONDAZIONE a tutti i soggetti di cui si avvarrà per la realizzazione dell’appalto.
6.2 La FONDAZIONE potrà pertanto, senza alcuna restrizione, implementare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti prodotti.
6.3 I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla FONDAZIONE in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. Il FORNITORE si impegna espressamente a fornire alla FONDAZIONE tutta la documentazione e il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore della FONDAZIONE in eventuali registri o elenchi pubblici.
6.4 La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di proprietà esclusiva della FONDAZIONE che ne potrà disporre liberamente.
6.5 Tutta la documentazione creata o predisposta dal FORNITORE nell’esecuzione del presente appalto non potrà essere in alcun modo comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte della FONDAZIONE.
6.6 Restano esclusi dalla titolarità della FONDAZIONE tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi a prodotti di mercato.
6.7 In caso di inadempimento da parte del FORNITORE a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la FONDAZIONE avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto di appalto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.
7) GARANZIE
7.1 Il FORNITORE garantisce che i programmi utilizzati per l’esecuzione delle attività sono esenti da minacce informatiche (quali virus, malware, spyware, ecc.) essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
7.2 Tali garanzie sono prestate in proprio dal FORNITORE anche per il fatto del terzo, intendendo la FONDAZIONE restare estranea ai rapporti tra il FORNITORE e suoi collaboratori e/o ditte fornitrici.
7.3 Il FORNITORE prende atto che al fine di garantire l’efficienza di quanto realizzato in ottemperanza all’articolo 3 del presente Capitolato, dovrà provvedere alla rimozione di errori, nonché all’adeguamento ed evoluzione delle soluzioni adottate, anche al fine di mantenere la compatibilità con future versioni dei sistemi operativi, dei browser, ecc.
8) PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento del corrispettivo relativo ai singoli contratti di affidamento verrà effettuato entro trenta giorni dall’emissione della fattura da emettersi alle scadenze previste dal contratto di affidamento dello specifico servizio; il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva del Fornitore. Si precisa che la fattura dovrà essere emessa evidenziando il regime IVA in “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’articolo 17ter del DPR 633/1972.
9) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
9.1 Il FORNITORE assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
9.2 Il FORNITORE dichiara di essere a conoscenza del contenuto della legge 136/2010 ed in particolare delle disposizioni del comma 8 dell’art. 3, in relazione al quale verrà attivata la procedura di risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o
della Soc. Poste Italiane.
10) OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
10.1 Il FORNITORE dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Fondazione. L’osservanza delle norme in esso contenute deve ritenersi parte essenziale delle obbligazioni del presente contratto e la violazione delle stesse costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 del codice civile.
10.2 Il FORNITORE dichiara di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito il “Piano”) adottato dalla FONDAZIONE e i documenti ad esso collegati, pubblicati sul sito istituzionale alla voce Trasparenza, e inoltre dichiara:
a. di impegnarsi ad accettare e ad osservare, nello svolgimento delle attività per le quali ha ricevuto l’incarico, le regole, le procedure ed i principi etico/comportamentali contenuti nel Piano;
b. di assicurare che eventuali soggetti terzi che vengano in contatto con la FONDAZIONE ai fini dell’esecuzione dell’incarico alla stessa conferito, si comportino secondo le regole, le procedure e i principi contenuti nel Piano per quanto ad essi applicabili;
c. di impegnarsi ad informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione, con propria comunicazione da inviare, alternativamente, a mezzo posta (all’indirizzo Xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx) o a mezzo e-mail (all’indirizzo xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui essa venga a conoscenza nell’esecuzione dell’incarico conferito che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali previsti nel Piano;
d. di essere consapevole che la violazione dell’impegno di cui alle lettere b) o c) che precedono ovvero la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali previsti nel Piano da parte di essa stessa nonché da parte di eventuali soggetti terzi che vengano in contatto con la FONDAZIONE ai fini dell’esecuzione dell’incarico alla stessa conferito, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento ex art. 1455 e violazione dell’articolo 2104 del codice civile.
11) CAUZIONE DEFINITIVA
11.1 A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, nonché delle somme che la FONDAZIONE dovesse eventualmente sostenere per fatto dell’Aggiudicatario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore complessivo del contratto stimato dell’appalto. La cauzione definitiva, da rilasciarsi ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a "semplice richiesta scritta" della FONDAZIONE.
11.2 Il FORNITORE si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del contratto di appalto e comunque fino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del contratto pena la risoluzione di diritto del medesimo.
11.3 Resta salvo per la FONDAZIONE l'esperimento di ogni altro rimedio nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il FORNITORE è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la FONDAZIONE debba valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della FONDAZIONE.
12) POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o a cose in pendenza del Servizio oggetto del presente appalto deve intendersi a carico del FORNITORE sollevando, in tal modo, la Stazione
appaltante da ogni responsabilità. Il FORNITORE è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori, allo stesso imputabili, dovessero arrecare danno alla Stazione appaltante; pertanto, si obbliga a tenere indenne quest’ultima da ogni e qualsiasi onere, pretesa, richiesta o controversia promossa da terzi per fatti comunque connessi e riferiti a sue inadempienze e/o errori nella esecuzione del servizio.
Il FORNITORE si impegna, altresì, ad intervenire in giudizio, sollevando la Stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità. Inoltre, esso sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dalla Stazione appaltante o da terzi, in dipendenza di fatti e/o inadempienze accertate nel corso della esecuzione del contratto, rispondendo comunque dell’opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e/o dei soggetti componenti la propria organizzazione. Il FORNITORE è, pertanto, tenuto a sottoscrivere polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile terzi/occupati in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell’appalto, per qualsiasi danno che possa arrecare alla Stazione appaltante, ai suoi dipendenti, collaboratori, allievi nonché a terzi inclusi i propri dipendenti con riferimento al Servizio svolto per conto della Stazione appaltante. In particolare, dovranno essere garantiti i seguenti massimali non inferiori a:
- RCT- euro 500.000,00 massimale unico per sinistro;
- RCO- euro 500.000,00 massimale unico per sinistro, senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione di franchigie (in caso contrario con dichiarazione di assunzione dell’onere della franchigia a carico del FORNITORE).
La suddetta polizza dovrà avere durata e validità non inferiore a tutto il periodo contrattuale.
In alternativa alla stipula della suddetta polizza il Soggetto Aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche; in tal caso l'Aggiudicatario dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Stazione appaltante. Copia della predetta polizza conforme all’originale dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante prima dell’inizio del servizio. La mancata stipulazione della polizza assicurativa (nonché la mancata consegna di copia di eventuali rinnovi e delle quietanze di pagamento delle rate di premio), comporterà per la Stazione Appaltante il diritto di considerare il FORNITORE decaduto dall’aggiudicazione dell'appalto.
13) CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
13.1 Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. lgs. 50/2016, è fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D. lgs. 50/2016.
13.2 L’Aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla FONDAZIONE. È fatto, altresì, divieto all’Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare al cessionario il CIG relativo alla presente procedura, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Aggiudicatario medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della FONDAZIONE al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
14) CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
Il FORNITORE si obbliga a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui venga a conoscenza nell’esecuzione del servizio.
15) RISOLUZIONE E RECESSO
15.1 Fermo quanto previsto dagli artt. 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016, e fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste in altre disposizioni del presente Capitolato, la FONDAZIONE potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicare all’Aggiudicatario con raccomandata a/r nei seguenti casi:
a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
b) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l’Aggiudicatario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Soggetto Aggiudicatario;
c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la FONDAZIONE;
d) cessione – totale o parziale, diretta o indiretta – del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso;
e) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della FONDAZIONE;
f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo al Soggetto Aggiudicatario, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
g) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
h) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
15.2 L’eventuale dichiarazione di risoluzione deve essere inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione, l’Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla FONDAZIONE.
15.3 Fermo quanto previsto dai precedenti commi del presente art. 15, tenuto conto della tipologia e peculiarità dei servizi da fornirsi, la FONDAZIONE ha comunque il diritto di recedere dal Contratto corrispondendo al FORNITORE, in parziale deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 109 del Codice dei contratti pubblici e dall’art. 1671 cod. civ., il solo compenso per le attività dallo stesso correttamente realizzate ed approvate dalla FONDAZIONE e senza alcun diritto per il FORNITORE ad indennizzo a titolo di mancato guadagno.
16) SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative al contratto, attuali e future, sono a carico dell’Aggiudicatario.
17) COMUNICAZIONI
Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato tutte le comunicazioni scritte tra l’Aggiudicatario e la FONDAZIONE, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto del Servizio, possono essere inviate con
qualunque mezzo di trasmissione (ad es. raccomandata a/r, e-mail, telegramma, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l’ora di ricezione.
18) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di controversia o contestazione in merito all’interpretazione, all’esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del contratto, le Parti dovranno tentare una composizione bonaria delle stesse.
Per le eventuali contestazioni e controversie che non potessero essere composte bonariamente, si stabilisce, fin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.
19) RINVIO
L’esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del Servizio è regolata, in via graduata:
- dalle clausole contrattuali, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- dalle disposizioni degli Atti di gara (Capitolato d’Oneri – Disciplinare di gara) e dei relativi allegati;
- da quanto previsto nell’Offerta tecnica ed economica presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara;
- da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del Codice Civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate.
Le clausole contrattuali saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula, fermo restando che, in tal caso, l’Aggiudicatario rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’integrazione del compenso pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
Roma, 04/11/2019
Il Commissario Straordinario Arch. Xxxxx Di Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da
Xxxxx Di Xxxxxxxxx
CN = Di Xxxxxxxxx Xxxxx
O = Fondazione scuola dei beni e
delle attività culturali
C = IT
T = Commissario Straordinario