SCRITTURA PRIVATA PER COMODATO D'USO GRATUITO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO “CASA DEL CUSTODE” SITO NEL COMUNE DI SASSELLO (SV)
SCRITTURA PRIVATA PER COMODATO D'USO GRATUITO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO “CASA DEL CUSTODE” SITO NEL COMUNE DI SASSELLO (SV)
Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge, tra le parti:
Il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Savona il 15/07/1976, domiciliato per la Sua carica presso l'Ente Parco del Beigua, il quale interviene, nella sua qualità di Presidente, in rappresentanza e per conto dell'Ente Parco del Beigua, codice fiscale Ente 92057740091, di seguito denominato COMODANTE
E
Il Capitano Xxxxxx Xxxxxx, nato a Savona il 12/11/1963, domiciliato per la Sua carica presso il Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Savona, con sede in Xxx Xxxxxxxxx xx. 00 xxx. 00, il quale interviene, nella sua qualità di Comandante in s.v. Gruppo di Savona, Partita IVA 80035810102, Codice Univoco Ufficio ZOC4PI, giusta delega n. ………….
del quale Ufficiale designato da parte del Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri, di seguito denominato COMODATARIO
PREMESSO CHE
VISTA la convenzione del 27/12/2004 stipulata tra la Regione Liguria e l'Ente Parco del Beigua, con la quale la Regione affida all'Ente Parco la gestione della foresta di proprietà regionale “Deiva” sita in comune di Sassello;
VISTO il successivo verbale di consegna sottoscritto tra le parti in data 21/03/2005 che, ai sensi della suddetta convenzione, stabilisce a tale data l'effettivo passaggio della gestione della foresta “Deiva” per la durata di anni 30, rinnovabili per altri 30;
DATO ATTO che all'interno della foresta “Deiva” è presente un immobile denominato “Casa del Custode”;
DATO ATTO che l'Ente Parco del Beigua, ai sensi della legge nazionale n. 394/1991 e della legge regionale n.12/1995, persegue le finalità di tutela ambientale e di promozione economico-sociale a favore delle popolazioni locali, valorizzando e conservando le specifiche ambientali del Parco;
DATO ATTO che nel corso degli anni c'è stata piena collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, ora confluito nell’Arma dei Carabinieri, in particolare per quanto concerne il presidio del territorio e la repressione dei reati all'interno del Parco del Beigua;
CONSIDERATO che fin dal 2010 l'Ente Parco ha concesso in locazione al Corpo Forestale dello Stato parte dell'immobile denominato “Casa del Custode” sito all'intero della foresta “Deiva” - Comune di Sassello, utilizzato come Comando Stazione di Sassello;
VISTA la nota prot. n. 70 del 16.12.2016 con la quale il Comando Provinciale di Savona del Corpo Forestale dello Stato (CFS), a seguito dell'assorbimento del C.F.S. nell'Arma dei Carabinieri a far data dal 01.01.2017, ha richiesto all'Ente Parco di concedere l'immobile denominato “Casa del Custode” in comodato d'uso gratuito;
TENUTO CONTO che con deliberazione n. 53 del 21.12.2016 il Consiglio dell'Ente Parco ha stabilito di recepire le richieste formulate dal Comando Provinciale di Savona del C.F.S. con l'obiettivo di mantenere il Comando Stazione di Sassello nell'attuale sede presso l'immobile denominato “Casa del Custode”, anche a garanzia di un fondamentale servizio di presidio e di controllo all'ingresso della Foresta Demaniale Regionale “Deiva”;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
Il COMODANTE concede in comodato d'uso gratuito al COMODATARIO che accetta, porzione dell'immobile denominato “Casa del Custode”, identificato al civico 01 di località Ocarossa nel Comune di Sassello (SV), foglio n. 22, particelle 11, 86 (parte) e 134 (parte) del N.C.T. di Sassello (SV).
La porzione dell'immobile concessa in comodato d'uso gratuito viene identificata nell'allegata planimetria in colore rosa (allegato A).
ARTICOLO 2
Il presente comodato d'uso gratuito avrà durata di anni 10 dalla data di sottoscrizione, rinnovato automaticamente alla scadenza per altri 10 anni, se le parti non comunicano la disdetta, con lettera raccomandata A.R., almeno 6 mesi prima della scadenza.
ARTICOLO 3
Gli oneri relativi ai costi gestionali (luce, acqua, riscaldamento, conduzione e manutenzione caldaie, telefono, pulizie, ecc.) derivanti dall'utilizzo della porzione dell'immobile e degli annessi locali tecnici, area ricovero automezzi e pertinenze sono a totale carico del COMODATARIO.
ARTICOLO 4
IL COMODATARIO riceve in consegna la porzione dell'immobile ed annessi locali tecnici, area ricovero automezzi e terreni nello stato in cui si trovano, e si impegna a proprie spese e cura alla manutenzione ordinaria. Eventuali lavori ed interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile dovuti a vetustà dovranno essere autorizzati dal COMODANTE e saranno eseguiti dal medesimo a proprie spese, salvo che gli stessi lavori ed interventi di manutenzione straordinaria si rendano necessari a causa della mancata manutenzione ordinaria da parte del COMODATARIO. In particolare il COMODATARIO si impegna ad assicurare, oltre alla manutenzione ordinaria, il necessario intervento annuale di manutenzione delle caldaie (stufe a pellet “Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx”) da parte di apposito centro di assistenza tecnica autorizzato; copia del verbale di avvenuto intervento dovrà essere trasmesso al COMODANTE entro il 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 5
Qualora il COMODATARIO volesse eseguire ulteriori lavori di miglioria e modifiche strutturali legati a proprie necessità operative dovrà prima ottenere il nulla osta scritto da parte del COMODANTE. Le eventuali migliorie o modifiche strutturali anche se autorizzate, sono a totale carico del COMODATARIO, il quale non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso di sorta.
ARTICOLO 6
Eventuali danni arrecati all'immobile ed annessi locali tecnici, area ricovero automezzi e pertinenze, durante il periodo di comodato, causati da negligenza o incuria da parte del COMODATARIO, dovranno essere risarciti al COMODANTE.
ARTICOLO 7
E' fatto divieto di cedere ad altri, né tanto meno affittare in tutto od in parte l'immobile oggetto del presente contratto e le sue pertinenze, sia a titolo oneroso sia gratuito. Nell'eventualità che venisse infranto il presente articolo il presente contratto si intenderà decaduto a tutti gli effetti senza che lo stesso COMODATARIO possa vantare diritti e/o rimborsi di qualsiasi natura.
ARTICOLO 8
L'eventuale inosservanza degli articolo 6 e 7 comporterà l'immediata revoca del presente contratto, previa notifica scritta, a mezzo raccomandata A.R.
ARTICOLO 9
E' facoltà del COMODATARIO recedere dal contratto in qualsiasi momento, ove nell'interesse del pubblico servizio venga a cessare il bisogno dei locali, mediante notifica scritta, a mezzo raccomandata A.R., al COMODANTE.
ARTICOLO 10
Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico del COMODANTE, ai sensi dell'articolo 57, comma 7, del DPR n. 131/1986.
ARTICOLO 11
Per tutto quanto non contemplato dal presente contratto valgono le leggi vigenti, gli usi e le consuetudini. Vengono altresì richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti comunali d'igiene e di Polizia Urbana.
ARTICOLO 12
Per l'inadempienza di una qualsiasi delle condizioni di cui sopra, il COMODANTE, si riserva la facoltà di promuovere la decadenza del presente contratto mediante intimidazione, tramite lettera raccomandata A.R., ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine senza l'adempimento richiesto, il presente contratto sarà risolto di diritto.
Sassello (SV),
PER L'ENTE PARCO DEL BEIGUA (COMODANTE) IL PRESIDENTE
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
PER L’ARMA DEI CARABINIERI (COMODATARIO) L’UFFICIALE DELEGATO
(Cap. Xxxxxx Xxxxxx)