AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “POLICLINICO V.EMANUELE “ CATANIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “POLICLINICO X.XXXXXXXX “ CATANIA
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO – EX ART.59 DEL D. LGS. N.163/2006 E SS.MM.II - PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “POLICLINICO XXXXXXXX XXXXXXXX” AGGIUDICATO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA. (CIG
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L’anno duemilaquindici il giorno del mese di
in Catania, presso la sede dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico X.Xxxxxxxx”di Catania, in
sono presenti i signori:
- , nato a il , domiciliato, per la carica in Catania, presso sede dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico X.Xxxxxxxx” il quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente, nel nome, per conto e nell'interesse dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico X.Xxxxxxxx” di Catania, per dare esecuzione alla Delibera
n. . del , divenuta efficace ed esecutiva dal ;
- , nato a il , domiciliato
per la carica come in seguito riportato, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/Procuratore dell’Impresa [* nel caso di aggiudicazione dell’Accordo Quadro ad un R.T.I. la società costituita ai sensi dell’art 93 del DPR 207/2010] codice fiscale e
partita Iva , come risulta ******* dal Certificato della C.C.I.A.A. di
ovvero ******* dalla Procura speciale rilasciata in data
dall’Amministratore Delegato/Presidente , a rogito Dott. , Notaio in , Rep.n. . (di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Aggiudicatario”);
I comparenti premettono:
- che con deliberazione n. 533 del 04.09.2015 esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli elaborati propedeutici alla stipulazione di un accordo quadro, ai sensi dell’art 59 del D.Lgs 163/2006, per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico X.Xxxxxxxx” i di Catania;
,
- che con deliberazione n. /2015_ veniva indetta la procedura aperta, ai sensi dell’art 59 del D.Lgs 163/2006, per l’individuazione, tramite il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art 82 del D.Lgs 163/206, del soggetto con cui sottoscrivere l’accordo quadro in questione;
- che con la predetta deliberazione n.
del
sono stati
,
approvati i verbali di gara e, conseguentemente, l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro all’operatore economico di
;
- che le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono state effettuate in data
(EVENTUALE - nel caso in cui ci siano state esclusioni)
;
- che la/le comunicazione/i di cui all’art. 79, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è /sono stata/e effettuata/e in data
(il seguente comma sostituisce i commi precedenti relativi alle comunicazioni quando è stata presentata una sola offerta e non sono stati presentati ricorsi contro il bando di gara)
- che il “termine dilatorio” di cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/06, non si
applica al presente contratto in quanto, a seguito della pubblicazione del bando, è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando stesso;
- che l’aggiudicatario e il Firmatario del presente contratto hanno sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata agli atti della pratica, nella quale dichiarano che alla data di stipula del presente accordo quadro, non hanno ricevuto notizia e/o notificazione di ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva e/ o altri atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto;
;
- che l’avviso sul risultato della procedura di affidamento del presente accordo quadro è stato pubblicato:
sulla GURI del
•sul «profilo di committente» della stazione appaltante;
•sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
•sul sito informatico presso l’Osservatorio;
- che il DURC per la stipula dell’accordo quadro, acquisito dall’Azienda
,
Ospedaliera Garibaldi Catania in data risulta positivo;
- che ai fini dell’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro vengono stabilite e condivise le seguenti definizioni:
⮚ Codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
⮚ Regolamento: il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con il
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni.
⮚ Capitolato generale d’appalto: DM 145/2000 per quanto ancora in vigore.
⮚ Contratti applicativi: successivi contratti affidati all’interno del presente
⮚ Capitolato speciale d’appalto: capitolato speciale specifico e/o clausole contrattuali relativi ai successivi contratti applicativi.
⮚ Aggiudicatario: aggiudicatario della procedura di accordo quadro con cui si sottoscrive il presente accordo.
⮚ Appaltatore: aggiudicatario dell’accordo quadro dal momento in cui gli viene assegnato un contratto applicativo con riferimento a ciascun contratto applicativo
Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
L’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico X.Xxxxxxxx” di Catania affida
,
all’Impresa che accetta, l’Accordo Quadro per l’esecuzione dei
lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento normativo e funzionale, da eseguirsi presso le strutture dell’Azienda.
L’Accordo Quadro viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato d’oneri e relativi allegati, materialmente allegati al presente atto che l’aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare.
(EVENTUALE – in caso di aggiudicatario RTI)
In considerazione della non preventiva definizione dell’esatta tipologia degli interventi oggetto dei contratti applicativi (la progettazione avverrà da parte dell’Amministrazione durante la vigenza del presente accordo) il raggruppamento
aggiudicatario ha costituito ai sensi dell’art 93 del DPR 207/2010 la società
che subentra nella stipula e nell’esecuzione dei contratti applicativi, ferma restando la responsabilità dei concorrenti riuniti ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed anche in particolare dell’art. 37, comma 5 delle stesso decreto legislativo.
ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
Sono materialmente allegati al presente atto il Capitolato d’Oneri (CDO), l’elenco prezzi unitari delle opere (allegati 1-2-3-4 del CDO) e l’elenco prezzi unitari della sicurezza (allegato 5 del CDO)
Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti :
- bando e disciplinare di gara a Procedura Aperta per sottoscrizione Accordo Quadro;
- offerta della ditta aggiudicataria;
,
- dichiarazione dell’impresa aggiudicataria contenente le opere che intende subappaltare;
- comunicazione in data
dell’Impresa aggiudicataria
con sede in
, resa ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- delibera di approvazione progetto, autorizzazione indizione procedura, approvazione bando, disciplinare di gara e relativi Allegati
- delibera di aggiudicazione con annesso verbale di gara;
- comunicazione antimafia;
- comunicazione ai sensi del DPCM 11.05.1991 n. 187;
- Certificato della C.C.I.A.A. di / Procura speciale Rep.n.
del .
ART. 3 - AMMONTARE MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO
L’ammontare massimo delle prestazioni richiedibili con successivi contratti applicativi durante la vigenza del presente accordo (inteso come sommatoria degli importi contrattuali dei contratti applicativi stessi) è pari ad Euro 1.150.000,00, al quale viene applicato lo sconto praticato dall’aggiudicatario in sede
.
di offerta, pari a %, e così per un ammontare di euro Al predetto
importo andranno aggiunti gli oneri fiscali di legge e gli oneri della sicurezza diretti relativi a rischi interferenziali generati dai singoli contratti applicativi.
Con la sottoscrizione del presente accordo l’Aggiudicatario si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall’Amministrazione ai sensi dell’accordo stesso entro tre anni dalla sottoscrizione ed entro il tetto di spesa sopra indicato.
L’Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché l’Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi.
Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo All’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico X.Xxxxxxxx”di Catania, ma unicamente l’obbligo, nel caso in cui l’amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell’accordo quadro stesso.
Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate dall’Amministrazione nel corso dell’accordo quadro.
ART. 4 – DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo ha durata di anni tre dalla sottoscrizione del medesimo, scadrà pertanto il / / .
L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richiestegli con affidamento di
singolo contratto applicativo entro il / / .
I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino alla data di completamento dei lavori oggetto degli stessi, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità sopra indicato riferito all’accordo quadro.
Qualora un contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la scadenza dell’accordo quadro, quest’ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l’Aggiudicatario/appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
ART. 5 – CAUZIONI
L’Aggiudicatario ha costituito cauzione provvisoria che, ai sensi dell’art 2.2.1 del CDO, è mantenuta in essere per tutta la durata dell’accordo a garanzia del
rispetto degli obblighi assunti dall’impresa così come meglio
descritti nel CDO. Detta cauzione pari ad € mediante fidejussione
bancaria/assicurativa
rilasciata in data dalla
agenzia di
polizza n. potrà essere parzialmente svincolata al termine di
ogni anno di vigenza dell’accordo quadro così come previsto dal citato art 2.2.1 del CDO.
Per ciascuno contratto applicativo affidato all’interno del presente accordo quadro l’appaltatore dovrà presentare specifica cauzione definitiva nel rispetto di quanto previsto dall’art 113 del D.Lgs 163/2006.
La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal singolo contratto applicativo, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salvo comunque il diritto ad un’azione di risarcimento per il maggior
danno.
La stazione appaltante può valersi delle cauzioni per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e/o contratti collettivi che prevedono forme di tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei cantieri connessi al presente accordo quadro.
In caso di parziale utilizzo delle cauzioni per le finalità a cui sono preposte, la stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere all’aggiudicatario/appaltatore la reintegrazione della cauzione.
Sarà inoltre a carico dell’appaltatore la presentazione delle fideiussioni da prestare a garanzia dei pagamenti delle rate di saldo per ciascun contratto applicativo, così come previsto dall’art. 2.6.3 del CDO.
Art. 6 - ASSICURAZIONI
L’appaltatore, per ciascun contratto applicativo affidatogli all’interno del presente accordo quadro, avrà l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa “Tutti i rischi della Costruzione di opere civili” a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesitenti durante l’esecuzione dei lavori e dovrà altresì coprire eventuali danni provocati a terzi sempre nel corso della realizzazione delle opere.
Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è commisurato ai valori indicati all’art.125 c. 2 del D.P.R. 207/2010.
Le polizze assicurative relativamente a ciascun contratto applicativo devono prevedere le seguenti ipotesi di rischio con le correlate coperture assicurative:
a) Partita 1 – Opere (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo
2004, n.123). Rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati: la somma assicurata dovrà essere non inferiore all’importo di contratto al lordo dell’IVA;
b) Partita 2 – Opere preesistenti (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del
DM 12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata sarà quantificata in ciascun capitolato speciale relativamente ai singoli contratti applicativi tra i 100.000,00 ed i 200.000,00 euro
c) Partita 3 – Demolizione e Sgombero (Sezione A, art.1, dello Schema tipo
2.3 del DM 12marzo 2004, n.123): la somma assicurata quantificata in ciascun capitolato speciale relativamente ai singoli contratti applicativi tra i 20.000,00 ed i 80.000,00 euro
d) RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI
(Sezione B, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata dovrà essere non inferiore a Euro 500.000,00, con un limite previsto per ogni sinistro pari a Euro 500.000,00.
Le garanzie di cui all’art. 125 del D.P.R. 207/2010, prestate dall’appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici comunque presenti in cantiere.
(Qualora l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art 37 del d.lgs. 163/06) Le garanzie assicurative prestate coprono, senza alcuna riserva, i danni causati dalla capogruppo ma anche i danni causati dalle mandanti.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo
certificato.
ART. 7 – AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI ED ESECUZIONE DEI LAVORI
Durante la vigenza del presente accordo quadro sarà facoltà dell’Amministrazione, senza che l’Aggiudicatario possa vantare diritti alcuno, affidare l’esecuzione di opere, dalla stessa progettate nel rispetto di quanto previsto dal CDO, all’Aggiudicatario stesso con la modalità del contratto applicativo del presente accordo quadro.
È facoltà dell’Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell’Aggiudicatario di una pluralità di contratti applicativi; resta in capo all’Aggiudicatario l’onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al CDO e di quanto offerto per l’aggiudicazione del presente accordo. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall’Aggiudicatario/appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.
Le parti si danno reciprocamente atto che l’affidamento dei singoli contratti applicativi avverrà secondo le modalità e tempistiche di cui all’art 1.2.3 del CDO.
Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. n. 163/06, l’impresa appaltatrice presenterà per ciascun contratto applicativo il PIANO di SICUREZZASOSTITUTIVO qualora non sia presente in progetto il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in ogni caso il PIANO OPERATIVO delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e si impegna, inoltre, ad eseguire i lavori con l’osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalità contenute nei documenti di progetto e contrattuali ed a rispettare le prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008.
Salvo quanto previsto dal presente accordo e dai documenti contrattuali dei
singoli contratti applicativi, l’esecuzione dei lavori è disciplinata dal D.Lgs. n.
163/06, dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dal capitolato generale d’appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19.04.2000, per quanto applicabile, al quale è conferito valore contrattuale, ed in subordine dalle disposizioni del codice civile.
ART. 8 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CORRELATE PENALI
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Appaltatore. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula del contratto applicativo, ai sensi ai sensi dell’art. 11, c. 9, del D.Lgs 163/2006, in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Il termine per l’ultimazione dei lavori sarà stabilito per ciascun affidamento in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L’appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà rimborsare alla stazione appaltante le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria pari allo 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore e conseguentemente risolvere anche il presente accordo quadro in danno dell’aggiudicatario.
La penale è comminata dal responsabile unico del procedimento su conforme
parere del Direttore dei lavori.
Sull’eventuale istanza di disapplicazione totale o parziale della penale applicata decide la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera, su proposta del responsabile del procedimento, sentito il parere del D.L. e ove costituito dell’organo di collaudo.
I contratti applicativi del presente accordo quadro non prevedranno l’applicabilità dell’art. 145 comma 9 del D.P.R. n. 207/10, in quanto i lavori ricondotti all’interno del presente accordo non presentano le caratteristiche atte a configurare il ricorso a tale istituto.
ART. 9 – DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI APPLICATIVI RELATIVAMENTE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, relativi, rispettivamente, a: classi di unità tecnologiche, unità tecnologiche e classi di elementi tecnici, oggetto di ciascuno specifico appalto applicativo, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia.
Si rinvia espressamente a quanto previsto dal Titolo II Capo I del CDO ed alle norme tecniche specifiche di ciascun progetto oggetto di successivi contratti applicativi. Come previsto dal Titolo II Capo V del CDO, l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo avverrà nelle tempistiche e modalità previste in progetto e nel rispetto di quanto disciplinato dal DPR 207/2010.
ART. 10 – PAGAMENTI CORRISPETTIVI CONTRATTI APPLICATIVI
Richiamato quanto previsto agli artt. 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3 del CDO il pagamento delle prestazioni rese sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo.
Per i contratti applicativi discendenti dal presente Accordo Quadro l’obbligo di
anticipazione dell’importo di contratto sarà regolamentata dalle norme relative
vigenti al momento della stipula di tali contratti (articolo 26-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e ss.mm.ii.)
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo sarà corrisposto l’importo maturato alla data di ultimazione lavori, con emissione di relativo Certificato di pagamento, liquidando l’importo globale dell’opera, desunto dalla contabilità finale dei lavori e comprensivo dell’importo contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto della rata di saldo determinata da:
- accantonamento dello 0,5% sull’importo maturato ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- 5% dell’importo contrattuale, incluso eventuali varianti.
Il pagamento della rata di saldo avverrà alle condizioni di cui all’art 2.6.3 del CDO e delle disposizioni di legge vigenti al momento del pagamento stesso.
[ in caso di impresa singola ]
Ai sensi dell’art. 12 del presente accordo, i pagamenti in favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario / postale sul conto corrente
dedicato presso
– Agenzia di
(Coordinate
Bancarie Internazionali IBAN: Cod. Nazione: - CIN - ABI - CAB
- C/C N. ), così come richiesto e dichiarato
dall’aggiudicatario nella relativa comunicazione allegata al presente atto, nella quale sono indicate anche le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso.
L’aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al responsabile unico del procedimento, eventuali variazioni che dovessero intervenire,
relativamente agli estremi dei “conti correnti dedicati alle commesse pubbliche” nei
quali effettuare i pagamenti inerenti i contratti applicativi di cui al presente accordo. Ciascun contratto applicativo avrà un suo codice unico di progetto (CUP) comunicato all’appaltatore al momento dell’affidamento del contratto applicativo stesso.
Il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall’ANAC al presente accordo quadro, e pertanto valido per ciascuno dei successivi contratti applicativi è il seguente: 6390558749
[EVENTUALE – in caso di RTI]
Ai sensi dell’art. 12 del presente accordo i pagamenti all’appaltatore saranno effettuati integralmente ed esclusivamente a favore dell’impresa capogruppo
, con sede in
mediante bonifico bancario / postale sul conto corrente dedicato presso
– Agenzia di (Coordinate Bancarie
Internazionali IBAN: Cod. Nazione: - CIN - ABI - CAB -C/
C N. ), così come risulta dal mandato collettivo con
rappresentanza all’impresa capogruppo e come richiesto e dichiarato dall’impresa capogruppo stessa e dalla/e mandante/i nelle relative comunicazioni al presente atto, nelle quali sono altresì indicate le persone autorizzate ad operare sugli stessi conti correnti dedicati.
Le parti si danno, quindi, reciprocamente atto che L’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico X.Xxxxxxxx” è liberata totalmente dai propri obblighi verso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario, tramite il pagamento dei corrispettivi a favore dell’impresa capogruppo.
L’aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione
appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al
responsabile unico del procedimento, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relativamente agli estremi dei “conti correnti dedicati alle commesse pubbliche” nei quali effettuare i pagamenti inerenti i contratti applicativi di cuial presente accordo.
Ciascun contratto applicativo avrà un suo codice unico di progetto (CUP) comunicato all’appaltatore al momento dell’affidamento del contratto applicativo stesso.
Il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall’ANAC al presente accordo quadro e pertanto valido per ciascuno dei successivi contratti applicativi è il seguente: 6390558749
ART. 11 - PENALITA’ LEGATE ALL’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI
L’Aggiudicatario del presente accordo quadro si obbliga a dare piena attuazione a quanto desunto nei documenti contrattuali di cui al precedente art. 2 ed a quanto sarà previsto negli specifici progetti relativi a contratti applicativi del presente accordo.
Richiamato quanto previsto dall’art 2.5.4 del CDO vengono individuate le seguenti penali:
1) penali relative all’esecuzione di ciascun contratto applicativo ed in specifico:
a) penali per mancato rispetto dei termini stabiliti per l’esecuzione dei lavori (pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo).
b) mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008) (€ 100,00 per ciascuna non conformità non regolarizzata nei termini indicati dal Coordinatore per la Sicurezza o dal Responsabile dei lavori).
2) penali relative alla corretta attuazione del presente accordo quadro ed in
specifico € 200,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell’attività di cui al
precedente art 7 che l’aggiudicatario dovrà porre in essere per l’assunzione e l’avvio dei lavori di cui ai contratti applicativi affidatigli.
ART. 12 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO/APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
[nel caso di Impresa singola]
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’aggiudicatario si impegna quindi a trasmettere tempestivamente alla Stazione appaltante, nella persona del Responsabile unico del procedimento, i contratti sottoscritti con i subappaltatori (qualora l’impresa si avvalga dell’istituto del subappalto) e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. [EVENTUALE – nel caso di Consorzio]
Le parti si danno reciprocamente atto che, come risulta dal verbale di
per ciascuna assegnazione lavori relativa ad appalti applicativi del presente accordo quadro sarà individuata la/le imprese consorziate esecutrici. I pagamenti che il Consorzio aggiudicatario effettuerà nei confronti della/e impresa/e consorziata/e, nonché tutti i pagamenti che queste ultime effettueranno per l’esecuzione degli appalti applicativi oggetto del presente accordo, saranno tutti effettuati nel rigoroso rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..
[EVENTUALE – nel caso di RTI]
In esecuzione alle disposizioni contenute nella Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’AVCP, avente ad oggetto “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti.
L’impresa capogruppo, pertanto, si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso la/le mandante/i le clausole di tracciabilità che sono inserite nel contratto di mandato allegato fra i documenti contrattuali di cui all’art. 2 del presente atto. [EVENTUALE – nel caso di costituzione di Società di cui all’art. 93 del DPR n. 207/2010]
Le parti si danno reciprocamente atto che, come risulta dal verbale di
/ atto costitutivo della società esecutrice ex art 93
DPR 207/2010 i pagamenti che la società effettuerà nei
confronti della/e impresa/e consorziata/e, nonché tutti i pagamenti che queste
ultime effettueranno per l’esecuzione degli appalti applicativi oggetto del
presente accordo, saranno tutti effettuati nel rigoroso rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.
ART. 13 – RATA DI SALDO
L’unico stato di avanzamento di ciascun contratto applicativo sarà liquidato detraendo dall’importo dei lavori maturati una quota stabilita in un importo pari al 5,5% dell’importo contabilizzato, compreso gli importi di eventuali varianti.
La rata di saldo costituita dalla suddetta percentuale sarà liquidata con le modalità di cui all’art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06.
La fidejussione a garanzia della rata di saldo è costituita così come previsto dall’art. 124 del DPR 207/10 ed in conformità agli schemi di polizza tipo d cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 e dovrà avere validità pari ad almeno due anni dalla data del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
ART. 14 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il collaudo dei lavori relativi a ciascun contratto applicativo verrà eseguito secondo quanto previsto dall’art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06.
Trattandosi di lavori di importo inferiore a 500.000 EURO il collaudo è obbligatoriamente sostituito dal Certificato di Regolare esecuzione da emettersi entro 3 (tre) mesi dalla ultimazione dei lavori.
ART. 16 – CONTO FINALE
Il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, costituita a fronte dell’importo determinato dalla rata di saldo di cui al precedente art 13 (IVA inclusa)
maggiorato del tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione
del Certificato di Regolare Esecuzione, applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione dello stesso ed il collaudo definitivo (24 mesi), ai sensi dell’art.
124 c. 9 del DPR n. 207/10, dovrà essere effettuato non oltre trenta giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.1666 comma 2 del Codice Civile, secondo quanto disposto dall’art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06
ART. 17 – CESSIONE DEL CREDITO
La cessione dei crediti vantati nei confronti della stazione appaltante a titolo di corrispettivo di eventuali contratti applicativi può essere effettuata dall’aggiudicatario a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
La cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificata alla stazione appaltante.
La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.
In ogni caso, la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
ART.18 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’aggiudicatario per ciascun contratto applicativo affidato all’interno del presente accordo quadro si impegna a rispettare quanto previsto dai capitolati speciali specifici ed in particolare quanto previsto al Titolo II Capo X del CDO allegato
materialmente presente atto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 .
A tal fine, si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso, via e-mail al contraente, il quale ne dà conferma di ricevimento, ai sensi dell’art. 17 del DPR 62/2013, copia del decreto stesso.
La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento può costituire causa di risoluzione del presente contratto.
ART. 19 - SUBAPPALTO
Il subappalto o il cottimo delle opere appaltate con successivi contratti applicativi è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo n. 118 del D.Lgs. n. 163/06.
In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, l’Amministrazione potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso, oltre a risolvere conseguentemente il presente accordo quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.
Qualora l’aggiudicatario non trasmetta la fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, la stazione appaltante sospenderà il successivo
pagamento.
L’impresa è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge 13/09/1982 n. 646 e ss.mm.ii. e norme connesse.
La stazione appaltante, a norma dell’art. 3, comma 9 della L. n. 136/10, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/10 .
L’appaltatore si impegna a fare rispettare quanto disposto all’art. 5 della L. n. 136/10 in capo a ciascun subappaltatore operante in cantiere a seguito di regolare autorizzazione da parte della Stazione appaltante.
(In caso di mancata indicazione di subappalto in sede di offerta)
Relativamente ai contratti applicativi di cui al presente accordo quadro è vietata ogni ipotesi di affidamento in subappalto di opere e/o lavorazioni connesse all’esecuzione delle opere dedotte in contratto in quanto l’aggiudicatario non si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 118 comma 2 punto 1 del D.lgs. n. 163/2006 di indicare, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intendeva subappaltare o concedere in cottimo.
In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, l’Amministrazione potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente accordo quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.
L’impresa è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge 13/09/1982 n. 646 e norme connesse.
Qualunque cessione di credito e qualunque procura dovrà essere preventivamente
riconosciuta dall’Amministrazione. Le parti fanno espresso riferimento, per
quanto riguarda la normativa di dettaglio, all’art. 117 del D.lgs. n. 163/2006.
ART. 20 – VARIAZIONI AI PROGETTI
Qualora, durante l’esecuzione dei lavori oggetto di successivi contratti applicativi, la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del d.Lgs. n. 163/06, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n.207/10 e dell’art 2.7.2 del CDO.
In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con DPR n.207/10. Gli elenchi dei prezzi unitari allegati al presente Accordo Quadro, come eventualmente integrati da verbali di nuovi prezzi, ai sensi dell’art 1.1.2 comma 2 del CDO è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 deld.Lgs. n. 163/06.
Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di varianti suppletive l’appaltatore è tenuto ad integrare la cauzione definitiva e la polizza assicurativa, di cui ai precedenti artt. 5 e 6, producendo le rispettive schede tecniche previste dal
D.M. 12.3.2004, n. 123, con le modalità richieste dalla stazione appaltante.
ART. 21 – INVARIABILITA’ DEI PREZZI [vedi art. 2.6.4 CDO]
Per le prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi contratti applicativi non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, comma 2, D.Lgs. n. 163/06, e non trova applicazione l’art.1664, c. 1, del Codice Civile, fatto salvo quanto
previsto ai commi 4, 5, 6, 6 bis e 7 del citato art. 133 D.Lgs. n. 163/06.
Non è in nessun caso applicabile il meccanismo del prezzo chiuso ai sensi dell’art. 133, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06.
ART. 22 – RISOLUZIONE DI CONTRATTO APPLICATIVO E DELL’ACCORDO QUADRO
Qualora nei confronti dell’aggiudicatario/appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti, comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto applicativo/dei contratti applicativi in corso al momento del verificarsi dell’evento. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
In presenza di comportamenti dell’appaltatore che concretino grave inadempimento rispetto alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, ivi comprese le ipotesi di cui agli artt. 2.4.2 e 2.5.4 del CDO, su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante e
per essa il dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento
dispone la risoluzione del contratto applicativo.
Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto applicativo.
La stazione appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto applicativo con le forme di cui al comma 2, nei seguenti casi:
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori ricavabili dal casellario informatico di cui all’art. 27 del Regolamento per la qualificazione delle Imprese, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Il responsabile del procedimento, nel comunicare all’appaltatore la
determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti
giorni, che il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà, di interpellare i soggetti che hanno partecipato alla originaria gara per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro nel rispetto delle modalità disciplinate dall’art. 140 comma 1 e 2 del medesimo D.lgs. n.163/2006.
In tale caso si definiscono e quantificano i maggiori oneri per il rinnovo della procedura di affidamento dell’accordo quadro in una misura forfetaria di Euro 10.000,00
L’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico X.Xxxxxxxx” di Catania si riserva altresì di applicare le disposizioni deducibili dagli artt. 139 del D.lgs. n.163/2006.
Qualora sia disposta la risoluzione in danno dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 163/06 ovvero ricorrano le ipotesi disciplinate dall’art. 135 del D.Lgs.
n. 163/06 o il caso di fallimento, l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico X.Xxxxxxxx” di Catania si soddisfa sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dell’opera comprese le spese di procedura che si sono profilate necessarie. Nel caso in cui si proceda alla risoluzione dell’Accordo Quadro l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico X.Xxxxxxxx” escute la cauzione provvisoria di cui al precedente art 5. In tale circostanza il R.U.P. provvede alla tempestiva escussione della cauzione predetta, che resta in disponibilità all’Azienda
Ospedaliera fino alla determinazione conclusiva dei lavori già eseguiti ed accettati ed
alla eventuale ripetizione delle procedure di gara.
L’aggiudicatario /appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante.
Le parti si danno altresì reciprocamente atto che nel caso in cui sussistano plausibili ragioni il presente accordo quadro può essere sciolto ai sensi dell’art. 1372 del Codice Civile.
Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa, ai sensi e per effetto dell’art. 1456 del codice civile, il mancato adempimento dell’obbligazione dell’impresa appaltatrice prevista dall’art. 6, penultimo comma del presente accordo, relativo alla produzione della polizza assicurativa di cui all’art.125 del DPR n. 207/10, nei termini stabiliti al comma 4 dello stesso articolo.
In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico X.Xxxxxxxx” di Catania comunica all’impresa appaltatrice che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.
ART. 23 – RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO E VALUTAZIONE DEL DECIMO
La stazione appaltante ha il diritto di recedere da un contratto applicativo in qualunque tempo, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione
all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore ai venti giorni, decorsi i quali
la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al precedente comma.
La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all’appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L’appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e dovrà mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio ed a sue spese.
ART. 24 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’ APPALTATORE
-DIREZIONE DEL CANTIERE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto, approvato con
D.M. 19.04.2000, n.145, l’Aggiudicatario elegge il proprio domicilio legale per ciascuno dei contratti applicativi in Catania
(luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori di ciascun contratto applicativo)
[EVENTUALE – nel caso di assenza di domicilio nella sede dell’Ufficio di direzione lavori]
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto, approvato con
D.M. 19.04.2000, n.145, l’Aggiudicatario, non avendo la possibilità eleggere
domicilio nel luogo ove ha sede l’ufficio di direzione lavori, potrà individuare una tra le seguenti sedi : presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista, presso gli uffici di società legalmente riconosciuta. A tal proposito l’Aggiudicatario dichiara di eleggere il proprio domicilio presso :
Ai sensi dell'art. 4 del capitolato generale d’appalto, se l’aggiudicatario/appaltatore non conduce i lavori personalmente dovrà conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
L’appaltatore o il suo rappresentante dovrà, per tutta la durata di ciascun contratto applicativo, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
La stazione appaltante potrà esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti dovrà essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese di questo atto, e dei successivi contratti applicativi sono a carico dell’aggiudicatario del presente accordo quadro, che espressamente le assume.
ART. 26 - REGISTRAZIONE
Il presente atto, posto che le prestazioni oggetto dei successivi contratti
applicativi saranno soggette ad IVA, è registrabile in termine fisso e in misura fissa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n.131.
L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del DPR 642/1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007, per l’importo forfettario di Euro 45,00, che comprende l’originale, la copia diretta all’Agenzia delle Entrate e gli allegati non soggetti al bollo sin dall’origine.
Relativamente al Capitolato d'Oneri, materialmente allegato al presente atto, soggetto a bollo sin dall’origine, l’imposta di bollo è assolta sempre con le modalità telematiche mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del DPR 642/1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007, per l’importo di Euro .
ART. 27 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie relative al presente accordo quadro ed ai successivi contratti applicativi che non possano essere composte in via amministrativa o extragiudiziale ai sensi degli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/06, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria, ed in particolare: per le controversie spettanti alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Catania; per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sarà competente invece, in via esclusiva, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania.
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
L’aggiudicatario , a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341 e seguenti del codice civile gli articoli 3 “Ammontare massimo dell’Accordo Quadro”; 5 “Cauzioni”; 6 “Assicurazioni”; 8 “Tempo utile per l’ultimazione dei lavori e correlate penali”; 10
“Pagamenti corrispettivi contratti applicativi”; 11“Penalità legate all’inosservanza
degli obblighi contrattuali assunti”; 12 “Obblighi dell’aggiudicatario/appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari”; 18 “Oneri a carico dell’appaltatore”;
19 “Subappalto”; 21 “Invariabilità dei prezzi”; 22 “Risoluzione di contratto applicativo e dell’accordo quadro”; 23 “Recesso dal contratto applicativo e valutazione del decimo” del presente accordo quadro e gli articoli del Capitolato d’Oneri:
- art. 1.2.3 - Modalità e Tempi di stipula dei contratti applicativi
- art. 1.2.7 - Tracciabilità dei pagamenti
- art. 1.2.8 - Spese contrattuali, imposte, tasse
- art. 2.4.2 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori
- art. 2.5.1 - Consegna e inizio dei lavori
- art. 2.5.4 - Penali
- art. 2.5.6 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
- art. 2.6.2 - Pagamenti in acconto
- art. 2.6.3 - Pagamenti a saldo
- art. 2.6.4 - Invariabilità dei prezzi
- art. 2.8.2 - Piani di sicurezza
- art. 2.9.1 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- art. 2.10.1 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- art. 2.10.2 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
- art. 2.10.3 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
- art. 2.10.4 - Interferenze e verifiche sottoservizi.
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
L’AGGIUDICATARIO