Comune di Latina
Comune di Latina
Provincia di Latina
Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del
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INDICE | ||
Art. 1 | Oggetto del regolamento | Pag. 4 |
Art. 2 | Presupposto della tassa sui rifiuti | Pag.4 |
Art. 3 | Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani – Classificazione dei rifiuti – Rifiuti assimilati agli urbani – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti | Pag. 4 |
Art. 4 | Soggetto attivo e passivo della tassa sui rifiuti | Pag.4-5 |
Art. 5 | Locali e aree scoperte soggetti al tributo | Pag.4 |
Art. 6 | Locali e aree scoperte non soggetti al tributo | Pag. 5-6 |
Art. 7 | Determinazione della superficie tassabile | Pag.6-7 |
Art. 8 | Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani - riduzioni superficiarie | Pag.7-8 |
Art. 8 bis | Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico | Pag.8 |
Art. 9 | Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo | Pag.9 |
Art. 10 | Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti | Pag. 10 |
Art. 11 | Istituzioni scolastiche statali | Pag. 10 |
Art. 12 | Copertura dei costi del servizio rifiuti-Piano finanziario | Pag. 10-11 |
Art. 13 | Articolazione delle tariffe del tributo | Pag. 11 |
Art. 14 | Tariffa per le utenze domestiche | Pag.11 |
Art. 15 | Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche | Pag.12 |
Art. 16 | Tariffa per le utenze non domestiche | Pag.12 |
Art. 17 | Classificazione delle utenze non domestiche | Pag.12-13 |
Art. 18 | Obbligazione tributaria | Pag.13 |
Art. 19 | Mancato svolgimento del servizio | Pag.13 |
Art. 20 | Zone non servite | Pag.14 |
Art. 21 | Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso per le utenze domestiche | Pag.14 |
Art. 22 | Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche | Pag.14-15 |
Art. 23 | Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive | Pag.15 |
Art. 24 | Altre agevolazioni della tassa rifiuti | Pag.15-16 |
Art. 24 bis | Emergenza COVID 19 – Disposizione transitoria | Pag.16-17 |
Art.24 ter | Agevolazioni tariffarie utenze domestiche per disagio economico sociale anche in conseguenza emergenza COVID 19 | Pag.17-18 |
Art. 24 quater | Agevolazioni tari utenze non domestiche emergenza Covid 19 Disposizione transitoria | Pag. 18-19 |
Art. 24 quinquies | Agevolazioni tariffarie utenze domestiche per disagio economico sociale anche in conseguenza emergenza Covid 19 – Disposizione transitoria | Pag.19-20 |
Art. 25 | Cumulo di riduzioni | Pag.20 |
Art. 26 | Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni | Pag. 20 |
Art. 27 | Tributo giornaliero | Pag. 20 |
Art. 28 | Tributo provinciale | Pag. 21 |
Art. 29 | Riscossione | Pag. 21 |
Art. 30 | Dichiarazione TARI | Pag. 22 |
Art. 31 | Rimborsi e compensazione | Pag. 23 |
Art. 32 | Funzionario responsabile | Pag.23 |
Art. 33 | Verifiche ed accertamenti | Pag. 23-24 |
Art. 34 | Sanzioni ed interessi | Pag.24-25 |
Art. 35 | Importi minimi | Pag.25 |
Art. 36 | Riscossione coattiva | Pag.25 |
Art. 37 | Contenzioso ed accertamento con adesione | Pag. 25 |
Art. 38 | Rateizzazioni | Pag. 25-26 |
Art. 39 | Trattamento dei dati personali | Pag.26 |
Art. 40 | Norma di rinvio | Pag.26 |
Art. 41 | Entrata in vigore e norme finali | Pag.27 |
ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Latina, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative. 3. L’entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI
1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
a.) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b.) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c.) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.
ART. 3 DEFINIZIONE DI RIFIUTO
ARTICOLO 4
SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DELLA TASSA SUI RIFIUTI
1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa.
2. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.
3. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
7. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.
Art. 5
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all’utilizzo di deposito. Anche in mancanza degli elementi indicati al precedente comma
4 quali fonti di presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile, la situazione di detenzione e/o occupazione di un locale per un’utenza domestica si presume comunque dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
ART.6
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
Utenze domestiche
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati; locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
Utenze non domestiche
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l’esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all’esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all’esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno; aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;
- le superfici adibite all’allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- i locali adibiti alle attività agricole (stalle, pollai, depositi attrezzi, ricoveri trattori, ecc.) posseduti da imprenditori agricoli aventi come attività primaria l’esercizio dell’impresa agricola sul fondo o da coltivatori diretti regolarmente iscritti;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- i locali e le aree occupate o detenute a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.
b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione.
3. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione (quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti) tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
ART.7
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui a precedente comma 2, è pari all’80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L’utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuta completa attuazione dell’allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000 , n. 212 .
4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all’interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.
5. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale pari a 20 metri quadrati per colonnina di erogazione. Ove alla distribuzione di carburante si accompagnino altre attività commerciali (bar, ristorante etc.) i locali specificamente destinati allo svolgimento di queste ultime saranno computati separatamente, in conformità e nel rispetto del disposto del successivo art. 17, comma 5.
7. Il tributo sui rifiuti è dovuto anche sulle superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e analoghe strutture ricettive autorizzate. La superficie assoggettabile al tributo è individuata in quella massima effettivamente utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai campeggiatori, da indicarsi da parte del gestore del campeggio nella propria denuncia con specifico riferimento ad ogni singola piazzola. In ogni caso, la superficie tassabile di ogni piazzola non potrà essere inferiore a 25 mq per le piazzole adibite allo stazionamento del camper, roulottes e autocaravan ed a 15 mq per le piazzole adibite a stazionamento tende. I locali coperti, al pari di tutte le strutture fisse turistiche e di servizio, delle aree scoperte operative, posti all’interno dei campeggi sono assoggettabili al tributo in base alla superficie calpestabile. Non sono soggetti al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione dei campeggi, le aree accessorie e pertinenziali ai locali tassabili, i parcheggi interni delle auto dei clienti (non utilizzabili ai fini del soggiorno), le aree adibite a verde, le aree destinate all’attività sportiva ed ogni alta superficie su cui non viene esercitata attività imprenditoriale in quanto su di essa è preclusa lo stazionamento di roulottes, autocaravans, camper e tende. Le aree ricreative poste sia all’interno che all’esterno dei campeggi, con particolare riferimento alle aree pic-nic ed alle aree gioco attrezzate sono a loro volta suscettibili al tributo sulla base della superficie calpestabile.
8. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138
9. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
ART. 8
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI RIDUZIONI SUPERFICIARIE
1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all’art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
1 bis. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive nelle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 75% per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva di cui al periodo precedente.
3. Nell’ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell’attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all’intera superficie dell’attività le seguenti riduzioni percentuali distinte per tipologia di attività economiche:
Riduzione della superficie
Attività
Falegnameria | 10% |
Autocarrozzerie | 10% |
Autofficine per riparazioni veicoli | 10% |
Gommisti | 10% |
Autofficine per elettrauto | 10% |
Officine meccaniche | 10% |
Studi medici, studi specialistici (dentisti odontotecnici, ecc) | 10% |
Studi e cliniche veterinarie | 10% |
Tipografie | 10% |
Lavanderie Tintorie | 10% |
Parrucchieri, estetisti, tatuatori | 10% |
Macellai e pollivendoli | 10% |
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via nettamente prevalente rifiuti speciali In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via nettamente prevalente, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali.
0.Xx fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione originaria o di variazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento (art 30), nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento di cui al comma 3.
In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
Nel caso dei magazzini, di cui al comma 1 bis, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
Il contribuente è tenuto, inoltre, a presentare comunicare ogni anno, entro il termine del entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno precedente. Fermo restando l’obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall’art. 2135 c.c.
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali / aree , con decorrenza dall’anno successivo. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
1. Ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall’utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. Per l’esercizio finanziario 2021 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari è stato differito al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 23 marzo 2021 n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID 18” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 L. 21 maggio 2021 n. 69).
4. La tariffa è composta da una quota “fissa” determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota “variabile” rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione.
5. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
ART. 12
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – PIANO FINANZIARIO
1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n.
36. .
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
9. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
10. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 1.a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 1.b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
11. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
12. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
13 .L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
1 Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1 al presente regolamento.
2 Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
3 In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
3.a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico
finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
3.b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.
3.c) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4 Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
4.a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
4 b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta.
ART. 14
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
ART. 15
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti dimoranti e non aventi residenza nell’unità abitativa devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero degli occupanti l’utenza domestica, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata nel caso in cui si tratti di:
a.) anziano dimorante in casa di riposo;
b.) degenze o ricoveri presso case di cura, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari per un periodo superiore all’anno;
c.) soggetto che svolge servizio di volontariato, attività di studio o di lavoro all’estero e/o in altro comune italiano per un periodo superiore all’anno.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata, che per il caso di utenze a disposizione di persone fisiche deve essere coincidente con i componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanti anagrafiche del comune di residenza. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito: nel numero di 2 unità, conformemente alla composizione media del nucleo familiare nazionale, considerato con arrotondamento per difetto. L’obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell’anno solare. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
7. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell’esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
8. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’avviso di pagamento, con eventuale conguaglio, in sede di bollettazione dell’esercizio finanziario successivo, nel caso di variazioni successivamente intervenute.
ART. 16
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
ART. 17
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell’allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa tendenzialmente riferimento al codice ATECO, di cui alla Tabella riepilogativa di conversione ISTAT - CATEGORIE DPR 158/99, (Allegato B al Regolamento) dell’attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di discordanza o in caso di divergenza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all’unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l’avvio delle verifiche d’ufficio volto a verificare l’effettiva attività svolta.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiari la diversa destinazione d’uso del locale e dell’area o delle loro porzioni, In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all’effettiva destinazione d’uso, purché singolarmente di estensione significativa.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato come utenza domestica.
7. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall’iscrizione alla CC.II.AA, dall’atto di autorizzazione all’esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
Art. 18 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell’anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 31.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 31.
ART. 19
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa .
ART. 20
ZONE NON SERVITE
1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani . Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani .
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 800 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta . In mancanza di tale richiesta nell’ambito della dichiarazione, il soggetto passivo decade inderogabilmente dal beneficio della riduzione.
ART. 21
RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nella quota fissa e nella quota variabile per le seguenti fattispecie:
a. abitazioni con unico occupante, a condizione che l’utente abbia compiuto i 67 anni e abbia un reddito ISEE inferiore ad € 10.000,00, il contribuente è tenuto a dichiarare le condizioni che danno diritto all’applicazione delle sopra indicata riduzione entro il termine previsto dal successivo articolo 30 per la presentazione della dichiarazione di variazione: riduzione del 10%,;
b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare oggetto dell’agevolazione: riduzione del 30 %;
c. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all’anno all’estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare oggetto dell’agevolazione: riduzione del 30 %.
d. fabbricati rurali ad uso abitativo di cui al vigente art.9, comma 3, del Decreto legge del 30 dicembre 1993 n. 557 – convertito nella Legge n. 133 del 26/02/1994: riduzione del 30 %;
1. bis Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro fruizione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione anche se non dichiarate.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.
ART. 22
RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147: per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza (corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore o il rilascio dello stesso recipiente da parte del gestore del servizio ambientale), nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Nell’istanza l’utente dovrà dichiarare:
- il proprio impegno a non conferire la frazione organica in discarica;
- di possedere, nell’abitazione di residenza, un giardino a verde non pavimentato con una superficie di almeno mq. 40 indipendentemente dal numero di componenti il nucleo familiare.
In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, l’utenza perde diritto all’intera agevolazione annua, fatte salve le sanzioni previste dal regolamento RSU.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione;
3. In materia di riduzioni per il conferimento alle isole ecologiche, è vigente e applicabile il Regolamento operativo ‘Ecopunti’ – Deliberazione consiliare n. 141 del 22 novembre 2012 - che prevede l’assegnazione di un punteggio in
base al tipo e alla quantità di rifiuti conferiti dall’utente direttamente presso le isole ecologiche con la conseguente riduzione della parte variabile della tariffa.
ART. 23
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, a condizione che:
- l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
ART. 24
ALTRE AGEVOLAZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
1. La tariffa si applica in misura ridotta del 10% della quota variabile alle utenze non domestiche che dichiarano di non installare o di dismettere dispositivi da gioco d'azzardo che creano dipendenza come previsto dalla LR n.5 del 05/08/2013 all’articolo 4. Le modalità per l’accesso alla riduzione saranno disciplinate con apposito regolamento. Il contribuente è tenuto a dichiarare le condizioni che danno diritto all’applicazione delle sopra indicata riduzione entro il termine previsto dal successivo articolo 30 per la presentazione della dichiarazione di variazione.
2. il Comune di Latina, nell’ambito degli interventi socio assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa, con relativa copertura finanziaria, nei seguenti casi:
a) per i soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati;
b) per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 32 e 35 del Decreto Legislativo 3/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), regolarmente iscritte all’apposito albo comunale nelle more dell’istituzione del registro unico nazionale, che svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato, nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari;
3. I requisiti specifici dei soggetti fruitori degli interventi sono determinati annualmente, con apposito atto della Giunta Comunale. Per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta ai competenti Uffici comunali, utilizzando gli appositi moduli, entro la data fissata annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione dei requisiti specifici dei soggetti fruitori dell’agevolazione. Gli Uffici vaglieranno le istanze ed individueranno i nominativi di quanti hanno diritto all’assistenza. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse con decorrenza dall'anno di presentazione della domanda.
4. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.
5. Per le unità immobiliari ubicate in una fascia di circa m. 2.000 dal perimetro della discarica comunale comprese nella perimetrazione verde, così come delineata nella carta toponomastica allegata, si applica, per disagio ambientale, la riduzione del 100% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa. Per le unità immobiliari comprese tra la perimetrazione rossa e la perimetrazione verde, così come delineata nella carta toponomastica allegata sub lett. D) si applica, per disagio ambientale, la riduzione del 30% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa.
6. In favore delle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività vivaistiche è prevista la riduzione del tributo 30 % della parte variabile. La presente riduzione tariffaria compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
6 bis. Saranno incentivate con una riduzione del 70% della parte variabile del tributo, le utenze non domestiche che effettuano le attività di compostaggio della frazione umida, attraverso l’installazione di compostiere elettromagnetiche su iniziativa privata, sulla base di preventiva specifica autorizzazione del Servizio Ambiente, previa verifica della
conformità dell’impianto alle normative vigenti e autorizzazione, da parte del competente Servizio Ambiente, alla installazione e fornitura di compostiere elettromeccaniche su iniziativa privata .
7. Il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:
a) inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;
b) mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune.
ART. 24 BIS
EMERGENZA COVID 19 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA
1) Il Comune di Latina, per il solo esercizio 2020, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione ARERA n. 158/2020, intende applicare alle utenze non domestiche, individuate nella Tabella riepilogativa ”Codici Ateco
-Riduzioni COVID 19”(Allegato 6) le riduzioni obbligatorie sulla parte variabile della tariffa, di cui all’art. 1, della deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 di ARERA, secondo la disciplina diversificata in relazione alle diverse categorie previste per le attività suddivise per codice ATECO (di cui alle Tabelle 1 a, tabella 1b, Tabella 2 del predetto provvedimento).
Inoltre per le utenze non domestiche specificate nella predetta Tabella riepilogativa ”Codici Ateco -Riduzioni COVID 19”(Allegato 6 colonna: “riduzioni quota fissa “) è prevista anche una riduzione della quota fissa della tariffa pari al 25%, finanziata da parte dell’Ente con fondi da bilancio.
2) La tariffa dovuta per le utenze non domestiche, calcolata sulla base delle tariffe vigenti, che hanno sospeso la propria attività in conseguenza delle misure di contenimento adottate per contrastare la pandemia da COVID 19, è ridotta dell’importo corrispondente della parte variabile della medesima commisurata al periodo di effettiva sospensione secondo i criteri e i correttivi indicati nell’Allegato A della Delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020. Le misure agevolative riconosciute che comportano una riduzione della quota variabile sono:
a) per le attività (indicate come rientranti nella disciplina di cui alla Tabella 1a dell’Allegato A della Delibera n. 158) che risultino immediatamente riconducibili, sulla base dei rispettivi codici ATECO, alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi sopra richiamati (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ai fini del calcolo della quota variabile, la variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd, viene ridefinita tenendo conto dei giorni di chiusura stabiliti;
b) per le attività indicate come rientranti nella disciplina di cui alla Tabella 1b dell’Allegato A) sulla base dei rispettivi codici ATECO, ai fini del calcolo della quota variabile – vengono ridefiniti i coefficienti di potenziale di produzione Kd, applicando un fattore di correzione a riduzione pari al 25%;
c) per le attività richiamate come rientranti nella disciplina di cui alla Tabella 2 dell’Allegato A) che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l’eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, il Comune ha individuato, sulla base dei rispettivi codici ATECO, i giorni di chiusura in
base dei quali ha definito la quota variabile seguendo il criterio di cui alle lettere precedenti (fattore di correzione a giorni o riduzione pari al 25%) secondo la tabella riepilogativa .
Il minore gettito, derivante dalla applicazione delle riduzioni obbligatorie, sulla parte variabile ,di cui al comma 2 , adottate secondo i criteri e i correttivi indicati nell’Allegato A della Delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020, trova copertura, mediante ripartizione dello stesso sulle rimanenti utenze a norma del DPR 158/99 e delibera ARERA n. 158/2019;
d) Per il solo esercizio 2020, l’Ente nell’ambito e prerogative di cui all’art. 1 comma 660, della Legge n. 147/2013, adotta ulteriori misure di sostegno per le utenze non domestiche, volte a mitigare in parte la crisi economica e sociale derivante dalla pandemia e dalle conseguenti misure adottate per contrastare l’emergenza da COVID 19 , prevedendo una specifica riduzione della quota fissa pari al 25% il cui dettaglio è ricompreso in una apposita colonna della tabella riepilogativa ”Codici Ateco -Riduzioni COVID 19” (Allegato 6). La copertura del costo di tali riduzioni viene garantita attraverso apposite risorse disponibili nel bilancio dell’Ente a carico della fiscalità generale.
ART.24 TER
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE PER DISAGIO ECONOMICO SOCIALE ANCHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA COVID 19
1) Il Comune di Latina, nelle more della disciplina di cui all’art. 00 xxx xxx Xxxxxxx Legge n. 124/2019, secondo quanto disposto nella deliberazione n. 158/2020 di ARERA (Autorità di Regolazione Energia , Reti ed Ambiente) riconosce una agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso alla data di presentazione dell’istanza delle condizioni per l’ammissione al bonus per l’energia elettrica e/o la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui all’ art. 12 comma 1, all’art 13 comma 1 e art. 27 (per le forniture elettriche anche per i soggetti beneficiari della carta acquisti) e all’art. 22 comma 1 e art. 23 commi 1,2,3 (per le forniture di gas naturale) del TIBEG – Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale e art 3 del TIBSI (Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati ).
2) condizioni per l’ammissione al bonus rifiuti relative agli utenti domestici nel comune di Latina sono:
a) trovarsi in condizione di disagio economico, in quanto in possesso alla data della richiesta delle seguenti condizioni per l’ammissione del bonus energia elettrica, gas e idrico :
• ISEE non superiore a € 8.265,00, o con almeno 4 figli a carico, soglia ISEE € 20.000;
• beneficiari del reddito e della pensione di cittadinanza;
• titolari di carta acquisti;
• titolari di bonus energia o gas o idrico;
• condizioni di ammissibilità del bonus elettrico, gas o idrico;
• unicità dell’agevolazione per nucleo familiare.
b) Modalità di richiesta: presentazione istanza da parte dell’utente entro il 2020 con dichiarazione ai sensi DPR 445/2000 che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità contenente:
• documentazione ISEE con codice fiscale tutti i membri appartenenti all’ISEE;
• rispetto della condizione di unicità dell’agevolazione per nucleo familiare;
• allegata idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità del bonus elettrico, gas o idrico oppure di essere titolare di uno di tali bonus ( es una bolletta da cui risulti l’agevolazione o la comunicazione di ammissione ad altro bonus sociale).
3) L’agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al suddetto comma 2 lett. a) per un periodo di 12 ( dodici) mesi.
4) Ai fini del riconoscimento del bonus rifiuti all’istanza di cui al comma 4 deve essere allegata la documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e / o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.
5) In caso di morosità pregressa, l’agevolazione può essere trattenuta dall’Ente a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal Comune nell’avviso di pagamento inviato all’utente.
6) L’agevolazione tariffaria riconosciuta consiste nell’applicazione di una componente tariffaria compensativa, per il solo 2020, a decurtazione fino al limite massimo dell’intera quota variabile e fissa della tariffa.
7) Il Comune procede all’erogazione dell’agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità , di cui al presente articolo e redatto una graduatoria degli aventi diritto in ordine crescente di ISEE fino al raggiungimento del budget stanziato pari ad €. 180.000,00 per l’anno 2020, per la quota variabile, a carico del PEF ed €
180.000,00 per la quota fissa,a carico della fiscalità generale, le istanze in esubero rispetto al budget non saranno accolte, la graduatoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.
8) Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà al soddisfacimento delle domande in ordine crescente ad iniziare con ISEE minore tra tutti coloro che hanno presentato l’istanza documentata ed in possesso i tutti requisiti.
9) La presentazione della richiesta non costituisce titolo per ottenere l’agevolazione che sarà concessa solo dopo l’esame di tutte le domande pervenute entro il termine massimo del 31/12/2020.
ART. 24 QUATER
AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE EMERGENZA COVID 19 DISPOSIZIONE TRANSITORIA
1) Il Comune di Latina, per l’esercizio 2021, in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in conformità a quanto stabilito dall’art.6 del D.L. n. 25-5-2021 n. 73, intende applicare delle riduzioni sulla parte variabile della tariffa Tari, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate, nel corso dell’esercizio 2021, dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, emanati per fronteggiare la diffusione del virus.
2) Le riduzioni saranno finanziate dai fondi di cui al comma 1 del suddetto 6 del D.L. n. 25-5-2021 n. 73, come da decreto di cui al successivo comma 2 nonché dal 50% delle risorse derivanti dall’applicazione dell’avanzo risultante a titolo di agevolazione TARI dalla Certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al Decreto 1-4-2021 n. 59033 del Ministero dell'economia e delle finanze. Eventuali economie derivanti da minori utilizzi del suddetto avanzo andranno a finanziare le domande di agevolazioni utenze domestiche di cui al successivo art. 24 TER.
3) A norma del comma 5 del suddetto art.6 del D.L. n. 25-5-2021 n. 73, l’agevolazione sarà riconosciuta, previa presentazione, di una apposita istanza, con dichiarazione ai sensi DPR 445/2000, di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie, da individuarsi attraverso una procedura di evidenza pubblica i cui termini ed i criteri saranno specificati analiticamente da parte della Giunta Municipale.
4) Le riduzioni della parte variabile della tariffa hanno le seguenti articolazioni:
a) alle utenze non domestiche sottoposte, entro la data prevista dalla G.M. per la presentazione dell’istanza, a chiusure obbligatorie per un periodo superiore a giorni 15 e fino a giorni 30, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa del 20%;
b) alle utenze non domestiche sottoposte, entro la data prevista dalla G.M. per la presentazione dell’istanza a chiusure obbligatorie per un periodo superiore a giorni 30 e fino a giorni 60, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa del 35%;
c) alle utenze non domestiche sottoposte, entro la data prevista dalla G.M. per la presentazione dell’istanza a chiusure obbligatorie per un periodo superiore a giorni 60 e fino a giorni 120, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa del 60%;
d) alle utenze non domestiche sottoposte entro la data prevista dalla G.M. per la presentazione dell’istanza, a chiusure obbligatorie per un periodo superiore a giorni 120 e fino a giorni 180 , è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa del 70%;
e) alle utenze non domestiche sottoposte, entro la data prevista dalla G.M. per la presentazione dell’istanza, a chiusure obbligatorie per un periodo superiore a giorni 180 è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa del 80%;
5) Ai fini del computo delle giornate di chiusura non vengono presi in considerazione i giorni interessati dalla sola limitazione degli orari di esercizio, sono invece da conteggiarsi i periodi oggetto di sospensioni o chiusure per l’intera
giornata, anche se rimane consentito l’esercizio di determinate attività in via eccezionale o residuale oppure con specifiche modalità di svolgimento o fruizione (ad esempio, danno luogo ad abbattimento i periodi di sospensione dei servizi di ristorazione durante i quali è solamente consentita l’attività di consegna a domicilio o asporto). Per quanto riguarda le attività ricettive, si considerano giorni di sospensione o chiusura quelli oggetto di limitazioni agli spostamenti delle persone in entrata o in uscita dal territorio comunale (ad esempio, i giorni di “zona arancione” o “zona rossa”).
6) In caso di incapienza dei fondi di cui al comma 2 le riduzioni saranno riconosciute in proporzione ai fondi disponibili.
ART.24 QUINQUIES
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE PER DISAGIO ECONOMICO SOCIALE ANCHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA COVID 19 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA
1) Il Comune di Latina, nelle more della disciplina di cui all’art. 57 bis del Decreto Legge n. 124/2019, riconosce, per l’esercizio finanziario 2021, un’agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate, previa presentazione di una apposita istanza con dichiarazione ai sensi DPR 445/2000, i cui termini ed i criteri saranno specificati analiticamente da parte della Giunta Municipale.
2) Le condizioni per l’ammissione al bonus rifiuti relative agli utenti domestici nel comune di Latina sono:
a) possesso dei seguenti requisiti:
• ISEE non superiore a € 15.000,00, o con almeno 4 figli a carico, xxxxxx XXXX € 20.000;
• unicità dell’agevolazione per nucleo familiare.
b) Modalità di richiesta: presentazione istanza da parte dell’utente, con dichiarazione ai sensi DPR 445/2000, che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità contenente:
• documentazione ISEE con codice fiscale tutti i membri appartenenti all’ISEE;
• rispetto della condizione di unicità dell’agevolazione per nucleo familiare.
3) L’agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al suddetto comma 2 lett. a) per un periodo di 12 ( dodici) mesi.
4) Ai fini del riconoscimento del bonus rifiuti all’istanza di cui al comma 3 deve essere allegata la documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità di cui al suddetto comma 2 lett. b).
5) In caso di morosità pregressa, l’agevolazione è trattenuta dall’Ente a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal Comune nell’avviso di pagamento inviato all’utente.
6) L’agevolazione tariffaria riconosciuta consiste nell’applicazione di una componente tariffaria compensativa, per il solo 2021, a decurtazione fino al limite massimo dell’intera quota variabile e fissa della tariffa.
7) Il Comune procede all’erogazione dell’agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità , di cui al presente articolo e redatto una graduatoria degli aventi diritto in ordine crescente di ISEE , fino al raggiungimento del budget pari al 50% dell’avanzo risultante, nel conto consuntivo 2020 a titolo di agevolazione TARI, dalla Certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al Decreto 1-4-2021 n. 59033 del Ministero dell'economia e delle finanze. Eventuali economie di cui al comma 2 dell’art. 24 BIS contribuiranno ad aumentare il budget di cui al periodo precedente.
8) Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà al soddisfacimento delle domande in ordine crescente ad iniziare con ISEE minore tra tutti coloro che hanno presentato l’istanza documentata ed in possesso i tutti requisiti.
9) La presentazione della richiesta non costituisce titolo per ottenere l’agevolazione che sarà concessa solo dopo l’esame di tutte le domande pervenute entro il termine prescritto.
ART. 25 CUMULO DI RIDUZIONI
1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
ART. 26
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’art. 24, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
ART 27 TRIBUTO GIORNALIERO
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 % .
4. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, a partire dalla sua entrata in vigore, dall’eventuale entrata sostitutiva secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
6. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
ART. 28 TRIBUTO PROVINCIALE
1. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’economia del 01/07/2020.
ART. 29 RISCOSSIONE
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (ad esempio R.I.D., i M.A.V., i pagamenti tramite sportelli A.T.M., tramite P.O.S., carte di debito e credito e il nodo dei pagamenti PAGO PA, ecc).
2. Il versamento è dovuto, previo invio al contribuente, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate semestrali, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 15-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Con deliberazione della Giunta Comunale viene stabilito annualmente il numero e la scadenza delle rate. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. Le rate sono calcolate in acconto sulla base delle tariffe dell’anno precedente mentre l’ultima rata è calcolata a conguaglio con applicazione delle tariffe relative all’anno di competenza ai sensi dell’articolo 13 comma 15 ter del dl 201/2011.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora.
ART. 30
DICHIARAZIONE TARI
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo la posta elettronica certificata Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto xxxxxx.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
1.a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
1.b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
1.c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
1.d. Numero degli occupanti i locali ;
1.e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
1.f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
1.g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche:
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
h. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU della TIA1, della TIA2 e della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
ART. 31
RIMBORSI E COMPENSAZIONE
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza.
2. I contribuenti possono compensare i propri crediti, limitatamente agli importi fino ad euro 15.000,00, relativi alla tassa sui rifiuti con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo. Ai fini dell’applicazione del comma 2, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all’obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L’istanza deve contenere, tra l’altro, l’indicazione esatta del credito e l’importo che si intende utilizzare per la compensazione. L’istanza deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale incrementato di due punti percentuale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell’art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
ART. 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge, resta fermo che la rappresentanza in giudizio può essere esercitata da altra figura designata dall’Ente
ART. 33
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
e. richiedere l’esibizione di contratti di locazione, scritture private o altri atti utili; f.richiedere copia di planimetrie catastali o sviluppate da tecnico abilitato di locali e aree con indicazione del loro utilizzo;
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.
5. L’avviso di accertamento può esser notificato al contribuente anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dal Comune, senza necessità della notificazione a mezzo del servizio postale di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890. Anche in tali casi, ossia allorché ci si avvalga della notificazione a mezzo della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento inviata al soggetto passivo direttamente dal Comune di Latina, il perfezionamento del percorso procedimentale della ‘compiuta giacenza’ ad opera dell’agente postale, come da questi attestato sull’avviso di ricevimento, determinando la concreta conoscibilità dell’atto da parte del destinatario idonea ad assicurarne la conoscenza legale, ne realizza in tal modo l’effetto notificatorio.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
8. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l’intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso.
9. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
10. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di c/c o nelle altre forme di cui all’art. 29 comma 1.
11. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
12. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 100,00 il contribuente può richiedere una rateazione a norma del successivo art. 36 del presente Regolamento.
13. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
ART. 34 SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge (art.1, commi 696-698, della L. n. 147/2013) di seguito specificate.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00, in caso di presentazione della dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all’articolo 33, comma 1 lett a), del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00.
6. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l’acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
7. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
8. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale aumentato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
9. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall’esecutività dell’atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di 2 punti percentuali.
ART. 35 IMPORTI MINIMI
1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 50,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.
ART. 36 RISCOSSIONE COATTIVA
1. Ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, l’avviso di accertamento relativo ai tributi del comune emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l’accertamento esecutivo.
ART. 37
CONTENZIOSO ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE.
1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. (art. 36, comma 1, reg. tari latina)
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 2 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano € 51.645,69, secondo quanto previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 218/1997 che è, in materia, integralmente richiamato dall’art.16 del vigente regolamento comunale delle entrate.
RATEIZZAZIONI
1. Su specifica istanza del contribuente sulle somme richieste con sollecito/avviso di accertamento esecutivo emesso ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, salvo quanto stabilito per l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o altre discipline speciali, il Funzionario responsabile del tributo, prima dell’affidamento in carico ad Agenzia delle Entrate Riscossione, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell’articolo 1 della Legge 160/2019:
a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l’Agente nazionale della riscossione;
b) l’ Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100;
c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito: - da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili; - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili; - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili; - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili; - oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili.
d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili (comma 798 prevede massimo 72), a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
e) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 20.000 euro. In caso di importi superiori, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell’ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell’impresa.
f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).
g) E’ ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
i) Per importi rilevanti, almeno pari a 50.000 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita
garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell’importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l’istanza non può essere accolta.
2.. Sull’importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 del codice civile, a decorrere dall’ultima scadenza ordinaria utile, maggiorata di due punti percentuali.
3. Il piano rateale è predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese.
4. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
5. L’accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all’indirizzo indicato nell’istanza.
6. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
ART. 39
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.
NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
ART. 41
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI
1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.